Avvocati Part Time

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... e perchè l'eccessiva specializzazione si addice agli insetti

22 maggio ore 9: Avvocati-part-time in Corte costituzionale. Qui la memoria dell'avv. Perelli

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(da www.servizi-legali.it )

Il 22 maggio 2012 alle ore 9,00 (n. 2 del ruolo d'udienza) si terrà udienza pubblica in Corte costituzionale a seguito dell'ordinanza di rimessione n. 24689/2010 delle Sezioni Unite Civili della Cassazione, con cui è stata proposta questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della l. 339/03. Si deciderà della costituzionalità o meno della norma che dispone, secondo il giudice rimettente, la cancellazione dagli albi forensi nei confronti dei c.d. "vecchi avvocati part time". Io sostengo (quale prima difesa, "a monte") una diversa interpretazione, costituzionalmente orientata, seondo la quale la legge 339/03 non pregiudica affatto i "diritti quesiti" dei dipendenti pubblici a part time ridotto che furono iscritti negli albi forensi ex art. 1, commi 56 e ss. della l. 662/96. In "seconda battuta" insisto, poi, sulla necessità costituzionale di distinguere tra diritti quesiti "buoni", da mantenere, e diritti quesiti "cattivi", dei quali dobbiamo liberarci per il bene dell'Italia. LEGGI DI SEGUITO LA MIA MEMORIA (depositata il 23 aprile 2012) IN VISTA DELL'UDIENZA IN CORTE COSTITUZIONALE DEL 22 MAGGIO 2012 ...

Ultimo aggiornamento Sabato 19 Maggio 2012 08:22 Leggi tutto...
 

Avv. Antonio Perelli candidato sindaco di Rieti alle elezioni del 20 e 21 maggio 2012

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Per leggere il programma di Antonio Perelli, candidato del PdL, vai al sito www.antonioperelli.it

La sfida, al ballottaggio del 20 e 21 maggio, è col candidato della sinistra, Avv. Simone Petrangeli

 

Corte di giustizia, 13.3.2012, sentenza in causa C-380/09 P - principio di proporzionalità

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(da www.servizi-legali.it )

La Corte di giustizia  dell'Unione Europea, il 13.03.2012, ha emesso sentenza nella causa C-380/09 P, Melli Bank plc, sul congelamento dei capitali di una filiale di una banca e sul principio di proporzionalità. Si legge al punto 52 della sentenza: "Secondo costante giurisprudenza, il principio di proporzionalità è parte integrante dei principi generali del diritto dell’Unione ed esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non eccedano quanto è necessario per raggiungerli [sentenze del 10 dicembre 2002, British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, C‑491/01, Racc. pag. I‑11453, punto 122; del 6 dicembre 2005, ABNA e a., C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 e C‑194/04, Racc. pag. I‑10423, punto 68, nonché dell’8 giugno 2010, Vodafone e a., C‑58/08, Racc. pag. I‑4999, punto 51]."

Ultimo aggiornamento Sabato 19 Maggio 2012 14:02
 

Ente pubblico sceglie avvocato, per singolo patrocinio legale, senza gara (Cons. Stato 2730/2012)

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La IV sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2730/12 depositata l’8/5/2012, ha statuito (rovesciando la decisione dal Tar Lazio n. 604/2011) che il conferimento ad un avvocato d'un singolo incarico episodico di patrocinio, legato a necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma contratto d’opera intellettuale e perciò può essere oggetto di incarico diretto (senza necessità che la scelta dell’avvocato difensore dell'ente pubblico in una singola causa sia effettuata attraverso un’apposita gara d’appalto).

Ultimo aggiornamento Mercoledì 16 Maggio 2012 19:30 Leggi tutto...
 

Circolare della Presidenza del Consiglio 24/1/2012 sui dipendenti pubblici mediatori

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La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha diramato, il 24 gennaio 2012, una circolare che chiarisce alcuni punti fondamentali riguardo allo svolgimento dell'attività di mediatore da parte dei pubblici dipendenti...

Ultimo aggiornamento Mercoledì 16 Maggio 2012 07:47 Leggi tutto...
 

Capotosti 10/5/12: parere su specialità della professione forense e giurisdizione speciale del CNF

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Dalla newsletter del Consiglio Nazionale Forense n. 81 del 15 maggio 2012:
"Specialità della professione forense, il parere del professore Piero Alberto Capotosti: la giurisdizione speciale rende illegittimo l’intervento con regolamento ministeriale.
Strada sbarrata, a pena di incostituzionalità, a un eventuale regolamento ministeriale che ponga mano alla distinzione tra funzioni amministrative e funzioni disciplinari degli Ordini forensi.
La giurisdizione speciale del Cnf, infatti, è coperta da riserva di legge.
A stabilire i limiti dell’intervento governativo, sulla base dell’articolo 3, comma 5, lettera f) del decreto legge n. 138/2011 è il presidente emerito della Corte Costituzionale, Piero Alberto Capotosti, al quale il Cnf ha chiesto un parere che suona come warning al Governo: sul punto un regolamento ministeriale sarebbe illegittimo e incostituzionale.
L’autorevole parere è stato presentato sabato nel corso dell’incontro che si è svolto a Roma con gli Ordini forensi, le Unioni, la Cassa e le Associazioni, che hanno dato mandato al Cnf di inoltrarlo al Parlamento e al Governo.
“La giurisdizione del Cnf è di natura speciale, come più volte ha riconosciuto anche la Consulta”, ha spiegato in quell’occasione il vicepresidente del Cnf Ubaldo Perfetti.
“Per intervenire sull’ordinamento forense occorre rispettare il quadro costituzionale e ci batteremo perché Cnf e Ordini trovino una adeguata disciplina in una legge dello stato”. Non sarebbe opportuno, infatti, per il Cnf procedere con distinte soluzioni sull’assetto disciplinare di Ordini e Cnf.
Il quesito a cui l’insigne giurista ha dato risposta era se fosse applicabile al Cnf l’articolo 3, comma 5, lettera f del decreto legge n.138/2011, che stabilisce con norma generale la delegificazione anche per disciplinare la distinzione tra funzioni amministrative e disciplinari.
Capotosti ha rilevato come diventi “dirimente” la veste specifica con la quale i diversi Consigli esercitino tali funzioni e ricorda che il Cnf esercita la funzione disciplinare come giudice speciale, come ha rilevato la stessa Corte Costituzionale. Questo significa che, in virtù dell’articolo 108 della Costituzione, opera la riserva di legge che preclude al legislatore di trasferire la competenza normativa in materia alla fonte regolamentare del governo."
 

MI PERMETTO DI DISSENTIRE IN PARTE DAL PARERE DEL PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE ED IN PARTICOLARE DALL'AFFERMAZIONE PER CUI: "La conclusione, quindi, è imposta dalla riserva di legge di cui all’art. 108 della Costituzione, indipendentemente dalla cennata circostanza, secondo cui, per consolidato orientamento della Corte costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione, non si ravvisano esigenze costituzionalmente cogenti relative alla separazione, negli organi consiliari, delle funzioni amministrative da quelle giurisdizionali posto che la loro peculiare posizione apicale scongiura l’evenienza che la coesistenza delle funzioni possa incidere sull’indipendenza del Consiglio “nell’esercizio di quelle giurisdizionali”.
DISSENTO PER I SEGUENTI MOTIVI: La previsione legislativa della automatica abrogazione, in data 13/8/2012, di quelle disposizioni regolanti gli ordinamenti professionali che siano "in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g)" dell'art. 3, d.l. n. 138 del 2011, è, appunto, previsione legislativa "AUTOMATICA": perciò l'abrogazione non interverrà necessariamente attraverso regolamenti di delegificazione. Interverrà, invece (se tali regolamenti non interverranno sui singoli punti da a) a g) prima del 13/8/2012) automaticamente. Altra questione è se i detti regolamenti governativi che fossero tempestivamente intervenuti saranno da giudicare legittimi o illegittimi, in base alla loro concreta formulazione o al vizio "genetico" della loro derivazione da legge che ad essi ha attribuito una postestà di intervento contraria a Costituzione. Pare certo che il testo oggi vigente del d.l. 138/2011 ha abilitato il governo a regolamentare, in modifica degli attuali ordinamenti professionali, anche le funzioni giurisdizionali del Consiglio Nazionale Forense. La disposizione di legge che attribuisce al governo ampio potere regolamentare, a mio parere, non è polisenso e perciò non è consentito ritenere -contrariamente a quanto afferma il Prof. Capotosti-  che poichè "la previsione legislativa in esame pone l’interprete nella condizione di optare per l’ipotesi di una legge incostituzionale, per il motivo di abilitare un intervento regolamentare vietato, ovvero per l’ipotesi di una legge costituzionalmente conforme, in quanto preclusiva di un tale intervento, sembra necessario optare per la seconda soluzione". UNA TALE OPZIONE INTERPRETATIVA NON E' CONSENTITA DALLA CHIARA LETTERA DELLA NORMA e non credo si possa condividere l'interpretazione di Capotosti per cui "risulta peraltro possibile un’interpretazione conforme a Costituzione della relativa disposizione di legge, nel senso di ritenerla riferita alle sole funzioni disciplinari aventi natura amministrativa". Si potrà, semmai, concludere nel senso dell’illegittimità costituzionale della legge abilitante il governo a emanare i regolamenti in questione.

Dunque, ESSENDO VIGENTE LA NOVELLA FINO A SUA EVENTUALE DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA', anche con riguardo al principio di "separazione personale" della disciplina dall'attività amministrativa dell'organo di vertice d'ogni professione -principio sancito dalla lettera f) dell'art. 3 del d.l. 138/2011- i regolamenti governativi che sopravvenissero entro il 13/8/2012 saranno almeno temporaneamente efficaci ed abrogheranno PER TUTTE LE PROFESSIONI quel che, ove invece non sopravvenissero, dovrebbe riconoscersi automaticamente abrogato in data 13/8/2012 in forza della legge (d.l. 138/2011). Non mi pare, peraltro, si possa sostenere che "i limiti della delegificazione si impongono necessariamente anche quali limiti dello stesso processo di riforma" e che sia perciò da escludere -nell'eventuale mancata emanazione entro il 12/8/2012 dei previsti regolamenti governativi- l'effetto automatico d'abrogazione delle disposizioni in contrasto con la lettera f).

In tema di individuazione e regolamentazione del decisore disciplinare, l'abrogazione di norme per effetto dei regolamenti che sopravvenissero entro il 13/8/2012 sarà limitatta solo alle professioni per le quali i regolamenti stessi sono abilitati ad operare -in base alle regole generali- e cioè nei soli casi nei quali non v'è riserva assoluta di legge (e cioè per le sole professioni per le quali non è prevista, per l'organismo di vertice, la qualifica legislativa di giudice speciale della disciplina <qualifica che invece è notoriamente prevista per il CNF dalla legge professionale del 1933>). Altrimenti detto (e come pure riconosce Capotosti, derivandone però conseguenze che non condivido): la formulazione letterale della lettera f) dell'art. 3, comma 5, del d.l. 138/2011, riferendosi indiscriminatamente ad una serie di casi, relativi tanto ai consigli locali, quanto a quelli nazionali, di diverse categorie professionali, si presta per propria natura ad una interpretazione per così dire “selettiva”, che qualifichi cioè la norma come operativa nei soli confronti di quegli organi consiliari per i quali l’intervento della fonte regolamentare non possa sollevare gli evidenti profili di contrasto frontale con disposizioni costituzionali.

Nel caso della professione forense, in particolare, pur in mancanza di tempestivo (anteriore al 13/8/2012) regolamento governativo, avremo finalmente e automaticamente una disciplina radicalmente nuova e rispettosa della citata lettera f). Il CNF non sarà più, da un giorno all'altro, il giudice speciale della disciplina degli avvocati; semplicemante perderà la giurisdizione in materia disciplinare con naturale espansione della giurisdizione generale di legittimità del TAR. FINALMENTE, in sostanziale applicazione del principio di terzietà del giudice, il 13/8/2012 sarà scomparso di sicuro il CNF quale giudice speciale della disciplina degli avvocati (residuo pesante del corporativismo fascista). A partire da quella data la residuale giurisdizione del CNF sarà solo quella sulla tenuta degli albi (estremo baluardo del regime corporativo). Essa però avrà, di certo, vita breve. Si dovrà , infatti, superare quella risalente giurisprudenza, citata dal Prof. Capotosti, per cui "l’attuale assetto del Consiglio Nazionale Forense risulta compatibile con il principio costituzionale della necessaria indipendenza del giudice, sul presupposto che la peculiare posizione del Consiglio valga da sola ad escludere condizionamenti da parte di organi amministrativi in posizione sovraordinata (sul punto, diffusamente, cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 284 del 1986; Cass. Civ: Sez. Un. 23 marzo 2005, n. 6213)". Spero che, a superare detta residuale giurisdizione sulla tenuta degli albi, basterà la doverosa interpretazione adeguatrice e non si senta neppure il bisogno di scomodare la Corte costituzionale invocando: 1) l'incostituzionalità -per violazione del principio, ormai formalizzato in Costituzione, di terzietà d'ogni giudice- della attribuzione al CNF (soggetto unitario al di là di artificiose separazioni di ruoli) di funzioni giurisdizionali e amministrative (oltre che sostanzialmete legislative attraverso l'elaborazione del codice deontologico); 2) la giurisprudenza CEDU (quale parametro interposto di costituzionalità ex art. 117, co 1, cost.) sulla necessaria terzietà del giudice. 

Non mi pare si possa più sostenere (se si vuole esser in linea con le decisioni della Corte di giustizia che definiscono i caratteri necessari del giudice e si vuole evitare l'incostituzionalità derivante dal parametro interposto di costituzionalità dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in tema di indipendenza e terzietà del giudice) che "non si ravvisano esigenze costituzionalmente cogenti relative alla separazione, negli organi consiliari, delle funzioni amministrative da quelle giurisdizionali posto che la loro peculiare posizione apicale scongiura l’evenienza che la coesistenza delle funzioni possa incidere sull’indipendenza del Consiglio “nell’esercizio di quelle giurisdizionali”. Le interpretazioni adeguatrici suggerite dal Prof. Capotosti mi paiono, in realtà, contrarie a Costituzione.

Leggi di seguito l'intero parere del professor Piero Alberto Capotosti, sull'art.3, comma 5, lettera f) del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 (lo trovi anche all'indirizzo httpp://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/naviga-per-temi/in-evidenza/articolo7433.html ... ). Le sottolineature e il neretto sono miei.

Ultimo aggiornamento Venerdì 18 Maggio 2012 17:33 Leggi tutto...
 

Siamo in Metropolis? Si, da anni. E tra gli avvocati ci sono "bari" e pochi "guastafeste"

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http://it.wikipedia.org/wiki/Brigitte_Helm (Brigitte Helm in Metropolis)

Il presidente degli Avvocati italiani, Guido Alpa, il 13/03/2012, ha scritto una lettera acuta, indirizzata a tutti gli avvocati, in cui, partendo dalla constatazione che tra Parlamento e Governo c'è una lotta impari sulla riforma forense, invita gli avvocati a “lottare per mantenere intatte l'indipendenza, l'autonomia, l’autodichìa dell’Avvocatura”.
Riporto la lettera, INTERESSANTISSIMA:
"Cari Amici, siamo orami giunti al momento cruciale della nostra battaglia: con un cuore rinnovato e forte sono vicino a voi per far valere le nostre buone ragioni, ma anche per assicurare ai cittadini un’Avvocatura libera, indipendente, corretta, competente Sono passati solo alcuni anni dalla pubblicazione del mio libro intitolato “Nobiltà della professione forense”, eppure sembra un secolo. Di primo acchito si potrebbe pensare che il titolo rifletta una visione della professione rivolta al passato e non al futuro, una professione che era nobile e grande un tempo e che ora è, al pari di altre, successivamente regolamentate, una semplice organizzazione di servizi. Dobbiamo ritenere che la nostra sia una professione ormai tramontata, seppellita dalla crisi economica, dal pan-economicismo, dalla valutazione di ogni bene o attività in quanto funzionale all'esercizio e alla promozione delle imprese ? Sarebbe tragico pensare che il capitalismo, nella sua evoluzione più matura, in una fase di transizione di oscura sorte, debba trasformare tutto ciò che vediamo, tutto ciò che facciamo, la nostra stessa vita in una gigantesca macchina votata al risparmio e al profitto - nel nostro caso alla riduzione dello spread, alla ripresa, al pareggio dei conti pubblici - proprio come accadeva nel film Metropolis,  agghiacciante e disperante. Ogni essere-non si possono considerare persone quelle rappresentate nel film- è visto come una formichina di un grande ingranaggio che rimane costantemente in moto e che esaurisce gli orizzonti racchiudendo in sé stesso tutto il mondo conoscibile da quegli esseri. E' la realtà che ancora una volta ha superato l'immaginazione ? No, noi non vogliamo finire così: non lo meritiamo, non lo meritano i cittadini, per le libertà e diritti per i quali abbiamo combattuto e dobbiamo combattere. Noi vogliamo far parte di un sistema che amministra correttamente la giustizia, e per questo facciamo tanti sacrifici per supplire lo Stato neghittoso e la Magistratura non dotata di mezzi; di un sistema che concede alle organizzazioni professionali, comunità intermedie tra il cittadino e lo Stato, di amministrarsi liberamente, perché vuol rispettare la dignità del lavoro legale professionale (Ris.Parl.europeo, 23 marzo 2006); di un sistema che vuole ammodernare la professione forense in modo organico, tenendo conto della formazione e quindi delle Scuole forensi, dell’ abilitazione, della formazione professionale continua, delle specializzazioni e di tanti altri aspetti che nel testo della Manovra di agosto sono stati ignorati e che quindi nel regolamento ministeriale attuativo non potranno essere neppure sfiorati. La gara tra Governo a Parlamento per vedere chi finirà prima il suo lavoro, se uscirà prima il testo del regolamento oppure la legge forense, è un' altra vicenda assurda che gli annali del diritto costituzionale italiano dovranno registrare: un Governo tecnico incaricato di trovare rimedi alla crisi che si occupa delle professioni (ma solo con intenti punitivi) che ignora od ostacola l' Avvocatura, che non ha mai dato modo di apprezzarne il ruolo nell'ambito della amministrazione della giustizia ( e il suo apporto allo Stato di diritto) e che si pone tra gli obiettivi primari quello di modificare i procedimenti disciplinari, gli organi disciplinari e amministrativi. La gara è impari: gli strumenti sono diversi (regolamento ministeriale, legge ordinaria) gli ambiti sono diversi (il regolamento è attuativo, la legge è un organico disegno di riforma), il contesto è diverso (uffici ministeriali, aule del Parlamento della Repubblica), il potere è diverso (il primo amministrativo-autoritativo, il secondo democratico e partecipativo). Vogliamo includere anche il Parlamento nella nuova Metropolis che ha allestito il Governo Monti? E' triste pensare che questa emblematica vicenda non è un film, non è finzione, è la situazione di oggi che coinvolge tutti noi imperiosamente e ci impedisce quasi di pensare che vi siano alternative a tutto ciò che dobbiamo sopportare, accettare, trangugiare. No, cari Amici, proprio perché la nostra continua ad essere per sua natura e tradizione una professione nobile, noi dobbiamo continuare a lottare , fino all'estremo, perché siano conservate intatte l'indipendenza, l'autonomia, l’autodichìa dell’Avvocatura. I diritti non sono merce, i cittadini sono persone, gli avvocati sono professionisti che svolgono una missione: difendere il diritto e diritti in ogni frangente, in ogni momento, di fronte a chiunque. Se perdiamo di vista questi valori finiremo anche noi negli ingranaggi di Metropolis e sarà molto difficile se non impossibile uscirne intatti.
Buon lavoro.
Guido
".

Cosa rispondere? Innanzitutto che è tutto già successo ... da anni: viviamo già in Metropolis http://www.youtube.com/watch?v=A0D4fHieW8o&feature=related e relative sovrastrutture. In secondo luogo che l'attuale fase del capitalismo, con riguardo al derivante trattamento riservato alla professione d'avvocato, era stata descritta, profeticamente, Adam Smith (in "La ricchezza delle nazioni", libro I, parte II "Disuguaglianze determinate dalla politica europea"): "Nelle professioni in cui non vi sono privilegi come l'avvocatura e la medicina, se un ugual proporzione di gente fosse istruita a spese pubbliche, la concorrenza diventerebbe subito così grande da ridurne moltissimo il compenso pecuniario. A nessuno allora varrebbe la pena di istruire il figlio a proprie spese a una di queste professioni. Esse sarebbero lasciate interamente a persone istruite dalla carità pubblica il cui numero e le cui necessità le obbligherebbe in generale ad accontentarsi di una remunaerazione molto misera e da qui deriverebbe la completa degradazione delle professioni ora rispettabili dell'avvocatura e della medicina". IMPRESSIONNTE L'ATTUALITA' DELL'ANALISI DI ADAM A'SMITH, VERO? CREDO CHE LA SUA PREVISIONE SI SIA GIA' AVVERATA. Comunque, la storia non si ferma. Semmai bisogna cercare di cavalcarla (sempre ricordando che la rispettabilità di una professione non starà mai in quanto con essa si guadagna; altrimenti sarebbero rispettabili tanti delinquenti).

Aggiungerei, poi, che troppi avvocati hanno -per anni e anche di recente- interpretato male il ruolo affidato loro da colleghi che li hanno eletti in seno ad organismi più o meno rappresentativi e unitari dell'avvocatura. Ricorderei che taluni eletti, addirittura, hanno ad es. pensato utile uno "scambio" tra mediaconciliazione e (pseudo)riforma della professione forense. Suggerirei, infine, un pò d'autocritica alla categoria degli avvocati (non chiamiamolo più  ceto forense!): mi piacerebbe sentir riconoscere dal Presidente del CNF che anche tra gli avvocati ci sono i "bari" e che se nei decenni in cui s'è parlato a vuoto di riforma forense ci fossero stati, tra gli avvocati, meno "bari" e più guastafeste si sarebbe forse potuto ritagliare qualche spazio in più all'avvocato autonomo e individualista (come hanno saputo fare i notai).
Ricordo quel che scrive Huizinga  (pag. 15 di Homo ludens, Einaudi, 1973): "Il guastafeste è tutt'altra cosa che un baro. Quest'ultimo finge di giocare il gioco. In apparenza continua a riconoscere il cerchio magico del gioco. I partecipanti al gioco gli perdonano la sua colpa più facilmente che al guastafeste, perchè quest'ultimo infrange il loro stesso mondo ... Perciò egli deve essere annientato; giacchè minaccia l'esistenza della comunità <<giocante>> ... Anche nel mondo della grave serietà i bari, gli ipocriti, i mistificatori hanno sempre incontrato più facilitazioni dei guastafeste: cioè gli apostati, gli eretici, gli innovatori e i prigionieri della propria coscienza".   CERTO (E SU QUESTO ANCHE ALPA CONCORDERA') NON E' DA TUTTI FARE IL GUASTAFESTE.

Un esempio di guastafeste? Lo è chi sostiene che il Consiglio Nazionale Forense non possa essere nel contempo legislatore di settore (per la Cassazione il codice deontologico ha rango di legge), giudice speciale della deontologia e della tenuta degli albi, amministratore con ampissimo potere (dall'ammissione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, alla formazione continua ecc...).

Un secondo esempio di guastafeste?  E', di certo, un vero guastafeste chi chiede l'abrogazione della legge 339/03, la quale spinge  ad abbandonare la pubblica amministrazione quei dipendenti pubblici che, essendo abilitati all'esercizio della professione forense, vogliono poter fare l'avvocato enel libero Foro che, se potessero farlo mantenendo nel contempo l'impiego pubblico, potrebbero arricchire le amministrazioni con professionalità vera e quotidianamente aggiornata dalla pratica delle aule di giustizia. Tali guastafeste invitano a leggere quel che scrisse la Corte costituzionale nella sentenza 189/2001 e segnalano che abolire la l. 339/03 sarebbe l'uovo di Colombo per valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni pubbliche e toglier di mezzo la scusa oggi spesso utilizzata (necessità di ricorrere a alte professionalità esterne) per affidare a professionisti del diritto esterni alla P.A. una marea di consulenze e incarichi professionali strapagati. Sempre i medesimi guastafeste ricordano (persino al Governo, via web, collaborando alla spending review) che il presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, Luciano Pagliaro, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2012, ha descritto come un male endemico la pratica delle "consulenze facili" chieste dalle pubbliche amministrazioni ed ha segnalato che è in continuo aumento il numero delle citazioni in giudizio di funzionari e dirigenti di enti pubblici per l'esternalizzazione ingiustificata di numerosi incarichi.

Un terzo esempio di guastafeste? Lo è chi evidenzia il carattere schiettamente corporativo del testo di riforma forense licenziato dal Senato a fine 2010 e che ora si vorrebbe approvare -con emendamenti non certo rivoluzionari- alla Camera (per anticipare ed evitare la riforma della professione d'avvocato ad opera del Governo, con DPR). Tali guastafeste evidenziano i gravi rischi d'una regolazione corporativa, in ogni campo.

Ultimo aggiornamento Venerdì 18 Maggio 2012 15:31
 

Interpretazione sistematica della l. 339/03: incentivare il part time

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 Il D.Lgs. 25-2-2000 n. 61, "Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES", dispone all'art. 5:
"5.  Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale.
1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente decreto legislativo.
2. Il contratto individuale può prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site nello stesso àmbito comunale, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione.
3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso àmbito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo a tale disposizione.
4. Gli incentivi economici all'utilizzo del lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, saranno definiti, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, nell'àmbito della riforma del sistema degli incentivi all'occupazione
".

 

epoche

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"Come siete riusciti a stare insieme per 65 anni?"
"Siamo nati in un epoca in cui le cose rotte non si buttavano, si aggiustavano"

 

Relazione Antitrust 2012 su conflitti di interessi nel IV governo Berlusconi e nel governo Monti

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L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nello scorso mese di aprile, ha pubblicato la relazione semestrale sui conflitti di interessi prevista dalla l. 215/2004 (la trovi all'indirizzo  http://www.agcm.it/stampa/news/5985-xiv-relazione-semestrale-luglio-2011-aprile-2012.html ).
Vi si esaminano le questioni in tema di conflitti di interessi che hanno interessato l'ultimo periodo del quarto Governo Berlusconi e il Governo Monti in carica.
Particolare interesse rivestono le considerazioni dell'Autorità con riguardo alla lettera d) dell'art 2, comma 1, della l. n. 215/2004 (la lettera d prevede: “Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può […] d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica; inoltre, non può ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, ne' compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti […]”).

 

Ultimo aggiornamento Mercoledì 09 Maggio 2012 08:34 Leggi tutto...
 

Spending review. Scrivi a Governo: "per ridurre le spese per consulenze la P.A. usi i suoi avvocati"

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-da www.dirittodelleprofessioni.it -

Il Governo chiede suggerimenti via web ai cittadini su come ridurre la spesa della pubblica amministrazione. Basta andare all'indirizzo http://www.governo.it/scrivia/RedWeb_Form.htm e si può segnalare uno spreco. La spending review (o revisione della spesa) si può rendere efficace anche così.

MOBILITIAMOCI  VIA WEB !!! Suggeriamo tutti al Governo di abrogare la legge 339/03 che sottrae alla pubblica amministrazione quei dipendenti che, essendo abilitati all'esercizio della professione forense, vogliono poter fare l'avvocato e che, se potessero farlo, potrebbero arricchire le amministrazioni con professionalità vera e quotidianamente aggiornata dalla pratica delle aule di giustizia. Sarebbe il modo migliore di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni pubbliche e toglier di mezzo la scusa per affidamenti a professionisti esterni di una marea di consulenze e incarichi professionali. Si legga al riguardo quel che scrisse la Corte costituzionale nella sentenza 189/2001.

Ricordiamo pure al Governo, via web, che il presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, Luciano Pagliaro, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2012, ha descritto come un male endemico la pratica delle "consulenze facili" chieste dalle pubbliche amministrazioni ed ha segnalato che è in continuo aumento il numero delle citazioni in giudizio di funzionari e dirigenti di enti pubblici per l'esternalizzazione ingiustificata di numerosi incarichi.

Ultimo aggiornamento Venerdì 04 Maggio 2012 09:16
 

RICHIESTE DI PARERI LEGALI? www.servizi-legali.it

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Alle numerose richieste di pareri legali che mi giungono via e-mail  non posso rispondere sul sito www.avvocati-part-time.it il quale non è strumento d'esercizio della attività professionale d'avvocato. Quale strumento d'esercizio dell'attività d'avvocato ho,  perciò, attivato il sito www.servizi-legali.it E' il mio "studio legale on line" e, in particolare, un sito di consulenza legale on line a pagamento (con preventivo gratuito).
 N.B.: per chiedere una consulenza legale basta una e-mail  
Molte persone ritengono sia consentito dalla legge, sia moralmente apprezzabile, utile per i "consumatori", segno di atteggiamento concorrenziale del professionista, offrire servizi di consulenza legale gratuita. Io non la penso così. L'avvocato è un tecnico del diritto che non deve fornire gratuitamente i propri servizi al fine di accaparrare clientela. Lo sancisce il codice deontologico degli avvocati, il quale giustamente sanziona l'accaparramento di clientela che si realizza (quasi sempre offrendo servizi di infima qualità) attraverso la promessa e poi la redazione di consulenze gratuite.
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contatto rapido per un primo inquadramento della tua problematica giuridica

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per contattare senza impegno l'avv. Maurizio Perelli


al fine di un "primo inquadramento" della tua problematica giuridica invia una e-mail all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it oppure vai su www.servizi-legali.it oppure tel/fax 0746 203652

 

Il fenomeno della cancellazione di tanti avvocati dalla Cassa forense

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Riporto di seguito un interessantissimo articolo di Massimo Carpino (tratto dalla newsletter di aprile 2012 della Cassa forense) dal titolo "La cancellazione dalla Cassa".

Ultimo aggiornamento Mercoledì 09 Maggio 2012 08:29 Leggi tutto...
 

Organismo Unitario dell'Avvocatura indice sciopero bianco dal 15 maggio al 16 giugno: se fallisce...

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E' importante che fallisca lo sciopero bianco degli avvocati indetto dall'O.U.A. (Organismo Unitario dell'Avvocatura) dal 15 maggio al 16 giugno 2012.

SE FALLIRA' SI DOVRA', INFATTI, DIMETTERE IL VERTICE DELL'O.U.A., PER  SUA MANIFESTA INCAPACITA' DI RAPPRESENTARE L'AVVOCATURA ITALIANA CHE PRETENDE DI RAPPRESENTARE.

COMUNQUE, A MIO PARERE, GLI AVVOCATI ITALIANI NON DOVREBBERO PIU'  ESSER RAPPRESENTATI  DALL'ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA, COME OGGI ELETTO. INVECE CHE FARSI RAPPRESENTARE DA SOGGETTI NON ELETTI CON ELEZIONE DIRETTA E UNIVERSALE, GLI AVVOCATI ITALIANI DOVREBBERO  FARSI RAPPRESENTARE DA COLLEGHI  SCELTI ATTRAVERSO VOTAZIONE CON POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: ELETTI DIRETTAMENTE E DA TUTTI GLI ISCRITTI AGLI ALBI FORENSI, IN UNICA CIRCOSCRIZIONE NAZIONALE (per far emergere idee e non localismi antistorici). QUESTA SAREBBE VERA DEMOCRAZIA E VERA RAPPRESENTATIVITA'. E SONO SICURO CHE COSI' SI RIUSCIREBBE AD AFFRANCARE LA C.D. "CLASSE FORENSE" (che sarebbe bene smettere di chiamare così) DA INCONCLUDENTI BATTAGLIE DI RETROGUARDIA (tra le battaglie che adesso si vogliono combattere  con un  mese di sciopero bianco, condivido solo quella contro la mediaconciliazione).

LEGGI DI SEGUITO IL COMUNICATO STAMPA DELL'O.U.A., TRATTO DAL SITO www.oua.it ...

Ultimo aggiornamento Mercoledì 09 Maggio 2012 08:44 Leggi tutto...
 

avvocati social : attenzione, l'indipendenza è valore !!!

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Si  moltiplicheranno   le   società    tra    professionisti   con un socio capitalista   non   professionista   e    una   miriade   di   soci   avvocati   titolari   di    quote    marginali   di    capitale   e   sostanzialmente   subordinati   al   socio  non   professionista

Ultimo aggiornamento Venerdì 27 Aprile 2012 14:53
 

danza

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danza per me. Tutto ti guarderà stando ben fermo



("Zeus, l'uomo e la danzatrice", Maurizio Perelli, olio su legno, cm. 30 per 26)

Ultimo aggiornamento Venerdì 04 Maggio 2012 09:20
 

L'art. 24 della Costituzione non attribuisce un ruolo costituzionale all'Avvocatura

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(da www.servizi-legali.it )

L'ha ribadito la Corte costituzionale, scrivendo al punto 3.3 del "considerato in diritto" in sentenza 15 del 2012: "... il richiamo all’art. 24 Cost. non è pertinente, perché l’intervento legislativo qui censurato non incide su diritti processuali, bensì opera sul piano sostanziale e, dunque, non vulnera il diritto alla tutela giurisdizionale, a presidio del quale la norma costituzionale invocata è posta (sentenza n. 29 del 2002, punto 4.4. del Considerato in diritto)".

LEGGI DI SEGUITO IL PUNTO 4.4 DEL "CONSIDERATO IN DIRITTO" DELLA SENTENZA 29/2002...

Ultimo aggiornamento Sabato 21 Aprile 2012 08:33 Leggi tutto...
 

ADERISCI AL RINNOVATO NETWORK "CONCORRENZA E AVVOCATURA" (e al gruppo "AVVOCATI" oppure ...)

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Iscriviti al rinnovato social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com (che modero avendolo strutturato sulla piattaforma www.ning.com ) e, una volta iscritto, aderisci al gruppo "AVVOCATI" oppure al gruppo professionale di tuo interesse (COMMERCIALISTI, FARMACISTI ecc...).
Oggi il network conta più di 200 aderenti e si apre a tutte le professioni ordinistice e non ordinistiche, o meglio, a tutti quei professionisti (commercialisti, medici, notai, farmacisti, informatici ecc...) o aspiranti professionisti che chiedono la riforma in senso pro-concorrenziale e non corporativo di tutte le professioni.
Perchè aderire? Te lo spiego subito...
Gli interessati alla regolazione proconcorrenziale delle professioni (e, in primis, della professione forense che è oggetto di una proposta di riforma già in fase avanzata d'esame in Parlamento) sono tantissimi (lo dimostra anche il numero, ogni mese crescente, di visitatori unici di questo sito) ma non si conoscono tra loro, non costituiscono gruppo di pressione e soltanto per questo motivo non hanno, ad oggi, nessun potere di influire sulla prossima riforma della professione forense e di tutte le professioni.
Queste riforme (che, più propriamente, ad oggi appaiono "riformicchie") vengono programmate dall'alto, oggi in primo luogo dal Governo, anche con l'attiva partecipazione di altri soggetti istituzionali e non istituzionali (parlamentari, avvocati, Consigli degli Ordini <attivissimo è il C.N.F.>, associazioni professionali <attivissime le associazioni forensi> più o meno rappresentative) che si sono dimostrati fino all'avvento del Governo Monti poco inclini alla abolizione di quei limiti anticoncorrenziali all'accesso al lavoro professionale e al suo esercizio che di fatto limitano diritti di libertà, anche di soggetti che hanno superato l'esame di stato.
Ad esempio, tra gli ingiustificati limiti all'accesso alla professione forense e al suo esercizio ricordo le incompatibilità esagerate per praticanti, per avvocati, per magistrati onorari; i troppi anni di preparazione e i troppi ostacoli da superare prima di accedere alla professione o all'abo dei "cassazionisti"; le limitazioni quantitative all'accesso perseguite attraverso la previsione di asseritamente necessarie limitazioni qualitative all'accesso; l'esclusione della professione forense dal novero delle attività autonome esercitabili dal pubblico dipendente che voglia sospendere il proprio rapporto di lavoro nel quinquennio antecedente al pensionamento. Addirittura si propone, da alcuni, di introdurre la riserva della consulenza legale ai soli avvocati (con assurda eccezione a favore di sindacati, patronati e associazioni imprenditoriali; il che la dice lunga sul come gli pseudoriformatori pratichino il compromesso sui principi che sbandierano): un assurdo logico prima che una assurdità giuridica.
La Autorità Antitrust, invece, che tante volte ha richiamato l'esigenza di una regolazione delle professioni che non sia "sproporzionata" nel prevedere limiti alla concorrenza non necessari al raggiungimento di effettive esigenze pubbliche, non è stata chiamata a partecipare alla redazione delle proposte di legge di riforma che sono state in passato portate all'esame del Parlamento. Per quanto riguarda la riforma della legge professionale forense (che risale al 1933), dopo aver inviato la segnalazione n. 41 del 21/9/2009 a Parlamento e Governo, in cui ha prospettato una quantità di ragioni perchè si ritenga ingiustificatamente limitatrice della concorrenza la proposta di legge di derivazione C.N.F. oggi all'esame del Parlamento, l'Antitrust non è stata nemmeno (come taluni membri della Commissione giustizia del Senato chiedevano) ammessa a replicare, in una audizione innanzi alla detta Commissione Giustizia, alle osservazioni critice del C.N.F. sulla segnalazione Antitrust.
Ebbene, ora che il Governo Monti ha posto un freno alla smania pseudoriformatrice dei corporativi ed ha fissato al 13 agosto 2012 la data entro la quale dovrà procedersi ad autentiche riforme del sistema ordinistico, I PROFESSIONISTI E GLI ASPIRANTI TALI DEVONO FAR SENTIRE LALORO VOCE, DEVONO AUMENTARE GLI SFORZI A FAVORE D'UNA LIBERALIZZAZIONE RADICALE DELLE PROFESSIONI CHE CONSENTA IL PIU' AMPIO ACCESSO ALLE STESSE NELLA SALVAGUARDIA DELLA GARANZIA DI PREPARAZIONE TECNICA DEL PROFESSIONISTA.
Si rischia, altrimenti, di trascurare, nell'elaborazione della necessaria riforma delle professioni (e, in primis, di quella d'avvocato) le esigenze di massimizzazione della sana concorrenza e di riprodurre (per la forza delle corporazioni che occupano il Parlamento e assediano il Governo Monti) antistoriche chiusure corporative, ormai pericolose (anche economicamente) per la "classe" dei professionisti italiani (specialmente degli avvocati), oltre che per i loro clienti. 
E' per questo che il social network "concorrenza e avvocatura" (pur mantenendo l'indirizzo web www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ) si apre a tutti i professionisti delle professioni ordinistiche e non ordinistiche che pretendono dalla politica una riforma seria e non una pseudoriforma corporativa e anticoncorrenziale di tutto il comparto professioni.
Ebbene, i moltissimi interessati (per quanto riguarda l'area legale, gli avvocati, i praticanti, i magistrati onorari, i dipendenti pubblici o privati che hanno superato l'esame di abilitazione, ma anche i laureati in giurisprudenza, gli studenti universitari e gli utenti a vario titolo di servizi legali) alla regolazione proconcorrenziale delle più diverse professioni, per poter conoscere il loro numero e dunque la loro enorme forza, per poter quindi approfondire le tematiche della concorrenza neli servizi professionali attraverso il dialogo con i cointeressati e per poter elaborare, di seguito, proposte forti, NON HANNO ALTRA POSSIBILITA' CHE UTILIZZARE IN MASSA UN SOCIAL NETWORK A FINI DI:
1) ANALISI DELLA DISCIPLINA ATTUALE DELLA LORO PROFESSIONE E DELLA DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI CHE SI PROPORRA' DI INTRODURRE ENTRO IL 13 AGOSTO 2012. 
2) ELABORAZIONE DI PROPOSTE.
3) ORGANIZZAZIONE COME GRUPPO DI PRESSIONE
.
Per questo motivo ho pensato di fare cosa utile rinnovando, sulla piattaforma www.ning.com social network che integra l'azione di www.avvocati-part-time.it . Ho mantenuto il nome "concorrenza e avvocatura" (indirizzo www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ) per il ruolo di "modello base" che la riforma dell'avvocatura (che un ordine del giorno della Camera ha impegnato il Governo Monti a proporre in forma di disegno di legge e non di regolamento governativo) certamente avrà in questa fase di riforma complessiva delle regole per l'accesso e l'esercizio di tutte le professioni. 
Il network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com si rivolge ormai, come detto, a tutti i professionisti e aspiranti tali che (notai o farmacisti, ingegneri o medici, commercialisti o psicologi ecc...) chiedono che la loro professione sia finalmente regolata da leggi non corporative ma capaci di esaltare la naturale concorrenzialità dei professionisti (che già la Corte costituzionale ha riconosciuto nella sentenza 189/01, riferita agli avvocati).
LA MASSA CRITICA NECESSARIA PER "CONTARE" POTRA' ESSER RAGGIUNTA SOLO DAI PROFESSIONISTI UNITI OLTRE IL RECINTO DELLE SINGOLE PROFESSIONI. 
Il social network serve in concreto a rendere più semplice la circolazione delle esperienze, delle analisi, delle critiche, delle proposte, dei dati personali e professionali che gli interessati (alle categorie sopra indicate aggiungo gli studiosi fautori della concorrenza e anche coloro che, essendo inseriti nelle istituzioni professionali, intendono lavorare con "la base") volutamente vogliano rendere conoscibili a tutti i "loro simili", aderenti al social network. 
Iscrivendosi a www.concorrenzaeavvocatura.ning.com (compilando on line un semplice modulo che chiede di indicare dati che realizzano una selezione di soggetti realmente interessati e non saranno resi noti se non nella misura voluta da chi si iscrive) consente a ciascun aderente di:
1) creare un proprio profilo personale e professionale, visibile ai visitatori, attraverso la compilazione, in fase di iscrizione, dell'apposito spazio per informazioni da rendere pubbliche;
2) inserire direttamente (magari dopo averli dapprima salvati come bozze per una pubblicazione futura), ed eventualmente modificare dopo la prima pubblicazione, articoli, anche con foto e file (in gergo si dice mandare post nel blog. In sostanza il blog è attivato dal "wall" del singolo iscritto che ne è responsabile e moderatore);
3) commentare direttamente tutti gli articoli (o, meglio, post) di altri registrati;
4) moderare i commenti ricevuti;
5) costituire gruppi con interessi specifici;
6) attivare forum sugli argomenti che più interessano (non possono essere aperti più forum contemporaneamente sullo stesso tema);
7) vedere il profilo personale-professionale di ogni iscritto nella misura in cui ognuno ha scelto di renderlo pubblico;
8) vedere tutte le discussioni che stanno avendo luogo sul network;
9) impostare i criteri di privacy per ogni post di blog, foto o video che pubblica;
10) partecipare ai forum avviati da altri e partecipare a chat;
11) indire eventi ai quali invitare i cointeressati;
12) invitare amici ad unirsi al network, anche importando indirizzi da un address book esterno;
13) comunicare in maniera riservata tra soggetti previamente qualificatisi "amici", ecc ...
PER INVITARE ANCHE ALTRI AD ADERIRE PUOI, AD ESEMPIO, GIRARE QUESTO ARTICOLO AD UN AMICO INTERESSATO.

(... e per un commento scrivimi all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. )
 

Corte costituzionale sent. 13 del 24/1/2012: reviviscenza di norme abrogate solo in casi limitati

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(da www.servizi-legali.it )

La Corte costituzionale, con sentenza 13/2012, del 24 gennaio 2012 (che non ha ammesso i referendum in materia elettorale, sul c.d. porcellum), ha riconosciuto che "Il fenomeno della reviviscenza di norme abrogate ... non opera in via generale e automatica e può essere ammesso soltanto in ipotesi tipiche e molto limitate ... ".

Tra queste ipotesi, seguendo il ragionamento della Corte costituzionale, non rientra quella che si sarebbe per alcuni interpreti realizzata attraverso la l. 339/03.

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA 13/2012 DAL PUNTO 5 AL PUNTO 5.6 ...

 

Ultimo aggiornamento Sabato 21 Aprile 2012 09:18 Leggi tutto...
 

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Puoi anche effettuare una ricerca con parole chiave contenute nel titolo dell'articolo, oppure puoi scorrere i contenuti a partire dal più "cliccato".
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Per  trovare chi è nella tua situazione professionale e la pensa come te, usa il social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com o, se sei su facebook , usa il gruppo concorrenzaeavvocatura ( http://www.facebook.com/groups/50227667162/#!/groups/50227667162/ ).

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Praticanti avvocati: 18 mesi di pratica "o quanti sennò"?

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Così recita il comma 6 dell'art. 9 "Disposizioni sulle professioni regolamentate", del D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:

"6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non puo' essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio puo' essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente."

INTERESSANTE, AL RIGUARDO, L'INTERVENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE:

riporto dalla newsletter n. 78, del 17 aprile 2012, del Consiglio Nazionale Forense:
"Nuovo tirocinio: richiesta di chiarimenti al ministero della giustizia
Caos sulle nuove regole in materia di tirocinio professionale.
Introdotte dall’articolo 9, comma 6, del decreto legge Cresci-Italia, hanno ridotto  a 18 mesi il periodo di praticantato valido ai fini dell’esame e lo hanno previsto anche durante il corso di studi universitari.
La nuova disciplina, però, entrata in vigore lo scorso 24 gennaio, non ha previsto norme transitorie ponendo problemi di raccordo con i tirocini già corso. E, inoltre, solleva dubbi sul coordinamento con alcune disposizioni tuttora vigenti, come quelle relative al valore del diploma di specializzazioni ai fini del compiuto tirocinio.
Numerosi Consigli dell’Ordine degli avvocati hanno rappresentato al Consiglio nazionale forense le plurime difficoltà operative derivanti da questi dubbi interpretativi frutto di una tecnica legislativa condizionata dalla fretta di normare senza opportuna riflessione circa la portata della disposizione e le sue conseguenze applicative il tutto aggravato dalla abitudine di lavorare in solitario applicandosi, cioè, a realtà giuridiche complesse senza l'interlocuzione con l'avvocatura.
Il Consiglio nazionale forense è stato pertanto costretto a rappresentare al Ministero - con lettera formale successiva a reiterate richieste avanzate per le vie brevi - questa situazione, i suoi gravi riflessi applicativi e le conseguenze sulla gestione dei tirocini da parte dei singoli Consigli dell'Ordine con invito a chiarire - anche a causa della mancanza di una disciplina transitoria - i vari punti oscuri e contraddittori della normativa e ciò nel più breve tempo possibile."

Ultimo aggiornamento Mercoledì 18 Aprile 2012 18:10
 

"Pulizie etniche" d'avvocati: part-time, ebrei e dipendenti di colleghi

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Si realizzarebbe, se fosse approvata la riforma dell'avvocatura nel testo licenziato dal Senato a fine 2010, una "pulizia etnica" degli albi degli avvocati tanto grave quanto passata, finora, sotto silenzio: la cancellazione dall'albo di quelle decine di migliaia di avvocati sostanzialmente dipendenti di altri avvocati e dunque privi dell'asseritamente necessario requisito della "indipendenza" per il fatto d'esser parte d'un rapporto di lavoro che, seppur definito di collaborazione nel quadro della generale titolarità di partita IVA, è qualificabile rapporto di lavoro subordinato secondo i parametri giuslavoristici e tale dovrà essere disvelato dai controlli dei Consigli degli Ordini degli avvocati (ben più "occhiuti" di quelli dell'Antitrust).
Si tratta di una "pulizia etnica"  ben più ponderosa, quanto a numeri, di quella che si sta operando  da qualche anno a danno dei c.d. "avvocati-part-time" (quegli avvocati, cioè, iscritti negli albi tra il 1997 e il 2003 dopo aver trasformato il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione da full time a part time ridotto).
Un collega mi segnalava, tempo addietro, un interessantissimo ed unico precedente rispetto a quella cancellazione di massa dall'albo ordinario degli avvocati alla quale si stava dando attuazione  già dal 2003, secondo una interpratazione non costituzionalmente orientata della (comunque incostituzionale) legge 339/2003: mi segnalava, cioè, come squallido precedente, la cancellazione dagli albi operata nel ventennio fascista nei confronti dei colleghi avvocati ebrei.
Ora però -ricordando un vecchio articolo di Paola Parigi (pubblicato su ilsole24ore del 28 settembre 2009), dal titolo "L'avvocato-collaboratore è davvero dipendente"- va gridata a gran voce anche la assurdità di una ulteriore cancellazione di massa dagli albi forensi, quella che, secondo il testo della  iforma forense approvata dal Senato a fine 2010 (e per fortuna arenatasi alla Camera), si abbatterebbe inevitabilmente su tutti gli avvocati che, non avendo clienti propri (o avendone in misura tale da non consentire la sopravvivenza professionale autonoma), collaborano stabilmente con altri avvocati secondo modalità che senza dubbio integrano rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato. I colleghi meno fortunati sarebbero soggetti a cancellazione dall'albo se la riforma della professione forense non ammettesse (come non ammette il testo approvato dal Senato in prima lettura) la figura dell'avvocato subordinato ad altro avvocato.
DI QUESTO OCCORRE DISCUTERE, TRATTANDO LA RIFORMA DELL'AVVOCATURA, NEL PROSSIMO CONGRESSO NAZIONALE STRAORDINARIO DEGLI AVVOCATI, DOVE INVECE, INSPIEGABILMENTE, DI TUTTO SI VORREBBE PARLARE MENO  CHE DI AVVOCATURA DIPENDENTE.

