
La Corte costituzionale, con sentenza 132 del 1984, escluse l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 l. 576/80.
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 132/1984...
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Ultimo aggiornamento Giovedì 06 Febbraio 2014 22:27
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La Corte costituzionale, con sentenza 133 del 1984, escluse l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 l. 576/80 nella parte in cui prevedeva l'obbligo di iscrizione alla Cassa forense per gli avvocati che fossero contemporaneamente iscritti ad altro sistema previdenziale. 
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 133/1984...
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Si consideri Cass. 16450/2012 che in tema di differenze retributive ha confermato che il richiamo all'equità consente al lavoratore di ottenere più di quanto chiede a solo titolo indicativo per ciascuna voce di danno. Affermò la Cassazione che il vizio di ultrapetizione risulta escluso in virtù del rinvio ad <<altra somma ritenuta giusta>> contenuto nel ricorso introduttivo.
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 16450/2012 ...
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Ultimo aggiornamento Giovedì 06 Febbraio 2014 13:19
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Interessante relazione della Corte dei conti, Sezione controllo Regione Emilia Romagna, su spese delle pubbliche amministrazioni per collaborazioni, consulenze, studi e ricerche.
Dopo la ricostruzione del complesso e mutevole quadro normativo che regola la materia, la relazione si sofferma su:
"I vincoli sostanziali al conferimento degli incarichi professionali o di collaborazione; La nuova disciplina degli incarichi professionali esterni affidati a dipendenti pubblici; I vincoli finanziari al conferimento degli incarichi professionali o di collaborazione; L’ulteriore evoluzione del quadro normativo. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti di alcuni enti ai sensi dell’art. 17, commi 30 e 31, del d.l. n. 78 del 2009; Gli orientamenti giurisprudenziali in materia di incarichi di studio e di consulenza".
Tra le irregolarità segnalate vi sono la carente motivazione in ordine all’insussistenza di professionalità interne e all’avvenuta comparazione tra i diversi aspiranti all’incarico. Pure è emersa la reiterazione degli incarichi attraverso un improprio ricorso alla proroga, nonché l’utilizzazione di contratti di collaborazione per dissimulare rapporti di lavoro dipendente. Viene segnalata, tra l’altro, l’esigenza di una revisione del quadro normativo, allo scopo di definire in modo univoco e preciso la differenza tra appalto di servizi e incarichi di consulenza, stante il persistere nel vigente quadro normativo di incertezze tra le due figure giuridiche, oggetto di difformi discipline procedurali e sostanziali.
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Ultimo aggiornamento Mercoledì 05 Febbraio 2014 20:33
La Suprema corte, in sentenza 1725/2014 del 28/1/2014,ha statuito che, in caso di licenziamento illegittimo, il datore è tenuto a risarcire il lavoratore per le somme non percepite, senza che si possa da esse detrarre il trattamento pensionistico percepito dal lavoratore. Ciò non solo perchè tale attribuzione risulta acquisita solo in modo apparente e del tutto precario al suo patrimonio, ma anche perchè la compensazione non può operare quando "vantaggio" e "danno" non derivano dal medesimo evento. La sentenza 1725/2014 cita la sentenza delle Sezioni unite n. 12195/2002 secondo cui: <<In caso di licenziamento illegittimo del lavoratore, il risarcimento del danno spettante a quest’ultimo a norma dell’articolo 18 legge n. 300 del 1970, commisurato alle retribuzioni perse a seguito del licenziamento fino alla riammissione in servizio, non deve essere diminuito degli importi eventualmente ricevuti dall’interessato a titolo di pensione, atteso che il diritto al pensionamento discende dal verificarsi di requisiti di età e contribuzione stabiliti dalla legge, sicché le utilità economiche che il lavoratore ne ritrae, dipendendo da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, si sottraggono all’operatività della regola della “compensatio lucri cum damno”>>.
Come, con riguardo ad altro tema, ebbe ad osservare il Prof. Alessandro Pace, la prassi del Consiglio Nazionale Forense mostra che esiste una modalità meno restrittiva rispetto alla cancellazione dall'albo (e quindi in linea con il principio di proporzionalità) al fine di raggiungere lo scopo perseguito dalla normativa italiana sull’incompatibilità, sancita dall’art. 3 della R.D.L. 1578/1933. Infatti, lo scopo perseguito nella normativa può essere parimenti raggiunto, tramite il rinvio alla probità dell'avvocato stesso ed alle regole deontologiche ad esso, comunque, applicabili. Si vedano i seguenti pareri consultabili sul sito del C.N.F.: parere espresso il 3 ottobre 2001 su richiesta del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Grosseto; parere espresso con riferimento ad un senatore avvocato 29 novembre 2002; parere adottato dal C.N.F., su richiesta di un non meglio precisato «Comune di L.», il 22 novembre 2005.
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Ultimo aggiornamento Domenica 02 Febbraio 2014 21:58
 Il disegno di legge del Governo, teso a porre rimedio a quella che il premier Letta, commentando il "caso Mastrapasqua", ha definito una lacuna normativa del regime di incompatibilità delle alte cariche pubbliche, è l'ennesima riprova che in Italia il rigore vero lo si esercita sino in fondo solo verso i "deboli"; mai, sino in fondo, verso le tante lobby di privilegiati che dalla concorrenza di quei "deboli" potrebbero veder erose le proprie sedimentate posizioni di privilegio.
Nel disegno di legge, stando al comunicato stampa del Governo del 31 gennaio 2014, "è previsto che il presidente e gli amministratori degli enti pubblici nazionali non possano esercitare attività professionale o di consulenza, in materie connesse con l’ambito di competenza dell’Ente di appartenenza."
Quanto all'insufficienza della preclusione d'attività professionali limitatamente a materie connesse all'alta carica ricoperta, si legga la Relazione semestrale sul conflitto di interessi (legge 20 luglio 2004, n. 215), pubblicata dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato il 12 febbraio 2014. Si vedano, in particolare, le pag. 15, 16, 31, 32 della Relazione dell'Antitrust.
Si legge a pag. 15 della Relazione semestrale "alcuni divieti non risultano immediatamente comprensibili e richiedono valutazioni non sempre agevoli per il titolare interessato". A pag. 16, con riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge, 215/2004, si precisa che "l’accertamento della connessione tra gli ambiti di esercizio dell’attività professionale o di lavoro autonomo, da un lato e delle funzioni di governo, dall’altro, presenta indubbie complessità".
Importantissime appaiono le Conclusioni formulate dall'Autorità Antitrust a pag. 31 e 32 della Relazione semestrale resa pubblica il 12 febbraio 2014:
"Per quanto attiene, poi, all’accertamento delle situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 2 della legge, i poteri dell’Autorità sono limitati alle seguenti iniziative: adozione di pronunce aventi natura essenzialmente ricognitiva che, nella sostanza, danno luogo ad una forma di responsabilità politica che accede al rapporto fiduciario che lega il Governo al Parlamento; esercizio del potere di avviare (nei confronti dei titolari di carica che non diano seguito all’obbligo di far cessare la situazione di incompatibilità) il procedimento che conduce alla rimozione o alla decadenza dalla carica o dall’ufficio ad opera dell’amministrazione competente o di quella vigilante l’ente o l’impresa, nonché alla sospensione del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato o alla sospensione dall’iscrizione in albi e registri professionali, sempre ad opera degli ordini professionali competenti. Tale potere di impulso procedimentale, al di là dell’intrinseca debolezza, ha anche il limite specifico di non essere attivabile nei confronti delle cariche assunte in società non assoggettate alla vigilanza pubblica (di gran lunga le più frequenti nelle pronunce dell’Autorità), per le quali va evidenziata l’assenza nella legge di norme che garantiscano la possibilità di ricorso a misure autoritative per la rimozione delle corrispondenti situazioni di incompatibilità. L’Autorità ha fatto presente, altresì, che il meccanismo di responsabilità politica prima richiamato, operante prevalentemente sotto il profilo reputazionale e nell’ambito del rapporto fiduciario che lega il Governo al Parlamento, non sembra poter funzionare nei confronti degli ex-titolari di carica che del Parlamento non facciano più parte. Per questi ultimi, la decisione dell’Autorità produce invero effetti assai limitati, in quanto al termine del mandato di governo termina anche quel rapporto fiduciario che motiva l’obbligo di comunicare l’avvenuta violazione ai Presidenti di Camera e Senato. Fra l’altro, per gli ex titolari di cariche governative, non è previsto neanche un obbligo di comunicazione preventiva degli incarichi assunti, ai fini della verifica del rispetto dei divieti post-carica. Tale obbligo, infatti, è limitato testualmente dalla legge ai soli titolari il cui incarico sia in corso (art. 5) e, come suggerito in altre occasioni dall’Autorità (nota 14: cfr. Relazione del Presidente dell’Autorità, Giovanni Pitruzzella, nell’audizione del 29 marzo 2012, dinanzi alla I Commissione permanente della Camera dei Deputati) prevedendo, fra l’altro, non soltanto l’obbligo di dichiarare le situazioni di incompatibilità sussistenti alla data di assunzione della carica, bensì di comunicare tutte le cariche, gli uffici e le funzioni sussistenti alla data di assunzione dell’incarico di governo, lasciando poi all’Autorità la valutazione sull’eventuale qualificazione delle stesse come incompatibili. ... L’introduzione di più efficaci misure sanzionatorie contribuirebbe certamente a rafforzare il vigente sistema delle incompatibilità governative previsto dalla legge n. 215/2004, conformandolo, peraltro, al contesto normativo generale che, in materia di incompatibilità pubbliche ha subito, per effetto dei recenti interventi normativi (in primo luogo ad opera della citata legge anticorruzione), una netta evoluzione verso più decisi e puntuali strumenti di intervento capaci di promuovere nella collettività una più diffusa sensibilità sui temi dell’etica pubblica."
Stando a fonti governative, la scelta di un disegno di legge si sarebbe resa necessaria per evitare che si ripeta il "caso Mastrapasqua" e, comunque, per completare quanto previsto in tema di inconferibilità e incompatibilità tra cariche nelle pubbliche amministrazioni (o enti vigilati) e incarichi professionali esterni nel decreto legislativo n. 39/2013, il quale non prevede tutte le doverose ipotesi di incompatibilità (o inconferibilità di incarichi) per i vertici di enti pubblici nazionali.
Ebbene, perchè mai un Presidente d'ente pubblico nazionale di primaria importanza (si pensi, ad es., a INPS, ISTAT, INAIL, ma anche ai tanti "enti pubblici non economici", quali il Consiglio Nazionale Forense e gli altri enti di vertice delle professioni regolamentate secondo il sistema ordinistico -soprattutto quelli che assommano in se il potere amministrativo, normativo e giurisdizionale <quali giudici speciali> di settore) potrà continuare a svolgere anche la attività professionale, ad esempio di avvocato, in materia non connessa con l'ambito di competenza dell'Ente che presiede, mentre un semplice impiegato di quel medesimo ente, nonostante sia in part time ridotto e lavori alle dipendenze del suddetto Presidente per un solo giorno a settimana (magari come semplicissimo commesso) non può esercitare la professione per la quale è abilitato (per la professione forense il divieto è posto dalla l. 339/03 e dall'art. 18, lettera d, della legge di riforma forense n. 247/12) ? CREDO NON CI SIANO DUBBI SU QUALE SAREBBE LA RISPOSTA DELLACORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.
La Corte costituzionale, nella sentenza 189/2001, ha definitivamente chiarito che, per i dipendenti pubblici a part time ridotto, il c.d. vincolo d'esclusività dell'attività lavorativa a favore della pubblica amministrazione deve ritenersi superato. Eppure, in concreto, i dipendenti pubblici a part time ridotto che intendano fare anche l'avvocato vengono ancora costretti alla suddetta esclusività del rapporto di lavoro pubblico: vengono, in ciò, trattati peggio dei "servi fisci" dell'antica Roma. E nemmeno, al riguardo, sembra esser valutato l'indirizzo fornito dal piano nazionale anticorruzione elaborato dal dipartimento della funzione pubblica. Nell'allegato 1 a tale piano nazionale anticorruzione (paragrafo b7, intitolato "Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extraistituzionali") si rammenta, a quanto pare inutilmente, che la l. 190/2012 è intervenuta a modificare anche il regime contenuto nell'art. 53 del d.lgs. 165 del 2001, in particolare prevedendo che: "...in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 7, del d.lgs. n 165 del 2001, le amministrazioni debbono valutare tutti i profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali; l’istruttoria circa il rilascio dell’autorizzazione va condotta in maniera molto accurata, tenendo presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente un’opportunità, in special modo se dirigente, di arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell’attività istituzionale ordinaria; ne consegue che, al di là della formazione di una black list di attività precluse la possibilità di svolgere incarichi va attentamente valutata anche in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e scientifica nonché di valorizzazione di un’opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente".
Al solito, presidenti e alti vertici sono trattati coi guanti e "sono sempre gli stracci a volare" !

MA APPROFONDIAMO IL TEMA DELLA NECESSARIA PREVENZIONE DEI GRAVISSIMI CONFLITTI DI INTERESSI DEGLI AVVOCATI CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE E CIOE' D'UN "ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO" NAZIONALE DAGLI ENORMI POTERI AMMINISTRATIVI, GIURISDIZIONALI E NORMATIVI DI SETTORE.
Anche prescindendo dalla necessità di applicare anche ai vertici degli enti pubblici non economici le norme di prevenzione dei conflitti di interessi che il Governo si accinge a proporre, con apposito disegno di legge, a seguito del "caso Mastrapasqua", si consideri quanto segue, con riguardo all' "ente pubblico non economico" Consiglio Nazionale Forense.
Visto che le Sezioni Unite hanno, anche di recente, affermato che il CNF ha qualità di giudice, conseguenza di una tale ribadita qualità dovrebbe essere che TUTTI GLI AVVOCATI CONSIGLIERI DEL CNF SIANO ASSOGGETTATI A INCOMPATIBILITA' ANALOGHE A QUELLE PREVISTE PER I MAGISTRATI DELL'ORDINE GIUDIZIARIO (SEMPRE DI PREVENIRE CONFLITTI DI INTERESSI SI TRATTA; O NO?).
La Commissione sull'efficienza della giustizia (Cepej) rileva che la media dei procedimenti disciplinari promossi all'anno per ogni mille avvocati nei 48 Stati del Consiglio d'Europa è 49/1000, in Italia 2/1000 !!! E' un caso ??? E le statistiche sulle sentenze del CNF le conoscete ???
E' GIUDICE IL CNF? E ALLORA LE REGOLE SU INCARICHI E INCOMPATIBILITA' DEVONO ESSERE PARIMENTI "PRUDENZIALI" RISPETTO A QUELLE CHE VALGONO PER I MAGISTRATI ORDINARI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI E MILITARI. Lo si deve ricavare da una interpretazione costituzionalmente orientata (tesa a garantire l'indipendenza e imparzialità del giudice speciale CNF) dell'art. 53, comma 3, del d.lgs. 165/2001 (nel testo modificato dalla l. 190/2012, c.d. legge "anticorruzione", attuata con d.lgs. 39/2013).
Se, invece, si ritenesse che il testo del comma 3 dell'art. 53 -stante il suo riferimento ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili- non possa essere interpretato nel senso che imponga che anche gli incarichi consentiti e quelli vietati ai consiglieri del giudice speciale CNF siano individuati con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. 23 agosto 1988, n. 400, allora sarebbe evidente l'incostituzionalità (art. 3 e 111 Cost.) del detto comma 3 per mancata previsione dei consiglieri del CNF tra i soggetti per i quali (come è per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari) è necessario prevedere con regolamento gli incarichi consentiti e quelli vietati.
Recitano, in particolare, i commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001:
"2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente." (comma così modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190)
La legge di riforma forense riconosce al CNF (peggio che ai tempi del corporativismo fascista) il triplo ruolo di giudice speciale, amministratore (con enormi poteri) e legislatore di settore (attraverso il codice deontologico). Per questo non potrà non incappare in radicali censure di incostituzionalità, fondate sulla carenza delle essenziali garanzie di autonomia e indipendenza di giudice.
Già oggi (senza attendere i giudizi caducatori della Corte costituzionale) i consiglieri del CNF dovrebbero rendersi conto che l'essere tutti indistintamente giudici, amministratori e legislatori li pone in condizione reciprocamente limitatrice dello svolgimento di ciascuna di tali funzioni. Inoltre, li pone nella condizione di esercitare la professione forense senza quel livello di indipendenza e autonomia che essi stessi, costantemente, reclamano essere un connotato indispensabile della professione di avvocato: si pensi all'enorme mole di conflitti di interessi che si possono ipotizzare a seguito della imputazione a ciascun consigliere del CNF della attività giurisdizionale, amministrativa e di redazione del codice deontologico che l'unitario CNF svolge senza distinzioni di attribuzioni tra i detti consiglieri (altro che i conflitti di interessi degli impiegati pubblici a part time ridotto, tenuti in gran conto dalla l. 339/03!!!). Si potrebbe motteggiare, -per chiedere che incarichi e incompatibilità dei membri del CNF siano identici auelli dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari- dicendo che "non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca", altrimenti si rischia di incappare nell'altro proverbio "chi troppo vuole nulla stringe".
Inoltre, anche i commi da 7 a 13 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, come modificato a seguito della legge "anticorruzione" (l. 190/2012, attuata con d.lgs. 39/2013, entrato in vigore il 4 maggio 2013), dovrebbero essere applicati ai consiglieri del CNF-giudice, visto che tali commi sono applicabili a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in forza del richiamo, ad opera del comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, all'art. 3 del d.lgs. 165/2001. Altrimenti sarebbe evidente l'incostituzionalità del detto comma 6 per irragionevole mancata previsione d'una necessaria norma di cautela, con irragionevole privilegio d'una certa categoria di giudici (i consiglieri del CNF). Peraltro, non sembra possibile che i consiglieri del CNF-giudice, per sottrarsi alla doverosa applicazione dei commi da 7 a 13 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, invochino (sarebbe il colmo) la qualità di "dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali" (vedasi art. 53, comma 6).
Nè mi pare che in senso contrario si possa argomentare in maniera analoga a Cassazione, SS.UU., n. 8737/2008, che ritenne (sulla scia di Cass. 4905/1997) che un giudice di pace con anzianità di cinque anni non può invocare detta anzianità per ottenere, in base alla legge professionale forense, l'iscrizione di diritto nell'albo degli avvocati, come invece è consentito al magistrato togato, il quale sarebbe -a differenza del giudice di pace- organicamente inserito nell'ordine giudiziario. L'organicità di un tale inserimento pare individuata dalle Sezioni Unite nel fatto che solo il magistrato togato: 1) è nominato a seguito di concorso per la magistratura ordinaria; 2) è stabilmente e non temporaneamente incardinato nella funzione giurisdizionale; 3) è retribuito e non esercente un mandato tendenzialmente gratuito <la gratuità non sarebbe esclusa dalle "indennità" di cui gode il giudice di pace.
Quindi, il Ministro della giustizia dovrebbe vigilare (art. 24 l. 247/2012) affinchè, con riguardo anche ai consiglieri del giudice speciale CNF (e non solo con riguardo ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari) siano emanati i regolamenti di cui al comma 3 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 che individuino gli incarichi consentiti e quelli vietati.
Nel caso, poi, che non siano emanati (ovviamente dopo che la loro emanazione sia stata riconosciuta necessaria), riguardo ai consiglieri del giudice-CNF, i regolamenti di cui al comma 3 dell'art. 53, si dovrebbe attivare la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Infatti, ai sensi dell'art. 16-bis del d.lgs. 165/2001, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica deve disporre verifiche del rispetto delle disposizioni dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 (per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera di intesa con i servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato).
Già da oggi, comunque, mi pare che l'Antitrust dovrebbe segnalare l'enorme vulnus alle regole della concorrenza nel servizio professionale di avvocato e alla indipendenza del giudice CNF che si realizzerebbe attraverso una normativa che consenta ai consiglieri del CNF-giudice (tutti indistintamente, oltre che giudici, anche amministratori e artefici del codice deontologico forense) di non soggiacere all'individuazione -attraverso l'apposito regolamento di cui al comma 3 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001- degli incarichi loro consentiti e di quelli a loro vietati.
Del pari dovrebbe attivarsi CIVIT.
Sollecita, in tal senso, la Presidenza del Consiglio, l'Antitrust, CIVIT, il Ministro della giustizia e il CSM !!!
... e scrivi a parlamentari e giornalisti per segnalare la discriminazione dei semplici dipendenti pubblici rispetto ai "loro" capi, che si vorrebbe confermare e aggravare col disegno di legge governativo sulle incompatibilità dei vertici degli enti pubblici nazionali . E' intollerabile la regolazione anticoncorrenziale che limita i diritti al lavoro professionale di tanti lavoratori subordinati (pubblici e privati) mentre chiude un occhio sui gravissimi conflitti di interesse che possono aversi quando al Presidente d'un "ente pubblico economico" o "ente pubblico non economico" di rilievo nazionale si consente anche di svolgere attività professionale con l'evanescente limite delle "materie connesse con l’ambito di competenza dell’Ente di appartenenza."
Leggi di seguito il comunicato del Governo del 31 Gennaio 2014 sul contenuto del disegno di legge elaborato per superare il "caso Mastrapasqua" ...
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"La Presidenza del Consiglio comunica che: Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi alle ore 12.45 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Enrico Letta. Segretario il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Filippo Patroni Griffi. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente, Enrico Letta, e del Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione, Gianpiero D’Alia, ha approvato un disegno di legge contenente disposizioni in materia di incompatibilità presso enti pubblici nazionali, in particolare per presidenti e amministratori. Il disegno di legge, che verrà trasmesso al Parlamento con procedura d’urgenza, è volto a colmare una lacuna normativa disciplinando il regime di incompatibilità per tutte le posizioni di vertice degli enti pubblici nazionali, prevedendo in particolare un regime di esclusività volto a prevenire situazioni di conflitto di interesse negli enti di notevole rilevanza. Si prevede che in relazione all’importanza degli enti e alla loro sfera di attività, il presidente e gli amministratori degli enti pubblici nazionali non potranno rivestire la carica di amministratori o componenti degli organi di controllo e revisione in enti e società né esercitare attività imprenditoriali o commerciali o intrattenere rapporti di lavoro. Allo stesso modo è previsto che il presidente e gli amministratori degli enti pubblici nazionali non possano esercitare attività professionale o di consulenza, in materie connesse con l’ambito di competenza dell’Ente di appartenenza. Il governo ha deciso di accelerare i tempi della riforma della governance dell’Inail e dell’Inps soprattutto dopo la fusione avvenuta con Inpdap. Per questo il ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, accelererà il confronto con le parti sociali e con le forze politiche in modo da assicurare la presentazione al Parlamento del disegno di legge di riforma in tempi brevi."
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MA APPROFONDIAMO IL TEMA DELL'ESIGENZA DI TUTELA DAI RISCHI DI CONFLITTI DI INTERESSI DI SOGGETTI CHE, COME I CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO AZIONALE FORENSE, SONO POSTI A VERTICE D'UN "ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO" DAGLI IMMENSI POTERI (AMMINISTRATLEGISLATIVI DI SETTORE) . Visto che le Sezioni Unite hanno affermato che il CNF ha qualità di giudice, conseguenza di una tale ribadita qualità dovrebbe essere che I MEMBRI DEL CNF SIANO ASSOGGETTATI A INCOMPATIBILITA' ANALOGHE A QUELLE PREVISTE PER I MAGISTRATI DELL'ORDINE GIUDIZIARIO (SEMPRE DI PREVENIRE CONFLITTI DI INTERESSI SI TRATTA; O NO?).
La Commissione sull'efficienza della giustizia (Cepej) rileva che la media dei procedimenti disciplinari promossi all'anno per ogni mille avvocati nei 48 Stati del Consiglio d'Europa è 49/1000, in Italia 2/1000 !!! E' un caso ??? E le statistiche sulle sentenze del CNF le conoscete ???
E' GIUDICE IL CNF? E ALLORA LE REGOLE SU INCARICHI E INCOMPATIBILITA' DEVONO ESSERE PARIMENTI "PRUDENZIALI" RISPETTO A QUELLE CHE VALGONO PER I MAGISTRATI ORDINARI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI E MILITARI. Lo si deve ricavare da una interpretazione costituzionalmente orientata (tesa a garantire l'indipendenza e imparzialità del giudice speciale CNF) dell'art. 53, comma 3, del d.lgs. 165/2001 (nel testo modificato dalla l. 190/2012, c.d. legge "anticorruzione", attuata con d.lgs. 39/2013).
Se, invece, si ritenesse che il testo del comma 3 dell'art. 53 -stante il suo riferimento ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili- non possa essere interpretato nel senso che imponga che anche gli incarichi consentiti e quelli vietati ai consiglieri del giudice speciale CNF siano individuati con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. 23 agosto 1988, n. 400, allora sarebbe evidente l'incostituzionalità (art. 3 e 111 Cost.) del detto comma 3 per mancata previsione dei consiglieri del CNF tra i soggetti per i quali (come è per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari) è necessario prevedere con regolamento gli incarichi consentiti e quelli vietati.
Recitano, in particolare, i commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001:
"2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente." (comma così modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190)
La legge di riforma forense riconosce al CNF (peggio che ai tempi del corporativismo fascista) il triplo ruolo di giudice speciale, amministratore (con enormi poteri) e legislatore di settore (attraverso il codice deontologico). Per questo non potrà non incappare in radicali censure di incostituzionalità, fondate sulla carenza delle essenziali garanzie di autonomia e indipendenza di giudice.
Già oggi (senza attendere i giudizi caducatori della Corte costituzionale) i consiglieri del CNF dovrebbero rendersi conto che l'essere tutti indistintamente giudici, amministratori e legislatori li pone in condizione reciprocamente limitatrice dello svolgimento di ciascuna di tali funzioni. Inoltre, li pone nella condizione di esercitare la professione forense senza quel livello di indipendenza e autonomia che essi stessi, costantemente, reclamano essere un connotato indispensabile della professione di avvocato: si pensi all'enorme mole di conflitti di interessi che si possono ipotizzare a seguito della imputazione a ciascun consigliere del CNF della attività giurisdizionale, amministrativa e di redazione del codice deontologico che l'unitario CNF svolge senza distinzioni di attribuzioni tra i detti consiglieri (altro che i conflitti di interessi degli impiegati pubblici a part time ridotto, tenuti in gran conto dalla l. 339/03!!!). Si potrebbe motteggiare, -per chiedere che incarichi e incompatibilità dei membri del CNF siano identici auelli dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari- dicendo che "non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca", altrimenti si rischia di incappare nell'altro proverbio "chi troppo vuole nulla stringe".
Inoltre, anche i commi da 7 a 13 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, come modificato a seguito della legge "anticorruzione" (l. 190/2012, attuata con d.lgs. 39/2013, entrato in vigore il 4 maggio 2013), dovrebbero essere applicati ai consiglieri del CNF-giudice, visto che tali commi sono applicabili a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in forza del richiamo, ad opera del comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, all'art. 3 del d.lgs. 165/2001. Altrimenti sarebbe evidente l'incostituzionalità del detto comma 6 per irragionevole mancata previsione d'una necessaria norma di cautela, con irragionevole privilegio d'una certa categoria di giudici (i consiglieri del CNF). Peraltro, non sembra possibile che i consiglieri del CNF-giudice, per sottrarsi alla doverosa applicazione dei commi da 7 a 13 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, invochino (sarebbe il colmo) la qualità di "dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali" (vedasi art. 53, comma 6).
Nè mi pare che in senso contrario si possa argomentare in maniera analoga a Cassazione, SS.UU., n. 8737/2008, che ritenne (sulla scia di Cass. 4905/1997) che un giudice di pace con anzianità di cinque anni non può invocare detta anzianità per ottenere, in base alla legge professionale forense, l'iscrizione di diritto nell'albo degli avvocati, come invece è consentito al magistrato togato, il quale sarebbe -a differenza del giudice di pace- organicamente inserito nell'ordine giudiziario. L'organicità di un tale inserimento pare individuata dalle Sezioni Unite nel fatto che solo il magistrato togato: 1) è nominato a seguito di concorso per la magistratura ordinaria; 2) è stabilmente e non temporaneamente incardinato nella funzione giurisdizionale; 3) è retribuito e non esercente un mandato tendenzialmente gratuito <la gratuità non sarebbe esclusa dalle "indennità" di cui gode il giudice di pace.
Quindi, il Ministro della giustizia dovrebbe vigilare (art. 24 l. 247/2012) affinchè, con riguardo anche ai consiglieri del giudice speciale CNF (e non solo con riguardo ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari) siano emanati i regolamenti di cui al comma 3 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 che individuino gli incarichi consentiti e quelli vietati.
Nel caso, poi, che non siano emanati (ovviamente dopo che la loro emanazione sia stata riconosciuta necessaria), riguardo ai consiglieri del giudice-CNF, i regolamenti di cui al comma 3 dell'art. 53, si dovrebbe attivare la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Infatti, ai sensi dell'art. 16-bis del d.lgs. 165/2001, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica deve disporre verifiche del rispetto delle disposizioni dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 (per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera di intesa con i servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato).
Già da oggi, comunque, mi pare che l'Antitrust dovrebbe segnalare l'enorme vulnus alle regole della concorrenza nel servizio professionale di avvocato e alla indipendenza del giudice CNF che si realizzerebbe attraverso una normativa che consenta ai consiglieri del CNF-giudice (tutti indistintamente, oltre che giudici, anche amministratori e artefici del codice deontologico forense) di non soggiacere all'individuazione -attraverso l'apposito regolamento di cui al comma 3 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001- degli incarichi loro consentiti e di quelli a loro vietati.
Del pari dovrebbe attivarsi CIVIT.
Sollecita, in tal senso, la Presidenza del Consiglio, l'Antitrust, CIVIT, il Ministro della giustizia e il CSM !!!
Ultimo aggiornamento Giovedì 05 Giugno 2014 16:02
 
