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D.Lgs. 19/1/2017 n. 3: per la concorrenza arriva il "private enforcement"

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Nella Gazzetta ufficiale n. 15 del 19-1-2017 è stato pubblicato il decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3 "Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo  e  del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa  a  determinate  norme  che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale  per  violazioni  delle  disposizioni  del  diritto   della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea."

Leggi di seguito il decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3 ...

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 3

Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo  e  del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa  a  determinate  norme  che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale  per  violazioni  delle  disposizioni  del  diritto   della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea. (17G00010)  (GU n.15 del 19-1-2017)

 

Capo I

Disposizioni generali

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014;

Vista  la  direttiva  2014/104/UE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 26 novembre 2014  relativa  a  determinate  norme  che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale  per  violazioni  delle  disposizioni  del  diritto   della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante codice del consumo;

Visto il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168,  e  successive modificazioni,  recante  istituzione  di  Sezioni  specializzate   in  materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16  della  legge  12  dicembre 2002, n. 273;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, concernente regolamento recante norme in  materia  di  procedure istruttorie di competenza della Autorita' garante della concorrenza e del mercato;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 14 gennaio 2017;

Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico,  di concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

Ambito di applicazione e oggetto

 

1. Il presente  decreto  disciplina,  anche  con  riferimento  alle azioni collettive di cui all'articolo 140-bis del codice del  consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il diritto al risarcimento in favore di chiunque ha subito un danno a causa di  una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o  di un'associazione di imprese.

2. Il risarcimento comprende il danno emergente, il lucro  cessante e gli interessi e non determina sovracompensazioni.

 

Art. 2

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «autore della violazione»: l'impresa o l'associazione di imprese che ha commesso la violazione del diritto della concorrenza;

b)  «diritto  della  concorrenza»:  le  disposizioni  di  cui  agli articoli  101  o  102  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione europea, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 ottobre  1990,  n.   287,   applicate   autonomamente,   nonche'   le disposizioni di altro Stato membro che perseguono  principalmente  lo stesso  obiettivo  degli  articoli  101  e  102  del   Trattato   sul funzionamento dell'Unione europea e le predette disposizioni  di  cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, applicate nello stesso caso  e  parallelamente  al  diritto  della  concorrenza dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo  1,  del  regolamento (CE) n. 1/2003, escluse le disposizioni che impongono sanzioni penali a persone fisiche, salvo qualora tali sanzioni  penali  costituiscano gli strumenti tramite i quali sono attuate le regole  di  concorrenza applicabili alle imprese;

c) «soggetto danneggiato»: una persona, fisica o  giuridica,  o  un ente privo di personalita' giuridica, che ha subito un danno  causato da una violazione del diritto della concorrenza;

d) «autorita' nazionale garante  della  concorrenza»:  un'autorita' designata  da  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea   a   norma dell'articolo 35 del regolamento (CE)  n.  1/2003  come  responsabile dell'applicazione  degli  articoli  101  e  102  del   trattato   sul funzionamento dell'Unione europea;

e)  «autorita'  garante  della  concorrenza»:  la   Commissione   o l'autorita'  garante  della  concorrenza  e  del   mercato   di   cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n.  287,  o  l'autorita' nazionale garante della concorrenza di cui alla lettera d), ovvero, a seconda del contesto, le predette autorita' garanti della concorrenza disgiuntamente o congiuntamente alla Commissione;

f)  «giudice  del  ricorso»:  il  giudice   competente   ai   sensi dell'articolo 33, comma 1, della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287, ovvero un giudice di altro Stato membro che ha il potere, in  seguito alla proposizione di mezzi di impugnazione ordinari, di  rivedere  le decisioni emesse da un'autorita' nazionale garante della  concorrenza o  le  pronunce  giurisdizionali   formulate   su   tali   decisioni, indipendentemente dal fatto che  tale  giudice  abbia  il  potere  di constatare una violazione del diritto della concorrenza;

g)  «decisione  relativa  a  una  violazione»:  la   decisione   di un'autorita' garante della  concorrenza  ovvero  di  un  giudice  del ricorso che constata una violazione del diritto della concorrenza;

h) «decisione definitiva relativa a una violazione»:  la  decisione relativa a una violazione  che  non  puo'  o  non  puo'  piu'  essere impugnata con mezzi ordinari;