MA COME SI FA A FARE UNA RIFORMA DELLA PROFESSIONE D'AVVOCATO DISEGNANDO UN COMPLESSO DI NORME CHE TRASCURA DI REGOLARE UN FENOMENO ORMAI RIGUARDANTE AMPLISSIMA PARTE DEGLI AVVOCATI ITALIANI E DI PORTATA SOCIO-ECONOMICA INDISCUTIBILE, TANTO CHE SE NE TRATTA IN OGNI SERIA INDAGINE SULLA CONDIZIONE DELL'AVVOCATURA ITALIANA?
COME SI FA, PER DI PIU', A DISEGNARE UN SISTEMA CHE PROGRAMMA LA CANCELLAZIONE DAGLI ALBI FORENSI DI DECINE DI MIGLIAIA DI AVVOCATI, RIBADENDO IL REQUISITO, PER L'ISCRIZIONE NEGLI ALBI, DELLA ASSENZA DI RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE ANCHE DA ALTRO AVVOCATO?
COME SI FA A NEGARE CHE DEVE ESSERCI OMOGENEITA' DI TRATTAMENTO GIURIDICO DEI FENOMENI SOCIALI (QUAL E' ORMAI IL FENOMENO "AVVOCATURA DIPENDENTE") E PERCIO' NON PUO' AMMETTERSI CHE MENTRE PER IL FISCO E' CONSENTITO ESSERE UN AVVOCATO DIPENDENTE (E PERCIO' ESSERE ESONERATO DALL'IRAP)  SIA POI LA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE A NEGARE CHE  POSSANO ESISTERE GLI AVVOCATI DIPENDENTI E, CORRELATIVAMENTE, DISPORRE CHE DECINE DI MIGLIAIA DI AVVOCATI DEBBANO ESSER CANCELLATI DAGLI ALBI?


MA TORNIAMO A PARLARE DELLA PRIMA "PULIZIA ETNICA", QUELLA DEGLI AVVOCATI EBREI, E CONFRONTIAMOLA CON LA CANCELLAZIONE ODIERNA DAGLI ALBI DEI C.D. "AVVOCATI-PART-TIME".
Anche in quella lontana occasione non si tenne conto dei diritti quesiti e della dignità d'uomo di chi venne cancellato dall'albo professionale. Allora, nel 1939, in un'epoca che i giovani d'oggi (ignoranti in pericolo) giudicano sideralmente distante dalla contemporanea democrazia, almeno si consentì agli avvocati ebrei di essere iscritti in elenchi speciali di professionisti e continuare a svolgere la professione in misura marginale. In particolare la l. 29/6/1939, n. 1054, "Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica", stabiliva che agli ebrei era vietato in ogni caso l'esercizio del notariato; agli ebrei non "discriminati" era vietato fare il giornalista; tutti gli altri professionisti -avvocati compresi- dovevano essere iscritti in elenchi speciali. I professionisti ebrei avevano l'obbligo di denunciare la propria appartenenza alla razza ebraica entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge, pena l'arresto fino a un mese. L'iscrizione negli elenchi speciali comportava limitazioni. In particolare: "salvo i casi di comprovata necessità e urgenza", il professionista ebreo poteva esercitare "solo a favore di persone appartenenti alla razza ebraica"; non poteva ricevere incarichi che comportassero funzioni di pubblico ufficiale, nè poteva lavorare per conto di "enti pubblici, fondazioni, associazioni e comitati di cui agli artt. 34 e 37 c.c. o in locali da questi dipendenti"; non poteva essere nominato amministratore giudiziario o iscriversi nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti, o in quello dei periti; doveva essere cancellato dagli albi speciali per l'infortunistica. Era vietata, infine, qualsiasi forma di associazione o collaborazione professionale tra professionisti ebrei e non ebrei. Le violazioni erano punite a norma dell'art. 348 c.p. Va pure ricordato che la l. 23/11/1939, n. 1815, dispose, all'art. 2 (recentemente abrogato dalla c.d. legge Bersani), il divieto dell'esercizio delle libere professioni in forma societaria al dichiarato fine di evitare che i professionisti ebrei potessero sottrarsi, attraverso lo strumento societario, al divieto del libero esercizio delle professioni. 
Oggi la pulizia simil-etnica nei confronti dei servi fisci, dopo esser stata programmata con l. 339/03, viene attuata con cancellazioni d'ufficio dall'albo degli avvocati a seguito di imperiosa circolare del consulente-giudice Consiglio Nazionale Forense e non ammette, per legge, eccezioni (si noti però come a detta circolare decisamente resistano taluni coraggiosi Consigli dell'Ordine degli avvocati che non ottemperano -rischiando l'accusa di omissione d'atti d'ufficio- alla cancellazione d'ufficio dei dipendenti pubblici a part time ridotto già iscritti all'albo professionale). Oggi assistiamo a vicenda per alcuni aspetti analoga a quella dolorosa subita dagli avvocati ebrei in epoca talmente lontana quanto a livello di democrazia sostanziale da non essere "a rischio di riproposizione" (O NO?) : si cancellano dall'albo gli avvocati dipendenti pubblici a part time, individuando nella loro qualifica di impiegati pubblici (trattati forse peggio dicome i romani trattavano i servi fisci) qualcosa di simile alla appartenenza alla razza ebraica, quanto a fonte di preclusione dell'accesso ad un lavoro (che nel frattempo la Corte costituzionale, con sentenza 189/01, ha dichiarato "naturalmente concorrenziale"). Non si capirebbe altrimenti perchè la legge italiana non imponga di cancellare dall'albo degli avvocati chi non è un semplice dipendente pubblico a part time ma, senza la macchia connaturata alla genìa da dipendente, è al vertice dell'organizzazione della pubblica amministrazione, come ad esempio un sottosegretario di Stato, o addirittura un ministro.
Anche oggi, come allora, non si odono voci di protesta a tutela di coloro che ebbero l'unica colpa di fidarsi di una legge dello Stato (la legge 662/96, art. 1, commi 56 e seguenti).
Interessante articolo si legge sul sito del Consiglio Nazionale Forense (www.consiglionazionaleforense.it ) dal titolo  "Avvocati ebrei: dal 1940 al 1943 sono stati 215 i cassazionisti cancellati per questioni di razza".
Vi si da conto dell'apertura, il 17 giugno 2010, presso la sede del Consiglio Nazionale Forense, della Mostra Lawyers without rights, dedicata alla triste sorte che gli avvocati ebrei dovettero subire durante il fascismo, dopo le leggi razziali, senza che dalle istituzioni forensi si alzasse alcuna voce di dissenso contro le leggi “odiose”.
Vi si ricorda che:
- se alcuni noti avvocati e professori universitari del calibro di Enrico Finzi e Ugo Forti furono parzialmente risparmiati dalla cancellazione definitiva dall’albo dei legali cassazionisti, perché confluiti negli elenchi aggiunti, non così andò a oltre 200 avvocati italiani di razza ebraica che, con le leggi razziali emanate nel 1938, dovettero lasciare codici e toga e con grande dolore rinunciare a tutto, a volte anche alla vita;
- nel 1938 il re promulgò il regio decreto n. 1728, "Provvedimenti per la difesa della razza italiana" che, tra l'altro, contro gli italiani di razza ebraica, come spiega Antonella Meniconi nel libro "La maschia avvocatura - Istituzioni e professione forense in epoca fascista" (collana Storia dell’Avvocatura italiana- il Mulino), introdusse la cosiddetta discriminazione (vale a dire la non applicazione della norme restrittive) a favore di alcune categoria giudicate meritevoli di tutela in quanto “benemerite” alla patria”;
- che il Sindacato fascista avvocati e procuratori propose che i professionisti ebrei non fossero più ammessi agli albi;
- che l’anno successivo fu promulgata la legge 1054 che disciplinò l’esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebrea , per cui gli avvocati furono divisi in due gruppi: i “discriminati” e i "non discriminati". I primi (cioè i "discriminati", nel senso paradossale di non soggetti alle norme restrittive), erano iscritti “agli elenchi aggiunti” agli albi forensi e avrebbero potuto continuare a esercitare il proprio lavoro. I secondi, invece, erano costretti a iscriversi agli elenchi speciali” e potevano lavorare solo per clienti “appartenenti alla razza ebraica”;
- che anche il procedimento di accertamento dell’appartenenza “alla razza ebrea” era particolarmente umiliante poichè dovevano essere gli stessi avvocati ad autodenunciarsi agli organi professionali, altrimenti gli ordini avrebbero provveduto d’ufficio;
- che la cancellazione era immediatamente efficace anche nel caso in cui l’avvocato avesse fatto richiesta “di discriminazione” al ministero dell’Interno (l'avvocato sarebbe stato semmai riabilitato in seguito, e a volte sarebbe passato anche più di un anno);
- che “La discriminazione con cui lo stato spingeva alcuni a differenziarsi dagli altri, vantando le proprie benemerenze fasciste, forse costituì l’apice della aberrazione da parte del regime”, commenta Alpa;
- che dai documenti conservati dal Cnf emerge che la richiesta di reiscrizione all’elenco aggiunto dell’albo dei patrocinanti in Cassazione era ben di 400 lire “quale diritto fisso stabilito a titolo di rimborso spese” per la iscrizione;
- che risultano appena tre ricorsi al Consiglio superiore forense (l’attuale Cnf), contro le delibere di cancellazione del Sindacato fascista;
- che ciascuna storia, pur nella diversità dell’esito a volte drammatico, testimonia l’impegno di questi legali per la tutela dei diritti. Di coloro i quali hanno trovato accoglienza nel Regno Unito, alcuni hanno contribuito alla formazione e alla crescita professionale dei colleghi inglesi e allo sviluppo della legislazione inglese;
- che il Cnf ha voluto riproporre anche in Italia questa testimonianza, per contribuire anche per questa via a squarciare il velo sulla dolorosa frattura vissuta dal mondo forense negli anni del regime fascista, tra le istituzioni forensi e le comunità ebraiche italiane, tra gli avvocati italiani e gli avvocati italiani di religione ebraica.

A me, avvocato-part-time cancellato dall'albo ex l. 339/03 e in attesa della sentenza della Corte costituzionale a seguito d'udienza pubblica fissata al 22 maggio 2012, la storia fa paura !!!
Come scrive Giuliano Berti ( http://www.bibliomanie.it/italiani_brava_gente.htm ) ,  la vicenda delle leggi antiebraiche ci dice, da un passato che è ancora presente, che il gesto di Antigone è l'unico che può essere opposto alla ingiustizia che si presenta nella forma asettica e banale della legge.

Leggi di seguito il R.D.L. 29 Giugno 1939, n. 1054, confrontalo con la l. 339/2003 e scrivi al Presidente della Repubblica, ai parlamentari, ai giornalisti ecc. il tuo sdegno!
Ultimo aggiornamento Mercoledì 09 Maggio 2012 08:37 Leggi tutto...
 

Camera approva disegno di legge su professioni non regolementate: è l'inizio della fine degli Ordini

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(da www.dirittodelleprofessioni.it )

Dalla Camera arriva un importante segnale in materia di concorrenza nei servizi professionali: la Camera dei Deputati nella seduta del 17 aprile ha approvato la proposta di legge A.C. 1934 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi” con 383 voti favorevoli e 19 contrari.
Il provvedimento – che passa ora alla valutazione del Senato – attribuisce ad associazioni di professionisti la vigilanza sugli associati, la attuazione della deontologia dell'associazione, la formazione secondo standard deliberati, appunto, dalla singola associazione. Le novità riguardano le c.d. "professioni non regolamentate" (es. tributaristi, grafologi, interpreti e traduttori, amministratori immobiliari, periti assicurativi, biblioltecari, archeologi, investigatori privati ecc.)  ma non v'è agione perchè la concorrenza (con peculiarità diverse da associazione a associazione sia in materia di formazione che di deontologia ecc....) tra più enti associativi a partecipazione volontaria nell'ambito di ciascuna professione non sia estesa al settore c.d. "ordinistico", quello sino ad oggi regolato da Ordini aventi natura di enti pubblici e titolari in esclusiva dei poteri normativo di settore, amministrativo e disciplinare (e talvolta addirittura elevati dalla legislazione corporativa fascista a giudici speciali).

Ubi maior minor cessat: quindi tra poco il sistema ordinistico scomparirà, travolto dall'evidenza della migliore funzionalità del sistema fondato sulla possibilità di più enti privati rappresentativi e ad adesione volontaria per ciascuna professione. E' solo questione di tempo (poco).

Leggi di seguito il testo del disegno di legge 17 aprile 2012, n. 3270, "Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi" ...

Ultimo aggiornamento Martedì 24 Aprile 2012 15:07 Leggi tutto...
 

Corte costituzionale 15/2012: quando il legislatore può incidere retroattivamente su diritti ?

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(da www.servizi-legali.it )

Dalla sentenza n. 15/2012 della Corte costituzionale il quadro dei poteri del legislatore di incidere retroattivamente  sui diritti in materia civile (legge autenticamente interpretativa + interessi imperativi di carattere generale).

LEGGI DI SEGUITO TUTTO IL"CONSIDERATO IN DIRITTO" (E SOPRATTUTTO DAL PUNTO 3.2 IN POI) NELLA SENTENZA 15/2012 DELLA CORTE COSTITUZIONALE ...

Ultimo aggiornamento Sabato 21 Aprile 2012 08:36 Leggi tutto...
 

Riforma forense: esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ?

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Sarà richiesto all'avvocato l' <<esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, pena la cancellazione dall’albo>> ? A commento visivo d'una domanda del genere mi pare possa porsi la raffigurazione medievale dell'araba fenice che brucia nel fuoco.

Riporto un passo d'un interessante articolo di Lilla Laperuta, dal titolo "Riforma forense, entro il 27 aprile gli emendamenti per l’avvio dell’iter parlamentare". L'articolo è stato pubblicato il 17/4/2012 su www.diritto.it

Scrive Lilla Laperuta riguardo all'art. 20 del disegno di legge di riforma forense all'esame della Camera: "... articolo 20, uno dei nodi più caldi della riforma. L’articolo, si ricorda richiede all’avvocato l’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, pena la cancellazione dall’albo, e rinvia ad un regolamento ministeriale, previo parere del CNF, la definizione delle modalità di accertamento di tali requisiti.
Molti i dubbi sollevati circa la sua costituzionalità e compatibilità con la normativa e la giurisprudenza di diritto europeo.
In primis, gli effetti distorsivi sul principio della libera concorrenza fra colleghi: è lecito che colleghi Avvocati e concorrenti, anche se più affermati o eletti in consigli dell'ordine o altri organismi possano privare i rispettivi colleghi dell'iscrizione all'Albo e del lavoro?
La Corte di giustizia europea, con indirizzo ben consolidato, si è espressa sempre contro norme che individuano nella continuità di un’attività professionale il requisito cui venga subordinato il riconoscimento di un qualsiasi beneficio, la possibilità di accesso a uno status determinato, una qualifica o un trattamento, e ciò lo ha fatto a tutela della dignità del professionista poiché ravvisava in tali norme possibilità di discriminazione anche indiretta a scapito delle donne e dei soggetti deboli in genere."

Ultimo aggiornamento Martedì 17 Aprile 2012 16:16
 

La cartella di pagamento su contributo unificato si impugna alla Ctp

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 (da www.servizi-legali.it )

Le Sezioni unite civili della Cassazione, accogliendo un ricorso dell'Equitalia, hanno confermato che la cartella di pagamento relativa al contributo unificato va impugnata innanzi alla Commissione tributaria provinciale.

Ultimo aggiornamento Sabato 21 Aprile 2012 08:40
 

Per la l. 215/2004 ministri e sottosegretari possono fare l'avvocato. Eppure ...

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  ... eppure le sezioni unite civili della Cassazione, con sentenza 5756/2012, depositata il 12 aprile 2012 (in tema di danno all'immagine dello Stato e giurisdizione della Corte dei Conti), scrivono al punto 3.2, in fine: "Ora che un ministro o un sottosegretario siano in rapporto di servizio con lo Stato non è revocabile in dubbio (Cass, Sez. Unite 1170/2000)".

Ultimo aggiornamento Venerdì 13 Aprile 2012 22:00
 

Avvocato-dipendente pubblico part time? NO. Mediatore-dipendente pubblico full time? SI

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 La Federazione UGL-INTESA Funzione Pubblica organizza a Bari, tra il 20 arile e l 19 maggio 2012, il IV corso per Mediatore Civile riservandolo ai suoi dirigenti Nazionali e territoriali ed agli iscritti della Federazione.
Il corso, si svolge nell’arco di nove giornate,  per un totale complessivo di 54 ore e 9 ore opzionali, comprensive della verifica finale (scritta e orale).
Informazioni all'indirizzo http://www.uglintesa.it/eventi/iv-corso-di-medizione-civile-bari/ 

Certo l'iniziativa di UGL-INTESA è meritoria. Ma mi domando: come si può consentire, da parte del legislatore, che (senza gli stringenti controlli deontologici di un Ordine professionale) siano ammessi a fare il mediatore i dipendenti pubblici full time, mentre a quelli in part time ridotto (per i quali, come insegna Corte cost. 189/01 il rischio di conflitti di interessi è sicuramente sotto controllo, da parte degli Ordini) non sono ammessi a fare l'avvocato? E' ora di abrogare la l. 339/03 per sopravvenuta irragionevolezza rispetto al sistema.

 

Alpa o Pitruzzella? Gli Ordini sono al capolinea o no?

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 Dalla newsletter n. 77 del Consiglio Nazionale Forense, del 13 aprile 2012, riporto un accorato appello del Presidente del CNF, Avv. Guido Alpa.

Di seguito riporto la notizia giornalistica circa il giudizio sull'opportunità, ormai, di superare gli Ordini professionali (giudizio formulato dal Presidente dell'Antitrust, Pitruzzella, in occasione della presentazione, alla biblioteca Giovanni Spadolini del Senato, del libro “Dinastie d'Italia. Gli ordini tutelano veramente i consumatori”, a cura di Jacopo Orsini, giornalista del Messaggero, e Michele Pellizzari, economista dell'università Bocconi).

Ultimo aggiornamento Venerdì 13 Aprile 2012 14:22 Leggi tutto...
 

Società Libera, "Decimo Rapporto sul Processo di Liberalizzazione della Società Italiana", 2012

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 PRESENTAZIONE DEL 10^ RAPPORTO SUL PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE DELLA SOCIETA' ITALIANA
 Senato della Repubblica
Palazzo Giustiniani ”Sala dei Presidenti”
V. della Dogana Vecchia, 29 Roma Mercoledì 18 Aprile ore 18
Il Rapporto è stato redatto dai Prof.: G. de Vergottini, F. Morganti, R. Cubeddu, A. Vannucci, E. Calossi, G. Pennisi, S. Fuscagni, E.U. Savona, S. Mattia, A. Oppio, A. Pandolfi, G. Ragazzi, M. Ponti, P. Beria
Questo decimo rapporto cade nel momento in cui, grazie al governo Monti, il tema delle liberalizzazioni torna improvvisamente alla ribalta. Il rapporto esce a cavallo delle approvazioni parlamentari dei vari decreti e quindi, per evitare discrasie fra i vari contributi, si è pensato di introdurre un quadro sinottico delle varie misure proposte dal governo.
Per rivendicare il ruolo che in questi dieci anni ha svolto Società Libera per attivare un processo che sembrava in letargo, le misure del governo sono state confrontate con le posizioni prese da Società Libera nei rapporti più recenti.
Un’altra novità del volume è un caso di studio: quello dell’avvicinamento della Georgia a un assetto democratico e liberale. Vi si trovano anche interessanti confronti col caso italiano.
Il rapporto non trascura i temi classici trattati nelle edizioni precedenti, con gli opportuni aggiornamenti e alcune novità. Università e scuola, vincoli del sistema istituzionale, poteri regolatori, criminalità e mafie, territorio e infrastrutture di trasporto sono le costanti dell’analisi che il rapporto conduce sulla società italiana. In questa edizione il tema delle privatizzazioni è declinato anche in rapporto al problema del debito e al tentativo del governo di usare la leva immobiliare; anche il tema del territorio è affrontato in relazione alla dismissione/valorizzazione di beni pubblici, mentre il tema delle concessioni si allarga a misure controverse di incentivazione quali quelle delle fonti rinnovabili.
L’introduzione al volume invita a riflettere sulla natura della crisi anche in chiave storico-filosofica: in momenti critici è necessario infatti allargare il campo d’osservazione verso orizzonti più vasti.
Società Libera, "Decimo Rapporto sul Processo di Liberalizzazione della Società Italiana", 2012 pp. 209 € 22

 

Revoca part time dipendenti pubblici:su www.concorrenzaeavvocatura.ning.com il gruppo "articolo 16"

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(da www.servizi.legali.it )

Dal 24 maggio 2011 -180° giorno successivo all'entrata in vigore del "collegato lavoro" (l. 183/2010)- le amministrazioni pubbliche non possono più rideterminarsi in ordine al mantenimento dei part time già concessi da tempo (prima dell'entrata in vigore del d.l. 112/08) o alla loro trasformazione in rapporti di lavoro full time. Infatti, l'art. 16 del "collegato lavoro" attribuisce alle pubbliche amministrazioni la facoltà di sottoporre <<a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della entrata in vigore del D.L. n. 112/2008>> ma tale possibilità è concessa "a tempo". Sono certamente molti i dipendenti pubblici attualmente in part time che temono di doversi "riorganizzare la vita" a seguito di paventati provvedimenti autoritativi di "revoca del part time" per scelte organizzative della pubblica amministrazione le quali, se non arbitrarie o persecutorie, appaiono, comunque, poco rispettose dei diritti quesiti e del diritto ad un lavoro che per migliaia di dipendenti pubblici a part time è stato da ormai molto tempo delineato secondo una "flessibilità condivisa". 
A  parte le considerazioni sulla necessità, sottolineata dal detto art. 16, che le amministrazioni pubbliche rivalutino le pregresse concessioni di part time <<nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede>> (al riguardo vedasi ordinanza del Tribunale di Firenze del 7/3/2011; nonchè ordinanza del Tribunale di Pavia, giudice del lavoro Ferrari Federica, del 19/4/2011, nel procedimento 133/2011), va detto che la riportata disposizione dell'art. 16 deve essere oggetto di interpretazione costituzionalmente orientata, onde escluderne l'incostituzionalità. Ritengo, perciò, che chi sarà costretto a difendersi in giudizio -impugnando il provvedimento che avesse imposto il ritorno al full time- vedrà riconosciute le proprie ragioni. Infatti, o l'art. 16 del "collegato Brunetta" viene interpretato in modo da intenderlo come fonte solo di una possibile proposta di ritorno al full time (proposta alla quale il dipendente in part time può dire di no) oppure è certamente incostituzionale per le medesime ragioni di tutela dell'affidamento nella legge e di salvaguardia dei diritti quesiti che hanno spinto le Sezioni Unite della Cassazione a sollevare questione di costituzionalità con l'ordinanza n. 24689/2010 (la trovi su questo sito).

A proposito della valutazione della correttezza e buona fede della pubblica amministrazione nel revocare i part time potrebbe essere molto utile l'argomentazione dell'ordinanza del Tribunale di Pavia del 19 aprile 2011 nel procedimento d'urgenza 133/2011. Afferma il Tribunale di Pavia, tra l'altro: "... non essendo risultato un reale pregiudizio alla funzionalità dell'ufficio in cui è incardinato il lavoratore, derivante dalla ridotta durata della prestazione lavorativa di quest'ultimo, si ritiene che, nel caso di specie, l'amministrazione convenuta abbia violato i principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 16 della l. n. 183/2010".

Peraltro, ove pure si ritenesse che l'art. 16 del “collegato lavoro” abbia innovato il quadro normativo, attribuendo alla Amministrazione il potere di adottare un provvedimento autoritativo di revoca del part time anche senza l'assenso del dipendente, si dovrebbe di necessità disapplicare il medesimo art. 16 per contrasto col diritto dell'Unione europea direttamente applicabile e cioè per contrasto con la direttiva 15/12/1997, n. 97/81/CE (pubblicata in G.U.C.E. 20/1/1998) in tema di lavorio a tempo parziale. Tale disapplicazione, fondata sulla primazia del diritto dell'Unione europea rispetto al diritto nazionale, dovrebbe essere operata non solo dai giudici (che solo in forza della disapplicazione dell'art. 16 potrebbero soprassedere dal sollevare questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo di legge) ma, ancor prima dell'intervento dei giudici e per evitare dannose controversie giudiziarie, dovrebbe essere posta in essere anche da parte dell'Amministrazione. Questo è quanto risulta da una recentissima ordinanza del Tribunale di Trento, Sezione lavoro, depositata il 4 maggio 2011, che, decidendo il procedimento d'urgenza n. 216/2011, ha annullato, in virtù della detta disapplicazione dell'art. 16, il provvedimento del ministero della giustizia che aveva trasformato il rapporto di lavoro part time della ricorrente in un rapporto a tempo pieno pur in presenza di volontà contraria della lavoratrice.

Aggiungo un allarme per i dipendenti pubblici che oggi sono in part time per aver trasformato -anni addietro- il precedente rapporto di lavoro full time in un rapporto a part time attraverso un contratto stipulato prima dell'entrata in vigore del d.l. 112/2008. Costoro, se aderiranno a proposta di nuovo contratto di part time, modificativo di quello concluso in costanza del "vecchio regime" (quando andare in part time era un diritto al quale l'Amminisrazione pubblica non poteva opporsi) rischiano di perdere il regime "privilegiato" di "diritto pieno" al part time di cui godono ed incappare in future rideterminazioni discrezionali della loro Amministrazione che revochino integralmante il part time (tecnicamente si direbbe che la novazione del contratto di lavoro trasforma il part time da diritto a interesse legittimo).  I titolari di "vecchio part time" dovrebbero, dunque, ben riflettere prima di aderire a proposte di nuovi contratti che rimodulino, anche per aspetti apparentemente secondari, i loro vecchi contratti di lavoro. I nuovi contratti a part time rimodulato (spesso suggeriti addiritura dai sindacati, che con ciò, a voler essere indulgenti, mostrano di non sfruttare a pieno le capacità dei tanti avvocati giuslavoristi della cui consulenza si avvalgono), appunto perchè "nuovi", potrebbero in futuro far ricadere il dipendente nel potere di revoca integrale del "nuovo" part time, in totale discrezionalità dell'Amministrazione.

Su www.concorrenzaeavvocatura.ning.com è costituito il gruppo "aricolo 16" per dar modo ai dipendenti attualmente in part time di scambiarsi informazioni e suggerimenti contro le scelte arbitrarie di ritrasformazione dei rapporti di lavoro pubblico part time in rapporti full time.  Invito i dipendenti pubblici in part time ad aderire al gruppo: E' FACILISSIMO, OCCORRE PRIMA ISCRIVERSI AL SOCIAL NETWORK www.concorrenzaeavvocatura.ning.com CHE GIA' CONTA PIU' DI 200 ISCRITTI (oltre al gruppo "articolo 16" vi sono costituiti anche altri gruppi ; al loro interno ci si può confrontare utilmente con i  "cointeressati").

Per valutare la possibilità di una tutela giudiziaria avverso la revoca del part time vai sul sito www.servizi-legali.it ... e per un commento scrivimi all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Figo per leggere le news precedenti scorrendone agevomente i soli titoli puoi cliccare nel Menù principale in colonna di sinistra: in particolare, se clicchi su "Notizie" accedi ai contenuti a partire dall'ultimo inserito nel sito (o secondo altri criteri che puoi selezionare).

 

Revoca dei vecchi part time: importante cosa si fa nel periodo non lavorativo

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(da www.servizi-legali.it )

Il tribunale di Aosta, quale giudice del lavoro in sede collegiale, ha accolto il ricorso della locale Usl, revocando l'ordinanza del giudice monocratico del lavoro, Dott. Eugenio Gramola, che aveva precedentemente accolto l'istanza di una dipendente USL cui era stato revocato, a decorrere dall'inizio del 2012, il regime di part time in vigore dal lontano 2007. Si trattava, in vero, d'un part time particolare, in quanto la dipendente lavorava un anno sì e un anno no. Per i giudici, però, non è stato questa ciircostanza a giustificare la revoca del part time in forza dell'art. 16 del c.d. "collegato lavoro" ma il fatto che non fossero sufficientemente chiari gli interessi e le attività che la ricorrente avrebbe svolto e curato nel periodo non lavorativo.

Ultimo aggiornamento Sabato 21 Aprile 2012 08:48
 

Al giudice ordinario le cause su elenchi di idonei a direttore generale ASL

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(da www.servizi-legali.it )

Con sentenza n. 1470, depositata il 23/3/2012, il Tar Campania, Sez. Napoli, interviene a dichiarare la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo su controversia avente per oggetto i provvedimenti relativi agli elenchi dei candidati idonei alla nomina a direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario di Azienda sanitaria locale. Ciò perchè -si legge in sentenza-  "in relazione agli atti relativi alla tenuta dei predetti elenchi, facenti parte di un procedimento autonomo rispetto a quello di nomina, in capo al richiedente deve essere riconosciuta una posizione di diritto soggettivo pieno".

Le norme sopra menzionate, infatti, obbligano l'Amministrazione competente ad inserire tutti coloro che ne hanno i titoli, restando escluso l'esercizio di poteri discrezionali.

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA, SEZ. NAPOLI, N. 1470/2012, DEPOSITATA IL 23 MARZO 2012 ...

Ultimo aggiornamento Giovedì 05 Aprile 2012 07:59 Leggi tutto...
 

sappi che ... you have to know that ...

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Con la lingua fuori il sito ha una vocazione internazionale: puoi trovarci molte notizie interessanti per avvocati part time (e aspiranti tali) ma anche per "lawyers part time" d'ogni paese e, in particolare, per european lawyers e cioè per cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea abilitati ad esercitare le proprie attività professionali facendo uso di uno dei titoli professionali di cui alla direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale [avocat / advocaat / rechtsanwalt (Belgio); aπbokat (Bulgaria); advokàt (Repubblica ceca); advokat (Danimarca); rechtsanwalt (Germania); vandeadvokaat (Estonia); dikegòros / δικεγοροσ (Grecia e Cipro); abogado / advocat / avogado / abokatu (Spagna); avocat (Francia); barrister / solicitor (Irlanda); avvocato (Italia); zverinats advokats (Lettonia); advokatas (Lituania); avocat (Lussemburgo); ugyvéd (Ungheria); avukat / prokuratur legali (Malta); advocaat (Paesi Bassi); rechtsanwalt (Austria); adwokat radca prawny (Polonia); advogado (Portogallo); avocat (Romania); odvetnik / odvetnica (Slovenia); advokàt / komercny pravnik (Slovacchia); asianajaja / advokat (Finlandia); advokat (Svezia); advocate / barrister / solicitor (Regno Unito)].

Occhiolino se hai un account Google o Yahoo o AIM o Open ID, puoi utilizzare Google Friend Connect per interagire in questo sito. E' facile, basta cliccare sul bottone "Join this site" in alto a sinistra, nella social bar di Google Friend Connect,  e semplicemente aggiungerti al sito, visualizzare la tua identità, modificare a piacere il tuo profilo e le impostazioni di comunicazione, invitare amici. Ma non solo: cliccando nella parte centrale della social bar puoi anche entrare nel flusso delle attività  degli "aggregati" al sito per vedere i loro commenti e poi, cliccando nella parte destra della social bar, consultare i loro profili. Ecco il video esplicativo di Google con traduzione italiana. E presto altre funzionalità saranno rese disponibili da Google!!!   

(aderisci al rinnovato social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ... e per un commento scrivimi all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. )

 

Chi ha giurisdizione su atti-presupposto d'atti di gestione del lavoro pubblico?

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(da www.servizi-legali.it )

Con sentenza n. 1472, depositata il 23/3/2012, il Tar Campania, Sez. Napoli, interviene (richiamando ampia giurisprudenza ed esaltando il ruolo del c.d. petitum sostanziale) in tema di riparto di giurisdizione su atti della pubblica amministrazione. Risponde a questa domanda: la giurisdizione spetta al giudice ordinario o al giudice amministrativo se si impugnano atti della P.A. che costituiscono il presupposto di atti di gestione del rapporto di lavoro pubblico?

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA, SEZ. NAPOLI, N. 1472/2012, DEPOSITATA IL 23 MARZO 2012 ...

Ultimo aggiornamento Giovedì 05 Aprile 2012 07:57 Leggi tutto...
 

Accanimento terapeutico sul disegno di legge di riforma forense: emendamenti entro il 27 aprile 2012

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(da www.dirittodelleprofessioni.it )

Il PD e il PdL hanno chiesto ed ottenuto la riapertura del termine per presentare emendamenti al disegno di legge di riforma forense alla Camera. Nuovo termine il 27 aprile 2012.

Leggi di seguito dalla newsletter n. 74 del CNF del 4 aprile 2012 ...

Ultimo aggiornamento Giovedì 05 Aprile 2012 07:46 Leggi tutto...
 

I limiti della giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense per TAR Lombardia 823/2012

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(da www.servizi-legali.it )

Il Tar Lombardia, Sez. Milano, con sentenza n.823/2012, ha ribadito i limiti della giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense. In particolare si legge, tra l'altro, in sentenza: "In via pregiudiziale, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo. E’ noto che i Consigli dell’ordine degli avvocati, nell’adempimento dei compiti loro demandati dalla legge quali enti pubblici esponenziali, svolgono una attività di natura amministrativa ed in ragione di detta natura l’impugnativa dei provvedimenti e degli atti da essi emessi rientrano nella giurisdizione attribuita all’autorità giudiziaria amministrativa.
A detta giurisdizione si sottraggono, per essere affidati a quella esclusiva del Consiglio nazionale forense, secondo le previsioni del R.D.L. n. 1578 del 1933, soltanto i ricorsi avverso: a) i provvedimenti adottati in materia di iscrizioni e cancellazioni dagli albi; b) le decisioni assunte all'esito dei procedimenti disciplinari; c) le deliberazioni del Comitato per la tenuta dell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori ed i reclami contro: d) i risultati delle elezioni dei Consigli dell’ordine; e) il diniego di rilascio del certificato di compiuta pratica; f) i conflitti di competenza tra Consigli territoriali. Orbene, come recentemente precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, in tale elencazione, di cui l’art. 54, R.D.L. cit., e il d.lgs. CPS. maggio 1947, n. 597, art. 3, sottolineano la tassatività, non è compresa l’impugnativa delle delibere ricognitive e degli atti esecutivi dell’obbligo imposto dai Consigli dell’Ordine dal R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 46, di dare comunicazione alle autorità ed enti in esso indicati della radiazione degli avvocati dagli albi professionali o della loro sospensione dall'esercizio della professione. In definitiva, il sindacato sulla legittimità dell’atto impugnato non si sottrae alla giurisdizione de giudice amministrativo, ancorché sia stato censurato sotto il profilo della carenza del presupposto della esecutività della decisione del Consiglio nazionale forense (cfr. Cassazione civile , sez. un., 15 dicembre 2008 n. 29293, alla cui stregua "le delibere dei Consigli degli ordini degli avvocati che dispongono dar corso alle comunicazioni previste dal R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 46, non costituiscono pronunce rese in materia disciplinare nei confronti degli avvocati e la loro impugnazione, al pari di quella delle comunicazioni che ne seguono rientra conseguentemente nella giurisdizione del giudice amministrativo e non del Consiglio nazionale forense").

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA n. 823/2012 DEL TAR LOMBARDIA ...

Ultimo aggiornamento Giovedì 05 Aprile 2012 07:48 Leggi tutto...
 

Sentenza del Consiglio Nazionale Forense del 29/10/2011 su pubblicità di avvocato

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Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza del 29/10/2011, torna sulla "questione pubblicità" dell'avvocato ... con esiti rigorosi. Chissà se la Cassazione a Sezione Unite avrà modo di esaminare tale sentenza.

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DEL C.N.F. DEL 29 OTTOBRE 2011 IN TEMA DI PUBBLICITA' DELL'AVVOCATO ...

Ultimo aggiornamento Giovedì 05 Aprile 2012 07:44 Leggi tutto...
 

Revoca dei "vecchi part time" ex art. 16 del collegato lavoro: novità

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(da www.servizi-legali.it )

C'è una importante novità, dopo la sospensione, da parte del Tribunale del  lavoro di Belluno, dei provvedimenti di revoca dei part time che erano stati adottati nei confronti dei dipendenti di comparto dell’Usl 2 di Feltre. La novità è che la USL in questione ha comunicato ai 96 lavoratori a part time che non avevano presentato ricorso contro la revoca del loro part time che saranno trattati come i loro 85 colleghi ricorrenti e vincitori del ricorso giurisdizionale ... almeno fino a eventuale contrario esito della causa che la USL decidesse di coltivare.

Ultimo aggiornamento Lunedì 02 Aprile 2012 20:32
 

Corte costituzionale 75/2012 su esegesi di legge attuativa di direttiva U.E.

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  (da www.servizi-legali.it )

 La Corte costituzionale, con sentenza n. 75, depositata il 30 marzo 2012, ha ricordato che, quando deve giudicare della legittimità d'una legge che sia attuativa di direttiva dell'Unione europea, deve preliminarmente interpretarla "alla luce della direttiva, al fine di verificarne la compatibilità; ed è sicuro che ne abbia la piena competenza, almeno quando non avesse un dubbio interpretativo sulla normativa comunitaria che essa stessa non fosse in grado di sciogliere" (punto 3.1 del considerato in diritto). Ha aggiunto la Corte che l’esegesi ... deve necessariamente ..., in ultima analisi, essere conforme alla ratio della stessa direttiva" (punto 6.4 del considerato in diritto).   

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 75, DEPOSITATA IL 30 MARZO 2012 ...

Ultimo aggiornamento Lunedì 02 Aprile 2012 20:34 Leggi tutto...
 

Conflitto di interessi: audizione alla Camera del presidente Antitrust, Giovanni Pitruzzella

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(da www.servizi-legali.it )

Il 29 marzo 2012 s'è avuta, innanzi alla prima Commissione della Camera, l'Audizione del Presidente dell'Antitrust, Giovanni Pitruzzella, sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitto di interessi. Il Presidente dell'Antitrust ha analizzato l’esperienza degli altri Paesi europei, l'esperienza USA, le scelte del nostro Paese, le incompatibilità nel sistema italiano (sul punto soffermandosi a esporre varie proposte di miglioramento), il conflitto patrimoniale (evidenziando, in tema, le difficoltà operative e le possibili proposte). Ha, infine, esposto dati di sintesi sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitto di interessi.

LEGGI DI SEGUITO L'AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ANTITRUST, GIOVANNI PITRUZZELLA, SULLO STATO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI (neretto e sottolineature sono miei) ...

Ultimo aggiornamento Venerdì 30 Marzo 2012 20:52 Leggi tutto...
 

finalmente è arrivato: www.servizi-legali.it è on line

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www.servizi-legali.it , è il mio sito per le consulenze legali on line in tema di accesso alle professioni, regole del loro esercizio, previdenza dei professionisti e rapporti con Ordini, Collegi  e Casse professionali (nonchè in tema di lavoro subordinato a part time, in quanto correlato all'esercizio  autonomo di una professione).  Attraverso il sito www.servizi-legali.it si forniscono pareri legali a pagamento (con preventivo gratuito) a tutela dei professionisti inquadrati nelle c.d. professioni ordinistiche (avvocati, commercialisti, medici, farmacisti ecc...) o esercenti una delle professioni c.d. non ordinistiche (informatici ecc...), nonchè a tutela degli aspiranti professionisti e dei lavoratori subordinati a part time.

Per richiedere, senza impegno, una consulenza legale (un "primo inquadramento" della questione giuridica o una sua "analisi approfondita") è sufficiente compilare il modulo predisposto sul sito o inviare una mail all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

 

"Professionisti, figli di cotanto padre", di J. Orsini e M. Pellizzari

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 Dalla newsletter di www.lavoce.info del 30 marzo 2012, la presentazione di "Professionisti, figli di cotanto padre", un libro di Jacopo Orsini e Michele Pellizzari.  

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Decoro della professione, tariffa minima e concorrenza: Consiglio di Stato chiede a Lussemburgo

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(da www.servizi-legali.it )

Leggi di seguito l'ordinanza 1244 del 5 marzo 2012 con cui il Consiglio di Stato ha proposto una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia in tema di decoro professionale, tariffe minime e rispetto della concorrenza nei servizi professionali.

Secondo me la vera deriva mercantilistica delle professioni è quella che identifica il decoro del professionista con i suoi soldi.

CIO' NON SIGNIFICA CHE I PROFESSIONISTI DEBBANO RASSEGNARSI AD UNA DECOROSA POVERTA': SIGNIFICA, AL CONTRARIO, CHE I PROFESSIONISTI CON SPIRITO IMPRENDITORIALE (LA MAGGIOR PARTE DEI PROFESSIONISTI D'OGGI CE L'HANNO ECCOME LO SPIRITO IMPRENDITORIALE E INCARNANO A MODO LORO [ED ANCHE LEGITTIMAMENTE, SE DISPOSTI A LASCIARE UN MINIMO DI SPAZIO VITALE ANCHE AI COLLEGHI CHE SI SENTONO INTELLETTUALI PIUTTOSTO CHE IMPRENDITORI]  L'ANSIA DI SUCCESSO DELL'UOMO CONTEMPORANEO) DEVONO CHIEDERE AL LEGISLATORE DI POTER COMPETERE CON LE ARMI DEGLI IMPRENDITORI NEL MERCATO GLOBALIZZATO E CONCORRENZIALE DEI SERVIZI PROFESSIONALI. NON DEVONO, INVECE, ATTARDARSI IN BATTAGLIE DI RETROGUARDIA, INVOCANDO UN CONCETTO DI DECORO SUPERATO DALLA STORIA ("GARANTISCIMI, O LEGISLATORE, UN PO' DI SOLDI PERCHE' HO PASSATO L'ESAME DI ABILITAZIONE").

Ultimo aggiornamento Giovedì 29 Marzo 2012 21:47 Leggi tutto...
 

Cassazione, SS.UU. 11545/2012, su esercizio abusivo delle professioni

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(da www.servizi-legali.it )

Le Sezioni Unite penali dela Corte di Cassazione, con sentenza 23 marzo 2012, n. 11545, sono intervenute a chiarire i confini del reato di esercizio abusivo di una professione. Nella fattispecie la Corte ha esaminato la questione della professione di dottore commercialista "esercitata" senza l’iscrizione all’albo. Questo il principio di diritto formulato: “Concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell’art. 348 cod, pen., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato”.

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE PENALI DELLA CASSAZIONE N. 11545 DEL 23 MARZO 2012 ...

Ultimo aggiornamento Venerdì 30 Marzo 2012 09:17 Leggi tutto...
 

L'art. 6 CEDU nel civile e nel penale

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(da www.servizi-legali.it )

Va evidenziata la lettura che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo offre dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, secondo cui “Ogni persona ha diritto a un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta”.la fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta”.

Ultimo aggiornamento Giovedì 29 Marzo 2012 17:43
 

Alessandro Pace sulla responsabilità dello Stato - giudice

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Leggi un commento di Alessanro Pace sulla sentenza della Corte di giustizia del 24 novembre 2011 in causa C-379/10 all'indizrizzo http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Pace_7.pdf

Ultimo aggiornamento Martedì 27 Marzo 2012 13:42
 

Dossier del CNF "Le professioni regolamentate nel decreto Cresci Italia"

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 L'Ufficio  studi del Consiglio nazionale forense ha elaborato un dossier (il n. 6/2012, del 22 marzo 2012, disponibile sul sito del CNF): "Le professioni regolamentate nel decreto Cresci Italia".
Questo il sommario:
1. Introduzione. – 1.1. Contenuto della disposizione: il testo dell’art. 9 nella formulazione originaria di cui al D.L. 1/2012 e le modifiche apportate dal Senato in sede di conversione. – 2. Ambito di applicazione della disposizione. – 3. I “parametri” ministeriali e le tariffe. – 4. Il rischio di paralisi della liquidazione giudiziale dei compensi. – 5. Abrogazione delle tariffe e libertà negoziale. – 6. Applicabilità dei parametri ministeriali ad altre fattispecie: opinamento delle parcelle da parte dei Consigli dell’Ordine e liquidazione delle spese da parte del Collegio arbitrale. – 7. Sulla pattuizione del compenso e sull’ambito temporale di applicazione della disposizione. – 8. Obblighi informativi: il grado di complessità dell’incarico e gli oneri ipotizzabili. – 8.1. L’obbligo di indicare gli estremi della polizza assicurativa. – 9. Il preventivo del professionista. – 10. Sulla determinazione del compenso. – 10.1. I compensi relativi all’atto di precetto. – 10.2. Liquidazione delle spese e procedimento di ingiunzione. – 11. Sull’anticipazione del tirocinio. – 12. La clausola abrogativa. 13. CONSIDERAZIONI DI SINTESI. – Allegati: Testo coordinato dell’art. 3, co. 5 d.l. 138/2011).

Ultimo aggiornamento Venerdì 20 Aprile 2012 20:57
 

Relazione “Responsabilità civile dello stato per l’esercizio della funzione giurisdizionale”

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 Antonio Lamorgese è autore, per conto dell'Ufficio del Massimario della Cassazione, della relazione (Relazione tematica n. 105 del 23 dicembre 2011) intitolata “Responsabilità civile dello stato per l’esercizio della funzione giurisdizionale”. Si tratta di una relazione redatta alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, ed in particolare della sentenza della Corte di giustizia UE 24 novembre 2011, C-379/10. Questo il sommario:
1. La responsabilità dello Stato e/o del giudice nella giurisprudenza comunitaria.
1.1. La sentenza della Corte di giustizia UE, 30 settembre 2003, C-224/01 (Köbler).
1.2. La sentenza della Corte di giustizia UE, 13 giugno 2006, C-173/03 (Traghetti del Mediterraneo).
1.3. La sentenza della Corte di giustizia UE, 24 novembre 2011, C-379/10 (Commissione europea c. Repubblica italiana).
2. Le dottrine.
3.  Prospettazioni conclusive.

LEGGI DI SEGUITO LA RELAZIONE REDATTA PER LA CORTE  SUPREMA  DI  CASSAZIONE, UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO, DAL TITOLO "RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - Responsabilità civile dello Stato per l’esercizio della funzione giurisdizionale - Sentenza della Corte di giustizia UE 24 novembre 2011, C-379/10 - Effetti" ...

Ultimo aggiornamento Martedì 20 Marzo 2012 21:06 Leggi tutto...
 

Anche su tanti siti di consulenza legale on line intervengano Antitrust e Guardia di Finanza

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(da www.servizi-legali.it )

Antitrust e Guardia di Finanza hanno diramato un Comunicato Stampa, il 19.03.2012, con cui hano dato notizia d'aver bloccato (il provvedimento è pubblicato sul bollettino 8/2012 dell'Antitrust) la connessione a un sito di vendita di prodotti di moda. Questo il comunicato:
"E-COMMERCE: ANTITRUST E GUARDIA DI FINANZA BLOCCANO LA CONNESSIONE AD UN SITO DI VENDITA ON LINE DI PRODOTTI DI MODA
Misura adottata per la prima volta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con la sospensione cautelare della connessione ad un sito nei cui confronti vi sono state segnalazioni di pratiche scorrette ritenute invasive. Si tratta del sito della società (omissis). 
Si rafforza l’azione dell’Antitrust e della Guardia di Finanza a tutela dei consumatori che acquistano su Internet: l’Autorità ha infatti deciso di bloccare, in via cautelare, l’accesso a un sito di vendita on line di prodotti di moda, in base alle denunce di diversi consumatori. Si tratta del primo provvedimento di blocco deliberato dall’Antitrust, reso possibile grazie alla collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, in applicazione del Codice del Consumo e del Decreto legislativo sul commercio elettronico.
La decisione è stata adottata nei confronti della società (omissis) che, attraverso il proprio sito Internet, avrebbe diffuso contenuti in grado di indurre in errore i consumatori sulla disponibilità dei prodotti offerti in vendita. (omissis) vende on line prodotti di moda e del c.d. Lifestyle riconducibili a griffe molto famose con sconti fino al 70% rispetto ai prezzi di listino.
Dalle segnalazioni ricevute è emerso che in numerosi casi la società non avrebbe consegnato ai clienti la merce acquistata tramite il sito internet della stessa e, nei casi di avvenuta consegna, non avrebbe rispettato i termini indicati al consumatore dopo l’acquisto, o avrebbe consegnato merce diversa da quella ordinata. Alcuni segnalanti hanno fatto presente che, a fronte di proteste e reclami per il mancato invio dei prodotti ordinati, la società avrebbe fornito via e-mail un codice di spedizione di un noto corriere che avrebbe disconosciuto il codice di spedizione come proprio. Nei casi di mancata consegna, la società non avrebbe restituito gli importi ricevuti a titolo di corrispettivo e avrebbe ostacolato l’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, omettendo di rispondere ai reclami inoltrati via e-mail, limitando anche l’operatività del numero telefonico dedicato al servizio clienti.
Infine, la società avrebbe opposto ostacoli alla sostituzione di prodotti risultati difformi da quelli ordinati, in violazione degli obblighi di cui al regime di garanzia legale di conformità previsti a carico del venditore.
L’Antitrust ha ritenuto che gli elementi raccolti fossero sufficienti per intimare alla società, che non ha mai interloquito con gli uffici dell’Autorità, di sospendere ogni attività diretta a diffondere i contenuti del sito. Per garantire l’efficacia della misura cautelare, a tutela dei consumatori, l’Autorità ha realizzato il concreto oscuramento del sito, assicurato dal Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, che ha comportato il blocco delle connessioni al sito stesso da tutto il territorio nazionale."

