L'Antitrust, con il parere AS1137 formula essenziali "PROPOSTE DI RIFORMA CONCORRENZIALE AI FINI DELLA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA ANNO 2014".
A pag. 47 del Bollettino n. 27 del 7/7/2014 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con riguardo alla necessaria riforma dell'ordinamento della professione forense, si indica come obiettivo: "Rimuovere le disposizioni determinanti limitazioni della concorrenza nell’esercizio della professione forense che sono state introdotte dalla legge n. 247/2012 ed al contempo eliminare le ingiustificate disparità di trattamento rispetto alla disciplina generale delle altre professioni ordinistiche, contenuta nel d.P.R. n. 137/2012, segnatamente in materia di compensi e pubblicità dei servizi professionali".
Per raggiungere l'obiettivo si l'Antitrust propone:
"Modificare la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense contenuta nella legge n. 247/2012:
? eliminare la previsione per cui l’attività di consulenza e assistenza legale stragiudiziale è di competenza degli avvocati, al ricorrere dei presupposti previsti;
? rimuovere il vincolo del domicilio dell’avvocato presso la sede dell’associazione e il limite di partecipazione ad una sola associazione;
introdurre la possibilità di costituzione di società multidisciplinari e ammettere la partecipazione di soci di capitali;
? prevedere espressamente la pubblicità dei compensi per le prestazioni professionali ed eliminare le altre disparità di trattamento con le altre professioni;
? eliminare l’obbligo di fornire il preventivo solo “a richiesta” del cliente;
? abrogare i parametri stabiliti con D.M. n. 55/2014 e la possibilità del loro utilizzo per determinare il compenso dell’avvocato, in caso di mancato accordo con il cliente;
? rimuovere il divieto di pattuire compensi pro quota lite; eliminare ogni ruolo degli ordini circondariali nella determinazione del compenso nelle controversie tra clienti e avvocati;
? rimuovere il regime di incompatibilità, prevedendo, al contempo, obblighi di astensione dalle attività in conflitto".
Poi, da pag. 88 a pag. 90 del Bollettino si chiarisce così il contenuto delle proposte:
"Riforma dell’Ordinamento della professione forense.
La legge n. 247/2012 introduce, in relazione a diversi aspetti di primaria rilevanza nello svolgimento dell’attività forense, una disciplina speciale per gli avvocati differente da quella che vige per la generalità dei professionisti e costituisce una significativa inversione di tendenza rispetto al processo di liberalizzazione delle professioni, intrapreso nel 2006 con la Legge Bersani e proseguito con successivi e numerosi interventi normativi (ci si riferisce, in particolare, alle leggi nn. 148/2011 e 27/2012 e al d.P.R. n. 137/2012).
In particolare, la nuova disciplina stabilisce che l’attività di consulenza legale e l’assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati (articolo 2, comma 6). Tale previsione, sebbene non preveda un ambito di riserva formale, non solo suscita significativi dubbi interpretativi, ma reintroduce in modo surrettizio la definizione di un ambito di attività di competenza esclusiva degli avvocati. Tali attività possono essere efficacemente svolte anche da altri professionisti, come peraltro attualmente accade ad esempio, in materia contabile, tributaria o amministrativa, in grado di fornire i diversi servizi richiesti secondo standard che il mercato stesso valuta, allo stato, come accettabili. L’estensione degli ambiti di riserva in questione non sembra, pertanto, poter trovare la propria giustificazione nell’esigenza di soddisfare l’interesse generale ad un’adeguata tutela agli assistiti.
In merito alle forme di esercizio dell’attività, si rileva come la riforma in questione, introducendo l’obbligo, per l’avvocato associato, del domicilio professionale presso la sede dell’associazione, limita lo sviluppo delle associazioni multidisciplinari tra professionisti che esercitano la propria attività in ambiti territoriali diversi (articolo 4). Allo stesso modo, il divieto di partecipazione a più di un’associazione costituisce una restrizione ingiustificata della libertà di iniziativa economica.