i) «prove»: tutti i mezzi di prova ammissibili dinanzi  al  giudice adito, in particolare documenti e tutti gli altri oggetti  contenenti informazioni,   indipendentemente   dal   supporto   sul   quale   le informazioni sono registrate;

l) «cartello»: un accordo, una  intesa  ai  sensi  dell'articolo  2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o una pratica concordata fra due o  piu'  concorrenti,  volta  a  coordinare  il  loro   comportamento concorrenziale sul mercato o a influire sui pertinenti  parametri  di concorrenza mediante pratiche consistenti, tra l'altro, nel fissare o coordinare i prezzi di acquisto o di vendita o  altre  condizioni  di transazione,   anche   in   relazione   a   diritti   di   proprieta' intellettuale, nell'allocare quote di produzione o  di  vendita,  nel ripartire i mercati e i clienti, tra l'altro  mediante  manipolazione delle  gare  d'appalto,  restrizioni  delle  importazioni   o   delle esportazioni o azioni anticoncorrenziali dirette contro altre imprese concorrenti;

m) «programma di clemenza»: il  programma  adottato  dall'autorita' garante della concorrenza e del mercato ai  sensi  dell'articolo  15, comma 2-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o  altro  programma della  Commissione  europea  o   di   uno   Stato   membro   relativo all'applicazione dell'articolo 101  del  trattato  sul  funzionamento dell'Unione europea o di una disposizione corrispondente del  diritto nazionale in base alla quale un partecipante a un  cartello  segreto, indipendentemente  dalle  altre  imprese  coinvolte   nel   cartello, collabora a  un'indagine  dell'autorita'  garante  della  concorrenza fornendo volontariamente gli elementi di cui e' a conoscenza circa il cartello e il ruolo svolto al suo interno, ricevendo in  cambio,  per decisione o con  la  chiusura  del  procedimento,  l'immunita'  dalle ammende per il suo coinvolgimento nel cartello o una loro riduzione;

n)  «dichiarazione  legata  a  un  programma  di   clemenza»:   una dichiarazione orale o scritta presentata volontariamente da  parte  o per conto di un'impresa  o  di  una  persona  fisica  a  un'autorita' garante della concorrenza,  ovvero  una  registrazione  di  una  tale dichiarazione,  che  descrive  la  conoscenza  dell'impresa  o  della persona fisica in merito a un cartello e descrive il  ruolo  da  essa svolto  al  suo  interno,  predisposta  specificamente   per   essere presentata alla medesima autorita' garante allo scopo di ottenere  la non applicazione o una  riduzione  delle  sanzioni  ai  sensi  di  un programma  di  clemenza  e  che   non   comprende   le   informazioni preesistenti;

o)    «informazioni    preesistenti»:    le     prove     esistenti indipendentemente dal  procedimento  di  un'autorita'  garante  della concorrenza a  prescindere  dalla  presenza  o  meno  delle  suddette informazioni nel fascicolo della predetta autorita';

p) «proposta di transazione»: la dichiarazione volontaria da  parte o per conto di un'impresa a un'autorita' garante  della  concorrenza, in  cui  l'impresa  riconosce  o  rinuncia  a   contestare   la   sua partecipazione a una violazione del diritto della  concorrenza  e  la propria  responsabilita'  in  detta  violazione  del  diritto   della concorrenza, predisposta specificamente per consentire  all'autorita' garante della concorrenza di applicare una procedura  semplificata  o accelerata;

q) «beneficiario dell'immunita'»: un'impresa o una  persona  fisica che ha ottenuto l'immunita' dalle  ammende  da  un'autorita'  garante della concorrenza nell'ambito di un programma di clemenza;

r) «sovrapprezzo»:  la  differenza  tra  il  prezzo  effettivamente pagato e il prezzo che sarebbe altrimenti prevalso in assenza di  una violazione del diritto della concorrenza;

s) «composizione consensuale delle controversie»: i procedimenti di risoluzione  stragiudiziale  di  una  controversia,  riguardanti  una richiesta di risarcimento del danno subito a causa di una  violazione del diritto della concorrenza, di cui al decreto legislativo 4  marzo 2010, n. 28, al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n.  132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.  162, e al titolo II-bis della parte V del codice del  consumo  di  cui  al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' i  procedimenti di arbitrato di cui al  titolo  VIII  del  libro  IV  del  codice  di procedura civile;

