Avvocati Part Time

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri
Errore
  • XML Parsing Error at 1:1305. Error 9: Invalid character

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 2
ScarsoOttimo 

 

Con ricorso al Tribunale di Rieti, in opposizione a cartella esattoriale per contributi previdenziali (art. 24, co 5, d.lgs. 46/1999) e per condanna della Cassa Forense a restituzione di contributi con interessi (art. 422 e seg. cpc), Maurizio Perelli argomentò il suo diritto al rimborso, con interessi legali dal primo gennaio successivo ai relativi pagamenti, di tutti i versamenti effettuati alla Cassa Forense in forza della l. 576/80, art. 21, commi 1 e 2, e art. 22, ultimo comma, nonché in forza del Regolamento Generale dell'epoca della Cassa Forense, art. 4, comma 1.

Formulò le seguenti conclusioni: nel merito accertare e dichiarare, l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo per contributi n. ... effettuata dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense nei confronti dell'Avv. Maurizio Perelli e conseguentemente dichiarare che nulla è da costui dovuto alla stessa e conseguentemente annullare la cartella n. ...;   sempre nel merito condannare la Cassa  Forense al rimborso all’Avv. Maurizio Perelli di tutti i contributi previdenziali da costui versati negli anni di sua iscrizione alla Cassa, compresi i contributi “soggettivi” e gli “integrativi”, per un totale di € ..., oltre rivalutazione e interessi legali da calcolarsi fino alla data del rimborso dei contributi e decorrenti dal primo gennaio successivo ai relativi pagamenti che furono effettuati dal ricorrente.

La causa fu decisa all’udienza del 29/11/2016, con sentenza n. 354/2016, recante il seguente dispositivo: “Il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide: Respinge la domanda di annullamento della cartella di pagamento. In parziale accoglimento della domanda di rimborso, condanna la Cassa Forense alla restituzione in favore del ricorrente dei contributi versati negli anni 2007, 2008, 2009 –come in parte motiva- oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.

...

 

Con ricorso in appello la Cassa ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo un solo articolato motivo di appello, intitolato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 22 l. n. 576/1980 nonché carenza di motivazione". Nelle conclusioni dell'appello la Cassa ha chiesto di riformare in parte qua la sentenza impugnata e per l'effetto, di accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. Maurizio Perelli, ai sensi dell'art. 22 l. 576/1980, unicamente alla restituzione dei contributi soggettivi e di maternità versati per gli anni 2007, 2008 e 2009, con esclusione, quindi, dei contributi integrativi versati dal professionista per tali anni e limitare, pertanto, la condanna della Cassa Forense alla restituzione in favore dell'Avv. Perelli solo relativamente alle somme versate dal professionista ai predetti titoli, con espressa esclusione delle somme versate a titolo di contributi integrativi.

Il motivo d'appello pone la questione dell'interpretazione dell'ultimo comma dell'art. 22 l. 576/80, che, nel modificare l'art. 3 della l. 319/1975, ha previsto: "Sono rimborsabili a richiesta i contributi [cioè anche l'integrativo] relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci".

Va subito detto che l'art. 4, comma 1, del Regolamento generale della Cassa, nel testo applicabile ratione temporis, ha pure previsto, come ricorda il Tribunale di Rieti, che i contributi versati legittimamente alla Cassa non siano restituibili all'iscritto, ad eccezione di quelli relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci. Il detto art. 4 del Regolamento generale della Cassa, evidentemente, per il caso in cui al momento del versamento di contributi (anche integrativi) gli stessi risultino legittimamente versati ed addirittura obbligatori (tanto da determinare, per i versamenti omessi, l'emissione di valida cartella esattoriale, come fu per l'Avv. Perelli con riguardo agli anni 2007, 2008 e 2009 in cui potè continuare a rimanere iscritto all'Albo ed esercitare la professione in forza della sospensione giudiziale della sua cancellazione dall'Albo) non fa che ribadire la rimborsabilità dei contributi sancita dall'art. 22 l. 576/1980.