Le donne dipendenti pubblici a part time ridotto, in quanto discriminate in maniera indiretta nell'accesso all'avvocatura, e le avvocatesse che volessero accedere ad un impiego pubblico a part time ridotto e nel contempo continuare a svolgere la professione forense, in quanto discriminate in maniera indiretta nell'accesso all'impiego pubblico a part time ridotto, possono invocare (anche provocando una pocedura di infrazione a causa della sproporzionata incompatibilità prevista dalla l. 339/03 e dall'art. 18, lettera d, della legge di riforma forense n. 247/12) a propria tutela la Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation (‘Employment Equality Directive’.
A supporto delle loro giuste rivendicazioni di accesso al lavoro potranno trovare utile il Rapporto della Commissione europea, del 17 gennaio 2014, "Joint Report on the application of Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin (‘Racial Equality Directive’) and of Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishig a general framework for equal treatment in employment and occupation (‘Employment Equality Directive’)". Link al Report dall'ottimo sito www.marinacastellaneta.it
Interessante pure il documento di lavoro allegato al Report, che raccoglie anche la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di normativa antidiscriminazione. Vi si legge, tra l'altro, in tema di discriminazione indiretta delle donne, realizzata attraverso ostacoli frapposti al loro lavoro a part time (sia professionale che da impoiegato): "Indirect discrimination occurs where a seemingly neutral provision, criterion or practice still puts you at a particular disadvantage compared to others because you are, for example, older, disabled or homosexual. This concerns measures which may look neutral and unproblematic at first sight but nevertheless have a discriminatory effect on a particular group of people. An employer’s refusal to hire persons who cover their head or face may appear neutral, but it will mainly affect Muslims and may therefore qualify as indirect discrimination based on religion or belief. It does not matter whether the discrimination was intentional or not. Often statistical information is useful to demonstrate indirect discrimination: for example when considering whether rules that are unfavourable for part-time workers indirectly discriminate against women, the fact that most part-time workers are women must be borne in mind." Link dall'ottimo sito www.marinacastellaneta.it
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Ultimo aggiornamento Venerdì 31 Gennaio 2014 11:51
 
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il 23 gennaio 2014 (pubblicazione su bollettino 4/2014 del 27/1/2014) ha fornito indicazioni alla Provincia di Roma in ordine alla sottopostagli bozza di regolamento per l'affidamento del servizio di linea Gran turismo.
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Ultimo aggiornamento Lunedì 27 Gennaio 2014 17:28
 
La Corte costituzionale, con sentenza 2/2014 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 2 della legge della Regione Toscana n. 64 del 2012, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Ha dichiarato assorbite le censure sollevate nei confronti del medesimo art. 2 in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost.
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 2/2014 ...
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Ultimo aggiornamento Lunedì 27 Gennaio 2014 17:15
Leggi tutto...
Per approfondire la questione della responsabilità dello Stato-giudice a seguito della violazione dell'obbligo di rinvio alla Corte di giustizia, leggi, sul sito dell'associazione dei costituzionalisti, l'articolo di Giovanni Zampetti "Rinvio pregiudiziale di interpretazione obbligatorio e giudice amministrativo: natura giuridica, portata dell’obbligo ex art. 267, par. 3, Tfue e conseguenze della sua mancata osservanza (riflessioni a partire da Cons. Stato, sez. VI, n. 1244 del 5 marzo 2012 e Corte giust., C-136/12, del 18 luglio 2013)". Questo il sommario: 1. La funzione del rinvio pregiudiziale di interpretazione e la ratio dell’obbligo ex art. 267, par. 3, Tfue: il giudice amministrativo di ultima istanza. 2. L’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1244 del 5 marzo 2012 sulla portata dell’obbligo di rinvio pregiudiziale e la sentenza della Corte di giustizia, C-136/12, del 18 luglio 2013: le preclusioni processuali interne, la rilevanza della questione interpretativa e il problema della violazione dell’obbligo di rinvio. 3. Il potere di valutazione della rilevanza e del grado di chiarezza della norma di diritto dell’Unione da parte del giudice nazionale a fronte della responsabilità extracontrattuale dello Stato-giudice. Cenni sui possibili rimedi alla omissione del rinvio pregiudiziale obbligatorio. 4. Considerazioni conclusive.
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Ultimo aggiornamento Domenica 19 Gennaio 2014 11:12
qui il link
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Ultimo aggiornamento Venerdì 17 Gennaio 2014 17:55
( dalla newsletter n. 42 di www.europeanrights.eu )

Fabio Maria Ferrari “Overruling giurisprudenziali delle Corti nazionali e prevedibilità delle modalità esecutive della pena: la Grande Camera, nel caso Rio Prada, amplia il perimetro di applicazione dell'art. 7 della CEDU”.
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Ultimo aggiornamento Giovedì 05 Giugno 2014 15:59
 La Corte di Strasburgo, con la sentenza della Grande Camera del 12/11/2013, caso Soderman c. Svezia (ricorso n. 5786/08) offre un paradigmatico esempio di applicazione dell'art. 41 CEDU.
LEGGI DI SEGUITO UNO STRALCIO DELLA SENTENZA ...
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Ultimo aggiornamento Venerdì 17 Gennaio 2014 15:04
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Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n.183 del 20-12-2012, rigettando il ricorso avverso decisione del Consiglio dell'Ordine di Roma del 09.11.2007, statuì che "l'art. 3, comma 2, del r.d.l. n. 1578/33 si riferisce ai rapporti di impiego e non anche ai rapporti che si instaurano per effetto della svolgimento da parte dell'avvocato di mansioni politiche e rappresentative; e la ragione della differenziazione sta nell'esigenza, da un lato, di tutelare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività della pubblica amministrazione nonché il valore espresso dall'obbligo di fedeltà del dipendente pubblico e, dall'altro, di preservare i principi di autonomia, indipendenza, dell'obbligo di difesa e di fedeltà agli interessi del cliente che caratterizzano la professione forense; beni questi ultimi che sarebbero messi a repentaglio nel caso di contemporaneo esercizio dell'attività di dipendente pubblico e di avvocato e che, per il motivo inverso, non lo sono nel caso di esercizio di una funzione pubblica elettiva." Si legge nella motivazione della sentenza: "Con il primo mezzo, si censurano nel provvedimento l’eccesso di potere per disparità di trattamento, la manifesta ingiustizia e la contraddittorietà della motivazione. Ci si riferisce al non essere mai stata in precedenza disposta dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati la cancellazione dagli Albi di iscritti che rivestano pubblici uffici, come quelli investiti di cariche politiche elettive, in violazione della prescrizione dell’art.3, co.2, RDL 1578/33: ché anzi il Consiglio Nazionale Forense avrebbe, in più pareri della sua Commissione Consultiva, dato per ammissibile l’esercizio della professione da parte sia di Consiglieri comunali, che di Senatori della Repubblica. Il motivo non può essere accolto. Esso trova il suo apparente fondamento nell’equiparazione tra chi ricopra cariche politiche o amministrative elettive (sia pure percependo un’indennità) e chi invece abbia un impiego od un ufficio retribuito con stipendio sul bilancio di una pubblica amministrazione, secondo l’elenco contenuto nell’art. 3, comma 2, del Regio Decreto Legge n. 1578/33: ma tale equiparazione non ha ragion d’essere, poiché essa poggia su di una erronea esegesi dell’art. 3 cit. che si riferisce ai rapporti di impiego e non anche ai rapporti che si instaurano per effetto della svolgimento da parte dell’avvocato di mansioni politiche e rappresentative; e la ragione della differenziazione sta nell’esigenza, da un lato, di tutelare il buon andamento e l’imparzialità dell’attività della pubblica amministrazione nonché il valore espresso dall’obbligo di fedeltà del dipendente pubblico e, dall’altro, di preservare i principi di autonomia, indipendenza, dell’obbligo di difesa e di fedeltà agli interessi del cliente che caratterizzano la professione forense; beni questi ultimi che sarebbero messi a repentaglio nel caso di contemporaneo esercizio dell’attività di dipendente pubblico e di avvocato e che, per il motivo inverso, non lo sono nel caso di esercizio di una funzione pubblica elettiva. La norma dell’art. 3, pacificamente e con costanza di indirizzo interpretata da questo Consiglio Nazionale Forense nel senso suindicato è stata pertanto altrettanto correttamente interpretata ed applicata dal consiglio territoriale, la cui decisione non merita censura. Né così fissata la portata della norma, può discutersi di una sua eventuale irrazionalità (e quindi incostituzionalità) dal momento che il motivo in esame né prospetta un’eventualità del genere né, ove la si dovesse ritenere sottintesa, indica i parametri di costituzionalità e quindi le norme costituzionali violate. Da ultimo, il provvedimento del consiglio dell’Ordine che ha fatto corretta applicazione, sia dei principi suesposti, sia dell’altrettanto corretta interpretazione dell’art. 3 cit. si sottrae, per questi motivi, alle censure di illegittimità per eccesso di potere, o di manifesta ingiustizia, nonché di contraddittorietà della motivazione, posto che esso è ben chiaro nel motivare, col riferimento all’art. 3 cit., la ragione dell’incompatibilità. Quanto detto a proposito della differenziazione delle posizioni dell’avvocato che sia contemporaneamente dipendente pubblico e dell’avvocato che sia investito di funzione rappresentativa di natura elettiva rende ragione del rigetto della parte del motivo concernente una presunta violazione del principio di uguaglianza: posto che le situazioni oggetto di comparazione non sono, come si è visto, affatto uguali."
Ebbene, Corte cost. 189/01: il parlamentare dev'essere più fedeli alla Repubblica che l'impiegato part time. Inoltre, ormai, l'art. 18, lettera d, della l. 247/12 (c.d. legge di riforma forense) ha sostituito all' "incompatibilità da impiego" una "incompatibilità da attività" che impone di riconsiderare la questione.
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Ultimo aggiornamento Venerdì 10 Gennaio 2014 11:58
Oltre che l'art. 15 della Carta di Nizza, si consideri, per l'influenza che ha prodotto nelle Carte costituzionali europee, la valorizzazione che il principio della libertà professionale ha trovato nella tradizione costituzionale tedesca, ove, sin dalla Costituzione del 1849, veniva correlata alle scelte di vita fondamentali nelle quali la persona esprime e realizza la propria personalità e costruisce attraverso un percorso formativo la propria identità culturale e professionale.
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Ultimo aggiornamento Sabato 07 Giugno 2014 10:16
Si legge al punto 66 della sentenza sul caso Cusan e Fazzo: "Dans toutes ces affaires, la Cour a conclu à la violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8. Elle a notamment rappelé l’importance d’une progression vers l’égalité des sexes et de l’élimination de toute discrimination fondée sur le sexe dans le choix du nom de famille. Elle a en outre estimé que la tradition de manifester l’unité de la famille à travers l’attribution à tous ses membres du nom de l’époux ne pouvait justifier une discrimination envers les femmes (voir, notamment, Ünal Tekeli, précité, §§ 64-65)." La Corte sbaglia: niente di più facile che un malinteso pari trattamento della storia familiare di ciascuno dei coniugi li porti a dare il cognome del padre ad un figlio e il cognome della madre ad un altro figlio. Ciò non aiuta i fratelli a sentirsi fratelli e costituisce l'ennesimo sacrificio dell'unità familiare sull'altare dell'individualismo di ciascun genitore.
La Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza del 7 gennaio 2014 sul caso Cusan e Fazzo contro Italia, in tema di attribuzione del solo cognome della madre al figlio su concorde richiesta di entrambi i genitori, approfondisce le tematiche del divieto di discriminazione (art. 14 CEDU), del rapporto tra tale divieto e l'articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), dell'applicazione dell'art. 46 CEDU.
RIPORTO DI SEGUITO STRALCI DELLA SENTENZA RELATIVI A TALI TEMATICHE ...
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Ultimo aggiornamento Sabato 07 Giugno 2014 10:23
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Il piano nazionale anticorruzione elaborato dal dipartimento della funzione pubblica, nell'allegato 1 (paragrafo b7, intitolato "Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extraistituzionali") rammenta che la l. 190/2012 è intervenuta a modificare anche il regime contenuto nell'art. 53 del d.lgs. 165 del 2001, in particolare prevedendo che:
" - ... le amministrazioni debbono adottare dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi extra istituzionali; infatti, l’art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla l. n. 190 del 2012, prevede che “In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente”. - in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 7, del d.lgs. n 165 del 2001, le amministrazioni debbono valutare tutti i profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali; l’istruttoria circa il rilascio dell’autorizzazione va condotta in maniera molto accurata, tenendo presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente un’opportunità, in special modo se dirigente, di arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell’attività istituzionale ordinaria; ne consegue che, al di là della formazione di una black list di attività precluse la possibilità di svolgere incarichi va attentamente valutata anche in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e scientifica nonché di valorizzazione di un’opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente;
- ... continua comunque a rimanere estraneo al regime delle autorizzazioni e comunicazioni l’espletamento degli incarichi espressamente menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del comma 6 dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità; essi, pertanto, non debbono essere autorizzati né comunicati all’amministrazione;..."
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Ultimo aggiornamento Mercoledì 08 Gennaio 2014 15:25
La Corte di giustizia, ha depositato il 12 dicembre 2013 sentenza nella causa C-361/12. La sentenza consegue a domanda pregiudiziale presentata alla Corte, ex art. 267 TFUE, dal Tribunale di Napoli nell’ambito di una controversia fra la sig.ra Carratù e Poste Italiane SpA relativamente all’apposizione di un termine al contratto di lavoro posto in essere con quest’ultima.
Si legge al punto 1 della sentenza: "La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l’«accordo quadro»), inserito in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) (in prosieguo: la «direttiva 1999/70»), del principio di tutela giurisdizionale effettiva, quale definito all’articolo 6 TUE, letto in combinato disposto con gli articoli 47 e 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e con l’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), nonché dei principi generali del diritto dell’Unione quali il principio della certezza del diritto, il principio di equivalenza e il principio della tutela del legittimo affidamento."
La Corte, al paragrafo 34, richiama le sue decisioni in tema di part time.
In conclusione la Corte di giustizia ha dichiarato che:
"1) La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, inserito in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che può essere fatta valere direttamente nei confronti di un ente pubblico, quale Poste Italiane SpA.
2) La clausola 4, punto 1, del medesimo accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che la nozione di «condizioni di lavoro» include l’indennità che un datore di lavoro è tenuto a versare ad un lavoratore, a causa dell’illecita apposizione di un termine al contratto di lavoro.
3) Sebbene il menzionato accordo quadro non osti a che gli Stati membri introducano un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dall’accordo stesso per i lavoratori a tempo determinato, la clausola 4, punto 1, di detto accordo quadro deve essere interpretata nel senso che non impone di trattare in maniera identica l’indennità corrisposta in caso di illecita apposizione di un termine ad un contratto di lavoro e quella versata in caso di illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato."
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Ultimo aggiornamento Mercoledì 08 Gennaio 2014 15:21
La Corte di giustizia, con ordinanza nella causa C-50/13 (quesiti pregiudiziali ex art. 267 TFUE proposti dal Tribunale di Aosta nella causa Rocco Papalia contro Comune di Aosta), depositata il 12 dicembre 2013, ha dichiarato che:
"L’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretato nel senso che esso osta ai provvedimenti previsti da una normativa nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, la quale, nell’ipotesi di utilizzo abusivo, da parte di un datore di lavoro pubblico, di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, preveda soltanto il diritto, per il lavoratore interessato, di ottenere il risarcimento del danno che egli reputi di aver sofferto a causa di ciò, restando esclusa qualsiasi trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando il diritto a detto risarcimento è subordinato all’obbligo, gravante su detto lavoratore, di fornire la prova di aver dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego, se detto obbligo ha come effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio, da parte del citato lavoratore, dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione.
Spetta al giudice del rinvio valutare in che misura le disposizioni di diritto nazionale volte a sanzionare il ricorso abusivo, da parte della pubblica amministrazione, a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato siano conformi a questi principi."
Interessante quel che scrive la Corte di giustizia ai paragrafi 26 e 27 dell'ordinanza
"26 A questo proposito, dalla decisione di rinvio si evince che la normativa interna in questione nel procedimento principale, nell’interpretazione datane dalla Corte suprema di cassazione, pare che imponga che un lavoratore del settore pubblico, quale il sig. Papalia, il quale desideri ottenere il risarcimento del danno sofferto, nell’ipotesi di utilizzo abusivo, da parte del suo ex datore di lavoro pubblico, di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, non goda di nessuna presunzione d’esistenza di un danno e, di conseguenza, debba dimostrare concretamente il medesimo. Secondo il giudice del rinvio, una prova siffatta, quanto all’interpretazione seguita nell’ordinamento nazionale, richiederebbe che il ricorrente sia in condizioni di provare che il proseguimento del rapporto di lavoro, in base a una successione di contratti a tempo determinato, l’abbia indotto a dover rinunciare a migliori opportunità di impiego.
27 Il governo italiano, nelle osservazioni scritte da esso presentate alla Corte, nega la rilevanza di un’interpretazione siffatta. Esso sostiene che nell’ordinamento nazionale il lavoratore del settore pubblico può provare con presunzioni l’esistenza del danno che egli ritenga di aver sofferto a causa dell’utilizzo abusivo, da parte del suo ex datore di lavoro pubblico, di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato e può invocare, in tale cornice, elementi gravi, precisi e concordanti i quali, benché non possano essere qualificati come prova compiuta, potrebbero tuttavia fondare il convincimento del giudice riguardo all’esistenza di un danno siffatto. Il governo italiano sottolinea anche la circostanza che la prova in tal modo richiesta non sarebbe tale da privare detto lavoratore della possibilità di ottenere il risarcimento del suo danno."
e ai paragrafi 32 e 33:
"32 Nel caso di specie, secondo la decisione di rinvio, la prova richiesta in diritto nazionale può rivelarsi difficilissima, se non quasi impossibile da produrre da parte di un lavoratore quale il sig. Papalia. Pertanto, non si può escludere che questa prescrizione sia tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio, da parte di questo lavoratore, dei diritti attribuitigli dall’ordinamento dell’Unione e, segnatamente, del suo diritto al risarcimento del danno sofferto, a causa dell’utilizzo abusivo, da parte del suo ex datore di lavoro pubblico, di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.
33 Spetta al giudice nazionale procedere alle verifiche del caso. In tale cornice, è suo compito anche esaminare in che misura, ammesso che risultino provate, le affermazioni del governo italiano, richiamate nel punto 27 della presente ordinanza, possano agevolare quest’onere della prova e, di conseguenza, incidere sull’analisi concernente il rispetto del principio di effettività in una controversia quale quella di cui al procedimento principale."
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Ultimo aggiornamento Sabato 07 Giugno 2014 10:23
Il TAR Umbria, in sentenza n. 559/2013, depositata il 5 dicembre 2013, ha chiarito le condizioni e i limiti di legittimità del recupero, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle somme che siano state indebitamente erogate ai dipendenti. Ha, in particolare, statuito:
"3. Merita condivisione la doglianza di cui al III motivo di gravame, atteso che la possibilità per il dipendente di recuperare le imposte globalmente corrisposte sui redditi oggetto di restituzione attraverso il meccanismo della deduzione di cui all’art. 10 c. 1 lett. d-bis del TUIR, secondo le argomentazioni difensive della difesa erariale, non legittima l’Amministrazione alla ripetizione di somme non corrisposte al proprio dipendente.
La ripetizione dell'indebito nei confronti del dipendente non può non avere ad oggetto le somme da quest'ultimo percepite in eccesso, vale a dire quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente, non potendo invece pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali), allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (Consiglio di Stato sez. VI, 2 marzo 2009, n.1164)."
e ancora:
"5. Sono invece fondate e vanno accolte anche le censure di cui al I motivo.
Se è certo che in caso di indebita erogazione di denaro al pubblico dipendente, la buona fede del percipiente non è di ostacolo alla ripetizione degli emolumenti erroneamente corrisposti - attesa la riferita doverosità del rapporto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2043 c.c., che costituisce esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale non rinunciabile, in quanto conseguente al perseguimento di finalità di pubblico interesse cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate ed oggetto di ripetizione - è altrettanto vero che l'eventuale affidamento ingenerato nel percipiente circa la regolarità dei pagamenti di somme successivamente ritenute indebitamente corrisposta comporta l'onere, a carico dell'Amministrazione, di operare il recupero con modalità che non devono essere eccessivamente onerose per il dipendente, al quale deve essere consentito di restituire con opportuna rateizzazione quanto indebitamente corrisposte, in modo da non pregiudicare soverchiamente le esigenze di vita del debitore (così T.A.R. Campania Napoli sez. VII 15 dicembre 2010, n. 27382; cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 giugno 2006, n. 3979; id., sez. VI, 27 aprile 2006, n. 2350; T.A.R. Marche, sez. I, 30 marzo 2007, n. 436; T.A.R. Puglia - Lecce, sez. I, 9 ottobre 2003, n. 6780).
E’vero come, nella fattispecie per cui è causa, la soccombenza nel giudizio di primo grado (sent. 823/2003 T.A.R. Umbria) abbia invero in parte escluso il consolidamento dell’affidamento del ricorrente al mantenimento di quanto indebitamente percepito per il periodo 16 giugno 2002 - 31 ottobre 2006.
Ne consegue comunque, ad avviso del Collegio, che il recupero disposto nei confronti dell’odierno ricorrente, non tenendo minimamente in considerazione l’incidenza sulla possibilità di soddisfazione dei bisogni essenziali di vita del percipiente e della sua famiglia, anche in considerazione della non lieve entità dell’importo, si manifesta quanto a tal profilo illegittimo, fermo restando la doverosità di procedere al recupero degli importi corrisposti.
6. Per i suesposti motivi il ricorso è fondato e va accolto, e per l’effetto va annullata in parte qua l’impugnata nota del 9 giugno 2009 dell’ufficio Contenzioso del Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con sede in Chieti, con salvezza per l’Amministrazione di procedere al recupero delle somme nette effettivamente corrisposte, purché con previsione di modalità compatibili con le esigenze di vita del ricorrente e del proprio nucleo familiare."
LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA 559/2013 DEL TAR UMBRIA ...
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Ultimo aggiornamento Domenica 05 Gennaio 2014 16:33
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(dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 5 gennaio 2014)
Ricorso al CNF e jus postulandi
La norma generale dell’art. 86 c.p.c. (secondo cui la parte, se in possesso dei requisiti necessari per esercitare l’ufficio di difensore presso il giudice adito, può stare in giudizio personalmente, senza il ministero di altro difensore) va correlata con le norme speciali previste dall’ordinamento forense e, in particolare, con gli artt. 1, 7 e 33 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 e con l’art. 60 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, di talché non è consentito a chiunque svolgere difese e assumere patrocinio davanti al Consiglio nazionale forense, bensì soltanto ai soggetti cui la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l’iscrizione nell’albo, soltanto eccezionalmente il ricorso al C.N.F. essendo consentito al professionista non iscritto all’albo speciale, a condizione, tuttavia, che egli sia iscritto nell’albo ordinario, con (eventuale) assistenza di un avvocato iscritto nell’albo speciale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), sentenza del 3 settembre 2013, n. 153
Ultimo aggiornamento Domenica 05 Gennaio 2014 12:18

Si legge sul sito della Cassazione (servizio novità), riguardo alla sentenza 27266/2013 delle SS.UU. civili: "Sentenza n. 27266 del 05/12/2013 inserito il 13/12/2013 AVVOCATO E PROCURATORE - DIPENDENTI PUBBLICI PART-TIME SVOLGENTI ATTIVITA' DI AVVOCATO EX L. N. 662 DEL 1996 - INCOMPATIBILITA' AI SENSI DELLA L. N. 339 DEL 2003 - ABROGAZIONE IN FORZA DI NORME SUCCESSIVE - ESCLUSIONE La disciplina introdotta dalla legge 25 novembre 2003, n. 339, che sancisce l’incompatibilità tra impiego pubblico part-time e professione forense, non è stata tacitamente abrogata dalle norme successive, di cui al d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (conv., con modif., dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) e D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 ..."
EBBENE, LE SS.UU. CIVILI DELLA CASSAZIONE SBAGLIANO! LEGGI QUI I MIEI RILIEVI IN TEMA DI ABROGAZIONE DELLA L. 339/2003.
Basterebbe, per confutare le argomentazioni della sentenza 27266/2013 in tema di abrogazione della l. 339/03: 1) considerare la valenza dei decreti legislativi e del testo Unico che il Governo deve emanare ex art. 64 l. 247/12 per rilevare le disposizioni (anche implicitamente) abrogate e quelle ancora vigenti, di rango primario e secondario; 2) considerare che, previo giudizio di compatibilità, devono trovare applicazione le disposizioni vigenti, ancorché non richiamate dalla legge di riforma forense (articolo 65, comma 1, l. 247/12). L'art. 64, "Delega al Governo per il testo unico", recita: "1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o piu' decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilita' con successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benche' non richiamate, che sono comunque abrogate; b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo. 2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la professione di avvocato, il Governo e' autorizzato, nella adozione del testo unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti. 3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica." L'art. 65, "Disposizioni transitorie", al comma 1, recita: "Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se ecessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate."
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Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Gennaio 2014 16:59
Siccome la vecchia legge professionale degli avvocati (r.d.l. 1578/1933, ormai "in via di sostituzione" con la l. 247/2012) è legge speciale rispetto alla l. 241/90, non è mai legittimo il provvedimento di cancellazione dall'albo degli avvocati (non s'applica l'art. 21-octies della 241/90) adottato senza aver reso partecipe del procedimento di cancellazione il Pubblico Ministero, come appunto richiede la legge professionale degli avvocati. E' questa, secondo me, l'ineludibile conseguenza della detta specialità. Sono state le Sezioni Unite della Cassazione ad affermare che la legge professionale forense è speciale rispetto alla l. 241/90, tanto speciale da escluderne l'applicazione (e la rilevanza dell'art. 21-octies di quest'ultima). L'hanno a chiare lettere sostenuto nella sentenza 16629/2009, depositata il 17/7/2009, resa in tema di diniego di iscrizione all'albo (in particolare trattavasi di diniego di iscrizione di un "legale" di società mista nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti d'Enti pubblici) ma sicuramente esprimente un principio da seguire anche in tema di procedimento di cancellazione dall'albo. Hanno, tra l'altro, affermato le Sezioni Unite: "... Seppure, infatti, il procedimento relativo all'iscrizione all'albo dei procuratori ed avvocati e gli atti adottati hanno natura amministrativa così come il provvedimento che lo definisce, è del pari vero che per questo il D.L. n. 1578 del 1933, ha scelto per le conseguenze cui esso perviene l'adozione di li procedimentali propri della giurisdizione, quali la tutela del contraddittorio, l'audizione dell'interessato, una eventuale fase istruttoria e la possibilità di disporre di una difesa tecnica: e quindi una particolare e specifica disciplina, che ponendosi quale legge speciale, prevale sulla legge generale in materia di procedimento amministrativo, posto che in essa sono previste garanzie di livello non inferiore a quelle stabilite da quest'ultima legge: come dimostra proprio la fattispecie in relazione alla quale lo stesso ricorrente ha riferito di avere presentato dopo l'originaria istanza di iscrizione nell'albo speciale,un'istanza integrativa onde documentare la sua posizione di responsabile dell'ufficio legale; di avere successivamente ricevuto comunicazione dal Consiglio di integrare la documentazione suddetta con particolare riferimento al suo rapporto di lavoro e di avere quindi depositato tutti i documenti necessari onde fornire riscontro alla richiesta in questione".

