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Regolamento su tenuta albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati

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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 agosto 2016, n. 178

Regolamento recante le disposizioni per la tenuta  e  l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli  dell'ordine  degli avvocati,  nonche'  in  materia  di   modalita'   di   iscrizione   e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei  provvedimenti adottati  in  tema  dai  medesimi  Consigli  dell'ordine,  ai   sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge  31  dicembre  2012,  n.  247.

(GU n.213 del 12-9-2016) Vigente al: 27-9-2016...

 

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Titolo I

MODALITÀ DI TENUTA E DI ISCRIZIONE NEGLI ALBI, NEI REGISTRI E NEGLI ELENCHI

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 22 maggio 2015;

Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2015;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali,  ai  sensi dell'art. 154, comma 4, del Codice in materia di protezione dei  dati personali, di cui al decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196,  che ha espresso parere all'adunanza del 28 luglio 2016;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri effettuata con nota del 12 ottobre 2015;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del decreto.

Definizioni

1. Il presente regolamento disciplina la tenuta  e  l'aggiornamento degli albi, degli elenchi  e  dei  registri  da  parte  dei  consigli dell'ordine degli avvocati, nonche' le modalita' di iscrizione  e  di trasferimento,  i  casi  di  cancellazione  e  le  impugnazioni   dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell'ordine.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende:

a) per «legge»: la legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) per «sistema informatico  centrale»:  il  sistema  informatico realizzato, sviluppato e gestito dal Consiglio nazionale forense  per la tenuta degli albi, degli elenchi  e  dei  registri  da  parte  dei consigli dell'ordine degli avvocati.

3. Il sistema informatico centrale e' realizzato e gestito in  modo da  mettere  a  disposizione   di   ciascun   consiglio   dell'ordine territoriale le funzioni di ricezione, accettazione  e  gestione  dei dati e dei documenti informatici relativi agli albi,  ai  registri  e agli elenchi tenuti dal medesimo consiglio.

4. Il sistema informatico centrale e' realizzato e gestito in  modo da mettere a disposizione dei soggetti  e  dei  consigli  dell'ordine territoriali  di  cui  all'art.  6,  comma   1,   le   funzioni   per l'inserimento dei dati e dei documenti informatici, con le  modalita' stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'art. 14.  Le  funzioni per l'inserimento di dati e documenti informatici  negli  elenchi  di cui all'art. 15, comma 1, lettere e) e f), della legge sono  messe  a disposizione esclusivamente del  consiglio  dell'ordine  territoriale dal quale l'elenco e' tenuto.

5. Il sistema informatico centrale e' realizzato e gestito in  modo da  mettere  a  disposizione  del  pubblico  le   funzioni   per   la consultazione dei dati contenuti negli albi,  nei  registri  e  negli elenchi a norma del presente regolamento, fatta eccezione per i  dati presenti negli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, lettere e) e  f), della legge, in relazione ai quali il  sistema  informatico  centrale assicura  l'accesso  ai  consigli  dell'ordine  territoriali   e   al Consiglio nazionale forense.

6. Il sistema informatico centrale e' interconnesso con  i  sistemi informatici di cui i medesimi consigli dell'ordine possono  avvalersi in conformita' al presente regolamento.

Art. 2

Albo degli avvocati

1.  Nell'albo   degli   avvocati   sono   indicati,   per   ciascun professionista iscritto:

a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita;

b) il codice fiscale;

c) il domicilio professionale principale e quelli  secondari  nel circondario, o  al  di  fuori  di  esso,  comprensivi  di  indirizzo, recapito telefonico, numero di fax e indirizzo di  posta  elettronica certificata;

d) la data di prima iscrizione, nonche'  la  data  di  iscrizione all'albo attuale;

e) l'eventuale associazione tra avvocati o comprendente  avvocati alla quale partecipa;

f) l'eventuale societa' tra avvocati di cui e' socio;

g) le  informazioni  eventualmente  risultanti  dagli  albi,  dai registri e dagli elenchi di cui all'art. 15, comma  1,  della  legge, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere e) e f)  del  predetto comma, nonche' da ogni altro albo, registro o elenco  previsto  dalla legge o da regolamento;

h) l'eventuale iscrizione  all'elenco  nazionale  degli  avvocati disponibili ad assumere le difese d'ufficio;