Travisando il chiaro significato delle sopra riportate fonti, l'appellante vorrebbe dimostrare che la sentenza appellata è viziata da carenza di motivazione e da violazione e falsa applicazione dell'art. 22 l. 576/1980, per il fatto che la stessa, dopo aver affermato “Gli anni di iscrizione 2007-2009 sono da considerarsi inefficaci perchè l'iscritto ha svolto in quel periodo l'attività professionale di avvocato in situazione di incompatibilità: tale situazione di incompatibilità è stata accertata dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 27266/13”, abbia di seguito affermato che: “essendo inefficaci gli anni di iscrizione 2007-2009, l'iscritto ha diritto alla restituzione dei contributi versati. … La parte convenuta va condannata alla restituzione di tutti i contributi versati negli anni di iscrizione all’albo che – a causa dell’incompatibilità allo svolgimento della professione di avvocato – devono essere ritenuti inefficaci  (2007-2009): invero sebbene la formulazione testuale dell'art 22 L. 576/1980 secondo cui sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci, non autorizzi a ritenere che per contributi rimborsabili si debbano intendere anche i contributi di tipo solidaristico, deve tuttavia rimarcarsi come la funzione solidaristica di quella parte dei contributi versati dal professionista mantenga la sua ragion d’essere qualora il professionista continui ad essere iscritto all’albo e cessi laddove – come nella specie- il professionista venga d’ufficio cancellato, a causa dell’incompatibilità”.

Ebbene, non è vero che il giudice di prime cure, argomentando come sopra riportato, abbia da un lato riconosciuto l’esatta portata dell’art. 22 l. 576/1980, applicabile ed applicato al caso di specie relativamente agli anni di iscrizione 2007-2009 dell’Avv. Maurizio Perelli alla Cassa forense e, dall’altro e contraddittoriamente, abbia deciso di non applicare correttamente tale norma sulla base di un assunto palesemente errato, apodittico, privo di alcuna motivazione e in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito. Infatti, l’assunto del Tribunale per cui una parte dei contributi (i c.d. “integrativi”) versati dal professionista manterrebbe la sua ragion d’essere qualora il professionista continui ad essere iscritto all’Albo e cesserebbe laddove il professionista venga d’ufficio cancellato a causa dell’incompatibilità, è assunto corretto, motivato e coerente con la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione, nonché con autorevole giurisprudenza di merito.

In realtà, la sopra riportata motivazione della sentenza appellata non è affatto contraddittoria ma, al contrario, realizza, con riferimento alla particolarissima fattispecie concreta (incentrata sulle conseguenze previdenziali di una cancellazione d'ufficio dall'Albo che fu analizzata da due interventi della Corte costituzionale con le sentenze 189/2001 e 166/2012 e ne meriterebbe uno ulteriore alla luce della successiva Corte cost. 103/2013, fondamentale in tema di affidamento nella stabilità della legge e di limiti alla retroattività della legge sopravvenuta), la corretta interpretazione sia dell'ultimo periodo dell’art. 22 della l. 576/1980, sia dell'art. 4, comma 1, del Regolamento generale della Cassa applicabile ratione temporis. E' vero, innanzitutto, come afferma il Tribunale, che gli anni di iscrizione dell'Avv. Perelli alla Cassa, in astratto potevano esser dichiarati inefficaci ove si fosse verificata una delle situazioni elencate nella comunicazione di iscrizione della Cassa all'Avv. Perelli: non essere in regola con la contribuzione; incompatibilità; mancanza di continuità professionale. In particolare, quanto all'incompatibilità, rileva l'art. 2, comma 3, L. 319/1975, secondo cui "In ogni caso l'attività professionale svolta in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 3 RDL 27.11.1933 n. 1578 e successive modificazioni, ancorché l'incompatibilità non sia stata accertata e perseguita dal Consiglio dell'Ordine competente, preclude sia l'iscrizione alla cassa, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l'attività medesima è stata svolta".

