La CGUE, Grande sezione, in sentenza Ullens de Schooten (C-268/15) del 15/11/2016, ha dichiarato che:
"Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che il regime della responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro per il danno causato dalla violazione di siffatto diritto non è destinato a trovare applicazione in presenza di un danno asseritamente provocato ad un singolo a causa della presunta violazione di una libertà fondamentale, prevista agli articoli 49, 56 o 63 TFUE, da una normativa nazionale applicabile indistintamente ai cittadini nazionali e ai cittadini di altri Stati membri, allorché, in una situazione i cui elementi sono tutti collocati all’interno di uno Stato membro, non sussistono legami fra l’oggetto o le circostanze in discussione nel procedimento principale e i menzionati articoli."
Riporto di seguito l'argomentazione della Corte di giustizia...
"Sulla seconda questione
45 Con la seconda questione, che occorre esaminare in primo luogo, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che il regime della responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro per il danno provocato dalla violazione di siffatto diritto sia idoneo ad applicarsi in presenza di un danno asseritamente arrecato a un singolo a causa della presunta violazione di una libertà fondamentale, prevista agli articoli 49, 56 o 63 TFUE, da parte di una normativa nazionale applicabile indistintamente ai cittadini nazionali e ai cittadini di altri Stati membri, in una causa in cui tutti gli elementi si collocano unicamente all’interno di detto Stato membro.
46 Per rispondere alla seconda questione occorre, innanzitutto, porre in rilievo che, come ricordato al punto 41 della presente sentenza, la responsabilità extracontrattuale dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione può sorgere soltanto allorché la disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi sia volta a conferire dei diritti a tali singoli. Risulta di conseguenza necessario determinare se ad un singolo che si trova in una situazione come quella del sig. Ullens de Schooten derivino dei diritti dalle disposizioni in discussione del trattato FUE.
47 Al riguardo si deve ricordare che le disposizioni del Trattato FUE in materia di libertà di stabilimento, di libera prestazione di servizi e di libera circolazione dei capitali non sono applicabili a una fattispecie in cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 20 marzo 2014, Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, C?139/12, EU:C:2014:174, punto 42 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 30 giugno 2016, Admiral Casinos & Entertainment, C?464/15, EU:C:2016:500, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).
48 Orbene, come risulta tanto dalla decisione di rinvio quanto dalla sentenza n. 160/2007, del 19 dicembre 2007, della Corte costituzionale belga, richiamata ai punti 27 e 28 della presente sentenza, la controversia di cui al procedimento principale è contraddistinta da elementi che si collocano tutti all’interno dello Stato belga. Il sig. Ullens de Schooten, difatti, cittadino belga, che ha gestito un laboratorio di biologia clinica ubicato in territorio belga, chiede allo Stato belga il risarcimento dei danni che lamenta di avere subito a causa della presunta incompatibilità della normativa belga di cui al punto 3 della presente sentenza con il diritto dell’Unione.
49 Quanto al fatto che la Corte, nella sentenza del 12 febbraio 1987, Commissione/Belgio (221/85, EU:C:1987:81), vertente sul ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione, abbia dichiarato che il Regno del Belgio rispettava una delle libertà fondamentali previste dal trattato CEE, non può, di per sé, consentire di considerare che detta libertà può essere invocata da un singolo in una controversia come quella in discussione nel procedimento principale, i cui elementi sono tutti collocati all’interno di un solo Stato membro. Mentre, infatti, la proposizione di un ricorso per inadempimento comporta che la Corte verifichi se la misura nazionale contestata dalla Commissione sia, in linea generale, idonea a dissuadere gli operatori di altri Stati membri dall’avvalersi della libertà in parola, la missione della Corte, nell’ambito di un procedimento in via pregiudiziale, è, per contro, di assistere il giudice del rinvio nella soluzione della controversia concreta dinanzi ad esso pendente, il che presuppone che sia dimostrato che detta libertà è applicabile alla controversia in parola.
50 È senz’altro vero che la Corte ha considerato come ricevibili domande di pronuncia pregiudiziale vertenti sull’interpretazione delle disposizioni dei trattati relative alle libertà fondamentali malgrado tutti gli elementi nei procedimenti principali fossero circoscritti all’interno di un solo Stato membro, sulla base del rilievo che non poteva escludersi che cittadini stabiliti in altri Stati membri fossero stati o fossero interessati ad avvalersi di siffatte libertà per esercitare attività sul territorio dello Stato membro che ha emanato la normativa nazionale in discussione e, pertanto, che tale normativa, applicabile indistintamente ai cittadini nazionali e ai cittadini di altri Stati membri, possa produrre effetti che non siano limitati a tale Stato membro (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 1o giugno 2010, Blanco Pérez e Chao Gómez, C?570/07 e C?571/07, EU:C:2010:300, punto 40; del 18 luglio 2013, Citroën Belux, C?265/12, EU:C:2013:498, punto 33, e del 5 dicembre 2013, Venturini e a., da C?159/12 a C?161/12, EU:C:2013:791, punti 25 e 26).