i) l'eventuale iscrizione nell'albo speciale  per  il  patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;

l) l'eventuale svolgimento dell'attivita' di mediatore presso  un organismo di mediazione di cui al decreto legislativo 4  marzo  2010, n. 28, ovvero presso altri organismi di mediazione amministrata;

m) l'eventuale iscrizione in uno degli elenchi dei gestori  della crisi  tenuto  da  un  organismo  di  composizione  della  crisi   da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3;

n) l'eventuale sospensione dall'esercizio professionale  a  norma dell'art. 20 della legge;

o) le eventuali lingue straniere conosciute;

p) l'eventuale  indirizzo  web  dei  siti  riconducibili  a  se', all'associazione o alla societa' alla quale partecipi;

q)  l'eventuale  iscrizione  all'elenco  di   avvocati   per   il patrocinio a spese dello Stato, specificando il relativo settore;

r) l'eventuale data di cancellazione.

2. Per ciascun avvocato stabilito, sono indicati altresi' il titolo professionale di origine e i dati di cui all'art. 6, commi 2 e 4, del decreto  legislativo  2  febbraio   2001,   n.   96,   e   successive modificazioni, nonche' gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali e' abilitato a patrocinare nel Paese di origine.  E'  inserito  il  dato relativo all'avvenuta  integrazione  nella  professione  di  avvocato tenendo ferma l'indicazione del titolo professionale  di  origine,  a norma del decreto legislativo di cui al periodo precedente.

3. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia,  sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali  e  il  Consiglio nazionale forense, puo' essere previsto che gli albi,  i  registri  e gli elenchi contengano informazioni accessorie che  siano  pertinenti ai  dati  previsti  dal  presente  regolamento  e  non  eccedenti  in relazione  all'attivita'  professionale,  in  conformita'  a   quanto previsto dall'art. 61,  commi  3  e  4,  del  codice  in  materia  di protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  20 giugno 2003, n. 196.

Art. 3

Elenchi

1. Negli elenchi di cui all'art. 15,  comma  1,  della  legge  sono contenuti i dati relativi  ai  requisiti  previsti  dalla  legge  per l'iscrizione.

2. Il sistema informatico centrale  alimenta  gli  elenchi  di  cui all'art. 15, comma  1,  della  legge  utilizzando  i  dati  contenuti nell'albo.

3. Oltre ai dati di cui al comma 2, negli elenchi sono contenuti  i seguenti dati:

a) la denominazione dell'ente del quale e'  dipendente,  per  gli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), della legge;

b) l'area di specializzazione  in  cui  e'  stato  conseguito  il titolo, per gli elenchi di cui all'art.  15,  comma  1,  lettera  c), della legge;

c)  la  qualifica   e   la   denominazione   dell'Universita'   o dell'Istituzione o Ente presso cui svolge la propria  attivita',  per l'elenco speciale  dei  docenti  e  ricercatori,  universitari  e  di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione  pubblici,  a  tempo pieno, per l'elenco di cui all'art. 15, comma 1,  lettera  d),  della legge;

d)  la  data  e  la  causa  di  sospensione  ovvero  la  data  di cancellazione per mancanza  dell'esercizio  effettivo,  continuativo, abituale e prevalente della professione, per l'elenco di cui all'art. 15, comma 1, lettera e), della legge;

e) la data di radiazione, per l'elenco di cui all'art. 15,  comma 1, lettera f), della legge;

f)  il  consiglio  dell'ordine  di  iscrizione   degli   avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3, dell'art. 7,  della legge, per l'elenco di cui all'art. 15, comma 1, lettera m).

4. Per le societa' tra avvocati, sono indicati: la partita  I.V.A., la sede, l'elenco dei soci con i loro  dati  identificativi  nonche', per ciascuno dei soci avvocati, il codice fiscale.

5. Per le associazioni tra avvocati o comprendenti  avvocati,  sono indicati:  l'eventuale   partita   I.V.A   o   codice   fiscale,   la denominazione, la sede,  l'elenco  degli  associati;  il  nome  e  il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale di ciascuno degli associati e il codice  fiscale  per  ciascuno  degli  associati avvocati.

