Avvocati Part Time

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Ma insomma gli "abogados" già iscritti all'albo in Italia hanno o no un "diritto quesito"?

 Leggo su ilsole24ore del 30 luglio 2010, un articolo, intitolato "Il Cnf ricorre all'Antitrust contro gli <<abogados>> Cepu". Vi si tratta dell'intervento del C.N.F. contro l'annuncio pubblicitario Cepu  “Diventa avvocato senza esame di abilitazione”. In particolare si apprende, leggendo l'articolo, che "dopo mesi di battage pubblicitario (che si concluderà il 31 luglio) il Consiglio nazionale forense ha presentato, mercoledì, un esposto all'Antitrust chiedendo di sospendere, già in via cautelare, il messaggio pubblicitario perchè si tratta di <<un annuncio ingannevole, non veritiero, omette informazioni utili al consumatore e le conseguenze giuridiche che possono scaturire dall'attività proposta>>". 
Vado, quindi, sul sito del Consiglio Nazionale Forense e leggo un comunicato stampa (che puoi leggere anche qui di seguito cliccando su "LEGGI TUTTO") che in effetti riferisce dell'invio, da parte dello stesso C.N.F., in data 28 luglio 2010, di un esposto all'Antitrust per segnalare che è ingannevole la pubblicità Cepu “Diventa avvocato senza esame di abilitazione”.  
Nel comunicato stampa si dà pure conto della richiesta, attraverso il detto esposto (e tenuto conto degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del consumo), di sospendere già in via cautelare il messaggio pubblicitario poichè “tale pubblicità provoca un danno all’affidamento del pubblico e alla trasparenza della informazione”.
L’annuncio pubblicitario in questione, secondo il comunicato stampa del C.N.F. è stato censurato perchè "è  ingannevole perché non è veritiero (riporta l’offerta di un servizio inesistente); omette informazioni fondamentali che il consumatore utente dovrebbe conoscere; omette di riferire le conseguenze giuridiche dell’attività proposta. Per questo motivo va sospeso in via cautelare, la società deve essere sanzionata e deve disporre la pubblicazione di rettifica sui principali quotidiani nazionali dove è apparso il messaggio pubblicitario".

Su un punto mi voglio soffermare
: il comunicato stampa afferma che il Cnf denuncia anche l’omissione di riferimento alle conseguenze giuridiche dell’attività proposta da Cepu, non chiarendo i vincoli di legge e i rischi connessi al provvedimento di riconoscimento artificioso dei titoli (per esempio una cancellazione ex post in occasione della revisione annuale degli albi).

Ebbene
, in tema di rischio di cancellazione dall'albo forense dell' "abogado" italiano che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo italiano percorrendo la c.d. "via spagnola all'avvocatura" si è già espresso ampiamente lo stesso C.N.F. con parere n. 17 del 25/6/2009 della sua Commissione pareri.
Si legge al punto 6 del detto parere n. 17 del 25/6/2009: "Quanto alla possibilità di pervenire alla cancellazione di soggetti che già abbiano ottenuto l’iscrizione negli albi, su di essa l’opinione della Commissione è tendenzialmente negativa. Infatti la rimozione di un provvedimento d’iscrizione in via di autotutela presuppone la dimostrazione non solo dell’effettivo errore in cui sia incorso il Consiglio nel deliberare detta iscrizione, ma anche - e soprattutto - l’accertamento di un interesse pubblico alla eliminazione della permanenza del soggetto negli albi. È evidente la difficoltà di aggredire posizioni di diritto ormai acquisito, col coinvolgimento dell’affidamento di terzi estranei, mediante l’assolvimento del descritto onere probatorio e si sottolineano i connessi profili di responsabilità anche patrimoniale. Si ritiene pertanto di escludere, in linea generale, una “revisione” degli albi con la cancellazione di coloro che vi siano stati ammessi sulla base di titoli professionali stranieri non più reputati congrui".

Una domanda, a questo punto,  sorge spontanea: ma, insomma, esiste o no il rischio per l' "abogado" italiano, iscritto nell'albo italiano, di incappare in una "cancellazione ex post in occasione della revisione annuale degli albi"?

LEGGI DI SEGUITO IL COMUNICATO STAMPA DEL C.N.F. DEL 29/7/2010 E IL PARERE n. 17 DEL 25/6/2009 DELLA COMMISSIONE PARERI DEL C.N.F. ...

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Criteri per cancellare dall'albo i tanti avvocati parasubordinati (carenti nell'indipendenza)?

 Secondo la sentenza n. 9812/2008 della Cassazione, sezione Lavoro (nello stesso senso Cass. n. 17053/2008), i criteri distintivi del lavoro subordinato sono, in genere
- l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro;
- l’inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell’organizzazione aziendale;
- l’assenza del rischio d’impresa;
- la continuità della prestazione;
- l’obbligo di osservare un orario di lavoro;
- la cadenza e la forma della retribuzione;
- l’utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro (ex multis Cass. n.21028/2006, n.4171/2006, n.20669/2004).
Più recentemente, con sentenza 9215 del 19 aprile 2010, la sezione Lavoro della Cassazione (sulla scia, comunque, di altre decisioni, quali  Cass. 27 marzo 2000, n. 3674; Cass. 3 aprile 2000, n. 4036) ha compiuto un passo ulteriore ed ha enunciato il seguente principio di diritto: “nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, oppure, all'opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, ed occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore”.
DOMANDA: LA SENTENZA 9215 DEL 19/4/2010 DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE QUANTE MIGLIAIA DI AVVOCATI IMPONE DI CANCELLARE DAGLI ALBI FORENSI PER CARENZA DEL REQUISITO MITICO DELL'INDIPENDENZA? 
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(l'illustrazione, da un bestiario medievale: la Fenice che brucia nel fuoco)

 

Quale giudicato cede a sentenza di Strasburgo attraverso ricorso straordinario in Cassazione?

 
Con sentenza n. 16507/2010 (udienza 11 FEBBRAIO 2010 - deposito 28 APRILE 2010) la Cassazione ha affrontato la vicenda che ha formato oggetto della sentenza del 17 settembre 2009 (ricorso n. 10249/03, caso Scoppola) con la quale la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato la violazione da parte dell’Italia degli artt. 6 e 7 della Convenzione in relazione alla condanna di un imputato alla pena dell’ergastolo inflitta in grado di appello seguito al giudizio abbreviato definito il giorno dell’entrata in vigore del D.L. n. 341 del 2000 (l'applicazione della pena dell'ergastolo, nella fattispecie, è stata ritenuta retroattiva e pertanto illegittima dalla Corte europea). La Corte di cassazione, preso atto dell’esigenza di provvedere all’immediata caducazione della decisione viziata, ha rideterminato la pena in trenta anni di reclusione, annullando senza rinvio la sentenza della Corte di assise di appello che aveva irrogato l’illegittimo trattamento sanzionatorio, previa la revoca in parte qua della sentenza della stessa Corte di cassazione che aveva fatto passare in giudicato la condanna all’ergastolo.
L'interpretazione della Cassazione segue la linea tracciata dalla Sesta sezione (affarie Drassich) che aveva ritenuto che il ricorso straordinario in Cassazione per la correzione dell'errore materiale o di fatto sia il rimedio più idoneo (anche in relazione alla necessità di rispettare il principio di economia dei mezzi processuali) per risolvere le iniquità dichiarate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in quei casi in cui non sia necessario riaprire il processo "nel merito". 
Leggi il testo della sentenza della Cassazione all'indirizzo http://www.cortedicassazione.it/Documenti/16507_02_10.pdf 
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Storie di italians in fuga (visto che l'Italia è posto per vecchi)


(una spiaggia a Barbuda) 

Leggi di seguito, dal sito www.italiansinfuga.com una raccolta di storie di gente che, per lo più, se ne va per colpa delle regole di chiusura dei mercati italiani ...

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Ricorsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo solo per "pregiudizi importanti"

 (la porta Santa della Basilica di Collemaggio a L'Aquila. Ha resistito al terremoto) 

La Corte europea dei diritti dell'uomo, Con la sentenza del 1° giugno 2010 (nel ricorso n. 36659/04, Ionescu contro Romania), ha emesso la prima decisione fondata sul nuovo testo dell'articolo 35 della C.E.D.U., introdotto dal Protocollo 14.
La Corte ha interpretato la nuova condizione che gli permette di dichiarare irricevibile il ricorso se chi agisce in giudizio «non ha subito alcun pregiudizio importante». Ha ritenuto, in particolare, che per valutare il pregiudizio importante, è necessario tenere conto dell’impatto monetario della questione alla base del ricorso perché, se si tratta di una causa che verte su un importo che possa ritenersi piccolo (in se riguardato ma anche in riferimento alla situazione economica del ricorrente), si deve dichiarare il ricorso irricevibile. Nella fattispecie la Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso proprio perché non ha riscontrato  “ripercussioni importanti sulla vita personale” del ricorrente.
Per la Corte, inoltre, nel caso non era necessario un esame nel merito per assicurare il rispetto dei diritti dell’uomo. Ha ritenuto importante, infatti, che la questione fosse stata «debitamente esaminata da un tribunale interno» e che il ricorrente avesse potuto sollevare le questioni relative all’eventuale violazione dell’equo processo anche sul piano nazionale.
La Corte di Strasburgo ha ulteriormente delineato i contorni del nuovo filtro di ricevibilità nel decidere, sempre nel senso della irricevibilità, un ulteriore ricorso (il ricorso n. 25551/05, Korolev (III) contro Russia) con decisione depositata il 1° luglio 2010. In tale decisione la Corte ha affermato che spetta a essa stessa fissare i criteri obiettivi per l’applicazione della nuova norma che introduce un filtro ai procedimenti. Ha confermato, quindi, che i ricorsi sono ammissibili solo in presenza di un  “pregiudizio importante” che, nel caso di specie (nel quale un cittadino russo non aveva avuto accesso a un fascicolo amministrativo riguardante istanza di rilascio di passaporto, che gli era stato consegnato con notevole ritardo) la Corte ha ritenuto non sussistentepoichè ha accertato che la pretesa economica alla base dell’azione del ricorrente era pari a 1 euro. La Corte ha comunque precisato che in alcuni casi, malgrado il basso valore economico del ricorso, potrebbero sorgere importanti questioni di principio.
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LEGGI DI SEGUITO LE MOTIVAZIONI DELLE SENTENZE (e aderisci ai social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it ) ...

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sappi che ...


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Risarcisce il cliente l'avvocato che non avvia il possibile procedimento monitorio

La sesta sezione civile della Cassazione, con ordinanza in Camera di consiglio n. 17506/2010, depositata il 26 luglio 2020,  ha confermato la condanna di un avvocato a risarcire il danno prodotto al suo cliente per non aver avviato un procedimento monitorio e aver invece azionato un giudizio ordinario.
Si legge nell'ordinanza:
 "1. Il fatto che ha originato la controversia è il seguente: per ottenere il pagamento dei compensi professionali di architetto vantati nei confronti di terzi, l'avvocato officiato ha promosso un giudizio ordinario invece di ricorrere al procedimento monitorio che avrebbe garantito un sollecito soddisfacimento del credito.
Con sentenza  ... la Corte d'appello dell'Aquila ha condannato il legale ... a risarcire il danno subito dal cliente ... per violazione del dovere di diligenza professionale nella sua difesa nella controversia giudiziaria.
Alla Corte di Cassazione è stata devoluta la seguente questione di diritto: se possa costituire fonte di responsabilità professionale, dando luogo al risarcimento del conseguente danno, la scelta processuale del legale.
...
Il ricorso non prospetta argomentazioni che possano indurre la Corte a modificare il proprio orientamento come espresso, tra le altre, da Cass. n. 6967 del 2006.
La sentenza impugnata non si è discostata dai principi ivi enunciati, avendo ravvisato, con apprezzamento di fatto congruamente e razionalmente motivato, quindi incensurabile, il danno arrecato al rappresentato nella circostanza che, fatto ricorso al procedimento monitorio giustificato dall'abbondante documentazione, sarebbe stato agevole ottenere la provvisoria esecuzione ove le controparti avessero proposto opposizione, quindi il soddisfacimento del credito senza attendere i tempi lunghi del procedimento ordinario".

  
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Leggi tutti i contenuti del sito o gli ultimi inseriti ... commentali ... e vai sui social network

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Per  trovare chi è nella tua situazione professionale e la pensa come te, usa il social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com o, se sei su facebook , usa il gruppo concorrenzaeavvocatura ( http://www.facebook.com/search/?q=concorrenzaeavvocatura&init=quick ).

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Blog personali, gruppi e molto altro sul rinnovato network "concorrenza e avvocatura"

Aderisci al rinnovato social network "concorrenza e avvocatura" ( www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ) e apri al suo interno il tuo blog personale. Sul social network (che oggi si apre a tutte le professioni perchè tutte vanno riformate in senso proconcorrenziale e non corporativo) sono stati costituiti più gruppi ai quali si può liberamente aderire. Ad esempio il gruppo COMMERCIALISTI, il gruppo NOTAI, il gruppo FARMACISTI, il GRUPPO INGEGNERI ecc...).
Tra i gruppi d'arrea legale segnalo il gruppo AVVOCATI, ma anche quello degli avvocati cancellati dall'albo per asserita incompatibilità a seguito della legge 339/03, quello di coloro che percorrono la c.d. "via spagnola all'avvocatura". Sono presenti anche i vari gruppi "regionali" e quello degli abilitati ai quali non è consentito, per irragionevoli incompatibilità, di iscriversi agli albi degli avvocati.
Lo strumento del social network è sicuramente utile per conoscere e farsi conoscere tra i "cointeressati". Esplora tutte le funzionalità che offre la piattaforma per social network NING. Il network conta già numerosi membri. Aderisci e invita altri ad aderire !!!!

   ... e per un commemto scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it
 

ADERISCI AL RINNOVATO NETWORK "CONCORRENZA E AVVOCATURA" (e al gruppo "AVVOCATI" oppure ...)


 Iscriviti al rinnovato social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com (che modero avendolo strutturato sulla piattaforma www.ning.com ) e, una volta iscritto, aderisci al gruppo "AVVOCATI" oppure al gruppo professionale di tuo interesse (COMMERCIALISTI, FARMACISTI ecc...).
Oggi il network si apre a tutte le professioni ordinistice e non ordinistiche, o meglio, a tutti quei professionisti (commercialisti, medici, notai, farmacisti, informatici ecc...) che di tutte le professioni chiedono la riforma in senso pro-concorrenziale e non corporativo.
Perchè aderire? Te lo spiego subito.
Gli interessati alla regolazione proconcorrenziale delle professioni (e, in primis, della professione forense che è oggetto di una proposta di riforma già in fase avanzata d'esame in Parlamento) sono tantissimi (lo dimostra anche il numero, ogni mese crescente, di visitatori unici di questo sito) ma non si conoscono tra loro, non costituiscono gruppo di pressione e soltanto per questo motivo non hanno, ad oggi, nessun potere di influire sulla prossima riforma della professione forense e sulla prossima "riforma quadro" di tutte le professioni.
Queste riforme (che, più propriamente, ad oggi appaiono "pseudoriforme") vengono programmate dall'alto, da soggetti istituzionali e non istituzionali (parlamentari, avvocati, Governo, Consigli degli Ordini <attivissimo è il C.N.F.>, associazioni professionali <attivissime le associazioni forensi> più o meno rappresentative) che si sono dimostrati fino ad oggi poco inclini alla abolizione di quei limiti anticoncorrenziali all'accesso al lavoro professionale e al suo esercizio che di fatto limitano diritti di libertà, anche di soggetti che hanno superato l'esame di stato.
Ad esempio, tra gli ingiustificati limiti all'accesso alla professione forense e al suo esercizio ricordo le incompatibilità esagerate per praticanti, per avvocati, per magistrati onorari; i troppi anni di preparazione e i troppi ostacoli da superare prima di accedere alla professione o all'abo dei "cassazionisti"; le limitazioni quantitative all'accesso perseguite attraverso la previsione di asseritamente necessarie limitazioni qualitative all'accesso; l'esclusione della professione forense dal novero delle attività autonome esercitabili dal pubblico dipendente che voglia sospendere il proprio rapporto di lavoro nel quinquennio antecedente al pensionamento. Addirittura si propone, da alcuni, di introdurre la riserva della consulenza legale ai soli avvocati (con assurda eccezione a favore di sindacati, patronati e associazioni imprenditoriali; il che la dice lunga sul come gli pseudoriformatori pratichino il compromesso sui principi che sbandierano): un assurdo logico prima che una assurdità giuridica.
La Autorità Antitrust, invece, che tante volte ha richiamato l'esigenza di una regolazione delle professioni che non sia "sproporzionata" nel prevedere limiti alla concorrenza non necessari al raggiungimento di effettive esigenze pubbliche, non è stata chiamata a partecipare alla redazione delle proposte di legge di riforma che sono all'esame del Parlamento. Per quanto riguarda la riforma della legge professionale forense (che risale al 1933), dopo aver inviato la segnalazione n. 41 del 21/9/2009 a Parlamento e Governo, in cui ha prospettato una quantità di ragioni perchè si ritenga ingiustificatamente limitatrice della concorrenza la proposta di legge di derivazione C.N.F. oggi all'esame del Parlamento, l'Antitrust non è stata nemmeno (come taluni membri della Commissione giustizia del Senato chiedevano) ammessa a replicare, in una audizione innanzi alla detta Commissione Giustizia, alle osservazioni critice del C.N.F. sulla segnalazione Antitrust.
Si rischia così di trascurare, nell'elaborazione della necessaria riforma della professione d'avvocato, le esigenze di massimizzazione della sana concorrenza e di riprodurre antistoriche chiusure corporative, ormai pericolose (anche economicamente) per la "classe" degli avvocati, oltre che per i loro clienti.
Analogo rischio si corre con riguardo alla elaborazione di una "legge quadro" su tutte le professioni. Ed è per questo che il social network "concorrenza e avvocatura" (pur mantenendo l'indirizzo web www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ) si apre a tutti i professionisti delle professioni ordinistiche e non ordinistiche che pretendono dalla politica una riforma seria e non una pseudoriforma corporativa e anticoncorrenziale di tutto il comparto professioni
Ebbene, i moltissimi interessati (per quanto riguarda l'area legale, gli avvocati, i praticanti, i magistrati onorari, i dipendenti pubblici o privati che hanno superato l'esame di abilitazione, ma anche i laureati in giurisprudenza, gli studenti universitari e gli utenti a vario titolo di servizi legali) alla regolazione proconcorrenziale delle più diverse professioni, per poter conoscere il loro numero e dunque la loro enorme forza, per poter quindi approfondire le tematiche della concorrenza neli servizi professionali attraverso il dialogo con i cointeressati e per poter elaborare, di seguito, proposte forti, NON HANNO ALTRA POSSIBILITA' CHE UTILIZZARE IN MASSA UN SOCIAL NETWORK A FINI DI:
1) ANALISI DELLA DISCIPLINA ATTUALE DELLA LORO PROFESSIONE E DELLA DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI CHE SI PROPONE DI INTRODURRE CON I DISEGNI DI LEGGE <IN GRAN PARTE ISPIRATI DAI VERTICI DELLE CORPORAZIONI> CHE SONO ALL'ESAME DEL PARLAMENTO 
2) ELABORAZIONE DI PROPOSTE
3) ORGANIZZAZIONE COME GRUPPO DI PRESSIONE
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Per questo motivo ho pensato di fare cosa utile rinnovando, sulla piattaforma www.ning.com social network che integra l'azione di www.avvocati-part-time.it . Ho mantenuto il nome "concorrenza e avvocatura" (indirizzo www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ) per il ruolo di "modello base" che la riforma dell'avvocatura, ormai in fase d'esame avanzato in Parlamento, certamente avrà in questa fase di riforma complessive delle regole per l'accesso e l'esercizio di tutte le professioni.
Questo network si rivolge ormai, come detto, a tutti i professionisti e aspiranti tali che (notai o farmacisti, ingegneri o medici, commercialisti o psicologi ecc...) chiedono che la loro professione sia finalmente regolata da leggi non corporative ma capaci di esaltare la naturale concorrenzialità dei professionisti (che già la Corte costituzionale ha riconosciuto nella sentenza 189/01, riferita agli avvocati).
LA MASSA CRITICA NECESSARIA PER "CONTARE" POTRA' ESSER RAGGIUNTA SOLO DAI PROFESSIONISTI UNITI OLTRE IL RECINTO DELLE SINGOLE PROFESSIONI. 
Il social network serve in concreto a rendere più semplice la circolazione delle esperienze, delle analisi, delle critiche, delle proposte, dei dati personali e professionali che gli interessati (alle categorie sopra indicate aggiungo gli studiosi fautori della concorrenza e anche coloro che, essendo inseriti nelle istituzioni professionali, intendono lavorare con "la base") volutamente vogliano rendere conoscibili a tutti i "loro simili", aderenti al social network. 
Questo network (previa registrazione attraverso una semplice maschera che chiede di indicare dati che realizzano una selezione di soggetti realmente interessati ma non saranno resi noti se non nella misura voluta da chi si iscrive) consente a ciascun aderente di:
1) creare un proprio profilo personale e professionale, visibile ai visitatori, attraverso la compilazione, in fase di iscrizione, dell'apposito spazio per informazioni da rendere pubbliche;
2) inserire direttamente (magari dopo averli dapprima salvati come bozze per una pubblicazione futura), ed eventualmente modificare dopo la prima pubblicazione, articoli, anche con foto e file (in gergo si dice mandare post nel blog. In sostanza il blog è attivato dal "wall" del singolo iscritto che ne è responsabile e moderatore);
3) commentare direttamente tutti gli articoli (o, meglio, post) di altri registrati;
4) moderare i commenti ricevuti;
5) costituire gruppi con interessi specifici;
6) attivare forum sugli argomenti che più interessano (non possono essere aperti più forum contemporaneamente sullo stesso tema);
7) vedere il profilo personale-professionale di ogni iscritto nella misura in cui ognuno ha scelto di renderlo pubblico;
8) vedere tutte le discussioni che stanno avendo luogo sul network;
9) impostare i criteri di privacy per ogni post di blog, foto o video che pubblica;
10) partecipare ai forum avviati da altri e partecipare a chat;
11) indire eventi ai quali invitare i cointeressati;
12) invitare amici ad unirsi al network, anche importando indirizzi da un address book esterno;
13) comunicare in maniera riservata tra soggetti previamente qualificatisi "amici", ecc ...
PER INVITARE ANCHE ALTRI AD ADERIRE PUOI, AD ESEMPIO, GIRARE QUESTO ARTICOLO AD UN AMICO INTERESSATO CLICCANDO SUL TITOLO E POI SUL BOTTONE "email" CHE RICOMPARIRA' SULLA DESTRA

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Consiglio di Stato ha riconosciuto la valenza "interna" del principio di proporzionalità

 Il Consiglio di Stato, già con decisione 6 marzo -17 aprile 2007, n. 1736, ha affermato che anche in campo nazionale è pienamente riconosciuto il principio comunitario di proporzionalità. Si legge nella sentenza:: "Il principio di proporzionalità, che investe lo stesso fondamento dei provvedimenti limitativi delle sfere giuridiche del cittadino (in specie quelle di ordine fondamentale) e non solo la graduazione della sanzione, assume nell'ordinamento interno lo stesso significato che ha nell'ordinamento comunitario. Come è oggi confermato dalla clausola di formale recezione ex art. 1, comma 1, legge 241/1990, nel testo novellato dalla legge 15/2005. Equivalenza particolarmente pregnante nel sistema antitrust, articolato su un livello a due piani, nazionale e comunitario, il cui rapporto è retto dal principio di sussidiarietà. Esso, dunque, si articola in tre distinti profili: a) idoneità: rapporto tra il mezzo adoperato e l'obiettivo perseguito. In virtù di tale parametro l'esercizio del potere è legittimo solo se la soluzione adottata consenta di raggiungere l'obiettivo; b) necessarietà: assenza di qualsiasi altro mezzo idoneo ma tale da incidere in misura minore sulla sfera del singolo. In virtù di tale parametro la scelta tra tutti i mezzi astrattamente idonei deve cadere su quella che comporti il minor sacrificio; c) adeguatezza: tollerabilità della restrizione che comporta per il privato. In virtù di tale parametro, l'esercizio del potere, pur idoneo e necessario, è legittimo solo se rispetta una ponderazione armonizzata e bilanciata degli interessi, in caso contrario la scelta va rimessa in discussione."

  
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Sul risarcimento danni da cancellazione dall'albo ex l. 339/03

 Per approfondire la questione della risarcibilità del danno causato dallo Stato italiano agli avvocati-part-time con la l. 339/03 leggi: "L'illecito dello Stato tra diritto comunitario e diritto interno", di Ermanno Calzolaio, ed. Giuffrè; "La discrezionalità del legislatore nella giurisprudenza della Corte costituzionale", a cura di Michele Scudiero e sandro Staiano, Jovene editore.

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Concorrenza e forme della multidisciplinarietà

 (la fenice brucia tra le fiamme, da un bestiario medioevale)

Come contributo al dibattito sulla ammissibilità delle società di capitali, interdisciplinari e aperte anche a soci di mero capitale, quali strumenti organizzativi per l'esercizio della professione forense, pare utile ricordare quanto affermava, su questione solo in parte diversa, la Corte costituzionale nella sentenza n. 345 del 1995.
 Leggi di seguito quanto scriveva la Corte (e aderisci ai social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.come per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it ) ...

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Autotutela in caso di illegittimità comunitaria del provvedimento

  
(l'illustrazione: San Domenico di Guzman presiede a un autodafè, Pedro Berruguete, 1475)

 In caso di illegittimità del provvedimento amministrativo per contrasto rispetto al diritto comunitario si deve valutare, da parte della pubblica amministrazione, la sussistenza dell'interesse pubblico all'esercizio del potere di autotutela d'annullamento anche sotto l'aspetto di interesse specifico ad evitare che l'azione amministrativa anticomunitaria produca effetti economici pregiudizievoli per la collettività. L'ha affermato il TAR di Palermo (Sentenza  15 settembre 2008, n. 1162), richiamando l'art. 21 nonies L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15.
In particolare se ricorre la c.d. illegittimità comunitaria del provvedimento, l'interesse pubblico specifico da vagliare è anche quello di evitare che l'atto anticomunitario produca effetti economici pregiudizievoli per la collettività a seguito della possibile azione di rivalsa (ai sensi dell'art. 1 comma 1215, l. 27 dicembre 2006 n. 296) che lo Stato (responsabile sul piano internazionale della violazione delle norme comunitarie) può esercitare nei confronti dell'ente pubblico che abbia emanato e non abbia annullato in autotutela un provvedimento contrario al diritto comunitario. 

CHE NE DITE DI PROSPETTARE AI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI LA NECESSITA' DI ANNULLARE D'UFFICIO LE CANCELLAZIONI DISPOSTE IN VIRTU' DI UNA INTERPRETAZIONE DELLA L. 339/03 CONTRARIA AL DIRITTO COMUNITARIO E POSSIBILE FONTE DI RESPONSABILITA' PER LO STATO E PER GLI STESSI CONSIGLI DEGLI ORDINI (A SEGUITO DI RIVALSA DA PARTE DELLO STATO VERSO I CONSIGLI DEGLI ORDINI) ?
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DEL TAR PALERMO (e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it ) ...

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Terzietà del giudice della tenuta dell'albo forense

 La Corte di Giustizia delle Comunità europee, Grande Sezione, 19/9/2006, in causa n. C-506/04 - Skouris Pres. - LENAERTS Rel. - Ric. J. W. c/o Ordine degli avvocati del Lussemburgo, ha stabilito che: "Ai fini della effettiva tutela giurisdizionale dei diritti previsti dalla direttiva 98/5/CE, l'organo chiamato a decidere i ricorsi contro le decisioni di diniego dell'iscrizione di cui all'art. 3 di tale direttiva, deve corrispondere alla nozione di giudice come definita dal diritto comunitario. Pertanto il diniego all'iscrizione di un avvocato comunitario non può essere giudicato né in primo grado né in appello da organi composti in maggioranza da avvocati del Paese ospitante e che, quindi, hanno interesse ad ostacolare l'ingresso di nuovi concorrenti nel mercato nazionale".

La decisione ha riguardato un caso di diniego di iscrizione all'albo di un paese comunitario a fronte di una richiesta di iscrizione di soggetto che in tale Stato intendeva svolgere la professione di avvocato col titolo del suo paese comunitario d'origine. Il principio espresso dalla Corte di Giustizia sulla necessaria terzietà del giudice che doveva decidere sul diniego d'iscrizione potrebbe essere decisivo anche per valutare la posizione del giudice speciale Consiglio Nazionale Forense ove esso sia chiamato a giudicare sulla cancellazione da un albo degli avvocati. Le caratteristiche di giudice del C.N.F. vanno, infatti, vagliate in relazione a quanto statuisce la Corte di Giustizia che ha ribadito quale sia la "nozione di giudice come definita dal diritto comunitario".
Leggi di seguito la sentenza della Corte di Giustizia (e aderisci al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it) ...

 

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Circolare INPS su cumulo tra pensioni e lavoro autonomo e dipendente

Image  Le pensioni di anzianità e le pensioni di vecchiaia liquidate nel regime contributivo a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne nonchè quelle con anzianità contributiva pari o superiori a 40 anni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. L'INPS - Direzione centrale prestazioni- emanò sul tema la circolare numero 108 del 9-12-2008 con oggetto: "Articolo 19 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133. Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro". 
Leggi di seguito la circolare ...
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La Corte di Giustizia contro il "turismo professionale"

La Corte di Giustizia della U.E. ha posto un freno al "turismo professionale" con la sentenza del 29/1/2009 nella causa C-311/06.

Ha affermato tra l'altro, nell'occasione, la Corte:
"57 Accettare, in tale contesto, che la direttiva 89/48 possa essere invocata al fine di beneficiare dell’accesso alla professione regolamentata nella causa principale in Italia si risolverebbe nel consentire ad un soggetto che abbia conseguito esclusivamente un titolo rilasciato da tale Stato membro che, di per sé, non dà accesso a detta professione regolamentata di accedervi egualmente, senza che tuttavia il titolo di omologazione conseguito in Spagna attesti una qualifica supplementare o un’esperienza professionale. Un siffatto risultato sarebbe contrario al principio sancito dalla direttiva 89/48, ed enunciato al suo quinto ‘considerando’, secondo cui gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire il livello minimo di qualifica necessario allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio. 58 Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che l’art 1, lett. a), della direttiva 89/48 deve essere interpretato nel senso che la definizione della nozione di «diploma» che esso prevede non include il titolo rilasciato da uno Stato membro che non attesti alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né su di un’esperienza professionale acquisita in detto Stato membro. 59 Di conseguenza, la prima questione deve essere risolta nel senso che le disposizioni della direttiva 89/48 non possono essere invocate, al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di un titolo rilasciato da un’autorità di un altro Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né su di un’esperienza professionale acquisita in detto Stato membro. 60 In considerazione della risposta data alla prima questione, non occorre procedere alla soluzione della seconda. ....... Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: Le disposizioni della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, non possono essere invocate, al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di un titolo rilasciato da un’autorità di un altro Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né su di un’esperienza professionale acquisita in detto Stato membro" .
In definitiva è stabilito che il sistema comunitario di riconoscimento dei diplomi non può utilizzarsi al fine di aggirare le regole nazionali sull'accesso alle professioni e che ciascuno Stato può, attraverso le autorità preposte al controllo delle attività professionali, limitare la circolazione e lo stabilimento a seguito di titoli conseguiti in altro paese membro se manca un elemento di transnazionalità rispetto allo Stato di origine. L'assenza di una attività di formazione o dell'esercizio concreto della professione nel paese "interposto" rende inapplicabile la direttiva 2005/36 perchè, in caso contrario, si vanificherebbe il disposto di diritto comunitario derivato per cui gli stati membri mantengono "la facoltà di stabilire il livello minimo di qualifica necessario allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul suo territorio". La norma principale, interpretata dalla Corte di Giustizia, è la direttiva n. 89/48/Cee sul sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di almeno tre anni, modificata dalla n. 2001/19/Ce e poi dalla 2005/36 (gli allegati della quale sono stati integrati con regolamento 5/12/2007, n. 1430). Con la direttiva n. 2005/36 riguardante il riconoscimento delle qualifiche professionali (ad essa si affianca la n. 2006/100 che riguarda Bulgaria e Romania) e che è stata recepita in Italia con D. Lgs. 6/11/2007, n. 206, è stata abrogata la direttiva 89/48 (recepita con D.Lgs. 27/1/92, n. 115) ma i criteri ispiratori sono rimasti inalterati. Dunque, ad oggi, l'esercizio del diritto di stabilimento è articolato in tre regimi: 1) quello generale per il riconoscimento delle qualifiche professionali; 2) quello riguardante le qualifiche comprovate dall'esperienza professionale; 3) quello applicabile solo ad alcune professioni (medici, architetti, veterinari, ingegneri, farmacisti, dentisti, infermieri e ostetriche).
LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA, TRATTA DAL SITO www.europa.eu.int ...
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Bozza per chiedere la revoca in autotutela della cancellazione dall'albo

 (l'illustrazione: San Domenico di Guzman presiede a un autodafè, Pedro Berruguete, 1475)
 
Sei stato cancellato dall'albo degli avvocati per incompatibilità ex l. 339/03? Di seguito trovi una bozza di richiesta (quella che ho depositato presso il mio Consiglio dell'Ordine) di revoca in autotutela della cancellazione dall'albo.
Ritengo che tutti i cancellati d'ufficio dall'albo per incompatibilità ex l. 339/03 potrebbero utilmente chiedere al proprio Consiglio dell'Ordine la revoca della cancellazione dall'albo sulla base dalla recente affermazione della Cassazione a sezioni unite per cui la incompatibilità (in senso tecnico che non esclude, anzi postula, che alla l. 339/03 si riconosca il significato d'aver introdotto un divieto di iscrizione per il futuro, ma non d'aver reitrodoto una incompatibilità che in quanto tale non avrebbe potuto operare dopo tre anni) tra esercizio della professione forense e impiego pubblico a part time ridotto risulta rimossa. Il riferimento è alla famosa sentenza sul "carabiniere praticante avvocato" che puoi leggere per intero qui.
L'interesse concreto e attuale che dovrebbe imporre ai C.O.A. l'esercizio discrezionale dell'autotutela prospettata è il fatto che essi C.O.A. potrebbero esser chiamati a risarcire i danni ai soggetti cancellati o a subire la rivalsa dello Stato per le somme che questo potrà esser condannato a pagare ai c.d. "avvocati-part-time" per le cancellazioni dagli albi che fossero dichiarate illegittime per violazione delle norme del Trattato istitutivo della Comunità europea o della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.


SCARICA E UTILIZZA LA BOZZA CHE SEGUE (e aderisci al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it ) ...

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mare primordiale



"mare primordiale", Maurizio Perelli, acrilico su tela (cm. 160 per 100) 

 

Incompatibilità e validità degli anni di versamenti a Cassa Forense ai fini pensionistici

 Si legge a pag. 2 delle NOTE ILLUSTRATIVE PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE - MOD. 5/2010: "- incompatibilità con l’esercizio della professione forense: il mod. 5 contiene anche un espresso riferimento agli obblighi di segnalare alla Cassa Forense l’insorgere di eventuali situazioni di incompatibilità di cui all’art. 3 del R.D.L. 27/11/1933, n. 1578 e successive modificazioni. Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell’art. 2 della legge 22/7/1975, n. 319, la Cassa può rilevare situazioni di incompatibilità, ancorché non siano state accertate e perseguite dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza. I periodi relativi ad attività svolta in situazione di incompatibilità precludono sia l’iscrizione alla Cassa sia la validità degli anni ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento pensionistico".

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E' tempo di modello 5. Chi omette facili verifiche necessarie a sanzionare gli avvocati fantasma?

 E' tempo di "modello 5" e allora parliamo di "avvocati fantasma", di invisibili non iscritti alla Cassa forense e che neppure adempiono all'obbligo di invio alla Cassa forense del c.d. "modello 5". 
Chiediamoci pure se qualcuno omette facili verifiche e se tali omissioni integrano responsabilità contabile.
Chiediamoci, infine, se è giusto sanzionare (secondo artt. 17 e 18 della l. 576/1980, nonchè D.M. 22-5-1997 "Approvazione della delibera del comitato dei delegati del 6 dicembre 1996 della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, concernente «Regolamento per l'applicazione degli articoli 17 e 18 della L. 20 settembre 1980, n. 576, come modificati dagli articoli 9 e 10 della L. 11 febbraio 1992, n. 141»" [pubblicato nella Gazz. Uff. 2 luglio 1997, n. 152]) TUTTI coloro che non adempiono al dovere di comunicare annualmente alla Cassa forense i propri redditi professionali attraverso l'invio del "modello 5".
Voglio, innanzi tutto, ricordare quanto si leggeva in un articolo pubblicato su Italia Oggi il 16/4/2010, intitolato "Albo avvocati, giovani a rischio". L'autore, S. D'Alessio, scriveva dell'anomalia degli «iscritti fantasma» agli albi degli avvocati. Affermava che essa è stata segnalata in più occasioni dal presidente della Cassa forense Marco Ubertini, il quale nel corso di un'audizione nella commissione bicamerale di controllo degli enti di previdenza a ottobre del 2009, "aveva sostenuto che «tutti quei soggetti non iscritti alla Cassa, ma iscritti agli albi, teoricamente dovrebbero essere iscritti alla gestione separata Inps. Se qualcuno, aveva chiosato il presidente, ci volesse aiutare a fare una semplice verifica, vedremmo chi sono gli avvocati e chi, invece, i non avvocati». Parole che rappresentano un palese richiamo alla legge 335 del 1995 (la riforma Dini), che stabilisce che non debba esistere alcun reddito da lavoro autonomo non assoggettato a una contribuzione pensionistica".

Credo sia assolutamente necessario conoscere chi è che non fa questi facili controlli che sono, tra l'altro, essenziali per  proseguire nell'esame parlamentare del disegno di riforma forense senza l'assurda lacuna conoscitiva riguardo al numero dei soggetti che in Italia effettivamente esercitano la professione di avvocato!

C'è una cosetta, facile facile, che dovrebbero chiedere di fare soprattutto coloro che vogliono ridurre il numero degli avvocati italiani e reclamano maggiore serietà. Si prende l'elenco degli iscritti negli albi degli avvocati. Si prende poi l'elenco degli iscritti alla Cassa Forense e si depennano dal primo elenco i nomi di quelli che sono nel secondo elenco. Si otterrà così un terzo elenco, che dovrebbe essere di circa 50.000 nomi, e cioè l'elenco di tutti quelli che pur essendo iscritti agli albi non sono iscritti anche alla Cassa forense. A questo punto lo si confronta con l'elenco di tutti quelli che hanno inviato nell'ultimo anno il c.d. "modello 5" alla Cassa e il gioco è fatto: avremo l'elenco di coloro che sono iscritti all'albo ma non sono iscritti alla Cassa e nemmeno hanno rispettato l'obbligo (che è sanzionato dall'art. 17 della l. 576/1980) di comunicare annualmente alla Cassa i propri redditi. Costoro, dovrebbero essere i primi bersagli di chi reclama serietà e auspica la riduzione del numero del numero assoluto degli avvocati e la scomparsa degli avvocati "invisibili". O no?

La professione di avvocato non si deve di riformare "a casaccio", dando per buona -nonostante la enorme schiera degli "avvocati invisibili"- l'affermazione che in Italia gli avvocati esercenti la professione siano troppi!

A pag. 11 delle "NOTE ILLUSTRATIVE PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE - MOD. 5/2010"  si riporta un quadro interessante delle sanzioni per irregolarità nelle comunicazioni alla Cassa.
Eccolo:
"REGIME SANZIONATORIO VIGENTE
Il Regolamento per l’applicazione delle sanzioni, approvato con D.M. n. 9PS/82647/AVV-L-43 del 20 novembre 2000 e successive modificazioni, disciplina, come di seguito illustrato, le sanzioni dovute per le infrazioni dichiarative e contributive.
Sanzioni per omesso o ritardato invio del mod.5/2010: il ritardo e l’omesso invio della comunicazione obbligatoria è soggetto alle seguenti sanzioni:
 comunicazione, o rettifica di quella non conforme al vero, inviata entro il 30 ottobre 2010 (in ritardo ma entro i 30 giorni dal termine previsto): sanzione di € 102,00;
 comunicazione, o rettifica di quella non conforme al vero, inviata tra il 31 ottobre 2010 e il 31 dicembre 2010: sanzione di € 203,00;
 comunicazione, o rettifica di quella non conforme al vero, inviata oltre il 31 dicembre 2010 ma prima della rilevazione dell’irregolarità da parte della Cassa : sanzione di € 267,00;
 omissione o trasmissione di una comunicazione non conforme al vero, non regolarizzata prima della contestazione della Cassa: sanzione di € 408,00.

Sanzioni per omesso o ritardato versamento di contributi: il ritardo e l’omesso versamento di contributi in autoliquidazione è soggetto alle seguenti sanzioni:
a) omissione di versamenti dovuti in autoliquidazione: è prevista una sanzione pari al 30% dei contributi non corrisposti, ridotta al 15% nel caso siano stati eseguiti dei versamenti parziali (prima o seconda rata);
b) ritardo nei versamenti dovuti in autoliquidazione: qualora i contributi siano stati corrisposti oltre i termini previsti (con riferimento a ciascuna delle due rate), la relativa sanzione sarà rapportata all’entità del ritardo secondo lo schema seguente:
- versamento eseguito entro 30 giorni dal termine di scadenza: sanzione pari al 5% delle somme versate in ritardo;
- versamento eseguito tra il 31° (trentunesimo) giorno e il 150° (centocinquantesimo) giorno successivo al termine di scadenza: sanzione pari al 10% delle somme versate in ritardo;
- versamento eseguito oltre il 150° (centocinquantesimo) giorno successivo al termine di scadenza: sanzione pari al 15% delle somme versate in ritardo.
Sia nel caso di omissione di versamenti contributivi che nel caso di ritardato versamento, è prevista una sanzione minima pari a € 15,00".


... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it     

I vostri commenti:

FRANCESCA il 17/4/2010: "Non sono d'accordo sull'articolo relativo all'inps: tanti sono costretti ad essere invisibili perchè non raggiungendo i minimi sarebbero cacciati dalla cassa e non avrebbero copertura previdenziale, dunque a malinquore scelgono l'inps; invece di cecare gli iscritti inps invisibili basterebbe un articolo di legge che superando l'assurdità del requisito della continuità prevedesse l'obbligo di iscrizione alla cassa anche con redditi minimi e correlativo obbligo di versare aI fini della pensione  che so 1000 1200 euro, credo che nessuno avrebbe problemi invece di pendere tra cassa ed inps. Cordialità".

LEGGI DI SEGUITO L'ART. 17 DELLA LEGGE 576/1980 CHE TRA L'ALTRO SANZIONA IL MANCATO INVIO DEL C.D. "MODELLO 5" ...