UN MIO COMMENTO: anche su tanti siti di consulenza legale on line intervengano Antitrust e Guardia di Finanza.

Ultimo aggiornamento Giovedì 29 Marzo 2012 17:46
 

Dalla newsletter 31 del 15/3/2012 di www.europeanrights.eu

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Sentenza della Corte di giustizia dell'1.03.2012, in causa C-393/11, O’Brien, sulla differenza di trattamento per la pensione di vecchiaia di giudici a tempo pieno e giudici a tempo parziale.

Sentenza della Cour Constitutionnelle del Belgio del 15.12.2011, che, applicando anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia, sancisce l’illegittimità costituzionale di taluni articoli della legge belga 6 aprile 2010 sulle pratiche di mercato e la protezione del consumatore, poiché escludono dal proprio campo di applicazione gli esercenti una professione liberale.

Sentenza della Corte costituzionale italiana  n. 15/2012 del 26.1.2012 in materia di legge interpretativa civile, efficacia retroattiva e violazione dell’art. 6 Cedu.

Ordinanza n. 23834/2011 del 15.11.2011 della Corte di cassazione che solleva questione di legittimità costituzionale di una normativa in materia previdenziale per contrasto con la giurisprudenza CEDU (sentenza Maggio, in materia di retroattività della legge civile).

Sentenza del Tribunale di Tivoli del 20.12.2011 che, in materia di risarcimento del danno ed onere della prova, richiama la Carta dei diritti UE ed il Patto ONU sui diritti civili e politici.

Antonio Lamorgese “Responsabilità civile dello stato per l’esercizio della funzione giurisdizionale”. Si tratta di una Relazione per conto del Massimario della cassazione, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Ultimo aggiornamento Domenica 01 Aprile 2012 22:01
 

L'Antitrust fa sul serio: i "costi minimi" dell'autotrasporto sono tariffe che vanno cancellate

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(da www.servizi-legali.it )

L'Antitrust mostra di voler fare sul serio. Comincia dall'autotrasporto ad utilizzare il formidabile strumento messogli a disposizione dal decreto legge 201/2011 (c.d. "salva Italia") che ha introdotto l'art. 21 bis nella legge 287/1990.  La segnalazione dell'Antitrst AS913 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO" del 5 marzo 2012 sarà la prima d'una lunga serie -c'è da scommetterci- che porterà in primo piano (innanzi al TAR e talora innanzi alla Corte costituzionale) i troppo a lungo tralasciati temi della regolazione proconcorrenziale delle attività economiche.
Nel parere (la citata segnalazione AS913) pubblicato sul suo bollettino n. 8 del 12 marzio 2012, l'Autorità Garante dell Concorrenza e del Mercato boccia i "costi minimi di esercizio" dell'autotrasporto e, con riguardo agli atti amministrativi che li fissano, "rileva come gli atti oggetto del presente parere siano basati su una normativa che risulta in contrasto con i principi fondamentali della disciplina comunitaria e, in quanto tale, è disapplicabile. Pertanto, l’Autorità invita le amministrazioni destinatarie del presente parere, sulle quali grava l’obbligo di disapplicazione, a porre in essere le misure ritenute più opportune e adeguate a ripristinare corrette dinamiche concorrenziali rispetto alle attività di autotrasporto di merci per conto terzi, a partire dalla revoca delle determinazioni e del decreto dirigenziale sopra citati.
Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, le medesime amministrazioni dovranno comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate. Laddove entro tale termine esse non dovessero conformarsi ai principi concorrenziali sopra espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.
"

LEGGI DI SEGUITO LA SEGNALAZIONE DELL'ANTITRUST AS913 DEL 5 MARZO 2012 (la trovi anche sul sito dell'Antitrust, all'indirizzo http://www.agcm.it/bollettino-settimanale/5906-bollettino-82012.html ) ... 

Ultimo aggiornamento Martedì 13 Marzo 2012 21:41 Leggi tutto...
 

Perchè non prevedere una incompatibilità tra GOT e libera professione?

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Il TAR ha confermato la rimozione del giudice onorario di Tribunale (GOT) che tardava troppo a depositare le sentenze a causa dei suoi impegni professionali privati ed ha pure ritenuto irrilevante il fatto che il GOT in questione si sia adoperato per smaltire l’arretrato a seguito dell'apertura del procedimento del Consiglio Superiore della Magistratura poi sfociato nella rimozione.
Mi domando: perchè non prevedere una incompatibilità tra GOT e libera professione? Questa si che sarebbe una incompatibilità ragionevole ... non come quella assurda, reintrodotta nell'ordinamento dalla l. 339/03, tra dipendente pubblico a part time ridotto e professione forense !!!

 

Su www.concorrenzaeavvocatura.ning.com c'è il gruppo "abogados"

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Su www.concorrenzaeavvocatura.ning.com è costituito il gruppo "abogados": invito gli interessati ad aderire. ADERISCI AL SOCIAL NETWORK www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ove sono già presenti numerosi "gruppi"; al loro interno potrai confrontarti utilmente con i tuoi "cointeressati". Il social network già conta più di 200 iscritti.

Figo per leggere le news precedenti scorrendone agevomente i soli titoli puoi cliccare nel Menù principale in colonna di sinistra: in particolare, se clicchi su "Notizie" accedi ai contenuti a partire dall'ultimo inserito nel sito (o secondo altri criteri che puoi selezionare).

Con la lingua fuori il sito ha una vocazione internazionale: puoi trovarci molte notizie interessanti per avvocati part time (e aspiranti tali) ma anche per "lawyers part time" d'ogni paese e, in particolare, per european lawyers e cioè per cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea abilitati ad esercitare le proprie attività professionali facendo uso di uno dei titoli professionali di cui alla direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale [avocat / advocaat / rechtsanwalt (Belgio); aπbokat (Bulgaria); advokàt (Repubblica ceca); advokat (Danimarca); rechtsanwalt (Germania); vandeadvokaat (Estonia); dikegòros / δικεγοροσ (Grecia e Cipro); abogado / advocat / avogado / abokatu (Spagna); avocat (Francia); barrister / solicitor (Irlanda); avvocato (Italia); zverinats advokats (Lettonia); advokatas (Lituania); avocat (Lussemburgo); ugyvéd (Ungheria); avukat / prokuratur legali (Malta); advocaat (Paesi Bassi); rechtsanwalt (Austria); adwokat radca prawny (Polonia); advogado (Portogallo); avocat (Romania); odvetnik / odvetnica (Slovenia); advokàt / komercny pravnik (Slovacchia); asianajaja / advokat (Finlandia); advokat (Svezia); advocate / barrister / solicitor (Regno Unito)].

 

Gli avvocati chiedano di poter avere soci (ricchi) di capitale

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(da www.dirittodelleprofessioni.it )

Chi mai si lamenta quando gli si offre una possibilità organizzativa in più, lasciando intatta la possibilità di continuare a lavorare secondo gli schemi tradizionali? Sinceramente mi pare incomprensibile la protesta degli avvocati che giungono a scioperare perchè una legge dello Stato consente loro di svolgere la professione ANCHE attraverso le forme societarie che consentono la raccolta del capitale di rischio per l'esclusivo oggetto sociale  "esercizio della professione". Contro i pericoli della perdita di indipendenza del singolo avvocato nei confronti del capitalista CHE POSSEGGA IL 33% DEL CAPITALE ci sono sufficienti garanzie e si possono pure attivare i poteri dei Consigli degli Ordini locali: altrimenti che ci stanno a fare i Consigli degli Ordini degli avvocati?

Un rapido excursus sulla regolazione dei servizi legali in Inghilterra. Il Legal Services Bill ha radicalmente riformato i servizi legali inglesi. A partire dal 2010/2011 sono state introdotte grandi novità: le più importanti  sono la possibilità di quotazione in borsa per gli studi legali e la possibilità di vendere una quota di minoranza dello studio, pari al 25%, così consentendo l'accesso agli assetti proprietari degli studi a non avvocati per permettere la nascita di studi multidisciplinari. Pure importante sarà, quanto alle istituzioni di governo dell'avvocatura, la separazione della funzione disciplinare dalla funzione sindacale (che erano entrambe attribuite alla Law society of England and Wales).

Le law firms inglesi potranno essere acquistate da società commerciali, anche se con alcuni limiti di legge che tutelano qualità, indipendenza e deontologia: tutti i soggetti che parteciperanno all'attività "multidisciplinare" degli studi saranno sottoposti agli stessi principi e canoni deontologici degli avvocati; nell'acquisizione degli incarichi difensivi si dovrà rispettare un "codice di doveri"; gli investitori esterni che intenderanno acquisire quote di uno studio legale saranno sottoposti ad un "test di probità" e se non rispetteranno nel tempo le regole loro imposte potranno anche essere espulsi. Oltre la Manica il processo organizzativo degli studi legali è già molto avanzato e si avvia, dunque, a un ulteriore adeguamento alle esigenze dei tempi: i grandi studi associati inglesi (già nel 2000 un centinaio di grandi studi con più di 25 soci impiegava il 36% degli avvocati e generava più del 50% del fatturato professionale forense inglese. Appena prima della crisi finanziaria globale del 2009 il più grande studio legale al mondo, Clifford Chance, aveva più di 600 soci, circa tremila avvocati e fatturava un miliardo di sterline con più di 300 milioni di utile).

E in Italia cosa si profila all'orizzonte? In Italia altro che borsa! Siamo stati a lungo fermi alla affermazione di principio della Corte Costituzionale 189/01 per cui la professione forense è settore del mercato dei servizi professionali naturalmente concorrenziale.  Affermazione di principio, dicevo, e infatti  la disciplina positiva della professione forense non è stata affatto liberalizzata fino a quando una sua (anche parziale) liberalizzazione in direzione anticorporativa non è parsa essenziale per un coerente riordino proconcorrenziale di tutti i servizi professionali. S'è dovuta aspettare la devastante crisi dell'estate 2011 per cominciare a fare qualcosa. Da noi c'è  stata, dapprima, qualche timida apertura allo studio associato multispecializzato e multidisciplinare e solo da poco s'è aperto lo studio dell'avvocato al capitale di rischio di soci di capitale, non di maggioranza ma ristretto entro il limite massimo del possesso del 33% del capitale. Occorre andare avanti: prevedere ragionevoli vantaggi fiscali per lo studio associato o societario; cancellare l'anacronistico e ipocrita divieto di lavorare come avvocato dipendente di uno studio legale; ridurre allo stretto indispensabile le incompatibilità e in primis quelle con ulteriori lavori (secondo la linea tracciata dall'art. 1 del decreto  legge n. 1/2012, il c.d. "cresci Italia"); cancellare la giurisdizione domestica del Consiglio Nazionale Forense; rafforzare il medesimo Consiglio Nazionale Forense abbandonando l'attuale sistema di elezione di secondo grado dei suoi consiglieri, che invece dovrebbero essere eletti con elezione diretta da parte di tutti gli avvocati d'Italia; ecc....

GLI AVVOCATI NON DOVREBBERO SCIOPERARE CONTRO LA POSSIBILITA' (nessuno sarà obbligato a cercarsi un socio di capitale! ) D'AVERE GLI STRUMENTI SOCIETARI MIGLIORI (SOCIETA' DI CAPITALI) PER COMPETERE. AL CONTRARIO, SUL TERRENO DELLO STRUMENTARIO DELL'AVVOCATURA, GLI AVVOCATI DOVREBBERO CHIEDERE A GOVERNO E PARLAMENTO DI POTER AVERE A DISPOSIZIONE PIU' MODULI ORGANIZZATIVI DI QUELLI CHE HANNO A DISPOSIZIONE GLI AVVOCATI D'ALTRI PAESI (EUROPEI ED EXTRAEUROPEI).

NEL MONDO GLOBALIZZATO DEI SERVIZI PROFESSIONALI LEGALI, MA ANCHE ENTRO I CONFINI DEL NOSTRO PAESE, GLI AVVOCATI AVRANNO PIU' SODDISFAZIONI ECONOMICHE E SVOLGERANNO MEGLIO IL LORO RUOLO FONDAMENTALE PER LA TUTELA DEI DIRITTI SE NON SARANNO COSTRETTI NELLO SCHEMA UNICO DELLO STUDIO PROFESSIONALE DI PICCOLE DIMENSIONI E LIMITATI CAPITALI.

Men che mai dovrebbero scioperare contro il decreto "cresci Italia" i giovani avvocati. Ad essi è infatti favorevole la possibilità, offerta dal detto decreto, di costituire una srl semplificata, con un solo euro di capitale sociale. La srl semplificata è stata introdotta dal decreto "cresci Italia" e potrà essere certamente anche una società tra professionisti (qualsiasi tipo di società, infatti, a partire dal primo gennaio 2012, può essere utilizzata per dar vita ad una società con oggetto sociale l'esercizio di una attività professionale in forma associata).

La realtà della regolazione italiana vede una concorrenza selvaggia in fatto che, paradossalmente, si fonda su una normazione anticoncorrenziale cla quale, con rara miopia, è strenuamente difesa da troppo ampia parte della "classe forense". Alcuni dubitano addirittura della compatibilità del sistema inglese con la nostra Costituzione. Altri dubitano che quel sistema sia compatibile con i caratteri di riservatezza del rapporto cliente-professionista in Italia. In realtà, forse, tali critici  delle aperture più recenti alla concorrenza e al mercato dei servizi professionali di avvocato sono a disagio con quel  modello cuturale di mercato che è oramai dominante nella regolazione della professione forense in gran parte del mondo. Una cosa è certa: l'"industria legale" britannica portava -prima della crisi finanziaria- 2,2 miliardi di sterline alla bilancia commerciale (i ricavi degli studi legali erano ben l'1,5% del P.I.L. britannico) ed è, ancora oggi, sempre più protagonista nel mercato globalizzato, mentre gli avvocati italiani non fanno altrettanto bene. Penso che troppi di noi siano legati ad un mondo superato, classista, autoreferenziale e ipocritamente negatore della realtà economica e sociale. E i risultati, nel confronto, si vedono: 1) Non è stato un problema ma una opportunità per l'intera "classe forense" britannica veder raddoppiare in venti anni il numero degli avvocati (nel 2008 erano circa 140.000 tra barristers e solicitors); 2) lo stipendio minimo annuo che percepiva un praticante nel 2008 agli inizi dell'attività era di ben circa 16.000 sterline; 3) lo stipendio medio di un avvocato dipendente di una law firm appena abilitato era di ben circa 70.000 sterline annue. E in Italia che si profila all'orizzonte? Una sfida: quella di Monti e Catricalà alla corporazione forense che indice scioperi  contro le liberalizzazioni, ritenendole "selvagge" e chiede di approvare una (contro)riforma forense (quella già approvata dal Senato a fine 2010)  che  a mio avviso potrebbe esser commentata con la frase del Gattopardo "cambiare tutto per non cambiare niente"!

Ultimo aggiornamento Giovedì 12 Aprile 2012 17:38
 

La immancabile strutturazione dell'Avvocatura comunale (sentenza TAR Basilcata 28/2/2012 n. 100)

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 Il TAR Basilicata, con sentenza n. 100 del 2012, depositata il 28 febbraio 2012, è intervenuto: 1) sulla questione della necessità o meno del mantenimento d'una struttura dirigenziale autonoma per l'Avvocatura comunale; 2) sul contenuto della necessaria autonomia e indipendenza dell'avvocato iscritto nella sezione speciale dell'albo forense riservata agli avvocati che svolgano la professione quali dipendenti degli enti pubblici.
Ha ritenuto, tra l'altro, il TAR Basilicata: ...

Ultimo aggiornamento Lunedì 12 Marzo 2012 12:53 Leggi tutto...
 

Servizi legali: quali limiti alla specialità dell'avvocatura pone il diritto U.E. della concorrenza?

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-da www.dirittodelleprofessioni.it -

I temi legati alla riforma degli ordinamenti professionali sono stati al centro della Conferenza “Ordini professionali, riforma e liberalizzazione delle professioni nel mercato unico UE” - promossa dall’europarlamentare Salvatore Iacolino (Pdl/Ppe), svoltasi lo scorso 7 marzo a Bruxelles, alla presenza del Capo delegazione del Pdl, Mario Mauro, del Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Piero Guido Alpa, del Presidente dell'Associazione italiana Dottori Commercialisti, Marco Rigamonti e della relatrice al Senato per le liberalizzazioni, Simona Vicari.

Mi pare giustissimo il rilievo di Salvatore Iacolino che ha sottolineato come “la revisione della Direttiva qualifiche professionali 2005/36, all'esame del Parlamento Europeo, imponga il necessario coordinamento fra UE, Parlamentari europei e Governo italiano affinché le attività che l’Esecutivo a livello regolamentare porrà in essere entro agosto 2012 - e gli altri interventi legislativi nel frattempo avviati – possano essere contestualizzate agli sviluppi del mercato del lavoro per dare concretamente una dimensione europea alle professioni in Italia”.

Riporto, al riguardo, il comunicato stampa del Consiglio Nazionale Forense del 7 marzo 2012 ed il comunicato stampa del Parlamento europeo:

QUESTO IL COMUNICATO STAMPA DEL CNF:

"Professioni e riforme: il legislatore italiano non rispetta l’Europa. Falsa l’argomentazione che è la Ue a chiedere la liberalizzazione selvaggia
07/03/2012 - Alpa: ”Parlamento europeo e Corte di Giustizia hanno sempre riconosciuto la specificità della professione forense a tutela dell’interesse pubblico”. Il presidente del Cnf è intervenuto oggi a Bruxelles al convegno “Professional Orders, Reform and Liberalisation of Professions in the EU Single Market”.

Roma. “I principi comunitari in materia di professione forense sono stati sistematicamente disattesi dal legislatore italiano. I Governi ed i Parlamenti che si sono succeduti dal 2006 ad oggi hanno fatto prevalere le regole della concorrenza su ogni altro valore, accreditando una concezione economicistica del diritto comunitario, e – peggio - facendo credere che gli interventi normativi via via effettuati fossero richiesti o imposti dal diritto comunitario”.
Così il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, è intervenuto oggi a Bruxelles nel corso del convegno “Professional Orders, Reform and Liberalisation of Professions in the EU Single Market”, al quale hanno partecipato tra gli altri il vicepresidente della commissione Libe (giustizia) del Parlamento Ue, Salvatore Iacolino, e il direttore generale aggiunto della Direzione Mercato interno della Commissione europea Pierre Delsaux, Alpa ha passato in rassegna tutte le Risoluzioni di Strasburgo e le sentenze della Corte Ue che hanno ribadito la necessità che l’avvocatura si riconosca in uno statuto di valori essenziali a tutela dell’interesse pubblico dei cittadini, per attuare la garanzia del diritto di difesa e l’accesso alla giustizia.
Il Parlamento si è espresso tre volte, nel 2001, nel 2004 e nel 2006, per chiarire che la professione legale deve operare in regime di indipendenza, di assenza di conflitto di interessi e di tutela del segreto professionale, quali valori fondamentali di pubblico interesse che vanno al di là della disciplina della concorrenzialità. Il Parlamento europeo, ha ricordato il presidente del Cnf, ha anche riconosciuto la funzione cruciale delle professioni legali in una società democratica al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali, lo stato di diritto, e la sicurezza nell’applicazione della legge, sottolineando l’esigenza di proteggere la qualificazione delle professioni legali, nonché l’indipendenza, la competenza, l’integrità e la responsabilità dei professionisti.
La Corte di Giustizia, poi, con tre sentenze (“Wouters”, “Arduino” e “Cipolla”), riferite peraltro anche alle tariffe predisposte dal Consiglio Nazionale Forense e sottoposte al Ministro della Giustizia, ha convalidato sia i principi di specialità delle professioni intellettuali rispetto alle imprese di servizi, sia i principi di specialità delle professioni legali rispetto alle altre professioni intellettuali. “Questi principi sono stati sistematicamente disattesi dal legislatore italiano”, ha detto Alpa, nel 2006 con le lenzuolate di Bersani, ma anche oggi riferendosi ai provvedimenti di stabilizzazione finanziaria che si sono succeduti da luglio in poi. Sono stati fissati criteri con riguardo alla pubblicità, all’ingresso al tirocinio e alla aggregazione societaria anche con soci di mero capitale, pur di minoranza, mettendo in grave pericolo il futuro della professione forense. Tutto ciò, invocando gli obblighi di adesione all’Unione Europea e senza considerare i principi dell’avvocatura e tutti i pericoli già segnalati dal Parlamento europeo. “
Dal punto di vista della concorrenza il mercato italiano dei servizi legali è saturo e quindi non richiede ulteriori interventi”, ha evidenziato il presidente del Cnf, chiedendosi in conclusione: “Ma quale sarà la fine di questo percorso che deprime il ruolo dell’avvocatura e quindi il suo ruolo di pilastro dello stato di diritto? E’ questo il modello politico economico e sociale che incarna l’Europa? E’ questo il costo della crisi economica, cioè un deficit di democrazia?”

QUESTO, INVECE, IL COMUNICATO STAMPA DEL PARLAMENTO EUROPEO:

"COMUNICATO STAMPA Bruxelles 07 marzo 2012
Conferenza “Ordini professionali, riforma e liberalizzazione delle professioni nel mercato unico UE”
I temi legati alla riforma degli ordinamenti professionali sono stati al centro della Conferenza “Ordini professionali, riforma e liberalizzazione delle professioni nel mercato unico UE” - promossa dall’europarlamentare Salvatore Iacolino (Pdl/Ppe), svoltasi lo scorso 7 marzo a Bruxelles, alla presenza del Capo delegazione del Pdl, Mario Mauro, del Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Piero Guido Alpa, del Presidente dell'Associazione italiana Dottori Commercialisti, Marco Rigamonti e della relatrice al Senato per le liberalizzazioni, Simona Vicari.
Alla conferenza hanno partecipato numerosi parlamentari di diversi Stati membri, funzionari del Parlamento europeo e rappresentanti di alcuni Ordini Professionali.
I lavori sono stati aperti dall’on. Salvatore Iacolino che ha sottolineato come “la revisione della Direttiva qualifiche professionali 2005/36, all'esame del Parlamento Europeo, imponga il necessario coordinamento fra UE, Parlamentari europei e Governo italiano affinché le attività che l’Esecutivo a livello regolamentare porrà in essere entro agosto 2012 - e gli altri interventi legislativi nel frattempo avviati – possano essere contestualizzate agli sviluppi del mercato del lavoro per dare concretamente una dimensione europea alle professioni in Italia”.
“La riforma degli ordini professionali – ha aggiunto l’on Iacolino - deve valorizzare tutte le realtà produttive, soprattutto quelle in grossa difficoltà garantendo – con i giusti e doverosi approfondimenti - coesione e competitività ed evitare un detrimento rispetto alle possibilità offerte ai giovani talenti dal mercato del lavoro. Occorre tenere conto dei 2,3 milioni di professionisti italiani e dell’esigenza di favorire l’accesso dei giovani alle libere professioni - rimuovendo eventuali ostacoli o limitazione anche ordinistici”.
“La professione forense in quanto deputata alla tutela dei diritti - ha affermato il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Piero Guido Alpa - richiede un’attenzione particolare. Riteniamo che le misure che sono state introdotte eccedano rispetto ai principi che sono indicati. Noi vorremo portare il nostro contributo anche nella redazione di norme che riflettano esattamente le finalità della nostra professione. Auspichiamo, pertanto, che il Parlamento europeo dia ulteriori indicazioni ai Parlamenti nazionali e ai Governi affinché queste esigenze possano essere soddisfatte”
Per Simona Vicari, relatrice al Senato del pacchetto liberalizzazioni,”l' Italia ha fatto buon lavoro ed il Pdl ha dato un contributo significativo al decreto in un' ottica di modernizzazione, sviluppo e legalita'. La previsione di un sistema premiale per le aziende che denunciano il racket o che si dimostrano attive nel contrasto alla criminalita' organizzata, in sede di concessione di finanziamenti pubblici e di accesso al credito rappresenta una svolta storica, in linea con quanto svolto dal Parlamento Europeo in materia di appalti pubblici e crimine organizzato”.

Ultimo aggiornamento Martedì 24 Aprile 2012 21:05
 

Corte di giustizia 8/3/2012: no a leggi che possono spingere a rifiuto del nuovo contratto di lavoro

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  (da www.servizi-legali.it )

La Corte di giustizia, con sentenza dell'8 marzo 2012 in causa C-251/11, ha riconosciuto che non si può, da parte di uno Stato membro dell'Unione europea, arrivare a pregiudicare lo scopo o l’effetto utile di un accordo quadro recepito in direttiva e che pertanto lo Stato membro non può adottare una legge che, a fronte d'una direttiva e accordo quadro che abbiano per fine la tutela dei lavoratori quanto a stabilità del rapporto lavorativo, potrebbe dissuadere il lavoratore dal concludere un nuovo contratto di lavoro, sia pure a tempo indeterminato, che gli fosse "offerto in sostituzione" di quello a tempo determinato. La Corte di giustizia ha rilevato che una tale legge porterebbe a perdere in questo modo il beneficio della stabilità dell’impiego inteso come un elemento portante della tutela dei lavoratori.
Questo è il senso dei punti 43 e 44 della sentenza in questione, ove si legge:
"43      Vero è che il margine di discrezionalità che l’accordo quadro lascia agli Stati membri non è illimitato, giacché esso non può in alcun caso arrivare a pregiudicare lo scopo o l’effetto utile dell’accordo quadro (citate sentenze Adeneler e a., punto 82, nonché Angelidaki e a., punto 155).
44      Come ha affermato a tal proposito il governo francese, se uno Stato membro consentisse che la trasformazione di un contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato fosse associata a modifiche sostanziali delle clausole principali del contratto precedente in senso globalmente sfavorevole all’agente contrattuale, quando l’oggetto del suo incarico e la natura delle sue funzioni restano invariati, non si può escludere che quest’ultimo potrebbe essere dissuaso dal concludere il nuovo contratto offertogli, perdendo in questo modo il beneficio della stabilità dell’impiego inteso come un elemento portante della tutela dei lavoratori.
"

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'8/3/2012 IN CAUSA C-251/11, TRATTA DAL SITO DELLA CORTE ...

Ultimo aggiornamento Domenica 11 Marzo 2012 21:24 Leggi tutto...
 

Reato d'infedele patrocinio se avvocato consiglia al cliente di presentare falsa dichiarazione IVA

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- da www.dirittodelleprofessioni.it -

La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 6703/2012, del 20/2/2012 ha affermato:
"4. ... Deve considerarsi integrato il reato di infedele patrocinio in quanto l'obbligo dell'avvocato di difendere gli interessi della parte assistita, incontra il limite dell'osservanza della legge: lo stesso codice deontologico forense, prevede, all'art. 36, che l'assistenza dell'avvocato al proprio cliente deve essere condotta "nel miglior modo possibile", ma nel limite del mandato ricevuto e "nell'osservanza della legge e dei principi deontologici".
Sicchè è del tutto condivisibile la sentenza là dove riconosce che la condotta dell'imputato si è tradotta nell'istigazione a presentare una dichiarazione IVA non veritiera, che costituisce violazione del dovere di correttezza, previsto dalla norma deolontologica, e realizza inoltre il nocumento agli interessi della parte richiesto dalla norma incriminatrice, rappresentato dalla commissione del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2.
Nè vale ad escludere la sussistenza del reato il sostanziale consenso che N. ha dato al suo avvocato, sottoscrivendo la dichiarazione secondo le indicazioni di quest'ultimo. Infatti, il consenso deve ritenersi privo di rilevanza e inidoneo ad escludere il reato di cui all'art. 380 c.p., in quanto il criterio di valutazione della condotta del professionista non riguarda l'incarico ricevuto, ma il dovere professionale.
"

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA SESTA SEZIONE PENALE DELLA CASSAZIONE N. 6703 DEL 20 FEBBRAIO 2012 ...

Ultimo aggiornamento Venerdì 09 Marzo 2012 16:08 Leggi tutto...
 

Blog personali, gruppi e molto altro sul rinnovato network "concorrenza e avvocatura"

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Aderisci al rinnovato social network "concorrenza e avvocatura" ( www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ) e apri al suo interno il tuo blog personale. Sul social network (che oggi si apre a tutte le professioni perchè tutte vanno riformate in senso proconcorrenziale e non corporativo) sono stati costituiti più gruppi ai quali si può liberamente aderire. Ad esempio il gruppo COMMERCIALISTI, il gruppo NOTAI, il gruppo FARMACISTI, il GRUPPO INGEGNERI ecc...).
Tra i gruppi d'area legale segnalo in particolare il gruppo AVVOCATI, ma anche quello degli avvocati cancellati dall'albo per asserita incompatibilità a seguito della legge 339/03, e segnalo pure quello di coloro che percorrono la c.d. "via spagnola all'avvocatura". Sono presenti anche i vari gruppi "regionali" e quello degli abilitati alla professione ai quali non è consentito (per irragionevoli previsioni di incompatibilità) di iscriversi agli albi ed esercitarla.
Lo strumento del social network è sicuramente utile per conoscere e farsi conoscere tra i "cointeressati". Esplora tutte le funzionalità che offre la piattaforma per social network NING. Il social network conta già più di 200 membri. Aderisci e invita altri ad aderire !!!!

... e per un commemto scrivimi all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
 

Consiglio di Stato 730/2012 su autonomia e indipendenza dell'Ufficio legale di ente pubblico

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(da www.servizi-legali.it )

Il Consiglio di Stato, con sentenza N. 730, depositata il 14febbraio 2012, è intervenuto in tema di autonomia e indipendenza dell'Ufficio legale interno ad ente pubblico.

Ha tra l'altro affermato il Consiglio di Stato: "... è vero e non può certo essere messo in discussione in questa sede che l’Amministrazione pubblica gode, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, di un ampio margine di auto-organizzazione degli uffici e del personale, il che è stato ulteriormente ribadito dalla legge n. 127 del 1997 che , nel modificare l’art. 51 della legge n. 142 del 1990, ha modificato la competenza ad adottare il regolamento degli uffici e dei servizi, attribuendolo (unico fra tutti i regolamenti) alla Giunta, proprio per porre in evidenza che la organizzazione degli uffici degli enti locali è vicenda operativa intrinsecamente collegata con il potere operativo e non può sottostare alle discussioni di un’approvazione assembleare.

Ma se ciò è vero, come è indubitabile, è anche vero che l’esercizio in concreto di tale discrezionalità non è senza limiti, altrimenti essa si tramuterebbe in una incondizionata licenza, senza alcun limite e senza alcuna possibilità di controllo.


Pertanto, pur nella notevole discrezionalità che caratterizza la materia, essa incontra due limiti: uno è quello della ragionevolezza, nel senso che, qualora si dovessero riscontrare patenti violazione dell’ordine logico e si dovesse individuare una organizzazione che non si presenta rispettosa dei principi di cui all’art. 97 Cost., allora l’esame del provvedimento di macro-organizzazione diventa non solo necessario, ma addirittura indispensabile; l’altro limite, si potrebbe dire, naturalmente, è quello del rispetto delle statuizioni esistenti e, in particolare, nel caso che interessa in questa sede, delle guarentigie attribuite a determinate categorie di soggetti operanti nell’ambito della pubblica amministrazione.


Nel caso di specie, non può non evidenziarsi che la normativa attualmente vigente (con particolare riferimento, oltre alla natura dell’attività tipica di un ufficio legale, ricavabile dal principi generali dell’ordinamento giuridico, dall’art. 3 del r.d. n. 1578 del 1933 e dall’art. 15, comma 2, della legge n. 70 del 1975) prevede che gli uffici legali degli enti pubblici devono godere di autonomia e indipendenza, per cui, al di là delle scelte politiche, la parte squisitamente tecnica non può essere sottoposta né a condizionamenti, né a valutazioni che possano in qualche modo svilirne il modo di essere.


Indubbiamente, l’Ufficio legale è sempre un ufficio dell’Amministrazione e non può sottrarsi alle indicazioni degli organi di vertice, nel senso di agire al di fuori di quelle indicazioni, ma tali indicazioni non possono mai intaccare la visione autonoma delle vicende che sono sottoposte alla sua cognizione.


Mentre nella vicenda che interessa la presente fattispecie, si è assistito, non tanto all’allontanamento, del dirigente dell’Avvocatura, per il quale non vi è giurisdizione, ma soprattutto allo smembramento dell’Ufficio, che finisce di essere un vero e proprio ufficio legale, sia per la sottoposizione al coordinamento e alla sovrintendenza del direttore generale, come si è visto in precedenza, sia per la sottrazione dei pareri legali (affidati addirittura ad un ufficio archivio e protocollo), sia per la sottrazione del contenzioso in materia di controversie di lavoro, affidato al settore risorse umane, e sia, ancora, per l’affidamento all’ufficio legale in materia di costituzione in giudizio, di un mero parere amministrativo, mentre la tecnicità dell’ufficio prevederebbe invece un parere di natura tecnico-giuridica.


Come si vede, il provvedimento di macro-organizzazione della Provincia di Salerno, oltre a violare le guarentigie dell’Ufficio legale, si prospetta anche particolarmente perplesso, in ordine al raggiungimento degli interessi pubblici che sono collegati con un’attività di tipo giuridico e non può, conseguentemente, essere considerato legittimo
."

 

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 730/2012 DEPOSITATA IL 14 FEBBRAIO 2012 ...

 

Ultimo aggiornamento Martedì 06 Marzo 2012 15:21 Leggi tutto...
 

Cos'è l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato? E quanta ne serve?

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Riporto di seguito il comunicato stampa del Consiglio Nazionale Forense del 3 marzo 2012.

"Liberalizzazioni, gli Ordini forensi “Non cedere sui capisaldi della professione forense: autonomia e indipendenza”
03/03/2012 - Il presidente del Cnf Guido Alpa: “L’avvocatura non getterà la spugna nel contrastare interventi che incidono sui valori fondamentali. Avanti sulla riforma forense con le modifiche necessarie”.

Oggi al Cnf si è tenuta una riunione con i neoeletti presidenti degli Ordini forensi: presenti tutti i 26 distretti e 116 Ordini.

Roma. Sui principi di autonomia e indipendenza dell’avvocatura non si può discutere e ogni proposta normativa che incida su di essi sarà avversata. E’ questa la linea compatta emersa oggi a seguito di una affollatissima riunione indetta dal Consiglio nazionale forense con i neo-eletti presidenti dei Consigli dell’Ordine, anche in vista del Congresso straordinario di Milano. Sullo sfondo, ovviamente, il decreto Cresci-Italia appena approvato dal senato e la legge di stabilità, che entro agosto prevede una riforma degli ordinamenti professionali per regolamento amministrativo. Provvedimenti sui quali l’avvocatura ha ribadito la propria contrarietà. Nella sede amministrativa del Cnf erano presenti i 26 distretti e la quasi totalità degli Ordini “L’avvocatura ha in ogni sede e espresso responsabilmente le proprie proposte costruttive per la professione e la giustizia. Ma non possiamo non rilevare la gravità delle ultime previsioni contenute nelle manovre di stabilità”, ha dichiarato il presidente Alpa. “Interventi che incidono su autonomia e indipendenza dell’avvocatura sono dannosi per i cittadini, perché impediranno agli avvocati di esercitare liberamente e senza conflitti di interesse l’attività di difesa dei diritti di cittadini e anche imprese”. Il presidente del Cnf ha sottolineato come l’avvocatura sia collegata strettamente alla giurisdizione. La crescita del Paese richiede anche una corretta costruzione dei rapporti tra operatori e gli avvocati contribuiscono a ché ciò accada. Una garanzia che le società di capitali con socio esterno pur di minoranza non può fornire. Tirocinio e tariffe sono gli altri argomenti su cui l’avvocatura vuol vederci chiaro. I diritti dei cittadini devono trovare accesso al giudice senza costi eccessivi confidando in un avvocatura libera e forte. La riforma forense, all’esame della commissione giustizia della Camera, potrebbe già dare soluzione a tante questioni e il Cnf si augura che proceda spedita, con le eventuali modifiche che si ritenessero necessarie purché rispettose dei valori di autonomia e indipendenza essenziali per l’attività di difesa dei diritti dei cittadini
."

Un mio commento: Finalmente si parlerà di autonomia e indipendenza dell'avvocato:

1) di quanta autonomia e indipendenza siano necessarie, e rispetto a quali soggetti (società di capitali  presso le quali -da socio- l'avvocato presti la sua attività tipica; organismi di mediazione; datori di un secondo lavoro pubblico o privato esercitato a part time dall'avvocato; partito nelle cui fila e sotto la cui "disciplina di partito" si esercita il mandato parlamentare), affinchè gli avvocati siano utili quanto più possibile ad amministrare giustizia;

2) di quanta autonomia e indipendenza siano in grado di garantire agli avvocati i loro Consigli dell'Ordine, se composti esclusivamente da eletti da avvocati;

3) di quanta autonomia e indipendenza sia in grado di garantire agli avvocati il Consiglio Nazionale Forense, se è composto esclusivamente da eletti dai Consigli degli Ordini territoriali e se assomma in se i poteri di legislatore di settore (il codice deontologico ha natura di legge), di giudice speciale (della disciplina e della tenuta degli albi forensi) e di amministratore (con ampissimi poteri, ad es. in tema di formazione professionale obbligatoria);

4) di quanta autonomia e indipendenza residui all'avvocato che continui ad esercitare pur essendo parlamentare, ministro, sottosegretario di stato, commissario governativo, giudice di pace, mediatore designato da un organismo di mediazione, vice procuratore onorario, GOT, ecc...;

5) di quale sia il grado minimo di indipendenza dell'avvocato richiesto dal diritto dell'Unione europea, secondo quanto ha chiarito la Corte di giustizia nella sentenza Akzo Nobel Chemicals Ltd contro Commissione (sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2010, nella causa C-550/07);

6) se non sia sufficiente e auspicabile (quale volano di crescita del settore dei servizi legali) limitare il livello di prevenzione legislativa dei conflitti di interessi e di garanzia legislativa dell'autonomia e indipendenza dell'avvocato. In particolare se non sia sufficiente mantenere in vigore solo quelle misure che per prevenire conflitti di interesse e garantire un livello adeguato di autonomia e indipendenza dell'avvocato, non siano anche eccessivamente restrittive della concorrenza tra avvocati e dunque risultino proporzionate (non eccedenti il necessario, così come suggeriva nel 2001 la Corte costituzionale nella sentenza 189/2001);

7) se, in definitiva, non sia il momento di realizzare -anche attraverso una certa "liberalizzazione" della professione forense- la solenne affermazione che si legge nell'art. 15 della Carta delle libertà fondamentali dell'Unione europea "Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata".

(l'illustrazione è una rappresentazione medievale dell'"araba fenice" che brucia nel fuoco. Come di quell'uccello e della fede degli amanti, anche dell'autonomia e indipendenza degli avvocati può dirsi che si tratta di mito e, talvolta, "che vi sia ciascun lo dice, ove sia nessun lo sa")

Ultimo aggiornamento Lunedì 05 Marzo 2012 10:21
 

Articolo 1 del decreto cresci Italia: E' FONDAMENTALE

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 Questo l'articolo di Serena Sileoni tratto dalla newsletter 22 gennaio 2012 dell'Istituto Bruno Leoni:
"Nel nuovo decreto Monti ci sono due articoli degni di nota che vanno letti in combinato disposto.
Il primo è l'articolo di apertura del decreto stesso, il quale, come varie volte si era tentato invano di codificare, rende più cogente il diritto all'iniziativa economica privata sancito dall'art. 41 Cost. L'articolo abroga infatti le norme che pongono limiti, programmi e controlli all'iniziativa economica privata incompatibili o irragionevoli o non proporzionati rispetto alle esigenze di tutela dei valori costituzionali, incidendo sulla libertà e sulla parità di trattamento tra operatori presenti e futuri. Ciò non si tradurrà in una totale libertà di attività economica, ma conferirà ad essa - se l'articolo sarà correttamente rispettato - un senso più pieno e coerente con l'art. 41 Cost., rendendo possibili i soli limiti compatibili e proporzionali alle esigenze di tutela di altri valori costituzionali, come, ad esempio, salute e sicurezza. Via, dunque, autorizzazioni, licenze o nulla osta all'avvio di un'attività che non superino il test di proporzionalità e ragionevolezza, così come divieti e restrizioni ad attività già iniziate che impongono la programmazione o la pianificazione territoriale o temporale di determinate categorie di attività economica, o ancora le norme che impediscono, condizionano o ritardano l'ingresso di nuovi operatori economici.
Laddove rimarranno i limiti, l'articolo dispone che essi siano interpretati restrittivamente, presupponendo che le attività economiche debbano essere libere "secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri".
Infine, si prevede che tanto più gli ordinamenti territoriali si adegueranno a queste nuove regole tanto più saranno considerate "virtuosi" ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.
Pochi articoli sotto, al fine di arginare la tendenza delle autonomie territoriali ad irrigidire l'iniziativa economica privata, il decreto prevede che lo Stato debba verificare che le regioni e le amministrazioni locali svolgano un'operazione di ricognizione della loro normativa contrastante con la tutela della concorrenza, e - secondo il meccanismo del potere sostitutivo - precetti le amministrazioni territoriali nelle quali vigono ancora limiti illegittimi e irragionevoli a rimuoverli entro un termine espresso.
Questa specificazione della facoltà governativa di sostituirsi agli enti territoriali inadempienti è particolarmente significativa se si pensa che, in effetti, l'impulso alla liberalizzazione in alcuni settori di competenza regionale, come il commercio, è stato ostacolato proprio dalla periferia, attraverso il ripristino di limiti o l'interpretazione restrittiva degli ambiti concorrenziali stabiliti dalla normativa nazionale.
Di entrambi gli articoli non può non apprezzarsi uno sforzo duplice e complementare: segnare dapprima un globale e significativo cambiamento di prospettiva del diritto alla libertà di impresa, e affiancare in un secondo momento due strumenti operativi che immunizzino da un possibile (anzi talora probabile, data l'esperienza pregressa) riflusso programmatorio a livello territoriale.
Tuttavia, e per certi versi inevitabilmente, tali articoli recano con sé elementi di debolezza.
Innanzitutto, quella che viene definita dal testo come liberalizzazione e semplificazione delle attività economiche non si applica ad alcuni settori cruciali: trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, servizi finanziari e di comunicazione e attività sottoposte alla regolazione delle autorità indipendenti.
Al di là di queste esclusioni, in buona parte prevedibili, sono due i segni di fragilità del combinato disposto.
L'esercizio del potere sostitutivo dello Stato è una facoltà riconosciuta dalla Costituzione, dopo la riforma del 2001. L'uso di tale facoltà, ancora incerto ed esitante, è rimesso sostanzialmente ad una scelta di discrezionalità politica del governo. Nel presente caso, ad esempio, la legge prevede che presso la presidenza del consiglio dei ministri sia istituito, senza costi ulteriori, un apposito ufficio che, naturalmente, ha solo la facoltà e non anche un obbligo di sollecitare l'adozione del potere sostitutivo del governo. Si tratta quindi di una soluzione cogente sulla carta, ma tutta da costruire e di cui verificare l'efficacia. Probabilmente, meglio di così la norma non poteva essere scritta, e anzi una riflessione su di essa porta a riconsiderare criticamente la positività di un assetto decentrato, in mancanza di una chiara allocazione delle responsabilità.
In secondo luogo, il tentativo di ribaltare il senso della libertà di iniziativa economica privata, rendendo illegittime le norme che contraddicono lo spirito di fondo secondo cui è consentito tutto ciò che agevolmente può svolgersi senza recare danno a interessi unitari della convivenza sociale o a legittime pretese altrui, rischierà di essere annacquato dalla possibilità per il governo di approvare, entro la fine di quest'anno, dei regolamenti con cui esplicitare le attività per le quali permarrà l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione o comunque non si applicherà, in tutto o in parte, la nova norma. Di fronte a una simile prospettiva di arretramento, il parere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato deve rendere sugli schemi del regolamento appare, per la natura stessa dell'atto, poco incisivo e deterrente.
La lettura combinata di questi due articoli, in conclusione, apre di certo uno spiraglio per una nuova nozione giuridica della libertà di intrapresa economica, ma sopporta il rischio che esso venga agevolmente e rapidamente chiuso."

 A mio avviso è FONDAMENTALE il comma 2 dell'art. 1 che dispone: "2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate e applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, e ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari a evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari e internazionali della Repubblica. "

Ultimo aggiornamento Venerdì 02 Marzo 2012 11:11
 

Cassazione 2 marzo 2012 su IRAP e part time

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 Una decisione della Cassazione del 2 marzo 2012, accogliendo un ricorso dell’amministrazione finanziaria, ha statuito in tema di IRAP e part time. Ha riconosciuto, in particolare, che il lavoratore autonomo che lavori a part time è tenuto al pagamento dell'IRAP in una fattispecie concreta nella quale il lavoratore era pure titolare di una pensione.

 

Molti avvocati SOGNANO di esser soci di minoranza o dipendenti di società di capitali

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(da www.servizi-legali.it

Pecunia non olet, dicevano i pragmatici latini (quando per fare l'avvocato non serviva essere iscritto in un albo forense ma l' ad vocatus era l'autorevole chiamato a difesa). Chi deve controllare (i controllori sono in primo luogo i Consigli degli ordini forensi) faccia tutti i controlli che deve fare ma è sicuro: pecunia non olet.

Sono moltissimi gli avvocati italiani che vorrebbero esser dipendenti o soci (non importa se in posizione sostanziale di minoranza a fronte di meri capitalisti che posseggano il 33% delle azioni) di società di capitali, dotate di grandi capitali e ancor meglio se di grandi capitali forniti da soci non avvocati. Sono moltissimi (e non sono solo le decine di migliaia di avvocati "invisibili" alla Cassa forense, che sono iscritti agli albi e non -appunto- alla Cassa forense) gli avvocati italiani che farebbero volentieri a meno della dimensione di "piccolo professionista autonomo" in cui son costretti ad operare per il sopravvivere d'una regolazione corporativa e antiimprenditoriale (a chiacchiere: tanto, poi, il professionista che il capitale ce l'ha se la fa in casa la sua "società di servizi") della professione forense. Questa è la verità. La crisi permette solo a pochi fortunati avvocati (che problemi di capitale evidentemente non ce l'hanno) di far questioni sottili sulla natura liberticida o meno (nei confronti dell'autonomia e indipendenza dell'avvocato) del capitale apportato in società di capitali da soci non professionisti (nel tetto massimo, comunque, del 33%). Molti sono, invece, gli avvocati italiani che non questionano di autonomia e indipendenza come indefettibili connotati ontologici dell'avvocatura. Essi, molto pragmaticamente -alla maniera degli antichi romani- ragionano come ha fatto la Corte di giustizia nella "sentenza Akzo": l'autonomia e l'indipendenza possono aversi "in parte", mai del tutto. Sanno bene, infatti, quanto l'autonomia e l'indipendenza siano cose molto molto concrete, che hanno molto a che fare con il vero decoro. Sanno, inoltre, sentono profondamente, che il decoro è una qualità oggi rara e misconosciuta (una delle forme della ricchezza vera, di quella ricchezza, cioè, che nessuno può togliere a chi ce l'ha) e che non dipende, per chi fa l'avvocato, dall'applicazione o non applicazione delle tariffe minime e, in generale, non dipende dai suoi comportamenti economici. Sanno che il decoro è, invece, l'alta qualità di chi non si piega nemmeno di fronte alla impossibilità di portare a casa un reddito minimo "di sussistenza" (e infatti si dice "vivere in decorosa povertà").  Molti avvocati italiani sanno bene che la loro indipendenza e autonomia, proprio per questo, sono minacciate molto poco dalla qualificazione del loro rapporto di lavoro come lavoro autonomo o dipendente: sanno bene che il pericolo all'autonomia e all'indipendenza dei deboli colleghi (e ce ne sono, come in tutte le altre categorie d'uomini) sta nella sostanza dei rapporti economici entro i quali si svolge la loro attività d'avvocato nello studio legale e nei rapporti coi grandi clienti (quegli stessi che, si reclama spesso -ma solo quando si parla di tariffe minime-, sono -e sono sempre stati- in grado di imporre il livello della retribuzione della prestazione professionale dell'avvocato, ormai liberamente contrattabile).

ilsole24ore del 14 gennaio 2012 snocciolava i dati che riporto, per descrivere lo stato dell'Avvoctura italiana (sono dati relativi al 2010):

216.728 gli avvocati che risultano iscritti agli albi (di cui il 45% donne);

15.mila circa i nuovi avvocati che annualmente si iscrivono agli albi;

43 anni l'età media degli avvocati;

17.658 i praticanti abilitati al patrocinio;

26.340 euro il reddito medio degli avvocati tra i 24 e i 44 anni;

15.333 euro il reddito medio degli avvocati tra i 24 e i 29 anni;

102.364 euro il reddito medio degli avvocati tra i 60 e i 64 anni (in calo del 2% rispetto al 2009); 

47.822 euro il reddito medio globale degli avvocati;

78.808 euro il reddito medio degli avvocati del Trentino, la regione con gli avvocati più ricchi;

24.237 euro il reddito medio degli avvocati della Calabria, la regione con la media più bassa;

e soprattutto evidenzia come il 37,5% degli avvocati abbia un reddito inferiore a 16.000 euro e cioè si divida appena il 6,5% del reddito complessivo prodotto da tutti gli avvocati d'Italia.