Ciò detto, appare chiaro che la sopra riportata motivazione del Tribunale di Rieti non è affatto carente o violativa di legge: il Tribunale non afferma affatto (come prospetta l'appellante) che i contributi ai quali si debba effettivamente riconoscere funzione solidaristica possano essere restituiti, in forza dell’art. 22 l. 576/1980, se relativi ad anni di contribuzione dichiarati (dalla Cassa o dal Giudice) inefficaci. Il Tribunale, invece:

? si limita ad affermare che “la formulazione testuale dell'art 22 L. 576/1980 secondo cui sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci, non autorizz[a] a ritenere che per contributi rimborsabili si debbano intendere anche i contributi di tipo solidaristico”. Con la locuzione “contributi di tipo solidaristico” il Tribunale correttamente indica i contributi che (mai essendo volti alla formazione del montante contributivo che sarà utile al contribuente) in situazione fisiologica (e cioè quando il rapporto previdenziale non presenta inefficacia di anni di contribuzione) son destinati a finanziare il complessivo finanziamento delle attività della Cassa, ma in situazione patologica (e cioè quando il rapporto previdenziale presenta inefficacia di anni di contribuzione e conseguente rottura, per quegli anni, del rapporto previdenziale) non possono più mantenere la loro naturale destinazione e vanno restituiti all'avvocato. Il Tribunale, in realtà, vuol solo ribadire dire che affinchè si possa avere restituzione di contributi ai sensi dell'art. 22 non basta che i contributi siano stati versati quali “contributi integrativi” astrattamente destinati a fini solidali (ai sensi della legge che prevede tal tipo di contributi) ma occorre che dal vaglio del rapporto previdenziale risulti che quei contributi siano stati versati in relazione ad annualità di iscrizione alla Cassa dichiarate inefficaci.

? a chiarimento ulteriore, di seguito “rimarc[a] come la funzione solidaristica di quella parte dei contributi versati dal professionista mantenga la sua ragion d’essere qualora il professionista continui ad essere iscritto all’albo e cessi laddove – come nella specie- il professionista venga d’ufficio cancellato, a causa dell’incompatibilità”. Così il Tribunale  precisa che presupposto della non restituibilità dei contributi, anche “integrativi”,  è la permanenza dell’avvocato all’interno della sua categoria professionale. Tale tipo di permanenza, per la sentenza appellata, è, in sostanza, un limite interno al concetto stesso di solidarietà della previdenza forense.

***

L'interpretazione del giudice di primo grado è da condividere. L'ineludibile principio di ragionevolezza impone di affermare il suddetto limite interno al concetto di solidarietà della previdenza forense. Nè il detto limite interno può esser invalidato dal fatto che, ai sensi dell'art. 11 della legge 576/1980, l'ammontare del c.d. contributo integrativo sia ripetibile nei confronti dei clienti dell'avvocato.

Evidentemente infondata è, pure la prospettazione di un indebito arricchimento dell'Avv. Maurizio Perelli come conseguenza della restituzione al medesimo del contributo integrativo versato alla Cassa. A ragione Trib Firenze, in sentenza 29/1/2014, n. 102, afferma: “Quanto al rilievo che la contribuzione integrativa viene corrisposta all'avvocato dai clienti e quindi, in caso di restituzione, vi sarebbe un indebito arricchimento a favore del professionista, il rilevo non appare dirimente ai fini della restituzione da parte della cassa, riguardando la questione semmai la relazione tra il ricorrente e i clienti che hanno versato il contributo integrativo.”