t) «accordo che compone la controversia»: l'accordo  amichevole  di definizione della controversia raggiunto mediante il procedimento  di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita di cui  al  capo  II del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  132,  convertito,   con modificazioni, dalla  legge  10  novembre  2014,  n.  162;  l'accordo amichevole raggiunto mediante il procedimento di cui al titolo II-bis del codice del consumo di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre 2005, n. 206; la determinazione contrattuale con cui e'  definita  la controversia nell'arbitrato irrituale di cui all'articolo 808-ter del codice di procedura civile;

u) «acquirente diretto»: una persona fisica, una persona  giuridica o  un  ente  privo  di  personalita'  giuridica  che  ha   acquistato direttamente da un autore della violazione beni o servizi oggetto  di una violazione del diritto della concorrenza;

v)  «acquirente  indiretto»:  una  persona  fisica,   una   persona giuridica o un ente privo di personalita' giuridica che ha acquistato non direttamente da un autore della violazione, ma da  un  acquirente diretto o da un acquirente successivo beni o servizi oggetto  di  una violazione del diritto della concorrenza, oppure beni o  servizi  che li incorporano o che derivano dagli stessi.

 

Capo II

Esibizione delle prove

 

Art. 3

Ordine di esibizione

1. Nelle azioni per il  risarcimento  del  danno  a  causa  di  una violazione del diritto della concorrenza, su istanza  motivata  della parte, contenente l'indicazione  di  fatti  e  prove  ragionevolmente disponibili dalla controparte o dal terzo, sufficienti a sostenere la plausibilita' della domanda di risarcimento del danno o della difesa, il giudice puo' ordinare alle parti o  al  terzo  l'esibizione  delle prove rilevanti che rientrano nella loro disponibilita' a norma delle disposizioni del presente capo.

2.  Il  giudice  dispone  a  norma   del   comma   1   individuando specificatamente e in modo circoscritto gli elementi di  prova  o  le rilevanti categorie di prove oggetto della richiesta o dell'ordine di esibizione.  La  categoria  di  prove  e'  individuata  mediante   il riferimento a caratteristiche comuni dei  suoi  elementi  costitutivi come la natura, il periodo  durante  il  quale  sono  stati  formati,

l'oggetto o il contenuto degli elementi di prova di cui e'  richiesta l'esibizione e che rientrano nella stessa categoria.

3.  Il  giudice  ordina  l'esibizione,  nei  limiti  di  quanto  e' proporzionato alla decisione e, in particolare:

a) esamina in quale misura la domanda di risarcimento o  la  difesa sono sostenute da fatti e prove disponibili che giustificano l'ordine di esibizione;

b) esamina la portata e i costi dell'esibizione, in  specie  per  i terzi interessati;

c) valuta se le prove di cui e' richiesta  l'esibizione  contengono informazioni riservate, in specie se riguardanti terzi.

4. Quando la richiesta o l'ordine di esibizione hanno  per  oggetto informazioni riservate,  il  giudice  dispone  specifiche  misure  di tutela tra le quali l'obbligo del segreto,  la  possibilita'  di  non rendere visibili le parti riservate di un documento, la conduzione di audizioni a porte  chiuse,  la  limitazione  del  numero  di  persone autorizzate a  prendere  visione  delle  prove,  il  conferimento  ad esperti dell'incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata. Si considerano informazioni riservate  i  documenti  che  contengono  informazioni  riservate  di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario  relative a persone ed imprese, nonche' i segreti commerciali.

5. La parte o il terzo nei cui confronti e' rivolta la  istanza  di esibizione hanno diritto di  essere  sentiti  prima  che  il  giudice provveda a norma del presente articolo.

6. Resta ferma la riservatezza  delle  comunicazioni  tra  avvocati incaricati di assistere la parte e il cliente stesso.

 

Art. 4

Esibizione  delle  prove  contenute  nel  fascicolo  di  un'autorita' garante della concorrenza

 

1. Il giudice ordina l'esibizione di prove contenute nel  fascicolo di un'autorita' garante della concorrenza quando ne' le parti  ne'  i terzi sono ragionevolmente in grado di fornire tale prova.

2. Il giudice ordina l'esibizione di prove contenute nel  fascicolo di un'autorita' garante della concorrenza a norma dell'articolo  3  e secondo quanto disposto dal presente articolo.