Art. 4

Registro ed elenco dei praticanti

1. Nel registro dei praticanti sono indicati, per ciascun iscritto:

a) il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita;

b) l'eventuale data di conseguimento  del  diploma  di  laurea  e l'Universita' che lo ha rilasciato;

c) il codice fiscale;

d) la data di iscrizione;

e) la modalita' di svolgimento del tirocinio, a  norma  dell'art. 41 della legge e del regolamento di cui  al  comma  13  del  predetto articolo della legge;

f) il  recapito  telefonico,  l'indirizzo  di  posta  elettronica ordinaria, l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata;

g) l'eventuale abilitazione al patrocinio, con relativa  data  di decorrenza e conclusione;

h) l'eventuale sospensione o interruzione del tirocinio;

i) ogni altra indicazione richiesta dal decreto di  cui  all'art. 41, comma 13, e dall'art. 17, comma 4, della legge.

2. Nel registro di cui al  comma  1,  per  ciascun  iscritto,  sono altresi' indicati:

a) il nome, il cognome e il codice fiscale  dell'avvocato  presso cui il praticante svolge il tirocinio;

b) l'ufficio dell'avvocatura dello Stato presso cui il praticante svolge il tirocinio;

c) l'ufficio legale dell'ente pubblico presso cui  il  praticante svolge il tirocinio;

d) l'ufficio giudiziario  presso  cui  il  praticante  svolge  il tirocinio;

e) il professionista legale con titolo equivalente  a  quello  di avvocato di altro Paese dell'Unione  europea  presso  cui  svolge  il tirocinio;

f) la data di inizio del tirocinio e  la  data  di  rilascio  del certificato di compiuto tirocinio, secondo le modalita' indicate alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma.

Art. 5

Tenuta e revisione degli albi, dei registri e degli elenchi

1. Gli albi, il registro e gli elenchi sono  tenuti  esclusivamente con modalita' informatiche. Per la tenuta degli albi, dei registri  e degli  elenchi  i  consigli   dell'ordine   utilizzano   il   sistema informatico centrale. I consigli dell'ordine che alla data di entrata in vigore del presente decreto dispongono di sistemi informatici  per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi possono continuare ad  avvalersene,  a  condizione  che,  alla  data  di   pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 14, comma 2, tali sistemi siano dotati di tutte  le  funzionalita'  prescritte  dal  presente  regolamento  con riguardo al sistema informatico centrale e che abbiano basi  di  dati interconnesse con la base di dati del  predetto  sistema  informatico centrale. I consigli dell'ordine che, alla data  di  cui  al  periodo precedente, non dispongono di sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi si  avvalgono  esclusivamente  del sistema informatico  centrale.  Il  sistema  informatico  centrale  e quelli di cui si avvalgono i consigli dell'ordine a norma  del  terzo periodo del presente comma procedono al tracciamento delle operazioni di  inserimento  di  dati  e  documenti  informatici  effettuate.   I documenti informatici contenenti la registrazione  cronologica  delle operazioni informatiche di cui al periodo precedente sono  conservati per almeno tre anni.

2. Prima della pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 14,  comma 2, il Ministero della giustizia -  Dipartimento  per  gli  affari  di giustizia,  avvalendosi  della  Direzione  generale  per  i   sistemi informativi ed automatizzati,  verifica  che  le  basi  di  dati  del sistema informatico centrale e dei sistemi informatici  dei  consigli dell'ordine territoriali sono interconnesse ed interagiscono tra loro e che i sistemi informatici  dei  consigli  dell'ordine  territoriali sono dotati delle funzionalita' prescritte dal presente regolamento.

3. Quando in conseguenza della revisione dell'albo, degli elenchi e dei registri emerge la necessita' di  procedere  alla  revisione  dei dati, ne e' data  notizia  all'iscritto  mediante  posta  elettronica certificata, ovvero, se non e' possibile, a  mezzo  raccomandata  con avviso  di  ricevimento.  Entro  dieci  giorni  dalla  comunicazione, l'iscritto ha facolta' di presentare  osservazioni  con  le  medesime modalita'.

4.  Il  sistema  informatico   centrale   esegue,   con   modalita' telematiche ed automatizzate, le  comunicazioni  dei  dati  contenuti nell'albo, nei registri e negli elenchi previste dalla legge.

5.  Il  sistema  informatico  centrale   accerta,   con   modalita' automatizzate, che l'indirizzo di posta elettronica indicato o  nella domanda di iscrizione all'albo,  o  con  atto  separato,  ovvero  con istanza di variazione dell'indirizzo, corrisponda ad una  casella  di posta elettronica certificata.