***

Va pure rovesciato l'ulteriore argomentazione secondo cui al fine di delineare l'esatta portata dell'art. 22 della l. 576/1980 si dovrebbe far riferimento alla lettera dell'art. 21 di tale legge che espressamente esclude la restituibilità dei contributi c.d. "integrativi". In realtà, l'interpretazione corretta dell'art. 22 in relazione al 21, rispettosa della lettera di tali disposizioni, è quella che valorizza la mancanza, nella disposizione di cui all'art. 22, di una esclusione di restituibilità (che invece si legge nell'art. 21) dei contributi integrativi di cui all'art. 11 della medesima legge. Alla stessa interpretazione (restituibilità, ai sensi dell'art. 22, anche dei contributi integrativi, se non più qualificabili "solidaristici", stante inefficacia della contribuzione per i riflessi previdenziali di una cancellazione dall'Albo per incompatibilità), peraltro, si deve giungere valutando la ratio dell'art. 21 e del 22 in questione.         Infatti, nella fattispecie regolata dall'art. 21, chi cessa dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato il diritto alla pensione ben potrebbe, in futuro, reiscriversi alla Cassa e vedersi, dunque, valorizzati a fini previdenziali gli anni di iscrizione in precedenza insufficienti (perchè meno di 5) per il riconoscimento di pensione contributiva. Di qui la possibilità di riconoscere una certa ragionevolezza alla previsione, nell'art. 21, della non restituibilità di contributi integrativi che potranno esser valorizzati a fini autenticamente solidaristici. Invece, nella fattispecie regolata dall'art. 22, gli anni di iscrizione alla Cassa dichiarati inefficaci non potranno mai più esser valorizzati, per chi li ha versati, a fini previdenziali. Di qui la ragionevolezza della previsione, nella fattispecie di cui all'art. 22, della restituibilità di tutti i contributi (compresi i c.d. "integrativi" che non potranno più esser valorizzati a fini autenticamente solidaristici) versati per gli anni dichiarati inefficaci a causa di una incompatibilità che ha escluso definitivamente il soggetto, per quegli anni di versamenti inefficaci,  dal novero dei solidali.         Non si può sottovalutare la differenza tra le fattispecie regolate, rispettivamente, dall'art. 21 e dal 22 come fa la Cassa.  L’accertamento giudiziale di una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione legale (nella specie, vigenza di rapporto di impiego pubblico a part time ridotto al 30%) e quindi con la stessa iscrizione all’Albo degli avvocati ha una valenza radicalmente diversa dalla fattispecie regolata dall'art. 21.  Detto accertamento, infatti, giustifica la declaratoria, ex post, di inesistenza di un rapporto previdenziale legittimo con la Cassa forense (ma non certo la declaratoria di illegittimità del versamento, che, medio tempore, è anzi, doveroso), con il conseguente venir meno, integralmente, con riguardo agli anni di esercizio professionale in situazione di incompatibilità, di diritti ed obblighi previdenziali del soggetto. Nella fattispecie concreta l'Avv. Perelli, non certo per sua colpa, è rimasto per ben sette anni illegittimamente iscritto all'Albo, dovendo per tale ragione pagare contributi poi qualificati inefficaci. L'illegittimità retroattiva dell'iscrizione all'Albo, decorrente dal 2/12/2006, è stata accertata, dalle SSUU della Cassazione in data 5/12/2013 con sentenza 27266/2013. Nel caso che ci occupa, dunque, la restituzione, domandata ai sensi dell'art. 22, deve comprendere anche i contributi integrativi, senza che ci si possa appellare alla loro funzione normalmente solidaristica, in quanto il rapporto previdenziale con la Cassa Forense deve riconoscersi, ex post, nella particolare fattispecie, inesistente per illegittima permanenza di iscrizione dell'Avv. Perelli alla Cassa e all’Albo degli avvocati.