3. Quando il giudice  valuta  la  proporzionalita'  dell'ordine  di esibizione considera altresi':

a) se la richiesta e' stata formulata in modo specifico quanto alla natura,  all'oggetto  o  al  contenuto  dei  documenti  presentati  a un'autorita' garante della concorrenza o contenuti nel  fascicolo  di tale autorita' o con  una  domanda  generica  attinente  a  documenti presentati a un'autorita' garante della concorrenza;

b) se la parte richiede l'esibizione in relazione all'azione per il risarcimento del danno a causa di una violazione  del  diritto  della concorrenza;

c) se sia necessario salvaguardare l'efficacia dell'applicazione  a livello pubblicistico del diritto della concorrenza  in  relazione  a quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, o nel  caso di richiesta di un'autorita' garante della concorrenza ai  sensi  del comma 7.

4. Il giudice, solo dopo la conclusione del procedimento  da  parte dell'autorita' garante della concorrenza, puo' ordinare  l'esibizione delle seguenti categorie di prove:

a) informazioni rese nell'ambito di un procedimento di un'autorita' garante della concorrenza;

b)  informazioni  che  l'autorita'  garante  della  concorrenza  ha redatto e comunicato alle parti nel corso del suo procedimento;

c) proposte di transazione, ove  specificamente  disciplinate,  che sono state revocate.

5. Il giudice non puo' ordinare a una parte o a un terzo di esibire prove aventi ad  oggetto  dichiarazioni  legate  a  un  programma  di clemenza o proposte di transazione, ove specificamente  disciplinate. In ogni caso l'attore  puo'  proporre  istanza  motivata  perche'  il giudice, che puo'  chiedere  assistenza  solo  all'autorita'  garante della concorrenza, acceda alle prove di cui al periodo precedente  al solo scopo di  garantire  che  il  loro  contenuto  corrisponda  alle definizioni di cui all'articolo 2, comma 1,  lettere  n)  e  p).  Gli autori dei documenti  interessati  possono  chiedere  al  giudice  di essere sentiti. In nessun caso il giudice consente alle altre parti o a terzi l'accesso a tali prove. Quando  il  giudice  accerta  che  il contenuto  delle  prove  non  corrisponde  alle  definizioni  di  cui all'articolo 2, comma 1, lettere n)  e  p),  ne  ordina  l'esibizione secondo le disposizioni di cui ai commi 4 e 6.

6. Il giudice  puo'  ordinare  l'esibizione  delle  prove  che  non rientrano nelle categorie di cui ai commi 4 e 5, primo periodo, anche prima della conclusione  del  procedimento  da  parte  dell'autorita' garante della concorrenza.

7. Quando l'autorita' garante della concorrenza intende fornire  il proprio parere sulla proporzionalita' della richiesta  di  esibizione puo' presentare  osservazioni  al  giudice.  Al  fine  di  consentire all'autorita' garante della concorrenza di esercitare la facolta'  di cui al periodo precedente, il giudice informa la  medesima  autorita' delle richieste di esibizione, disponendo la trasmissione degli  atti che ritiene a tal fine rilevanti. Le osservazioni dell'autorita' sono inserite nel fascicolo  d'ufficio  a  norma  dell'articolo  96  delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

8. Nei casi di cui al comma 4, quando sui fatti rilevanti  ai  fini del decidere e' in  corso  un  procedimento  davanti  a  un'autorita' garante della concorrenza ed e' necessario salvaguardare  l'efficacia dell'applicazione  a  livello   pubblicistico   del   diritto   della concorrenza,  il  giudice  puo'  sospendere  il  giudizio  fino  alla chiusura del predetto procedimento con una decisione dell'autorita' o in altro modo.

9. Sono  fatte  salve  le  norme  e  prassi  previste  dal  diritto dell'Unione o le specifiche disposizioni nazionali  sulla  protezione dei documenti interni delle autorita'  garanti  della  concorrenza  e della corrispondenza tra tali autorita'.

 

Art. 5

Limiti nell'uso delle  prove  ottenute  solo  grazie  all'accesso  al fascicolo di un'autorita' garante della concorrenza


1.  Le  prove  che  rientrano  in  una  delle  categorie   di   cui all'articolo 4, commi 4 e 5, primo periodo, comunque  ottenute  dalle parti anche mediante l'accesso al fascicolo sono ammesse negli stessi limiti di cui all'articolo 4, commi 4 e 5.