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Danno consistente nelle spese legali sostenute per proporre ricorso contro l'atto illegittimo

  
 (l'illustrazione: San Domenico di Guzman presiede a un autodafè, Pedro Berruguete, 1475)

 La sentenza 698/2010 della Cassazione ha ribadito che la P.A. che ometta di adottare un provvedimento d'autotutela deve risarcire il privato cittadino se il fatto integra illecito aquiliano ex art. 2043 c.c..
Afferma tra l'altro: “Questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi sul punto, con riferimento ad un caso simile a quello di specie, ed ha affermato che può essere riconosciuto il risarcimento del danno sopportato da un soggetto per ottenere l'annullamento di un provvedimento amministrativo in sede di autotutela (danno consistente nelle spese legali sostenute per proporre ricorso contro l'atto illegittimo), non essendo esclusa la qualificazione di tali spese come danno risarcibile, per il solo fatto che esse si riferiscono ad un procedimento amministrativo (Cass. civ., Sez. I, 23 luglio 2004, n. 13801)”.
Nel caso in esame l'ingiustizia del danno è messa in questione sotto un diverso profilo, cioè nel senso che si dovrebbe ritenere sottratto al giudice ordinario il potere di valutare tempi e modalità di esercizio del potere di autotutela. La soluzione, tuttavia, non può essere diversa, in quanto il danno di cui si chiede il risarcimento in realtà deriva dal compimento dell'atto illegittimo, essendo l'intervento in autotutela solo il mezzo che avrebbe potuto eliminarne tempestivamente gli effetti.
Ove il provvedimento di autotutela non venga tempestivamente adottato, al punto di costringere il privato ad affrontare spese legali e d'altro genere per proporre ricorso e per ottenere per questa via l'annullamento dell'atto, la responsabilità della P.A. permane ed è innegabile.
Non si tratta, quindi, dell'indebita interferenza della giurisdizione sulle modalità di esercizio del potere amministrativo, ma dell'accertamento che il danno conseguente all'atto illegittimo ha esplicato tutti i suoi effetti, per non essere la P.A. tempestivamente intervenuta ad evitarli, con i mezzi che la legge le attribuisce".

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA 698 DEL 19/1/2010 DELLA TERZA SEZIONE CIVILE DELLA CASSAZIONE (e aderisci al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it) ...

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Circolare CNDCEC 20/IR: mancato esercizio d'autotutela è autonoma fonte di responsabilità del Fisco

 (l'illustrazione: San Domenico di Guzman presiede a un autodafè, Pedro Berruguete, 1475)

 L'Istituto di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha emanato la circolare 20/IR (puoi leggerla nel sito dell'Istituto all'indirizzo http://www.irdcec.it/node/444 )  in tema di mancato ritiro dell'atto illegittimo e di responsabilità civile dell'amministrazione finanziaria. La circolare approfondisce il tema degli interventi in autotutela del fisco e della responsabilità da omissione dell'autotutela stessa. Lo fa analizzando gli sviluppi giurisprudenziali e soprattutto la recente sentenza n. 698 del 19/1/2010 della terza sezione civile della Cassazione.
La circolare esordisce, nella premessa, con l'affermare che questa sentenza "suggerisce importanti spunti di riflessione sulla possibilità di riconoscere al contribuente il diritto al risarcimento del danno in conseguenza del mancato o ritardato annullamento in autotutela di un atto illegittimo ove tale comportamento omissivo abbia arrecato danno al privato, danno conseguente al fatto di non esser l'ufficio finanziario <<tempestivamente intervenuto con il solo mezz>> (intervento in autotutela) <<che la legge gli attribuisce per eliminarne gli effetti>>".
Dopo una tale premessa la circolare si articola in ulteriori 4 paragrafi e nelle "Conclusioni". 
I detti paragrafi centrali si intitolano: "La natura del potere di autotutela dell'amministrazione finanziaria: le posizioni della dottrina e i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità"; "La struttura dell'illecito. Illiceità e non mera illegittimità dell'atto"; "La giurisdizione competente in materia di danni da diniego di autotutela ed i rapporti tra azione di annullamento e azione risarcitoria"; "La giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno  da mancato esercizio del potere di autotutela".

A commento della sentenza della Cassazione n. 698 del 2010 si legge nella circolare 20/IR del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili:
La terza  sezione della Suprema corte, nel tornare ad occuparsi dei rapporti tra risarcimento del danno da atto illegittimo e mancato esercizio del potere di autotutela, enunzia nella più volte citata sentenza n. 698/10 due principi di diritto di cui l'uno conferma un proprio precedente indirizzo, mentre l'altro è espressione di un nuovo orientamento.
Nel caso in esame, l'amministrazione ricorrente, che censurava la sentenza del giudice di pace di Patti che l'aveva vista condannata al risarcimento dannicontestava la violazione della norma primaria del neminem laedere per difetto nela caso di specie sia dell'elemento dell'ingiustizia del danno, in quanto l'annullamento in autotutela non costituisce obbligo dell'amministrazione, sia di quello soggettivo della colpa, non essendo previsto dalla legge alcun termine per procedere a detto annullamento. 
La Corte ha ritenuto entrambe le argomentazioni non fondate e, limitandosi ad un esame in astratto senza scendere a valutazioni in fatto trattandosi del ricorso contro una sentenza emessa secondo equità, e quindi non censurabile in punto di motivazione, ha affermato riguardo all'ingiustiia del danno sopportato per ottenere l'annullamento in via di autotutela, e consistente nelle spese legali sostenute, che la stessa non è affatto esclusa dalla circostanza che le stesse si riferiscono "ad un procedimento amministrativo" e non ad uno contenzioso (e, dunque, non si riferisca a vere e proprie spese processuali).
La Suprema corte alla censura mossa dall'amministrazione, circa la non risarcibilità dei danni da comportamenti cui la stessa non è ex lege tenuta (come l'annullamento in autotutela che l'amministrazione qualifica come non obbligatorio), invece di richiamare la propria consolidata giurisprudenza che, già a pochi mesi dalla sentenza n. 500/99, aveva affermato la risarcibilità di qualsivoglia interesse protetto dall'ordinamento <<in quanto tutta l'attività dell'amministrazione deve svolgersi non solo nei limiti della legge, ma anche nel rispetto della norma primaria del neminem laedere>>, ha preferito questa volta porre l'accento sulla non condizionata risarcibilità dei danni anche se conseguenti all'instaurazione di un procedimento amministrativo e non solo giudiziale (si veda Cass. n. 13801/04).  
Riguardo, invece, alla mancanza dell'elemento della colpa, in questo caso la Corte inaugura un nuovo indirizzo e, con l'affermare che il giudice ordinario ha il potere di valutare tempi e modi di esercizio del potere amministrativo di autotutela, promuove il mancato o ritardato annullamento ad elemento costitutivo della responsabilità aquiliana in quanto unico comportamento in grado di eliminare tempestivamente gli effetti pregiudizievoli prodotti dall'atto illegittimo.
Ma se l'intervento in autotutela è l'unico mezzo che la legge attribuisce agli uffici per evitare il danno ingiusto recato al contribuente raggiunto da un provvedimento impositivo illegittimo, questo vuol dire che gli stessi uffici ogni qualvolta siano destinatari di una istanza di riesame non saranno facoltizzati, ma saranno invece tenuti ad attivarsi per rivalutare il proprio operato riesaminando elementi in fatto e/o in diritto erroneamente considerati o prendendone in considerazione altri sopravvenuti che è onere del contribuente istante allegare e dell'amministrazione agente imparzialmente valutare.
Il dovere di agire in autotutela, quindi, sorge in conseguenza della sola emanazione di un atto impositivo illegittimo che ponendo il contribuente in una situazione di precarietà e di rischio economico impone all'amministrazione di attivarsi e di intervenire sulla causa del pericolo per evitare la violazione della regola del neminem laedere che la stessa è tenuta istituzionalmente a tutelare.

Si legge nelle Conclusioni della circolare 20/IR del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili:
"In conclusione, quindi, il principio importante affermato dalla sentenza in esame (Cass. 698/2010) non è tanto quello di aver promosso l'omesso intervento in autotutela ad indice sintomatico di colpevolezza, ma quello di aver confermato come il dovere di agire in autotutela (che vuol dire per l'ufficio dovere di riesaminare il proprio operato e comunicarne l'esito al contribuente istante) consegue all'emanazione di un qualsiasi atto di imposizione che, una volta denunziato dal contribuente-destinatario come illegittimo, trasforma il pericolo di subire un danno patrimoniale ingiusto ( ...) da potenziale in attuale, imponendo così all'amministrazione finanziaria di intervenire per verificare il provvedimento denunziato ed evitare così di infrangere la regola del neminem ledere e tutti quei principi che ex art. 97 Costituzione governano l'azione dell'amministrazione.
Ma oltre all'obiettivo di evitare al contribuente un danno ingiusto vi è un'ulteriore ragione che consiglierà agli uffici di intervenire per verificare, ed eventualmente annullare, il provvedimento denunziato dai contribuenti.
Nel caso in cui l'amministrazione finanziaria sia stata condannata al risarcimento danni in ragione dell'omessa colposa attivazione del potere di autotutela, o anche semplicemente nel caso di colposa mancata sospensione degli effetti dell'atto illegittimo, quest'ultima potrà rivalersi (ex art. 28 Costituzione) nei confronti del funzionario-agente avviando un giudizio di responsabilità amministrativa da attivare dinanzi la Corte dei conti.
Ma anche lo spettro della responsabilità patrimoniale non riuscirà ad annullare totalmente i condizionamenti psicologici-gerarchici che da sempre frenano l'attivazione dell'autotutela da parte degli uffici, trattandosi di una forma di responsabilità piuttosto difficile da dimostrare, essendo richiesto, perchè ricorra la responsabilità amministrativa del funzionario, oltre alla sussistenza dei consueti elementi tipici dell'illecito civile (rapporto organico di impiego o di servizio, danno erariale e nesso causale tra i comportamento e il danno) che l'elemento psicologico assuma i connotati del dolo o della colpa grave, elementi entrambi la cui ricorrenza è assai difficile da dimostrare
".

Prima della sentenza della Cassazione n. 698/2010, la giurisprudenza non aveva mai elevato il mancato annullamento in autotutela a elemento costituito della fattispecie di illecito, limitandosi talora a considerare solo ai fini della quantificazione del danno il fatto che l'Amministrazione avesse proceduto in autotutela all'annullamento dell'atto.
Dagli sviluppi della giurisprudenza della Cassazione mi pare si possa affermare che ormai il mancato o ritardato annullamento in autotutela di un atto amministrativo illegittimo e fonte di danni, che costringe ad affronare spese legali per proporre ricorso o per pervenire per altra via all'annullamento dell'atto amministrativo illegittimo e illecito, fonda il diritto al risarcimento del danno (in quanto certamente derivante dalla violazione del principio del neminem laedere).

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Professioni: TAR Lazio su regolazione proporzionata

 Il TAR Lazio,  con sentenza 3162 dell'11/2/09 ha fatto un importante richiamo ai principi (sanciti da direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 7/9/05, n. 2005/36/CE) di obiettiva giustificazione e di proporzionalità della regolazione nazionale che imponga ai professionisti (anche avvocati) di paesi U.E. di rispettare eventuali condizioni di esercizio della professione imposte dallo Stato membro, diverso da quello ove hanno acquisito la qualifica professionale, nel quale intendano esercitare la stessa professione.
Giustificazione e proporzionalità, però si potrebbero invocare "a contrario" dagli italiani per i quali soltanto operano le "reintroduzioni di incompatibilità" operate dalla l. 339/03.

Questo il passo importante della sentenza 3162 del TAR Lazio: "2. Il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse.
La direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione europea 7.9.2005 n. 2005/36/CE è relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
Il primo “considerando” della direttiva prevede che, ai sensi dell’art. 3, par. 1, lett. c), del trattato, l’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri è uno degli obiettivi della Comunità. Per i cittadini degli Stati membri, essa comporta, tra l’altro, la facoltà di esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la relativa qualifica professionale. Inoltre, l’art. 47, par. 1, del trattato prevede l’approvazione di direttive miranti al reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli.
Il terzo “considerando” stabilisce peraltro che la garanzia, conferita dalla presente direttiva a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro, di accedere alla stessa professione e di esercitarla in un altro Stato membro con gli stessi diritti dei cittadini di quest’ultimo non esonera il professionista migrante dal rispetto di eventuali condizioni di esercizio non discriminatorie che potrebbero essere imposte dallo Stato membro in questione, purché obiettivamente giustificate e proporzionate.
Il sedicesimo “considerando” prevede ancora che, per favorire la libera circolazione dei professionisti, garantendo al tempo stesso adeguati livelli di qualifica, varie associazioni e organismi professionali o Stati membri dovrebbero poter proporre, a livello europeo, piattaforme comuni. Le associazioni professionali in grado di proporre piattaforme comuni dovrebbero essere rappresentative a livello nazionale ed europeo; una piattaforma comune è una serie di criteri che permettono di colmare la più ampia gamma di differenze sostanziali che sono state individuate tra i requisiti di formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stat membri che regolamentano la professione in questione, e tali criteri potrebbero ad esempio includere requisiti quali una formazione complementare, un tirocinio di adattamento, una prova attitudinale o un livello minimo prescritto di pratica professionale, o una combinazione degli stessi.

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Rechtsanwalt : meno incompatibilità degli avvocati part time

Il collega Mario Ferrara ci ha "girato" l'art. 46 e 47 della Legge professionale forense tedesca: mi pare che le compatibilità per gli avvocati tedeschi sono maggiori di quelle previste dalla legge forense italiana.

"BRAO § 46 Rechtsanwälte in permanent employment

(1) A Rechtsanwalt may not represent a client before courts or arbitral tribunals in his/her capacity as Rechsanwalt if the Rechtsanwalt has a duty to make his/her working time and labour available to this client under a permanent contract of employment or other form of employment.
(2) A Rechtsanwalt may not become active:
1. if he/she has already been active in a legal capacity in the same matter as a different type of advisor who gives legal advice under a permanent contract of employment or a similar form of employment;
2. as a different type of advisor who gives legal advice under a permanent contract of employment or a similar type of employment, if he/she has already been involved with the same matter as a Rechtsanwalt.
(3) The prohibitions set out in para. 2 also apply to the Rechtsanwälte and members of other professions who are or were in partnership with or who are or were otherwise associated with the Rechtsanwalt in order to jointly practise their professions, also in as far as one of them was involved as defined in para. 2.
BRAO § 47 Rechtsanwälte serving in the public sector
(1) Rechtsanwälte who serve as judges or civil servants, without holding such office for life, who are called to serve as soldiers in short-term service or who temporarily serve as non-civil servants in the public sector may not practise their profession as Rechtsanwalt unless they perform the duties assigned to them in an honorary capacity. However the Regional Judicial Administration may, on an Rechtanwalt's written application, appoint a deputy or allow the Rechtsanwalt to practise his/her profession himself/herself as long as this is not detrimental to the administration of justice.
(2) If a Rechtsanwalt has a public office without having been made a civil servant and if he/she may not practise as a Rechtsanwalt himself/herself due to the rules governing the office in question, the Regional Judicial Administration may appoint a deputy on the Rechtanwalt's application.
(3) The opinion of the Council of the Bar must be sought before a decision is taken regarding the applications referred to in para. 1 sentence 2 and para. 2."

 

La globalizzazione dei servizi

Segnalo il libro "The Services Shift: Seizing the Ultimate Opportunity", di R. Kennedy e A. Sharma, Financial Times / Prentice Hall. Tratta dell'imminente globalizzazione dei servizi e della conseguente migrazione delle opportunità di lavoro. Il c.d. services-sourcing imporrà di organizzare pure i servizi professionali legali in maniera tale che la "concorrenza tra ordinamenti" (di cui pure ha già parlato il nostro Consiglio di Stato) non porti alla marginalizzazione il c.d. sistema Italia.
Con la lingua fuori il sito ha una vocazione internazionale: puoi trovarci molte notizie interessanti per avvocati part time (e aspiranti tali) ma anche per "lawyers part time" d'ogni paese e, in particolare, per european lawyers e cioè per cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea abilitati ad esercitare le proprie attività professionali facendo uso di uno dei titoli professionali di cui alla direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale [avocat / advocaat / rechtsanwalt (Belgio); aπbokat (Bulgaria); advokàt (Repubblica ceca); advokat (Danimarca); rechtsanwalt (Germania); vandeadvokaat (Estonia); dikegòros / δικεγοροσ (Grecia e Cipro); abogado / advocat / avogado / abokatu (Spagna); avocat (Francia); barrister / solicitor (Irlanda); avvocato (Italia); zverinats advokats (Lettonia); advokatas (Lituania); avocat (Lussemburgo); ugyvéd (Ungheria); avukat / prokuratur legali (Malta); advocaat (Paesi Bassi); rechtsanwalt (Austria); adwokat radca prawny (Polonia); advogado (Portogallo); avocat (Romania); odvetnik / odvetnica (Slovenia); advokàt / komercny pravnik (Slovacchia); asianajaja / advokat (Finlandia); advokat (Svezia); advocate / barrister / solicitor (Regno Unito)].

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Redemption Song

Emancipate yourselves from mental slavery

None but ourselves can free our minds

Have no fear for atomic energy

Cause none of theme can stop the time*  (Redemption Song - Bob Marley and The Wailers, nella foto da wikipedia The Summer of '80 Garden Party, Crystal Palace Concert Bowl)

 

*Liberatevi dalla schiavitù mentale / Solo noi stessi possiamo liberare le nostre menti / Non temete l'energia atomica / Perchè nessuno può fermare il tempo.

 

due libri per le ferie per avvocati pessimisti ...

Data la tendenza alla proletarizzazione della avvocatura suggerisco agli avvocati pessimisti due letture "a tono":

"Son tutti finocchi col culo degli altri", del comico savonese Enrique Balbontin, ed. Mondadori;

 

 

 

 

 

"L'arte di essere povero", memorie di Boni de Castellane, ed. Exelsior 1881. "Il mio divorzio fu emesso il 5 novembre, alle cinque della sera". Così inizia quella che, oltre a una testimonianza avvincente, può essere letta come manuale scritto da un autentico intenditore, oggi venerato anche in Internet. Il matrimonio con l'ereditiera americana Anna Gould aveva reso Boni de Castellane "Re di Parigi". I sontuosissimi parties, spesso in maschera, con cui animava le serate parigine sono rimasti nella storia. Affollati della crème della società, con il conte di Montesquiou, Marcel Proust, Sarah Bernhardt, la Duse, d'Annunzio, l'allora giovane Jean Cocteau e pure Oscar Wilde. Tutti volevano essere suoi ospiti. Finché la moglie, indispettita dalle spese (e dai tradimenti), presentò istanza di divorzio e Boni, abbandonato da tutti, finì a doversela vedere coi creditori e con la buona società che ora gli voltava le spalle. Ma seppure difficile, la sua nuova, lunga vita "da povero", non fu però da meno di quella precedente. Perduti lussi e limousine, Boni restò con qualche abito e i mezzi pubblici, ma riuscì nell'impresa di rimanere sempre fedele a se stesso. E conservando il suo spiccato senso dell'umorismo, poco prima di morire, decise di raccontare "L'arte di essere povero".

 

come mai siamo ancora liberi?

 Milton Friedman era convinto che “l’unica ragione per la quale siamo ancora liberi è che lo statalismo che otteniamo vale meno di quanto ci costi”. In altri termini l’inefficienza non è da considerare sempre nociva, quella dello Stato può rappresentare l’unica nostra speranza di non diventarne schiavi. Se il nostro sistema di governo fosse efficiente sottraendoci il cinquanta per cento del nostro reddito e spendendolo oculatamente farebbe di noi tutti degli schiavi; se non lo siamo ancora diventati è solo grazie alla sua colossale inefficacia. Leggi qui l'interessante articolo di Antonio Martino tratto dal sito www.brunoleoni.it che riporta e sviluppa il ragionamento di Friedman.
 

Corte di Giustizia su straordinari dei dipendenti pubblici a part time

 La Corte di Giustizia delle Comunità Europee (con sentenza della I Sezione, in data 6/12/2007, in causa C-300/06) decise che "L'art. 141 del Ce deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in materia di retribuzione dei dipendenti pubblici  che, da un lato, definisce le ore  straordinarie effettuate sia dai dipendenti a tempo pieno sia dai dipendenti a tempo parziale come ore che essi svolgono  oltre il loro orario individuale di lavoro e, dall'altro lato, retribuisce tali ore secondo una tariffa inferiore alla tariffa oraria applicata alle ore effettuate entro l'orario individuale di lavoro, in modo tale che i dipendenti a tempo parziale sono retribuiti in modo meno vantaggioso dei dipendenti a tempo pieno per quanto riguarda le ore che effettuano oltre il loro orario individuale di lavoro e nei limiti del numero di ore dovute da un dipendente a tempo pieno nell'ambito del suo orario, nel caso in cui: i lavoratori danneggiati siano per la maggior parte lavoratori di sesso femminile e la disparità di trattamento non sia giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso". LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA ...
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La sentenza del Tribunale di Roma n. 11071 del 17/6/10 nega la vicedirigenza

 La sentenza del Tribunale di Roma n. 11071 del 17/6/10, pur riconoscendo l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto,  afferma che: "... in assenza di contrattazione collettiva nazionale di comparto, non sussiste alcun diritto alla qualifica di vice dirigente in favore del personale in possesso dei requisiti previsti".

 

Consulenza legale gratuita on line: quando è accaparramento di clientela e concorrenza sleale

 Molte persone ritengono sia consentito dall'ordinamento forense, sia moralmente apprezzabile, utile per i clienti, segno di atteggiamento concorrenziale del professionista, offrire servizi di consulenza legale gratuita. Io non la penso così. L'avvocato è un tecnico del diritto che non deve fornire gratuitamente i propri servizi al fine di accaparrare clientela. Lo sancisce il codice deontologico degli avvocati, il quale giustamente sanziona l'accaparramento di clientela: una forma di accaparramento, infatti, è quella che si realizza offrendo consulenze gratuite o a bassissimo prezzo. Mi domando: perchè non dovrebbe esser considerato accaparramento di clientela offrire su internet consulenze legali gratuite o a bassissimo costo e, invece, dovrebbe essere ritenuto accaparramento di clientela pubblicizzare la propria attività di avvocato divorzista con un cartellone pubblicitario quale quello qui accanto?
Alla prassi lassista del low cost si preferisca il rigore del law costs e, finalmente e di nuovo, l'etica del dura lex sed lex.
Su ilsole24ore del 12 agosto 2008 lessi un interessante articolo di Giulia Crivelli intitolato "Falsi, internet aggira le norme". A rileggerlo sembra ancora attualissimo, essendo indubbio che tuttora internet consente di aggirare (tra tante altre) anche le norme sulla consulenza legale o, meglio, di portare scorretta concorrenza agli avvocati da parte di: 1) non avvocati che si spacciano per avvocati; 2) avvocati che restano sconosciuti al cliente e al fisco; 3) avvocati che non si assumono la paternità e responsabilità dei pareri che inviano a chi li richiede on line. Sia chiaro, un parere in tema di diritto può esser legittimamente fornito, anche via internet, da chiunque, anche da un analfabeta (l'ha riconosciuto pure il C.N.F. nella sentenza n. 113 del 24/2/2006 definendo la consulenza on line "attività che non pare, allo stato della vigente legislazione, neppure riservata"). Il problema nasce quando, attraverso uno dei tantissimi siti che offrono consulenze legali on line, si asserisca con tutta la "leggerezza" (e l'efficacia) della diffusiva comunicazione via internet, che le dette consulenze provengono da un avvocato. Spesso non è vero che la consulenza proviene da un avvocato o, comunque, le sue modalità di erogazione non sono conformi alle norme deontologiche e/o a quelle sulla concorrenza nel servizio professionale di avvocato. Si può parafrasare l'articolo della giornalista Giulia Crivelli e riferire anche alla consulenza legale on line tante affermazioni riferite normalmente alla difficoltà di scoprire e colpire i contraffattori di merce. Borse, occhiali, articoli di moda, medicine, software falsi si vendono benissimo, come i falsi pareri di avvocati. Si può affermare che la contraffazione dei pareri legali venduti, svenduti o regalati su internet è un grande business in continua crescita; un grande business con frequenti nefasti danni collaterali per chi chiede la consulenza legale (il quale, però, non potrà lamentarsi, non essendo certo in buona fede allorché non controlla se riceve il parere da un vero avvocato e secondo le modalità della corretta erogazione del servizio professionale) e con danni economici non irrilevanti per l'intera categoria degli avvocati veri e corretti, i quali si vedono erodere una fetta (remunerativa) del mercato dei servizi professionali tipici (anche se non coperti da riserva) d’avvocato. La regolamentazione positiva, in Italia, dell’attività d’avvocato (e ancor più l'effettività dell'organizzazione della professione) ricorda, in realtà, purtroppo, per usare le parole di Hegel, la “notte in cui tutte le vacche sono nere”. Potremmo anche dire: todos caballeros o totos abogados! Comunque, l’analisi del fenomeno va approfondita, per individuare se esistono rimedi seri, e non ci si deve fermare alla sterile battaglia di retroguardia che combattono coloro che rivendicano la consulenza legale come “riserva” dell’avvocato. Bisogna riconoscere che il fenomeno delle consulenze on line dei falsi avvocati (come quello della vendita on line dei falsi prodotti di moda) sarà sempre più difficile da combattere a causa di talune caratteristiche intrinseche di internet, strumento di per se neutro ma che moltiplica in modo esponenziale le possibilità di azione dei falsari e truffatori d’ogni tipo e dei falsari e truffatori in materia di consulenze legali in particolare. E infatti, se si può sperare di rendere più difficile la vendita di una borsa falsa in spiaggia, per quella stessa borsa, o per una consulenza legale, la vendita in rete è sicuramente più facile. Copio le considerazioni della detta giornalista: come sottolinea l’Ocse nel rapporto “The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy” ( www.oecd.org/dataoecd/11/38/38704571.pdf ), internet offre ai professionisti della contraffazione i seguenti vantaggi, tutti ingigantiti dalla velocità delle transazioni: anonimato (un bravo informatico può facilmente mascherare la vera identità dei proprietari o gestori dei siti), flessibilità (i server dei siti possono essere spostati in brevissimo tempo da un Paese a un altro, a seconda delle leggi più favorevoli), grandezza del mercato, target illimitato (internet si rivolge a un’audience globale 24 ore su 24 e non a caso la maggior parte dei siti sono in inglese) e possibilità di ingannare i consumatori (web designers disonesti possono ad esempio inserire falsi commenti di utenti). E ancora: mentre i grandi gruppi commerciali del lusso spendono milioni di dollari in azioni legali per contrastare la contraffazione, in Italia gli Enti pubblici Consiglio Nazionale Forense (che pure ha al suo interno una “Commissione per la Concorrenza”) e Consigli degli ordini degli avvocati non riescono (e non possono riuscire, per la scarsa capacità "inquisitoria" derivante da scarsità di mezzi e da come sono stati disegnati dal legislatore d’altri tempi) neppure a conoscere l’entità del fenomeno della “falsità" e varia irregolarità dei pareri legali on line e certo non sono in grado di contrastare la violazione grave delle regole della concorrenza che in tale fenomeno si sostanzia. Per avere un’idea della vastità dell’offerta basta digitare su Google o qualsiasi altro motore di ricerca le parole “consulenza legale” o “parere legale” e “gratis” o “gratuita” o “low cost”: molti dei siti che appariranno non lasciano dubbi sull’irregolarità evidente rispetto alle norme deontologiche e alle norme sulla concorrenza nel servizio professionale di avvocato. Il primo luglio 2008 eBay (il gestore del più grande sito di aste on line) è stata condannata dal Tribunale di Parigi (e i giudici di secondo grado hanno confermato la sentenza) a pagare a Lvmh ben 40 milioni di euro di risarcimento per non aver fatto abbastanza per prevenire o impedire la vendita di prodotti contraffatti. Bisognerà che, ispirandosi alla condanna francese, gli avvocati italiani rispettosi del codice deontologico e delle regole della concorrenza si lamentino innanzi alla Corte di giustizia? Bisognerà che essi lamentino la violazione delle regole della concorrenza ad opera dello Stato italiano perché non tutela adeguatamente la concorrenza nel servizio professionale di avvocato e non consente (con la sua antiquata legislazione ed antiquata organizzazione, per scarsità di mezzi, del Consiglio Nazionale Forense e dei Consigli degli ordini degli avvocati) una effettiva tutela dalla concorrenza scorretta portata da colleghi scorretti e da non avvocati? O, invece, per tutelarsi efficacemente, i singoli avvocati (in funzione supplente dei Consigli degli ordini?) dovranno denunciare alla Guardia di Finanza i siti irregolari? Sperando in interventi adeguati di Antitrust e C.N.F., non ci si deve nascondere, comunque, la necessità che detti interventi siano supportati da rilevante impegno (anche organizzativo ed economico). Non si dimentichi , tra l'altro, che pur se si arriva all'ordinanza di sequestro che dispone di oscurare un sito (in ipotesi accertato strumento d'attività illegale) il vero problema sta nell'eseguirla: l'ordinanza va notificata al titolare del sito e al provider il quale deve oscurarlo e "caricare" sull'home page i motivi del sequestro. Tutto si complica se il server non è italiano; e se l'host è negli Stati uniti le complicazioni aumentano.

Una famosa delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano dell'ottobre 2000 ebbe a decretare l'irregolarità deontologica della redazione, attraverso siti internet, di pareri gratuiti, salvando invece la consulenza legale a pagamento, anche se a condizioni rigorose per non essere in contrasto con le norme del codice deontologico. Si dichiararono allora vietate non solo quelle attività di consulenza on line che fossero gratuite ma anche quelle offerte a prezzi inferiori alle tariffe professionali. Si affermò pure che doveva "escludersi la possibilità di consulenza da parte di colleghi tramite siti internet gestiti da terzi ("società di servizi", associazioni ecc.)". Ormai sono trascorsi molti anni da quando il C.N.F., nella seduta del 26/10/2002, ricordava che il codice deontologico, all'art. 17, comma I, lett. B, del testo allora vigente vietava espressamente "l'utilizzazione di Internet per offerta di servizi e consulenze legali gratis, in proprio o su siti di terzi". Ne è passata di acqua sotto i ponti ! Dopo tanto tempo la consulenza legale on line (come, d'altro canto, la formazione continua dell'avvocato e specialmente quella on line) è sempre più un business e sempre meno una cosa utile.

 

La risposta di Brunetta su mancata istituzione della videdirigenza

 Il ministro Brunetta ha risposto all'interrogazione dell'On. Bobba sulla mancata istituzione della vicedirigenza.
Di rilievo, a mio avviso, soprattutto i passaggi della risposta per cui: "... Appare chiara, infine, la competenza della contrattazione collettiva per la predisposizione dell'area, l'istituzione della figura professionale e la doverosità dell'attività istituzionale tesa alla predisposizione degli atti di indirizzo all'Agenzia per la rappresentanza delle pubbliche amministrazioni, ai fini dell'istituzione dell'area della vicedirigenza.
Per ciò che riguarda, nello specifico, tale ultimo aspetto, si rappresenta che il Dipartimento funzione pubblica, in qualità di comitato di settore, ha adempiuto attraverso l'emanazione di un apposito atto di indirizzo all'Agenzia per le rappresentanze delle pubbliche amministrazioni, del 15 marzo 2006 (atto quadro sulla composizione dei comparti di contrattazione), in cui era contenuta una precisa indicazione per la costituzione dell'area vicedirigenziale nel comparto Ministeri. Analogamente si è disposto attraverso l'atto di indirizzo del 7 maggio 2007, relativa al Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Ministeri 2006-2009.
Per ciò che attiene, invece, al successivo accordo fra le parti, appare pleonastico evidenziare che la contrattazione collettiva non è vincolata né vincolabile, essendo espressione di autonomia privata ex articolo 39 della Costituzione.
Le parti contrattuali, in specie, non hanno inteso disciplinare la vice dirigenza attraverso il Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Ministeri sottoscritto il 14 luglio 2007, ma hanno rinviato tale adempimento ad una sequenza negoziale successiva (cfr. l'articolo 37), che per dottrina e giurisprudenza costante integra il contratto collettivo essendo espressione della volontà delle parti di esercitare in più fasi il mandato negoziale. Tuttavia questa sequenza contrattuale, non ha avuto seguito.
In merito alla giurisprudenza citata dall'onorevole interrogante, sembra opportuno ricordare che, ex adverso, altri giudici del lavoro hanno ritenuto non sussistente il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nell'area della vicedirigenza (cfr.: Tribunale di Roma, sentenza n. 21125 del 2007; Tribunale di Grosseto, sentenza 8 febbraio 2007; Tribunale di Grosseto, sentenza del 23 febbraio 2009; Tribunale di Torino, sentenza 30 luglio 2009).
Inoltre, lo stato giuridico del personale costituisce materia ascrivibile all'ordinamento civile, su cui è competente la legislazione statale. Per cui stupisce la circostanza che alcune regioni, con proprie leggi, abbiano istituito l'area della vicedirigenza. In ogni caso si tratta di materia devoluta all'autonomia collettiva e la legge ha previsto al riguardo un iter procedurale articolato che demanda alla contrattazione collettiva la disciplina dell'area vicedirigenziale.
Un'ulteriore notazione occorre effettuare con riferimento alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, che ha «disapplicato» l'articolo 8 della legge n. 15 del 2009. L'ordinamento conosce un potere di disapplicazione esclusivamente con riferimento agli atti amministrativi in caso di illegittimità degli stessi acclarata dal giudice ordinario (articoli 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E), ma nessuna legge
prevede un analogo potere nei confronti di norme di legge.
Al riguardo si richiama la giurisprudenza costituzionale in tema che ha escluso il potere di disapplicare le leggi ritenute illegittime (ex multis Corte costituzionale n. 285/1990). L'esercizio di un tale potere per il Giudice delle leggi integra una violazione delle norme costituzionali. In questi casi le norme di legge verrebbero trattate alla stregua di atti amministrativi ed il Giudice eserciterebbe «un potere del tutto abnorme, non previsto nel nostro ordinamento costituzionale, con palese violazione degli articoli 101, secondo comma, e 117, primo comma, 134 della Costituzione».
Non può pertanto condividersi la scelta, operata dalla sentenza in questione, di disapplicare sostanzialmente la disposizione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 che istituisce la vicedirigenza e che demanda alla contrattazione collettiva la disciplina della materia.
Infine, con riferimento alla direttiva europea citata dall' onorevole interrogante, n. 36 del 7 settembre 2005, articolo 17 lettera e), recepita con legge comunitaria, si ritiene che la stessa, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, non sia attinente alla materia in oggetto
".
LEGGI DI SEGUITO L'INTERA INTERROGAZIONE DELL'ON. BOBBA E LA RISPOSTA DEL MINISTRO BRUNETTA ...

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Cass. 16722 del 16 luglio 2010: niente imposta di pubblicità sulla targa dell'avvocato se ...


La Corte di cassazione, sezione tributaria, con sentenza 16722/2010 del 16 luglio 2010 -richiamando anche la giurisprudenza della Corte di giustizia (caso Wouters) con riguardo al riconoscimento che l'attività dell'avvocato è attività d'impresa al fine dell'applicazione del diritto dell'Unione europea in tema di concorrenza, ed evidenziando d'operare una interpretazione costituzionalmente orientata- ha ha accolto il ricorso di due avvocati che non ritenevano di dover pagare l'imposta di pubblicità in relazione alla targa professionale da essi esposta accanto al portone d'ingresso.
La Suprema corte ha stabilito che affiggere una targa all'esterno dello studio legale non comporta pagamento dell'imposta sulla pubblicità se la targa in questione non contiene messaggi promozionali dell'avvocato o degli avvocati in essa indicati ma solo i nomi, l'attività svolta e il luogo dello studio. Con ciò ha avallato la linea interpretativa seguita dal Ministero dell'economia e delle finanze che, in una circolare di maggio 2002, aveva statuito che "devono essere ricomprese tra le fattispecie che godono del beneficio in questione i mezzi pubblicitari esposti dai professionisti (medici, avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, ecc.), che possono rientrare nella definizione di cui al citato art. 47 del d.P.R. n. 495 del 1992, in quanto assolvono al compito di individuare la sede dove si svolge un'attività economica".
La sentenza 16722/2010 della Cassazione ha affermato, in particolare:
"È pur vero che la norma di esenzione in esame, richiamando le “attività commerciali” e quelle di “produzione di beni e servizi”, sembra riferibile, in senso letterale, alle attività esercitate dall’imprenditore e non anche a quelle svolte dal libero professionista.
Tuttavia, deve considerarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, nell’ambito del diritto della concorrenza, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico della detta entità e dalle sue modalità di finanziamento (cfr., ad es., 23 aprile 1991, causa C-41/90, Höfner e Elser; 11 dicembre 1997, causa C-55/96, Job Centre), e costituisce un’attività economica qualsiasi attività consistente nell’offrire beni o servizi su un mercato determinato (sentenze 16 giugno 1987, causa C-118/85, Commissione/Italia; 18 giugno 1998, causa C-35/96, Commissione/Italia, sugli spedizionieri doganali). Si è, pertanto, in particolare, ritenuto che “gli avvocati offrono, dietro corrispettivo, servizi di assistenza legale consistenti nella predisposizione di pareri, di contratti o di altri atti, nonché nella rappresentanza e nella difesa in giudizio. Inoltre, essi assumono i rischi finanziari relativi all’esercizio di tali attività poiché, in caso di squilibrio tra le spese e le entrate, l’avvocato deve sopportare direttamente l'onere dei disavanzi". E si è concluso che gli avvocati "svolgono un’attività economica e, pertanto, costituiscono imprese ai sensi degli artt. 85, 86 e 90 del Trattato, senza che la natura complessa e tecnica dei servizi da loro forniti e la circostanza che l'esercizio della loro professione è regolamentato siano tali da modificare questa conclusione" (sentenza 19 febbraio 2002, causa C-309/99, Wouters).
Ne deriva che, in ossequio ai richiamati principi del diritto comunitario, non è ammissibile che l'avvocato (e il libero professionista in genere) possa essere soggetto, nella materia de qua, ad un regime fiscale differenziato - e più gravoso - rispetto a quello riservato a coloro che svolgono una qualsiasi altra attività economica (in regime concorrenziale).
Va aggiunto che l'anzidetta conclusione è anche conforme ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in esame: premesso, infatti, che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale e di questa Corte, anche le norme concernenti agevolazioni e benefici tributari, pur essendo frutto di scelte discrezionali del legislatore, possono essere oggetto di interpretazione estensiva quando ciò sia imposto dalla ratio legis (cfr., da ult., Corte cost. n. 202 del 2003 e Cass. n. 8361 del 2002), non può non osservarsi che l’esclusione dall’ambito applicativo della norma de qua delle targhe degli studi professionali (le quali resterebbero assoggettate ad imposta, a meno che non superino la superficie di trecento centimetri quadrati, ai sensi dell'art 7, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993) risulterebbe in contrasto con la finalità, perseguita dalla legge, di sottrarre ad imposizione (entro i previsti limiti dimensionali) le indicazioni aventi lo scopo prevalente (proprio considerazione delle ridotte dimensioni) di identificare il luogo di esercizio di una attività economica, distinguendolo da quelli concorrenti".

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 16722 DEL 16 LUGLIO 2010 ...

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Cosa si rivendica in concreto quando si chiede di "costituzionalizzare" l'avvocato?

A Milano, per il 7 luglio 2010, presso l'Aula Magna del Palazzo di Giustizia è stata organizzata una tavola rotonda dal titolo “L’Avvocatura soggetto costituzionale nella giurisdizione”. Si annunciava la partecipazione, tra gli altri, dell'avv. Maurizio de Tilla (Presidente Organismo Unitario dell’Avvocatura), dell'Avv. Paolo Giuggioli (Presidente Ordine Avvocati di Milano), dell'Avv. Prof. Oreste Dominioni (Ordinario Diritto Processuale Penale - Università degli Studi di Milano), dell'Avv. Prof. Remo Danovi (già Presidente del Consiglio Nazionale Forense).
Ripropongo dunque alcune mie considerazioni su un fatto strano, apparentemente marginale nel dibattito sui contenuti della riforma forense, sul fatto cioè che si continui a vagheggiare la "costituzionalizzazione" dell'avvocatura.
Ma che significa? Che c'è sotto? 
Già il 26/3/09, intervenendo presso il C.N.F. in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario forense, il ministro della giustizia aveva affermato che nell'ambito della riforma costituzionale della giustizia sarebbe stata data agli avvocati "dignità costituzionale" in modo che fosse più visibile la parità tra accusa e difesa. Il nuovo ruolo costituzionale dell'avvocato, ancora tutto da definire, pareva dunque prospettato in relazione alla sola difesa penale. Su Guida al Diritto del 22/8/09, n. 33, il Presidente dell'OUA, Avv. Maurizio de Tilla, scriveva: "... soprattutto occorre modificare la Costituzione che già riconosce la parità di ruolo tra magistratura e avvocatura nel processo, senza però citare quest'ultima esplicitamente e dare concretezza a quest'ultima affermazione. La previsione nella giurisdizione dell'avocatura come soggetto costituzionale potrà colmare questa grave lacuna che ha incidenza negativa sull'organizzazione giudiziaria. Se l'avvocatura fosse riconosciuta come soggetto costituzionale si renderebbe più che legittima la selezione nell'accesso all''albo, ma principalmente si accrescerebbe sensibilmante l'apporto sinergico dell'avvocatura". L'accenno al rendere legittima la selezione nell'accesso all'albo non piacque; sembrava segnalare motivazione corporativa.  
Vedremo ora, a distanza di tempo se la riforma dell'avvocatura sarà ancora fortemente reclamata come necessariamente autonoma, speciale o eccezionale rispetto a quella di tutte le altre professioni ordinistiche.
A me pare che la specialità dell'avvocatura è cosa ovvia come lo è la specialità d'ogni altra professione. Mi pare che tale specialità sia sufficientemente disegnata dalla legislazione ordinaria e non richieda inconcludenti modifiche della Costituzione. Si badi, la specialità in questione non è solo quella disegnata per tutti gli avvocati dalla legge professionale del 1933 e dal codice deontologico ma è anche quella disegnata da altre norme di legge per singoli avvocati chiamati a specifiche funzioni.
Sul punto segnalo l'articolo di Mario Pisani "Gli avvocati e l'ordinamento giudiziario" (in Rassegna Forense, n. 3/2008) del quale mi pare utile riportare il significativo sommario: 1. Gli avvocati che diventano giudici di Cassazione. 2. Gli avvocati che difendono i magistrati nei procedimenti disciplinari. 3. L'avvocatura e la "riforma Mastella" (l. 30 luglio 2007, n. 111) dell'ordinamento giudiziario: A) In tema di ammissione al concorso per esami - B) In tema di composizione delle commissioni di concorso - C) In tema di abilitazione degli ex magistrati all'esercizio della professione forense - D) In tema di valutazione di professionalità - E) In tema di segnalazioni al Consiglio giudiziario riguardanti la professionalità dei magistrati - F) In tema di consiglio direttivo della Scuola superiore della magistratura - G) In tema di composizione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione - H) In tema di composizione dei consigli giudiziari - I) In tema di sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace.
IL PUNTO E' CHE SE ALCUNI AVVOCATI SON CHIAMATI A SVOLGERE FUNZIONI PUBBLICISSTICHE NON PER QUESTO SI DEVE ATTRIBUIRE ALLA GENERALITA' DELL'AVVOCATURA ITALIANA UN RUOLO PUBBLICISTICO CHE ESSA NON HA E, CREDO, NON VUOLE AVERE.
CREDO CHE GLI AVVOCATI ITALIANI NON VOGLIANO AFFATTO DIVENTARE IMPIEGATI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA MA VOGLIANO ESSER MESSI IN GRADO, ATTRAVERSO LEGGI ORDINARIE CHE REGOLINO LA LIBERA PROFESSIONE IN MANIERA PRO-CONCORRENZIALE, DI MEGLIO ORGANIZZARSI E MEGLIO AGIRE DA LIBERI PROFESSIONISTI NEL MERCATO GLOBALIZZATO DEI SERVIZI GIUDIZIARI (CHE COMPRENDONO I SERVIZI LEGALI). 
Occorrerà comunque vigilare affinchè attraverso la "costituzionalizzazione" dell'avvocato non si realizzi una sottrazione del medesimo dall'operatività dei principi generali della concorrenza. Al riguardo mi pare che dovrà riaffermarsi l'ambito "esclusivamente processuale", attualmente riservato dall'art. 24 Cost. al diritto di difesa, come disegnato dalla sentenza n. 20/2009 della Corte costituzionale.
Parafrasando la sentenza della seconda sezione penale della Cassazione, n. 28699, depositata il 21/7/2010, si potrà dire che, poichè la avvocatura -come complesso degli avvocati italiani- non è menzionata nella Costituzione, non può confondersi il valore (pur indubbiamente di spessore costituzionale) della tutela del diritto di difesa con il rilievo costituzionale dell'avvocatura nel suo complesso o della relativa funzione. Il rilievo costituzionale d'un soggetto (anche collettivo) va infatti riservato (com'è pacifico nella dottrina costituzionalistica e nella giurisprudenza) a soggetti che, appunto, siano almeno menzionati nella Carta costituzionale.
Sempre parafrasando Cass. 28699/2010 si potrebbe aggiungere che è poi evidente che neppure è pensabile qualificare come di rilievo costituzionale la funzione dell'avvocatura se nel contempo della stessa avvocatura si voglia rivendicare la natura di agrregato sociale composto da di oltre 200.00 avvocati-imprese (al fine dell'applicazione delle norme dell'Unione Europea sulla concorrenza, magari per non pagare l'imposta di pubblicità sulla targa affissa accanto al portone di studio, oppure per rivendicare sussidi anticrisi) da non trattare in maniera deteriore rispetto ad altre imprese.
E ancora parafrasando Cass. 28699/2010 si potrebbe concludere (sempre contro la proposta di modificare la Costituzione per inserirvi un'espressa menzione del ruolo da protagonista dell'avvocato nell'attività del rendere giustizia)  che, evidenziare -per convincere che sia buona cosa "costituzionalizzare" l'avvocatura- la mera rilevanza costituzionale di uno dei valori più o meno coinvolti nella variegata attività degli avvocati è opzione interpretativa che condurrebbe all'aberrante conseguenza di dover poi, coerentemente, "costituzionalizzare" un numero pressochè illimitato di gruppi socio-professionali, operanti nel settore sanitario, dell'informazione, della sicurezza antinfortunistica e dell'igiene del lavoro, della tutela ambientale e del patrimonio storico e artistico, dell'istruzione, della ricerca scientifica, del risparmio e via enumerando valori (e non "funzioni") di rango costituzionale.