Orbene, quest'ultimo dato dimostra la falsità dell'affermazione secondo la quale in Italia la concorrenza tra gli avvocati sarebbe già realizzata in pieno perchè è alto sia il numero assoluto degli avvocati, sia il numero dei "nuovi ingressi" che si registrano annualmente negli albi degli avvocati. Mario Monti e Antonio Catricalà dovrebbero insegnare a quanti non sanno cos'è la concorrenza (e ricordarlo solennemente a quanti fanno finta di non saperlo) che nel mercato dei servizi legali si può dire che la concorrenza c'è oppure no a seconda che si abbia una accettabile differenza di reddito tra i vari operatori o, viceversa, una ripartizione del reddito decisamente differenziata tra un massimo elevato in mano a pochi e un minimo molto basso raggranellato da molti. LE SOCIETA' DI CAPITALI PEGGIORERANNO LO SQUILIBRIO DEI REDDITI TRA "ELITE" FORENSE E "PROLETARIATO" FORENSE? NON CREDO PROPRIO. SECONDO ME L'ARRIVO E IL SICURO SUCCESSO DELLE SOCIETA' DI CAPITALI PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI LEGALI AVRA' COME CONSEGUENZA CERTA LA SPINTA ALL'EMERSIONE DI DECINE DI MIGLIAIA DI RAPPORTI DI PARASUBORDINAZIONE PROFESSIONALE (E PROPRIO PER QUESTO L'ARRIVO DELLE SOCIETA' DI CAPITALI E' OSTEGGIATO DA PARTE DELL'AVVOCATURA, NON CERTO PER TUTELARE L'AUTONOMIA E L'INDIPENDENZA DELL'AVVOCATO).  

(nella foto il busto di Cicerone. Non era iscritto all'albo degli avvocati di Roma  ma se la cavava  anche  negli affari  <imprenditore?> oltre ad essere uomo di lettere, politico e avvocato. Quante incompatibilità, oggi intollerabili ! ... E INFATTI OGGI DI UOMINI COME LUI SE NE VEDONO POCHI !!!).

Ultimo aggiornamento Venerdì 02 Marzo 2012 13:26
 

Le società di professionisti possono incappare nella responsabilità ex D.Lgs. 231/2001

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(da www.dirittodelleprofessioni.it )

La seconda sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 4703 depositata il 7 febbraio 2012, in ordine all'ambito soggettivo d'applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. 231/2001, ha riconosciuto che tale disposizione subordina l'applicabilità delle sanzioni interdittive alla circostanza che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità, ovvero, in alternativa, che l'ente abbia reiterato nel tempo gli illeciti. Coseguenza sarà che potrà incappare nell'interdizione dall’esercizio dell’attività anche lo studio professionale, costituito in forma societaria, il quale abbia ricavato un gran profitto dall’affare illecito oppure abbia visto reiterare gli illeciti al suo interno.
La rigorosa decisione della Cassazione delinea, in definitiva, in base al D.Lgs. 231/2001, la possibilità d'una grave responsabilità amministrativa degli enti, estesa alle attività professionali strutturate in forma societaria. E infatti la sentenza della Cassazione n. 4703/2012 ha ritenuto legittimo applicare ad un ambulatorio odontoiatrico strutturato in forma di società in accomandita semplice la grave sanzione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività per un anno. 
La richiamata sentenza della Cassazione, pertanto:
1) per un verso appare capace di incidere profondamente, in senso negativo, sulle potenzialità di concreta ampia diffusione del modulo societario nell'esercizio delle professioni;
2) per altro verso appare idonea a superare il paventato rischio della scomparsa della tradizionale figura del professionista individuale e "assolutamente indipendente". Appare evidente, infatti, che, anche per quanto chiarito dalla Suprema Corte, il modulo societario non fagociterà ogni professionista italiano: alla scelta d'esercitare la professione in forma societaria s'accompagneranno, infatti, non solo maggiori opportunità d'azione ma anche maggiori rischi (come, appunto, quello d'incappare in una misura gravissima per uno studio professionale quale è il blocco dell'attività per un lungo periodo). Dunque (come era ovvio) l'esercizio dell'attività professionale in forma societaria (magari con soci non professionisti ln possesso del 33% del capitale), ammesso dalla legge di stabilità per il 2012, resterà solo una possibilità aggiuntiva per i professionisti italiani; una possibilità da scegliere con prudenza, dati i rischi di soggezione alla responsabilità ex D.Lgs. 231/2001. Dicevano i latini: cuius commoda eius et incommoda.

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA 4703/2012 DELLA CASSAZIONE ...

 

Ultimo aggiornamento Venerdì 02 Marzo 2012 09:33 Leggi tutto...
 

Si va delineando il "sistema di garanzie" per le società tra professionisti

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(da www.dirittodelleprofessioni.it )

A febbraio 2012 la Cassazione penale è intervenuta di nuovo in tema di responsabilità amministrativa degli enti, chiarendo: 1) che una società che riceve finanziamenti illeciti può incappare nell’interdizione dall’attività; 2) che è possibile il commissariamento se il modello organizzativo cambia. Mi pare un ulteriore presidio a supporto della corretta funzionalità, tra l'altro, anche delle società di capitali tra professionisti, pure se con soci di capitale in posizione dominante (come afferma su ilsole24ore del 2 marzo 2012 Domenico de Stefano, presidente dei notai milanesi, si può controllare benissimo una società con il 33% o anche con una quota minore. Commenterei col detto latino cuius commoda eius et incommoda.

Ultimo aggiornamento Venerdì 02 Marzo 2012 09:39
 

Cassazione 529/2012 ribadisce quanto sia ampio oggi il potere del Consiglio Nazionale Forense

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(da www.servizi-legali.it )

Le Sezioni unite civili della Suprema corte hanno sancito tra l'altro, nella sentenza n. 529, depositata il 17 gennaio 2012, che il Consiglio nazionale forense “non è vincolato alla definizione dell’illecito quale scaturisce dal testo delle disposizioni del codice deontologico forense, essendo libero di individuare l’esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali richiamanti il dovere di astensione da contegni lesivi del decoro e della dignità professionale, quanto in diverse norme deontologiche, o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme”. La sentenza 529/2012 ribadisce, dunque, quanto sia ampio oggi il potere del Consiglio Nazionale Forense: Non si dimentichi, infatti, che il Consiglio Nazionale Forense è giudice speciale ma anche legislatore di settore e amministratore.
SECONDO ME IL POTERE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE E' TROPPO AMPIO: SAREBBE ORA DI RIDURLO, NELLA IMMINENTE (deve intervenire entro il 13 agosto 2012) REGOLAZIONE DELLA PROFESSIONE FORENSE CON REGOLAMENTO GOVERNATIVO.

La questione che ha dato luogo all'intervento delle Sezioni Unite riguardava la legittimità o meno dell'uso, da parte di un avvocato, di tecniche dilatorie nei confronti di un collega avvocato, nonchè la legittimità o meno di comportamenti poco trasparenti, finalizzati ad indirizzare la soluzione della controversia in un certo modo.

Leggi di seguito uno stralcio della sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni unite civili , n. 529 del 17 gennaio 2012 (estensore Canevari, presidente Rovelli) ...

 

Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Febbraio 2012 09:29 Leggi tutto...
 

Indipendenza per avvocati: CCBE dimentica Corte costituzionale 189/01 e Corte di giustizia C-550/07

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 (da www.dirittodelleprofessioni.it

Il presidente del CCBE, il Consiglio degli Ordini Forensi europei (organismo di rappresentanza degli Ordini forensi europei) ha scritto, in data 25 gennaio 2012, al Presidente del Consiglio Mario Monti e al ministro della giustizia Paola Severino, esprimendo preoccupazione per gli interventi legislativi in tema di liberalizzazione delle professioni, per quanto incidono sull'avvocatura. Il Consiglio Nazionale Forense ha subito dato notizia della lettera evidenziando, nella sua newsletter n. 62 del 25 gennaio 2012, che nella menzionata lettera la presidente del CCBE ha qualificato le riforme incidenti sull'avvocatura come “Riforme basate su un approccio puramente economico che non tiene conto del ruolo degli avvocati nella società e nell'amministrazione della giustizia che è essenziale in ogni società democratica”.

Di seguito leggi testo della lettera che il presidente del CCbe  ha inviato oggi al premier Mario Monti. Ma leggi pure (le trovi anche su questo sito), come possibile risposta ai rilievi del presidente del CCBE, la sentenza della Corte costituzionale italiana n. 189/01 (che ha affermato che la professione di avvocato è naturalmente concorrenziale) e la sentenza della Corte di giustizia, del 14 settembre 2010, nella causa C-550/07, Akzo Nobel Chemicals Ltd contro Commissione (che ha riconosciuto la ammissibilità, per il diritto dell'Unione, di regolazioni della professione forense anche molto differenziate sotto il profilo del diverso grado di indipendenza di soggetti che, comunque, restano avvocati e restano legittimati a esercitare la professione in stati dell'Unione diversi da quelli ove sia loro attribuito il titolo d'avvocato).    

Leggi di seguito la lettera che il Presidente della CCBE, Marcella Prunbauer-Glaser, ha indirizzato in data 25/1/2012, al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti e al Ministro della Giustizia  Paola Severino ...

Ultimo aggiornamento Giovedì 26 Gennaio 2012 08:16 Leggi tutto...
 

L. 339/03 - Cassazione 2929/12: il dipendente pubblico fa l'avvocato e attende Corte costituzionale

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   - da www.servizi-legali.it

La Cassazione, con ordinanza 2929/2012, ha sospeso una sentenza del Consiglio Nazionale Forense che confermava la cancellazione dall'albo forense di un dipendente pubblico in part time ridotto, iscritto all'albo forense già prima dell'entrata in vigore della l. 339/03. Conseguenza è che il dipendente pubblico in "vecchio part time ridotto" può, per ora, continuare a fare l'avvocato. Almeno fino alla decisione della Corte costituzionale che ha fissato udienza al 22 maggio 2012 sulla q.l.c. sollevata dalle Sezioni Unite della Cassazione con ordinanza 24689/10 (causa Avv. Maurizio Perelli contro Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti).

Ultimo aggiornamento Mercoledì 29 Febbraio 2012 17:45
 

29 febbraio 2012: ripreso, in Commissione Giustizia della Camera, l'esame della riforma forense

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-da www.dirittodelleprofessioni.it -

SEGUI SU www.avvocati-part-time.it TUTTE LE TAPPE PARLAMENTARI DELLA RIFORMA FORENSE (C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi e C. 4614 Cavallaro).

Mercoledi 29 febbraio 2012 è ripreso, in Commissione giustizia della Camera, l'esame del disegno di legge di riforma forense (già approvato dal Senato a fine 2010). Avrebbe dichiarato, al riguardo, la Presidente della Commissione giustizia della Camera, Avv. Bongiorno: "Finalmente c’è stata una convergenza tra Pd e Pdl che hanno chiesto di rimettere in calendario, per la prima volta, la riforma della professione forense. Auspico che ora non ci siano nuovi intoppi e che il lavoro possa procedere spedito perché oggi tutte le forze politiche hanno trovato l’intesa sulle priorità da affrontare”.
Una domanda: tra gli accordi tra PD e PDL c'è anche la sopravvivenza dell'incostituzionale triplo ruolo del Consiglio Nazionale Forensa: legislatore di settore, amministratore e giudice speciale della disciplina e della tenuta degli albi ?

Leggi di seguito il resoconto della seduta della Commissione giustizia del 29 febbraio 2012 in tema di riforma forense ...

 

Ultimo aggiornamento Giovedì 01 Marzo 2012 14:26 Leggi tutto...
 

Istruttoria Antitrust su Consiglio notarile di Lucca per intesa restrittiva della concorrenza

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Comunicato stampa dal sito dell'Antitrust www.agcm.it

"TARIFFE PROFESSIONALI: ANTITRUST AVVIA ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO NOTARILE DI LUCCA PER POSSIBILE INTESA RESTRITTIVA DELLA CONCORRENZA
Istruttoria avviata alla luce della segnalazione di un notaio sottoposto a procedimento disciplinare.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione dell’8 febbraio 2012, ha deciso di avviare un’istruttoria per verificare se il Consiglio Notarile di Lucca stia violando il divieto di intese restrittive della concorrenza.
La decisione è stata adottata alla luce di una segnalazione presentata da un notaio al quale il Consiglio notarile aveva richiesto la documentazione relativa alle tariffe applicate, previste da quattro prontuari approvati con una delibera del 2009. Di fronte al rifiuto del professionista di esibire la documentazione richiesta, il Consiglio aveva avviato un procedimento disciplinare.
Secondo l’Antitrust le decisioni del Consiglio (la delibera di approvazione dei prontuari, la successiva attività di monitoraggio, la delibera con la quale si dispone la verifica nei confronti del notaio segnalante, nonché l’avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti) possono costituire un’intesa restrittiva della concorrenza. Il Consiglio è infatti intervenuto direttamente sulla possibilità, per i notai, di determinare liberamente le tariffe applicabili alle proprie prestazioni relative ad atti negoziali immobiliari e ai mutui fondiari, impedendo la concorrenza sul prezzo, in violazione dei principi antitrust.
L’istruttoria dovrà concludersi entro il 15 dicembre 2012." 
Roma, 27 febbraio 2012
"

Ultimo aggiornamento Mercoledì 29 Febbraio 2012 09:24
 

TAR Sicilia (sentenza del 9/2/2012) su esami di abilitazione alla professione di avvocato

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 -da www.servizi-legali.it -

Il TAR Sicilia (Sezione di Catania), con sentenza del 9/2/2012, in tema di esami di abilitazione alla professione di avvocato, ha chiarito le ragioni per le quali l'art. 4, comma 2 bis, del decreto legge n. 135 del 30 giugno 2005 ha previsto che si consolidino gli effetti prodotti dal provvedimento con il quale un aspirante avvocato sia stato ammesso a sostenere l'esame di abilitazione alla professione forense.

Ultimo aggiornamento Mercoledì 29 Febbraio 2012 17:41
 

Presupposti e ratio dello scioglimento del consiglio comunale (Consiglio di Stato, 21/02/2012)

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Il Consiglio di Stato, con sentenza del 21/02/2012, ha chiarito presupposti e ratio dello scioglimento del consiglio comunale.

Ultimo aggiornamento Lunedì 27 Febbraio 2012 10:57
 

Quando il sindaco può revocare gli assessori

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Il Consiglio di Stato, con sentenza  del 16/02/2012, ha chiarito la natura, l'ambito e i confini del potere del sindaco di revocare gli assessori comunali. Spetta all'assessore che censura l'illegittimità della revoca dare la prova della sua natura discriminatoria. E' adeguatamente motivata, e dunque legittima, la revoca disposta dal Sindaco asserendo nuove esigenze programmatiche oppure per ragioni politiche.

Ultimo aggiornamento Giovedì 23 Febbraio 2012 01:18
 

Tariffe forensi abrogate: la concorrenza per il libero Foro non sia quella imposta dall'INPS

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 -da www.dirittodelleprofessioni.it -

Con indubbia tempestività (quando ancora è in corso di conversione in legge il d.l. sulle liberalizzazioni che ha confermato l'abrogazione delle tariffe forensi) l'INPS interviene a "regolamentare" la corresponsione dei compensi professionali degli avvocati dell’Istituto. La circolare INPS n. 24 del 17 febbraio 2012, infatti, regolamenta la corresponsione dei compensi professionali degli avvocati dell’Istituto. Essa, tra l'altro prevede "parametri qualificanti l'attività professionale" che hanno il dichiarato obiettivo di incentivare, negli avvocati che sono dipendenti dell'lINPS (e non nei sostituti  processuali e d'udienza, pena l'illegittimità della circolare) "comportamenti virtuosi finalizzati alla deflazione del contenzioso".

Certamente, poichè l'INPS con la detta circolare interviene a regolare il rapporto con i dipendenti avvocati, non ha senso obiettare che i "parametri", con i quali sostituire le abrogate tariffe forensi, doveva individuarli, in base al decreto legge "cresci Italia", il Ministro della giustizia.

Ciònondimeno c'è da domandarsi, in generale, se la via tracciata dall'INPS possa oramai "far scuola" anche riguardo agli avvocati del libero Foro. In tale ottica ci si deve pure domandare se la concorrenza virtuosa nel servizio professionale reso dall'avvocato del libero Foro si esprimerà mai attraverso un libero incontro tra soggetti con pari forza contrattuale (avvocato da una parte e suo cliente dall'altra) o se, invece, talvolta la forza contrattuale del cliente e talaltra la forza contrattuale dell'avvocato soverchieranno sempre un velleitario "libero gioco della concorrenza" in un settore del mercato dei servizi professionali che, come insegna Corte cost. 189/01 dovrebbe essere sempre regolato in modo da corrispondere IN CONCRETO alla sua  "naturale concorrenzialità".

Sullo sfondo resta l'irrisolta (e mai ben affrontata) questione dell'indipendenza dell'avvocato: vera araba fenice per la quale deve confermarsi "che vi sia ciascun lo dice, ove sia nessun lo sa".

LEGGI DI SEGUITO LA CIRCOLARE DELL'INPS n. 24 DEL 17 FEBBRAIO 2012 (la trovi anche all'indirizzo http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2024%20del%2017-02-2012.pdf ) ...

Ultimo aggiornamento Giovedì 29 Marzo 2012 21:41 Leggi tutto...
 

Avviare una discussione a 360° sull'indipendenza dell'avvocato nei grandi studi legali

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Dalla newsletter del Consiglio Nazionele Forense n. 66 del 21 febbraio 2012:
"Società tra professioni: mercoledì 22 febbraio tavola rotonda presso il Cnf con i grandi studi legali.
Il Consiglio nazionale forense organizza nella sede di via del Governo vecchio, 3 (ore12.00) la tavola rotonda "Società di capitale sì o no? I grandi studi legali a confronto” per fare il punto sulla controversa previsione delle società di capitali, con socio di puro capitale, per la gestione degli studi legali, contenuta nella legge di stabilità per il 2012 (legge 183/2011).
Saranno presenti, tra gli altri,  Alberto Toffoletto (NTCM Studio), Aristide Police (Clifford Chance), Fabrizio Arossa (Freshfields Bruckaus Deringer LLP), Francesco Gianni (Gianni, Origoni, Capelli & Partners), Giuseppe Scasselati (Cleary Gottlieb Steen Hamilton), Roberto Cera (Erede Bonelli e Pappalardo), Stefano Speroni (Dewey)."

DOMANDO: SI PARLERA' ANCHE DEL RISCHIO DI UNA SOSTANZIALE PARASUBORDINAZIONE DI TANTI  AVVOCATI GIA' OGGI, ALL'INTERNO DI GRANDI STUDI LEGALI ?

SI PARLERA' ANCHE DEL CORRELATO OBBLIGO, PER I CONSIGLI DEGLI ORDINI, DI CANCELLARE DAGLI ALBI DEGLI AVVOCATI  TUTTI COLORO CHE RISULTINO PARASUBRDINATI O ADDIRITTURA SUBORDINATI (IN BASE AGLI INDICI GIUSLAVORISTICI DI SUBORDINAZIONE) DI COLLEGHI ? GLI AVVOCATI PARASUBORDINATI, IN ITALIA, SONO DECINE DI MIGLIAIA, COME APPARE EVIDENTE DAI DATI DELLA CASSA FORENSE CHE MOSTRANO COME DECINE DI MIGLIAIA DI AVVOCATI NON ABBIANO SPESE DI GESTIONE DI STUDIO (SEGNO EVIDENTE CHE LAVORANO IN UNO STUDIO NON LORO).

Suggerirei comunque di approfondire, nel corso dell'incontro, le opportunità offerte, ai fini di una "concorrenza tra ordinamenti giuridici, dalla sentenza della Corte di giustizia, del 14 settembre 2010, nella causa C-550/07, Akzo Nobel Chemicals Ltd contro Commissione. Tale sentenza, infatti, ha riconosciuto la ammissibilità, per il diritto dell'Unione, di regolazioni della professione forense anche molto differenziate sotto il profilo del diverso grado di indipendenza di soggetti che, comunque, restano avvocati. Per una volta l'Italia faccia la prima della classe nel liberalizzare: consenta che i soci di capitali siano in maggioranza nelle società di capitali aventi ad oggetto l'esercizio delle professioni.

Ultimo aggiornamento Mercoledì 22 Febbraio 2012 15:01
 

Dipendente pubblico eletto consigliere dell'Ordine: decisione del Consiglio di Stato del 14/2/2012

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 -da www.dirittodelleprofessioni.it -

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 718 del 14 febbraio 2012, è intervenuto sul tema della legittimazione processuale degli Ordini Professionali a proporre autonoma impugnazione del parere con cui si ritenga ineleggibile un dipendente pubblico (a causa del suo rapporto di lavoro dipendente nei confronti della pubblica amministrazione) a consigliere di un Ordine professionale. La questione trattata dal Consiglio di Stato ha riguardato anche la natura direttamente lesiva che un tale parere abbia nei confronti dell'interesse dell'Ordine professionale alla legittima costituzione del proprio organo consiliare.

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA 718/2012 DEL CONSIGLIO DI STATO, DEPOSITATA IL 14 FEBBRAIO 2012 ...

Ultimo aggiornamento Lunedì 20 Febbraio 2012 16:52 Leggi tutto...
 

Incontriamoci anche su facebook

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Chi vincerà la guerra sulla liberalizzazione delle professioni, che vede su sponde opposte, da una parte, il Governo,  l'Antitrust, la BCE,  l'OCSE, la Commissione europea e dall'altra parte le corporazioni delle professioni ordinistiche, guidate dagli avvocati ?

MI PARE CHE NON C'E' STORIA ! I CORPORATIVI PERDERANNO ... ANZI HANNO GIA' PERSO E NON BASTERA' CHE SCIOPERINO PER SETTIMANE !

Dunque, i numerosissimi avvocati e aspiranti tali che dissentono radicalmente dalla proposta di riforma della professione forense  approvata dal Senato in prima lettura a fine 2010 (che ora è all'esame della Camera, dove per fortuna s'è impantanata) avranno, certamente, la forza di farsi sentire. Speriamo presto.

Un invito: su facebook aderisci al gruppo concorrenzaeavvocatura ( http://www.facebook.com/group.php?gid=50227667162 ).  Ma non solo, iscriviti anche al social network "dedicato" www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e, al suo interno, al gruppo "AVVOCATI". Il social network conta già più di 200 adesioni.

... e per un commento scrivimi all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

 

Avvocati part time: raccogliere firme per legge d'iniziativa popolare per abrogare la l. 339/03

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(da www.servizi-legali.it )

Il Senatore Maurizio Eufemi (UDC), argomentando nella Relazione ai colleghi Senatori come da mio precedente articolo sul tema (cosa di cui, purtroppo, non posso andare orgoglioso quanto vorrei, vista la sorte di quel disegno di legge), presentò nel lontano 2006, e precisamente il 6/6/2006, il disegno di legge A.S. 578 "Abrogazione della legge 25 novembre 2003, n. 339, recante norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato". Il 27/6/2006 il disegno di legge fu assegnato alla Commissione Giustizia del Senato ma mai se ne iniziò l'esame.
Per una "pesante" scelta come quella di ridiscutere in Parlamento in tema di part time e professione forense, credo che si dovrà attendere che a forzare la mano ai parlamentari sia una bella raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare.
PERCHE' NON INIZIARE A PENSARCI? 
LEGGI DI SEGUITO LA PROPOSTA ATTO SENATO 578 DEL GIUGNO 2006 ...

Ultimo aggiornamento Mercoledì 22 Febbraio 2012 15:03 Leggi tutto...
 

Segnalazione Antitrust su Sistemi di distribuzione chiusi di energia elettrica

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(da www.servizi-legali.it )

Si legge nel bollettino n. 50 del 2/1/2012 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la segnalazione AS898 in tema di disciplina sui sistemi di distribuzione chiusi di energia elettrica.
La riporto di seguito ...

Ultimo aggiornamento Giovedì 19 Aprile 2012 11:06 Leggi tutto...
 

Una significativa circolare del Consiglio Nazionale Forense sul part time (l. 339/03)

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 (da www.dirittodelleprofessioni.it ) 

Il Consiglio Nazionale Forense può essere giudice speciale? Secondo me questa circolare dimostra di no.

Ultimo aggiornamento Domenica 19 Febbraio 2012 11:58 Leggi tutto...
 

Un vecchio (del 2007) parere del C.N.F. in tema di incompatibilità di avvocato

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 (da www.dirittodelleprofessioni.it )

Parere del C.N.F. 24 ottobre 2007, n. 42
Quesito del COA Lucca, rel. cons. Allorio.

Il quesito concerne la partecipazione di un iscritto ad una società di persone (s.n.c.) senza poteri di gestione e con successivo conferimento dei poteri di straordinaria amministrazione a tutti i soci. A ciò si aggiunge la costituzione, ad opera della prima società, di una seconda società (una s.r.l.).

A seguito del rifiuto, da parte della Cassa forense, della corresponsione della pensione di vecchiaia a motivo dell'incompatibilità, il COA chiede:
A - se la situazione descritta rappresenti un'incompatibilità ai sensi dell'art. 3 l .p.f.;
B - quali siano gli effetti dell'eventuale perdita della qualità di socio dell'iscritto che si verificasse ad oggi;
C - se sia potere della Cassa valutare una incompatibilità senza che vi sia una previa delibazione dell'Ordine di iscrizione dell'interessato.

COSI' IN SINTESI RISPONDE IL C.N.F.:

In relazione al quesito sub a) l'incompatibilità sussiste se le società coinvolte abbiano operatività commerciale.

In relazione al quesito sub b) la dismissione della qualità di socio produrrà effetti ex nunc.

In relazione al quesito sub c) la Cassa ha il compito esclusivo di stabilire la continuità dell'attività professionale pertanto è escluso che debba attendere o rimettere la propria determinazione all'intervento del Consiglio dell'Ordine.

LEGGI DI SEGUITO IL PARERE DEL C.N.F., TRATTO DAL N. 14/2008 DI "ATTUALITA' FORENSI ON LINE" ...
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Ultimo aggiornamento Domenica 19 Febbraio 2012 11:59 Leggi tutto...
 

Collegato lavoro art. 18: avviare professioni-imprese in aspettativa (un anno) senza incompatibilità

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L'art. 18 (Aspettativa) del c.d. "Collegato lavoro" (l. 183/2010), dispone:
"1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L’aspettativa è concessa dall’amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall’interessato.
2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni".

Peccato, però, aggiungo io, che tante incompatibilità non stanno scritte nel  D.Lgs. 165/01 ma nelle singole leggi professionali. Saranno queste incompatibilità "simmetriche" che, non abrogate, impediranno alla norma di portare effetti pratici. La solita trovata geniale all'italiana!!!
LEGGI DI SEGUITO ANCHE L'ART. 19 DEL COLLEGATO LAVORO, CHE INTEGRA IL "SISTEMA" ...

Ultimo aggiornamento Sabato 18 Febbraio 2012 18:37 Leggi tutto...
 

Cassazione su equiparazione di ministeriali di area C3 e C3 super a colleghi del ruolo a esaurimento

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(da www.servizi-legali.it )

La Cassazione deciderà sull'equiparazione (integrale, limitata al 90% o nulla) dei dipendenti pubblici ministeriali di area C3 e C3S ai colleghi del "ruolo esaurimento": direttori di divisione e ispettori generali.

LEGGI DI SEGUITO IL MIO CONTRORICORSO IN CASSAZIONE ...

Ultimo aggiornamento Sabato 18 Febbraio 2012 16:49 Leggi tutto...
 

Al G.O. la giurisdizione su revoca di incarico professionale

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 (da www.servizi-legali.it )

Secondo la sentenza del TAR Abruzzo 204/09, depositata il 16/3/09, anche la controversia relativa alla risoluzione del contratto da parte dell’amministrazione per asserito inadempimento del professionista continua a competere alla giurisdizione ordinaria. Il relativo provvedimento si inserirebbe, infatti, nella fase esecutiva del rapporto e non nella procedura di affidamento e in siffatta ipotesi non si tratta di valutare la fase pubblicistica relativa alla scelta del contraente, ma, appunto, la diversa e successiva fase privatistica relativa alla sua esecuzione.

(per un commento scrivimi all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.   / per le news precedenti clicca su "Notizie" nella colonna di sinistra / e aderisci al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com oppure al gruppo facebook http://www.facebook.com/group.php?gid=50227667162 per comunicare con chi chiede una regolazione proconcorrenziale dell'avvocatura )

Ultimo aggiornamento Domenica 19 Febbraio 2012 12:14 Leggi tutto...
 

Cass. 28170/08: praticanti avvocati tutti i dipendenti pubblici e privati

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Far pratica da avvocato sarà consentito ai dipendenti pubblici e privati che abbiano superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense.
Potranno, almeno in teoria, iscriversi nei registri speciali dei praticanti avvocati, istituiti presso i Consigli degli Ordini degli avvocati, anche se lavorano a tempo pieno e non a part time.  
La Cassazione a sezioni unite l’ha stabilito con una sentenza che per vari aspetti rappresenta una decisione epocale per la disciplina dell’accesso alla professione forense e alle professioni regolamentate in generale. Trattasi della sentenza n. 28170/08, depositata il 26/11/2008, emessa su ricorso presentato da un militare dell’arma dei carabinieri avverso la sentenza del Consiglio onale Forense che aveva confermato il provvedimento col quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo lo aveva cancellato dal registro speciale dei praticanti avvocati per asserita incompatibilità, ai sensi dell’art. 3 della legge professionale forense (r.d.l. 1578/1993). Questo il principio di diritto espresso: “trattandosi di preclusioni volte a garantire l’autonomo ed indipendente svolgimento del mandato professionale, le incompatibilità di cui all’art. 3 del RDL n. 1578/1933 non si applicano ai praticanti non ammessi al patrocinio, che possono di conseguenza essere iscritti nell’apposito Registro Speciale anche se legati da un rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati”. Ma soprattutto una frase colpisce, nella sentenza della Suprema Corte; sembra una di quelle frasi semplici e giuste che si propongono per aprire nuovi scenari al Diritto e alla Giustizia. Scrive la Corte: “ … la soluzione del Consiglio Nazionale suscita forti perplessità che aumentano ancora di più ove si consideri che precludendo, a chi ne avrebbe i mezzi, la possibilità di migliorare soltanto perché si è trovato nella condizione di aver dovuto accettare un lavoro insoddisfacente o non più adeguato, introduce uno sbarramento non esattamente in linea con i valori fondamentali dell’ordinamento”. LEGGI DI SEGUITO L'INTERA MOTIVAZIONE, I PRINCIPI DI DIRITTO ESPRESSI E IL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA ...
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Ultimo aggiornamento Domenica 19 Febbraio 2012 12:20 Leggi tutto...
 

Corte di giustizia su proporzionalità di ostacoli legislativi al part time

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(da www.servizi-legali.it )

La Corte di giustizia delle comunità europee  con sentenza del 24 aprile 2008 nelle cause riunite C-55/07 e C-56/07 ha vagliato in concreto il rispetto del principio di proporzionalità da parte di una disposizione di legge italiana che costituiva ostacolo non giustificato alla diffusione del part time, posta a fine della direttiva 97/81/Ce, articolo 5. Era stato il Tribunale di Bolzano a proporre questione pregiudiziale. Tale decisione pare molto utile a sostenere la "causa" degli avvocati-part-time. LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA TRATTA DAL SITO www.europa.eu.int ...

Ultimo aggiornamento Domenica 19 Febbraio 2012 12:21 Leggi tutto...
 

Come la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo incide sul diritto interno

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 (da www.servizi-legali.it

L’Ufficio del massimario della Corte di cassazione ha elaborato una interessantissima relazione (n. 104 del 22 dicembre 2011, leggibile all'indirizzo http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione%20104_11.pdf ) riguardo all'incidenza, sul diritto interno italiano, del diritto "detto" dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. L'ampiezza dell’analisi operata dell'Ufficio del massimario in ordine ai rapporti tra la giurisprudenza interna e quella di Strasburgo è evidente già dall'indice della relazione 102/2011 che riporto:
"1.- Premessa: il quadro concettuale nel cui contesto opera, in rapporto alla Corte EDU, il giudice comune italiano.
1.2.- La più recente esperienza giuridica di settore.
2.- Il “dialogo” tra Cassazione civile e Corte di Strasburgo.
2.1.- La vicenda del personale “A.T.A.” (la sentenza “Agrati” della Corte EDU).
2.2.- Il “Collegato lavoro”.
2.3.- La contribuzione per lo svolgimento di attività lavorative autonome.
2.4.- L’autodichia della Presidenza della Repubblica.
2.5.- L’equa riparazione per la durata irragionevole del processo.
2.6.- La tutela del minore e la disciplina dell’immigrazione.
2.7.- La materia dell’espropriazione per pubblica utilità dopo le “sentenze gemelle” della Corte costituzionale.
2.7.1.- Segue: La tassazione delle plusvalenze conseguenti alla percezione delle indennità di espropriazione.
2.8.- La tutela risarcitoria per la lesione di diritti fondamentali della persona: la negata qualificazione in tal senso del “diritto al tempo libero”.
3.- Problemi attuali dei rapporti tra la giurisprudenza penale della Corte di Cassazione e la giurisprudenza della Corte EDU: considerazioni introduttive.
3.1.- Segue: le recenti “aperture” della Cassazione all’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo.
3.2.- Segue: interpretazione conforme e circolarità dei “saperi” giurisprudenziali: esame di alcuni nodi problematici.
3.3.- Segue: sulla disciplina dei nuovi termini di prescrizione in rapporto alla denunciata violazione del principio di retroattività della lex mitior, come interpretato dalla Corte EDU.
3.4.- Segue: sulla inapplicabilità del nuovo regime cautelare alle misure in corso di esecuzione.
4.- Gli effetti del “giudicato” europeo sul giudicato interno.
4.1.- Segue: il ricorso straordinario per cassazione.
4.2.- Segue: la revisione del processo a seguito della pronuncia n. 113/2011 della Corte costituzionale.
5.- Le prospettive de iure condendo.
6.- Il problema delle letture dibattimentali delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari."

Ultimo aggiornamento Domenica 19 Febbraio 2012 12:24
 

Revoca del part time: diffida del sindacato lavoratori finanziari (SALFI) all'Agenzia Entrate

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 Il sindacato autonomo dei lavoratori finenziari (SALFI) in data 15 febbraio 2012 ha diffidato l'Agenzia delle Entrate ad annullare i provvedimenti di revoca e di modifica dei contratti di lavoro part time adottati nei confronti dei dipendenti in applicazione dell’art. 16 della legge n. 183 del 2010 e per l’effetto a disporre il ripristino del rapporto di lavoro alle condizioni precedentemente fissate dal contratto individuale di lavoro. SEGNALO UN REFUSO: L'ORDINANZA DELLA CASSAZIONE (DI RIMESSIONE IN CORTE COSTITUZIONALE) CHE VIENE INDICATA DAL SALFI COME ORDINANZA 55/2011 E' IN REALTA' L'ORDINANZA 24689/2010 DEL 6/12/2010. IL PROCEDIMENTO 55/2011 E', INFATTI, QUELLO PENDENTE IN CORTE COSTITUZIONALE A SEGUITO DELLA DETTA ORDINANZA DI RIMESSIONE (LA DISCUSSIONE IN CORTE COSTITUZIONALE E' FISSATA PER IL 22 MAGGIO 2012).  

LEGGI DI SEGUITO L'ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE ...

Ultimo aggiornamento Venerdì 17 Febbraio 2012 09:38 Leggi tutto...
 

Il Tribunale di Belluno accoglie il reclamo di 85 dipendenti contro la revoca del part time

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(da www.servizi-legali.it )

Il 2 febbraio 2012 il Tribunale del Lavoro di Belluno, ha accolto il reclamo proposto da 85 dipendenti dell’Usl 2 di Feltre (infermieri, tecnici ed impiegati) contro la revoca del part-time che era stato loro concesso, prima del 2008, dalla Azienda USL 2 di Feltre.
Il giudice collegiale, rovesciando il primo verdetto del Tribunale monocratico sul ricorso d'urgenza presentato dai lavoratori, ha azzerato la decisione dell’Usl 2 (presa su improvvida proposta sindacale) di "sottoporre a rotazione" i part time, revocandolo a chi ce l’aveva da anni per estenderlo ad altri lavoratori.
Fra i motivi del contenzioso c'è l'evidente violazione dei diritti quesiti dei "vecchi" part time. Si legge, comunque, nelle motivazioni della decisione del Tribunale di Belluno: «Difetta a sostegno dell’esercizio del potere di revoca esercitato dall’Usl reclamata, ogni riferimento a specifiche, concrete ed attuali esigenze organizzative e di servizio, essendo le giustificazioni addotte enucleate in formule pigramente ripetitive del dettato normativo e in diciture mai dettagliate in relazione alle mansioni dei lavoratori interessati e alla loro posizione organizzativa».

Puoi richiedere la decisione del Tribunale di Belluno all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Febbraio 2012 09:23
 

La Corte europea dei diritti dell'uomo boccia le leggi retroattive su cause in corso

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  (da www.servizi-legali.it )

Il 14 febbraio 2012 la Corte europea dei diritti dell'Uomo ha depositato la sentenza con cui condanna l'Italia per aver, senza un valido interesse pubblico, emanato una norma di legge (l'art. 1, comma 55, della l. 243/04) che ha modificato le regole previdenziali applicabili ai pensionati dell'ex Banco di Napoli, alterando l'andamento delle controversie pendenti in materia.

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 362/2008 CHE, INVECE, AVEVA RITENUTO LEGITTIMA L'ART. 1, COMMA 55, DELLA L. 243/04 ...

Ultimo aggiornamento Venerdì 17 Febbraio 2012 12:27 Leggi tutto...
 

Perchè è un inganno dire che tra gli avvocati c'è concorrenza perchè sono tanti

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 (da www.dirittodelleprofessioni.it )

La concorrenza non scaturisce automaticamente dalla presenza di un elevato numero di operatori in un settore economico. Si può dire che in un settore c'è concorrenza solo se in esso le quote di mercato e i redditi sono sufficientemente distribuiti tra gli operatori.
Ebbene, esaminando i redditi degli avvocati italiani si scopre che quasi la metà degli iscritti negli albi forensi hanno un reddito professionale molto basso: guadagnano cioè assai meno dei colleghi che, con un reddito oggettivamente elevato, si pongono al vertice della scala dei redditi dell'avvocatura. QUESTO SIGNIFICA CHE LA REGOLAZIONE DELL'AVVOCATURA E' ANTICONCORRENZIALE, OSSIA CHE IMPERA UNA "CONCORRENZA SELVAGGIA" TRA I TANTI AMMESSI AL MERCATO DEI SERVIZI PROFESSIONALI D'AVVOCATO E CHE NON C'E' AFFATTO UNA SANA E AUTENTICA CONCORRENZA TRA PROFESSIONISTI. INFATTI, UNA AUTENTICA CONCORRENZA NON CONSENTIREBBE LA COESISTENZA SUL MERCATO DI TANTI AVVOCATI DALLA PERFORMANCE ECONOMICA COSI' DIFFERENZIATA.   E' un inganno negare tale verità economica, facendo credere che la concorrenza tra avvocati c'è semplicemente perchè essi sono più di 200.000.

Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Febbraio 2012 10:46
 

La miopia degli avvocati causa prima la proletarizzazione e poi l'estinzione della classe forense

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Riporto, dalla newsletter n. 368 del 10 febbraio 2012 di toplegal.it, un articolo di Luca Testoni che coglie nel segno riguardo alle ragioni della "via d'estinzione" caparbiamente percorsa dagli avvocati italiani.

"IL NON-DETTO SCOMODO DI PRANDSTRALLER

Merita riflessione l'intervento di Gian Paolo Prandstraller in un blog del Corriere della Sera di tre giorni fa. Il titolo è significativo: 'Avvocati, il canto funebre della professione'. È evidentemente una provocazione per stimolare il risveglio. Ma forse anche uno spunto per chiedersi se e come possa esserci un risveglio. La lunga analisi svolta dal noto sociologo delle professioni italiano consente di ripercorrere alcune delle mancanze che hanno accompagnato lo sviluppo della categoria fino ai nostri giorni. E che probabilmente, se non affrontate, peseranno anche nei prossimi anni.

Prandstraller descrive l'evoluzione della figura dell'avvocato, tratteggiando i contorni di una professione che sembra essersi scontrata con il tempo. L'analisi ricorda, con un certo rammarico, l'avvocato di mezzo secolo fa: quasi un artigiano capace di forgiare il diritto con l¹alta qualità del made in Italy («La sua base era lo studio 'monocratico' dove lui, e lui solo, regnava sovrano; l'unica organizzazione che si addiceva al suo alto prestigio»). Un artigiano, tuttavia, che come altre realtà del made in Italy si è dovuto confrontare con l'accelerazione imposta dalla crescita economica e dal mercato (anche globale). «Sorgevano i problemi si legge nell'analisi - propri delle 'organizzazioni professionali' e tali problemi rendevano superata la tipologia dello studio monocratico, richiedevano cambiamenti nei rapporti tra colleghi, col giudice e ovviamente con il pubblico». Di fronte a queste necessità di ri-organizzazione, invece, «la figura dell¹avvocato restava legata ai vecchi schemi e inadatta a rispondere alle richieste dell'industria». Non era solo una questione di struttura. Era che la struttura era conseguenza di una mutata richiesta di consulenza:

«Mutamenti che riguardavano soprattutto l'apparizione dei servizi come elementi fondamentali dell'economia, e della conoscenza scientifica come mezzo di produzione». Insomma, da avvocato-artigiano, ad avvocato-di-servizio.

Il risultato è che l'avvocato in toga è finito stritolato. Da un lato, si è trovato di fronte la materia-prima-giustizia, che resta un moloch intoccabile e ingestibile per chi deve essere un consulente che offre soluzioni per muoversi in quella stessa giustizia. Dall'altra, si è trovato un mercato che chiede, appunto, servizi, con massima efficienza ed efficacia. Improponibili adottando i vecchi modelli. Questa è indubbiamente una semplificazione eccessiva del pensiero di Prandstraller. Ma la sostanza è questa: progressiva inadeguatezza.

Lo studioso trentino (in quanto anch'egli avvocato) non è nuovo a spingere per la ricerca di un rinnovo del mestiere forense, da concretizzarsi (scriveva nel 2010) magari accollandosi anche ruoli di giudice (in determinate materie) per sottrarre lavoro alla giustizia. E compiere in questo modo un passo proattivo nella soluzione dei problemi che soffocano l'avvocato stesso. Ebbene, nell'articolo di tre giorni fa, Prandstraller decide di non-suggerire. O meglio, non fornisce strade operative, ma si limita a invocare un intervento. Di chi? Qui sta forse la parte più significativa dell'analisi.

Lo spunto è la sequenza utilizzata dal sociologo per invocare un intervento.

Il suo primo appello, infatti, si rivolge «agli attori sociali che nei prossimi anni s'impegneranno a disincagliare l'avvocato dalle secche in cui attualmente si trova», e che dovranno «preoccuparsi, prima di tutto, di ottenere o creare per la professione 'nuove funzioni'». Insomma, il primo interlocutore di Prandstraller sono gli «attori sociali». Solo successivamente, nella sua sequenza di appelli, e dopo che gli attori sociali abbiano deciso di assegnare agli avvocati nuovi compiti, il sociologo trentino si rivolge direttamente alla categoria: «Agli avvocati spettano a mio avviso proposte di esternazione ed eventualmente di espropriazione, attraverso cui essi possano aumentare il proprio lavoro».

Insomma, la categoria come un genere in via di estinzione per cui sia necessario l'intervento di un ente di protezione, poiché da sé non può sopravvivere. Perché, viene da chiedersi, questa sequenza logico-sociologica, perché questo diritto di protezione esterno? Forse, perché, in questo modo, Prandstraller sottintende ciò che manca alla sua analisi. E che certamente avrebbe dato più fastidio. Ovvero, quali ragioni abbiano impedito e impediscano alla categoria di prendere atto delle debolezze che la stanno estinguendo. E cioè proprio una grave e profonda mancanza di autoconsapevolezza. A sua volta eredità dei presupposti che c'erano negli anni Cinquanta (all'inizio dell'analisi di Prandstraller), e che oggi sono ormai sbagliati: la certezza che l'attività legale sia una prerogativa riservata unicamente alla professione dell'avvocato; la presunzione che la capacità sia una prerogativa propria e intoccabile della professione dell'avvocato; l'illusione che questa attività e questa capacità siano blindate dall'esistenza di un Ordine. Certezze, presunzioni e illusioni aggravate, e moltiplicate, da un individualismo radicato che rende il genere ancor più indifeso di fronte alle minacce di estinzione.

Luca Testoni" 

Ultimo aggiornamento Venerdì 10 Febbraio 2012 19:51
 

Come ci si iscrive all'albo speciale degli avvocati cassazionisti: circolare CNF 30 gennaio 2012

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 (da www.dirittodelleprofessioni.it )

Trascrivo dal sito del Consiglio Nazionale Forense la circolare 5-C-2012 in tema di iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti. Riguarda il parere adottato dal CNF in merito al valore delle istanze di iscrizione munite di autocertificazione dell'avvocato richiedente l'iscrizione. La circolare la trovi anche all'indirizzo http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/banca-dati/circolari/articolo7244.html 

Ultimo aggiornamento Martedì 31 Gennaio 2012 16:50 Leggi tutto...
 

Chiarimenti INPS su obbligo contributivo dei professionisti con Cassa previdenziale autonoma

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(da www.dirittodelleprofessioni.it )

L'INPS, con messaggio n. 709 della Direzione Centrale Entrate del 12/1/2012, avente ad oggetto "Gestione separata - operazione Poseidone - chiarimenti in ordine all'obbligo contributivo dei professionisti con Cassa", ha fornito chiarimenti importanti per varie categorie di professionisti (in particolare citando avvocati, architetti, ingegneri, commercialisti, ragionieri, paramedici). L'INPS ha riconosciuto che un professionista, qualora abbia ricevuto accertamento per mancata contribuzione previdenziale, potrà ottenere l'annullamento dell'accertamento se espliciti sua volontà al pagamento della contribuzione alla propria Cassa di appartenenza piuttosto che alla Gestione separata INPS.

LEGGI DI SEGUITO IL MESSAGGIO DELL'INPS N. 709  DEL 12 GENNAIO 2012 ...

 

Ultimo aggiornamento Martedì 31 Gennaio 2012 16:48 Leggi tutto...
 

Italia al 92° posto al mondo nella classifica 2012 delle libertà economiche

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RIPORTO DAL SITO DELL'ISTITUTO BRUNO LEONI :

 Nel 2012 l'Italia vede ulteriormente scendere la sua libertà economica. Secondo la classifica annuale Heritage Foundation-Wall Street Journal, di cui l'Istituto Bruno Leoni è partner, il nostro Paese si ferma al 58,8 per cento, 1,5 punti percentuali in meno dell'anno scorso, conquistando la 92ma posizione (cinque in meno rispetto al 2011). L'Italia è classificata penultima nella graduatoria dei Paesi europei: peggio di noi solo la Grecia. Si tratta del terzo anno consecutivo nel quale si registra una riduzione della libertà economica italiana. Questa volta, a incidere negativamente sono soprattutto l'aumentare della corruzione percepita e l'incapacità, nonostante le diverse manovre, di mantenere sotto controllo le finanze pubbliche, incidendo sullo stock del debito. Più in generale, i punti strutturalmente deboli per la libertà economica nel nostro Paese stanno nella spesa pubblica (valutata ad appena il 19,4 per cento, 9,2 punti in meno dell'anno scorso) e la libertà del lavoro (43 per cento), oltre alla più ampia incertezza del quadro normativo e all'insostenibile pressione fiscale.

Commenta il Presidente dell'Istituto Bruno Leoni, Nicola Rossi: «La stampa riporta, pressoché quotidianamente, nuove ipotesi allo studio per stimolare la crescita italiana ormai scomparsa da oltre un ventennio ma - com'è noto - non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere: la strada per ritrovare la crescita è scritta infatti con chiarezza e da anni nella graduatoria dell'Index of Economic Freedom. In particolare, il governo italiano - che si propone di fare "un decreto al mese" per rilanciare la crescita - forse potrebbe fermarsi a riflettere: tutto lascia pensare che non sia quella la strada giusta».

Il calo italiano si colloca in un contesto globale che, pure, sconta una crisi della libertà economica, frutto della reazione keynesiana di molti Paesi (specie nel mondo sviluppato) alla recessione. È proprio l'aumento della spesa pubblica, infatti, ad aver determinato l'interruzione di una tendenza verso la maggiore libertà economica nel mondo che si era manifestata quasi ininterrottamente da quando la redazione dell'Indice è iniziata, 18 anni fa, fino al 2008.

"A dispetto delle letture neokeynesiane, resta robusta l'evidenza della correlazione tra la libertà economica e la crescita, da un lato, e la riduzione della povertà, dall'altro. A questo proposito, è significativo che la classifica della libertà economica di quest'anno veda il ritorno del Cile e l'ingresso delle Mauritius fra i 10 Paesi più liberi al mondo", nota il Direttore Generale dell'IBL Alberto Mingardi.

