Avvocati Part Time

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... e perchè l'eccessiva specializzazione si addice agli insetti

Nei nuovi Consigli degli Ordini eleggiamo chi vuole una riforma forense pro-concorrenziale

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Per gli avvocati è in arrivo la tempesta perfetta ma forse a fare naufragio saranno solo gli ordini professionali come siamo abituati a conoscerli. Solo per gli ordini forensi, infatti, sembra sicuro che il lavoro non ci sarà  quasi più.  Scommetterei che gli ordini forensi , dopo aver perso il compito di  vagliiare le parcelle, resteranno  (almeno nella attuale loro composizione) senza gestione dei procedimenti disciplinari verso gli iscritti; scommetterei che, a maggior ragione, il CNF perderà  la "giurisdizione domestica" sulla disciplina; scommetterei   che gli ordini non avranno più il potere d'autorizzazione puntuale degli eventi formativi nè quello di controllo stringente sulla pubblicità professionale.

Forse non è stata mera casualità che gli avvocati italiani abbiano tenuto il loro ultimo Congresso Nazionale (il trentesimo) a Genova, sulla splendida nave "Costa concordia".

Forse non è un caso che il XXX Congresso degli avvocati si sia chiuso con una sorpresa democratica: la richiesta della assemblea al C.N.F. di abrogare il Regolamento sulle specializzazioni forensi. Con un voto a maggioranza i delegati di 155 ordini forensi, hanno bocciato sonoramente, in quell'occasione,  il testo del regolamento sulle specializzazioni approvato dal C.N.F.  (quello stesso che poi il TAR del Lazio avrebbe  dichiarato radicalmente nullo per assoluta carenza di potere del Consiglio Nazionale Forense nell'adottarlo).

Forse tutto questo è un segno del destino di naufragio della vecchia Avvocatura corporativa.

E allora? Allora, siccome ci sono le elezioni dei Consigli degli Ordini, eleggiamo rappresentanti dell'Avvocatura che non combattano battaglie di retroguardia: eleggiamo gente favorecole ad introdurre massicce dosi di concorrenza nella regolazione della nostra professione (che si farà con regolamento governativo da approvare entro il 13 agosto 2012). Eleggiamo gente che voglia azzerare le rendite di posizione e valorizzare il merito. Eleggiamo, comunque, gente che non avrebbe mai accettato che si barattasse l'approvazione di una legge di pseudorifirma corporativa (quale quella approvata dal Senato a fine 2010) con l'introduziione della mediaconciliazione (vero grimaldello per trasformare gli avvocati in soggetti parasubordinati degli Organismi di mediazione).

Ultimo aggiornamento Sabato 28 Gennaio 2012 10:20
 

Relazione del Presidente degli avvocati, Guido Alpa, all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2012

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  dal sito del Consiglio nazionale Forense:
INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO PRESSO LA
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
ROMA 26 GENNAIO 2012
SINTESI DELL’ INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
AVV. PROF. GUIDO ALPA
Signor Presidente della Repubblica,
Autorità,
Signore e Signori,
rivolgo loro il saluto deferente del Consiglio Nazionale Forense.
Rivolgo un saluto particolare al sig. Ministro Guardasigilli, avv. prof. Paola Severino, formulandole i migliori auguri per l’alto e delicato incarico che ha assunto , con l’auspicio che possa instaurare con l’ Avvocatura un dialogo proficuo e un percorso comune per migliorare il sistema di amministrazione della giustizia.
Rivolgo un saluto cordiale al sig. Primo Presidente, al sig. Procuratore Generale e ai Magistrati della Suprema Corte.
Purtroppo anche quest’anno i dati emergenti dalle relazioni dimostrano che i rimedi al dissesto della giustizia non si possono varare in modo frammentario, in via d’urgenza, senza coinvolgere tutti gli operatori della giustizia, e ricorrendo prevalentemente alla modificazione dei testi normativi .Occorre recuperare risorse finanziarie, completare la pianta organica, statuire definitivamente sui giudici onorari, allestire efficientemente il processo telematico, bandire i concorsi per il personale amministrativo, ridurre gli sprechi senza sacrificare la giustizia di prossimità.
L’ Avvocatura , oltre alla sua funzione istituzionale di difesa dei diritti, svolge opera di supplenza mediante l’espletamento delle funzioni dei giudici onorari e offre attraverso gli Ordini forensi molti servizi che gli uffici giudiziari non riescono ad espletare . Per contenere l’arretrato l’ Avvocatura si è anche detta disponibile a partecipare in forme più estese all’esercizio della giurisdizione, irrinunciabile funzione dello Stato, mediante la redazione delle sentenze dei procedimenti trattenuti in decisione.
Ma nella fase della delicata e grave crisi economica che il Paese sta attraversando l’ Avvocatura – con tutte le sue componenti unite - avverte l’esigenza di promuovere con impegno l’osservanza dei diritti e il recupero del diritto come dimensione indefettibile delle strutture portanti dello Stato e del mercato.
Per questo sentiamo il dovere di esprimere il disagio che investe la nostra categoria , poiché l’amministrazione della giustizia coinvolge il ruolo dell’ Avvocatura , la sorte della giustizia incide sulla professione forense, e lo statuto costituzionale dell’ Avvocatura, strettamente connesso con quello della Magistratura, deve poter poggiare sui principi di indipendenza e di autonomia.
La situazione attuale è connotata da aspetti negativi che l’ Avvocatura vuol segnalare perché vi si possa porre rimedio.
E’ stato più agevole il dialogo con il Parlamento che non con i Governi che si sono succeduti negli ultimi anni. Prima di predisporre gli interventi rivolti a rimediare alla crisi della giustizia non si è fatto ricorso né all’interpello, né alla consultazione, e tanto meno alla concertazione con gli operatori di giustizia. E così pure è avvenuto con gli interventi in materia di professioni . Come se si potesse legiferare nella materia del lavoro autonomo, un lavoro intellettuale che incide sui diritti fondamentali dei cittadini, come la salute, la difesa dei diritti, l’abitazione, i trasporti, il patrimonio, e così via, senza sapere quali sono i problemi incontrati individualmente e collettivamente dagli appartenenti a queste categorie.
Senza tener conto che molti di quei provvedimenti, assunti con atti tra loro distinti, sovrapposti, e di volta in volta correttivi gli uni degli altri, avevano già trovato una loro compiuta espressione in progetti di legge pendenti in Parlamento, che oggi non si sa quale sorte possano ancora avere. Si è voluto adottare la tecnica della delegificazione, sottraendo non solo al dibattito parlamentare, ma affidando alla normazione di secondo grado, per l’appunto regolamentare, materie che coinvolgono diritti fondamentali e interessi primari.
Le manovre, destinate a ridurre il debito pubblico, a ridurre gli sprechi, a sostenere lo sviluppo economico, hanno incorporato temi e materie, come quelli sopra accennati, che non hanno una diretta attinenza alle misure da assumere: mi riferisco in particolare alle regole del codice di procedura civile, alla mediazione, ai procedimenti disciplinari, alla rappresentanza tecnica , alle società tra professionisti con la partecipazione di soci di capitale.
Questi provvedimenti, e la discussione che ne è derivata sui mass media, mettono in evidenza una pericolosa indifferenza per i valori giuridici che si vorrebbero posporre alle esigenze economiche. All’economia si affida una società consapevole che gli economisti non hanno saputo né prevedere né prevenire la crisi ed ora sono incerti nel trovarne la via d’uscita. Di più, ci si affida ad una economia liberale, anzi liberista sulla base di astratte enunciazioni che non corrispondono alla prospettata “economia sociale di mercato” .
Il diritto comunitario non giustifica questa linea di procedere. Nel caso delle professioni il Parlamento europeo ha dichiarato solennemente il 23 marzo 2006 che le professioni intellettuali, in particolare l’ Avvocatura, svolgono un ruolo essenziale nel contesto delle istituzioni che fondano lo stato di diritto, uno stato democratico , partecipato, attento ai valori, soprattutto garante delle libertà dei diritti e degli interessi dei cittadini. La Corte di Giustizia europea, in tante pronunce, anche riferite alla professione forense, ha confermato la rilevanza delle regole concernenti le professioni,
che svolgono una attività strettamente correlata con gli interessi pubblici, e ha persino legittimato le tariffe professionali, sia quelle minime, sia quelle massime, considerandole un mezzo per garantire il servizio reso ai cittadini dal punto di vista della qualità, dell’eguaglianza di trattamento e del dignitoso corrispettivo del lavoro professionale.
Non si giustifica perciò l’attacco agli Ordini professionali, e si ignora che proprio gli Ordini vigilano sulla formazione, sul corretto esercizio della professione, sulla trasparenza nella applicazione dei criteri di valutazione del compenso , e su molte altre cose ancora..
Gli Avvocati promuovono il cambiamento, anche dal punto di vista della concorrenza: pretendono una migliore qualificazione con l’introduzione delle specializzazioni, una migliore formazione con il riconoscimento delle Scuole forensi, un più rigoroso controllo dei comportamenti con l’applicazione del codice deontologico, e con tante altre proposte contenute nella legge professionale in itinere.
Il mercato professionale forense in Italia è il più aperto d’Europa: gli avvocati italiani sono un quarto di tutti gli avvocati che dei Paesi dell’ Unione europea (230.000), quelli ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori sono un esercito di 46.000 unità; gli studenti delle Facoltà di Giurisprudenza sono i più numerosi d’Europa. Non si può far carico agli avvocati se il loro numero è troppo alto. A mia memoria, è dal 1995 che ogni anno il Consiglio Nazionale Forense chiede ai Ministri della Giustizia di promuovere i provvedimenti più opportuni . Ma il legislatore è sempre rimasto inerte in questo settore.
Insomma, siamo di fronte ad un mercato saturo, e ad una categoria, anche di giovani, che stenta a decollare. L’anticipazione del tirocinio all’interno del corso di laurea non può che avere effetti negativi sul compimento degli studi e sulla formazione autenticamente professionale che si richiede per sostenere l’esame di Stato e per cooperare alla amministrazione della giurisdizione.
L’ Avvocato per essere tale, per svolgere la sua missione, deve essere libero, autonomo, indipendente e qualificato : è astretto dai vincoli dell’osservanza della legge e dei canoni deontologici, nella consapevolezza della grave responsabilità che assume nella difesa dei diritti e degli interessi dei cittadini. Di qui, insieme alle proposte di stretta collaborazione con le Istituzioni, le espressioni del disagio che mi correva l’obbligo di rappresentare in questa solenne circostanza , espressioni che saranno ripetute in tutte le sedi distrettuali .
Grazie per l’attenzione.

Ultimo aggiornamento Venerdì 27 Gennaio 2012 15:06
 

Troppi avvocati? Li vogliamo decimare? Stop agli avvocati onoris causa (ex magistrati)

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(da www.dirittodelleprofessioni.it ) 

Il Primo presidente della Corte di Cassazione, Ernesto Lupo, ha affermato nella sua relazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, il 26 gennaio 2012: «un'altra singolare anomalia italiana è quella della quantità di avvocati: quasi 240mila, il maggior numero per abitanti in Europa, di cui 50mila abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori». Inoltre, si legge nella relazione del Presidente Lupo che il numero degli avvocati italiani continua ad aumentare ogni anno e che «il loro esorbitante numero, se non costituisce un diretto fattore di incentivazione del contenzioso, certamente non contribuisce a deflazionarlo, giacchè risulta del tutto insufficiente l'attività di filtro da parte della classe forense».

Ebbene, dico io:
1) si lasci lavorare il mercato: se tanti sono i liberi professionisti avvocati vuol dire che il servizio che offrono è abbastanza richiesto: la richiesta di giustizia non va contingentata. Ma, ancor prima si consideri: gli avvocati sono professionisti liberi (liberi anche di essere troppi per poter essere tutti benestanti); 

2) Non sono gli avvocati a creare una elevata domanda di giustizia: è il livello raggiunto dall'ingiustizia (socialmente percepita) e dalla possibilità di strumentalizzazione dei processi da parte di soggetti che non hanno ragione.

3) se, come magistrati, ci si lamenta dell'alto numero degli avvocati, si chieda in primo luogo di abrogare la norma che consente ai magistrati, senza neppure sostenere l'esame da avvocato, di andare ad accrescere, una volta in pensione, il numero degli avvocati. Mi pare che l'iscrizione "onoris causa" degli ex magistrati negli albi forensi crei seri problemi di opportunità, se non di legittimità costituzionale per disparità di trattamento. L'iscrizione dell'ex magistrato all'albo degli avvocati, senza aver sostenuto l'esame specifico che abilita all'esercizio della professione di avvocato, inoltre, può far sorgere troppi sospetti di conflitti di interessi (ben più seri di quelli che hanno portato a reintrodurre l'incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto ed esercizio della professione forense - i c.d. "avvocati-part-time" sono ridiventati incompatibili con la l. 339/03-). LA LEGGE SIA UGUALE PER TUTTI: GLI EX MAGISTRATI FACCIANO L'ESAME DA AVVOCATO, SE VOGLIONO FARE L'AVVOCATO DOPO CHE SONO ANDATI IN PENSIONE.

4) se si vuole che gli avvocati "facciano da filtro" e contrastino l'aumento delle cause, si attribuisca loro un incentivo economico alla soluzione stragiudiziale delle controversie: non attraverso la mediaconciliazione (che li riduce a lavoratori parasubordinati -se non addirittura sostanzialmente lavoratori dipendenti- e sottopagati degli organismi di mediazione, privati o pubblici che siano) ma attraverso la attribuzione a ciascun singolo avvocato della possibilità di far conciliare soggetti in lite e redigere un verbale di conciliazione che sia facilmente elevato al rango di titolo esecutivo. Al detto "causa che pende, causa che rende" se ne sostituirebbe uno nuovo e molto simpatico: "causa mai nata, causa fortunata". 

Ultimo aggiornamento Venerdì 27 Gennaio 2012 11:24
 

Art. 7 del decreto "cresci Italia": tutela da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive

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 (da www.dirittodelleprofessioni.it ) 

Il decreto legge n. 1/2012, "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (il c.d. decreto "cresci Italia"), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012 (supplemento ordinario n. 18). Esso prevede all'art. 7: 

<<Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive.

1. All’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera d) inserire la seguente: “d-bis) «microimprese»: entita’, societa’ di persone o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica esercitano un’attivita’ economica artigianale e altre attivita’ a titolo individuale o familiare.”;

2. All’articolo 19, comma 1, dopo le parole: “relativa a un prodotto” sono aggiunte, infine, le seguenti: ", nonche’ alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicita’ ingannevole e di pubblicita’ comparativa illecita e’ assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n.145.”>>.

Ultimo aggiornamento Giovedì 26 Gennaio 2012 14:09
 

Istituto Bruno Leoni: analisi punto per punto del decreto "cresci Italia"

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 La trovi all'indirizzo http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=11178 con i link ai singoli articoli di approfondimento.

Riporto dal sito dell'Istituto Bruno Leoni:

Decreto liberalizzazioni: quante luci e quante ombre?
Il decreto liberalizzazioni potrà davvero rilanciare la crescita economica italiana?
I ricercatori dell'Istituto Bruno Leoni hanno analizzato il decreto articolo per articolo sul blog
www.chicago-blog.it, diretto da Oscar Giannino. Il loro giudizio è sfaccettato: su alcuni provvedimenti si registra un deciso consenso (come sulla separazione di Snam Rete Gas da Eni), su altre la valutazione è cauta (come sull'autorità per i trasporti), su altre ancora decisamente negativa (per esempio su farmacie e professioni).

Dice Alberto Mingardi, Direttore Generale dell'Istituto Bruno Leoni: "nel complesso il decreto delude sia rispetto alle bozze originali, sia, a maggior ragione, rispetto a quei provvedimenti che potrebbero davvero fare la differenza. Sebbene su alcuni settori si sia intervenuto con forza o, almeno, introducendo novità positive, in altri casi - come per farmacie e notai - si è semplicemente cambiato di segno al dirigismo, senza però incidere sull'organizzazione del settore. In altri casi ancora, come professioni e commercio, siamo alla cosmesi di misure già assunte in precedenza. Ciò non toglie che il fatto che il paese sia stato costretto a confrontarsi su questioni di merito legate alle liberalizzazioni sia un fatto positivo e ponga le premesse per una discussione ulteriormente fruttuosa. Se l'Italia non procederà rapidamente sul sentiero di un'apertura radicale dei mercati, con lo smantellamento dei monopoli pubblici, sarà impossibile uscire dall'attuale crisi".
Sul senso complessivo del decreto, il Presidente dell'IBL Nicola Rossi “Sarebbe possibile - e l’IBL lo ha fatto puntualmente nei giorni scorsi - segnalare limiti e carenze della iniziativa governativa in tema di liberalizzazioni, ma per una volta sembra utile ed opportuno non soffermarsi sui contenuti specifici del provvedimento ma piuttosto sul dibattito che esso ha suscitato nel paese. Per una volta l'Italia ha parlato di liberalizzazioni in termini corretti: come fonte di crescita culturale oltre che come fonte di crescita economica. Lo stesso avremmo voluto che accadesse quando si è parlato di pareggio di bilancio e lo stesso vorremmo che accadesse quando si parlerà di mercato del lavoro o - ammesso e non concesso che accada - di privatizzazioni. La visione liberale della società e dell’economia non ammette - il presidente del Consiglio lo sa bene - applicazioni selettive”.

I temi su cui i ricercatori dell'IBL sono intervenuti sono i seguenti:
Alberto Mingardi, Liberalizzazioni
Decreto liberalizzazioni: quelle vere e quelle false

Lucia Quaglino, Reti e autorità
Decreto liberalizzazioni: Autorità reti, troppo grande per riuscire

Carlo Stagnaro, Separazione rete Snam
Decreto liberalizzazioni: Eni nuda e senza rete?

Nicola Salerno, farmacie, distribuzione
Decreto liberalizzazioni: farmacie, passi troppo piccoli e contraddittori

Serena Sileoni, Commercio e sconti
Decreto liberalizzazioni: contrordine compagni, niente libertà di sconto

Carlo Stagnaro, Distribuzione carburanti
Decreto liberalizzazioni: Carburanti, dirigismo soft?

Lucia Quaglino
Decreto liberalizzazioni: Servizi pubblici locali, il coraggio che manca

Alberto Mingardi, Assicurazioni
Decreto liberalizzazioni: le assicurazioni "chiuse in una scatola nera"

Diego Menegon, SIAE e diritto d’autore
Decreto liberalizzazioni: Siae, la riforma incompiuta

Silvio Boccalatte, Diritto, giustizia
Decreto liberalizzazioni: Il tribunale per le imprese: nulla di nuovo, nulla di utile

Silvio Boccalatte, Diritto, Autorità antitrust
Decreto liberalizzazioni: I nuovi poteri dell’antitrust: un freno al socialismo municipale?

Silvio Boccalatte, Diritto, consumatori
Decreto liberalizzazioni: Il giusconsumerismo alla riscossa: le norme del decreto Monti a “favore” dei consumatori

Silvio Boccalatte, Diritto, professioni
Decreto liberalizzazioni: La riforma delle professioni: il ballo sulla mattonella

Serena Sileoni, Diritto, imprenditorialità
Decreto liberalizzazioni: la fragilità del diritto di iniziativa economica

Fabrizio Gianfrate, Farmacie
Decreto liberalizzazioni: Quale spinta per l'economia dall'aggiunta di 5000 farmacie?

Serena Sileoni, professioni, notai
Decreto liberalizzazioni e notai: chiamatela pianificazione, non liberalizzazione!

Ugo Arrigo, Trasporti ferroviari
Decreto liberalizzazioni: La velocità zero delle riforme ferroviarie

Massimiliano Trovato, sistema bancario
Decreto liberalizzazioni: l’illusione bancaria

Ultimo aggiornamento Venerdì 27 Gennaio 2012 10:30
 

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Per  trovare chi è nella tua situazione professionale e la pensa come te, usa il social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com o, se sei su facebook , usa il gruppo concorrenzaeavvocatura ( http://www.facebook.com/search/?q=concorrenzaeavvocatura&init=quick ).

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Blog personali, gruppi e molto altro sul rinnovato network "concorrenza e avvocatura"

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Aderisci al rinnovato social network "concorrenza e avvocatura" ( www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ) e apri al suo interno il tuo blog personale. Sul social network (che oggi si apre a tutte le professioni perchè tutte vanno riformate in senso proconcorrenziale e non corporativo) sono stati costituiti più gruppi ai quali si può liberamente aderire. Ad esempio il gruppo COMMERCIALISTI, il gruppo NOTAI, il gruppo FARMACISTI, il GRUPPO INGEGNERI ecc...).
Tra i gruppi d'area legale segnalo in particolare il gruppo AVVOCATI, ma anche quello degli avvocati cancellati dall'albo per asserita incompatibilità a seguito della legge 339/03, e segnalo pure quello di coloro che percorrono la c.d. "via spagnola all'avvocatura". Sono presenti anche i vari gruppi "regionali" e quello degli abilitati alla professione ai quali non è consentito (per irragionevoli previsioni di incompatibilità) di iscriversi agli albi ed esercitarla.
Lo strumento del social network è sicuramente utile per conoscere e farsi conoscere tra i "cointeressati". Esplora tutte le funzionalità che offre la piattaforma per social network NING. Il social network conta già più di 200 membri. Aderisci e invita altri ad aderire !!!!

... e per un commemto scrivimi all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
 

Indipendenza per avvocati: CCBE dimentica Corte costituzionale 189/01 e Corte di giustizia C-550/07

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 (da www.dirittodelleprofessioni.it

Il presidente del CCBE, il Consiglio degli Ordini Forensi europei (organismo di rappresentanza degli Ordini forensi europei) ha scritto, in data 25 gennaio 2012, al Presidente del Consiglio Mario Monti e al ministro della giustizia Paola Severino, esprimendo preoccupazione per gli interventi legislativi in tema di liberalizzazione delle professioni, per quanto incidono sull'avvocatura. Il Consiglio Nazionale Forense ha subito dato notizia della lettera evidenziando, nella sua newsletter n. 62 del 25 gennaio 2012, che nella menzionata lettera la presidente del CCBE ha qualificato le riforme incidenti sull'avvocatura come “Riforme basate su un approccio puramente economico che non tiene conto del ruolo degli avvocati nella società e nell'amministrazione della giustizia che è essenziale in ogni società democratica”.

Di seguito leggi testo della lettera che il presidente del CCbe  ha inviato oggi al premier Mario Monti. Ma leggi pure (le trovi anche su questo sito), come possibile risposta ai rilievi del presidente del CCBE, la sentenza della Corte costituzionale italiana n. 189/01 (che ha affermato che la professione di avvocato è naturalmente concorrenziale) e la sentenza della Corte di giustizia, del 14 settembre 2010, nella causa C-550/07, Akzo Nobel Chemicals Ltd contro Commissione (che ha riconosciuto la ammissibilità, per il diritto dell'Unione, di regolazioni della professione forense anche molto differenziate sotto il profilo del diverso grado di indipendenza di soggetti che, comunque, restano avvocati e restano legittimati a esercitare la professione in stati dell'Unione diversi da quelli ove sia loro attribuito il titolo d'avvocato).    

Leggi di seguito la lettera che il Presidente della CCBE, Marcella Prunbauer-Glaser, ha indirizzato in data 25/1/2012, al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti e al Ministro della Giustizia  Paola Severino ...

Ultimo aggiornamento Giovedì 26 Gennaio 2012 08:16 Leggi tutto...
 

Art. 5 del decreto "cresci Italia": tutela amministrativa contro le clausole vessatorie (Antitrust)

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 (da www.dirittodelleprofessioni.it ) Il decreto legge n. 1/2012, "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (il c.d. decreto "cresci Italia"), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012 (supplemento ordinario n. 18). Esso prevede all'art. 5, intitolato "Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie":

"1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 dopo l’articolo 37 e’ aggiunto il seguente:

“Art. 37-bis (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie) 1. L’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato, previo accordo con le associazioni di categoria, d’ufficio o su denuncia dei consumatori interessati, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorieta’ delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari.

2. Il provvedimento che accerta la vessatorieta’ della clausola e’ diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Autorita’, sul sito dell’operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all’esigenza di informare compiutamente i consumatori.

3. Le imprese interessate hanno facolta’ di interpellare preventivamente l’Autorita’ in merito alle vessatorieta’ delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello, non possono essere successivamente valutate dall’Autorita’ per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilita’ dei professionisti nei confronti dei consumatori.

4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell’Autorita’, adottati in applicazione del presente articolo, e’ competente il giudice amministrativo. E’ fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validita’ delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.”.

5. Le attivita’ di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia’ disponibili a legislazione vigente.”

Interessante l'intervento critico di Silvio Boccalatte su clausole vessatorie, Antitrust e giudice ordinario nel decreto "cresci Italia". Riporto di seguito l'articolo tratto dalla newsletter del 22 gennaio 2012 dell'Istituto Bruno Leoni ...

Ultimo aggiornamento Giovedì 26 Gennaio 2012 15:27 Leggi tutto...
 

Professionisti e "cresci Italia": come si fa il preventivo obbligatorio per attività professionale

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 (da www.dirittodelleprofessioni.it )

E' pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012 (supplemento ordinario n. 18) il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. "Cresci Italia").

Importanti per tutti i professionisti, e non solo per quelli organizzati in Ordini professionali, le previsioni dell'art. 9 del decreto "cresci Italia". In particolare, appaiono importanti le novità riguardanti il preventivo dei costi che tutti gli esercenti professioni regolamentate devono ormai indicare ai clienti. Infatti, d'ora in poi (per incarichi ricevuti a partire dal 25 gennaio 2011) i professionisti devono obbligatoriamente fornire ai clienti tutte le informazioni che riguardano i costi collegati alle singole attività professionali che prevedono  di dover svolgere per adempiere l'incarico ricevuto. Per le singole prestazioni professionali dovranno indicare ai clienti tutte le voci di costo e dunque anche spese, oneri e contributi vari che appaiono prevedibili. Inoltre, i professionisti dovranno comunicare ai clienti i dati della loro assicurazione per danni derivanti da attività professionale. Il preventivo, però, dovrà rilasciarsi in forma scritta solo se in tal forma richiesto dal cliente. Per inottemperanza all'obbligo del preventivo i  professionisti incorreranno in sanzioni disciplinari.

Quanto alle tariffe, per esse è confermata la abrogazione integrale (scompaiono sia le massime che le minime). Peraltro, comunque, il compenso professionale deve essere adeguato all'importanza dell'opera. Solo in caso di liquidazione di spese professionali da parte del giudice si farà riferimento a "parametri" (e dunque non più a tariffe articolate fin nei minimi dettagli) che verranno stabiliti con decreto del ministro vigilante (ministri diversi vigilano sulle diverse professioni).
Importante è pure la precisazione che anche il semplice riferimento ai futuri parametri di fonte ministeriale renderà nullo il contratto stipulato tra il professionista e il cliente.

Riporto l'art. 9 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività":

"art. 9 - Disposizioni sulle professioni regolamentate
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullita' della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.

4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potra' essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potra' essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.

6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi; b) la lettera d) e' soppressa.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Ultimo aggiornamento Venerdì 27 Gennaio 2012 10:43
 

RICHIESTE DI PARERI LEGALI? www.servizi-legali.it

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Alle numerose richieste di pareri legali che mi giungono via e-mail  non posso rispondere sul sito www.avvocati-part-time.it il quale non è strumento d'esercizio della attività professionale d'avvocato. Quale strumento d'esercizio dell'attività d'avvocato ho,  perciò, attivato il sito www.servizi-legali.it E' il mio "studio legale on line" e, in particolare, un sito di consulenza legale on line a pagamento (con preventivo gratuito).
 N.B.: per chiedere una consulenza legale basta una e-mail  
Molte persone ritengono sia consentito dalla legge, sia moralmente apprezzabile, utile per i "consumatori", segno di atteggiamento concorrenziale del professionista, offrire servizi di consulenza legale gratuita. Io non la penso così. L'avvocato è un tecnico del diritto che non deve fornire gratuitamente i propri servizi al fine di accaparrare clientela. Lo sancisce il codice deontologico degli avvocati, il quale giustamente sanziona l'accaparramento di clientela che si realizza (quasi sempre offrendo servizi di infima qualità) attraverso la promessa e poi la redazione di consulenze gratuite.
Leggi tutto...
 

Corte costituzionale sent. 13 del 24/1/2012: reviviscenza di norme abrogate solo in casi limitati

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  (da www.servizi-legali.it )

 La Corte costituzionale, con sentenza 13/2012, del 24 gennaio 2012 (che non ha ammesso i referendum in materia elettorale, sul c.d. porcellum), ha riconosciuto che "Il fenomeno della reviviscenza di norme abrogate ... non opera in via generale e automatica e può essere ammesso soltanto in ipotesi tipiche e molto limitate ... ".

Tra queste ipotesi, seguendo il ragionamento della Corte costituzionale, non rientra quella che si sarebbe per alcuni interpreti realizzata attraverso la l. 339/03.

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA 13/2012 DAL PUNTO 5 AL PUNTO 5.6 ...

Ultimo aggiornamento Mercoledì 25 Gennaio 2012 10:03 Leggi tutto...
 

Su www.concorrenzaeavvocatura.ning.com c'è il gruppo "abogados"

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Su www.concorrenzaeavvocatura.ning.com è costituito il gruppo "abogados": invito gli interessati ad aderire. ADERISCI AL SOCIAL NETWORK www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ove sono già presenti numerosi "gruppi"; al loro interno potrai confrontarti utilmente con i tuoi "cointeressati". Il social network già conta più di 200 iscritti.

Figo per leggere le news precedenti scorrendone agevomente i soli titoli puoi cliccare nel Menù principale in colonna di sinistra: in particolare, se clicchi su "Notizie" accedi ai contenuti a partire dall'ultimo inserito nel sito (o secondo altri criteri che puoi selezionare).

Con la lingua fuori il sito ha una vocazione internazionale: puoi trovarci molte notizie interessanti per avvocati part time (e aspiranti tali) ma anche per "lawyers part time" d'ogni paese e, in particolare, per european lawyers e cioè per cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea abilitati ad esercitare le proprie attività professionali facendo uso di uno dei titoli professionali di cui alla direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale [avocat / advocaat / rechtsanwalt (Belgio); aπbokat (Bulgaria); advokàt (Repubblica ceca); advokat (Danimarca); rechtsanwalt (Germania); vandeadvokaat (Estonia); dikegòros / δικεγοροσ (Grecia e Cipro); abogado / advocat / avogado / abokatu (Spagna); avocat (Francia); barrister / solicitor (Irlanda); avvocato (Italia); zverinats advokats (Lettonia); advokatas (Lituania); avocat (Lussemburgo); ugyvéd (Ungheria); avukat / prokuratur legali (Malta); advocaat (Paesi Bassi); rechtsanwalt (Austria); adwokat radca prawny (Polonia); advogado (Portogallo); avocat (Romania); odvetnik / odvetnica (Slovenia); advokàt / komercny pravnik (Slovacchia); asianajaja / advokat (Finlandia); advokat (Svezia); advocate / barrister / solicitor (Regno Unito)].

 

Un militare può andare in aspettativa per avviare attività professionali o imprenditoriali?

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 (da www.servizi-legali.it )

CIRCA L'APPLICABILITA' A MILITARE DELL'ISTITUTO DELL'ASPETTATIVA PER AVVIARE ATTIVITA' PROFESSIONALI E IMPRENDITORIALI (ALL'ART. 18 LEGGE 183/2010).
L’art. 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183, indica, tra i  motivi per i quali è possibile concedere ai dipendenti pubblici l’aspettativa senza assegni e senza decorrenza d’anzianità di servizio, per un periodo massimo di un anno, l’intenzione di avviare attività professionali e imprenditoriali.
Residua certamente la discrezionalità dell’amministrazione nel concedere o negare l'aspettativa,  configurandosi pertanto la posizione giuridica del dipendente come interesse legittimo e non come diritto soggettivo.
In tal senso è decisivo l’inciso, di cui al primo comma dell’art. 18, “tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall’interessato”.
Si pone, però, la questione dell'applicabilità o meno dell'istituto dell'aspettativa per avvio di impresa o professione nel caso in cui a richiedere detta aspettativa sia un militare.
Ammessa eventualmente l'applicabilità dell'istituto, si pone poi la questione della eventuale particolare connotazione della discrezionalità decisoria concessa alla amministrazione militare a fronte di istanza avanzata ex art. 18 della l. 183/2010.
Al riguardo va detto, innanzitutto, ...

Ultimo aggiornamento Giovedì 26 Gennaio 2012 14:08 Leggi tutto...
 

Vecchi contratti di lavoro part time: la pubblica amministrazione non può trasformarli in full time

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 (da www.servizi-legali.it )

Si consideri:
a) In base all'art. 1, comma 36, della legge di stabilità per il 2012 (l. 183/2011), il part time è una opportunità organizzativa da valutare obbligatoriamente da parte del dirigente responsabile del personale dell'ente pubblico -pena la sua responsabilità disciplinare- prima di procedere con la mobilità obbligatoria o la collocazione in disponibilità nei confronti dei dipendenti valutati in soprannumero” o in “eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria”;
b) L'art. 9 della l. 53/2000 prevede agevolazioni (risorse a fondo perduto) alle imprese, agli enti non profit, alle ASL e Aziende Ospedaliere per attuare sperimentazioni che favoriscano la conciliazione famiglia-lavoro per lavoratrici e lavoratori;
c) In senso opposto alla diffusione del part time va, però, l'art. 16 del c.d. collegato lavoro 2010 (l. 4/11/2010, n. 183), che consente alle amministrazioni pubbliche di revocare d'autorità i part time, ritrasformandoli in rapporti di lavoro full time contro la volontà del lavoratore.

