(dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 2 marzo 2014)
Segnala, in punto di fatto, il Consiglio rimettente che il quesito concerne una società oggetto di confisca definitiva, acquisita al patrimonio dello Stato e gestita dall’ “Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” (ex D.L. n. 4/2010); l’attività del consigliere delegato implicherebbe, inoltre, l’esercizio di funzioni connesse alla sola ordinaria amministrazione.
Osserva la Commissione che, nella fattispecie, assume rilievo dirimente il profilo della compagine sociale, pacificamente e per l’intero pubblica, dell’ente giuridico interessato. Ciò consente di escludere, a norma del secondo periodo dell’art. 18, comma 1 lett. c) della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, a priori ogni aspetto di incompatibilità.
Ritiene, pertanto, la Commissione che l’interessata non versi in condizione ostativa alla permanenza nell’albo custodito dal Consiglio rimettente.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 25 settembre 2013, n. 99
Quesito n. 303, COA di Palermo
La disciplina di cui alla l. 247/12, in base alla quale il CNF ha espresso il sopra riportato parere mi pare evidentemente discriminatoria nei confronti del "gruppo sociale impiegati pubblici a part time ridotto". Tali soggetti (trattati alla stregua dei servi fisci d'epoca romana) potranno lamentare innanzi alla Corte EDU il trattamento discriminatorio violativo della CEDU.
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