Riguardo a detta inesistenza di rapporto previdenziale Cass., Sez. Lav., sent. 18/7/2005, n. 15109 (Pres. Senese S- Rel. Celentano A- P.M. Finocchi Ghersi R), ha affermato che l’accertamento da parte del giudice di merito di una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione legale, e quindi con la stessa iscrizione all’Albo degli avvocati, giustifica la declaratoria di inesistenza di un rapporto previdenziale legittimo con la Cassa forense, con il conseguente venir meno di diritti ed obblighi del soggetto illegittimamente iscritto, ed ha aggiunto che al soggetto illegittimamente iscritto spetta la restituzione dei contributi versati, secondo la disciplina dell’art. 2033 cod. civ.. Si legge, in particolare, in detta sentenza: “L'accertamento di una situazione di incompatibilità con l'iscrizione alla cassa forense comporta che l'iscritto ha diritto di ripetere dall'ente previdenziale i contributi versati dovendo ritenersi il relativo pagamento effettuato in adempimento di una obbligazione inesistente”.  Anche il Tribunale di Firenze, con sentenza 102 del 29/1/2014, ha condiviso l'interpretazione di Cass. 15109/2005, richiamandola espressamente, addirittura in un caso in cui l'avvocato, che chiedeva la restituzione anche di tutti i contributi versati in anni che la Cassa riteneva inefficaci per incompatibilità, era rimasto iscritto all'Albo perché nei suoi confronti il locale Consiglio dell'Ordine non aveva adottato nessun provvedimento di cancellazione. Afferma Trib. Firenze 102/2014: "Al realizzarsi di detta situazione di incompatibilità è prescritta la cancellazione del professionista dalla Cassa, ai sensi dell'art. 2 comma 3 L. 319/1975 secondo cui "In ogni caso l'attività professionale svolta in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 3 RDL 27.11.1933 n. 1578 e successive modificazioni, ancorché l'incompatibilità non sia stata accertata e perseguita dal Consiglio dell'Ordine competente, preclude sia l'iscrizione alla cassa, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l'attività medesima è stata svolta". ... Ne deriva il diritto del ricorrente alla restituzione dei contributi versati per tale periodo ..., diritto che parte resistente invero non contesta, se non per la quota costituita dai contributi integrativi. Si ritiene peraltro che la restituzione debba essere integrale, comprensiva quindi di detti contributi. Infatti - quanto al fatto che i contributi integrativi sono dovuti ex art. 11 L. 576/1980 per il fatto della mera iscrizione all'albo professionale indipendentemente dall'iscrizione alla Cassa - si rileva che l'ente previdenziale ha cancellato l'iscrizione ritenendo che il ricorrente non avesse i requisiti per l'esercizio della professione di avvocato, in ragione della situazione di incompatibilità, e quindi non appare risolutivo il mero dato formale dell'iscrizione all'albo, mancando appunto i presupposti per l'esercizio della professione”.

***

Si deve ritenere infondato l'appello anche sotto ulteriori aspetti.

Innanzitutto non può ritenersi che una conferma, sia pure indiretta, della non restituibilità dei contributi c.d. "integrativi" nella fattispecie che ci occupa, si possa desumere dal disposto dell'art. 22, comma 4, l. 576/1980, e dalle sentenze della Corte costituzionale n. 133 e 132 del 1994 (vedasi a pag. 8 e 9 dell'appello avversario, all'interno di una ampia citazione di Cass. 10458/1998, che però risulta assolutamente inconferente per quanto si dirà).

Quanto al comma 4 del più volte citato art. 22:

Esso, nel prevedere il versamento della misura minima dei contributi integrativi anche da parte di quei soggetti (membri del Parlamento, dei consigli regionali, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura, e presidenti delle province e sindaci dei comuni capoluoghi di provincia) che pure sono esonerati dal requisito della continuità dell'esercizio professionale durante il periodo di carica, non dimostra affatto che analoga imposizione di versamento di contributo integrativo (peraltro non in misura minima) sia ragionevole nei confronti di chi, come l'Avv. Perelli, sia stato dichiarato incompatibile coll'iscrizione all'Albo e per tal motivo sia stato cancellato d'ufficio dall'Albo e dalla Cassa. Al contrario, bisogna riconoscere che i predetti titolari di alte cariche pubbliche sono tenuti al pagamento del contributo integrativo, e solo in misura minima, sol perchè restano iscritti ad Albo e Cassa pur se non svolgono la professione in maniera continuativa. Chi invece, come l'Avv. Perelli, è stato retroattivamente cancellato dall'Albo e dalla Cassa per sopravvenuta reintroduzione (con legge 339/03) di causa di incompatibilità  non può esser tenuto nemmeno ad un tale versamento di contributi integrativi in misura minima: è stato espulso dalla corporazione e dopo esser stato costretto a pagare tutti i contributi per gli anni di iscrizione, dovrà ottenerne integrale restituzione per gli anni di dichiarata iscrizione in situazione di sopravvenuta incompatibilità.

