La cassazione, sez. sesta (Ric. 2016 n. 01356), con ordinanza 1797/2018, pubblicata il 24/1/2018, ha ritenuto opportuna (attraverso trattazione in pubblica udienza e sollecitando la discussione delle parti e della Procura Generale) una rimeditazione, anche alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 173 del 2016, sulla natura stessa del contributo di solidarietà imposto dalle Casse professionali ai loro iscritti.
L'ordinanza ha:
1) respinto le conclusioni della difesa del professionista ragioniere la quale aveva concluso per l'infondatezza del ricorso della Cassa richiamando Cass. 8 gennaio 2015, n. 53, Cass. 6 aprile 2016, n. 6702, Cass. 21 aprile 2016, n. 8064, Cass. 15 giugno 2016, n. 12338, Cass. 23 marzo 2017, n. 7568, Cass. 23/03/2017, n. 7516 (punto 13);
2) ritenuto degne di approfondimento le argomentazioni della ricorrente Cassa Ragionieri per cui:
"- i precedenti sopra citati non hanno tenuto adeguatamente in considerazione la circostanza che le norme che hanno introdotto ed applicato il contributo di solidarietà non sono provvedimenti amministrativi unilaterali dell'Ente previdenziale ma norme giuridiche che, grazie all'autonomia conferita dal d.lgs. n. 509/1994, sono idonee a derogare e ad abrogare disposizioni aventi rango legislativo con l'unico limite della ragionevolezza;
- il quantum di riduzione del trattamento pensionistico in ragione dell'applicazione del contributo di solidarietà (che è un contributo straordinario, di importo contenuto, limitato nel tempo e pur tuttavia finalizzato ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine e l'equità intergenerazionale, ispirato al criterio della gradualità, in relazione all'importo del trattamento pensionistico ed alla minore o maggiore incidenza del calcolo contributivo della pensione, non incidente sulla generalizzata categoria dei pensionati ma solo su quelli benefieiari del regime retributivo più favorevole - in termini di reddito - rispetto a quello contributivo, non incidente su anzianità contributive già maturate) non lede il principio di ragionevolezza".
LEGGI DI SEGUITO L'ORDINANZA DELLA SESTA SEZIONE CIVILE DELLA CASSAZIONE N. 1797/2018 ...
Presidente: DORONZO ADRIANA - Relatore: MAROTTA CATERINA - Data pubblicazione: 24/01/2018
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1356-2016 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ..., presso lo studio dell'avvocato"..., che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ... - ricorrente -
contro RIZZI ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ..., presso lo studio dell'avvocato ..., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ..., - controrícorrente -
avverso la sentenza n. 613/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata 1'8/7/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA NIAROTTA.
Premesso che:
- A.R., titolare di pensione di vecchiaia a carico della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza in favore dei Ragionieri e dei Periti Commerciali dal 1° maggio 2002, propose ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Venezia per sentire dichiarare l'illegittimità del prelievo sul trattamento pensionistico, operato dalla Cassa, a decorrere dall'1.1.2004 e sino al 31.12.2008, a titolo di contributo straordinario di solidarietà, in attuazione dell'art. 40 del Regolamento di esecuzione adottato dalla stessa Cassa con delibera 20.12.2003 e per sentire condannare quest'ultima alla restituzione delle somme indebitamente trattenute; la domanda venne accolta e, a seguito di impugnazione della Cassa di previdenza, la Corte di appello di Venezia, con la sentenza qui impugnata respinse l'appello; la Corte territoriale, condividendo la sentenza di primo grado, ritenne che la disposizione regolamentare che aveva introdotto il contributo di solidarietà, era illegittima, in quanto in contrasto con il principio del "pro rata" di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e ledeva l'affidamento dell'assicurato, già pensionato, finendo per incidere su un diritto acquisito; secondo la Corte d'appello, tale diritto non poteva essere travolto dallo "ius supeveniens" costituito dalla 1. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, norma, questa, non configurata come interpretativa e non dotata, perciò, di efficacia retroattiva;
- di tale sentenza la Cassa chiede la cassazione, affidando l'impugnazione a due motivi, ai quali ha opposto difese, con controricorso, A.R.;
Rilevato che:
- in sede di proposta ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. si è concluso per l'infondatezza del ricorso della Cassa richiamando Cass. 8 gennaio 2015, n. 53, Cass. 6 aprile 2016, n. 6702, Cass. 21 aprile 2016, n. 8064, Cass. 15 giugno 2016, n. 12338, Cass. 23 marzo 2017, n. 7568, Cass. 23/03/2017, n. 7516 (punto 13);
- con la memoria ritualmente depositata la ricorrente ha evidenziato che:
1) precedenti sopra citati non hanno tenuto adeguatamente in considerazione la circostanza che le norme che hanno introdotto ed applicato il contributo di solidarietà non sono provvedimenti amministrativi unilaterali dell'Ente previdenziale ma norme giuridiche che, grazie all'autonomia conferita dal d.lgs. n. 509/1994, sono idonee a derogare e ad abrogare disposizioni aventi rango legislativo con l'unico limite della ragionevolezza;
2) il quantum di riduzione del trattamento pensionistico in ragione dell'applicazione del contributo di solidarietà (che è un contributo straordinario, di importo contenuto, limitato nel tempo e pur tuttavia finalizzato ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine e l'equità intergenerazionale, ispirato al criterio della gradualità, in relazione all'importo del trattamento pensionistico ed alla minore o maggiore incidenza del calcolo contributivo della pensione, non incidente sulla generalizzata categoria dei pensionati ma solo su quelli benefieiari del regime retributivo più favorevole - in termini di reddito - rispetto a quello contributivo, non incidente su anzianità contributive già maturate) non lede il principio di ragionevolezza;
- non sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio richiedendo i rilevi mossi una rimeditazione sulla natura stessa del contributo di solidarietà, anche alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 173/2016;
- appare, in conseguenza, opportuno che la causa sia trattata in pubblica udienza, sollecitando la discussione delle parti e della Procura Generale;
P.Q.M.
La Corte rinvia alla pubblica udienza della quarta sezione lavoro. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 novembre 2017.
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