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Cass. 18714 del 23 settembre 2016: RIBADITI PRINCIPI DI DIRITTO CHE INVECE ANDAVANO SCONFESSATI

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La sentenza della Cassazione, sez. lavoro, n. 18714 depositata il 23 settembre 2016 enuncia i seguenti principi di diritto:

" - Il D.lgs. n. 165 del 2001, art. 45, co 2, non vieta ogni trattamento differenziato nei confronti delle singole categorie di lavoratori, ma solo quelli contrastanti con specifiche previsioni normative, restando escluse dal sindacato del giudice le scelte compiute in sede di contrattazione collettiva;

- la distinzione in termini stipendiali fra il personale appartenente al ruolo a esaurimento e gli altri dipendenti della ex 9A qualifica funzionale, tutti ormai inseriti nell'area contrattuale "C", non determina una violazione di legge da parte della contrattazione collettiva ma costituisce attuazione della norma transitoria contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 3, in virtù della quale il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui al DPR 30 giugno 1972, n. 748, art. 60 e 61 (e successive modificazioni e integrazioni) e quello di cui alla l. 9 marzo 1989, n. 88, art. 15, i cui ruoli sono contestualmente soppressi a far data dal 21.2.93, conserva le qualifiche medesime ad personam;

- la sopravvivenza di qualifiche ad personam costituisce una consapevole eccezione legislativa rispetto all'assetto ordinario, eccezione prevista dallo stesso D.Lgs. n. 165 del 2001 che contempla, all'art. 45, il principio della parità di trattamento stipendiale corrispondente alle predette qualifiche, non potendo trarsi dalla disposizione transitoria la regola attraverso la quale interpretare la disposizione a regime;

- la disposizione di cui all'art. 69, comma 3, d.lgs. n. 165/01, trova giustificazione nel diverso percorso professionale del ruolo soppresso ad esaurimento, per cui non si pone in contrasto né con precetti costituzionali (art. 3, 36 e 97 Cost.), né con la direttiva 2000/78/CE, che all'art. 6 contempla il principio generale di non discriminazione in ragione dell'età poiché la finalità che giustifica l'anzidetta previsione della legislazione italiana prescinde del tutto dall'età anagrafica dei lavoratori che hanno conservato ad personam la qualifica del ruolo soppresso."

A MIO PARERE:

LA CASSAZIONE (RIBADENDO LA SUA GIURISPRUDENZA E SCONFESSANDO L'INTERPRETAZIONE DEI LIMITI DEL POTERE DEI CCNL CHE AVEVA DATO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA):

1) HA ERRATO NEL NON RICONOSCERE SUSSISTENTE UNA DISCRIMINAZIONE INDIRETTA PER ETA' O, ALMENO, NEL NON CHIEDERE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UN CHIARIMENTO IN  TEMA DI DISCRIMINAZIONE INDIRETTA PER ETA' (chiarimento che sarebbe stato utile, visto che la CGUE -nella sentenza Specht, punti da 87 a 107, e nella sentenza Unland, punti da 67 a 69- ha statuito che l’art. 17 della direttiva 2000/78/CE impone di concedere retroattivamente ai dipendenti pubblici discriminati di una certa categoria un importo corrispondente alla differenza tra la retribuzione da essi effettivamente percepita e la retribuzione concessa alla categoria privilegiata);

2) NON HA ADEGUATAMENTE VALUTATO L'INDICAZIONE DATA DA CORTE COST. 228/1997 CIRCA L'ILLEGITTIMITA' DI UN DETERIORE TRATTAMENTO DELLA NONA QUALIFICA FUNZIONALE (rispetto ai direttori di divisione e agli ispettori generali ad esaurimento) SE PROTRATTO A LUNGO;

3) NON HA CORRETTAMENTE INTERPRETATO LE NORME  DI LEGGE SUCCEDUTESI IN ORDINE ALLE ATTRIBUZIONI DEGLI IMPIEGATI MINISTERIALI DIRETTIVI DELL'EX RUOLO A ESAURIMENTO E DELL'EX NONA QUALIFICA FUNZIONALE.