Particolarmente problematiche sono poi le previsioni relative all’esercizio della professione forense in forma societaria (articolo 5), le quali, nonostante il mancato esercizio della delega da parte del Governo, rimangono comunque in evidente contrasto con la disciplina generale in materia di società fra professionisti, di cui alla legge n. 183/2011, che invece consente la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali, anche multidisciplinari, con la presenza di soci di capitale non professionisti, nella misura massima di un terzo dei conferimenti.
Ulteriori restrizioni all’esercizio dell’attività degli avvocati sono contenute nell’articolo 10 del nuovo ordinamento forense il quale introduce una disciplina speciale –in materia di pubblicità– per gli avvocati in contrasto con quella prevista per la generalità dei professionisti dall’articolo 4 del d.P.R. del 7 agosto 2012, n. 137. Infatti, il divieto di pubblicità “comparativa” e “suggestiva” (articolo 10, comma 2) non appare sorretto da alcun motivo di interesse generale o giustificato da specificità proprie dell’attività forense rispetto a quelle delle altre professioni intellettuali. Inoltre, l’articolo 10, al comma 1, a differenza di quanto disposto dall’articolo 4, comma 1 del d.P.R. n. 137/2012, non menziona espressamente “i compensi richiesti per le prestazioni” quale elemento che può formare oggetto di pubblicità da parte degli avvocati. Il silenzio legislativo su tale punto potrebbe essere interpretato strumentalmente dagli ordini circondariali con l’obiettivo di precludere al professionista di pubblicizzare la componente economica della propria prestazione.
Diversi aspetti di criticità dal punto di vista concorrenziale si riscontrano nella rimozione dell’obbligo di fornire il preventivo, previsto dall’articolo 9, comma 4 del d.l. n. 1/2012, come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, ora rilasciato solo “a richiesta” del cliente (articolo 13, comma 5). Gli avvocati dovrebbero essere soggetti ai medesimi vincoli di trasparenza in merito ai compensi gravanti sulla generalità dei professionisti, fornendo quindi il preventivo di massima senza bisogno di una specifica richiesta del cliente a tal fine.
Inoltre, è previsto che, in caso di mancato accordo tra cliente e avvocato, il compenso è determinato utilizzando i parametri stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia sentito il CNF (articolo 13, comma 6). Si ricorda che per la generalità delle professioni, i parametri, introdotti dal citato d.l. n. 1/12, si applicano esclusivamente per la liquidazione del compenso da parte di un organo giurisdizionale e vengono stabiliti con decreto del Ministro vigilante, ma senza l’intervento dell’ente rappresentativo della categoria. La norma in questione invece non solo prevede nuovamente un ruolo del CNF nella determinazione dei parametri, ma prevede l’applicazione degli stessi anche fuori dai casi di liquidazione giudiziale del compenso.
Infatti i parametri forensi, recentemente approvati con il D.M. n. 55/2014, trovano espressa applicazione anche nei rapporti tra cliente e avvocato, in caso di mancata determinazione consensuale del compenso tra le parti. Di fatto, quindi, i parametri forensi diventano dei valori di riferimento per i professionisti nella determinazione del compenso e si prestano a svolgere lo stesso ruolo delle precedenti “tariffe”, abrogate dalle misure di liberalizzazione di cui all’articolo 9 del citato d.l. n. 1/2012 per l’insieme delle professioni regolamentate.
Ulteriori perplessità riguardano anche i vincoli introdotti al consolidato principio concorrenziale di libera pattuizione del compenso professionale. Rileva al riguardo la reintroduzione del divieto di pattuire compensi consistenti, in tutto o in parte, in una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa (articolo 13, comma 4), già abrogato dalla riforma Bersani. La norma è, peraltro, in parte in contraddizione con quanto stabilito circa la libertà nella determinazione del compenso, libertà che può esplicarsi anche attraverso la fissazione del compenso in una percentuale del valore dell’affare o di quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione (articolo 13, comma 3 della legge n. 247/2012).