La classifica è ancora una volta guidata da Hong Kong, Singapore e Australia, mentre gli Stati Uniti occupano la decima posizione. All'interno dell'Unione Europea, il Paese più libero è l'Irlanda (76,9 per cento, nona posizione), mentre il meno libero è la Grecia (55,4 per cento, 119ª posizione). L'Italia è penultima tra gli Stati membri dell'UE.

L'Indice della libertà economica è costruito attraverso dieci indicatori sintetici che, sulla base dei dati forniti dalle maggiori organizzazioni internazionali, consentono di "schematizzare" la libertà economica, attraverso una serie di variabili che misurano l'invadenza dello Stato (come la pressione fiscale e la spesa pubblica), la qualità della regolamentazione e la certezza del diritto, l'autonomia degli attori economici nel condurre le loro attività (per esempio il mercato del lavoro o gli adempimenti necessari ad avviare o condurre attività produttive), la qualità del sistema giudiziario, la corruzione, eccetera.

L'Indice della libertà economica è scaricabile integralmente sul sito www.heritage.org/index . La scheda relativa all'Italia è disponibile, in italiano, anche sul sito dell'Istituto Bruno Leoni www.brunoleoni.it .

 

Una battaglia non di retroguardia per il CNF? La correttezza nelle consulenze legali on line

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(da www.servizi-legali.it )

(nel riquadro "I bari", di Caravaggio)

C'E' UNA BATTAGLIA (NON DI RETROGUARDIA) CHE IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE DOVREBBE COMBATTERE PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI (stante la forza normativa dei fatti, direbbero i filosofi del diritto): ATTREZZARSI PER TUTELARE AL MEGLIO (IN LINEA CON L'ART. 7 DEL DECRETO LEGGE N. 1/2012, C.D. "CRESCI ITALIA")  CONSUMATORI E MICROIMPRESE DALLE PRATICHE COMMERCIALI INGANNEVOLI E AGGRESSIVE IN MATERIA DI CONSULENZA LEGALE ON LINE.

Molte persone ritengono sia consentito dall'ordinamento forense, sia moralmente apprezzabile, utile per i clienti, nonchè segno di atteggiamento concorrenziale del professionista, offrire servizi di consulenza legale gratuita. Io non la penso così: alla prassi lassista del "low cost" preferisco il rigore del "law costs" se di valore. Preferisco la serietà e l'approfondimento nell'interpretazione della legge (la "dura lex sed lex"), nel quadro di una attenta, progressista e ormai doverosa, (ex art. 1, del decreto legge n. 1/2012, c.d. "cresci Italia") interpretazione del diritto nazionale, che sia capace di renderlo "conforme" al diritto dell'Unione Europea e alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
L'avvocato è un tecnico del diritto che non deve fornire gratuitamente o a prezzi irrisori i propri servizi al fine di accaparrare clientela. Lo sancisce, prevedendo adeguata sanzione, il codice deontologico forense. Lo ribadisce anche l'art. 9 del decreto legge "cresci Italia".

Tempo addietro (su ilsole24ore dell'ormai lontano 12 agosto 2008) lessi un interessante articolo di Giulia Crivelli intitolato "Falsi, internet aggira le norme". A rileggerlo sembra ancora attualissimo, essendo indubbio che tuttora (anzi sempre più) internet consente di aggirare (tra tante altre) anche le norme sulla consulenza legale o, meglio, di portare scorretta concorrenza agli avvocati da parte di: 1) non avvocati che si spacciano per avvocati; 2) avvocati che restano sconosciuti al cliente e al fisco; 3) avvocati che non si assumono la paternità e responsabilità dei pareri che inviano a chi li richiede on line. Sia chiaro, un parere in tema di diritto può esser legittimamente fornito, anche via internet, da chiunque, anche da un analfabeta del diritto (l'ha riconosciuto pure il C.N.F. nella sentenza n. 113 del 24/2/2006, definendo la consulenza on line "attività che non pare, allo stato della vigente legislazione, neppure riservata"). Il problema nasce quando, attraverso uno dei tantissimi siti che offrono consulenze legali on line, si asserisca con tutta la "leggerezza" (e l'efficacia) della diffusiva comunicazione via internet, che le dette consulenze provengono da un avvocato. Ebbene, spesso non è vero che la consulenza proviene da un avvocato o, comunque, le sue modalità di erogazione non sono conformi alle norme deontologiche e/o a quelle sulla concorrenza nel servizio professionale di avvocato. Approfondiamo. Si possono riferire anche alla consulenza legale on line tante considerazioni che normalmente si fanno con riguardo alla difficoltà di scoprire e colpire i contraffattori di merci. Con riguardo alla consulenza legale on line si può, quindi, parafrasare l'articolo della giornalista Giulia Crivelli, mantenendone il titolo: "Falsi e consulenze, internet aggira le norme".  Più incisivamente: un titolo del genere potrebbe esser dato ad una indagine da affidare all'Antitrust o al Consiglio Nazionale Forense sul fenomeno delle consulenze legali on line...

 

Ultimo aggiornamento Lunedì 30 Gennaio 2012 16:21 Leggi tutto...
 

Relazione del Presidente degli avvocati, Guido Alpa, all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2012

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  dal sito del Consiglio nazionale Forense:
INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO PRESSO LA
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
ROMA 26 GENNAIO 2012
SINTESI DELL’ INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
AVV. PROF. GUIDO ALPA
Signor Presidente della Repubblica,
Autorità,
Signore e Signori,
rivolgo loro il saluto deferente del Consiglio Nazionale Forense.
Rivolgo un saluto particolare al sig. Ministro Guardasigilli, avv. prof. Paola Severino, formulandole i migliori auguri per l’alto e delicato incarico che ha assunto , con l’auspicio che possa instaurare con l’ Avvocatura un dialogo proficuo e un percorso comune per migliorare il sistema di amministrazione della giustizia.
Rivolgo un saluto cordiale al sig. Primo Presidente, al sig. Procuratore Generale e ai Magistrati della Suprema Corte.
Purtroppo anche quest’anno i dati emergenti dalle relazioni dimostrano che i rimedi al dissesto della giustizia non si possono varare in modo frammentario, in via d’urgenza, senza coinvolgere tutti gli operatori della giustizia, e ricorrendo prevalentemente alla modificazione dei testi normativi .Occorre recuperare risorse finanziarie, completare la pianta organica, statuire definitivamente sui giudici onorari, allestire efficientemente il processo telematico, bandire i concorsi per il personale amministrativo, ridurre gli sprechi senza sacrificare la giustizia di prossimità.
L’ Avvocatura , oltre alla sua funzione istituzionale di difesa dei diritti, svolge opera di supplenza mediante l’espletamento delle funzioni dei giudici onorari e offre attraverso gli Ordini forensi molti servizi che gli uffici giudiziari non riescono ad espletare . Per contenere l’arretrato l’ Avvocatura si è anche detta disponibile a partecipare in forme più estese all’esercizio della giurisdizione, irrinunciabile funzione dello Stato, mediante la redazione delle sentenze dei procedimenti trattenuti in decisione.
Ma nella fase della delicata e grave crisi economica che il Paese sta attraversando l’ Avvocatura – con tutte le sue componenti unite - avverte l’esigenza di promuovere con impegno l’osservanza dei diritti e il recupero del diritto come dimensione indefettibile delle strutture portanti dello Stato e del mercato.
Per questo sentiamo il dovere di esprimere il disagio che investe la nostra categoria , poiché l’amministrazione della giustizia coinvolge il ruolo dell’ Avvocatura , la sorte della giustizia incide sulla professione forense, e lo statuto costituzionale dell’ Avvocatura, strettamente connesso con quello della Magistratura, deve poter poggiare sui principi di indipendenza e di autonomia.
La situazione attuale è connotata da aspetti negativi che l’ Avvocatura vuol segnalare perché vi si possa porre rimedio.
E’ stato più agevole il dialogo con il Parlamento che non con i Governi che si sono succeduti negli ultimi anni. Prima di predisporre gli interventi rivolti a rimediare alla crisi della giustizia non si è fatto ricorso né all’interpello, né alla consultazione, e tanto meno alla concertazione con gli operatori di giustizia. E così pure è avvenuto con gli interventi in materia di professioni . Come se si potesse legiferare nella materia del lavoro autonomo, un lavoro intellettuale che incide sui diritti fondamentali dei cittadini, come la salute, la difesa dei diritti, l’abitazione, i trasporti, il patrimonio, e così via, senza sapere quali sono i problemi incontrati individualmente e collettivamente dagli appartenenti a queste categorie.
Senza tener conto che molti di quei provvedimenti, assunti con atti tra loro distinti, sovrapposti, e di volta in volta correttivi gli uni degli altri, avevano già trovato una loro compiuta espressione in progetti di legge pendenti in Parlamento, che oggi non si sa quale sorte possano ancora avere. Si è voluto adottare la tecnica della delegificazione, sottraendo non solo al dibattito parlamentare, ma affidando alla normazione di secondo grado, per l’appunto regolamentare, materie che coinvolgono diritti fondamentali e interessi primari.
Le manovre, destinate a ridurre il debito pubblico, a ridurre gli sprechi, a sostenere lo sviluppo economico, hanno incorporato temi e materie, come quelli sopra accennati, che non hanno una diretta attinenza alle misure da assumere: mi riferisco in particolare alle regole del codice di procedura civile, alla mediazione, ai procedimenti disciplinari, alla rappresentanza tecnica , alle società tra professionisti con la partecipazione di soci di capitale.
Questi provvedimenti, e la discussione che ne è derivata sui mass media, mettono in evidenza una pericolosa indifferenza per i valori giuridici che si vorrebbero posporre alle esigenze economiche. All’economia si affida una società consapevole che gli economisti non hanno saputo né prevedere né prevenire la crisi ed ora sono incerti nel trovarne la via d’uscita. Di più, ci si affida ad una economia liberale, anzi liberista sulla base di astratte enunciazioni che non corrispondono alla prospettata “economia sociale di mercato” .
Il diritto comunitario non giustifica questa linea di procedere. Nel caso delle professioni il Parlamento europeo ha dichiarato solennemente il 23 marzo 2006 che le professioni intellettuali, in particolare l’ Avvocatura, svolgono un ruolo essenziale nel contesto delle istituzioni che fondano lo stato di diritto, uno stato democratico , partecipato, attento ai valori, soprattutto garante delle libertà dei diritti e degli interessi dei cittadini. La Corte di Giustizia europea, in tante pronunce, anche riferite alla professione forense, ha confermato la rilevanza delle regole concernenti le professioni,
che svolgono una attività strettamente correlata con gli interessi pubblici, e ha persino legittimato le tariffe professionali, sia quelle minime, sia quelle massime, considerandole un mezzo per garantire il servizio reso ai cittadini dal punto di vista della qualità, dell’eguaglianza di trattamento e del dignitoso corrispettivo del lavoro professionale.
Non si giustifica perciò l’attacco agli Ordini professionali, e si ignora che proprio gli Ordini vigilano sulla formazione, sul corretto esercizio della professione, sulla trasparenza nella applicazione dei criteri di valutazione del compenso , e su molte altre cose ancora..
Gli Avvocati promuovono il cambiamento, anche dal punto di vista della concorrenza: pretendono una migliore qualificazione con l’introduzione delle specializzazioni, una migliore formazione con il riconoscimento delle Scuole forensi, un più rigoroso controllo dei comportamenti con l’applicazione del codice deontologico, e con tante altre proposte contenute nella legge professionale in itinere.
Il mercato professionale forense in Italia è il più aperto d’Europa: gli avvocati italiani sono un quarto di tutti gli avvocati che dei Paesi dell’ Unione europea (230.000), quelli ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori sono un esercito di 46.000 unità; gli studenti delle Facoltà di Giurisprudenza sono i più numerosi d’Europa. Non si può far carico agli avvocati se il loro numero è troppo alto. A mia memoria, è dal 1995 che ogni anno il Consiglio Nazionale Forense chiede ai Ministri della Giustizia di promuovere i provvedimenti più opportuni . Ma il legislatore è sempre rimasto inerte in questo settore.
Insomma, siamo di fronte ad un mercato saturo, e ad una categoria, anche di giovani, che stenta a decollare. L’anticipazione del tirocinio all’interno del corso di laurea non può che avere effetti negativi sul compimento degli studi e sulla formazione autenticamente professionale che si richiede per sostenere l’esame di Stato e per cooperare alla amministrazione della giurisdizione.
L’ Avvocato per essere tale, per svolgere la sua missione, deve essere libero, autonomo, indipendente e qualificato : è astretto dai vincoli dell’osservanza della legge e dei canoni deontologici, nella consapevolezza della grave responsabilità che assume nella difesa dei diritti e degli interessi dei cittadini. Di qui, insieme alle proposte di stretta collaborazione con le Istituzioni, le espressioni del disagio che mi correva l’obbligo di rappresentare in questa solenne circostanza , espressioni che saranno ripetute in tutte le sedi distrettuali .
Grazie per l’attenzione.

Ultimo aggiornamento Venerdì 02 Marzo 2012 10:20
 

Troppi avvocati? Li vogliamo decimare? Stop agli avvocati onoris causa (ex magistrati)

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(da www.dirittodelleprofessioni.it )

Il Primo presidente della Corte di Cassazione, Ernesto Lupo, ha affermato nella sua relazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, il 26 gennaio 2012: «un'altra singolare anomalia italiana è quella della quantità di avvocati: quasi 240mila, il maggior numero per abitanti in Europa, di cui 50mila abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori». Inoltre, si legge nella relazione del Presidente Lupo che il numero degli avvocati italiani continua ad aumentare ogni anno e che «il loro esorbitante numero, se non costituisce un diretto fattore di incentivazione del contenzioso, certamente non contribuisce a deflazionarlo, giacchè risulta del tutto insufficiente l'attività di filtro da parte della classe forense».

Ebbene, dico io:
1) si lasci lavorare il mercato: se tanti sono i liberi professionisti avvocati vuol dire che il servizio che offrono è abbastanza richiesto: la richiesta di giustizia non va contingentata. Ma, ancor prima si consideri: gli avvocati sono professionisti liberi (liberi anche di essere troppi per poter essere tutti benestanti);

2) Non sono gli avvocati a creare una elevata domanda di giustizia: è il livello raggiunto dall'ingiustizia (socialmente percepita) e dalla possibilità di strumentalizzazione dei processi da parte di soggetti che non hanno ragione.

3) se, come magistrati, ci si lamenta dell'alto numero degli avvocati, si chieda in primo luogo di abrogare la norma che consente ai magistrati, senza neppure sostenere l'esame da avvocato, di andare ad accrescere, una volta in pensione, il numero degli avvocati. Mi pare che l'iscrizione "onoris causa" degli ex magistrati negli albi forensi crei seri problemi di opportunità, se non di legittimità costituzionale per disparità di trattamento. L'iscrizione dell'ex magistrato all'albo degli avvocati, senza aver sostenuto l'esame specifico che abilita all'esercizio della professione di avvocato, inoltre, può far sorgere troppi sospetti di conflitti di interessi (ben più seri di quelli che hanno portato a reintrodurre l'incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto ed esercizio della professione forense - i c.d. "avvocati-part-time" sono ridiventati incompatibili con la l. 339/03-). LA LEGGE SIA UGUALE PER TUTTI: GLI EX MAGISTRATI FACCIANO L'ESAME DA AVVOCATO, SE VOGLIONO FARE L'AVVOCATO DOPO CHE SONO ANDATI IN PENSIONE.

4) se si vuole che gli avvocati "facciano da filtro" e contrastino l'aumento delle cause, si attribuisca loro un incentivo economico alla soluzione stragiudiziale delle controversie: non attraverso la mediaconciliazione (che li riduce a lavoratori parasubordinati -se non addirittura sostanzialmente lavoratori dipendenti- e sottopagati degli organismi di mediazione, privati o pubblici che siano) ma attraverso la attribuzione a ciascun singolo avvocato della possibilità di far conciliare soggetti in lite e redigere un verbale di conciliazione che sia facilmente elevato al rango di titolo esecutivo. Al detto "causa che pende, causa che rende" se ne sostituirebbe uno nuovo e molto simpatico: "causa mai nata, causa fortunata".

Ultimo aggiornamento Sabato 28 Gennaio 2012 22:24
 

Un militare può andare in aspettativa per avviare attività professionali o imprenditoriali?

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 (da www.servizi-legali.it )

CIRCA L'APPLICABILITA' A MILITARE DELL'ISTITUTO DELL'ASPETTATIVA PER AVVIARE ATTIVITA' PROFESSIONALI E IMPRENDITORIALI (ALL'ART. 18 LEGGE 183/2010).
L’art. 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183, indica, tra i  motivi per i quali è possibile concedere ai dipendenti pubblici l’aspettativa senza assegni e senza decorrenza d’anzianità di servizio, per un periodo massimo di un anno, l’intenzione di avviare attività professionali e imprenditoriali.
Residua certamente la discrezionalità dell’amministrazione nel concedere o negare l'aspettativa,  configurandosi pertanto la posizione giuridica del dipendente come interesse legittimo e non come diritto soggettivo.
In tal senso è decisivo l’inciso, di cui al primo comma dell’art. 18, “tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall’interessato”.
Si pone, però, la questione dell'applicabilità o meno dell'istituto dell'aspettativa per avvio di impresa o professione nel caso in cui a richiedere detta aspettativa sia un militare.
Ammessa eventualmente l'applicabilità dell'istituto, si pone poi la questione della eventuale particolare connotazione della discrezionalità decisoria concessa alla amministrazione militare a fronte di istanza avanzata ex art. 18 della l. 183/2010.
Al riguardo va detto, innanzitutto, ...

Ultimo aggiornamento Giovedì 26 Gennaio 2012 14:08 Leggi tutto...
 

Vecchi contratti di lavoro part time: la pubblica amministrazione non può trasformarli in full time

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 (da www.servizi-legali.it )

Si consideri:
a) In base all'art. 1, comma 36, della legge di stabilità per il 2012 (l. 183/2011), il part time è una opportunità organizzativa da valutare obbligatoriamente da parte del dirigente responsabile del personale dell'ente pubblico -pena la sua responsabilità disciplinare- prima di procedere con la mobilità obbligatoria o la collocazione in disponibilità nei confronti dei dipendenti valutati in soprannumero” o in “eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria”;
b) L'art. 9 della l. 53/2000 prevede agevolazioni (risorse a fondo perduto) alle imprese, agli enti non profit, alle ASL e Aziende Ospedaliere per attuare sperimentazioni che favoriscano la conciliazione famiglia-lavoro per lavoratrici e lavoratori;
c) In senso opposto alla diffusione del part time va, però, l'art. 16 del c.d. collegato lavoro 2010 (l. 4/11/2010, n. 183), che consente alle amministrazioni pubbliche di revocare d'autorità i part time, ritrasformandoli in rapporti di lavoro full time contro la volontà del lavoratore.

Siamo di fronte a manifestazioni di schizofrenia del legislatore che, va sottolineato, dovrebbe sempre favorire i rapporti di lavoro a part time come impone il diritto dell'Unione europea? O c'è una interpretazione dell'art. 16 della l. 183/2010 che consente di escludere tale apparente schizofrenia e che va seguita dalle amministrazioni pubbliche (prima che dai tribunali del lavoro), specialmente ora che il part time nella pubblica amministrazione è di nuovo strategico, secondo le valutazioni dei sindacati e del governo?

Numerosi sono i dipendenti pubblici che si sono opposti con decisione, anche attraverso ricorsi al tribunale del lavoro, alla forzosa trasformazione del loro vecchio rapporto di lavoro a part time in un nuovo rapporto a full time, ritenendola illegittimamente disposta dalla pubblica amministrazioni d'appartenenza in forza dell'art. 16 del collegato lavoro.

A tutela dei loro diritti quesiti al mantenimento del rapporto a part time milita la fondamentale differenza che, per il principio di  sicurezza giuridica e affidamento nella stabilità della legge, si deve riconoscere esistente tra coloro che sono titolari di un rapporto di lavoro pubblico a part time in forza di contratto concluso con la pubblica amministrazione in data anteriore al 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del decreto 112/2008 che ha cancellato il "diritto pieno" del dipendente pubblico al part time ed ha riconosciuto ampio potere discrezionale alla pubblica amministrazione nel concederlo o meno) e  coloro che, invece, aspirano oggi ad ottenere il part time o, comunque, l'hanno ottenuto dopo il 25 giugno 2008, in costanza, cioè, del nuovo regime del "part time discrezionale" nell'impiego pubblico.

Appare possibile, per tali lavoratori, tentare di convincere la pubblica amministrazione della bontà delle loro ragioni già in fase precedente la annunciata operatività della trasformazione  autoritativa del part time in full time.

In particolare pare possa avere possibilità di successo (specie nella attuale fase di “rivalutazione politica" del ruolo del part time) chiedere alla amministrazione, la quale abbia già dichiarato, prima del 23 maggio 2011, l'intenzione di trasformare unilateralmente il “vecchio” part time in un nuovo rapporto full time o in tal senso abbia già disposto:
1) di aderire ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 16 del collegato lavoro che intenda la "rivalutazione" (questo è il termine utilizzato dall'art. 16) dei provvedimenti di concessione del part time come atto meramente interno e fonte soltanto di una possibile proposta al lavoratore di ritorno al tempo pieno (tutelando in tal modo i diritti quesiti dei “vecchi" dipendenti pubblici a part time);
2) di disapplicare, in subordine, l'art. 16 del "collegato lavoro" per contrasto col diritto dell'Unione europea direttamente applicabile (come, recentemente, ha riconosciuto necessario il Tribunale di Trento, con sentenza n. 112/2011, depositata il 28 settembre 2011);

Ove poi si debba tutelare in via giudiziaria, innanzi al  competente Tribunale del lavoro, il diritto quesito del "vecchio" dipendente pubblico a mantenere in essere, immutato, il suo rapporto di lavoro a part time, il lavoratore avrà (oltre alla possibilità di riproporre al giudice l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 16 del collegato lavoro o la sua disapplicazione di cui sopra ai punti 1 e 2) la possibilità di:
3) chiedere, in subordine, al giudice la proposizione di questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea per sapere se il diritto dell'Unione osti all'adozione di una norma quale l'art. 16 del "collegato lavoro";
4) sollevare in giudizio la questione  di legittimità costituzionale dell'art. 16  del "collegato lavoro" (sulla scorta dei principi di affidamento e sicurezza giuridica ribaditi dall'ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24689/2010, emessa nella causa Avv. Maurizio Perelli contro Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti) per violazione del principio della sicurezza giuridica e dei diritti quesiti;
5) chiedere al giudice di riconoscere la illegittimità della riconduzione unilaterale al full time per assenza -se possibile anche sotto l'aspetto oggettivo e, dunque, a prescindere dalla esaustività della motivazione addotta dalla pubblica amministrazione nel provvedimento di riconduzione unilaterale al full time- dei presupposti della correttezza e buona fede dell'agire amministrativo, richiesti dall'art. 16 del collegato lavoro;
6) chiedere al giudice -ove l'amministrazione abbia adottato provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente "renitente al full time" o abbia addirittura proceduto al suo licenziamento - di dichiarare la illegittimità del provvedimento disciplinare o addirittura del licenziamento.

LEGGI DI SEGUITO I MIEI APPROFONDIMENTI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL LAVORATORE SOPRA ENUMERATI DA 1 A 6 ...

Ultimo aggiornamento Mercoledì 25 Gennaio 2012 09:45 Leggi tutto...
 

Istanza di accesso agli atti ex l. 241/90: l'amministrazione deve notificarla ai controinteressati?

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 (da www.servizi-legali.it

La risposta è: NON SEMPRE. Leggi di seguito il perchè ...

Ultimo aggiornamento Martedì 24 Gennaio 2012 17:05 Leggi tutto...
 

E' nullo o annullabile l'atto amministrativo che viola il diritto comunitario?

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 T.A.R. Puglia, sez. Bari, con sentenza dell'11/01/2012 è intervenuto in tema di violazione del diritto comunitario da parte d'un atto amministrativo e di conseguenze sulla tempestività o meno dell'impugnazione dell'atto.
La questione cui ha dato risposta è: la violazione del diritto comunitario integra nullità o annullabilità dell'atto amministrativo?

 

Avvocati-part-time: facsimile da completare e spedire a Catricalà per l'abrogazione della l. 339/03

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Sei un dipendente pubblico o privato abilitato ad esercitare la professione di avvocato? Vorresti poterti iscrivere o rimanere iscritto all'albo forense senza incappare nella incompatibilità prevista dalla legge 339/2003? Sei un vecchio avvocato part time in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla l. 339/03? Allora può esserti utile il fac simile di richiesta di intervento per l'abrogazione della l. 339/03 che il collega Avv. Cosimo Rossi ha elaborato e indirizzato al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dr. Antonio Catricalà. Puoi completarlo semplicemente apponendo data e firma, oppure, se necessario, modificarlo per renderlo più aderente alla tua situazione.

Clicca su "LEGGI TUTTO" per scaricare il fac simile ...

 

Ultimo aggiornamento Martedì 24 Aprile 2012 21:20 Leggi tutto...
 

Scrivi subito al Governo per chiedere che la legge annuale per la concorrenza abroghi la l. 339/03

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  (da www.concorrenzaeavvocatura.ning.com )

Scrivi subito al Governo Monti (fax e-mail o lettera ai ministri più interessati alla liberalizzazione delle professioni: gli indirizzi li trovi alla pagina http://www.governo.it/Governo/Ministeri/ministeri_gov.html) per chiedere che la legge annuale per la concorrenza disponga anche la abrogazione della l. 339/03, la quale -come ha  ribadito l'Antitrust nella segnalazione S1378 del 5 gennaio 2012- ha reintrodotto l'incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e la professione di avvocato senza che la limitazione della concorrenza correlata a tale reintroduzione di incompatibilità potesse essere in alcun modo giustificata.

PER LA TUA RICHIESTA AL GOVERNO PUOI COPIARE E MAGARI INTEGRARE LE ARGOMENTAZIONI CHE LEGGI IN QUESTO ARTICOLO.

Avvocati-dipendenti pubblici part time: la segnalazione dell'Antitrust S1378/2012 del 5 gennaio 2012 è a favore della compatibilità tra impiego pubblico in part time ridotto e l'esercizio della professione di avvocato. L'Antitrust, il 5 gennaio 2012, ha inviato al Presidente del Senato, al Presidente della Camera, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per lo Sviluppo Economico e Infrastrutture e Trasporti una segnalazione (la segnalazione S1378) ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito a "Proposte di riforma concorrenziale ai fini della Legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2012". L'Antitrust, con la detta segnalazione, insiste nel suggerire a Governo e Parlamento di eliminare l'incompatibilità tra impiego pubblico in part time ridotto e l'esercizio della professione di avvocato (che è stata reintrodotta con l. 339/2003, dopo anni di vigenza del regime di compatibilità, introdotto con l. 662/1996) per gli effetti distorsivi della concorrenza che tale previsione di incompatibilità produce senza alcuna necessità. La segnalazione S1378 del 5 gennaio 2012 ribadisce, infatti, la validità di una segnalazione che fu indirizzata a Governo e Parlamento, nel lontano dicembre del 2001, dall'Antitrust, all'epoca diretta da Giuseppe Tesauro. La segnalazione del 2001 (n. AS223) restò inascoltata e si giunse all'approvazione della l. 339/03. Ci si chiede ora se la segnalazione del 5 gennaio 2012 sarà più fruttifera e porterà, già con la legge annuale per la concorrenza del 2012, alla abrogazione della legge 339/2003 (la quale, comunque, dovrà esser a breve giudicata dalla Corte costituzionale in base alla q.l.c. sollevata dalle SS.UU. della Cassazione con ordinanza di rimessione 24689/2010). Pure inattuato, sul punto, è rimasta l'indicazione di cui all''11° “considerando” della direttiva n. 97/81/CE che impone di “stabilire un quadro generale per l'eliminazione delle discriminazioni verso i lavoratori a tempo parziale e di contribuire allo sviluppo delle possibilità di lavoro a tempo parziale su basi accettabili sia ai datori di lavoro che ai lavoratori”.

A molti, perciò, è parsa una novità assoluta, introdotta dall'art. 3, comma 5, del d.l. 138/2011, il principio che "gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza". Invece, non è affatto una novità per le SS.UU. Civili della Cassazione, che già nella ordinanza di rimessione 24689/2010 (pag. 20), avevano chiesto alla Corte costituzionale di riconoscere il principio di concorrenza come principio già vigente (in quanto contenuto nell'art. 3 della Costituzione) pure per le professioni. L'ordinanza di rimessione 24689/2010 ha, infatti, invocato a parametro di costituzionalità della regolazione legislativa del servizio professionale di avvocato la concorrenza. In particolare, le SS.UU. hanno chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare incostituzionale la reintroduzione (per i soggetti già iscritti all'albo forense prima della l. 339/03) dell'incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto ed esercizio della professione forense.

Ora la valutazione della Cassazione circa la rilevanza costituzionale della concorrenza può ritenersi addirittura rafforzata dalla modifica dell’ordinamento statale che in parte deve ritenersi già avvenuta ad opera del comma 5 dell’art. 3 del d.l. 138/11. L'art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (nel testo modificato dalla legge di conversione, n. 148/2011) dispone, infatti, tra l'altro: “gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza”. Con tali parole non dispone certo la immediata abrogazione di norme incompatibili col principio di concorrenza (le quali, però, dovranno essere individuate come incompatibili dalla riforma degli ordinamenti professionali che interverrà entro il 13 agosto 2012) ma “dispone l’immediata utilizzabilità” del principio di concorrenza per giudicare costituzionalmente legittime o meno le norme di legge regolanti le professioni per accedere alle quali è richiesto l’esame di Stato.
Certo, a rigore, neppure v’era bisogno che il legislatore ordinario confermasse, nei termini sopra riportati, la utilizzabilità del “parametro concorrenza” per la valutazione della legittimità costituzionale delle leggi sulle professioni. Ma l’ha fatto (e penso abbia fatto bene a ribadire ciò che già era "nel sistema") e con ciò ha rafforzato l’esigenza, per l’interprete, di fare ogni possibile sforzo consentito dalla lettera di una disposizione di legge (che appaia polisenso) per dare alla stessa disposizione un significato che la renda non contraria a concorrenza e, dunque, costituzionalmente legittima. Ma se tale sforzo resta vano, non v'è altra strada per il giudice che sollevare innanzi alla Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale. LA L. 339/03  NON PUO’ ESSER SALVATA IN VIA INTERPRETATIVA: E' EVIDENTEMENTE INCOSTITUZIONALE E VA SUBITO ABROGATA CON LA LEGGE ANNUALE PER LA CONCORRENZA.

Ricordiamo pure con TAR Lazio, sentenza n. 5151/11, che "La ricognizione dei princìpi fondamentali in materia di professioni è intervenuta con d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 30. In tale ambito, chiarito dall’art. 3, titolato <<Tutela della concorrenza e del mercato>>, che l’esercizio della professione si svolge nel rispetto della disciplina statale della tutela della concorrenza, ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti o per ragioni imperative di interesse generale ...".

Si legge, tra l'altro, in tema di professioni, nella segnalazione dell'Antitrust del 5 gennaio 2012: "Restano tuttavia ancora delle criticità che urge superare perchè del tutto anacronistiche, prive di giustificazione e all’origine di rilevanti inefficienze nel settore che impattano negativamente sulla competitività dell’intero sistema. La prossima emanazione di un d.P.R. per la riforma degli ordinamenti professionali (ex art. 3, comma, 5, del D.L. n. 138/2011, convertito in legge dalla L. n. 148/2011) costituisce la più corretta sede per rimuovere le incrostazioni regolatorie che tuttora residuano nel settore, e nel quale l’Autorità ritiene che possano trovare spazio le misure di seguito indicate, relative ai tariffari, alla separazione delle attività di gestione degli albi da quelle di verifica disciplinare, all’incremento della pianta organica dei notai e comunque al suo completamento, alle riserve di attività ed ai regimi di incompatibilità (nota 23).
( NOTA 23 Cfr. Segnalazioni dell’11 giugno 2008, AS453, Considerazioni e proposte per una regolazione pro concorrenziale dei mercati a sostegno della crescita economica, del 26 agosto 2011, AS864, Disegno di legge AS n. 2887 di conversione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo”; del 18 settembre 2009; AS602, Riforma della professione forense; del 12 dicembre 2001, AS223, Iscrizione all'albo degli avvocati dei dipendenti statali con contratto part-time.)"

Scrisse l'Antitrust nella segnalazione AS223 del 06/12/2001 al Presidente del Senato, al Presidente della Camera e al Presidente del Consiglio dei Ministri (pubblicata nel bollettino n. 48/2001), in tema di ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI DEI DIPENDENTI STATALI CON CONTRATTO PART-TIME:  
"oggetto:  Progetti di legge recanti norme in materia di incompatibilità della professione di avvocato (A. S. n.762 del 30 ottobre 2001 ( A. C.543 - 1648), A. S. n. 393 del 5 luglio 2001, A.S. n. 423 del 9 luglio 2001 / XIV legislatura).
Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n.287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende formulare le seguenti osservazioni in ordine agli effetti distorsivi della concorrenza che derivano dai disegni di legge, attualmente all'esame della Camera dei Deputati e del Senato, volti a dettare norme in materia di incompatibilità della professione di avvocato [A. S. n.762 del 30 ottobre 2001 ( A. C.543 - 1648), A. S. n. 393 del 5 luglio 2001, A.S. n. 423 del 9 luglio 2001.]

I disegni di legge in esame prevedono l'inapplicabilità delle norme di cui all'articolo 1, commi 56, 56 bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (recante Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), all'iscrizione agli albi degli avvocati, per la quale rimarrebbero ferme le incompatibilità stabilite all'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, e successive modificazioni (legge professionale).

Le norme di cui ai commi 56, 56 bis e 57, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (recante Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) prevedono che per i dipendenti pubblici, con rapporto di lavoro con regime orario ridotto al 50 per cento, non valgono le disposizioni che vietano ai dipendenti pubblici l'iscrizione ad albi professionali e l'esercizio di attività professionali. L'attuale previsione normativa, dunque, ha fatto venir meno per i dipendenti pubblici part time il divieto di accesso a tutte le professioni intellettuali.

I disegni di legge in esame reintroducono l'incompatibilità tra esercizio della professione di avvocato e prestazione a tempo parziale di attività di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, determinando, pertanto, una chiusura all'accesso al mercato dei servizi professionali unicamente con riguardo ai servizi riservati agli avvocati.

Con la previsione di tale forma di incompatibilità, al fine di assicurare l'effettività del diritto costituzionale di difesa, si intenderebbe garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocatura, prevenire conflitti di interessi, preservare la qualità della prestazione professionale, correggere anomalie nel funzionamento del mercato dei servizi professionali riservati agli avvocati.

Sulla questione è intervenuta la Corte Costituzionale che, nella sentenza n.189/2001, ha dichiarato non fondate tutte le questioni di illegittimità delle norme della legge n.672/1996 in argomento, sollevate dal Consiglio Nazionale Forense con riferimento agli artt.3, 4, 24, 97 e 98 della Costituzione.

Valutate le misure predisposte dal legislatore della legge n.672/1996, nonché le norme deontologiche che presidiano il corretto esercizio della professione forense, proprio ad evitare possibili situazioni di conflitto di interessi che possano pregiudicare in concreto l'effettività del diritto di difesa, la Corte ha affermato che detto diritto risulta garantito anche quando l'avvocato sia legato da un rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione in regime di part- time.

L'Autorità ritiene opportuno evidenziare alcuni limiti dei disegni di legge in esame sotto il profilo della tutela della concorrenza.

L'Autorità intende innanzi tutto rilevare l'effetto discriminatorio e di disallineamento che discende dai disegni di legge in esame, a causa del loro carattere settoriale. Essi, infatti, sono volti a modificare una norma di portata generale, che consente ai dipendenti pubblici part time l'esercizio di tutte le professioni intellettuali, introducendo un divieto specifico per la sola professione di avvocato.

L'Autorità ritiene che un intervento settoriale, come quello in esame, volto a reintrodurre, per i dipendenti pubblici a tempo ridotto, la chiusura all'accesso ai soli servizi professionali riservati agli avvocati, rappresenti una misura non giustificata per garantire l'effettività del diritto di difesa, esigenza di superiore interesse generale alla quale unicamente va ricondotta la specificità della professione forense.

L'Autorità deve infatti rilevare che l'assetto regolamentare del mercato nazionale dei servizi professionali riservati agli avvocati, attualmente in vigore, appare idoneo a garantire l'interesse generale al corretto esercizio della professione da parte dell'avvocato che sia anche dipendente part-time di una pubblica amministrazione, come del resto messo in luce anche dalla Corte Costituzionale.

In particolare, il quadro normativo individua misure specificamente volte a prevenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, disponendo limitazioni, a carattere territoriale e/o contenutistico per l'esercizio della professione. Il comma 56 bis [Comma aggiunto dall'art. 6 del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, conv. in l. 28 maggio 1997, n. 140.] dell'articolo 1 della l.n.662/1996, infatti, vieta ai dipendenti pubblici a tempo ridotto, iscritti agli albi professionali ed esercenti attività professionale, di assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione e di accettare incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche [Si rammenti, inoltre, il divieto posto dal comma 2 ter dell'art. 18 della legge n.109 del 1994, inserito dall'art. 9, comma 30, della legge n.415/1998, il quale esclude che i pubblici dipendenti possano espletare, nell'ambito territoriale del proprio ufficio, incarichi professionali per conto delle amministrazioni di appartenenza.].

Inoltre, il legislatore ha imposto alle pubbliche amministrazioni di individuare le attività che i propri dipendenti non possono svolgere a causa delle possibili interferenze che si verrebbero a creare con le funzioni cui essi sono istituzionalmente preposti [Cfr. le istruzioni generali impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare la circolare del 18 luglio 1997, nonché le specifiche e puntuali previsioni ad opera delle singole amministrazioni, tra le quali giova ricordare il Ministero della giustizia con D.M. 6 luglio 1998, il Ministero delle Finanze, con D.M. 20 settembre 2000 per i dipendenti dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato e con D.M. 15 gennaio 1999 per i propri dipendenti, il Ministero per i beni culturali ed ambientali con D.M. 5 giugno 1998 e circolare del 4 febbraio 1999, il Ministero dei trasporti e della navigazione con D.M. 14 maggio 1998.].

Anche il codice deontologico forense detta tutta una serie di norme che contribuiscono a ridurre i rischi di possibili conflitti, come ricordato dalla Corte Costituzionale.

In tale contesto, dunque, la misura dell'esclusione dei dipendenti pubblici a tempo ridotto dall'accesso al mercato dei servizi professionali svolti dagli avvocati appare introdurre un limite alla libertà di iniziativa economica dell'avvocato, che non può ritenersi giustificato e proporzionato rispetto all'esigenza di evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, che potrebbero pregiudicare l'effettività del diritto di difesa.

La misura che si vorrebbe introdurre appare priva di proporzionalità anche rispetto agli obiettivi di tutela della qualità della prestazione professionale.

Al riguardo, va ricordato che anche i dipendenti pubblici a tempo ridotto, per iscriversi all'albo e quindi accedere alla professione riservata, devono aver superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione. Tale regime di accesso alle attività professionali ha proprio lo scopo di garantire al cliente che le prestazioni intellettuali vengano offerte solo da chi possiede determinati requisiti.

Al riguardo, l'Autorità ritiene opportuno evidenziare [Come affermato anche dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza.] che le disposizioni della legge n. 662/1996, delle quali si vuole ora escludere la portata applicativa con riguardo alla sola professione forense, "sono intese a favorire l'accesso di tutti i soggetti in possesso dei prescritti requisiti alla libera professione e cioé ad un ambito del mercato del lavoro che é naturalmente concorrenziale."

L'Autorità, pertanto, auspica che gli interventi normativi destinati a disciplinare la materia dell'accesso alle professioni trovino una equilibrata trattazione, nel rispetto delle regole della libera concorrenza, nel più generale contesto dell'attesa riforma delle attività professionali.

L'Autorità confida che nel corso della discussione in sede parlamentare le osservazioni qui rappresentate possano essere tenute in adeguata considerazione, nella prospettiva di poter varare un intervento che valorizzi appieno il principio della concorrenza nella disciplina della professione forense.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro

Ultimo aggiornamento Giovedì 29 Marzo 2012 21:44
 

Tribunale Roma: illegittimo provvedimento ASL che riporta al full time un dipendente in part time

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(da www.concorrenzaeavvocatura.ning.com )

E' stata depositata il 20 dicembre 2011 l'ordinanza 135422/2011 (nel procedimento cautelare ex art. 700 cpc R.G. n. 37906/2011) con cui il Tribunale di Roma ha dichiarato l'illegittimità di un provvedimento di riconduzione coattiva al full time di un dipendente ASL che era in regime di part time. Interessante l'interpretazione data dal tribunale di Roma all'art. 16 del c.d. "collegato lavoro" (l. 183/2010) in base al quale era stato adottato il provvedimento dichiarato illegittimo. L'ordinanza la trovi su www.concorrenzaeavvocatura.ning.com

Ultimo aggiornamento Giovedì 12 Gennaio 2012 15:41
 

Antitrust contesta possibili intese restrittive della concorrenza a 12 Consigli Ordine Avvocati

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(da www.servizi-legali.it )

CON PROVVEDIMENTO 23116 (PUBBLICATO SUL BOLLETTINO DELL'AUTORITA' N. 52 DEL 16 GENNAIO 2012) L'ANTITRUST CONTESTA A 12 CONSIGLI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI POSSIBILI INTESE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA IN MATERIA DI ISCRIZIONE AGLI ALBI DI SOGGETTI QUALIFICATISI IN ALTRO STATO DELL'UNIONE.

TRASCRIVO IL COMUNICATO STAMPA DELL'ANTITRUST DELL'11 GENNAIO 2012:
"Avviata istruttoria nei confronti degli Ordini di Chieti, Roma, Milano, Latina, Civitavecchia, Tivoli, Velletri, Tempio Pausania, Modena, Matera, Taranto e Sassari. Secondo l’Autorità con i loro comportamenti porrebbero ostacoli all’ingresso nel mercato dei servizi legali da parte degli avvocati qualificati in un altro Stato membro dell’Unione. Contestata infrazione al diritto comunitario.

L’Antitrust ha avviato un’istruttoria per verificare se dodici Ordini degli avvocati stiano ostacolando l’esercizio della professione in Italia da parte di colleghi qualificati in un altro Stato dell’Unione Europea, ponendo in essere intese restrittive della concorrenza.

Secondo l’Autorità, presieduta da Giovanni Pitruzzella, le prassi seguite dagli Ordini al centro dell’istruttoria (Chieti, Roma, Milano, Latina, Civitavecchia, Tivoli, Velletri, Tempio Pausania, Modena, Matera, Taranto e Sassari) sarebbero discordanti dai criteri imposti dal diritto comunitario.

L’istruttoria è stata avviata alla luce di due segnalazioni, effettuate da un avvocato che aveva conseguito il titolo in Spagna e dall’Associazione Italiana Avvocati Stabiliti, che rappresenta i possessori di titolo di laurea in giurisprudenza e chi ha acquisito l’abilitazione alla professione di avvocato in ambito comunitario.

Secondo le due denunce, gli Ordini segnalati hanno posto ostacoli all’iscrizione nella sezione speciale dell’albo dedicata agli ‘avvocati stabiliti’, in violazione di una direttiva comunitaria recepita in Italia dal decreto legislativo n. 96 del 2001. Il decreto consente l’esercizio permanente in Italia della professione di avvocato ai cittadini degli Stati membri in possesso di un titolo corrispondente a quello di avvocato, conseguito nel paese di origine. Il professionista che voglia esercitare in Italia deve iscriversi alla sezione speciale, potendo così esercitare sia pur con alcune limitazioni. Unica condizione è che il professionista sia iscritto presso la competente organizzazione professionale dello Stato d’origine. Successivamente, dopo tre anni di esercizio regolare ed effettivo nel paese ospitante, l’avvocato può iscriversi all’albo degli avvocati ed esercitare la professione di avvocato senza alcuna limitazione.

I comportamenti degli Ordini, che potrebbero costituire intese restrittive della concorrenza finalizzate a escludere dal mercato professionisti abilitati nel resto dell’Unione, sono peraltro oggetto di valutazione anche della Commissione Europea, che l'Autorità intende affiancare con l'utilizzo dei propri poteri antitrust verso gli Ordini stessi."

LEGGI DI SEGUITO L'INTERO PROVVEDIMENTO DELL'ANTITRUST ...

Ultimo aggiornamento Lunedì 16 Gennaio 2012 15:53 Leggi tutto...
 

La deontologia serve solo all'Ordine, perciò va abolita e sostituita da norme azionabili dai clienti

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(da www.concorrenzaeavvocatura.ning.com )

Che senso ha un sistema deontologico a fronte del quale non abbiano legittimazione a lamentarsi i clienti dei professionisti (Cassazione penale, sentenza n. 79 / 2012 depositata il 4 gennaio 2012)? Serve, evidentemente, solo a proteggere i professionisti stessi, come corporazione (UN PO' COME L'ISTITUTO DEL FALLIMENTO DELLE IMPRESE SERVE, IN PRIMO LUOGO, A TUTELARE IL SISTEMA DELLE IMPRESE NEL SUO COMPLESSO: EPURANDO LE IMPRESE "DISDICEVOLI").

Ma allora perchè lo Stato ammanta le norme deontologiche con la qualità di norme di legge (tali le ritiene la Cassazione). Perchè, altrettanto evidentemente (quanto assurdamente), lo Stato ritiene di dover proteggere le corporazioni professionali.

E la Costituzione? Evidentemente non è stata ancora applicata.

Per questo il sistema deontologico (norme redatte dagli Ordini, applicate dagli Ordini in sede amministrativa e talora -come nel caso degli avvocati- poste a bese di giudizi di giudici speciali che di nuovo coincidono con l'Ordine) va semplicemente abrogato. Bisogna che il contenuto di quelle norme deontologiche che si ritengano ancora attuali venga trasfuso in leggi o regolamenti la cui applicazione in sede amministrativa e, a seguito di 'impugnazione, in sede giudiziaria sia affidata ad amministrazioni e giudici che non siano espressione dei professionisti amministrati e giudicati.

Le sentenze della Cassazione penale (n. 79 del 4 gennaio 2012) e civile (n. 10070/2011) dimostrano che l'attuale sistema deontologico prevede una intollerabile carenza di tutela del cliente del professionista e una ancor più intollerabile carenza di terzietà dell'amministratore nonchè, talora (quando sull'impugnazione della sanzione decida un giudice speciale che sia espressione della corporazione) del giudice chiamati ad applicare la deontologia.

UN PAESE NEL QUALE DEVE ESSER L'ANTITRUST A RECLAMARE CHE LA DISCIPLINA DEI PROFESSIONISTI VENGA AMMINISTRATA E GIUDICATA DA SOGGETTI ESTRANEI ALLE CORPORAZIONI E' UN PAESE IN CUI I GIUDICI NON SVOLGONO NEL MIGLIORE DEI MODI IL RUOLO DI SENTINELLE AVANZATE DELLA COSTITUZIONE. PERCHE' NON "FIOCCANO" ORDINANZE DI RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE FONDATE SULLA CARENZA DI TERZIETA' DI CHI AMMINISTRA E, NEL CASO DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, DI CHI GIUDICA LA DISCIPLINA DEL PROFESSIONISTA?

Ultimo aggiornamento Giovedì 12 Gennaio 2012 09:23
 

Quando è possibile invocare l'art. 6 § 1 CEDU per eccessiva durata dei processi

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  Quando un individuo può adire la Corte di Strasburgo per tutelare il proprio diritto ad un equo processo e in tempo ragionevole con riguado ai propri diritti di carattere civile? Quando, invece, è possibile che uno Stato goda della immunità dalla giurisdizione della Corte europea dei diritti dell'uomo? Scoprilo qui. Leggi "THE SCOPE OF ARTICLE 6 § 1 OF THE CONVENTION UNDER ITS CIVIL HEAD, ACCORDING TO THE CASE-LAW OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS", documento del 23 giugno 2011, preparato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e aggiornato alle decisioni della Corte fino al 10 maggio 2011.

(segnalazione da www.servizi-legali.it )

Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Gennaio 2012 20:36
 

A conferma che della l. 339/03 si deve fare una interpretazione costituzionalmente orientata ...

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Le Sezioni Unite Civili della Cassazione, nella sentenza 30786/2011, depositata il 30 dicembre 2011, esaminano il problema della sussistenza o meno di un rapporto di servizio fra l'amministrazione statale della giustizia ed il consulente tecnico del pubblico ministero nel processo penale. Scrivono al riguardo, tra l'altro: "Quel che assume determinante rilievo è che egli (il consulente n.d.r.) è abilitato a svolgere una attività tipica del pubblico ministero, che quegli potrebbe compiere direttamente se avesse le specifiche competenze volta a volta necessarie; sicchè, pur nei limiti posti dalla disposizione che ne contempla la nomina, il consulente tecnico del pubblico ministero concorre oggettivamente all'esercizio della funzione giudiziaria nella fase delle indagini preliminari". E ancora: "Va in conclusione configurato un rapporto di servizio tra il consulente tecnico del pubblico ministero e l'amministrazione statale della giustizia, con la conseguente affermazione della giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 52 del R.D. n. 1214 del 1934 ...".