Avevo redatto in tal senso apposito motivo di ricorso al CNF avverso la cancellazione dall'albo comminata in base alla legge 339/03. LA SENTENZA DELLE SS.UU. CIVILI DELLA CASSAZIONE n. 27266/2013 HA PERO' CONFERMATO LA SENTENZA DEL CNF CHE RIGETTAVA IL MIO RICORSO. HA SBAGLIATO! L'INTERA SENTENZA n. 16629/2009 DELLE SS.UU. CIVILI DELLA CASSAZIONE LA PUOI LEGGERE CLICCANDO SU "LEGGI TUTTO"...
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Ultimo aggiornamento Venerdì 03 Gennaio 2014 18:11
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Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza 17/12/2008, n. 156, accolse parzialmente un ricorso avverso decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza del 28/11/2007 ed ha statuito che: "L'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 96/2001, il quale deve essere interpretato in senso conforme alla Direttiva 98/5/CE cui ha dato attuazione, non osta all'iscrizione dell'avvocato stabilito anche nella sezione degli addetti agli enti pubblici anche nel caso in cui il professionista non sia dipendente dello Stato di origine; diversamente, la citata norma non si sottrarrebbe ad inevitabile disapplicazione, con conseguente diretto riconoscimento del diritto all'iscrizione portato dalla Direttiva".
Aveva ragione la sentenza 156/2008 del CNF (e ha torto la sentenza delle SS.UU. Civili della Cassazione n. 27266/2013).
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Ultimo aggiornamento Mercoledì 08 Gennaio 2014 17:19


Per la Cassazione il pubblico ministero deve esser messo in grado di partecipare al procedimento disciplinare forense. Le sezioni unite della Suprema corte hanno infatti affermato, con sentenza n. 20773, depositata il 7 ottobre 2010: "E' principio già altre volte affermato dalle sezioni unite di questa Corte quello secondo cui, nel procedimento disciplinare a carico di avvocati, trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile; le norme del codice di procedura penale si applicano invece soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale faccia espresso rinvio ad esse, ovvero allorchè sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale (cfr., in tal senso, da ultimo, Sez. un. n. o692 del 2001). Ed allora, non ravvisandosi nella normativa speciale alcuna espressa indicazione di segno diverso, è da ritenere che anche la partecipazione del pubblico ministero al procedimento disciplinare in questione sia retta dai principi che regolano l'intervento di detto organo pubblico nel giudizio civile: principi in base ai quali la regolarità del procedimento è assicurata dal mero fatto che il pubblico ministero sia stato posto in condizione di partecipare al processo, anche se poi abbia scelto in concreto di rimanere assente, come nel presente caso è accaduto." Ovviamente la necessità che il pubblico ministero sia meso in grado di partecipare al procedimento che si svolge nei confronti di un avvocato innanzi al Consiglio dell'ordine non può esser limitata al procedimento per l'irrogazione di sanzione disciplinare ma deve valere anche quando si tratti di procedimento non disciplinare ma "amministrativo" di cancellazione dall'albo per incompatibilità.
La sentenza delle Sezioni Unite n. 27266/2013, invece, lo nega immotivatamente. E percio' (anche su tale questione) sbaglia !
Leggi di seguito ampi stralci della sentenza della Cassazione 20773/2010...
Ultimo aggiornamento Venerdì 03 Gennaio 2014 17:48
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(dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 2 gennaio 2013)
Per consolidato orientamento di questo CNF l’iscrizione nel registro dei praticanti ovvero lo svolgimento della pratica forense è incompatibile con lo status di appartenente alle forze dell’ordine. Nel caso di specie la risposta è nello stesso quesito così come posto. Infatti, l’appartenente a corpo militare, quale l’Aeronautica Militare, a prescindere dalle funzioni e/o mansioni svolte nell’ambito del rapporto, può assumere la qualifica di pubblico ufficiale e, quindi, su di lui può gravare l’obbligo di denunzia. Ciò trova conferma nella previsione di cui all’art. 7 bis del d.l. n. 92/2008, che ha previsto la possibilità di conferire agli appartenenti alle forze militari, in casi di necessità, le qualifiche e funzioni di pubblico ufficiale e di ufficiale di pubblica sicurezza, equiparandoli di fatto alle forze dell’ordine. Anche a prescindere da una tale considerazione l’incompatibilità sussisterebbe, comunque, in ragione del vincolo di subordinazione gerarchica che caratterizza certamente i corpi militari, indipendentemente dal grado e dalle specifiche mansioni e/o funzioni prettamente amministrative svolte, incompatibile con l’indipendenza, segretezza e riservatezza che devono caratterizzare anche l’attività del praticante/tirocinante avvocato . Per quanto esposto la tutela dei fondamentali doveri di segreto professionale e di fedeltà al cliente impongono di negare l’iscrizione dell’appartenente alle forze dell’ordine nel registro dei praticanti/tirocinanti.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 17 luglio 2013, n. 87
Quesito n. 292, COA di Napoli
Ultimo aggiornamento Venerdì 03 Gennaio 2014 12:32
(riporto tra virgolette dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 27 dicembre 2013)
"Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo con nota del 9 aprile 2013 Prot. n. 9298 ha richiesto parere in merito alla possibilità di iscrizione nel registro dei praticanti avvocati senza patrocinio di soggetti svolgenti altra attività di lavoro subordinato o autonomo.
Il Consiglio rimettente evidenzia l’apparente antinomia emergente tra le disposizioni dell’art. 17, comma 4 e dell’art. 41, comma 4 della Legge n. 247/2012; difatti, mentre la prima norma (per il richiamo al comma 1 dello stesso art. 17, la cui lett. e rinvia al regime delle incompatibilità sancite dall’art. 18 della Legge) sembra precludere, in presenza di altra attività di lavoro dipendente o autonomo, l’iscrizione del praticante, l’art. 41, comma 4 della stessa Legge propone una disciplina più flessibile, orientata al criterio della verifica di compatibilità effettiva tra tirocinio e concorrente diversa attività lavorativa. Osserva la Commissione che, ponendosi il quesito del Consiglio territoriale in prospettiva di attualità concreta, evidentemente in relazione a procedimenti di iscrizione allo stato in corso, la fonte regolatrice della materia vada, ancora oggi, ravvisata nel R.D. n. 1578/1933 il cui art. 17 non prevede alcuna ipotesi di incompatibilità correlata alla concorrenza del rapporto di lavoro subordinato, fatte salve le incompatibilità legate alle funzioni effettivamente svolte, quando queste siano suscettibili di incidere sull’osservanza di specifici obblighi gravanti sul professionista: si pensi, ad esempio, alla giurisprudenza del Consiglio nazionale forense in merito all’impossibilità di iscrizione nel Registro dei Praticanti degli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine. Difatti, la disciplina del tirocinio dettata nel Capo I del Titolo IV della Legge n. 247/2012 troverà applicazione solo a partire dal 1 gennaio 2015, in virtù di quanto previsto dall’art. 48 della medesima legge.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 17 luglio 2013, n. 70
Quesito n. 258, COA di Palermo
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Ultimo aggiornamento Venerdì 03 Gennaio 2014 12:35
Si legge, tra l'altro, al punto 8 del "considerato in diritto" della sentenza della Corte costituzionale 311/2009:
"Ciò posto, occorre rilevare che la Corte di Strasburgo non ha inteso enunciare un divieto assoluto d’ingerenza del legislatore, dal momento che in varie occasioni ha ritenuto non contrari all’art. 6 della Convenzione europea particolari interventi retroattivi dei legislatori nazionali.
La legittimità di simili interventi è stata riconosciuta, in primo luogo, allorché ricorrevano ragioni storiche epocali, come nel caso della riunificazione tedesca (caso Forrer-Niederthal c. Germania, sentenza del 20 febbraio 2003).
In questo caso, la Corte europea, di fronte ad una norma che faceva salvi con effetto retroattivo i trasferimenti di proprietà, senza indennizzo, in «proprietà del popolo» della ex D.D.R., ha concluso per la compatibilità dell’intervento con la norma convenzionale; ciò non soltanto per il motivo “epocale” del nuovo riassetto dei conflitti patrimoniali conseguenti alla riunificazione, ma anche in considerazione della sussistenza effettiva di un sistema che aveva garantito alle parti, che contestavano le modalità del riassetto, l’accesso a, e lo svolgimento di, un processo equo e garantito. In particolare, a seguito della denuncia di incostituzionalità della norma, il Tribunale costituzionale tedesco si era pronunciato nel senso della compatibilità della disposizione in questione con la Legge Fondamentale. Tale specifica evenienza, che mostra un’innegabile analogia con la vicenda oggi qui in esame, è stata considerata come «punto chiave della controversia». La Corte europea ha riconosciuto che il ricorrente aveva avuto accesso a tribunali indipendenti avvicendatisi nei vari gradi, e soprattutto all’organo di giustizia costituzionale, sicchè ha osservato che «nel suo complesso», il procedimento in questione aveva rivestito i caratteri di equità, conformi al dettato dell’art. 6, paragrafo 1, della CEDU."
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Ultimo aggiornamento Sabato 07 Giugno 2014 10:24
Sulla rivista della Associazione Italiana Costituzionalisti A.I.C. (numero di dicembre 2013) trovi un interessante articolo dal titolo "Il Crime and Courts Act consolida l’indipendenza dei giudici inglesi", di Alessandro E. Basilico. Questo il SOMMARIO: Introduzione. 1. La progressiva emancipazione del giudiziario dagli altri poteri: l’istituzione della Supreme Court. 2. Il Crime and Courts Act: procedimento seguito e ragioni della riforma. 3. Il nuovo procedimento di nomina della Supreme Court. 4. Il nuovo procedimento di nomina degli altri giudici. 5. Le misure per incentivare la «diversity» nella magistratura. Osservazioni conclusive.
Vi si legge:
"... Secondo la Corte di Strasburgo, i requisiti d’indipendenza e imparzialità del giudice sanciti dall’art. 6, par. 1, CEDU, debbono essere apprezzati sotto un duplice profilo, soggettivo e uno oggettivo. Nel primo senso consistono nell’assenza di un pregiudizio rispetto alla causa in capo a chi è chiamato a deciderla; nel secondo senso comportano che, anche sul piano dell’apparenza, il giudice non dia adito a dubbi circa l’assenza di pregiudizi rispetto alla controversia. (nota 10) Proprio quest’ultima accezione dei requisiti posti dall’art. 6, par. 1, CEDU aveva indotto la Corte europea a condannare il Regno Unito a causa della commistione di funzioni (legislative, esecutive e giurisdizionali) esercitate dal Balivo dell’isola di Guernsey. (nota 11) Con questi stessi criteri contrastava anche l’ambigua posizione del Lord Chancellor – la cui effettiva capacità di proteggere l’indipendenza della magistratura peraltro era stata messa in dubbio anche in patria (nota 12) – e della House of Lords. (nota 13)
- nota 10: Si veda, per esempio, Corte EDU, GC, sent. 28 maggio 2002, Stafford c. Regno Unito, pt. 70 e ss. (sul ruolo del Segretario di Stato nella decisione di rilascio dei condannati all’ergastolo) e Corte EDU, sez. III, sent. 26 febbraio 2002, Morris c. Regno Unito, pt. 58 e ss. (sulla composizione delle Corti marziali). - nota 11: Corte EDU, sez. III, sent. 8 febbraio 2000, McGonnell c. Regno Unito, pt. 46 e ss.. - nota 12: Si veda il documento della Commissione per gli affari costituzionali della House of Lords dal titolo Relations between the executive, the judiciary and the Parliament, 2007, disponibile al sito www.publications.parliament.uk. - nota 13: In tal senso si v. R. SMITH, Constitutional Reform, the Lord Chancellor and Human Rights: The Battle of Form and Substance, in “Journal of Law and Society”, n. 1/2005, pp. 187 e ss.."
E inoltre: "Oltre a consolidare l’indipendenza delle Corti e dei Tribunals dal governo, l’altro obiettivo perseguito dal Crime and Courts Act [2013] consiste nell’accentuare il pluralismo («diversity») – di genere, ma non solo – all’interno degli organi giudiziari, sul presupposto che sia necessario rendere il corpo dei giudici simile a quello della società in cui sono chiamati a operare. In effetti, com’è stato osservato, nella magistratura inglese la maggior parte dei giudici sono uomini, bianchi, di ceto abbiente e laureati nelle Università di Oxford o Cambridge. L’obiettivo viene perseguito principalmente mediante due strumenti. Il primo è disporre che, a parità di merito dei candidati, la commissione potrà scegliere quello la cui designazione accentuerà il pluralismo all’interno della Corte che andrà a comporre. Il secondo è consentire l’assunzione d’incarichi giudiziari con rapporto di lavoro «part-time», precisando che il numero dei componenti dei vari organi giudicanti (chiamato «equivalent number) deve essere calcolato secondo criteri che tengano conto sia dei giudici «full-time», sia delle frazioni orarie lavorate dai giudici «part-time». L’applicazione delle nuove norme potrebbe modificare anche la composizione della Supreme Court. Per questo invece di prevedere che questa sia formata da 12 giudici, il Constitutional Reform Act [2005], come modificato dal Crime and Courts Act [2013], dispone ora che essa è composta dalle persone selezionate come giudici e che comunque non è possibile superare l’«equivalent number» di 12 giudici «full-time» (per esempio potrà essere composta da 10 giudici «full-time» e da 4 giudici «part-time»)."
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Ultimo aggiornamento Martedì 17 Dicembre 2013 16:16

OVVERO, LA NOTTE DEL DIRITTO !!!
In Italia, mentre il presidente del Consiglio Nazionale Forense è ammesso ad esser membro del CDA della Fondazione CARIGE (e in ordine agli ampi poteri del CDA della Fondazione CARIGE vedi l'art. 21 dello Statuto di quella Fondazione), viene definitivamente cancellato dall'albo forense un avvocato ritenuto incompatibile dalle Sezioni Unite civili della Cassazione perchè semplice impiegato pubblico a part time ridotto (impiegato -e nemmeno dirigente- al ministero dei trasporti per un giorno a settimana).
Le Sezioni Unite Civili della Cassazione, con la sentenza 27266/2013, depositata il 5 dicembre 2013 (su internet http://www.altalex.com/index.php?idnot=65582 dal 16/12/2013, oppure http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=3317 dal 13/12/2013, http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/12/dipendenti-part-time-legittimo-il-divieto-di-esercitare-la-professione-di-avvocato.html dal 5/12/2013), hanno respinto il ricorso col quale avevo impugnato la sentenza del Consiglio Nazionale Forense che aveva confermato la mia cancellazione dall'albo degli avvocati, comminata ex l. 339/03, a causa del mio rifiuto di rassegnare le dimissioni dall'impiego pubblico a part time ridotto (che mi occupa un giorno a settimana).
La cancellazione comminata ai malcapitati è sanzione interdittiva del diritto legittimamente acquisito (per superamento dell'esame di Stato abilitante). Essa sopravviene non a titolo disciplinare (nessuna norme deontologica è stata violata dagli "avvocati-part-time") ma corrisponde ad una delle pene previste dal codice penale (artt. 19 n. 2, 30 e 31) e viola, pertanto, l’art. 25 della Costituzione in quanto secondo detto articolo nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso (in questo caso, ai pubblici dipendenti part- time già iscritti agli Albi degli Avvocati prima dell’entrata in vigore della legge 339/03 è stata applicata la pena della cancellazione dall’Albo degli Avvocati proprio con una legge successiva al "fatto commesso"). Occorre pure rilevare che la cancellazione dall’albo degli avvocati ex lege ha un solo precedente: la legge 1054 del 1939 che vietava agli avvocati di razza ebraica di essere iscritti all’albo e ne ordinava la cancellazione! Degli ebrei, però, la detta legge fascista prevedeva almeno l'iscrizione in un elenco apposito e la possibilità da parte loro di difendere solo persone di razza ebraica: agli attuali "avvocati-part-time impiegati pubblici" non è stato concesso di difendere più nessuno! Sono stati sbattuti fuori da tutti gli albi, realizzando una sorta di radicale "pulizia etnica degli albi forensi" nei confronti degli impiegati pubblici a part time ridotto, valutati come moderni servi fisci.
Le Sezioni Unite hanno anche scritto, a motivazione del rifiuto di sospendere la decisione del mio ricorso fino alla pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo (investita già da ricorsi di altri "vecchi avvocati part time", tra i quali il ricorso Ferrara contro Italia e Perelli contro Italia): "... gli effetti della decisione della CEDU sul richiamato ricorso dell'avvocato Ferrara non potranno produrre alcun effetto diretto sull'esito del presente ricorso, e d'altra parte l'attuale ricorrente potrà a sua volta adire la Corte di Strasburgo, qualora riterrà di avvalersi di tale mezzo di tutela avverso la presente sentenza".
A proposito dell'affermazione fatta dalla sentenza 27266/2013 sopra riportata, occorre certo riconoscere che le sentenze della Corte EDU che accogliessero i ricorsi a quella Corte già presentati da "vecchi avvocati-part-time" sarebbero, in realtà (vedasi Corte cost. 210/2013), "sentenze pilota" che comporterebbero, accanto all’equa soddisfazione per la parte lesa, l’obbligo giuridico per lo Stato italiano di rimuovere gli impedimenti legislativi ostativi al conseguimento dell’obiettivo indicato dai giudici di Strasburgo, in forza dell'art. 46 CEDU.
Ciò detto, si rileva che la Suprema Corte di Cassazione avrebbe dovuto mostrare un maggior rispetto del principio dell'interpretazione conforme alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ed una maggiore attenzione al censurato vizio di violazione dell'art. 117, comma 1, della Costituzione, in relazione ai parametri "interposti" di costituzionalità (rinvenibili nella giurisprudenza della Corte EDU, che, a questo punto, devo riconoscere d'aver inutilmente sottoposto all'esame delle Sezioni Unite). Considerato pure che il ruolo fondamentale della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha portato alla adozione del protocollo 16 alla CEDU, la Suprema Corte italiana avrebbe dovuto mostrare maggior rispetto per l'esigenza d'un vaglio analitico della giurisprudenza della Corte EDU sottoposta al suo esame. Di certo, pure per tali ragioni ricorrerò alla Corte di Strasburgo, come credo faranno tutti gli avvocati cancellati dall'albo in forza delle sentenze d'ultima istanza che s'attendono analoghe. Ampliando le censure già formulate nel ricorso FERRARA contro ITALIA e nel ricorso PERELLI contro ITALIA, lamenterò violazioni della CEDU e dei suoi Protocolli e cioè, quantomeno: 1) Violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale del 20 marzo 1952; 2) Violazione dell'art. 14 CEDU "Divieto di discriminazione", in congiunzione con l'art. 1 del Protocollo addizionale del 20 marzo 1952 e con l'art. 8 CEDU; 3) Violazione dell'art. 8 CEDU "Diritto al rispetto della vita privata e familiare"; 4) Violazione dell'art. 7 CEDU "Nulla poena sine lege"; 5) Violazione dell'art. 6 CEDU "Diritto a un equo processo"; 6) Violazione dell'art. 6 CEDU "Diritto a un equo processo", in congiunzione con l'art. 13 CEDU "Diritto a un processo effettivo".
Comunque, una conclusione mi pare inevitabile: visto che le Sezioni Unite hanno affermato che il CNF ha qualità di giudice, conseguenza di una tale ribadita qualità dovrebbe essere che I MEMBRI DEL CNF SIANO ASSOGGETTATI A INCOMPATIBILITA' ANALOGHE A QUELLE PREVISTE PER I MAGISTRATI DELL'ORDINE GIUDIZIARIO (SEMPRE DI PREVENIRE CONFLITTI DI INTERESSI SI TRATTA; O NO?).
La Commissione sull'efficienza della giustizia (Cepej) rileva che la media dei procedimenti disciplinari promossi all'anno per ogni mille avvocati nei 48 Stati del Consiglio d'Europa è 49/1000, in Italia 2/1000 !!! E' un caso ??? E le statistiche sulle sentenze del CNF le conoscete ???
E' GIUDICE IL CNF? E ALLORA LE REGOLE SU INCARICHI E INCOMPATIBILITA' DEVONO ESSERE PARIMENTI "PRUDENZIALI" RISPETTO A QUELLE CHE VALGONO PER I MAGISTRATI ORDINARI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI E MILITARI. Lo si deve ricavare da una interpretazione costituzionalmente orientata (tesa a garantire l'indipendenza e imparzialità del giudice speciale CNF) dell'art. 53, comma 3, del d.lgs. 165/2001 (nel testo modificato dalla l. 190/2012, c.d. legge "anticorruzione", attuata con d.lgs. 39/2013).
Se, invece, si ritenesse che il testo del comma 3 dell'art. 53 -stante il suo riferimento ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili- non possa essere interpretato nel senso che imponga che anche gli incarichi consentiti e quelli vietati ai consiglieri del giudice speciale CNF siano individuati con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. 23 agosto 1988, n. 400, allora sarebbe evidente l'incostituzionalità (art. 3 e 111 Cost.) del detto comma 3 per mancata previsione dei consiglieri del CNF tra i soggetti per i quali (come è per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari) è necessario prevedere con regolamento gli incarichi consentiti e quelli vietati.
Recitano, in particolare, i commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001:
"2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente." (comma così modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190)
La legge di riforma forense riconosce al CNF (peggio che ai tempi del corporativismo fascista) il triplo ruolo di giudice speciale, amministratore (con enormi poteri) e legislatore di settore (attraverso il codice deontologico). Per questo non potrà non incappare in radicali censure di incostituzionalità, fondate sulla carenza delle essenziali garanzie di autonomia e indipendenza di giudice.
Già oggi (senza attendere i giudizi caducatori della Corte costituzionale) i consiglieri del CNF dovrebbero rendersi conto che l'essere tutti indistintamente giudici, amministratori e legislatori li pone in condizione reciprocamente limitatrice dello svolgimento di ciascuna di tali funzioni. Inoltre, li pone nella condizione di esercitare la professione forense senza quel livello di indipendenza e autonomia che essi stessi, costantemente, reclamano essere un connotato indispensabile della professione di avvocato: si pensi all'enorme mole di conflitti di interessi che si possono ipotizzare a seguito della imputazione a ciascun consigliere del CNF della attività giurisdizionale, amministrativa e di redazione del codice deontologico che l'unitario CNF svolge senza distinzioni di attribuzioni tra i detti consiglieri (altro che i conflitti di interessi degli impiegati pubblici a part time ridotto, tenuti in gran conto dalla l. 339/03!!!). Si potrebbe motteggiare, -per chiedere che incarichi e incompatibilità dei membri del CNF siano identici auelli dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari- dicendo che "non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca", altrimenti si rischia di incappare nell'altro proverbio "chi troppo vuole nulla stringe".
Inoltre, anche i commi da 7 a 13 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, come modificato a seguito della legge "anticorruzione" (l. 190/2012, attuata con d.lgs. 39/2013, entrato in vigore il 4 maggio 2013), dovrebbero essere applicati ai consiglieri del CNF-giudice, visto che tali commi sono applicabili a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in forza del richiamo, ad opera del comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, all'art. 3 del d.lgs. 165/2001. Altrimenti sarebbe evidente l'incostituzionalità del detto comma 6 per irragionevole mancata previsione d'una necessaria norma di cautela, con irragionevole privilegio d'una certa categoria di giudici (i consiglieri del CNF). Peraltro, non sembra possibile che i consiglieri del CNF-giudice, per sottrarsi alla doverosa applicazione dei commi da 7 a 13 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, invochino (sarebbe il colmo) la qualità di "dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali" (vedasi art. 53, comma 6).
Nè mi pare che in senso contrario si possa argomentare in maniera analoga a Cassazione, SS.UU., n. 8737/2008, che ritenne (sulla scia di Cass. 4905/1997) che un giudice di pace con anzianità di cinque anni non può invocare detta anzianità per ottenere, in base alla legge professionale forense, l'iscrizione di diritto nell'albo degli avvocati, come invece è consentito al magistrato togato, il quale sarebbe -a differenza del giudice di pace- organicamente inserito nell'ordine giudiziario. L'organicità di un tale inserimento pare individuata dalle Sezioni Unite nel fatto che solo il magistrato togato: 1) è nominato a seguito di concorso per la magistratura ordinaria; 2) è stabilmente e non temporaneamente incardinato nella funzione giurisdizionale; 3) è retribuito e non esercente un mandato tendenzialmente gratuito <la gratuità non sarebbe esclusa dalle "indennità" di cui gode il giudice di pace.
Quindi, il Ministro della giustizia dovrebbe vigilare (art. 24 l. 247/2012) affinchè, con riguardo anche ai consiglieri del giudice speciale CNF (e non solo con riguardo ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari) siano emanati i regolamenti di cui al comma 3 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 che individuino gli incarichi consentiti e quelli vietati.
Nel caso, poi, che non siano emanati (ovviamente dopo che la loro emanazione sia stata riconosciuta necessaria), riguardo ai consiglieri del giudice-CNF, i regolamenti di cui al comma 3 dell'art. 53, si dovrebbe attivare la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Infatti, ai sensi dell'art. 16-bis del d.lgs. 165/2001, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica deve disporre verifiche del rispetto delle disposizioni dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 (per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera di intesa con i servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato).
Già da oggi, comunque, mi pare che l'Antitrust dovrebbe segnalare l'enorme vulnus alle regole della concorrenza nel servizio professionale di avvocato e alla indipendenza del giudice CNF che si realizzerebbe attraverso una normativa che consenta ai consiglieri del CNF-giudice (tutti indistintamente, oltre che giudici, anche amministratori e artefici del codice deontologico forense) di non soggiacere all'individuazione -attraverso l'apposito regolamento di cui al comma 3 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001- degli incarichi loro consentiti e di quelli a loro vietati.
Del pari dovrebbe attivarsi CIVIT.
Sollecita, in tal senso, la Presidenza del Consiglio, l'Antitrust, CIVIT, il Ministro della giustizia e il CSM !!!


E, ANCORA A PROPOSITO DELLA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE N. 27266/2013, CLICCA SUI LINK E LE IMMAGINI QUI SOTTO PER APPROFONDIRE LE RAGIONI PER LE QUALI LA SENTENZA DELLE SS.UU. CIVILI DELLA CASSAZIONE N. 27266/2013 (COME LA SENTENZA 11833/2013 E SENTENZE "GEMELLE" PUBBLICATE IL 16 MAGGIO 2013) E', SOTTO VARI ASPETTI, ERRATA E DEVE ESSERE SUPERATA. CLICCANDO SULLE IMMAGINI O SUL TESTO POTRAI ACCEDERE AGLI APPROFONDIMENTI CRITICI SULLA SENTENZA 11833/2013 CHE SONO STATI PROSPETTATI CON MEMORIA ALLE SS.UU. IN VISTA DELL'UDIENZA DELL'8/10/2013 E SUI QUALI (VIOLANDO IL DOVERE DI MOTIVAZIONE DELLE SENTENZE) LA SENTENZA 27266/2013 RIFIUTA DI ESPRIMERE LA PROPRIA DOVEROSA MOTIVAZIONE. LA SENTENZA 27266/2013 SI LIMITA, INFATTI, A SCRIVERE: "Infine è appena il caso di aggiungere l'irrilevanza ai fini del decidere della molteplice normativa richiamata dal ricorrente nella seconda memoria, che invero non presenta nessun motivo di incompatibilità con la legge 25.11.2003, n. 339, trattandosi di discipline legislative che non riguardano la professione forense e tantomeno regolano la specifica questione della commistione tra quest'ultima ed il pubblico impiego." GIUDICA TU (E GIUDICHERA' STRASBURGO) SE QUESTA SIA UNA MOTIVAZIONE SUFFICIENTE A REPLICARE AI (O GIUDICARE IRRILEVANTI I) I MOLTEPLICI RILIEVI CHE, IN STRETTA RELAZIONE AI PUNTUALI MOTIVI DI RICORSO, ERANO STATI PROSPETTATI NELLA MEMORIA DEPOSITATA IN VISTA DELL'UDIENZA DELL'8 OTTOBRE 2013. TALI MOLTEPLICI RILIEVI ATTENGONO A:
1) IL C.N.F. MANCA DI TERZIETA'-INDIPENDENZA-AUTONOMIA DI GIUDICE. LA CORRELATA INCOSTITUZIONALITA' DELLA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE DEL 1933 E DELLA LEGGE DI RIFORMA FORENSE (N. 247 /2012), ANCHE PERCHE' REALIZZANO UNA "TUTELA GIURISDIZIONALE DEBOLE" DELL'AVVOCATO IN TEMA DI DISCIPLINA E TENUTA DEGLI ALBI FORENSI.
2) LA L. 339/03 E' STATA ABROGATA, AL PIU' TARDI, IL 4 MAGGIO 2013. CONFUTAZIONE DI CASSAZIONE, SS.UU. CIVILI, n. 11833 (ud. SS.UU. del 9 aprile 2013 - sentenza depositata il 16 maggio 2013, assieme ad alcune sentenze "gemelle") CON RIGUARDO ALL'ABROGAZIONE DELLA L. 339/03 AD OPERA DEL D.L. 138/2011 (CONFERMATA DAL D.P.R. 137/2012) E, COMUNQUE, AD OPERA DEGLI ARTICOLI 9, COMMA 2, E 22, COMMA 1, DEL D.LGS. 39/2013 ENTRATO IN VIGORE IL 4 MAGGIO 2013.
3) DISCRIMINAZIONE "AL ROVESCIO" DEL CITTADINO ITALIANO CHE INTENDA ISCRIVERSI ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI.
L'ART. 14-BIS L. 11/2005 E L'ART. 53 L. 234/2012IMPONGONO DI NON APPLICARE LE NORME GENERATRICI DI DISCRIMINAZIONE "A ROVESCIO" DELL'ITALIANO RISPETTO AI CITTADINI DEGLI ALTRI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA E ASSIMILATI) DEL CITTADINO ITALIANO CHE INTENDA ISCRIVERSI ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI.
4) L'ART. 18, LETTERA D, DELLA L. 247/12 ABROGA LA L. 339/03.
PER L'AVVOCATO E' INCOMPATIBILE L' "ATTIVITA' DI LAVORO SUBORDINATO", NON LA MERA SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI "IMPIEGO".

5) DISAPPLICARE LA L. 339/03 E L'ART. 18, LETTERA D, DELLA L. 247/12 (se lo si intende come l'intende Cass. SS.UU. 11833/2013) PERCHE' CONTRASTANTI CON I PRINCIPI COMUNITARI DI PROPORZIONALITA' DELLA REGOLAZIONE E DI NON DISCRIMINAZIONE. IN SUBORDINE, PORRE QUESITI PREGIUDIZIALI SU TALI TEMATICHE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA.