Infine, occorre segnalare la criticità derivante dall’attribuzione agli ordini circondariali della funzione di conciliatori nelle controversie tra clienti e avvocati in materia di determinazione del compenso, nonché del potere di emettere pareri, a richiesta degli iscritti, circa la congruità del compenso richiesto dall’avvocato al cliente (articolo 13, comma 9). La disposizione potrebbe ingenerare nei clienti la convinzione che il compenso individuato dall’ordine in sede di conciliazione o nel parere emesso su richiesta dell’avvocato sia il “giusto compenso” dell’attività professionale svolta, pur sussistendo in capo all’ordine un palese conflitto di interessi. Sarebbe, pertanto, opportuno evitare qualsiasi coinvolgimento degli ordini circondariali nella determinazione del compenso, lasciando all’autorità giudiziaria il compito di verificare, qualora sorga un contenzioso in merito al compenso richiesto dal professionista, la fondatezza delle pretese avanzate.
Da ultimo, si evidenzia che la disciplina dell’ordinamento forense prevede un regime di incompatibilità molto stringente con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente part-time, nonché con l’assunzione di cariche sociali. Inoltre, viene limitata l’iscrizione degli avvocati negli albi professionali diversi da quelli espressamente indicati (articolo 18). Si tratta di limitazioni sproporzionate atteso che eventuali situazioni di conflitto di interessi derivanti dallo svolgimento di altre attività possono essere risolte mediante la previsione di specifici obblighi di astensione dallo svolgimento delle attività in conflitto.
Proposte
Al fine di eliminare gli ambiti di riserva non strettamente necessari, si propone di eliminare la previsione per cui l’attività di consulenza legale e l’assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati (articolo 2, comma 6, della legge n. 247/2012).
In merito alla costituzione di associazioni fra avvocati e multidisciplinari, si propone di eliminare le limitazioni territoriali legate al domicilio del professionista (articolo 4, comma 3) e il divieto per l’avvocato di aderire a più di un’associazione (articolo 4, comma 4).
Si propone di abrogare le disposizioni che limitano la partecipazione a società tra avvocati (articolo 5) e prevedere uno specifico rinvio alla disciplina di cui all’articolo 10 della legge n. 183/2011.
Con riferimento alla disciplina sulla pubblicità, è necessario uniformare la disciplina relativa alla professione forense alla disciplina generale introdotta dall’articolo 4 del d.P.R. n. 137/2012, eliminando il riferimento al divieto di pubblicità comparativa o suggestiva (articolo 10, comma 2), nonché aggiungendo il riferimento ai compensi richiesti per le prestazioni professionali (articolo 10, comma 1).
In relazione all’articolo 13, si suggerisce di uniformare quanto previsto al comma 5 in materia di obbligo di fornitura del preventivo – allo stato subordinato all’espressa richiesta del cliente – alle corrispondenti disposizioni contenute all’articolo 9 comma 4 del d.l. n.. 1/2012, come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27. Inoltre, si segnala l’opportunità di abrogare l’articolo 13 comma 6, nonché i parametri stabiliti con il D.M. 55/2014, ripristinando così la generale applicabilità dell’articolo 9 comma 2 d.l. n. 1/2012, come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, e dei parametri di cui al DM 140/2012.
Si propone, altresì, l’abrogazione della norma che vieta la pattuizione dei compensi pro quota lite (articolo 13, comma 4) e del ruolo degli ordini nella determinazione del compenso (articolo 13, comma 9).
Con riferimento alle incompatibilità, si propone di abrogare il regime vigente, prevedendo, al contempo, obblighi di astensione dallo svolgimento delle attività in conflitto (articolo 18)".
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