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Cassazione Sez. Un. Civili , 16 gennaio 2007, n. 752 - Pres. Carbone - Est. Toffoli.
Procedimento civile - Notificazione - Nullità - In genere - Giudizio di primo grado in materia di lavoro - Costituzione della PA a mezzo di un funzionario - Ricorso per cassazione - Notifica - Alla PA - Esclusione - Art. 23, 4° comma, legge n. 689 del 1981 - Ipotesi eccezionale.

"La notifica del ricorso per cassazione all'autorità amministrativa anziché all'Avvocatura dello Stato è possibile solo nell'ipotesi eccezionale di cui all'art. 23, 4° comma della legge n. 689 del 1981, che permette all'autorità, ed eventualmente all'organo periferico che ha emanato l'atto impugnato, di stare in giudizio per mezzo di un proprio funzionario; diversamente, qualora la P.A., parte del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, siasi costituita direttamente e attraverso un proprio dipendente nel giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 417 bis cod. proc. civ., gli atti degli ulteriori gradi o fasi del giudizio devono essere notificati all'Avvocatura dello Stato." (massima ufficiale)

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA 752/2007 DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE ...

 

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. VITTORIO Paolo - Presidente di sezione -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI MURO ADOLFO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 10, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO ANGELINI, rappresentato e difeso dall'avvocato POLVERINO GIORGIO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CAROTENUTO ROMOLO, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, ISTITUTO SPERIMENTALE PER IL TABACCO;
- intimati -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1011/03 del Tribunale di NOCERA INFERIORE;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 07/12/06 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, dichiari l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI
Considerato che Adolfo Di Muro ricorre per regolamento di giurisdizione (art. 41 c.p.c.) nel corso del procedimento ex art. 700 c.p.c. da lui promosso davanti al Tribunale di Nocera Inferiore contro Romolo Carotenuto, il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Istituto sperimentale per il tabacco, avente ad oggetto la richiesta di l'immediata assegnazione del ricorrente alle funzioni di direttore di detto Istituto;
che il ricorso è stato notificato nella sede del Ministero suindicato, invece che in quella dell'Avvocatura generale dello Stato;
che con ordinanza depositata il 3 marzo 2006 questa Corte a Sezioni unite ha ordinato il rinnovo della notifica del ricorso a detto Ministero presso l'Avvocatura generale dello Stato entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa;
che la comunicazione dell'ordinanza al ricorrente è avvenuta il 20.3.2006; che, come da certificazione della cancelleria in data 2.8.2006,è mancato il deposito nei termini prescritti del ricorso debitamente notificato.
Ritenuto che, come è già stato rilevato con la precedente ordinanza interlocutoria, la giurisprudenza richiamata dal ricorrente in tema di validità della notificazione del ricorso per cassazione all'autorità amministrativa invece che all'Avvocatura dello Stato (Cass. 19 febbraio 1999 n. 1403, 13 dicembre 2000 n. 15747) si riferisce all'ipotesi eccezionale della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 4, che permette all'autorità (eventualmente organo periferico) emittente l'atto sanzionatorio impugnato di stare in giudizio personalmente, avvalendosi di un funzionario delegato; e che, invece, la stessa giurisprudenza non può essere riferita al caso, diverso e qui ricorrente, in cui la pubblica amministrazione, parte del rapporto sostanziale di lavoro subordinato, stia direttamente e attraverso un proprio dipendente nel giudizio di primo grado, a norma dell'art. 417 bis c.p.c., dovendo gli atti dei diversi gradi o fasi del giudizio essere notificati all'Avvocatura dello Stato (art. 144 c.p.c.);
che l'art. 371 bis c.p.c. è applicabile analogicamente anche all'ipotesi in cui sia ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione e che quindi il mancato deposito del ricorso nuovamente notificato nel termine ivi previsto di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato comporta l'improcedibilità del ricorso (Cass., Sez. un., 13 gennaio 2005 n. 464, 12 maggio 2006 n. 11003 e 2 dicembre 2005 n. 26225; Cass. 5 settembre 2006 n. 19053);
che non debba provvedersi per le spese del giudizio, stante la mancata costituzione delle parti intimate.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2007.

 

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