51 La Corte ha del pari posto in rilievo che, quando il giudice del rinvio si rivolge alla Corte nell’ambito di un procedimento di annullamento di disposizioni applicabili non solo nei confronti dei cittadini nazionali, ma anche dei cittadini degli altri Stati membri, la decisione che tale giudice adotterà a seguito della sua sentenza pronunciata in via pregiudiziale produrrà effetti anche nei confronti di questi ultimi cittadini, il che giustifica che essa risponda alle questioni sottopostele in relazione alle disposizioni del trattato relative alle libertà fondamentali nonostante il fatto che tutti gli elementi della controversia di cui al procedimento principale restino confinati all’interno di un solo Stato membro (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2013, Libert e a., C?197/11 e C?203/11, EU:C:2013:288, punto 35).
52 È peraltro necessario rammentare che l’interpretazione delle libertà fondamentali previste agli articoli 49, 56 o 63 TFUE può risultare rilevante in una causa cui tutti gli elementi si collocano all’interno di un solo Stato membro nell’ipotesi in cui il diritto nazionale imponga al giudice del rinvio di riconoscere ad un cittadino dello Stato membro cui detto giudice appartiene gli stessi diritti di cui il cittadino di un altro Stato membro, nella stessa situazione, beneficerebbe in forza del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 5 dicembre 2000, Guimont, C?448/98, EU:C:2000:663, punto 23; del 21 giugno 2012, Susisalo e a., C?84/11, EU:C:2012:374, punto 20, e del 21 febbraio 2013, Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e a., C?111/12, EU:C:2013:100, punto 35).
53 Analogo ragionamento si applica nei casi in cui, benché i fatti della causa principale non rientrino nella sfera di applicazione diretta del diritto dell’Unione, le disposizioni di tale diritto sono state rese applicabili dalla normativa nazionale, la quale si è uniformata, per le soluzioni date a situazioni i cui elementi sono tutti collocati all’interno di un solo Stato membro, a quelle adottate dal diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 18 ottobre 1990, Dzodzi, C?297/88 e C?197/89, EU:C:1990:360, punti 36, 37 e 41; del 17 luglio 1997, Leur-Bloem, C?28/95, EU:C:1997:369, punti 27 e 32, e del 14 marzo 2013, Allianz Hungária Biztosító e a., C?32/11, EU:C:2013:160, punto 20).
54 Ciò posto, nei casi di cui ai punti da 50 a 53 della presente sentenza, la Corte, adita da un giudice nazionale nel contesto di una situazione in cui tutti gli elementi si collocano all’interno di un solo Stato membro, non può, senza indicazioni da parte di tale giudice diverse dal fatto che la normativa nazionale in discussione è applicabile indistintamente ai cittadini dello Stato membro interessato e ai cittadini di altri Stati membri, considerare che la domanda di interpretazione in via pregiudiziale vertente sulle disposizioni del trattato FUE relative alle libertà fondamentali sia a tale giudice necessaria ai fini della soluzione della controversia dinanzi al medesimo pendente. Gli elementi concreti che consentono di stabilire un collegamento fra l’oggetto o le circostanze di una controversia i cui elementi sono tutti collocati all’interno dello Stato membro interessato, e gli articoli 49, 56 o 63 TFUE devono infatti risultare dalla decisione di rinvio.
55 Di conseguenza, nel contesto di una situazione come quella di cui al procedimento principale i cui elementi sono tutti collocati all’interno di un solo Stato membro, spetta al giudice del rinvio indicare alla Corte, in conformità a quanto richiesto dall’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, sotto quale profilo, malgrado il suo carattere puramente interno, la controversia dinanzi ad esso pendente presenti con le disposizioni del diritto dell’Unione relative alle libertà fondamentali un elemento di collegamento che rende l’interpretazione in via pregiudiziale richiesta necessaria alla soluzione di tale controversia.
56 Orbene, dalla decisione di rinvio non risulta che, nel procedimento principale, il diritto nazionale imponga al giudice del rinvio di riconoscere a un cittadino belga i medesimi diritti che sarebbero attribuiti a un cittadino di un altro Stato membro in forza del diritto dell’Unione nella medesima situazione o che le disposizioni di siffatto diritto sono state rese applicabili dalla legislazione belga, la quale si sarebbe uniformata, per le soluzioni date a situazioni i cui elementi sono tutti collocati all’interno dello Stato belga, a quelle adottate dal diritto dell’Unione.
57 Nella fattispecie, il giudice del rinvio chiede alla Corte se, nel contesto di un ricorso per responsabilità extracontrattuale avviato nei confronti di uno Stato membro a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione, ad un cittadino di tale Stato membro possano derivare diritti dagli articoli 49, 56 o 63 TFUE, laddove la controversia di cui trattasi non presenta alcun elemento di collegamento con le menzionate disposizioni. Tuttavia, giacché le circostanze del procedimento principale non presentano alcun elemento di tale natura, dette disposizioni, che sono volte a tutelare le persone che fanno un uso effettivo delle libertà fondamentali, non sono idonee ad attribuire diritti al sig. Ullens de Schooten e, pertanto, il diritto dell’Unione non può fondare la responsabilità extracontrattuale dello Stato membro interessato.
58 Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che il regime della responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro per il danno causato dalla violazione di siffatto diritto non è destinato a trovare applicazione in presenza di un danno asseritamente provocato ad un singolo a causa della presunta violazione di una libertà fondamentale, prevista agli articoli 49, 56 o 63 TFUE, da una normativa nazionale applicabile indistintamente ai cittadini nazionali e ai cittadini di altri Stati membri, allorché, in una situazione i cui elementi sono tutti collocati all’interno di uno Stato membro, non sussistono legami fra l’oggetto o le circostanze in discussione nel procedimento principale e i menzionati articoli."
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