Siamo di fronte a manifestazioni di schizofrenia del legislatore che, va sottolineato, dovrebbe sempre favorire i rapporti di lavoro a part time come impone il diritto dell'Unione europea? O c'è una interpretazione dell'art. 16 della l. 183/2010 che consente di escludere tale apparente schizofrenia e che va seguita dalle amministrazioni pubbliche (prima che dai tribunali del lavoro), specialmente ora che il part time nella pubblica amministrazione è di nuovo strategico, secondo le valutazioni dei sindacati e del governo?

Numerosi sono i dipendenti pubblici che si sono opposti con decisione, anche attraverso ricorsi al tribunale del lavoro, alla forzosa trasformazione del loro vecchio rapporto di lavoro a part time in un nuovo rapporto a full time, ritenendola illegittimamente disposta dalla pubblica amministrazioni d'appartenenza in forza dell'art. 16 del collegato lavoro.

A tutela dei loro diritti quesiti al mantenimento del rapporto a part time milita la fondamentale differenza che, per il principio di  sicurezza giuridica e affidamento nella stabilità della legge, si deve riconoscere esistente tra coloro che sono titolari di un rapporto di lavoro pubblico a part time in forza di contratto concluso con la pubblica amministrazione in data anteriore al 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del decreto 112/2008 che ha cancellato il "diritto pieno" del dipendente pubblico al part time ed ha riconosciuto ampio potere discrezionale alla pubblica amministrazione nel concederlo o meno) e  coloro che, invece, aspirano oggi ad ottenere il part time o, comunque, l'hanno ottenuto dopo il 25 giugno 2008, in costanza, cioè, del nuovo regime del "part time discrezionale" nell'impiego pubblico.

Appare possibile, per tali lavoratori, tentare di convincere la pubblica amministrazione della bontà delle loro ragioni già in fase precedente la annunciata operatività della trasformazione  autoritativa del part time in full time.

In particolare pare possa avere possibilità di successo (specie nella attuale fase di “rivalutazione politica" del ruolo del part time) chiedere alla amministrazione, la quale abbia già dichiarato, prima del 23 maggio 2011, l'intenzione di trasformare unilateralmente il “vecchio” part time in un nuovo rapporto full time o in tal senso abbia già disposto:
1) di aderire ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 16 del collegato lavoro che intenda la "rivalutazione" (questo è il termine utilizzato dall'art. 16) dei provvedimenti di concessione del part time come atto meramente interno e fonte soltanto di una possibile proposta al lavoratore di ritorno al tempo pieno (tutelando in tal modo i diritti quesiti dei “vecchi" dipendenti pubblici a part time);
2) di disapplicare, in subordine, l'art. 16 del "collegato lavoro" per contrasto col diritto dell'Unione europea direttamente applicabile (come, recentemente, ha riconosciuto necessario il Tribunale di Trento, con sentenza n. 112/2011, depositata il 28 settembre 2011);

Ove poi si debba tutelare in via giudiziaria, innanzi al  competente Tribunale del lavoro, il diritto quesito del "vecchio" dipendente pubblico a mantenere in essere, immutato, il suo rapporto di lavoro a part time, il lavoratore avrà (oltre alla possibilità di riproporre al giudice l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 16 del collegato lavoro o la sua disapplicazione di cui sopra ai punti 1 e 2) la possibilità di:
3) chiedere, in subordine, al giudice la proposizione di questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea per sapere se il diritto dell'Unione osti all'adozione di una norma quale l'art. 16 del "collegato lavoro";
4) sollevare in giudizio la questione  di legittimità costituzionale dell'art. 16  del "collegato lavoro" (sulla scorta dei principi di affidamento e sicurezza giuridica ribaditi dall'ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24689/2010, emessa nella causa Avv. Maurizio Perelli contro Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti) per violazione del principio della sicurezza giuridica e dei diritti quesiti;
5) chiedere al giudice di riconoscere la illegittimità della riconduzione unilaterale al full time per assenza -se possibile anche sotto l'aspetto oggettivo e, dunque, a prescindere dalla esaustività della motivazione addotta dalla pubblica amministrazione nel provvedimento di riconduzione unilaterale al full time- dei presupposti della correttezza e buona fede dell'agire amministrativo, richiesti dall'art. 16 del collegato lavoro;
6) chiedere al giudice -ove l'amministrazione abbia adottato provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente "renitente al full time" o abbia addirittura proceduto al suo licenziamento - di dichiarare la illegittimità del provvedimento disciplinare o addirittura del licenziamento.

LEGGI DI SEGUITO I MIEI APPROFONDIMENTI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL LAVORATORE SOPRA ENUMERATI DA 1 A 6 ...

Ultimo aggiornamento Mercoledì 25 Gennaio 2012 09:45 Leggi tutto...
 

finalmente è arrivato: www.servizi-legali.it è on line

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www.servizi-legali.it , è il mio sito per le consulenze legali on line in tema di accesso alle professioni, regole del loro esercizio, previdenza dei professionisti e rapporti con Ordini, Collegi  e Casse professionali (nonchè in tema di lavoro subordinato a part time, in quanto correlato all'esercizio  autonomo di una professione).  Attraverso il sito www.servizi-legali.it si forniscono pareri legali a pagamento (con preventivo gratuito) a tutela dei professionisti inquadrati nelle c.d. professioni ordinistiche (avvocati, commercialisti, medici, farmacisti ecc...) o esercenti una delle professioni c.d. non ordinistiche (informatici ecc...), nonchè a tutela degli aspiranti professionisti e dei lavoratori subordinati a part time.

Per richiedere, senza impegno, una consulenza legale (un "primo inquadramento" della questione giuridica o una sua "analisi approfondita") è sufficiente compilare il modulo predisposto sul sito o inviare una mail all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

 

Istanza di accesso agli atti ex l. 241/90: l'amministrazione deve notificarla ai controinteressati?

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 (da www.servizi-legali.it

La risposta è: NON SEMPRE. Leggi di seguito il perchè ...

Ultimo aggiornamento Martedì 24 Gennaio 2012 17:05 Leggi tutto...
 

"Un richiamo all'ordine", di Michele Pellizzari 24.01.2012

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  Riporto da www.lavoce.info l'articolo "UN RICHIAMO ALL'ORDINE", di Michele Pellizzari, del  24.01.2012

Ultimo aggiornamento Mercoledì 25 Gennaio 2012 09:48 Leggi tutto...
 

Avvocati-part-time: Corte costituzionale fissa udienza al 22 maggio 2012 su legge 339/03

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 (da www.dirittodelleprofessioni.it )  

La Corte costituzionale, a seguito dell'ordinanza di rimessione n. 24689/2010 delle Sezioni Unite Civili della Cassazione (Perelli e altri contro Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Rieti e altri), ha  fissato udienza pubblica al 22 maggio 2012 per decidere sulla questione di legittimità costituzionale della legge 339/03, la quale ha reitrodotto (dopo numerosi anni nei quali era stata consentita la doppia attività) la incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e esercizio della professione forense.

Ultimo aggiornamento Mercoledì 25 Gennaio 2012 09:32
 

E' nullo o annullabile l'atto amministrativo che viola il diritto comunitario?

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 T.A.R. Puglia, sez. Bari, con sentenza dell'11/01/2012 è intervenuto in tema di violazione del diritto comunitario da parte d'un atto amministrativo e di conseguenze sulla tempestività o meno dell'impugnazione dell'atto.
La questione cui ha dato risposta è: la violazione del diritto comunitario integra nullità o annullabilità dell'atto amministrativo?

 

Governo e rimozione di disposizioni contrastanti con "la tutela o la promozione della concorrenza"

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  di Silvio Boccalatte, dalla newsletter del 22 gennaio 2012 dell'Istituto Bruno Leoni:
"E' difficile esprimere un parere favorevole su una norma che attribuisce un potere di controllo ad un ente pubblico, specie se al Governo. Però questa volta qualcosa di buono c'è.
Si tratta del nuovo potere che l'articolo 4 della bozza del decreto sulle liberalizzazioni attribuisce al Governo in ordine alla rimozione delle disposizioni contrastanti con "la tutela o la promozione della concorrenza". Per far comprendere la situazione: è prassi invalsa nelle amministrazioni locali di ogni grado la redazione di norme subordinate (regolamenti, bandi.) che interpretano la legge in modo da limitare la concorrenza; il soggetto privato che subisce un danno dal'esistenza di queste forme di regolamentazione non ha altre soluzioni se non quella di intraprendere un costoso procedimento giudiziario (normalmente) davanti al TAR.
In forza dell'art. 4, invece, il Governo acquista il compito specifico di controllare la normativa regionale e locale, e, qualora ravvisi ostacoli alla concorrenza, di esercitare il potere sostitutivo, cioè il potere di rimuovere d'imperio tali ostacoli, ovviamente dopo aver dato all'ente interessato il tempo necessario per procedere autonomamente.
C'è qualcosa di buono, come s'è detto, in questa norma, che forse può porre un argine al dilagato e dilagante socialismo municipale. C'è anche, però, una perplessità: il Governo è un organo centrale della Repubblica e certamente non un organismo indipendente. Sarebbe stato forse più appropriato attribuire sostanzialmente tale potere all'Antitrust, relegando il Governo al mero ruolo di adozione formale di decisioni in realtà assunte dall'Autorità: così si sarebbe rispettato l'articolo 120 della Costituzione, che individua nel Governo l'unico soggetto che può esercitare il potere sostitutivo, valorizzando le capacità tecniche e l'autonomia di un soggetto "terzo" quale l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato."

Ultimo aggiornamento Martedì 24 Gennaio 2012 17:06
 

Articolo 1 del decreto cresci Italia: E' FONDAMENTALE

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 Questo l'articolo di Serena Sileoni tratto dalla newsletter 22 gennaio 2012 dell'Istituto Bruno Leoni:
"Nel nuovo decreto Monti ci sono due articoli degni di nota che vanno letti in combinato disposto.
Il primo è l'articolo di apertura del decreto stesso, il quale, come varie volte si era tentato invano di codificare, rende più cogente il diritto all'iniziativa economica privata sancito dall'art. 41 Cost. L'articolo abroga infatti le norme che pongono limiti, programmi e controlli all'iniziativa economica privata incompatibili o irragionevoli o non proporzionati rispetto alle esigenze di tutela dei valori costituzionali, incidendo sulla libertà e sulla parità di trattamento tra operatori presenti e futuri. Ciò non si tradurrà in una totale libertà di attività economica, ma conferirà ad essa - se l'articolo sarà correttamente rispettato - un senso più pieno e coerente con l'art. 41 Cost., rendendo possibili i soli limiti compatibili e proporzionali alle esigenze di tutela di altri valori costituzionali, come, ad esempio, salute e sicurezza. Via, dunque, autorizzazioni, licenze o nulla osta all'avvio di un'attività che non superino il test di proporzionalità e ragionevolezza, così come divieti e restrizioni ad attività già iniziate che impongono la programmazione o la pianificazione territoriale o temporale di determinate categorie di attività economica, o ancora le norme che impediscono, condizionano o ritardano l'ingresso di nuovi operatori economici.
Laddove rimarranno i limiti, l'articolo dispone che essi siano interpretati restrittivamente, presupponendo che le attività economiche debbano essere libere "secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri".
Infine, si prevede che tanto più gli ordinamenti territoriali si adegueranno a queste nuove regole tanto più saranno considerate "virtuosi" ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.
Pochi articoli sotto, al fine di arginare la tendenza delle autonomie territoriali ad irrigidire l'iniziativa economica privata, il decreto prevede che lo Stato debba verificare che le regioni e le amministrazioni locali svolgano un'operazione di ricognizione della loro normativa contrastante con la tutela della concorrenza, e - secondo il meccanismo del potere sostitutivo - precetti le amministrazioni territoriali nelle quali vigono ancora limiti illegittimi e irragionevoli a rimuoverli entro un termine espresso.
Questa specificazione della facoltà governativa di sostituirsi agli enti territoriali inadempienti è particolarmente significativa se si pensa che, in effetti, l'impulso alla liberalizzazione in alcuni settori di competenza regionale, come il commercio, è stato ostacolato proprio dalla periferia, attraverso il ripristino di limiti o l'interpretazione restrittiva degli ambiti concorrenziali stabiliti dalla normativa nazionale.
Di entrambi gli articoli non può non apprezzarsi uno sforzo duplice e complementare: segnare dapprima un globale e significativo cambiamento di prospettiva del diritto alla libertà di impresa, e affiancare in un secondo momento due strumenti operativi che immunizzino da un possibile (anzi talora probabile, data l'esperienza pregressa) riflusso programmatorio a livello territoriale.
Tuttavia, e per certi versi inevitabilmente, tali articoli recano con sé elementi di debolezza.
Innanzitutto, quella che viene definita dal testo come liberalizzazione e semplificazione delle attività economiche non si applica ad alcuni settori cruciali: trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, servizi finanziari e di comunicazione e attività sottoposte alla regolazione delle autorità indipendenti.
Al di là di queste esclusioni, in buona parte prevedibili, sono due i segni di fragilità del combinato disposto.
L'esercizio del potere sostitutivo dello Stato è una facoltà riconosciuta dalla Costituzione, dopo la riforma del 2001. L'uso di tale facoltà, ancora incerto ed esitante, è rimesso sostanzialmente ad una scelta di discrezionalità politica del governo. Nel presente caso, ad esempio, la legge prevede che presso la presidenza del consiglio dei ministri sia istituito, senza costi ulteriori, un apposito ufficio che, naturalmente, ha solo la facoltà e non anche un obbligo di sollecitare l'adozione del potere sostitutivo del governo. Si tratta quindi di una soluzione cogente sulla carta, ma tutta da costruire e di cui verificare l'efficacia. Probabilmente, meglio di così la norma non poteva essere scritta, e anzi una riflessione su di essa porta a riconsiderare criticamente la positività di un assetto decentrato, in mancanza di una chiara allocazione delle responsabilità.
In secondo luogo, il tentativo di ribaltare il senso della libertà di iniziativa economica privata, rendendo illegittime le norme che contraddicono lo spirito di fondo secondo cui è consentito tutto ciò che agevolmente può svolgersi senza recare danno a interessi unitari della convivenza sociale o a legittime pretese altrui, rischierà di essere annacquato dalla possibilità per il governo di approvare, entro la fine di quest'anno, dei regolamenti con cui esplicitare le attività per le quali permarrà l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione o comunque non si applicherà, in tutto o in parte, la nova norma. Di fronte a una simile prospettiva di arretramento, il parere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato deve rendere sugli schemi del regolamento appare, per la natura stessa dell'atto, poco incisivo e deterrente.
La lettura combinata di questi due articoli, in conclusione, apre di certo uno spiraglio per una nuova nozione giuridica della libertà di intrapresa economica, ma sopporta il rischio che esso venga agevolmente e rapidamente chiuso."

 A mio avviso è FONDAMENTALE il comma 2 dell'art. 1 che dispone: "2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate e applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, e ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari a evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari e internazionali della Repubblica. "

Ultimo aggiornamento Giovedì 26 Gennaio 2012 15:39
 

IBL 22 gennaio 2012: Silvio Boccalatte su decreto liberalizzazioni e riforma delle professioni

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 Dalla newsletter dell'Istituto Bruno Leoni del 22 gennaio 2012 un articolo di Silvio Boccalatte sul decreto legge sulle liberalizzazioni e in particolare sulla riforma delle professioni: "Il ballo sulla mattonella"...

Ultimo aggiornamento Domenica 22 Gennaio 2012 21:44 Leggi tutto...
 

avvocati liberalizzati

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C'è da scommettere che la concorrenza nei servizi legali porterà a feconde contaminazioni  con l'alta moda. Si apriranno nuovi spazi per l'italian fashion, magari per disegnare le toghe che indosseranno gli avvocati di questa o quella grande società di capitali  avente a esclusivo ggetto sociale la professione forense.  Ci sarà da lasciarci gli occhi,  in tribunale, tra  modelli di toga direttamente ispirati alla avvocatura dell'antica Roma, modelli che ammiccano allo stile inglese e altri più aperti al futuro, ai giovani avvocati e alla formazione continua, "per avvocati sempre in forma". Una cosa è sicura: al bando le omologanti e tristi toghe tutte nere !!!

Di seguito

una possibile

collezione di modelli di toghe

che forse si potranno ammirare

nei tribunali

più alla moda

 

Ultimo aggiornamento Domenica 22 Gennaio 2012 12:07
 

Avvocati soci di minoranza in società di capitali ?

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Funziona così ?

o così ?

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o così ?

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o così ?

o così ?

o così ?

o POMI' ?

Un dovere, comunque ...

anche se sarai un avvocato socio di minoranza di società di capitali o un avvocato dipendente ...

 

Ultimo aggiornamento Lunedì 23 Gennaio 2012 11:34
 

Avvocati-part-time: facsimile da completare e spedire a Catricalà per l'abrogazione della l. 339/03

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Sei un dipendente pubblico o privato abilitato ad esercitare la professione di avvocato? Vorresti poterti iscrivere o rimanere iscritto all'albo forense senza incappare nella incompatibilità prevista dalla legge 339/2003? Sei un vecchio avvocato part time in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla l. 339/03? Allora può esserti utile il fac simile di richiesta di intervento per l'abrogazione della l. 339/03 che il collega Avv. Cosimo Rossi ha elaborato e indirizzato al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dr. Antonio Catricalà. Puoi completarlo semplicemente apponendo data e firma, oppure, se necessario, modificarlo per renderlo più aderente alla tua situazione.

Clicca su "LEGGI TUTTO" per scaricare il fac simile ...

 

Ultimo aggiornamento Domenica 22 Gennaio 2012 00:51 Leggi tutto...
 

Il decreto "cresci Italia" cancella le tariffe professionali: gli Ordini rilevino le parcelle medie

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(da www.dirittodelleprofessioni.it )

Una nuova importantissima attività si profila per gli Ordini professionali in sede territoriale, ora che  il decreto "cresci Italia"  approvato il 20 gennaio 2012 dal Consiglio dei ministri ha cancellato le tariffe professionali sia minime sia massime. La nuova importantissima attività per gli Ordini territoriali dovrebbe essere quella della rilevazione statistica delle parcelle concretamente applicate zona per zona. Si tratterebbe di rilevazioni che non consentirebbero a nessuno di invocare l'applicazione di una tariffa ad una singola prestazione professionale ma fornirebbero una indicazione seria per le libere determinazioni di professionisti e clienti. D'altro canto, se non si vogliono abrogare gli Ordini professionali e si vuol loro togliere (giustamente) ogni possibilità di condizionare il libero gioco della concorrenza tra i professionisti, la funzione di rilevatore statistico delle parcelle applicate sembra una utile nuova funzione. Se ben esercitata dagli Ordini locali, una tale nuova attribuzione risulterebbe capace di sostanziare quella duplice natura d'ente pubblico non economico e di associazione di imprese che sembra doversi riconoscere agli Ordini professionali pur dopo il decreto "cresci Italia".  Inoltre, contrasterebbe efficacemente il deprecabile fenomeno del dumping professionale e del low cost sbandierato da operatori senza scrupoli a scapito della qualità necessaria delle prestazioni professionali. Solo riconoscendo agli Ordini professionali territoriali (e non a quelli centrali) il compito di render pubblici i dati statistici sulle parcelle medie rilevate sul territorio si potrà superare la (altrimenti giusta) preoccupazione di quanti temono che l'abolizione delle tariffe obbligatorie apra la strada allo scadimento della qualità dei servizi professionali.

Ultimo aggiornamento Sabato 21 Gennaio 2012 15:12
 

Scrivi subito al Governo per chiedere che la legge annuale per la concorrenza abroghi la l. 339/03

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  (da www.concorrenzaeavvocatura.ning.com )

Scrivi subito al Governo Monti (fax e-mail o lettera ai ministri più interessati alla liberalizzazione delle professioni: gli indirizzi li trovi alla pagina http://www.governo.it/Governo/Ministeri/ministeri_gov.html) per chiedere che la legge annuale per la concorrenza disponga anche la abrogazione della l. 339/03, la quale -come ha  ribadito l'Antitrust nella segnalazione S1378 del 5 gennaio 2012- ha reintrodotto l'incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e la professione di avvocato senza che la limitazione della concorrenza correlata a tale reintroduzione di incompatibilità potesse essere in alcun modo giustificata.

PER LA TUA RICHIESTA AL GOVERNO PUOI COPIARE E MAGARI INTEGRARE LE ARGOMENTAZIONI CHE LEGGI IN QUESTO ARTICOLO.

Avvocati-dipendenti pubblici part time: la segnalazione dell'Antitrust S1378/2012 del 5 gennaio 2012 è a favore della compatibilità tra impiego pubblico in part time ridotto e l'esercizio della professione di avvocato. L'Antitrust, il 5 gennaio 2012, ha inviato al Presidente del Senato, al Presidente della Camera, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per lo Sviluppo Economico e Infrastrutture e Trasporti una segnalazione (la segnalazione S1378) ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito a "Proposte di riforma concorrenziale ai fini della Legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2012". L'Antitrust, con la detta segnalazione, insiste nel suggerire a Governo e Parlamento di eliminare l'incompatibilità tra impiego pubblico in part time ridotto e l'esercizio della professione di avvocato (che è stata reintrodotta con l. 339/2003, dopo anni di vigenza del regime di compatibilità, introdotto con l. 662/1996) per gli effetti distorsivi della concorrenza che tale previsione di incompatibilità produce senza alcuna necessità. La segnalazione S1378 del 5 gennaio 2012 ribadisce, infatti, la validità di una segnalazione che fu indirizzata a Governo e Parlamento, nel lontano dicembre del 2001, dall'Antitrust, all'epoca diretta da Giuseppe Tesauro. La segnalazione del 2001 (n. AS223) restò inascoltata e si giunse all'approvazione della l. 339/03. Ci si chiede ora se la segnalazione del 5 gennaio 2012 sarà più fruttifera e porterà, già con la legge annuale per la concorrenza del 2012, alla abrogazione della legge 339/2003 (la quale, comunque, dovrà esser a breve giudicata dalla Corte costituzionale in base alla q.l.c. sollevata dalle SS.UU. della Cassazione con ordinanza di rimessione 24689/2010). Pure inattuato, sul punto, è rimasta l'indicazione di cui all''11° “considerando” della direttiva n. 97/81/CE che impone di “stabilire un quadro generale per l'eliminazione delle discriminazioni verso i lavoratori a tempo parziale e di contribuire allo sviluppo delle possibilità di lavoro a tempo parziale su basi accettabili sia ai datori di lavoro che ai lavoratori”.

A molti, perciò, è parsa una novità assoluta, introdotta dall'art. 3, comma 5, del d.l. 138/2011, il principio che "gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza". Invece, non è affatto una novità per le SS.UU. Civili della Cassazione, che già nella ordinanza di rimessione 24689/2010 (pag. 20), avevano chiesto alla Corte costituzionale di riconoscere il principio di concorrenza come principio già vigente (in quanto contenuto nell'art. 3 della Costituzione) pure per le professioni. L'ordinanza di rimessione 24689/2010 ha, infatti, invocato a parametro di costituzionalità della regolazione legislativa del servizio professionale di avvocato la concorrenza. In particolare, le SS.UU. hanno chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare incostituzionale la reintroduzione (per i soggetti già iscritti all'albo forense prima della l. 339/03) dell'incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto ed esercizio della professione forense.

Ora la valutazione della Cassazione circa la rilevanza costituzionale della concorrenza può ritenersi addirittura rafforzata dalla modifica dell’ordinamento statale che in parte deve ritenersi già avvenuta ad opera del comma 5 dell’art. 3 del d.l. 138/11. L'art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (nel testo modificato dalla legge di conversione, n. 148/2011) dispone, infatti, tra l'altro: “gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza”. Con tali parole non dispone certo la immediata abrogazione di norme incompatibili col principio di concorrenza (le quali, però, dovranno essere individuate come incompatibili dalla riforma degli ordinamenti professionali che interverrà entro il 13 agosto 2012) ma “dispone l’immediata utilizzabilità” del principio di concorrenza per giudicare costituzionalmente legittime o meno le norme di legge regolanti le professioni per accedere alle quali è richiesto l’esame di Stato.
Certo, a rigore, neppure v’era bisogno che il legislatore ordinario confermasse, nei termini sopra riportati, la utilizzabilità del “parametro concorrenza” per la valutazione della legittimità costituzionale delle leggi sulle professioni. Ma l’ha fatto (e penso abbia fatto bene a ribadire ciò che già era "nel sistema") e con ciò ha rafforzato l’esigenza, per l’interprete, di fare ogni possibile sforzo consentito dalla lettera di una disposizione di legge (che appaia polisenso) per dare alla stessa disposizione un significato che la renda non contraria a concorrenza e, dunque, costituzionalmente legittima. Ma se tale sforzo resta vano, non v'è altra strada per il giudice che sollevare innanzi alla Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale. LA L. 339/03  NON PUO’ ESSER SALVATA IN VIA INTERPRETATIVA: E' EVIDENTEMENTE INCOSTITUZIONALE E VA SUBITO ABROGATA CON LA LEGGE ANNUALE PER LA CONCORRENZA.

Ricordiamo pure con TAR Lazio, sentenza n. 5151/11, che "La ricognizione dei princìpi fondamentali in materia di professioni è intervenuta con d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 30. In tale ambito, chiarito dall’art. 3, titolato <<Tutela della concorrenza e del mercato>>, che l’esercizio della professione si svolge nel rispetto della disciplina statale della tutela della concorrenza, ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti o per ragioni imperative di interesse generale ...".

Si legge, tra l'altro, in tema di professioni, nella segnalazione dell'Antitrust del 5 gennaio 2012: "Restano tuttavia ancora delle criticità che urge superare perchè del tutto anacronistiche, prive di giustificazione e all’origine di rilevanti inefficienze nel settore che impattano negativamente sulla competitività dell’intero sistema. La prossima emanazione di un d.P.R. per la riforma degli ordinamenti professionali (ex art. 3, comma, 5, del D.L. n. 138/2011, convertito in legge dalla L. n. 148/2011) costituisce la più corretta sede per rimuovere le incrostazioni regolatorie che tuttora residuano nel settore, e nel quale l’Autorità ritiene che possano trovare spazio le misure di seguito indicate, relative ai tariffari, alla separazione delle attività di gestione degli albi da quelle di verifica disciplinare, all’incremento della pianta organica dei notai e comunque al suo completamento, alle riserve di attività ed ai regimi di incompatibilità (nota 23).
( NOTA 23 Cfr. Segnalazioni dell’11 giugno 2008, AS453, Considerazioni e proposte per una regolazione pro concorrenziale dei mercati a sostegno della crescita economica, del 26 agosto 2011, AS864, Disegno di legge AS n. 2887 di conversione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo”; del 18 settembre 2009; AS602, Riforma della professione forense; del 12 dicembre 2001, AS223, Iscrizione all'albo degli avvocati dei dipendenti statali con contratto part-time.)"

Scrisse l'Antitrust nella segnalazione AS223 del 06/12/2001 al Presidente del Senato, al Presidente della Camera e al Presidente del Consiglio dei Ministri (pubblicata nel bollettino n. 48/2001), in tema di ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI DEI DIPENDENTI STATALI CON CONTRATTO PART-TIME:  
"oggetto:  Progetti di legge recanti norme in materia di incompatibilità della professione di avvocato (A. S. n.762 del 30 ottobre 2001 ( A. C.543 - 1648), A. S. n. 393 del 5 luglio 2001, A.S. n. 423 del 9 luglio 2001 / XIV legislatura).
Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n.287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende formulare le seguenti osservazioni in ordine agli effetti distorsivi della concorrenza che derivano dai disegni di legge, attualmente all'esame della Camera dei Deputati e del Senato, volti a dettare norme in materia di incompatibilità della professione di avvocato [A. S. n.762 del 30 ottobre 2001 ( A. C.543 - 1648), A. S. n. 393 del 5 luglio 2001, A.S. n. 423 del 9 luglio 2001.]

I disegni di legge in esame prevedono l'inapplicabilità delle norme di cui all'articolo 1, commi 56, 56 bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (recante Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), all'iscrizione agli albi degli avvocati, per la quale rimarrebbero ferme le incompatibilità stabilite all'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, e successive modificazioni (legge professionale).

Le norme di cui ai commi 56, 56 bis e 57, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (recante Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) prevedono che per i dipendenti pubblici, con rapporto di lavoro con regime orario ridotto al 50 per cento, non valgono le disposizioni che vietano ai dipendenti pubblici l'iscrizione ad albi professionali e l'esercizio di attività professionali. L'attuale previsione normativa, dunque, ha fatto venir meno per i dipendenti pubblici part time il divieto di accesso a tutte le professioni intellettuali.

I disegni di legge in esame reintroducono l'incompatibilità tra esercizio della professione di avvocato e prestazione a tempo parziale di attività di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, determinando, pertanto, una chiusura all'accesso al mercato dei servizi professionali unicamente con riguardo ai servizi riservati agli avvocati.

Con la previsione di tale forma di incompatibilità, al fine di assicurare l'effettività del diritto costituzionale di difesa, si intenderebbe garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocatura, prevenire conflitti di interessi, preservare la qualità della prestazione professionale, correggere anomalie nel funzionamento del mercato dei servizi professionali riservati agli avvocati.

Sulla questione è intervenuta la Corte Costituzionale che, nella sentenza n.189/2001, ha dichiarato non fondate tutte le questioni di illegittimità delle norme della legge n.672/1996 in argomento, sollevate dal Consiglio Nazionale Forense con riferimento agli artt.3, 4, 24, 97 e 98 della Costituzione.

Valutate le misure predisposte dal legislatore della legge n.672/1996, nonché le norme deontologiche che presidiano il corretto esercizio della professione forense, proprio ad evitare possibili situazioni di conflitto di interessi che possano pregiudicare in concreto l'effettività del diritto di difesa, la Corte ha affermato che detto diritto risulta garantito anche quando l'avvocato sia legato da un rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione in regime di part- time.

L'Autorità ritiene opportuno evidenziare alcuni limiti dei disegni di legge in esame sotto il profilo della tutela della concorrenza.

L'Autorità intende innanzi tutto rilevare l'effetto discriminatorio e di disallineamento che discende dai disegni di legge in esame, a causa del loro carattere settoriale. Essi, infatti, sono volti a modificare una norma di portata generale, che consente ai dipendenti pubblici part time l'esercizio di tutte le professioni intellettuali, introducendo un divieto specifico per la sola professione di avvocato.

L'Autorità ritiene che un intervento settoriale, come quello in esame, volto a reintrodurre, per i dipendenti pubblici a tempo ridotto, la chiusura all'accesso ai soli servizi professionali riservati agli avvocati, rappresenti una misura non giustificata per garantire l'effettività del diritto di difesa, esigenza di superiore interesse generale alla quale unicamente va ricondotta la specificità della professione forense.

L'Autorità deve infatti rilevare che l'assetto regolamentare del mercato nazionale dei servizi professionali riservati agli avvocati, attualmente in vigore, appare idoneo a garantire l'interesse generale al corretto esercizio della professione da parte dell'avvocato che sia anche dipendente part-time di una pubblica amministrazione, come del resto messo in luce anche dalla Corte Costituzionale.

In particolare, il quadro normativo individua misure specificamente volte a prevenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, disponendo limitazioni, a carattere territoriale e/o contenutistico per l'esercizio della professione. Il comma 56 bis [Comma aggiunto dall'art. 6 del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, conv. in l. 28 maggio 1997, n. 140.] dell'articolo 1 della l.n.662/1996, infatti, vieta ai dipendenti pubblici a tempo ridotto, iscritti agli albi professionali ed esercenti attività professionale, di assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione e di accettare incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche [Si rammenti, inoltre, il divieto posto dal comma 2 ter dell'art. 18 della legge n.109 del 1994, inserito dall'art. 9, comma 30, della legge n.415/1998, il quale esclude che i pubblici dipendenti possano espletare, nell'ambito territoriale del proprio ufficio, incarichi professionali per conto delle amministrazioni di appartenenza.].

Inoltre, il legislatore ha imposto alle pubbliche amministrazioni di individuare le attività che i propri dipendenti non possono svolgere a causa delle possibili interferenze che si verrebbero a creare con le funzioni cui essi sono istituzionalmente preposti [Cfr. le istruzioni generali impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare la circolare del 18 luglio 1997, nonché le specifiche e puntuali previsioni ad opera delle singole amministrazioni, tra le quali giova ricordare il Ministero della giustizia con D.M. 6 luglio 1998, il Ministero delle Finanze, con D.M. 20 settembre 2000 per i dipendenti dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato e con D.M. 15 gennaio 1999 per i propri dipendenti, il Ministero per i beni culturali ed ambientali con D.M. 5 giugno 1998 e circolare del 4 febbraio 1999, il Ministero dei trasporti e della navigazione con D.M. 14 maggio 1998.].

Anche il codice deontologico forense detta tutta una serie di norme che contribuiscono a ridurre i rischi di possibili conflitti, come ricordato dalla Corte Costituzionale.

In tale contesto, dunque, la misura dell'esclusione dei dipendenti pubblici a tempo ridotto dall'accesso al mercato dei servizi professionali svolti dagli avvocati appare introdurre un limite alla libertà di iniziativa economica dell'avvocato, che non può ritenersi giustificato e proporzionato rispetto all'esigenza di evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, che potrebbero pregiudicare l'effettività del diritto di difesa.