Quanto alla sentenza della Corte cost. 132/1984:

In primo luogo occorre evidenziare (come si riconosce a pag. 9 dell'appello avversario) che per Corte cost. 132/1984 il sistema solidaristico opera "all'interno della categoria" e con contributi prelevati "fra tutti gli appartenenti alla categoria". Già il “posizionare” il principio di solidarietà all'interno della categoria degli avvocati esclude la non restituibilità dei contributi "tutti" versati durante il periodo di esercizio della professione in condizione di incompatibilità da parte di soggetti cancellati sia dall'Albo che dalla Cassa in forza di detta incompatibilità sopravvenuta per legge retroattiva (la legge 339/2003 si può definire retroattiva in quanto non fece salvi i “diritti quesiti” di quegli impiegati pubblici che ai sensi dell'art. 1, co 56 e ss., della l. 662/1996, avevano trasformato il loro rapporto di lavoro da full time ad un a part time particolarmente ridotto e s'erano potuti iscrivere all'Albo forense, esercitando per diversi anni la professione con piena fiducia nella stabilità della legge, stante la sentenza della Corte cost. 189/2001).  La fattispecie concreta oggetto della presente causa è evidentemente  diversa da quelle fattispecie che furono oggetto della sentenza della Corte cost. 132/1984, le quali non suscitarono questioni di legittimità costituzionale incentrate sulla soggezione o meno al principio di solidarietà categoriale di un avvocato per il periodo di incompatibilità.

In secondo luogo, occorre evidenziare che Corte cost. 132/1984, al punto 9 del “considerato in diritto”, stabilisce che la restituzione dei contributi non è in contraddizione con il tipo solidaristico della previdenza categoriale. E' affermazione, quest'ultima, che resta attuale e condivisibile, per cui si può esser certi che la sentenza impugnata non viola il principio di solidarietà invocato dalla Cassa.

Quanto alla sentenza della Corte cost 133/1984:

E' senz'altro vero che essa affermò il generico carattere solidaristico della previdenza forense, confermando l'obbligatorietà della contribuzione alla Cassa da parte di tutti gli avvocati, compresi coloro i quali per particolari situazioni soggettive non possono conseguire con certezza o per intero i benefici previdenziali del sistema previdenziale forense, ovvero non abbiano comunque necessità né intenzione di avvalersene, essendo destinatari di analoghi vantaggi altrimenti assicurati (stabilì, in particolare, che non è incostituzionale l'art. 22, comma 1, della l. 576/1980 nella parte in cui non esclude dalla propria previsione quegli esercenti la professione forense i quali siano contemporaneamente inseriti in altro sistema previdenziale obbligatorio ed in particolare i soggetti al sistema previdenziale istituito per i dipendenti dello Stato). Quindi, tra il 1997 e il 2006 (periodo di iscrizione dell'Avv. Perelli all'Albo in situazione di compatibilità) l'Avv. Maurizio Perelli era certamente tenuto a versare i contributi a Cassaforense, nonostante fosse pure soggetto -in quanto anche impiegato pubblico a part time ridotto- al sistema previdenziale dei dipendenti dello Stato.   Va però evidenziato che tale debenza di contributi previdenziali alla Cassa (che si fonda su principi analoghi a quelli affermati più di recente da Corte cost. 67/2018  per dimostrare la legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge 576/1980 che impone agli ex avvocati dell'INPS che dopo il pensionamento da quell’ente si iscrivano all'Albo ordinario di versare un contributo previdenziale sul reddito annuale) non esclude affatto che il sistema solidaristico della previdenza forense vada inteso come l'intende l'appellata sentenza del Tribunale di Rieti. Anzi, l'interpretazione dell'art. 22 operata dal Tribunale reatino è necessaria, pena l’incostituzionalità della norma in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost. sotto i vari profili che Corte cost. 67/2018 ha potuto rigettare con riguardo alla diversa ipotesi di una scelta veramente libera di continuare ad esercitare la professione forense, seppur transitando dall'Albo degli avvocati degli enti pubblici al diverso Albo ordinario.