Leggi di seguito la sentenza 20/2009 della Corte costituzionale...

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Sottoscrizione di sentenze del Consiglio Nazionale Forense (vedi pure Cass 17204 del 21 luglio 2010)

 Le sezioni unite della Cassazione, con sentenza 24/7/2009, n. 17357 (su Rassegna Forense 3/2009), hanno statuito che "In materia di decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense, qualora, nella copia allegata al ricorso per cassazione, la conformità della decisione all'originale sia stata attestata recando, con la dicitura "firmato", l'indicazione a stampa del nome e cognome del presidente  e del segretario, tale formulazione non è idonea a dimostrare la mancanza della sottoscrizione sull'originale dell'atto, che l'apposizione di detta dicitura lascia presumere, ma la parte può dimostrarne la mancanza prendendo visione dell'originale e facendosi rilasciare specifica attestazione, da depositarsi ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ.".
Va ricordato anche che la Suprema Corte, nella ordinanza n. 17204 depositata il 21 luglio 2010, accogliendo un ricorso del Ministero della sanità contro una decisione della Corte d’Appello di Roma, ha ribadito che la sentenza che non risulti sottoscritta dal giudice è affetta da nullità assoluta ed insanabile, se non è menzionato uno specifico impedimento del magistrato. Si legge nell'ordinanza n. 17204/2010: "la giurisprudenza di questa corte ha ripetutamente sottolineato come l'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice (o, nell'ipotesi di sentenza emessa da parte di un giudice collegiale, da parte di uno dei magistrati tenuti a sottoscriverla ai sensi dell'art. 132, terzo comma cod. proc. civ.) determina, qualora non risulti menzionato un impedimento del magistrato, la nullità assoluta ed insanabile della sentenza, rilevabile anche di ufficio (Cass. 31 ottobre 2005, n. 21193, 24 giugno 2004, n. 11739)". 

 

sta per arrivare www.servizi-legali.it



Sarà on line dopo l'estate www.servizi-legali.it , il sito per le consulenze legali on line esclusivamente in tema di accesso alle professioni e rapporti con Ordini e Collegi professionali.  Fornirà pareri legali a pagamento a tutela dei professionisti inquadrati nelle c.d. professioni ordinistiche (avvocati, commercialisti, medici, farmacisti ecc...) o esercenti una delle professioni c.d. non ordinistiche (informatici ecc...), nonchè a tutela degli aspiranti professionisti.

 

Quando i consumatori hanno 60 giorni per recedere da contratti a distanza

 Ai consumatori è consentito, nei contratti a distanza, di recedere entro sessanta giorni -e non entro dieci giorni- qualora non siano stati correttamente informati sul diritto di recesso.

 

Liberati dalle abitudini

 Ciò che è consueto intesse intorno a noi una ragnatela sempre più solida, e presto ci accorgiamo che i fili sono diventati funi e che noi stessi siamo seduti al centro, come un ragno che è rimasto impigliato e deve nutrirsi del suo stesso sangue. Per questo lo spirito libero odia tutte le abitudini e le regole, tutto ciò che è duraturo e definitivo, e per questo lacera continuamente, seppure con dolore, la tela in cui è invischiato, sebbene ciò gli procurerà piccole e grosse ferite dolorose - quei fili infatti deve strapparli dal proprio corpo, dalla propria anima. (Friedrich Nietzsche)
 

Scopri il portale europeo della giustizia elettronica

 L'Unione Europea, il 16 luglio 2010, ha finalmente messo on line un utilissimo "sportello unico" della giustizia nell'Unione.
Scoprilo all'indirizzo https://e-justice.europa.eu/home.do 
Si tratta di un vero e proprio portale europeo della giustizia elettronica, dal quale accedere, ad esempio, alla conoscenza di leggi e prassi degli Stati membri,  ai registri immobiliari di altri Stati Ue, o acquisire informazioni sui sistemi giudiziari in Europa.
Le funzionalità e l'utilità del portale cresceranno poichè esso sarà aggiornato e implementato, a cominciare dall'area riguardante i diritti della difesa e delle vittime.  
C'è da scommettere che diventerà presto uno degli strumenti preferiti per la soluzione delle più diverse questioni giuridiche transnazionali che interessino cittadini, imprese e operatori del diritto (si calcola che oggi oltre 10 milioni siano isoggetti coinvolti in procedimenti giudiziari transnazionali).

 

"The Globalization of Crime - A Transnational Organized Crime Threat Assessment"

 U.N.O.D.O.C., United Nations, Office on Drugs and Crime, ha pubblicato uno studio dal titolo "The Globalization of Crime - A Transnational Organized Crime Threat Assessment"
Lo trovi all'indirizzo http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf
LEGGI DI SEGUITO LA PREFAZIONE ...

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Consiglio di Stato su concorsi: non legittimati ad agire i sindacati per tutelare iscritti

 Il Consiglio di Stato ha deciso che i sindacati non sono legittimati ad agire in giudizio per la tutela degli iscritti in relazione ad un concorso asseritamente lesivo di carriera e  aspettative economiche.

 Visto come la pensano i sindacati a proposito di vicedirigenza, mi sembra una buona notizia per chi voglia vincere e non solo partecipare.

 

Gli pseudoriformatori ci ripensano e cercano di insabbiare una profonda riforma forense?


Che fine ha fatto la riforma della professione di avvocato? 
Fino a qualche settimana addietro se ne parlava tutti i giorni sui quotidiani mentre adesso sembra spento il sacro fuoco riformatore di tanti fieri avversari d'una visione mercantilistica della professione forense.
Nel silenzio di costoro mi viene da pensare ... 
Agli pseudoriformatori in tema di riforma forense non sfugge che potrebbero anche ritrovarsi con una riforma forense vera. Volevano che nel C.N.F. fossero ribaditi e accresciuti i tre ruoli di legislatore di settore, giudice speciale della disciplina e della tenuta degli albi, amministratore con poteri di enorme rilevanza.
Da come s'è messa la discussione nell'aula del Senato, però, hanno cominciato a temere che potrebbero, alla fine, invece, scomparire:
1)  la giurisdizione domestica del C.N.F.,
2) l'accentramento nel C.N.F. dei tre ruoli di legislatore-giudice-amministratore,
3) la specializzazione gestita verticisticamente,
4) la figura del cassazionista per meriti d'anzianità,
5) la pratica lunga prima dell'esame di stato,
6) il potere regolamentare del C.N.F. e dei Consigli degli Ordini,
7) i Consigli dell'Ordine composti di soli avvocati e non sottoposti a pregnanti controlli contabili,
8) il potere degli eletti nei Consigli degli ordini locali e nel C.N.F. di irrogare o confermare sanzioni disciplinari addirittura espulsive e di disporre la cancellazione amministrativa dall'albo, per incompatibilità, nei confronti di colleghi, con i quali, magari, ci si è scontrati innanzi a giudici o che difendono controparti in giudizi pendenti,
9) la formazione continua gestita verticisticamente.
Se a ciò s'aggiunge che sembrano ormai chimere la reintroduzione delle tariffe minime e la riserva della consulenza legale all'avvocato, mi sa proprio che la prossima mossa degli pseudoriformatori sarà il silenzio totale, il tentativo di far calare la sordina su quella che fino a ieri reclamavano come riforma improcrastinabile. Scommetto che non accetteranno il rischio di un esame parlamentare lungo e combattuto per giungere, forse, ad una vittoria di Pirro. Tale sarebbe, infatti, una eventuale riformicchia della professione in chiave corporativa, la quale certamente, appena approvata, sarebbe subito oggetto di ordinanze di rimessione innanzi alla Corte costituzionale e fonte di cause innanzi alla Corte di giustizia e a quella dei diritti dell'uomo.
DAL PUNTO DI VISTA DI CHI TEME L'APERTURA ALLA CONCORRENZA DEL MERCATO DEI SERVIZI PROFESSIONALI DI AVVOCATO E' CERTO MEGLIO LA LEGGE PROFESSIONALE CORPORATIVA DEL 1933 CHE UNA LEGGE NUOVA DAL CONTENUTO DIRETTAMENTE O POTENZIALMENTE (PERCHE' ATTIVATORE DELLE CORTI SUDDETTE) EVERSIVO DELLO STATUS QUO (ai nostalgici giovani e vecchi ricordo che lo status quo è quello della progressiva proletarizzazione dell'ex ceto forense).
In conclusione: mi sa tanto che una riforma della professione forense o la faranno i parlamentari riformatori veri (liberali di destra e di sinistra non scarseggiano) o non la farà il Parlamento ma la Corte costituzionale, la Corte di Lussemburgo e quella di Strasburgo. 

 

Non basta un accordo parlamentare per superare i vizi di costituzionalità della riforma forense

 Illusione ottica di movimento: niente di meglio per commentare visivamente questa notizia.
 I vertici dell'Avvocatura sembrano aver cambiato strategia: non essendo stati in grado di imporre all'Assemblea del Senato il testo di riforma partorito dalla Commissione giustizia del Senato tentano la via della doppia partigianeria, l'accordo maggioranza-opposizione (che già si raggiunse in Commissione giustizia del Senato, con esiti poi sconfessati in Aula).
Gli interventi degli esponenti dell'opposizione nella discussione generale nell'aula del Senato sul disegno di legge di riforma della professione di avvocato sono andati dalla critica rigorosa e puntuale all'apprezzamento generico. L'opposizione è divisa -come hanno evidenziato il Senatore Benedetti Valentini (pdl) e il relatore Valentino (pdl) al termine della seduta antimeridiana (n. 363) del 21 aprile 2010- e solo gli interventi dei Senatori Poretti (pd), Maritati(pd) e Ichino(pd) mi paiono embrione di censure specificabili, in sede di esame dei singoli articoli, come capaci di evitarci il "medioevo prossimo venturo" d'una "pseudoriforma", sicuramente peggiore e sicuramente più autenticamente corporativa e classista della legge del 1934 che vuole sostituire.
E dire che ci sarebbero tutte le premesse maggiori perchè l'opposizione "di sinistra" trascini con successo, per la via del liberalismo proconcorrenziale, la riottosa "destra" italiana nel seguire le indicazioni dell'Antitrust, che ha criticato aspramente il disegno di legge quand'era all'esame della Commissione giustizia (e che non è affatto cambiato nella sostanza). C'è l'appoggio di un numero nel tempo sempre più ampio di avvocati (non solo di giovani avvocati e di studenti in giurisprudenza); c'è l'appoggio di fondamentali settori del mondo imprenditoriale; c'è l'appoggio di numerosi "pensatoi" liberali e della dottrina giuridica più avveduta circa la globalizzazione del servizio professionale di avvocato (vedi in questo sito l'articolo in cui riporto l'autorevole intervento, già di qualche tempo addietro, del giudice costituzionale Giuseppe Tesauro).
Forse l'opposizione del partito democratico si porta dietro il "freno" costituito dal fatto che la proposta a suo tempo avanzata dall'ex Sen. Calvi era, in fondo, assimilabile a quella ora all'esame dell'Aula del Senato, tanto che la figura del giurista dell'opposizione Calvi è stata evocata in Aula proprio dal relatore Valentino (pdl).
Sorprende invece la posizione di altre forze dell'opposizione che, per essere avanguardie di libertà e anticorporativismo, non debbono rimangiarsi proposte poco innovatrici.
Speriamo che il dibattito parlamenare sugli emendamenti faccia emergere diversi equilibri; speriamo che l'opposizione si schieri compatta con Maritati, Poretti e Ichino e rivendichi "radicalmente" come propria una china di "sregolatezza, di iperliberismo selvaggio, una disarticolazione auspicata e, direi quasi, un'anarco-demagogia" (così il Sen Benbedetti Valentini ha qualificato la china seguita dal Sen. Ichino) che in realtà è solo resistenza liberale a una corporazione arrogante che in pochi rigorosi hanno sinora propugnato.
Già, peraltro, taluni importanti esponenti dell'avvocatura incontrarono -riferirono i giornali- , lo scorso 17 maggio, il presidente della commissione Giustizia del Senato, Filippo Berselli, il relatore del ddl di riforma forense, Avv. Giuseppe Valentino e il sottosegretario alla Giustizia, Maria Elisabetta Alberti Casellati per illustrare le difficolta` incontrate in Aula per l'approvazione della riforma e per discutere di tre proposte di modifica del testo che potrebbero, si pensava, consentire il superamento dell'attuale stallo in Senato.
Queste sarebbero state le proposte ritenute capaci di far cambiare atteggiamento all'opposizione:
1) abolire i test informatici preselettivi per l'accesso alla pratica forense;
2) eliminare, nei confronti dei praticanti, l'incompatibilita` del tirocinio con un'attivita` lavorativa da dipendente presso un privato;
3) prevedere la consulenza legale come attività riservata ma stabilire al riguardo ampie deroghe per gli uffici interni alle associazioni di categoria, imprenditoriali e sindacali.
Riiferirono allora gli informati che avallerebbero tali ipotizzate novità il Cnf, l'Oua e l'Anf, purche` la riforma vada avanti. L'Unione delle Camere Penali, invece, si era detta fortemente contraria ad “un accordo che smantellera` il progetto di riforma dell'avvocatura che pure era sostenuto dal Governo”.
EBBENE, GRAVISSIMI VIZI DI COSTITUZIONALITA' PRESENTA IL DDL DI RIFORMA FORENSE. EVIDENTISSIMO IL VIZIO DI COSTITUZIONALITA' RELATIVO AL MANTENIMENTO DEL RUOLO DI GIUDICE SPECIALE (IN MATERIA DISCIPLINARE E RIGUARDO ALLA TENUTA DEGLI ALBI) IN CAPO AL C.N.F., IL QUALE NONOSTANTE LA MANCANZA DI TERZIETA' E INDIPENDENZA DAI CONSIGLI DEGLI ORDINI LOCALI, DAI QUALI VIENE ELETTO, VERREBBE MANTENUTO GIUDICE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DA QUEI MEDESIMI ORDINI LOCALI (la violazione del giusto processo, che postula un giudice terzo e imparziale, comporta incostituzionalità ex art. 111 Cost; articolo questo che peraltro trova fondamento nell'art. 101 secondo comma per cui <<i giudici sono soggetti soltanto alla legge>> e nell'art. 97 primo comma per cui <<i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione>>).

PARIMENTI EVIDENTE IL VIZIO DI COSTITUZIONALITA' CONSISTENTE NEL MANTENIMENTO, IN CAPO AL C.N.F., DELLE TRE FUNZIONI (CIASCUNA PERALTRO IMPLEMENTATA RISPETTO ALLA PREVISIONE DELLA LEGGE PROFESSIONALE DI STAMPO CORPORATIVO, ADOTTATA NEL 1933 DAL REGIME FASCISTA) DI LEGISLATORE DI SETTORE, AMMINISTRATORE E GIUDICE.

Ma, senza qui elencare tutti i gravissimi vizi di costituzionalità del ddl di riforma forense, molto c'è da obiettare anche se ci si limita all'analisi della costituzionalità delle novità prospettate nei punti dell'ipotetico accordo tra maggioranza e opposizione che sopra ho indicato coi numeri 2) e 3).
L'ipotizzato accordo che dovrebbe spianare la strada del ddl di riforma forense consiste, infatti, in realtà, nella programmazione dell'adozione di norme evidentemente incostituzionali per violazione degli artt. 2, 3, 4, 41, 117 della Costituzione.

IN PARTICOLARE, QUANTO AL PUNTO SOPRA INDICATO COL n. 2) DELL'IPOTETICO ACCORDO MAGGIORANZA-OPPOSIZIONE:

Far pratica da avvocato deve essere consentito ai dipendenti pubblici e privati; se non a quelli che lavorano a tempo pieno (come è oggi consentito in virtù della sentenza della Cassazione 28170/08), almeno a quelli che lavorano a part time. 
Occorre in ciò seguire il buon senso che s'espresse nella sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 28170/08. Trattavasi d'una sentenza, emessa su ricorso presentato da un militare dell’arma dei carabinieri avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense che aveva confermato il provvedimento col quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo lo aveva cancellato dal registro speciale dei praticanti avvocati per asserita incompatibilità, ai sensi dell’art. 3 della legge professionale forense (r.d.l. 1578/1993). Questo il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte: trattandosi di preclusioni volte a garantire l’autonomo ed indipendente svolgimento del mandato professionale, le incompatibilità di cui all’art. 3 del RDL n. 1578/1933 non si applicano ai praticanti non ammessi al patrocinio, che possono di conseguenza essere iscritti nell’apposito Registro Speciale anche se legati da un rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati”. Soprattutto alcune frasi colpiscono, nella detta sentenza. Sembrano frasi di buon senso, semplici piuttosto che infarcite di ermeneutica strumentale, che si propongono per aprire nuovi scenari al Diritto e alla Giustizia, secondo le regole della proporzionalità della regolazione e nel rispetto della naturale concorrenzialità (riconosciuta espressamente da Corte cost. 189/01) del mercato dei servizi professionali di avvocato.
Scrive la Corte: “ … la soluzione del Consiglio Nazionale suscita forti perplessità che aumentano ancora di più ove si consideri che precludendo, a chi ne avrebbe i mezzi, la possibilità di migliorare soltanto perché si è trovato nella condizione di aver dovuto accettare un lavoro insoddisfacente o non più adeguato, introduce uno sbarramento non esattamente in linea con i valori fondamentali dell’ordinamento”.
E ancora sottolinea: 1) la gravità del rischio che -a diversamente ritenere-  si chiederebbe di correre all’interessato (chiamato a rinunciare ad un lavoro certo e remunerato per svolgere un lungo apprendistato, non sempre adeguatamente retribuito, e sostenere infine una prova che potrebbe anche non superare); 2) la non infrequente possibilità che taluno decida di affrontare la pratica e l’esame di avvocato non in vista di un immediato cambio di attività, ma per precostituirsi il titolo necessario al suo futuro esercizio, magari dopo il raggiungimento di una sufficiente anzianità contributiva.

QUANTO POI AL PUNTO SOPRA INDICATO COL n. 3) DELL'IPOTETICO ACCORDO MAGGIORANZA-OPPOSIZIONE:
In tema di consulenza legale, se non si consente di svolgere consulenza professionale al singolo non iscritto all'albo e neppure inserito quale lavoratore dipendente (o "simildipendente") in una impresa, associazione o sindacato o patronato, RISULTA EVIDENTE CHE IL TANTO APPREZZATO ACCORDO MAGGIORANZA-OPPOSIZIONE ALTRO NON SARA' CHE UN CEDIMENTO ALLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E AI SINDACATI E PATRONATI, CHE TANTO AVEVANO PROTESTATO CONTRO LA RISERVA (ASSERENDO LE PRIME CHE FACEVA CRESCERE LE SPESE DELLE IMPRESE E PAVENTANDO I SECONDI CHE DIMINUISSE IL LORO RUOLO). I SOLI CHE SI VEDREBBERO ANCORA IMPEDITA L'ATTIVITA' DI CONSULENZA (RESA PROFESSIONALMENTE) SAREBBERO GLI ABILITATI ALLA PROFESSIONE NON ISCRITTI NELL'ALBO FORENSE E NEPPURE DIPENDENTI D'ALTRI. IN SOSTANZA COLORO CHE, AD AVVISO DELL'AVVOCATO GENERALE KOKOTT (vedi le sue conclusioni depositate il 29/4/2010 nella causa innanzi alla Corte di giustizia C-550/07al link http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=Submit&numaff=C-550/07 ) SONO IN GRADO DI FORNIRE UNA MIGLIORE CONSULENZA IN QUANTO NON CONDIZIONATA NEGATIVAMENTE DAL RAPPORTO DI DIPENDENZA ECONOMICA DAL DATORE DI LAVORO. 

 

Direttiva 2010/41/UE impone parità di trattamento per le lavoratrici autonome

 L'Unione europea, con la direttiva 2010/41/UE del 7 luglio 2010, impone la parità di trattamento anche per le lavoratrici autonome. La direttiva (che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio e che dovrà essere recepita entro il 5 agosto 2012) obbliga gli Stati a introdurre maggiori tutele sull’applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne che esercitano un’attività autonoma. Ad esempio, l’indennità di maternità dovrà esser garantita alle lavoratrici autonome per almeno 14 settimane (gli Stati potranno però decidere se tale indennità sarà obbligatoria o erogata su base volontaria). 
Leggi la direttiva 2010/41/UE sulla gazzetta dell'Unione Europea (GUUE L180, 15 luglio 2010, p. 1 ss.) all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:180:SOM:IT:HTML 

 

Tribunale L'Aquila 7/7/10 riconosce vicedirigenza "con tutte le conseguenze giuridiche e economiche"

Invito tutti i dipendenti pubblici che frequentano questo sito -e in particolare quegli impiegati pubblici che rivendicano il riconoscimento immediato dell'area separata della vicedirigenza anche come trattamento economico- ad aderire al gruppo "vicedirigenza", all'interno del social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com che ho strutturato sulla piattaforma NING.
 Così potranno facilmente acquisire aggiornate informazioni in tema di vicedirigenza (leggere ad es. la recente sentenza n. 229/2010 del 7 luglio 2010 del Tribunale di L'Aquila).
La concorrenza e il merito (da individuare in primo luogo nell'aver conseguito una abilitazione professionale) devono essere principio di selezione anche nell'impiego pubblico.
ADERISCI E INVITA ALTRI AD ADERIRE A
www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e, al suo interno, al gruppo "vicedirigenza". 
 
QUESTO LO STATO DELL'ARTE SULLA VICEDIRIGENZA: 
Va certo considerata la c.d. "riforma Brunetta" della pubblica amministrazione, (l. 15/2009) "Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio onale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti". Al riguardo certamente si può dire che le critiche, pur proposte da più parti, alla previsione di una sostanziale inoperatività della stauizione legislativa dell'area separata della vicedirigenza non hanno prodotto un ripensamento del Governo sul rinvio, sostanzialmente a tempo indeterminato, della disciplina con CCNL, per quanto riguarda l'aspetto economico, dell'area della vicedirigenza.  Così, infatti, recita l'art. 8: " (Norma interpretativa in materia di vicedirigenza) 1. L’articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la vicedirigenza è disciplinata esclusivamente ad opera e nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dell’avvenuta costituzione di quest’ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge".
PERO' UNA LINEA INTERPRETATIVA SEGUITA DAL TRIBUNALE DI ROMA, CHE DISAPPLICA LA LEGGE 15/2009 E RICONOSCE LA TITOLARITA' DELLA VICEDIRIGENZA COME DIRITTO SOGGETTIVO, RIMETTE TUTTO IN DISCUSSIONE.
INOLTRE LA SENTENZA n. 229/2010 del Tribunale di L'Aquila, del 7 luglio 2010, ha accolto il ricorso di alcuni dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e per l'effetto ha dichiarato il diritto dei ricorrenti a essere inquadrati nell'area della vicedirigenza di cui all'art. 17 bis del D.Lgs. n. 165/01 "con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche". La sentenza 229/2010 segue le n. 97/2010, 98/2010, 99/2010 e 167/2010 dello stesso Tribunale di L'Aquila che pure hanno ritenuto che la pubblica amministrazione si è mostrata inadempiente.

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA n. 229/2010 DEL TRIBUNALE DI L'AQUILA DEL 7 LUGLIO 2010 ...
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Cassazione 10151/10: paga l'IRAP il professionista che esternalizza tutti i servizi

 La Cassazione con sentenza n. 10151 del 2010 ha accolto il ricorso dell'amministrazione avverso una decisione d'appello della Commissione tributaria regionale di Perugia la quale, invece, aveva statuito per il non assoggettamento all'IRAP di taluni professionisti che avevano affidato tutti i servizi (segreteria, telefonia ecc...) a una società e non disponevano di dipendenti o collaboratori.
Questo il principio sancito da Cass. 10151 del 2010: "Il ricorso al lavoro di terzi per la fornitura di tutti i necessari servizi in forma rilevante e non occasionale, ma continuativa, integra il presupposto dell'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, non rilevando che la struttura posta a sostegno e potenziamento dell'attività professionale del contribuente sia fornita da personale dipendente o da un terzo in base a un contratto di fornitura".
In senso analogo la Cassazione si era già espressa con sentenza 25/5/2009, n. 12078.
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE n. 10151 del 2010 ...

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Finanzieri in congedo e altri soggetti che possono difendere innanzi alle commissioni tributarie

 L'art. 12 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, prevede:
"2. Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti dall'amministrazione pubblica. Sono altresì abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori in agraria, gli agronomi e i periti agrari, per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane. In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresì, abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell'articolo 63, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG, nonché i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636".

Il terzo e quarto comma dell'art. 63 del DPR 600/73, come modificato dalla legge 388/00, prevedono:
"3. Il Ministero delle finanze può autorizzare all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziale direttiva e di concetto dell'amministrazione finanziaria nonché gli ufficiali e i sottufficiali della guardia di finanza collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio. L'autorizzazione può essere revocata in ogni tempo con provvedimento motivato. Il Ministero tiene l'elenco delle persone autorizzate e comunica alle segreterie delle commissioni tributarie le relative variazioni.
4. A coloro che hanno appartenuto all'amministrazione finanziaria e alla guardia di finanza, ancorché iscritti in un albo professionale o nell'elenco previsto nel precedente comma, è vietato, per due anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli uffici finanziari e davanti le commissioni tributarie".
Ottenuta dalla Direzione regionale dell'agenzia delle entrate l'abilitazione all'assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie, per essere poi iscritto nell'elenco degli abilitati ex D.M. 18/11/1996, n. 631, l'interessato dovrà farne richiesta alla medesima Direzione regionale".

 

Consulente del lavoro in Spagna e in Italia non sono equivalenti

 L'equivalenza tra professioni simili in Europa va vagliata, potendosi pervenite  anche ad escludere l'equivalenza tra professioni come ha fatto il TAR Lazio con sentenza N. 8299 del 22/4/2009, DEPOSITATA IL 26/8/2009.
Questo il principio espresso dal TAR Lazio: "Deve negarsi l'equivalenza delle professioni. Del tutto legittimamente, infatti, il provvedimento ha rilevato come, in relazione alle differenti specifiche competenze esercitate in Italia -come ad esempio la difesa in giudizio nelle controversie tributarie previste all'art. 12 del D.Lgs. 546/ 1992- non vi poteva essere alcuna corrispondenza tra il titolo professionale spagnolo Diplomado en ciencias y empresariales y profesor mercantil e la professione di consulente del lavoro. La difformità era poi tale da non consentire nemmeno l'applicazione delle misure di compensazione".
LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA 8299/09 DEL TAR LAZIO ...

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Libertà di scelta delle modalità della difesa e libero esercizio di attività professionale.

 Il T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, con ordinanza n. 27, depositata il 7 febbraio 2008, aveva sottoposto alla Corte costituzionale, con riferimento agli artt. 117, commi secondo e terzo, e 24, commi primo e secondo, della Costituzione, interessanti questioni di costituzionalità della legge regionale 30/2006 che obbligava le società e fondazioni partecipate dalla Regione Lombardia, nonchè le ASL, ad affidare (di norma e per tutte le attività connesse ad atti di programmazione e di indirizzo) l'incarico della difesa tecnica all'Avvocatura della Regione e non a liberi professionisti.
La Corte costituzionale, con ordinanza 43/2009, in forza della abrogazione della norma censurata ad opera della successiva legge regionale della Lombardia n. 33/2008, ordinò la restituzione degli atti al TAR Lombardia.
Importanti, comunque, le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione, delle quali dette conto la Corte costituzionale, affermando nell'ordinanza 43/2009 che per il rimettente "la norma regionale sarebbe poi in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale  di cui all'art. 24 della Costituzione, da intendersi comprensivo ... anche della libertà di scelta delle modalità della difesa medesima", e ancora " ... la norma regionale contrasterebbe poi con la lett. m) (recte: e), dell'art. 117, secondo comma, Cost., che riserva allo Stato la normativa in materia di tutela della concorrenza e finirebbe così per incidere sul principio del libero esercizio di un'attività professionale, contrastando in tal modo anche con gli artt. 49 e 50 del Trattato 25/3/1957, che istituisce le Comunità europee

 

Guida per vivere e lavorare ovunque voi scegliate

 Leggo da un interessante blog ( www.italiansinfuga.com ) la segnalazione di una "Guida per vivere e lavorare ovunque voi scegliate"  http://locationindependentguides.com/the-location-independent-lifestyle-guide/ 



Andrebbe letta assieme a   "The end of lawyers?", di Richard Susskind   

 

Statistiche di www.avvocati-part-time.it

Da Google Analytics queste le statistiche del sito a giugno 2010:
13.522 visite
11.338 visitatori unici assoluti
22.537 visualizzazioni di pagina
1,67 pagine/visita
00:01:14 tempo medio sul sito
76,60 % visite nuove
traffico da motori di ricerca 11.899,00 (88,00 %)
traffico diretto 1.104,00 (8,16 %)
traffico da siti di riferimento 519,00 (3,84 %).

E queste le risultanze di tutte le rilevazioni di Google Anaytics a partire dal 7 marzo 2009 e fino al 30/06/2010:
164.173 visite
119.005 visitatori unici assoluti
314.205 visualizzazioni di pagina
1,91 pagine/visita
00:01:28 tempo medio sul sito
76,29 % visite nuove
traffico da motori di ricerca 139.802 (85,16%)
traffico diretto 19.283 (11,75%)
traffico da siti di riferimento 5.088 (3,10%).

Grazie per l'apprezzamento!


Occhiolino se hai un account Google o Yahoo o AIM o Open ID, puoi utilizzare Google Friend Connect per interagire in questo sito. E' facile, basta cliccare sul bottone "Join this site" in alto a sinistra, nella social bar di Google Friend Connect,  e semplicemente aggiungerti al sito, visualizzare la tua identità, modificare a piacere il tuo profilo e le impostazioni di comunicazione, invitare amici. Ma non solo: cliccando nella parte centrale della social bar puoi anche entrare nel flusso delle attività  degli "aggregati" al sito per vedere i loro commenti e poi, cliccando nella parte destra della social bar, consultare i loro profili. Ecco il video esplicativo di Google con traduzione italiana. E presto altre funzionalità saranno rese disponibili da Google!!! 

Figo per leggere le news precedenti scorrendone agevolmente i soli titoli puoi cliccare nel Menù principale in colonna di sinistra: in particolare, se clicchi su "Notizie" accedi ai contenuti a partire dall'ultimo inserito nel sito (o secondo altri criteri che puoi selezionare).

Con la lingua fuori il sito ha una vocazione internazionale: puoi trovarci molte notizie interessanti per avvocati part time (e aspiranti tali) ma anche per "lawyers part time" d'ogni paese e, in particolare, per european lawyers e cioè per cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea abilitati ad esercitare le proprie attività professionali facendo uso di uno dei titoli professionali di cui alla direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale [avocat / advocaat / rechtsanwalt (Belgio); aπbokat (Bulgaria); advokàt (Repubblica ceca); advokat (Danimarca); rechtsanwalt (Germania); vandeadvokaat (Estonia); dikegòros / δικεγοροσ (Grecia e Cipro); abogado / advocat / avogado / abokatu (Spagna); avocat (Francia); barrister / solicitor (Irlanda); avvocato (Italia); zverinats advokats (Lettonia); advokatas (Lituania); avocat (Lussemburgo); ugyvéd (Ungheria); avukat / prokuratur legali (Malta); advocaat (Paesi Bassi); rechtsanwalt (Austria); adwokat radca prawny (Polonia); advogado (Portogallo); avocat (Romania); odvetnik / odvetnica (Slovenia); advokàt / komercny pravnik (Slovacchia); asianajaja / advokat (Finlandia); advokat (Svezia); advocate / barrister / solicitor (Regno Unito)].

 

Corte d'appello Milano: doverosa per il giudice l'interpretazione conforme a C.E.D.U.

 La IV sezione della Corte d'appello penale di Milano, con sentenza depositata il 15 giugno 2010, ha dato esecuzione a sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che il 12 giugno 2007 aveva condannato l'Italia per aver emesso una sentenza penale (di condanna a 21 anni di reclusione per traffico di droga nei confronti di imputato che però non aveva partecipato al processo in quanto latitante) in violazione dell'articolo 6 della C.E.D.U., stante la impossibilità di ritenere, nella fattispecie, che l'imputato non avesse voluto partecipare al processo.
La Corte d'appello ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado, riaffermando che in forza delle decisioni della Corte costituzionale mentre "il legislatore deve adeguarsi ai principi posti dalla C.E.D.U. nella sua interpretazione giudiziale" (quella espressa nelle decisioni della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo), per altro verso il giudice comune "deve dare alle norme interne un'interpretazione conforme ai precetti convenzionali".
Interessante la sentenza della Corte d'appello milanese perchè ricostuisce il ruolo delle sentenze della Corte di Strasburgo nel nostro ordinamento.

 

"Amor fati. La vita tra caso e destino"

 "Amor fati. La vita tra caso e destino", Marcello Veneziani, Mondadori, pag. 242, € 18,00

 

Incontriamoci anche su facebook


Chi vincerà tra Antitrust e C.N.F.? I numerosissimi avvocati e aspiranti tali che dissentono radicalmente dalla proposta di riforma della professione forense elaborata dal C.N.F. e dal testo approvato dalla Commissione giustizia del Senato avranno la forza di farsi sentire?
Su facebook aderisci al gruppo concorrenzaeavvocatura ( http://www.facebook.com/group.php?gid=50227667162 ).  Ma non solo, iscriviti anche al social network "dedicato" www.concorrenzaeprofessioni.ning.com e, al suo interno, al gruppo "AVVOCATI"

   ... e per un commento scrivimi all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.  

 

Su www.concorrenzaeavvocatura.ning.com c'è il gruppo dei cancellati ex l.339


Su www.concorrenzaeavvocatura.ning.com è costituito il gruppo "avvocati cancellati per legge 339/03 ricorrenti al C.N.F.": invito gli interessati ad aderire a quel gruppo, utile anche per coordinare IN MANIERA RISERVATA le iniziative che vari colleghi stanno studiando. ADERISCI AL SOCIAL NETWORK www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ove sono già presenti numerosi "gruppi"; al loro interno potrai confrontarti utilmente con i tuoi "cointeressati". Il social network già conta più di 90 iscritti.

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Art. 8 CEDU e 15 Carta di Nizza: la l. 339/03 non supera vaglio di ragionevolezza e proporzionalità

Con sentenza n. 249/2010 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'aggravante della clandestinità, ritenendo che discrimina gli extracomunitari rispetto ai cittadini italiani e comunitari.
La sentenza, come di seguito si chiarisce, rileva anche a proposito del dibattito sulla costituzionalità o meno della l. 339/03 che, almeno secondo l'interpretazione che va per la maggiore, ha reintrodotto una vera e propria incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e esercizio della professione forense. 
Fondamentale per sostenere l'inconstituzionalità della l. 339/03, è quanto si legge al punto 4.1 del considerato in diritto della sent. 249/2010, e in particolare l'affermazione per cui:
" ... Ogni limitazione di diritti fondamentali deve partire dall’assunto che, in presenza di un diritto inviolabile , «il suo contenuto di valore non può subire restrizioni o limitazioni da alcuno dei poteri costituiti se non in ragione dell’inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante» (sentenze n. 366 del 1991 e n. 63 del 1994).
La necessità di individuare il rango costituzionale dell’interesse in comparazione, e di constatare altresì l’ineluttabilità della limitazione di un diritto fondamentale, porta alla conseguenza che la norma limitativa deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo sufficiente, ai fini del controllo sul rispetto dell’art. 3 Cost., l’accertamento della sua non manifesta irragionevolezza (sentenza n. 393 del 2006)".

Infatti sia il diritto dei c.d. "vecchi avvocati-part-time" a rimanere iscritti negli albi per l'affidamento di cui hanno tanto a lungo goduto, sia il diritto degli ulteriori dipendenti pubblici (abilitati all'esercizio della professione) a trasformare il loro rapporto di lavoro da full time a part time per iscriversi all'albo forense, sono diritti fondamentali che, come insegna la sentenza 249/2010 della Corte costituzionale, impongono di sottoporre la legge che li conculca ad un vaglio di ragionevolezza, "non essendo sufficiente, ai fini del controllo sul rispetto dell’art. 3 Cost., l’accertamento della sua non manifesta irragionevolezza (sentenza n. 393 del 2006)". 
(SUL PUNTO SI DOVRA' ARGOMENTARE PER SUPERARE I RAGIONAMENTI DI CORTE COSTITUZIONALE 390/06). 
Ma perchè i diritti dei due gruppi sopra delineati ("vecchi avvocati-part-time" e "aspiranti avvocati-part-time") sono diritti fondamentali?
In primo luogo, con riguardo ai "vecchi avvocati-part-time" e ai loro diritti quesiti a rimanere iscritti negli albi, è un diritto fondamentale riconosciuto dalla Corte di Srasburgo (ricorso 26713/05, Bigaeva  contro Grecia, sentenza depositata il 28/5/2009) quello al rispetto della vita professionale che è un aspetto del diritto al rispetto della vita privata. Al riguardo la  Corte  dei diritti dell'Uomo di Strasburgo ha confermato che si viola l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (il quale, appunto, garantisce il diritto al rispetto della vita privata, che comprende anche quella professionale) se un Ordine di avvocati impedisce l'accesso alla professione a soggetto che aveva coltivato legittime aspettative. La posizione dei detti "vecchi avvocati-part-time" è evidentemente, per l'affidamento goduto addirittura in posizione di pienazza del diritto e non di aspettativa, ancor più degna di tutela di quella esaminata dalla Corte dei diritti dell'uomo nel caso Bigaeva.
In secondo luogo, con riguardo a tutta la l. 339/03 e cioè anche al divieto di iscrizione all'abo per chi non vi fosse già iscritto al momento della sua entrata in vigore, si può richiamare:
1) la sentenza della terza sezione civile della Cassazione n. 2352/2010, depositata il 2/2/2010, che ha riconosciuto che: a. sono di rango costituzionale (trovando base negli artt. 1, 3, 4 e 35 della Costituzione) le prerogative del lavoratore professionista; b. esse inoltre sono garantite  dalla Carta di Nizza che è recepita dal Trattato di Lisbona (l'art. 1 della Carta regola il valore della dignità umana che include anche la dignità professionale; mentre l'art. 15 qualifica la libertà professionale come diritto inviolabile sotto il valore categoriale della libertà);
2) la sentenza 189/01 della Corte costituzionale che riconosce che il mercato dei servizi professionali di avvocato è "naturalmente concorrenziale" ed è interesse generale quello a consentirvi l'accesso a tutti gli abilitati.

Si consideri, infine, che l'interpretazione che la Corte dei diritti dell'uomo fa della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ormai  (a seguito delle sentenze della Corte costituzionale 348 e 349/2007) integra il parametro costituzionale dell'art. 117 cost., comma 1, e perciò (ove non si ritenga possibile interpretazione costituzionalmente orientata della l. 339/03 che tuteli i diritti quesiti e ove non si ritenga possibile una disapplicazione della l. 339/03 per "comunitarizzazione" della CEDU), si potrà di certo sollevare questione di costituzionalità della l. 339/03 per violazione di norma interposta.

E' POI CERTO, PER LE SOLITE RAGIONI SVISCERATE PIU' VOLTE, CHE LA L. 339/03:
1) NON PASSA IL VAGLIO POSITIVO DI RAGIONEVOLEZZA DI CUI PARLA LA SENT. 249/2010 DELLA CORTE COSTITUZIONALE,
2) NON PASSA IL VAGLIO DI PROPORZIONALITA' DI CUI PARLA LA DECISIONE "BIGAEVA" (INDIVIDUANDO UNA RESTRIZIONE DISCRIMINATORIA NELLA MANCANZA DI PROPORZIONALITA') DELLA CORTE DI STRASBURGO.

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA 249 DELLA CORTE COSTITUZIONALE, DEPOSITATA L'8 LUGLIO 2010 ...

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danza

danza per me. Tutto ti guarderà stando ben fermo



("Zeus, l'uomo e la danzatrice", Maurizio Perelli, olio su legno, cm. 30 per 26)

 

Documento di riflessione della Corte di giustizia su adesione dell’Unione alla C.E.D.U.