La misura che si vorrebbe introdurre appare priva di proporzionalità anche rispetto agli obiettivi di tutela della qualità della prestazione professionale.

Al riguardo, va ricordato che anche i dipendenti pubblici a tempo ridotto, per iscriversi all'albo e quindi accedere alla professione riservata, devono aver superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione. Tale regime di accesso alle attività professionali ha proprio lo scopo di garantire al cliente che le prestazioni intellettuali vengano offerte solo da chi possiede determinati requisiti.

Al riguardo, l'Autorità ritiene opportuno evidenziare [Come affermato anche dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza.] che le disposizioni della legge n. 662/1996, delle quali si vuole ora escludere la portata applicativa con riguardo alla sola professione forense, "sono intese a favorire l'accesso di tutti i soggetti in possesso dei prescritti requisiti alla libera professione e cioé ad un ambito del mercato del lavoro che é naturalmente concorrenziale."

L'Autorità, pertanto, auspica che gli interventi normativi destinati a disciplinare la materia dell'accesso alle professioni trovino una equilibrata trattazione, nel rispetto delle regole della libera concorrenza, nel più generale contesto dell'attesa riforma delle attività professionali.

L'Autorità confida che nel corso della discussione in sede parlamentare le osservazioni qui rappresentate possano essere tenute in adeguata considerazione, nella prospettiva di poter varare un intervento che valorizzi appieno il principio della concorrenza nella disciplina della professione forense.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro

Ultimo aggiornamento Martedì 10 Gennaio 2012 21:26
 

"Uno Stato troppo controllore soffoca i principi liberali", di Piero Ostellino

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 Dalla newsletter n. 166, del 19 gennaio 2012, di Società libera on line, riporto un articolo di Piero Ostellino che condivido in pieno.

Uno Stato troppo controllore soffoca i principi liberali
la nazione non si salva con il moralismo
di Piero Ostellino

A chi compera un gioiello, il gioielliere non chiede se è per la moglie o l'amante; né il datore di lavoro, per pagargli lo stipendio, pretende che il lavoratore dica come lo spenderà. Nessuno è tenuto a dire perché compra un certo bene, o come usa i soldi che guadagna, e nessuno lo chiede. In una «società aperta», le transazioni intersoggettive - ciò che chiamiamo «negozio» - non sono vincolate ad alcuna giustificazione metagiuridica e/o morale. Non per ragioni moralistiche, ma per la soggettività del concetto di valore - lo scambio è generato da una molteplicità di scopi non prevedibili e non programmabili - che si concreta nella libertà delle scelte individuali e si sostanzia nella limitazione del potere di intervento pubblico.

È, invece, la presunzione di sapere ciò che è rilevante per i singoli individui che giustifica l'imposizione dall'alto di un equilibrio economico generale da parte del pianificatore. Da noi, è la strada sulla quale si sono avviati gli ultimi governi Berlusconi-Tremonti e Monti pretendendo di sapere che cosa fa il cittadino dei propri soldi. Ma per saperlo: 1) hanno tolto, di fatto, dalla circolazione la carta-moneta, che pure lo Stato continua a stampare; 2) hanno equiparato i risparmiatori a criminali; 3) hanno violato un principio di civiltà che ha le sue radici nella tradizione dello Stato moderno; 4) attraverso il controllo dell'uso del denaro, hanno imposto agli individui una gerarchia di fini. Prima di diventare un Paese di socialismo reale, l'Italia annega nel ridicolo. Una signora che, per ritirare poche migliaia di euro dal conto corrente, ha dovuto compilare un modulo, nel quale dire che cosa ne avrebbe fatto, ha scritto: «Servono per le puttane di mio marito e, a me, per mantenere il mio amante». Una pernacchia alla stupidità di Stato.

Mi rendo conto che - difendendo le libertà e i diritti individuali, violati dai governanti e ignorati dai più - rischio di essere io stesso, ancorché per ragioni opposte, fuori dal tempo. Il Paese è in preda alla sindrome del «governo dei migliori» e del «cittadino onesto che paga le tasse» fra una folla di disonesti - per definizione, i ricchi - cui farle pagare due volte e/o tenere in galera finché non confessano ciò che certi pubblici ministeri vogliono sentirsi dire. Ma qualcuno che, nel silenzio complice di gran parte dei media, ricordi che cosa sono la democrazia liberale, lo Stato di diritto e il mercato, e si chieda cosa sta succedendo, ci vuole. Così, pur prevedendo l'indignazione dei benpensanti - che frastornati dal gran polverone, donano entusiasti l'oro alla Patria e rinnegano le libertà di cui ancora godono e che stanno perdendo - e dei miei colleghi «laici, democratici, antifascisti», azzardo due risposte, solo in apparenza contraddittorie.

Prima: perché - a 66 anni dalla caduta del fascismo - molti italiani sono ancora, culturalmente, in camicia nera e vedono nel potere politico un Duce in nome del quale «credere, obbedire, combattere». Confondono il senso civico - i doveri che, peraltro, non osservano - con la rinuncia alle libertà e ai diritti, che non conoscono. Che piaccia o no, qui siamo ancora sul terreno di un malinteso patriottismo. Un lettore mi ha chiesto se le libertà del liberalismo consistano nel rapinare le banche. Un idiota? No, il figlio della cultura dominante.

Seconda: perché, pur sapendo bene come stanno andando le cose, certi giornalisti non fanno i cani da guardia del potere politico, ma ne sono il cane da grembo. E qui piombiamo nell'utilitarismo - non quello teorizzato dai liberali Jeremy Bentham e John Stuart Mill - come soggettiva motivazione delle scelte individuali di libertà, ma come opportunismo professionale. Costoro sono convinti che, nell'Italia delle corporazioni, del familismo amorale, delle raccomandazioni, ci siano più probabilità di far carriera adeguandosi al vento che tira, invece di pensare con la propria testa, sempre che ne abbiano una, e dire ciò che pensano, sempre che siano capaci di pensare. Ma mi viene il dubbio che le risposte non siano due ma - come insegna la storia che, nel '22, di fronte all'emergenza di allora spalancò le porte all'«Uomo della Provvidenza» - ce ne sia una sola. La prima; che le compendia entrambe. 

 

Da Glocus e IBL: "Liberalizzare e crescere. Dieci proposte al governo Monti"

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 Glocus e Istituto Bruno Leoni hanno presentato il 18 gennaio 2012 il rapporto "Liberalizzare e crescere. Dieci proposte al governo Monti", che contiene una serie di proposte di liberalizzazioni a costo zero per il bilancio dello Stato. Il rapporto, illustrato dai curatori Linda Lanzillotta (presidente di Glocus ed ex ministro degli Affari regionali) e Carlo Stagnaro (direttore ricerche e studi dell'IBL) è stato discusso da Marcello Clarich (LUISS Guido Carli), Carlo Scarpa (Università di Brescia) e dai responsabili economici dei maggiori partiti: Benedetto Della Vedova (FLI), Stefano Fassina (PD), Gian Luca Galletti (UDC) e Claudio Scajola (PDL).
Il rapporto fornisce soluzioni tecniche per introdurre la concorrenza in dieci settori chiave dell'economia italiana: mercato del gas, poste, professioni, servizi pubblici locali, ferrovie, fondi pensione, welfare, lavoro, giustizia, istruzione e università. Il dossier fornisce inoltre i dettagli degli interventi normativi che, secondo i due think tank, sono indispensabili per rilanciare la crescita economica in un paese come l'Italia, il cui PIL è stagnante da un ventennio proprio per lo scarso dinamismo dell'economia dovuto all'eccesso di rendite monopolistiche che i settori produttivi devono sostenere. Come si legge nell'introduzione al rapporto, "Intendiamo piuttosto fornire elementi di approfondimento relativi al "come" intervenire, ossia su quali siano le tipologie di riforma che è necessario mettere in atto per restituire dinamismo e vivacità all'economia italiana. È infatti sul come che generalmente la decisione politica si è arenata o ha portato a soluzioni parziali e inefficaci".
Alla redazione del rapporto ha collaborato un team di studiosi composto da Silvio Boccalatte, Cristina Dell'Aquila, Piercamillo Falasca, Ivana Paniccia, Sara Perugini, Emilio Rocca, Serena Sileoni, Vincenzo Visco Comandini. Del coordinamento editoriale si sono occupati Claudia Cavalieri e Filippo Cavazzoni, mentre il rapporto è stato curato da Linda Lanzillotta e Carlo Stagnaro. Il testo integrale del dossier è disponibile sui siti di Glocus e dell'Istituto Bruno Leoni (il PDF lo trovi anche all'indirizzo http://brunoleonimedia.servingfreedom.net/Papers/120104-IBL-Glocus.pdf ).

Leggi di seguito le proposte di Glocus e IBL in tema di Ordini professIonali ...

Ultimo aggiornamento Mercoledì 18 Gennaio 2012 17:39 Leggi tutto...
 

Cassazione su equiparazione di ministeriali di area C3 e C3 super a colleghi del ruolo a esaurimento

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(da www.servizi-legali.it ) 

La Cassazione deciderà sull'equiparazione (integrale, limitata al 90% o nulla) dei dipendenti pubblici ministeriali di area C3 e C3S ai colleghi del "ruolo esaurimento": direttori di divisione e ispettori generali.

LEGGI DI SEGUITO IL MIO CONTRORICORSO IN CASSAZIONE ... 

Ultimo aggiornamento Martedì 17 Gennaio 2012 18:22 Leggi tutto...
 

"NON CI RESTA CHE CRESCERE". Un libro a cura di Tommaso Nannicini (università Bocconi editore)

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 Dalla newsletter del 17 gennaio 2012 di www.lavoce.info

"NON CI RESTA CHE CRESCERE
di Tommaso Nannicini 17.01.2012
Dal welfare al fisco, dalle liberalizzazioni alla scuola, un libro (Università Bocconi editore) raccoglie le risposte di vari esperti a quattro domande. Che cosa si può fare subito per rimettere in moto l'economia italiana? Che cosa nell'arco di due legislature? Quali interessi si oppongono alle riforme e come arginarli? Quali interessi avrebbero tutto da guadagnare e come mobilitarli? Pubblichiamo alcuni passi dell'introduzione del volume.

 Le analisi raccolte in questo libro non si limitano a ricordare cosa dobbiamo fare per tornare a crescere, ma si concentrano su come farlo tenendo conto delle caratteristiche del campo politico. In altre parole, si tratta di individuare gli interessi che trarrebbero beneficio dalle riforme ma sono finora rimasti zitti in disparte, in modo tale da mobilitarli politicamente e convincerli che cambiare è possibile, anche in Italia. E individuare, allo stesso tempo, gli interessi che avrebbero tutto da perdere da un rimescolamento delle carte oggi sul tavolo, in modo tale da arginarli (politicamente, s’intende) o compensarli almeno in parte per le perdite che subirebbero, ammesso che siano legittime e sostenibili le loro pretese di compensazione.

RIFORME IN CERCA DI AUTORE. POLITICO

L’Italia sta cambiando pelle. È vero, per il momento si tratta di un cambiamento sottotraccia, difficile da decifrare per la sua incapacità di farsi sistema. Agli occhi di chi ci osserva da fuori, sembriamo ancora un paese troppo innamorato dei propri vizi per cambiare davvero. La stagnazione della nostra economia negli ultimi due decenni, e le crisi di sfiducia o gli attacchi speculativi che colpiscono regolarmente il nostro debito pubblico sui mercati internazionali, ci parlano del fallimento di un’intera classe dirigente, non solo politica. Ognuno continua a rinchiudersi nella difesa di rendite non più sostenibili e officia riti privi di significato, in un gioco degli specchi per cui le riforme, come le discariche, sono necessarie, ma sempre da un’altra parte. Sperando che – qualora non sia più possibile scaricare il costo delle mancate riforme sulle generazioni future – questa volta siano gli impiegati tedeschi (a colpi di Eurobond o interventi della Bce) a tirarci fuori dalle secche in cui ci siamo infilati, per la nostra incapacità di cambiare un modello di sviluppo e d‘intervento pubblico nell’economia che non è più né sostenibile né equo.  (...)
Tuttavia, i semi del cambiamento sono già visibili. Nel paese si sta rafforzando una vera e propria constituency delle riforme: un insieme di elettori che potrebbero dare fiducia a un programma di profondo cambiamento del paese, a patto che gli sia spiegato in maniera esauriente, all’interno di una visione positiva del nostro futuro, tenendo insieme costi e benefici, efficienza ed equità. Giovani lavoratori tanto instancabili quanto flessibili, gravati da aspettative pensionistiche da fame; donne in cerca di una valorizzazione professionale che non schiacci il loro desiderio di famiglia; imprenditori con un’alta propensione al rischio e una scarsa dimestichezza con le relazioni politiche o «di categoria»; insegnanti e dipendenti pubblici poco gratificati all’interno di una scuola e di una pubblica amministrazione incapaci di valutare e valorizzare le proprie risorse umane; manager abituati a confrontarsi con il pungolo dei mercati; ricercatori sottopagati nonostante il prestigio internazionale della loro produzione scientifica; studenti con il gusto di viaggiare (magari low cost), consapevoli che, senza bisogno di essere esterofili, certe cose che funzionano all’estero non si capisce perché non debbano funzionare anche da noi: è fra questi elettori dispersi che si annida la speranza di un cambiamento reale, in attesa che qualcuno la faccia germogliare politicamente.
Che la si chiami «rivoluzione liberale», «agenda riformista» o semplicemente «big bang», poco importa: c’è una prospettiva di cambiamento che ha un programma e un potenziale elettorato, ma è in cerca di un autore. Politico. (...)

UNA GRANDE OPERA DI POTATURA

Per aggredire in profondità le cause del «dolce declino» dell'Italia, senza illudersi di poter continuare a scaricare i costi dell’aggiustamento sulle giovani generazioni, i contributi che seguono propongono ricette che ruotano intorno a una parola chiave: «selezione». Dobbiamo selezionare le risorse economiche e sociali, aprendo molti mercati e professioni oggi protette alla concorrenza, affinché le risorse disponibili vadano laddove sono più produttive. Dobbiamo selezionare le politiche pubbliche, perché se vogliamo aiutare chi resterà indietro, non possiamo permetterci di dare tutto a tutti.
Per dirla con una metafora, l’Italia ha bisogno di una grande opera di potatura. Dobbiamo potare qualche ramo della pianta per far sì che possa produrre più frutti. E non si tratta solo di tagliare rami secchi; purtroppo è un po’ più complicato: con la potatura, si devono tagliare anche i rami che hanno scelto di crescere verso l’interno. Lo si deve fare per lasciare spazio a quelli che crescono verso l’esterno, perché solo quelli servono alla pianta per fruttificare. E questo, fuor di metafora, in termini economici e sociali, è facile a dirsi ma difficile a farsi. È difficile perché si tratta di tagliare rami vivi, non secchi, parti del tessuto economico e sociale che hanno una loro capacità di sopravvivenza. Perché laddove noi vediamo delle rendite, qualcuno vede un diritto acquisito, un modo dignitoso per sbarcare il lunario. Non c’è niente di moralistico in questo. Anche a me piacciono le rendite: le mie. E la selezione, la meritocrazia, hanno dei costi, anche psicologici. Una cosa è fallire perché ci sono le raccomandazioni degli altri, le rendite degli altri, gli abusi di potere degli altri. Altra cosa se il fallimento avviene in un ambiente competitivo, dove la colpa finisce per ricadere sui miei limiti. Come diceva George Orwell, «il problema della concorrenza è che qualcuno vince». Tuttavia, quest’opera di potatura e selezione, per quanto costosa, è ormai indispensabile, perché i costi dell’assenza di dinamismo sono maggiori e cominciano a farsi insopportabili. Non esistono alternative se vogliamo valorizzare le risorse umane e materiali del nostro paese per tornare a crescere.
Insomma: la potatura non deve consistere in una crociata ideologica contro le rendite, ma in una politica capace di offrire una visione d’insieme. Se la politica ha una visione e indica un obiettivo raggiungibile (la crescita della pianta), anche qualche sacrificio (la potatura di qualche ramo) può essere accettabile. Altrimenti, senza visione, senza progetto, ognuno si rinchiude nella difesa del proprio ramoscello, nelle barricate corporative che hanno bloccato le riforme negli ultimi vent’anni. È proprio questo lo sforzo di questo libro: offrire una visione unitaria degli interventi che servono al paese, e individuare gli ostacoli politici che si sono finora frapposti alla loro realizzazione. Due gli ostacoli principali: ritardi culturali e difese corporative.

MERCATO, VALUTAZIONE E UNA NUOVA CLASSE DIRIGENTE

Se si vuole selezionare, non si può fare a meno di puntare su due altre parole chiave: «mercato» e «valutazione». Qui, però, casca l’asino. Perché mercato e valutazione sono concetti che provocano crisi di rigetto quando si tenta di impiantarli nella cultura collettiva degli italiani. Attratti da un generico egualitarismo di maniera e da retaggi ideologici anti-mercato, siamo sempre pronti a vedere l’ombra della disuguaglianza dietro a queste due parole. Il cortocircuito è poi alimentato dal fatto che questi tic culturali sono preda di capipopolo alla ricerca di facili consensi, oppure sono cavalcati da quelle lobby che si oppongono al cambiamento. Col risultato che, all’ombra della lotta alla disuguaglianza, mettono radice disuguaglianze basate sulle rendite di posizione piuttosto che sul merito. (…)
Per raccogliere una sufficiente massa critica di consenso tra i soggetti che avrebbero tutto da guadagnare dalle riforme – interessi diffusi, donne, giovani e neoborghesia dei flussi – è però necessaria una classe politica con le carte in regola. Idee giuste e visione d’insieme, da sole, non bastano. Serve una risorsa che in politica è un bene prezioso: la credibilità. Una risorsa che l’attuale classe politica sembra aver esaurito. Come rendere credibili, allora, politici chiamati a far passare nel paese una terapia shock di selezione? Innanzitutto, mettendo ordine a casa propria. Perché, francamente, è difficile convincere il paese che servono più merito e concorrenza, mentre si è immersi nella difesa delle proprie rendite e posizioni di potere. Prima di abbozzare qualsiasi delle riforme discusse in questo libro, la classe politica dovrebbe (senza altri annunci): dimezzare il numero dei parlamentari; ridurre gli enti territoriali; introdurre controlli a tutti i livelli sulle spese per collaboratori, sedi di rappresentanza e affini; instituire una commissione indipendente che valuti costi e benefici di enti e istituzioni sotto il controllo della politica e degli interessi organizzati (per esempio, le camere di commercio sono davvero utili?); realizzare ulteriori privatizzazioni che, ancor prima che far cassa, riducano gli spazi di potere discrezionale dei politici nazionali e locali.
L’attuale classe politica è prigioniera di vecchi tic: il gioco distributivo della Prima Repubblica o le scorciatoie populiste della Seconda sono le uniche vie di ricerca del consenso che conosce. Ogni tanto infiocchetta i propri discorsi con parole come «concorrenza», «meritocrazia», «innovazione», ma non ne coglie appieno la portata per il semplice fatto che non ha mai sperimentato nessuna di queste dimensioni. Occorre riaprire, quindi, i canali dell’impegno politico e della selezione della classe dirigente. Un messaggio politico è convincente solo se le persone che lo propongono ne sono convinte, perché, nel nostro caso, hanno vissuto sulla propria pelle i costi del mancato dinamismo. La Lega Nord ci è in parte riuscita nel suo campo: se si guardano i dati sulla provenienza professionale degli amministratori locali in Italia, si vede che l’avvento della Lega nel sistema politico ha creato una rottura evidente, portando nelle istituzioni categorie e professioni prima quasi assenti (piccoli imprenditori, professionisti). Anche questa forma di reclutamento sta dietro alla capacità della Lega di parlare con il popolo delle partite IVA. Chi si proporrà di far passare nel paese l’opera di selezione abbozzata in questo libro dovrà fare qualcosa di simile: aprendo le porte dell’impegno politico agli italiani che hanno voglia di crescere, a giovani, donne e apolidi dei flussi. (...)

ASPETTANDO BLAIR

Lo so: al momento non c’è traccia di tutto questo. I meccanismi di selezione della classe politica sono bloccati. E le misure per ridurre l’invadenza della politica sono proposte in un mese e rinviate quello dopo. Ma questo circolo vizioso può essere spezzato. Ne esistono le condizioni, perché i costi economici e sociali dell’immobilismo stanno crescendo e si sta formando nel paese una constituency delle riforme. Abbiamo risorse umane e materiali che pochi paesi possono vantare, che aspettano una prospettiva credibile per rimettersi a rischiare e crescere. Manca solo un imprenditore politico (leader o partito) che accenda la miccia. Un Tony Blair italiano che trovi il coraggio di rischiare di prendere qualche calcio, pur di smettere di stare immobile e inebetito a ricevere ceffoni. L’esito potrebbe essere dirompente. Sì, nonostante le insidie del dolce declino, c’è da essere ottimisti sul futuro dell’Italia."

Ultimo aggiornamento Domenica 22 Gennaio 2012 22:27
 

Molti avvocati SOGNANO di esser soci di minoranza o dipendenti di società di capitali

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(da www.servizi-legali.it

Pecunia non olet, dicevano i pragmatici latini (quando per fare l'avvocato non serviva essere iscritto in un albo forense ma l' ad vocatus era l'autorevole chiamato a difesa). Chi deve controllare (i controllori sono in primo luogo i Consigli degli ordini forensi) faccia tutti i controlli che deve fare ma è sicuro: pecunia non olet.

Sono moltissimi gli avvocati italiani che vorrebbero esser dipendenti o soci (non importa se di minoranza) di società di capitali, dotate di grandi capitali e ancor meglio se di grandi capitali forniti da soci non avvocati. Sono moltissimi (e non sono solo le decine di migliaia di avvocati "invisibili" alla Cassa forense, che sono iscritti agli albi e non -appunto- alla Cassa forense) gli avvocati italiani che farebbero volentieri a meno della dimensione di "piccolo professionista autonomo" in cui son costretti ad operare per il sopravvivere d'una regolazione corporativa e antiimprenditoriale (a chiacchiere: tanto, poi, il professionista che il capitale ce l'ha se la fa in casa la sua "società di servizi") della professione forense. Questa è la verità. La crisi permette solo a pochi fortunati avvocati (che problemi di capitale evidentemente non ce l'hanno e che, guarda caso, sembrano esser benissimo rappresentati dai vertici istituzionali e associativi dell'avvocatura italiana) di far questioni sottili sulla natura liberticida o meno (nei confronti dell'autonomia e indipendenza dell'avvocato) del capitale apportato in società di capitali da soci di maggioranza non professionisti. Molti sono, invece, gli avvocati italiani che non questionano di autonomia e indipendenza come indefettibili connotati ontologici dell'avvocatura. Essi, molto pragmaticamente -alla maniera degli antichi romani- ragionano come ha fatto la Corte di giustizia nella "sentenza Akzo": l'autonomia e l'indipendenza possono aversi "in parte", mai del tutto. Sanno bene, infatti, quanto l'autonomia e l'indipendenza siano cose molto molto concrete, che hanno molto a che fare con il vero decoro. Sanno, inoltre, sentono profondamente, che il decoro è una qualità oggi rara e misconosciuta (una delle forme della ricchezza vera, di quella ricchezza, cioè, che nessuno può togliere a chi ce l'ha) e che non dipende, per chi fa l'avvocato, dall'applicazione o non applicazione delle tariffe minime e, in generale, non dipende dai suoi comportamenti economici. Sanno che il decoro è, invece, l'alta qualità di chi non si piega nemmeno di fronte alla impossibilità di portare a casa un reddito minimo "di sussistenza" (e infatti si dice "vivere in decorosa povertà").  Molti avvocati italiani sanno bene che la loro indipendenza e autonomia, proprio per questo, sono minacciate molto poco dalla qualificazione del loro rapporto di lavoro come lavoro autonomo o dipendente: sanno bene che il pericolo all'autonomia e all'indipendenza dei deboli colleghi (e ce ne sono, come in tutte le altre categorie d'uomini) sta nella sostanza dei rapporti economici entro i quali si svolge la loro attività d'avvocato nello studio legale e nei rapporti coi grandi clienti (quegli stessi che, si reclama spesso -ma solo quando si parla di tariffe minime-, sono in grado di imporre il livello della retribuzione della prestazione professionale dell'avvocato, ormai liberamente contrattabile).

ilsole24ore del 14 gennaio 2012 snocciola i dati che riporto, per descrivere lo stato dell'Avvoctura italiana (sono dati relativi al 2010, di più recenti non se ne hanno):

216.728 gli avvocati che risultano iscritti agli albi (di cui il 45% donne);

15.mila circa i nuovi avvocati che annualmente si iscrivono agli albi;

43 anni l'età media degli avvocati;

17.658 i praticanti abilitati al patrocinio;

26.340 euro il reddito medio degli avvocati tra i 24 e i 44 anni;

15.333 euro il reddito medio degli avvocati tra i 24 e i 29 anni;

102.364 euro il reddito medio degli avvocati tra i 60 e i 64 anni (in calo del 2% rispetto al 2009); 

47.822 euro il reddito medio globale degli avvocati;

78.808 euro il reddito medio degli avvocati del Trentino, la regione con gli avvocati più ricchi;

24.237 euro il reddito medio degli avvocati della Calabria, la regione con la media più bassa;

e soprattutto evidenzia come il 37,5% degli avvocati abbia un reddito inferiore a 16.000 euro e cioè si divida appena il 6,5% del reddito complessivo prodotto da tutti gli avvocati d'Italia.

Orbene, quest'ultimo dato dimostra la falsità dell'affermazione secondo la quale in Italia la concorrenza tra gli avvocati sarebbe già realizzata in pieno perchè è alto sia il numero assoluto degli avvocati, sia il numero dei "nuovi ingressi" che si registrano annualmente negli albi degli avvocati. Mario Monti e Antonio Catricalà dovrebbero insegnare a quanti non sanno cos'è la concorrenza (e ricordarlo solennemente a quanti fanno finta di non saperlo) che nel mercato dei servizi legali si può dire che la concorrenza c'è oppure no a seconda che si abbia una accettabile differenza di reddito tra i vari operatori o, viceversa, una ripartizione del reddito decisamente differenziata tra un massimo elevato in mano a pochi e un minimo molto basso raggranellato da molti. LE SOCIETA' DI CAPITALI PEGGIOREREBBERO LO SQUILIBRIO DEI REDDITI TRA "ELITE" FORENSE E "PROLETARIATO" FORENSE? NON CREDO PROPRIO. SECONDO ME L'ARRIVO E IL SICURO SUCCESSO DELLE SOCIETA' DI CAPITALI PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI LEGALI AVREBBE COME CONSEGUENZA CERTA LA SPINTA ALL'EMERSIONE DI DECINE DI MIGLIAIA DI RAPPORTI DI PARASUBORDINAZIONE PROFESSIONALE (E PROPRIO PER QUESTO L'ARRIVO DELLE SOCIETA' DI CAPITALI E' OSTEGGIATO DA PARTE DELL'AVVOCATURA, NON CERTO PER TUTELARE L'AUTONOMIA E L'INDIPENDENZA DELL'AVVOCATO).  

(nella foto il busto di Cicerone. Non era iscritto all'albo degli avvocati di Roma  ma se la cavava  anche  negli affari  <imprenditore?> oltre ad essere uomo di lettere, politico e avvocato. Quante incompatibilità, oggi intollerabili ! ... E INFATTI OGGI DI UOMINI COME LUI SE NE VEDONO POCHI !!!).

Ultimo aggiornamento Lunedì 16 Gennaio 2012 23:09
 

Professionista dipendente: chi paga la assicurazione obbligatoria per responsabilità professionale?

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  (da www.dirittodelleprofessioni.it )

Se il professionista dipendente deve avere una assicurazione obbligatoria per responsabilità professionale sorge la questione del chi paga tale assicurazione. Il professionista se la paga da solo o gliela paga il datore di lavoro? E' tale domanda che rende improcrastinabile la soluzione della annosa questione dei professionisti con partita IVA ma sostanzialmente parasubordinati d'altro professionista (pensando, ad esempio, agli avvocati: sono decine di migliaia gli avvocati sostanzialmente dipendenti che dovranno avere una assicurazione professionale).

Ultimo aggiornamento Venerdì 13 Gennaio 2012 10:55
 

Tribunale Roma: illegittimo provvedimento ASL che riporta al full time un dipendente in part time

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(da www.concorrenzaeavvocatura.ning.com )

E' stata depositata il 20 dicembre 2011 l'ordinanza 135422/2011 (nel procedimento cautelare ex art. 700 cpc R.G. n. 37906/2011) con cui il Tribunale di Roma ha dichiarato l'illegittimità di un provvedimento di riconduzione coattiva al full time di un dipendente ASL che era in regime di part time. Interessante l'interpretazione data dal tribunale di Roma all'art. 16 del c.d. "collegato lavoro" (l. 183/2010) in base al quale era stato adottato il provvedimento dichiarato illegittimo. L'ordinanza la trovi su www.concorrenzaeavvocatura.ning.com

Ultimo aggiornamento Giovedì 12 Gennaio 2012 15:41
 

Italia al 92° posto al mondo nella classifica 2012 delle libertà economiche

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RIPORTO DAL SITO DELL'ISTITUTO BRUNO LEONI :

 Nel 2012 l'Italia vede ulteriormente scendere la sua libertà economica. Secondo la classifica annuale Heritage Foundation-Wall Street Journal, di cui l'Istituto Bruno Leoni è partner, il nostro Paese si ferma al 58,8 per cento, 1,5 punti percentuali in meno dell'anno scorso, conquistando la 92ma posizione (cinque in meno rispetto al 2011). L'Italia è classificata penultima nella graduatoria dei Paesi europei: peggio di noi solo la Grecia. Si tratta del terzo anno consecutivo nel quale si registra una riduzione della libertà economica italiana. Questa volta, a incidere negativamente sono soprattutto l'aumentare della corruzione percepita e l'incapacità, nonostante le diverse manovre, di mantenere sotto controllo le finanze pubbliche, incidendo sullo stock del debito. Più in generale, i punti strutturalmente deboli per la libertà economica nel nostro Paese stanno nella spesa pubblica (valutata ad appena il 19,4 per cento, 9,2 punti in meno dell'anno scorso) e la libertà del lavoro (43 per cento), oltre alla più ampia incertezza del quadro normativo e all'insostenibile pressione fiscale.

Commenta il Presidente dell'Istituto Bruno Leoni, Nicola Rossi: «La stampa riporta, pressoché quotidianamente, nuove ipotesi allo studio per stimolare la crescita italiana ormai scomparsa da oltre un ventennio ma - com'è noto - non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere: la strada per ritrovare la crescita è scritta infatti con chiarezza e da anni nella graduatoria dell'Index of Economic Freedom. In particolare, il governo italiano - che si propone di fare "un decreto al mese" per rilanciare la crescita - forse potrebbe fermarsi a riflettere: tutto lascia pensare che non sia quella la strada giusta».

Il calo italiano si colloca in un contesto globale che, pure, sconta una crisi della libertà economica, frutto della reazione keynesiana di molti Paesi (specie nel mondo sviluppato) alla recessione. È proprio l'aumento della spesa pubblica, infatti, ad aver determinato l'interruzione di una tendenza verso la maggiore libertà economica nel mondo che si era manifestata quasi ininterrottamente da quando la redazione dell'Indice è iniziata, 18 anni fa, fino al 2008.

"A dispetto delle letture neokeynesiane, resta robusta l'evidenza della correlazione tra la libertà economica e la crescita, da un lato, e la riduzione della povertà, dall'altro. A questo proposito, è significativo che la classifica della libertà economica di quest'anno veda il ritorno del Cile e l'ingresso delle Mauritius fra i 10 Paesi più liberi al mondo", nota il Direttore Generale dell'IBL Alberto Mingardi.

La classifica è ancora una volta guidata da Hong Kong, Singapore e Australia, mentre gli Stati Uniti occupano la decima posizione. All'interno dell'Unione Europea, il Paese più libero è l'Irlanda (76,9 per cento, nona posizione), mentre il meno libero è la Grecia (55,4 per cento, 119ª posizione). L'Italia è penultima tra gli Stati membri dell'UE.

L'Indice della libertà economica è costruito attraverso dieci indicatori sintetici che, sulla base dei dati forniti dalle maggiori organizzazioni internazionali, consentono di "schematizzare" la libertà economica, attraverso una serie di variabili che misurano l'invadenza dello Stato (come la pressione fiscale e la spesa pubblica), la qualità della regolamentazione e la certezza del diritto, l'autonomia degli attori economici nel condurre le loro attività (per esempio il mercato del lavoro o gli adempimenti necessari ad avviare o condurre attività produttive), la qualità del sistema giudiziario, la corruzione, eccetera.

L'Indice della libertà economica è scaricabile integralmente sul sito www.heritage.org/index . La scheda relativa all'Italia è disponibile, in italiano, anche sul sito dell'Istituto Bruno Leoni www.brunoleoni.it .

 

Antitrust contesta possibili intese restrittive della concorrenza a 12 Consigli Ordine Avvocati

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(da www.servizi-legali.it )

CON PROVVEDIMENTO 23116 (PUBBLICATO SUL BOLLETTINO DELL'AUTORITA' N. 52 DEL 16 GENNAIO 2012) L'ANTITRUST CONTESTA A 12 CONSIGLI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI POSSIBILI INTESE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA IN MATERIA DI ISCRIZIONE AGLI ALBI DI SOGGETTI QUALIFICATISI IN ALTRO STATO DELL'UNIONE.

