Il Consiglio Nazionale Forense (Commissione consultiva, relatore Cons. Salazar), con parere 22/6/2016, n. 77, ha risposto a quesito n. 210 posto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara.
Questo il quesito del COA di Massa Carrara: "Se sussista l'incompatibilità tra l'iscrizione all'Albo degli Avvocati e l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, posto che l'art. 2, comma 6, della legge 247/2012 stabilisce che "...è comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata", e l'art. 18 comma unico lettera d) sancisce che "la professione di avvocato è incompatibile: ... d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato".
La risposta del Consiglio Nazionale Forense è nei seguenti termini: "L'art. 2, comma 6, della legge n. 247/2012, recepisce all'interno della disciplina delle professioni di avvocato la figura del "giurista d'impresa", che pertanto non rientra nel regime delle incompatibilità di cui all'art. 18 della stessa legge."
Rilevo che il riferimento al "giurista d'impresa" è ingiustificatamente limitativo della compatibilità poichè la norma "comunque" ampliativa della compatibilità (e cioè l'art. 2, comma 6, della l. 247/2012) consente la prestazione del particolare lavoro subordinato o della particolare prestazione d'opera continuativa e coordinata non solo nell'esclusivo interesse del "datore di lavoro" ma anche nell'esclusivo interesse di un qualsiasi altro "soggetto in favore del quale l'opera viene prestata".
Si rammenti, ovviamente, che l'oggetto possibile della prestazione di lavoro o della prestazione d'opera continuativa e coordinata è solo "la consulenza e assistenza legale stragiudiziale".
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