6) NECESSITA' DI PROPORRE ULTERIORI QUESTIONI DI COSTITUZIONALITA' DELLA L. 339/03 (DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 166/12), NONCHE' DI PROPORRE QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 18, LETTERA D, DELLA L. 247/12 (NELL'EVENTUALITA' IN CUI SI RITENGA CHE NON SIA DA DISAPPLICARE IN FORZA DELLA PRIMAZIA DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA).
Incostituzionalità, tra l'altro: per irragionevolezza nel perseguire la prevenzione del conflitto di interessi; per reintroduzione di incompatibilità senza che ciò sia imposto da motivi imperativi di interesse generale e anzi quale non necessario "duplicato" della cancellazione disciplinare dall'albo; per mancata concessione di un periodo transitorio dopo l'abrogazione dell'incomptibilità ad agosto 2012; per disparità di trattamento e per discriminazione che si realizzano nei confronti dell'impiegato pubblico a part time ridotto rispetto a parlamentari, Commissari di governo, giudici di pace, VPO, GOT, GOA ecc.. , tutti ammessi a fare anche l'avvocato; per trattamento deteriore, introdotto dalla legge 247/12, degli impiegati pubblici a part time ridotto, rispetto agli insegnanti e ai dipendenti di uffici legali degli enti pubblici, riguardo alla permanenza dell'iscrizione negli albi forensi mentre si introducono più rigide incompatibilità (solo alcune categorie di privilegiati diventano "avvocati ad esaurimento"); per violazione del principio di proporzionalità e conseguentemente dell'art. 8 CEDU attraverso i contrasti, nel sistema delle compatibilità e incompatibilità forensi, tra incompatibilità troppo rigorose e compatibilità lassiste (tra queste ultime la l. 247/12, all'art. 18, lett. c, aggiunge i casi di amministratori di società pubbliche, mentre l'art. 11, comma 2, e l'art. 21, comma 6, aggiungono -con scandalosa esenzione da basilari doveri di formazione e continuità nell'attività professionale- i parlamentari; per irragionevolezza (ove si ritenga che la l. 339/03 sia posta a tutela del buon andamento della Pubblica Amministrazione e non a tutela del corretto esercizio della professione forense), stante la compiutezza del sistema (anche disciplinare) di controllo dell’impiegato pubblico, e stante la consequenziale suplerfluità delle previsioni di cui alla l. 339/03 e dell'art. 18, lettera d, della l. 247/12.
7) AFFIDAMENTO, DA PARTE DEI C.D. "VECCHI AVVOCATI PART TIME", NELLA STABILITA' DELLA L. 662/1996, ART. 1, COMMI 56 E SEGUENTI. LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 103/2013 (depositata il 29 maggio 2013) CONSENTE DI CONFUTARE CASSAZIONE, SS.UU. CIVILI, n. 11833 del 9 aprile 2013 (depositata il 16 maggio 2013) CHE ESCLUSE L' INCOSTITUZIONALITA' DELLA L. 339/03 PER VIOLAZIONE DELL'AFFIDAMENTO NELLA LEGGE DA PARTE DEI C.D. "VECCHI AVVOCATI PART TIME". NE CONSEGUE LA NECESSITA' DI RIPROPORRE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA L. 339/03.