A chi volesse approfondire le ragioni della critica alla sentenza della Cassazione, sez. lavoro, n. 18714 depositata il 23 settembre 2016, può scrivermi all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. Su richiesta invierò la sentenza 18714/2016, la mia memoria depositata in vista dell'udienza in Cassazione del 5 maggio 2016; le mie repliche scritte in udienza alle conclusioni del pubblico ministero.

Qui mi limito a poche considerazioni sulla professionalità e sulle attribuzioni riconosciute dalla legge ai funzionari della ex nona qualifica funzionale in confronto con quelle riconosciute ai loro più vecchi colleghi, gli ex direttori di divisione e ispettori generali ad esaurimento. In ordine a tali professionalità e attribuzioni s'erano evidenziate alla Cassazione, nel corso della causa decisa con la sentenza 18714/2016, "Le ragioni della professionalità come fonte della scelta legislativa di programmare l'azione della contrattazione collettiva per il graduale aumento della retribuzione della IX q.f. fino almeno all'equiparazione al 100% con i ruoli "ad esaurimento".

S'era scritto: "Cass. n. 2892/2014 afferma essersi realizzata una "sostanziale equiparazione di fatto delle mansioni" della IX q.f. e dei ruoli "ad esaurimento" ad opera del DPR 266/1987. Bisogna, invece, riconoscere che una chiara "superiorità professionale" dei funzionari della IX q.f. rispetto ai colleghi dei ruoli "ad esaurimanto" spiega la scelta del legislatore che (per mezzo dell'art. 2, comma 4, del d.l. 9/1986; dell'art. 1, comma 3, del d.l. 413/1989; dell’art. 25, comma 4, ultimo periodo, del d.lgs. 29/1993; dell’art. 69, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 165/2001) programmò e prescrisse alla contrattazine collettiva la realizzazione in tempi certi, almeno di un pari trattamento retributivo delle dette categorie di lavoratori.

L'interpretazione sopra data alla citata normativa speciale corrisponde ad esigenze di valorizzazione del merito e della professionalità, destinate a proiettarsi (come si vedrà al PUNTO 5 della presente memoria, nel prospettare eccezione subordinata di legittimità costituzionale) nell'orbita del buon andamento della pubblica amministrazione, visto che (come rilevò il Tribunale di Roma, in sentenza del 24/9/2008 resa nella causa R.G. 302634/07) i funzionari dell’ex IX q.f. potevano svolgere, sin dal 1987 [nota 1], anche funzioni che denotano ben maggiore professionalità [nota 2] rispetto a Direttori di Divisione ed Ispettori Generali.

Ci si riferisce, in primo luogo, alle funzioni indicate all'art. 20, lettera e) e lettera f) del DPR 266/1987. Si tratta di funzioni che mai vennero riconosciute, nella loro interezza, ai ruoli "ad esaurimento" e che sono ben più pregnanti e segno di professionalità rispetto a quelle di cui all'art. 25, comma 4, del d.lgs. 29/1993.

Ci si riferisce, in secondo luogo, alle funzioni indicate all'art. 20, lettera a) e lettera b), del medesimo DPR 266/1987. Funzioni che in via generale (a prescindere, cioè, da disposizioni settoriali, quali quelle relative al settore dell'amministrazione finanziaria che furono considerate da Corte cost. 228/1997), sono state estese ai funzionari dei ruoli “ad esaurimento” solo [nota 3] con l’art. 25, co 4, del d.lgs. n. 29/1993, ove si legge che al personale delle qualifiche ad esaurimento “sono attribuite funzioni vicarie del dirigente...”.

Per la giusta valorizzazione della professionalità nella pubblica amministrazione, dunque, i ruoli "ad esaurimento" andavano retribuiti meno o -a tutto voler concedere- andavano retribuiti alla pari (mentre di certo non si poteva incrementare il loro privilegio retributivo ad ogni tornata di contrattazione collettiva) rispetto ai colleghi dell'ex IX qualifica funzionale.