TRASCRIVO IL COMUNICATO STAMPA DELL'ANTITRUST DELL'11 GENNAIO 2012:
"Avviata istruttoria nei confronti degli Ordini di Chieti, Roma, Milano, Latina, Civitavecchia, Tivoli, Velletri, Tempio Pausania, Modena, Matera, Taranto e Sassari. Secondo l’Autorità con i loro comportamenti porrebbero ostacoli all’ingresso nel mercato dei servizi legali da parte degli avvocati qualificati in un altro Stato membro dell’Unione. Contestata infrazione al diritto comunitario.

L’Antitrust ha avviato un’istruttoria per verificare se dodici Ordini degli avvocati stiano ostacolando l’esercizio della professione in Italia da parte di colleghi qualificati in un altro Stato dell’Unione Europea, ponendo in essere intese restrittive della concorrenza.

Secondo l’Autorità, presieduta da Giovanni Pitruzzella, le prassi seguite dagli Ordini al centro dell’istruttoria (Chieti, Roma, Milano, Latina, Civitavecchia, Tivoli, Velletri, Tempio Pausania, Modena, Matera, Taranto e Sassari) sarebbero discordanti dai criteri imposti dal diritto comunitario.

L’istruttoria è stata avviata alla luce di due segnalazioni, effettuate da un avvocato che aveva conseguito il titolo in Spagna e dall’Associazione Italiana Avvocati Stabiliti, che rappresenta i possessori di titolo di laurea in giurisprudenza e chi ha acquisito l’abilitazione alla professione di avvocato in ambito comunitario.

Secondo le due denunce, gli Ordini segnalati hanno posto ostacoli all’iscrizione nella sezione speciale dell’albo dedicata agli ‘avvocati stabiliti’, in violazione di una direttiva comunitaria recepita in Italia dal decreto legislativo n. 96 del 2001. Il decreto consente l’esercizio permanente in Italia della professione di avvocato ai cittadini degli Stati membri in possesso di un titolo corrispondente a quello di avvocato, conseguito nel paese di origine. Il professionista che voglia esercitare in Italia deve iscriversi alla sezione speciale, potendo così esercitare sia pur con alcune limitazioni. Unica condizione è che il professionista sia iscritto presso la competente organizzazione professionale dello Stato d’origine. Successivamente, dopo tre anni di esercizio regolare ed effettivo nel paese ospitante, l’avvocato può iscriversi all’albo degli avvocati ed esercitare la professione di avvocato senza alcuna limitazione.

I comportamenti degli Ordini, che potrebbero costituire intese restrittive della concorrenza finalizzate a escludere dal mercato professionisti abilitati nel resto dell’Unione, sono peraltro oggetto di valutazione anche della Commissione Europea, che l'Autorità intende affiancare con l'utilizzo dei propri poteri antitrust verso gli Ordini stessi."

LEGGI DI SEGUITO L'INTERO PROVVEDIMENTO DELL'ANTITRUST ...

Ultimo aggiornamento Lunedì 16 Gennaio 2012 15:53 Leggi tutto...
 

La deontologia serve solo all'Ordine, perciò va abolita e sostituita da norme azionabili dai clienti

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(da www.concorrenzaeavvocatura.ning.com )

Che senso ha un sistema deontologico a fronte del quale non abbiano legittimazione a lamentarsi i clienti dei professionisti (Cassazione penale, sentenza n. 79 / 2012 depositata il 4 gennaio 2012)? Serve, evidentemente, solo a proteggere i professionisti stessi, come corporazione (UN PO' COME L'ISTITUTO DEL FALLIMENTO DELLE IMPRESE SERVE, IN PRIMO LUOGO, A TUTELARE IL SISTEMA DELLE IMPRESE NEL SUO COMPLESSO: EPURANDO LE IMPRESE "DISDICEVOLI").

Ma allora perchè lo Stato ammanta le norme deontologiche con la qualità di norme di legge (tali le ritiene la Cassazione). Perchè, altrettanto evidentemente (quanto assurdamente), lo Stato ritiene di dover proteggere le corporazioni professionali.

E la Costituzione? Evidentemente non è stata ancora applicata.

Per questo il sistema deontologico (norme redatte dagli Ordini, applicate dagli Ordini in sede amministrativa e talora -come nel caso degli avvocati- poste a bese di giudizi di giudici speciali che di nuovo coincidono con l'Ordine) va semplicemente abrogato. Bisogna che il contenuto di quelle norme deontologiche che si ritengano ancora attuali venga trasfuso in leggi o regolamenti la cui applicazione in sede amministrativa e, a seguito di 'impugnazione, in sede giudiziaria sia affidata ad amministrazioni e giudici che non siano espressione dei professionisti amministrati e giudicati.

Le sentenze della Cassazione penale (n. 79 del 4 gennaio 2012) e civile (n. 10070/2011) dimostrano che l'attuale sistema deontologico prevede una intollerabile carenza di tutela del cliente del professionista e una ancor più intollerabile carenza di terzietà dell'amministratore nonchè, talora (quando sull'impugnazione della sanzione decida un giudice speciale che sia espressione della corporazione) del giudice chiamati ad applicare la deontologia.

UN PAESE NEL QUALE DEVE ESSER L'ANTITRUST A RECLAMARE CHE LA DISCIPLINA DEI PROFESSIONISTI VENGA AMMINISTRATA E GIUDICATA DA SOGGETTI ESTRANEI ALLE CORPORAZIONI E' UN PAESE IN CUI I GIUDICI NON SVOLGONO NEL MIGLIORE DEI MODI IL RUOLO DI SENTINELLE AVANZATE DELLA COSTITUZIONE. PERCHE' NON "FIOCCANO" ORDINANZE DI RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE FONDATE SULLA CARENZA DI TERZIETA' DI CHI AMMINISTRA E, NEL CASO DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, DI CHI GIUDICA LA DISCIPLINA DEL PROFESSIONISTA?

Ultimo aggiornamento Giovedì 12 Gennaio 2012 09:23
 

Quando è possibile invocare l'art. 6 § 1 CEDU per eccessiva durata dei processi

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  Quando un individuo può adire la Corte di Strasburgo per tutelare il proprio diritto ad un equo processo e in tempo ragionevole con riguado ai propri diritti di carattere civile? Quando, invece, è possibile che uno Stato goda della immunità dalla giurisdizione della Corte europea dei diritti dell'uomo? Scoprilo qui. Leggi "THE SCOPE OF ARTICLE 6 § 1 OF THE CONVENTION UNDER ITS CIVIL HEAD, ACCORDING TO THE CASE-LAW OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS", documento del 23 giugno 2011, preparato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e aggiornato alle decisioni della Corte fino al 10 maggio 2011.

(segnalazione da www.servizi-legali.it )

Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Gennaio 2012 20:36
 

"Il futuro delle associazioni professionali"

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Un libro di Angelo Deiana e Stefano Paneforte.

Ultimo aggiornamento Giovedì 05 Gennaio 2012 23:22
 

Segnalazione dell'Antitrust del 5 gennaio 2012 per la legge annuale per la concorrenza

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(da www.dirittodelleprofessioni.it )

L'Antitrust, il 5 gennaio 2012, ha inviato al Presidente del Senato, al Presidente della Camera, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per lo Sviluppo Economico e Infrastrutture e Trasporti una segnalazione (la segnalazione S1378) ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito a "Proposte di riforma concorrenziale ai fini della Legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2012".

In sostanza l'Antitrust ha fatto a Governo e Parlamento le sue proposte per la crescita del Paese. Già l'indice della segnalazione fornisce un'idea della portata e dell'incisività dei provvedimenti proposti. Vi si legge, in effetti, un nutrito elenco di punti sui quali intervenire: SERVIZI PUBBLICI LOCALI; APPALTI PUBBLICI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIRETTIVA SERVIZI (LIMITAZIONE DEI REGIMI DI AUTORIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE, DISINCENTIVO ALL’INTRODUZIONE DI NUOVI ONERI BUROCRATICI); DISTRIBUZIONE CARBURANTI, GAS NATURALE ED ENERGIA ELETTRICA; INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO; AUTOSTRADE ED AEROPORTI; TRASPORTO FERROVIARIO; AUTOTRASPORTO MERCI SU GOMMA; COMUNICAZIONI; SERVIZI POSTALI; SETTORI BANCARI E ASSICURATIVI; LA CONCORRENZA NEI MERCATI LOCALI (DISTRIBUZIONE COMMERCIALE, SERVIZIO TAXI, DISTRIBUZIONE DEI FARMACI, DISTRIBUZIONE EDITORIALE); LIBERE PROFESSIONI; MISURE DI CARATTERE GENERALE. La segnalazione si chiude con una APPENDICE e con un QUADRO DI SINTESI DELLE PROPOSTE DI MODIFICA NORMATIVA.

In tema di libere professioni si legge nella segnalazione dell'Antitrust:

"LIBERE PROFESSIONI
Da molti anni, la riforma delle libere professioni è al centro del dibattito, in ragione del ruolo cruciale che tali attività rivestono per la competitività delle imprese e del sistema economico tutto. L’Autorità ha piena consapevolezza degli interessi fondamentali del singolo e della collettività spesso collegati ai servizi professionali, nonché del contributo di molte attività professionali alla diffusione dell’innovazione scientifica e tecnologica nell’interesse della competitività del Paese. Per tali ragioni, l’Autorità non disconosce le peculiarità che connotano tali attività né intende perseguire alcuna impropria assimilazione delle libere professioni alle attività commerciali. L’Autorità ritiene tuttavia che i principi concorrenziali possano essere applicati, anche in tale settore, in modo compatibile con le esigenze di protezione sociale e di tutela dei rilevanti interessi pubblici ad esso sottesi e che una maggiore ispirazione del quadro regolamentare ai suddetti principi possa arrecare benefici stimoli al settore e, di riflesso, all’intera collettività.
In tale ottica, significativi passi in avanti sono stati certamente compiuti dal legislatore in accoglimento di misure da tempo proposte dall’Autorità. Si fa riferimento, in particolare, alle novità introdotte dall’art. 3 D.L. n. 138/2011, convertito in legge dalla L. n. 148/2011, dall’art. 10 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità) e dall’art. 33 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge dalla L. n. 214/2011. Non può, pertanto, che esprimersi apprezzamento con riguardo i) alla prevista riforma degli ordini professionali in senso pro-competitivo ii) alla soppressione del riferimento alle tariffe, iii) alla riduzione della durata del tirocinio, iv) alla fissazione esplicita del termine massimo entro cui decadranno le norme degli ordinamenti professionali in contrasto con le nuove disposizioni; v) alla esplicita ammissione della possibilità di ricorrere alla forma societaria secondo i modelli regolati dal titolo V e VI del libro V del codice civile.
Restano tuttavia ancora delle criticità che urge superare perchè del tutto anacronistiche, prive di giustificazione e all’origine di rilevanti inefficienze nel settore che impattano negativamente sulla competitività dell’intero sistema. La prossima emanazione di un d.P.R. per la riforma degli ordinamenti professionali (ex art. 3, comma, 5, del D.L. n. 138/2011, convertito in legge dalla L. n. 148/2011) costituisce la più corretta sede per rimuovere le incrostazioni regolatorie che tuttora residuano nel settore, e nel quale l’Autorità ritiene che possano trovare spazio le misure di seguito indicate, relative ai tariffari, alla separazione delle attività di gestione degli albi da quelle di verifica disciplinare, all’incremento della pianta organica dei notai e comunque al suo completamento, alle riserve di attività ed ai regimi di incompatibilità (nota 23).
Tariffari
I tariffari professionali non sono più obbligatori a seguito della liberalizzazione introdotta dal D.L. n. 223/2006. Rimane un vincolo alla loro adozione a seguito della previsione di cui all’art. 3, comma 5, lett. d), del D.L. n. 138/2011, in base alla quale, in caso di mancata determinazione consensuale del compenso tra professionista e beneficiario, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi, si applica la tariffa di riferimento
Secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, le tariffe minime o fisse costituiscono un vincolo ingiustificato all’esercizio dell’attività professionale; le tariffe predeterminate, da una parte, non sono idonee a garantire la qualità delle prestazioni e, dall’altra, non consentono al professionista di gestire un’importante variabile del proprio comportamento economico rappresentata dal prezzo della prestazione.
Pur non essendo più obbligatori in linea generale, i tariffari rimangono tali nelle ipotesi previste dalla norma di mancato consenso tra le parti sul corrispettivo della prestazione. A questo proposito, non si tratta di situazioni sporadiche o marginali: basti pensare all’entità degli acquisti di servizi professionali effettuati dalle pubbliche amministrazioni, per le quali sarebbe possibile ottenere risparmi a tutto vantaggio del bilancio pubblico se i professionisti potessero offrire i loro servizi a prezzi inferiori rispetto alle tariffe di riferimento.
Si propone dunque la soppressione della parte dell’art. 3, comma 5, lett. d), del D.L. n. 138/11, che prevede le residue ipotesi di applicazione obbligatoria dei tariffari.
Separazione delle funzioni amministrativa e disciplinare
Lo svolgimento dell’attività di verifica disciplinare si estrinseca in un vero e proprio controllo nei confronti degli iscritti agli albi, controllo a seguito del quale possono scaturire dei provvedimenti a carico dei professionisti in grado di avere effetti sulla loro attività.
La delicatezza dell’attività di vigilanza pertanto rende necessario che l’organo a ciò deputato sia tale da garantire proprio in ragione della sua composizione un’effettiva terzietà ed imparzialità.
L’Autorità è dell’avviso che il principio di imparzialità non possa essere salvaguardato da un organo che sia espressione di interessi particolari riconducibili ai concorrenti del professionista sottoposto a valutazione disciplinare.
Infatti, l’affidamento della funzione di controllo a un organismo composto da professionisti che possono contemporaneamente operare sul mercato in concorrenza con coloro che devono giudicare, assume specifica rilevanza sotto il profilo concorrenziale, in ragione del fatto che questi ultimi possono essere sottoposti a un ingiustificato svantaggio concorrenziale nel caso il potere disciplinare sia esercitato in maniera distorta.
La previsione di un siffatto duplice ruolo (concorrenti e giudici) in capo ai professionisti, appare limitare l'efficacia stessa dell’attività di controllo, che risulterebbe condizionata da un potenziale conflitto di interessi e di conseguenza potrebbe non essere svolta nel rispetto del principio di imparzialità.
Al fine di evitare queste distorsioni, appare opportuno modificare l’art. 3, comma 5, lett. f, del D.L. n. 138/11, prevedendo espressamente che i nuovi organi territoriali ivi previsti per l’esame delle questioni disciplinari, che nella norma ci si limita a dire debbono essere separati dagli organi deputati all’amministrazione, comprendano anche membri non iscritti agli albi e, limitatamente ai consigli territoriali, iscritti ad albi diversi da quello di competenza;
Formazione
La previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente è indubbiamente da apprezzare. Tuttavia, si evidenzia l’opportunità che l’attribuzione agli Ordini della predisposizione dei percorsi di aggiornamento, formazione e specializzazione dei professionisti non si traduca nella possibilità per essi di riservare a se stessi la gestione degli eventi formativi ovvero nell’attribuzione di vantaggi concorrenziali rispetto ad altri organizzatori di eventi formativi, che devono ottenere il riconoscimento dei corsi da parte del Consiglio dell’Ordine.
Appare preferibile che i Consigli si limitino a fissare i requisiti minimi dei corsi di formazione, uniformi sul territorio nazionale, da auto-dichiarare da parte degli organizzatori dei corsi con possibilità di controlli a campione, ma senza necessità di un previo riconoscimento o autorizzazione dei corsi e dei relativi crediti formativi.
Pianta organica dei notai
Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto tengono conto di parametri che appaiono idonei a garantire determinati livelli di attività e di reddito ai professionisti interessati. Ciò deriva dal ruolo di tutela di particolari e rilevanti interessi pubblici attribuito a tale categoria di professionisti.
Per quanto riguarda le revisioni periodiche della pianta organica, l’esperienza storica indica però una frequenza di aggiornamento che appare non adeguata. Ciò è desumibile dall’osservazione di diversi indicatori in grado di misurare il carico di lavoro, effettivo e potenziale, medio pro-capite del singolo notaio. Al riguardo, si può ritenere come, a fronte di un aumento considerevole dell’attività svolta dai notai in generale e da ciascuno di essi, in termini di numero di atti, non vi sia stato un effettivo adeguamento ed ampliamento della pianta organica di tali figure professionali.
Peraltro, lo stesso numero di notai fissato nella pianta organica appare un valore meramente teorico, risultando nell’evidenza empirica la consistenza effettiva di tali figure professionali significativamente inferiore, con una percentuale di copertura della pianta organica non completa e, di conseguenza, un numero dei posti vacanti non trascurabile.
Tra le cause, al riguardo, l’esperienza storica appare indicare un inefficace meccanismo di copertura dei posti vacanti tramite procedure concorsuali pubbliche, con il numero dei posti messi a concorso (peraltro in generale maggiore del numero degli effettivi vincitori) non adeguato al numero dei posti vacanti. L’insufficiente copertura dei posti vacanti appare poter essere messa in connessione con due ulteriori fattori, quali la non adeguata cadenza temporale di indizione dei concorsi e il non congruo tempo medio di espletamento delle stesse procedure concorsuali.
Quanto sopra illustrato appare idoneo a restringere in misura significativa la concorrenza tra le figure professionali dei notai, e ha quindi un’incidenza negativa sui costi delle famiglie e delle imprese.
Pubblicità dei professionisti
L’art. 3, comma 5, lett. g) del D.L. n. 138/2011, convertito in legge dalla L. n. 148/2011, prevede, che, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto, gli ordini professionali debbano essere riformati recependo, tra gli altri, il principio in base a cui “la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie”.
Tale norma non incide tuttavia sulla previsione di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b) del D.L. n. 233/2006, convertito in legge dalla L. n. 248/2006, che, oltre ad abrogare le disposizioni che prevedevano il divieto di svolgere pubblicità informativa, attribuisce agli ordini professionali il potere di verifica sulla trasparenza e veridicità della pubblicità.
Sul punto, l’Autorità ha già rilevato che il controllo da parte degli ordini sulla correttezza dei messaggi pubblicitari diffusi dei professionisti non trova alcuna giustificazione razionale nell’ambito del nostro ordinamento giuridico che prevede il controllo della pubblicità da parte dell’Autorità ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del consumo) e del D.Lgs. n. 145/2007; ed inoltre determina il rischio che esso possa essere utilizzato dagli stessi Ordini al fine di limitare l’utilizzo della fondamentale leva concorrenziale della pubblicità da parte dei professionisti.
La modifica normativa proposta, pertanto, muove dal presupposto che non debba esserci alcuna verifica, né ex ante né successiva, da parte degli Ordini sui messaggi pubblicitari veicolati dai professionisti, posto che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato è competente ad esercitare il controllo sulla correttezza, veridicità e non ingannevolezza dei messaggi pubblicitari diffusi da qualsiasi soggetto nell’ambito dello svolgimento della sua attività economica, e quindi anche dai soggetti che svolgono attività libero professionali e intellettuali, e non risulta necessario né proporzionale, in merito, alcun tipo di verifica ordinistica.

 ( NOTA 23 Cfr. Segnalazioni dell’11 giugno 2008, AS453, Considerazioni e proposte per una regolazione pro concorrenziale dei mercati a sostegno della crescita economica, del 26 agosto 2011, AS864, Disegno di legge AS n. 2887 di conversione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo”; del 18 settembre 2009; AS602, Riforma della professione forense; del 12 dicembre 2001, AS223, Iscrizione all'albo degli avvocati dei dipendenti statali con contratto part-time.)"

QUESTO IL COMUNICATO STAMPA DELL'ANTITRUST

"COMUNICATO STAMPA
ANTITRUST  PROPONE A GOVERNO E PARLAMENTO ALCUNE MISURE  POSSIBILI PER FARE RIPARTIRE AL PIU’ PRESTO LA CRESCITA ECONOMICA

Dai servizi pubblici locali alle poste, dai trasporti alle banche e all’energia, fino alle professioni e alla semplificazione dell’attività amministrativa: le proposte tecniche dell’Autorità per rimuovere gli ostacoli che ancora si frappongono all’apertura dei mercati e per promuovere la concorrenza. Necessario accompagnare le liberalizzazioni con interventi che garantiscano l’equità sociale e che favoriscano, anche attraverso le opportune riforme del diritto del lavoro, nuove opportunità di inserimento per i soggetti che ne uscissero particolarmente penalizzati

Dai servizi pubblici locali alle poste, dai trasporti alle banche e all’energia, fino alle professioni e alla semplificazione dell’attività amministrativa: è lo spettro delle proposte tecniche contenute nella segnalazione dell’Antitrust, firmata dal presidente Giovanni Pitruzzella e finalizzate a rimuovere ogni ostacolo all’apertura dei mercati, per meglio promuovere la concorrenza, la competitività e la crescita del Paese. Un contributo offerto a Governo e Parlamento nel pieno rispetto della loro autonomia politica e costituzionale ma anche nella consapevolezza che in questa fase storica ci siano tutte le condizioni perché possa finalmente realizzarsi un “circolo virtuoso” tra Istituzioni rappresentative, forze politiche e Autorità indipendenti volto a conseguire l’interesse generale, superando gli egoismi di parte e le resistenze di quegli interessi consolidati che le politiche di liberalizzazione finiranno inevitabilmente per intaccare.

Secondo l’Antitrust la legge annuale sulla concorrenza è lo strumento con il quale procedere: per vincere ostacoli e resistenze dei gruppi che si sentono danneggiati, occorre infatti recuperare la dimensione dell’interesse generale e la sua prevalenza sui vari egoismi di categoria, procedendo con interventi di ampia portata che contestualmente sciolgano i nodi anticoncorrenziali su mercati diversi e con attori economico-sociali differenti.

L’Antitrust ha consapevolezza che per superare le numerose incrostazioni corporative e le resistenze dei grandi attori economici ad un’effettiva apertura del mercato, la politica di liberalizzazioni dovrà inevitabilmente essere una sorta di work in progress; ma l’urgenza della crisi richiede di non indugiare e di attuare gli interventi di immediata applicazione. Ugualmente non vanno sottovalutati i costi sociali sottesi, nel brevissimo periodo, alle liberalizzazioni. Per questo l’Autorità invita le istituzioni della democrazia rappresentativa e le forze politiche ad accompagnare le misure di liberalizzazione con altri interventi diretti a garantire l’equità sociale e a favorire, anche attraverso le opportune riforme del diritto del lavoro, nuove opportunità di lavoro per i soggetti che a causa dei complessi processi di ristrutturazione economica, lo hanno perduto o corrono il rischio di perderlo.

Di seguito gli interventi proposti settore per settore.

SERVIZI PUBBLICI LOCALI, LIBERALIZZARE E PRIVATIZZARE.
Per garantire che i principi di liberalizzazione recentemente approvati abbiano effettiva applicazione, occorre introdurre l’obbligo per gli enti locali di definire in via preliminare gli obblighi di servizio pubblico. Stabilito il perimetro, dovranno verificare la possibilità di una gestione concorrenziale con procedure aperte di manifestazione di interesse degli operatori del settore a gestire in concorrenza i servizi. Solo in caso di fallimento di questa procedura gli enti locali potranno mantenere la gestione in esclusiva affidata con gara a un privato, mentre l’affidamento in house (direttamente gestito dall’ente pubblico con una sua società) è consentito solo a fronte di un’analisi di mercato che ne dimostri in modo chiaro i benefici diretti. Occorre inoltre accelerare le scadenze degli affidamenti che non sono il frutto di un confronto competitivo, dando però all’ente locale la possibilità di evitare la scadenza anticipata attraverso l’immediato avvio di una procedura di cessione a privati con gara delle quote della società pubblica (totalitaria o mista). La procedura dovrà concludersi entro un termine ravvicinato, pena sanzioni per l’ente locale.

APPALTI PUBBLICI, VIETARE I LAVORI IN HOUSE
Per quanto riguarda gli appalti pubblici, relativi a tutta la pubblica amministrazione, va inserito nel Codice dei contratti pubblici un espresso divieto di affidamento in house di lavori o forniture. Per i servizi vanno inseriti precisi limiti e in ogni caso occorre un’analisi di mercato che evidenzi i concreti benefici dell’affidamento in house.  Dovrà essere previsto un obbligo di ricognizione degli affidamenti: in caso di mancato rispetto scatta la sanzione della scadenza anticipata degli affidamenti. Anche in questo caso va prevista la clausola in base alla quale gli affidamenti possono essere confermati in caso di cessione della società in house.

NORMA ‘TAGLIOLA’ PER LE AUTORIZZAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DETRAZIONI DELLA ‘TASSA’ BUROCRAZIA.
Secondo l’Antitrust occorre affidare al Governo la delega per un testo unico relativo a tutti i procedimenti di autorizzazioni, con espressa abrogazione di quelli non necessari. In caso di mancato rispetto dei termini per effettuare la ricognizione, scatta l’effetto ‘tagliola’ con cessazione di tutti i regimi di autorizzazione oggi previsti. Infatti, l’efficacia di alcune misure pro-concorrenziali dipende anche dall’attuazione da parte delle amministrazioni del principio di liberalizzazione delle attività economiche e, in parte, anche del diverso principio di semplificazione delle procedure.
Anche le Regioni e gli enti locali dovranno adeguarsi: nel frattempo varrà comunque il regime normativo nazionale. Per disincentivare in futuro la reintroduzione di nuovi oneri burocratici per cittadini e imprese, l’Autorità propone di introdurre il principio della detraibilità per cittadino e imprese delle spese sostenute per l’adeguamento a nuove normative, che introducono nuovi oneri burocratici: obiettivo, “costringere” il legislatore a reperire le risorse in caso di approvazione di nuove leggi che comportano aggravamenti per cittadino e imprese e che devono avere, sotto tale profilo, copertura finanziaria. Identico meccanismo dovrà valere per le Regioni.

CARBURANTI, RAZIONALIZZARE LA RETE E INCENTIVARE L’AUTONOMIA DEI GESTORI.
Per il settore dei carburanti l’Autorità propone una più incisiva razionalizzazione della rete distributiva con misure che favoriscano lo sviluppo di operatori indipendenti dalle compagnie petrolifere anche attraverso forme di aggregazione di piccoli operatori e/o di gestori di impianti. Per garantire l’assenza di ostacoli all’accesso a nuovi operatori non integrati verticalmente (pompe bianche e GDO), occorre vietare alle Regioni di inserire vincoli alla apertura degli impianti non previsti dalle norme nazionali e eliminare la norma che impedisce la realizzazione di impianti completamente automatizzati. Per sviluppare una rete distributiva maggiormente indipendente dalle compagnie petrolifere si dovrebbe consentire l’utilizzo, nei rapporti tra proprietari degli impianti e gestori, di tutte le tipologie contrattuali previste dall’ordinamento eliminando il vincolo della tipizzazione tramite accordi aziendali. Verrebbe così, da un lato, introdotta una piena autonomia del gestore rispetto al soggetto proprietario dell’impianto incentivando, ad esempio, forme di aggregazione di piccoli operatori nell’attività di approvvigionamento. Dall’altro, questo potrebbe consentire alle società petrolifere di  rifornire anche punti vendita non appartenenti alla propria rete (rendendo possibile la nascita di impianti multimarca).

ENERGIA ELETTRICA E GAS, AUMENTARE LA CONCORRENZA A VALLE RIDUCENDO IL GAP INFORMATIVO TRA DISTRIBUTORI E I VENDITORI FINALI NON INTEGRATI VERTICALMENTE.
Per l’Autorità, con riferimento al settore del gas, impregiudicata la questione del processo di separazione verticale delle fasi in monopolio da quelle in concorrenza e di separazione proprietaria della rete di trasporto e delle infrastrutture di stoccaggio attualmente controllate dall’incumbent Eni, per l’Autorità occorre in tempi brevi ridurre il gap di informazione tra i distributori e venditori finali non integrati verticalmente con i distributori stessi, aumentando la concorrenza a valle. Per questo occorre introdurre specifici obblighi informativi e ampliando la quantità e la qualità dei dati da mettere a disposizione. l’Autorità ritiene inoltre necessario che in tempi brevi vengano adottate misure pro-concorrenziali relative ad agevolazioni per la costruzione di nuove infrastrutture di importazione di gas

AUTOSTRADE E AEROPORTI, RIVEDERE I MECCANISMI DI REVISIONE DELLE TARIFFE E RIDURRE LA DURATA DELLE CONCESSIONI
Va modificato il sistema di revisione delle tariffe previsto dalla Convenzione tra Anas e Autostrade per l’Italia, passando a un meccanismo che preveda la sottrazione dal tasso di inflazione del tasso di produttività attesa e, soprattutto, un consistente premio per un miglioramento della qualità del servizio e per i progetti di investimenti futuri, ove verificabili. La regolazione delle infrastrutture autostradali va comunque affidata alla già prevista Autorità di regolazione dei Trasporti, fermo restando il ruolo dell’Agenzia delle infrastrutture stradali e autostradali. Per gli aeroporti, in attuazione della direttiva europea, occorre introdurre modelli di tariffazione non discriminatori, orientati ai costi, all’efficienza ed all’incentivazione degli investimenti, in un contesto di trasparenza nei meccanismi di adozione dei diritti aeroportuali, su cui vigilerà la nuova Autorità.
Va infine ridotta la durata cinquantennale delle concessioni, che va invece commisurata alle caratteristiche dell’investimento e alla possibilità di una sua remunerazione. Nel caso di investimenti non completamente ammortizzati, le procedure di affidamento possono comunque prevedere, laddove il subentrante sia diverso dal precedente concessionario, adeguate forme di compensazione.

TRASPORTO FERROVIARIO, GARANTIRE CON L’AUTORITA’ DEI TRASPORTI LA TERZIETÀ DELLA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE.
Per il trasporto ferroviario, anche in questo caso impregiudicata la questione della separazione verticale tra la gestione delle infrastrutture ferroviarie (rete, terminali e stazioni) e la gestione del servizio, l’Antitrust auspica che sia resa rapidamente operativa l’Autorità dei Trasporti: sarà così possibile vigilare sulla “terzietà” della gestione di tutte le infrastrutture ritenute essenziali per lo svolgimento di un corretto confronto concorrenziale nei servizi di trasporto ferroviario merci e passeggeri. La stessa Autorità dovrebbe individuare misure idonee a mantenere in equilibrio il finanziamento degli obblighi di servizio pubblico (ad esempio il pagamento di un contributo a carico dei nuovi operatori, per lo svolgimento del servizio universale, almeno per gli ingressi relativi a numero di treni e frequenze più significativi). Nel trasporto ferroviario regionale vanno previsti “premi”, in termini di risorse pubbliche, per le amministrazioni regionali che decidano di non rinnovare per altri sei anni l’affidamento diretto con Fs. Per agevolare la partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi di trasporto ferroviario regionale del più ampio numero di concorrenti, occorre che la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisca un requisito di partecipazione.

AUTOTRASPORTO SU GOMMA, ELIMINARE LE TARIFFE MINIME.
Vanno eliminate le disposizioni normative che impongono o comunque agevolano la fissazione di tariffe minime per i servizi di autotrasporto.

COMUNICAZIONI, PROMUOVERE LE RETI NGN NELLE AREE A FALLIMENTO DI MERCATO.
Occorre promuovere la realizzazione di reti di nuova generazione nelle aree dove con ogni probabilità gli operatori di mercato non effettueranno investimenti commerciali nel prossimo futuro, conformemente agli Orientamenti comunitari. Parallelamente è necessario rimuovere
non giustificati ostacoli di carattere amministrativo alla realizzazione delle reti da parte degli operatori del settore e, in particolare, dei nuovi entranti anche per ridurre possibili fonti di contenzioso.

SERVIZI POSTALI, RIDEFINIRE IL SERVIZIO UNIVERSALE E SCORPORARE BANCO POSTA
Nel settore postale è necessario delimitare il perimetro del servizio universale limitandolo esclusivamente a quei servizi essenziali che l’utente non sarebbe altrimenti in grado di acquistare a titolo individuale, individuati dall’Autorità di regolazione preposta. Va inoltre ridotta la durata dell’affidamento del servizio stesso a poste (attualmente fissata a 15 anni). L’esenzione Iva non va inoltre applicata alle prestazioni di servizi postali le cui condizioni siano oggetto di negoziazione individuale.
Quanto all’attività di Banco Posta, occorre prevedere la costituzione di una società separata da Poste Italiane, che abbia come oggetto sociale lo svolgimento dell’attività bancaria a pieno titolo e che risponda ai requisiti della normativa settoriale contenuta nel Testo unico bancario.

BANCHE E ASSICURAZIONI, VIETARE LA VENDITA DI POLIZZE ABBINATE AI MUTUI, RIDURRE LE COMMISSIONI INTERBANCARIE.
Secondo l’Antitrust è preferibile limitarsi a intervenire sulla metodologia di calcolo e sul livello delle commissioni interbancarie multilaterali, piuttosto che prevedere prezzi massimi o minimi delle commissioni applicate dalle banche agli esercenti. Va inoltre introdotto il divieto per la banca che stipula un mutuo o un finanziamento di vendere contemporaneamente una polizza collegata a quel contratto.
Sul fronte della Rc Auto occorre migliorare il meccanismo del risarcimento diretto, prevedendo soglie ai rimborsi ricevuti dalla compagnia del danneggiato modulati in funzione degli obiettivi di efficienza che devono essere raggiunti dalle compagnie. Dall’ambito della procedura di risarcimento diretto vanno comunque esclusi  i danni alla persona.