***

Ma non basta. In ordine alla portata effettiva del "carattere solidaristico della previdenza forense" si devono pure ricordare ulteriori sentenze della Corte costituzionale e della Cassazione. Tutte portano a concordare col Tribunale reatino nel negare spazio ad una interpretazione “predatoria” del principio di solidarietà della previdenza forense. Ove l'art. 22 della l. 576/1980 si interpretasse nel senso reclamato dall'appellante, negando la restituzione dei contributi integrativi, la q.l.c. dell'art. 22 apparirebbe fondata, potendo essere esaltate le censure di incostituzionalità che l'ordinanza di rimessione in Corte costituzionale delle SS.UU. della Cassazione n. 24689/2010 formulò con riguardo agli artt. 1 e 2 della l. 339/03.     Si consideri, dunque, che la sentenza appellata, in particolare, appare essere in linea non solo con Corte cost. 132/1984 e Corte cost. 133/1994, come sopra dimostrato, ma anche con Corte cost. 167/1986, Corte cost. 173/1986, Corte cost. 202/2006, Cass. lavoro 5098/2003 e, da ultimo, Corte cost. 67/2018. Infatti:

? Per Corte cost. 167/1986, Corte cost. 173/1986 e Corte cost. 202/2006 al prelievo previdenziale forense deve corrispondere un rapporto che riconduca alla logica assicurativa, in cui, a fronte delle prestazioni effettuate (contributi), aventi la finalità di contribuire agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori interessati, esistano controprestazioni. Per l'Avv. Perelli nessuna controprestazione pensionistica sarà possibile ricevere in relazione agli anni di esercizio professionale in situazione di incompatibilità e dunque per quegli anni manca del tutto un rapporto che riconduca alla logica assicurativa. Perciò tutti i contributi versati, compresi gli integrativi, gli andranno restituiti.

? Per Cass., sez. Lav., 5098/2003, il principio di solidarietà che impronta di sé tutto il vigente sistema previdenziale a ripartizione, comporta che, nell'ambito della medesima categoria assistita, il livello delle prestazioni sia sganciato, entro certi limiti, dall'ammontare delle contribuzioni a vantaggio dei soggetti  meno fortunati, ma non impone certo che il peso delle prestazioni previdenziali debba essere posto a carico di soggetti non aventi diritto alle medesime prestazioni previdenziali.