2. Le prove che rientrano nella categoria di  cui  all'articolo  4, comma 6, comunque ottenute dalle parti  solo  mediante  l'accesso  al fascicolo possono essere utilizzate nell'azione per  il  risarcimento del danno solo dalla parte che le ha ottenute o  dal  suo  successore nel diritto.

 

Art. 6

Sanzioni

 

1. Alla parte o al terzo che rifiuta senza giustificato  motivo  di rispettare l'ordine di esibizione del giudice a norma dell'articolo 3 o  non  adempie  allo  stesso  il  giudice   applica   una   sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  15.000  a  euro  150.000  che  e' devoluta a favore della Cassa delle ammende.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, alla parte o al terzo  che distrugge prove rilevanti ai fini del  giudizio  di  risarcimento  il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000 che e' devoluta a favore della Cassa delle ammende.

3. Alla parte o al terzo che non rispetta o rifiuta  di  rispettare gli obblighi imposti dall'ordine del giudice a tutela di informazioni riservate a norma dell'articolo 3, comma 4, il  giudice  applica  una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000  che e' devoluta a favore della Cassa delle ammende.

4. Alla parte che utilizza le prove in violazione dei limiti di cui all'articolo  5  il  giudice  applica  una  sanzione   amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000 che  e'  devoluta  a  favore della Cassa delle ammende.

5. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si  applicano  anche  ai rappresentanti  legali  della  parte  o  del   terzo   autori   delle violazioni.

6. Ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2, se la parte rifiuta senza giustificato motivo  di rispettare l'ordine di esibizione del giudice a norma dell'articolo 3 o non adempie allo stesso, ovvero distrugge prove rilevanti  ai  fini del giudizio di risarcimento, il giudice, valutato ogni  elemento  di prova, puo' ritenere provato il fatto al quale la prova si riferisce.

7. Ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4, se la parte utilizza prove in violazione  dei  limiti di cui all'articolo 5, il giudice puo' respingere in tutto o in parte le domande e le eccezioni alle quali le prove si riferiscono.

 

Capo III

Effetto delle decisioni dell'Autorità, termini di prescrizione delle azioni e responsabilità in solido

 

Art. 7

Effetti delle decisioni dell'autorita' garante della concorrenza

 

1. Ai fini dell'azione per il risarcimento  del  danno  si  ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore,  la  violazione del  diritto  della   concorrenza   constatata   da   una   decisione dell'autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato  di  cui all'articolo 10 della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,  non  piu' soggetta ad impugnazione davanti al giudice del  ricorso,  o  da  una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato.  Il  sindacato del giudice del ricorso comporta la verifica diretta dei fatti  posti a fondamento della decisione impugnata e si estende anche ai  profili tecnici che non presentano un oggettivo margine di  opinabilita',  il cui  esame  sia  necessario  per  giudicare  la  legittimita'   della decisione medesima. Quanto previsto  al  primo  periodo  riguarda  la natura della  violazione  e  la  sua  portata  materiale,  personale, temporale e territoriale, ma non il nesso di causalita' e l'esistenza del danno.

2. La decisione definitiva con cui una autorita' nazionale  garante della concorrenza o il giudice del  ricorso  di  altro  Stato  membro accerta una violazione  del  diritto  della  concorrenza  costituisce prova, nei confronti dell'autore, della  natura  della  violazione  e della sua portata materiale,  personale,  temporale  e  territoriale, valutabile insieme ad altre prove.

3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati le facolta' e gli obblighi del giudice ai sensi  dell'articolo  267  del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

Art. 8

Termine di prescrizione

 

1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto della concorrenza si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che  la  violazione  del diritto della concorrenza sia cessata e  prima  che  l'attore  sia  a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a  conoscenza di tutti i seguenti elementi:

a) della condotta e del fatto che  tale  condotta  costituisce  una violazione del diritto della concorrenza;

b) del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha cagionato un danno;

c) dell'identita' dell'autore della violazione.

2. La prescrizione rimane sospesa quando l'autorita' garante  della concorrenza avvia un'indagine  o  un'istruttoria  in  relazione  alla violazione del diritto della concorrenza cui  si  riferisce  l'azione per il diritto al risarcimento del danno. La sospensione  si  protrae per un anno dal momento in cui la decisione relativa alla  violazione del diritto della concorrenza e' divenuta definitiva o  dopo  che  il procedimento si e' chiuso in altro modo.