E allora, se addirittura il consulente del PM, nonostante sia "oggettivamente concorrente all'esercizio dell'azione giudiziaria", può continuare a svolgere un secondo lavoro, perchè l'avvocato (che è interlocutore del magistrato ma mai assurge a concorrente del medesimo nell'esercizio della funzione giudiziaria) non può fare un secondo lavoro e neppure quello di dipendente pubblico a part time ridotto?

A molti è parsa una novità, introdotta dall'art. 3, comma 5, del d.l. 138/2011, che "gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza". Invece, non è affatto una novità per le SS.UU. Civili della Cassazione che già nella ordinanza di rimessione 24689/2010 (pag. 20), avevano chiesto alla Corte costituzionale di riconoscere il principio di concorrenza come principio già vigente e contenuto all'art. 3 della Costituzione. Detta ordinanza di rimessione ha invocato a parametro di costituzionalità della regolazione legislativa del servizio professionale di avvocato la concorrenza. In particolare, le SS.UU. hanno chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare incostituzionale la reintroduzione (per i soggetti già iscritti all'albo forense prima della l. 339/03) dell'incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto ed esercizio della professione forense.

Ora la valutazione della Cassazione circa la rilevanza costituzionale della concorrenza può ritenersi rafforzata dalla modifica dell’ordinamento statale che in parte deve ritenersi già avvenuta ad opera del comma 5 dell’art. 3 del d.l. 138/11. L'art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (nel testo modificato dalla legge di conversione, n. 148/2011) dispone, infatti, tra l'altro: “gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza”. Con tali parole non dispone certo la immediata abrogazione di norme incompatibili col principio di concorrenza (le quali dovranno essere individuate come incompatibili dalla riforma degli ordinamenti professionali che interverrà entro 12 mesi) ma “dispone l’immediata utilizzabilità” del principio di concorrenza per giudicare costituzionalmente legittime o meno le norme di legge regolanti le professioni per accedere alle quali è richiesto l’esame di Stato.
Certo non v’era bisogno che il legislatore ordinario confermasse così la utilizzabilità del “parametro concorrenza” per la valutazione della legittimità costituzionale delle leggi sulle professioni. Ma l’ha fatto e con ciò ha almeno rafforzato l’esigenza, per l’interprete, di fare ogni possibile sforzo consentito dalla lettera di una disposizione di legge che appaia polisenso per dare alla stessa disposizione un significato che la renda non contraria a concorrenza e, dunque, legittima. Ma se tale sforzo resta vano, non v'è altra strada che sollevare innanzi alla Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale.

Una interpretazione costituzionalmente orientata della l. 339/03, volta alla salvaguardia dei diritti quesiti dei “vecchi avvocati part time” è, evidentemente, ancor più doverosa, se possibile, per i vecchi avvocati part time ancora in attesa che si decida la q.l.c. sollevata dalle SS.UU. della Cassazione con ordinanza 24689/2010.  NON PUO’ ESSER SENZA SIGNIFICATO IL FATTO CHE SI SIA USATO IL PRESENTE  “DEVONO GARANTIRE” E PIU’ OLTRE SI SIA USATO IL FUTURO “DOVRANNO ESSERE RIFORMATI".

Ultimo aggiornamento Venerdì 20 Aprile 2012 21:19
 

Chiedi a Antitrust di agire in giudizio contro provvedimenti anticoncorrenziali (es. su l. 339/03)

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(da www.servizi-legali.it , sito sul quale è attivato il servizio di redazione di richieste di intervento dell'Antitrust contro provvedimenti della pubblica amministrazione che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato)

Con l'art. 35 del decreto legge c.d. "salva Italia" del dicembre 2011 si sono aperti nuovi spazi di tutela della concorrenza, a favore di coloro che chiedono di poter superare la perdurante previsione di ingiuste incompatibilità con l'esercizio delle professioni o, più in generale, intendono agire "contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato".

DUNQUE, ANCHE TU PUOI SEGNALARE ALL'ANTITRUST LA TUA INGIUSTA ESCLUSIONE DALLA COMPETIZIONE NEL SETTORE ECONOMICO E/O PROFESSIONALE NEL QUALE INTENDI DIMOSTRARE LE TUE CAPACITA'.

FALLO, NON COSTA NIENTE E POTRA' ESSERE UTILE, OLTRE CHE A TE, ANCHE A CHI INCAPPA, COME TE, NEI MURI DI GOMMA DELLE INCOMPATIBILITA E DELLE ESCLUSIONI (TANTO ASSURDE ED EFFICACI VERSO I "PICCOLI" QUANTO IGNORATE E/O ELUSE A VANTAGGIO DEI "GRANDI").

DIFENDI I TUOI INTERESSI E, INSIEME, QUELLI DELL'ITALIA.

COMBATTI CON UNA SEMPLICE SEGNALAZIONE ALL'ANTITRUST I PROVVEDIMENTI ANTICONCORRENZIALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: SERVIRA' ANCHE A DAR FORZA AI VERI LIBERALIZZATORI PER CAMBIARE LE REGOLE E, SE SERVE, AD ADIRE LA CORTE COSTITUZIONALE (CI PENSERANNO L'ANTITRUST CUI TI SARAI RIVOLTO E I GIUDICI INNANZI AI QUALI L'ANTITRUST PORTERA' IL TUIO CASO, SENZA  NESSUNA TUA SPESA).

La nuova possibilità di cui puoi approfittare è stata introdotta dal decreto "Salva Italia" del governo Monti che ha inserito nella legge n. 287/90, (che regola i poteri dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) un nuovo articolo: l'art. 21 bis.

Questo è il testo dell'art. 21 bis della [inserito, appunto, dall’articolo 35 del decreto-legge 201/2011 convertito, con modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"]:
"Art. 21-bis. Poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano  distorsioni  della concorrenza.
1. L'Autorità garante della  concorrenza e del mercato è legittimata ad  agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se  ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in  violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette , entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi  alla comunicazione  del  parere,  l'Autorità  può  presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.
3. Ai giudizi instaurati  ai  sensi  del  comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
"

Finalmente, dunque, l'Antitrust potrà ora essere il destinatario UTILE di una enormità di segnalazioni da parte dei singoli soggetti, fino ad oggi privi di un "tutore istituzionale" nell'agire in giudizio a tutela del diritto alla concorrenza, anche nei servizi professionali (dall'accesso alla professione, al suo esercizio, alla previdenza, ecc...). L’Antitrust, tra l'altro, in quanto titolare del diritto ad agire in giudizio, potrà sollevare innanzi ai giudici anche questioni di legittimità costituzionale di leggi che ostacolino il libero sviluppo dei mercati.

Non mancano certo esempi eclatanti di violazione delle norme sulla concorrenza in tema di regolazione delle professioni. Spessissimo la violazione delle regole sulla concorrenza sta nel fatto che a valutare del comportamento del professionista è il Consiglio dell'Ordine, costituito solo da colleghi del professionista stesso, la cui terzietà e imparzialità rispetto ad un collega è dubitabile e oggettivamente insufficiente (specie quando si tratti di valutazioni disciplinari su concetti evanescenti, quali il "decoro della professione").

Ecco di seguito alcuni esempi di provvedimenti dei Consigli degli Ordini professionali in riferimento ai quali si potrà utilmente richiedere all'Antitrust di farsi promotore di una azione giudiziaria:

- la decisione del Consiglio l'Ordine locale in materia disciplinare o in tema di incompatibilità che sia presa nei confronti del professionista;

- l'adozione, da parte del Consiglio Nazionale di ciascuna professione di provvedimenti generali  di natura normativa, amministrativa o giurisdizionale (ad esempio il Consiglio Nazionale Forense è anche giudice speciale della disciplina e della tenuta degli albi) che riguardino tutti gli iscritti o aspiranti iscritti all'Ordine;

- il provvedimento dell'Ordine che dichiari che esercitare una professione sia incompatibile con altra attività di lavoro autonomo o dipendente (la violazione delle norme sulla concorrenza è, al riguardo, evidente perchè i professionisti parlamentari e quelli membri del governo hanno meno incompatibilità dei semplici impiegati);

- il provvedimento dell'Ordine che neghi l'iscrizione all'albo perchè alcune professioni sono a numero chiuso;

- il provvedimento dell'Ordine che neghi l'iscrizione all'albo di una società di capitali creata per esercitare una o più professioni (magari con maggioranza in mano a soci di puro capitale);

- il provvedimento dell'Ordine che ponga la mera anzianità professionale a fonte di privilegi (a disscapito dei giovani professionisti);

- il provvedimento dell'Ordine che neghi un certificato di compiuta pratica dopo che sia stata svolta pratica professionale per almeno 18 mesi;

- il provvedimento dell'Ordine che regoli specificamente le modalità in cui il professionista può farsi pubblicità.

 

Ecco, inoltre, un esempio di richiesta all'Antitrust. Riguarda la applicazione della l. 339/03 che ha reintrodotto una incompatibilità, precedentemente abrogata, tra impiego pubblico a part time ridotto e iscrizione all'albo degli avvocati. Può  essere utilizzato sia per  contrastare  un diniego di iscrizione all'albo forense di un dipendente pubblico a part time ridotto, sia per contrastare una cancellazione dall'albo forense di un dipendente pubblico a part time, sia per contrastare una dichiarazione di decadenza dall'impiego pubblico a part time ridotto (sulla scorta della originaria formulazione da parte dell'Avv. Antonio Bortoluzzi) che fosse stata comminata per  esercizio d'attività professionale d'avvocato, ritenuta incompatibile. Ma non solo: è una buona "traccia" anche per contrastare dinieghi di iscrizione o cancellazioni  dall'albo forense di dipendenti di privati, sia a part time che a full time; e, con i necessari adattamenti, per denunciare all'Antitrust ulteriori casi di adozione di provvedimenti anticoncorrenziali.

All'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi, 6/a
00198 Roma

OGGETTO: RICHIESTA DI INTERVENTO EX ART. 21bis L 287/1990

Lo scrivente ............., nato a ................. il .............. residente a ..............,  via ..............
CHIEDE
all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di esercitare il potere di intervento ex art. 21 bis L. 287/1990 nei confronti della pubblica amministrazione  (anche il Consiglio dell'Ordine degli avvocati è una pubblica amministrazione)  ............................ avverso l'atto di .................... prot. n. ..................... conosciuto in data ......................... (doc. 1) con cui è stato disposto (ad es. diniego di iscrizione all'albo forense, oppure cancellazione dall'albo forense, oppure decadenza dall'impiego pubblico) ......................

SI CHIEDE L'INTERVENTO DELL'ANTITRUST PER I SEGUENTI MOTIVI
L'atto della pubblica amministrazione (sarà il Consiglio dell'Ordine degli avvocati in caso di diniego di iscrizione all'albo forense o di cancellazione dal medesimo per ritenuta incompatibilità; sarà invece il datore di lavoro pubblico ove si voglia contrastare una declaratoria di decadenza dall'impiego pubblico per esercizio di attività ritenuta incompatibile) fa riferimento alla L. 339/2003.

Orbene, la legge 339/2003 non è conforme ai principi del diritto europeo e l'amministrazione (Consiglio dell'Ordine o datore di lavoro pubblico) avrebbe dovuto disapplicarla.

In particolare, l'art. 1 e l'art. 2 della Legge 339/2003 non risultano essere conformi alle disposizioni del Trattato sull’Unione Europea con riguardo agli artt. 3 lettera c), 14,  39, 43 e 49  ed  81 (numerazione TUE) e dovranno essere disapplicati con conseguente nullità, invalidità e/o inefficacia del provvedimento che con la presente richiesta all'Antitrust si chiede di impugnare innanzi alla magistratura.

Tale assunto collima con quanto affermato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Presidente Tesauro) con il parere del 6 dicembre 2001: “In tale contesto, dunque, la misura dell'esclusione dei dipendenti pubblici a tempo ridotto dall'accesso al mercato dei servizi professionali svolti dagli avvocati appare introdurre un limite alla libertà di iniziativa economica dell'avvocato, che non può ritenersi giustificato e proporzionato rispetto all'esigenza di evitare l'insorgere
di situazioni di conflitto di interessi, che potrebbero pregiudicare l'effettività del diritto di difesa
.”

Proprio la Corte di Giustizia, inoltre, con la sentenza del 19 febbraio 2002 n. 309 (C-309/1999 Wouters c/ Algemene Raad van Nederlandse Orde van Advocaten)  ha precisato che una normativa nazionale che restringa la concorrenza degli avvocati non viola gli artt. 43, 49 ed 81 del Trattato [già artt. 52, 59 ed 85]  solo se la detta normativa, malgrado gli effetti restrittivi della concorrenza ad essa inerenti, risulti necessaria al buon esercizio della professione di avvocato così come organizzata nello Stato membro interessato (cfr Corte di Giustizia 309/1999 Wouters c/ Algemene Raad van Nederlandse Orde van Advocaten punti 110 e 123).

Gli artt. 1 e 2 della  Legge 339/2003 hanno chiari effetti restrittivi della concorrenza e limitano l’attività di servizi  in quanto reintroducono delle incompatibilità all’esercizio della professione di avvocato che erano state abrogate.

La previsione delle predette incompatibilità come rimarcato dalla Corte Costituzionale con la sentenza  189/2001  non è necessaria al buon esercizio della professione in quanto altre norme previste nell’ordinamento  relative agli avvocati [norme di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità] sono di per sé sufficienti per raggiungere gli obiettivi della buona amministrazione della giustizia. (cfr Corte di Giustizia europea, Grande sezione, sentenza (Cipolla) nelle cause riunite n. 94/04 e 202/04 del 5 dicembre 2006).

Gli artt. 1 e 2 della Legge 339/2003 non sono, dunque, conformi al diritto europeo in quanto restringono la concorrenza senza che tale restrizione sia necessaria al fine del  buon esercizio della professione di avvocato essendo presenti nell’ordinamento altre norme che garantiscono il buon esercizio.

Si evidenzia altresì che il primo considerando della direttiva 98/5/CE  - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica prevede che “secondo l'articolo 7 A del trattato (oggi articolo 14 n.d.r.), il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne e che, a norma dell'articolo 3, lettera c) del trattato, l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi costituisce uno degli obiettivi della Comunità; che, per i cittadini degli Stati membri, essa comporta, in particolare, la facoltà di esercitare, nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui essi hanno acquisito le loro qualifiche professionali”.

Se è pur vero che il tredicesimo considerando della direttiva, richiamato nella sentenza 390/2006 della Corte Costituzionale prevede che “gli avvocati contemplati dalla presente direttiva possono, indipendentemente dalla loro qualifica di liberi professionisti o di lavoratori subordinati nello Stato membro di origine, esercitare la professione nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato nello Stato membro ospitante se ed in quanto quest'ultimo offra tale possibilità ai propri avvocati”, nonchè che l’articolo 8 della direttiva  dispone che  “L'avvocato iscritto nello Stato membro ospitante con il titolo professionale di origine può esercitare la professione come lavoratore subordinato di un altro avvocato, di un'associazione o società di avvocati, di un ente pubblico o privato, qualora lo Stato membro ospitante lo consenta agli avvocati iscritti con il titolo professionale che esso rilascia”, occorre precisare che nel caso di specie non si contesta ai fini della conformità alla normativa comunitaria la disparità di trattamento, come nell’eccezione di incostituzionalità cui alla sentenza della Corte Costituzionale 390/06,  o la non conformità del divieto di iscrizione vigente  sino all’entrata in vigore della Legge 662/1996,  ma si contesta la non conformità  della ingiustificata reintroduzione effettuata con le Legge 339/2003 in relazione agli effetti concorrenziali, nonchè di libertà di servizi e stabilimento cui agli artt. 3 lettera c), 14,  39,  43,  49 e   81 del TUE.

E' di tutta evidenza la non conformità degli artt. 1 e 2 della Legge 339/2003 in relazione alla reintroduzione di una norma che restringe la concorrenza una volta che si era aperto il mercato, restrizione che si pone in contrasto con i principi del Trattato come evidenziati nel primo considerando della stessa Direttiva 98/5/CE.

In tal senso il settimo considerando della direttiva in applicazione dei principi basilari del diritto comunitario, dispone che “la presente direttiva, in armonia con le sue finalità, si astiene dal disciplinare situazioni giuridiche puramente interne e lascia impregiudicate le norme nazionali dell'ordinamento professionale, salvo laddove ciò risulti indispensabile per consentire di conseguire pienamente i suoi scopi; che, in particolare, essa non lede in alcun modo la disciplina nazionale relativa all'accesso alla professione di avvocato e al suo esercizio con il titolo professionale dello Stato membro ospitante”.

Orbene nel caso di specie la reintroduzione del divieto per i dipendenti pubblici di iscriversi all’albo effettuata con la legge 339/2003 restringe la concorrenza ponendosi in netto contrasto con (e addirittura impedendo di conseguire) gli scopi della direttiva 98/5/CE come indicati nel primo considerando e con gli articoli 3 lettera c), 14,  39,  43,  49 e   81 del Trattato (vecchia numerazione).

La non conformità trova anche riscontro nella Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea nella Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali del 9 febbraio 2004  COM 2004 83- def, ove la Commissione denuncia le restrizioni alla concorrenza nelle libere professioni attualmente vigenti nei Paesi Europei.

Come osservato dalla giurisprudenza in ossequio al principio del primato della normativa comunitaria il contrasto tra la normativa di carattere nazionale e l'ordinamento comunitario, non può risolversi che con la disapplicazione della disciplina interna e il riconoscimento della conseguente invalidità degli eventuali atti applicativi (cfr Consiglio Stato, sez. IV, 29 ottobre 2001, n. 5630).

Nel caso di specie, dunque, l'Amministrazione doveva disapplicare gli artt. 1 e 2 della L 339/2003.

Così non è stato e i provvedimenti così emessi contrastano a parere di chi scrive con le norme a tutela della concorrenza e del mercato europee e italiane.

MA V'E' DI PIU'.
Recentemente la Corte di Giustizia è intervenuta in punto conformità al diritto comunitario (rectius europeo) della L. 339/2003 con la sentenza emessa nella causa C-225/09 della Corte di Giustizia, affermando che "L’art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, dev’essere interpretato nel senso che lo Stato membro ospitante può imporre agli avvocati ivi iscritti che siano impiegati – vuoi a tempo pieno vuoi a tempo parziale – presso un altro avvocato, un’associazione o società di avvocati oppure un’ impresa pubblica o privata, restrizioni all’esercizio concomitante della professione forense e di detto impiego, sempreché tali restrizioni non eccedano quanto necessario per conseguire l’obiettivo di prevenzione dei conflitti di interesse e si applichino a tutti gli avvocati iscritti in detto Stato membro".

Detta decisione va letta alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 189/2001 in punto di conflitto di interessi della L. 662/96 art. 1 commi 56 e ss., per cui "Proprio ad evitare possibili situazioni di incompatibilità, ulteriori cautele risultano contemplate dal comma 58 del medesimo art. 1 della legge n. 662 del 1996, il quale ha disposto che l'amministrazione possa negare la trasformazione del rapporto a tempo pieno in part-time nel caso in cui l'ulteriore attività di lavoro (subordinato o autonomo) del dipendente "comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta", ovvero differire la trasformazione stessa, per un periodo non superiore a sei mesi, allorché possa derivarne grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione medesima.
Infine, il successivo comma 58-bis (anch'esso introdotto dal citato d.l. n. 79 del 1997) ha demandato alle singole amministrazioni - ferma la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse - di indicare (con decreto ministeriale emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica) le attività da considerare "comunque non consentite", in "ragione della interferenza con i compiti istituzionali".
Per un più compiuto quadro della disciplina vigente in materia, va rammentato, altresì, che, in ottemperanza a tali previsioni, sono state emanate, oltre ad istruzioni generali da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri (in particolare, la circolare 18 luglio 1997), specifiche e stringenti previsioni ad opera delle singole amministrazioni, tra cui il Ministero della giustizia (d.m. 6 luglio 1998), il Ministero delle finanze per i dipendenti dell'amministrazione dei monopoli di Stato (d.m. 20 settembre 2000) e per i propri dipendenti (d.m. 15 gennaio 1999), il Ministero per i beni culturali e ambientali (d.m. 5 giugno 1998 e circolare del 4 febbraio 1999), il Ministero dei trasporti e della navigazione (d.m. 14 maggio 1998).
1) - Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, va considerato che, con la prima censura, il rimettente segnala la situazione di inconciliabilità che, a suo avviso, si determinerebbe fra doveri ugualmente gravanti sull'interessato a causa delle disposizioni denunciate, le quali impongono al dipendente pubblico, in regime di part-time c.d. ridotto (e cioè con orario non superiore al 50 per cento di quello a tempo pieno) che intenda svolgere la libera professione di avvocato, un doppio obbligo di fedeltà, sia nei confronti della pubblica amministrazione di appartenenza, sia nei confronti delle regole deontologiche che presiedono al corretto adempimento della professione stessa.
Donde la ravvisata lesione, per un verso, dei principia dell'imparzialità e del buon andamento nonché dell'obbligo di fedeltà imposto dall'art. 98 della Costituzione, e, per l'altro, dei principia che assicurano, attraverso l'esaustivo svolgimento delle attività dell'avvocato, il diritto di difesa del soggetto patrocinato.
A fronte di siffatta doglianza, giova, però, ricordare come questa Corte, in più di una occasione, abbia avuto modo di mettere in luce, a proposito dell'assetto posto in essere attraverso gli interventi riformatori di cui si è fatto cenno, gli obiettivi di maggiore efficienza degli apparati pubblici perseguiti dal legislatore, grazie a strumenti gestionali che consentano una più flessibile utilizzazione del personale (sentenze n. 1 del 1999, n. 371 del 1998, n. 309 del 1997).
In tale ambito si colloca anche la disciplina del part-time come compiutamente delineata, "anche attraverso la riscrittura delle regole relative alle incompatibilità, già poste dal decreto legislativo n. 29 del 1993" (sentenza n. 171 del 1999), dalla più recente normativa. A tal riguardo vanno segnatamente considerati proprio il comma 56 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, che ha apportato "una decisiva modifica ad uno dei canoni fondamentali del rapporto di impiego pubblico, e cioè
quello dell'esclusività della prestazione", ed il comma 56-bis (successivamente aggiunto dall'art. 6 del d.l. n. 79 del 1997), che "ha completato il disegno legislativo disponendo l'abrogazione (e non più l'inapplicabilita) di tutte le norme che vietano ai pubblici dipendenti a part-time l'iscrizione ad albi professionali e l'esercizio di altre prestazioni di lavoro" (ancora la sentenza n. 171 del 1999). Ne è derivato un sistema che non solo non reca "pregiudizio al corretto funzionamento degli uffici", essendo, anzi, diretto "a privilegiare, in modo non irragionevole, il valore dell'efficienza della pubblica amministrazione" (sempre la ricordata sentenza n. 171 del 1999), ma non compromette nemmeno i principia evocati dal rimettente a sostegno della sollevata questione.
Nell'elidere il vincolo di esclusività della prestazione in favore del datore di lavoro pubblico, il legislatore, proprio per evitare eventuali conflitti di interessi, ha provveduto, infatti, a porre direttamente (ovvero ha consentito alle amministrazioni di porre) rigorosi limiti all'esercizio, da parte del dipendente che richieda il regime di part-time ridotto, di ulteriori attività lavorative e, in particolare, di quella professionale forense.
Limiti che le ordinanze omettono, invero, di ponderare adeguatamente, solo ove si consideri che essi, contrariamente a quanto opina il rimettente, non vanno rinvenuti unicamente nel comma 56-bis dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, che contempla l'impossibilità di un conferimento di incarichi da parte delle amministrazioni pubbliche in favore del dipendente part-time e il contestuale divieto di esercitare il patrocinio in controversie in cui sia parte la pubblica amministrazione, ma anche, come già ricordato, nel comma 58 che consente la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, e nel comma 58-bis del medesimo articolo, il quale riserva alle stesse amministrazioni pubbliche la potestà di indicare le attività "comunque non consentite" in "ragione della interferenza con i compiti istituzionali".
Da ultimo non va ignorato il rilievo che, ai fini qui considerati, riveste anche il divieto posto dal comma 2-ter dell'art. 18 della legge n. 109 del 1994 (inserito dall'art. 9, comma 30, della legge n. 415 del 1998), il quale esclude che i pubblici dipendenti possano espletare, nell'ambito territoriale del proprio ufficio, incarichi professionali per conto delle amministrazioni di appartenenza. Con ciò ponendosi un divieto ancora più restrittivo di quello discendente dal comma 56-bis interpretato, infatti, nel senso che quest'ultimo riguardi esclusivamente gli incarichi professionali che non trovino assegnazione in base a procedure concorsuali di scelta adottate dall'amministrazione (così la già citata circolare 18 luglio 1997 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica)
.”

Ciò esposto ne consegue che la L. 339/2003 si deve ritenere contraria alla direttiva 98/5/CE e alle norme di tutela della concorrenza e del mercato e va disapplicata.

La L. 662/96, in uno con i Decreti Ministeriali attuativi dei singoli comparti, aveva, infatti, già regolato compiutamente la questione del <conflitto di interessi>, regolamentazione che la Corte Costituzionale ha con la sentenza 189/2001 non solo confermato ma anche dichiarato conforme ai principi costituzionali.

Le nuove restrizioni imposte della L. 339/2003 sono, dunque, alla luce della decisione della Corte di Giustizia sopra richiamata  eccedenti quanto necessario per conseguire l’obiettivo di prevenzione dei conflitti di interesse, prevenzione che la L. 662/96 e i DD.MM. attuativi avevano già avuto modo di risolvere conformemente ai principi costituzionali.

Si chiede, dunque, l'intervento ex art. 21bis della L. 287/1990 di codesta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti della pubblica amministrazione (si indicerà, a seconda dei casi il Consiglio dell'Ordine degli avvocati o il datore pubblico di lavoro), avverso i provvedimenti sopra citati, che per quanto sopra esposto violano le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
Con Osservanza,
firma .....................

Ultimo aggiornamento Martedì 03 Gennaio 2012 13:06
 

Il programma di Mario Monti su riforma delle professioni: concorrenza e fine del corporativismo

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(da www.dirittodelleprofessioni.it )

Dal discorso programmatico di Mario Monti sul quale il Professore ha chiesto la fiducia al Senato il 17 novembre 2011, : "Occorre anche rimuovere gli ostacoli strutturali alla crescita, affrontando resistenze e chiusure corporative. In tal senso, è necessario un disegno organico, volto a ridurre gli oneri ed il rischio associato alle procedure amministrative, nonché a stimolare la concorrenza, con particolare riferimento al riordino della disciplina delle professioni regolamentate, anche dando attuazione a quanto previsto nella legge di stabilità in materia di tariffe minime.
Intendiamo anche rafforzare gli strumenti d'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in caso di disposizioni legislative o amministrative, statali o locali, che abbiano effetti distorsivi della concorrenza ...
".

Il 16 dicembre 2011, in un’intervisa ad AgenParl, poco prima di incontrare Mario Monti, il Prof. Jacques Attali ( http://blogs.lexpress.fr/attali/ ), noto intellettuale ed economista francese, si sarebbe detto molto felice che Mario Monti abbia accettato l'incarico di presidente del Consiglio. Avrebbe aggiunto che le riforme che ci saranno sono una grande speranza per la democrazia in Italia e in Europa e che “C’è una grande fiducia nei confronti della situazione italiana che non è certo disperata, secondo me”. E ancora : “La situazione finanziaria in italia è sempre stata definita catastrofica, in qualche modo questa è l’Italia. Ma nel mio incontro con Monti porterò queste idee: l’Italia ha problemi, certo, ma è una nazione forte”.
Per Jacques Attali del governo di Mario Monti non si può dire, semplicisticamente, che sia un governo ‘tecnico’; esso è, invece, più propriamente, “un governo democratico, repubblicano. Chi può pensare -chiede ironicamente- che questa situazione non porterà buone conseguenze?”.
I due professori si conoscono dal 2007, quando Attali presiedette la Commissione per la liberation de la croissance, nominata da Nicolas Sarkozy. Di quella Commissione (che propose al governo francese ben 316 misure concrete da attuare) era membro, oltre a Franco Bassanini, lo stesso Mario Monti. L'attuale Presidente del Consiglio, all'epoca, intervistato da La Repubblica, tra l'altro affermò che in Italia le riforme liberali cozzano contro l'incapacità strutturale del sistema politico di tener testa alle spinte corporative e agli interessi di parte. Affermò pure, però, che "per certi versi l'Italia è più avanti della Francia ... In parte anche nella liberalizzazione delle professioni, almeno per come era impostata nei decreti Bersani prima del massacro parlamentare ...".

MA ATTENZIONE:

Nello stesso giorno dell'incontro Monti-Attali, il 16 dicembre 2011, a Roma, erano in corso i c.d. "Stati Generali dell’Avvocatura", con le istituzioni forensi, gli ordini territoriali degli avvocati e le associazioni forensi di tutta Italia.
Maurizio de Tilla, presidente dell’Oua, che rappresenta "politicamente" gli avvocati italiani, nel corso dei lavori dichiarava: "Sbagliare è umano, perseverare è diabolico ... a fine gennaio cento città saranno interessate dalle iniziative contro la rottamazione della giustizia civile e le liberalizzazioni selvagge. Successivamente, quindi, Congresso Straordinario Forense ed altre iniziative dure e incisive".

Contro il "decreto salva Italia" si schiera anche la Cassaforense, con queste parole: “Il Comitato dei Delegati della Cassa Forense esprime netta contrarietà alle misure imposte dal Governo in materia di Enti Previdenziali dei liberi professionisti, perchè misure tecnicamente errate e tendenti a scardinare un impianto che, attraverso recenti riforme adottate, assicura la sostenibilità a lungo termine.
Cassa Forense non garantisce privilegi, ha un tetto massimo pensionistico di 45.000,00 euro, fonda il suo impianto sulla solidarietà, ha portato l’età pensionabile a 70 anni, ha un patrimonio solido ed in grado di assicurare i diritti di tutti gli iscritti a fruire delle prestazioni previdenziali ed anche di interventi assistenziali, senza alcuna contribuzione dello Stato.
In luogo di favorire la tutela delle fasce più giovani e più deboli, come si tende a far credere, l’imposizione di questi vincoli comporterà per esse un inevitabile aggravio contributivo cui non corrisponderà l’adeguatezza dei trattamenti.
E’ l’ultimo di una serie di interventi penalizzanti per le professioni e segnatamente per la professione forense, che mortificano una funzione garantita dalla Costituzione e gravano su una categoria che subisce il peso dell’elevatissimo numero dei nuovi ingressi e delle conseguenze della pesante crisi economica in corso.
Il Comitato dei Delegati si oppone al disegno di privare Cassa Forense della propria autonomia e metterà in campo tutte le iniziative idonee a contrastare ogni forma di attacco all’indipendenza dell’avvocatura
".

Io spero che l'anno 2012 sia un anno "costituente" anche riguardo alla riforma profonda delle professioni, nel senso della loro ampia e coraggiosa liberalizzazione. Spero che in tema di liberalizzazione delle professioni vincano i Monti e perdano i De Tilla: l'Italia può e deve superare la Francia anche in tema di liberation de la croissance. Possiamo dimostrare che ha torto chi pensa che l'Italia sia un Paese non riformabile: è vero infatti che, come ha scritto il New York Times, il Governo Monti "è destinato a sbattere contro i venti contrari degli interessi corporativi che avvinghiano ogni angolo della complessa, neofeudale economia italiana", ma è pur vero che quel vento non è più in grado di spingere avanti nessun veliero nell'economia globalizzata e lo sanno pure i tanti professionisti outsider d'Italia.

FORZA, DUNQUE, AI PACATI TECNICI CHE RICORDANO (A CHI HA DAI 50 ANNI IN SU) IL MODO GARBATO DI PARTECIPARE ALLE TRIBUNE POLITICHE DIRETTE DA JADER JACOBELLI E UGO ZATTERIN. SONO CONVINTO CHE GLI OUTSIDER D'ITALIA DOVREBBERO SCENDERE IN PIAZZA PER CHIEDERE DI RIFARE LA VECCHIA TRIBUNA POLITICA (NON A CASO ERANO I TEMPI DI ITALIA-GERMANIA 4 A 3).

Ultimo aggiornamento Lunedì 19 Dicembre 2011 00:57
 

Una Autority al posto degli Ordini corporativi dopo la liberalizzazione delle professioni?

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 (da www.dirittodelleprofessioni.it )

Perchè no? Una Autorità indipendente ci starebbe bene. Si consideri che il Consiglio di Stato, con decisione 876/2011, ha statuito che l'Autorità è titolare di poteri di regolazione anche nei settori liberalizzati, affinchè siano salvaguardate le dinamiche concorrenziali, a tutela dell'utenza. Infatti, la liberalizzazione di un mercato non comporta automaticamente il passaggio ad una situazione di concorrenza, la cui promozione rientra tra le competenze dell'Autorità, fin quando essa ritenga che il mercato non sia idoneo alla formazione corretta dei prezzi in una reale competizione (sez. VI, 5/6/2006, n. 3352).  

Ultimo aggiornamento Martedì 13 Dicembre 2011 12:37
 

Potenziamento dell'Antitrust: può agire in giudizio ex art. 35 del decreto 201 / 2011 "salva Italia"

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(da www.servizi-legali.it )

L'art. 35 del decreto legge 201 del 2011 (c.d. manovra salva Italia ) è dedicato al "Potenziamento dell’Antitrust" e dispone:
"1. Alla legge 10 ottobre 1990, n.287, dopo l’art. 21, è aggiunto il seguente:
“21-bis (Poteri dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza)
1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l’Autorità può presentare, tramite l’Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
”.

Nell'ambito del c.d. codice del processo amministrativo, il Titolo V in questione, intitolato "Riti abbreviati relativi a speciali controversie", comprende gli articoli da 119 a 125:
Art. 119 Rito abbreviato comune a determinate materie
Art. 120 Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all’articolo 119, comma 1, lettera a)
Art. 121 Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni
Art. 122 Inefficacia del contratto negli altri casi
Art. 123 Sanzioni alternative
Art. 124 Tutela in forma specifica e per equivalente
Art. 125 Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche.

Nuovi spazi si aprono, dunque, alla tutela della concorrenza poichè l'Antitrust potrà ora essere il destinatario UTILE di una enormità di segnalazioni da parte dei singoli soggetti, fino ad oggi privi di un "tutore istituzionale" di prim'ordine (quale certamente sarà l'Antitrust, col supporto tecnico , inoltre, dell'Avvocatura dello Stato), dotato di legittimazione processuale ad agire  in giudizio  "contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato".

Ultimo aggiornamento Lunedì 12 Dicembre 2011 10:54
 

da "Una strategia della crescita" di Mario Monti (articolo dell'1/5/2011)

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 Sciveva Mario Monti, il primo maggio 2011, in un editoriale sul Corriere della sera intitolato "Una strategia della crescita": "...Nel 1994, dopo decenni di consociativismo, che pure avevano dato anche risultati positivi, l'Italia aveva bisogno di una grande depurazione dalle incrostazioni corporative, destinate a pesare ancor di più nel contesto della competizione globale sempre più dura. All'inedita maggioranza di centrodestra sarebbe stato più facile operare in questa direzione, innovativa per l'Italia, di una moderna economia di mercato, con poteri pubblici meno invasivi che in passato, regole chiare e fatte rispettare da autorità pubbliche, ma indipendenti dalla politica.
Meno barriere all'entrata, meno privilegi e rendite per gli inclusi, più possibilità di ingresso per gli esclusi e per i giovani, più spazio al merito e alla concorrenza: questi gli ingredienti di un'economia più competitiva, di una maggiore crescita, di una società più aperta, più inclusiva, più equa. Purtroppo, questo impegnativo disegno non è stato voluto con continuità; ancor meno è stato realizzato..."

Ultimo aggiornamento Mercoledì 16 Novembre 2011 16:33
 

Le "ragioni imperative di interesse generale" per Corte costituzionale 303/2011

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La Corte costituzionale, nella sentenza 303 / 2011, depositata l'11 novembre 2011 (e incentrata sui limiti di indennizzo introdotti dal "collegato lavoro, legge 183/2010, che il datore di lavoro deve pagare al lavoratore  che ottenga ldal giudice la conversione a tempo indeterminato  di un precedente contratto a termine), chiarisce i rapporti tra "ragioni imperative di interesse generale" e retroattività dell'intervento legislativo. Scrive, tra l'altro la Corte per giungere a dichiarare legittimo il sistema di inennizzo introdotto dal l'art. 32, commi 5 e 6 del "collegato lavoro":

"4. – La Corte di cassazione ed il Tribunale di Trani sollevano, inoltre, questioni di legittimità dell’art. 32, commi da 5 a 7, della legge n. 183 del 2010 in relazione all’art. 117, primo comma, Cost., con l’interposizione dell’art. 6, primo comma, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 5 agosto 1955, n. 848.

Ad avviso dei giudici a quibus, in contrasto con il parametro costituzionale integrato dall’art. 6 CEDU (cui il rimettente pugliese affianca quelli tratti dagli artt. 11 e 111 Cost.), le disposizioni censurate segnerebbero un’ingiustificata intromissione del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia, tale da influire sulla decisione di singole controversie o su un gruppo di esse. Con ciò, i lavoratori già precariamente assunti sarebbero privati di una parte dei diritti già riconosciuti in loro favore dalla normativa previgente, in difetto di “ragioni imperative di interesse generale” che possano eccezionalmente autorizzare, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, un intervento del legislatore volto ad incidere sui processi in corso.


4.1. – Con riferimento alle questioni poste in proposito dalla Corte di cassazione, la società ricorrente nel giudizio principale e il Presidente del Consiglio dei ministri eccepiscono la loro inammissibilità, perché la Corte rimettente non avrebbe censurato specificamente il comma 7 dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010 – ossia la disposizione che sancisce la riferibilità della novella a tutti i giudizi anche pendenti e, dunque, l’efficacia retroattiva della norma –, ma i soli commi 5 e 6. Ciò risulterebbe sia dal dispositivo dell’ordinanza, sia dall’illustrazione delle questioni offerta nella parte motiva del provvedimento. Con la conseguenza che le censure mosse ad una presunta intromissione del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia sarebbero prive di oggetto.


L’eccezione non è fondata.


È vero, infatti, che il giudice a quo si sofferma lungamente sul comma 7 del citato art. 32 per accreditarne l’applicabilità – secondo un’interpretazione a suo dire costituzionalmente orientata – a tutti i giudizi, compreso il proprio. Ma è altrettanto certo che, in tal modo, anche detto comma finisce per essere ineluttabilmente attratto nell’oggetto delle censure.


4.2. – Nel merito, neppure tali questioni sono fondate.


Sui rapporti tra l’art. 117, primo comma, Cost. e le norme della CEDU, nella ricostruzione ermeneutica della Corte europea dei diritti dell’uomo, questa Corte ha più volte ribadito i princìpi fissati con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007, che devono intendersi in questa sede richiamati.


Alla stregua di tali prìncipi, qualora il contrasto tra la disciplina censurata e le norme della CEDU non possa essere risolto in via interpretativa, questa Corte deve accertare se le disposizioni interne in questione siano compatibili con quelle della CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo ed assunte quali fonti integratrici dell’indicato parametro costituzionale e, nel contempo, verificare se le norme convenzionali interposte, sempre nell’interpretazione fornita dalla medesima Corte europea, non si pongano in conflitto con altre norme conferenti dell’ordinamento costituzionale italiano.


Ma se questa Corte non può prescindere dall’interpretazione della Corte di Strasburgo di una disposizione della CEDU, essa può, nondimeno, interpretarla a sua volta, beninteso nel rispetto sostanziale della giurisprudenza europea formatasi al riguardo, ma «con un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell’ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi (sentenza n. 311 del 2009)» (sentenza n. 236 del 2011).


Questa Corte, insomma, intende qui ribadire che essa ha il potere di «verificare se la norma della CEDU, nell’interpretazione data dalla Corte europea, non si ponga in conflitto con altre norme conferenti della nostra Costituzione» (sentenza n. 311 del 2009), «ipotesi nella quale dovrà essere esclusa la idoneità della norma convenzionale a integrare il parametro considerato» (sentenza n. 113 del 2011). Ovvero di «valutare come ed in qual misura il prodotto dell’interpretazione della Corte europea si inserisca nell’ordinamento costituzionale italiano. La norma CEDU, nel momento in cui va ad integrare il primo comma dell’art. 117 Cost., da questo ripete il suo rango nel sistema delle fonti, con tutto ciò che segue, in termini di interpretazione e bilanciamento, che sono le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza» (sentenza n. 317 del 2009).


Orbene, con specifico riguardo all’art. 6 CEDU, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ripetutamente riconosciuto che «se, in linea di principio, nulla vieta al potere legislativo di regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni dalla portata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti dall’art. 6 ostano, salvo che per imperative ragioni di interesse generale, all’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia al fine di influenzare l’esito giudiziario di una controversia (sentenze Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis, § 49, serie A n. 301-B; Zielinski e Pradal & Gonzalez ed altri, § 57). […] inoltre […] l’esigenza della parità delle armi implica l’obbligo di offrire a ciascuna parte una ragionevole possibilità di presentare la propria causa senza trovarsi in una situazione di netto svantaggio rispetto alla controparte (si vedano in particolare le sentenze Dombo Beheer B.V. c. Paesi Bassi del 27 ottobre 1993, § 33, serie A n. 274, e Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis, succitata, § 46)» (Agrati c. Italia, 7 giugno 2011, § 58; v., altresì, Maggio e altri c. Italia, 31 maggio 2011, § 43, nonché, per una ricognizione dei casi sino ad allora trattati, sentenza di questa Corte n. 311 del 2009).


L’esame della giurisprudenza della Corte di Strasburgo evidenzia che il veto al legislatore d’interferire nell’amministrazione della giustizia è inteso ad evitare ogni influenza sulla soluzione giudiziaria di una controversia (o di un gruppo di controversie) di cui sia parte lo Stato, salvo che per imperative ragioni d’interesse generale. In effetti, pressoché in tutti i casi sopra richiamati, la violazione dei diritti sanciti dall’art. 6, paragrafo 1, CEDU è stata ravvisata nel fatto che lo Stato fosse intervenuto in modo decisivo al fine di garantirsi l’esito favorevole di processi nei quali era parte.


Alla luce dei princìpi enunciati dalla giurisprudenza europea, il contrasto denunciato dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Trani non sussiste.


Ricorrono, infatti, tutte le condizioni in presenza delle quali la Corte di Strasburgo ritiene compatibili con l’art. 6 CEDU nuove disposizioni dalla portata retroattiva volte a regolare, in materia civile, diritti già risultanti da leggi in vigore.


In primo luogo, la innovativa disciplina in questione è di carattere generale. Sicché, essa non favorisce selettivamente lo Stato o altro ente pubblico (o in mano pubblica), perché le controversie su cui essa è destinata ad incidere non hanno specificamente ad oggetto i rapporti di lavoro precario alle dipendenze di soggetti pubblici, ma tutti i rapporti di lavoro subordinato a termine. Anzi, a ben vedere, lo Stato-datore di lavoro pubblico a termine, cui la regola della conversione del contratto a termine non si applica ai sensi dell’art. 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), non figura neppure tra i destinatari delle disposizioni censurate.


Inoltre sussistono in ogni caso, con riferimento alla giurisprudenza della CEDU, motivi per giustificare un intervento del legislatore con efficacia retroattiva.


Questa Corte ritiene a tal proposito di dover ribadire che la salvezza dei “motivi imperativi d’interesse generale”, in questa sede rilevanti, lascia ai singoli Stati contraenti il compito e l’onere di identificarli. Ciò, in quanto essi si trovano nella posizione migliore per enucleare gli interessi che stanno alla base dell’esercizio del potere legislativo. Si conferma, così, l’avviso che «le decisioni in questo campo implicano […] una valutazione sistematica di profili costituzionali, politici, economici, amministrativi e sociali che la Convenzione europea lascia alla competenza degli Stati contraenti, come è stato riconosciuto, ad esempio, con la formula del margine di apprezzamento, nel caso di elaborazione di politiche in materia fiscale, salva la ragionevolezza delle soluzioni normative adottate (come nella sentenza National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society c. Regno Unito, del 23 ottobre 1997)» (sentenza n. 311 del 2009).


Orbene, alla luce dei rilievi in precedenza svolti, le ragioni di utilità generale possono essere nella specie ricondotte all’avvertita esigenza di una tutela economica dei lavoratori a tempo determinato più adeguata al bisogno di certezza dei rapporti giuridici tra tutte le parti coinvolte nei processi produttivi, anche al fine di superare le inevitabili divergenze applicative cui aveva dato luogo il sistema previgente.


Il legislatore nazionale vi ha dato risposta con una scelta di forfetizzazione indennitaria del risarcimento del danno spettante al lavoratore illegittimamente assunto a tempo determinato, in sé proporzionata, nonché complementare e funzionale al riaffermato primato della garanzia del posto di lavoro.


Non è, dunque, sostenibile che la retroattività degli effetti dell’art. 32, commi 5 e 6, della legge n. 183 del 2010 – come disposta dal successivo comma 7 – abbia prodotto un’ingerenza illecita del legislatore nell’amministrazione della giustizia, onde alterare la soluzione di una o più controversie a beneficio di una parte.


Invero, la normativa de qua, escluso ogni vantaggio mirato per lo Stato od altro soggetto pubblico, impone non irragionevolmente anche per il passato, con il limite invalicabile della cosa giudicata, un meccanismo semplificato di liquidazione del danno.


Del resto, l’applicabilità della nuova disciplina a tutti i giudizi pendenti è coerente con quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 214 del 2009, con cui essa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), introdotto dall’art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


La norma succitata – che, in caso di violazione della normativa sui contratti a termine, prevedeva un’indennità economica, ma, significativamente, non anche la conversione del contratto a termine – è stata espunta dall’ordinamento proprio perché differenziava irragionevolmente il trattamento «di un gruppo di fattispecie selezionate in base alla circostanza, del tutto accidentale, della pendenza di una lite giudiziaria tra le parti del rapporto di lavoro», ad una data, quella di entrata in vigore della novella (22 agosto 2008), come se non bastasse «anch’essa sganciata da qualsiasi ragione giustificatrice».


Donde l’esigenza – stavolta pienamente realizzata seguendo un criterio più equilibrato di omogeneità di disciplina – di parificare situazioni di fatto identiche, a prescindere dalla data d’introduzione del giudizio.


4.2.1. – Parimenti non sussiste la violazione, meramente asserita, dell’art. 111 Cost., poiché, come già si è osservato, il legislatore non ha inteso privilegiare una parte, tanto meno pubblica, interessata alla soluzione di una specifica categoria di controversie, ma si è limitato a razionalizzare con un intervento di carattere generale – ponderatamente esteso ai rapporti ancora sub iudice – il regime risarcitorio del danno conseguente alla violazione della normativa vincolistica in materia di contratti di lavoro a termine.


4.2.2. – Residua la supposta lesione dell’art. 11 Cost., adombrata dal Tribunale di Trani con il richiamo all’adesione dell’Unione europea alla CEDU e all’inclusione dei diritti fondamentali di fonte convenzionale nel diritto dell’Unione con il rango di princìpi generali.


A tale riguardo, in primo luogo, non ha pregio l’argomento tratto dalla prevista adesione dell’Unione europea alla CEDU, per l’assorbente ragione che l’adesione non è ancora avvenuta, rendendo allo stato improduttiva di effetti la statuizione del paragrafo 2 del nuovo art. 6 del Trattato sull’Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008, n. 130 (sentenza n. 80 del 2011).


Inoltre, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, in linea di principio, dalla qualificazione dei diritti fondamentali oggetto di disposizioni della CEDU come princìpi generali del diritto comunitario non può farsi discendere la riferibilità alla CEDU del parametro di cui all’art. 11 Cost., né, correlativamente, la spettanza al giudice comune del potere-dovere di non applicare le norme interne contrastanti con la predetta Convenzione (sentenza n. 349 del 2007).


La validità di tale assunto è stata confermata anche dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nelle materie regolate dalla sola normativa nazionale, fermo restando tuttora che «i princìpi in questione rilevano unicamente in rapporto alle fattispecie cui il diritto comunitario (oggi, il diritto dell’Unione) è applicabile, […]» (sentenza n. 80 del 2011). Ed è questa l’ipotesi che ricorre in questa sede, poiché il giudizio a quo ha ad oggetto una fattispecie, come quella del lavoro a tempo determinato, contemplata dal diritto comunitario (oggi dell’Unione).


Tuttavia, le suesposte ragioni della conformità delle disposizioni in esame all’art. 6 CEDU consentono di escludere, allo stesso modo, la violazione del diritto fondamentale da esso garantito, ancorché integrato nel diritto dell’Unione come principio generale.


Conseguentemente, anche sotto tale profilo, la censura in esame è priva di fondamento
."

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 303/2011, DEPOSITATA L'11 NOVEMBRE 2011 ...

 

Ultimo aggiornamento Sabato 12 Novembre 2011 17:06 Leggi tutto...
 

Tutela debole per gli avvocati in tema di disciplina: cosa dicono Cassazione e Corte di Strasburgo?