 La Corte di giustizia dell’Unione europea ha elaborato, il 5 maggio 2010, un "Documento di riflessione su taluni aspetti dell’adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali" che si conclude con la solenne affermazione che "occorre disporre, al fine di rispettare il principio di sussidiarietà inerente alla Convenzione e di assicurare al tempo stesso il buon funzionamento del sistema giurisdizionale dell’Unione, di un meccanismo idoneo a garantire che alla Corte di giustizia possa essere sottoposta, in maniera effettiva, la questione della validità di un atto dell’Unione prima che la Corte europea dei diritti dell’uomo statuisca sulla conformità di questo atto con la Convenzione".
Anche se il Documento di riflessione è volto a salvaguardare le attribuzioni della Corte di giustizia circa la validità di atti dell'Unione in vista dell'adesione di quest'ultima alla Convenzione, sono comunque importanti alcuni passaggi del Documento pure con riguardo alla incrementata tutela, attraverso i giudici nazionali e attraverso la stessa Corte di giustizia, che dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona è riconosciuta anche a fronte di atti (amministrativi e giurisdizionali) non dell'Unione europea ma dei singoli Stati.
Innanzitutto quello in cui la Corte riconosce la portata per essa stessa e per i giudici nazionali della c.d. Carta di Nizza e dell'adesione dell'Unione alla C.E.D.U., fatti entrambi derivati dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.
Scrive la Corte di Giustizia al punto 2 del recente Documento di riflessione:
"Il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, rappresenta una tappa importante nell’evoluzione della tutela dei diritti fondamentali in Europa. Da un lato, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea beneficia ormai dello status di atto giuridicamente vincolante, di modo che la Corte di giustizia nonché i giudici nazionali dispongono d’ora in poi di un testo che può costituire il fondamento principale per adempiere il loro compito di sorveglianza sul rispetto dei diritti fondamentali nell’ambito dell’interpretazione e dell’applicazione del diritto dell’Unione. Dall’altro lato, il Trattato di Lisbona prevede che l’Unione aderisca alla Convenzione. Strutturando in tal modo il contesto giuridico per la tutela dei diritti fondamentali a livello dell’Unione, questa tutela, i cui primi fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant’anni fa (nota 2), viene riaffermata e rafforzata".
Al punto 3 aggiunge, con riguardo alla già manifestatasi applicazione della C.E.D.U. da parte della Corte di Giustizia:
"Per quanto riguarda più in particolare la Convenzione, le istituzioni e gli organi dell’Unione cercano infatti da lungo tempo di assicurare, sotto il controllo della Corte di giustizia, il rispetto dei diritti dell’uomo come garantiti dalla Convenzione, e questo anche in assenza di un obbligo esplicitamente enunciato in tal senso. Come testimoniato dalla sua giurisprudenza, la Corte di giustizia applica regolarmente la Convenzione e fa riferimento in tale contesto, in modo sempre più preciso in questi ultimi anni, alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo...".
Al punto 4:
" ... conformemente all’art. 6 TUE, l’adesione «non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati» e, ai sensi di un protocollo allegato ai trattati, e che ha quindi lo stesso valore di questi ultimi, l’accordo relativo all’adesione «deve garantire che siano preservate le caratteristiche specifiche dell’Unione e del diritto dell’Unione»".

LEGGI DI SEGUITO IL "DOCUMENTO DI RIFLESSIONE" DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 5 MAGGIO 2010 (lo puoi leggere anche all'indirizzo  http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_64268/ )

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Invocare anche l'art. 104 Cost. per far dichiarare incostituzionali molte incompatibilità forensi

 L'articolo 104 della Costituzione recita:
"La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale".

E' evidente che prevedere che gli avvocati eletti a membri del CSM non possano essere iscritti all'albo "finchè sono in carica" ha una valenza interpretativa circa la legittimità o illegittimità costituzionale di quelle disposizioni di legge che prevedono incompatibilità con l'esercizio della professione forense (e cioè divieti di iscrizione negli albi capaci di travolgere anche le iscrizioni precedenti il realizzarsi della causa di incompatibilità).
Infatti, nel bilanciamento di valori costituzionali cui fosse chiamata la Corte costituzionale a fronte d'una ordinanza di rimessione che dubitasse, (anche) in relazione all'art. 104 Cost., della costituzionalità d'una certa previsione di incompatibilità, si dovrebbe riconoscere che:
1)
la previsione dell'ultimo comma dell'art. 104 Cost., vietando che siano iscritti in albi professionali gli avvocati eletti al CSM, non è solo norma di garanzia d'indipendenza del CSM, ma è anche norma di garanzia della libertà individuale (che come insegna la Corte di Strasburgo <caso Bigaeva> comprende anche la libertà professionale), è articolo da leggere -soprattutto dopo le modifiche dell'art. 117 Cost. che espressamente attribuiscono allo Stato il ruolo di promotore della concorrenza- assieme all'art. 33 , comma 5, Cost. ("E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale"). L'ultimo comma dell'art. 104, infatti, forma sistema completo di tutela con l'art. 33, comma 5, nel senso che mentre quest'ultimo prevede che per essere abilitati all'esercizio professionale sia necessario un esame di stato, l'iscrizione degli abilitati all'albo e l'esercizio concreto della professione alla quale s'è abilitati è, per il primo (oltre che per gli artt. 1, 2, 4, 35, 41) un diritto di libertà costituzionalmente garantito, con la sola eccezione, appunto, di cui all'ultimo comma dell'art. 104.
Certo la Corte costituzionale potrà esser chiamata, nel solco di Corte cost. 189/01, a riconoscere la portata del riconoscimento espresso del valore della concorrenza operato dal nuovo art. 117. 
Certo (prima o poi) risponerà positivamente, cancellando tutte le incompatibilità di cui all'art. 3 della legge professionale del 1933 in quanto sproporzionate e inadatte a raggiungere lo scopo che si prefiggono (evitare conflitti di interessi). 
Con ciò, inoltre sarà coerente con quella sua recente giurisprudenza (la decisione del 12/3/2010, n. 93, conferma la ratio decidendi delle sentenze 348 e 349 del 2007) che ha riconosciuto quali norme costituzionali interposte gli approdi della Corte di Strasburgo e con quell'altra sua giurisprudenza che attribuisce all'art. 24 la funzione di garante delle parti sostanziali e non di garante dei professionisti che le difendono in giudizio.
2)
l'unico ordine al quale la Costituzione riconosce indipendenza è la magistratura. La Costituzione non riconosce, invece, nessuna garanzia di indipendenza nè all'avocatura nel suo complesso nè al singolo avvocato. Pertanto se pure quello dell'indipendenza dell'avvocato fosse un valore, esso sarebbe recessivo a fronte della libertà dei privati (questa si garantita costituzionalmente) d'organizzare la loro professione nelle forme del lavoro dipendente. 

 

Se si vuole esser seri sull'indipendenza dell'avvocato: un esempio di regolazione per legge

 Dove scovare una regolamentazione seria dell'indipendenza del professionista?
E' l'uovo di Colombo: bisogna guardare la regolamentazione dell'indipendenza di quei professionisti l'indipendenza dei quali sia SEMPRE un valore non solo morale ma anche immediatamente e in misura rilevante un valore economico per i fruitori dei loro servizi e addirittura per la collettività. Tali professionisti sono i revisori contabili.
E infatti è evidente a prima lettura che un approccio serio alla questione dell'indipendenza del professionista è quello operato, CON RIGUARDO APPUNTO AI REVISORI CONTABILI, dal D.Lgs. 27-1-2010 n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE".
Se si vuole che l'indipendenza dell'avvocato sia una cosa seria e non uno specchietto per le allodole (o, altrimenti detto, un modo come altri per operare una <non consentita> limitazione quantitativa e non qualitativa all'accesso al servizio professionale di avvocato, che è sottoposto, certamente, alle regole dell'Unione Europea in tema di concorrenza) bisogna pervenire a una regolamentazione analoga a quella prevista per i revisori contabili. Altrimenti è meglio lasciar perdere e limitarsi a raccomandare ai clienti degli avvocati di informarsi a fondo, preventivamente, su coloro che intendono scegliere come loro difensori.

LEGGI DI SEGUITO GLI ARTICOLI 1, 10, 17, 18, 19 DEL D.LGS. 39/2010 ...

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Indice delle liberalizzazioni 2010 dell'Istituto Bruno Leoni

Quanto è liberalizzata l'Italia? Lunedì 12 luglio l'Istituto Bruno Leoni presenterà la quarta edizione del suo Indice delle liberalizzazioni, che indaga il grado di apertura di quindici settori dell'economia italiana rispetto al paese più liberalizzato d'Europa, in quello stesso ambito. Ormai appuntamento ricorrente nelle attività dell'IBL, l'Indice delle liberalizzazioni mostra, anno dopo anno, miglioramenti e peggioramenti nel livello di concorrenza in alcuni snodi cruciali per il futuro del nostro paese: consente quindi di avere una visione complessiva di quanto il nostro Paese sia effettivamente in transizione verso un'economia di mercato. Misurare la liberalizzazione è importante per individuare dove debbano essere orientate le riforme, nella consapevolezza che una maggiore libertà economica è condizione necessaria per avere più crescita.

Ne discuteranno, a partire dalle ore 10,30, il presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Antonio Catricalà, l'On. Paolo Gentiloni (Responsabile Comunicazioni del Partito Democratico) ed il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maurizio Sacconi.  L'incontro, che sarà introdotto da Carlo Stagnaro (direttore delle ricerche dell'Istituto Bruno Leoni e curatore dell'Indice) sarà moderato dal caporedattore de Il Sole 24 Ore online, Daniele Bellasio. L'evento si svolgerà a Milano presso la Sala Teatro dell'Hotel Four Season, via Gesù 6/8. Seguirà un piccolo rinfresco.

I quindici settori indagati nell'Indice delle liberalizzazioni sono: elettricità, gas, servizi idrici, telecomunicazioni, ferrovie, trasporto aereo, trasporto pubblico locale, infrastrutture autostradali, servizi postali, televisione, servizi finanziari, ordini professionali, mercato del lavoro, fisco e pubblica amministrazione. L'Indice è realizzato da un team di ricerca composto da: Fabiana Alias, Ugo Arrigo, Massimo Beccarello, Rosamaria Bitetti, Silvio Boccalatte, Luigi Ceffalo, Piercamillo Falasca, Daniela Floro, Andrea Giuricin, Christian Pala, Paolo Pamini e Massimiliano Trovato.

L'Indice sarà disponibile dalla mattina del 12 luglio, per la prima volta anche come eBook per i maggiori eBook reader. Quest'anno, l'Indice ospiterà anche un importante contributo di Sam Peltzman (University of Chicago) sull'impatto della regolamentazione sul progresso economico.

 

"L'arte di ascoltare", di Francesco Torralba

 Da "L'arte di ascoltare. Manuale pratico per apprezzare il silenzio e dar valore alle parole", di Francesco Torralba: " ... la parola non può aprirsi un varco in mezzo ai rumori. Rimane sepolta e si annulla contro una massa confusa. Educare all'arte di parlare e di ascoltare implica una strenua lotta contro la tendenza alla rumorosità. E' perciò importante educare alla continenza verbale, alla pratica del silenzio, alla disponibilità all'ascolto ..."

 

Esami di avvocato: la rapida ricorrezione favorevole all'aspirante blocca l'appello

 Il C.G.A., con decisione n. 719/2010 depositata il 26/5/2010, ha statuito che in materia di esami di avvocato l'effetto dell'improcedibilità dell'appello proposto dall'Avvocatura dello Stato contro la sentenza del TAR con cui sia stata ordinata la ricorrezione degli elaborati d'esame (art. 4, D.L. n. 115/2005, convertito con modificazioni nella L. n. 168/2005), si verifica anche a seguito della sola ricorrezione con esito favorevole all'aspirante avvocato degli elaborati precedentemente valutati insufficienti, quando la nuova valutazione è operata dalla commissione esaminatrice senza riserva ed avviene prima del deposito dell'appello e della pronuncia cautelare emanata dal giudice d'appello, che potrebbei sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA SICILIA n. 719/2010 ...

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una altura

 voglio
trovare
una altura
su un'isola
dove
il sole
sorge
e tramonta
sul mare
inondando
di vita
senza intoppi.

voglio temporeggiare

 

Ripresa del giudizio cautelare dopo l’incidente di legittimità costituzionale

 La Corte costituzionale, con sentenza 236 del 5/7/2010 (al punto 2.2 del "considerato in diritto"), ha ribadito, in tema di estensione della potestas iudicandi in caso di concessione di misura cautelare fondata sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale: "Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, «la potestas iudicandi non può ritenersi esaurita quando la concessione della misura cautelare è fondata, quanto al fumus boni iuris, sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, dovendosi in tal caso la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato ritenere di carattere provvisorio e temporaneo fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l’incidente di legittimità costituzionale» (ordinanza n. 25 del 2006). Nel caso in questione, il Tribunale rimettente ha concesso la misura cautelare nel presupposto della non manifesta infondatezza della questione sollevata e «ad tempus», ossia «fino alla restituzione degli atti del giudizio da parte della Corte costituzionale». Il giudice a quo, pertanto, non ha esaurito la propria potestas iudicandi".

 

Limitazioni concrete di spazi operativi per l'avvocato e sogni corporativi irrealizzabili


  Dal n. 1/2010 di "Rassegna degli avvocati italiani", un breve catalogo di fatti che dovrebbero esser considerati più che le promesse di far approvare dal Parlamento, quale panacea di tutti i mali dell'avvocatura, una riforma anticoncorrenziale e corporativa che più anticoncorrenziale e corporativa non si può.
Leggo nell'editoriale dell'organo ufficiale dell'Associazione Nazionale Forense: "A fronte del dilagare incontrollato e incontrollabile degli iscritti all'albo, che la riforma, con la sua pluriennale vigenza di una disciplina transitoria non arresterà, assistiamo ad una continua erosione del nostro mercato professionale. Il solito vittimismo degli avvocati? Facciamo un breve catalogo.
   La modifica dell'originario testo della legge sulla class action consente, una volta promossa l'azione di classe da uno o più consumatori o utenti, che gli altri consumatori interessati, titolari di una identica pretesa, possano aderire all'azione già promossa senza l'assistenza di un difensore.
   Il disegno di legge 1880, già approvato al senato nel gennaio di quest'anno, modifica la legge Pinto prevedendo, fra l'altro, che la domanda di equa riparazione si proponga al Presidente della Corte di appello competente, senza ministero di difensore. ...
   La legge sul "collegato lavoro", rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica, con il correlato meccanismo della certificazione dei contratti di lavoro e della possibilità di inserirvi la clausola compromissoria, introduce la possibilità di ricorrere all'arbitrato, persino irrituale, di fatto vanificando le garanzie giurisdizionali di tutti i diritti dei lavoratori e sottrendo alla avvocatura la possibilità di chiedere tutela nelle sedi giudiziarie.
   Di assistenza tecnica necessaria avanti i collegi arbitrali, infatti, neanche a parlarne, così come, del resto, non è stata accolta l'istanza dell'avvocatura di modifica in tal senso del decreto legislativo n. 28 del 2010, che ha introdotto l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione per un'ampia serie di materie nel settore civile. Anzi agli avvocati che continuano ad insistere per la modifica del decreto il Ministro ha, senza mezzi termini, mandato a dire che se vogliono la riforma dell'ordinamento professionale, stiano almeno buoni sulla mediazione !!"
 

 

La correzione dell'errore materiale sull'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese

 Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 16037 del 7/7/2010, hanno chiarito che per porre rimedio all'omissione di pronuncia sulla distrazione delle spese processuali si attiva la procedura di correzione di errore materiale. La decisione risolve un contrasto giurisprudenziale sull'art. 93 cpc salveguardando la ragionevole durata dei processi e l'ottenimento più celere di un titolo esecutivo da parte dell'avvocato. 

 

30-40 mila avvocati da cancellare dall'albo: subordinati di altri avvocati o autonomi ma "impiegati"

 In base alle sentenze della Cassazione si può disegnare chiaro l'identikit dell'avvocato subordinato di altro avvocato e l'identikit dell'avvocato autonomo ma con rapporto di relativa stabilità (impiego) con altro avvocato.
Tali identikit dell'avvocato "sans papier" si dovrebbero distribuire a tutti i Consigli degli ordini forensi affinchè questi possano meglio adempiere (ora come nel futuro, a seguito dell'approvazione del ddl di riforma dell'avvocatura che ribadisce essenziale all'avvocato l'indipendenza) alla doverosa cancellazione dagli albi di decine di migliaia di avvocati subordinati o parasubordinati di loro colleghi. 
I numeri. Secondo la Cassa di previdenza Forense il 18%  (e cioè decine di migliaia) degli iscritti alla Cassa ha un reddito annuo pressochè sovrapponibile al volume d'affari, cioè non ha spese perchè in sostanza lavora inserito nell'organizzazione di lavoro d'altro avvocato.
Per questi avvocati non indipendenti dovrebbe scattare il cartellino rosso d'espulsione dall'albo. 
O no? (tanto siamo in Italia e se non versi in posizione di incompatibilità col lavoro che fai vuol dire che non sei nessuno). 
Già segnalai che le sezioni Unite, con sentenza 24/6/2009, n. 14810, hanno riconosciuto che "in tema di incompatibilità di cui all'art. 3 del r.d.l. 1578/33, non rileva la natura, subordinata o autonoma, del rapporto di lavoro, bensì la sua relativa stabilità ("impiego") e, quando non si tratti di prestazione di carattere scientifico  o letterario, la sua remunerazione in misura predeterminata, in ragione della continuità del rapporto, piuttosto che in riferimento a ciascuna singola prestazione professionale".
Segnalo ora un ulteriore intervento fondamentale della Sezione lavoro della Cassazione che, con sent. 10024 del 27/4/2010, ha chiarito che in attività lavorative ad alto contenuto professionale, per distinguere tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, possono esser decisivi, quali indici di subordinazione, l'assenza del rischio economico in capo al lavoratore e l'inserimento del medesimo nella organizzazione produttiva del datore di lavoro, specie in relazione al coordinamento con altri lavoratori.
La Cassazione ha, in particolare,  confermato le argomentazioni della Corte di appello di Firenze, argomentazioni importantissime (anche se espresse con riguardo a fattispecie nella quale i professionisti subordinati erano medici) ai nostri fini, parafrasando la quale si può affermare che:
1) in linea generale e di diritto -sotto il profilo della valutazione complessiva della prestazione lavorativa cui riconoscere una particolare qualificazione giuridica- l'elaborazione interpretativa della dottrina e soprattutto della giurisprudenza ritiene oramai assolutamente cruciale chiarire che, rispetto ad attività ad alto contenuto professionale e di autonomia tecnico-scientifica, gli elementi necessari per la sussistenza della natura subordinata del rapporto (in sostanza, l'assoggettamento al potere direttivo ed organizzatorio del datore di lavoro) vanno apprezzati con ragionevole misura, non essendo richiedibile in tali ipotesi la ricorrenza dell'esternazione da parte del datore di lavoro di direttive precise e continuate e dell'assoggettamento del lavoratore al controllo diffuso e penetrante della prestazione, in cui i margini di autonomia esecutiva ed organizzativa si allargano vieppiù quando la prestazione abbia ad oggetto competenze tecniche elevate e particolari;
2) è essenziale rilevare se sussiste in fatto l'elemento oramai ritenuto caratteristico e fondante per l'affermazione della natura subordinata di un rapporto di lavoro, ossia l'inserimento pieno ed organico delle prestazioni del professionista al servizio della organizzazione di lavoro, nella "struttura", ad assicurare uno strumento accessorio a tutte le altre attività;
3) è essenziale rilevare se il servizio assicurato dal professionista sia connaturato con la complessiva attività professionale offerta dallo studio professionale e sia funzionale all'adeguatezza dei servizi offerti alla clientela, sicchè non si tratti di una prestazione accessoria sganciata ed ininfluente rispetto all'oggetto peculiare della "produzione aziendale";
4) l'emersione di tali requisiti necessari per l'affermazione della subordinazione permette di attribuire significati pregnanti nella direzione nella direzione della sussistenza d'un rapporto di lavoro subordinato -di per sè non immediatamente da essi scaturenti- agli elementi accessori della corresponsione mensile degli emolumenti dei professionisti incaricati del servizio.

Sintetizza Cass. 10024/2010 che il cennato percorso motivazionale a sostegno della qualificazione del rapporto di lavoro dei professionisti come rapporto di lavoro subordinato "si inquadra nell'orientamento giurisprudenziale che ha individuato quali indici della subordinazione nell'assenza del rischio economico in capo al lavoratore e nell'inserimento del lavoratore nella organizzazione produttiva del datore di lavoro specie in relazione al coordinamento con l'attività di altri lavoratori (ex plurimis: Cass. n. 1893/2007, Cass. n. 4036/2000): indici questi indicati da questa Corte come sintomatici della natura subordinata di un rapporto di lavoro a cui si è uniformata la Corte di merito con una valutazione non censurabile in sede di legittimità".

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA 27/4/2010, n. 10024, DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE ...

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Conclusioni sulle tariffe massime degli avvocati presentate alla Corte di giustizia

 Nella causa C‑565/08 che vede contrapposti, innanzi alla Corte di Giustizia, la Commissione europea e la Repubblica italiana in tema di obbligo di rispetto di tariffe massime per gli onorari di avvocato, l'avvocato generale JÁN MAZÁK ha presentato, il 6 luglio 2010, le sue conclusioni generali.
Scrive l'avvocato generale:
" 44.      Alla luce delle precedenti considerazioni, mi è possibile effettuare una ricapitolazione.
45.      In primo luogo, spetta alla Commissione provare l’esistenza di un obbligo che sarebbe imposto agli avvocati di rispettare tariffe massime e che vieterebbe loro di derogare in via pattizia a dette tariffe massime.
46.      La Commissione ha provato l’esistenza di limiti massimi in materia. In realtà, tale elemento non è stato contestato dalla Repubblica italiana. Tuttavia, la Commissione non è riuscita a dimostrare che detti limiti sono obbligatori nel senso che essi vietano agli avvocati di derogare ad essi mediante accordo concluso con i loro clienti. L’esame della normativa italiana relativa al compenso degli avvocati non evidenzia l’esistenza di siffatto divieto espresso di derogare alle tariffe massime, alla guisa del divieto di derogare alle tariffe minime applicabile fino al cambiamento avvenuto col decreto legge n. 223/2006.
47.      In secondo luogo, la Commissione non ha dimostrato che, nonostante la mancanza di siffatto divieto espresso, i giudici nazionali interpretano la normativa di cui trattasi nel senso che le tariffe massime costituiscono i limiti della libertà contrattuale degli avvocati e dei loro clienti. Per quanto ne sappia, le sentenze della Corte suprema di cassazione citate dalla Commissione in udienza (15), ma che non sono state acquisite agli atti, non corroborano l’affermazione della Commissione. Inoltre, giustamente la Repubblica italiana ha osservato che le sentenze di cui trattasi riguardano ambiti normativi diversi da quello esaminato nella causa in esame.
48.      Dalla ricapitolazione che precede discende che il ricorso della Commissione dovrebbe essere dichiarato infondato".

LEGGI DI SEGUITO, TRATTE DAL SITO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, LE CONCLUSIONI PRESENTATE IN DATA 6/7/2010 DALL'AVVOCATO GENERALE JÁN MAZÁK NELLA CAUSA C-565/08 ...

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Spezzatino di tutela giurisdizionale

Con sentenza 4/6/2009, n. 64 - Pres. f.f. Cardone - Rel. Bonzo - P.M. Fedeli (anche in Rassegna Forense, n. 3/2009), accoglendo parzialmente un ricorso avverso due decisioni del Consiglio dell'ordine di Pordenone,  il Consiglio Nazionale Forense ha tra l'altro deciso che "Costituisce vero e proprio ius receptum l'insegnamento secondo cui tra gli atti impugnabili dinanzi al C.N.F., i quali sono previsti in modo tassativo, non rientra il provvedimento di un consiglio dell'ordine territoriale che abbia deciso su un'istanza di ricusazione proposta contro alcuni dei suoi componenti".
Secondo me le leggi italiane apparecchiano un inaccettabile spezzatino di tutela giurisdizionale imponendo pericolose scelte nell'adire questo o quel giudice per la tutela di interessi sostanziali omogenei. Se ne può dubitare l'incostituzionalità e la contrarietà alla CEDU per violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva .



(nella foto: Spezzatino ai marroni)

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
800gr di spezzatino di maiale
200gr di funghi Champignons
20gr di funghi secchi
30gr di burro
10 marroni
una cipolla
un dado
uno spicchio di aglio
un ciuffo di prezzemolo
1/2 bicchiere di panna
1/2 bicchiere di vino bianco secco
1/2 bicchiere di Marsala
olio, sale e pepe

COME PREPARARLO:
1.Praticate in ogni castagna un taglietto nel senso della larghezza e fate cuocere le castagne arrosto in forno caldo. Nel frattempo mettete in ammollo i funghi secchi in una tazza di acqua tiepida affinché si ammorbidiscano.
2.Saldate in una casseruola 2 cucchiai di olio e il burro, quindi unite la cipolla tritata finemente insieme all’aglio sbucciato. Lasciate soffriggere su fuoco medio finché la cipolla si sarà appassita, poi unite i funghi Champignons e quelli secchi scolati dall’acqua di ammollo e ben strizzati, fateli insaporire nel condimento per un attimo, poi unite il prezzemolo mondato, lavato e tritato finemente.
3.Unite la carne e fatela rosolare; salate, pepate, poi spruzzatela con il vino e con il Marsala. Fate sciogliere il dado in una tazza di acqua calda e quando i vini saranno evaporati, versatela nella casseruola.
4.Coprite il recipiente e fate cuocere lentamente per circa un’ora. Nel frattempo sbucciate le castagne ormai cotte, privatele anche della pellicina interna, e dopo circa un’ora di cottura, unitele alla carne. Lasciatele insaporire per una decina di minuti, quindi unite la panna e lasciate su fuoco basso ancora 6/7 minuti.

 

Violare l'obbligo di dare informazioni ai clienti porta a cancellazione dall'albo

 Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza 4/6/2009, n. 59 - Pres. Alpa - Rel. Del Paggio - P.M. Iannelli (in Rassegna Forense, n. 3/2009), rigettando un ricorso avverso decisione del Consiglio dell'Ordine di Bolzano, ha statuito tra l'altro che "La violazione dell'obbligo di dare informazioni ai clienti ex art. 40 del codice deontologico e la sua reiterazione nell'ambito di plurimi rapporti professionali e per di più in un ristretto ambito territoriale deve far ritenere giustificata la gravità della sanzione disciplinare della cancellazione dall'albo degli avvocati".
(nella foto: tende nella Piazza davanti alla Basilica di Collemaggio a L'Aquila)

 

Un revirement delle SS.UU. in virtù di giusto processo e terzietà del giudice

 Già con sentenza 17938 dell'1/7/08 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno mutato la loro giurisprudenza in forza del principio del giusto processo e della terzietà del giudice.
Hanno allora deciso che "La riassunzione del giudizio disciplinare davanti al Consiglio Nazionale Forense a seguito di sentenza di cassazione con rinvio deve essere compiuta secondo il disposto dell'art. 392 cpc, con la conseguenza che l'eventuale riassunzione disposta d'ufficio dal medesimo Consiglio è inammissibile e non impedisce l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 393 cpc".
Hanno allora, tra l'altro, argomentato: "Non ignora il Collegio che in alcune decisioni risalenti è stato affermato l'opposto principio delle riassumibilità di ufficio del processo disciplinare a carico di avvocati. In particolare, questa Corte ha affermato che <<nei procedimenti innanzi al consigluio nazionale forense, regolati dalle disposizioni del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 (e successive modificazioni), la riassunzione del giudizio in sede di rinvio, dopo la pronuncia di cassazione resa dalle sezioni unite della suprema corte, è affidata all'iniziativa del medesiomo consiglio e non richiede un atto riassuntivo di parte>> (Cass. 67/1983), in quanto può essere surrogato dalla iniziativa dello stesso consiglio (Cass. 2953/1964).
Questa interpretazione, però, costruita sulla base di indici sistematici non determinanti (notifiche e comunicazioni di ufficio delle decisioni) appare oggi anacronistica ed in contrasto con il principio del giusto processo e della terzietà del giudice, espressamente introdotto nel nostro ordinamento (art. 111 Cost., comma 2) con legge costituzionale n. 2/2009"
.
ORA LE SEZIONI UNITE, IN QUANTO ADITE DA DECINE DI AVVOCATI-PART-TIME RICORRENTI AVVERSO LE SENTENZE DEL C.N.F. CHE HANNO CONFERMATO LA LORO CANCELLAZIONE DAGLI ALBI EX L. 339/03, HANNO L'OCCASIONE STORICA DI CONTRIBUIRE AL SUPERAMENTO DEL MEDIOEVO CORPORATIVO IN CUI VERSA OGGI LA REGOLAZIONE DELLA PROFESSIONE D'AVVOCATO IN ITALIA.
CHIARISCO: SI TRATTA DI UNA OCCASIONE STORICA PERCHE' LE INDICAZIONI IN TEMA DI NECESSARIA (PURE PER LA CORTE DI STRASBURGO E PER IL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO DI LISBONA)  TERZIETA' DEL GIUDICE CHE LA CASSAZIONE POTREBBE "PASSARE" AL PARLAMENTO (IMPEGNATO PROPRIO IN QUESTI MESI A RIFORMARE LA PROFESSIONE FORENSE) SAREBBERO NECESSARIAMENTE FONTE DI SAGGIA RIFLESSIONE SULLA NECESSITA' DI SUPERARE FINALMENTE E IN TUTTE LE SUE MANIFESTAZIONI IL REGIME CORPORATIVO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO CHE E' SIMBOLEGGIATO E ESPRESSO AL MASSIMO GRADO NELLA RIUNIONE IN CAPO AL C.N.F. DELLE FUNZIONI DI LEGISLATORE DI SETTORE (ATTRAVERSO IL CODICE DEONTOLOGICO CHE HA FORZA DI LEGGE), AMMINISTRATORE (ADDIRITTURA CONSULENTE ATTRAVERSO LA "COMMISSIONE PARERI" DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI CHE POI SONO PARTI NEI GIUDIZI INNANZI AL C.N.F.) E GIUDICE SPECIALE (IN TEMA DI DISCIPLINA E TENUTA DEGLI ALBI, SENZA TERZIETA' E CON INACCETTABILE "SPEZZATINO" DI TUTELA GIURSDIZIONALE, STANTI LE NON  MARGINALI ATTRIBUZIONI GIURISDIZIONALI DEL TAR IN MATERIA). 

 

In Francia la discussione sulla riforma forense è una cosa seria

 In Francia si discute seriamente su come adattare la regolamentazione della professione d'avvocato alla globalizzazione dei servizi giuridici. Si parte da analisi socio-economiche a livello mondiale, affinchè i servizi legali erogati dagli avvocati francesi possano essere competitivi nel mondo globalizzato.
Da noi, invece, la discussione sulla riforma della professione di avvocato si trascina senza analisi di base (tanto che il Parlamento è stato chiamato a discutere un disegno di legge che assurdamente ignora il rilevantissimo fenomeno degli avvocati dipendenti d'altri avvocati); è perciò discussione "grave ma non seria".
Del francese M. Benichou segnalo un interessante scritto dal titolo "La mondialisation des services juridiques. Constats, perspectives et défis". Si tratta del rapporto presentato all'assemblea generale del Conseil National des Barreaux il 21 novembre 2008.
Puoi leggerlo su Rassegna Forense, n. 3/2008 (luglio-settembre 2008), ove, in nota, scrive Martina Barcaroli: " ... Il rapporto ha una portata non solo scientifica ma anche politica, rappresentando il quadro programmatico delle priorità e iniziative che l'avvocatura francese dovrà afrontare nel corso dei prossimi anni in conseguenza del fenomeno della mondializzazione del commercio, nonchè dei "servizi giuridici". 
Dopo una completa ed esauriente descrizione delle funzioni degli interlocutori  (per esempio l'O.M.C., il C.C.B.E., il F.M.I., l'European Services Forum) e delle proposte politiche nell'ambito delle attività di negoziazione tra stati presso l'O.M.C., l'autore affronta le problematiche attinenti al processo di mondializzazione del commercio e dello scambio dei serviiz. In particolar modo meritano attenzione le problematiche relative all'esigenza di agevolare lo scambio di servizi giuridici tra stati (membri e non dell'Unione Europea), tra cui la regola degli accordi GATT della <<clausola della nazione più favorita>> e la possibilità di accogliere il c.d. foreign legal consultant (F.L.C.).
Seguono sapienti riflessioni sull'adattabilità di soluzioni e proposte politiche nate, per l'appunto, dalla negoziazione tra stati aderenti all'O.M.C.. Di grande interesse sono le argomentazioni a sostegno di una revisione della regolamentazione nazionale sulle strutture di esercizio professionali (apertura ai capitali esterni, quotazione in borsa, politica delle tariffe) e sulla specializzazione degli avvocati tali da poter restare al passo con i tempi garantendo competitività sul piano mondiale e interno. Queste riflessioni non sono esenti da considerazioni d'ordine teleologico sulla professione d'avvocato, tra cui il bisogno assoluto di mantenere il carattere non meramente utilitaristico e d'ordine pubblico della professione". 

 

Perchè è incostituzionale l'obbligo di formazione continua dell'avvocato


Secondo me sono incostituzionali le norme aventi forza di legge che consentono al CNF di introdurre l'obbligo di formazione continua degli avvocati. Violano l'articolo 33 della Costituzione che impone l'esame di stato come unica condizione per essere ammessi a svolgere una professione ("È prescritto un esame di Stato ... per l'abilitazione all'esercizio professionale").
Incidentalmente ricordiamo che il TAR Lazio con sent. 9770/09 ha affermato: "... circa la sussistenza stessa del potere del CNF di adottare il regolamento per la formazione professionale e di sanzionarne il mancato rispetto, la fonte del potere di emanare norme di deontologia professionale vincolanti per i singoli professionisti è costituita dagli artt. 12, I comma, e 38, I comma, del R.D.L. n. 1578 del 1933 (cfr.: Cass., SS. UU., 6.6.2002 n. 8225). D’altra parte, la fonte del potere di adottare norme interne a garanzia della qualità delle prestazioni professionali si rinviene nell’art. 2, comma 3, del D.L. n. 233 del 2006 convertito in legge n. 248 del 2006". E ancora: "Il Collegio ritiene, quindi, che nell’ordinamento esiste una norma che non solo consente, ma impone agli ordini professionali di adottare “misure” riguardanti l’aggiornamento professionale degli iscritti".
Poco prima il TAR Lazio, con sent. 2730/09, aveva ritenuto: "Circa il potere di adottare norme interne “a garanzia della qualità delle prestazioni professionali” dispone l’art. 2 comma 3 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248. Sussiste quindi nell’ordinamento una norma che non solo consente, ma impone agli ordini professionali di adottare “misure” riguardanti l’aggiornamento professionale degli iscritti".

Se l'etica della doverosa formazione continua fosse stata accolta dalla Costituzione e ritenuta degna di tutela superiore a quella attribuita alla libertà d'impresa e di svolgimento della personalità umana si sarebbe scritto chiaramente nella Carta fondamentale che per esercitare le professioni ("abilitazione all'esercizio professionale" significa poter esercitare in concreto una professione) serve di aver superato l'esame d'abilitazione e d'essere costantemente formati professionalmente. Ebbene, non s'è scritto così perchè s'è voluto lasciare alla libera scelta dell'abilitato aggiornarsi o no. Segno che la Repubblica è fondata su un certo tipo di lavoro: lavoro liberamente prestato e non prestato quale schiavo di un apparato collettivista (nell'accezione peggiore del termine) che deresponsabilizza mentre crea doveri senza necessità e diritti senza concretezza.
Quanto, in particolare, alla formazione continua degli avvocati, il dovere di  costoro (al quale dovrebbe corrispodere almeno un'aspettativa in capo ai loro clienti) è in concreto strutturato irragionevolmente,  (incostituzionalità ex art. 3 Cost.) in modo da esser rispettato non dalla totalità degli avvocati stessi.
In sintesi secondo me si dovrebbe riaffermare che il cliente del professionista non ha diritto a scegliere a caso nella pletora dei professionisti senza rischi di scegliere male: altrimenti perchè imporre al professionista l'assicurazione obbligatoria? altrimenti perchè non imporre che sia lo Stato "garante della professionalità" a pagare i costi della formazione dei professionisti? altrimenti perchè non arruolare in blocco tutti i professionisti tra i pubblici dipendenti?
Copiando Hegel mi viene da dire che la formazione obbligatoria continua dei professionisti è un pò come l'Assoluto inteso male, che diventa "la notte in cui tutte le vacche sono nere".
Ora si che potranno star tranquilli i clienti degli avvocati italiani: l'asimmetria informativa non sarà più per loro un problema serio, potranno ciecamente fidarsi d'un qualunque avvocato che risulti formato per le ore necessarie stabilite dagli appositi regolamenti. O no? 

 

La Corte di giustizia e la responsabilità risarcitoria dello Stato

 La Corte di giustizia si attribuisce il potere di sindacare l'applicazione del diritto comunitario da parte dei giudici nazionali e afferma il principio per cui se il diritto comunitario (ora è più corretto dire il "diritto dell'Unione") non viene applicato o viene applicato male, lo Stato membro risponde del danno cagionato ai cittadini dai giudici nazionali (anche se essi siano l'espressione apicale della Magistratura).
(nella foto l'interno della Basilica di Collemaggio a L'Aquila)

 

Attività professionale svolta da non iscritto all'albo

 La seconda sezione della Cassazione ha deciso, con sentenza 21495 del 12/10/2008, che "Qualora l'attività professionale sia stata esercitata da un professionista non iscritto negli appositi albi, e a maggior ragione da uno che non è munito nemmeno della prescritta qualifica professionale, il rapporto intercorso tra professionista e cliente deve ritenersi affetto da nullità assoluta, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., sicchè questi non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa". PUOI LEGGERE LA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE SUL n. 1/2008 di "RASSEGNA FORENSE".

   (aderisci ai social network www.concorrenzaeprofessioni.ning.com )

 

"Le giurisdizioni nella Costituzione", di Guido Alpa

Di Guido Alpa un interessante articolo dal titolo "Le giurisdizioni nella Costituzione". Questo il sommario:
1. Giurisdizione e "stato di diritto".
2. Giurisdizione: una nozione in evoluzione.
3. Giurisdizione e crisi della giustizia.
4. Il pluralismo della giurisdizione come condizione ormai irreversibile.
5. Giurisdizione e legal formants.
6. Giurisdizione e ragionevole durata del processo.
7. Giurisdizione e avocatura.
8. Il Consiglio Nazionale Forense come giudice speciale.
Puoi leggere l'articolo su Rassegna Forense, n. 3/2008 (luglio-settembre 2008).

 

Diniego d'autotutela e risarcimento del conseguente danno

 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15451, depositata il 30 giugno 2010, ha ribadito che non è impugnabile dal contribuente il rifiuto del fisco di annullare, in sede d'autotutela, atti amministrativi (nella fattispecie si trattava dell'indicazione di una rendita catastale già definita con sentenza passata in giudicato). La sezione tributaria della Cassazione ha con ciò seguito l’interpretazione già fornita dalle Sezioni unite con sentenza n. 2870/2009 nella quale s'affermava che il giudice tributario può vagliare la legittimità formale del rifiuto dell'autotutela ma non può sindacare se la pretesa tributaria è censurabile o no.
Sarà comunque possibile il risarcimento del danno a favore del contribuente che avesse ragione. 
In sintesi: l’Amministrazione non è obbligata ad accogliare l’istanza di autotutela, ma se in seguito il cittadino ottiene riconoscimento della sua ragione e la P.A. non ha fatto nulla per impedirre il verificarsi di danni al cittadino (non accogliendo l’istanza di autotutela), allora l’Amministrazione stessa deve essere condannata al risarcimento del danno (oltre al pagamento delle spese processuali).

(l'illustrazione: San Domenico di Guzman presiede a un autodafè)

LEGGI DI SEGUITO LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE n. 2870/2009 ...

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Niente pregiudizialità amministrativa per il risarcimento da provvedimento illegittimo

 Con sentenza n. 1754 depositata l'8/6/2010, il TAR Lombardia, Milano, Sez. II,  -in adesione all’orientamento delineato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le ordinanze 13 giugno 2006, n. 13659 e n. 13660, ribadito con la sentenza n. 30254 del 23 dicembre 2008 e, da ultimo, con la sentenza 3 marzo 2010, n. 5025 e seguito anche da una parte della giurisprudenza amministrativa (Cons.giust.amm. Sicilia , sez. giurisd., 14 dicembre 2009, n. 1188; 23 settembre 2008 n. 780)- ha ritenuto non sussistente la c.d. «pregiudizialità amministrativa» e che, dunque, l'azione di risarcimento sia ammissibile anche se il provvedimento non è stato tempestivamente impugnato.
Ha in particolare affermato che: "Una sentenza del giudice amministrativo che negasse la tutela risarcitoria dell’interesse leso, sul presupposto che l’illegittimità dell’atto debba essere stata dichiarata in sede di annullamento, sarebbe, invero, inevitabilmente soggetta a cassazione (cfr. Cassazione SS.UU., 23 dicembre 2008, n. 30254)".
Conseguentemente ha ritenuto fondata una domanda risarcitoria pur dichiarando irricevibile la domanda di annullamento proposta con il ricorso principale ed inammissibile la domanda di annullamento proposta con ricorso per motivi aggiunti.

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA, MILANO, n. 1574/2010 ...

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La consulenza legale gratuita on line ha precedenti, come il "patrocinio per corrispondenza"

 Oggi che si discute tanto di consulenza legale suggerisco di leggere, per capire la NON NOVITA' DELLA CONSULENZA LEGALE SU INTERNET, l'interessante articolo di Serena Cresci "La consulenza legale all'interno delle riviste degli avvocati: l'esperienza regionale negli anni dell'unificazione nazionale", su Rassegna Forense, n. 3/2008 Luglio-Settembre 2008.
 Questo il sommario: 1) La stampa periodica e l'editoria giuridica. 2) La legge n. 1939 del 1874: riflessioni e conseguenze all'interno delle riviste giuridiche. 3) La consulenza legale fornita attraverso i periodici. 4) "Il giornale delle leggi". Pubblicazione legale di dottrina, giurisprudenza e consulti gratuiti. 5) "Il Monitore delle leggi". Un periodico popolare. 6) Un progetto fallito: "Il Comune". 7) "Rivista di medicina legale e di giurisprudenza medica". 8) Dalle rubriche di consulenza legale al patrocinio per corrispondenza.
Scrive Serena Cresci: "... va sottolineato come  nel corso degli anni la sezione delle rubriche di consulenza legale interna alle riviste giuridiche si sia a poco a poco modificata, fino a snaturarsi quasi completamente: queste rubriche infatti erano nate nella maggior parte dei casi come sezioni di consulenza gratuita verso il lettore, cioè come servizio che il periodico offriva al lettore e anche, quindi, come mezzo per incrementare le vendite. Ma ciò che le caratterizzava, all'inizio, era l'aspetto della gratuità. Nel corso degli anni, invece, queste divennero a poco a poco un servizio a pagamento, o meglio un vero e proprio patrocinio per corrispondenza, non più quindi finalizzato soltanto a favorire la tiratura delle riviste, ma volto anche (e soprattutto) a far acquisire clienti ai singoli professionisti collaboratori delle stesse".