 

Art. 9

Responsabilita' in solido

 

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2055, primo comma, del codice civile, fatto salvo il diritto al pieno risarcimento del danno di cui all'articolo 1, comma 2, la piccola  o  media  impresa  (PMI),

come definita nella raccomandazione  2003/361/CE  della  Commissione, che viola il diritto della concorrenza e' responsabile in solido solo nei confronti dei propri acquirenti diretti ed  indiretti  quando  la sua quota nel mercato rilevante e' rimasta inferiore  al  cinque  per cento per il tempo in cui si e' protratta la violazione  del  diritto della concorrenza e quando l'applicazione delle ordinarie  regole  in materia di responsabilita'  solidale  determinerebbe  un  pregiudizio irreparabile per la sua solidita' economica e la  totale  perdita  di valore delle sue attivita'. La PMI e' responsabile  in  solido  anche nei confronti di soggetti danneggiati diversi da  quelli  di  cui  al periodo  precedente  solo  quando   questi   non   possono   ottenere l'integrale risarcimento del  danno  dalle  altre  imprese  coinvolte nella stessa violazione del diritto della concorrenza.

2. La deroga di cui al comma  1,  primo  periodo,  non  si  applica quando la PMI ha svolto  un  ruolo  di  guida  nella  violazione  del diritto della concorrenza o costretto altre  imprese  a  parteciparvi ovvero quando risulta accertato che la PMI ha commesso in  precedenza una violazione del diritto della concorrenza.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2055, primo comma, del codice civile  il  beneficiario  dell'immunita'  e'  responsabile  in solido:

a)  nei  confronti  dei  suoi  acquirenti  o  fornitori  diretti  o indiretti;

b) nei confronti di altri soggetti danneggiati, solo quando  questi non possono ottenere l'integrale risarcimento del danno  dalle  altre imprese  coinvolte  nella  stessa  violazione   del   diritto   della concorrenza.

4. Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno dei soggetti danneggiati di cui ai commi 1,  secondo  periodo,  e  3, lettera b), inizia a decorrere da quando risulta  accertato  che  gli stessi non possono ottenere l'integrale risarcimento del danno  dalle altre imprese coinvolte nella stessa  violazione  del  diritto  della concorrenza.

5. Il regresso contro il beneficiario dell'immunita'  da  parte  di colui che ha risarcito il danno non puo' superare la misura del danno che lo  stesso  beneficiario  dell'immunita'  ha  causato  ai  propri acquirenti o fornitori diretti o indiretti ed e' comunque determinato ai sensi dell'articolo 2055, secondo comma, del codice civile.

 

Capo IV

Trasferimento del sovrapprezzo

 

Art. 10

Risarcimento del danno e trasferimento del sovrapprezzo

 

1. Il risarcimento  del  danno  da  violazione  del  diritto  della concorrenza  puo'  essere  chiesto  da   chiunque   lo   ha   subito, indipendentemente dal fatto che si tratti  di  acquirente  diretto  o indiretto dell'autore della violazione.

2. Il risarcimento del danno emergente cagionato dall'autore  della violazione ad un dato livello della catena di approvvigionamento  non supera il danno da sovrapprezzo  subito  a  tale  livello,  fermo  il diritto del soggetto danneggiato di chiedere il risarcimento  per  il lucro cessante derivante dal trasferimento integrale o  parziale  del sovrapprezzo.

3. Le disposizioni del Capo IV del presente  decreto  si  applicano anche quando la violazione del diritto della concorrenza riguarda una fornitura all'autore della violazione.

 

Art. 11

Eccezione di trasferimento

 

1. Nelle azioni per il risarcimento del  danno,  il  convenuto  che eccepisce il fatto che l'attore ha trasferito in tutto o in parte  il sovrapprezzo derivante dalla violazione del diritto della concorrenza ha  l'onere  di  provarlo  anche  chiedendo  l'esibizione  di   prove all'attore o a terzi.


Art. 12

Acquirenti indiretti

1. Nelle azioni di risarcimento  del  danno  per  trasferimento  in tutto  o  in  parte  del  sovrapprezzo,  l'attore   deve   dimostrare l'esistenza  e  la  portata   del   trasferimento   anche   chiedendo l'esibizione di prove al convenuto o a terzi.

