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Corte cost. 164/2017 disvela l'incostituzionalità del CNF giudice speciale

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Si legge al punto 3.6 della sentenza della Corte costituzionale 164/2017, depositata il 12/7/2017:

"3.6.– Più in generale, va riconosciuto, tuttavia, che un sistema che non garantisse un adeguato presidio istituzionale in capo alla posizione del giudice si presenterebbe, a sua volta, fortemente asintonico rispetto a quel rigoroso presupposto di legalità a cui il giudice è costituzionalmente tenuto.

Il ruolo del giudice, nell’architettura costituzionale della giurisdizione, appare infatti peculiare, non potendosi escludere a priori che norme, pur non immediatamente applicabili nel processo, vadano ad incidere in maniera evidente ed attuale sulle garanzie costituzionali della funzione giurisdizionale, così condizionando l’esercizio della relativa attività. Ciò tuttavia presuppone che tale incidenza – per qualità, intensità, univocità ed evidenza della sua direzione, immediatezza ed estensione dei suoi effetti – sia tale da determinare una effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere, a prescindere da qualsiasi profilo che possa riguardare un eventuale “perturbamento psicologico” del singolo giudice.

Di là da questa prospettiva, ai fini della rilevanza occorrerà ulteriormente verificare se la norma asseritamente interferente sullo status di magistrato ne comprometta o possa comprometterne l’indipendenza e la terzietà in relazione alla concreta regiudicanda posta al suo esame ed alla specifica e conseguente decisione che è chiamato ad adottare nel giudizio a quo. Presupposti questi – che non è dato rinvenire nelle odierne questioni, alla luce della stessa motivazione sulla rilevanza fornita dai giudici a quibus in relazione all’attuale sistema normativo sulla responsabilità civile del giudice."

MI DOMANDO: IL CNF -CHE FORNISCE PARERI GIURIDICI AI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI SU QUESTIONI RELATIVE ALL'AGIRE AMMINISTRATIVO DEI MEDESI CONSIGLI DEGLI ORDINI IN MATERIA DISCIPLINARE E DI TENUTA DEGLI ALBI- COME PUO' CONSIDERARSI GIUDICE TERZO DI QUEI MEDESIMI PROVVEDIMENTI CHE HA IN SOSTANZA DETERMINATO ?

MI PARE NON CONDIVISIBILE L'AFFERMAZIONE FATTA IN SENTENZA N. 16693 DEL 10/7/2017 (pres. Rordorf, rel. Cirillo) DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE PER CUI L'ATTUALE ASSETTO DEL CNF RISULTA COMPATIBILE CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI DI TERZIETA' ED IMPARZIALITA' DEL GIUDICE (LE SS.UU. SOSTENGONO CHE LA PECULIARE POSIZIONE DEL CNF-GIUDICE SPECIALE VALE DA SOLA AD ESCLUDERE CONDIZIONAMENTI DA PARTE DI ORGANI AMMINISTRATIVI IN POSIZIONE SOVRAORDINATA).

In senso conforme a SS.UU. 16693/2017, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Miani Canevari, rel. San Giorgio), SS.UU, sentenza n. 12064 del 29 maggio 2014, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 775 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 776 del 16 gennaio 2014.
Del medesimo avviso, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 14 aprile 2016, n. 75, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 10 giugno 2014, n. 87, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 18 luglio 2013, n. 111

PER LEGGERE LA SENTENZA CASS. SS.UU. 16693/2017 CLICCA DI SEGUITO

La composizione e le funzioni giurisdizionali del CNF sono conformi ai principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice

 

 

 

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