NO A DEROGHE SULL’APERTURA DI NUOVI ESERCIZI COMMERCIALI.
Nell’ambito della distribuzione commerciale, l’Autorità ritiene necessario abolire la possibilità di deroghe al principio di libertà di apertura di nuovi esercizi, chiarendo meglio le tipologie di esercizi alle quali la norma non si applica per evitare interpretazioni riduttive.

SU TAXI LIBERALIZZAZIONI CON LICENZE ‘COMPENSATIVE’.
Va incentivato l’aumento del numero delle licenze dei taxi, almeno nelle città dove l’offerta del servizio presenta le maggiori carenze, prevedendo adeguati meccanismi di “compensazione” per gli attuali titolari delle licenze. In particolare, al fine di rendere effettivamente praticabile la riforma, minimizzandone l’impatto, l’Autorità suggerisce di dare la possibilità agli attuali titolari delle licenze di vedersene assegnata un’altra gratuitamente. La nuova licenza potrebbe essere venduta, recuperando la perdita di  valore del titolo originario e, comunque, l’offerta del servizio di taxi registrerebbe un miglioramento significativo.

FARMACI, LIBERALIZZARE LA FASCIA C, AUMENTARE IL NUMERO DELLE FARMACIE.
Sul fronte farmaceutico occorre liberalizzare la vendita dei farmaci con prescrizione medica ma a totale carico del paziente (i cosiddetti farmaci di fascia C) e  rimuovere gli ostacoli all’apertura di nuove farmacie, aumentando la pianta organica delle stesse. Va ampliata la possibilità della multi-titolarità in capo a un unico titolare, aumentando il numero massimo da 4 a 8.

DISTRIBUZIONE EDITORIALE, RIVEDERE LA REMUNERAZIONE DELLE EDICOLE.
Va consentita una remunerazione differenziata dei rivenditori in base a parametri oggettivi, che tengano conto della qualità delle prestazioni rese e dei risultati conseguiti dall’esercizio, affrontando anche le problematiche relative alla filiera distributiva per garantire i rifornimenti.

PROFESSIONI, ABOLIRE QUALSIASI TARIFFARIO, AMPLIARE PIANTA ORGANICA DEI NOTAI.
Nel settore delle professioni occorre l’abolizione espressa di qualsiasi forma di tariffario mentre gli Ordini vanno riformati, garantendo che la funzione disciplinare sia svolta da organismi che garantiscano un ruolo terzo. Anche nel settore della formazione professionale il potere dei Consigli degli Ordini va limitato alla fissazione di requisiti minimi dei corsi di formazione, senza alcuna necessità di autorizzazioni o riconoscimenti preventivi.
E’ inoltre necessaria la revisione della pianta organica dei notai, in modo da aumentare significativamente il numero dei posti.
Per tutti gli Ordini va infine abrogata la norma che prevede il controllo, da parte degli Ordini stessi, sulla trasparenza e veridicità dei messaggi pubblicitari veicolati dai professionisti.

AUMENTARE LE SANZIONI A TUTELA DEI CONSUMATORI
L’Antitrust chiede anche misure a carattere generale, come l’aumento delle sanzioni per le violazioni del Codice del Consumo e contro la pubblicità ingannevole, fino a 5 milioni di euro contro gli attuali 500mila e l’estensione della norma a tutela del consumatore a favore delle microimprese. Occorrono anche sanzioni per rendere più stringente l’obbligo alla separazione societaria da parte delle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi.

GIUSTIZIA CIVILE, TUTELA ‘CIVILISTICA’ DELLA CONCORRENZA ALLE SEZIONI SPECIALIZZZATE.
L’Antitrust propone di affidare alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, istituite presso i tribunali e le corti d’appello, la competenza in materia di azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché di ricorsi intesi ad ottenere i provvedimenti d’urgenza, anche inibitori, per la violazione di disposizioni contenute nella normativa Antitrust nazionale e comunitaria. L'obiettivo primario è concentrare tale competenza davanti a giudici specializzati nel settore.
Roma, 5 gennaio 2012
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LEGGI L'INTERA SEGNALAZIONE S1378 DELL'AUTORITA' GARANTE ELLACONCORRENZ E DEL MERCATO DEL 5 GENNAIO 2012 SUL SITO DELL'AUTORITA' www.agcm.it

Ultimo aggiornamento Sabato 07 Gennaio 2012 12:52
 

4 gennaio 2012: Il Consiglio Nazionale Forense, come dicono a Roma, "s'è allargato"

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 Altrimenti detto: il Consiglio Nazionale Forense ha debordato dai suoi limiti istituzionali. Esso è, come ben sappiamo, legislatore di settore (redige il codice deontologico che per la Cassazione ha forza di legge), è giudice speciale (sopravvissuto "miracolosamente" alla Costituzione quale giudice della disciplina forense e della tenuta degli albi degli avvocati), è amministratore (con ampissimi poteri, che nel tempo si sono accresciuti mentre sono sostanzialmente diminuiti i poteri dei Consigli degli Ordini locali) ma non può fare pure il sindacato degli avvocati, che li difende contro le aggressioni del Governo: questo è troppo. Intervenga il ministro della giustizia a rispondere con la dovuta fermezza agli attacchi del Consiglio Nazionale Forense e al comunicato stampa del C.N.F. del 4 gennaio 2012 che riporto di seguito.
COMUNICATO STAMPA
Liberalizzazioni e nuove norme sulla giustizia, il Cnf convoca tutta l’avvocatura il 14 gennaio: “contro l’attentato ai diritti individuali e collettivi che le continue aggressioni all’avvocatura comportano”
Oggi il Consiglio nazionale forense riunito in seduta amministrativa straordinaria ha espresso forti preoccupazioni per gli effetti finali delle iniziative del governo in tema di liberalizzazioni e processo civile “Smantellano lo stato di diritto. In crisi la tutela dei diritti dei cittadini”
Roma 4/1/2012.  Una assemblea plenaria di tutta l’avvocatura il 14 gennaio prossimo a Roma, per avviare una mobilitazione permanente contro le iniziative del governo in materia di liberalizzazione e di giustizia civile, senza escludere manifestazioni di protesta.
E’ questa la decisione assunta oggi dal Consiglio nazionale forense, riunito in seduta amministrativa straordinaria per definire un percorso di iniziative e di proposte sulle iniziative in corso da parte dell’esecutivo in materia di professioni e giustizia, segnalandone i pericoli.
Il Consiglio Nazionale Forense, spiega la delibera, “ prende atto delle dichiarazioni del Governo in ordine alla attuazione del programma concernente la disciplina delle professioni e gli interventi sulla amministrazione della giustizia” e sottolinea che, “nonostante più volte tutte le componenti dell’Avvocatura abbiano presentato urgente istanza per essere sentite per esporre al’esecutivo i pericoli gravi a cui sono esposti i diritti dei cittadini con riforme che limitano la loro difesa, non hanno avuto ascolto, né hanno avuto modo di rappresentare le loro proposte”.
La riunione del 14 gennaio è la prima di una serie di iniziative che traghetteranno l’avvocatura fino al congresso straordinario di primavera, per il quale il presidente Alpa ha provveduto oggi a convocare la prima riunione del comitato organizzatore. Congresso nel quale “dovranno essere discussi i temi nodali del ruolo dell’Avvocatura nel processo di crisi economica e di rinnovamento del Paese”.
La delibera non esclude che in questo percorso non si giunga a decidere “manifestazioni di dissenso in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, per poi indire una serie di incontri e confronti immediati con la politica e, se del caso, richiedere un incontro con il presidente della Repubblica, in qualità di garante della Costituzione”.

Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Gennaio 2012 21:38
 

A conferma che della l. 339/03 si deve fare una interpretazione costituzionalmente orientata ...

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Le Sezioni Unite Civili della Cassazione, nella sentenza 30786/2011, depositata il 30 dicembre 2011, esaminano il problema della sussistenza o meno di un rapporto di servizio fra l'amministrazione statale della giustizia ed il consulente tecnico del pubblico ministero nel processo penale. Scrivono al riguardo, tra l'altro: "Quel che assume determinante rilievo è che egli (il consulente n.d.r.) è abilitato a svolgere una attività tipica del pubblico ministero, che quegli potrebbe compiere direttamente se avesse le specifiche competenze volta a volta necessarie; sicchè, pur nei limiti posti dalla disposizione che ne contempla la nomina, il consulente tecnico del pubblico ministero concorre oggettivamente all'esercizio della funzione giudiziaria nella fase delle indagini preliminari". E ancora: "Va in conclusione configurato un rapporto di servizio tra il consulente tecnico del pubblico ministero e l'amministrazione statale della giustizia, con la conseguente affermazione della giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 52 del R.D. n. 1214 del 1934 ...".

E allora, se addirittura il consulente del PM, nonostante sia "oggettivamente concorrente all'esercizio dell'azione giudiziaria", può continuare a svolgere un secondo lavoro, perchè l'avvocato (che è interlocutore del magistrato ma mai assurge a concorrente del medesimo nell'esercizio della funzione giudiziaria) non può fare un secondo lavoro e neppure quello di dipendente pubblico a part time ridotto?

A molti è parsa una novità, introdotta dall'art. 3, comma 5, del d.l. 138/2011, che "gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza". Invece, non è affatto una novità per le SS.UU. Civili della Cassazione che già nella ordinanza di rimessione 24689/2010 (pag. 20), avevano chiesto alla Corte costituzionale di riconoscere il principio di concorrenza come principio già vigente e contenuto all'art. 3 della Costituzione. Detta ordinanza di rimessione ha invocato a parametro di costituzionalità della regolazione legislativa del servizio professionale di avvocato la concorrenza. In particolare, le SS.UU. hanno chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare incostituzionale la reintroduzione (per i soggetti già iscritti all'albo forense prima della l. 339/03) dell'incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto ed esercizio della professione forense.

Ora la valutazione della Cassazione circa la rilevanza costituzionale della concorrenza può ritenersi rafforzata dalla modifica dell’ordinamento statale che in parte deve ritenersi già avvenuta ad opera del comma 5 dell’art. 3 del d.l. 138/11. L'art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (nel testo modificato dalla legge di conversione, n. 148/2011) dispone, infatti, tra l'altro: “gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza”. Con tali parole non dispone certo la immediata abrogazione di norme incompatibili col principio di concorrenza (le quali dovranno essere individuate come incompatibili dalla riforma degli ordinamenti professionali che interverrà entro 12 mesi) ma “dispone l’immediata utilizzabilità” del principio di concorrenza per giudicare costituzionalmente legittime o meno le norme di legge regolanti le professioni per accedere alle quali è richiesto l’esame di Stato.
Certo non v’era bisogno che il legislatore ordinario confermasse così la utilizzabilità del “parametro concorrenza” per la valutazione della legittimità costituzionale delle leggi sulle professioni. Ma l’ha fatto e con ciò ha almeno rafforzato l’esigenza, per l’interprete, di fare ogni possibile sforzo consentito dalla lettera di una disposizione di legge che appaia polisenso per dare alla stessa disposizione un significato che la renda non contraria a concorrenza e, dunque, legittima. Ma se tale sforzo resta vano, non v'è altra strada che sollevare innanzi alla Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale.

Una interpretazione costituzionalmente orientata della l. 339/03, volta alla salvaguardia dei diritti quesiti dei “vecchi avvocati part time” è, evidentemente, ancor più doverosa, se possibile, per i vecchi avvocati part time ancora in attesa che si decida la q.l.c. sollevata dalle SS.UU. della Cassazione con ordinanza 24689/2010.  NON PUO’ ESSER SENZA SIGNIFICATO IL FATTO CHE SI SIA USATO IL PRESENTE  “DEVONO GARANTIRE” E PIU’ OLTRE SI SIA USATO IL FUTURO “DOVRANNO ESSERE RIFORMATI".

Ultimo aggiornamento Domenica 08 Gennaio 2012 22:55
 

Società tra professionisti: la circolare del CUP è giusta o è ostruzionismo sbagliato?

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(da www.dirittodelleprofessioni.it

Leggi la circolare del Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi professionali  del 2/1/2012 intitolata "LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI: ESAME DELLA NORMATIVA E PROPOSTE DI INTERVENTO".  

E' corretta o ostruzionistica? La trovi anche sul sito www.consulentidellavoro.it  

Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Gennaio 2012 19:30
 

Delibera dell'Ordine forense di Firenze sull'offerta di servizi legali tramite Groupon e siti simili

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 (da www.servizi-legali.it )

Ecco la delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Firenze sull'offerta di prestazioni professionali da parte di avvocati attraverso il sito GROUPON.

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE
VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 9 novembre 2011
DELIBERA n. 5
SITO GROUPON – OFFERTE PROFESSIONALI VIA INTERNET

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Avv. Nino Scripelliti,
premesso:

-che si sta diffondendo anche nel mercato dei servizi 'attività di siti internet, la cui azione consiste nell'offerta di servizi professionali a prezzi largamente inferiori quelli correnti, acquistabili mediante un coupon non nominativo (quindi, una sorta di titolo di credito al portatore) venduto dal gestore del sito con pagamento telematico, e da presentare al professionista convenzionato quale mezzo di pagamento del corrispettivo,

-che, con specifico riferimento ai servizi giudiziari e/o stragiudiziali offerti dagli avvocati, la partecipazione da parte degli avvocati a tale sistema di diffusione dei propri servizi, oltre a caratterizzare come prevalentemente commerciale la prestazione del servizio professionale, contrasta con le seguenti norme del vigente codice deontologico: -articolo 17 bis numero 4, secondo il quale l'avvocato può utilizzare per la comunicazione della sua attività, anche siti web, ma alla condizione che siano a lui appartenenti o a lui riconducibili, -articolo 19 canone I°, secondo il quale è vietato l'accaparramento di clientela inteso come pratica di acquisizione di rapporti professionali mediante offerte da parte dell'avvocato o di altri per suo conto, nei confronti di una pluralità indifferenziata di possibili interessati, anche mediante agenzie o procacciatori, -articolo 19 canone II°, che vieta la corresponsione a terzi di provvigioni o compensi alla presentazione di un cliente, -articolo 22, che obbliga l'avvocato a mantenere nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà, e che, data la ormai affermata assimilazione dell'attività professionale a quella di impresa (sotto taluni aspetti), consente il richiamo all'articolo 2598 del codice civile che vieta all'operatore economico gli atti di concorrenza sleale, tra i quali certamente la cessione di servizi a prezzo largamente inferiore a quello corrente ed ai costi sostenuti, -articolo 35, secondo il quale la base del rapporto d'opera professionale è rappresentata dalla fiducia reciproca tra professionista e cliente, laddove nel caso, la scelta del professionista viene effettuata soltanto in relazione all'entità, modestissima dell'onorario, per quanto è possibile giudicare dalle offerte di professionisti di altre categorie; -articolo 36 canone II° ove si prescrive che l'avvocato, prima di accettare l'incarico, deve accertare l'identità del cliente e dell'eventuale suo rappresentante, mentre nel caso del quale si tratta, l'avvocato si obbliga alla prestazione di quel determinato servizio per effetto della convenzione con il gestore del sito, con il risultato che l'acquirente del coupon acquisisce diritto alla prestazione di quel determinato servizio legale, ancora prima della sua presentazione al professionista e quindi della sua identificazione,

tanto premesso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze:

ribadendo che la partecipazione da parte dell'avvocato a siti internet e comunque ad organizzazioni che offrono di procurare rapporti professionali per la fornitura di servizi legali mediante vendita al pubblico di coupon o voucher, e comunque praticando prezzi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione della vigente tariffa professionale e comunque inferiori a quelli correnti, contrasta con le norme deontologiche sopra richiamate, invita tutti gli iscritti all'albo ed agli elenchi, ad astenersi dalla stipulazione di convenzioni aventi il detto contenuto ed alla partecipazione a tali iniziative commerciali;

dispone procedersi alla verifica circa l’effettivo coinvolgimento di avvocati e/o praticanti nella iniziativa pubblicizzata dal sito “Groupon”.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 14,30.
Se ne dispone la pubblicazione sul sito internet dell’Ordine.
Il Consigliere Segretario                            Il Presidente

Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Gennaio 2012 19:31
 

Chiedi a Antitrust di agire in giudizio contro provvedimenti anticoncorrenziali (es. su l. 339/03)

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(da www.servizi-legali.it , sito sul quale è attivato il servizio di redazione di richieste di intervento dell'Antitrust contro provvedimenti della pubblica amministrazione che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato)

Con l'art. 35 del decreto legge c.d. "salva Italia" del dicembre 2011 si sono aperti nuovi spazi di tutela della concorrenza, a favore di coloro che chiedono di poter superare la perdurante previsione di ingiuste incompatibilità con l'esercizio delle professioni o, più in generale, intendono agire "contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato".

DUNQUE, ANCHE TU PUOI SEGNALARE ALL'ANTITRUST LA TUA INGIUSTA ESCLUSIONE DALLA COMPETIZIONE NEL SETTORE ECONOMICO E/O PROFESSIONALE NEL QUALE INTENDI DIMOSTRARE LE TUE CAPACITA'.

FALLO, NON COSTA NIENTE E POTRA' ESSERE UTILE, OLTRE CHE A TE, ANCHE A CHI INCAPPA, COME TE, NEI MURI DI GOMMA DELLE INCOMPATIBILITA E DELLE ESCLUSIONI (TANTO ASSURDE ED EFFICACI VERSO I "PICCOLI" QUANTO IGNORATE E/O ELUSE A VANTAGGIO DEI "GRANDI").

DIFENDI I TUOI INTERESSI E, INSIEME, QUELLI DELL'ITALIA.

COMBATTI CON UNA SEMPLICE SEGNALAZIONE ALL'ANTITRUST I PROVVEDIMENTI ANTICONCORRENZIALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: SERVIRA' ANCHE A DAR FORZA AI VERI LIBERALIZZATORI PER CAMBIARE LE REGOLE E, SE SERVE, AD ADIRE LA CORTE COSTITUZIONALE (CI PENSERANNO L'ANTITRUST CUI TI SARAI RIVOLTO E I GIUDICI INNANZI AI QUALI L'ANTITRUST PORTERA' IL TUIO CASO, SENZA  NESSUNA TUA SPESA).

La nuova possibilità di cui puoi approfittare è stata introdotta dal decreto "Salva Italia" del governo Monti che ha inserito nella legge n. 287/90, (che regola i poteri dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) un nuovo articolo: l'art. 21 bis.

Questo è il testo dell'art. 21 bis della [inserito, appunto, dall’articolo 35 del decreto-legge 201/2011 convertito, con modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"]:
"Art. 21-bis. Poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano  distorsioni  della concorrenza.
1. L'Autorità garante della  concorrenza e del mercato è legittimata ad  agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se  ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in  violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette , entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi  alla comunicazione  del  parere,  l'Autorità  può  presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.
3. Ai giudizi instaurati  ai  sensi  del  comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
"

Finalmente, dunque, l'Antitrust potrà ora essere il destinatario UTILE di una enormità di segnalazioni da parte dei singoli soggetti, fino ad oggi privi di un "tutore istituzionale" nell'agire in giudizio a tutela del diritto alla concorrenza, anche nei servizi professionali (dall'accesso alla professione, al suo esercizio, alla previdenza, ecc...). L’Antitrust, tra l'altro, in quanto titolare del diritto ad agire in giudizio, potrà sollevare innanzi ai giudici anche questioni di legittimità costituzionale di leggi che ostacolino il libero sviluppo dei mercati.

Non mancano certo esempi eclatanti di violazione delle norme sulla concorrenza in tema di regolazione delle professioni. Spessissimo la violazione delle regole sulla concorrenza sta nel fatto che a valutare del comportamento del professionista è il Consiglio dell'Ordine, costituito solo da colleghi del professionista stesso, la cui terzietà e imparzialità rispetto ad un collega è dubitabile e oggettivamente insufficiente (specie quando si tratti di valutazioni disciplinari su concetti evanescenti, quali il "decoro della professione").

Ecco di seguito alcuni esempi di provvedimenti dei Consigli degli Ordini professionali in riferimento ai quali si potrà utilmente richiedere all'Antitrust di farsi promotore di una azione giudiziaria:

- la decisione del Consiglio l'Ordine locale in materia disciplinare o in tema di incompatibilità che sia presa nei confronti del professionista;

- l'adozione, da parte del Consiglio Nazionale di ciascuna professione di provvedimenti generali  di natura normativa, amministrativa o giurisdizionale (ad esempio il Consiglio Nazionale Forense è anche giudice speciale della disciplina e della tenuta degli albi) che riguardino tutti gli iscritti o aspiranti iscritti all'Ordine;

- il provvedimento dell'Ordine che dichiari che esercitare una professione sia incompatibile con altra attività di lavoro autonomo o dipendente (la violazione delle norme sulla concorrenza è, al riguardo, evidente perchè i professionisti parlamentari e quelli membri del governo hanno meno incompatibilità dei semplici impiegati);

- il provvedimento dell'Ordine che neghi l'iscrizione all'albo perchè alcune professioni sono a numero chiuso;

- il provvedimento dell'Ordine che neghi l'iscrizione all'albo di una società di capitali creata per esercitare una o più professioni (magari con maggioranza in mano a soci di puro capitale);

- il provvedimento dell'Ordine che ponga la mera anzianità professionale a fonte di privilegi (a disscapito dei giovani professionisti);

- il provvedimento dell'Ordine che neghi un certificato di compiuta pratica dopo che sia stata svolta pratica professionale per almeno 18 mesi;

- il provvedimento dell'Ordine che regoli specificamente le modalità in cui il professionista può farsi pubblicità.

 

Ecco, inoltre, un esempio di richiesta all'Antitrust. Riguarda la applicazione della l. 339/03 che ha reintrodotto una incompatibilità, precedentemente abrogata, tra impiego pubblico a part time ridotto e iscrizione all'albo degli avvocati. Può  essere utilizzato sia per  contrastare  un diniego di iscrizione all'albo forense di un dipendente pubblico a part time ridotto, sia per contrastare una cancellazione dall'albo forense di un dipendente pubblico a part time, sia per contrastare una dichiarazione di decadenza dall'impiego pubblico a part time ridotto (sulla scorta della originaria formulazione da parte dell'Avv. Antonio Bortoluzzi) che fosse stata comminata per  esercizio d'attività professionale d'avvocato, ritenuta incompatibile. Ma non solo: è una buona "traccia" anche per contrastare dinieghi di iscrizione o cancellazioni  dall'albo forense di dipendenti di privati, sia a part time che a full time; e, con i necessari adattamenti, per denunciare all'Antitrust ulteriori casi di adozione di provvedimenti anticoncorrenziali.

All'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi, 6/a
00198 Roma

OGGETTO: RICHIESTA DI INTERVENTO EX ART. 21bis L 287/1990

Lo scrivente ............., nato a ................. il .............. residente a ..............,  via ..............
CHIEDE
all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di esercitare il potere di intervento ex art. 21 bis L. 287/1990 nei confronti della pubblica amministrazione  (anche il Consiglio dell'Ordine degli avvocati è una pubblica amministrazione)  ............................ avverso l'atto di .................... prot. n. ..................... conosciuto in data ......................... (doc. 1) con cui è stato disposto (ad es. diniego di iscrizione all'albo forense, oppure cancellazione dall'albo forense, oppure decadenza dall'impiego pubblico) ......................

SI CHIEDE L'INTERVENTO DELL'ANTITRUST PER I SEGUENTI MOTIVI
L'atto della pubblica amministrazione (sarà il Consiglio dell'Ordine degli avvocati in caso di diniego di iscrizione all'albo forense o di cancellazione dal medesimo per ritenuta incompatibilità; sarà invece il datore di lavoro pubblico ove si voglia contrastare una declaratoria di decadenza dall'impiego pubblico per esercizio di attività ritenuta incompatibile) fa riferimento alla L. 339/2003.

Orbene, la legge 339/2003 non è conforme ai principi del diritto europeo e l'amministrazione (Consiglio dell'Ordine o datore di lavoro pubblico) avrebbe dovuto disapplicarla.

In particolare, l'art. 1 e l'art. 2 della Legge 339/2003 non risultano essere conformi alle disposizioni del Trattato sull’Unione Europea con riguardo agli artt. 3 lettera c), 14,  39, 43 e 49  ed  81 (numerazione TUE) e dovranno essere disapplicati con conseguente nullità, invalidità e/o inefficacia del provvedimento che con la presente richiesta all'Antitrust si chiede di impugnare innanzi alla magistratura.

Tale assunto collima con quanto affermato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Presidente Tesauro) con il parere del 6 dicembre 2001: “In tale contesto, dunque, la misura dell'esclusione dei dipendenti pubblici a tempo ridotto dall'accesso al mercato dei servizi professionali svolti dagli avvocati appare introdurre un limite alla libertà di iniziativa economica dell'avvocato, che non può ritenersi giustificato e proporzionato rispetto all'esigenza di evitare l'insorgere
di situazioni di conflitto di interessi, che potrebbero pregiudicare l'effettività del diritto di difesa
.”

Proprio la Corte di Giustizia, inoltre, con la sentenza del 19 febbraio 2002 n. 309 (C-309/1999 Wouters c/ Algemene Raad van Nederlandse Orde van Advocaten)  ha precisato che una normativa nazionale che restringa la concorrenza degli avvocati non viola gli artt. 43, 49 ed 81 del Trattato [già artt. 52, 59 ed 85]  solo se la detta normativa, malgrado gli effetti restrittivi della concorrenza ad essa inerenti, risulti necessaria al buon esercizio della professione di avvocato così come organizzata nello Stato membro interessato (cfr Corte di Giustizia 309/1999 Wouters c/ Algemene Raad van Nederlandse Orde van Advocaten punti 110 e 123).

Gli artt. 1 e 2 della  Legge 339/2003 hanno chiari effetti restrittivi della concorrenza e limitano l’attività di servizi  in quanto reintroducono delle incompatibilità all’esercizio della professione di avvocato che erano state abrogate.

La previsione delle predette incompatibilità come rimarcato dalla Corte Costituzionale con la sentenza  189/2001  non è necessaria al buon esercizio della professione in quanto altre norme previste nell’ordinamento  relative agli avvocati [norme di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità] sono di per sé sufficienti per raggiungere gli obiettivi della buona amministrazione della giustizia. (cfr Corte di Giustizia europea, Grande sezione, sentenza (Cipolla) nelle cause riunite n. 94/04 e 202/04 del 5 dicembre 2006).

Gli artt. 1 e 2 della Legge 339/2003 non sono, dunque, conformi al diritto europeo in quanto restringono la concorrenza senza che tale restrizione sia necessaria al fine del  buon esercizio della professione di avvocato essendo presenti nell’ordinamento altre norme che garantiscono il buon esercizio.

Si evidenzia altresì che il primo considerando della direttiva 98/5/CE  - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica prevede che “secondo l'articolo 7 A del trattato (oggi articolo 14 n.d.r.), il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne e che, a norma dell'articolo 3, lettera c) del trattato, l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi costituisce uno degli obiettivi della Comunità; che, per i cittadini degli Stati membri, essa comporta, in particolare, la facoltà di esercitare, nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui essi hanno acquisito le loro qualifiche professionali”.

Se è pur vero che il tredicesimo considerando della direttiva, richiamato nella sentenza 390/2006 della Corte Costituzionale prevede che “gli avvocati contemplati dalla presente direttiva possono, indipendentemente dalla loro qualifica di liberi professionisti o di lavoratori subordinati nello Stato membro di origine, esercitare la professione nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato nello Stato membro ospitante se ed in quanto quest'ultimo offra tale possibilità ai propri avvocati”, nonchè che l’articolo 8 della direttiva  dispone che  “L'avvocato iscritto nello Stato membro ospitante con il titolo professionale di origine può esercitare la professione come lavoratore subordinato di un altro avvocato, di un'associazione o società di avvocati, di un ente pubblico o privato, qualora lo Stato membro ospitante lo consenta agli avvocati iscritti con il titolo professionale che esso rilascia”, occorre precisare che nel caso di specie non si contesta ai fini della conformità alla normativa comunitaria la disparità di trattamento, come nell’eccezione di incostituzionalità cui alla sentenza della Corte Costituzionale 390/06,  o la non conformità del divieto di iscrizione vigente  sino all’entrata in vigore della Legge 662/1996,  ma si contesta la non conformità  della ingiustificata reintroduzione effettuata con le Legge 339/2003 in relazione agli effetti concorrenziali, nonchè di libertà di servizi e stabilimento cui agli artt. 3 lettera c), 14,  39,  43,  49 e   81 del TUE.

E' di tutta evidenza la non conformità degli artt. 1 e 2 della Legge 339/2003 in relazione alla reintroduzione di una norma che restringe la concorrenza una volta che si era aperto il mercato, restrizione che si pone in contrasto con i principi del Trattato come evidenziati nel primo considerando della stessa Direttiva 98/5/CE.

In tal senso il settimo considerando della direttiva in applicazione dei principi basilari del diritto comunitario, dispone che “la presente direttiva, in armonia con le sue finalità, si astiene dal disciplinare situazioni giuridiche puramente interne e lascia impregiudicate le norme nazionali dell'ordinamento professionale, salvo laddove ciò risulti indispensabile per consentire di conseguire pienamente i suoi scopi; che, in particolare, essa non lede in alcun modo la disciplina nazionale relativa all'accesso alla professione di avvocato e al suo esercizio con il titolo professionale dello Stato membro ospitante”.

Orbene nel caso di specie la reintroduzione del divieto per i dipendenti pubblici di iscriversi all’albo effettuata con la legge 339/2003 restringe la concorrenza ponendosi in netto contrasto con (e addirittura impedendo di conseguire) gli scopi della direttiva 98/5/CE come indicati nel primo considerando e con gli articoli 3 lettera c), 14,  39,  43,  49 e   81 del Trattato (vecchia numerazione).

La non conformità trova anche riscontro nella Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea nella Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali del 9 febbraio 2004  COM 2004 83- def, ove la Commissione denuncia le restrizioni alla concorrenza nelle libere professioni attualmente vigenti nei Paesi Europei.

Come osservato dalla giurisprudenza in ossequio al principio del primato della normativa comunitaria il contrasto tra la normativa di carattere nazionale e l'ordinamento comunitario, non può risolversi che con la disapplicazione della disciplina interna e il riconoscimento della conseguente invalidità degli eventuali atti applicativi (cfr Consiglio Stato, sez. IV, 29 ottobre 2001, n. 5630).

Nel caso di specie, dunque, l'Amministrazione doveva disapplicare gli artt. 1 e 2 della L 339/2003.

Così non è stato e i provvedimenti così emessi contrastano a parere di chi scrive con le norme a tutela della concorrenza e del mercato europee e italiane.

MA V'E' DI PIU'.
Recentemente la Corte di Giustizia è intervenuta in punto conformità al diritto comunitario (rectius europeo) della L. 339/2003 con la sentenza emessa nella causa C-225/09 della Corte di Giustizia, affermando che "L’art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, dev’essere interpretato nel senso che lo Stato membro ospitante può imporre agli avvocati ivi iscritti che siano impiegati – vuoi a tempo pieno vuoi a tempo parziale – presso un altro avvocato, un’associazione o società di avvocati oppure un’ impresa pubblica o privata, restrizioni all’esercizio concomitante della professione forense e di detto impiego, sempreché tali restrizioni non eccedano quanto necessario per conseguire l’obiettivo di prevenzione dei conflitti di interesse e si applichino a tutti gli avvocati iscritti in detto Stato membro".