2. Nel caso di cui al comma 1, il trasferimento del sovrapprezzo si presume quando l'acquirente indiretto dimostra che:

a) il convenuto  ha  commesso  una  violazione  del  diritto  della concorrenza;

b) la violazione del diritto della concorrenza  ha  determinato  un sovrapprezzo per l'acquirente diretto del convenuto;

c) l'acquirente indiretto ha  acquistato  beni  o  servizi  oggetto della violazione del diritto della concorrenza o ha acquistato beni o servizi che derivano dagli stessi o che li incorporano.

3. Il convenuto puo' dimostrare che il sovrapprezzo di cui al comma 2 non e' stato trasferito  interamente  o  in  parte  sull'acquirente indiretto.

 

Art. 13

Pluralita' di azioni

1. Ferma la applicazione degli articoli  39  e  40  del  codice  di procedura  civile  e  dell'articolo  30  del  regolamento   (UE)   n. 1215/2012, nelle azioni di risarcimento del danno da trasferimento in tutto o in parte del  sovrapprezzo  derivante  dalla  violazione  del diritto della concorrenza, il giudice, nel valutare se l'onere  della prova previsto dagli articoli 11 e 12 e' assolto, puo'  tenere  conto delle azioni di risarcimento del danno, anche proposte in altri Stati membri,  relative  alla  medesima  violazione   del   diritto   della concorrenza ma promosse da attori che si trovano a un  altro  livello della catena di approvvigionamento e delle decisioni assunte in  tali cause. Puo', altresi', tenere conto  delle  informazioni  di  dominio pubblico risultanti dall'applicazione  a  livello  pubblicistico  del diritto della concorrenza riguardanti il caso specifico.

 

Capo V

Quantificazione del danno

 

Art. 14

Valutazione del danno

1. Il risarcimento del danno causato da una violazione del  diritto della concorrenza dovuto al soggetto danneggiato si deve  determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227  del  codice civile.

2. L'esistenza del danno cagionato da una  violazione  del  diritto alla concorrenza consistente in un cartello si presume,  salva  prova contraria dell'autore della violazione.

3. Il giudice puo' chiedere assistenza all'autorita' garante  della concorrenza formulando specifiche richieste  sugli  orientamenti  che riguardano la  quantificazione  del  danno.  Salvo  che  l'assistenza risulti non appropriata in relazione alle esigenze  di  salvaguardare l'efficacia dell'applicazione a  livello  pubblicistico  del  diritto della concorrenza, l'autorita' garante presta l'assistenza  richiesta nelle forme  e  con  le  modalita'  che  il  giudice  indica  sentita l'autorita' medesima.

 

Capo VI

Composizione consensuale delle controversie

 

Art. 15

Effetti della composizione consensuale delle controversie


1. Alla prescrizione del diritto per il risarcimento del  danno  da violazione del diritto della concorrenza si applicano  l'articolo  5, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.  28,  l'articolo  8 del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  132,  convertito,   con modificazioni, dalla legge  10  novembre  2014,  n.  162,  l'articolo 141-quinquies del codice del consumo di cui al decreto legislativo  6 settembre 2005, n. 206, e l'articolo 2943, quarto comma,  del  codice civile.

2. Fatte salve le disposizioni in materia di arbitrato, il giudice, su istanza delle parti, puo' sospendere sino a due anni  il  processo pendente per il risarcimento del  danno  da  violazione  del  diritto della concorrenza quando le medesime parti hanno fatto ricorso ad una procedura di composizione consensuale della controversia.  Quando  la conciliazione non  riesce  il  processo  deve  essere  riassunto  nel termine perentorio  di  trenta  giorni  dalla  formalizzazione  della mancata conciliazione.

3. Il periodo di sospensione di cui al comma 2 non  si  computa  ai fini dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

4. L'autorita' garante della  concorrenza  e  del  mercato  di  cui all'articolo  10  della  legge  10  ottobre  1990,   n.   287,   puo' considerare,  ai  fini  della  irrogazione  della  sanzione  di   cui all'articolo 15 della  medesima  legge,  il  risarcimento  del  danno effettuato dall'autore della violazione a seguito di una procedura di composizione consensuale della controversia e prima  della  decisione dell'autorita'.

 

Art. 16

Effetti  della  composizione  consensuale  delle  controversie  sulle successive azioni per il risarcimento del danno

 

1. Nelle azioni per il risarcimento del  danno  da  violazione  del diritto della concorrenza, il soggetto danneggiato che ha partecipato ad un accordo che compone la controversia non puo' chiedere la  parte di  danno  imputabile  al  coautore  della  violazione  che   vi   ha partecipato ai coautori che non vi hanno partecipato.