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Le Sezioni Unite civili della Cassazione, con  sentenza n. 21584, depositata il 19 ottobre 2011, hanno affermato che il ricorso in Cassazione di un avvocato avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense, che lo abbia condannato secondo il codice disciplinare forense, non può portare a riaprire il dibattito sugli accertamenti in fatto e le risultanze del processo innanzi al giudice  speciale CNF. Ciò perchè le sentenze del CNF in tema di disciplina, ai sensi dell'art. 56 della legge professionale degli avvocati (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578), possono essere impugnate innanzi alle Sezioni Unite della Cassazione solo per incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge, oppure ai sensi dell'art. 111 Cost. per vizio di motivazione. Il vizio di motivazione censurabile in Cassazione, però (come insegna pure Cass SS.UU., n. 2637/2009) è solo quello che integra “omissioni, lacune o contraddizioni incidenti su punti decisivi, dedotti dalle parti o rilevabili d'ufficio, sicché risultano inammissibili le doglianze con cui il ricorrente intenda far accertare in sede di legittimità i presupposti integranti una situazione di necessità, scriminante, in presenza della quale il medesimo non avrebbe potuto non tenere il comportamento censurato dall'organo disciplinare, risolvendosi in accertamenti in punto di fatto e valutazioni delle risultanze processuali che non possono essere oggetto di controllo in sede di legittimità". Si consideri pure quanto affermato dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione nella sentenza n. 18695/2011: "Nei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, definite dalla legge mediante una clausola generale (mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale), è rimessa alla valutazione dell'Ordine professionale ed il controllo di legittimità sull'applicazione di tali valutazioni non consente alla Corte di Cassazione di sostituirsi al Consiglio Nazionale Forense nell'enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza".
A mio avviso ciò impone di riconoscere che l'avvocato destinatario di una sanzione disciplinare ha una tutela debole che, in caso di cancellazione o radiazione dall'albo lo abilita a ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'art. 6 CEDU, stante la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo depositata il 27 settembre 2011 nel caso Menarini contro Italia (ricorso n. 43509/08). In particolare, a mio avviso, il ricorso del detto avvocato alla Corte di Strasburgo è consentito per la ricorrenza dei seguenti presupposti: 1) gravità delle sanzioni espulsive comminategli della cancellazione o radiazione dall'albo (assimilabili a pene ai sensi dell'art. 6 CEDU per quanto afferma la "sentenza "Menarini"); 2) carenza di terzietà del CNF quale giudice speciale della disciplina degli avvocati; 3) impossibilità, per l'avvocato cancellato o radiato dall'albo, di riproporre in Cassazione le censure di merito giudicate dal CNF stesso.

Ultimo aggiornamento Sabato 29 Ottobre 2011 11:26
 

Globalizzazione delle professioni: cavalcare il cambiamento

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(da www.dirittodelleprofessioni.it )

"Professional service firms beetween resistance and change: business law firms in Italy" è il titolo di un interessante libro di Evelyn Micelotta che analizza la reazione dei professionisti legali alla globalizzazione delle professioni.

Ultimo aggiornamento Mercoledì 07 Dicembre 2011 13:54
 

Avvocati e conflitto d'interessi: basta la sanzione disciplinare o penale; troppe le incompatibilità

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  DICIAMOLO A MARIO MONTI. Il sistema delle sanzioni all'avvocato per svolgimento d'attività in conflitto di interessi comprende sia sanzioni disciplinari che penali. Perciò non si devono prevedere, nella legge professionale, una serie di attività quali causa di divieto di iscrizione all'albo per incompatibilità astratta (nonchè di cancellazione dall'albo per incompatibilità astratta). Tale prevenzione ("a monte") dei conflitti di interessi attraverso il concetto di incompatibilità è liberticida poichè, impedendo di iscriversi o di rimanere iscritto all'albo forense, limita irragionevolmente, con violazione del principio di proporzionalità, l'esercizio del fondamentale diritto di libertà del lavoro professionale. Tale ultimo diritto -peraltro riconosciuto dalla Costituzione e dall'art. 15 della C.E.D.U.- viene così sacrificato sull'altare della prevenzione del conflitto di interessi, senza che tale prevenzione possa considerarsi una "ragione imperativa di interesse generale", soprattutto alla luce della tolleranza che la regolazione dell'accesso alla professione forense mostra con riguardo a talune situazioni di evidente conflitto di interessi (ministri, sottosegretari, commissari governativi, giudici di pace, mediatori, vice procuratori onorari: tutti ammessi ad essere iscritti all'albo degli avvocati). 

Lo si deve riconoscere, in coerenza con la sentenza della Corte costituzionale n. 189/2001

Pure interessante -per sostenere la necessità di abrogare tutti i divieti di iscrizione agli aalbi forensi e i doveri di cancellazione d'ufficio dai medesimi albi che ancora oggi si fondano su presunzioni odiose di astratti conflitti di interesse- è quanto scrivono le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 22882 del 2011, depositata il 4 novembre 2011: "Il ricorrente eccepisce inoltre che non sarebbe incorso in alcun conflitto di interessi, nella trattativa che vedeva interessati, da una parte, la persona (sua cliente) che poi lo ha denunciato (tale sig.ra ...) e, dall'altra parte, una società che faceva capo alla moglie ed alla suocera ... . La tesi difensiva è che la sig.ra ... non aveva ricevuto alcun danno dalla situazione di conflitto potenziale. L'eccezione è nuova e comunque irrilevante perchè, come ha correttamente rilevato il giudice disciplinare, l'illecito si consuma con il verificarsi della situazione che mette a rischio il rapporto fiduciario tra avvocato e cliente. L'art. 37 CDF mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato e, quindi, perchè si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di intreresse con la controparte. Facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l'illecito contestato all'avvocato ... è un illecito di pericolo e non di danno. Quindi l'asserita mancanza di danno è irrilevante perchè il danno effettivo non è elemento costitutivo dell'illecito contestato."

E allora, se le giuste sanzioni disciplinari (graduate dal Consiglio dell'Ordine in base alla gravità della condotta) devono essere irrogate al mero verificarsi del pericolo di conflitto di interessi, che senso ha prevedere, in aggiunta, nella legge professionale forense, tante incompatibilità per conflitti di interessi presunti irragionevolmente, come molti di quelli di cui all'art. 3 della legge professionale? Altrimenti detto: che senso ha prevedere un divieto di iscrizione negli albi per incompatibilità per conflitti di interessi in situazioni in cui il rischio del conflitto è evidentemente remoto (men che potenziale)?  Che senso ha, poi, prevedere una cancellazione dagli stessi albi forensi, non "disciplinare" ma "amministrativa" ed irrogata per il sopravvenire di una causa di incompatibilità precedentemente assente? 

Quanto affermato dalle sentenze della Corte costituzionale n. 189/2001 e della Cassazione a sezioni unite n. 22882/2011 deve far ritenere incostituzionale (per violazione degli articoli 3, 4, 41, 117 comma 1 Cost.) la previsione, all'art. 3 della legge professionale forense del 1933 e s.m.i., di tutta una serie di ipotesi di incompatibilità, per "cervellotici" (e men che potenziali) conflitti di interesse, con l'esercizio della professione forense. Deve far ritenere parimenti incostituzionale la previsione di tutta una serie di cancellazioni d'ufficio dagli albi, oggi disegnate non come condotte sanzionabili disciplinarmente ma come incompatibilità sopravvenute e fonte di "cancellazione amministrativa" dall'albo.

Ultimo aggiornamento Venerdì 11 Novembre 2011 17:38
 

Corte europea diritti dell'uomo su avvocati, notai e magistrati (sent. Graziani-Weiss / Austria)

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 (da www.servizi-legali.it ) 

Dalla edizione straordinaria della newsletter del Consiglio Nazionale Forense, n. 42 del 7 novembre 2011:

"Strasburgo riconosce il ruolo sociale dell'avvocatura.
Con la sentenza 18 ottobre 2011(Graziani-Weiss contro Austria), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha confermato la propria costante giurisprudenza che, nel distinguere la professione forense dalle altre attività di prestazione di servizi, sottolinea il valore sociale della professione, che impone all'avvocato di assumere funzioni pubbliche quali quelle di tutela e curatela di soggetti incapaci, proprio in ragione della particolare qualificazione professionale acquisita, del superamento dell'esame di abilitazione, e dei doveri deontologici che gravano sul legale.
La sentenza accosta pertanto gli avvocati ai notai ed ai magistrati, sottolienando il rilievo pubblico delle professioni giuridiche, che le distingue nettamente - dice la Corte - da gruppi di altre persone che, pur avendo studiato legge, e pur avendo ricevuto una qualche forma di "legal training" non presentano quel complesso universo deontico di diritti e di doveri che connotano invece "lawyers, public notaries, and judges"."

LEGGIAMOLA TUTTI TUTTA LA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO !

Ultimo aggiornamento Giovedì 29 Marzo 2012 21:34
 

Non superare il corporativismo è, per gli avvocati, errore fatale

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(da www.dirittodelleprofessioni.it)

Attenzione all'errore fatale! Tale sarebbe, per gli avvocati, insistere nella richiesta alle forze politiche di approvare senza modifiche il testo di riforma forense già approvato dal Senato a novembre 2010.
Chiedere l'accettazione "a scatola chiusa", senza emendamenti che lo rendano coerente con la inevitabile "liberalizzazione delle professioni" (da intendere come superamento del corporativismo medieval - fascista) sarebbe, per gli avvocati, l'errore fatale poichè li "marchierebbe" definitivamente innanzi all'opinione pubblica come corporazione non attenta neppure agli evidenti profili di incostituzionalità (il più evidente è la creazione del Consiglio Nazionale Forense come giudice speciale nuovo per composizione e per provvista di giurisdizione)  della controriforma che chiede.

Perciò ritengo pericolosa la posizione che pare al riguardo assunta dal CNF. Leggo sul sito del C.N.F., il 18/10/2011, in un articolo intitolato "Riforma forense: piena compatibilità con la manovra di agosto. E’ strumentale la tesi contraria, che si prefigge lo scopo di ritardarne l’approvazione, o peggio ancora, di affossarla del tutto. Una rapida disamina dei singoli punti della manovra d’agosto in tema di professioni non può che confermarne la piena compatibilità con quanto previsto nel ddl AC 3900, all’esame della commissione giustizia della camera":
"13/10/2011
I principi della manovra sono disposizioni di principio: con l’art. 3, comma 5 D.L. cit., il legislatore ha infatti opportunamente respinto lo strumento della delega legislativa, che pure era stato proposto, e che avrebbe recato criteri e principi direttivi obbligatoriamente precettivi e conformativi rispetto alla successiva legislazione delegata, con conseguente incostituzionalità delle norme delegate in caso di scorretta attuazione della delega.
È stato dunque scelto uno strumento meno rigido in grado di fornire un quadro a maglie larghe, nel quale ciascuna professione possa ritagliare le modifiche di dettaglio opportune in relazione alle proprie specificità.      Non ha dunque senso postulare una presunta incoerenza tra queste norme di principio e il ddl AC 3900: le prime recano previsioni che per definizione debbono essere declinate nei singoli ordinamenti, e che non possono non rimanere ad un livello molto generale, dovendo andare bene per professioni tra loro diversissime.
Sul piano del rapporto tra le fonti, la fonte successiva chiamata a recepire i principi nei singoli ordinamenti con modifiche puntuali potrà validamente sia interpretare il principio secondo le esigenze della professione, sia, se necessario, derogarvi nel caso singolo, in base al principio di specialità.
Il legislatore successivo, infatti, è sovrano come quello della manovra e la fonte successiva non è tenuta a rispettare puntualmente le indicazioni di questa: se questo il legislatore avesse voluto, avrebbe dovuto dar luogo ad una legge delega, cosa che – come detto – non ha fatto.
A conferma di quanto sopra esposto si ricorda che l’art. 3 comma 5 non prevede alcuna abrogazione automatica delle disposizioni eventualmente contrastanti, né prevede – come invece la manovra fa per molti altri settori – una abrogazione automatica decorso un certo periodo di tempo
".

Non sono per niente daccordo. Ritengo poi azzardato affermare (come si legge -nella newsletter del sito www.consiglionazionaleforense.it n. 38 del 2011-  avrebbe fatto il consiglere del C.N.F. Mascherin al Congresso delle Camere penali tenutosi  a Rimini tra il 14 e il 16 ottobre 2011) che "Esiste la teoria delle fonti del diritto. I principi contenuti nella manovra, che non sono di delega e per questo non sono vincolanti, ben possono trovare attuazione in una legge speciale che ne adegui l’impatto per una professione che ha copertura costituzionale, come quella forense”. Ancor più azzardato ritengo affermare (come pure avrebbe fatto il detto consigliere) che "Se la maggioranza non farà passare la legge professionale gli avvocati non lo dimenticheranno e denunceranno l’inadeguatezza di questa classe politica a governare. Nonostante ci siano 500 emendamenti, in realtà quasi tutti dell’opposizione, se c’è la volontà politica la riforma può essere approvata".

Ma consideriamo, in aggiunta quel che scrive l'Ufficio studi del C.N.F. nel suo dossier (vedilo all'indirizzo http://fe-mn1.mag-news.it/nl/l.jsp?f-.BER.k__.I6.Ev.08Cq ) intitolato "La manovra economica bis 2011 (decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148) Cosa cambia per ll’’Avvocato - Elementi di interesse per la professione forense". Scrive, con riguardo al rapporto tra i principi in materia di professioni di cui all'art. 3 del d.l. n. 138/2011 e il disegno di legge di riforma della professione forense all'esame della Camera:
"La manovra di agosto reca all’art. 3, comma 5 alcune disposizioni di principio in materia di riforma delle professioni. Pur non recando misure di immediata applicazione, e dunque di diretto impatto per gli avvocati, è opportuna una breve analisi volta ad illustrarne i contenuti, anche al fine di valutare l’eventuale ricaduta di tali previsioni sulla riforma dell’ordinamento forense già approvata dal Senato ed attualmente all’esame della Commissione giustizia della Camera (AC 3900).
L’art. 3, comma 5 D.L. cit. reca una serie di principi e prevede che i singoli ordinamenti professionali siano adeguati entro 12 mesi: il legislatore ha dunque respinto lo strumento della delega legislativa, che pure era stato proposto da più parti (da ultimo anche da Confindustria nel progetto per l’Italia siglato insieme con altre organizzazioni produttive), e che avrebbe recato criteri e principi direttivi obbligatoriamente precettivi e conformativi rispetto alla successiva legislazione delegata, con conseguente incostituzionalità delle norme delegate in caso di scorretta attuazione della delega. È stato dunque scelto uno strumento meno rigido in grado di fornire un quadro a maglie larghe, nel quale ciascuna professione possa ritagliare le modifiche di dettaglio opportune in relazione alle proprie specificità. Non ha dunque senso postulare una presunta incoerenza tra queste norme di principio e il ddl AC 3900 recante “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”: le prime recano previsioni che per definizione debbono essere declinate nei singoli ordinamenti, e che non possono non rimanere ad un livello molto generale, dovendo occuparsi di professioni tra loro diversissime. Sul piano del rapporto tra le fonti, la fonte successiva chiamata a recepire i principi nei singoli ordinamenti con modifiche puntuali potrà validamente sia interpretare il principio secondo le esigenze della professione, sia, se necessario, derogarvi nel caso singolo, in base al principio cronologico ed a quello di specialità. Il legislatore successivo, infatti, è sovrano come quello della manovra e la fonte successiva non è tenuta a rispettare puntualmente le indicazioni di questa: se questo il legislatore avesse voluto, avrebbe dovuto dar luogo ad una legge delega, cosa che – come detto – non ha fatto. Piuttosto, sul piano politico, per quanto il termine sia ordinatorio, la manovra spinge ad una riforma degli ordinamenti professionali entro tempi brevi (12 mesi), e quella forense è la riforma in stato di maggiore avanzamento nei lavori parlamentari. A conferma di quanto sopra esposto si ricorda che l’art. 3 comma 5 non prevede alcuna abrogazione automatica delle disposizioni ordinamentali eventualmente contrastanti, né prevede – come invece la manovra fa per molti altri settori – una abrogazione automatica decorso un certo periodo di tempo.
Di seguito i principi affermati nella disposizione in commento, correlati a quelli affermati nel ddl di riforma dell’ordinamento forense:
A) L’opzione di fondo e di sistema è quella della distinzione tra impresa e professione: su questo punto è evidente che il ddl AC 3900 si pone in piena continuità, confermando la netta distinzione tra impresa e professione;
B) È salvaguardato l'esame di Stato per l'accesso e l'eventuale anticipo del tirocinio è subordinato alla volontà dei CN (tramite convenzione); così anche nel ddl AC 3900;
C) Sono ribaditi i principi di autonomia e indipendenza come caratteri distintivi del professionista; così anche nel ddl AC 3900;
D) È imputato direttamente ai CN il potere regolamentare sulla formazione permanente, quindi la manovra spinge nel senso della devoluzione ai Consigli nazionali del potere regolamentare, perno del ddl AC 3900, pur attenuato nel passaggio parlamentare;
E) Le tariffe sono regolate nella manovra in un modo ben più equo di quanto non avesse fatto il decreto legge Bersani: quando è parte un ente pubblico, il giudice non può derogare ai minimi; il ddl AC 3900 si muove su questa scia, sancendo la inderogabilità dei minimi per assicurare la qualità delle prestazioni professionali in funzione della corretta amministrazione della giustizia e a difesa del cliente-consumatore (in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia);
F) È introdotta l'assicurazione obbligatoria, cosa che fa anche il ddl AC 3900;
G) La disciplina della pubblicità è del tutto in linea con il codice deontologico forense e non sono colpiti i poteri degli ordini in materia; analoghe le previsioni del ddl AC3900;

A proposito del disciplinare, il principio di cui alla manovra è chiaramente nel senso di imporre al livello locale la distinzione tra funzioni amministrative e funzioni disciplinari; il ddl AC 3900 prevede proprio questa distinzione a livello locale, ma lascia integra la composizione e la funzione disciplinare del CNF per salvaguardarne la natura giuridica di giudice speciale, che consente la sollevazione di questione di legittimità costituzionale. Attualmente ogni distretto di Corte d’appello elegge un rappresentante al CNF, e la composizione dell’organo riflette la geografia giudiziaria italiana, il che è assolutamente indispensabile, avuto riguardo alle attribuzioni del Consiglio stesso in materia di amministrazione della giustizia. La natura di giudice speciale del CNF consente all’organo di adire la Corte costituzionale per far valere la eventuale incostituzionalità di norme applicabili ai procedimenti disciplinari, salvaguardando l’interesse generale alla corretta attuazione dell’ordinamento giuridico, e rappresenta simbolicamente e funzionalmente il legame inscindibile tra avvocatura e giurisdizione.
È dunque evidente che, lungi dal costituire un ostacolo all’approvazione del ddl AC 3900, la manovra costituisce piuttosto un incentivo a procedere celermente, con il termine di 12 mesi per adeguare gli ordinamenti professionali, e con previsioni di merito coerenti con quelle proprie della riforma forense
".

Dunque, la posizione del Consiglio Nazionale Forense (dopo la "manovra" di luglio 2011 che ha assegnato ad una Alta Commissione, composta anche di membri di organismi internazionali, il compito di formulare proposte di liberalizzazione dei servizi in Italia, e dopo la "manovra" di ferragosto 2011, di cui al d.l. 138/2011 che all'art. 3 è stato tradotto in legge 148/2011 senza modifiche) è quella del rigetto di ogni confronto nel merito dei provvedimenti da adottare "pro liberalizzazione". Il CNF insiste nella richiesta d'approvazione definitiva della riforma forense così come il Senato l'ha approvata a fine 2010.
ERRARE E' UMANO MA PERSEVERARE E' DIABOLICO, DICO IO. SE L'AVVOCATURA E' GIUNTA AL PUNTO D'ESSERE L'OGGETTO PREFERITO DEGLI ATTACCHI DEI SEMPRE PIU' NUMEROSI CERCATORI DI CAPRI ESPIATORI (PER LA CRISI ECONOMICA INCALZANTE) E' COLPA DI QUELLA PARTE DELL'AVVOCATURA STESSA CHE CONTINUA A SOSTENERE UN PROGETTO DI RIFORMA DELLA PROFESSIONE SEMPLICEMENTE ANTISTORICO NELLA SUA ISPIRAZIONE CORPORATIVA.
E' profondamente ingiusto, di certo, che l'intera categoria dei professionisti sia dipinta come una zavorra allo sviluppo del Paese.
E' pure vero che, per archiviare ogni strumentalizzazione, come ha sostenuto Ester Perifano, segretaria dell'Asociazione Nazionale Forense, serve una regolamentazione adeguata ai tempi e all'attuale contesto economico.
E' parimenti indiscutibile che, data la crisi montante, tutti i professionisti autonomi rischiano di pagare un prezzo esorbitante per l'identificazione sbagliata con "la casta".

Ebbene, gli avvocati italiani, se non cambiano radicalmente strategia e invece si attardano a difendere posizioni indifendibili, saranno semplicemente spazzati via (cioè diventeranno rapidamente quasi tutti professionisti dipendenti -magari di loro colleghi-).
Che i professionisti autonomi italiani siano assorbiti rapidamente dalle grandi imprese professionali all'italiana  sarebbe una bruttissima fine per l'esperienza sociale sana e bella (e vecchia ben più dell'Italia unita) della libera Avvocatura italiana ma non sarebbe, a ben vedere, un esito stravagante, visto che i professionisti autonomi (mi riferisco agli autonomi nella sostanza e non agli autonomi solo formalmente, visto che la tipologia più diffusa di dipendenza dei professionisti e la parasubordinazione con partita IVA) rappresentano ormai una eccezione alla attuale fase dello sviluppo capitalistico. C'è una via d'uscita per i liberi avvocati italiani (che del numero totale degli avvocati italiani sono la stragrande maggioranza)? Si, imporre ai vertici istituzionali (CNF) e "politici" (OUA) dell'avvocatura nostrana di abbandonare ogni antistorica salvaguardia del corporativismo (la giurisdizione domestica, il ruolo del CNF di legislatore di settore e di gestore di vertice della deontologia), buttare alle ortiche concetti antipatici e incomprensibili ai contemporanei, come decoro della professione, che farebbero perdere le elezioni persino al partito delle veline. E, soprattutto, occorre dimostrare a maggioranza, opposizione e opinione pubblica quanto sia "fonte di prodotto interno lordo" l'organizzazione per piccoli professionisti indipendenti: svelare la verità banale che, nella italica società della conoscenza, il "tessuto produttivo" a rischio non è solo quello delle piccole e medie imprese ma anche quello dei piccoli e medi professionisti. IN REALTA' I NEMICI DEI PICCOLI E MEDI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI SONO I GRANDI IMPRENDITORI E I GRANDI PROFESSIONISTI, ENTRAMBI NON VEDONO L'ORA DI DIVENTARE DATORI DI LAVORO SUBORDINATO DEL VASTO E LABORIOSO POPOLO DELLE PARTITE IVA "SPARPAGLIATE E DEBOLI". PARADOSSALMENTE SOLO L' "ALTA COMMISSIONE" (CHE DALLA "MANOVRA" DELL'ESTATE 2011 LEGGE, E' STATA PROGRAMMATA -E ANDREBBE NOMINATA AL PIU' PRESTO- PER FARE PROPOSTE DI LIBERALIZZAZIONE DEI SERVIZI) POTRA' SALVARE I PICCOLI E MEDI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI DA UN FUTURO DA LAVORATORI SUBORDINATI DI GRANDI IMPRESE PROFESSIONALI (RETTE DAL GRANDE AVVOCATO, DAL GRANDE ARCHITETTO O DAL GRANDE CAPITALISTA CHE CONTROLLI LA SOCIETA' DI PROFESSIONISTI  POCO CAMBIA).  MA AFFINCHE', INVECE, L' "ALTA COMMISSIONE" INFARCITA DI ESPERTI STRANIERI NON CONDANNI I LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI, RITENENDOLI OSTACOLI ALLE MAGNIFICHE SORTI E PROGRESSIVE DEL TERZIARIO AVANZATO,  BISOGNA CHE I VERTICI ISTITUZIONALI E POLITICI DELLE PROFESSIONI -E IN PARTICOLARE DELL'AVVOCATURA- ABBIANO VOGLIA DI PARLARLE. MA NON  DEVONO PARLARLE DI "DECORO DELLA PROFESSIONE" QUALE FONTE DELL'OBBLIGO DI REINTRODURRE LE TARIFFE MINIME, E NEPPURE DEVONO PARLARLE DI "GIURISDIZIONE DOMESTICA" QUALE SISTEMA PER LA SALVAGUARDIA DELL'INTERESSE GENERALE ALLA CORRETTA ATTUAZIONE DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO E, ADDIRITTURA, RAPPRESENTAZIONE SIMBOLICA E FUNZIONALE DEL LEGAME INSCINDIBILE TRA AVVOCATURA E GIURISDIZIONE.
BISOGNA CHE I VERTICI DELE PROFESSIONI PARLINO ALL' "ALTA COMMISSIONE" DELLA FUNZIONE MACROECONOMICA DEI PICCOLI E MEDI PROFESSIONISTI IN ITALIA, IN UN SISTEMA CIOE' CHE NON PUO' DIVENTARE TROPPO IN FRETTA SIMILE A QUELLO ANGLOSASSONE E CHE SE IN TAL SENSO COATTIVAMENTE TRASFORMATO PRODURREBBE MENO RICCHEZZA. CONCLUSIONE: COSA NON SI DEVE FARE NELLO SMONTARE FINALMENTE LA REGOLAZIONE CORPORATIVA DELLE PROFESSIONI? NON SI DEVE AZZERARE IL SISTEMA ORDINISTICO, BISOGNA CHE GLI ORDINI NELLA ATTUALE COMPOSIZIONE PERSONALE RIMANGANO IN VITA MA SIANO NON PIU' MONOPOLISTI, ABBIANO DEI CONCORRENTI, PERDANO LA NATURA DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E OGNI POTERE DISCIPLINARE E DI NORMAZIONE GENERALE. BASTEREBBE QUESTO.

Ultimo aggiornamento Giovedì 29 Marzo 2012 21:32
 

Sciolti gli Ordini professionali che non pubblicano la P.E.C. degli iscritti entro gennaio 2012

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(da www.dirittodelleprofessioni.it )

Lo stabilisce la legge di stabilità per il 2012 (l. 183/2011). In particolare la legge di stabilità prevede, all'art. 25, comma 4: "All'art. 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 7, è inserito il seguente: <<7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente>>".  All comma 5 del medesimo articolo 25 della legge di stabilità per il 2012 si prevede: "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicno decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Importante: non si tratta di pubblicazione vera e propria ma di pubblicazione d'un elenco riservato, consultabile solo dalle pubbliche amministrazioni, quello appunto previsto dal sopra citato comma 7 dell'art. 16 del d.l. 185/08, per il quale: "7.  I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata."

MI DOMANDO: PERCHE' NON RENDERE SUBITO CONSULTABILE A TUTTI IN VIA TELEMATICA L'ELENCO DEI PROFESSIONISTI ISCRITTI  IN ALBI E COLLEGI E LE LORO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ?

Ultimo aggiornamento Venerdì 25 Novembre 2011 10:53
 

Tribunale Bassano del Grappa 8/11/11 dà ragione a dipendente pubblico: niente revoca del part time

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(da www.servizi-legali.it )

Il Tribunale di Bassano del Grappa, con ordinanza collegiale del 4 novembre 2011, depositata l'8 novembre 2011, ha respinto il reclamo del Ministero della Giustizia avverso precedente ordinanza monocratica del medesimo Tribunale, la quale aveva sospeso l'efficacia del provvedimento con cui il Direttore generale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria aveva disposto -in base all'art. 16 della l. 183/2010 (c.d. "collegato lavoro")- che una dipendente di quel ministero cessasse dal rapporto di lavoro a tempo parziale in essere, con conseguente ripristino del rapporto a tempo pieno.

Dopo la recente sentenza del Tribunale di Trento, nel merito, pure favorevole al dipendente, si consolida dunque una giurisprudenza rigorosa nella verifica della legittma adozione dei provvedimenti di riconduzione coattiva al full time dei dipendenti pubblici.

LEGGI DI SEGUITO LA MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA DEPOSITATA L'8 NOVEMBRE 2011 ...

 

Ultimo aggiornamento Venerdì 25 Novembre 2011 10:53 Leggi tutto...
 

Risoluzione del Parlamento U.E. per la riduzione delle professioni regolamentate nell'Unione europea

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(da www.dirittodelleprofessioni.it)

Il 15 novembre 2011 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sull’attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche.  Il fine è quello di ottenere in Europa una maggiore mobilità dei laureati e un maggior riconoscimento dell’esperienza professionale acquisita col tirocinio, anche nel Paese d’origine. Il mezzo proposto è la riduzione  del numero di professioni regolamentate nell’Unione europea, riduzione che comporterebbe una più ampia libera circolazione dei cittadini.  Il richiamo è a rendere operativa la sentenza  Morgenbesser del 13/11/2003 (resa nella causa C-313/01).
Il Parlamento non ritiene utile, invece (per il rischio del c.d. forum shopping), estendere la procedura di riconoscimento anche alle qualifiche che siano ottenute in Paesi terzi.
Sembra, dunque, sancito il fallimento del sistema delle c.d. piattaforme comuni (che, comunque, per il Parlamento europeo sono potenzialmente utili, pur ritenendosene necessaria la modifica e semplificazione).

Leggi di seguito la risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sull'attuazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali (2005/36/CE) ...

Ultimo aggiornamento Domenica 20 Novembre 2011 20:41 Leggi tutto...
 

Pubblico impiego: il part time torna ad essere una scelta strategica

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(da www.servizi-legali.it )

IL PART TIME NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE TORNA AD ESSERE STRATEGICO. IN BASE ALL'ART. 1, COMMA 36, DELLA LEGGE DI STABILITA' PER IL 2012 (l. 183/2011), INFATTI, ESSO E' UNA OPPORTUNITA' ORGANIZZATIVA DA VALUTARE OBBLIGATORIAMENTE DA PARTE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PERSONALE DELL'ENTE PUBBLICO -PENA LA SUA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE- PRIMA DI PROCEDERE  CON LA MOBILITA' OBBLIGATORIA O LA COLLOCAZIONE IN DISPONIBILITA' NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI VALUTATI IN "SOPRANNUMERO" O IN "ECCEDENZA DI PERSONALE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI O ALLA SITUAZIONE FINANZIARIA".

LA NOVITA', DA TEMPO AUSPICATA, E' SANCITA NEL NUOVO TESTO DELL'ART. 33 DEL D.LGS. 165/2001 CHE SARA' EFFICACE DALL'1 GENNAIO DEL 2012.

Ecco come la legge di stabilità per il 2012, all'art. 36, comma 1, ha disposto la modifica, a decorrere dall'1/1/2012, dell'art. 33 (intitolato "Eccedenze di personale e mobilità collettiva") del D.L.gs. 165/2001:
"33.  Eccedenze di personale e mobilità collettiva.
1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.
5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.
7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.
8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153."

Le parole evidenziate in neretto costituiscono i passaggi della nuova disposizione che fondano il nuovo e concreto impegno delle pubbliche amministrazioni all'utilizzazione di rapporti di lavoro a part time.

Ultimo aggiornamento Domenica 20 Novembre 2011 20:44
 

Avv. Maurizio Perelli: difesa dei dipendenti pubblici contro la revoca del part time. E' on line

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( da www.servizi-legali.it )

IL PART TIME NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E' DI NUOVO STRATEGICO. IN BASE ALL'ART. 1, COMMA 36, DELLA LEGGE DI STABILITA' PER IL 2012 (l. 183/2011), INFATTI, ESSO E' UNA OPPORTUNITA' ORGANIZZATIVA DA VALUTARE OBBLIGATORIAMENTE DA PARTE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PERSONALE DELL'ENTE PUBBLICO -PENA LA SUA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE- PRIMA DI PROCEDERE  CON LA MOBILITA' OBBLIGATORIA O LA COLLOCAZIONE IN DISPONIBILITA' NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI VALUTATI IN "SOPRANNUMERO" O IN "ECCEDENZA DI PERSONALE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI O ALLA SITUAZIONE FINANZIARIA".

Anche alla luce di questa fondamentale novità normativa ho elaborato una articolata linea di difesa a favore dei dipendenti pubblici a part time che non vogliano soggiacere ad una forzosa trasformazione del loro vecchio rapporto di lavoro a part time in un nuovo rapporto a full time, come illegittimamente disposto da molte pubbliche amministrazioni in forza dell'art. 16 del "c.d. collegato lavoro".

Il mio ragionamento si fonda sulla fondamentale differenza, per il principio di  sicurezza giuridica e affidamento nella stabilità della legge, tra coloro che sono titolari di un rapporto di lavoro pubblico a part time in forza di contratto concluso con la pubblica amministrazione in data anteriore al 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del decreto 112/2008 che ha cancellato il "diritto pieno" del dipendente pubblico al part time ed ha riconosciuto ampio potere discrezionale alla pubblica amministrazione nel concederlo o meno) e  coloro che, invece, aspirano oggi ad ottenere il part tuime o, comunque, l'hanno ottenuto dopo il 25 giugno 2008, in costanza del nuovo regime del "part time discrezionale" nell'impiego pubblico.

Suggerisco, nel mio lavoro, una argomentazione, da prospettare alla pubblica amministrazione già in fase precedente la annunciata operatività della trasformazione  autoritativa del part time in full time.

In particolare suggerisco di chiedere, in via gradata, alla amministrazione che abbia intenzione di trasformare il part time in full time unilateralmente o in tal senso abbia già disposto:
1) di aderire ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 16 del "collegato lavoro" che intenda la "rivalutazione"  dei provvedimenti di concessione del part time come atto meramente interno e fonte soltanto di una possibile proposta al lavoratore di ritorno al tempo pieno (tuteliando iin tal modo i diritti quesiti dei “vecchi" dipendenti pubblici a part time);
2) di disapplicare, in subordine, l'art. 16 del "collegato lavoro" per contrasto col diritto dell'Unione europea direttamente applicabile (come, recentemente, ha riconosciuto necessario il Tribunale di Trento, con sentenza n. 112/2011, depositata il 28 settembre 2011 e che puoi leggere sul social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ).

Ove poi si debba tutelare in via giudiziaria, innanzi al  competenteTribunale del lavoro, il diritto quesito del "vecchio" dipendente pubblico a mantenere in essere, immutato, il suo rapporto di lavoro a part time, prospetto nel mio lavoro (oltre all'opportunità di riproporre al giudice l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 16 del "collegato lavoro" o la sua disapplicacazione di cui sopra ai punti 1 e 2) la possibilità di:
3) chiedere, in subordine, al giudice la proposizione di questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea per sapere se il diritto dell'Unione osti all'adozione di una norma quale l'art. 16 del "collegato lavoro";
4) sollevare in giudizio la questione  di legittimità costituzionale dell'art. 16  del "collegato lavoro" (sulla scorta dell'ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24689/2010, causa Avv. Maurizio Perelli contro Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti) per violazione del principio della sicurezza giuridica e dei diritti quesiti;
5) chiedere al giudice di riconoscere la illegittimità della riconduzione unilaterale al full time per assenza -se possibile anche sotto l'aspetto oggettivo e, dunque, a prescindere dalla esaustività della motivazione addotta dalla pubblica amministrazione nel provvedimento di riconduzione unilaterale al full time- dei presupposti della correttezza e buona fede dell'agire amministrativo, richiesti dall'art. 16 del “collegato lavoro”;
6) chiedere al giudice -ove l'amministrazione abbia adottato provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente "renitente al full time" o abbia addirittura proceduto al suo licenziamento - di dichiarare la illegittimità del provvedimento disciplinare o addirittura del licenziamento.

E' possibile utilizzare la mia consulenza, fornita on line a pagamento nel rispetto delle tariffe d'avvocato. Basta accedere al sito www.servizi-legali.it e seguire le indicazioni per la richiesta della consulenza legale on line. Si può richiedere la valutazione del caso specifico, allegando la documentazione rilevante con riguardo al proprio rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.

Ultimo aggiornamento Giovedì 29 Marzo 2012 21:27
 

La degradazione delle professioni una volta rispettabili secondo Adam Smith

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"Nelle professioni in cui non vi sono privilegi come l'avvocatura e la medicina, se un ugual proporzione di gente fosse istruita a spese pubbliche, la concorrenza diventerebbe subito così grande da ridurne moltissimo il compenso pecuniario. A nessuno allora varrebbe la pena di istruire il figlio a proprie spese a una di queste professioni. Esse sarebbero lasciate interamente a persone istruite dalla carità pubblica il cui numero e le cui necessità le obbligherebbe in generale ad accontentarsi di una remunaerazione molto misera e da qui deriverebbe la completa degradazione delle professioni ora rispettabili dell'avvocatura e della medicina". (Adam Smith, "La ricchezza delle nazioni", libro I, parte II "Disuguaglianze determinate dalla politica europea").

Sarà pure vero e forse sarà già tutto successo proprio così. Comunque la storia non si ferma. Semmai bisogna cercare di cavalcarla. Inoltre la rispettabilità di una professione non sta in quanto con essa si guadagna; altrimenti sarebbero rispettabili tanti delinquenti.

 

Allerta dal Parlamento europeo contro i professionisti sospesi o radiati dagli albi

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(da www.dirittodelleprofessioni.it )

Il meccanismo di che il Parlamento europeo chiede di costituire attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) -al fine di tutelare i clienti dei professionisti europei e i consumatori in genere- è una sorta di allerta  da diffondere in tutti gli Stati dell'Unione a seguito dell'adozione, nei confronti di un professionista, di taluni provvedimenti in uno Stato membro (ad esempio la sospensione o la radiazione dall'albo professionale). Si chiede, in particolare, di introdurre “l’obbligo di effettuare una segnalazione a tutti gli Stati membri ogniqualvolta sia adottata una misura regolamentare nei confronti della registrazione di professionisti o del loro diritto di esercitare”.

Leggi di seguito la risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sull'attuazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali (2005/36/CE) ...

Ultimo aggiornamento Sabato 19 Novembre 2011 21:11 Leggi tutto...
 

La Corte costituzionale e quella di Strasburgo su limiti a retroattività della legge civile

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La Corte costituzionale, con sentenza n. 257/2011 del 19/9/2011 (in materia di retribuzione dei lavoratori agricoli a tempo determinato calcolabile a fini pensionistici) esamina la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani sui limiti alla retroattività della legge civile.

Leggi di seguito la sentenza della Corte costituzionale n. 257/2011 ...

Ultimo aggiornamento Giovedì 17 Novembre 2011 15:36 Leggi tutto...
 

Avvocati: giusta denuncia del Consiglio Nazionale Forense contro le degenerazioni della pubblicità

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Giustissimo l'intervento del Consiglio Nazionale Forense contro le degenerazioni della pubblicità degli avvocati, la mistificazione della professionalità, la svendita delle consulenze, la SCARSA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI D'AVVOCATO TRASFORMATA IN PRODOTTO BEN VENDIBILE SOLO PER LA FORZA DELLA PUBBLICITA' E DEL FRANCHISING LEGALE. Vedi la condivisibile denuncia del C.N.F. all'indirizzo  http://fe-mn1.mag-news.it/nl/l.jsp?f-.BIJ.k__.JW.Ev.08Cq

IN TEMA DI PUBBLICITA' DEGLI AVVOCATI BISOGNA DISTINGUERE E ANCHE PER QUESTO MOTIVO I CONSIGLI DEGLI ORDINI FORENSI NON HANNO PIU' SENSO SE CONTINUANO AD ESSERE COME OGGI SONO: INADEGUATI (PER SCARSEZZA DI MEZZI  E MATERIALI E UMANI) A SVOLGERE GLI IMMANI COMPITI CHE SONO LORO ATTRIBUITI.  PER ESSER SERI BISOGNA CHE COMPITI GRAVOSI SIANO AFFIDATI A SORGANISMI  STRUTTURATI E REGOLATI IN MODO CHE POSSANO RAGGIUNGERE I RISULTATI LORO RICHIESTI. IL LEGISLATORE DEVE CAMBIARE L'INTERA REGOLAZIONE DELLE PROFESSIONI, ALTRIMENTI SI FA FINTA ... ALL'ITALIANA  !!!  Ricordo, a tal proposito che è sterminata la produzione pubblicitaria su internet e che, secondo le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 23020/2011 del 7 novembre 2011) "Rientra nei compiti precipui degli organi professionali e ne costituisce una delle ragioni di esistere il controllo che i comportamenti dei propri iscritti non si riflettano sulla reputazione professionale e non compromettano l'immagine della categoria."

Ultimo aggiornamento Giovedì 17 Novembre 2011 18:07
 

Cambierà il sistema di riconoscimento di qualifiche professionali U.E.: carta professionale europea

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da www.servizi-legali.it

La Commissione europea vuole modificare il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali fondato sulla direttiva 2005/36 (che in Italia è stata recepita con Dlgs 206/2007). A tal fine ha avviato una consultazione pubblica, che è rimasta aperta fino al 20 settembre 2011.

Il 22 giugno 2011 la Commissione ha pubblicato un libro verde (COM (2011) 367, COM267_en.pdf) sull’attuale sistema di riconoscimento delle qualifiche, evidenziandone le criticità nel fatto che esso non agevola abbastanza l'effettiva libera circolazione dei professionisti, la mobilità dei quali è invece elemento centrale nella crescita europea (il settore del servizi costituisce il 70% dell’economia Ue).  Oggi il sistema del riconoscimento automatico vale solo per alcune professioni (soprattutto d'ambito sanitario) mentre per le altre vige un "sistema generale". La direttica 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, al suo art. 15, ha previsto  la creazione di piattaforme comuni per rendere superflue le eventuali misure di compensazione, quali prove d'esame aggiuntive o tirocini. E' però accaduto che, per la mancanza del necessario consenso dei 27 Stati, non si è giunti alla concreta erealizzazione delle stesse.

Il rapporto sulla cittadinanza del 2010 e il rapporto  SOLVIT hanno individuato gli ostacoli frapposti dagli Stati alla libera circolazione delle qualifiche e quindi all’accesso alle attività professionali e, per rimediare, la Commissione punta all’adozione di una carta professionale europea che consenta maggiore libertà di circolazione nello spazio economico europeo. Inoltre, punta ad una maggiore applicazione del sistema delle piattaforme comuni al fine di limitare la richiesta da parte degli Stati, a fini di riconoscimento qualifiche, di misure compensative che in realtà non appaiono sempre giustificate.  Punta pure, la Commissione, a un sistema semplificato per il riconoscimento della pratica remunerata e dei periodi di formazione nei vari Stati. Infine, evidenzia la ineludibilità di un rigoroso rispetto delle sentenze della Corte Ue in argomento (come la sentenza Morgenbesser del 13 novembre 2001 nella causa C-313/01).

PER LEGGERE IL LIBRO VERDE, IN INGLESE, VAI SU www.google.it e digita nel campo di ricerca: COM267_en.pdf

PER NOTIZIE ULTERIORI VEDI ALL'INDIRIZZO SEGUENTE

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_directive_en.htm

Ultimo aggiornamento Sabato 12 Novembre 2011 10:12
 

Studi di settore: valutare se professionista ha pochi clienti per annullare accertamento induttivo

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(da www.dirittodelleprofessioni.it )

La Casszione, Sezione tributaria, con sentenza 21856 depositata il 20 ottobre 2011, ha accolto il ricorso di un contribuente, lavoratore autonomo, che reclamava non decisivi nei suoi confronti gli studi di settore, stante l'esiguo numero dei suoi clienti.

Il succo della sentenza della Cassazione n. 21856/2011 è questo: i pochi clienti del professionista possono essere una delle ragioni che, presentandosi il contribuente al contraddittorio con l'amministrazione finanziaria, vanno valutati da quest'ultima per eventualmente consentire il superamento delle presunzioni di reddito derivanti dagli studi di settore e, dunque, l'annullamento dell'accertamento induttivo (ciò nella scia della sentenza della Cassazione n. 26635 del 2009). Non è poi sufficiente, perchè il giudice tributario confermi l'accertamento, utilizzare formule di stile come, ad esempio, quella per cui la controprova offerta dal contribuente "non può essere considerata idonea a dimostrare un andamento economico diverso da quello presunto attraverso l'applicazione dehli studi di settore". Il giudice tributario, infatti, senza essere vncolato dagli esiti del procedimento amministrativo, deve valutare se gli studi di settore sono applicabili al caso concreto.

Ultimo aggiornamento Sabato 22 Ottobre 2011 15:59
 

Compenso per prestazioni professionali non prefissato? Si paga nel domicilio del debitore

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(da www.dirittodelleprofessioni.it )

La Cassazione, con sentenza n. 21000/2011, ha formulato il seguente principio di diritto: "Il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale; perciò il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (art. 20 c.p.c., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell'art. 1182 c.c., u.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo".

La Cassazione, richiamando vari precedenti (Cass. 28.3.2001 n. 4511; Cass. 25.3.1997, n. 2591; Cass. 9. 12.1995 n. 12629), ne fa derivare l'individuazione della competenza territoriale del giudice per l'emissione del relativo decreto ingiuntivo.

LEGGI DI SEGUITO LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA 21000/2011 DELLA CASSAZIONE ...

Ultimo aggiornamento Sabato 22 Ottobre 2011 16:00 Leggi tutto...
 

Sentenza Cassazione n. 21485 del 2011 su licenziamento senza rinvio di convocazione del lavoratore

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(da www.servizi-legali.it )

La Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 21485 / 2011, depositata il 18 ottobre 2011, interviene in tema di licenziamento intimato senza dare seguito alla richiesta della lavoratrice di un rinvio della convocazione finalizzata alla esposizione delle proprie difese.
La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva dichiarato illegittimo un licenziamento intimato da una s.p.a. ed aveva motivato tale decisione ritenendo illegittimo il comportamento della società che aveva proceduto al licenziamento in questione senza dare seguito alla richiesta della lavoratrice di un rinvio della convocazione chiesta dalla lavoratrice e considerando anche i tempi ristretti previsti dalla convocazione stessa pervenuta sabato 3 dicembre per la mattina del 5 dicembre o per il giorno successivo 6 dicembre, mentre la lavoratrice aveva chiesto un rinvio a data successiva al 13 dicembre, in considerazione di un ponte festivo nei giorni precedenti.
Questa la motivazione della sentenza n. 21485 / 2011 della Cassazione:
"MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 300 del 1970, e degli artt. 1366, 1374 e 1375 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. In particolare deduce di aver correttamente ottemperato al dettato dell'art. 7 della legge 300 del 1970 provvedendo alla convocazione della lavoratrice indicando due date a scelta; che il procedimento disciplinare si sarebbe correttamente concluso a seguito della diserzione della lavoratrice che si è limitata a chiedere lo spostamento dell'incontro a data successiva; che sarebbe legittimo irrogare la sanzione disciplinare senza accogliere l'istanza di rinvio proposta dalla lavoratrice, essendo il procedimento disciplinare validamente concluso con la convocazione della lavoratrice stessa.
Il motivo è infondato.
Va infatti rilevato che comunque, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione l'art. 7 legge 20 maggio 1970 n. 300, il quale subordina la legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare alla previa contestazione degli addebiti, al fine di consentire al lavoratore di esporre le proprie difese in relazione al comportamento ascrittogli, pur non comportando per il datore di lavoro un dovere autonomo di convocazione del dipendente per l'audizione orale, ma solo un obbligo correlato alla manifestazione tempestiva (entro il quinto giorno) del lavoratore di voler essere sentito di persona (sicchè nel giudizio il lavoratore ha l'onere di provare la sua tempestiva richiesta, costituente elemento costitutivo a lui favorevole della fattispecie procedimentale), presuppone tuttavia che il datore di lavoro gestisca il potere disciplinare secondo i principi di correttezza e buona fede e, quindi, con modalità tali da non generare equivoci nel dipendente cui si riferisce la contestazione (per tutte Cass. 3 agosto 2001 n. 10760). Nel caso in esame la Corte territoriale ha motivato riguardo all'applicazione della disciplina invocata dalla ricorrente, pervenendo alla conclusione per cui il datore di lavoro non ha gestito correttamente il potere disciplinare. Il vizio lamentato, quindi, configurerebbe un vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. e non violazione di legge ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. così come rappresentato, proprio perchè la Corte d'appello ha considerato pienamente le norme applicabili giudicando non corretto e in buona fede il comportamento del datore di lavoro con giudizio logico e congruo non censurabile in questa sede di legittimità".

Ultimo aggiornamento Sabato 22 Ottobre 2011 16:03
 

Liberalizzazione delle professioni non sia solo uno slogan vago: liberalizzare attua la Costituzione

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(da www.dirittodelleprofessioni.it )

"Liberalizzare le professioni potrebbe portare a un aumento dell'1,5% del PIL , ovvero 18 miliardi di euro in pochi anni". L'ha detto il presidente dell'Antitrust, Antonio Catricalà, alla platea dei notai radunati a Torino per il 46° Congresso nazionale del notariato, il 13 ottobre 2011.  Ha poi aggiunto Catricalà, enumerando priorità dell'azione (legislativa) di liberalizzazione e criticando il falso mito dell'esame di stato: "Integrare gli Ordini con rappresentanti dei consumatori, anticipare il più possibile il tirocinio all'università. In ogni caso, le liberalizzazioni devono cominciare dai trasporti, dalle ferrovie, dalle autostrade e dai servizi pubblici locali. Non certo dai notai che producono lo 0,3% del PIL. Ma bisogna riformare le professioni e non restare legati a esami di abilitazione che non sono sempre garanzia di qualità". 