 

il gioco delle costruzioni


la memoria
è un lusso
che solo i bambini possono
permettersi

 

Ampliare la giurisdizione del C.N.F. è configurarlo "nuovo giudice speciale" (incostituzionale)

 Con sentenza 9/6/2008, n. 56 - Pres. Perfetti - Rel. Bassu - P M. Martone (massima pubblicata su Rassegna Forense, n. 4/2008, Ottobre-dicembre 2008) il Consiglio Nazionale Forense ha statuito che: "L'impugnazione avanti il C.N.F., alla stregua delle previsioni di cui al r.d.l. n. 1578/33 e n. 37/34 così come interpretate dalla costante giurisprudenza sia di questo Consiglio Nazionale Forense che della Suprema Corte, è ammessa contro le deliberazioni degli ordini locali in materia di iscrizione all'albo o di cancellazione dall'albo, nonchè in materia di procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti, sicchè il ricorso non è consentito in materia attinente ad attività meramente amministrativa, quale è evidentemente la tenuta dell'elenco dei difensori d'ufficio".
Per un inquadramento sistematico è utile ricordare che al potere giudiziario afferiscono i magistrati dell'ordine giudiziario, protetti dalle particolari garanzie di autonomia e indipendenza di cui all'art. 104 Cost., ed altri organi, i c.d. giudici speciali, non inquadrati nel suddetto ordine (Cfr. S. Bartole, Autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario, Cedam, Padova, 1964, 285-286).
E' evidente che se in sede di riforma forense si amplia l'ambito della giurisdizione del C.N.F. anche a controversie quali quella oggetto della citata sentenza, il C.N.F. viene configurato come giudice speciale NUOVO e pertanto inammissibile nel nostro ordinamento ai sensi del divieto costituzionale di istituire nuovi giudici speciali (art. 102, comma 2, Cost. e VI disposizione transitoria e finale).
LA PROVVISTA DI GIURISDIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE NON SI PUO' AMPLIARE. NON E' DUNQUE MEGLIO, IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DI NON PARCELLIZZAZIONE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE, CANCELLARE LA CORPORATIVA GIURISDIZIONE DOMESTICA A FAVORE DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA  (TAR e CONSIGLIO DI STATO)? 

 

Trattato di Lisbona e diritti fondamentali: disapplicazione di norme interne?

 Il Tar del Lazio, con la sentenza 11984/2010 del 18 maggio 2010, assume che a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, qualora una norma interna è in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il giudice interno deve direttamente disapplicarla. L'evidente contrasto con l'insegnamento di Corte costituzionale n. 349/2007 viene argomentato dal Tar Lazio col fatto che il Trattato di Lisbona ha disposto l’adesione dell'Unione Europea alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, con conseguente riconoscimento dei diritti fondamentali come principi interni al diritto dell’Unione. Ciò comporterebbe «che le norme della Convenzione divengono immediatamente operanti negli ordinamenti nazionali degli Stati membri dell’Unione, e quindi nel nostro ordinamento nazionale, in forza del diritto comunitario, e quindi in Italia ai sensi dell’art. 11 della Costituzione, venendo in rilievo l’ampia e decennale evoluzione giurisprudenziale che ha, infine, portato all’obbligo, per il giudice nazionale, di interpretare le norme nazionali in conformità al diritto comunitario, ovvero di procedere in via immediata e diretta alla loro disapplicazione…». Nella fattispecie ha disapplicato l’articolo 57 DPR 327/01 per garantire l’applicazione «di uno dei diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ed oggi trasfusi nel diritto dell’Unione europea».

In dottrina vedi, nel n. 00, del 2/7/2010, della Rivista dell'associazione italiana dei costituzionalisti ( www.associazionedeicostituzionalisti.it ):
"Il rispetto dell'identità costituzionale quale contrappeso al processo di integrazione europea. (La “sentenza-Lisbona” del Bundesverfassungsgericht ed i limiti ad uno sviluppo secundum Constitutionem dell´ordinamento sovranazionale)". di Vincenzo Baldini;
"Il Consiglio di Stato applica direttamente le norme CEDU grazie al Trattato di Lisbona: l'inizio di un nuovo percorso? Nota a Consiglio di Stato, sent. 2 marzo 2010, n. 1220", di G. Colavitti e C. Pagotto;
"L'adattamento del diritto interno al diritto comunitario dopo il Trattato di Lisbona", di Larissa Pasotti; 
"Profili problematici di un ordinamento multilivello di protezione dei diritti fondamentali. I sistemi nazionali di giustizia costituzionale alla prova del diritto dell’Unione europea", di Andrea Rovagnati.
Vedi pure su www.altalex.com l'articolo di Luigi D'Alessio "Sulla comunitarizzazione dei vincoli internazionali CEDU. Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 2/3/2010, n. 1220", che riporta pure la sentenza 1120/2010; su www.giustamm.it l'articolo di Celotto, "Il trattato di Lisbona ha reso la CEDU direttamente applicabile nell'ordinamento italiano?"; su www.diritto.it l'articolo di Fausto Vecchio "Corte di giustizia europea e tribunali costituzionali nazionali secondo la prospettiva della Corte costituzionale ceca".
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DEL TAR LAZIO n. 11984/2010, DEPOSITATA IL 18/5/2010 (di particolare rilievo i punti 11, 12, 13 e 14) ...

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Le specializzazioni forensi si possono istituire solo per legge (non con regolamento del C.N.F.)

Non si faccia il bis della formazione professionale continua; non si consenta al C.N.F. di introdurre, con la copertura della sua "potestà legislativa" in materia di deontologia, norme aventi in pratica l'efficacia di norme legislative.
Se si vogliono le specializzazioni nella professione di avvocato sia la legge del Parlamento a prevederle
 
Come si legge nella memoria depositata dal Segretario Generale dell'A.N.F., Ester Perifano, in occasione della audizione presso la Commissione Giustizia del Senato del 14/7/2009: "La potestà legislativa in materia di individuazione delle figure professionali dei relativi profili e dei titoli abilitanti è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato.
Per quanto riguarda il conseguimento di un titolo di specializzazione, deve escludersi che possa attribuirsi al Consiglio Nazionale Forense una potestà regolamentare sul punto, dovendo la stessa devolversi ad un regolamento dello Stato (Ministero della Giustizia) in quanto :
1) l’ottenimento e la spendita sul mercato professionale del titolo di specializzazione incide certamente sul sistema della concorrenza dei servizi professionali (art.117, co.3, lett.e) Cost.– materia devoluta alla legislazione esclusiva dello Stato;
2) l’individuazione delle specializzazioni riconosciute è materia sottratta alla potestà regolamentare, rientrando nella potestà legislativa concorrente (art.117, co.3 Cost.). Secondo la Corte Costituzionale continua a spettare allo Stato, in sede di determinazione dei principi fondamentali,la individuazione ed il contenuto delle fi gure professionali,
con i relativi profili e ordinamenti didattici.
L’opportunità di una regolamentazione statuale nasce dall’esistenza di un rilevante interesse pubblico all’esercizio adeguato e corretto della professione di avvocato da garantire in modo uniforme sull’intero territorio nazionale".

Si blocchi dunque l'iniziativa del C.N.F., avviata con l'approvazione d'una "bozza di regolamento sulle specializzazioni, approvata ... nel solco tracciato dalla riforma della professione, in situazione di stallo".
Leggo sul sito del C.N.F., in un articolo del 25 giugno 2010 intitolato "Specializzazioni forensi: il C.N.F. approva il regolamento e spinge sul varo della riforma della professione":
" ... Regolamento sulla specializzazione. E sempre sul tema della qualificazione della professione insiste la bozza di regolamento sulle specializzazioni, approvata ieri in seduta amministrativa, nel solco tracciato dalla riforma della professione, in situazione di stallo.
Ecco i punti qualificanti della disciplina: il diploma di specializzazione potrà essere conseguito dall’ l’avvocato iscritto da almeno quattro anni all’albo, che abbia frequentato scuole o corsi di alta formazione per almeno due anni (200 ore di formazione) e che abbia sostenuto un esame (scritto e orale) presso il Cnf, unico ente titolato a rilasciare il diploma di specialista. Le scuole e i corsi di alta formazione potranno essere organizzati dalle associazioni forensi o altri soggetti ma dovranno essere riconosciuti dal Cnf, che vigilerà sulla qualità del programma, ed iscritti in un apposito registro. In sede di prima applicazione sono inserite di diritto nel registro le associazioni specialistiche riconosciute come maggiormente rappresentative in seno al Congresso nazionale forense. L’esame consisterà in una prova scritta, e due prove orali, di cui una per dimostrare il possesso di una esperienza pregressa nella materia, superiore alla media. Undici sono le macro aree del diritto in cui ci si potrà specializzare: diritto civile, diritto commerciale, diritto industriale, di famiglia/persone/minori, lavoro, amministrativo, navigazione, penale, internazionale e comunitario. Si è scelta la strada delle macro-aree (così come in Germania) come opportuno contemperamento tra il “vantaggio competitivo” offerto dalla specializzazione e “la limitazione” che comunque potrebbe derivarne. Ogni avvocato specialista dovrà curare il proprio aggiornamento professionale, conseguendo nel triennio almeno 60 crediti formativi specialistici. L’abuso del titolo costituisce illecito disciplinare
".

 

Che strana la formazione professionale AUTOCERTIFICATA!


Con circolare n. 19-C/2010 del 30/6/2010, a firma del Presidente Aw. Prof. Guido Alpa, il C.N.F. è intervenuto in tema di attribuzione di crediti per formazione professionale continua ai membri dei gruppi di lavoro specialistici del del C.C.B.E. (il Consiglio degli ordini forensi europei).
Questo il testo della circolare:
"Cari Colleghi e Cari Amici,
rilevato l'impegno e la professionalità con cui molti dei nostri iscritti operano all'interno delle commissioni del CCBE, e considerate le specifiche finalità del Regolamento sulla formazione professionale continua, il Consiglio Nazionale Forense ritiene opportuno precisare con questa nota che le commissioni ed i gruppi di lavoro specialistici del CCBE, poiché composti da delegati degli ordini forensi europei ed esperti appartenenti alle delegazioni nazionali, rientrano nelle commissioni istituite da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale di cui all'art. 3, comma 1., lett. b) del Regolamento.
La partecipazione effettiva ed adeguatamente documentata a tali commissioni, pertanto, integra assolvimento degli obblighi di formazione continua e consente il conseguimento di crediti formativi nella misura indicata all'art. 3, comma 2.
Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento l'attribuzione materiale del numero dei crediti formativi, secondo i criteri indicati dagli artt.3 e 4, rientra nei compiti del Consiglio dell'ordine territoriale di appartenenza del singolo professionista per cui sarà onere di ciascun interessato predisporre una documentazione sufficientemente dettagliata sugli argomenti trattati nelle riunioni e sulla loro durata, da produrre unitamente ad un'attestazione finale ovvero ad un'autocertificazione dell' attività svolta.
La Commissione per l'assegnazione dei crediti formativi (
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ) rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento al riguardo".

Rilevo che l'art. 3 del  Regolamento del C.N.F. sulla formazione continua dispone:
"1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi di seguito indicati:
a) corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione;
b) commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, istituiti dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli dell’ordine, o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale;
c) altri eventi specificamente individuati dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli dell’ordine".
Mi pare evidente che non possa ritenersi adeguatamente documentata una attività di formazione solo autocertificata.
LEGGI DI SEGUITO IL REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA APPROVATO DAL C.N.F. IL 13 LUGLIO 2007 ...

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il risparmio

 "Il risparmio è fare a meno di qualche cosa che si vuole intensamente, nella prospettiva che tu debba desiderare un domani qualcosa di cui probabilmente non avrai bisogno". (Anthony Hope)

 

Consulenza legale da ente pubblico affidabile solo dietro procedura selettiva?

 Il Consiglio di Stato, con sentenza 3405 del 28/5/2010, ha stabilito che una pubblica selezione comparativa di avvocati sia necessaria per conferire da parte d'un Ente pubblico un incarico di consulenza legale se prevista dal Regolamento dell'Ente pubblico (in armonia con le norme di legge vigenti nella specifica materia). 

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 3405 DEL 28/5/2010  ...

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Discriminazione al rovescio: relazione d'udienza in Corte di giustizia del 24/6/10 in causa C-225/09

 










La causa C-225/09, caso Jakubowska, è stata trattata oralmente innanzi alla quinta sezione della Corte di giustizia dell'Unione Europea giovedi 24 giugno 2010. 
Di seguito riporto la relazione del giudice relatore Marko Ilesic nella quale mi sembra siano da evidenziare soprattutto (ai punti 5, 6, 11 e 14) i riferimenti a quelle disposizioni della direttiva 77/249/CEE, della direttiva 98/5/CE e dell'art. 3 del regio decreto 1578/1933 (legge professionale forense) dalle quali deriva la natura discriminatoria al rovescio, nei confronti degli italiani rispetto aicittadini di altri Stati membri dell'unione, delle norme della l. 339/03.
 Come ho sostenuto innanzi alle Sezioni Unite della Cassazione, la legge Comunitaria 2008 (legge 88/2009), pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009, ha determinato importantissime conseguenze sulla regolazione interna delle professioni, compresa quella d'avvocato.
La Comunitaria 2008 ha, infatti, riconosciuto un principio generale necessariamente sopraordinato alle singole leggi professionali. Si tratta del principio per cui l'accesso alle professioni (ed ogni altro ambito nel quale lo Stato è chiamato a attuare norme dell'Unione europea; pensiamo pure alla produzione di merci o a questioni legate allo status personale) non potrà vedere trattamenti discriminatori "al rovescio", a danno cioè dei cittadini italiani rispetto agli altri dell'Unione che dal diritto U.E., appunto, siano ammessi a svolgere l'attività in Italia.
Il terreno delle incompatibilità -operanti troppo spesso a sola limitazione dei diritti d'iniziativa economica degli italiani- sarà uno degli ambiti in cui si manifesterà dirompente l'art. 14-bis della l. 4/2/2005, n. 11 (introdotto appunto dalla Comunitaria 2008), nel confronto tra le libertà riconosciute ai cittadini dell'Unione (stabiliti o no) ammessi a diverse forme d'esercizio d'attività professionale in Italia e le chiusure corporative ancora ribadite a tarpare le chances competitive dei professionisti italiani.
Ecco il perchè. La  legge Comunitaria 2008 (legge n. 88/2009) all'art. 6 dispone la modifica della legge 4/2/2005, n. 11, con l'introduzione, in essa, dell'art. 14-bis,  intitolato "Parità di trattamento", del seguente tenore: "1. Le norme italiane di attuazione e di recepimento di norme e princìpi della comunità europea e dell'Unione europea assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani. 2. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale".
Dunque, non solo quando si tratti di dare attuazione e recepimento a norme e principi comunitari, ma anche quando si tratti di applicare norme dell'ordinamento giuridico italiano (e riferibili a fattispecie concrete nelle quali nessun elemento di transnazionalità sia individuabile) si dovranno disapplicare -e non solo dai giudici ma ancor prima dagli amministratori che tali norme interne siano chiamati ad applicare- tutte le disposizioni e prassi interne che producano effetti discriminatori verso gli italiani. Ne risulta una applicazione dei principi comunitari  ampliata anche a situazioni mermente interne, voluta saggiamente dal legislatore italiano anche oltre i doveri sanciti dalla Corte di giustizia (vedasi la sentenza in tema di  "turismo professionale" nella causa C-311/06).
C'è da aggiungere che, pur se non imposto dalla Corte di giustizia, l'intervento del legislatore italiano era comunque dovuto per il ripetersi dei rilievi della Corte costituzionale che a più riprese ha ribadito che una norma interna che realizza una "discriminazione al contrario" (cioè dell'italiano rispetto ad altro cittadino comunitario) è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Ad esempio di discriminazione al contrario va ricordata la situazione degli "avvocati-part-time" (dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto, già iscritti agli albi professionali ex l. 662/96) e degli aspiranti tali. Dopo (e nonostante) la affermazione di principio di Corte costituzionale 189/01 secondo la quale la professione d'avvocato è un ambito del mercato del lavoro "naturalmente concorrenziale", è intervenuta, infatti, la legge 339/03 che (almeno secondo l'interpretazione fattane dal Consiglio Nazionale Forense, sia da consulente dei Consigli degli ordini degli avvocati, sia da giudice speciale) ha reintrodotto una vera e propria incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto con enti pubblici italiani ed esercizio della professione forense. NON HA PERO' INTRODOTTO UNA INCOMPATIBILITA' TRA ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE E IMPIEGO PUBBLICO CON ENTI PUBBLICI NON ITALIANI, CON CIO' REALIZZANDO UNA TIPICA "DISCRIMINAZIONE AL ROVESCIO". 
Al riguardo si consideri che l'art. 5 del D.Lgs. 2/2/2001, n. 96 "Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale", stabilisce ai commi 1 e 2 "1. L'avvocato stabilito e l'avvocato integrato sono tenuti all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato. 2. All'avocato stabilito e all'avvocato integrato si applicano le norme sulle incompatibilità che riguardano l'esercizio della professione di avvocato....".
Conseguentemente -con riferimento ai divieti e incompatibilità imposti dall'art. 3 della legge professionale forense del 1933-  l'avvocato stabilito e l'avvocato integrato in Italia non può essere dipendente, titolare d'impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficienza, della Banca d'Italia, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni, nemmeno part time, ma può esserlo nello Stato membro ove ha acquisito la qualifica professionale di avvocato.
Questa è la discriminazione al contrario, in tema di incompatibilità, non più consentita nei confronti degli avvocati italiani
.

LEGGI DI SEGUITO LA RELAZIONE D'UDIENZA DEL 24 GIUGNO 2010 DEL GIUDICE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA MARKO ILESIC, RELATORE DELLA CAUSA C-225/09. HO EVIDENZIATO I PASSI A MIO AVVISO PIU' IMPORTANTI IN RELAZIONE ALLA QUESTIONE DELLA C.D. DISCRIMINAZIONE AL CONTRARIO DEI CITTADINI ITALIANI ...

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Le Camere Civili deliberano di volere ...

 Con delibera dell'11 giugno 2010 la Giunta Esecutiva  dell’Unione Nazionale delle Camere Civili
ha deliberato
di voler istituire, nel rispetto delle regole del Codice Deontologico le seguenti specializzazioni forensi: Avvocato Specializzato in Diritto Civile - U.N.C.C. e Avvocato Specializzato in Diritto Commerciale - UNCC,
ha delegato
il Presidente per l’adozione, con la tempistica occorrente, tutti gli atti e/o i regolamenti che riterrà a tal fino necessari o opportuni;
s'è riservata
d'adottare ulteriori iniziative di ferma protesta rispetto all’inerzia ed alla incapacità della politica di attuare, come invece reiteratamente e sotto più aspetti promesso, un serio percorso riformatore del sistema giustizia, che assicuri, anche tramite la riforma dell’ordinamento forense, effettiva parità delle parti nel processo e giustizia della decisione.

LEGGI DI SEGUITO LA DELIBERA DI GIUNTA DELL'11/6/2010 ...

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il giorno in cui finisce la guerra

Chi
si
ritrova
a
essere
giovane
quando
finisce
la
guerra
è
una
meraviglia
di
vita
(Edith Shain: bacio a Times Square alla fine della seconda guerra mondiale)

 

Progetti della Commissione europea per la formazione su diritto U.E. (artt. 101 e 102 del T.F.U.E.)

 La Commissione europea (Programma Giustizia Civile) mette in campo un budget di 800.000 euro e invita a presentare progetti per la formazione di giudici (magistrati in servizio e in tirocinio) e personale che li supporta sul diritto europeo della concorrenza, in particolare sull'applicazione degli artt. 101 e 102 del T.F.U.E. (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) che riguardano le regole di concorrenza applicabili alle imprese. I progetti possono durare al massimo fino a fine 2011. 
Il contributo comunitario potrà coprire l'80% dei costi ammissibili.
Verranno finanziati dal programma : corsi di formazione, incontri, attività che promuovano la cooperazione tra i magistrati e la creazione di reti tra autorità pubbliche e private, realizzazione di database contenenti informazioni sul diritto della concorrenza e aiuti di Stato.
I progetti possono esser presentati, entro il 30/9/2010, da: amministrazioni o enti internazionali, nazionali, regionali o locali, pubblici o parapubblici; associazioni o organizzazioni professionali, organi o istituti di formazione o ricerca, altri operatori del settore privato senza scopo di lucro.
Tutte le infiormazioni all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html

 

Leggi tutti gli emendamenti presentati al Senato al ddl di riforma forense

 Leggi al link di seguito tutti gli emendamenti (circa 730 tra i quali 170 della maggioranza) presentati per la discussione e votazione al Senato del ddl di riforma della professione di avvocato. Ecco il link alla pagina degli emendamenti nel sito del Senato http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/testi/31300_testi.htm
E segui su www.avvocati-part-time.it TUTTE le tappe parlamentari della riforma forense (disegni di legge A.S. 601 Giuliano, A.S. 711 Casson, A.S. 1171 Bianchi, A.S.1198 Mugnai).

 

Ecco i 66 articoli della riforma forense all'esame del Senato

 Segui su www.avvocati-part-time.it TUTTE le tappe parlamentari della riforma forense.  
Leggi di seguito (tratta dal sito del Senato) la relazione che il Sen. Valentino presentò per l' "incardimento" in Aula al Senato del d.d.l. di riforma della professione di avvocato.
In questo articollo leggi pure  i 66 articoli della riforma come proposta dalla Commissione Giustizia all'Aula (clicca sul pulsante "LEGGI TUTTO")

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Avvocati-part-time: emendamenti a riforma forense pro diritti quesiti

 AL DISEGNO DI LEGGE DI RIFORMA FORENSE IN DISCUSSIONE IN AULA AL SENATO SONO STATI PRESENTATI EMENDAMENTI A SALVAGUARDIA DEI DIRITTI QUESITI DEI "VECCHI AVVOCATI-PART-TIME" IN TEMA DI ISCRIZIONE NEGLI ALBI

Il testo dell'emendamento all'art. 18, presntato col n. 18.201 dalla Senatrice Germontani (pdl) e, col n. 18.202 dai Sen. Poretti (pd), Perduca (pd), Bonino (pd):
Dopo il comma 1, inserire i seguenti
<<1-bis. Gli avvocati che sono anche dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50%, i quali alla data di entrata in vigore della legge 25 novembre 2003, n. 339, erano iscritti all'albo degli avvocati ai sensi dell'art. 1, comma 56, 56-bis e 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed hanno mantenuto il rapporto di pubblico impiego senza aver domandato la cancellazione volontaria dall'albo degli avvocati e senza essersi volontariamente dimessi dall'impiego pubblico, mantengono l'impiego pubblico con rapporto di lavoro a tempo parziale ed inoltre mantengono l'iscrizione all'albo degli avvocati o sono reiscritti in tale albo senza soluzione di continuità dell'iscrizione se ne sono stati cancellati in base all'art. 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339.
Ad essi non si applica l'art. 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339.
1-ter. L'art. 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è abrogato.>>


Altro emendamento della Sen. Germontani (n. 18.200)
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All’articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339, e` aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Il comma 1 non si applica ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l’iscrizione all’albo degli avvocati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
e che risultano iscritti al medesimo albo alla data di entrata in vigore della presente disposizione".
1-ter. L’articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, e` abrogato.
1-quater. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego, puo`, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all’albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, mantenendo il rapporto di pubblico impiego.
1-quinquies. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che e` stato cancellato d’ufficio dall’albo degli avvocati puo`, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all’albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, mantenendo il rapporto di pubblico impiego.
1-sexies. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che ha optato per la cessazione del rapporto di impiego, mantenendo l’iscrizione all’albo degli avvocati, puo` entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la riammissione in servizio alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, purche´ non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell’opzione presso l’Amministrazione di appartenenza, mantenendo l’iscrizione all’albo degli avvocati».


Le ragioni degli emendamenti:

Nell'art. 2, intitolato "Disciplina della professione di avvocato", al comma 3, si legge: "Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l’esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge".

Nell'art. 21, intitolato "Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori", al comme 3, si legge: "Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscizione secondo la previgente normativa". 

Nell'art. 22, intitolato "Avvocati degli enti pubblici", al comma 1, si legge: "Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano participati prevelentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo".


Dunque il ddl sceglie di tutelare il diritto quesito degli avvocati a rimanere iscritti nei vari albi d'avvocati. In particolare:
Nel primo dei tre articoli citati tale diritto quesito viene riconosciuto agli avvocati iscritti negli albi pur se gli avvocati stessi vi siano stati iscritti senza aver sostenuto l'esame di stato di abilitazione alla professione forense.
Nel secondo dei tre articoli citati tale diritto quesito viene riconosciuto agli avvocati che risultino iscritti all'albo dei c.d. "cassazionisti" secondo le regole non previgenti, sostituite da altre ben più rigorose.
Nel terzo dei tre articoli citati tale diritto quesito viene riconosciuto agli avvocati pur se in futuro i loro enti datori di lavoro non saranno più partecipati prevalentemente da enti pubblici; pur se ai medesimi avvocati non verrà più assicurata la piena indipendenza e autonomia della trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente; pur se ai medesimi avvocati non verrà più assicurato un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.

Analogamente e a maggior ragione, allora, si dovranno tutelare i diritti quesiti degli avvocati che siano stati iscritti negli albi ai sensi dell'art. 1, commi 56 e seguenti, della l. 662/96 e cioè di coloro che, già abilitati all'esercizio della professione forense e impiegati pubblici, trasformarono il loro rapporto di lavoro pubblico da full time ad una forma di part time particolarmente ridotta (tra il 30% e il 50%) proprio per fare l'avvocato, in adesione alla "proposta" che loro veniva dallo Stato italiano, interessato a ridurre la spesa per stipendi e massimizzare le professionalità dei dipendenti pubblici ("proposta" espressa, appunto, nei commi 56 e seguenti dell'art. 1 della l. 662/96, legge finanziaria per il 1997).

Essi ridussero il rapporto di lavoro pubblico full time in un part time ridotto e conseguentemente ottennero l'iscrizione negli albi degli avvocati.

L'affidamento che essi prestarono nella legge dello Stato fu corroborato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 189/01 che rigettò la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio Nazionale Forense, il quale riteneva incostituzionale la compatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e l'esercizio della professione forense.
Solo essi -e non anche le tre categorie di avvocati i cui diritti quesiti vengono salvaguardati dagli artt. 2, 21 e 22 del ddl- possono reclamare la tutela d'un affidamento derivante da sentenza della Corte costituzionale. 


Con l. 339/03, inopinatamente, oltre a reintrodurre per l'avvenire un divieto di iscrizione nell'albo degli avvocati per ulteriori dipendenti pubblici a part time ridotto, si dispose, all'art. 2, che ove i soggetti già iscritti ex art. 1, comma 56 e seguenti della l. 662/96, non avessero optato entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della l. 339/03 tra impiego pubblico o esercizio della professione, gli stessi soggetti fossero cancellati d'ufficio dagli albi degli avvocati.

La Corte costituzionale n. 390/20066 ha confermato la legittimità della l. 339/03 solo con riguardo al dubbio di costituzionalità inerente la reintroduzione del divieto di iscrizione di ulteriori dipendenti pubblici in part time ridotto che domandavano l'iscrizione agli albi forensi in momento successivo all'entrata in vigore della l. 339/03; non ha invece minimamente trattato la diversa questione della costituzionalità o meno della cancellazione d'ufficio prevista dall'art. 2 della l. 339/03 nei confronti dei "vecchi avvocati-part-time" che, come detto, avevano avuto riconosciuto il massimo grado d'affidamento nella stabilità delle loro scelte per quanto aveva affermato la sentenza della Corte costituzionale n. 189/01.

Le cancellazioni d'ufficio dagli albi ex art. 2 della l. 339/03 sono avvenute solo in parte poichè molti Ordini locali ancora attendono, prima di comminarle, che sia decisa la vicenda giurisdizionale di quei pochi sfortunati "vecchi avvocati-part-time" che vennero immediatamente cancellati d'ufficio dagli albi allo scadere del detto trentaseiesimo mese, impugnarono senza successo innanzi al giudice speciale CNF le cancellazioni subite e poi impugnarono innanzi alle Sezioni Unite della Cassazione le sentenze del Consiglio Nazionale Forense che rigettavano i loro ricorsi.

Per rispetto dell'art. 3 della Costituzione si impone di trattare i diritti quesiti dei detti "vecchi avvocati-part-time" in maniera non deteriore rispetto ai diritti quesiti dei soggetti che addirittura, nel disegno di legge di riforma forense, si ritiene di mantenere iscritti negli albi pur non avendo essi mai superato il detto esame di stato per l'abilitazione all'attività d'avvocato.

Peraltro è stato presentato al Senato il ddl della Sen. Germontani A.S. 1621, teso alla salvaguardia dei diritti quesiti dei c.d. "avvocati-part-time" e analogo progetto di legge è stato presentato alla Camera dall'On. Antonio Borghesi (Atto Camera 2414).

E ancora:
la mancata salvaguardia dei diritti quesiti dei "vecchi avvocati part time" cozzerebbe in maniera intollerabile, tanto da poterne subito far derivare questione di legittimità costituzionale, con la disciplina delle incompatibilità disegnata dalla riforma della professione d'avvocato in maniera ben meno rigorosa nei confronti di soggetti che ben più dei "vecchi avvocati part time" possono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi o in situazioni che mettono a rischio l'indipendenza dell'avvocato e inoltre possono avere elevatissime possibilità d'accaparramento di clientela.
Infatti, secondo il ddl di riforma forense, non sono dichiarati in posizione di incompatibilità e non vengono cancellati dagli albi -ma solo sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica (ex art. 19, co 1)- gli avvocati che siano anche ministri, viceministri o sottosegretari di Stato, presidenti di giunta regionale o presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, presidenti di province con più di un milione di abitanti, sindaci di comuni con più di 500.000 abitanti). 
Neppure sono sospesi dall'esercizio professionale, durante il periodo della carica, altri soggetti, anch'essi ben più "pericolosi" dei "vecchi avvocati part time" per il bene della indipendenza dell'avvocato, nonchè per il rischio di conflitti di interesse e di accaparramento di clientela: si tratta degli avvocati che siano presidenti di province con meno di un milione di abitanti, oppure siano sindaci di comuni con meno di 500.000 abitanti; o membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, consiglieri regionali, membri di giunte regionali, membri di giunte provinciali, membri di giunte comunali. 
Contraddittoriamente, poi, tali soggetti sono addirittura posti in posizione di assurdo ulteriore privilegio dall'art. 10, comma 2, dall'art. 20, comma 6, e dall'art. 27, commi 2 e 3, del ddl di riforma forense: 
- l'art. 10, comma 2, li esenta dall'obbligo di formazione continua (i sindaci e assessori comunali se il comune ha popolazione superiore a 100.000 abitanti);
- l'art. 20, comma 6, li esenta dalla prova della effettività e della continuità dell'esercizio della professione (i sindaci se il loro comune ha più di 10.000 abitanti; il membro di giunta comunale se il comune ha più di 30.000 abitanti); 
- l'art. 27, commi 2 e 3, riconosce loro (in quanto non sospesi dall'esercizio della professione) il diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni dei Consigli degli Ordini locali.    
Neppure poi (per passare ad altro tipo di rischi per l'indipendenza dell'avvocato e per l'accaparramento di clientela, nonchè ad altro tipo di rischi di conflitti di interesse) sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica, e possono quindi continuare a svolgere la professione, pur con limitazioni territoriali o per materia, gli avvocati che siano anche giudici di pace, o vice procuratori onorari.

 

Valido il contratto che "trasferisce" anche la clientela di studio professionale

 La seconda sezione civile della Cassazione, con sentenza del 09-02-2010, n. 2860, ha espresso il seguente principio di diritto: "E' lecitamente e validamente stipulato il contratto di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale, comprensivo non solo di elementi materiali e degli arredi, ma anche della clientela, essendo configurabile, con riferimento a quest'ultima, non una cessione in senso tecnico (attesi il carattere personale e fiduciario del rapporto tra prestatore d'opera intellettuale e cliente e la necessità, quindi, del conferimento di un nuovo incarico dal cliente al cessionario), ma un complessivo impegno del cedente volto a favorire - attraverso l'assunzione di obblighi positivi di fare (mediante un'attività promozionale di presentazione e di canalizzazione) e negativi di non fare (quale il divieto di riprendere ad esercitare la medesima attività nello stesso luogo) - la prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi clienti ed il soggetto subentrante”. 
La Suprema corte ha argomentato, onde pervenire a tale principio di diritto, anche sulla novità costituita  dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, art. 16 e ss., recante attuazione della direttiva 98/5/CE, e in particolare sulla possibilità di esercitare la professione di avvocato in forma societaria.
Più in generale ha ritenuto la Corte:
"Benchè la linea discretiva tra studio professionale ed azienda sia netta e trovi un radicamento nell'art. 2238 c.c., (ai cui sensi il professionista intellettuale diventa imprenditore solo in quanto svolga un'ulteriore attività, diversa da quella intellettuale e definibile, in sè considerata, come attività d'impresa : ulteriore attività rispetto alla quale l'esercizio della professione si ponga quale semplice elemento), e quantunque nelle professioni liberali la clientela, fondata com'è sulla fiducia personale, non abbia modo di collegarsi ad un substrato oggettivo, non v'è dubbio che gli studi professionali presentino molte analogie con l'azienda e che, nella prassi, questa vicinanza tenda ad accentuarsi. Accanto al permanere dei tradizionali principi della fiduciarietà del rapporto e della personalità della prestazione, si assiste infatti ad un superamento della considerazione dell'opera intellettuale come irrelata dal momento organizzativo, tenuto conto - come è stato osservato in dottrina - delle nuove tendenze verso la commercializzazione, la specializzazione e la socializzazione.
Questa evoluzione è assecondata dal formante normativo: con l'abrogazione, da parte della L. 7 agosto 1997, n. 266, art. 24, (Interventi urgenti per l'economia), della L. 23 novembre 1939, n. 1815, art. 2, in tema di disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza; con l'introduzione, ad opera del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, art. 16 e ss., recante attuazione della direttiva 98/5/CE, della possibilità di esercitare la professione di avvocato in forma societaria; con il venir meno - per effetto del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 2, (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi urgenti in materia di entrate e di contrasto dell'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 - del divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di professionisti".
LEGGI DI SEGUITO ALCUNI PASSI DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 2860/2010 ...

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Quali onorari chiedere a controparte e quali al proprio cliente

 La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza del 31 maggio 2010, n. 13229, è intervenuta a chiarire quali siano gli onorari d'avvocato da porre a carico della controparte soccombente e quali invece siano gli onorari che l'avvocato può richiedere al proprio cliente.
La Suprema Corte ha espresso il seguente principio di diritto: "Tenuto conto che, ai sensi del D.M. n. 585 del 1994, art. 6, comma 2 nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile, il giudice di merito deve verificare in concreto l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare in relazione alle peculiarità del caso specifico in modo da stabilire se, alfine di determinare le competenze dovute al legale, l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della controversia. Pertanto, qualora sia accolta l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c., l'onorario dovuto al legale del creditore che aveva chiesto il decreto ingiuntivo opposto deve essere determinato tenendo conto, ai fini del valore della controversia, della domanda originaria, non potendo a tal fine operare il cumulo con la domanda successivamente proposta dall'opposto in sede di costituzione nel giudizio di opposizione".

(l'illustrazione: Der Procurator di Jost Amman)
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA 13229/2010 DELLA CASSAZIONE ...

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"Pulizie etniche" d'avvocati: part-time, ebrei e dipendenti di colleghi

Si profila all'orizzonte, se sarà approvata la riforma dell'avvocatura nel testo ora all'esame del Senato (elaborato dal c.d. comitato ristretto della Commissione giustizia del Senato), una "pulizia etnica" degli albi degli avvocati tanto grave quanto passata, finora, sotto silenzio: la cancellazione dall'albo di quelle decine di migliaia di avvocati sostanzialmente dipendenti di altri avvocati e dunque privi dell'asseritamente necessario requisito della "indipendenza" per il fatto d'esser parte d'un rapporto di lavoro che, seppur definito di collaborazione nel quadro della generale titolarità di partita IVA, è qualificabile rapporto di lavoro subordinato secondo i parametri giuslavoristici e tale dovrà essere disvelato dai controlli dei Consigli degli Ordini degli avvocati (ben più "occhiuti" di quelli dell'Antitrust).
Si tratta di una "pulizia etnica"  ben più ponderosa, quanto a numeri, di quella che si sta operando  da qualche anno a danno dei c.d. "avvocati-part-time" (quegli avvocati, cioè, iscritti negli albi tra il 1997 e il 2003 dopo aver trasformato il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione da full time a part time ridotto).
Un collega mi segnalava, tempo addietro, un interessantissimo ed unico precedente rispetto a quella cancellazione di massa dall'albo ordinario degli avvocati alla quale si stava dando attuazione  già dal 2003, secondo una interpratazione non costituzionalmente orientata della (comunque incostituzionale) legge 339/2003: mi segnalava, cioè, come squallido precedente, la cancellazione dagli albi operata nel ventennio fascista nei confronti dei colleghi avvocati ebrei.
Ora però -prendendo lo spunto da un articolo de ilsole24ore del 28 settembre 2009, di Paola Parigi, dal titolo "L'avvocato-collaboratore è davvero dipendente"- va gridata a gran voce anche la assurdità di una ulteriore cancellazione di massa dagli albi forensi, quella che, secondo il testo della  riforma forense all'esame del Senato, si abbatterà inevitabilmente su tutti gli avvocati che, non avendo clienti propri (o avendone in misura tale da non consentire la sopravvivenza professionale autonoma), collaborano stabilmente con altri avvocati secondo modalità che senza dubbio integrano rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato. I colleghi meno fortunati sarebbero soggetti a cancellazione dall'albo se la riforma della professione forense non ammettesse (come non ammette il testo all'esame del Senato) la figura dell'avvocato subordinato ad altro avvocato.
DI QUESTO OCCORRE DISCUTERE, TRATTANDO LA RIFIRMA DELL'AVVOCATURA, IN PARLAMENTO, DOVE INVECE, INSPIEGABILMENTE, DI TUTTO SI PARLA MENO  CHE DI AVVOCATURA DIPENDENTE.
MA FORSE E' BEN CHIARO ORMAI A MOLTI CHE GLI ISPIRATORI DELL'ARTICOLATO DI "RIFORMA" CHE E' ALL'ESAME DEL SENATO NON VOLEVANO PROPRIO SI PARLASSE DI AVVOCATURA DIPENDENTE.
FORSE E' CHIARO ORMAI A MOLTI QUANTO QUEL TESTO DI PSEUDORIFORMA DELLA PROFESSIONE SIA FUNZIONALE AGLI INTERESSI DI QUEI DATORI DI LAVORO CHE DAL RICONOSCIMENTO D'UNA AVVOCATURA DIPENDENTE AVREBBERO SOLO DA PERDERE. 
MA COME SI FA A FARE UNA RIFORMA DELLA PROFESSIONE D'AVVOCATO DISEGNANDO UN COMPLESSO DI NORME CHE TRASCURA DI REGOLARE UN FENOMENO ORMAI RIGUARDANTE AMPLISSIMA PARTE DEGLI AVVOCATI ITALIANI E DI PORTATA SOCIO-ECONOMICA INDISCUTIBILE, TANTO CHE SE NE TRATTA IN OGNI SERIA INDAGINE SULLA CONDIZIONE DELL'AVVOCATURA ITALIANA?
COME SI FA, PER DI PIU', A DISEGNARE UN SISTEMA CHE PROGRAMMA LA CANCELLAZIONE DAGLI ALBI FORENSI DI DECINE DI MIGLIAIA DI AVVOCATI, RIBADENDO IL REQUISITO, PER L'ISCRIZIONE NEGLI ALBI, DELLA ASSENZA DI RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE ANCHE DA ALTRO AVVOCATO?
COME SI FA A NEGARE CHE DEVE ESSERCI OMOGENEITA' DI TRATTAMENTO GIURIDICO DEI FENOMENI SOCIALI (QUAL E' ORMAI IL FENOMENO "AVVOCATURA DIPENDENTE") E PERCIO' NON PUO' AMMETTERSI CHE MENTRE PER IL FISCO E' CONSENTITO ESSERE UN AVVOCATO DIPENDENTE (E PERCIO' ESSERE ESONERATO DALL'IRAP)  SIA POI LA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE A NEGARE CHE  POSSANO ESISTERE GLI AVVOCATI DIPENDENTI E, CORRELATIVAMENTE, DISPORRE CHE DECINE DI MIGLIAIA DI AVVOCATI DEBBANO ESSER CANCELLATI DAGLI ALBI?
ECCO SPIEGATO PERCHE' SI VUOLE DA QUALCUNO FARE IN FRETTA LA RIFORMA: NON SI VUOLE CHE TALI ASSURDITA' POSSANO ESSERE DISVELATE AL LEGISLATORE, DANDOGLI UN MINIMO DI TEMPO PER RIFLETTERE (DOPO ANNI DI "RIFLESSIONE").