6. La disposizione del comma 5 si applica anche agli  indirizzi  di posta  elettronica  contenuti  nell'albo  ed  immessi   nel   sistema informatico a norma dell'art. 14, comma 4.

7.  Ciascun  consiglio  dell'ordine  territoriale  forense  e'   il titolare dei dati presenti negli albi, nei registri e  negli  elenchi tenuti, secondo  le  modalita'  di  cui  al  comma  1,  dal  medesimo consiglio dell'ordine.

8. Fermo quanto  previsto  dal  comma  7,  il  Consiglio  nazionale forense e' titolare  del  trattamento  dei  dati  necessario  per  la gestione del sistema informatico centrale secondo quanto previsto dal presente decreto, nonche' ai fini della tenuta  e  dell'aggiornamento dell'albo speciale  per  il  patrocinio  davanti  alle  giurisdizioni superiori e della redazione dell'elenco nazionale degli avvocati.

Art. 6

Iscrizione negli albi, nei registri e negli elenchi

1. La domanda di  iscrizione  negli  albi,  nei  registri  e  negli elenchi  e'  inserita,  con  modalita'  informatiche,   nel   sistema informatico  centrale  da  parte  del  soggetto  interessato  o   del consiglio dell'ordine territoriale presso cui l'albo, il  registro  o l'elenco e' istituito.  Il  sistema  informatico  centrale  indica  i documenti che devono essere allegati  alla  domanda  prevedendone  le relative modalita' di trasmissione.

2. Per procedere all'inserimento di dati e di documenti informatici nel sistema informatico  centrale  e'  necessario  accedervi  con  le modalita' stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'art. 14,  in conformita' ai principi previsti  dal  decreto  legislativo  7  marzo 2005, n. 82.

3. Per l'iscrizione il consiglio  dell'ordine  territoriale  presso cui  l'albo,  il  registro  o  l'elenco  e'  istituito   accerta   la regolarita' e la correttezza dei dati e  dei  documenti  informatici, nonche' la sussistenza dei requisiti e  delle  condizioni  prescritti con  gli  stessi  poteri  istruttori  dei  consigli  distrettuali  di disciplina, in quanto applicabili.

4. Quando il consiglio accerta la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti per l'iscrizione  provvede  alla  stessa.  Allo stesso modo si procede per ogni variazione dei dati.  Per  l'avvocato l'iscrizione all'albo costituisce requisito  per  l'iscrizione  negli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, della legge, fatta eccezione per gli   elenchi   rispetto   ai   quali   l'esercizio dell'attivita' professionale non costituisce condizione per l'iscrizione.

5.  Le  disposizioni  previste   dal   presente   regolamento   per l'iscrizione si applicano anche per la variazione dei dati.

Titolo II

CANCELLAZIONE DALL'ALBO, DAI REGISTRI E DAGLI ELENCHI

Art. 7

Cancellazione su richiesta dell'iscritto

1. La richiesta di cancellazione dall'albo, dai  registri  e  dagli elenchi  che  proviene  dall'iscritto   e'   inserita   nel   sistema informatico centrale. Si applicano le disposizioni  dell'art.  6,  in quanto compatibili.  La  richiesta  deve  contenere  i  dati  di  cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b).

Art. 8

Casi di cancellazione dagli elenchi

1. Fermo quanto previsto dall'art. 17, comma  9,  della  legge,  la cancellazione dagli elenchi e' pronunciata, d'ufficio o su  richiesta del procuratore generale:

a) in caso di cancellazione dell'avvocato dall'albo;

b) quando risulta  che  i  requisiti  previsti  dalla  legge  non sussistevano al momento dell'iscrizione.

Art. 9

Modalita' di cancellazione dai registri e dagli elenchi

1. Per la cancellazione dai registri e dagli elenchi  si  applicano le disposizioni dell'art. 17 della legge.

Art. 10

Comunicazione dell'esecutivita' della pronuncia di cancellazione

1. L'esecutivita' della  pronuncia  di  cancellazione  e'  inserita senza ritardo dal  consiglio  dell'ordine  territoriale  nel  sistema informatico centrale ed e' comunicata contestualmente all'interessato e ai soggetti di cui all'art. 17, comma 19, della legge  a  mezzo  di posta elettronica certificata con modalita' automatizzate.