8) IMPOSSIBILITA' DI RITENERE CHE LA L. 339/03 ABBIA COMPORTATO LA REVIVISCENZA DELLA INCOMPATIBILITA' TRA PROFESSIONE DI AVVOCATO E IMPIEGO PUBBLICO A PART TIME RIDOTTO (ABROGATA DAL PRIMO PERIODO DEL COMMA 56 BIS DELL'ART. 1 DELLA L. 662/96 -INTRODOTTO DALL'ART. 6 DEL D.L. 79/1997-).
NECESSITA' CHE -OVE DIVERSAMENTE SI RITENGA- SIA PROPOSTA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, PER IL "NATURALE "CARATTERE BILATERALE" DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' " (RIBADITO ANCHE DA CORTE COST. 120/2013 DEL 3 GIUGNO 2013, AI PUNTI 3.2 E 3.3 DEL "CONSIDERATO IN DIRITTO").
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Ultimo aggiornamento Mercoledì 08 Gennaio 2014 17:31
Consulenza non "riservata" agli avvocati ma "di competenza" degli avvocati? Che significa? Assicurazione del rischio professionale e copertura delle attività non riservate ad una certa professione: questa è la problematica alla soluzione della quale deve ritenersi finalizzato il primo periodo del comma 6 dell'art. 2 della legge di riforma forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"). Al di fuori dal riferimento a tale problematica non è possibile formulare una interpretazione logica e costituzionalmente orientata (capace di evitare alla norma una declaratoria di incostituzionalità per violazione di una ampia serie di principi costituzionali) del primo periodo del comma 6 dell'art. 2 della legge di riforma forense. Rileggiamo il comma 5 e il primo periodo del comma 6 dell'art. 2 della riforma forense. Recitano: "5. Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali. 6. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati. ...". S'è detto a destra e a manca che con tali disposizioni la legge di riforma forense avrebbe attribuito una riserva di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale agli avvocati (anche se con limiti particolari e di difficile individuazione, soprattutto per quanto disposto dai successivi periodi del comma 6 dell'art. 2). Niente di più sbagliato ! Si consideri, infatti: nel comma 5 dell'art. 2 si indicano le "attività esclusive" dell'avvocato, mentre nel primo periodo del comma 6 dello stesso articolo si individuano le attività che sono solo "di competenza" dell'avvocato. Ebbene, è evidente che dal riconoscimento che una certa attività è "di competenza" dell'avvocato non deriva affatto che quella attività sia "esclusiva" dell'avvocato. Anzi, a dirla tutta, l'accostamento "topografico" delle qualificazioni di due diverse attività come di "attività esclusiva", l'una, e di attività "di competenza", l'altra, rende davvero imbarazzante la diffusa affermazione "politica" (data in pasto a colleghi che si pensano sprovveduti?) per cui con la legge di riforma forense si sarebbe garantito un margine di lavoro alla categoria degli avvocati, assediata da consulenti ben organizzati. Qual è allora il vero significato del primo periodo del comma 6 dell'art. 2 della legge di riforma forense? Ce lo chiarisce, a mio avviso, una sentenza della terza Sezione Civile della Corte di Cassazione: la n. 18912/2009. Tale sentenza, intervenendo a decidere in tema di colpa professionale dei consulenti del lavoro, si è espressa su questione che interessa, in realtà, tutti i professionisti tenuti alla assicurazione della loro responsabilità professionale , compresi gli avvocati: quando c'è copertura assicurativa per attività non esclusive della professione? In particolare: Cassazione 18912/2009 ha stabilito che non gode della copertura assicurativa il consulente del lavoro che deve risarcire un cliente per colpa professionale in relazione a un'attività, come la redazione di un contratto di locazione, che "non è tipica di questa professione". Ha specificato che "la predisposizione di un contratto di locazione, pur non essendo in linea di principio vietata al consulente del lavoro, in quanto si tratta di attività per la quale non è prevista alcuna riserva a favore di specifiche categorie di professionisti, non rientra tuttavia né nelle attività ‘tipiche' previste per il consulente del lavoro, né nella previsione contrattuale della polizza assicurativa". In conclusione, mi pare si debba riconoscere che la legge di riforma forense, ragionevolmente, proprio perchè ha sancito l'obbligo di assicurazione del rischio della attività professionale dell'avvocato (all'art. 12 ha statuito il dovere di stipulare una "polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione"), abbia voluto "chiarire" -nel primo periodo del comma 6 dell'art. 2- che tra le attività professionali che l'assicurazione obbligatoria degli avvocati dovrà garantire rientrano anche le attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale connotate in certa maniera. Resta un problema: cosa s'è voluto disporre coi successivi periodi del comma 2 dell'art. 6 ? In essi si legge: "E' comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purchè portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti". Si tratta di disposizioni pensate per conciliare in limitati casi, da una parte, l'instaurazione di contratti di consulenza e assistenza legale stragiudiziale con non avvocati e, dall'altra, una generale riserva agli avvocati di tal tipo di consulenza e assistenza. Di certo, esse sono evidentemente viziate di incostituzionalità poichè: 1) irragionevolmente limitano la possibilità di concludere contratti di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale con non avvocati solo nei casi di lavoro subordinato o prestazioni d'opera continuativa e coordinata; 2) in tale quadro dispongono irragionevoli differenziazioni di disciplina in base alla natura dei datori di lavoro (privilegiando talune associazioni e società); 3) Comunque e soprattutto, però, va considerato che tali disposizioni potrebbero apparire sensate solo in relazione ad una effettiva riserva di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale agli avvocati. Il punto è che -come sopra s'è chiarito- la riserva agli avvocati della consulenza legale e dell'assistenza legale stragiudiziale (originariamente prevista nella proposta di legge di riforma forense) è stata espunta dal testo di legge definitivamente approvato il 21 dicembre 2012. Ne risulta una diversa incostituzionalità, per irragionevolezza, delle disposizioni (non più eccezionali) degli ultimi tre periodi del comma 2 dell'art. 6.
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Ultimo aggiornamento Venerdì 13 Dicembre 2013 14:51
Se pure la legge di riforma della professione di avvocato consentisse la collaborazione di un avvocato con altro avvocato nella forma del lavoro autonomo o subordinato (magari mantenendo il limite individuato, per l'ipotesi di lavoro subordinato, da Cass., sez. un., n. 14810 del 24/6/2009, e cioè a condizione che il lavoro subordinato non integri un "impiego" e cioè un rapporto stabile e remunerato in misura predeterminata e periodica), sarebbe comunque necessario verificare, da parte dei Consigli degli Ordini degli Avvocati, che i numerosissimi rapporti in esssere tra i tanti studi legali "strutturati" e singoli avvocati loro "collaboratori" non integrino, appunto, non consentiti rapporti di impiego. Inoltre, per usare le parole di Cass. 19271 del 7/9/2009, alla luce del principio affermato dal giudice delle leggi con le sentenze n. 121 del 1993 e n. 115 del 1994, per cui <<non sarebbe comunque consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato>>, è indubbio che l'accertamento della reale natura del rapporto va fatta sempre secondo le norme del codice civile che individuano i due tipi di lavoro (autonomo e subordinato) e che norme subordinate o fonti negoziali non possono determinare una qualificazione giuridica del rapporto diversa da quella che essa ha alla stregua dei parametri legali (così già Cass. n. 7374/1994), dal momento che le parti non possono fare affidamento sulla inapplicabilità della disciplina inderogabile del lavoro subordinato in ragione del nomen iuris del rapporto, non essendo nella disponibilità delle stesse la tipizzazione della fattispecie, a prescindere dalle modalità concrete in cui essa si atteggia. Conseguentemente, qualunque figura intermedia individuasse la NECESSARIA RIFORMA DELLA PESSIMA legge di riforma forense per finalmente delineare l'avvocato collaboratore d'altro avvocato, dovrà riconoscersi che "il rapporto tra collaboratore e titolare dello studio deve qualificarsi di natura subordinata ove risulti che le parti, sia in sede di stipulazione della convenzione che nella gestione della medesima, abbiano introdotto elementi incompatibili con la normativa legale e con la natura autonoma del rapporto da questa disciplinato" (Cass.19271/09). Orbene, per non creare figure ibride e in pratica non controllabili nella loro reale sussistenza (e non certo controllabili da parte dei Consigli degli Ordini) non dovrebbero tipizzarsi contratti speciali titolare-collaboratore che configurino il rapporto come autonomo ma, nel contempo, impongano particolari pseudogaranzie per ciascuna delle parti (ad es. in tema di divieto di concorrenza e di preavviso d'interruzione del rapporto). E ancora: visto che si deve fare la riforma della pessima l. 247/2012, oltre ad evitare di creare contratti tipici di collaborazione che nessuna causa giuridica particolare incarnerebbero, si approfitti per toglier di mezzo distinzioni giurisprudenziali non necessarie e anzi incompatibili con l'esigenza di chiarire la realtà di rapporti giuridici troppo facilmente dissimulabili per l'innegabile posizione di forza di una delle parti stitpulanti (il titolare dello studio). In sostanza è meglio abbandonare la distinzione affermata da Cass. 19271/09 tra "impiego" quale fonte, nei confronti dell'avvocato collaboratore, di cancellazione dall'albo per incompatibilità, da una parte, e rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) che non sia "impiego" e non imponga dunque detta cancellazione, dall'altra. La sottile differenza tra le due situazioni (avvocato collaboratore impiegato e avvocato collaboratore non impiegato), individuata da Cass. 19271/09 nella sussistenza d'una retribuzione in misura predeterminata, in ragione della continuità del rapporto, piuttosto che in riferimento a ciascuna singola prestazione professionale, è in pratica non controllabile dai Consigli degli Ordini ai fini di cancellazione per incompatibilità e difficilmente accertabile dal giudice del lavoro. Meglio non imbrigliare la autonomia negoziale delle parti in tipizzazioni di contratto astruse e incontrollabili; meglio lasciare, invece, che a regolsare i rapporti restino le generiche norme sul lavoro autonomo e lavoro subordinato. Serve però di finirla con l'ipocrisia e riconoscere legittimo e non incompatibile con l'iscrizione all'albo, un rapporto di lavoro subordinato tra avvocato collaboratore dello studio e titolare dello studio.
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Ultimo aggiornamento Venerdì 13 Dicembre 2013 16:35
 Una rilevazione del Censis riguardante i redditi del 2007 (su Italia Oggi del 15/5/08) mostrava come in Italia il 65% degli avvocati avesse un reddito inferiore a € 39.200,00 lordi e solo il 6,8% avesse un reddito superiore a € 250.000,00 lordi. NON SI PUO' NEGARE CHE NUMERI DEL GENERE FOSSERO, GIA' ALLORA, SCONFORTANTI RISPETTO AI REDDITI DEGLI AVVOCATI DEI PAESI D'AREA ANGLOSASSONE NEI QUALI GLI STUDI LEGALI ORGANIZZATI IN FORMA DI SOCIETA' DI CAPITALI STAVANO PER SBARCARE IN BORSA E CONTRIBUIVANO CON PERCENTUALI DI TUTTO RISPETTO AL PRODOTTO INTERNO LORDO.
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Ultimo aggiornamento Venerdì 13 Dicembre 2013 16:10
 Leggo sul numero 4 del 2007 di Rassegna Forense (rivista trimestrale del C.N.F.) due sentenze sconcertanti che danno doppia giustificazione al titolo di questo mio articoletto: NO COMMENT. La sentenza Cass. Civ., I sez., 6/7/2007, n. 15299, e la sentenza Cass. SS.UU., 16/11/2007, n. 23728. Mi astengo da commenti che paiono superflui. Riporto di seguito le massime. Cass. 15299/2007 afferma che "Il divieto posto dall'art. 26, comma 3, del r.d.l. 1578/1983 a coloro che siano stati magistrati dell'ordine giudiziario, di svolgere la professione di procuratore davanti alla stessa autorità giudiziaria presso la quale abbiano esercitato negli ultimi tre anni le loro funzioni se non sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione delle stesse, doveva ritenersi limitato, secondo l'esplicito richiamo della norma, alle sole funzioni attribuite al procuratore legale e tra tali funzioni non rientrava la sottoscrizione del ricorso per cassazione, riservata sia dal r.d.l. 1578/1933, sia successivamente dagli artt. 82 e 365 cpc, agli avvocati iscritti nell'albo speciale (di cui all'art. 33 del r.d.l. 1578/1933), nè la norma poteva applicarsi per analogia trattandosi di una norma eccezionale. Unificate le professioni di avvocato e procuratore dalla legge 48/1997, deriva che il divieto continua ad applicarsi alle sole funzioni riservate in precedenza ai procuratori legali". (Nella specie la S.C. ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità formulata dalla resistente essendo il ricorso sottoscritto dal ricorrente personalmente, nella sua qualità di avvocato cassazionista, già magistrato con funzione di consigliere presso la Corte di Cassazione entro il biennio). Cass. Sez. Unite, n. 23728/2007 afferma che "La previsione dell'art. 38 r.d.l. 1578/1933 di una fattispecie disciplinare a forma libera non si pone in contrasto con l'art. 25 Cost. per la mancata definizione di tutti i comportamenti lesivi del decoro e della dignità professionale forense e della sanzione per ciascuno applicabile in quanto la detta previsione è integrata, ai fini della certezza dell'incolpazione, dal rinvio a concetti diffusi e generalmente condivisi dalla collettività in cui il professionista forense e il giudice disciplinare operano. Pertanto nel procedimento disciplinare il contraddittorio è garantito da una chiara contestazione dei fatti addebitati, non avendo peraltro alcun rilievo l'omessa o erronea indicazione delle norme violate. Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero riconosciuto dall'art. 21 Cost. incontra i limiti posti dall'ordinamento a tutela dei diritti e delle libertà altrui aventi uguale proptezione e deve essere coordinato con altri interessi di rango pubblicistico e costituzionale tutelati da leggi speciali quali quelli connessi all'ordinamento della professione di avvocato. Pertanto è deontologicamente rilevante il comportamento dell'avvocato che nella prefazione di un libro esprima un giudizio di inattendibilità di una soluzione giudiziaria, offendendo la reputazione del magistrato che aveva condotto il giudizio".
Non mi permetto di accusare la Cassazione di corporativismo ma il rischio di corporativismo, anche per i giudici (e non solo per gli avvocati) esiste. Giustifica dunque la seguente vignetta.
Ultimo aggiornamento Venerdì 13 Dicembre 2013 15:54
Il "REGOLAMENTO CONCERNENTE L’ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO" (Provvedimento n. 246315) è pubblicato nel bollettino n. 50 dell'Autorità, dell'11/12/2013. Lo trovi qui.
Questo l'indice del provvedimento:
Articolo 1 - Definizioni TITOLO I L’AUTORITÀ Articolo 2 - Assunzione delle funzioni, dimissioni e sostituzione del Presidente o dei Componenti Articolo 3 - Il Presidente Articolo 4 – Capo di Gabinetto Articolo 4-bis - Segreterie del Presidente e dei componenti Articolo 5 - Convocazione e ordine del giorno Articolo 6 - Riunioni dell’Autorità Articolo 7 - Deliberazioni dell’Autorità Articolo 8 - Verbale delle riunioni Articolo 9 - Missioni del Presidente e dei Componenti TITOLO II ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEGLI UFFICI Articolo 10 - Funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione Articolo 11 - Segretario Generale Articolo 12 - Struttura dell’Autorità Articolo 13 - Responsabili di unità organizzative Articolo 14 - Assegnazione del personale Articolo 15 - Controlli interni TITOLO III SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI Articolo 16 - Norme applicabili ai procedimenti Articolo 17 - Responsabile del procedimento Articolo 18 - Audizione finale Articolo 19 - Discussione in Autorità Articolo 20 - Informazione dell’Autorità TITOLO IV NORME FINALI Articolo 21 - Abrogazione Articolo 22 - Pubblicazione ALLEGATI ALLEGATO 1 - SETTORI DI COMPETENZA DELLE DIREZIONI SETTORIALI DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA CONCORRENZA ALLEGATO 2 - SETTORI DI COMPETENZA DELLE DIREZIONI SETTORIALI DELLA DIREZIONEGENERALE PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE.
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Ultimo aggiornamento Mercoledì 11 Dicembre 2013 15:41
(da www.servizi-legali.it ) La legge di riforma forense (l. 247/12) ostacola la prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione. Questa andrebbe perseguita soprattutto con una più razionale organizzazione della pubblica amministrazione, capace di rafforzare l'organigramma attraverso l'inserimento e la valorizzazione di ruoli professionali. La legge di riforma della professione forense (art. 18, lett. d) va in senso contrario: reintroduce, infatti, l'incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e la professione di avvocato (incompatibilità che -a mio avviso e contrariamente a quanto ritenuto dalle sentenze delle SSUU Civili della Cassazione n. 11833/2013 e n. 27266/2013- era stata appena abrogata "in ogni caso dalla data del 13 agosto 2012" in forza dell'art. 3, comma 5-bis, del d.l. 138/2011).
Escludere i c.d. "avvocati-part-time" dalle pubbliche amministrazioni va contro i più seri intenti di riforma delle pubbliche amministrazioni: la funzionalità dei publici poteri, infatti, deve essere incentivata con interventi che ridisegnino in primo luogo competenze e organigrammi nel segno della professionalità vera (come quella quotidianamente aggiornata dalla frequenza delle aule di giustizia). Si dovrebbe assicurare all'ente pubblico lo stabile consiglio dei suoi dipendenti abilitati all'esercizio della professione forense, ammettendo questi ultimi all'iscrizione all'albo professionale degli avvocati entro i limiti che Corte cost. 189/2001 ha ritenuto l' "uovo di Colombo" per conciliare risparmi notevoli per le pubbliche finanze, miglioramento delle capacità professionali dell'apparato pubblico, salvaguardia della libertà di lavoro professionale. Quale sia la strada per combattere seriamente la corruzione dei pubblici poteri lo scrissero a chiare note, con riguardo particolare agli enti locali, i professori Cassese, Pizzorno, e Arcidiacono, chiamati a comporre il c.d. “Comitato di studio sulla prevenzione della corruzione”, istituito con decreto n. 211 del 30.9.1996 dall’allora Presidente della Camera dei Deputati Luciano Violante. «Una delle ragioni principali della corruzione -scrissero- è la debolezza dell’Amministrazione, data dall’assenza o dall’insufficienza dei ruoli professionali. Essa costringe le Amministrazioni ad affidarsi a soggetti esterni per tutte le attività che riguardano l’opera di specialisti. Il rimedio ipotizzabile è che i professionisti dipendenti iscritti agli albi vanno organizzati in corpi separati, con uno stato giuridico ed un trattamento economico che consentano di attrarre personale di preparazione adeguata. Non ci si deve illudere di poter acquisire le professionalità necessarie, se non si è poi disposti a pagare il loro prezzo, né che la corruzione abbia termine, finchè le Amministrazioni non abbiano superato questa loro debolezza».
E' dunque evidente che sussistono motivi imperativi di interesse generale per confermare, e non per escludere, la compatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e l'esercizio delle professione forense (in linea, peraltro con quanto si legge a pag. 47 dell'allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione). Parimenti evidente è che non sussiste nessun motivo di interesse generale (e men che mai un motivo di interesse generale che possa definirsi imperativo e dunque tale da giustificare, in base al diritto dell'Unione europea, la reintroduzione di una misura, quale l'incompatibilità, che restringa la libertà d'accesso alla professione di avvocato) per reintrodurre la detta incompatibilità in un ordinamento che continua a tollerare i parlamentari-avvocati, i giudici onorari-avocati, i commissari governativi-avvocati, i sindaci e presidenti di Regione o Provincia- avvocati, i giudici ausiloiari di Corte d'appello-avvocati (per non parlare dei ministri, viceministri, sottosegretari di Stato, che, invece d'essere cancellati dall'albo appena nominati, si vorrebbe solo sospendere dal temporaneo esercizio in prima persona della professione forense, permettendogli però di essere al vertice della società tra avvocati che continui a lavorare a pieno ritmo mentre essi ricoprono la carica di ministro, viceministro o sottosegretario).
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Ultimo aggiornamento Giovedì 12 Dicembre 2013 16:48
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(da www.servizi-legali.it )
HO TROVATO SU INTERNET LE RIFLESSIONI CHE DI SEGUITO TRASCRIVO SULL'INCOMPATIBILITA' NEL PUBBLICO IMPIEGO. APPAIONO ATTUALISSIME, SOPRATTUTTO IN RELAZIONE ALLA QUESTIONE DELL'INCOMPATIBILITA' TRA PROFESSIONE D'AVVOCATO.
CONCLUSIONI - Il sistema delle “incompatibilità”, così come si è cercato di ricostruirlo in generale, impone indubbiamente un sacrificio del diritto del dipendente a svolgere liberamente attività che rientrano comunemente tra quelle consentite al cittadino, che è libero di utilizzare a fini lucrativi le proprie capacità lavorative ovvero di gestire come meglio crede a fini non economici le proprie energie e il proprio tempo libero. Con riferimento alla disciplina positiva, nel pubblico impiego tale limitazione risulta assai più radicale di quanto non appaia nel settore privato, senza che in realtà si individui una precisa giustificazione di tale accentuazione. Le incompatibilità nel pubblico impiego sono comparse nell’ordinamento in base a ragioni di ordine più sociale che giuridico all’inizio del secolo XX e abbiamo visto come la svolta di tipo pubblicistico impressa all’ordinamento le abbia giustificate e conservate nella prospettiva di uno speciale contenuto etico (ancor prima che giuridico) del rapporto tra Stato e dipendente pubblico, in cui il contenuto economico ricopriva un ruolo non determinante nella qualificazione della relazione. Inoltre, l’evoluzione in senso autoritario dello Stato e soprattutto la sua identificazione con l’esecutivo hanno portato a definire come tratto tipico del rapporto di lavoro pubblico un obbligo di esclusiva, che lo distingueva notevolmente da quello del lavoro privato. Una volta instauratosi l’Ordinamento democratico, è venuta sostanzialmente meno l’identificazione dello Stato con l’esecutivo e si è avuta maggiore percezione dell’autonomia dell’amministrazione dall’influenza di quest’ultimo, ponendosi il problema di recuperare una dimensione economica del rapporto di lavoro pubblico e di ricondurlo nell’alveo del diritto comune. In tal modo si è creata una certa confusione tra esigenze pubbliche di varia natura e regolazione del rapporto di lavoro, per cui in nome dell’interesse pubblico, indubbiamente sotteso all’azione delle singole amministrazioni, si sono giustificati aspetti peculiari del rapporto di lavoro pubblico. Abbiamo cercato di evidenziare come un simile sistema presenti delle contraddizioni che non sono riconducibili a ragioni di effettivo interesse generale. In particolare pare che sia del tutto evidente che le ragioni di controllo e contenimento della spesa pubblica non sono tali da giustificare sempre e comunque le restrizioni delle libertà individuali. Ugualmente non pare ragionevole giustificare l’istituto facendo riferimento a esigenze di lotta al lavoro nero e/o all’evasione fiscale/contributiva, in quanto simili ragioni hanno valenza generale (ferma restando la possibilità di contestare o meno la validità di simili prospettive) e potrebbero al massimo determinare l’estensione al lavoro privato delle medesime restrizioni presenti nel lavoro pubblico. Senza contare che si ha l’impressione che, almeno con riferimento al tema in questione, ci si trovi in fatto a dover riscontrare che proprio le restrizioni e i divieti spingono i pubblici dipendenti, che ne abbiano la possibilità (per competenze e buona volontà), a optare per lo svolgimento di attività in nero. Infatti, a fronte di un’organizzazione del lavoro caratterizzata da orari mediamente contenuti, non sono pochi coloro che ritengono di utilizzare il proprio tempo libero in attività remunerative che, se anche avessero l’intenzione di regolarizzare, dovrebbero comunque tenere nascoste a fronte dei divieti di cui stiamo parlando. Credo che ci troviamo, sotto questo profilo, davanti ad un caso tipico di eterogenesi dei fini: l’intento di combattere situazioni irregolari (fondamentalmente sul piano fiscale) in realtà le incoraggia. Con riferimento alla pretesa necessità di favorire la piena occupazione (evitando che un solo individuo possa occupare più di uno spazio lavorativo) si deve riconoscere che se il legislatore ritenesse che una simile misura normativa (il divieto di svolgere una doppia attività) rispondesse davvero all’interesse generale non esisterebbe alcun ragione per cui essa debba essere limitata al solo lavoro pubblico. Anche l’esigenza di assicurare al solo datore pubblico la piena disponibilità delle energie morali e fisiche dei propri dipendenti non può assolutamente giustificarsi, se non in base ad una sistematica che preveda una specialissima soggezione del lavoratore, esorbitante rispetto a quanto comunemente dovuto. Conseguentemente la previsione di simili “privilegi” del datore pubblico potrebbero, quanto meno sul piano della illogicità e incoerenza, apparire censurabili rispetto al sistema privatizzato, e, solo in quanto tali, tacciabili di illegittimità. Ma non basta: in un sistema democratico e liberale quale è il nostro, il sacrificio di parte delle libertà individuali (e massimamente di quelle che possono permettere al singolo di soddisfare i propri bisogni e di promuovere la propria posizione socio-economica) deve essere giustificato in base a solide basi di portata generale e non solo in relazione alla eventuale diversità di trattamento normativo tra lavoratore pubblico e lavoratore privato. Ciò che vogliamo dire è che anche in un sistema in cui il rapporto tra datore pubblico e dipendente sia caratterizzato da una speciale supremazia del primo rispetto al secondo, il sacrificio delle libertà in parola potrebbe essere giustificato sul piano dei principi generali dell’Ordinamento, solo a fronte della effettiva necessità di tutelare un preciso e rilevante interesse pubblico. Ecco allora che in primo luogo appare possibile dubitare della legittimità di una disciplina generalizzata (cioè rivolta indistintamente a tutto il personale pubblico), che preveda l’indiscriminato e ordinario divieto di svolgere attività extralavorative se retribuite, mentre altrettanto generalmente, prevede la assoluta libertà di svolgere attività che non implichino la corresponsione di alcun compenso. Se il solo vero bene meritevole di tutela è costituito dall’imparziale esercizio della prestazione lavorativa occorrerà ribaltare la prospettiva: qualora sia in pericolo tale bene collettivo (di un’azione amministrativa imparziale) sarà lecito, nell’operazione di contemperamento di interessi costituzionali, che il legislatore imponga dei divieti che sacrifichino diritti del lavoratore indipendentemente dal fatto che gli interessi di quest’ultimo siano di natura economica o meno. Il bene da tutelare è il buon andamento dell’azione amministrativa che deve essere protetto da ogni minaccia di “parzialità” nel suo concreto svolgimento. In un contesto in cui il rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni è da considerarsi un rapporto di diritto comune, tale protezione non inerisce – ordinariamente – le prestazioni dei dipendenti: a tutela del loro corretto adempimento vi sono infatti le normali regole sul contratto e il potere disciplinare. Abbiamo visto essere questo il senso della previsione che impone al pubblico dipendente di operare ad esclusivo servizio della Nazione. In altre parole ogni volta che un dipendente per ragioni personali della più svariata natura (l’interesse personale, ma anche la negligenza o la superficialità) non adempie alla propria prestazione, tale inadempimento determina un’inefficienza del servizio per la quale egli sarà sottoposto al potere disciplinare dal datore di lavoro, senza nessuna necessità di ricorrere ad altre ed ulteriori forme sanzionatorie. Qualora, tuttavia, si voglia tutelare maggiormente il datore pubblico a garanzia della efficienza e correttezza del servizio, si potrà prevedere in capo al dipendente qualche divieto di svolgere attività extralavorative solo e soltanto qualora queste possano condizionare negativamente il risultato dell’azione amministrativa. L’importanza di tale valore e il suo rilievo collettivo potrebbero anche giustificare misure restrittive a prevenzione della situazione di pericolo (mentre per il datore privato la tutela scatta solo in presenza di effettive situazioni di concorrenza). E’ evidente come sia eccessiva (e quindi illogica) la previsione di divieti generalizzati e assoluti, dal momento che in capo alla gran massa degli impiegati pubblici non è riconoscibile la possibilità di condizionare direttamente l’azione dell’ente dal quale dipendono (condizionare cioè l’azione dell’ente fino a trasgredire i principi del buon andamento – primo fra tutti quello dell’imparzialità - dell’azione amministrativa). Pertanto, volendo mantenere la previsione di norme generali sull’incompatibilità nel pubblico impiego, occorrere riconoscere che l’azione amministrativa può essere “parziale” a causa di ingerenze di varia natura riconducibili alla sfera degli interessi religiosi, politici, sindacali, ideologici ed (anche ma non solo) economici, che possono condizionare il lavoratore nello svolgimento della propria attività in qualità di pubblico dipendente. Tali “moventi” del lavoratore non potranno tuttavia sempre e comunque condizionare l’azione amministrativa nel senso dell’effettiva negazione della sua imparzialità, soprattutto per l’ovvia ragione che non tutti i pubblici dipendenti possono condizionare l’azione dell’amministrazione. Ciò potrà avvenire soltanto in casi particolari e specifici, che le singole amministrazioni potrebbero individuare, sia in termini generali ed astratti sia in termini di effettivo pericolo/danno del bene tutelato, a fronte dell’individuazione di limiti normativi chiari in relazione al fine perseguito. In tale prospettiva, qualora la norma facesse chiaro riferimento all’individuazione del bene tutelato e qualora, secondo le normali regole procedurali, la autorità giudiziaria fosse investita della piena conoscenza sostanziale delle fattispecie, un sistema in cui le singole amministrazioni analizzino e disciplinino concretamente le situazioni riscontrabili al loro interno risulterebbe decisamente ben congegnato. E’ evidente che simili pericoli apparirebbero ben rari a fronte di profili professionali di medio/basso livello, caratterizzati per l’assenza di spessore decisionale autonomo o per l’assenza di efficacia esterna del comportamento, e, soprattutto, tali da non contribuire mai alla determinazione e all’attuazione delle scelte o alla formazione della volontà dei soggetti pubblici. La categoria maggiormente assimilabile alla situazione che stiamo cercando di delineare pare essere quella che il diritto civile conosce come conflitto di interessi (tra il lavoratore e il datore). E’ chiaro che la declinazione del tema con riferimento alla gestione dell’amministrazione pubblica (e agli imprescindibili legami tra questa, gli interessi politici e quelli economici) pone problemi di stringente attualità nel panorama italiano, ma è altrettanto chiaro che, nell’approfondimento del tema delle incompatibilità nel lavoro pubblico, risulta essere il nodo che dovrà essere necessariamente affrontato e sciolto, per superare le contraddizioni e i limiti dell’istituto. E’ evidente che una simile previsione di incompatibilità generalizzata non potrebbe assolutamente essere limitata al solo svolgimento di attività remunerate, in quanto un condizionamento delle scelte dell’amministrazione potrebbe essere determinato da interessi di qualsiasi natura. Ecco allora che al posto del pesante aggravio in senso burocratico di un sistema quale quello disegnato dal legislatore italiano (predeterminazione dei criteri, domanda del dipendente, autorizzazione datoriale), in una prospettiva de iure condendo (o meglio perficiendo) sarebbe preferibile un sistema in cui venga imposto al dipendente, in base alla posizione che occupa nell’ente, un dovere di informazione relativo alle attività e agli interessi della sua vita privata che possono potenzialmente determinare il conflitto in parola affinchè, alla luce delle dichiarazioni formulate, l’amministrazione possa eventualmente segnalare l’insuperabile ostacolo allo svolgimento (corretto) delle mansioni ovvero provvedere a mutare le modalità di utilizzazione del dipendente. Per parte sua l’amministrazione potrebbe individuare, a titolo esemplificativo (come avviene per l’identificazione delle infrazioni disciplinari), una casistica relativa a specifiche situazioni di incompatibilità.
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Ultimo aggiornamento Giovedì 12 Dicembre 2013 16:39
Riporto di seguito un brano dal romanzo di Diego De Silva "Non avevo capito niente", edito da Einaudi. E' illuminante sulla vera situazione di quello che è ormai "proletariato forense". Più in generale è un quadro veritiero; non rappresenta certo tutta l'avvocatura ma una parte non minima caertamente si. E sotto c'è, a mio avviso, una "legge fisica", questa: la concorrenza sana, in tutte le professioni, è tutt'altra cosa dalla concorrenza sfrenata che è, in relatà, il segno della mancanza reale di regolazione proconcorrenziale.
"Come fosse difficile reperire informazioni sul conto di un avvocato. Come non si sapesse chi ha successo e chi si arrangia. Come ci fosse bisogno di assumere un detective per sapere che non faccio un cazzo. Siamo in tanti, ecco come mi consolo quando mi prende lo sconforto. Siamo i nuovi poveri i. Quelli che non lo diranno mai. Siamo annichiliti dalla dignità. In nome suo ci roviniamo la vita. Provateci pure, se avete tempo da perdere: non troverete mei un avvocato, o qualsiasi altro professionista disperato che annaspa nella saturazione del mercato contemporaneo disposto a dirvi: "guadagno meno di una cameriera, se non fosse per la mia famiglia dovrei chiudere lo studio domani mattina, però vado in giro in giacca e cravatta e faccio finta di niente". Non c'è verso. Nessuno di noi sputerà mai il rospo. Siamo una minoranza reticente. Non abbiamo sindacato nè rivendicazioni. Non siamo pericolosi. Viviamo nell'imbarazzo e nel senso di colpa. Non facciamo altro che aumentare. Il fatto è che qui da noi gli avvocati sono diventati come gli assicuratori, come gli agenti immobiliari. Ce ne sono a bizzeffe, uno più affamato dell'altro. Basta fare due passi in una strada anche periferica e contare le targhette affisse ai portoni. Un avvocato, oggi, per una nomina anche d'ufficio è disposto a piroette e carpiati della dignità fantasiosissimi. E la molla non è l'ambizione economica o il desiderio di prestigio sociale: nemmeno più questo. Qui si tratta, ma davvero, di stare sul mercato con un minimo di sensatezza (cioè, pagare le spese e portare qualche soldo a casa) o chiudere baracca. E la vera tragedia è che questa politica della sopravvivenza accomuna ormai trasversalmente sfigati e garantiti, privilegiati e poveri cristi. Nel senso che il rampollo dell'avvocato di successo ha una fame di procacciamento pratiche mediamente pari o addirittura superiore a quella di chi è professionalmente figlio di n.n. E' la nuova natura della concorrenza, palazzinara e bulimica, che ha equiparato avidità e bisogno, ponendo sul piano di una falsa parità contendenti che partono da posizioni completamente diverse. Ricchi e poveri che lottano per le stesse cose: ecco a voi la morte del principio di uguaglianza. Se uno li osserva gli avvocati in un tribunale affollato, quasi non ci crede che facciano sul serio a comportarsi così. Si spostano da un corridoio all'altro, da un'aula all'altra, o più spesso dalle aule al bar, dribblando la gente come se lo facessero apposta per dimostrargli che ingombrano. Danno continuamente prova di consolidato senso dell'orientamento fra i corridoi e le aule di udienza per rendere noto che loro (gli avvocati) sono di casa, mentre gli altri (gli utenti del servizio Giustizia) sono ospiti. Quando si incrociano si chiamano spiritosamente per titolo e cognome e si scambiano frasi assolutamente irrilevanti ad alta voce, all'esclusivo scopo di farsi sentire. Ma cosa pensano che le persone in cui s'imbattono commentino sottovoce fra di loro: "Oh, ma l'hai visto quell'avvocato lì, come urla bene?". Si, va bè, lo so che non tutti gli avvocati sono così, grazie tante. Ma io sto parlando di quelli che sono così, è ovvio."
Scrive Consiglio di Stato 3072 del 19/5/2009: "... la sezione non intende discostarsi dagli approdi ermeneutici cui è giunta la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Cons. St., sez. V, 8 settembre 2008, n. 4263; sez. IV, 21 febbraio 2005, n. 579; sez. V, 10 gennaio 2003, n. 35), secondo la quale la violazione del diritto comunitario implica un vizio di illegittimità – annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante, mentre la nullità (o l’inesistenza) è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna (attributiva del potere) incompatibile con il diritto comunitario (e quindi disapplicabile) . Logici corollari di tale ricostruzione sono: a) sul piano processuale, l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto comunitario dinanzi al giudice amministrativo entro il prescritto termine di decadenza, pena la sua inoppugnabilità; b) l’obbligo per l’amministrazione di applicare l’atto illegittimo salvo il ricorso ai poteri di autotutela.
Nel caso di specie non esiste alcuna norma – di rango primario o secondario – che sia in contrasto con il diritto comunitario; il contrasto, in astratto ed in tesi, è ipotizzabile solo con i su riferiti atti di indirizzo aventi contenuto non regolamentare".
Si legge nella sentenza 11833/2013 delle SS.UU. Civili della Cassazione (pag. 19 e 20) e nella sentenza 27266/2013 delle medesime SS.UU. (pag. 16): "Deve inoltre aggiungersi che la successiva legge 31-12-2012 n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), ancorché non suscettibile di efficacia immediata (invero l'art. 1 terzo comma prevede che "All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore..."), conferma l'operatività delle disposizioni che sanciscono l'incompatibilità tra impiego pubblico e professione forense; infatti, considerato che l'art. 65 (Disposizioni transitorie) primo comma sancisce che "Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate", e che l'art. 18 lettera d) prevede espressamente l'incompatibilità della professione di avvocato anche "con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato", ne consegue logicamente che non sono stati certamente abrogati dalla legge in esame gli artt. 3 del R.D.L 27-11-1933 n. 1578 ed 1 e 2 della legge 25-11-2003 n. 339, che anzi sono riconducibili agli stessi principi informatori di cui all'art. 18 citato."
Ebbene, in senso contrario alle riportate affermazioni delle SS.UU. si deve ritenere che la legge di riforma forense n. 247/12 abbia abrogato la l. 339/03 (se la l. 339/03 non si ritenga già abrogata, in data 13 agosto 2012, dall'art. 3, comma 5 bis del d.l. 138/11 in combinato disposto con la lettera a del comma 5 del medesimo art. 3) o ne determini sopravvenuta incostituzionalità. Ciò in conseguenza dell'innovativa formulazione dell'art. 18, lettera d), della l. 247/12 rispetto al previgente art. 3 del r.d.l. 1578/1933. Peraltro, ai sensi dell'art. 65 l. 247/12, l'incompatibilità "da impiego" (stabilita dall'art. 3 del rdl 1578/1933) che è stata sostituita dalla incompatibilità "da attività" (stabilita dall'art. 18, lettera d, della l. 47/12) è inapplicabile già prima dell'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla l. 247/12 e, in particolare, già prima del regolamento sulla cancellazione dall'albo previsto dall'art. 15, co 2, della legge 247/12, perchè:
- in primo luogo, non può qualificarsi "compatibile" con l'incompatibilità "da attività";
- in secondo luogo, non è "riconducibile agli stessi principi informatori di cui all'art. 18 citato";
- in terzo luogo, non è "necessario" applicarla, essendo sufficiente l'attivazione del potere di controllo deontologico del Consiglio dell'Ordine.
MA APPROFONDIAMO L'ANALISI DEL DIRITTO POSITIVO (CLICCA SU "LEGGI TUTTO") ...
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Ultimo aggiornamento Giovedì 12 Dicembre 2013 09:13
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(l'illustrazione: San Domenico di Guzman presiede a un autodafè, Pedro Berruguete, 1475) Sei stato cancellato dall'albo degli avvocati per incompatibilità ex l. 339/03 ? Di seguito trovi una bozza di richiesta di revoca in autotutela della cancellazione dall'albo che supera le argomentazioni delle sentenza delle Sezioni Unite Civili della Cassazione n. 11833/2013 e n. 27266/2013 (e sentenze "gemelle").
Ritengo che tutti i cancellati d'ufficio dall'albo per incompatibilità ex l. 339/03 potrebbero utilmente chiedere al proprio Consiglio dell'Ordine la revoca, in autotutela, della cancellazione dall'albo. L'interesse concreto e attuale che dovrebbe imporre ai C.O.A. l'esercizio discrezionale dell'autotutela prospettata è il fatto che essi C.O.A. potrebbero esser chiamati a risarcire i danni ai soggetti cancellati o a subire la rivalsa dello Stato per le somme che questo potrà esser condannato a pagare ai c.d. "avvocati-part-time" per le cancellazioni dagli albi che fossero dichiarate illegittime per violazione delle norme del Trattato istitutivo della Comunità europea o della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.
CLICCA SU "LEGGI TUTTO" PER SCARICARE E UTILIZZARE LA BOZZA CHE HO PREDISPOSTO PER CHIEDERE AL TUO CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI LA REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO FORENSE COMMINATA EX L. 339/03 ...
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Ultimo aggiornamento Giovedì 12 Dicembre 2013 10:42
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qui il comunicato stampa dell'Antitrust italiano. Lo riporto tra virgolette:
"L’Antitrust italiana ospita un incontro tra le autorità di concorrenza di tutto il mondo i prossimi 12 e 13 dicembre 2013. Obiettivo, promuovere e rafforzare iniziative che rimuovano gli ostacoli di natura regolamentare alla concorrenza tra le imprese. Apriranno i lavori del workshop il presidente Giovanni Pitruzzella, il senatore a vita Mario Monti e il presidente dell’Autorità francese Bruno Lasserre.
I delegati di 57 autorità di concorrenza provenienti da tutti e cinque i continenti, la Banca Mondiale, l’OCSE, la Commissione Europea e alcuni esperti designati dalle stesse autorità si incontreranno a Roma il 12 e 13 dicembre 2013 per un Workshop dell’International Competition Network (ICN). Sono previsti più di 120 partecipanti.
Tema dell’incontro è l’advocacy, l’attività mirata alla promozione della concorrenza, sia attraverso la rimozione degli ostacoli normativi e regolamentari e lo sviluppo di processi di liberalizzazione, sia attraverso la diffusione di una cultura della concorrenza, a vantaggio dei consumatori. L’Advocacy Working Group è uno dei gruppi di lavoro in cui si articola l’ICN e ha l’obiettivo di fornire un supporto teorico e pratico alle autorità nazionali di concorrenza per la diffusione di una cultura della concorrenza nel mondo.
L’articolazione delle giornate
I lavori saranno introdotti nella giornata di giovedì 12 dicembre, dalle ore 9.00, dal Presidente dell’Autorità italiana Giovanni Pitruzzella e dalle relazioni del Senatore Mario Monti e del Vice Presidente dell’ICN, Bruno Lasserre, presidente dell’Autorità della concorrenza francese. La peculiarità e il valore aggiunto dei Workshop ICN risiedono nell’ampiezza della partecipazione che offre la possibilità di scambiare e condividere esperienze ai rappresentanti di autorità di concorrenza di Paesi con cui sono più rare le possibilità d’interazione (si pensi a molti Stati asiatici, africani o sud-americani). Nelle sessioni plenarie interverranno anche Presidenti o figure si spicco di autorità di concorrenza che hanno recentemente conosciuto importanti processi di riforma e rafforzamento dei propri poteri (tra questi, il Messico, il Marocco, il Portogallo). Le questioni sollevate saranno inoltre approfondite in appositi laboratori di discussione (breakout sessions): si tratta di gruppi più ristretti e interattivi, in cui tutti partecipano portando la propria esperienza.
I temi trattati
La discussione affronterà le attuali sfide che l’advocacy deve fronteggiare, quali la recessione, la liberalizzazione dei settori regolati, l’acquisto di beni e servizi da parte del settore pubblico, la promozione della concorrenza nelle economie emergenti. Verrà inoltre approfondito il contributo che può essere fornito dalle organizzazioni internazionali, quali l’ICN, la Banca Mondiale, l’OCSE e la Commissione Europea. Infine, verrà dato conto dello stato di avanzamento dei progetti in cui è articolata l’attività dell’Advocacy Working Group e saranno delineate le future aree di iniziativa del gruppo.
Nota per la stampa e le radiotelevisioni: per gli accrediti relativi all’evento si prega di contattare la Direzione Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali allo 0685821842 e alla mail
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Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Dicembre 2013 18:38
 Le pensioni di anzianità e le pensioni di vecchiaia liquidate nel regime contributivo a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne nonchè quelle con anzianità contributiva pari o superiori a 40 anni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. L'INPS - Direzione centrale prestazioni- emanò sul tema la circolare numero 108 del 9-12-2008 con oggetto: "Articolo 19 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133. Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro". Leggi di seguito la circolare ...
Ultimo aggiornamento Martedì 10 Dicembre 2013 11:57
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Con sentenza 13 marzo 2007 (Causa C-432/05) la Corte di Giustizia delle Comunità europee - Grande Sezione - ha riconosciuto che deve esser data al singolo la possibilità di ottenere verifica giurisdizionale della conformità del diritto interno al diritto comunitario. Secondo la massima della Corte: "Rispetta il principio della tutela giurisdizionale effettiva, garantito alle persone fisiche e giuridiche, l'ordinamento nazionale che, pur non prevedendo un sistema di ricorsi giurisdizionali autonomi, diretti a far accertare la conformità del diritto interno a quello comunitario, lo ammetta in via incidentale. E' invece necessario che, anche se ammessa solo in via incidentale, la contestazione della conformità delle norme interne con quelle comunitarie avvenga nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. Il principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti riconosciuti dal diritto comunitario è garantito se il giudice interno ha la possibilità di applicare provvedimenti provvisiori per sospendere le disposizioni interne che sembrano non conformi al diritto comunitario. I criteri per l'applicazione di misure provvisorie non devono essere meno favorevoli di quelli stabiliti nel caso di domande basate su questioni di diritto interno". Per apprezzare la portata della decisione della Corte in relazione alla tutela dell'avvocato-part-time che lamenti una non conformità del diritto interno rispetto al comunitario, leggi di seguito la sentenza ...
Ultimo aggiornamento Martedì 10 Dicembre 2013 11:53
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Un dipendente pubblico a part time ridotto non necessita di autorizzazione per svolgere attività professionale. E' chiaro l'art. 53, comma 6, del d.lgs. 165/2001.
Lo conferma chiaramente la sentenza del Consiglio di Stato 6586/12, per la quale "...la portata dell’art. 53 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che, nel confermare la previa verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi al fine dell’autorizzabilità di incarichi retribuiti, esclude dall’ambito di applicazione, al sesto comma, i docenti universitari a tempo definito, vale a salvare soltanto le attività consentite “da disposizioni speciali (e attinenti al)lo svolgimento di attività libero-professionali”. In assenza, quindi, di disposizioni speciali e del carattere di attività libero professionale dell’incarico, si espande la regola generale, che pretende l’esclusività del rapporto e, in ogni caso, la compatibilità degli interessi. Poiché, nel caso in esame, quello proposto al ricorrente non concerne un tale tipo di attività, né è consentito da alcuna disposizione speciale, ..., si conferma la validità del provvedimento oggetto del giudizio, così come ha ritenuto la sentenza impugnata."
Riporto di seguito l'art. 53 del d.lgs. 165/2001 ...
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Ultimo aggiornamento Giovedì 12 Dicembre 2013 15:35
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Riporto un articolo tratto dal sito dell'Istituto Bruno Leoni dal titolo "La rivoluzione è realizzare la propria libertà". E' una recensione di Alberto Mingardi, apparsa su "Il Riformista" del 20 settembre 2009, di un libro di Tom Palmer intitolato "Realizing freedom:libertarian theory, history and practice".
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Ripropongo alcune mie considerazioni su un fatto strano, apparentemente marginale nel dibattito sui contenuti della riforma forense, sul fatto cioè che si continui a vagheggiare la "costituzionalizzazione" dell'avvocatura. Ma che significa? Che c'è sotto? Già il 26/3/09, intervenendo presso il C.N.F. in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario forense, l'allora ministro della giustizia aveva affermato che nell'ambito della riforma costituzionale della giustizia sarebbe stata data agli avvocati "dignità costituzionale" in modo che fosse più visibile la parità tra accusa e difesa. Il nuovo ruolo costituzionale dell'avvocato, ancora tutto da definire, pareva dunque prospettato in relazione alla sola difesa penale. Su Guida al Diritto del 22/8/09, n. 33, l'allora Presidente dell'OUA, Avv. Maurizio de Tilla, scriveva: "... soprattutto occorre modificare la Costituzione che già riconosce la parità di ruolo tra magistratura e avvocatura nel processo, senza però citare quest'ultima esplicitamente e dare concretezza a quest'ultima affermazione. La previsione nella giurisdizione dell'avocatura come soggetto costituzionale potrà colmare questa grave lacuna che ha incidenza negativa sull'organizzazione giudiziaria. Se l'avvocatura fosse riconosciuta come soggetto costituzionale si renderebbe più che legittima la selezione nell'accesso all''albo, ma principalmente si accrescerebbe sensibilmante l'apporto sinergico dell'avvocatura". Vedremo ora, a distanza di tempo, se la riforma dell'avvocatura realizzata con l. 247/12 potrà resistere quale regolamentazione autonoma, speciale o eccezionale, rispetto a quella di tutte le altre professioni ordinistiche. A me pare che la specialità dell'avvocatura è cosa ovvia come lo è la specialità d'ogni altra professione. Mi pare che tale specialità sia sufficientemente disegnata dalla legislazione ordinaria e non richieda inconcludenti modifiche della Costituzione. Si badi, la specialità in questione non è solo quella disegnata per tutti gli avvocati dalla legge professionale n 247/12 e dal codice deontologico ma è anche quella disegnata da altre norme di legge per singoli avvocati chiamati a specifiche funzioni. Sul punto segnalo come ancora valido l'articolo di Mario Pisani "Gli avvocati e l'ordinamento giudiziario" (in Rassegna Forense, n. 3/2008) del quale mi pare utile riportare il significativo sommario: 1. Gli avvocati che diventano giudici di Cassazione. 2. Gli avvocati che difendono i magistrati nei procedimenti disciplinari. 3. L'avvocatura e la "riforma Mastella" (l. 30 luglio 2007, n. 111) dell'ordinamento giudiziario: A) In tema di ammissione al concorso per esami - B) In tema di composizione delle commissioni di concorso - C) In tema di abilitazione degli ex magistrati all'esercizio della professione forense - D) In tema di valutazione di professionalità - E) In tema di segnalazioni al Consiglio giudiziario riguardanti la professionalità dei magistrati - F) In tema di consiglio direttivo della Scuola superiore della magistratura - G) In tema di composizione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione - H) In tema di composizione dei consigli giudiziari - I) In tema di sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace. IL PUNTO E' CHE SE ALCUNI AVVOCATI SON CHIAMATI A SVOLGERE FUNZIONI PUBBLICISSTICHE NON PER QUESTO SI DEVE ATTRIBUIRE ALLA GENERALITA' DELL'AVVOCATURA ITALIANA UN RUOLO PUBBLICISTICO CHE ESSA NON HA E, CREDO, NON VUOLE AVERE. CREDO CHE GLI AVVOCATI ITALIANI NON VOGLIANO AFFATTO DIVENTARE IMPIEGATI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA MA VOGLIANO ESSER MESSI IN GRADO, ATTRAVERSO LEGGI ORDINARIE CHE REGOLINO LA LIBERA PROFESSIONE IN MANIERA PRO-CONCORRENZIALE, DI MEGLIO ORGANIZZARSI E MEGLIO AGIRE DA LIBERI PROFESSIONISTI NEL MERCATO GLOBALIZZATO DEI SERVIZI GIUDIZIARI (CHE COMPRENDONO I SERVIZI LEGALI). Occorrerà comunque vigilare affinchè attraverso la "costituzionalizzazione" dell'avvocato non si realizzi una sottrazione del medesimo dall'operatività dei principi generali della concorrenza. Al riguardo mi pare che dovrà riaffermarsi l'ambito "esclusivamente processuale", attualmente riservato dall'art. 24 Cost. al diritto di difesa, come disegnato dalla sentenza n. 20/2009 della Corte costituzionale. Parafrasando la sentenza della seconda sezione penale della Cassazione, n. 28699, depositata il 21/7/2010, si potrà dire che, poichè la avvocatura -come complesso degli avvocati italiani- non è menzionata nella Costituzione, non può confondersi il valore (indubbiamente di spessore costituzionale) della tutela del diritto di difesa con il rilievo costituzionale dell'avvocatura nel suo complesso o della relativa funzione. Il rilievo costituzionale d'un soggetto (anche collettivo) va infatti riservato (com'è pacifico nella dottrina costituzionalistica e nella giurisprudenza) a soggetti che, appunto, siano almeno menzionati nella Carta costituzionale. Sempre parafrasando Cass. 28699/2010 si potrebbe aggiungere che è poi evidente che neppure è pensabile qualificare come di rilievo costituzionale la funzione dell'avvocatura se nel contempo della stessa avvocatura si voglia rivendicare la natura di agrregato sociale composto da di oltre 200.00 avvocati-imprese (al fine dell'applicazione delle norme dell'Unione Europea sulla concorrenza, magari per non pagare l'imposta di pubblicità sulla targa affissa accanto al portone di studio, oppure per rivendicare sussidi anticrisi) da non trattare in maniera deteriore rispetto ad altre imprese. E ancora parafrasando Cass. 28699/2010 si potrebbe concludere (sempre contro la proposta di modificare la Costituzione per inserirvi un'espressa menzione del ruolo da protagonista dell'avvocato nell'attività del rendere giustizia) che, evidenziare -per convincere che sia buona cosa "costituzionalizzare" l'avvocatura- la mera rilevanza costituzionale di uno dei valori più o meno coinvolti nella variegata attività degli avvocati è opzione interpretativa che condurrebbe all'aberrante conseguenza di dover poi, coerentemente, "costituzionalizzare" un numero pressochè illimitato di gruppi socio-professionali, operanti nel settore sanitario, dell'informazione, della sicurezza antinfortunistica e dell'igiene del lavoro, della tutela ambientale e del patrimonio storico e artistico, dell'istruzione, della ricerca scientifica, del risparmio e via enumerando valori (e non "funzioni") di rango costituzionale.
Leggi di seguito la sentenza 20/2009 della Corte costituzionale...
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Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Dicembre 2013 18:48
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Ricordo che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato presentò nel lontano dicembre 2008 la sua Relazione semestrale sul conflitto di interessi dei membri del Governo, ai sensi della legge 20/7/2004, n. 215. Rilevò nell'occasione numerose situazioni potenzialmente integranti conflitto di interessi per incompatibilità tra incarico di governo e attività professionali. Tra le rilevate attività potenzialmente incompatibili spiccava l'esercizio della professione forense. Affermò, tra l'altro, l'A.G.C.M.: "Numerose (15) sono state le situazioni potenzialmente incompatibili ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d), della legge (divieto di “esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo”), rimosse previa sollecitazione da parte dell’Autorità o spontaneamente risolte dai diretti interessati. A norma della citata disposizione, le attività professionali o di lavoro autonomo sono incompatibili se effettivamente esercitate e qualora presentino profili di connessione con la carica di governo ricoperta. In relazione al primo elemento, l’Autorità, in conformità ai numerosi precedenti in materia, ha ritenuto necessario l’effettivo esercizio dell’attività professionale e non sufficiente, invece, la mera iscrizione ad un albo. Inoltre, l’articolo 3, lettera c), del Regolamento, precisa come, ai fini del requisito della connessione, debba ritenersi rilevante qualsiasi inerenza, diretta o indiretta, esistente tra l’attività esercitata e gli interessi pubblici tutelati dalle funzioni di governo attribuite al titolare. 26. Con specifico riferimento all’esercizio di attività professionali in forma associata, l’Autorità ha confermato il proprio indirizzo interpretativo, orientato a distinguere fra associazioni professionali e società di professionisti. Per queste ultime, infatti, l’obbligo di recesso deriva direttamente dall’incardinamento dell’interessato in una struttura societaria; mentre per le associazioni professionali, posto che la relativa partecipazione non implica necessariamente l’esercizio di attività incompatibili, il titolare di carica di governo può mantenere il suo nome in seno allo studio, astenendosi, in concreto, dall’esercizio dell’attività. 27. Nel periodo di riferimento, le attività potenzialmente incompatibili hanno riguardato principalmente: la professione forense, di dottore commercialista, di giornalista, di ingegnere e alcuni casi di attività medico-chirurgica. In materia di professione forense, è stato esaminato il caso di un avvocato rotale che ha posto specifico quesito in merito alla compatibilità di detta professione con l'attuale incarico di governo. Al riguardo, l’Autorità, ha ravvisato, nell’ipotesi prospettata, una verosimile situazione di incompatibilità.
LEGGI DI SEGUITO UN PIU' AMPIO STRALCIO DALLA RELAZIONE SEMESTRALE DELL'ANTITRUST ...
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Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Dicembre 2013 18:51
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(da www.servizi-legali.it )
Il TAR Campania, Sez. Napoli, con sentenza 1283 depositata il 7 marzo 2013, ha approfondito il tema del rapporto tra ius superveniens e azione amministrativa conseguente al giudicato.
LEGGI DI SEGUITO UNO STRALCIO DALLA SENTENZA TAR CAMPANIA, NAPOLI, 1283/2013 ...
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"... consolidato indirizzo interpretativo per cui «nelle situazioni giuridiche di durata il tratto dell'interesse che si svolge successivamente al giudicato resta soggetto alla disciplina delle eventuali leggi sopravvenienti, qualunque sia il contenuto qualificatorio del giudicato medesimo» (cfr. C.d.S., ad. plen., 22 luglio 1999, n. 19), in quanto il vincolo del giudicato «non copre …. gli effetti giuridici successivi al tempo del processo (e nemmeno i fatti futuri), che tornano ad essere disciplinati dalle fonti normative astratte, ancorché la norma costitutiva delle situazioni giuridiche accertate abbia struttura diacronica» (cfr. C.d.S., ad. plen., 10 dicembre 1998, n. 9).
Come è stato, infatti, da tempo chiarito (cfr. C.d.S., ad. plen., 11 maggio 1998, n. 2): «Il giudicato, in forza del principio costituzionale dell'indipendenza dei giudici, è intangibile dalla legge sopravvenuta retroattiva, che entra in conflitto con il contenuto tipico dell'accertamento. Per il resto, il rapporto tra giudicato e jus superveniens va impostato secondo il contenuto tipico del giudicato e secondo la temporalità delle situazioni giuridiche oggetto di accertamento: situazioni giuridiche istantanee o durevoli. Situazioni giuridiche istantanee sono quelle che conseguono il loro scopo quando si estinguono; situazioni giuridiche durevoli sono quelle che conseguono il loro scopo in quanto durano nel tempo. Il giudicato consta di un contenuto dichiarativo - della situazione giuridica accertata, interesse legittimo nei giudizi di impugnazione di atti amministrativi - e di un contenuto precettivo - relativo alla regola della condotta futura delle parti funzionale alla realizzazione dell'interesse protetto dalla situazione sostanziale accertata. Sotto il profilo dichiarativo, atteso che giurisdizione è attuazione della volontà di legge nel caso concreto, l'accertamento giurisdizionale si ricollega ad una situazione di fatto e ad una norma giuridica del passato: copre il tratto delle relazioni giuridiche tra le parti che si è svolto nel passato, non gli effetti giuridici successivi al tempo del processo, né i fatti futuri che tornano ad essere disciplinati dalle fonti normative astratte. Sotto il profilo precettivo, la fissazione della normativa giudiziale non elide l'attitudine dei fatti posti a fondamento della domanda ad essere costituiti in fattispecie di nuovi effetti giuridici. La legge sopravvenuta al giudicato irretroattiva, pertanto, da un lato è strutturalmente irrilevante sulle situazioni giuridiche istantanee; dall'altro incide sulle situazioni giuridiche durevoli nel solo tratto dell'interesse che si svolge successivamente al giudicato, determinando non un conflitto, ma una successione cronologica di regole che disciplinano la situazione giuridica».
Questi principi assumono viepiù rilievo nel caso in esame, dove, come fondatamente osservato dal Comune resistente, non si verte neppure di una sentenza passata in cosa giudicata (essendo ancora pendente il giudizio di appello) e la posizione giuridica del ricorrente è puramente strumentale, vantando egli un interesse pretensivo all'espletamento della procedura di concorso ed alla corretta valutazione della propria domanda in quella sede.
L'amministrazione comunale, pertanto, non poteva sottrarsi all'osservanza della legge sopravvenuta costituita dall'art. 6 (“Riduzione dei costi degli apparati amministrativi”) del d.l. n. 78/2010 cit., il cui settimo comma prevede che «a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale», rientrando gli enti locali nel novero delle pubbliche amministrazioni così identificate."
Ultimo aggiornamento Martedì 10 Dicembre 2013 10:53
 Ricordo alcuni dati di uno studio realizzato qualche anno fa, tra gli altri, da Tommaso Nannicini, docente all'Università Bocconi (furono anticipati a Firenze durante la presentazione della quarta edizione di Eunomiamaster, svoltasi poi dal 23 gennaio 2009). L'analisi dei dati sull'attività dei parlamentari, divisi per professione precedente, rivela che le categorie professionali leader nella graduatoria dell'assenteismo sono anche quelle che percepiscono un reddito extraparlamentare più elevato. La classifica dei redditi di qualche anno fa era guidata dagli avvocati (che peraltro, quanto alla percentuale di assenze, si attestavano al 37%) con 113.500 euro annui, i professori guadagnavano 109.300 annui, gli imprenditori 106.000 euro annui, i militari 82.800 euro annui. La ricerca era basata su una banca dati di parlamentari dal 1987 al 2008 (ma si estendeva anche ai sindaci, esaminando una banca dati riferita al periodo dal 1993 al 2007). Ebbene, secondo me, non c'è nulla di scandaloso e nemmeno è scandaloso che i parlamentari facciano anche l'avvocato (o altre professioni) mentre sono parlamentari, ma non si devono inventare incompatibilità a limitare il diritto di lavorare di chi non ha il "potere del parlamentare" (penso soprattutto ai dipendenti pubblici e privati, soprattutto a part time ridotto).
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Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Dicembre 2013 18:52
Segnalo il libro "The Services Shift: Seizing the Ultimate Opportunity", di R. Kennedy e A. Sharma, Financial Times / Prentice Hall. Tratta dell'imminente globalizzazione dei servizi e della conseguente migrazione delle opportunità di lavoro  . Il c.d. services-sourcing imporrà di organizzare pure i servizi professionali legali in maniera tale che la "concorrenza tra ordinamenti" (di cui pure ha già parlato il nostro Consiglio di Stato) non porti alla marginalizzazione il c.d. sistema Italia.
 il sito ha una vocazione internazionale: puoi trovarci molte notizie interessanti per avvocati part time (e aspiranti tali) ma anche per " lawyers part time" d'ogni paese e, in particolare, per european lawyers e cioè per cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea abilitati ad esercitare le proprie attività professionali facendo uso di uno dei titoli professionali di cui alla direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale [ avocat / advocaat / rechtsanwalt (Belgio); aπbokat (Bulgaria); advokàt (Repubblica ceca); advokat (Danimarca); rechtsanwalt (Germania); vandeadvokaat (Estonia); dikegòros / δικεγοροσ (Grecia e Cipro); abogado / advocat / avogado / abokatu (Spagna); avocat (Francia); barrister / solicitor (Irlanda); avvocato (Italia); zverinats advokats (Lettonia); advokatas (Lituania); avocat (Lussemburgo); ugyvéd (Ungheria); avukat / prokuratur legali (Malta); advocaat (Paesi Bassi); rechtsanwalt (Austria); adwokat radca prawny (Polonia); advogado (Portogallo); avocat (Romania); odvetnik / odvetnica (Slovenia); advokàt / komercny pravnik (Slovacchia); asianajaja / advokat (Finlandia); advokat (Svezia); advocate / barrister / solicitor (Regno Unito)].
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Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Dicembre 2013 18:53
La seconda sezione della Cassazione ha deciso, con sentenza 21495 del 12/10/2008, che "Qualora l'attività professionale sia stata esercitata da un professionista non iscritto negli appositi albi, e a maggior ragione da uno che non è munito nemmeno della prescritta qualifica professionale, il rapporto intercorso tra professionista e cliente deve ritenersi affetto da nullità assoluta, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., sicchè questi non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa". PUOI LEGGERE LA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE SUL n. 1/2008 di "RASSEGNA FORENSE".
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Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Dicembre 2013 18:54
 Taluni principi generali dell'ordinamento comunitario sono espressamente enunciati nei trattati, altri si evincono dalla comparazione degli ordinamenti giuridici degli Stati membri ad opera della Corte di Giustizia. I principi generali sono anche criteri interpretativi di tutte le fonti del diritto comunitario. Sono espressamente previsti dai trattati: i diritti fondamentali dell'uomo di cui alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e che risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri (art. 6, n. 2, TUE); i principi sanciti da specifiche norme del Trattato CE e cioè il divieto di discriminazioni (art. 13), il principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza (art. 4, n.2), il principio di buona gestione finanziaria (art. 274, comma 1). Sono, invece, frutto dell'attività interpretativa della Corte di Giustizia: il principio della certezza del diritto; il principio della tutela del legittimo affidamento dei terzi in buona fede; il principio del rispetto dei diritti quesiti; il principio dell'effetto utile; il principio di buona fede; il principio dell'arricchimento senza causa; il principio di equità. La Corte ha anche desunto dall'insieme delle fonti del diritto comunitario: il principio dell'equilibrio istituzionale e della leale cooperazione, il principio della responsabilità degli Stati verso gli individui per violazione delle norme comunitarie, il principio di proporzionalità e il principio di sussidiarietà.
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Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Dicembre 2013 19:30
Il consiglio dell'Ordine degli avvocati di Verona ha chiesto al CNF parere sui limiti della possibilità, per un avvocato, di iscriversi presso un Ordine diverso e lontano da quello ove esercita prevalentemente l'attività. Tale facoltà rischia, secondo l'Ordine veronese, di attenuare la possibilità di esercitare un controllo sull'iscritto.
LEGGI DI SEGUITO IL PARERE ...
Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Dicembre 2013 18:57
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(l'illustrazione: San Domenico di Guzman presiede a un autodafè, Pedro Berruguete, 1475)
In caso di illegittimità del provvedimento amministrativo per contrasto rispetto al diritto comunitario si deve valutare, da parte della pubblica amministrazione, la sussistenza dell'interesse pubblico all'esercizio del potere di autotutela d'annullamento anche sotto l'aspetto di interesse specifico ad evitare che l'azione amministrativa anticomunitaria produca effetti economici pregiudizievoli per la collettività. L'ha affermato il TAR di Palermo (Sentenza 15 settembre 2008, n. 1162), richiamando l'art. 21 nonies L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15. In particolare se ricorre la c.d. illegittimità comunitaria del provvedimento, l'interesse pubblico specifico da vagliare è anche quello di evitare che l'atto anticomunitario produca effetti economici pregiudizievoli per la collettività a seguito della possibile azione di rivalsa (ai sensi dell'art. 1 comma 1215, l. 27 dicembre 2006 n. 296) che lo Stato (responsabile sul piano internazionale della violazione delle norme comunitarie) può esercitare nei confronti dell'ente pubblico che abbia emanato e non abbia annullato in autotutela un provvedimento contrario al diritto comunitario.
CHE NE DITE DI PROSPETTARE AI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI LA NECESSITA' DI ANNULLARE D'UFFICIO LE CANCELLAZIONI DISPOSTE IN VIRTU' DI UNA INTERPRETAZIONE DELLA L. 339/03 CONTRARIA AL DIRITTO COMUNITARIO E POSSIBILE FONTE DI RESPONSABILITA' PER LO STATO E PER GLI STESSI CONSIGLI DEGLI ORDINI (A SEGUITO DI RIVALSA DA PARTE DELLO STATO VERSO I CONSIGLI DEGLI ORDINI) ? LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DEL TAR PALERMO ...
Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Dicembre 2013 19:22
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Interessante ordinanza della Corte di Giustizia sui limiti della censurabilità dell'inerzia della Commissione europea a fronte di prospettatele violazioni del diritto comunitario. Interesserà soprattutto agli aspiranti avvocati-part-time che volessero censurare innanzi alla Commissione europea la l. 339/03 e la sentenza 27166/2013 delle SS.UU. e chiedere alla Commissione l'avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia ex art. 226 del Trattato. E' l'ordinanza CGCE del 17/7/08, in causa C-114/08 (Pellegrini contro Commissione). Leggi di seguito l'ordinanza, tratta dal sito www.europa.eu
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Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Dicembre 2013 19:24
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Se l'onore fosse tenuto in considerazione più del lavoro, a nessuno verrebbe in mente di sanzionare un disonorato coll'allontanamento dal lavoro.
La Corte di Giustizia delle Comunità europee - Sezione VII - con ordinanza 5 maggio 2008 nella causa C-386/07 ha confermato l'applicabilità al servizio professionale di avvocato delle regole comunitarie antitrust che impongono agli Stati di non introdurre (nemmeno con legge) e di eliminare gli ostacoli al raggiungimento dell'effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese. Su tale applicabilità la Corte ha, infatti, basato tutta l'argomentazione che nella fattispecie concreta ha portato alla affermazione di non contrarietà alle norme comunitarie del sistema italiano di tariffe obbligatorie per prestazioni d'avvocato precedente alla c.d. legge Bersani. Evidenzio come la sentenza Cipolla (sentenza 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04), citata dalla Corte nella detta ordinanza, abbia individuato una sola possibilità per i legislatori nazionali di invocare una eccezione: la ricorrenza di ragioni imperative di ordine pubblico (e non generiche, asistematiche e indimostrate esigenze di prevenzione d'abusi per conflitti d'interessi che venissero invocate col paravento della buona amministrazione della giustizia e la tutela dei consumatori). LEGGI DI SEGUITO L'INTERA ORDINANZA DELLA CORTE DI GIUStIZIA...
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Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Dicembre 2013 19:32
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 Cassazione 9878/2008 è malamente intesa da chi vi trova conferma della tesi per cui le regole comunitarie e interne sul principio di concorrenza non dovrebbero applicarsi neppure agli avvocati. Il caso deciso dalla Cassazione si riferisce ai soli notai! Leggendo con attenzione la sentenza della Cassazione (depositata il 15/4/2008 e riportata su Rassegna Forense, n. 1, Gennaio-Marzo 2008) si trova, anzi, conferma che solo "ragioni imperative d'interesse pubblico" possono, per gli avvocati, giustificare un intervento legislativo che renda più difficile l'accesso alla professione e costituisca una "restrizione della libera prestazione di servizi".
LEGGI DI SEGUITO UNO STRALCIO DELLA SENTENZA 9878/08 ...
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Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Dicembre 2013 19:36
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Si leggeva su ilsole24ore del lontano 9 aprile 2008 una interessante intervista a Mario Monti. Tra l'altro il presidente dell'Università Bocconi ed ex Commissario europeo alla Concorrenza, nonchè ex Presidente del Consiglio affermava che "per tagliare le unghie alle corporazioni non serve un governo tecnico ma una convergenza tra maggioranza e opposizione su alcuni punti, altrimenti si rischia il solito gioco di veti". E' vero. Il problema però è che la convergenza c'è il rischio che si profili su punti sbagliati, lasciando troppo spazio agli Ordini professionali per scegliere come fare o far finta di fare una seria riforma. L'Italia non è un posto dove le autoriforme serie hanno grande tradizione e gli Ordini professionali non hanno fama di essere gran riformatori. Quanto, in particolare, all'Ordine degli avvocati: la concorrenza nel servizio professionale di avvocato non si può invocare solo quando si tratta di ampliare le attribuzioni dell'avvocato; si deve riconoscere necessaria anche quando si tratta di consentire l'accesso all'avvocatura a tutti gli abilitati, limitando al massimo i casi di incompatibilità.
Speriamo in un chiaro accordo di riforma della pseudoriforma forense tra il PD di Renzi e il Nuovo Centro Destra di Alfano.
Il binomio PD-NCD evoca una domanda: la concorrenza è di destra o di sinistra? Un libro dell'ex sindaco di Parigi, Bertrand Delanoe, sostiene che ormai il liberalismo è di sinistra: "Io sono liberale -afferma Delanoe- , la destra no.... Se i socialisti accettano pienamente il liberalismo, se non considerano più i termini <<concorrenza>> e <<competizione>> come degli insulti, allora tutto l'umanesimo liberale entrerà a pieno titolo nel loro bagaglio ideologico". Il libro si intitola "De l'audace". Speriamo che anche da noi si diffondano tali idee. 
Ultimo aggiornamento Domenica 08 Dicembre 2013 18:16
 Il T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, con ordinanza n. 27 depositata il 7 febbraio 2008, ha sottoposto alla Corte costituzionale una interessante questione di costituzionalità. Il dubbio del TAR si fonda sulla convinzione che il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., da intendersi anche <<come difesa tecnica>> comporti che <<ognuno deve essere libero di farsi assistere dal legale che preferisce>>. Nella fattispecie il detto principio è stato valutato in relazione al diritto di difesa degli enti pubblici e si è dunque sollevata questione di costituzionalità della legge regionale 30/2006 che "obbliga" le società e fondazioni partecipate dalla Regione Lombardia, nonchè le ASL, ad affidare (di norma e per tutte le attività connesse ad atti di programmazione e di indirizzo) l'incarico della difesa tecnica all'Avvocatura della Regione e non a liberi professionisti.
Sai cosa decise la Corte costituzionale ?
Ultimo aggiornamento Domenica 08 Dicembre 2013 17:07