MA TORNIAMO A PARLARE DELLA PRIMA "PULIZIA ETNICA", QUELLA DEGLI AVVOCATI EBREI, E CONFRONTIAMOLA CON LA CANCELLAZIONE ODIERNA DAGLI ALBI DEI C.D. "AVVOCATI-PART-TIME".
Anche in quella lontana occasione non si tenne conto dei diritti quesiti e della dignità d'uomo di chi venne cancellato dall'albo professionale. Allora, nel 1939, in un'epoca che i giovani d'oggi (ignoranti in pericolo) giudicano sideralmente distante dalla contemporanea democrazia, almeno si consentì agli avvocati ebrei di essere iscritti in elenchi speciali di professionisti e continuare a svolgere la professione in misura marginale. In particolare la l. 29/6/1939, n. 1054, "Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica", stabiliva che agli ebrei era vietato in ogni caso l'esercizio del notariato; agli ebrei non "discriminati" era vietato fare il giornalista; tutti gli altri professionisti -avvocati compresi- dovevano essere iscritti in elenchi speciali. I professionisti ebrei avevano l'obbligo di denunciare la propria appartenenza alla razza ebraica entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge, pena l'arresto fino a un mese. L'iscrizione negli elenchi speciali comportava limitazioni. In particolare: "salvo i casi di comprovata necessità e urgenza", il professionista ebreo poteva esercitare "solo a favore di persone appartenenti alla razza ebraica"; non poteva ricevere incarichi che comportassero funzioni di pubblico ufficiale, nè poteva lavorare per conto di "enti pubblici, fondazioni, associazioni e comitati di cui agli artt. 34 e 37 c.c. o in locali da questi dipendenti"; non poteva essere nominato amministratore giudiziario o iscriversi nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti, o in quello dei periti; doveva essere cancellato dagli albi speciali per l'infortunistica. Era vietata, infine, qualsiasi forma di associazione o collaborazione professionale tra professionisti ebrei e non ebrei. Le violazioni erano punite a norma dell'art. 348 c.p. Va pure ricordato che la l. 23/11/1939, n. 1815, dispose, all'art. 2 (recentemente abrogato dalla c.d. legge Bersani), il divieto dell'esercizio delle libere professioni in forma societaria al dichiarato fine di evitare che i professionisti ebrei potessero sottrarsi, attraverso lo strumento societario, al divieto del libero esercizio delle professioni. 
Oggi la pulizia simil-etnica nei confronti dei servi fisci, dopo esser stata programmata con l. 339/03, viene attuata con cancellazioni d'ufficio dall'albo degli avvocati a seguito di imperiosa circolare del consulente-giudice Consiglio Nazionale Forense e non ammette, per legge, eccezioni (si noti però come a detta circolare decisamente resistano taluni coraggiosi Consigli dell'Ordine degli avvocati che non ottemperano -rischiando l'accusa di omissione d'atti d'ufficio- alla cancellazione d'ufficio dei dipendenti pubblici a part time ridotto già iscritti all'albo professionale). Oggi assistiamo a vicenda per alcuni aspetti analoga a quella dolorosa subita dagli avvocati ebrei in epoca talmente lontana quanto a livello di democrazie sostanziale da non essere "a rischio di riproposizione" (O NO?) : si cancellano dall'albo gli avvocati dipendenti pubblici a part time, individuando nella loro qualifica di impiegati pubblici (trattati forse peggio dicome i romani trattavano i servi fisci) qualcosa di simile alla appartenenza alla razza ebraica, quanto a fonte di preclusione dell'accesso ad un lavoro (che nel frattempo la Corte costituzionale, con sentenza 189/01, ha dichiarato "naturalmente concorrenziale"). Non si capirebbe altrimenti perchè la legge italiana non imponga di cancellare dall'albo degli avvocati chi non è un semplice dipendente pubblico a part time ma, senza la macchia connaturata alla genìa da dipendente, è al vertice dell'organizzazione della pubblica amministrazione, come ad esempio un sottosegretario di Stato, o addirittura un ministro.
Anche oggi, come settanta anni addietro, non si odono voci di protesta a tutela di coloro che ebbero l'unica colpa di fidarsi di una legge dello Stato (la legge 662/96, art. 1, commi 56 e seguenti).
Interessante articolo si legge sul sito del Consiglio Nazionale Forense (www.consiglionazionaleforense.it ) dal titolo  "Avvocati ebrei: dal 1940 al 1943 sono stati 215 i cassazionisti cancellati per questioni di razza".
Vi si da conto dell'apertura, il 17 giugno 2010, presso la sede del Consiglio Nazionale Forense, della Mostra Lawyers without rights, dedicata alla triste sorte che gli avvocati ebrei dovettero subire durante il fascismo, dopo le leggi razziali, senza che dalle istituzioni forensi si alzasse alcuna voce di dissenso contro le leggi “odiose”.
Vi si ricorda che:
- se alcuni noti avvocati e professori universitari del calibro di Enrico Finzi e Ugo Forti furono parzialmente risparmiati dalla cancellazione definitiva dall’albo dei legali cassazionisti, perché confluiti negli elenchi aggiunti, non così andò a oltre 200 avvocati italiani di razza ebraica che, con le leggi razziali emanate nel 1938, dovettero lasciare codici e toga e con grande dolore rinunciare a tutto, a volte anche alla vita;
- nel 1938 il re promulgò il regio decreto n. 1728, "Provvedimenti per la difesa della razza italiana" che, tra l'altro, contro gli italiani di razza ebraica, come spiega Antonella Meniconi nel libro "La maschia avvocatura - Istituzioni e professione forense in epoca fascista" (collana Storia dell’Avvocatura italiana- il Mulino), introdusse la cosiddetta discriminazione (vale a dire la non applicazione della norme restrittive) a favore di alcune categoria giudicate meritevoli di tutela in quanto “benemerite” alla patria”;
- che il Sindacato fascista avvocati e procuratori propose che i professionisti ebrei non fossero più ammessi agli albi;
- che l’anno successivo fu promulgata la legge 1054 che disciplinò l’esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebrea , per cui gli avvocati furono divisi in due gruppi: i “discriminati” e i "non discriminati". I primi (cioè i "discriminati", nel senso paradossale di non soggetti alle norme restrittive), erano iscritti “agli elenchi aggiunti” agli albi forensi e avrebbero potuto continuare a esercitare il proprio lavoro. I secondi, invece, erano costretti a iscriversi agli elenchi speciali” e potevano lavorare solo per clienti “appartenenti alla razza ebraica”;
- che anche il procedimento di accertamento dell’appartenenza “alla razza ebrea” era particolarmente umiliante poichè dovevano essere gli stessi avvocati ad autodenunciarsi agli organi professionali, altrimenti gli ordini avrebbero provveduto d’ufficio;
- che la cancellazione era immediatamente efficace anche nel caso in cui l’avvocato avesse fatto richiesta “di discriminazione” al ministero dell’Interno (l'avvocato sarebbe stato semmai riabilitato in seguito, e a volte sarebbe passato anche più di un anno);
- che “La discriminazione con cui lo stato spingeva alcuni a differenziarsi dagli altri, vantando le proprie benemerenze fasciste, forse costituì l’apice della aberrazione da parte del regime”, commenta Alpa;
- che dai documenti conservati dal Cnf emerge che la richiesta di reiscrizione all’elenco aggiunto dell’albo dei patrocinanti in Cassazione era ben di 400 lire “quale diritto fisso stabilito a titolo di rimborso spese” per la iscrizione;
- che risultano appena tre ricorsi al Consiglio superiore forense (l’attuale Cnf), contro le delibere di cancellazione del Sindacato fascista;
- che ciascuna storia, pur nella diversità dell’esito a volte drammatico, testimonia l’impegno di questi legali per la tutela dei diritti. Di coloro i quali hanno trovato accoglienza nel Regno Unito, alcuni hanno contribuito alla formazione e alla crescita professionale dei colleghi inglesi e allo sviluppo della legislazione inglese;
- che il Cnf ha voluto riproporre anche in Italia questa testimonianza, per contribuire anche per questa via a squarciare il velo sulla dolorosa frattura vissuta dal mondo forense negli anni del regime fascista, tra le istituzioni forensi e le comunità ebraiche italiane, tra gli avvocati italiani e gli avvocati italiani di religione ebraica.

A me, avvocato-part-time cancellato dall'albo ex l. 339/03 e in attesa della sentenza delle sezioni Unite della Cassazione sull'impugnazione della sentenza del C.N.F. che ha confermato la mia cancellazione dall'albo, fa senso leggere sul sito del Consiglio Nazionale Forense l'articolo sopra sintetizzato. La storia fa paura !!!
Come scrive Giuliano Berti ( http://www.bibliomanie.it/italiani_brava_gente.htm ) ,  la vicenda delle leggi antiebraiche ci dice, da un passato che è ancora presente, che il gesto di Antigone è l'unico che può essere opposto alla ingiustizia che si presenta nella forma asettica e banale della legge.

Leggi di seguito il R.D.L. 29 Giugno 1939, n. 1054, confrontalo con la l. 339/2003 e scrivi al Presidente della Repubblica, ai parlamentari, ai giornalisti ecc. il tuo sdegno!
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Disciplina dell'avvocato: limitato vaglio in Cassazione sulle ipotesi di illecito

 La Cassazione a ss.uu., con sentenza n. 14617 del 17/6/2010, ha affermato: “Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il fatto che il provvedimento impugnato non abbia tenuto conto, a suo avviso, che il conflitto di interessi ex art. 37 Codice di deontologia Forense non può essere potenziale, ma deve essere concreto e adeguatamente riscontrato e provato. Il motivo è infondato sulla base del principio già affermato da queste sezioni unite, e condiviso dal Collegio, secondo cui <<nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, definite dalla legge mediante una clausola generale (mancanze nell'esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale) è rimessa alla valutazione dell'Ordine professionale ed il controllo di legittimità sull'applicazione di tali valutazioni non consente alla Corte di Cassazione di sostituirsi al Consiglio Nazionale Forense nell'enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza>> (Cass., S.U. n. 20024 del 2004).”La ricostruzione dei fatti operata dal Consiglio Nazionale Forense nella fattispecie concreta è ragionevole ed il ricorrente non ne può pretendere un'ennesima valutazione che sarebbe fondata sulla sola circostanza di essere favorevole a chi la propone: in particolare il Consiglio Nazionale Forense ha accertato, e adguatamente motivato, l'esistenza di un concreto e effettivo conflitto fra le parti  assistite dall'incolpato, riconoscendo le stesse come soggetti portatori di interessi contrastanti" .

 

effetti della danza

preferisco cadere a modo mio

  
("effetti della danza", acrilico su tela, di Maurizio Perelli)
 

 

La diversità di regole sulla riammissione al tempo pieno aiuta a interpretare la l. 339/03

 Argomentazioni ulteriori rispetto a quelle espresse in altro articolo militano a favore della interpretazione costituzionalmente orientata nel senso della salvaguardia dei diritti quesiti del "vecchi avvocati part time" (che è anche una interpretazione conforme al diritto dell'U.E., alla C.E.D.U.) della l. 339/03.

Infatti, la l. 339/03 recita:
"Articolo 1
1. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto -legge 27/11/1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni”.

Articolo 2 
1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risultino ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto di impiego, dandone comunicazione al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione entro il termine previsto, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione di ufficio dell'iscritto al proprio albo.
2. Il pubblico dipendente, nell'ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno.
3. Entro lo stesso termine di trentasei mesi di cui al comma 1, il pubblico dipendente può optare per la cessazione del rapporto di impiego e conseguentemente mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati.
4. Il dipendente pubblico part- time che ha esercitato l’opzione per la professione forense ai sensi della presente legge conserva per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno entro tre mesi dalla richiesta, purchè non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza. In tal caso l'anzianità resta sospesa per tutto il periodo di cessazione dal servizio e ricomincia a decorrere dalla data di riammissione
”.


QUI SI PRENDE IN ESAME IL COMMA 2 DELL'ART. 2 DELLA L. 339/03

Esso prevede che i soggetti di cui al comma 1 hanno diritto ad esser reintegrati ad nutum , quando vogliono, nel rapporto di lavoro a tempo pieno. Tale facoltà non è concessa invece a quanti, già iscritti all’albo prima della l. 662/96, abbiano successivamente vinto un concorso pubblico ad un posto pubblico in part time ridotto (configurato tale fin dall’origine o invece per trasformazione di rapporto a tempo pieno): costoro potranno eventualmente richiedere la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno, non ad nutum ma secondo le ordinarie regole.

Tali ordinarie regole sono, attualmente, quelle fissate dal comma 44 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247, il quale ha aggiunto al D.Lgs. 61/2000 il comma 12-ter "Diritto di precedenza", per cui "1. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale".

Ebbene, è certo giustificata -quale disciplina di favore rispetto alle ordinarie regole sulla riammissione al full time- la facoltà di esser reintegrati ad nutum concessa ai soli soggetti (di cui al comma 1 dell'art. 2) che hanno rasformato il loro preesistente rapporto di lavoro full time in un part time ridotto  proprio ex art. 1, comma 56 e ss. l. 662/96.
E' giustificata visto che coloro che, invece, erano già iscritti all’albo forense prima della l. 662/96 e dopo l'entrata in vigore di essa hanno vinto un concorso pubblico ad un posto pubblico in part time ridotto non dovettero rinunciare alla gran parte dello stipendio pubblico (visto che non erano stati titolari d'un rapporto di lavoro pubblico full time) per aderire alla “proposta contrattuale” che lo Stato rivolse ai dipendenti pubblici con la l. 662/96. Essi, avendo al contrario incrementato i loro redditi da lavoro professionale d'avvocato con quelli derivanti dal nuovo rapporto di lavoro pubblico, ben possono essere esclusi dal trattamento (parzialmente) riparatore (trasformazione del rapporto ad nutum da tempo parziale a tempo pieno) del discredito derivante dall’esser trasformati, in virtù della l. 339/03, in una sorta di “categoria di avvocati ad esaurimento”, stante il divieto di nuove iscrizioni agli albi degli avvocati di altri dipendenti pubblici a tempo parziale (art. 1 l. 339/03).
La ratio del comma 2 dell'art. 2 è dunque quella di concedere un qualche privilegio riparatore a fronte del discredito derivante inevitabilmente dal giudizio negativo sulla professionalità e correttezza d'avvocato, insito nel divieto di iscrizione per il futuro di cui all’art. 1. Più precisamente la ratio è quella di concedere il detto privilegio almeno a coloro che addirittura subirono una diminuzione patrimoniale dalla adesione al sistema –prospettato all’epoca, ovviamente, come stabile nel tempo- della “compatibilità integrale” (iscrivibilità anche in futuro degli interessati) tra impiego pubblico a part time ridotto e avvocatura. Ulteriore ratio della disposizione è quella di incentivare, senza imposizioni incostituzionali, la scelta per una attività esclusiva che riduca nel tempo la categoria degli “avvocati part time” (categoria che viene delineata ormai, in forza dell'art. 1 della l. 339/03, quale “categoria ad esaurimento”) per il necessario bilanciamento dell’interesse che ha portato alla reintroduzione del divieto di nuove iscrizioni di impiegati pubblici all'albo forense (art. 1 l. 339/03) e della necessità, pena l’incostituzionalità della novella, di salvaguardare adeguatamente i diritti quesiti dei "vecchi avvocati part time".

 

L'avvocato-docente può patrocinare ove sia parte la pubblica amministrazione

 Il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 24/5/2010, ha confermato l'indirizzo già seguito dal Tribunale di Chieti e da quello di Lanciano ed ha confermato la sospensione degli effetti d'un ordine di servizio col quale un dirigente scolastico aveva ordinato ad un insegnante di scuola statale superiore di secondo grado di impegnarsi a non patrocinare, quale avvocato, cause in cui fosse parte la pubblica amministrazione scolastica e aveva richiesto (ad integrazione della già rilasciata autorizzazione) una dichiarazione scritta ai sensi del comma 56 dell'art. 1 della l. 662/96.
Richiamando anche la sentenza della Corte costituzionale n. 390/2006, il Tribunale di Foggia ha ritenuto che l'art. 3, comma 4, della legge professionale forense costituisce deroga alle norme di cui all'art. 1, comma 56 e seg., della l. 662/96 nonchè della l. 339/03, ove esclude che le incompatibilità elencate nei precedenti commi del medesimo articolo 3 possano riferirsi ai professori e assistenti universitari e di scuola superiore.

 

Interpretazione costituzionalmente orientata della l. 339/03 (conforme a C.E.D.U. e diritto U.E.)

ECCO UN BUON MOTIVO (secondo me) PER IL RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE AVVERSO LE SENTENZE DEL C.N.F. CHE CONFERMANO LE CANCELLAZIONI DAGLI ALBI FORENSI DEI C.D. "AVVOCATI-PART-TIME" IN BASE ALL'ART. 2 DELLA L. 339/03.
Quanto hanno affermato le Sezioni Unite della Cassazione, in sentenza 28170/08, circa la rimozione dell'incompatibilità in senso tecnico-giuridico tra impiego pubblico in part time ridotto e professione forense mi spinge a riproporre ai pazienti visitatori di questo sito un mio vecchio "chiodo fisso": l'interpretazione costituzionalmente orientata della legge 339/03. 
LEGGI DI SEGUITO LA MIA INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE 339/03. ...
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Il C.N.F. su ministri-avvocati esercenti in materia connessa alla carica

Rischia di esser meramente teorica l'ipotesi di cancellazione dall'albo degli avvocati di un ministro che eserciti la professione di avvocato in materia connessa all'alta carica rivestita. Un parere del C.N.F. afferma che se il ministro svolge attività d'avvocato in una materia connessa alla sua attività istituzionale non potrà procedersi, subito dopo accertata tale connessione, alla sua cancellazione dall'albo ma si dovrà prima portare a compimento un procedimento disciplinare (ivi compresa l'esecuzione di eventuali sanzioni che dovessero essere comminate) per poi procedere, immediatamente dopo la sua conclusione, alla cancellazione (amministrativa) dell'interessato per incompatibilità, se essa permanga. E' quanto dire che la cancellazione sarà rinviata alle calende greche. Una bella differenza di trattamento rispetto alle cancellazioni d'ufficio da comminare nei confronti, magari, del semplice impiegato che lavori a part time ridotto alle dipendenze di quel signor ministro! LEGGI DI SEGUITO IL PARERE DEL C.N.F. ...

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L'Ufficio di Parlamentare o di titolare di carica di Governo sia incompatibile con l'avvocatura


NON CI SI PUO' ACCONTENTARE DI FORMULE AMBIGUE CHE LASCINO ALL'INTERPRETE LA POSSIBILITA' DI SOSTENERE CHE NON DEBBA ESSER CANCELLATO DALL'ALBO FORENSE, PER INCOMPATIBILITA', IL PARLAMENTARE E IL TITOLARE DI UNA CARICA DI GOVERNO.
GIA' IN PASSATO LA CRONACA HA EVIDENZIATO ASSURDE DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA I "DIPENDENTI PUBBLICI" (CHE SONO STATI RITENUTI INCOMPATIBILI) E I "TITOLARI DI PUBBLICI UFFICI" BEN PIU' A RISCHIO DI CONFLITTI DI INTERESSE E DI SOSPETTI D'ACCAPARRAMENTO DI CLIENTELA (CHE NON SONO STATI RITENUTI INCOMPATIBILI).
Potrebbe ripetersi anche oggi l'anomalia profonda di un sottosegretario di Stato all'interno che, in costanza della funzione di governo, svolga la difesa professionale di pericolosi e noti esponenti della criminalità organizzata, di imputati di corruzione ai danni dello Stato, nell'ambito di processi nei quali lo Stato risulti costituito parte civile.

Nel corso della XIV legislatura fu presentata (il 26/10/2001) alla Camera dei Deputati la proposta di legge n. 1866  d'iniziativa dei deputati BONITO, CARBONI, CRUCIANELLI, FINOCCHIARO, LEONI, LUCIDI, SINISCALCHI, dal titolo "Modifica dell'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante ordinamento della professione di avvocato, in materia di incompatibilità con l'esercizio della professione forense".
L'occasione di cronaca che spinse autorevoli Deputati a formulare la proposta di legge è citata nella relazione alla medesima che riporto di seguito.
Scriveva l'On. Bonito:
"Onorevoli Colleghi! - Alcuni recenti fatti di cronaca politica hanno posto in evidenza la insufficienza dell'attuale disciplina relativa alla incompatibilità con l'esercizio della professione forense.
        Da più parti, per la denuncia di singoli parlamentari e di gruppi politici, è stata infatti denunciata l'anomalia profonda di un sottosegretario di Stato all'interno che, in costanza della funzione di governo, ha svolto la difesa professionale di pericolosi e noti esponenti della criminalità organizzata, di imputati di corruzione ai danni dello Stato, nell'ambito di processi nei quali lo Stato risulta costituito parte civile.
        Anche le associazioni forensi, con il Consiglio nazionale forense, non hanno mancato di far sentire la loro voce critica in ordine agli episodi richiamati.
        In verità, secondo l'avviso degli esperti della materia ordinamentale forense, l'incompatibilità con la funzione di Ministro o di sottosegretario di Stato sussisterebbe già in base alla norma in vigore (confrontare Remo Danovi: "Corso di ordinamento forense e deontologia", Giuffrè, V edizione, Milano, 1997, pagina 67).
        Secondo questo autorevole autore "Per la stessa ratio (impiego od ufficio pubblico) deve ritenersi che l'incompatibilità sussista nel caso di esercizio di pubblica funzione da parte dell'avvocato, quale ministro o sottosegretario di Stato (indipendentemente dalla esistenza di una ipotesi di pubblico impiego o di vero e proprio "stipendio")".
Giova ricordare che nel passato la questione aveva trovato soluzione equilibrata grazie alla correttezza deontologica degli interessati, i quali o avevano sospeso di fatto l'attività professionale in costanza di incarico di governo, o avevano evitato l'assunzione di difese clamorosamente "incompatibili" o avevano chiesto la cancellazione dall'albo professionale.
        Allo stato, però, siffatti meccanismi "interni" non risultano più sufficienti come dimostrato dagli episodi gravi, rilevanti e significativi che hanno stimolato la presente iniziativa di proposta legislativa.
        La proposta di legge si compone di un unico articolo, con il quale si sostituisce l'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 (recante ordinamento della professione di avvocato), e successive modificazioni, in conformità con quanto esposto nella presente relazione".

Questo il testo della PROPOSTA DI LEGGE N. 1866 CHE FU ASSEGNATA ALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA IN SEDE REFERENTE MA (MANCO A DIRLO) MAI VENNE DISCUSSA:
<<Art. 1.
        1. L'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. L'esercizio della professione di avvocato è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi o di incaricato di gestioni esattoriali.
2. E' anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio pubblico, retribuito o non retribuito, svolto a favore dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficienza, della Banca d'Italia, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.
3. E' infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario.
4. Sono esclusi dalla disposizione del comma 2: 
a) i senatori, i deputati, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali ed ogni altro rappresentante della sovranità popolare. Tuttavia, per il periodo del loro mandato elettivo, i soggetti interessati dovranno iscriversi nell'apposito elenco speciale annesso all'albo;
b) i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari dello Stato;
c) gli avvocati degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui al comma 2, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti nell'apposito elenco speciale annesso all'albo
">>.

 

Corte costituzionale e Corti europee: il modello, le esperienze, le prospettive" (di A. Ruggeri)

 Nel sito dell'associazione dei costituzionalisti (www.associazionedeicostituzionalisti.it ) un interessante articolo di Antonio Ruggeri dal titolo "Corte costituzionale e Corti europee: il modello, le esperienze, le prospettive".
ECCO IL SOMMARIO:
1. Teoria della integrazione sovranazionale e teoria della Costituzione: un ossimoro o, all’opposto, due frammenti inautonomi, bisognosi di essere ridotti ad unità? 
2. La lunga marcia di avvicinamento della giurisprudenza costituzionale a quella dell’Unione e le non rimosse aporie di costruzione cui essa ha dato luogo. 
3. La consistenza dell’integrazione e le forme del suo apprezzamento in prospettiva assiologico-sostanziale, ovverosia la conversione dei “controlimiti” da frontiera invalicabile dal diritto sovranazionale a fattore e motore dell’integrazione.
4. La svolta della giurisprudenza costituzionale in tema di rapporti tra Costituzione e CEDU conseguente alla riforma del Titolo V: una sua rilettura critica, con specifico riguardo al caso (eccezionale) in cui si vorrebbe chiamato il giudice delle leggi a dichiarare l’invalidità di norma convenzionale incompatibile con la Costituzione, laddove potrebbe prospettarsi l’accertamento della “irrilevanza” della norma rispetto al caso stesso (è, però, da chiedersi se e quando possano davvero darsi antinomie reali tra Convenzione e Costituzione, stante la volontà dichiarata dalla prima di essere applicata unicamente ai casi in cui offra una maggiore tutela ai diritti di quella data dalla seconda).
5. Segue: Note critiche al modo con cui la giurisprudenza ricostruisce il fondamento dell’interpretazione conforme e ne prefigura talune sue possibili utilizzazioni (con particolare riguardo alla preclusione fatta agli operatori di discostarsi dalle interpretazioni della Corte EDU). 
6. L’integrazione attraverso i diritti, alla prova del nove degli eventuali conflitti tra giudicato costituzionale e giudicato eurounitario (in ispecie, i conflitti, apparenti o reali, originati da decisioni di accoglimento della Corte costituzionale). 
7. Segue: i conflitti causati da pronunzie di rigetto e la lezione di ordine generale che se ne può trarre in merito allo svolgimento delle relazioni tra le Corti (e gli ordinamenti), ovverosia i conflitti tra giudicati come conflitti tra valori, ripianabili unicamente con la tecnica sperimentata del reciproco bilanciamento. 
8. Giudicato costituzionale versus giudicato “convenzionale”. 
9. Questioni di sostanza e di procedura assieme: alcuni “casi difficili”. 
9.1. Quale tecnica mettere in campo per ripianare i conflitti tra leggi e norme CEDU coincidenti con norme della Carta di Nizza considerate idonee ad essere portate ad immediata applicazione? 
9.2. E, ancora, che fare con riguardo al caso di norma CEDU giudicata contraria a Costituzione e però sostanzialmente corrispondente a norma della Carta di Nizza non lesiva di “controlimiti”? 
9.3. E, infine, che fare in presenza di conflitti tra norme delle Carte europee (e, perciò, tra i giudicati delle rispettive Corti)? 
9.4. Quale “morale” è possibile trarre dai casi esaminati? 
10. Uno sguardo sul futuro: verso un modello di relazioni “intercostituzionali” (e, per ciò, “intergiurisprudenziali”) connotato da strutturale fluidità e mobilità e proteso all’appagamento, il più intenso possibile in ragione dei casi, dei diritti fondamentali.

 

Quando si applica l'art. 68 della legge professionale forense?

La Cassazione, sez. II, con sentenza 14193/2010, depositata il 12/6/2010, ha statuito che, affinché possa sussistere l'obbligazione solidale prevista dall'art. 68 della legge professionale forense e il difensore possa richiedere il pagamento degli onorari e il rimborso delle spese nei confronti della parte avversa al proprio cliente, è necessaria la definizione del giudizio con una transazione che sottragga al giudice la definizione della causa e la pronuncia in ordine alle spese.
In risposta al quesito di diritto relativo al se l'accordo transattivo raggiunto dalle parti, comprensivo dell'obbligo espresso di abbandonare il giudizio, sia condizione necessaria e sufficiente per il sorgere del diritto dell'avvocato a mente dell'art. 68 dellla legge professionale, la cassazione scrive:
"... che al quesito deve darsi risposta negativa;
che l'art. 68 della legge professionale forense, stabilendo che tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese a favore degli avvocati che hanno partecipato al giudizio definito con quella transazione, si riferisce ad ogni accordo mediante il quale le parti facciano cessare, senza la pronuncia del giudice, una lite già cominciata;
che, affinchè possa sussistere l'obbligazione solidale prevista dalla citata norma e il difensore possa richiedere il pagamento degli onorari e il rimborso delle spese nei confronti della parte avversa al proprio cliente, è necessaria la definizione del giudizio con una transazione (o con un accordo equivalente) che sottragga al giudice la definizione del giudizio e la pronuncia in ordine alle spese (Cass., Sez. II, 13 settembre 2004, n. 18343, in motivazione);
che la norma citata non è applicabile allorquando la causa sia stata definita direttamente dal giudice con una sentenza che, oltre a disporre la cessazione della materia del contendere a seguito della sopravvenuta transazione, abbia pronunciato sulle spese, rigettando la richiesta di condanna della controparte;
che, difatti, in tal caso, manca il presupposto stesso per l'applicazione del citato art. 68, il quale implica l'esistenza di un accordo diretto, appunto, a sottrarre al giudice anche la pronuncia sulle spese;
che nella specie è pacifico che dopo l'accordo tra le parti il processo proseguì ed il tribunale pronunciò sentenza con la quale, nello statuire la cessazione della materia del contendere nella causa instaurata da ... nei confronti del ... per effetto della intervenuta transazione, rigetto la domanda di condanna di quest'ultimo alla rifusione delle spese di giudizio;
che non rileva la ragione per la quale la causa sia proseguita dopo l'intervenuta transazione, se cioè per errore o meno ...".

 

Un altro 68

 Da wikipedia, sul movimento hippy:

Etica e caratteristiche tipo del movimento

Gli Hippy cercarono di liberarsi dalle restrizioni della società, scegliendo la propria strada e trovando un nuovo senso della vita. Una espressione dell'indipendenza dalle norme sociali raggiunta dagli hippy è stato il loro insolito modo di vestire e di autogoverno. Questo, ha fatto sì che gli hippy fossero immediatamente riconoscibili gli uni agli altri e servì come simbolo visivo per significare il loro rispetto dei diritti individuali e la loro volontà di mettere in discussione l'autorità.
Così come il movimento beat che lo precedette e quello punk che venne subito dopo, i simboli e l'iconografia hippy mostravano un basso status sociale, coerentemente con ideali di povertà e semplicità, con un vestiario che rifletteva uno stile di vita disordinato e spesso vagabondo. Come nel caso di altri movimenti di adolescenti bianchi di classe media, il comportamento deviante degli hippie comportava una sfida alle principali differenze di genere del loro tempo: sia i maschi che le donne hippie portavano i jeans e i capelli lunghi, ed entrambi portavano sandali o andavano scalzi. I maschi spesso portavano la barba, mentre le donne limitavano al minimo o non utilizzavano il trucco, e molte non portavano il reggiseno. Gli hippie spesso sceglievano vestiti con colori brillanti e di taglio insolito, come pantaloni a zampa d'elefante, gilè, indumenti tie-dyed (t-shirt con disegni e colori psichedelici, spesso in cotone), dashiki (specie di mezzi mantelli provenienti dall'Africa), o camicette; molto popolari erano anche indumenti di taglio non occidentale e con motivi ispirati ai modelli dei nativi americani, degli africani e dei latino americani. Gran parte di questi indumenti era autoprodotta per contrastare la cultura delle aziende, e gli hippie spesso acquistavano i propri abiti nei mercatini delle pulci o dell'usato. Gli accessori preferiti, sia per gli uomini che per le donne, consisteva in oggetti della cultura indiana, copricapi, bandane e lunghe collane a grani. Le case, i veicoli e gli altri oggetti appartenenti agli hippie erano spesso decorati con motivi psichedelici.

Il viaggio, sia all'interno della nazione che all'estero, è stato uno degli elementi caratteristici della cultura hippy. La cultura hippie era comunitaria e viaggiare diventò un modo di estendere il concetto di amicizia. Scuolabus simili al Ken Kesey's Furthur, o all'iconico VW, divennero popolari perché gruppi di amici ci potevano viaggiare economicamente. Il VW bus divenne noto come un simbolo della controcultura hippy, e molti di questi autobus furono ridipinti con grafica psichedelica e/o personalizzati, un atteggiamento che anticipò la attuale arte di decorazione di automobili. Un simbolo di pace sostituiva spesso il marchio Volkswagen. Molti hippy preferivano l'autostop, inteso come principale modalità di trasporto, perché economico, ecologico, e modo sicuro per incontrare nuove persone.

 

Corte costituzionale 209/2010 su leggi interpretative e su principio d'affidamento nella legge

Con la sentenza n. 209/2010, depositata l'11/6/2010, la Corte costituzionale ha ribadito il suo orientamento in tema di leggi interpretative o pseudointerpretative, nonchè sulla portata del principio di affidamento nella certezza del diritto. Ha affermato, tra l'altro:
"5.1. – Questa Corte ha costantemente affermato che il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull’applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche «quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore» (sentenza n. 525 del 2000; in senso conforme, ex plurimis, sentenze n. 374 del 2002, n. 26 del 2003, n. 274 del 2006, n. 234 del 2007, n. 170 del 2008, n. 24 del 2009).
Accanto a tale caratteristica, che vale a qualificare una norma come effettivamente interpretativa, questa Corte ha individuato una serie di limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi, «che attengono alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento […]; la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto […]; la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico […]; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario» (sentenza n. 397 del 1994)
.
5.2. – Il confronto tra le disposizioni censurate ed i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale – cui s’è fatto cenno nel paragrafo precedente – porta alla conclusione che le stesse non solo non possono essere ritenute interpretative, nel senso prima chiarito, ma ledono, con la loro efficacia retroattiva, il canone generale della ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.), l’effettività del diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (art. 24, primo comma, Cost.) e l’integrità delle attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria (art. 102 Cost.)."

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 209/2010 ...

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Criteri distintivi tra lavoro autonomo e subordinato. COSA DIRA' LA RIFORMA FORENSE?

 La domanda si riferisce, ovviamente, alla sorte delle decine di migliaia di avvocati "parasubordinati" (di altri avvocati ) sui quali il disegno di legge di riforma forense all'esame del Parlamento semplicemente tace. 
Il problema è che tacendone ne segna la sorte: espulsione!!!
Si, cartellino rosso d'espulsione dagli albi per mancanza del requisito necessario dell'indipendenza d'avvocato.
O si vorrà continuare a far finta di niente ... all'italiana?
Nell'attesa d'una risposta da parte del legislatore, leggiamo cosa ha recentemente statuito la Cassazione (Cass., sez. lav., 19 aprile 2010, n. 9251) in tema di criterio distintivo tra lavoro autonomo e lavoro subordinato.
Ha chiarito che la giurisprudenza della Corte, sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di  rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, afferma che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei  suddetti tipi di rapporto e costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al  conseguente inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative  corrispondenti all'attività di impresa (tra le numerose decisioni, vedi Cass. 3 aprile 2000, n. 4036; 9 gennaio 2001, n.  224; 29 novembre 2002, n. 16697; 1 marzo 2001, n. 2970).
Ha pure precisato che l'esistenza del vincolo di subordinazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell’incarico conferito; e, proprio in relazione alle difficoltà che non di rado si incontrano nella  distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato alla luce dei principi fondamentali ora indicati, si e ritenuto che in tale ipotesi e legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni e via di seguito (v. per tutte, Cass. 27 marzo 2000, n. 3674; Cass. 3 aprile 2000, n. 4036, cit.).
In particolare, e stato enunciato il principio – che merita piena adesione – secondo il quale, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, oppure, all’opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, ed occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell’orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore (vedi Cass. 5 maggio 2004, n. 8569 e 21 gennaio 2009, n. 1536).

 

Il "rimborso forfettario" spetta all'avvocato anche se non richiesto espressamente

 Cassazione, Sez. III, 19 aprile 2010, n. 9192 (Pres. Finocchiaro – Rel. Massera) ha statuito che: “Il rimborso (cosiddetto forfettario) delle spese generali, nella misura del dieci per cento degli importi liquidati a titolo di onorari e diritti procuratori, spetta all’avvocato a norma dell’art. 15 della tariffa professionale forense, approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 (attualmente 12,5% in virtù del D.M. n. 127 del 2004), ed è quindi un credito che consegue e la cui misura è determinata per legge, sicché spetta automaticamente al professionista, anche in assenza di allegazione specifica e di domanda, dovendosi, quest’ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali”.
(l'illustrazione: Der Procurator di Jost Amman)

 

Il non iscritto all'albo va pagato per assistenze o consulenze non riservate a abilitati o iscritti

 L'ha riconosciuto la seconda sezione civile della Cassazione con sentenza 14085, depositata l'11 giugno 2010, che ha esaminato il caso d'un consulente del lavoro che chiedeva d'essere retribuito per attività svolta che non era quella caratteristica del suo albo ma neppure rientrava tra le attività riservate solo a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (si discuteva della natura di prestazioni quali la consulenza fiscale, l'elaborazione di contabilità e dichiarazioni dei redditi, la richiesta di certificazioni della C.C.I.A.A.).
 Questo il principio affermato dalla Cassazione (che ha richiamato come precedenti Cass. 15530/2008 e soprattutto Corte cost. 345/1995) : "Al di fuori delle attività, comportamenti, prestazioni che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (iscrizione o abilitazione prevista per legge come condizione di esercizio), per tutte le altre attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza (che non si risolvano in una attività di professione protetta e attribuita in via esclusiva ...), vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione (...). Pertanto erroneamente la Corte d'appello ha escluso il diritto al compenso, non rientrando le attività professionali svolte da (...) in quelle riservate solo a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione". 
Importante il riferimento alla sentenza della Corte costituzionale 345/95 la quale, interpretando la portata dell'art. 33 della Costituzione, affermò che il sistema degli ordinamenti professionali deve essere ispirato al principio della concorrenza e della interdisciplinarietà, avendo la funzione di tutelare non l'interesse corporativo di una categoria professionale ma l'interesse di una società sempre più complessa. Da ciò la Corte costituzionale deduceva che occorre escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica.
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 14085 DELL'11 GIUGNO 2010 E LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 345/1995 ...

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Remo Danovi: "Troppo rigore per l'incompatibilità"

 Sul numero 1/2007 di "La previdenza forense" Remo Danovi, ex presidente del C.N.F., scriveva un articolo interessante anche per gli avvocati part time, dal titolo "Il principio di incompatibilità e la riforma dell'ordinamento - Troppo rigore per l'incompatibilità". Scriveva tra l'altro Danovi, fornendo una interpretazione sistematica ed evolutiva dell'art. 3 del r.d.l. 1578/33: "... Insomma, mi sembra un attentato alla stessa dignità dell'avvocato e alla sua professionalità (quando poi, oggi, esistono perfino le società tra avvocati, s.t.p., legittimamente costituite ai sensi degli artt. 16 e segg. del d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96) escludere la possibilità per gli avvocati di assumere cariche all'interno dei consigli di amministrazione. ... A mio parere, dunque, non deve essere proclamata l'esistenza di una incompatibilità di diritto, nella assunzione di cariche societarie, ma di una incompatibilità di fatto, laddove sia impedito lo svolgimento effettivo di una qualsiasi attività professionale in autonomia e indipendenza, per la pluralità degli incarichi o per le modalità di svolgimento degli stessi".

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Cassazione 11472/2010 sul presupposto dell'obbligo contributivo dell'iscritto all'albo

  Niente obbligo contributivo a favore della cassa professionale se i redditi dell'iscritto all'albo non sono redditi professionali. "... ai sensi dell’art. 384 cpc, che l’esercizio effettivo dell’attività libero-professionale, il cui svolgimento è condizionato all’iscrizione in appositi albi o elenchi, costituisce il presupposto per l’insorgenza dell’obbligo contributivo". L'ha ribadito Cass., sez. lavoro, n. 11472/2010, depositata il 12 maggio 2010.
Scrive la Cassazione: "... rileva il Collegio che la disposizione di cui al denunciato art. 1 del DL 10 febbraio 1996 n. 103 non consente di svincolare l’obbligazione contributiva dal concreto esercizio dell’attività professionale.
Il menzionato art. 1, infatti, sancisce che “1 - Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell’art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assicura, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in appositi albi o elenchi. 2 - Le norme di cui al presente decreto si applicano anche ai soggetti, appartenenti alle categorie professionali di cui al comma 1, che esercitano attività libero-professionale, ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente dell’attività professionale”.
L’obbligazione contributiva è, quindi, dallo stesso legislatore del 1996 univocamente collegata, come sancito dal primo comma del citato art. 1, allo svolgimento di “attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in appositi albi o elenchi”. Siffatto collegamento trova, poi, ulteriore conferma nel secondo comma, del richiamato art. 1, dove è precisato che la tutela previdenziale obbligatoria trova applicazione anche nei confronti dei “soggetti che esercitano attività libero-professionale, ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente dell’attività professionale”.
Pertanto va affermato, ai sensi dell’art. 384 cpc, che l’esercizio effettivo dell’attività libero-professionale, il cui svolgimento è condizionato all’iscrizione in appositi albi o elenchi, costituisce il presupposto per l’insorgenza dell’obbligo contributivo. Conseguentemente non è configurabile alcun obbligo contributivo in relazione al reddito, prodotto dal soggetto iscritto, non direttamente collegabile all’esercizio dell’attività libero-professionale per la quale vi è stata l’iscrizione.
Conseguentemente, qualora un soggetto iscritto partecipi a società, svolgente attività rientrante in quella per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi, l’obbligazione contributiva è configurabile solo nella ipotesi in cui risultino compensate attività obiettivamente riconducibili all’esercizio della professione.
In altri termini, il reddito sul quale è dovuta la contribuzione è solo quello strettamente inerente all’esercizio della professione (V. Cass. 19 febbraio 2008 n. 4057 dove, sia pure con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza tra i geometri si sottolinea che il principio è ripreso da Corte Costituzionale con la sentenza n. 402.1991, la quale in tema di volume di affari imponibile per la Cassa Avvocati, ha chiarito che il volume di affari annuo a fini Iva, da prendere a base del contributo percentuale, deve essere inteso restrittivamente come volume di affari derivante dalla professione di avvocato. Analogo principio è affermato da Cass. 25.10.2004 n. 20670 in tema di consulenti finanziari".

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA 11472/2010 DELLA CASSAZIONE, DEPOSITATA IL 12 MAGGIO 2010 ...
 

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Per diffidare ad adempiere occorre aver ricevuto procura scritta

 Questo perchè la Cassazione ritiene che la procura per diffidare ad adempiere sia valida solo se redatta per iscritto.
Le Sezioni Unite della Cassazione risolvono un contrasto giurisprudenziale riguardo alla validità o meno della diffida ad adempiere firmata da persona alla quale non sia stata rilasciata in tal senso procura scritta ma solo, procura verbale. Con sentenza n. 14292, depositata il 15 giugno 2010, enunciano la seguente massima: "La procura relativa alla diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. deve essere rilasciata per iscritto, indipendentemente dal carattere eventualmente solenne della forma richiesta per il contratto destinato in ipotesi ad essere risolto".
LEGGI DI SEGUITO LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA 14292/2010 SUL PUNTO ...

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Corte di giustizia su limiti al legislatore nazionale nel settore sanità (farmacie)


LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEPOSITATA IL 1/6/2010 NELLE CAUSE RIUNITE C-570/07 E C-571/07 ...

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IRAP: inammissibili i ricorsi cumulativi di liberi professionisti per chiederne il rimborso

 La Cassazione, Sez. tributaria, con la sentenza n. 14378 del 15 giugno 2010, ha dichiarato inammissibili i ricorsi cumulativi di liberi professionisti per rimborso dell'IRAP. In particolare, la sentenza afferma che nel processo tributario il litisconsorzio necessario e facoltativo sono possibili solo a fronte di un unico atto impositivo.

 

15 giugno 2010: relazione di Catricalà a Montecitorio su Antitrust

 Il 15 giugno 2010 il Presidente dell'Antitrust ha presentato a Montecitorio la sua relazione annuale sull'attività dell'Antitrust nel 2009.
Il succo è: il sistema Italia ha bisogno dell'inserimento di dosi massicce di concorrenza.
E' stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione dei servizi professionali in Italia. Catricalà, dopo aver affermato che "Nei servizi privati ancora molti ostacoli di origine regolatoria limitano ingiustificatamente lo sviluppo del mercato", ha aggiunto, con riferimento espresso ai servizi professionali: "Si consideri che in futuro proprio le attività che continuamente nascono in questo settore potranno offrire crescenti occasioni di lavoro.
Il recente decreto attuativo della direttiva comunitaria sui servizi nel mercato interno rappresenta un miglioramento dello status quo ma appare nel complesso timido, espressione in fondo di una cultura burocratica sospettosa nei confronti dell’iniziativa economica privata.
Le prestazioni professionali rappresentano una parte importante dei servizi forniti a consumatori e imprese e, in termini di costi, una voce particolarmente incisiva, da non aggravare con riforme anacronistiche".
MI PARE EVIDENTE IL RIFERIMENTO IMPLICITO ALLA RIFORMA FORENSE ALL'ESAME DEL PARLAMENTO.

LEGGI DI SEGUITO I PASSI DELLA RELAZIONE (CHE TROVI INTERA SUL SITO www.agcm.it) DEDICATI AGLI SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI TUTELA DELLA CONCORRENZA ...

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Un libro di Giuseppe Tesauro: "Diritto dell'Unione europea"

 Segnalo, del giudice della Corte costituzionale Giuseppe Tesauro: "Diritto dell'Unione europea", CEDAM, 2010, XXX-940 pag., € 59,00.