Detta decisione va letta alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 189/2001 in punto di conflitto di interessi della L. 662/96 art. 1 commi 56 e ss., per cui "Proprio ad evitare possibili situazioni di incompatibilità, ulteriori cautele risultano contemplate dal comma 58 del medesimo art. 1 della legge n. 662 del 1996, il quale ha disposto che l'amministrazione possa negare la trasformazione del rapporto a tempo pieno in part-time nel caso in cui l'ulteriore attività di lavoro (subordinato o autonomo) del dipendente "comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta", ovvero differire la trasformazione stessa, per un periodo non superiore a sei mesi, allorché possa derivarne grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione medesima.
Infine, il successivo comma 58-bis (anch'esso introdotto dal citato d.l. n. 79 del 1997) ha demandato alle singole amministrazioni - ferma la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse - di indicare (con decreto ministeriale emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica) le attività da considerare "comunque non consentite", in "ragione della interferenza con i compiti istituzionali".
Per un più compiuto quadro della disciplina vigente in materia, va rammentato, altresì, che, in ottemperanza a tali previsioni, sono state emanate, oltre ad istruzioni generali da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri (in particolare, la circolare 18 luglio 1997), specifiche e stringenti previsioni ad opera delle singole amministrazioni, tra cui il Ministero della giustizia (d.m. 6 luglio 1998), il Ministero delle finanze per i dipendenti dell'amministrazione dei monopoli di Stato (d.m. 20 settembre 2000) e per i propri dipendenti (d.m. 15 gennaio 1999), il Ministero per i beni culturali e ambientali (d.m. 5 giugno 1998 e circolare del 4 febbraio 1999), il Ministero dei trasporti e della navigazione (d.m. 14 maggio 1998).
1) - Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, va considerato che, con la prima censura, il rimettente segnala la situazione di inconciliabilità che, a suo avviso, si determinerebbe fra doveri ugualmente gravanti sull'interessato a causa delle disposizioni denunciate, le quali impongono al dipendente pubblico, in regime di part-time c.d. ridotto (e cioè con orario non superiore al 50 per cento di quello a tempo pieno) che intenda svolgere la libera professione di avvocato, un doppio obbligo di fedeltà, sia nei confronti della pubblica amministrazione di appartenenza, sia nei confronti delle regole deontologiche che presiedono al corretto adempimento della professione stessa.
Donde la ravvisata lesione, per un verso, dei principia dell'imparzialità e del buon andamento nonché dell'obbligo di fedeltà imposto dall'art. 98 della Costituzione, e, per l'altro, dei principia che assicurano, attraverso l'esaustivo svolgimento delle attività dell'avvocato, il diritto di difesa del soggetto patrocinato.
A fronte di siffatta doglianza, giova, però, ricordare come questa Corte, in più di una occasione, abbia avuto modo di mettere in luce, a proposito dell'assetto posto in essere attraverso gli interventi riformatori di cui si è fatto cenno, gli obiettivi di maggiore efficienza degli apparati pubblici perseguiti dal legislatore, grazie a strumenti gestionali che consentano una più flessibile utilizzazione del personale (sentenze n. 1 del 1999, n. 371 del 1998, n. 309 del 1997).
In tale ambito si colloca anche la disciplina del part-time come compiutamente delineata, "anche attraverso la riscrittura delle regole relative alle incompatibilità, già poste dal decreto legislativo n. 29 del 1993" (sentenza n. 171 del 1999), dalla più recente normativa. A tal riguardo vanno segnatamente considerati proprio il comma 56 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, che ha apportato "una decisiva modifica ad uno dei canoni fondamentali del rapporto di impiego pubblico, e cioè
quello dell'esclusività della prestazione", ed il comma 56-bis (successivamente aggiunto dall'art. 6 del d.l. n. 79 del 1997), che "ha completato il disegno legislativo disponendo l'abrogazione (e non più l'inapplicabilita) di tutte le norme che vietano ai pubblici dipendenti a part-time l'iscrizione ad albi professionali e l'esercizio di altre prestazioni di lavoro" (ancora la sentenza n. 171 del 1999). Ne è derivato un sistema che non solo non reca "pregiudizio al corretto funzionamento degli uffici", essendo, anzi, diretto "a privilegiare, in modo non irragionevole, il valore dell'efficienza della pubblica amministrazione" (sempre la ricordata sentenza n. 171 del 1999), ma non compromette nemmeno i principia evocati dal rimettente a sostegno della sollevata questione.
Nell'elidere il vincolo di esclusività della prestazione in favore del datore di lavoro pubblico, il legislatore, proprio per evitare eventuali conflitti di interessi, ha provveduto, infatti, a porre direttamente (ovvero ha consentito alle amministrazioni di porre) rigorosi limiti all'esercizio, da parte del dipendente che richieda il regime di part-time ridotto, di ulteriori attività lavorative e, in particolare, di quella professionale forense.
Limiti che le ordinanze omettono, invero, di ponderare adeguatamente, solo ove si consideri che essi, contrariamente a quanto opina il rimettente, non vanno rinvenuti unicamente nel comma 56-bis dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, che contempla l'impossibilità di un conferimento di incarichi da parte delle amministrazioni pubbliche in favore del dipendente part-time e il contestuale divieto di esercitare il patrocinio in controversie in cui sia parte la pubblica amministrazione, ma anche, come già ricordato, nel comma 58 che consente la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, e nel comma 58-bis del medesimo articolo, il quale riserva alle stesse amministrazioni pubbliche la potestà di indicare le attività "comunque non consentite" in "ragione della interferenza con i compiti istituzionali".
Da ultimo non va ignorato il rilievo che, ai fini qui considerati, riveste anche il divieto posto dal comma 2-ter dell'art. 18 della legge n. 109 del 1994 (inserito dall'art. 9, comma 30, della legge n. 415 del 1998), il quale esclude che i pubblici dipendenti possano espletare, nell'ambito territoriale del proprio ufficio, incarichi professionali per conto delle amministrazioni di appartenenza. Con ciò ponendosi un divieto ancora più restrittivo di quello discendente dal comma 56-bis interpretato, infatti, nel senso che quest'ultimo riguardi esclusivamente gli incarichi professionali che non trovino assegnazione in base a procedure concorsuali di scelta adottate dall'amministrazione (così la già citata circolare 18 luglio 1997 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica)
.”

Ciò esposto ne consegue che la L. 339/2003 si deve ritenere contraria alla direttiva 98/5/CE e alle norme di tutela della concorrenza e del mercato e va disapplicata.

La L. 662/96, in uno con i Decreti Ministeriali attuativi dei singoli comparti, aveva, infatti, già regolato compiutamente la questione del <conflitto di interessi>, regolamentazione che la Corte Costituzionale ha con la sentenza 189/2001 non solo confermato ma anche dichiarato conforme ai principi costituzionali.

Le nuove restrizioni imposte della L. 339/2003 sono, dunque, alla luce della decisione della Corte di Giustizia sopra richiamata  eccedenti quanto necessario per conseguire l’obiettivo di prevenzione dei conflitti di interesse, prevenzione che la L. 662/96 e i DD.MM. attuativi avevano già avuto modo di risolvere conformemente ai principi costituzionali.

Si chiede, dunque, l'intervento ex art. 21bis della L. 287/1990 di codesta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti della pubblica amministrazione (si indicerà, a seconda dei casi il Consiglio dell'Ordine degli avvocati o il datore pubblico di lavoro), avverso i provvedimenti sopra citati, che per quanto sopra esposto violano le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
Con Osservanza,
firma .....................

Ultimo aggiornamento Martedì 03 Gennaio 2012 13:06
 

ADERISCI AL RINNOVATO NETWORK "CONCORRENZA E AVVOCATURA" (e al gruppo "AVVOCATI" oppure ...)

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Iscriviti al rinnovato social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com (che modero avendolo strutturato sulla piattaforma www.ning.com ) e, una volta iscritto, aderisci al gruppo "AVVOCATI" oppure al gruppo professionale di tuo interesse (COMMERCIALISTI, FARMACISTI ecc...).
Oggi il network conta più di 200 aderenti e si apre a tutte le professioni ordinistice e non ordinistiche, o meglio, a tutti quei professionisti (commercialisti, medici, notai, farmacisti, informatici ecc...) o aspiranti professionisti che chiedono la riforma in senso pro-concorrenziale e non corporativo di tutte le professioni.
Perchè aderire? Te lo spiego subito...
Gli interessati alla regolazione proconcorrenziale delle professioni (e, in primis, della professione forense che è oggetto di una proposta di riforma già in fase avanzata d'esame in Parlamento) sono tantissimi (lo dimostra anche il numero, ogni mese crescente, di visitatori unici di questo sito) ma non si conoscono tra loro, non costituiscono gruppo di pressione e soltanto per questo motivo non hanno, ad oggi, nessun potere di influire sulla prossima riforma della professione forense e di tutte le professioni.
Queste riforme (che, più propriamente, ad oggi appaiono "riformicchie") vengono programmate dall'alto, oggi in primo luogo dal Governo, anche con l'attiva partecipazione di altri soggetti istituzionali e non istituzionali (parlamentari, avvocati, Consigli degli Ordini <attivissimo è il C.N.F.>, associazioni professionali <attivissime le associazioni forensi> più o meno rappresentative) che si sono dimostrati fino all'avvento del Governo Monti poco inclini alla abolizione di quei limiti anticoncorrenziali all'accesso al lavoro professionale e al suo esercizio che di fatto limitano diritti di libertà, anche di soggetti che hanno superato l'esame di stato.
Ad esempio, tra gli ingiustificati limiti all'accesso alla professione forense e al suo esercizio ricordo le incompatibilità esagerate per praticanti, per avvocati, per magistrati onorari; i troppi anni di preparazione e i troppi ostacoli da superare prima di accedere alla professione o all'abo dei "cassazionisti"; le limitazioni quantitative all'accesso perseguite attraverso la previsione di asseritamente necessarie limitazioni qualitative all'accesso; l'esclusione della professione forense dal novero delle attività autonome esercitabili dal pubblico dipendente che voglia sospendere il proprio rapporto di lavoro nel quinquennio antecedente al pensionamento. Addirittura si propone, da alcuni, di introdurre la riserva della consulenza legale ai soli avvocati (con assurda eccezione a favore di sindacati, patronati e associazioni imprenditoriali; il che la dice lunga sul come gli pseudoriformatori pratichino il compromesso sui principi che sbandierano): un assurdo logico prima che una assurdità giuridica.
La Autorità Antitrust, invece, che tante volte ha richiamato l'esigenza di una regolazione delle professioni che non sia "sproporzionata" nel prevedere limiti alla concorrenza non necessari al raggiungimento di effettive esigenze pubbliche, non è stata chiamata a partecipare alla redazione delle proposte di legge di riforma che sono state in passato portate all'esame del Parlamento. Per quanto riguarda la riforma della legge professionale forense (che risale al 1933), dopo aver inviato la segnalazione n. 41 del 21/9/2009 a Parlamento e Governo, in cui ha prospettato una quantità di ragioni perchè si ritenga ingiustificatamente limitatrice della concorrenza la proposta di legge di derivazione C.N.F. oggi all'esame del Parlamento, l'Antitrust non è stata nemmeno (come taluni membri della Commissione giustizia del Senato chiedevano) ammessa a replicare, in una audizione innanzi alla detta Commissione Giustizia, alle osservazioni critice del C.N.F. sulla segnalazione Antitrust.
Ebbene, ora che il Governo Monti ha posto un freno alla smania pseudoriformatrice dei corporativi ed ha fissato al 13 agosto 2012 la data entro la quale dovrà procedersi ad autentiche riforme del sistema ordinistico, I PROFESSIONISTI E GLI ASPIRANTI TALI DEVONO FAR SENTIRE LALORO VOCE, DEVONO AUMENTARE GLI SFORZI A FAVORE D'UNA LIBERALIZZAZIONE RADICALE DELLE PROFESSIONI CHE CONSENTA IL PIU' AMPIO ACCESSO ALLE STESSE NELLA SALVAGUARDIA DELLA GARANZIA DI PREPARAZIONE TECNICA DEL PROFESSIONISTA.
Si rischia, altrimenti, di trascurare, nell'elaborazione della necessaria riforma delle professioni (e, in primis, di quella d'avvocato) le esigenze di massimizzazione della sana concorrenza e di riprodurre (per la forza delle corporazioni che occupano il Parlamento e assediano il Governo Monti) antistoriche chiusure corporative, ormai pericolose (anche economicamente) per la "classe" dei professionisti italiani (specialmente degli avvocati), oltre che per i loro clienti. 
E' per questo che il social network "concorrenza e avvocatura" (pur mantenendo l'indirizzo web www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ) si apre a tutti i professionisti delle professioni ordinistiche e non ordinistiche che pretendono dalla politica una riforma seria e non una pseudoriforma corporativa e anticoncorrenziale di tutto il comparto professioni.
Ebbene, i moltissimi interessati (per quanto riguarda l'area legale, gli avvocati, i praticanti, i magistrati onorari, i dipendenti pubblici o privati che hanno superato l'esame di abilitazione, ma anche i laureati in giurisprudenza, gli studenti universitari e gli utenti a vario titolo di servizi legali) alla regolazione proconcorrenziale delle più diverse professioni, per poter conoscere il loro numero e dunque la loro enorme forza, per poter quindi approfondire le tematiche della concorrenza neli servizi professionali attraverso il dialogo con i cointeressati e per poter elaborare, di seguito, proposte forti, NON HANNO ALTRA POSSIBILITA' CHE UTILIZZARE IN MASSA UN SOCIAL NETWORK A FINI DI:
1) ANALISI DELLA DISCIPLINA ATTUALE DELLA LORO PROFESSIONE E DELLA DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI CHE SI PROPORRA' DI INTRODURRE ENTRO IL 13 AGOSTO 2012. 
2) ELABORAZIONE DI PROPOSTE.
3) ORGANIZZAZIONE COME GRUPPO DI PRESSIONE
.
Per questo motivo ho pensato di fare cosa utile rinnovando, sulla piattaforma www.ning.com social network che integra l'azione di www.avvocati-part-time.it . Ho mantenuto il nome "concorrenza e avvocatura" (indirizzo www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ) per il ruolo di "modello base" che la riforma dell'avvocatura (che un ordine del giorno della Camera ha impegnato il Governo Monti a proporre in forma di disegno di legge e non di regolamento governativo) certamente avrà in questa fase di riforma complessiva delle regole per l'accesso e l'esercizio di tutte le professioni. 
Il network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com si rivolge ormai, come detto, a tutti i professionisti e aspiranti tali che (notai o farmacisti, ingegneri o medici, commercialisti o psicologi ecc...) chiedono che la loro professione sia finalmente regolata da leggi non corporative ma capaci di esaltare la naturale concorrenzialità dei professionisti (che già la Corte costituzionale ha riconosciuto nella sentenza 189/01, riferita agli avvocati).
LA MASSA CRITICA NECESSARIA PER "CONTARE" POTRA' ESSER RAGGIUNTA SOLO DAI PROFESSIONISTI UNITI OLTRE IL RECINTO DELLE SINGOLE PROFESSIONI. 
Il social network serve in concreto a rendere più semplice la circolazione delle esperienze, delle analisi, delle critiche, delle proposte, dei dati personali e professionali che gli interessati (alle categorie sopra indicate aggiungo gli studiosi fautori della concorrenza e anche coloro che, essendo inseriti nelle istituzioni professionali, intendono lavorare con "la base") volutamente vogliano rendere conoscibili a tutti i "loro simili", aderenti al social network. 
Iscrivendosi a www.concorrenzaeavvocatura.ning.com (compilando on line un semplice modulo che chiede di indicare dati che realizzano una selezione di soggetti realmente interessati e non saranno resi noti se non nella misura voluta da chi si iscrive) consente a ciascun aderente di:
1) creare un proprio profilo personale e professionale, visibile ai visitatori, attraverso la compilazione, in fase di iscrizione, dell'apposito spazio per informazioni da rendere pubbliche;
2) inserire direttamente (magari dopo averli dapprima salvati come bozze per una pubblicazione futura), ed eventualmente modificare dopo la prima pubblicazione, articoli, anche con foto e file (in gergo si dice mandare post nel blog. In sostanza il blog è attivato dal "wall" del singolo iscritto che ne è responsabile e moderatore);
3) commentare direttamente tutti gli articoli (o, meglio, post) di altri registrati;
4) moderare i commenti ricevuti;
5) costituire gruppi con interessi specifici;
6) attivare forum sugli argomenti che più interessano (non possono essere aperti più forum contemporaneamente sullo stesso tema);
7) vedere il profilo personale-professionale di ogni iscritto nella misura in cui ognuno ha scelto di renderlo pubblico;
8) vedere tutte le discussioni che stanno avendo luogo sul network;
9) impostare i criteri di privacy per ogni post di blog, foto o video che pubblica;
10) partecipare ai forum avviati da altri e partecipare a chat;
11) indire eventi ai quali invitare i cointeressati;
12) invitare amici ad unirsi al network, anche importando indirizzi da un address book esterno;
13) comunicare in maniera riservata tra soggetti previamente qualificatisi "amici", ecc ...
PER INVITARE ANCHE ALTRI AD ADERIRE PUOI, AD ESEMPIO, GIRARE QUESTO ARTICOLO AD UN AMICO INTERESSATO.

(... e per un commento scrivimi all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. )
 

Il Presidente Napolitano auspica "il dispiegarsi virtuoso della concorrenza e del merito"

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Proprio così: nel discorso di fine anno 2011 ha augurato agli italiani che vedano nel 2012 "il dispiegarsi virtuoso della concorrenza e del merito". Ce ne fossero di giovani autentici rivoluzionari come lui !

Ultimo aggiornamento Lunedì 02 Gennaio 2012 20:31
 

Consiglio Nazionale Forense: Salva Italia incostituzionale ove delegifica ordinamenti professionali

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 Così la newsletter n. 59 del 29 dicembre 2011 del Consiglio Nazionale Forense:
"Legge Salva-Italia / Incostituzionale il meccanismo di delegificazione sugli Ordinamenti professionali- Dossier di approfondimento dell’Ufficio studi.
Il 28 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. la legge di conversione del Decreto legge così detto Salva-Italia, in vigore dal 6 dicembre scorso (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, in G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011, suppl. ord. n. 276).
La legge interviene nuovamente sugli Ordini professionali.
In particolare le ultime modifiche attengono
a) alla riduzione della durata del tirocinio. Il regolamento in delegificazione che dovrà riordinare la disciplina degli ordinamenti professionali nel rispetto delle norme generali regolatrici della materia di cui all’art. 3 comma 5, dovrà prevedere che la durata del tirocinio non superi i diciotto mesi.
b) alla previsione dell’abrogazione delle norme di disciplina delle professioni che siano in contrasto con i principi già contenuti nella manovra di agosto, anche in mancanza dell’adozione del regolamento in delegificazione, a far data dal 13 agosto 2012.
L’Ufficio studi del Cnf ha predisposto un Dossier (n.9), che Vi mettiamo a disposizione, in cui analizza il testo di riforma delle professioni, così come predisposto a seguito dei numerosi interventi legislativi susseguitisi da luglio fino ad oggi. E non manca di evidenziarne le pericolose criticità, anche alla luce degli ultimi interventi.
Questo il sommario: 1. Ulteriori misure in materia di liberalizzazione del settore delle professioni (art. 33) - 2. Esclusione delle professioni dall’applicazione della norma in materia di liberalizzazione delle attività economiche ed abolizione dei controlli ex ante (art. 34, comma 8) - 3. Potenziamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (art. 35) - 4. Obblighi a carico delle Casse di previdenza degli ordini professionali (art. 24, comma 24) - 5. Nuovi istituti penitenziari (art. 27, commi 9 a 12) - 6. Detrazione d’imposta per spese di ristrutturazione di immobili adibiti promiscuamente ad abitazione e all’esercizio della professione - 7. Regime premiale per favorire la trasparenza (Art. 10) - 8. Nuove sanzioni in materia di esibizione e trasmissione di documenti falsi all’amministrazione tributaria (art. 11, comma 1) - 9. Tracciabilità dei pagamenti superiori a 1000 euro (art. 12, comma 1) - 10. Aumento aliquote IVA (art. 18).

 Un breve riepilogo, inoltre, potrà giovare a districarsi tra la congerie di recenti interventi normativi in materia di giustizia e di professione. Nel momento in cui si scrive le Camere stanno esaminando per la conversione in legge due decreti legge, il cd. "svuota carceri" (Decreto Legge 22 Dicembre 2011, n. 211), e quello che reca le norme in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile (Decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212): su quest'ultimo atto vedi il relativo dossier di analisi dell'Ufficio studi.
Quanto ai provvedimenti già vigenti, ricordiamo:
- la manovra di luglio (DL 98/2011), dove ad un aumento complessivo delle tasse sulla giustizia, si è affiancata la previsione dell’onere tributario anche per materie tradizionalmente escluse, come il lavoro e la famiglia (vedi il dossier n. 3/2011)
- la manovra di agosto (DL 138/2011) che reca all’ormai noto art. 3, comma 5, una serie di principi cui dovranno conformarsi gli ordinamenti professionali; nonché le norme sul calendario del processo, gli ulteriori aumenti del contributo unificato, la previsione di severe sanzioni per chi ometta taluni dati negli atti introduttivi dei giudizi nonché a carico della parte che non partecipi, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, le nuove norme in tema di incompatibilità per i componenti le commissioni tributarie; inoltre (per una diffusa analisi, si rinvia al Dossier Ufficio studi n. 4/2011sul sito del CNF);
- la legge di stabilità per il 2012 (legge 183/2011), che introduce le società di capitali per lo svolgimento delle attività professionali, trasforma disinvoltamente i principi di riforma delle professioni in norme base per la delegificazione, e introduce ulteriori pesanti disposizioni in materia di giustizia: si pensi alla condanna sino a diecimila euro per il rigetto della richiesta della sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado; alla necessità che sia la parte personalmente a sottoscrivere l’istanza che attesta l’interesse alla prosecuzione del giudizio di impugnazione in appello ed in cassazione e, non da ultimo, all’ennesimo aumento del contributo unificato (vedi il dossier n. 7/2011
- il decreto Salva Italia, il primo del Governo Monti, ora convertito in legge 214/2011, sul quale segnaliamo il Dossier n. 9/2011, appena licenziato."

IL DOSSIER DELL'UFFICIO STUDI DEL CNF LO TROVI ALL'INDIRIZZO http://fe-mn1.mag-news.it/nl/l.jsp?f-.BKS.k__.J3.Ev.08Cq

Ultimo aggiornamento Giovedì 29 Dicembre 2011 23:10
 

Cassazione 28340 del 22/12/2011: gli abogados vanno iscritti all'albo italiano se ...

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Da un contributo dell'Abogado Luca Cortese, dell'Ilustre Colegio Abogados de Madrid.
La Cassazione da ragione agli abogados: ciò che conta è la normativa, l'ordine forense non può discrezionalmente subordinare l'iscrizione a requisiti atipici.

L'omologazione del titolo italiano di laurea in giurisprudenza al corrispondente spagnolo di licenciado en derecho, contrariamente a quanto deciso dalla Corte di Giustizia nel caso C-311/06 e conformemente a quanto deciso nel caso C-118/09, se subordinata al previo superamento di esami integrativi nell'ambito del sistema d'istruzione spagnolo, consente la registrazione ad un ilustre colegio de abogados spagnolo nonchè, ai sensi dell'art. 3 della direttiva 98/5 di esercitare la professione con il titolo di "abogado" in ogni Stato Membro dell'Unione Europea, ciò previa iscrizione presso l'ordine degli avvocati dello Stato Membro nel quale l'abogado intenda  stabilirsi, che deve aver luogo dietro presentazione del solo requisito normativamente previsto, cioè il certificato d'iscrizione ad un ilustre colegio de abogados ( art. 3 direttiva 98/5 ).

Lo ha definitvamente stabilito la Corte di Cassazione nella recentemente emanata sentenza n. 28340/11 del 22 dicembre 2011, pronunciata a sezioni unite, che ha sancito  l'illegittimità delle condotte che, a partire dal 2010, dopo due pareri del  Consiglio Nazionale Forense, gli Ordini degli Avvocati italiani iniziarono a tenere, subordinando l'accoglimento della domanda d'iscrizione presentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva 98/5 nonchè del d.lgs. 96/01 a requisiti non previsti dalla pertinente normativa applicabile ( es: al previo superamento di test sulla lingua o sul diritto spagnolo o alla previa produzione di atti, pareri o altri documenti attestanti l'esercizio della professione in Spagna ) ostacolando illegittimamente l'esercizio del diritto di stabilimento degli avvocati che avessero acquisito la propria qualifica professionale in altro Stato Membro.

Tra i motivi inseriti nel ricorso che ha determinato l'emanazione della sentenza, s'è evidenziato che (..) l'iscrizione alla Sezione speciale dell'Albo degli Avvocati comunitari stabiliti è un provvedimento vincolato e non discrezionale, qualora sussista iscrizione presso la corrispondente organizzazione professionale di altro Stato Membro (..).
La Suprema Corte, ritenendo fondate le doglianze presentate e ricalcando le conclusioni già raggiunte dalla Corte di Giustizia UE nelle sentenze C-506/04 e C-193/05, ha ritenuto (..) la pregressa iscrizione nel Registro Generale del Collegio degli Abogados di Barcellona, unica condizione normativamente richiesta per l'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati comunitari stabiliti (..) sottolineando che (..) l'illegittimità del rifiuto opposto al [ ricorrente ] trova elementi di riscontro nelle citate pronunzie della Corte di Giustizia 29.1.2009 in causa C-311/06, Cavallera, e 22.12.2010, in causa C-118/09, Koller (..) e che (..) dalle complessive determinazioni dei citati arresti, si coglie, infatti, l'affermazione dell'illegittimità di ogni ostacolo frapposto , al di fuori delle previsioni della normativa comunitaria, al riconoscimento, nello Stato di appartenenza, del titolo professionale ottenuto dal soggetto interessato in altro Stato Membro in base all'omologazione del diploma di laurea già conseguito nello stato di appartenenza, se tale omologazione si fondi – così come l'omologazione alla lecencia en derecho spagnola della laurea in giurisprudenza conseguita in altro Stato Membro – su di un ulteriore percorso formativo ( frequenza a corsi universitari e superamento di esami complementari ) nel paese omologante. E tanto, quand'anche nello Stato di appartenenza l'accesso all'esercizio della professione sia subordinato, a differenza che nell'altro Stato Membro, a prova abilitativa ed a tirocinio teorico-pratico (..).

La sentenza della Cassazione si risolve sostanzialmente in una conferma delle conclusioni cui era giunta la Commissione Europea pochi mesi fa: l'on. Clemente Mastella, il 6 luglio 2011, presentò al parlamento europeo l'interrogazione P 6732/2011 riguardante la "Presunta violazione italiana della Direttiva europea sulla «libertà di stabilimento» nel caso degli avvocati comunitari", interrogazione che l'8 agosto 2011 ottenne da Michel Barnier, a nome della Commissione Europea, la seguente risposta: "Come indicato nella risposta all’interrogazione P-002260/2011, la Commissione è a conoscenza delle pratiche di alcuni consigli dell’Ordine degli avvocati che appaiono contrarie al diritto dell’Unione e in particolare all’articolo 3 della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica. Diverse denunce contro tali pratiche sono già pervenute tramite Solvit. Tuttavia, tali casi non si sono risolti in modo soddisfacente per i denuncianti. La Commissione intende entrare in contatto con le autorità italiane attraverso il sistema EU Pilot (preinfrazione) per manifestare la propria preoccupazione al riguardo e chiedere l’adozione di misure vincolanti per garantire che tutti i consigli dell’Ordine degli avvocati in Italia ottemperino alla direttiva. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione prenderà ulteriori opportuni provvedimenti per garantire il rispetto della direttiva da parte dei consigli dell’Ordine in tutta Italia”. In proposito, i servizi dell'Unità E4 del direttorato “Internal Market”, confermano che la Commissione Europea deciderà quali azioni adottare per restaurare su larga scala la corretta applicazione della direttiva 98/5, entro febbraio del 2012.

 (da www.dirittodelleprofessioni.it ) LEGGI DI SEGUITO I PASSI SALIENTI DELLA SENTENZA N. 28340 DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE, DEPOSITATA IL 22 DICEMBRE 2011 ...

Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Gennaio 2012 19:55 Leggi tutto...
 

21 dicembre 2011: il Consiglio Nazionale Forense contro il Governo Monti e le prospettate riforme

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(da www.dirittodelleprofessioni.it )

Dalla NEWSLETTER N.59/Straordinaria, del 21 DICEMBRE 2011, del Consiglio Nazionale Forense. 
"Manovra e Professioni / La delibera del Consiglio nazionale forense contro i provvedimenti di stabilizzazione finanziaria.

Roma, 21 Dicembre 2011
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito oggi in via di urgenza in seduta plenaria per esaminare i provvedimenti approvati dal Governo Berlusconi e dal Governo Monti in materia di stabilizzazione finanziaria, rileva che essi riguardano tra l’altro l’organizzazione della giustizia, la disciplina delle professioni, e prefigurano la soppressione delle casse di previdenza professionale.
Tali provvedimenti hanno l’effetto di incrementare i costi della giustizia, renderne ancora più difficile e oneroso l’accesso, privilegiare i più abbienti.
Il Consiglio ribadisce con forza la loro grave inopportunità, trattandosi di misure del tutto poco significative nel progetto complessivo di stabilizzazione finanziaria. Ne risulta anche, quale effetto negativo, la depressione del ruolo delle professioni senza alcun vantaggio per la collettività, ed i cittadini vengono consegnati ad un sistema di cui si sostiene la matrice europea quando, invece, ad esempio, le società di capitali tra professionisti aperte a soci investitori non professionisti e per giunta possibili detentori della quasi totalità del capitale sociale non hanno eguali in Europa.
Il Consiglio Nazionale Forense invita tutti gli avvocati a stringersi unitariamente attorno alle istituzioni rappresentative della categoria in questo momento di difficoltà che prelude alla sconvolgimento, senza giustificazioni, dell’assetto ordinistico, con la sottrazione, tra l’altro, della potestà disciplinare. L’Avvocatura non intende assistere passivamente al progressivo degrado di un sistema fondato su garanzie costituzionali la cui mortificazione non ha nulla a che vedere con la crisi economica globale.
I diritti non sono negoziabili e l’Avvocatura, cosciente del proprio ruolo e delle proprie responsabilità non si presterà ad avallare manovre imposte in modo unilaterale, che finiscono per minare alla base lo stato di diritto.
L’Avvocatura non perderà occasione per contrastare, in tutte le forme, le sedi e le occasioni, questo disegno (oltre tutto attuato con tecniche di delegificazione contrastanti con i principi costituzionali) e per abbattere quel muro di opacità che ha tra l’altro precluso l’interlocuzione con il Consiglio Nazionale Forense, deputato, per legge, ad esprimere il parere sui provvedimenti da assumersi in materia di giustizia."

UN MIO COMMENTO: tra l'altro il C.N.F. non vuole perdere il ruolo di giudice speciale della discipline degli avvocati e della tenuta degli albi forensi. E invece è auspicabile che perda la qualità di giudice speciale che è tuttora mantenuta in evidente violazione della Costituzione a decenni dalla sua entrata in vigore.

Ultimo aggiornamento Giovedì 22 Dicembre 2011 09:55
 

16 dicembre 2011: la Camera impegna il Governo a realizzare per legge la riforma forense

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(da www.dirittodelleprofessioni.it )

Dalla newsletter n. 58 del Consiglio Nazionale Forense del 20/12/2011
"Riforma forense/ Il governo si impegna ad appoggiare il progetto alla Camera.
Attuare la riforma della professione forense con legge, appoggiando la proposta ferma alla Camera dei deputati. Questo per “ garantire il conseguimento degli obiettivi economici rivolti alla stabilità del mercato e alla ripresa economica e salvaguardare al contempo i principi, anche costituzionalmente garantiti, sui quali si fonda la professione forense e l'antica tradizione giuridica nazionale preservandone il decoro, l'autonomia e l'indipendenza”.
E’ questo l’impegno assunto dal Governo, che ha accettato un ordine del giorno (n. 9/4829-A/178, presentato dall’onorevole Frassinetti) in occasione della votazione alla camera dei deputati venerdì 16 dicembre del decreto Salva-Italia.
L’ordine del giorno rileva quello che l’avvocatura sostiene da quando è stata approvata la legge di stabilità e cioé che è di dubbia legittimità costituzionale l'aver delegificato le norme in materia di ordinamenti professionali, compresi quelli che coinvolgono i diritti dei cittadini; stupisce, peraltro, che il Governo, accettando l’ordine del giorno, non faccia altro che riconoscere questa evidente mancanza e pecca giuridica, senza porvi immediato rimedio.
Il Consiglio nazionale forense chiederà al Governo ovviamente il rispetto dell’impegno assunto in Parlamento.
In questo difficile passaggio, confortano le parole del presidente della Camera Gianfranco Fini, che nella cerimonia per la consegna delle toghe d’oro a Napoli,avvenuta venerdì scorso, ha sottolineato “la centralità della salvaguardia dell' indipendenza dell' avvocato anche attraverso la difesa di strumenti di autonomia quali lo stesso modello ordinistico. Mi sembra auspicabile - ha aggiunto - che al momento di intervenire sulle condizioni di esercizio dell' avvocatura si proceda con la massima consapevolezza delle funzione sociale e costituzionale della professione forense” Il presidente Fini ha suggerito a Governo e Parlamento un metodo da applicare alla discussione sulla professione forense, evidenziando che “lo stretto legame esistente tra efficienza del 'sistema giustizia' e sviluppo economico debba essere affrontato senza chiusure pregiudiziali da parte dei vari attori istituzionali, nell' ottica di perseguire un equilibrio ragionevole tra contenimento dei costi e celerità dei procedimenti, tenendo nella dovuta considerazioni gli apporti e le riflessione della classe forense
”.
LEGGI DI SEGUITO IL TESTO DELL'ORDINE DEL GIORNO APPROVATO DALLA CAMERA IL 16 DICEMBRE 2011, IN OCCASIONE DELLA VOTAZIONE SUL DECRETO "SALVA ITALIA" ...

Ultimo aggiornamento Giovedì 22 Dicembre 2011 09:55 Leggi tutto...
 

Il programma di Mario Monti su riforma delle professioni: concorrenza e fine del corporativismo

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(da www.dirittodelleprofessioni.it )

Dal discorso programmatico di Mario Monti sul quale il Professore ha chiesto la fiducia al Senato il 17 novembre 2011, : "Occorre anche rimuovere gli ostacoli strutturali alla crescita, affrontando resistenze e chiusure corporative. In tal senso, è necessario un disegno organico, volto a ridurre gli oneri ed il rischio associato alle procedure amministrative, nonché a stimolare la concorrenza, con particolare riferimento al riordino della disciplina delle professioni regolamentate, anche dando attuazione a quanto previsto nella legge di stabilità in materia di tariffe minime.
Intendiamo anche rafforzare gli strumenti d'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in caso di disposizioni legislative o amministrative, statali o locali, che abbiano effetti distorsivi della concorrenza ...
".