L'art. 13, comma 2, del Regolamento CE n. 883/04 stabilisce che "la persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro, oppure alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività". Anche il Tribunale di Arezzo si pronunciò sul punto con sentenza n. 448/2007 che ha recepito l'orientamento della Cassa Forense.
Ultimo aggiornamento Domenica 08 Dicembre 2013 16:58
 Il Prof. Mario Monti, quando fu chiamato a far parte della Commissione Attali per la liberation de la croissance (commissione che propose al Governo francese ben 316 misure concrete da attuare, appunto al fine della liberation de la croissance) fu intervistato da La Repubblica. Nell'intervista, tra l'altro, affermò che in Italia le riforme liberali cozzano contro l'incapacità strutturale del sistema politico di tener testa alle spinte corporative e agli interessi di parte. Importante l'affermazione di Monti per cui "Per certi versi l'Italia è più avanti della Francia ... In parte anche nella liberalizzazione delle professioni, almeno per come era impostata nei decreti Bersani prima del massacro parlamentare ...". Monti è stato per un periodo Presidente del Consiglio e non è riuscito a liberalizzare le professioni (subendo lo smacco, peraltro, dell'approvazione della legge di pseudoriforma forense a fine della passata legislatura). Speriamo che l'accordo tra nuovo PD a guida Renzi e il Nuovo Centro Destra a guida Alfano comprenda, tra le riforme da realizzare, anche la liberalizzazione delle professioni e in primo luogo la liberalizzazione della professione di avvocato.
Ultimo aggiornamento Domenica 08 Dicembre 2013 16:22
(da www.servizi-legali.it )
La Sezione Terza Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza del 27 novembre 2013, n. 10163, ha ammesso i laureati informatici "vecchio ordinamento" a sostenere l'esame di Stato da ingegneri.
LEGGI DI SEGUITO LA MOTIVAZIONE ...
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Ultimo aggiornamento Giovedì 05 Dicembre 2013 22:35
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Germania: la sentenza del Bundesversassungsgericht del 30.8.2010, in materia di proprietà intellettuale, annulla una sentenza della Corte suprema per non aver effettuato il rinvio pregiudiziale.
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Ultimo aggiornamento Venerdì 22 Novembre 2013 12:03
(da www.servizi-legali.it )
Con circolare del 27 novembre 2013 il Ministero della giustizia fornisce chiarimenti per la prima attuazione delle norme introdotte con decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 in tema di:
- obbligatorietà della mediazione, anche nella nuova forma di mediazione disposta dal giudice - riflessi in materia di spese - competenza territoriale - ruolo degli avvocati - principi deontologici per gli organismi di mediazione.
La circolare segue la direttiva del ministro 5 novembre 2013 sulla rigorosa vigilanza da parte del ministero sugli organismi di mediazione.
LEGGI DI SEGUITO LA CIRCOLARE DEL 27 NOVEMBRE 2013 ...
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Ultimo aggiornamento Giovedì 05 Dicembre 2013 22:28
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Le sentenze del CNF sono nulle per carenza di imparzialità del giudice quando seguano la linea interpretativa delle norme di diritto suggerita ai COA attraverso pareri della Commissione consultiva del CNF o attraverso circolari del CNF. V'è, infatti, pre-giudizio dell'ente unitario CNF a fronte di tali circolari o pareri.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 1957/2012 ci spiega perchè non può ipotizzarsi, in capo all'avvocato ricorrente al CNF, un onere di ricusazione dell'intero collegio giudicante o di singoli membri del collegio giudicante i quali abbiano collaborato alla redazione o sottoscritto le dette circolari e pareri.
IL CNF E' UNITARIO E LA MANCATA SEPARATEZZA DI ATTRIBUZIONI CONSULTIVE E GIUDICANTI DEI SUOI MEMBRI IMPUTA AL CNF-GIUDICE I PREGIUDIZI CORRELATI ALLO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' CONSULTIVA DELLA COMMISSIONE PARERI O ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO CIRCOLARI !
LEGGI DI SEGUITO I PUNTI 7, 8 E 9 DELLA MOTIVAZIONE IN DIRITTO DELLA SENTENZA DEL CDS 1957/2012 ...
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Ultimo aggiornamento Sabato 07 Giugno 2014 10:27
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Due architetti giapponesi hanno realizzato case e spazi abitativi ispirati dalla convinzione che per vivere più a lungo sia utile abitare in luoghi scomodi. Restando attivi in luoghi che non danno senso affidabile di spazio e di equilibrio e rinunciando a molti comfort si allontanerebbe l'invecchiamento.

Ultimo aggiornamento Mercoledì 11 Dicembre 2013 18:18
Le sentenze della Corte cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993; n. 1 del 2006; n. 11 del 2007 (richiamata dall'ordinanza della sesta sezione del Consiglio di Stato n. 3462 del 3/7/2007); n. 234 del 2007; n. 364 del 2007, sono utili a sostenere la necessità costituzionale della salvaguardia dei diritti quesiti dei "vecchi avvocati part time". Leggile di seguito ...
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Ultimo aggiornamento Sabato 07 Giugno 2014 11:09
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(da www.servizi-legali.it )

Cass. Sez. III, 15/3/2007, n. 6003, intervenne in tema di terzietà del giudice e giusto processo -nei procedimenti disciplinari a carico di professionisti- con argomenti che potranno essere sviluppati (esaltando il pre giudizio che si realizza nel fornire pareri sulla materia oggetto della provvista di giurisdizione) anche in relazione alla carenza di terzietà del Consiglio Nazionale Forense il quale è giudice speciale delle cancellazioni dagli albi degli avvocati e, sulle medesime cancellazioni, può esprimere pareri e redige circolari indirizzate ai Consigli degli Ordini locali che le dispongono. La Cassazione gli ha pure riconosciuto, sostanzialmente, il ruolo di legislatore di settore: dunque è legislatore, giudice, consulente degli Ordini locali. Il corporativismo contemporaneo, nel settore professionale, di certo, deve essere riconosciuto imperante. Leggi di seguito la sentenza della Cassazione n. 6003/2007 ...
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Ultimo aggiornamento Martedì 03 Dicembre 2013 19:50
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(da www.servizi-legali.it )
Il C.N.F., con parere 93/2005, confermò il principio che "le ipotesi di incompatibilità devono essere di stretta interpretazione, posto che pongono sostanziali limitazioni ai diritti dei singoli". Leggi di seguito il parere del C.N.F. ...
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Ultimo aggiornamento Martedì 03 Dicembre 2013 19:52
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Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bologna adottò, nel lontano 2002, una interessante delibera di rango regolamentare sulla questione della compatibità dell'iscrizione all'albo di avvocato legato da contratto co.co.co. ad un ente privatizzato. Il Consiglio ha deciso che la compatibilità o incompatibilità vadano dichiarate a seguito d'esame della fattispecie concreta, valutando soprattutto la durata del rapporto, l'oggetto e l'organizzazione del lavoro.
Leggi di seguito la delibera, tratta dal sito del C.O.A. di Bologna ...
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Ultimo aggiornamento Martedì 03 Dicembre 2013 19:54
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(da www.servizi-legali.it )