? Corte cost. 67/2018, infine, ha chiarito a fondo, ai punti 3.1 e 3.2 del “considerato in diritto”, il significato e i limiti del sistema solidaristico della previdenza forense che assicura la corrispondenza al paradigma della tutela previdenziale garantita dall’art. 38, secondo comma, Cost.. Ha spiegato, in particolare, al punto 3.1: “Gli avvocati assicurati, che svolgono un’attività libero-professionale riconducibile anch’essa all’area della tutela previdenziale del lavoro, garantita in generale dal secondo comma dell’art. 38 Cost., non solo beneficiano, assumendone il relativo onere con l’assoggettamento al contributo soggettivo ed integrativo (ex artt. 10 e 11 della legge n. 576 del 1980) ? della copertura da vari rischi di possibile interruzione o riduzione della loro attività con conseguente contrazione o cessazione del flusso di reddito professionale, ma anche condividono solidaristicamente la necessità che, verificandosi tali eventi, «siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita», come prescritto dal richiamato parametro costituzionale. ... Si ha quindi che l’assicurato, che obbligatoriamente, e da ultimo automaticamente, accede al sistema previdenziale della Cassa … partecipa, nel complesso ed in generale, al sistema delle prestazioni di quest’ultima, il cui intervento, al verificarsi di eventi coperti dall’assicurazione di natura previdenziale, si pone in rapporto causale con l’obbligo contributivo ...”      Sembra di poter dire che anche Corte cost. 67/2018, avendo chiarito funzione e limiti della solidarietà forense, imponga di interpretare l'art. 22 della l. 576/80 come ha fatto il Tribunale reatino. Se, infatti, come afferma Corte cost. 67/2018, gli avvocati assicurati: 1) beneficiano della copertura da vari rischi di possibile interruzione della loro attività con conseguente cessazione del flusso di reddito professionale; 2) ne assumono il relativo onere con l’assoggettamento ai vari contributi, che si pongono in rapporto causale con gli interventi previdenziali della Cassa; 3) condividono solidaristicamente gli oneri economici delle prestazioni previdenziali da erogare al verificarsi degli eventi assicurati; ci si deve domandare: tra i vari rischi assicurati c'è anche quello della introduzione retroattiva di una causa di incompatibilità  (fonte, ovviamente, di “cessazione del flusso di reddito professionale”)?  Evidentemente la risposta è no. Ma allora, stante il predetto nesso causale tra contribuzione e copertura di rischi, dovrà affermarsi che qualora il rischio (non assicurato) della introduzione di una causa di incompatibilità retroattiva si inveri (nella fattispecie è accaduto con l. 339/2003) i contributi integrativi versati (con funzione solo medio tempore presuntivamente solidaristica) per gli anni di esercizio professionale in situazione di incompatibilità (nella fattispecie, a partire dal 2/12/2006) non possono non essere restituiti all'avvocato cancellato da Albo e Cassa per incompatibilità. Altrimenti detto: la cancellazione dall'Albo per incompatibilità sopravvenuta spezza il legame di solidarietà categoriale che è il solo a poter giustificare -finché nella categoria si rimane- il definitivo gravare sul contribuente di tutti i contributi ("soggettivi" e "integrativi") che la legge impone di versare alla Cassa.

***

L'appellante ha pure depositato: copia della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, sez. lav., n. 201/2016; copia della sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 172/2016; copia della sentenza del Tribunale di Roma n. 9473/2016. Ebbene, trattasi di decisioni che, alla luce di quanto sopra esposto, appaiono inconferenti.

Qualche parola in più merita la lunga citazione, nell’appello, di passi tratti dalla sentenza della Cassazione, sez.  lav, n. 10458/1998. Tale risalente sentenza è assolutamente inconferente perché: 1) fu resa a decisone di un motivo di ricorso col quale la Cassa denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della  l. 576/1980 (che dei contributi integrativi esclude la restituzione) e non del 22 (che invece la prevede); 2) come risulta dalla stessa sentenza, essa fu resa a fronte di fatti e domande totalmente diversi da quelli oggetto del presente giudizio (infatti: il rapporto previdenziale non presentava inefficacia di anni di contribuzione, né erano state accertate incompatibilità, né l’avvocato era stato retroattivamente cancellato dalla Cassa). Ne risulta che non possono essere travisate alcune affermazioni che si leggono in sentenza, come quella per cui “La restituzione di un contributo pagato al solo fine di solidarietà … non solo ne snaturerebbe il contenuto, impedendo l'attuazione del principio solidaristico costituzionalmente garantito (art. 2 della Costituzione), ma sarebbe pure contrario ai principi costituzionali, poiché il fine solidaristico che caratterizza la previdenza forense non viene certo meno per effetto della cancellazione dell'iscritto[dalla Cassa]".

Per capire come mai sia giunto il momento di implemetare le professionalità interne alle pubbliche amministrazioni reintroducendo la compatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e la professione di avvocato si legga la sentenza della Cassazione, sez. 5, n. 28684/2018. Tale sentenza chiarisce quando l'Agenzia delle entrate possa farsi assistere da avvocati del libero Foro ma, ai punti da 6 a 14, dà conto delle attuali gravi difficoltà che le pubbliche amministrazioni incontrano per poter ricorrere agli avvocati del libero Foro sia nei gradi di merito che nel giudizio in Cassazione: ne risulta l'opportunità politica della reintroduzione della compatibilità suddetta.

... e ricorda, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook(conta già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...

 

Pubblicità


Annunci

"Nulla è più duro della pietra e nulla è più molle dell'acqua. Eppure la molle acqua scava la dura pietra". (Ovidio)