2. Quando l'interessato non e' obbligato a munirsi di un  indirizzo di posta elettronica certificata, la comunicazione di cui al comma  1 e'  effettuata  mediante   lettera   raccomandata   con   avviso   di ricevimento.

Titolo III

TRASFERIMENTO

Art. 11

Trasferimento dell'avvocato

1. Il sistema informatico centrale e' realizzato in  modo  tale  da gestire anche il trasferimento ad altro albo circondariale e comunica automaticamente al consiglio dell'ordine di  appartenenza  l'avvenuta presentazione della relativa domanda.

2. Il sistema informatico centrale da' altresi' avviso al consiglio dell'ordine di appartenenza dell'avvenuta iscrizione del  richiedente presso l'albo tenuto dal consiglio  dell'ordine  cui  e'  rivolta  la domanda di cui al comma 1.

3.  Il   consiglio   dell'ordine   di   provenienza   delibera   la cancellazione dell'iscritto con la massima sollecitudine e,  in  ogni caso, successivamente alla ricezione dell'avviso di cui al comma 2.

Art. 12

Trasferimento del praticante, delle societa' e delle associazioni tra avvocati

1.  Al  trasferimento  del  praticante,  delle  societa'  o   delle associazioni tra avvocati o comprendenti  avvocati  si  applicano  le disposizioni di cui all'art. 11, in quanto compatibili.

Titolo IV

IMPUGNAZIONI

Art. 13

Impugnazione delle delibere in materia di elenchi e registri

1. Le deliberazioni  del  consiglio  dell'ordine  circondariale  in materia  di  elenchi  e  registri   sono   impugnabili   secondo   le disposizioni di cui all'art. 17 della legge.

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14

Disposizione transitoria

1. Il sistema informatico  centrale  e'  realizzato  dal  Consiglio nazionale forense entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in vigore del presente regolamento. Entro dodici mesi dalla data di  cui al periodo precedente, il Consiglio nazionale forense adotta, sentiti il Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  e  i  consigli dell'ordine  territoriali,  le  specifiche   tecniche   del   sistema informatico centrale.  Le  specifiche  tecniche  hanno  riguardo,  in particolare, all'architettura di funzionamento del sistema, ai flussi informativi,  alle  modalita'  di  accesso  al  sistema   informatico centrale per l'inserimento dei dati e dei documenti informatici, alle modalita' di interconnessione e interazione del sistema centrale  con i sistemi dei consigli dell'ordine, alle misure di sicurezza adottate per la riservatezza e l'integrita' dei  dati  personali,  nonche'  ai criteri di individuazione degli incaricati del trattamento dei  dati. Al fine di rendere disponibile in  tempo  reale  al  Ministero  della giustizia  gli  indirizzi  di  posta  elettronica  certificata  degli avvocati,  le  modalita'   telematiche   e   automatizzate   per   la trasmissione  al  Ministero  dei  predetti  indirizzi  e   dei   dati identificativi degli avvocati che ne sono  titolari  sono  stabilite, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente  regolamento, con provvedimento  del  responsabile  della  direzione  generale  dei sistemi informativi  automatizzati  del  Ministero  della  giustizia, sentito il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  e  il Consiglio nazionale forense.

2. Della piena operativita' del  sistema  informatico  centrale  e' data notizia mediante pubblicazione di un avviso  sui  siti  internet del  Consiglio  nazionale  forense  e  dei  consigli   degli   ordini territoriali.

3. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, all'art. 5, all'art. 6, comma 1, all'art. 7, comma 1, primo periodo e agli articoli 10, 11 e 12 acquistano efficacia alla data di pubblicazione  dell'avviso  di cui al comma 2.

4.   In   considerazione   del   rilevante    interesse    pubblico all'uniformita', univocita' e  completezza  dei dati  contenuti  nei sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei  registri  e  degli elenchi, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma  2,  i  consigli  dell'ordine  inseriscono  nel  sistema informatico centrale o nei sistemi informatici di cui si avvalgono  a norma all'art. 5, comma 1, tutti i dati  contenuti  negli  albi,  nei registri e negli elenchi alla predetta data.

Art. 15

Clausola di invarianza finanziaria

1.  All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  si provvede mediante  l'utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 agosto 2016

Il Ministro: Orlando

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti 29 agosto 2016

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,

reg.ne prev. n. 2429

 

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