 

Chiediamo al ministro Tremonti di reiscriversi all'albo avvocati di Milano

 Il ministro Tremonti ben poteva, a mio avviso, rimanere iscritto all'albo degli avvocati di Milano. Se fosse rimasto iscritto in quell'albo d'avvocati avrebbe dato il buon esempio a proposito della ventilata riforma dell'art. 41 della Costituzione. Avrebbe fornito un esempio di resistenza ad irragionevoli norme liberticide che limitano l'esercizio libero dell'impresa (e attività di impresa, nel senso del diritto dell'Unione Europea, deve certamente intendersi anche lo svolgimento della professione di avvocato). Ci avrebbe guidato sulla strada della rivendicazione per cui "tutto ciò che non è espressamente vietato deve ritenersi permesso".
Ma andiamo per gradi.
Da una semplice ricerca sul sito del Consiglio Nazionale Forense, fino a poche settimane addietro, risultava che il ministro Giulio Tremonti era iscritto all'albo degli avvocati di Milano. Così si leggeva cercando il nome del ministro nella sezione "ricerca avvocati" del sito del Consiglio Nazionale Forense:
"Avv. TREMONTI GIULIO
(AVVOCATO)
Foro di Appartenenza MILANO
Data iscrizione Albo Avvocati 23/09/2004
Cassazionista Si
Data iscrizione Albo Cassazionisti 29/10/2004
Data di nascita 18/08/1947
Luogo di nascita SONDRIO
Codice fiscale TRMGLI47M18I829P
E-mail 
Primo studio <sul sito del CNF si leggeva la via dello studio milanese diel ministro>
Telefono/i: <sul sito del CNF si leggeva il telefono dello studio milanese del ministro>
Fax:  <sul sito del CNF si leggeva il fax dello studio milanese del ministro>".
OGGI (AI PRIMI DI GIUGNO DEL 2010) INSERENDO IL NOME DEL MINISTRO TREMONTI GIULIO NELL'APPOSITO SPAZIO “RICERCA AVVOCATI” DEL SITO DEL C.N.F. NON COMPARE PIU' NULLA: SEGNO PROBABILE CHE IL MINISTRO S'E' CANCELLATO O E' STATO CANCELLATO DALL'ALBO.
Ma non c'era niente di strano nel leggere il nome del ministro dell'economia tra gli iscritti all'albo dei cassazionisti di Milano: ciò accadeva nel pieno rispetto delle regole. Il caso del ministro Tremonti è solo il primo esempio che mi è venuto in mente. D'altro canto ministri e/o sottosegretari di Stato (anche alla giustizia), da sempre sono stati spesso avvocati iscritti all'albo, spesso avvocati in attività.
Certamente, in base alla legge oggi vigente, un ministro o un sottosegretario o un commissario governativo o altri titolari di alte cariche pubbliche che non si fondano su un rapporto di "impiego pubblico", possono rimanere iscritti all'albo forense ed esercitare la professione mentre ricoprono l'alta loro funzione pubblica; col solo limite che l'esercizio della professione d'avvocato sia contenuto a materia diversa da quella inerente al loro alto incarico pubblico (lo stabilisce l'art. 2, comma 1, lett. D, della legge 215/04, sul c.d. conflitto di interessi delle alte cariche).
Occorre però domandarsi: perchè il ddl di riforma forense vuol reagire in maniera irragionevole a questa situazione, stabilendo che non deve essere cancellato dall'albo forense ma solo sospeso dall'esercizio della professione un ministro o un sottosegretario di Stato e invece deve essere cancellato dall'albo il suo sottoposto, il mero "impiegatuccio" pubblico a part time ridotto al 30% (come dispone l'art. 2 della l. 339/03)?
Ritengo importante sottolineare che al ministro Tremonti doveva consentirsi (se la legge fosse stata promotrice di autentica concorrenza, come doveva essere) di rimanere iscritto all'albo di Milano perchè nemmeno un ministro della Repubblica deve esser vittima di presunzioni di incompatibilità odiose che limitano la sua libertà.
Comunque, a questo punto, confessandomi pavido senza ragione d'esserlo, talchè giustamente potrei esser sanzionato con sanzione espulsiva dall'ordine degli avvocati (se non ne fossi già stato cancellato ad opera del Consiglio dell'Ordine di Rieti, con provvedimento confermato dal CNF con sentenza ora impugnata innanzi alle Sezioni Unite della Cassazione), i quali, come si sa, sono indipendenti e dunque non possono temere gli strali del potere, invoco a difesa dall'accusa di lesa maestà gli argomenti stringenti (ma non abbastanza cattivi) usati dal Sen. Maritati nel suo intervento in Aula del 14 aprile 2010.


 

Lo strumento del progresso

 Ma perché l’esperienza sia una lezione, perché essa compia la sua missione nel mondo, perché sviluppi la previdenza, perché esponga la serie degli effetti, perché provochi le buone abitudini e restringa le cattive, in una parola perché sia lo strumento del progresso e del perfezionamento morale, bisogna che la legge della responsabilità agisca. Bisogna che le cattive conseguenze si facciano sentire. (Frèdèric Bastiat)

 

Il part time va incentivato (sentenza della Corte di giustizia su quello "verticale ciclico")

  La Corte di giustizia, con sentenza depositata il 10/6/2010 nelle cause riunite C-395/08 e C-396/08, ha stabilito che le norme italiane sul c.d. part time verticale ciclico sono discriminatrici nel non prevedere il computo dei periodi non lavorati ai fini dell'anzianità assicurativa INPS.
 La Corte di Lussemburgo rammenta che ai sensi della direttiva 97/81 (intesa ad attuare l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso il 6 giugno 1997 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale, vale a dire tra l’Unione delle confederazioni europee dell’industria e dei datori di lavoro (UNICE), il Centro europeo dell’impresa pubblica (CEEP) e la Confederazione europea dei sindacati (CES), riportato in allegato alla detta direttiva), recepita dal d.lgs. 61/00, tutti i paesi dell'Unione sono impegnati a promuovere il part time e a eliminare ogni discriminazione rispetto al lavoro a tempo pieno
Ricordo che, vista la direttiva 97/81/CE, del Consiglio del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES e vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo 2 e l'allegato A, fu emanato il D.Lgs. 25-2-2000 n. 61 "Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES".
Esso, all'art. 10, intitolato "Disciplina del part-time nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", stabilisce: "1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le disposizioni del presente decreto si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 2, comma 1, 5, commi 2 e 4, e 8, e comunque fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia ed, in particolare, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488".
LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NELLE CAUSE RIUNITE C-395/08 e C-396/08 DEVE DUNQUE INTENDERSI COME MONITO AL LEGISLATORE ITALIANO AD AGIRE PER LA SALVAGUARDIA E LA PROMOZIONE DEL PART TIME ANCHE NEI RAPPORTI DI LAVORO CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.
IN PARTICOLARE SI POTRA' FORSE ARGOMENTARE INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA NELLA CAUSA C-225/09, caso Jakubowska (che sarà trattata oralmente dalla quinta sezione della Corte di giustizia dell'Unione Europea giovedi 24 giugno alle 14,30, come si legge sul sito della Corte di Lussemburgo http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/?dateDebut=24/06/2010&dateFin=24/06/2010) CHE LA LEGGE 339/03 DISINCENTIVA LA ADOZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A PART TIME NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PERCIO' E' VIZIATA DA "ILLEGITTIMITA' COMUNITARIA" (osta a una tale legge il diritto dell'Unione Europea -nella specie la direttiva 97/81/CE, del Consiglio del 15 dicembre 1997- che doveva essere adegatamente attuata dall'Italia e non disattesa dalla l. 339/03).

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA TRATTA DAL SITO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA ...

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Le sezioni unite della Cassazione sulle materie attribuite alla giurisdizione del C.N.F.

 La Cassazione si è pronunciata sulla giurisdizione ed ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo riguardo alla delibera del consiglio dell'ordine degli avvocati sulle modalità di svolgimento della pratica forense e sul provvedimento con cui, in base al detto svolgimento, si rigetta la richiesta di certificato di compiuta pratica (o si rilascia il certificato). La Suprema corte ha ritenuto che questa materia non rientri nella giurisdizione speciale del Consiglio Nazionale Forense, bensì nella giurisdizione generale di legittimità. Leggi di seguito la sentenza della Cassazione a sezioni unite, n. 27184, del 28/12/2007 ....

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Il rischio degli "avvocati incompatibili": giurisprudenza e dottrina

 Ho già accennato al rischio che corrono gli avvocati i quali, esercitando in situazione di incompatibilità, non vengano, ciò non di meno, cancellati dall'albo ove risultano iscritti: corrono il rischio di veder retroattivamente svanire, magari al momento in cui ritengono d'aver raggiunto la pensione, le aspettative previdenziali conseguenti ai versamenti effettuati alla Cassa Forense. Ecco riferimenti in giurisprudenza e dottrina: Trib. Roma, n. 8201/2007; Cass., n. 15109/2005; Corte d'appello Napoli, n. 3837/2003; Corte d'appello Roma, n. 3802/06; Cass., n. 4682/1990; Cass., n. 5010/1994; Trib. Rossano, n. 2331/2003; Donella, in "La previdenza forense", n. 3/2004, pag. 254 e ss. 
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Gli avvocati "incompatibili" non cancellati rischiano la previdenza

 Non possono stare tranquilli i colleghi avvocati che essendo anche dipendenti pubblici a part time ridotto non sono stati ancora cancellati d'ufficio dall'albo professionale dai propri Consigli dell'Ordine.  Corrono un grave rischio nel fidarsi della tolleranza, oppure della pratica impossibilità di conoscere e gestire le situazioni di migliaia di iscritti, o infine del "coraggio" di quei Consigli dell'Ordine che non hanno ottemperato all'invito pressante del C.N.F. a cancellare i soggetti divenuti incompatibili dopo il periodo di "limbo" di 36 mesi previsto dalla l. 339/03. Il rischio è che, a prescindere dalla cancellazione dall'albo per riconosciuta incompatibilità, incappino, magari tra tanti anni, al momemnto del pensionamento, nella revoca retroattiva dell'iscrizione alla Cassa Forense ai sensi dell'art. 2 della legge n. 319 del 22/7/1975. In materia previdenziale esiste una apposita e specifica discipline dell'incompatibilità. L'art. suddetto, al comma 3, dispone, infatti, che l'incompatibilità di cui all'art. 3 del r.d.l. n. 1578/1933, "ancorchè l'incompatibilità non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell'ordine competente, preclude sia l'iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l'attività medesima è stata svolta". L'importanza della questione ci porterà ad approfondirla; per ora la segnaliamo alla prudenza di coloro che confidano nella tolleranza, nel coraggio o nelle scarse capacità altrui. 
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Fare il parlamentare è un lavoro; sia quindi causa d'incompatibilità per l'esercizio dell'avvocatura

 Nel decidere sulle incompatibilità per l'esercizio della professione forense derivanti dall'esercizio d'altri lavori si consideri giusto il rilievo di Cass., sez. III, 20-07-2004, n. 13445, secondo cui anche quello di parlamentare è un lavoro. Conseguentemente, per non perpetrare una evidentissima violazione dell'art. 3 della Costituzione, si preveda nella riforma forense che la titolarità della funzione di parlamentare è causa d'incompatibilità per l'esercizio della professione di avvocato.
Questa la massima della suddetta sentenza: "L’indennità percepita dai membri del parlamento (pubblici funzionari elettivi che prestano la loro attività a titolo oneroso) ha funzione di corrispettivo, con la finalità di garantirne l’indipendenza economica consentendo loro di provvedere anzitutto alle necessità personali e familiari, con la conseguenza che, almeno per la parte non destinata a coprire le spese, ne va riconosciuta la natura di reddito lavorativo".
Non ci si può accontentare della previsione del primo comma delll'art. 19 del disegno di legge di riforma forense, intitolato "Sospensione dall’esercizio professionale", per il quale "Sono sospesi dall’esercizio professionale durante il periodo della carica: l’avvocato eletto presidente della Repubblica, presidente del Senato della Repubblica, presidente della Camera dei deputati; l’avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato, presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l’avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l’avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti".
Certo attraverso una tale disposizione sarebbe finalmente impossibile il ripetersi di una situazione davvero anomala: l'esercizio della professione forense da parte di ministri o sottosegretari di Stato (è già successo che un sottosegretario di Stato, in quanto ammesso a fare l'avvocato, abbia difeso un imputato di mafia in un processo penale nel quale lo Stato si era costituito parte civile !!!). Ciò però non basta: occorrerà che anche il Deputato o il Senatore non possa fare l'avvocato se lo si impedirà al semplice impiegao pubblico o privato, magari a part time. 

 

Chi ammettere a rendere consulenza legale in modo professionale? Chi ostracizzare?

 “Legali di impresa”, sindacati e patronati, associazioni imprenditoriali, meri abilitati alla professione forense non iscritti agli albi: chi è giusto ammettere alla consulenza legale resa in modo professionale? Chi invece va escluso dal promettente mercato della consulenza giuridica, chi va ostracizzato?
I c.d. “legali di impresa” non possono fornire una consulenza legale autenticamente indipendente poichè sono in posizione di dipendenza economica: manca loro quella necessaria distanza dal mandante -il datore di lavoro- che costituisce il tratto caratteristico di una consulenza giuridica davvero indipendente. Non ha dunque senso ammettere a fornire consulenza giuridica i legali di impresa e negare che possano fornirla altri soggetti (pure non iscritti agli albi forensi) che però potrebbero fornire migliore consulenza perchè più indipendente.

E ancora si consideri: In tema di consulenza legale, un'ampia convergenza di forze politiche pare ormai coagulata per “far saltare” la riserva della consulenza legale resa in forma professionale, che si ipotizzava di introdurre a favore degli iscritti negli albi forensi. Si rinuncerebbe a prevedere una riserva alla quale l'Avvocatura puntava con decisione. I c.d. "giuristi d'impresa", in virtù della novità, potrebbero svolgere attività di consulenza e assistenza legale stragiudiziale, pur non essendo iscritti all'albo. Parimenti potrebbero svolgere detta consulenza associazioni imprenditoriali, sindacati e patronati. Si esalta, da alcuni, tale possibilità come previsione di buon senso che andrebbe nella direzione di una auspicata liberalizzazione.
Ma analizziamo: se nel contempo non si consente di svolgere consulenza professionale al singolo non iscritto all'albo e non inserito quale lavoratore dipendente (o "simildipendente") in una impresa, associazione o sindacato o patronato, risulta evidente che la tanto apprezzata “apertura” altro non è che un cedimento irragionevole agli interessi di associazioni imprenditoriali e ai sindacati e patronati. Tutti questi soggetti collettivi tanto avevano protestato contro la riserva della consulenza legale agli avvocati e avevano evidenziato come essa facesse crescere le spese delle imprese  (comunque, secondo me, hanno osteggiato la detta proposta di riserva anche temendo che diminuisse il ruolo di associazioni, sindacati e patronati).
In definitiva non mi pare ragionevole che i  soli a vedersi ancora impedita l'attività di consulenza (resa professionalmente) siano gli abilitati alla professione d'avvocato non iscritti all'albo forense e neppure dipendenti d'altri: coloro che, ad avviso dell'Avvocato generale della Corte di Giustizia Kokott (e secondo il buon senso) sono in grado di fornire una migliore consulenza, in quanto non condizionata negativamente dal rapporto di dipendenza economica dal datore di lavoro.

(nella foto alcuni Ostraka con incisi nome di cittadini da esiliare, erano prevalentemente capi politici: il primo Santippo, secondo Cimone, terzo Aristide)

Riporto di seguito (tratti dal sito della Corte di giustizia) i punti da 51 a 72, il punto 118, i punti 148 e 149, i punti 181 e 182 delle conclusioni dell'Avvocato generale Kokott depositate in Corte di giustizia, il 29/4/2010, nella causa C-550/07 ...

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La corretta definizione di "indipendenza dell'avvocato"

 LA CORRETTA DEFINIZIONE DI INDIPENDENZA DELL'AVVOCATO E' CONCETTO BASE PER L'INDIVIDUAZIONE DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' “PROPORZIONATE” (OLTRE CHE -COME SI VEDRA'- PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA AMMETTERE A FORNIRE CONSULENZA LEGALE IN FORMA PROFESSIONALE).
Ci si deve domandare, innanzitutto: gli avvocati possono essere e devono essere superuomini indipendenti da tutti e da tutto?
O, invece, l'indipendenza dell'avvocato è, e non può non essere, solo un mito, una "araba fenice" per la quale deve dirsi, come della fede degli amanti, "che vi sia ciascun lo dice ove sia nessun lo sa"?
Oppure è possibile una terza via, che escluda definizioni tanto altisonanti quanto vuote di contenuto giuridico e praticamente tali da consentire ai furbi di evitare ogni sanzione e da consentire, nel contempo (a eventuali malintenzionati eletti al Consiglio dell'Ordine locale o al Consiglio Nazionale Forense -può succedere!!!-) di sanzionare troppo facilmente l'avvocato soggetto al potere disciplinare?
E, inoltre, è pensabile riuscire a organizzare un sistema di controllo della "indipendenza" di più di 200.000 soggetti iscritti negli albi degli avvocati anche se della “indipendenza” si da una definizione più ampia del mero “esercizio della professione con modalità diverse da quelle che secondo i giuslavoristi determinano un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato”?

A queste domande non si può rispondere se non si chiarisce quale "indipendenza" serve per un migliore avvocato.
L'indipendenza, infatti, è una categoria dello spirito e perciò il rischio che le parole "indipendenza", "dipendente", "autonomo", vengano usate strumentalmente (per fini tutt'altro che alti) è elevato.
In sintesi: secondo me non si può volere per legge che l'avvocato sia indipendente, se non nel limitato senso che egli non debba esercitare la professione quale lavoratore subordinato di altri soggetti (individui o enti <esclusi gli enti pubblici>).
Deve, corrispondentemente, aversi il coraggio di dirsi in faccia quale destino debbano avere i circa 30.000 avvocati oggi in sostanza parasubordinati di altri avvocati. SE SI VUOLE ESSERE RIGOROSI COSTORO DEVONO ESSERE I PRIMI AD ESSERE CANCELLATI DAGLI ALBI. ALTRIMENTI NON E' PENSABILE GIUSTIFICARE TANTE ALTRE INCOMPATIBILITA' (O SI SCHERZA E BASTA?).
Deve consentirsi, invece, all'avvocato anche  di instaurare qualsiasi rapporto giuridico patrimoniale diverso da quelli correlati all'esercizio della sua professione (ad es. l'avvocato deve poter svolgere lavori ulteriori rispetto a quello di avvocato o deve poter gestire imprese): tali ulteriori rapporti patrimoniali, infatti, non  possono far sorgere, di per se e sempre, il ragionevole dubbio sulla sua dedizione alla fedele cura dell'interesse del cliente. Certo costui deve esser tutelato dall'eventualità che l'avvocato sia in concreto in conflitto di interessi con lui, ma la vera tutela del cliente non può essere l'illusoria costituzione d'una casta di avvocati-sacerdoti, votati all'indipendenza (pur se stranamente capaci di concepire il decoro della loro professione come esito anche della retribuzione), bensì la previsione d'una assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dell'avvocato, assieme alla strutturazione di Autorità di controllo dell'operato concreto dell'avvocato, composte solo in minoranza da avvocati e dotate di sufficienti mezzi economici per un controllo serio. L'incompatibilità come criterio prudenziale “a monte” deve esser limitatissima.
La scelta di costituire per legge una casta di avvocati-sacerdoti dell'indipendenza da tutto e da tutti è contro la Costituzione, ma soprattutto è impresa impossibile e sbagliata.
E' impresa impossibile perchè ove si tenti di realizzarla si incappa inevitabilmente nell'inadeguatezza dei sistemi di controllo d'una indipendenza diversamente intesa rispetto al limitato senso sopra indicato. Ai controlli sull'indipendenza “ampiamente intesa” lo scaltro avvocato può agevolmente sottrarsi.
E' impresa sbagliata perchè l'instaurazione di rapporti giuridici patrimoniali (ad es. secondi lavori o attività d'amministrazione all'interno dei consigli d'amministrazione di società di capitali) è solo una delle possibili fonti del ragionevole dubbio sull'indipendenza mentre le numerose altre fonti del medesimo dubbio (rapporti personali, convinzioni religiose, politiche, ecc...) non possono certo esser valutate negativamente quali ostacoli all'esercizio della professione in termini di incompatibilità. Per dirla da avvocato: l'argomento secondo cui il cliente è tutelato bene solo da un avvocato “indipendente in senso ampio” è un argomento che prova troppo.

Tutt'altra cosa rispetto alla illusoria e liberticida prevenzione dei conflitti di interesse attraverso incompatibilità non necessarie è, evidentemente, stabilire di sanzioni per i casi di conflitti di interesse in concreto, da verificare e sanzionare con riguardo a singoli momenti dell'attività professionale dell'avvocato (lasciando, dunque, al vigile interesse dei clienti e al serio controllo di Consigli degli Ordini -che siano composti in modo da essere veramente "terzi"- la verifica che in concreto, nei singoli casi, l'avvocato non sia in conflitto di interesse con quel singolo cliente).

In particolare, se vi è contrasto tra, da una  parte, i diritti fondamentali nonchè di libertà sanciti dagli artt. 2, 3, 4, 35, 41 della Costituzione (che sono confermati, come diritto alla concorrenza, dall'art. 117 Cost.), i quali consentono anche di lavorare come avvocato pur se si hanno ulteriori interessi umani e di rilievo economico (sembra assurdo doverlo reclamare!!!), e, dall'altra parte, il valore dell'indipendenza dell'avvocato che venga previsto (male intendendolo, come dovere che comporta incompatibilità tra esercizio della professione e altro lavoro dipendente) solo nella legge ordinaria che regola la professione forense e nel codice deontologico forense, quali devono prevalere? Nel bilanciamento tra i valori, alcuni dei quali sono tutelati espressamente dalla Costituzione mentre altri sono espressi in leggi ordinarie, quali prevalgono?
La risposta non può che essere che, nel caso di contrasto, devono prevalere i primi. 
Il contrasto cui si è accennato tra norme costituzionali e leggi ordinarie si è posto, in realtà, in un limitato numero di casi (alcuni però gravi, come quello dei c.d. “avvocati-part-time, assurdamente penalizzati dalla l. 339/03) per il semplice fatto che il sistema disegnato dalla legge ordinaria con riguardo alle compatibilità e alle incompatibilità nell'esercizio della professione d'avvocato si ispira  alla massima possibile tutela della libertà del singolo d'esercitare la professione (ad esempio è compatible essere avvocato e giudice di pace; o avvocato e V.P.O.; o avvocato e sottosegretario di Stato ecc...). Il TAR Lazio, sez. I, nell'ordinanza di rimessione in Corte costituzionale n. 10125 del 28/4/2004 (che si riferiva, in particolare, alle compatibilità e incompatibilità previste per il giudice di pace-avvocato) afferma a tal proposito che il quadro ordinamentale legislativo è "ispirato all'esigenza del minimo sacrificio delle opportunità professionali".
Ma col ddl di riforma forense si vorrebbero porre nuove incompatibilità: disposizioni che, assurdamente, contraddicono il sistema improntato (in linea con Corte cost. 189/01) alla massima libertà d'esercizio della professione e ledono diritti di libertà.
Si deve perciò individuare la soluzione costituzionalmente imposta.
A mio parere si dovrà pervenire alla declaratoria di incostituzionalità delle norme della legge professionale forense e del codice deontologico che, per realizzare la massima tutela possibile dell'indipendenza dell'avvocato, prevedono cause di incompatibilità con l'esercizio della professione le quali limitano quei diritti costituzionalmente garantiti.
La Costituzione, infatti, quando ha voluto tutelare l'indipendenza (e l'imparzialità) d'una categoria di soggetti più che i loro diritti fondamentali di libertà l'ha espressamente disposto. Così ha fatto la Costituzione con riguardo ai magistrati, agli art. 101 comma 2, 104 comma 1, 98 comma 3. Evidentemente, però, non ha fatto altrettanto con riguardo agli avvocati. Per essi non si può certo affermare che l'art. 24 Cost. abbia consentito che una legge ordinaria limiti i diritti di libertà di lavoro professionale (riassumibili nella libertà di essere ammessi al lavoro di avvocato dopo aver superato l'esame di stato, che è l'unica condizione espressa in Costituzione per l'accesso alla professione forense) degli avvocati o degli aspiranti tali, pervenendo ad un sacrificio di tali diritti non ragionevole e non proporzionato per la realizzazione del bene mitico dell'indipendenza dell'avvocato.
Il contenuto del diritto di difesa di cui alll'art. 24 della Costituzione è quello chiarito da Corte cost. 182/08 (e ribadito dalla Corte costituzionale nel 2009) e non può estendersi (a vantaggio del ceto forense) addirittura oltre la portata di quelle disposizioni esplicite della Costituzione che sono state dettate al fine di consentire alla legge ordinaria di limitare i diritti di libertà solo dei magistrati e di altre categorie di funzionari pubblici espressamente elencate.
E infatti l'art. 98 Cost. consente di "limitare" per legge, per i soli magistrati e le altre categorie di funzionari pubblici espressamente elencate, la facoltà iscriversi ai partiti, mentre la legge professionale forense (in ciò incostituzionale), così come il ddl di riforma forense ora all’esame del Parlamento individua addirittura incompatibilità assolute che radicalmente precludono -e non limitano- l'accesso alla professione (che è diritto di libertà al pari di quello di iscriversi a un partito).
Ai magistrati e non anche agli avvocati la Costituzione riconosce speciali doveri: devono essere e sembrare imparziali e indipendenti (art. 101 comma 2, e art. 104 comma 1) non solo nell'esercizio delle funzioni ma pure in ogni comportamento extrafunzionale, e ciò perchè l'esercizio della funzione giudiziaria dello Stato impone di tenere condotte tali che neppure si possa dubitare della loro indipendenza e imparzialità. Per i magistrati  si giustificano così i limiti posti per legge ordinaria ai diritti di libertà. Non per gli avvocati.    
A proposito poi dell'indipendenza dell'avvocato, bene tanto mitizzato quanto non definito (e, come si diceva, vera e propria araba fenice in una realtà sociale che sta progressivamente realizzando la c.d. proletarizzazione dell'ex ceto forense anche attraverso la diffusissima pratica della dissimulazione del lavoro subordinato di avvocato), come mai la proposta di riforma della professione forense "targata" CNF e oggi all'esame del Senato non tratta neppure del rapporto di lavoro dipendente di avvocato rispetto ad altro avvocato?
Non sbaglia Alessandro De Nicola quando, in un articolo su ilsole24ore del 17/4/2010, dal titolo "Il gran disordine degli Ordini", evidenzia l'iillogicità degli argomenti che si suole prospettare per mantenere ancora, nella regolazione italiana della professione forense, il vincolo dell'indipendenza.  Scrive De Nicola, nel trattare della netta contrarietà degli organismi rappresentativi dell'avvocatura (più o meno unitari) alla possibilità di costituire studi legali in forma di società di capitali: "Società di capitali. Altro tabù della nostra classe forense. Ebbene, in Inghilterra gli studi legali si quoteranno, in Australia lo fanno già. Raccoglieranno capitale e si doteranno di mezzi tali da spappolare gli studi italiani costretti a ricorrere al credito bancario e a rimanere sottocapitalizzati. Incidentalmente, perchè essere debitori incatenati a una banca sia meno lesivo dell'indipendenza rispetto a scegliersi (e gli avvocati sono tipi smaliziati) un socio finanziatore è una cosa che ancora non è chiara. Tutti ricordano d'altronde, che il  divieto di società di capitali stabilito nel 1939 era una norma antisemita per proibire agli avvocati ebrei, messi al bando, di esercitare in anonimato".
E IO AGGIUNGO: PERCHE' UN AVVOCATO "SUPERUOMO INDIPENDENTE" DOVREBBE ESSER GIUDICATO DA UN GIUDICE SPECIALE, IL CNF, CHE NON E' UN GIUDICE DOTATO DELLA INDISPENSABILE TERZIETA' (SIA PER EFFETTO DELL'ELEZIONE DEI SUOI COMPONENTI DA PARTE DI SOGGETTI CONCORRENTI DEL SOGGETTO SOTTOPOSTO A GIUDIZIO, SIA  PER LE FUNZIONI ANCHE LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE CHE ESSO CNF ESERCITA) ?

Non si richieda all'avvocato, nella riforma forense, una "indipendenza” dal contenuto indefinito, che sia, come è oggi, flatus vocis o araba fenice. Si dia invece, nella legge regolatrice della professione forense, una definizione chiara del concetto di "indipendenza dell'avvocato" rilevante al fine dell'incompatibilità.
Ciò nella consapevolezza che la libertà e l'autonomia professionale hanno come presupposto anche e in primo luogo la libertà dal bisogno nell'autosufficienza reddituale, perchè l'essere l'avvocato economicamente indipendente lo valorizza come difensore affidabile.
A tal fine si consideri corretta la definizione di "indipendenza dell'avvocato" come mera assenza di un esercizio della professione in forma di lavoro dipendente.
Così, in sostanza, la definisce l'Avvocato generale Kokott nelle conclusioni depositate in Corte di giustizia, il 29/4/2010, nella causa C-550/07. 
SONO FONDAMENTALI I PUNTI DA 51 A 72, IL PUNTO 118, I PUNTI 148 E 149, I PUNTI 181 E 182 delle conclusioni dell'Avvocato generale Kokott.

Nella legge di riforma della professione forense, ha senso richiedere a pena di incompatibilità,  solamente l'indipendenza economica dell'avvocato e cioè l'assenza di un rapporto di lavoro esclusivo (avente ad oggetto l'esercizio del servizio professionale di avvocato) tra cosui ed altro avvocato, suo datore unico di lavoro. Non ha senso, invece, prevedere l'incompatibilità tra professione di avvocato e esistenza di un rapporto di lavoro subordinato del tutto estraneo all'attività forense.
Comunque se, per garantire il cliente dai conflitti di interesse, si vuole ammettere per gli avvocati una qualche causa di incompatibilità ulteriore (rispetto a quella derivante dal fatto che si svolga il lavoro da avvocato  subordinato o parasubordinato) tra la attività forense ed altra (lavorativa o non lavorativa) che sia costituzionalmente legittima, si deve dare attuazione al principio affermato da Cassazione, Sez. Lavoro, n. 23909 del 2007, nel decidere circa la legittimità di un licenziamento: il conflitto di interessi può esser rilevante solo se concreto.
La Cassazione, nella detta sentenza, è stata chiamata a decidere della valenza di un conflitto di interessi solo potenziale che aveva fondato il licenziamento di un impiegato di una impresa che lo aveva ritenuto colpevole di essere contemporaneamente rappresentante legale di un'altra società. La Cassazione ha deciso che se il conflitto di interessi è solo potenziale, e cioè ipotizzabile non in concreto ma solo in astratto, il licenziamento è illegittimo. Nella fattispecie la Suprema corte ha dato rilievo innanzitutto alle mansioni di magazziniere autista svolte dal dipendente, le quali nessuna attinenza potevano avere col rapporto tra le due società (e infatti nulla era stato dedotto in ordine alla violazione dei doveri contrattuali) e non potevano influire sul comportamento del datore di lavoro che aveva licenziato l'impiegato. Inoltre ha valutato che non è stata provata alcuna slealtà o scorrettezza del lavoratore.
Pare importante il principio avallato da Cass. 23909/07 secondo cui la valutazione dell'astratta possibilità di un conflitto di interessi tra le parti  del rapporto di lavoro non contrasta logicamente con la affermazione della necessità di una verifica concreta di tale situazione.
Prima di tutto, dunque, nel legiferare si deve seguire il metodo adottato dalla Corte cost. 189/01 (che analizzò a fondo l'art. 1, commi 56 e ss della  l. 662/96) ed effettuare una disamina analitica della sufficienza o meno delle cautele approntabili per evitare concreti rischi di conflitti di interessi. Solo in ipotesi di riconosciuta inefficacia delle cautele approntabili si potranno prevedere, nella legge, cause di incompatibilità astratta. Parimenti nella legge si dovrà attribuire ad organi di controllo il potere di verificare in concreto la ricorrenza d’una tipologia di conflitto d’interesse riconosciuta in astratto dalla legge.
E ancora: A) le cause di incompatibilità che in astratto si possono prevedere nella legge professionale devono “passare un vaglio positivo di ragionevolezza” (e non di non manifesta irragionevolezza);
B) in relazione alle cause di astratta incompatibilità previste dalla legge deve seguire, nell'applicazione concreta, la verifica dell'incompatibilità in concreto da parte di un organo di controllo che dia adeguate garanzie di terzietà.
Altrimenti opinando si dovrebbe riconoscere che i conflitti di interessi sono un problema reale ma senza soluzione (essendo questa o banale e inutile perchè facilmente “aggirabile”, oppure  essendo la stessa impossibile perchè controproducente o socialmente irrealizzabile).

 

Le ingiuste incompatibilità nel disegno di legge di riforma forense

 La previsione, nella prossima riforma forense, di incompatibilità sproporzionate e non fondate su esigenze imperative di interesse generale cozzerebbe contro una evidenza indiscutibile del quadro ordinamentale legislativo: l'essere esso "ispirato all'esigenza del minimo sacrificio delle opportunità professionali" (le parole tra virgolette sono del TAR Lazio, sez. I, ordinanza di rimessione in Corte costituzionale n. 10125 del 28/4/2004, che si riferiva, in particolare, alle compatibilità e incompatibilità previste per il giudice di pace-avvocato).
Tale quadro ordinamentale è stato di recente significativamente integrato -a conferma ulteriore della scelta del legislatore e dell'amministrazione per il minimo sacrificio delle opportunità professionali- da normative settoriali coerenti col sistema e cioè dalla c.d. "legge sul conflitto di interesse delle alte cariche" (vedasi art. 2, comma 1, lett. d, della l. 215/2004) e dalla disciplina sul registro degli organismi di conciliazione  di diritto societario, bancario, finanziario (vedasi art. 4, comma 5, e comma 4, lett. a, del D.M. Giustizia 23/7/2004, n. 222).
Comunque, se il Parlamento vorrà confermare la previsione di incompatibilità tra professione forense e svolgimento d'un ulteriore lavoro pubblico o privato, non potrà fare a meno di imporre in primo luogo  l'incompatibilità tra esercizio della professione forense e la carica di Senatore o Deputato (ma stesso trattamento dovrà esser riservato anche ad altre cariche "politiche" di vertice).  
Quanto a Senatori e Deputati la riforma dovrà esprimersi a chiare lettere, vista l'assurda mancata applicazione, fino ad oggi, per una sorta di interpretazione abrogatrice, della norma dell'art. 3 della legge professionale del 1933 -r.d.l. 27/11/1933, n. 1578-, nella parte in cui prevede l'incompatibilità della professione con " ... qualunque ... impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio ... del Senato, della Camera dei Deputati ...".   Al riguardo, infatti, non può eludersi il chiaro insegnamento della Cassazione (Cass., Sez. III, 20/7/04, n. 13445) per cui i membri del Parlamento italiano sono percettori di uno stipendio, o meglio, di "reddito lavorativo" (ecco la massima "L’indennità percepita dai membri del parlamento (pubblici funzionari elettivi che prestano la loro attività a titolo oneroso) ha funzione di corrispettivo, con la finalità di garantirne l’indipendenza economica consentendo loro di provvedere anzitutto alle necessità personali e familiari, con la conseguenza che, almeno per la parte non destinata a coprire le spese, ne va riconosciuta la natura di reddito lavorativo"). Ciò deve comportarne la partificazione -quanto all'incompatibilità con la professione d'avvocato- a tutti gli altri percettori di reddito da lavoro pubblico o privato (con contratto di lavoro part time o full time non importa).
Più in generale, se si manterrà l'incompatibilità tra professione di avvocato e esercizio di un diverso lavoro pubblico o privato, non sarà accettabile la mancata previsione di incompatibilità nei confronti di numerose tipologie di soggetti ben più "pericolosi" di altri considerati incompatibili (ad esempio i "vecchi avvocati part time") per il bene della indipendenza dell'avvocato, nonchè per il rischio di conflitti di interesse e di accaparramento di clientela.
In particolare:
Taluni soggetti sono destinatari di una aberrante posizione di privilegio nel testo del ddl di riforma ora all'esame del Parlamento, essi non sono dichiarati in posizione di incompatibilità e non verrebbero cancellati dagli albi ma solo sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo in cui rivestono una altissima carica pubblica (vedasi art. 19, co 1, del ddl di riforma forense): sono gli avvocati che siano anche ministri, viceministri o sottosegretari di Stato, presidenti di giunta regionale o presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, presidenti di province con più di un milione di abitanti, sindaci di comuni con più di 500.000 abitanti.
Altri soggetti, poi, non sarebbero neppure sospesi in (secondo il testo della riforma) dall'esercizio della professione nel periodo in cui ricoprono la carica pubblica: si tratta degli avvocati che siano presidenti di province con meno di un milione di abitanti, oppure siano sindaci di comuni con meno di 500.000 abitanti; o membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, consiglieri regionali, membri di giunte regionali, membri di giunte provinciali, membri di giunte comunali.
Inoltre, questi ultimi soggetti sarebbero addirittura posti in posizione di assurdo ulteriore privilegio dall'art. 10, comma 2, nonchè dall'art. 20, comma 6, e infine dall'art. 27, commi 2 e 3, del ddl di riforma forense:
– l'art. 10, comma 2, li esenta dall'obbligo di formazione continua (i sindaci e assessori comunali se il comune ha popolazione superiore a 100.000 abitanti);
– l'art. 20, comma 6, li esenta dalla prova della effettività e della continuità dell'esercizio della professione (i sindaci se il loro comune ha più di 10.000 abitanti; il membro di giunta comunale se il comune ha più di 30.000 abitanti);
– l'art. 27, commi 2 e 3, riconosce loro (in quanto non sospesi dall'esercizio della professione) il diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni dei Consigli degli Ordini locali.
Voglio sottolineare: se in concreto gli avvocati-Parlamentari (e assimilati) non svolgessero la professione forense, rimarrebbe comunque facilmente conoscibile (attraverso il sito del CNF e l'albo pubblico del Consiglio dell'Ordine ove risultino iscritti) l'ubicazione del loro studio con tanto di indirizzi e numeri di telefono, fax, ed e-mail: evidente è il rischio di conflitti di interessi e accaparramento di clientela, ingenerati dalla facilità  nel contattare i “partners” dell' "avvocato-politico".

Argomenti stringenti (ma non abbastanza cattivi) ha usato, sul tema, il Sen. Maritati nel suo intervento in Aula del 14 aprile 2010.
Ha detto nell'occasione il Senatore del partito democratico, raccogliendo gli applausi dal Gruppo PD: "Pensiamo a quanto sia delicato il tema della corretta definizione delle incompatibilità. È un punctum dolens, ma i colleghi della maggioranza, soprattutto coloro i quali hanno maggiore sensibilità ed esperienza anche per aver praticato e continuare a praticare l'attività forense, dovrebbero riflettere con molta serenità. Pensiamo ad un avvocato che acceda al ruolo ed alle funzioni di parlamentare, se non addirittura di componente del Governo, che vada nelle Commissioni parlamentari o interparlamentari, ovvero che assuma il compito di presiedere organismi economici, finanziari o di alta dirigenza di strutture pubbliche regionali o nazionali. Compiti questi che comportano un potere ed una capacità da porre l'avvocato in una condizione di obiettiva, potenziale possibilità di influenzare il corso regolare dei procedimenti, quando nello stesso tempo egli svolga la duplice funzione. Mi rendo conto che tocchiamo punti delicati e interessi di particolare rilievo ma dobbiamo farlo, amici della maggioranza.
Così come si sarebbe dovuto riflettere con maggiore attenzione in ordine ai rischi che comporta, sul piano generale, la mancata previsione di un adeguato sistema di incompatibilità: le troppe leggi ad personam non sono forse il frutto della ormai consolidata commistione tra il ruolo di avvocato e quello di parlamentare?
Consentitemi la franchezza. Lungi da me la benché minima intenzione di sfiorare solamente la rispettabilità dei colleghi interessati, ma vi chiedo: non percepite alcun disagio nel momento in cui avvocati difensori in piena attività, come difensori per esempio del Presidente del Consiglio dei ministri o di altri eminenti e potenti personaggi del sistema politico-istituzionale del Paese, svolgendo le funzioni parlamentari, presentino e sostengano in Aula o nelle Commissioni disegni di legge che servono innanzi tutto ed immediatamente - anche se non in maniera esclusiva - a risolvere problemi inerenti a processi in pendenza o a carico proprio dello stesso Premier o di altri potenti suoi collaboratori?
Sono questi i profili che il disegno di legge non ha il coraggio di affrontare e che pertanto non ci consentono di condividerne appieno l'impianto, nella convinzione che il tema della riforma dell'avvocatura sia un tema centrale per la giustizia su cui si gioca una sfida per il Paese, che trascende le sole categorie professionali direttamente interessate, per coinvolgere invece la generalità dei cittadini e l'effettività della tutela dei diritti.
Per queste ragioni, noi ci rivolgiamo alla maggioranza di Governo affinché rifletta e perché non si perda questa grande occasione storica di una riforma che sia veramente tale ed adatta a soddisfare gli interessi superiori della giustizia nel nostro Paese
".

Certamente a ragione si sostiene da molti che la prevenzione del conflitto d'interessi sia da perseguire nella legge che disciplina la professione forense.
Ritengo però debba precisarsi, nel porre con legge norme di prevenzione del conflitto d'interessi,  occorra verificarne la legittimità secondo il c.d. "criterio di proporzionalità-adeguatezza della regolazione". In particolare occorre verificare:
1) se le presunzioni di incompatibilità all'esercizio della professione forense (che è sempre e comunque -per logica elementare che voglia rispettare la natura umana e i diritti inviolabili dell'uomo- un esercizio a part-time di quella professione) siano tutte idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito di tutela dei consumatori (o, se si preferisce, dei clienti dell'avvocato) e la buona amministrazione della giustizia;
2) se alcuna delle presunzioni di incompatibilità all'esercizio della professione di avvocato vada oltre quanto necessario per il raggiungimento dello scopo, rivelandosi sproporzionata rispetto ad esso;
3) se ricorrano o meno ragioni imperative di interesse pubblico in grado di giustificare, in relazione alla primazia del diritto dell'Unione Europea, la restrizione della concorrenza nella prestazione del servizio professionale (“naturalmente concorrenziale”, come insegna Corte costituzionale 189/01) di avvocato che si determina attraverso la introduzione o reintroduzione nell'ordinamento di previsioni di incompatibilità. Mi riferisco, in particolare, alla reintroduzione con l. 339/03 -che viene confermata dal testo di riforma forense come giunto in Aula al Senato- della incompatibilità tra professione forense e impiego pubblico a part time ridotto che era stata abrogata con l. 662/96. Solo ragioni imperative d'interesse pubblico giustificherebbero, se esistessero (e non esistono), una tale limitazione della concorrenza, come riconoscono le sentenze Wouters e Arduino della Corte di Giustizia. Tali ragioni imperative si possono ritenere sussistenti se: 1) oggettivamente apprezzabili e non soltanto asserite, 2) se non smentite dall'analisi complessiva della regolazione delle compatibilità e incompatibilità disegnate per l'esercizio della professione.  Ebbene la reintroduzione per legge di tali incompatibilità, essendo avvenuta in mancanza di dette ragioni imperative, ha integrato violazione del diritto dell'Unione Europea. Si è violato, infatti,  il combinato disposto degli artt. 10 e 81 del T.C.E. (norme oggi riprodotte, dopo il Trattato di Lisbona, rispettivamente, nell'art. 4, comma 3, della versione consolidata del Trattato sull'Unione Europea <T.U.E.>, e nell'art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea <T.F.U.E.> );
4) se le norme professionali relative all'esercizio della professione di avvocato e in particolare quelle di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità siano (o debbano essere strutturate in modo da essere) di per se sufficienti per raggiungere gli obiettivi che il vigente sistema di compatibilità-incompatibilità persegue attraverso presunzioni odiose di conflitti di interessi.