Il 16 dicembre 2011, in un’intervisa ad AgenParl, poco prima di incontrare Mario Monti, il Prof. Jacques Attali ( http://blogs.lexpress.fr/attali/ ), noto intellettuale ed economista francese, si sarebbe detto molto felice che Mario Monti abbia accettato l'incarico di presidente del Consiglio. Avrebbe aggiunto che le riforme che ci saranno sono una grande speranza per la democrazia in Italia e in Europa e che “C’è una grande fiducia nei confronti della situazione italiana che non è certo disperata, secondo me”. E ancora : “La situazione finanziaria in italia è sempre stata definita catastrofica, in qualche modo questa è l’Italia. Ma nel mio incontro con Monti porterò queste idee: l’Italia ha problemi, certo, ma è una nazione forte”.
Per Jacques Attali del governo di Mario Monti non si può dire, semplicisticamente, che sia un governo ‘tecnico’; esso è, invece, più propriamente, “un governo democratico, repubblicano. Chi può pensare -chiede ironicamente- che questa situazione non porterà buone conseguenze?”.
I due professori si conoscono dal 2007, quando Attali presiedette la Commissione per la liberation de la croissance, nominata da Nicolas Sarkozy. Di quella Commissione (che propose al governo francese ben 316 misure concrete da attuare) era membro, oltre a Franco Bassanini, lo stesso Mario Monti. L'attuale Presidente del Consiglio, all'epoca, intervistato da La Repubblica, tra l'altro affermò che in Italia le riforme liberali cozzano contro l'incapacità strutturale del sistema politico di tener testa alle spinte corporative e agli interessi di parte. Affermò pure, però, che "per certi versi l'Italia è più avanti della Francia ... In parte anche nella liberalizzazione delle professioni, almeno per come era impostata nei decreti Bersani prima del massacro parlamentare ...".

MA ATTENZIONE:

Nello stesso giorno dell'incontro Monti-Attali, il 16 dicembre 2011, a Roma, erano in corso i c.d. "Stati Generali dell’Avvocatura", con le istituzioni forensi, gli ordini territoriali degli avvocati e le associazioni forensi di tutta Italia.
Maurizio de Tilla, presidente dell’Oua, che rappresenta "politicamente" gli avvocati italiani, nel corso dei lavori dichiarava: "Sbagliare è umano, perseverare è diabolico ... a fine gennaio cento città saranno interessate dalle iniziative contro la rottamazione della giustizia civile e le liberalizzazioni selvagge. Successivamente, quindi, Congresso Straordinario Forense ed altre iniziative dure e incisive".

Contro il "decreto salva Italia" si schiera anche la Cassaforense, con queste parole: “Il Comitato dei Delegati della Cassa Forense esprime netta contrarietà alle misure imposte dal Governo in materia di Enti Previdenziali dei liberi professionisti, perchè misure tecnicamente errate e tendenti a scardinare un impianto che, attraverso recenti riforme adottate, assicura la sostenibilità a lungo termine.
Cassa Forense non garantisce privilegi, ha un tetto massimo pensionistico di 45.000,00 euro, fonda il suo impianto sulla solidarietà, ha portato l’età pensionabile a 70 anni, ha un patrimonio solido ed in grado di assicurare i diritti di tutti gli iscritti a fruire delle prestazioni previdenziali ed anche di interventi assistenziali, senza alcuna contribuzione dello Stato.
In luogo di favorire la tutela delle fasce più giovani e più deboli, come si tende a far credere, l’imposizione di questi vincoli comporterà per esse un inevitabile aggravio contributivo cui non corrisponderà l’adeguatezza dei trattamenti.
E’ l’ultimo di una serie di interventi penalizzanti per le professioni e segnatamente per la professione forense, che mortificano una funzione garantita dalla Costituzione e gravano su una categoria che subisce il peso dell’elevatissimo numero dei nuovi ingressi e delle conseguenze della pesante crisi economica in corso.
Il Comitato dei Delegati si oppone al disegno di privare Cassa Forense della propria autonomia e metterà in campo tutte le iniziative idonee a contrastare ogni forma di attacco all’indipendenza dell’avvocatura
".

Io spero che l'anno 2012 sia un anno "costituente" anche riguardo alla riforma profonda delle professioni, nel senso della loro ampia e coraggiosa liberalizzazione. Spero che in tema di liberalizzazione delle professioni vincano i Monti e perdano i De Tilla: l'Italia può e deve superare la Francia anche in tema di liberation de la croissance. Possiamo dimostrare che ha torto chi pensa che l'Italia sia un Paese non riformabile: è vero infatti che, come ha scritto il New York Times, il Governo Monti "è destinato a sbattere contro i venti contrari degli interessi corporativi che avvinghiano ogni angolo della complessa, neofeudale economia italiana", ma è pur vero che quel vento non è più in grado di spingere avanti nessun veliero nell'economia globalizzata e lo sanno pure i tanti professionisti outsider d'Italia.

FORZA, DUNQUE, AI PACATI TECNICI CHE RICORDANO (A CHI HA DAI 50 ANNI IN SU) IL MODO GARBATO DI PARTECIPARE ALLE TRIBUNE POLITICHE DIRETTE DA JADER JACOBELLI E UGO ZATTERIN. SONO CONVINTO CHE GLI OUTSIDER D'ITALIA DOVREBBERO SCENDERE IN PIAZZA PER CHIEDERE DI RIFARE LA VECCHIA TRIBUNA POLITICA (NON A CASO ERANO I TEMPI DI ITALIA-GERMANIA 4 A 3).

Ultimo aggiornamento Lunedì 19 Dicembre 2011 00:57
 

contatto rapido per un primo inquadramento della tua problematica giuridica

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Una Autority al posto degli Ordini corporativi dopo la liberalizzazione delle professioni?

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 (da www.dirittodelleprofessioni.it )

Perchè no? Una Autorità indipendente ci starebbe bene. Si consideri che il Consiglio di Stato, con decisione 876/2011, ha statuito che l'Autorità è titolare di poteri di regolazione anche nei settori liberalizzati, affinchè siano salvaguardate le dinamiche concorrenziali, a tutela dell'utenza. Infatti, la liberalizzazione di un mercato non comporta automaticamente il passaggio ad una situazione di concorrenza, la cui promozione rientra tra le competenze dell'Autorità, fin quando essa ritenga che il mercato non sia idoneo alla formazione corretta dei prezzi in una reale competizione (sez. VI, 5/6/2006, n. 3352).  

Ultimo aggiornamento Martedì 13 Dicembre 2011 12:37
 

Potenziamento dell'Antitrust: può agire in giudizio ex art. 35 del decreto 201 / 2011 "salva Italia"

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(da www.servizi-legali.it )

L'art. 35 del decreto legge 201 del 2011 (c.d. manovra salva Italia ) è dedicato al "Potenziamento dell’Antitrust" e dispone:
"1. Alla legge 10 ottobre 1990, n.287, dopo l’art. 21, è aggiunto il seguente:
“21-bis (Poteri dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza)
1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l’Autorità può presentare, tramite l’Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
”.

Nell'ambito del c.d. codice del processo amministrativo, il Titolo V in questione, intitolato "Riti abbreviati relativi a speciali controversie", comprende gli articoli da 119 a 125:
Art. 119 Rito abbreviato comune a determinate materie
Art. 120 Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all’articolo 119, comma 1, lettera a)
Art. 121 Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni
Art. 122 Inefficacia del contratto negli altri casi
Art. 123 Sanzioni alternative
Art. 124 Tutela in forma specifica e per equivalente
Art. 125 Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche.

Nuovi spazi si aprono, dunque, alla tutela della concorrenza poichè l'Antitrust potrà ora essere il destinatario UTILE di una enormità di segnalazioni da parte dei singoli soggetti, fino ad oggi privi di un "tutore istituzionale" di prim'ordine (quale certamente sarà l'Antitrust, col supporto tecnico , inoltre, dell'Avvocatura dello Stato), dotato di legittimazione processuale ad agire  in giudizio  "contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato".

Ultimo aggiornamento Lunedì 12 Dicembre 2011 10:54
   

da "Una strategia della crescita" di Mario Monti (articolo dell'1/5/2011)

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 Sciveva Mario Monti, il primo maggio 2011, in un editoriale sul Corriere della sera intitolato "Una strategia della crescita": "...Nel 1994, dopo decenni di consociativismo, che pure avevano dato anche risultati positivi, l'Italia aveva bisogno di una grande depurazione dalle incrostazioni corporative, destinate a pesare ancor di più nel contesto della competizione globale sempre più dura. All'inedita maggioranza di centrodestra sarebbe stato più facile operare in questa direzione, innovativa per l'Italia, di una moderna economia di mercato, con poteri pubblici meno invasivi che in passato, regole chiare e fatte rispettare da autorità pubbliche, ma indipendenti dalla politica.
Meno barriere all'entrata, meno privilegi e rendite per gli inclusi, più possibilità di ingresso per gli esclusi e per i giovani, più spazio al merito e alla concorrenza: questi gli ingredienti di un'economia più competitiva, di una maggiore crescita, di una società più aperta, più inclusiva, più equa. Purtroppo, questo impegnativo disegno non è stato voluto con continuità; ancor meno è stato realizzato..."

Ultimo aggiornamento Mercoledì 16 Novembre 2011 16:33
 

Le "ragioni imperative di interesse generale" per Corte costituzionale 303/2011

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La Corte costituzionale, nella sentenza 303 / 2011, depositata l'11 novembre 2011 (e incentrata sui limiti di indennizzo introdotti dal "collegato lavoro, legge 183/2010, che il datore di lavoro deve pagare al lavoratore  che ottenga ldal giudice la conversione a tempo indeterminato  di un precedente contratto a termine), chiarisce i rapporti tra "ragioni imperative di interesse generale" e retroattività dell'intervento legislativo. Scrive, tra l'altro la Corte per giungere a dichiarare legittimo il sistema di inennizzo introdotto dal l'art. 32, commi 5 e 6 del "collegato lavoro":

"4. – La Corte di cassazione ed il Tribunale di Trani sollevano, inoltre, questioni di legittimità dell’art. 32, commi da 5 a 7, della legge n. 183 del 2010 in relazione all’art. 117, primo comma, Cost., con l’interposizione dell’art. 6, primo comma, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 5 agosto 1955, n. 848.

Ad avviso dei giudici a quibus, in contrasto con il parametro costituzionale integrato dall’art. 6 CEDU (cui il rimettente pugliese affianca quelli tratti dagli artt. 11 e 111 Cost.), le disposizioni censurate segnerebbero un’ingiustificata intromissione del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia, tale da influire sulla decisione di singole controversie o su un gruppo di esse. Con ciò, i lavoratori già precariamente assunti sarebbero privati di una parte dei diritti già riconosciuti in loro favore dalla normativa previgente, in difetto di “ragioni imperative di interesse generale” che possano eccezionalmente autorizzare, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, un intervento del legislatore volto ad incidere sui processi in corso.


4.1. – Con riferimento alle questioni poste in proposito dalla Corte di cassazione, la società ricorrente nel giudizio principale e il Presidente del Consiglio dei ministri eccepiscono la loro inammissibilità, perché la Corte rimettente non avrebbe censurato specificamente il comma 7 dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010 – ossia la disposizione che sancisce la riferibilità della novella a tutti i giudizi anche pendenti e, dunque, l’efficacia retroattiva della norma –, ma i soli commi 5 e 6. Ciò risulterebbe sia dal dispositivo dell’ordinanza, sia dall’illustrazione delle questioni offerta nella parte motiva del provvedimento. Con la conseguenza che le censure mosse ad una presunta intromissione del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia sarebbero prive di oggetto.


L’eccezione non è fondata.


È vero, infatti, che il giudice a quo si sofferma lungamente sul comma 7 del citato art. 32 per accreditarne l’applicabilità – secondo un’interpretazione a suo dire costituzionalmente orientata – a tutti i giudizi, compreso il proprio. Ma è altrettanto certo che, in tal modo, anche detto comma finisce per essere ineluttabilmente attratto nell’oggetto delle censure.


4.2. – Nel merito, neppure tali questioni sono fondate.


Sui rapporti tra l’art. 117, primo comma, Cost. e le norme della CEDU, nella ricostruzione ermeneutica della Corte europea dei diritti dell’uomo, questa Corte ha più volte ribadito i princìpi fissati con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007, che devono intendersi in questa sede richiamati.


Alla stregua di tali prìncipi, qualora il contrasto tra la disciplina censurata e le norme della CEDU non possa essere risolto in via interpretativa, questa Corte deve accertare se le disposizioni interne in questione siano compatibili con quelle della CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo ed assunte quali fonti integratrici dell’indicato parametro costituzionale e, nel contempo, verificare se le norme convenzionali interposte, sempre nell’interpretazione fornita dalla medesima Corte europea, non si pongano in conflitto con altre norme conferenti dell’ordinamento costituzionale italiano.


Ma se questa Corte non può prescindere dall’interpretazione della Corte di Strasburgo di una disposizione della CEDU, essa può, nondimeno, interpretarla a sua volta, beninteso nel rispetto sostanziale della giurisprudenza europea formatasi al riguardo, ma «con un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell’ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi (sentenza n. 311 del 2009)» (sentenza n. 236 del 2011).


Questa Corte, insomma, intende qui ribadire che essa ha il potere di «verificare se la norma della CEDU, nell’interpretazione data dalla Corte europea, non si ponga in conflitto con altre norme conferenti della nostra Costituzione» (sentenza n. 311 del 2009), «ipotesi nella quale dovrà essere esclusa la idoneità della norma convenzionale a integrare il parametro considerato» (sentenza n. 113 del 2011). Ovvero di «valutare come ed in qual misura il prodotto dell’interpretazione della Corte europea si inserisca nell’ordinamento costituzionale italiano. La norma CEDU, nel momento in cui va ad integrare il primo comma dell’art. 117 Cost., da questo ripete il suo rango nel sistema delle fonti, con tutto ciò che segue, in termini di interpretazione e bilanciamento, che sono le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza» (sentenza n. 317 del 2009).


Orbene, con specifico riguardo all’art. 6 CEDU, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ripetutamente riconosciuto che «se, in linea di principio, nulla vieta al potere legislativo di regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni dalla portata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti dall’art. 6 ostano, salvo che per imperative ragioni di interesse generale, all’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia al fine di influenzare l’esito giudiziario di una controversia (sentenze Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis, § 49, serie A n. 301-B; Zielinski e Pradal & Gonzalez ed altri, § 57). […] inoltre […] l’esigenza della parità delle armi implica l’obbligo di offrire a ciascuna parte una ragionevole possibilità di presentare la propria causa senza trovarsi in una situazione di netto svantaggio rispetto alla controparte (si vedano in particolare le sentenze Dombo Beheer B.V. c. Paesi Bassi del 27 ottobre 1993, § 33, serie A n. 274, e Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis, succitata, § 46)» (Agrati c. Italia, 7 giugno 2011, § 58; v., altresì, Maggio e altri c. Italia, 31 maggio 2011, § 43, nonché, per una ricognizione dei casi sino ad allora trattati, sentenza di questa Corte n. 311 del 2009).


L’esame della giurisprudenza della Corte di Strasburgo evidenzia che il veto al legislatore d’interferire nell’amministrazione della giustizia è inteso ad evitare ogni influenza sulla soluzione giudiziaria di una controversia (o di un gruppo di controversie) di cui sia parte lo Stato, salvo che per imperative ragioni d’interesse generale. In effetti, pressoché in tutti i casi sopra richiamati, la violazione dei diritti sanciti dall’art. 6, paragrafo 1, CEDU è stata ravvisata nel fatto che lo Stato fosse intervenuto in modo decisivo al fine di garantirsi l’esito favorevole di processi nei quali era parte.


Alla luce dei princìpi enunciati dalla giurisprudenza europea, il contrasto denunciato dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Trani non sussiste.


Ricorrono, infatti, tutte le condizioni in presenza delle quali la Corte di Strasburgo ritiene compatibili con l’art. 6 CEDU nuove disposizioni dalla portata retroattiva volte a regolare, in materia civile, diritti già risultanti da leggi in vigore.


In primo luogo, la innovativa disciplina in questione è di carattere generale. Sicché, essa non favorisce selettivamente lo Stato o altro ente pubblico (o in mano pubblica), perché le controversie su cui essa è destinata ad incidere non hanno specificamente ad oggetto i rapporti di lavoro precario alle dipendenze di soggetti pubblici, ma tutti i rapporti di lavoro subordinato a termine. Anzi, a ben vedere, lo Stato-datore di lavoro pubblico a termine, cui la regola della conversione del contratto a termine non si applica ai sensi dell’art. 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), non figura neppure tra i destinatari delle disposizioni censurate.


Inoltre sussistono in ogni caso, con riferimento alla giurisprudenza della CEDU, motivi per giustificare un intervento del legislatore con efficacia retroattiva.


Questa Corte ritiene a tal proposito di dover ribadire che la salvezza dei “motivi imperativi d’interesse generale”, in questa sede rilevanti, lascia ai singoli Stati contraenti il compito e l’onere di identificarli. Ciò, in quanto essi si trovano nella posizione migliore per enucleare gli interessi che stanno alla base dell’esercizio del potere legislativo. Si conferma, così, l’avviso che «le decisioni in questo campo implicano […] una valutazione sistematica di profili costituzionali, politici, economici, amministrativi e sociali che la Convenzione europea lascia alla competenza degli Stati contraenti, come è stato riconosciuto, ad esempio, con la formula del margine di apprezzamento, nel caso di elaborazione di politiche in materia fiscale, salva la ragionevolezza delle soluzioni normative adottate (come nella sentenza National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society c. Regno Unito, del 23 ottobre 1997)» (sentenza n. 311 del 2009).


Orbene, alla luce dei rilievi in precedenza svolti, le ragioni di utilità generale possono essere nella specie ricondotte all’avvertita esigenza di una tutela economica dei lavoratori a tempo determinato più adeguata al bisogno di certezza dei rapporti giuridici tra tutte le parti coinvolte nei processi produttivi, anche al fine di superare le inevitabili divergenze applicative cui aveva dato luogo il sistema previgente.


Il legislatore nazionale vi ha dato risposta con una scelta di forfetizzazione indennitaria del risarcimento del danno spettante al lavoratore illegittimamente assunto a tempo determinato, in sé proporzionata, nonché complementare e funzionale al riaffermato primato della garanzia del posto di lavoro.


Non è, dunque, sostenibile che la retroattività degli effetti dell’art. 32, commi 5 e 6, della legge n. 183 del 2010 – come disposta dal successivo comma 7 – abbia prodotto un’ingerenza illecita del legislatore nell’amministrazione della giustizia, onde alterare la soluzione di una o più controversie a beneficio di una parte.


Invero, la normativa de qua, escluso ogni vantaggio mirato per lo Stato od altro soggetto pubblico, impone non irragionevolmente anche per il passato, con il limite invalicabile della cosa giudicata, un meccanismo semplificato di liquidazione del danno.


Del resto, l’applicabilità della nuova disciplina a tutti i giudizi pendenti è coerente con quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 214 del 2009, con cui essa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), introdotto dall’art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


La norma succitata – che, in caso di violazione della normativa sui contratti a termine, prevedeva un’indennità economica, ma, significativamente, non anche la conversione del contratto a termine – è stata espunta dall’ordinamento proprio perché differenziava irragionevolmente il trattamento «di un gruppo di fattispecie selezionate in base alla circostanza, del tutto accidentale, della pendenza di una lite giudiziaria tra le parti del rapporto di lavoro», ad una data, quella di entrata in vigore della novella (22 agosto 2008), come se non bastasse «anch’essa sganciata da qualsiasi ragione giustificatrice».


Donde l’esigenza – stavolta pienamente realizzata seguendo un criterio più equilibrato di omogeneità di disciplina – di parificare situazioni di fatto identiche, a prescindere dalla data d’introduzione del giudizio.


4.2.1. – Parimenti non sussiste la violazione, meramente asserita, dell’art. 111 Cost., poiché, come già si è osservato, il legislatore non ha inteso privilegiare una parte, tanto meno pubblica, interessata alla soluzione di una specifica categoria di controversie, ma si è limitato a razionalizzare con un intervento di carattere generale – ponderatamente esteso ai rapporti ancora sub iudice – il regime risarcitorio del danno conseguente alla violazione della normativa vincolistica in materia di contratti di lavoro a termine.


4.2.2. – Residua la supposta lesione dell’art. 11 Cost., adombrata dal Tribunale di Trani con il richiamo all’adesione dell’Unione europea alla CEDU e all’inclusione dei diritti fondamentali di fonte convenzionale nel diritto dell’Unione con il rango di princìpi generali.


A tale riguardo, in primo luogo, non ha pregio l’argomento tratto dalla prevista adesione dell’Unione europea alla CEDU, per l’assorbente ragione che l’adesione non è ancora avvenuta, rendendo allo stato improduttiva di effetti la statuizione del paragrafo 2 del nuovo art. 6 del Trattato sull’Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008, n. 130 (sentenza n. 80 del 2011).


Inoltre, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, in linea di principio, dalla qualificazione dei diritti fondamentali oggetto di disposizioni della CEDU come princìpi generali del diritto comunitario non può farsi discendere la riferibilità alla CEDU del parametro di cui all’art. 11 Cost., né, correlativamente, la spettanza al giudice comune del potere-dovere di non applicare le norme interne contrastanti con la predetta Convenzione (sentenza n. 349 del 2007).


La validità di tale assunto è stata confermata anche dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nelle materie regolate dalla sola normativa nazionale, fermo restando tuttora che «i princìpi in questione rilevano unicamente in rapporto alle fattispecie cui il diritto comunitario (oggi, il diritto dell’Unione) è applicabile, […]» (sentenza n. 80 del 2011). Ed è questa l’ipotesi che ricorre in questa sede, poiché il giudizio a quo ha ad oggetto una fattispecie, come quella del lavoro a tempo determinato, contemplata dal diritto comunitario (oggi dell’Unione).


Tuttavia, le suesposte ragioni della conformità delle disposizioni in esame all’art. 6 CEDU consentono di escludere, allo stesso modo, la violazione del diritto fondamentale da esso garantito, ancorché integrato nel diritto dell’Unione come principio generale.


Conseguentemente, anche sotto tale profilo, la censura in esame è priva di fondamento
."

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 303/2011, DEPOSITATA L'11 NOVEMBRE 2011 ...

 

Ultimo aggiornamento Sabato 12 Novembre 2011 17:06 Leggi tutto...
 

Tutela debole per gli avvocati in tema di disciplina: cosa dicono Cassazione e Corte di Strasburgo?

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Le Sezioni Unite civili della Cassazione, con  sentenza n. 21584, depositata il 19 ottobre 2011, hanno affermato che il ricorso in Cassazione di un avvocato avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense, che lo abbia condannato secondo il codice disciplinare forense, non può portare a riaprire il dibattito sugli accertamenti in fatto e le risultanze del processo innanzi al giudice  speciale CNF. Ciò perchè le sentenze del CNF in tema di disciplina, ai sensi dell'art. 56 della legge professionale degli avvocati (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578), possono essere impugnate innanzi alle Sezioni Unite della Cassazione solo per incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge, oppure ai sensi dell'art. 111 Cost. per vizio di motivazione. Il vizio di motivazione censurabile in Cassazione, però (come insegna pure Cass SS.UU., n. 2637/2009) è solo quello che integra “omissioni, lacune o contraddizioni incidenti su punti decisivi, dedotti dalle parti o rilevabili d'ufficio, sicché risultano inammissibili le doglianze con cui il ricorrente intenda far accertare in sede di legittimità i presupposti integranti una situazione di necessità, scriminante, in presenza della quale il medesimo non avrebbe potuto non tenere il comportamento censurato dall'organo disciplinare, risolvendosi in accertamenti in punto di fatto e valutazioni delle risultanze processuali che non possono essere oggetto di controllo in sede di legittimità". Si consideri pure quanto affermato dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione nella sentenza n. 18695/2011: "Nei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, definite dalla legge mediante una clausola generale (mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale), è rimessa alla valutazione dell'Ordine professionale ed il controllo di legittimità sull'applicazione di tali valutazioni non consente alla Corte di Cassazione di sostituirsi al Consiglio Nazionale Forense nell'enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza".
A mio avviso ciò impone di riconoscere che l'avvocato destinatario di una sanzione disciplinare ha una tutela debole che, in caso di cancellazione o radiazione dall'albo lo abilita a ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'art. 6 CEDU, stante la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo depositata il 27 settembre 2011 nel caso Menarini contro Italia (ricorso n. 43509/08). In particolare, a mio avviso, il ricorso del detto avvocato alla Corte di Strasburgo è consentito per la ricorrenza dei seguenti presupposti: 1) gravità delle sanzioni espulsive comminategli della cancellazione o radiazione dall'albo (assimilabili a pene ai sensi dell'art. 6 CEDU per quanto afferma la "sentenza "Menarini"); 2) carenza di terzietà del CNF quale giudice speciale della disciplina degli avvocati; 3) impossibilità, per l'avvocato cancellato o radiato dall'albo, di riproporre in Cassazione le censure di merito giudicate dal CNF stesso.

Ultimo aggiornamento Sabato 29 Ottobre 2011 11:26
 

Globalizzazione delle professioni: cavalcare il cambiamento

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(da www.dirittodelleprofessioni.it )

"Professional service firms beetween resistance and change: business law firms in Italy" è il titolo di un interessante libro di Evelyn Micelotta che analizza la reazione dei professionisti legali alla globalizzazione delle professioni.

Ultimo aggiornamento Mercoledì 07 Dicembre 2011 13:54
 

Avvocati e conflitto d'interessi: basta la sanzione disciplinare o penale; troppe le incompatibilità

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  DICIAMOLO A MARIO MONTI. Il sistema delle sanzioni all'avvocato per svolgimento d'attività in conflitto di interessi comprende sia sanzioni disciplinari che penali. Perciò non si devono prevedere, nella legge professionale, una serie di attività quali causa di divieto di iscrizione all'albo per incompatibilità astratta (nonchè di cancellazione dall'albo per incompatibilità astratta). Tale prevenzione ("a monte") dei conflitti di interessi attraverso il concetto di incompatibilità è liberticida poichè, impedendo di iscriversi o di rimanere iscritto all'albo forense, limita irragionevolmente, con violazione del principio di proporzionalità, l'esercizio del fondamentale diritto di libertà del lavoro professionale. Tale ultimo diritto -peraltro riconosciuto dalla Costituzione e dall'art. 15 della C.E.D.U.- viene così sacrificato sull'altare della prevenzione del conflitto di interessi, senza che tale prevenzione possa considerarsi una "ragione imperativa di interesse generale", soprattutto alla luce della tolleranza che la regolazione dell'accesso alla professione forense mostra con riguardo a talune situazioni di evidente conflitto di interessi (ministri, sottosegretari, commissari governativi, giudici di pace, mediatori, vice procuratori onorari: tutti ammessi ad essere iscritti all'albo degli avvocati). 

Lo si deve riconoscere, in coerenza con la sentenza della Corte costituzionale n. 189/2001

Pure interessante -per sostenere la necessità di abrogare tutti i divieti di iscrizione agli aalbi forensi e i doveri di cancellazione d'ufficio dai medesimi albi che ancora oggi si fondano su presunzioni odiose di astratti conflitti di interesse- è quanto scrivono le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 22882 del 2011, depositata il 4 novembre 2011: "Il ricorrente eccepisce inoltre che non sarebbe incorso in alcun conflitto di interessi, nella trattativa che vedeva interessati, da una parte, la persona (sua cliente) che poi lo ha denunciato (tale sig.ra ...) e, dall'altra parte, una società che faceva capo alla moglie ed alla suocera ... . La tesi difensiva è che la sig.ra ... non aveva ricevuto alcun danno dalla situazione di conflitto potenziale. L'eccezione è nuova e comunque irrilevante perchè, come ha correttamente rilevato il giudice disciplinare, l'illecito si consuma con il verificarsi della situazione che mette a rischio il rapporto fiduciario tra avvocato e cliente. L'art. 37 CDF mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato e, quindi, perchè si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di intreresse con la controparte. Facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l'illecito contestato all'avvocato ... è un illecito di pericolo e non di danno. Quindi l'asserita mancanza di danno è irrilevante perchè il danno effettivo non è elemento costitutivo dell'illecito contestato."

E allora, se le giuste sanzioni disciplinari (graduate dal Consiglio dell'Ordine in base alla gravità della condotta) devono essere irrogate al mero verificarsi del pericolo di conflitto di interessi, che senso ha prevedere, in aggiunta, nella legge professionale forense, tante incompatibilità per conflitti di interessi presunti irragionevolmente, come molti di quelli di cui all'art. 3 della legge professionale? Altrimenti detto: che senso ha prevedere un divieto di iscrizione negli albi per incompatibilità per conflitti di interessi in situazioni in cui il rischio del conflitto è evidentemente remoto (men che potenziale)?  Che senso ha, poi, prevedere una cancellazione dagli stessi albi forensi, non "disciplinare" ma "amministrativa" ed irrogata per il sopravvenire di una causa di incompatibilità precedentemente assente? 

Quanto affermato dalle sentenze della Corte costituzionale n. 189/2001 e della Cassazione a sezioni unite n. 22882/2011 deve far ritenere incostituzionale (per violazione degli articoli 3, 4, 41, 117 comma 1 Cost.) la previsione, all'art. 3 della legge professionale forense del 1933 e s.m.i., di tutta una serie di ipotesi di incompatibilità, per "cervellotici" (e men che potenziali) conflitti di interesse, con l'esercizio della professione forense. Deve far ritenere parimenti incostituzionale la previsione di tutta una serie di cancellazioni d'ufficio dagli albi, oggi disegnate non come condotte sanzionabili disciplinarmente ma come incompatibilità sopravvenute e fonte di "cancellazione amministrativa" dall'albo.

Ultimo aggiornamento Venerdì 11 Novembre 2011 17:38
 

Nel D.P.R. di riforma delle professioni va inserita una sana concorrenza tra Ordini

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(da www.dirittodelleprofessioni.it )

Sul sito dell'Istituto Bruno Leoni, all'indirizzo http://brunoleonimedia.servingfreedom.net/Focus/IBL_Focus_195_Boccalatte.pdf trovi un interessante intervento , del 6/12/2011, dell'Avv. Silvio Boccalatte dal titolo "Professioni intellettuali: Alcuni consigli (non richiesti) a Mario Monti" . Riguarda il possibile contenuto del DPR di riforma degli ordinamenti professionali che il governo dovrà predisporre entro il 13 agosto 2012.

Per Boccalatte, la delega è compatibile con una revisione radicale del sistema ordinistico, che spinga verso la creazione di una pluralità di ordini in competizione tra di loro. Scrive Boccalatte: "Il regolamento di riforma può essere - se c'è la volontà - compatibile con la proposta radicale dell'IBL: istituire un sistema ordinistico di tipo competitivo, ove ogni professionista abbia l'obbligo di iscriversi ad un ordine, ma abbia la facoltà di iscriversi all'ordine professionale che è più confacente con le proprie attitudini lavorative, personali e umane. Si tratta di un modulo organizzativo che coniuga la permanenza delle garanzie pubblicistiche con una robusta iniezione di concorrenza: a tutto vantaggio dei consumatori e dei professionisti capaci e dinamici. Non si tratta di un unicum mondiale, ma di una rivisitazione e di un adattamento alla realtà italiana dell'ordinamento tradizionale dei Barristers inglesi, i quali devono iscriversi ad un Inn, ma possono scegliere a quale concretamente iscriversi tra i quattro esistenti."

Riporto di seguito l'articolo di Silvio Boccalatte...

Ultimo aggiornamento Mercoledì 07 Dicembre 2011 13:47 Leggi tutto...
 

Corte europea diritti dell'uomo su avvocati, notai e magistrati (sentenza Graziani-Weiss / Austria)

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Dalla edizione straordinaria della newsletter del Consiglio Nazionale Forense, n. 42 del 7 novembre 2011:

"Strasburgo riconosce il ruolo sociale dell'avvocatura.
Con la sentenza 18 ottobre 2011(Graziani-Weiss contro Austria), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha confermato la propria costante giurisprudenza che, nel distinguere la professione forense dalle altre attività di prestazione di servizi, sottolinea il valore sociale della professione, che impone all'avvocato di assumere funzioni pubbliche quali quelle di tutela e curatela di soggetti incapaci, proprio in ragione della particolare qualificazione professionale acquisita, del superamento dell'esame di abilitazione, e dei doveri deontologici che gravano sul legale.
La sentenza accosta pertanto gli avvocati ai notai ed ai magistrati, sottolienando il rilievo pubblico delle professioni giuridiche, che le distingue nettamente - dice la Corte - da gruppi di altre persone che, pur avendo studiato legge, e pur avendo ricevuto una qualche forma di "legal training" non presentano quel complesso universo deontico di diritti e di doveri che connotano invece "lawyers, public notaries, and judges"."

LEGGIAMOLA TUTTI TUTTA LA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO !

Ultimo aggiornamento Sabato 12 Novembre 2011 18:02
 

Art. 37 del Decreto Salva Italia: liberalizzazione del settore dei trasporti

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(da www.dirittodelleprofessioni.it )

Questo il testo dell'art. 37 del c.d. decreto Salva Italia del governo Monti:

"Art. 37
Liberalizzazione del settore dei trasporti
1. Il Governo con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari che si esprimono nel termine di 30 giorni, emana le disposizioni volte a realizzare una compiuta liberalizzazione nel settore ferroviario, aereo e marittimo.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare tra le Autorità indipendenti esistenti, l’Autorità che svolge competenze assimilabili a quelle previste dal presente articolo;
b) attribuire all’Autorità di cui alla lettera a) le seguenti funzioni:
1) garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle reti ferroviarie, aeroportuali e portuali;
2) definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi, tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’orientamento ai costi e l’equilibrio economico delle imprese regolate, alla luce degli oneri di servizio pubblico imposti e delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;
3) stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati;
4) definire gli schemi dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare.
3. Nell’esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2 del presente articolo, l'Autorità individuata ai sensi del medesimo comma:
a) può sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti all’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più efficienti per finanziarli, mediante l’adozione di pareri che può rendere pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate e può imporre, se necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delle imprese integrate;
c) propone all’amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le condizioni previste dall’ordinamento;
d) richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l’esibizione dei documenti necessari per l’esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante l’ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un’infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell’esercizio delle sue competenze;
h) favorisce l’istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell’impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l’aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all’accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1 per cento del fatturato dell’impresa interessata qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito;
2) i destinatari di un’ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato dell’impresa interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo delle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati; in particolare, restano ferme le competenze in materia di vigilanza, controllo e sanzione nell’ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici, di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela sociale e di promozione degli investimenti. Restano altresì ferme e possono essere contestualmente esercitate le competenze dell’Autorità garante della concorrenza disciplinate dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le competenze dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e le competenze dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all’art. 36 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.
5. L’Autorità individuata ai sensi del comma 2 rende pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta efficace fino a quando è sostituita dalla regolazione posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate le competenze previste dal presente articolo.
6. Alle attività di cui al comma 3 del presente articolo si provvede come segue:
a) nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per l’Autorità individuata dal comma 2;
b) mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all’uno per mille del fatturato derivanti dall’esercizio delle attività svolte percepiti nell’ultimo esercizio. Il contributo è determinato annualmente con atto dell’Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’atto, possono essere formulati rilievi cui l’Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine l’atto si intende approvato. Ai fini dell’esercizio delle competenze previste dal presente articolo l’Autorità provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane disponibili a legislazione vigente."

Al riguardo così si esprime la relazione tacnica aò decreto Salva Italia:

"Art. 37 - Liberalizzazione del settore dei trasporti
La disposizione mira a risolvere le difficoltà incontrate dal processo di liberalizzazione nel settore del trasporto ferroviario, aereo e marittimo nella prospettiva di migliorare le condizioni di offerta e la qualità dei servizi, anche alla luce delle infrazioni comunitarie cui è sottoposta l’Italia per il mancato o non corretto recepimento delle direttive di settore.
Posta la necessità di affidare il compito di regolazione ad una autorità amministrativa indipendente e ritenendo opportuno non crearne di nuove nell’ottica del contenimento della spesa, viene demandato ad uno o più regolamenti di delegificazione il compito di individuare l’autorità competente tra quelle già esistenti.
La norma indica due principi ai quali devono conformarsi i regolamenti: l’individuazione dell’Autorità e l’attribuzione ad essa di una serie di funzioni partitamente elencate.
L’articolo, inoltre, stabilisce che l’Autorità è tenuta a rendere pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di regolazione e a riferire annualmente alle Camere circa lo stato del processo di liberalizzazione.
Agli oneri derivanti dall’esercizio delle competenze previste si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per l’Autorità individuata nonché mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all’uno per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte percepiti nell’ultimo esercizio.
"

Ultimo aggiornamento Mercoledì 07 Dicembre 2011 13:48
 

Contrastare il superamento del corporativismo nelle professioni è, per gli avvocati, errore fatale

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(da www.dirittodelleprofessioni.it)

Attenzione all'errore fatale! Tale sarebbe, per gli avvocati, insistere nella richiesta alle forze politiche di approvare senza modifiche il testo di riforma forense già approvato dal Senato a novembre 2010.
Chiedere l'accettazione "a scatola chiusa", senza emendamenti che lo rendano coerente con la inevitabile "liberalizzazione delle professioni" (da intendere come superamento del corporativismo medieval - fascista) sarebbe, per gli avvocati, l'errore fatale poichè li "marchierebbe" definitivamente innanzi all'opinione pubblica come corporazione non attenta neppure agli evidenti profili di incostituzionalità (il più evidente è la creazione del Consiglio Nazionale Forense come giudice speciale nuovo per composizione e per provvista di giurisdizione)  della controriforma che chiede.

Perciò ritengo pericolosa la posizione che pare al riguardo assunta dal CNF. Leggo sul sito del C.N.F., il 18/10/2011, in un articolo intitolato "Riforma forense: piena compatibilità con la manovra di agosto. E’ strumentale la tesi contraria, che si prefigge lo scopo di ritardarne l’approvazione, o peggio ancora, di affossarla del tutto. Una rapida disamina dei singoli punti della manovra d’agosto in tema di professioni non può che confermarne la piena compatibilità con quanto previsto nel ddl AC 3900, all’esame della commissione giustizia della camera":
"13/10/2011
I principi della manovra sono disposizioni di principio: con l’art. 3, comma 5 D.L. cit., il legislatore ha infatti opportunamente respinto lo strumento della delega legislativa, che pure era stato proposto, e che avrebbe recato criteri e principi direttivi obbligatoriamente precettivi e conformativi rispetto alla successiva legislazione delegata, con conseguente incostituzionalità delle norme delegate in caso di scorretta attuazione della delega.
È stato dunque scelto uno strumento meno rigido in grado di fornire un quadro a maglie larghe, nel quale ciascuna professione possa ritagliare le modifiche di dettaglio opportune in relazione alle proprie specificità.      Non ha dunque senso postulare una presunta incoerenza tra queste norme di principio e il ddl AC 3900: le prime recano previsioni che per definizione debbono essere declinate nei singoli ordinamenti, e che non possono non rimanere ad un livello molto generale, dovendo andare bene per professioni tra loro diversissime.
Sul piano del rapporto tra le fonti, la fonte successiva chiamata a recepire i principi nei singoli ordinamenti con modifiche puntuali potrà validamente sia interpretare il principio secondo le esigenze della professione, sia, se necessario, derogarvi nel caso singolo, in base al principio di specialità.
Il legislatore successivo, infatti, è sovrano come quello della manovra e la fonte successiva non è tenuta a rispettare puntualmente le indicazioni di questa: se questo il legislatore avesse voluto, avrebbe dovuto dar luogo ad una legge delega, cosa che – come detto – non ha fatto.
A conferma di quanto sopra esposto si ricorda che l’art. 3 comma 5 non prevede alcuna abrogazione automatica delle disposizioni eventualmente contrastanti, né prevede – come invece la manovra fa per molti altri settori – una abrogazione automatica decorso un certo periodo di tempo
".

Non sono per niente daccordo. Ritengo poi azzardato affermare (come si legge -nella newsletter del sito www.consiglionazionaleforense.it n. 38 del 2011-  avrebbe fatto il consiglere del C.N.F. Mascherin al Congresso delle Camere penali tenutosi  a Rimini tra il 14 e il 16 ottobre 2011) che "Esiste la teoria delle fonti del diritto. I principi contenuti nella manovra, che non sono di delega e per questo non sono vincolanti, ben possono trovare attuazione in una legge speciale che ne adegui l’impatto per una professione che ha copertura costituzionale, come quella forense”. Ancor più azzardato ritengo affermare (come pure avrebbe fatto il detto consigliere) che "Se la maggioranza non farà passare la legge professionale gli avvocati non lo dimenticheranno e denunceranno l’inadeguatezza di questa classe politica a governare. Nonostante ci siano 500 emendamenti, in realtà quasi tutti dell’opposizione, se c’è la volontà politica la riforma può essere approvata".

Ma consideriamo, in aggiunta quel che scrive l'Ufficio studi del C.N.F. nel suo dossier (vedilo all'indirizzo http://fe-mn1.mag-news.it/nl/l.jsp?f-.BER.k__.I6.Ev.08Cq ) intitolato "La manovra economica bis 2011 (decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148) Cosa cambia per ll’’Avvocato - Elementi di interesse per la professione forense". Scrive, con riguardo al rapporto tra i principi in materia di professioni di cui all'art. 3 del d.l. n. 138/2011 e il disegno di legge di riforma della professione forense all'esame della Camera:
"La manovra di agosto reca all’art. 3, comma 5 alcune disposizioni di principio in materia di riforma delle professioni. Pur non recando misure di immediata applicazione, e dunque di diretto impatto per gli avvocati, è opportuna una breve analisi volta ad illustrarne i contenuti, anche al fine di valutare l’eventuale ricaduta di tali previsioni sulla riforma dell’ordinamento forense già approvata dal Senato ed attualmente all’esame della Commissione giustizia della Camera (AC 3900).
L’art. 3, comma 5 D.L. cit. reca una serie di principi e prevede che i singoli ordinamenti professionali siano adeguati entro 12 mesi: il legislatore ha dunque respinto lo strumento della delega legislativa, che pure era stato proposto da più parti (da ultimo anche da Confindustria nel progetto per l’Italia siglato insieme con altre organizzazioni produttive), e che avrebbe recato criteri e principi direttivi obbligatoriamente precettivi e conformativi rispetto alla successiva legislazione delegata, con conseguente incostituzionalità delle norme delegate in caso di scorretta attuazione della delega. È stato dunque scelto uno strumento meno rigido in grado di fornire un quadro a maglie larghe, nel quale ciascuna professione possa ritagliare le modifiche di dettaglio opportune in relazione alle proprie specificità. Non ha dunque senso postulare una presunta incoerenza tra queste norme di principio e il ddl AC 3900 recante “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”: le prime recano previsioni che per definizione debbono essere declinate nei singoli ordinamenti, e che non possono non rimanere ad un livello molto generale, dovendo occuparsi di professioni tra loro diversissime. Sul piano del rapporto tra le fonti, la fonte successiva chiamata a recepire i principi nei singoli ordinamenti con modifiche puntuali potrà validamente sia interpretare il principio secondo le esigenze della professione, sia, se necessario, derogarvi nel caso singolo, in base al principio cronologico ed a quello di specialità. Il legislatore successivo, infatti, è sovrano come quello della manovra e la fonte successiva non è tenuta a rispettare puntualmente le indicazioni di questa: se questo il legislatore avesse voluto, avrebbe dovuto dar luogo ad una legge delega, cosa che – come detto – non ha fatto. Piuttosto, sul piano politico, per quanto il termine sia ordinatorio, la manovra spinge ad una riforma degli ordinamenti professionali entro tempi brevi (12 mesi), e quella forense è la riforma in stato di maggiore avanzamento nei lavori parlamentari. A conferma di quanto sopra esposto si ricorda che l’art. 3 comma 5 non prevede alcuna abrogazione automatica delle disposizioni ordinamentali eventualmente contrastanti, né prevede – come invece la manovra fa per molti altri settori – una abrogazione automatica decorso un certo periodo di tempo.
Di seguito i principi affermati nella disposizione in commento, correlati a quelli affermati nel ddl di riforma dell’ordinamento forense:
A) L’opzione di fondo e di sistema è quella della distinzione tra impresa e professione: su questo punto è evidente che il ddl AC 3900 si pone in piena continuità, confermando la netta distinzione tra impresa e professione;
B) È salvaguardato l'esame di Stato per l'accesso e l'eventuale anticipo del tirocinio è subordinato alla volontà dei CN (tramite convenzione); così anche nel ddl AC 3900;
C) Sono ribaditi i principi di autonomia e indipendenza come caratteri distintivi del professionista; così anche nel ddl AC 3900;
D) È imputato direttamente ai CN il potere regolamentare sulla formazione permanente, quindi la manovra spinge nel senso della devoluzione ai Consigli nazionali del potere regolamentare, perno del ddl AC 3900, pur attenuato nel passaggio parlamentare;
E) Le tariffe sono regolate nella manovra in un modo ben più equo di quanto non avesse fatto il decreto legge Bersani: quando è parte un ente pubblico, il giudice non può derogare ai minimi; il ddl AC 3900 si muove su questa scia, sancendo la inderogabilità dei minimi per assicurare la qualità delle prestazioni professionali in funzione della corretta amministrazione della giustizia e a difesa del cliente-consumatore (in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia);
F) È introdotta l'assicurazione obbligatoria, cosa che fa anche il ddl AC 3900;
G) La disciplina della pubblicità è del tutto in linea con il codice deontologico forense e non sono colpiti i poteri degli ordini in materia; analoghe le previsioni del ddl AC3900;

A proposito del disciplinare, il principio di cui alla manovra è chiaramente nel senso di imporre al livello locale la distinzione tra funzioni amministrative e funzioni disciplinari; il ddl AC 3900 prevede proprio questa distinzione a livello locale, ma lascia integra la composizione e la funzione disciplinare del CNF per salvaguardarne la natura giuridica di giudice speciale, che consente la sollevazione di questione di legittimità costituzionale. Attualmente ogni distretto di Corte d’appello elegge un rappresentante al CNF, e la composizione dell’organo riflette la geografia giudiziaria italiana, il che è assolutamente indispensabile, avuto riguardo alle attribuzioni del Consiglio stesso in materia di amministrazione della giustizia. La natura di giudice speciale del CNF consente all’organo di adire la Corte costituzionale per far valere la eventuale incostituzionalità di norme applicabili ai procedimenti disciplinari, salvaguardando l’interesse generale alla corretta attuazione dell’ordinamento giuridico, e rappresenta simbolicamente e funzionalmente il legame inscindibile tra avvocatura e giurisdizione.
È dunque evidente che, lungi dal costituire un ostacolo all’approvazione del ddl AC 3900, la manovra costituisce piuttosto un incentivo a procedere celermente, con il termine di 12 mesi per adeguare gli ordinamenti professionali, e con previsioni di merito coerenti con quelle proprie della riforma forense
".

Dunque, la posizione del Consiglio Nazionale Forense (dopo la "manovra" di luglio 2011 che ha assegnato ad una Alta Commissione, composta anche di membri di organismi internazionali, il compito di formulare proposte di liberalizzazione dei servizi in Italia, e dopo la "manovra" di ferragosto 2011, di cui al d.l. 138/2011 che all'art. 3 è stato tradotto in legge 148/2011 senza modifiche) è quella del rigetto di ogni confronto nel merito dei provvedimenti da adottare "pro liberalizzazione". Il CNF insiste nella richiesta d'approvazione definitiva della riforma forense così come il Senato l'ha approvata a fine 2010.
ERRARE E' UMANO MA PERSEVERARE E' DIABOLICO, DICO IO. SE L'AVVOCATURA E' GIUNTA AL PUNTO D'ESSERE L'OGGETTO PREFERITO DEGLI ATTACCHI DEI SEMPRE PIU' NUMEROSI CERCATORI DI CAPRI ESPIATORI (PER LA CRISI ECONOMICA INCALZANTE) E' COLPA DI QUELLA PARTE DELL'AVVOCATURA STESSA CHE CONTINUA A SOSTENERE UN PROGETTO DI RIFORMA DELLA PROFESSIONE SEMPLICEMENTE ANTISTORICO NELLA SUA ISPIRAZIONE CORPORATIVA.
E' profondamente ingiusto, di certo, che l'intera categoria dei professionisti sia dipinta come una zavorra allo sviluppo del Paese.
E' pure vero che, per archiviare ogni strumentalizzazione, come ha sostenuto Ester Perifano, segretaria dell'Asociazione Nazionale Forense, serve una regolamentazione adeguata ai tempi e all'attuale contesto economico.
E' parimenti indiscutibile che, data la crisi montante, tutti i professionisti autonomi rischiano di pagare un prezzo esorbitante per l'identificazione sbagliata con "la casta".

Ebbene, gli avvocati italiani, se non cambiano radicalmente strategia e invece si attardano a difendere posizioni indifendibili, saranno semplicemente spazzati via (cioè diventeranno rapidamente quasi tutti professionisti dipendenti -magari di loro colleghi-).
Che i professionisti autonomi italiani siano assorbiti rapidamente dalle grandi imprese professionali all'italiana  sarebbe una bruttissima fine per l'esperienza sociale sana e bella (e vecchia ben più dell'Italia unita) della libera Avvocatura italiana ma non sarebbe, a ben vedere, un esito stravagante, visto che i professionisti autonomi (mi riferisco agli autonomi nella sostanza e non agli autonomi solo formalmente, visto che la tipologia più diffusa di dipendenza dei professionisti e la parasubordinazione con partita IVA) rappresentano ormai una eccezione alla attuale fase dello sviluppo capitalistico. C'è una via d'uscita per i liberi avvocati italiani (che del numero totale degli avvocati italiani sono la stragrande maggioranza)? Si, imporre ai vertici istituzionali (CNF) e "politici" (OUA) dell'avvocatura nostrana di abbandonare ogni antistorica salvaguardia del corporativismo (la giurisdizione domestica, il ruolo del CNF di legislatore di settore e di gestore di vertice della deontologia), buttare alle ortiche concetti antipatici e incomprensibili ai contemporanei, come decoro della professione, che farebbero perdere le elezioni persino al partito delle veline. E, soprattutto, occorre dimostrare a maggioranza, opposizione e opinione pubblica quanto sia "fonte di prodotto interno lordo" l'organizzazione per piccoli professionisti indipendenti: svelare la verità banale che, nella italica società della conoscenza, il "tessuto produttivo" a rischio non è solo quello delle piccole e medie imprese ma anche quello dei piccoli e medi professionisti. IN REALTA' I NEMICI DEI PICCOLI E MEDI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI SONO I GRANDI IMPRENDITORI E I GRANDI PROFESSIONISTI, ENTRAMBI NON VEDONO L'ORA DI DIVENTARE DATORI DI LAVORO SUBORDINATO DEL VASTO E LABORIOSO POPOLO DELLE PARTITE IVA "SPARPAGLIATE E DEBOLI". PARADOSSALMENTE SOLO L' "ALTA COMMISSIONE" (CHE DALLA "MANOVRA" DELL'ESTATE 2011 LEGGE, E' STATA PROGRAMMATA -E ANDREBBE NOMINATA AL PIU' PRESTO- PER FARE PROPOSTE DI LIBERALIZZAZIONE DEI SERVIZI) POTRA' SALVARE I PICCOLI E MEDI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI DA UN FUTURO DA LAVORATORI SUBORDINATI DI GRANDI IMPRESE PROFESSIONALI (RETTE DAL GRANDE AVVOCATO, DAL GRANDE ARCHITETTO O DAL GRANDE CAPITALISTA CHE CONTROLLI LA SOCIETA' DI PROFESSIONISTI  POCO CAMBIA).  MA AFFINCHE', INVECE, L' "ALTA COMMISSIONE" INFARCITA DI ESPERTI STRANIERI NON CONDANNI I LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI, RITENENDOLI OSTACOLI ALLE MAGNIFICHE SORTI E PROGRESSIVE DEL TERZIARIO AVANZATO,  BISOGNA CHE I VERTICI ISTITUZIONALI E POLITICI DELLE PROFESSIONI -E IN PARTICOLARE DELL'AVVOCATURA- ABBIANO VOGLIA DI PARLARLE. MA NON  DEVONO PARLARLE DI "DECORO DELLA PROFESSIONE" QUALE FONTE DELL'OBBLIGO DI REINTRODURRE LE TARIFFE MINIME, E NEPPURE DEVONO PARLARLE DI "GIURISDIZIONE DOMESTICA" QUALE SISTEMA PER LA SALVAGUARDIA DELL'INTERESSE GENERALE ALLA CORRETTA ATTUAZIONE DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO E, ADDIRITTURA, RAPPRESENTAZIONE SIMBOLICA E FUNZIONALE DEL LEGAME INSCINDIBILE TRA AVVOCATURA E GIURISDIZIONE.
BISOGNA CHE I VERTICI DELE PROFESSIONI PARLINO ALL' "ALTA COMMISSIONE" DELLA FUNZIONE MACROECONOMICA DEI PICCOLI E MEDI PROFESSIONISTI IN ITALIA, IN UN SISTEMA CIOE' CHE NON PUO' DIVENTARE TROPPO IN FRETTA SIMILE A QUELLO ANGLOSASSONE E CHE SE IN TAL SENSO COATTIVAMENTE TRASFORMATO PRODURREBBE MENO RICCHEZZA. CONCLUSIONE: COSA NON SI DEVE FARE NELLO SMONTARE FINALMENTE LA REGOLAZIONE CORPORATIVA DELLE PROFESSIONI? NON SI DEVE AZZERARE IL SISTEMA ORDINISTICO, BISOGNA CHE GLI ORDINI NELLA ATTUALE COMPOSIZIONE PERSONALE RIMANGANO IN VITA MA SIANO NON PIU' MONOPOLISTI, ABBIANO DEI CONCORRENTI, PERDANO LA NATURA DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E OGNI POTERE DISCIPLINARE E DI NORMAZIONE GENERALE. BASTEREBBE QUESTO.

Ultimo aggiornamento Sabato 22 Ottobre 2011 15:56
 

Art 32 Decreto Salva Italia - liberalizzazioni: farmacie, vendita medicinali in esercizi commerciali

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(da www.dirittodelleprofessioni.it )

Questo il testo dell'art. art. 32 del c.d. decreto salva Itala del governo Monti:
"Farmacie
1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a quindicimila abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere venduti anche i medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 291. Con il medesimo decreto, sentita l’Agenzia Italiana del Farmaco, sono definiti gli ambiti di attività sui quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale.
2. Negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita dei medicinali deve avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 5, nell’ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell’area commerciale, da strutture in grado di garantire l’inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura.
3. Le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle imprese di produzione o di distribuzione dei farmaci che si risolvono in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantità ed ai prezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia.
4. E’ data facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico su tutti i prodotti venduti, purché gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti."

Al riguardo così si esprime la relazione tecnica al "decreto Salva Italia": "Art. 32 – Farmacie. Si introduce la facoltà di vendita di medicinali all’interno degli esercizi commerciali di cui all’art. 5 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006. La norma è di carattere ordinamentale e non comporta effetti per la finanza pubblica."

Ultimo aggiornamento Mercoledì 07 Dicembre 2011 13:55
 

Decreto Salva Italia su liberalizzazioni attività economiche e professionali: articoli 33, 34 e 35

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(da www.dirittodelleprofessioni.it )

Questo il testo degli articoli 33, 34 e 35 del c.d. decreto salva Italia del governo Monti:

"Art. 33 Soppressione limitazioni esercizio attività professionali

1. All’articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole “sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5”, è aggiunto il seguente periodo: “e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012”;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. All’articolo 3, comma 5, lett. c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni”, sono sostituite dalle seguenti: “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi”.

Art. 34 Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante

1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai beni e servizi sul territorio nazionale.
2. La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario, che possono giustificare l’introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.
3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:
a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;
c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
d) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
e) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi.
g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.
4. L’introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l’esercizio di un’attività economica deve essere giustificato sulla base dell’esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.
5. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è tenuta a rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito al rispetto del principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all’accesso e all’esercizio di attività economiche.
6. Quando è stabilita, ai sensi del comma 4, la necessità di alcuni requisiti per l’esercizio di attività economiche, la loro comunicazione all’amministrazione competente deve poter essere data sempre tramite autocertificazione e l’attività può subito iniziare, salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un termine definito; restano salve le responsabilità per i danni eventualmente arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività stessa.
7. Le Regioni adeguano la legislazione di loro competenza ai principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6.
8. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente articolo le professioni, i servizi finanziari come definiti dall’art. 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall’art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione direttiva 2006 /123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

Art. 35 Potenziamento dell’Antitrust
1. Alla legge 10 ottobre 1990, n.287, dopo l’art. 21, è aggiunto il seguente:
“21-bis (Poteri dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza)
1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l’Autorità può presentare, tramite l’Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.”.

Al riguardo così si esprime la relazione tecnica al "decreto Salva Italia":

"Art. 33 - Soppressione limitazioni esercizio attività professionali.
La disposizione, al fine di rafforzare la soppressione delle limitazioni all’esercizio delle attività professionali già previste dall’art. 3, d.l. 138/2011 e art. 10 legge 183/2011, dispone:
· lettera a): l’abrogazione automatica, alla scadenza del termine del 13 agosto 2012, delle norme vigenti sugli ordinamenti professionali in caso di mancata adozione del
regolamento previsto dal comma 5 dell’articolo 3 del dl 138/2011.
· Lettera b): la riduzione a 18 mesi dei tempi del tirocinio per l’accesso alla professione.
La norma è di carattere ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Art. 34 - Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante
La disposizione è volta a realizzare compiutamente la libertà dei mercati, disponendo che la disciplina di tutte le attività economiche (imprenditoriale, commerciale, artigianale, autonoma o professionale) debba essere improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento ed abrogando, con effetto immediato, le disposizioni vigenti che limitano a livello soggettivo, oggettivo o di allocazione l’esercizio dell’attività economica, nonché le norme di imposizione di prezzi minimi e commissioni per la fornitura di beni e servizi. Sono fatte salve unicamente le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario.
Inoltre, il comma 5 prevede il parere obbligatorio dell’Antitrust sui disegni di legge governativi e regolamenti che introducono restrizioni all’accesso o all’esercizio di attività economiche. Si tratta attività istituzionale di tale Autorità, già prevista dall’art. 22 della legge 287 del 1990, come facoltativa.
Pertanto, la disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 35- Potenziamento dell’Antitrust
La disposizione amplia i poteri che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato può esercitare nell’ambito della propria attività istituzionale, consentendo di impugnare innanzi alla Giustizia Amministrativa gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti che violino le norme a tutela della concorrenza. Pertanto, la disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
"

Ultimo aggiornamento Mercoledì 07 Dicembre 2011 13:49
 

Dossier del C.N.F. su legge di stabilità 2012 (Ordini, società tra professionisti, tariffe)

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 (da www.dirittodelleprofessioni.it

Un approfondito dossier sulle novità introdotte dalla legge di stabilità per il 2012 (l. 183/2011) in tema di Ordini professionali, società tra professionisti, tariffe professionali e spese di giustizia l'ha elaborato l'ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense. Lo trovi all'indirizzo http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/pubblicazioni/studi-e-ricerche/articolo7122.html

 

"MISSIONE QUALITÀ PER LE PROFESSIONI", di Michele Pellizzari e Giovanni Pica

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 (da www.dirittodelleprofessioni.it)

Dal sito www.lavoce.info riporto l'articolo, del 2/12/2011, "MISSIONE QUALITÀ PER LE PROFESSIONI", di Michele Pellizzari e Giovanni Pica  ( http://www.lavoce.info/articoli/pagina1002704.html ).

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"IL FORZIERE DEGLI ORDINI", di Franco Stefanoni

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 (da www.dirittodelleprofessioni.it )

 Dal sito www.lavoce.info riporto la segnalazione, in data 1/12/2011, del libro "IL FORZIERE DEGLI ORDINI", di Franco Stefanoni ( http://www.lavoce.info/articoli/pagina1002701.html ).

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VII Conferenza Nazionale avvocati 25 e 26 novembre 2011: niente specialità della professione forense

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Avrebbe detto il presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, De Tilla, in vista della VII Conferenza Nazionale dell'Avvocatura (Roma, 25 e 26 novembre 2011), a proposito dell'ordinamento forense e delle tariffe degli avvocati (vedasi www.guidaaldiritto.it ): "E’ evidente che il nuovo ordinamento subirà delle modifiche rispetto a come lo avevano disegnato gli avvocati. Ci sono però due punti su cui siamo intenzionati a chiedere una deroga rispetto alla disciplina già varata: l’apertura ai soci di capitale e l’abolizione delle tariffe minime. Non vogliamo dare nessuna chance alla criminalità organizzata di infiltrarsi negli studi legali per sbiancare il suo denaro. Basta leggere il libro “soldi sporchi” di Pietro Grasso per capire quanto il rischio sia reale:  è sufficiente inserirsi tra quattro o cinque  giovani avvocati."

NON SONO PER NIENTE D'ACCORDO: AGLI AVVOCATI NON DEVE ESSERE CONCESSA ALCUNA DEROGA RISPETTO ALLA GENERALE RIFORMA LIBERALIZZATRICE DELLE PROFESSIONI CHE IL GOVERNO MONTI DEVE RIUSCIRE A FARE. NON SI PUO' CONTINUARE A PREVENIRE I PERICOLI ATTRAVERSO PRESUNZIONI ODIOSE CHE LIMITANO I DIRITTI DI LIBERTA' NEI CONFRONTI DEI SOLI AVVOCATI, impedendo loro di esercitare come avvocati dipendenti di altri avvocati o, se vogliono, come dipendenti di società di capitali.  NON SI PUO' FARE DELL'AVVOCATURA UN SOGGETTO SPECIALISSIMO RISPETTO A TUTTE LE ALTRE PROFESSIONI ITALIANE ORGANIZZATE IN ALBI (COSI' COME S'E' FATTO, CON LA L. 339/03, CHE INTRODUSSE UNA ASSURDA INCOMPATIBILITA' DELLA SOLA PROFESSIONE FORENSE CON L'IMPIEGO PUBBLICO A PART TIME RIDOTTO). L'AVVOCATURA, INVECE, VA REGOLATA SECONDO PRINCIPI GENERALI VALIDI PER TUTTE LE PROFESSIONI ORDINISTICHE. ANCHE PERCHE', UNA VOLTA CHE SI RICONOSCESSE  AGLI AVVOCATI ITALIANI LA (SUPER)SPECIALITA' CHE TALUNI  DI LORO RECLAMANO, SAREBBE POI POSSIBILE ACCAMPARE MILLE RAGIONI PER RICONOSCERE MILLE ALTRE ANALOGHE SPECIALITA' AI MILLE ALTRI ORDINI PROFESSIONALI DELLA NOSTRA BELLA ITALIA CORPORATIVA.  IL RISCATTO DELL'AVVOCATURA ITALIANA NON PUO' ESSERCI SE NON ATTRAVERSO LA PREVISIONE DI NUOVE REGOLE DELL'ORDINAMENTO FORENSE CHE ESALTINO, ANZICHE' LIMITARE (come si vorrebbe fare con la pseudoriforma approvata in Senato a fine 2010), LA NATURALE CONCORRENZIALITA' DEI SERVIZI PROFESSIONALI DI AVVOCATO (CORTE COSTITUZIONALE 189/01). NON SI POSSONO FARE DEROGHE INCOSTITUZIONALI ALLA GENERALE RIFORMA DELLE PROFESSIONI CHE IL GOVERNO MONTI STA PREPARANDO.

In realtà a richiedere una regolazione della professione forense -eccezionale e non speciale rispetto ai principi della concorrenza e libertà individuale e rispetto ai principi validi per tutte le altre professioni ordinistiche- che escluda ogni ipotesi d'avvocatura dipendente è l'elitè dell'avvocatura e non la sua "base". La "base" dell'avvocatura non sa che farsene di una indipendenza di facciata e gli preferirebbe di gran lunga un chiaro e garantito rapporto di lavoro parasubordinato o subordinato.

E, SE POI SI VUOLE EVITARE L'ABOLIZIONE DEGLI ORDINI FORENSI, BISOGNA ONERARE TALI ORDINI DI PORRE IN ESSERE CONTROLLI EFFICACI SUI PROPRI ISCRITTI (anche quegli iscritti che saranno avvocati dipendenti di società di capitali possono e devono esser adeguatamente controllati dai Consigli degli ordini quanto a correttezza deontologica e assenza di conflitti di interessi), ANCHE IN ORDINE ALLE PAVENTATE INFILTRAZIONI MALAVITOSE ATTRAVERSO LE SOCIETA' DI CAPITALI. QUESTE ULTIME SOCIETA' NON POSSONO ESSER CONSIDERATE TANTO PERICOLOSE IN SE E, COMUNQUE, NON SONO CERTO STRUMENTI NECESSARI ALLE  PAVENTATE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA. IN CONCLUSIONE: SE HANNO PAURA DI NON ESSERE IN GRADO DI CONTROLLARE GLI AVVOCATI ORGANIZZATI IN SOCIETA' DI CAPITALI, I CONSIGLI DEGLI ORDINI  DEGLI AVVOCATI RICONOSCANO CHE NON SONO IN GRADO DI FARE QUELLO PER CUI SONO STATI CREATI E PROPONGANO ESSI STESSI LA LORO ABROGAZIONE ! SAREBBE ORA!!! E SE POI I VERTICI DELL'AVVOCATURA SI DIMETTERANNO IN MASSA, COME SI E' "MINACCIATO" A CONCLUSIONE DELLA VII CONFERENZA NAZIONALE DELL'AVVOCATURA TENUTASI A ROMA IL 25 E 26 NOVEMBRE 2011... SARANNO RIMPIAZZATI (SIC TRANSIT GLORIA MUNDI).

Ultimo aggiornamento Sabato 26 Novembre 2011 15:56
 

Sciolti gli Ordini professionali che non pubblicano la P.E.C. degli iscritti entro gennaio 2012

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(da www.dirittodelleprofessioni.it )

Lo stabilisce la legge di stabilità per il 2012 (l. 183/2011). In particolare la legge di stabilità prevede, all'art. 25, comma 4: "All'art. 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 7, è inserito il seguente: <<7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente>>".  All comma 5 del medesimo articolo 25 della legge di stabilità per il 2012 si prevede: "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicno decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Importante: non si tratta di pubblicazione vera e propria ma di pubblicazione d'un elenco riservato, consultabile solo dalle pubbliche amministrazioni, quello appunto previsto dal sopra citato comma 7 dell'art. 16 del d.l. 185/08, per il quale: "7.  I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata."

MI DOMANDO: PERCHE' NON RENDERE SUBITO CONSULTABILE A TUTTI IN VIA TELEMATICA L'ELENCO DEI PROFESSIONISTI ISCRITTI  IN ALBI E COLLEGI E LE LORO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ?

Ultimo aggiornamento Venerdì 25 Novembre 2011 10:53