Finalmente, dunque, nel ragionare di liberalizzazione delle professioni, in un periodo di grave crisi economica dell'Italia che non cresce, si comincia dai numeri, dalla consapevolezza di quanto sia utile per tutta l'economia italiana la regolazione proconcorrenziale delle professioni e, correlativamente, di quanto sia dannosa una loro regolazione anticoncorrenziale (quale quella che ci portiamo appresso da decenni, senza aver intaccato a fondo il sistema corporativo d'epoca fascista) attualmente in essere. Finalmente si denuncia a chiare note quanto costa a tutti noi la regolamentazione attuale delle professioni. Si capirà presto anche dal riottoso Parlamento italiano che l'attuale assetto corporativo delle professioni è più vicino all'economia medievale che alle esigenze della contemporanea economia globalizzata. ANCHE I NOSTRI PARLAMENTARI CAPIRANNO CHE ORMAI LA CONCORRENZA E' CONCORRENZA TRA ORDINAMENTI E GLI ORDINAMENTI CHE NON S'ADEGUANO ALLE ESIGENZE DEL MERCATO PORTANO ALLA POVERTA' LE NAZIONI !!! LO CAPIRANNO, MA QUANDO?

"Liberalizzazione delle professioni" non deve essere solo uno slogan vago. Deve essere un programma di profonda azione riformatrice,  esaustivo, articolato per punti precisi e previsioni normative coerenti e sistematiche. Accedere a una professione e svolgerla in sana concorrenza è, infatti, un diritto primario di libertà, non comprimibile da interessi corporativi in quanto espressione di quel diritto al lavoro che la nostra Costituzione pone a fondamento dell'Italia, quale Repubblica democratica. Liberalizzare subito e in maniera piena le professioni (come pure ci chiede la Banca Centrale Europea per riavviare la crescita economica) è doveroso, inoltre, nei confronti dei professionisti e aspiranti tali che richiedono di operare in un mercato autenticamente concorrenziale. Liberalizzare i servizi professionali è doveroso, nei loro confronti, per il valore giuridico della Carta delle libertà fondamentali dell’Unione europea, la quale al paragrafo 1 dell'art. 15, intitolato "Libertà professionale e diritto di lavorare", solennemente afferma che "Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata".

La liberalizzazione delle professioni deve essere realizzata al più presto, con legge ordinaria,  senza superflue modifiche costituzionali, come l'introduzione del principio di concorrenza  nell'art. 41 della Costituzione. Già, infatti, la Corte costituzionale ha delineato la portata precettiva del principio di concorrenza riguardo alle professioni e le competenze statali e regionali della sua promozione. Ad esempio, la sentenza della Corte costituzionale 443 del 21/12/2007 ha ribadito (specie al paragrafo 6.3 delle "considerazioni in diritto") la "funzionalizzazione finalistica della <<tutela della concorrenza>> imposta dal'art. 117 della Costituzione, che, anche in materia di servizi professionali di avvocato, deve essere contrassegnata da limiti oggettivi di proporzionalità e adeguatezza più volte indicati da questa Corte (da ultimo sentenze n. 430 e 401 del 2007)".

Deve essere una rivoluzione copernicana condivisa anche dai diretti interessati -i professionisti- perchè evidentemente "vincenti" devono risultare i suoi argomenti. Questi, comunque, devono diventare patrimonio culturale dell'opinione pubblica generale, la quale deve finalmente voltare le spalle (con decenni di ritardo rispetto alla cancellazione teorica del corporativismo fascista) ad una organizzazione medievale delle professioni.

Infine (ma mi verrebbe da dire soprattutto) la liberalizzazione delle professioni deve essere realizzata senza inutili "strappi" con le attuali istituzioni professionali, che genererebbero "reazioni di rigetto" troppo forti. Ad esempio gli Ordini professionali oggi esistenti, nella loro attuale composizione personale, sia a livello centrale che nei Consigli degli Ordini territoriali, dovranno esser mentenuti, pur se trasformati in enti privati associativi con diritto di "uscita in direzione di altri Ordini della medesima professione" per quanti vi sono oggi iscritti ("ingabbiati" per il dato assolutamente non più rilevante -visto che il lavoro professionale si può svolgere ovunque in Italia e anche fuori dall'Italia- della localizazione territoriale del proprio studio professionale). Certo i vecchi Ordini trasformati (e rivitalizzati dalla concorrenza con "Ordini colleghi")  dovranno avere poteri ridotti.: dovranno abbandonare quei poteri pubblici che come vera "polpatta avvelenata" loro attrbuì il fascismo nel 1934 per renederli succubi, in sostanza, del regime totalitario dell'epoca. Ad essi si andranno semplicemente ad affiancare i Nuovi Ordini Professionali che rapidamente si organizzaeranno e richiederanno il riconoscimento pubblico come "associazioni riconosciute".

Altro esempio di necessaria continuità da mantenere col presente: non si deve pensare che si debba contestualmente fare la riforma della previdenza dei professionisti (magari nel senso di mettere in concorrenza tra loro le pure le casse professionali privatizzate, come s'è proposto da alcuni) -secondo me, nella sostanza, a ragione-. Quella della previdenza dei professionisti è una riforma che non è altrettanto urgente e foriera di crescita economica per la Nazione come la riforma del sistema ordinistico. La si farà, se si vuole, dopo.

Su tariffe, pubblicità, formazione continua, tirocinio e assicurazione nelle professioni si è intervenuti con d.l. 138/2011, convertito nella l. 148/2011. ORA SI AFFRONTINO I NODI CENTRALI DELLO SVECCHIAMENTO DEL NOSTRO SISTEMA ORDINISTICO, NODI CHE L'ART. 3 DEL D.L. 138/2011 NON HA AFFRONTATO. Infatti, per una autentica riforma delle professioni che attui finalmente la Costituzione non basta affatto concretizzare i  principi di riforma contenuti nell'art. 3 del d.l. 138/2011, convertito in l. 148/2011: serve la liberalizzazione autentica che di seguito si proponene per punti dettagliati. Invece, assistiamo all'ennesima riduttiva e autoreferenziale litania degli incontri tra governo e una parte degli interessati: tutti i presidenti nazionali di Ordini e Collegi professionali. Rigorosamente estranei a tali incontri vengono mantenuti altri diretti interessati: i consumatori e l'Antitrust. Così si prepara la via per una falsa riforma, il naturale portato del coinvolgimento nella stanza dei bottoni proprio e solo di quei soggetti la cui natura corporativa è l'origine del problema: gli attuali Ordini professionali. E per di più, tra questi, alcuni scalpitano e vogliono esser riconosciuti speciali, tanto da non dover incappare nemmeno nelle eventuali proposte di riforma seria che potrebbero derivare dal lavoro dell'Alta Commisione per la riforma delle professioni che il governo deve presto nominare. Sul sito del Consiglio Nazionale Forense leggo il 5 ottobre 2011: “Ci sentiremmo traditi se il governo non mantenesse la parola data, anche da ultimo nell’ incontro tra Cnf e il ministro della giustizia Nitti Francesco Palma, di appoggiare l’approvazione veloce alla Camera della riforma forense, che riteniamo compatibile con la manovra e rispettosa del rilievo costituzionale della professione”. Così ha commentato ieri sul Sole 24 Ore il presidente Guido Alpa, all’esito dell’incontro al ministero della giustizia tra il sottosegretario Maria Elisabetta Alberta Casellati e numerosi presidenti dei Consigli nazionali professionali. L’incontro era stato indetto per verificare modalità e tempi per l’attuazione dei principi contenuti nell’articolo 3 della manovra di agosto (decreto legge n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011)". 
Ebbene, non solo va respinto il tentativo del Consiglio Nazionale Forense di sottrarre la professione di avvocato alle generali esigenze di riforma delle professioni, ma bisogna rendersi conto di quanto ampio debba essere l'intervento riformatore. Dire che si fa una riforma e invece ragionare solo su modifiche non centrali, che non toccano la scaturigine dei problemi (anche se, di certo, importanti), è il modo migliore per "fare ammuina" coi soliti interlocutori. Occorre pure riconoscere che l'autoriforma degli Ordini oggi esistenti non sarà mai sufficiente. Su ilsole24ore del 5 ottobre 2011 leggo un articolo intitolato "Quindici giorni per l'autoriforma" e mi confermo che per la solita strada dell'autoreferenzialità non si va da nessuna parte.

Peraltro leggo nel Manifesto delle imprese per L'Italia, presentato da Confindustria il 30 settembre 2011: "È urgente liberalizzare i servizi professionali. Alcuni dei principi affermati nella manovra di agosto sono condivisibili. Gli effetti però sono incerti e rinviati nel tempo. Vanno introdotte misure di applicazione immediata, alle quali affiancare una riforma strutturale e più incisiva che introduca effettivi elementi di concorrenza e qualità nell’offerta dei servizi professionali". Non vi trovo, però, proposte concrete, vicine ad un articolato di legge.

Ebbene, secondo me, in concreto e in sintesi, "Liberalizzare le professioni" deve significare:

----------------Istituire con legge ordinaria (che chiamerei "legge di Comparto") i "Comparti di Ordini professionali": uno per ogni  professione  nell'esercizio della quale un professionista possa seriamente compromettere un bene protetto in Costituzione.  Altrimenti detto: istituire un Comparto di Ordini professionali per ciascuna professione per la quale si ritenga di dover  assolutamente proteggere l'affidamento del cittadino in professionisti capaci. Le professioni per le quali non si riconosca una tale assoluta necessità non devono più essere professioni "protette" attraverso un Ordine ma devono essere liberamente esercitabili. L'area delle "professioni protette" coinciderà in tal modo con i "Comparti di Ordini professionali". A proposito di quale debba essere il concetto di "professioni protette" in uno Stato che voglia rendere il più possibile "libero" il suo cittadino (professionista o cliente del professionista) si consideri: se non c'è da proteggere un bene di rilevanza costituzionale, non c'è  neppure motivo per non lasciare al prudente apprezzamento del singolo (e alla sua libertà di contrattare) l'individuazione del professionista di cui ha bisogno, anche tra i miliardi di esseri umani non iscritti negli Ordini professionali italiani (o in quelli riconosciuti dall'Italia). Un quisque de populo, cioè un soggetto non iscritto in nessun Ordine italiano (o di Stato che iscrive  i professionisti in Ordini i quali vengano poi "riconosciuti" in Italia)  può ben essere dotato della necessaria capacità che il cliente richieda. Per la stipula di un contratto  che abbia ad oggetto prestazioni professionali, il "bollino blu" di uno dei contraenti (garanzia di qualità di una parte contraente) lo si può imporre da parte di uno  Stato (soprattutto se questo si autoqualifica, come l'Italia, "fondato sul lavoro") solo quando si possano compromettere (e non "cervelloticamente" danneggiare) attraverso quel contratto tra privati i beni fondamentali (quelli indicati in Costituzione accanto alla libertà del lavoro professionale in concorrenza,  alla libertà di contrattare e alla libertà di  intraprendere in concorrenza) per la salvaguardia dei quali in capo al singolo cittadino ha senso limitare la libertà del medesimo.

------------ Individuare (con una diversa legge per ciascuna professione protetta) le precise condizioni che il professionista deve sempre soddisfare per la salvaguardia del "bene primario di Comparto" e dunque per essere ammesso all'iscrizione in un Ordine del Comparto (ad es. l'aggiornamento professionale per almeno x ore annue e la polizza di assicurazione per almeno y euro), prevedendo solo quelle incompatibilità che siano assolutamente necessarie per evitare gravi rischi di gravi conflitti di interesse in capo al professionista (vedasi, al riguardo, la sentenza della Corte costituzionale n. 189/01, illuminate circa l'ambito da riservare alle incompatibilità nelle professioni che, come quella di avvocato, sono, per usare le parole della Corte, "naturalmente concorrenziali"). Ad esempio occorrerà escludere  l'incompatibilità oggi spesso prevista con la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato: si potrà così  esercitare la professione da subordinato di altro professionista individuale o di società [anche di mero capitale di rischio] che operi solo nel  proprio Comparto o in altro Comparto; oppure  si potrà esercitare la professione pur essendo lavoratore dipendente (full time o part time non importa) di  un qualunque datore di lavoro, pubblico o privato, che abbia come oggetto della propria attività tutt'altro che l'esercizio di una professione.  Andrebbe invece introdotta l'incompatibilità dell'esercizio di tutte le professioni con la funzione di ministro della Repubblica, di viceministro, sottosegretario di Stato che oggi la l. 215/04 assurdamente non prevede (mentre, altrettanto assurdamente, è ad esempio prevista l'incompatibilità dell'impiego pubblico a part time ridotto con la professione forense). Non è, invece, compito della "legge di Comparto" prevedere in via generale e prevenire tutte le possibili incompatibilità: l'esclusione certa (o solo più probabile) di questo o quel tipo di conflitto di interesse del professionista potrà essere caratteristica di questo o quell'Ordine di Comparto per autonoma previsione dello Statuto dell'Ordine. In pratica saranno i singoli Ordini del Comparto professionale a prevedere, come condizioni di adesione degli aspiranti membri, ulteriori, e magari più elevate, qualità. Ad esempio, ammetteranno tra le proprie fila solo professionisti con una certa specializzazione; oppure solo quelli con polizza assicurativa superiore al doppio di quella base; oppure solo quelli che non abbiano nessun rapporto di lavoro subordinato in corso; oppure solo quelli che accettino di fornire periodicamente prestazioni gratuite a favore di non abbienti; oppure solo quelli che accettino di praticare una determinata politica tariffaria (con minimi inderogabili, controllata, con minimi e massimi indicativi, a prezzi liberi, fondata sul reddito del cliente ...); oppure solo quelli laureatisi col massimo dei voti; oppure solo quelli che intendano organizzarsi in società o associazioni professionali o già siano così organizzati; oppure solo quelli che intendano lavorare come professionisti singoli; oppure (perchè no) solo quelli che siano iscritti nell'albo professionale cinese, ecc...

Stabilendo con legge ordinaria lo standard minimo che i singoli Ordini del singolo Comparto devono garantire per ciascun aspetto di necessaria garanzia, non v'è ragione per non consentire, nell'ambito di ciascun Comparto la costituzione di più Ordini professionali. Si mettono così in concorrenza, ad esempio, tanti Ordini degli avvocati, oppure tanti Ordini dei Commercialisti ecc.. Gli Ordini potranno essere costituiti solo come associazioni private riconosciute e non come enti pubblici non economici. I singoli Ordini professionali di Comparto saranno ammessi al riconoscimento pubblico e poi vigilati dallo Stato (ministero Giustizia e/o ministero sviluppo economico)  solo previa verifica dello Statuto (per accertare che non agiscano in contrasto coi principi fondamentali dell'ordinamento) e di necessarie caratteristiche di affidabilità (ad esempio: la responsabilità dell'Ordine sarà garantita con specifici obblighi assicurativi e fideiussori; la struttura ordinistica dovrà essere organizzata in modo che siano chiare le assunzioni di responsabilità in capo a soggetti ben individuati).

Gli Ordini oggi esistenti saranno mantenuti in essere solo per le professioni protette (nel nuovo significato di cui sopra). Perderanno ovviamente  la loro qualità di enti pubblici non economici e tutti quei poteri che siano loro attualmente attribuiti e che non siano compatibili col nuovo ordinamento professionale.

---------- Limitare l'azione degli Ordini (sia dei "vecchi" Ordini centrali e locali mantenuti in vita, sia degi nuovi Ordini di Comparto che li affiancheranno):

1)  alla tutela del "bene primario di Comparto" garantito in Costituzione (e ciò attraverso la verifica del superamento dell'esame di Stato e la verifica del costante possesso nel tempo, da parte del professionista, di ben precise condizioni richieste dalla legge ordinaria per la salvaguardia del "bene primario di Comparto" (ad es. la verifica dell'aggiornamento professionale e della polizza di assicurazione che fossero ritenute esserziali per legge per una certa professione);

2) al rispetto, da parte dei professionisti iscritti,  delle condizioni di iscrizione speciali e aggiuntive (rispetto a quelle di cui al punto 1) elencate nei singoli statuti degli Ordini del Comparto.

----------------- Prevedere che l'iscrizione ad almeno un Ordine professionale (previa verifica delle diverse condizioni di ammissione ad opera di ciascun Ordine) sia condizione necessaria per l'esercizio di una "professione di Comparto". Consentire anche l'iscrizione in più Ordini e anche in Ordini di Comparti diversi (perchè non si può fare il commercialista e l'avvocato insieme se si è capaci?).

------------------- Abolire la c.d. deontologia, o meglio "cambiargli i connotati" (la sua natura giuridica) per farne una cosa molto molto seria. Occorre ricondurre "regole deontologiche" all'interno delle ordinarie "regole di diritto" della cui applicazione da parte di una "Autorità indipendente per la deontologia dei professionisti"  sia giudice la magistratura ordinaria o amministrativa con pienezza di giurisdizione. Sostituire, quindi, la deontologia positivizzata (quella oggi scritta nelle varie leggi professionali e nei codici deontologici delle varie professioni) con leggi quadro che, una per ciascun Comparto professionale, individuino con precisione i doveri  del professionista. Lasciare a regolamenti interni dei molteplici Ordini istituiti in ciascun Comparto professionale la possibilità di porre ulteriori regole che però, se violate, non portino ad altro che all'esclusione dall'Ordine professionale di Comparto per espulsione comminata dal medesimo Ordine (il professionista espulso dall''Ordine potrà continuare a lavorare se risulta iscritto, o si iscrive dopo aver subito l'espulsione, in altro Ordine del Comparto). Si consideri: oggi,  secondo la Cassazione, ad esempio, il Consiglio Nazionale Forense, nel creare norme deontologiche (il c.d. codice deontologico forense) crea norme di rango legislativo. L'applicazione, poi, delle norme deontologiche forensi da parte del medesimo Consiglio Nazionale Forense, come "giudice speciale", è  vagliata (in sede di ricorso contro le decisioni del medesimo giudice speciale C.N.F.) dalla Cassazione in  relazione alle applicazioni eventualmente illogiche o irragionevoli di tali norme  deontologiche ma non è vagliata altrettanto in profondità in relazione alla individuazione del contenuto precettivo delle norme deontologiche (e al conseguente controllo sull'applicazione che attenga all'ambito oggettivo della condotta incriminata). Si dice pure (sbagliando e violando il diritto al giusto processo e alla terzietà del giudice dei propri comportamenti) che spesso  le norme deontologiche sono "norme a contenuto elastico" che consiglierebbero la gestione di giudici specializzati, quali gli attuali Ordini professionali. Il caso degli avvocati è forse quello più eclatante per la commistione, nell'istituzione di vertice (il Consiglio Nazionale Forense) delle tre funzioni di legislatore, giudice speciale e amministratore.  In generale, comunque: A) a regolare le varie professioni c'è oggi una deontologia troppo vaga e, soprattutto, applicata, almeno  in prima battuta, dai colleghi dei professionisti incolpati (talchè troppo spesso non c'è la necessaria terzietà dell'irrogatore della sanzione disciplinare;) B) talora (come nel caso del Consiglio Nazionale Forense)  si può dubitare della  presenza della necessaria terzietà del giudice che controlla la correttezza dell'irrogazione "amministrativa" della sanzione disciplinare; C) manca, comunque, il massimo livello di controllo delle norme deontologiche in Cassazione (che ci potrà essere solo con riguardo a norme che siano scritte con contenuti meno elastici (niente più  espressioni quali "decoro della professione" o "condotta specchiatissima e illibata", per interderci !).

---------------- Costituire una "Autorità indipendente per la deontologia dei professionisti" che sia l'organo deputato ad irrogare le sanzioni disciplinari a tutti i professionisti. Tale Autorità dovrebbe avere una composizione mista e variabile a seconda del professionista sottoposto a procedimento discilinare. Stabilmente vi dovrebbero far parte, ma in numero inferiore alla metà dei componenti, i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e dei ministeri vigilanti sui Comparti professionali. In maggioranza, invece, dovrebbero farne parte soggetti eletti (con votazione via posta elettronica certificata a livello nazionale e non, dunque, col sistema della rappresentanza di secondo grado che in Italia ha portato a vedere al vertice di talune professioni sempre le stesse facce per decenni) da tutti i professionisti  italiani di ciascun Comparto, soggetti che integrerebbero di volta in volta la composizione dell'Autorità a seconda che l'"incolpato" sia avvocato o commercialista o ingegnere ecc... In tal modo, a valutare se applicare o meno una sanzione disciplinare a un avvocato saranno in maggioranza avvocati; a valutare se applicarla a un biologo saranno in maggioranza biologi eccc. Nel contempo la minoritaria presenza nell' "Agenzia indipendente per la deontologia dei professionisti" di rappresentanti dei ministeri vigilanti e di rappresentanti dei consumatori garantirà uniformità di indirizzi e adeguata valutazione "esterna" degli interessi alla correttezza dell'attività professionale.

------------------- Assegnare al giudice ordinario, o forse meglio al giudice amministrativo, la giurisdizione esclusiva sulle impugnazioni in tema di irrogazione delle sanzioni disciplinari ad opera della "Autorità indipendente per la deontologia dei professionisti". Approfondiamo sul punto: Affermazioni importantissime in tema di terzietà, indipendenza e imparzialità del giudice si leggono nella ordinanza n. 6529 del 17/3/2010 delle Sezioni Unite della Cassazione, che si incentra sull'analisi di costituzionalità delle previsioni normative che istituiscono giudici estranei al novero dei "giudici comuni" (ordinari e amministrativi). Il percorso argomentativo delle Sezioni Unite si svolge alla luce dei criteri di costituzionalità, integrati dalle norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 6 par. 1), quali interpretate dalla Corte di Strasburgo (secondo il procedimento di ingresso nell'ordinamento nazionale precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 348 del 2007).
Ebbene, le affermazioni della ordinanza 6529/10 della Cassazione non potranno non determinare (anche) il disconoscimento della natura di giudice nei confronti dei residui giudici speciali della c.d. "giustizia domestica" delle professioni (mi viene subito in mente il Consiglio Nazionale Forense per come è oggi disegnato quanto a costituzione e attribuzioni dalla legge professionale del 1933 e per come lo si vorrebbe modificare, quanto a composizione e attribuzioni, con la riforma della professione forense che è all'esame del Parlamento).
Le Sezioni Unite, nell'ordinanza 6529/2010, hanno riconosciuto fondamento costituzionale indiretto al potere della Presidenza della Repubblica di riservare, mediante regolamento, alla propria cognizione interna le controversie di impiego del personale, e -valorizzando, sulla base della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la precostituzione, l'imparzialità e l'indipendenza assicurata, dai regolamenti del 1996, ai collegi previsti per la risoluzione delle suddette controversie- hanno dichiarato la carenza assoluta di giurisdizione del giudice amministrativo (nella fattispecie TAR del Lazio).

L'argomentazione risulta, come dicevo, fondamentale anche in relazione a tema totalmente diverso rispetto alla fattispecie concreta decisa dalle Sezioni Unite: risulta, cioè, fondamentale per negare natura ai residui giudici speciali della disciplina e della tenuta degli albi professionali  (lin primis il Consiglio Nazionale Forense). Ciò perchè, non è certamente possibile riconoscere in tali giudici speciali le caratteristiche di imparzialità e indipendenza-terzietà che le Sezioni Unite individuano nei collegi istituiti per la soluzione delle controvesie sui rapporti di lavoro instaurati con la Presidenza della Repubblica.
In sintesi si potrà argomentare sulla base dell'ordinanza 6529/2010 delle SS.UU.:
1) non è sufficiente che un Organo costituzionale come la Presidenza della Repubblica, la cui autodichia ha fondamento costituzionale (anche se indiretto, come insegnano le SS.UU.), rivendichi una qualche potestà giurisdizionale perchè esso possa esser considerato senz'altro legittimato costituzionalmente quale giudice. Malgrado l'insindacabilità degli interna corporis degli organi costituzionali, deve ritenersi doverosa la verifica del fondamento costituzionale di una forma di giurisdizione che inevitabilmente decurta il potere decisorio della giurisdizione comune. E la giurisdizione in questione potrà ritenersi "idonea" solo se non offra "tutela debole" in riferimento agli art. 2, primo comma, e 3 della Costituzione: solo se, in particolare, sia riconoscibile come imparziale e indipendente (oltre che precostituita);
2) se è vero quanto detto al punto 1), deve convenirsi che, considerata la centralità della giurisdizione comune non speciale, non può esser riconosciuto giudice un ente quali i residui giudici speciali delle professioni (in primis il C.N.F.), che non sono certo Organi costituzionali e perciò non possono vedersi riconosciute prerogative giurisdizionali che si vogliano derivare (come per l'autodichia di organi costituzionali quali le camere e il Presidente della Repubblica) dall'esigenza costituzionale di garantirne l'autonomia e indipendenza. Essi giudici speciali delle professioni (in primis il C.N.F.) non hanno, in virtù della sesta disposizione transitoria della Costituzione, una attribuzione giurisdizionale che possa ritenersi prevalente su indiscutibili vizi di costituzionalità emergenti (innanzi tutto, ma non solo) dal parametro di cui all' art. 111 Cost. (PRIMO: carenza d'indipendenza e terzietà dei detti giudici speciali (in primis il C.N.F.) rispetto ad alcuni soggetti, e cioè i Consigli degli Ordini, che con elezioni scelgono i componenti dello stesso giudice speciale e che sono, ciò non di meno, parti innazi al  giudice speciale (da essi eletto) nei giudizi sui loro provvedimenti in tema di disciplina e di tenuta degli albi; SECONDO: carenza d'indipendenza e terzietà rispetto ai Consigli degli Ordini, non essendo i membri del giudice speciale in rapporto esclusivamente onorario col complesso dei professionisti che risultano iscritti negli albi; TERZO: carenza di una garanzia di professionalità nell'esercizio della giurisdizione poichè gli eletti al membri del giudice speciale sono professionisti che in nessun modo debbono aver dato prova di capacità tecnica d'esercitare la giurisdizione ma debbono semplicemente risultare i prescelti in votazioni che per nulla debbono considerare la specifica capacità all'esercizio della giurisdizione; QUARTO (e mi riferisco in particolare al C.N.F.):  esercizio, nelle stesse materie, delle tre non accorpabili attribuzioni di legislatore, amministratore e giudice).
Per i giudici speciali della disciplina e della tenuta degli albi dei professionisti (in primis il C.N.F.) deve valere a pieno, più che per organi costituzionali quali le Camere o il Presidente della Repubblica (per i quali comunque l'autodichia, pur se è ammessa da Corte costituzionale e Corte di Strasburgo, incontra il vaglio necessario della compatibilità col sistema di tutele disegnato dalla Costituzione, come insegna l'ordinanza della Cassazione 6529/2010), il rigore col quale l'ordinamento garantisce l'indipenza e l'imparzialità dei giudici attraverso le regole relative alla selezione di essi, non esclusa la determinazione dei loro requisiti professionali (vedasi, su www.associazionedeicostituzionalisti.it , l'articolo di Roberto Bin dal titolo "Sull'imparzialità dei giudici costituzionali", paragrafo 4, http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dottrina/giustizia_costituzionale/Bin01.pdf). Si evidenzia, infatti, come nella sentenza n. 60 del 3 aprile 1969, la Corte costituzionale abbia affermato: "L'indipendenza è voluta dal costituente anche per i giudici speciali in vista della completa attuazione del precetto, comune ad essi e ai magistrati ordinari, che li vuole soggetti soltanto alla legge. Il principio dell'indipendenza è volto ad assicurare l'imparzialità del giudice o meglio, come è stato accennato, l'esclusione di ogni pericolo di parzialità, onde sia assicurata al giudice una posizione assolutamente super partes. Va escluso nel giudice qualsiasi anche indiretto interesse alla causa da decidere". 
Come sostiene Nicola Occhiocupo in un articolo dal titolo "Alla ricerca di un giudice: a Berlino, ieri; a Strasburgo, oggi; a Lussemburgo e a Roma, domani, forse" (pubblicato nella rivista Il diritto dell'Unione Europea. Inoltre, dello stesso autore vedasi "Costituzione, persona umana, mercato concorrenziale" nel n. 0 del 2/7/2010 della rivista telematica dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti), "si tratta di connotati essenziali, che ineriscono la funzione giurisdizionale, ricavati dai principi costituzionali, espressi e inespressi, fortemente consolidati a livello dottrinale, cui la Corte costituzionale, sin dai primi tempi, della sua attività ha cercato di dare effettività, in mezzo a difficoltà molteplici, al fine di definire il "modello" di giurisdizione presente nella legge fondamentale, anche attraverso un'opera di eliminazione della folta boscaglia di giurisdizioni speciali, nate nel passato, di cui la Costituzione, all'art. 102, fa espresso divieto". Evidenzia ancora Occhiocupo che il diritto fondamentale della tutela giurisdizionale "trova ormai riconoscimento e garanzia, oltre che nelle Costituzioni dei paesi membri dell'Unione e nella Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, negli articoli 8 e 10 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, del 10 dicembre 1948, nell'articolo 14, n. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, nell'ordinamento comunitario, ad opera della giurisprudenza della Corte di Giustizia, ed ora nell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, adottata a Nizza il 7 dicembre 2000. E' vero che l'art. 47 non sembra presentare profili particolarmente innovativi, rispetto a quanto consacrato nella Costituzione italiana, nelle altre Costituzioni europee e negli orientamenti consolidati di estrazione giurisprudenziale. E' altrettanto vero, però, che esso trovasi nel capo VI, dedicato alla "giustizia", rubricato come "diritto a un ricorso effettivo e  ad un giudice imparziale" , volendo statuire, tra l'altro, il principio di effettività del ricorso: "Ogni individuo ha diritto -recita il secondo comma- a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparzial, precostituito per legge". E' appena il caso di ricordare, inoltre, che la Corte di giustizia ha sancito questo diritto quale principio giuridico generale dell'ordinamento dell'Unione Europea: <<La tutela giurisdizionale effettiva -evidenzia la Corte di giustizia- è espressione di un principio generale ... su cui sono basate le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e sancito dagli articoli 1 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali>> (Corte di giustizia, sentenza 15 maggio 1986, 1.222/84, Marguerite Johnston, in Raccolta, 1986, 1651 ss.)" .

Vedasi, altresì,TAR Trento, sentenze n. 20, 21 e 23 del 15/1/2009, nelle quali, nel dichiarare infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai rispettivi ricorrenti in relazione alla composizione del TAR stesso per violazione dell’art. 6 CEDU, si è però confermato, con richiamo alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che è imprescindibile che l’organo giudicante abbia piena giurisdizione e che operi con precise garanzie di indipendenza.

Vedasi pure Consiglio di Stato, Sez. IV, decisione 1220/2010, depositata il 2/3/2010, per cui si deve "fare applicazione dei principi sulla effettività della tutela giurisdizionale, desumibili dall’articolo 24 della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (divenuti direttamente applicabili nel sistema nazionale, a seguito della modifica dell’art. 6 del Trattato, disposta dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009). Per la pacifica giurisprudenza della Corte di Strasburgo (CEDU, Sez. III, 28-9-2006, Prisyazhnikova c. Russia, § 23; CEDU, 15-2-2006, Androsov-Russia, § 51; CEDU, 27-12-2005, Iza c. Georgia, § 42; CEDU, Sez. II, 30-11-2005, Mykhaylenky c. Ucraina, § 51; CEDU, Sez. IV, 15-9-2004, Luntre c. Moldova, § 32), gli artt. 6 e 13 impongono agli Stati di prevedere una giustizia effettiva e non illusoria in base al principio ‘the domestic remedies must be effective’. In base ad un principio applicabile già prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il giudice nazionale deve prevenire la violazione della Convenzione del 1950 (CEDU, 29-2-2006, Cherginets c. Ucraina, § 25) con la scelta della soluzione che la rispetti (CEDU, 20-12-2005, Trykhlib c. Ucraina, §§ 38 e 50)". DEVE ESSER CHIARO A TUTTI CHE I BASE A TALI NORME IGIUDICI ITALIANI CHE SI TROVASSERO DI FRONTE ALLA RIPROPOSIZIONE DI "GIURISDIZIONI SPECIALI" (PERALTRO EVIDENTEMENTE INCOSTITUZIONALI, ORMAI, PER QUANTO PREVEDE UNA DISPOSIZIONE TRNSITORIA DELLA COSTITUZIONE) DOVREBBERO SOLLEVARE QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' RILEVANDO L'INADEGUATEZZA DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE.

Cosa ho tentato di dimostrare? Che per realizzare la liberalizzazione delle professioni non serve una modifica della Costituzione; serve, SOLO, di volerla attuare la Costituzione ! E aggiungiamo: la Costituzione richiama il legislatore al dovere di rimuovere gli ostacoli (qual è l'attuale regolazione corporativa delle professioni) all'uguaglianza dei lavoratori professionisti, intesa come parità di condizioni nel concorrere nel mercato dei servizi. Liberalizzare le professioni non deve essere, dunque, solo uno slogan vago: liberalizzare è attuare la Costituzione e perciò è un dovere per il legislatore, un dovere da adempiere a prescindere dagli inviti pressanti della Banca Centrale Europea !

LEGGI DI SEGUITO Joaquín Almunia Vice President of the European Commission responsible for Competition Policy Stoking growth in Europe: a time for bold decisions Polish Presidency Conference : Sources of Growth in Europe Brussels, 6 October 2011 ...

Ultimo aggiornamento Venerdì 14 Ottobre 2011 09:49 Leggi tutto...
 

Part time dipendenti pubblici: revoca, modifica, apposizione di termine al part time. Difese

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www.servizi-legali.it è anche strumento d'informazione sulle azioni giudiziarie ritenute esperibili dallo Studio legale dell'avv. Maurizio Perelli.

Attualissima questione che mi è stata prospettata è quella della possibilità d'una difesa in giudizio (ricorso al Tribunale, quale giudice del lavoro) avverso i provvedimenti autoritativi della pubblica amministrazione che, invocando l'art. 16 della l. 183/2010 (c.d. collegato lavoro), pretendono di poter disporre la revoca o l'apposizione di un termine di scadenza oppure la rimodulazione (nella percentuale o nelle tempistiche della prestazione) dei part time che sono stati concessi ai dipendenti pubblici prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 112 del 2008, allorquando sono stati contrattualmente trasformati in rapporti di lavoro a tempo parziale i precedenti rapporti di lavoro a tempo pieno.

La mia valutazione è decisamente nel senso della praticabilità, con  notevole probabilità di successo, dell'azione giudiziaria (ricorso al Tribunale, quale giudice del lavoro) volta ad ottenere una cancellazione dei provvedimanti autoritativi e unilaterali di revoca o rimodulazione o apposizione di un termine di scadenza ai suddetti "vecchi" part time. Infatti, o l'art. 16 del "collegato Brunetta" viene interpretato in modo da intenderlo come fonte solo di una possibile proposta di ritorno al full time o di rimodulazione o di apposizione di termine di scadenza (proposta alla quale il dipendente in part time può dire di no) oppure è certamente incostituzionale per le medesime ragioni di tutela dell'affidamento nella legge e di salvaguardia dei diritti quesiti che hanno spinto le Sezioni Unite della Cassazione a sollevare questione di costituzionalità  della l. 339/03 con l'ordinanza n. 24689/2010 (la trovi sul sito www.cortecostituzionale.it oppure su www.avvocati-part-time.it).    

COSA FARE PER RESISTERE ALL'ARBITRIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E TUTELARE I PROPRI DIRITTI QUESITI? ANCOR PRIMA DI RICORRERE AL TRIBUNALE SUGGERISCO AI DIPENDENTI PUBBLICI DI IMPUGNARE CON ATTO SCRITTO (ENTRO 60 GIORNI EX ART. 32 DEL "COLLEGATO LAVORO" SE SI RESISTE ALLA APPOSIZIONE DI UN TERMINE DI SCADENZA AL "VECCHIO" PART TIME) IL PROVVEDIMENTO LESIVO ED INTIMARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI TORNARE SUI SUOI PASSI NELL'ESERCIZIO DELLA COSIDDETTA "AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA".

E SE L'AMMINISTRAZIONE NON TORNA INDIETRO? ALLORA NON C'E' ALTRA VIA CHE IL RICORSO AL TRIBUNALE (DA PRESENTARE ENTRO 270 GIORNI EX ART. 32 DEL "COLLEGATO LAVORO" SE SI RESISTE ALLA APPOSIZIONE DI UN TERMINE DI SCADENZA AL "VECCHIO" PART TIME).

Per informazione sui costi della mia assistenza legale scrivi, chiarendo la tua situazione lavorativa in atto, a  Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Ultimo aggiornamento Giovedì 29 Marzo 2012 21:21
 

Art. 6 § 1 CEDU e proporzionalità tra fini perseguiti e mezzi usati

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(da www.dirittodelleprofessioni.it )

Al punto 47 della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 24/5/2011 nel caso Onorato contro Italia si legge una interessante affermazione a proposito del necessario rapporto, in relazione all'art. 6 della CEDU, tra fini normativamente perseguiti e strumenti usati dalle norme: "47.  La Cour rappelle ensuite que ce droit n’est pas absolu, mais peut donner lieu à des limitations implicitement admises. Néanmoins, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, Kart c. Turquie [GC], no 8917/05, §§ 79-80, 3 décembre 2009)".

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA ONORATO CONTRO ITALIA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO ...

 

Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Febbraio 2012 08:57 Leggi tutto...
 

Revoca part time dipendenti pubblici - Cassazione 11905/11 - art. 16 collegato lavoro

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 (da www.servizi-legali.it )

 La Cassazione, sez. lavoro, con sentenza n. 11905 depositata il 30 maggio 2011 ha, tra l'altro, affermato: "La libertà del lavoratore di rifiutare la prestazione oltre l'orario del part time è ininfluente, posto che, come rilevato dalla Corte di merito, l'effettuazione in concreto delle prestazioni richieste, con la continuità delle buste paga, ha evidenziato l'accettazione della nuova regolamentazione, con ogni conseguente effetto obbligatorio, risultandone una modifica non accessoria del sinallagma negoziale".
E' chiarissima la conferma del pieno diritto del lavoratore (sia privato che pubblico) a non accettare le proposte di modifica del contratto di lavoro part time in atto che gli giungano dal datore di lavoro. E' però altrettanto chiara la rilevanza di una accettazione, anche di mero fatto, della detta proposta di modifica in aumento dell'orario di lavoro: si realizza con comportamento concludente che ha piena valenza di nuovo contratto.
LE CONSEGUENZE NEGATIVE PER I DIPENDENTI PUBBLICI CHE ACCETTINO LE RIMODULAZIONI  DEI LORO "VECCHI CONTRATTI PART TIME" PROPOSTE (EX ART. 16 DEL "COLLEGATO LAVORO") DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CONSISTONO IN QUESTA NOVITA' NON ACCESSORIA DEL CONTRATTO CHE SI VIENE A STIPULARE, NOVITA' CHE COMPORTA SOGGEZIONE AL NUOVO REGIME DEL PART TIME DEI PUBBLICI DIPENDENTI: UNA GRAZIOSA CONCESSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, NON PIU' UN DIRITTO. CONCLUSIONE: CHI ACCETTA DI ELEVARE MAGARI DAL 50% AL 70% L'ORARIO DI LAVORO PART TIME, POTRA' ESSER COSTRETTO IN SEGUITO A TORNARE AL TEMPO PIENO IN BASE AD UNA VALUTAZIONE PIENAMENTE DISCREZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. FIDARSI (ANCHE DEI SINDACATI) E' BENE MA NON FIDARSI E' MEGLIO.

Se sei un dipendente pubblico a part time e vuoi difendere il tuo part time dalla trasformazione d'autorità in un rapporto di lavoro a tempo pieno leggi, su questo sito, l'articolo intitolato "Revoca part time dei dipendenti pubblici: prevenirla scrivendo all'Amministrazione"

... e per una consulenza legale on line a pagamento secondo le modalità spiegate su www.servizi-legali.it (e nel rispetto delle regole del codice deontologico degli avvocati) scrivimi all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.  

Ultimo aggiornamento Giovedì 29 Marzo 2012 21:18
 

Rischia il dipendente pubblico "vecchio part time" se firma nuovo contratto

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(da www.servizi-legali.it )

Vecchi part time: occhio alle trappole !!! Su ilsole24ore del 23 maggio 2011, trovi un interessante articolo di Massimo Argenziano dal titolo "Scade oggi il termine per le <<verifiche>> sui vecchi part time. Rischio-annullamento sui provvedimenti per imporre il tempo pieno ai dipendenti". Vi si spiega il perchè del detto rischio e si conclude che "il carattere bilaterale della volontà in ordine al cambiamento dell'orario di lavoro è difficilmente negabile. La novella introdotta con il collegato lavoro, ove non interpretata quale sollecitazione verso una attività manageriale di attenta analisi degli interessi organizzativi e di proposta di soluzioni gestionali, tra le quali anche il ripensamento consensuale dei rapporti part time, rischia di portare le pubbliche amministrazioni verso onerose controversie giudiziarie". NIENTE DI PIU' VERO MA C'E' DI PIU'...

Ultimo aggiornamento Giovedì 29 Marzo 2012 21:17 Leggi tutto...
 

Cass. 16722 / 2010: niente imposta di pubblicità sulla targa dell'avvocato se ...

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(da www.servizi-legali.it )

La Corte di cassazione, sezione tributaria, con sentenza 16722/2010 del 16 luglio 2010 -richiamando anche la giurisprudenza della Corte di giustizia (caso Wouters) con riguardo al riconoscimento che l'attività dell'avvocato è attività d'impresa al fine dell'applicazione del diritto dell'Unione europea in tema di concorrenza, ed evidenziando d'operare una interpretazione costituzionalmente orientata- ha ha accolto il ricorso di due avvocati che non ritenevano di dover pagare l'imposta di pubblicità in relazione alla targa professionale da essi esposta accanto al portone d'ingresso.
La Suprema corte ha stabilito che...

Ultimo aggiornamento Giovedì 29 Marzo 2012 21:23 Leggi tutto...
 

Una mia intervista a ilsole24ore del 3/12/ 2010 sulla sentenza Jakubowska

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 A commento della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-225/09 trovi una mia breve intervista su ilsole24ore del 3 dicembre 2010, dal titolo <<Diritti acquisiti da tutelare>>.
Comincio col notare come la legislazione italiana (l.339/03 e l. 215/04, art. 2, comma 4, lett. d) non rispetti il requisito della proporzionalità delle misure restrittive della concorrenza (incompatibilità) e dell'applicazione a tutti gli avvocati iscritti in Italia. In particolare evidenzio all'intervistatore che da noi un impiegato pubblico part time al 30% non può fare l'avvocato mentre possono esercitare la professione forense (col limite evanescente e comunque insufficiente del non esercitarla in materia connessa all'alta funzione rivestita) ministri, viceministri, sottosegretari di stato, commissari di governo, tutti a ciò ammiessi dalla l. 215/2004. E continuo...
LEGGI DI SEGUITO L'INTERVISTA ...

Ultimo aggiornamento Domenica 27 Marzo 2011 22:09 Leggi tutto...
 

Ordinanza Cass. SS.UU. 24689/10 sugli avvocati part time: L. 339/03 alla Consulta

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Leggi di seguito l'intera ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24689 del 2010, pubblicata il 6 dicembre 2010, con cui è stata proposta alla Corte costituzionale, in relazione agli articoli 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della l. 339/03 nella parte in cui prevedono che l'incompatibilità tra impiego pubblico a part time e professione di avvocato, reintrodotta dalla l. 339/03 si applichi anche ai c.d. "vecchi avvocati part time", e nella parte in cui dispongono la cancellazione d'ufficio di tali "vecchi avvocati part time" dagli albi forensi, in mancanza di una loro opzione alternativa tra impiego pubblico a part time o professione forense, da esercitarsi entro un "breve periodo di moratoria".
Destinatari della cancellazione d'ufficio dagli albi forensi ai sensi della l. 339/03 sono quegli avvocati che negli albi erano stati iscritti in virtù dell'art. 1, commi 56 e seguenti, della l. 662/1996 (impiegati pubblici che avevano trasformato il loro rapporto di lavoro da full time ad un part time particolarmente ridotto <tra il 30% e il 50% dellorario ordinario> proprio per aderire alla "proposta" dello Stato italiano "se mi fai risparmiare ti faccio fare la libera professione per la quale sei abilitato").
Questo il dispositivo dell'ordinanza interlocutoria delle sezioni Unite nei 12 procedimenti (Maurizio Perelli + 11 contro ...) pubblicata il 6 dicembre 2010:
"
La Corte: riunisce i ricorsi; visti gli art. 134 Cost. e 23 e ss. L. 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale  degli articoli 1 e 2 della legge n. 339 del 2003 nella parte in cui non prevedono che il regime di incompatibilità stabilito nell'art. 1 non si applichi  ai dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto non superiore al 50 per cento del tempo pieno, già iscritti negli albi degli avvocati alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 339 del 2003, prevedendo invece, all'art. 2, solo un breve periodo di "moratoria" per l'opzione imposta fra impiego ed esercizio della professione per contrasto, nei sensi di cui in motivazione, con gli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione; dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente procedimento sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale; dispone, altresì, che la presente ordinanza sia notificata a cura della Cancelleria, alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonchè comunicata al Presidente della Camera e del Senato della Repubblica; dispone la sospensione dell'esecuzione delle impugnate decisioni del C.N.F. nei confronti  dei ricorrenti ad eccezione della ricorrente T. M."
Roma, 9 novembre 2010".
Per quanto riguarda la ritenuta incostituzionalità per lesione dell'"affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica", le Sezioni Unite riconoscono che la Corte costituzionale non si è mai espressa sulla legittimità dell'incompatibilità (reintrodotta con l. 339/03) pure per coloro che, sulla base dell'art. 1, commi 56 e ss., della l. 662/1996 si erano già iscritti all'albo degli avvocati. Argomentano le Sezioni Unite: «Se è vero che il legislatore ben può dettare nuove disposizioni normative contrastanti con quelle in vigore è del pari vero che le nuove norme devono tenere conto delle situazioni esistenti e dei rapporti giuridici in atto»; inoltre non devono essere irragionevoli e non possono violare norme e principi costituzionali o di pari valore, come la certezza del diritto. Dunque, i ricorrenti, che avevano fatto sicuro e giustificato affidamento -soprattutto in forza delle sentenze della Corte costituzionale 171/99 e 189/01- di poter mantenere nel tempo la situazione di doppio lavoro, che oviamente avevano effettuato investimenti per svolgere l'attività forense, che avevano sacrificato la carriera di pubblici dipendenti, non possono essere lesi nelle loro "legittime aspettative e affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica".

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA ORDINAZA N. 24689 DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE ...

Ultimo aggiornamento Giovedì 29 Marzo 2012 21:16 Leggi tutto...
 

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In questo sito si ragiona della (e si propone una) regolamentazione pro-concorrenziale della professione di avvocato in Italia.

Il sito è luogo di incontro e confronto per coloro che chiedono di rimuovere ingiustificati limiti alla concorrenza nella professione di avvocato. Quella che si vuol proporre è, però, una concorrenza sana nella professione, capace di esaltare la libertà dell'<<uomo avvocato>>: ci si oppone, cioè, alla tendenza contemporanea a fare dell'avvocato un mero ingranaggio "stressato" della macchina erogatrice del servizio giustizia. Si propone il ritorno all'ad vocatus e, dunque, di consentire lo svolgimento della professione forense non come unica attività lavorativa professionalmente svolta. Ciò perchè sarà sempre il mercato a selezionare i migliori professionisti mentre la responsabilità civile dell'avvocato, la sua polizza assicurativa, la formazione continua obbligatoria e il costante controllo deontologico del Consiglio dell'Ordine garantiscono a sufficienza il cliente (anche quello non particolarmente avvertito), con conseguente inutilità di limiti eccessivi (eccessivi sono quelli che, per usare il linguaggio della Corte di giustizia, non derivano da esigenze imperative di carattere generale) alla libertà del professionista avvocato di svolgere anche attività lavorative ulteriori rispetto alla professione forense.

Ciò, comunque, senza dimenticare che, come diceva Voltaire: 1) il lavoro più intenso possibile è il mezzo migliore per evitare all'uomo di pensare; 2) l'uomo è si stato creato perchè lavorasse ma prima perchè pensasse.

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Una seria analisi di cosa sia in Italia il principio di concorrenza deve partire dal riconoscere che viviamo in un paese in cui la locuzione "concorso pubblico" non evoca un sistema in pratica ben funzionante per realizzare una giusta valutazione di talenti ma evoca corruttela, bustarelle, nepotismo, lottizzazione ecc ...
Senza mai dimenticare in che paese "sentiamo" di essere, dobbiamo però pensare al perchè sembra così difficile cambiare.  Approfondiamo l'analisi...

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Avv. Maurizio Perelli - partita IVA 00866930571

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Avvocato Maurizio Perelli, patrocinante in Cassazione 

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Oltre ad essere avvocato iscritto all'albo dei cassazionisti (e iscritto all'albo degli degli avvocati di Rieti dal 1997) sono anche coordinatore amministrativo del Ministero dei Trasporti, Dipartimento trasporti, navigazione, sistemi informativi e statistici.
Laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Perugia con tesi di laurea in diritto civile su "Negotium mixtum cum donatione".
Esperienze lavorative precedenti: Cassa di Risparmio di Rieti; Ufficiale del Corpo di Amministrazione dell'esercito presso Scuola ufficiali carabinieri di Roma; Direttore amministrativo presso la sede I.N.A.I.L. di Bologna.
 

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