Si consideri che persino nel caso particolare dell'amministrazione finanziaria, nel quale una normativa settoriale riconosceva ai Direttori di Divisione e agli Ispettori “ad esaurimento” un potere vicario del dirigente, il T.A.R. dell'Umbria (nel sollevare la q.l.c. dell'art. 20, co 4, della legge 29/12/1990, n. 408 che sarebbe poi stata rigettata da Corte cost. 228/1997), ebbe modo di evidenziare che le posizioni degli impiegati della IX q.f. sarebbero da considerare almeno equiordinate, se non sovraordinate, rispetto a quelle dei funzionari dei ruoli ad esaurimento. Quel T.A.R. rimettente osservò, in particolare, che alla stregua dell'art. 20 del D.P.R n. 266/1987, rientra nelle attribuzioni del personale appartenente alla IX q.f. la sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento, nonché la reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare, allo stesso modo in cui al personale delle qualifiche “ad esaurimento” può essere affidata, ai sensi dell'art. 7, ottavo comma, del d.l. n. 688/1982, la reggenza temporanea di quegli uffici delle amministrazioni periferiche del Ministero delle finanze che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di primo dirigente. Limitazione, questa relativa alla sostituzione dei soli primi dirigenti, non rinvenibile -sottolineava il TAR- nella disciplina relativa ai funzionari di IX qualifica [nota 4].


1- Il D.P.R. 8-5-1987 n. 266, "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri", all'art. 20 "Nona qualifica funzionale", ha stabilito: "1. Il personale appartenente alla nona qualifica funzionale, istituita dall'art. 2 del d.l. 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 1986, n. 78, espleta le seguenti funzioni: a) sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento; b) reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare; c) collaborazione diretta alla attività di direzione espletata dal dirigente; d) direzione di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti di notevole complessità non riservati a qualifiche dirigenziali; e) prestazioni per elaborazione, studio e ricerca altamente qualificata, richiedenti capacità professionali di livello universitario nei campi amministrativo, tecnico o scientifico, convalidate da documentate esperienze nel settore, ed ove necessario, da abilitazione all'esercizio della professione, ovvero da specializzazione post-universitaria; f) attività ispettive di particolare importanza, anche sulla gestione di progetti-obiettivo e di attività programmate, in funzione del conseguimento dei risultati e verifica degli stessi."

2- La sentenza del Tribunale di Roma del 24/9/2008 affermò che “Di fatto, almeno dal 1987, le funzioni della ex IX qualifica funzionale (oggi C3) sono divenute anche più ampie e qualificate, avuto riguardo all’art. 20 del DPR 266/87, rispetto a quelle delle due qualifiche ad esaurimento (direttore di divisione e ispettore generale), e comunque non inferiori”.

3- Cass. 16889/2015 conferma che le funzioni vicarie del dirigente sono state riconosciute ai Direttori di Divisione e agli Ispettori generali ad esaurimento solo col d.lgs. 29/1993, art. 25, co 4, e ricorda che tale riconoscimento è stato riprodotto nel d.lgs. n. 165/2001, art. 69, co 3.

4- In questi termini Corte cost. 228/1997 espone il contenuto dell'ordinanza di rimessione."

VANO SPERARE NEL PROSSIMO CCNL (che per la Cassazione è il luogo ove porre rimedio alle ingiustizie perpetate da CCNL precedenti) ?

Certamente se il prossimo CCNL non ci indennizzerà del maltolto nessuno si potrà lamentare. IN ITALIA, INFATTI, I CCNL (A DIFFERENZA DELLE LEGGI) SONO (LO DICE LA CASSAZIONE) INCENSURABILI DAL GIUDICE ANCHE SE DISCRIMINANO SENZA GIUSTIFICAZIONE TRA GRUPPI DI LAVORATORI QUANTO A TRATTAMENTO ECONOMICO !!!!!!!!!!!!!!

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