I sindacati hanno diritto all'accesso alle piante organiche della pubblica amministrazione. L'ha deciso il Consiglio di Stato con sentenza n. 5511/2013, depositata il 20/11/2013, che riporto pure di seguito ...
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Ultimo aggiornamento Martedì 03 Dicembre 2013 19:55
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(da www.servizi-legali.it )
 La Corte di giustizia, con sentenza del 7 novembre 2013 nella causa C-313/12 ha affermato di non poter pronunciarsi in via pregiudiziale su questioni puramente interne in mancanza di una norma di diritto interno che stabilisca per il giudice nazionale l'obbligo di sottoporre tal genere di questioni alla Corte di giustizia. In tali casi mancherebbe, secondo la Corte di Lussemburgo, “un interesse certo a che sia preservata un’uniformità di interpretazione di disposizioni o di nozioni riprese dal diritto dell’Unione, a prescindere dalle condizioni in presenza delle quali se ne chiede l’applicazione”.
La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull'interpretazione del principio di motivazione degli atti della pubblica amministrazione, di cui all'art. 296, secondo comma, TFUE, ed all'art. 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Sono state dichiarate irricevibili le questioni pregiudiziali proposte dalla Corte dei Conti, sezione giuridizionale della Sicilia, che -pur riconoscendo la portata puramente interna della questione- aveva chiesto alla Corte di giustizia di chiarire se alcune disposizioni della legge n. 241/90 (in particolare in materia pensionistica) violassero l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi, principio di diritto dell’Unione.
Ricordiamo pure che nella sentenza della Corte di Giustizia, Sez. I, 25 gennaio 2007, nella causa C-407/04 (rilevante in tema di concorrenza nell'avvocatura anche se relativa alla libertà del commercio e non alla libertà di prestare servizi professionali) si legge: "3. La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (GURI n. 192, del 18 agosto 1990, pag. 7), così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 (GURI n. 42, del 21 febbraio 2005, pag. 4; in prosieguo: la «legge n. 241/1990»), al suo articolo 1, comma 1, prevede quanto segue: «L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario».
" 89. In ogni caso, dalla giurisprudenza consolidata risulta che l'interpretazione e l'applicazione della condizione relativa agli effetti sul commercio fra Stati membri, che figura negli artt. 81 e 82 CE, devono assumere come punto di partenza lo scopo di tale condizione, che è quello di delimitare, in materia di disciplina della concorrenza, il campo di applicazione del diritto comunitario rispetto a quello degli Stati membri. Rientrano perciò nell'ambito del diritto comunitario qualsiasi intesa e qualsiasi prassi atte a incidere sulla libertà del commercio tra Stati membri in un senso che possa nuocere alla realizzazione degli scopi di un mercato unico fra gli Stati membri, in particolare isolando i mercati nazionali o modificando la struttura della concorrenza nel mercato comune (sentenze 31 maggio 1979, causa 22/78, Hugin/Commissione, Racc. pag. 1869, punto 1, e 25 ottobre 2001, causa C 475/99, Ambulanz Glockner, Racc. pag. 1 8089, punto 47). 90. Perchè una decisione, un accordo o una prassi possano pregiudicare il commercio fra Stati membri è necessario che, in base ad un complesso di elementi obiettivi di diritto o di fatto, appaia probabile che essi siano atti ad esercitare influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale sugli scambi tra Stati membri. Tale influenza inoltre non deve essere trascurabile (sentenza 28 aprile 1998, causa C-306/96, Javico, Racc. pag. I 1983, punto 16; 21 gennaio 1999, cause riunite C-215/96<e C-216/96, Bagnasco e a., Racc. pag. I 135, punto 47, e Ambulanz Glockner. cit., punto 8)".
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIIA DEL 7 NOVEMBRE 2013 NELLA CAUSA C-313/12, TRATTA DAL SITO DELLA CORTE ...
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Ultimo aggiornamento Martedì 03 Dicembre 2013 20:09
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(dalla newsletter di deontologia forense del CNF dell'1/12/2013)
Vietato intrattenere rapporti economici con il proprio assistito (diversi da quelli derivanti dal mandato) durante il rapporto professionale
Dopo la cessazione del rapporto professionale, l’avvocato non ha più l’obbligo di astenersi dallo stabilire con il proprio assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale, i quali infatti non possano più influire sul mandato stesso, perché già cessato, quand’anche successivamente lo riassuma (Nel caso di specie, l’avvocato veniva sanzionato disciplinarmente con l’avvertimento per aver acquistato un immobile dal proprio assistito dopo aver rinunciato al mandato da alcuni mesi e prima di riassumerlo nuovamente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso ed annullato la sanzione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Neri), sentenza del 23 luglio 2013, n. 132
Non rischia solo provvedimenti disciplinari: rischia condanna per appropriazione indebita. Quanto alla illiceità disciplinare della condotta si approfondisca dalla newsletter di deontologia forense del CNF dell'1/12/2013.
I limiti al trattenimento delle somme pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute o a titolo di pagamento dei propri onorari
All’avvocato non è consentito trattenere somme di competenze del cliente, neppure a titolo di compensazione con un proprio credito professionale in difetto del consenso del cliente, ovvero di una liquidazione operata con sentenza a carico della controparte, ovvero ancora di una richiesta di pagamento espressamente accettata dal cliente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 23 luglio 2013, n. 134
Quanto, invece, alla illiceità penale, si consideri che la Seconda Sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 47410/2013 del 29 novembre 2013, ha stabilito che l'avvocato che, terminata la causa, trattiene non solo le spese legali liquidate in sentenza,le somme destinate ai clienti per il fatto che questi gli dovevano il compenso professionale commette reato di appropriazione indebita. Precisa la Corte che la condotta dell'avvocato non è scriminata dal fatto che il medesimo potesse in astratto pretendere dai propri clienti, a titolo di compenso professionale, somme maggiori di quelle liquidate a carico delle parti soccombenti con la sentenza civile. Per un verso l'avvocato non vantare alcuna maggiore pretesa per compensi professionali, non avendo mai agito per ottenerne il riconoscimento (niente diritto di ritenzione "in assenza di qualunque accertamento del diritto sostanziale presidiato dalla garanzia speciale”). Per altro verso, inoltre, nemmeno per le spese legali liquidate dal giudice civile egli avrebbe potuto operare alcuna trattenuta in quanto non aveva chiesto la distrazione delle spese a suo favore, ai sensi dell’articolo 93 c.p.c.
Ultimo aggiornamento Domenica 01 Dicembre 2013 17:27
Riporto, di seguito, un interessante articolo dell'Avv. Marcello Bella, tratto dalla newsletter di Cassaforense n. 10 del novembre 2013, dal titolo "La comunicazione della Cassa contenente l'invito al condono ha valore di atto interruttivo della prescrizione del pagamento ivi indicato"...
Ultimo aggiornamento Sabato 30 Novembre 2013 11:16
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(da www.servizi-legali.it )
E' stato pubblicato il decreto n. 986 del 29 novembre 2013 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Maria Chiara Carrozza, "Definizione delle procedure di applicazione dell’articolo 20 del Decreto legge 104/2013 convertito in legge 128/2013".
Qui il comunicato stampa del 29 novembre 2013 che sintetizza il contenuto del decreto ministeriale.
Il decreto:
all'art. 1 disciplina, sul portale www.universitaly.it, la procedura di rilevazione dei dati relativi al voto di maturità, preliminare alla definizione della graduatoria per i corsi universitari ad accesso limitato. La procedura prevede l'inserimento dei dati sul portale, da parte degli interessati, dal 29 novembre 2013 alle ore 15,00 del 9 dicembre 2013. Decorso tale termine non sarà consentito alcun inserimento, rettifica o integrazione di dati;
all'art. 2 disciplina il funzionamento delle graduatorie;
all'art. 3 disciplina la tempistica delle immatricolazioni;
all'art. 4 detta norme sui corsi di laurea delle professioni sanitarie e scienze della formazione primaria.
PER SCARICARE IL DECRETO n. 986 DEL 29 NOVEMBRE 2013 CLICCA QUI OPPURE SU "LEGGI TUTTO" ...
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Ultimo aggiornamento Venerdì 29 Novembre 2013 17:30
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Le Sezioni Unite civili della Cassazione, nella sentenza n. 26033 del 20 novembre 2013 (Presidente L. A. Rovelli, Relatore E. Bucciante) hanno chiarito alcuni fondamenntali principi in tema di indipendenza dei giudici speciali e in particolare dei giudici della disciplina delle magistrature speciali.
Riporto dal sito della Cassazione: " DISCIPLINARE MAGISTRATI - PROCEDIMENTO A CARICO DI MAGISTRATO MILITARE - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE MANCATA PREVALENZA DEI COMPONENTI TOGATI "ELETTIVI" - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 104, 108 E 117, PRIMO COMMA, COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata in riferimento agli artt. 3, 104, 108 e 117, primo comma, Cost. – dell’art. 60 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nella parte in cui non prevede che i componenti elettivi del Consiglio della Magistratura Militare siano in numero tale da costituire la maggioranza di tale organo, rilevando che la Costituzione non impone che le garanzie di indipendenza da assicurare ai giudici delle giurisdizioni speciali siano identiche o corrispondenti a quelle stabilite per i magistrati ordinari, quanto alla composizione dei rispettivi organi di garanzia e, in particolare, relativamente al rapporto tra il numero dei membri togati elettivi e quello degli altri componenti."
Si legge in sentenza:
"... Con la sentenza 13 gennaio 2011 n. 16 il giudice delle leggi ... ha comunque osservato: che organi di garanzia dell'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali debbono necessariamente essere istituiti, in attuazione dell'art. 108 Cost.; che ad essi non occorre però estendere integralmente il modello previsto dall'art. 104 Cost. per la magistratura ordinaria; che <<degli organi suddetti debbono necessariamente far parte sia componenti eletti dai giudici delle singole magistrature, sia componenti esterni di nomina parlamentare>>; che <<nel rispetto del principio costituzionale di cui sopra, il rapporto numerico tra membri "togati" e membri "laici", di nomina parlamentare, può essere variamente fissato dal legislatore>>.
L'istituzione di organi di governo autonomo di ognuna delle giurisdizioni speciali è dunque senz'altro dovuta, perchè è vero che <<l'indipendenza è forma mentale, costume, coscienza di identità professionale>>, ma <<in mancanza di adeguate, sostanziali garanzie, essa ... degrada a velleitaria aspirazione>>; è necessario inoltre che ne facciano parte membri sia elettivi togati, sia di nomina parlamentare>>, nel bilanciamento degli interessi, costituzionalmente tutelati, ad evitare tanto la dipendenza dei giudici dal potere politico, quanto la chiusura degli stessi in "caste" autoreferenziali>>. E' tuttavia discrezionale, invece, la scelta del rapporto tra il numero dei componenti togati e quello dei laici, purchè sia operata nel rispetto del principio costituzionale che esige l'assicurazione di una effettiva indipendenza dei magistrati delle giurisdizioni speciali, perchè anch'essi siano realmente soggetti soltanto alla legge, come è prescritto per tutti i giudici dall'art. 101 Cost. ...
... la Costituzione non impone che le garanzie di indipendenza da assicurare ai giudici delle giurisdizioni speciali siano identiche o corrispondenti a quelle stabilite per i magistrati ordinari ...".
LEGGI DI SEGUITO, CLICCANDO SU "LEGGI TUTTO", LA SENTENZA 16/2011 DELLA CORTE COSTITUZIONALE ...
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Ultimo aggiornamento Sabato 07 Giugno 2014 10:25
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Dall'avvocato all'estetista, dal cardiochirurgo alla guida alpina, dal medico al maestro di sci: tutti professioniti "regiolamentati". Il Dipartimento per le Politiche europee, infatti, ha pubblicato, il 1° novembre 2013, l’elenco delle c.d. professioni regolamentate, redatto ai sensi della Direttiva n° 2005/36/CE.
Le professioni "regolamentate" son ben 142. Conclusione: Todos caballeros

L'ELENCO DELLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE PUOI LEGGERLO SUL SITO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE, OPPURE QUI DI SEGUITO CLICCANDO SU "LEGGI TUTTO" ...
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Ultimo aggiornamento Venerdì 29 Novembre 2013 12:24
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... Pericle sosteneva che l'attendere ai propri affari non impediva ai cittadini ateniesi di promuovere il bene pubblico.
Poi la democrezia "cambiò" e successe questo: 

Leggi di seguito l'ordinanza della Corte di Cassazione, n. 25873/2013 del 18/11/2013
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Ultimo aggiornamento Giovedì 28 Novembre 2013 18:14
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L'ha stabilito la Cassazione con sentenza 26402/2013 che ha dato torto all'INPS. L'INPS aveva chiesto al pensionato la restituzione di quanto erogato, in un'unica soluzione e con l'aggiunta degli interessi. La Cassazione, invece, ha stabilito che l'INPS deve procedere al recupero dell'importo tramite trattenuta con rateazione entro 24 mesi e pari al massimo a un quinto della pensione.
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Ultimo aggiornamento Martedì 03 Dicembre 2013 19:46
Il credito contributivo dell'avvocato verso Cassa forense si prescrive in 10 anni quando è fatta alla Cassa una dichiarazione che non corrisponda al vero. L'esclusione della prescrizione decennale riguarda solo la diversa ipotesi in cui sia omessa la dichiarazione. L'ha chiarito la sentenza della Cassazione 26411/2013, depositata il 26/11/2013.
LEGGI DI SEGUITO LE MOTIVAZIONI ...
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Ultimo aggiornamento Lunedì 02 Dicembre 2013 18:22
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<<Per fare bono zabaiono; per farne una taza, piglia quattro ova, zoè lo rossumo, e del zuchero e canella a sufficienzia, e de bono vino amabille, e sel fusse troppo fumoso, metteli uno pocho de aqua o de brodo magro, poy falo cocere como se coce lo brodeto et sempre menalo con lo cugiaro. Et quando se imbratta [quando lo zabaiono resta aderente al cucchiaio], leva lo zabaiono dal focho, poi mettelli in una taza; e questo se dà ala sera quando l'homo va a dormire; et notta chel conforta lo cervello>> .
Ultimo aggiornamento Mercoledì 27 Novembre 2013 08:51
La regola del codice deontologico professionale che vieta all’avvocato di assumere il patrocinio di soggetti portatori di interessi contrastanti si applica tutte le volte in cui sia stata accertata (ed adeguatamente motivata) l’esistenza e la verificazione, in concreto, di un conflitto tra le parti, che deve, pertanto, risultare effettivo e non soltanto potenziale (affermato il principio di diritto che precede, le sezioni unite della corte hanno, nella specie, ritenuto legittimamente configurabile il conflitto de quo - confermando, conseguentemente, la sanzione disciplinare irrogata dal consiglio dell’ordine forense - con riferimento ad una vicenda societaria - iniziata con una trattativa per la cessione delle quote di una srl da un socio all’altro, di talché quest’ultimo era destinato a divenire socio unico dell’ente - nella quale un avvocato aveva assistito il socio alienante nella trattativa pur essendosi sempre continuativamente occupato anche dell’assistenza della società: la corte ha ritenuto tale, preesistente e tuttora perdurante attività professionale atta a generare un conflitto effettivo di interessi tra il socio alienante e la società stessa, la cui coincidenza di interessi con quelli del socio acquirente era evidente, per essere quest’ultimo destinato a divenirne unico socio per effetto dell’alienazione delle quote). (Cass. civ., sez. un., 15/10/2002, n. 14619).
LEGGI DI SEGUITO LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA 14619/2002 DELLE ssuu DELLA CASSAZIONE ...
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Ultimo aggiornamento Giovedì 28 Novembre 2013 18:17
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(dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 24 novembre 2013)
La motivazione (non carente, ma) inesistente del provvedimento del COA non può essere sanata dal CNF in sede d’appello
In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione della delibera del COA, purché si tratti di motivazione carente e non del tutto inesistente, che -in quanto tale- è insuscettibile di essere integrata.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 20 luglio 2013, n. 126
(da www.servizi-legali.it )