Volendo rispettare gli insegnamenti della sentenza della Corte di Giustizia del 5/12/2006 resa nei procedimenti riuniti “Cipolla” (C-94/04) e “Macrino” (C-202/04) -vedi specialmente i paragrafi 60 e seguenti della sentenza, con riguardo ai punti da 1 a 4 sopra enunciati- si deve ribadire che i sopra quattro elencati limiti si impongono anche al legislatore italiano nel disegnare una disciplina dell'accesso alla professione forense che salvaguardi il bene della concorrenza. Ciò non solo perchè la legge ordinaria sia legittima dal punto di vista del diritto dell'Unione Europea ma anche affinchè sia costituzionalmente legittima in relazione all'art. 117 Cost. che ormai recepisce il principio di concorrenza, nonchè in relazione agli artt. 3, 41, 35 Cost. (che vietano irragionevole compressione di diritti fondamentali di libertà).
Nè può sostenersi che la peculiarità della professione forense ed i fini di interesse generale che ispirerebbero le incompatibilità eccessive che si volessero introdurre consentano di escludere la legge di riforma forense dalla soggezione al giudizio di proporzionalità e ragionevole necessità. Non lo si può sostenere in quanto, come insegna la Corte di giustizia, solo i provvedimenti (anche legislativi) motivati da “esigenze imperative di interesse generale”  (che siano ragionevolmente credibili e non solo asserite) possono andare esenti dalla detta verifica di proporzionalità e ragionevole necessità.
In tale ottica si dovrà evitare di strumentalizzare in senso anticoncorrenziale la risoluzione del Parlamento europeo del 23 marzo 2006 che ha riconosciuto l'indipendenza, l'assenza di conflitti di interessi e il segreto/confidenzialità quali valori fondamentali della professione forense e ha ribadito che la loro conservazione è di interesse pubblico. Il riconoscimento, in detta risoluzione, della “necessità di regolamenti a protezione di questi valori fondamentali per l'esercizio corretto della professione legale, nonostante gli effetti restrittivi sulla concorrenza che ne potrebbero derivare” non potrà giustificare regolamenti di protezione che abbiano effetti sproporzionati e ingiustificatamente limitanti la concorrenza. Allo stesso modo dovrà evitarsi ogni strumentalizzazione anticoncorrenziale e corporativa dell'altra affermazione fatta nella detta risoluzione del Parlamento europeo e cioè dell'affermazione per cui l'importanza di una condotta etica, del mantenimento della confidenzialità con i clienti e di un alto livello di conoscenza specialistica rende necessaria l'organizzazione di sistemi di autoregolamentazione, quali quelli oggi governati da organismi e ordini della professione legale.      


Leggi di seguito
1) l'ordinanza di rimessione in Corte costituzionale n. 10125 del
28/4/2004 della prima sezione del TAR Lazio e in particolare il passo in neretto al punto  1.2.2;
2) la sentenza della Cassazione, sez. III, 20/7/04, n. 13445 ...

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Se l'attività professionale ha per presupposto l'iscrizione in un albo ...

La Cassazione, sez. seconda, con sentenza 21495 del 12/10/2008, ha stabilito che: "Qualora l'attività professionale sia stata esercitata da un professionista non iscritto negli appositi albi, e a maggiior ragione da uno che non è munito nemmeno della prescritta qualifica professionale, il rapporto intercorso tra professionista e cliente deve ritenersi affetto da nullità assoluta, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., sicchè questi non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa".
La sentenza per esteso puoi leggerla sul n. 1/2008 di "Rassegna forense".

 

"Libertà in vendita. Come siamo diventati più ricchi e meno liberi"

 John Kampfner, in "Libertà in vendita. Come siamo diventati più ricchi e meno liberi" (Laterza, pag. 320, € 18,00) sostiene che i valori dell'occidente stanno tramontando e avanza un nuovo cesarismo, realizzato ad oggi al più alto grado a Singapore ma vitalissimo in tutte le vecchie democrazie occidentali le quali, giorno dopo giorno, si dimostrano prive di quegli anticorpi a difesa di una democrazia sostanziale che si credeva possedessero. Magari con la scusa del terrorismo (scusa che spesso nemmeno è necessaria, tanta è l'apatia dei popoli che non hanno più voglia di discutere) governanti populisti e governati menefreghisti non hanno remore o vergogna a esplorare e affinare i propri ruoli complementari, dimostrando che il nesso tra libertà economiche e politiche non è affatto scontato (Cina docet). E' comunque Singapore che sembra il modello: rinuncia alle libertà pubbliche in cambio di quelle private, a cominciare dalla libertà d'arricchirsi. I risultati economici ottimi della perdita o seria diminuzione della libertà sostanziale in occidente sono simboleggiati dalla crescita record di Singapore nel secondo trimestre del 2010 (con una crescita del 19,3 % annuo lo stato asiatico ha registrato la crescita più elevata dalla seconda guerra mondiale, come evidenzia ilsole24ore del 15/7/2010). 

 

Occhio al termine lungo !!!

Mi segnala il collega Cosimo Rossi che per giurisprudenza costante s'applica il "termine lungo" anche per la impugnazione delle sentenze del Cnf, depositate e non notificate; in tal senso sono sia Cass. Sez. Un. 10942/1993, sia Cass. Sez. Un. 2077/1994, sia Cass. Sez. Un. 112/1999 che le richiama.
Si legge nella sentenza 112/1999: "Ora il termine di trenta giorni previsto dall'art. 56 RDL 27 novembre 1933 n. 1578, ai fini del ricorso per cassazione, decorre dalla comunicazione d'ufficio della decisione o, in difetto, dalla notificazione eseguita ad istanza della parte interessata (Cass. SU 3 marzo 1994 n. 2077; 5 novembre 1993 n. 10942), mentre il termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ. decorre solo in mancanza di tali adempimenti (v. sent. n. 2077 cit.)".
Pertanto rammento a tutti i colleghi che sono in attesa della notifica di sentenza del CNF di vigilare sui tempi in quanto la mancata notifica della sentenza ex art. 56 rdl 1578/1933 non impedisce, comunque, trascorso il detto termine lungo, il passaggio in giudicato. Pertanto, attenzione a non “bruciare” la facoltà di impugnazione della sentenza del CNF innanzi alla Corte di Cassazione.

 

Per gli abogados qualche chance in più

 Il 2 giugno 2010 l'Avvocato generale della Corte di giustizia, Trstenjak, ha depositato presso la Corte le sue conclusioni nella causa C-118/09, in tema di c.d. turismo professionale. L'avvocato generale, nel presupposto di una accertata qualificazione professionale ulteriore rispetto a quella conseguita nella nazione ove si è conseguito il titolo universitario e sempre che possa escludersi in concreto un abuso del diritto, stante anche un breve periodo di attività in Spagna da parte del cittadino austriaco interessato, s'è espresso a favore del riconoscimento della qualifica di avvocato a chi abbia conseguito in Spagna il titolo di abogado. In particolare secondo l'avvocato generale, ai sensi della direttiva 89/48, l'abogado in questione aveva diritto ad essere ammesso la prova attitudinale (senza dunque che il riconoscimento del diploma ottenuto nello Stato ospitante avvenga in modo automatico) in Austria senza la pratica quinquennale prevista per i praticanti avvocati austriaci. Importante considerare che spetterebbe comunque alle autorità nazionali dello Stato di origine la valutazione del se la qualificazione e le conoscenze acquisite in un altro Stato membro "siano valide al fine dell'accertamento del possesso di quelle mancanti".
Occorrerà però attendere le valutazioni della Corte di giustizia nella sentenza sul caso.
LEGGI DI SEGUITO LE CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE TRSTENJAK NELLA CAUSA C-118/09, TRATTE DAL SITO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA ...

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Due articoli in tema di autodichia sul sito dell'associazione dei costituzionalisti

Sul sito dell'associazione dei costituzionalisti www.associazionedeicostituzionalisti.it puoi leggere due interessanti articoli di Stefano Maria Cicconetti in tema di autodichia. Si intitolano "Corte europea dei diritti dell'uomo e autodichia parlamentare" e "L'autodichia della Presidenza della Repubblica".

 

Avvocati e IRAP: circolare Agenzia Entrate 28/E del 28 maggio 2010

 L'Agenzia delle Entrate, con circolare 28/E del 28 maggio 2010, alla luce delle sentenze della Cassazione SS.UU., 26 maggio 2009, nn. 12108, 12109, 12110, 12111, ha impartito importanti indicazioni che riguardano, dati i principi generali espressi, anche gli avvocati.
LEGGI DI SEGUITO LA CIRCOLARE 28/E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 28/5/2010 ...

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"I giovani, un esercito immobile", di Daniela Del Boca e Alessandro Rosina


Riporto dal sito www.lavoce.info un articolo di Daniela Del Boca e Alessandro Rosina, dal titolo "I GIOVANI, UN ESERCITO IMMOBILE", dell'1.06.2010
Puoi leggerlo anche al link http://www.lavoce.info/articoli/pagina1001743.html

I GIOVANI, UN ESERCITO IMMOBILE
I dati Istat confermano il quadro a tinte fosche della condizione dei giovani nel nostro paese e la loro dipendenza dalla famiglia di origine. Mentre un rapporto Eurostat mostra che non solo sono una risorsa scarsa, ma anche più sprecata e meno valorizzata che altrove. Sono oltre due milioni gli under 30 che non studiano e non lavorano: sospesi in quel tempo morto che separa episodi di lavoro precario da brevi corsi di formazione, appaiono come un esercito immobile. La conseguenza è un'economia che non cresce e una società che non si rinnova.
I dati dell’ultimo Rapporto annuale dell’Istat confermano il quadro a tinte fosche della condizione dei giovani nel nostro paese. Si sta cronicizzando, in particolare, la loro dipendenza dalla famiglia di origine.
DIPENDENTI LORO MALGRADO
Alla fine degli anni Settanta c’era un’ampia omogeneità tra i paesi europei e gli Stati Uniti nei tempi di transizione verso l’indipendenza. Gran parte dei giovani lasciavano la casa paterna e formavano una loro famiglia prima dei 25 anni. Le grandi trasformazioni della modernità sembravano aver annullato alcune storiche differenze tra i vari paesi sulle caratteristiche del processo di entrata nella vita adulta.
Negli ultimi trent’anni i giovani nord-europei hanno continuato a lasciare la famiglia presto, aiutati anche da adeguate politiche di promozione e protezione dell’autonomia, nel Sud Europa è invece iniziata una fase di progressivo prolungamento dei tempi di uscita. Ai fattori culturali si sono sovrapposti sempre più quelli economici, facendo consolidare un sistema coerente caratterizzato da bassi tassi di attività e inadeguato sostegno del welfare pubblico. Tanto che se nel passato rimanevano più a lungo a coabitare con i genitori i giovani del Centro-Nord, recentemente la permanenza risulta maggiore nel Sud, ovvero nei contesti meno dinamici ed economicamente più
svantaggiati.
A conferma di ciò, il rapporto Istat mostra come negli anni più recenti siano cambiati i motivi della non uscita, con una sensibile crescita delle difficoltà oggettive e corrispondente diminuzione di chi dichiara che rimane per comodità o pigrizia (i cosiddetti “bamboccioni”). Aumenta quindi di fondo la voglia di autonomia, ma non cresce la capacità dei giovani di liberarsi dalla dipendenza dai genitori.
Una situazione che la crisi ha notevolmente peggiorato, ma che era già sui livelli di guardia ancor prima di entrare in questa fase di recessione. Sempre secondo i dati di un’indagine condotta dall’Istat, tra i ventenni e i trentenni che a fine 2003 vivevano con i genitori, solo uno su cinque risultava essere uscito a inizio 2007. Tra chi aveva affermato a inizio periodo che sicuramente nei prossimi tre anni avrebbe conquistato una propria indipendenza, solo il 53 per cento è riuscito effettivamente a farlo.
Qualche chance in più riesce comunque ad averla chi investe subito e di più, chi ha forti motivazioni e le donne, le quali in tutti i contesti tendono a lasciare la famiglia di origine prima dei coetanei maschi. (1)
LO SPRECO DI CAPITALE UMANO
Quanto poco sia valorizzato il capitale umano delle nuove generazioni italiane lo testimoniano bene anche i dati del recente rapporto Eurostat “Youth in Europe – 2009 Edition”. Se si considerano i tassi di attività nella fascia 25-29 anni, l’anomalia italiana emerge non solo dai livelli - da noi molto più bassi - ma anche dal legame con il titolo di studio. Negli altri paesi, già prima dei 30 anni i laureati si trovano in vantaggio rispetto a chi è meno qualificato. Solo da noi ciò non avviene
(tabella 1).
Tabella 1 - Tassi di attività in età 25-29 per titolo di studio (anno 2007)
Basso Medio Alto DifferenzaAlto-Basso
Eu-27 74.2 81.9 89.3 15.1
Italia 69.8 73.8 69.3 -0.5
Spagna 85.3 84.7 88.5 3.2
Francia 78.6 88.7 90.7 12.1
Regno Unito 68.3 84.7 92.5 24.2
Germania 67.7 81.6 92.3 24.6
Fonte: elaborazione da dati Eurostat
Lo stesso rapporto Eurostat, ricorda l’invito della Commissione Europea a considerare come elemento cruciale, per lo sviluppo sociale ed economico, la promozione di una piena partecipazione dei giovani nella società e nel mondo del lavoro. Tutti i dati a disposizione ci dicono che noi siamo uno degli Stati membri più lontani da tale obiettivo.
I giovani italiani risultano essere non solo una risorsa scarsa, ma anche più sprecata e meno valorizzata che altrove. Sono infatti oltre due milioni gli under 30 che non studiano e non lavorano.
Sospesi in quel tempo morto che separa episodi di lavoro precario da brevi corsi di formazione.
Appaiono, nel rapporto Istat, come un esercito immobile. Non reso attivo da chi guida il paese per creare sviluppo e ricchezza, ma nemmeno mobilitato “dal basso” per proteste e lotte contro gli squilibri generazionali. La conseguenza è un’economia che non cresce e una società che non si rinnova. Supereremo la crisi,ma così non andremo certo lontano.
(1) Chiuri M.C. e Del Boca D., Home-leaving Decisions of Daughters and Sons Review of Economics of the household 3, 2010.

 

La scomodità allunga la vita

 

Due architetti giapponesi hanno realizzato case e spazi abitativi ispirati dalla convinzione che per vivere più a lungo sia utile abitare in luoghi scomodi. Restando attivi in luoghi che non danno senso affidabile di spazio e di equilibrio e rinunciando a molti comfort si allontanerebbe l'invecchiamento.

 

Specializzazioni forensi: il Consiglio Nazionale Forense anticipa il legislatore

 Il Consiglio Nazionale Forense, "attese le iniziative correnti in materia di regolamentazione delle specializzazioni forensi", in data 1/6/2010 ha anticipato il legislatore ed ha   deciso di istituire una "Commissione per la predisposizione dei principi e della linee guida del regolamento sulle specializzazioni".
Mi domando e domando: a che titolo il C.N.F. prende una tale iniziativa, visto che le specializzazioni dell'avvocato come previste dal disegno di legge all'esame del Parlamento ad oggi non esistono e nemmeno esiste un potere regolamentare del C.N.F. sul punto?
LEGGI DI SEGUITO LA DELIBERA DEL C.N.F. ...

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Riforma forense: resoconto seduta Senato n. 389 del 27/5/2010

 Segui su www.avvocati-part-time.it TUTTE le tappe parlamentari della riforma forense (disegni di legge A.S. 601 Giuliano, A.S. 711 Casson, A.S. 1171 Bianchi, A.S.1198 Mugnai).
LEGGI DI SEGUITO IL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL SENATO n. 389 del 27/5/2010 ... E NELL'ALLEGATO A LEGGI IL TESTO DEGLI EMENDAMENTI E DEGLI ORDINI DEL GIORNO, CON L'INDICAZIONE DELL'ESITO DEL LORO ESAME ...
Il video della seduta puoi vederlo all'indirizzo http://webtv.senato.it/

... e per un commento scrivimi all'indirizzo    Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

 

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La Cassazione 24202 del 16/11/2009 su diritti quesiti e dintorni

La Cassazione, Sez. lavoro, nella sentenza 24202 del 16 novembre 2009 ha fatto il punto sui limiti di tutela dei diritti quesiti, legittime aspettative e affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica. Ha scritto: "Non ne risulta, invero, la lesione di diritti quesiti -in quanto presuppone la loro maturazione, prima del provvedimento ablativo (vedi, per tutte, Corte cost. n. 446/2002 e giurisprudenza ivi citata)- né di legittime aspettative o dell’affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica, che sembrano costituzionalmente garantiti in prossimità della loro maturazione (oltre la sentenza testè citata, vedi, per tutte Corte Cost. n. 822/88, 573/90, 39/93, 6 e 16/94, 50 e 432/97, 525/2000; vedi, altresì, Corte giust. 10 settembre 2009, in causa n. 201/08, e giurisprudenza ivi citata)".
LEGGI QUI DI SEGUITO LA SENTENZA N. 24202/2009 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, TRATTA DAL SITO DELLA CORTE ...

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Cassazione 24202/09: si all'autonomia normativa della Cassa forense NEL RISPETTO DEI DIRITTI QUESITI

 La massima della sentenza della Cassazione, n. 24202/2009, depositata il 16/11/2009:
"Gli enti previdenziali privatizzati -nell'esercizio della propria autonomia, che li abilita ad abrogare o derogare disposizioni di legge- possono adottare, in funzione dell'obiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni, provvedimenti (quale, nella specie, l'art. 4 del regolamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nel nuovo testo risultante dalla delibera del 28 febbraio 2004, adottata dal Comitato dei delegati, ai sensi dell'articolo 2, commi 25 e 26, della legge n. 335 del 1995, ed approvata dai Ministeri vigilanti), che -fermo restando il sistema retributivo di calcolo della pensione- introducono la facoltà di optare per il sistema contributivo, a condizioni di maggior favore per gli iscritti, e -in coerenza con la stessa facoltà di opzione che comporta l'ampliamento dell'area di utilizzabilità a fini pensionistici dei contributi legittimamente versati- stabiliscono la regola della non restituibilità  dei contributi medesimi -tacitamente abrogando la previsione in senso contrario, affatto eccezionale, di precedente disposizione di legge (quale, nella specie, l'art. 21 della legge 20 settembre 1980, n. 570, Riforma del sistema previdenziale forense)- in quanto ne risulta, da un lato, il rispetto dei limiti all'autonomia degli enti (quali la previsione tassativa dei tipi di priovvedimento, che gli enti sono abilitati ad adottare, ed il principio del pro rata) -dal quale dipende la idoneità dei loro atti di delegificazione a realizzare l'effetto perseguito (abrogazione, appunto, o deroga di disposizioni di legge)- e non ne derivano, dall'altro, lesioni di diritti quesiti, nè di legittime aspettative o dell'affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica".
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA ...

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Altri interventi di Strasburgo su imparzialità del Giudice (casi Procola, Piersack, De Cubber)

 Nella sentenza Procola contro Lussemburgo, del 28/9/1995 (serie A n. 236, par. 45), la Corte di Strasburgo ha esaminato l'imparzialità del giudice con riguardo alla commistione di competenze consultive e giurisdizionali. In particolare ha vagliato tale commistione, presente in capo al Consiglio di Stato del Lussemburgo, organo simile a quello omonimo esistente da noi. In questo contesto la Corte di Strasburgo ha osservato che "nel quadro di una istituzione come il Consiglio di Stato il solo fatto che certe persone esercitino successivamente, a proposito delle stesse decisioni, i due tipi di funzioni [consultiva e giurisdizionale] può pregiudicare l'imparzialità strutturale di tale istituzione".

Nel caso Piersack contro Belgio (sentenza 1° ottobre 1982, Serie A, n. 53), la Corte ha espresso con una certa compiutezza i principi seguiti nel decidere in tema di imparzialità del giudice. In quella fattispecie uno stesso magistrato aveva presieduto la Corte d'assise in un certo processo penale dopo essersi occupato dello stesso caso come pubblico ministero. Qui, premesso, secondo lo schema abituale, di doversi occupare sia dell'imparzialità soggettiva sia di quella oggettiva, la Corte di Strasburgo ha osservato che l'imparzialità soggettiva, cioè l'assenza di pregiudizi e di partito preso nel foro interiore del giudice si presume fino a prova contraria e che nel caso che ad essa era stato sottoposto l'imparzialità personale del magistrato non era stata messa in discussione dallo stesso ricorrente, almeno in modo esplicito. Sul piano oggettivo, però, dopo aver rilevato che "anche le apparenze possono rivestire una certa importanza", la Corte è giunta ad affermare  che la Convenzione era stata violata. In particolare la Corte ha osservato che non c'era bisogno d'esaminare quale fosse stato nel processo il ruolo effettivo di quel magistrato come pubblico ministero, posto che egli era il superiore gerarchico dei sostituti che si erano occupati del caso: "perchè i tribunali ispirino al pubblico l'indispensabile fiducia", ha detto la Corte, "bisogna tener conto di considerazioni di carattere organico. Se un giudice, dopo aver occupato nel seno del pubblico ministero una carica  tale che lo abbia portato ad occuparsi di un certo processo nel quadro delle sue attribuzioni, si trova a dover trattare lo stesso caso come magistrato giudicante (perdipiù presidente della Corte), i giudicabili possono legittimamente temere che egli non offra sufficienti garanzie di imparzialità".

Nella sentenza De Cubber contro Belgio (sent. 26/10/1984, Serie A n. 86), la Corte ha precisato che l'art. 6 § 1 concerne in primo luogo le giurisdizioni di prima istanza, e non impone l'esistenza di giurisdizioni superiori, ma non c'è dubbio -dice la Corte- che le garanzie del giusto processo, tra le quali figura l'imparzialità, debbano essere assicurate dalle corti d'appello o di cassazione che siano state create da uno Stato contaente, senza che questo possa implicare, però, in questi casi, che le giurisdizioni inferiori siano esonerate dal rispetto delle garanzie, perchè un tale risultato sarebbe contrario alla volontà che sottende la previsione di più gradi di giudizio, la volontà cioè di rafforzare la protezione di chi deve essere giudicato. Ancora, la Corte, con un approccio simile a quello adottato per altri profili del diritto ad una buona amministrazione della giustizia, primo tra tutti quello che attiene alla garanzia della durata ragionevole del processo, ha sentito il bisogno di precisare che uno Stato contraente non si potrebbe rifugiare dietro le particolarità del proprio diritto nazionale per fornire una tutela della imparzialità del giudice più tenue di quella che è richiesta dagli standard convenzionali: nel caso De Cubber, la Corte ha affermato che incombe sugli Stati contraenti l'obbligazione di "organizzare il loro sistema giudiziario in modo da consentire ad esso di rispondere alle esigenze dell'art. 6 § 1, ..., al primo posto delle quali figura certamente l'imparzialità" (paragrafo 35 della sentenza).

 

siamo la memoria che abbiamo

 Senza memoria non sapremmo chi siamo ... mi sono abituato a essere quello che la memoria ha fatto di me, e non sono del tutto scontento del risultato ... non voglio dimenticare niente (Josè Saramago) 
La memoria aiuta a conoscere se stessi per diventare ciò che si è: permette di andare oltre gli ultimi sedimenti e sentire l'essere più profondo. Non importa se ci inganniamo credendo di rimenbrare mentre invece creiamo la memoria.

 

Quanto cedere per assicurare alla proprie idee un futuro?

Riporto un articolo tratto dal sito dell'Istituto Bruno Leoni dal titolo "La rivoluzione è realizzare la propria libertà". E' una recensione di Alberto Mingardi, apparsa su "Il Riformista" del 20 settembre 2009, di un  libro di Tom Palmer intitolato "Realizing freedom:libertarian theory, history and practice".

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Fattura troppo generica e doppia motivazione provano l'operazione inesistente

 Secondo Cass., sez. Tributaria, n. 12246/2010, depositata il 19/5/2010, la fattura troppo generica e la sua doppia numerazione provano che si tratta di operazione inesistente.
Scrive la Cassazione: "Nell'accertamento delle imposte sui redditi, qualora sia contestata la deducibilità dei costi documentati da fatture relative ad operazioni asseritamente inesistenti, l'onere di fornire la prova che l'operazione rappresentata dalla fattura non è stata mai posta in essere incombe all'Amministrazione finanziaria la quale adduca la falsità del documento (e quindi l'esistenza di un maggior imponibile), e può esser adempiuto, ai sensi dell'art. 39, primo comma, del dpr 29 settembre 1973, n. 600, anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, come quelle emergenti, nella specie, dalla riscontrata anomalia delle fatture concernenti i servizi di trasporto in discorso, che presentavano "delle irregolarità quali la doppia numerazione ed una descrizione troppo generica delle prestazioni rese", non ostandovi il divieto della doppia presunzione, il quale attiene esclusivamente alla relazione tra una presunzione semplice con altra presunzione semplice, e non può quindi ritenersi violato nel caso in cui da un fatto noto si risalga ad un fatto ignorato, che a sua volta costituisce la base di una presunzione legale (Cass. n. 1023 del 2008). Né nel caso in esame risulta che il contribuente abbia offerto la prova in senso contrario, non potendosi ritenere tale l'astratta idoneità della ditta ... a fornire le prestazioni di trasporto la cui entità è stata contestata".

 

Diritti umani: tutela multilivello del principio di legalità, indipendenza, imparzialità del giudice

 La tutela multilivello dei diritti umani si può esplicare con riguardo con riguardo al diritto fondamentale all'indipendenza e imparzialità del giudice. Dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbone i giudizi nazionali e la Corte di giustizia devono conoscere gli approdi della Corte di Strasburgo per esaltare quell'interpretazione delle norme interne e dell'Unione europea che possa renederle conformi alla C.E.D.U. come interpretata dalla Corte dei Diritti Europea dei Diritti dell'Uomo.
Elenco i casi giudiziari che hanno fatto, finora, la storia del principio di legalità, indipendenza e imparzialità del giudice secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.  
Caso Scoppola contro Italia
(Scoppola v. Italy, no. 50550/06, § …, 10 June 2008
Scoppola v. Italy (no. 2) [GC], no. 10249/03, § …, ECHR 2009-…)
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Scoppola&sessionid=53965406&skin=hudoc-en
Caso Welch contro Regno Unito
(Welch v. the United Kingdom, 9 February 1995, § …, Series A no. 307-A
Welch v. the United Kingdom (Article 50), 26 February 1996, § …, Reports of Judgments
and Decisions 1996-II)

Caso Savino e altri contro Italia
(Savino v. Italy, no. 45854/99, § …, 9 November 2000
Savino and Others v. Italy, nos. 17214/05, 20329/05 and 42113/04, § …, 28 April 2009)

Caso Campbell e Fell contro Regno Unito
(Campbell and Fell v. the United Kingdom, 28 June 1984, § …, Series A no. 80)

Caso Procola contro Lussemburgo
(Procola v. Luxembourg, 28 September 1995, § …, Series A no. 326)

Caso Kleyn e altri contro Nedtherlands
(Kleyn and Others v. the Netherlands [GC], nos. 39343/98, 39651/98, 43147/98 and
46664/99, § …, ECHR 2003-VI)

Caso Findlay contro Regno Unito
(Findlay v. the United Kingdom, 25 February 1997, § …, Reports of Judgments and
Decisions 1997-I)

Caso Bornacin contro Italia  

Caso Sacilor Lormines contro Francia
(Sacilor-Lormines v. France, no. 65411/01, § …, ECHR 2006-XIII)

Caso Brudnicka contro Polonia
(Brudnicka and Others v. Poland, no. 54723/00, § …, ECHR 2005-II)

Caso Pullar contro Regno Unito
(Pullar v. the United Kingdom, 10 June 1996, § …, Reports of Judgments and Decisions
1996-III)

Caso Esposito contro Italia
(Esposito v. Italy, no. 35771/03, § …, 27 November 2007)

 

Associazioni forensi già decise a "specializzare" avvocati

 Dopo l'Unione delle Camere penali, che ha contestato duramente le modifiche apportate dall'Aula del Senato all'art. 8 del ddl di riforma forense sulle specializzazioni, altre associazioni forensi hanno deliberato di avviare l'attività di specializzazione degli avvocati. Si tratta dell'UNCAT (Unione Nazionale Camere degli Avvocati Tributaristi), dell'AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani), dell'AIAF (Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e i minori).

 

Corte di Strasburgo e Corte costituzionale su imparzialità oggettiva di giudice (anche caso Savino)

 Nell'aprile del 2009 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha emesso importante sentenza nel caso Savino e altri contro Italia (Corte europea dei diritti dell’uomo, II Sez., 28 aprile 2009, ric. nn. 17214/05, 20329/05, 42113/04).
Si controverteva sulla asserita violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848) e la decisione della Corte s'è incentrata sulla riconosciuta violazione della c.d. imparzialità oggettiva. La distinzione tra imparzialità soggettiva e imparzialità oggettiva si ricava dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Come è noto, l'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione stabilisce che ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata pubblicamente e in un tempo ragionevole, da parte di un tribunale indipendente e imparziale. In proposito la Corte di Strasburgo ha più volta ribadito due criteri: "L'esistenza della imparzialità -ha scriito più volte la Corte- per gli scopi dell'art. 6, paragrafo 1, deve essere determinata secondo un criterio soggettivo, cioè sulla base delle convinzioni personali di un giudice particolare in un caso particolare, e anche secondo un criterio oggettivo, cioè di accertamento se il giudice offra garanzie sufficienti per escludere ogni legittimo dubbio a questo riguardo" (Hauschildt contro Danimarca, 1989). Per quanto riguarda il criterio oggettivo, che è quello su cui più spesso è intervenuta, la Corte europea l'ha individuato nel detto inglese secondo cui "justice must not only be done, it must be seen tobe done" ed ha sostenuto che "ciò che è in gioco è la fiducia che i tribunali in una società democratica debbono ispirare nei cittadini" (Fey contro Austria, 1993). 
Di recente la Corte di Strasburgo ha deciso il caso Savino e altri contro Italia. In esso i ricorrenti, non ammessi alla prova orale di un concorso alla camera dei deputati, avevano fatto ricorso sia al Consiglio di giurisdizione che alla Sezione giurisdizionale dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati (i quali avevano entrambi confermato l’esclusione) e di seguito alla Corte di Cassazione (che con sentenza n. 11019 del 2004, a Sezioni unite, dichiararò inammissibili i ricorsi per difetto di giurisdizione del giudice comune e confermò la piena validità del sistema dell’autodichia della Camera dei deputati).
I ricorrenti alla Corte di Strasburgo hanno quindi lamentato che tali organi di giurisdizione interni alla Camera non sono né tribunali stabiliti per legge né indipendenti ed imparziali come previsto dalla Convenzione. La Seconda Sezione della Corte dei diritti dell'uomo, da un lato, ha affermato che i due organi parlamentari hanno una sufficiente base legale perché disciplinati dalla normativa secondaria prevista dal Regolamento parlamentare costituzionalmente tutelato ma, dall’altro, ha riscontrato la violazione dell'art. 6 della Convenzione per il fatto che la Sezione giurisdizionale (organo d’appello la cui decisione è definitiva) è interamente composta da membri dell’Ufficio di Presidenza. Tale composizione, secondo la Corte, fa sorgere sufficienti dubbi sull’imparzialità oggettiva dello stesso organo d’appello. 
Puoi leggere di seguito un approfondimento sul caso Savino; in generale, comunque, sulla base della giurisprudenza di Strasburgo, si deve sempre valutare l'ordinamento italiano alla luce dei due tipi di imparzialità suddetti.
Infatti, che l'imparzialità sia un principio essenziale è stato sottolineato più volte dalla Corte costituzionale. Nella sentenza n. 155 del 20/5/1996 la Corte delle leggi ha scritto che l'imparzialità occupa "un posto centrale" tra i principi del giusto processo; inoltre, nella sentenza n. 131 del 24/4/1996, dopo essersi espressa "in difesa del principio del giusto processo e dell'imparzialità e della terzietà del giudice", ha rivolto "un pressante invito agli organi competenti" affinchè questo principio trovi attuazione concreta". 
Alcune considerazioni in tema di terzietà e imparzialità oggettiva di giudice si attagliano alla attuale previsione di una giurisdizione domestica del C.N.F., quale giudice speciale, e alla provvista di giurisdizione che al medesimo organo si vorrebbe riconoscere con la c.d. "riforma forense", attualmente all'esame del parlamento. Sinteticamente si tratta: 1) di rivendicare l'esigenza di garantire la apparenza di imparzialità, ossia di neutralità del giudice anche nei confronti del C.N.F.; 2) di veder riconosciuto che è impossibile esser vero giudice se si svolge attività consultiva nei confronti dei Consigli dell'Ordine locali, gli stessi i cui provvedimenti sono poi oggetto di giudizio da parte del C.N.F. . La disciplina del giudice speciale C.N.F. non può, sul punto, esser meno garantista della disiplina della magistratura ordinaria.  Si consideri (con Roberto Bin, vedasi un suo recente articolo dal titolo "Sull'imparzialità dei giudici costituzionali") che il decreto legislativo 109/2006,   che disciplina gli illeciti disciplinari dei magistrati, pone alcune ipotesi di comportamento illecito tenuto al di fuori dell'esercizio delle funzioni, ipotesi che sono esplicitamente rivolte a tutelare l' "apparenza di indipendenza". Tra queste ipotesi di comportamento illecito del magistrato v'è "la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine a un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità in cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo" e "ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto ilprofilo dell'apparenza". Come scrive Roberto Bin nell'articolo sopra citatao, nel paragrafo intitolato "L'imparzialità come caratteristica imprescindibile del giudice", "appare impossibile disgiungere la posizione e la funzione del giudice <costituzionale> dal principio di imaparzialità: e l'imparzialità non può che avere riferimento agli interessi in gioco nel processo.  La nostra Costituzione non prevedeva espressamente, almeno fino alla riforma dell'art. 111, il principio di imparzialità, neppure con riguardon all'attività giurisdizionale in generale: tuttavia si deve ritenere che il  valore dell'imparzialità del giudice discenda direttamente dal principio di uguaglianza nonchè dal suo stretto collegamento con la garanzia dell'indipendenza del giudice. La tutela dell'indipendenza del giudice è connessa funzionalmente al principio di imparzialità dell'attività di applicazione della legge, perchè è a tutti evidente come <<la mancanza di indipendenza possa degenerare in mancanza di imparzialità>>. La <<necessaria estraneità rispetto agli interessi e ai soggetti  coinvolti nel processo>> -ha avuto modo di affermare la Corte costituzionale (sent. 124/1992)- rappresenta il presidio fondamentale dell'imparzialità  e ne definisce <<il contenuto ineliminabile di connotato intrinseco dell'attività del giudice in quanto non finalizzata al perseguimento di alcun interesse precostituito". L'aspetto della <<oggettiva>> imparzialità connesso all'indipendenza <<esterna>>  e <<interna>> garantita al giudice si salda e forse persino coincide con l'aspetto <<soggettivo>> della imparzialità <<apparente>> (in questo senso la Corte si è espressa, per esempio, nella sentenza 131/1996, affermando che le incompatibilità sono finalizzate <<a evitare condizionamenti , o apparenze di condizionamenti>>). <<L'imparzialità -ha sottolineato ancora la Corte costituzionale (nella sentenza 115/1996, a proposito del divieto di cumulo di decisioni sulla stessa materia in capo allo stesso giudice persona fisica)- è perciò connaturata all'essenza della giurisdizione e richiede che la funzione del giudicare sia assegnata a un soggetto "terzo", non solo scevro di interessi propri  che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto ma anche sgombro da convenzioni precostituite in ordine alla materia da decidere>>. Ed ha aggiunto (sent. 60/1969): <<va escluso nel giudice qualsiasi anche indiretto interesse alla causa da decidere, e deve esigersi che la legge garantisca l'assenza di qualsiasi aspettativa di vantaggi , come di timori di alcun pregiudizio, preordinando gli strumenti atti a tutelare l'obiettività della decisione>>. La giurisprudenza costituzionale è poi ferma nel ritenere che il requisito dell'imparzialità  -"intesa come indipendenza del giudice dagli interessi presenti in giudizio" (sent. 93/1965)-  sia distintivo di qualsiasi organo definibile come "giudice" (sent. 305/202), e quindi abilitato a promuovere la questione incidentale di legittimità costituzionale, sino al punto -come è noto- di dichiarare incostituzionali gli organi cui fossero attribuite funzioni obiettivamente giudicanti benchè privi di tale requisito (sono i famosissimi casi delle sezioni agrarie dei  tribunali civili [sent. 108/1962], del Ministro per la marina mercantile come giudice speciale in materia di indennità di requisizioni di navi [sent. 133/1963], dei Consigli comunali nel contenzioso elettorale [sent. 93/1965],  dei Consigli di prefettura [sent. 55/1966] , delle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale [sent. 30/1967], degli intendenti di finanza [sent. 60/1969], dei comandanti del porto [sent. 121/1970]). E non è meno chiara nel ritenere che tale requisito debba essere rispettato non solo dall'organo giudicante nel suo complesso, ma richiesto a ciascuno dei suoi membri  (per implicito, per esempio, nelle sentenze 30/1967 [la mancata indipendenza di alcuni componenti inficia la legittimità dell'intero organo] e 353/2002 [ilegittima composizione del tribunale superiore delle acque]), sia per le qualità generali proprie di questi, sia nello specifico del singolo giudizio: "a garanzia del principio costituzionale circa l'imparzialità del giudice nelle fattispecie concrete, sono contempla ti gli istituti dell'astensione e della ricusazione, aventi un ampio ambito d'applicazione che si estende a tutti i tipi di procedimento giurisdizionale (e, tendenzialmente, anche ai provvedimenti non giurisdizionali)"  (sent. 266/2009).       

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(ANCHE ) Cass., SS.UU. ord. 6529/2010: niente giurisdizione domestica se ne deriva "tutela debole"

 Affermazioni importantissime in tema di terzietà, indipendenza e imparzialità del giudice si leggono nella ordinanza n. 6529 del 17/3/2010 delle Sezioni Unite della Cassazione, che si incentra sull'analisi di costituzionalità delle previsioni normative che istituiscono giudici estranei al novero dei "giudici comuni" (ordinari e amministrativi).
Le affermazioni della Cassazione non potranno non determinare (anche) il disconoscimento della natura di giudice nei confronti del Consiglio Nazionale Forense (per come è oggi disegnato quanto a costituzione e attribuzioni dalla legge professionale del 1933, e per come lo si vorrebbe modificare, quanto a composizione e attribuzioni, con la riforma della professione forense che è all'esame del Parlamento).  
Le Sezioni Unite hanno riconosciuto fondamento costituzionale indiretto al potere della Presidenza della Repubblica di riservare, mediante regolamento, alla propria cognizione interna le controversie di impiego del personale, e, valorizzando -sulla base della giurisprudenza della Corte di Strasburgo- la precostituzione, l'imparzialità e l'indipendenza assicurata, dai regolamenti del 1996, ai collegi previsti per la risoluzione delle suddette controversie, hanno dichiarato la carenza assoluta di giurisdizione del giudice amministrativo (nella fattispecie TAR del Lazio). L'esito appare essere un tentativo di limitare lo "scandalo costituzionale" dell'autodichia, definita da F. Sorrentino (in "La tutela multilivello", pag. 981) "il buco nero del nostro sistema costituzionale di tutela dei diritti" e pure criticamente valutata da V. Carbone (in "L'autodichia come inammissibile privilegio", in Danno e responsabilità, 1998) , per il quale "L'autodichia richiama alla mente Animal farm , in cui tutti sono uguali (art. 3 Cost.) <<ma alcuni sono più uguali degli altri>>. Non c'è nessuna norma della Costituzione che sancisce l'insindacabilità, in sede giurisdizionale, degli atti amministrativi emanati dagli organi costituzionali dello Stato, né tanto meno attribuisce a tali organi un potere di autodichia, incompatibile con la concezione di uno Stato repubblicano moderno in cui la sovranità appartiene al popolo. Inoltre la stessa carta costituzionale è costellata da numerose norme che, garantendo a tutti i cittadini indistintamente la tutela dei loro diritti davanti a giudici , terzi, autonomi e indipendenti (art. 24, 105, 108, 113 Cost.), dimostrano che in nessun caso il sistema consente che a particolari  categorie di cittadini nella specie i dipendenti dei predetti organi) possa restare precluso, in via di principio, il potere di disporre degli organi strumenti di giustizia".   
Il percorso argomentativo delle Sezioni Unite si svolge alla luce dei criteri di costituzionalità, integrati dalle norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 6 par. 1), quali interpretate dalla Corte di Strasburgo (secondo il procedimento di ingresso nell'ordinamento nazionale precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 348 del 2007).
L'argomentazione risulta, come dicevo, fondamentale anche in relazione a tema totalmente diverso rispetto alla fattispecie concreta decisa dalle Sezioni Unite: risulta, cioè, fondamentale per negare natura di giudice al Consiglio Nazionale Forense. Ciò perchè, non è certamente possibile riconoscere nel C.N.F. le caratteristiche di imparzialità e indipendenza-terzietà che le Sezioni Unite individuano nei collegi istituiti per la soluzione delle controvesie sui rapporti di lavoro instaurati con la Presidenza della Repubblica.
In sintesi si potrà argomentare sulla base dell'ordinanza 6529/2010 delle SS.UU.:
1) non è sufficiente che un Organo costituzionale come la Presidenza della Repubblica, la cui autodichia ha fondamento costituzionale (anche se indiretto, come insegnano le SS.UU.), rivendichi una qualche potestà giurisdizionale perchè esso possa esser considerato senz'altro legittimato costituzionalmente quale giudice. Malgrado l'insindacabilità degli interna corporis degli organi costituzionali, deve ritenersi doverosa la verifica del fondamento costituzionale di una forma di giurisdizione che inevitabilmente decurta il potere decisorio della giurisdizione comune. E la giurisdizione in questione potrà ritenersi "idonea" solo se non offra "tutela debole" in riferimento agli art. 2, primo comma, e 3 della Costituzione: solo se, in particolare, sia riconoscibile come imparziale e indipendente (oltre che precostituita);
2) se è vero quanto detto al punto 1), deve convenirsi che, considerata la centralità della giurisdizione comune non speciale, non può esser riconosciuto giudice un ente quale il C.N.F., che non è certo Organo costituzionale e perciò non può vedersi riconosciute prerogative giurisdizionali che si vogliano derivare (come per l'autodichia di organi costituzionali quali le camere e il Presidente della repubblica) dall'esigenza costituzionale di garantirne l'autonomia e indipendenza. Esso C.N.F. non ha, in virtù della sesta disposizione transitoria della Costituzione, una attribuzione giurisdizionale che possa ritenersi prevalente su indiscutibili vizi di costituzionalità emergenti (innanzi tutto, ma non solo) dal parametro di cui all' art. 111 Cost. (PRIMO: carenza d'indipendenza e terzietà del C.N.F. rispetto ad alcuni soggetti, e cioè i Consigli degli Ordini degli Avvocati, che con elezioni scelgono i componenti dello stesso C.N.F. e che sono, ciò non di meno, parti innazi al C.N.F. (da essi eletto) nei giudizi sui loro provvedimenti in tema di disciplina e di tenuta degli albi; SECONDO: carenza d'indipendenza e terzietà rispetto ai Consigli degli Ordini degli Avvocati, non essendo i membri d