2. I coautori della violazione che  non  hanno  partecipato  ad  un accordo che compone la controversia non hanno regresso nei  confronti dei coautori della violazione che vi hanno partecipato per  la  parte del danno a questi imputabile.

3. Quando i coautori della violazione  che  non  hanno  partecipato all'accordo che compone la controversia sono insolventi, detratta  la parte di danno imputabile al coautore che ha partecipato all'accordo, il soggetto danneggiato puo' chiedere  il  risarcimento  ai  coautori della violazione che hanno  partecipato  all'accordo,  salvo  che  le parti che hanno partecipato all'accordo che compone  la  controversia lo abbiano espressamente escluso.

4. Fermo il disposto dell'articolo 2055, secondo comma, del  codice civile, nel determinare la misura del regresso  dovuto  dal  coautore della violazione a ciascuno degli  altri  coautori  della  violazione responsabili per il danno  cagionato  dalla  violazione  del  diritto della  concorrenza,  il  giudice   tiene   conto   del   risarcimento corrisposto dal  predetto  coautore  interessato  nell'ambito  di  un accordo che compone la controversia concluso in precedenza.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche  quando il procedimento di composizione  consensuale  della  controversia  e' definito con la pronuncia del lodo di cui al capo IV del Titolo  VIII del libro IV del codice di procedura civile.

 

Capo VII

Disposizioni ulteriori, transitorie e finali

 

Art. 17

Modificazioni alla legge 10 ottobre 1990, n. 287

 

1. All'articolo 1 della legge legge 10 ottobre 1990, n.  287,  sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al  comma  1,  le  parole:  «che  non  ricadono  nell'ambito  di applicazione degli articoli 65 e/o 66 del Trattato  istitutivo  della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, degli articoli  85  e/o 86 del Trattato istitutivo della Comunita' economica  europea  (CEE), dei  regolamenti  della  CEE  o  di  atti  comunitari  con  efficacia normativa equiparata» sono soppresse;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  L'Autorita'  garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo  10,  di  seguito denominata "Autorita'", applica anche parallelamente in  relazione  a uno stesso caso gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 2 e  3  della  presente  legge  in materia di intese restrittive della  liberta'  di  concorrenza  e  di abuso di posizione dominante.»;

c) il comma 3 e' abrogato.

 

Art. 18

Competenza dei tribunali per le imprese


1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003,  n.  168, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole:  «dal  comma  1-bis»  sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1-bis e 1-ter»;

b) dopo il comma 1-bis e' aggiunto  il  seguente:  «1-ter.  Per  le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e  d),  anche quando ricorrono i presupposti del  comma  1-bis,  che,  secondo  gli ordinari criteri di competenza  territoriale  e  nel  rispetto  delle disposizioni  normative  speciali  che  le  disciplinano,  dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari  di  seguito  elencati,  sono inderogabilmente competenti:

a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici  giudiziari  ricompresi  nei  distretti  di  Brescia,  Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano  (sezione distaccata);

b) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma  per  gli uffici  giudiziari  ricompresi  nei  distretti  di  Ancona,  Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari (sezione distaccata);

c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei  distretti  di  corte  d'appello  di Campobasso,  Napoli,   Salerno,   Bari,   Lecce,   Taranto   (sezione distaccata), Potenza,  Caltanissetta,  Catania,  Catanzaro,  Messina, Palermo, Reggio Calabria.».

 

Art. 19

Disposizione transitoria


1. Ai fini dell'applicazione temporale del  presente  decreto,  gli articoli 3, 4, 5, 15, comma 2,  quali  disposizioni  procedurali,  si applicano ai giudizi di risarcimento  del  danno  da  violazione  del diritto della concorrenza promossi  successivamente  al  26  dicembre 2014.

 

Art. 20

Clausola di invarianza finanziaria

 

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti ivi  previsti  con  le  risorse  umane,  strumentali  e   finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara' inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi' 19 gennaio 2017

 

MATTARELLA

Gentiloni Silveri,  Presidente  del Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Calenda,  Ministro  dello  sviluppo economico

Alfano,   Ministro   degli   affari esteri   e    della    cooperazione internazionale

Padoan,  Ministro  dell'economia  e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

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I due difetti della nostra età sono la mancanza di principi e la mancanza di profilo (O. Wilde)