Nella Camera di consiglio del 4 dicembre 2013 la Corte costituzionale deciderà sulla q.l.c. della l. 339/03, in relazione agli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost., sollevata dal Tribunale di Nocera Inferiore ed avente ad oggetto: "Impiego pubblico - Dipendenti di pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazioni lavorative non superiori al cinquanta per cento di quelle a tempo pieno - Divieto di iscrizione all'albo professionale degli avvocati - Non applicabilità a coloro che risultino già iscritti alla data di entrata in vigore della legge n. 339/2003 - Mancata previsione - Irragionevolezza - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Incidenza sul diritto al lavoro e sui principi di tutela del lavoro e di libertà d'iniziativa economica privata."
La assegnazione alla Camera di consiglio e non alla udienza pubblica non promette niente di buono, anche perchè l'ordinanza di rimessione del Tribunale di Nocera è improntata sulla falsariga dell'ordinanza di rimessione sulla quale la Corte costituzionale decise con sentenza di rigetto n. 166/2012. Ma la Corte avrebbe fondatissime ragioni per cambiare indirizzo. Infatti, il diritto dei c.d. "vecchi avvocati-part-time" a rimanere iscritti negli albi per l'affidamento di cui hanno tanto a lungo goduto, è un diritto fondamentale, riconducibile al diritto al rispetto della vita privata di cui all'art. 8 CEDU (vedasi sentenza Bigaeva della Corte EDU) che, per quanto riconosce anche la sentenza 249/2010 della Corte costituzionale, imponeva di sottoporre la legge 339/03 (che tale diritto conculca) ad un approfondito vaglio di ragionevolezza innanzi alla Corte costituzionale, "non essendo sufficiente, ai fini del controllo sul rispetto dell’art. 3 Cost., l’accertamento della sua non manifesta irragionevolezza (sentenza n. 393 del 2006)". Dovrebbe risultare evidente alla Corte costituzionale che la l. 339/03 non supera il vaglio di ragionevolezza di cui tratta la sentenza della stessa Corte costituzionale n. 249/2010.
Inoltre, la Corte costituzionale dovrebbe riconoscere che la sua sentenza n. 166/2012 non ha adeguatamente salvaguardato l'incolpevole affidamento che i "vecchi avvocati part time" avevano riposto nella stabilità del previgente regime di compatibilità. In particolare, la sentenza 166/2012: 1) non ha adeguatamente considerato il livello di affidamento nell'impossibilità che una leggina quale la 339/03 (non certo inquadrata in una comlessiva riforma dell'ordinamento professionale forense) potesse derogare al regime di compatibilità che aveva avuto il "pesantissimo" avallo della stessa Corte costituzionale con le sentenze 171/1999 e 189/2001; 2) ha fatto una affermazione errata, per categoricità e incompletezza, scrivendo che la Corte di Giustizia avrebbe ribadito "... con forza, in ordine al principio della tutela dell’affidamento, la propria giurisprudenza costante secondo cui gli amministrati non possono legittimamente confidare nella «conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle autorità nazionali (sentenza 10 settembre 2009, causa C-201/08, Plantanol, Racc. pag. I-8343, punto 53 e giurisprudenza ivi citata)» (punto 44)". La Corte costituzionale, nella sentenza 166/2012 ha dimenticato di rilevare che la citata sentenza Plantanol della Corte di giustizia, dopo la frase riportata, ha affermato, al punto 57, che "Tuttavia, spetta al giudice del rinvio decidere se un operatore economico prudente ed accorto poteva essere in grado di prevedere la possibilità di tale abolizione in un contesto come quello della causa principale. Trattandosi di un regime previsto da una normativa nazionale, è tenendo conto delle modalità di informazione di regola utilizzate dallo Stato membro che l’ha adottata e delle circostanze del caso di specie che tale giudice deve valutare, globalmente e in concreto, se sia stato debitamente rispettato il legittimo affidamento degli operatori economici considerati dalla detta normativa".
Dovrebbe pure valutare, la Corte costituzionale, le possibilità che siano accolti i ricorsi presentati alla Corte europea dei diritti dell'uomo a seguito delle sentenze che le SSUU civili della Cassazione hanno depositato il 16 maggio 2013 a seguito della sentenza della Corte costituzionale 166/2012. Sono stati presentati, infatti, ricorsi ampiamente argomentati alla corte europea dei diritti dell'uomo, chiedendo che sia accertata la violazione da parte dell’Italia: - dell’art. 1 del Protocollo addizionale del 20 marzo 1952; - dell’art.14 CEDU “Divieto di discriminazione” in congiunzione con l’art. 1 del Protocollo addizionale del 20 marzo 1952 e con l'art. 8 CEDU “Diritto al rispetto della vita privata e familiare”; - dell' art. 8 CEDU “Diritto al rispetto della vita privata e familiare”; - dell'art. 7 CEDU "Nulla poena sine lege"; - dell’art. 6 CEDU “Diritto a un equo processo”; - dell’ art. 6 della CEDU “Diritto a un equo processo”, anche in congiunzione con l’ art. 13 CEDU, “Diritto ad un ricorso effettivo”.
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Ultimo aggiornamento Domenica 24 Novembre 2013 16:42
Il coppo è un arnese rettangolare di lamiera, simile ad un testo con un manico al centro e che si usa nella cucina abruzzese come un coperchio. D'inverno, quando nel focolare delle cucine di campagna la legna arde tutto il giorno, il tufo è ben caldo e cucinare sotto il coppo da un sapore particolare al cibo e ha un fascino antico davvero speciale. PATATE SOTTO IL COPPO:
Si sbucciano, si affettano, si salano le patate e infine si mescolano. Si pulisce accuratamente il tufo del focolare sbarazzandolo del fuoco e di ogni granellino di cenere soffiandovi sopra col soffietto. Sulla pietra ben calda e ben pulita si dispongono regolarmente le patate, facendo un mucchio rettangolare e uniforme; si coprono col coppo sul quale si rimette la brace viva che prima era sul tufo. Se la pietra del focolare era rovente e la brace molta, dopo circa mezz'ora le patate saranno cotte. Con le molle si afferra il coppo per il manico e si solleva con attenzione per non far cadere nè fuoco nè cenere sulla vivanda che, con una schiumarola piatta, si raccoglie, si pone in una insalatiera e si condisce con molto olio e pochissimo aceto. Le patate cotte con questo sistema sono leggere, digeribilissime e spandono un profumo gradevole e stuzzicante. Questa maniera di preparare le patate è in uso nella minuscola borgata di San Pio nel Comune di Fontecchio. A nord del paesino, precisamente sul Colle Castellano, dove sono state ritrovate mura e tombe dell'epoca romana, secondo la leggenda, raccolta dal Pansa, sarebbe nato e tornato a vivere, dopo la condanna di Cristo, Ponzio Pilato. PATATE E SALSICCE SOTTO IL COPPO: accendete il camino parecchie ore prima di cucinare perchè servirà parecchia brace. Una volta pronta la brace pelate delle patate, lavatele e asciugatele accuratamente. Tagliatele e mettetele in una teglia da forno con aglio tritato finemente, olio, del prezzemolo, un paio di cipolle sbucciate, delle salsicce e aggiustate di sale. Sposate la brace nel camino e adagiate la teglia. Coprite la teglia con il coppo e ricoprite tutto con la brace ardente. Dopo circa 15 minuti il tutto è cotto.
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Sul sito dell'AIC (ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI) leggi la "RELAZIONE AL XXVIII CONVEGNO ANNUALE DELL’AIC: CRISI ECONOMICA E DIRITTI FONDAMENTALI", di Carmela Salazar Questo l'indice: 1. Premessa. – 2. La crisi, il pareggio di bilancio e l’identità costituzionale degli Stati membri dell’Unione europea. – 3. La discrezionalità del legislatore, il limite delle risorse disponibili e i “diritti condizionati”: tra passato e presente. – 4. Quale ragionevolezza per le misure “anti-crisi”? Notazioni sulla più recente giurisprudenza costituzionale. – 5. Segue: il binomio problematico “diritto al lavoro e flexicurity”. – 6. Segue: la tutela “multilivello” dei diritti fondamentali alla prova della crisi. “Accordi e disaccordi” tra Corte costituzionale e Corte di Strasburgo. – 7. La Corte di giustizia dell’Ue dinanzi alla crisi: la singolare questione pregiudiziale proposta dal tribunal do trabalho di Porto sui provvedimenti di austerity (e le recenti decisioni del Tribunal Constitucional portoghese). – 8. Segue: la questione pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale sul precariato scolastico. – 9. Segue: i dubbi sottoposti dalla Consulta alla Corte di giustizia. – 10. Conclusioni.
Questi due "passaggi" (nel paragrafo 6) mi paiono traducibili nel ricorso degli avvocati-part-time a Strasburgo:
"... con la sent. n. 311/2009 la Corte costituzionale ha “assolto” la disciplina, ritenendo che essa non solo non determini una reformatio in malam partem di una situazione patrimoniale in precedenza acquisita, dal momento che i livelli retributivi già raggiunti vengono salvaguardati, ma si dimostri anche coerente con l’esigenza di armonizzare situazioni lavorative, conformemente al principio di parità di trattamento nella disciplina dei rapporti di lavoro pubblico. Per contro, la Corte europea, adita da alcuni cittadini italiani, ha invece ritenuto che la stessa fosse effettivamente in urto con i propri orientamenti sull’art. 6 CEDU, in particolare per quel che riguarda l’assenza dei “motivi di interesse generale” (sent. 7 giugno 2011, Agrati). Con molta schiettezza, essa ha sottolineato che «lo scopo invocato dal Governo, vale a dire la necessità di colmare un vuoto giuridico ed eliminare le disparità di trattamento tra gli impiegati, in realtà era unicamente quello di difendere l’interesse finanziario dello Stato riducendo il numero di procedimenti pendenti dinanzi agli organi giudiziari».
...una decisione recente – la sent. n. 170/2013 – che accoglie la questione su una legge retroattiva impugnata per contrasto con l’art. 6 CEDU. La motivazione, tuttavia, chiarisce che, in questo caso, a differenza dei precedenti, le norme annullate non erano volte a perseguire interessi di rango costituzionale che potessero giustificarne la retroattività, risultando esse volte a tutelare il solo interesse economico dello Stato, come tale inidoneo, di per sé, a legittimare una normativa come quella impugnata, che sanciva una disparità di trattamento a scapito dei creditori concorrenti con lo Stato nel caso di procedure fallimentari. Con ciò, per l’appunto, la Consulta sembra segnalare che il proprio orientamento dissonante da quello della Corte EDU non è frutto di una incondizionata capitolazione dinanzi alle scelte legislative volte a tutelare l’equilibrio di bilancio: essa non sconfessa – anzi, conferma – la distanza dal Giudice europeo, ma dischiude la possibilità di ritrovare una qualche coincidenza con gli orientamenti di Strasburgo, qualora nella normativa nazionale sottoposta allo scrutinio non dovesse rilevarsi, accanto alla tutela dell’interesse economico dello Stato, anche la protezione di altri valori dotati copertura costituzionale, la cui mancata tutela condurrebbe a incrinare l’equilibrio complessivo del sistema dei diritti. Dunque, è possibile che la strada della questione di convenzionalità per violazione dell’art. 6 CEDU, pur se non particolarmente facile da percorrere, possa in futuro essere utilmente battuta dai giudici per sottoporre alla Corte interventi “anti-crisi” lesivi dei diritti fondamentali contenuti in leggi retroattive come quelle ora viste. Ma, per sperare di ottenere l’annullamento, i giudici dovranno dimostrare che, nel bilanciamento condotto dal legislatore, l’interesse economico di quest’ultimo campeggi da solo o “tiranneggi” gli altri princìpi costituzionali in gioco. Come si vede, non è una prospettiva molto distante da quella seguita per le “ordinarie” questioni di costituzionalità."
Ultimo aggiornamento Sabato 07 Giugno 2014 10:26
(da www.servizi-legali.it )
dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 21/11/2013:
"Incompatibilità tra svolgimento del tirocinio professionale ed appartenenza alle Forze dell’Ordine
E’ ben vero che le incompatibilità di cui all’art. 3 RDL 1578/33 non si applicano ai praticanti avvocati non ammessi al patrocinio, i quali pertanto possono essere iscritti all’omonimo registro anche se legati da un rapporto di lavoro subordinato a soggetti pubblici o privati(*). E’ tuttavia altrettanto vero che la qualifica di pubblico ufficiale ed il connesso dovere ex art. 361 c.p. di denunciare ai superiori e all’autorità giudiziaria competente la notitia criminis si pone evidentemente agli antipodi con i doveri di segretezza e riservatezza e di fedeltà cui sono invece sottoposti, come gli avvocati, i praticanti. Ne consegue che, nel caso di appartenente alle Forze dell’Ordine, ad essere incompatibile con l’esercizio delle funzioni di praticante avvocato non è tanto la condizione di pubblico dipendente, quanto piuttosto lo status particolare cui è sottoposto l’agente e l’ufficiale di pubblica sicurezza, su cui grava un dovere di intervento ed un obbligo di denuncia di fatti comunque appresi che non può ritenersi conciliabile con i predetti doveri cui è tenuto il praticante avvocato(**), e ciò, nonostante l’eventuale adozione di accorgimenti di fatto quale la individuazione di determinati settori o di casi preventivamente valutati dall’affidatario attorno ai quali circoscrivere la pratica(***). (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto legittimo il rifiuto del COA di iscrivere nel registro dei praticanti un Sovraintendente delle Forze di Polizia che ne aveva fatto richiesta).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tacchini, rel. Picchioni), sentenza del 19 luglio 2013, n. 120 NOTE: (*) Il principio di cui in massima, espresso con riferimento alla “vecchia” legge professionale, può ritenersi tutt’ora valido, stante il disposto di cui all’art. 41, co. 4, L. n. 247/2012, secondo cui “Il tirocinio puo` essere svolto contestualmente ad attivita` di lavoro subordinato pubblico e privato, purche´ con modalita` e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse”. (**) In senso conforme, tra le altre, CNF sentenze nn. 171/2003, 288/2004, 10/2007, 52/2008, 162/2008, 138/2010, nonché, in sede consultiva, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Perfetti), parere 20 febbraio 2013, n. 11, Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 28 marzo 2012, n. 20. (***) Con tale ultimo inciso, la sentenza di cui in massima ha motivatamente dissentito da quanto espresso da Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. VERMIGLIO), sentenza del 18 giugno 2002, n. 87, nonché da Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. STEFENELLI), sentenza del 4 giugno 2009, n. 51.
Ultimo aggiornamento Venerdì 22 Novembre 2013 17:20
Non sembri irriverente citare in un luogo di riflessione sul lavoro, quale è questo sito internet, e senza riferimenti banali e riduttivi al nostro lavoro, una frase di Paolo VI. Scriveva Paolo VI nella Populorum progressio nel marzo del 1967: "Ogni uomo è chiamato a uno sviluppo, perchè ogni vita è vocazione. Fin dalla nascita, è dato a tutti in germe un insieme di attitudini e di qualità da far fruttificare. Aiutato, e talvolta impedito, da coloro che lo educano e lo circondano, ciascuno rimane, quali che siano le influenze che si esercitano su di lui, l'artefice della sua riuscita o del suo fallimento: col solo sforzo della sua intelligenza e della sua volontà, ogni uomo può crescere in umanità, valere di più, essere di più".
Ultimo aggiornamento Giovedì 21 Novembre 2013 23:11
Strana gente gli avvocati part time: non si sa bene se vogliono lavorare il doppio o la metà. Per gente del genere è molto utile una lettura provocatoria specie quando, per un periodo di ferie o un'astensione dalle udienze per protestare contro la mediaconciliazione, una tale lettura ha più possibilità di fruttificare. Leggano, dunque, gli avvocati part time il libro di Tom Hodgkinson "L'ozio come stile di vita", edizioni BUR, Biblioteca Universale Rizzoli. Tra l'altro si avrà qualche argomento in più per replicare agli eccessi dell'etica del lavoro che censura gli avvocati "mezzotempisti", gli impiegati pubblici fannulloni e, ovviamente, in massimo grado, chi riveste nel contempo le due qualifiche.
Ultimo aggiornamento Giovedì 21 Novembre 2013 23:02
Non commette il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 483 c.p.) il privato, docente precario, che, nello stipulare il contratto con la scuola, dichiari, nel modulo predisposto dalla scuola stessa, di non trovarsi in situazione di incompatibilità che, invece, sussista. L'ha ribadito, in linea con l'orientamento della Cassazione, il Tribunale di Chieti, sez. Ortona emettendo sentenza d'assoluzione (n. 384/09 del 29/10 - 12/11/2009) "perchè il fatto non sussiste". Come afferma il Tribunale di Chieti, in effetti, il reato non non può ritenersi sussistente proprio perchè manca l'elemento oggettivo consistente in una falsa dichiarazione circa un fatto rispetto al quale il dichiarante ha un obbligo di verità. Tale previsione, infatti, non può essere estesa -con una sorta di analogia in malam partem- anche a quelle situazioni (anche praticanti avvocati o abilitati alla professione forense che si iscrivano all'albo, o anche avvocati che dichiarino successivamente al proprio Consiglio dell'Ordine l'insussistenza di cause di incompatibilità) in cui la dichiarazione falsa non riguarda una circostanza obiettiva, bensì l'esito di una valutazione di diritto.
Vedi, però, la sentenza della Cassazione penale, Quinta sezione, n 47085 del 26 novembre 2013.
Peraltro, per la responsabilità disciplinare, la consapevolezza della illegittimità della propria condotta non è necessaria, essendo infatti sufficiente la volontarietà dell’azione che ha portato al comportamento deontologicamente scorretto, mentre l’intensità del dolo rileva solo per la misura della sanzione. Vedasi Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Salazar), sentenza del 20 luglio 2013, n. 124, e, in senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PICCHIONI), sentenza del 27 settembre 2012, n. 132, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 17.
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Ultimo aggiornamento Venerdì 29 Novembre 2013 17:40
(da www.servizi-legali.it )
Già con sentenza 17938 dell'1/7/08 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno mutato la loro giurisprudenza in forza del principio del giusto processo e della terzietà del giudice. Hanno allora deciso che "La riassunzione del giudizio disciplinare davanti al Consiglio Nazionale Forense a seguito di sentenza di cassazione con rinvio deve essere compiuta secondo il disposto dell'art. 392 cpc, con la conseguenza che l'eventuale riassunzione disposta d'ufficio dal medesimo Consiglio è inammissibile e non impedisce l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 393 cpc". Hanno allora, tra l'altro, argomentato: "Non ignora il Collegio che in alcune decisioni risalenti è stato affermato l'opposto principio delle riassumibilità di ufficio del processo disciplinare a carico di avvocati. In particolare, questa Corte ha affermato che <<nei procedimenti innanzi al consiglio nazionale forense, regolati dalle disposizioni del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 (e successive modificazioni), la riassunzione del giudizio in sede di rinvio, dopo la pronuncia di cassazione resa dalle sezioni unite della suprema corte, è affidata all'iniziativa del medesiomo consiglio e non richiede un atto riassuntivo di parte>> (Cass. 67/1983), in quanto può essere surrogato dalla iniziativa dello stesso consiglio (Cass. 2953/1964). Questa interpretazione, però, costruita sulla base di indici sistematici non determinanti (notifiche e comunicazioni di ufficio delle decisioni) appare oggi anacronistica ed in contrasto con il principio del giusto processo e della terzietà del giudice, espressamente introdotto nel nostro ordinamento (art. 111 Cost., comma 2) con legge costituzionale n. 2/2009".
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Ultimo aggiornamento Venerdì 22 Novembre 2013 17:21
(da www.servizi-legali.it )
Con sentenza n. 16507/2010 (udienza 11 FEBBRAIO 2010 - deposito 28 APRILE 2010) la Cassazione ha affrontato la vicenda che ha formato oggetto della sentenza del 17 settembre 2009 (ricorso n. 10249/03, caso Scoppola) con la quale la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato la violazione da parte dell’Italia degli artt. 6 e 7 della Convenzione in relazione alla condanna di un imputato alla pena dell’ergastolo inflitta in grado di appello seguito al giudizio abbreviato definito il giorno dell’entrata in vigore del D.L. n. 341 del 2000 (l'applicazione della pena dell'ergastolo, nella fattispecie, è stata ritenuta retroattiva e pertanto illegittima dalla Corte europea ). La Corte di cassazione, preso atto dell’esigenza di provvedere all’immediata caducazione della decisione viziata, ha rideterminato la pena in trenta anni di reclusione, annullando senza rinvio la sentenza della Corte di assise di appello che aveva irrogato l’illegittimo trattamento sanzionatorio, previa la revoca in parte qua della sentenza della stessa Corte di cassazione che aveva fatto passare in giudicato la condanna all’ergastolo. L'interpretazione della Cassazione segue la linea tracciata dalla Sesta sezione (affarie Drassich) che aveva ritenuto che il ricorso straordinario in Cassazione per la correzione dell'errore materiale o di fatto sia il rimedio più idoneo (anche in relazione alla necessità di rispettare il principio di economia dei mezzi processuali) per risolvere le iniquità dichiarate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in quei casi in cui non sia necessario riaprire il processo "nel merito". Leggi il testo della sentenza della Cassazione all'indirizzo http://www.cortedicassazione.it/Documenti/16507_02_10.pdf
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Ultimo aggiornamento Venerdì 22 Novembre 2013 17:22
(da www.servizi-legali.it )
C'è una argomentazione decisiva per sostenere che il Consiglio Nazionale Forense non può esser considerato giudice. E' la contrarietà di tale qualificazione al diritto dell'Unione Europea e in particolare all'art. 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/Ce. L'art. 9 della direttiva 98/5, rubricato «Motivazione e ricorso giurisdizionale», dispone quanto segue: «Le decisioni con cui viene negata o revocata l’iscrizione di cui all’articolo 3 e le decisioni che infliggono sanzioni disciplinari devono essere motivate. Tali decisioni sono soggette a ricorso giurisdizionale di diritto interno». Al riguardo si deve riconoscere che la composizione del C.N.F., costituito da soli avvocati, ne fa un collegio privo della caratteristica della indipendenza in senso oggettivo, come in casi analoghi ha riconosciuto la giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. Si consideri che la Corte di giustizia (Grande Sezione), con sentenza pronunciata il 19 settembre 2009 nella causa C-506/04, ha espresso un principio, in tema di composizione degli organi competenti a esaminare i ricorsi, che di necessità deve portare, sia gli amministratori che i giudici italiani a negare il ruolo di "giudice" al C.N.F., in quanto disegnato dall'ordinamento interno quale "giudice speciale" della tenuta degli albi forensi e della disciplina forense, composto da soli avvocati e abilitato a emettere sentenze impugnabili innanzi al giudice supremo (Sezioni Unite della Cassazione) con ricorso che consente solo un controllo in diritto e non in fatto.
Ha, infatti, dichiarato la Corte di Giustizia, al punto 1 della suddetta decisione: "L’art. 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, va interpretato nel senso che osta ad un procedimento di ricorso nel contesto del quale la decisione di diniego dell’iscrizione di cui all’art. 3 della detta direttiva deve essere contestata, in primo grado, dinanzi ad un organo composto esclusivamente di avvocati che esercitano con il titolo professionale dello Stato membro ospitante e, in appello, dinanzi ad un organo composto prevalentemente di siffatti avvocati, quando il ricorso in cassazione dinanzi al giudice supremo di tale Stato membro consente un controllo giurisdizionale solo in diritto e non in fatto".
LEGGI DI SEGUITO I PUNTI SALIENTI DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NELLA CAUSA C-506/04, NONCHE' LA STESSA PER INTERO, TRATTA DAL SITO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA ...
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Ultimo aggiornamento Venerdì 22 Novembre 2013 17:23
Leggi tutto...
(la vignetta: i rischi del corporativismo)
(da www.servizi-legali.it )
Rileggo, su ilsole24ore del 12/8/2010, di un articolo di Gaetano Stella, dal titolo "L'ordine non può cumulare la tutela di iscritti e clienti" e noto come in Italia le riforme sono spesso controriforme. Un esempio ? La riforma della professione forense con l. 247/12. Scriveva tra l'altro Stella, da presidente Confprofessioni, criticando un precedente intervento di Marina Calderone, da presidente del C.U.P. (Comitato Unitario delle Professioni): "Da un lato la presidente Calderone attribuisce agli Ordini una rigida vigilanza sul rispetto della deontologia dei professionisti a difesa degli interessi dei cittadini ma, al tempo stesso, considera gli Ordini come una "grande famiglia" pronta a correre in soccorso dei propri iscritti per difenderne i legittimi interessi. La contraddizione è stridente, soprattutto se si tirano in ballo i diritti dei cittadini e la fede pubblica. Quali garanzie può offrire a un cittadino un ordine professionale che con una mano punisce e con l'altra protegge il proprio iscritto? Per poter esercitare la propria attività, frutto di anni di studio universitario e del conseguimento di un esame di stato abilitante, i liberi professionisti sono obbligati a iscriversi ai rispettivi albi. E' il cardine che fino a oggi ha tenuto saldo il sistema degli ordini professionali. Ma fino a quando reggerà? Il ministro della giustizia, Angelino Alfano, lo ha detto chiaramente: occorre avviare un profondo processo di riforma degli ordini professionali. Nel rispetto dei ruoli e delle competenze. Qualsiasi "ipotesi di riforma" dovrà distinguere le necessità di ammodernamento degli ordini dalle esigenze di regole chiare per l'attività dei professionisti, alla luce del mutato contesto di mercato, imposto dalle regole della concorrenza. Pensare di affidare il controllo della concorrenza nel campo dei servizi e delle libere professioni a <<un organo superiore preposto al controllo e alla guida dei propri iscritti>> appare un esercizio retorico che mira a perpetuare i vecchi vizi e le clientele che ancora oggi albergano negli ordini professionali".
Concordo pienamente con Stella e ritengo che sia ormai diffusa la consapevolezza che il problema delle professioni in Italia sta soprattutto nella sopravvivenza di una regolazione corporativa e anticoncorrenziale, pur dopo tanti anni dall'entrata in vigore della Costituzione e pur dopo la "costituzionalizzazione" espressa, di recente, del principio di concorrenza nell'art. 117 Cost. Spero che l'arroganza degli pseudoriformatori delle professioni susciti sane reazioni pro-concorrenziali. Rilevo che anche la giurisprudenza comincia a schierarsi per una realizzazione dei principi costituzionali di libertà e concorrenza, nonchè per la terzietà di regolatori, amministratori e giudici, anche (finalmente) quando si tratti di accesso alle (e esercizio delle) professioni. Un esempio. Circa la natura degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, ha scritto il T.A.R. Emilia Romagna, nella sentenza n. 16/2010: "3.1. Infatti, gli Ordini professionali costituiscono degli Enti esponenziali degli interessi di categoria, ancorchè dotati di una propria autonomia gestionale e decisionale, che operano sotto la vigilanza del Ministero della Salute. Essi sono stati istituiti dal Governo Giolitti, con legge n.455 del 10 luglio 1910, e ricostituiti dall'Assemblea Costituente con D.L.C.P.S. del 13 settembre 1946, n.233 il cui regolamento di esecuzione è stato approvato con D.P.R. n.221 del 5 aprile 1950, e svolgono importanti funzioni nei confronti dei propri iscritti. Gli Ordini dei Medici , tuttavia, non svolgono, per previsione normativa, una funzione indipendente ed imparziale a tutela di interessi di grande rilevanza e propri dell’intera collettività generale, assimilabile a quella delle Autority, istituite in tempi successivi e relativamente recenti, a partire dalla metà degli anni ‘80 nel quadro di un nuovo modello di organizzazione amministrativa, e sottratti da ogni forma di vigilanza o controllo, per quanto concerne la propria attività istituzionale, da parte dell’amministrazione governativa e che si esprimono in posizione di terzietà, equidistanza e neutralità rispetto a tutti gli interessi coinvolti".
E' EVIDENTE CHE TALE GIUDIZIO DEVE ESTENDERSI A TUTTI GLI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI CHE SIANO VIGILATI DA MINISTERI.  LA QUALIFICAZIONE DI SOGGETTO DEFICITARIO IN TERMINI DI "TERZIETA', EQUIDISTANZA E NEUTRALITA' RISPETTO A TUTTI GLI INTERESSI COINVOLTI" DOVRA' COMPORTARE CHE NELLA RIFORMA VERA DELLE PROFESSIONI (E IN PRIMIS IN QUELLA DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO) NON SI POTRA' RICONOSCERE LA QUALITA' DI GIUDICI A SOGGETTI DI TAL FATTA. FONDAMENTALE AL RIGUARDO L'ART. 6 CEDU E L'ART. 47 DEL TUE, COME INTESI DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI STRASBURGO E DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI LUSSEMBURGO.
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Ultimo aggiornamento Venerdì 22 Novembre 2013 17:23
(da www.servizi-legali.it )
Interessante inchiesta del settimanale "The Economist" (all'indirizzo http://www.economist.com/node/16693882 ) sulle aperture e chiusure corporative delle "classi forensi" di questo o quel paese. Col titolo "Not entirely free, your honour" (e sottotitolo "The legal profession, like the clients it serves, is well on the way to going global - but especially in India, ostacles to its spread remain") passa in rassegna i livelli di chiusura degli avvocati verso i concorrenti riscontrabili in giro per il mondo, specialmente quello di common law. 
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Ultimo aggiornamento Venerdì 22 Novembre 2013 17:24
(da www.servizi-legali.it )
Leggo sul sito www.isdi.it un commento a una importante lezione di economia e di storia, utile anche per riflettere sul necessario aggiornamento delle regole sulla consulenza legale. A impartire la lezione è Google, il 20 luglio 2010. Così si legge, tra l'altro, nel commento di www.isdn.it , intitolato "Google alla FTC Usa (e agli editori): è finita l’ era della scarsità artificiale di informazione": “Problemi economici richiedono soluzioni economiche e non soluzioni normative. Google replica, con una “lezione” di storia (e di economia), alle critiche che gli aveva rivolto qualche settimana fa la Federal Trade Commission Usa (FTC, Commessione Federale del Commercio, il cui scopo è la ‘protezione del consumatore’). La Commissione, al termine di una serie di audizioni svolte allo scopo di individuare “soluzioni per reinventare il giornalismo”-, aveva rilevato che, a suo parere, la stampa avrebbe bisogno di proteggere i suoi diritti contro i motori di ricerca e gli aggregatori che “sfruttano i contenuti protetti dai diritti d’ autore senza pagarli”. E – segnala Businessinsider.com – aveva avanzato alcune proposte “politiche”, fra cui la riduzione dei diritti di utilizzo dei contenuti dei giornali da parte di motori di ricerca e aggregatori e la creazione di una esenzione dalle norme antitrust che consenta ai quotidiani di formare un cartello per obbligare i primi a pagare per accedere ai loro contenuti. In un documento di 20 pagine, Google risponde con i suoi argomenti abituali (ma di buon senso) spiegando – rileva Benoit Raphael sul suo blog – che i motori di ricerca non saccheggiano l’ informazione, ma pubblicano dei link, svolgendo un servizio di pura segnalazione e rendendo accessibili i contenuti pertinenti alle richieste degli utenti. Precisando che: “Gli elevati margini di profitto che i giornali hanno realizzato in passato si basavano su una scarsità artificiale: una scelta limitata per gli inserzionisti come per i lettori. Con internet questa scarsità è finita ed è stata rimpiazzata dall’ abbondanza. Nessuna dichiarazione politica potrà far ritornare le cifre d’ affari dei giornali a come erano prima che nascesse l’ informazione online. Non si tratta di opporre dei dollari analogici a dei centesimi digitali, ma piuttosto di comprendere in maniera realistica come guadagnare soldi in un mondo in cui abbondano la concorrenza e le scelte degli utenti”. Con questa piccola lezione di economia digitale, rilevata da Jeff Jarvis sul suo blog: “Le sfide che l’ industria dell’ Informazione deve attualmente affrontare sono di natura commerciale, non giuridica, e possono essere trattate in maniera efficace solo con delle soluzioni commerciali. Le proposte di regolazione che rimettono in causa il funzionamento di mercati in buona salute e impediscono l’ avanzre del cambiamento non sono la soluzione”. A cui – segnala ancora Raphael – Google aggiunge un’ altra lezione, ma di storia. Questa mania di accusare il mondo intero di saccheggio e/o di corruzione della conoscenza non è nuova ..."
(vai su www.isdi.it per leggere il seguito).
Il documento di 20 pagine di Google lo puoi leggere all'indirizzo http://googlepublicpolicy.blogspot.com/2010/07/business-problems-need-business.html
A proposito della riforma della professione forense, mi pare evidente quanto il calo dei profitti dei giornali tradizionali possa essere assimilato, per identità delle cause strutturali, al calo dei redditi derivanti agli avvocati dalla loro attività di consulenza. Anche per la consulenza giuridica vale il richiamo “Problemi economici richiedono soluzioni economiche e non soluzioni normative". Chi ha orecchie per intendere, intenda.
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Ultimo aggiornamento Venerdì 22 Novembre 2013 17:24
(da www.servizi-legali.it )
Da un incontro studio del 2001 ancora attuale leggi la relazione di Ignazio Patrone dal titolo "La terzietà del giudice" all'indirizzo http://appinter.csm.it/incontri/relaz/6909.pdf
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Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Giugno 2014 10:18
Bisogna assolutamente leggere "La libertà come stile di vita", di Tom HodgKinson, ed. Rizzoli. Consiglio, inoltre, di leggere l'articolo di Gianfranco Fabi "Spazi di libertà per riscoprire le virtù private" (su ilsole24ore del 23 settembre 2010). Ritiene, a ragione, l'autore che uno Stato che assorbe più della metà della ricchezza dei cittadini rischia sempre di più di essere considerato come l'unico titolare dei doveri di assistenza ed equità. Con la conseguenza che si affievoliscono la responsabilità delle persone, la tensione alla solidarietà e quella virtù morale che spinge ad aiutare il prossimo. Ricorda poi che <<Tibor R. Machan, docente di Etica dell'economia alla Chapman University, in un saggio sulla generosità mette in luce come uno dei problemi più gravi nella società d'oggi sia "l'infiacchimento morale della popolazione causato da uno stato paternalista che pretende di prendersi la responsabilità della virtù". Ma le virtù non possono che essere personali e solo una società capace di mantenere spazi di libertà può offrire a ogni persona un percorso, anche educativo, verso il sentirsi partecipe della vita degli altri>>.
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Ultimo aggiornamento Venerdì 22 Novembre 2013 11:59
Cicerone non era iscritto all'albo degli avvocati di Roma, non all'albo degli abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, non era specializzato e non vantava crediti formativi. Aveva pure la faccia tosta di dire "Advocatus nascitur, non fit". Secondo me aveva ragione lui a comportarsi così.
APPROFONDIMENTI: --- leggi all'indirizzo http://la.wikipedia.org/wiki/Cicero ; --- digita su Google le parole advocatus e Roma: trovi l'articolo "La figura dell'advocatus nella cultura giuridica romana", di Chiara Corbo, Università degli studi di Salerno; --- leggi "Il <<ministero>> dell'avvocato", Carmine Punzi. L'estratto (da Rivista di diritto processuale, anno LXIV, seconda serie, n. 3, maggio-giugno 2009) lo trovi su Rassegna Forense n. 2/2009 (aprile-giugno 2009). Questo il sommario: 1. Notazioni etimologiche. -2. La necessaria intermediazione del difensore. -3. Il rapporto parte-difensore: critica alla tesi del mandato e alla definizione del difensore come nuncius. -4. Il difensore come titolare di un ufficio privato. -5. Il regime positivo del ministero del difensore nella fase di esercizio dell'azione. -6. Il valore del ministero dell'avvocato.
Ultimo aggiornamento Giovedì 21 Novembre 2013 11:19
(da www.servizi-legali.it )

La Sezione Lavoro della Cassazione, con sentenza 20269/2010, depositata il 27/9/2010, riconobbe tutela all'avvocato "parasubordinato" con riguardo al livello della retribuzione che costui può reclamare in base alla tariffa forense, sia per prestazioni giudiziali che per prestazioni stragiudiziali: il carattere "routinario" delle sue prestazioni professionali può semmai -affermò la Corte- incidere sulla determinazione dei compensi tra il minimo e il massimo delle tariffe, ma non anche giustificarne la totale disapplicazione. E non solo! La Cassazione, a favore dell'avvocato parasubordinato, affermò che: "... alla natura parasubordinata del rapporto consegue l'applicazione del disposto dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., circa la rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, tenuto conto che tale norma -come sottolineato dalle decisioni della Corte costituzionale n. 65 del 1978 e 76 del 1981- riguarda tutti i rapporti elencati nel precedente art. 429 cod. proc. civ. e quindi anche quelli dei lavoratori autonomi quando siano caratterizzati dalla continuità e dalla coordinazione delle prestazioni eseguite". Ma se così è, mi domando, il riconoscimento della tutela economica (che segue a distanza di non molto tempo il riconoscimento della figura dell'avvocato parasubordinato sotto l'ulteriore aspetto della non debenza dell'IRAP) non rende ormai improcrastinabile un intervento del legislatore o della Corte costituzionale che elimini il contrasto tra, da una parte, la tutela legislativa accordata alla categoria degli avvocati parasubordinati in tema di IRAP e di tariffe forensi e, dall'altra, la previsione (antistorica e ormai superata dalla realtà sociologica del'ex "ceto" forense) all'interno della legge professionale forense di una incompatibilità tra esercizio della professione forense e un qualunque impiego? I tempi sono maturi ! Ma vediamo cosa scrive la Cassazione nella sentenza 20269/2010 ...
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Ultimo aggiornamento Venerdì 22 Novembre 2013 17:26
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Le Sezioni Unite civili della Cassazione, con sentenza n. 19048, depositata il 6 settembre 2010, ribadiscono il principio già affermato da Cass., sez. un., 23 dicembre 2008, n. 30254, secondo cui deve ormai riconoscersi mutato il giudizio sulla giurisdizione rimesso alle Sezioni Unite: tale giudizio è ormai realizzazione di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi. In sostanza, per le Sezioni Unite la suddetta tutela si realizza, nel sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione ed eserciitando il sindacato per violazione di legge che la Suprema Corte può compiere: 1) attraverso l'interpretazione della norma attributiva di tutela, onde verificare se il giudice la cui sentenza è impugnata (nella fattispecie concreta il riferimento è al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 8, ma il principio deve estendersi ad ogni giudice la cui sentenza sia censurata per motivo attinente alla giurisdizione, compreso il Consiglio Nazionale Forense quale giudice speciale) la eroghi concretamente; 2) attraverso uno ius dicere con cui la Cassazione vincola il giudice la cui sentenza è impugnata ad esercitare la giurisdizione rispettandone il contenuto essenziale. Si legge nella sentenza 19048/2010: "Il ricorrente richiama il principio già affermato da queste Sezioni Unite (Cass., sez. un. 23 dicembre 2008, n. 30254) - e che qui va ribadito ulteriormente - secondo cui, ai fini dell'individuazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, che tradizionalmente delimitano il sindacato consentito alle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato che quei limiti travalichino, si deve tenere conto dell' evoluzione del concetto di giurisdizione - dovuta a molteplici fattori: il ruolo centrale della giurisdizione nel rendere effettivo il primato del diritto comunitario; il canone dell'effettività della tutela giurisdizionale; il principio di unità funzionale della giurisdizione nella interpretazione del sistema ad opera della giurisprudenza e della dottrina, tenuto conto dell'ampliarsi delle fattispecie di giurisdizione esclusiva; il rilievo costituzionale del principio del giusto processo, ecc. - e della conseguente mutazione del giudizio sulla giurisdizione rimesso alle sezioni unite, non più riconducibile ad un giudizio di pura qualificazione della situazione soggettiva dedotta, alla stregua del diritto oggettivo, nè rivolto al semplice accertamento del potere di conoscere date controversie attribuito ai diversi ordini di giudici di cui l'ordinamento è dotato, ma nel senso di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi, che comprende, dunque, le diverse tutele che l'ordinamento assegna a quei giudici per assicurare l'effettività dell'ordinamento; infatti è norma sulla giurisdizione non solo quella che individua i presupposti dell'attribuzione del potere giurisdizionale, ma anche quella che da contenuto a quel potere stabilendo le forme di tutela attraverso le quali esso si estrinseca; pertanto, rientra nello schema logico del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione l'operazione che consiste nell'interpretare la norma attributiva di tutela, onde verificare se il giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 8, la eroghi concretamente e nel vincolarlo ad esercitare la giurisdizione rispettandone il contenuto essenziale, cosi esercitando il sindacato per violazione di legge che la Suprema Corte può compiere anche sulle sentenze del giudice amministrativo".
LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA 19048/2010 DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE ...
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Ultimo aggiornamento Venerdì 22 Novembre 2013 17:27
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(da www.servizi-legali.it )
Mi pare che non sia affatto "fuori tema", nel pensare a come far crescere l'Italia (e nel riflettere sulla controriforma forense approvata con l. 247"012 o su quali professioni devono incontrare, oltre al limite dell'accesso previo esame di Stato, anche il limite dell'accesso previa iscrizione ad un Ordine professionale), ricordare come, ad esempio, nacque l'Ordine degli avvocati nell'Italia appena riunificata. Scrive, al riguardo, Paolo Alvazzi del Frate (in "Sulle origini dell’Ordine degli Avvocati: Dall’ancien Régime all’Italia liberale") : << L'Ordine degli avvocati e dei procuratori fu istituito in Italia dalla Legge n. 1938 dell'8 giugno 1874. Con la nascita dell'Ordine si concludeva un lungo dibattito giuridico e politico che si era svolto, a partire dalla proclamazione del Regno d'Italia, sulla necessità di unificare la disciplina delle professioni forensi in tutto il territorio nazionale. A tal riguardo ebbero importanza fondamentale da un lato il modello francese, diffuso nella Penisola nel periodo napoleonico, e, dall'altro la tradizione, antica e profondamente radicata negli ordinamenti di diritto comune, delle corporazioni di mestieri. Sin dalla Restaurazione erano apparse evidenti non solo la necessità di istituire forme di controllo statale, ma anche l'esigenza di autonomia di una professione la cui importanza e rilevanza politica erano ormai riconosciute per la garanzia dei diritti dei cittadini, anche nei confronti dello Stato>>. Importante, poi, è ricordare che l’Ordine degli Avvocati nacque, nel 1874, dopo un aspro dibattito tra la Destra che si opponeva alla sua istituzione, temendo il risorgere delle corporazioni e dei privilegi dell’Ancien Régime, e la Sinistra che, invece, ne chiedeva l'istituzione per una maggiore tutela dei diritti. Ancor più importante è far tesoro delle considerazioni dei liberali dell'epoca. Ecco come il Deputato piemontese della Destra Luigi Tegas, si oppose all’istituzione dell’Ordine degli Avvocati: "Prendo poi questa occasione per dire apertamente che sono poco propenso a questa istituzione dell'ordine degli avvocati... Quest'associazione libera, dove se n'è riconosciuta l'utilità, è sorta spontaneamente senza il bisogno di una sanzione legislativa. Nei luoghi dove è passata nella consuetudine, gli avvocati se ne trovano contenti; nei luoghi invece dove non esiste, non è desiderata per niente; perchè io credo che per aumentare il decoro della professione di avvocato non è necessario questo mezzo; ciascuno provvede indipendentemente alla propria dignità, e la riputazione si acquista coll'uso dell'attività individuale e della virtù personale senza che sia necessario appartenere ad associazioni, a gilde, a corpi, come si usava nei tempi antichi. Io per verità non veggo in questo che l'imitazione d'un'istituzione francese e nulla più ... quantunque io abbia molto rispetto per i luminari del foro francese, io non credo che quest'istituzione abbia potuto influire sulla sua gloria, anzi io credo che abbia dato luogo ad inconvenienti, sia per la libertà dei giovani avvocati, sia per considerazioni politiche: poichè è facile che simili istituzioni in un grande paese deviino ed acquistino un'influenza, che non debbono avere, massime che ne potrebbe nascere un'antagonismo colla magistratura giudicante, i cui effetti potrebbero essere deplorabili. (...) Io credo, con questa disposizione, vulnerato il principio di libertà, e non mi sembra che un'imitazione dello straniero. La legge non deve intervenire che quando è propriamente necessario il suo intervento; quando l'interesse pubblico esige che si pongano certe condizioni, certi vincoli, certe limitazioni della libertà. Quando non vi è questa necessità nè privata nè pubblica, io ritengo che la limitazione della libertà sia una specie d'arbitrio; un edifizio artifiziale che non serve nè al progresso della scienza, nè all'utile sociale. (...) Ora questa smania di legiferazione e di regolamentazione, che si risolve in tanti pesi che sotto un pretesto ed ora sotto un altro si mettono sul paese, non fa che creare nuove difficoltà" (da "Sulle origini dell’Ordine degli Avvocati: Dall’ancien Régime all’Italia liberale", di Paolo Alvazzi del Frate, in nota n. 42, Atti parlamentari, Discussioni Camera dei deputati, Legisl. XI, Sess. 1873-74, 24 marzo 1874, pp. 2607 -2608).
OGGI SI PARLA, CON DIVERSO LINGUAGGIO, DI "PROPORZIONALITA' DELLA REGOLAZIONE", MA LA SOSTANZA E' QUELLA: LA LIBERTA' E' INSIDIATA SOPRATTUTTO DALLO STRUMENTARIO MESSO IN CAMPO PER LA SUA TUTELA. FORSE LA LIBERTA' DIREBBE, COME MADRE TERESA DI CALCUTTA "QUEL CHE NON MI SERVE MI PESA".
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Ultimo aggiornamento Mercoledì 20 Novembre 2013 13:16
Riporto di seguito un interessantissimo articolo di Massimo Carpino (tratto dalla newsletter di aprile 2012 della Cassa forense) dal titolo "La cancellazione dalla Cassa". 
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Ultimo aggiornamento Venerdì 22 Novembre 2013 12:01
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L'attuale giuduce della Corte costituzionale Giuseppe Tesauro, già presidente dell'Antitrust, intervenne su il sole 24 ore del 18/8/2007 per denunciare la carenza di concorrenzialità nella regolamentazione italiana della professione forense. Tra l'altro, censurando il divieto di costituire società, parve censurare ogni presunzione odiosa di conflitto di interessi. LEGGI DI SEGUITO QUELLO CHE PUO' VALERE COME UNA SORTA DI MANIFESTO PER UNA RIFORMA VERA DELL'AVVOCATURA.
DOVREBBE VALUTARE BENE IL LEGISLATORE CHE ORAMAI LE COSCIENZE CRITICHE DI AVVOCATI, DEI PRATICANTI AVVOCATI MA ANCHE DEI LORO CLIENTI SONO DESTE E CHE AVRA' VITA BREVE LA "RIFORMICCHIA" FORENSE DI CUI ALLA L. 247/12 (VIZIATA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE O DI ILLEGITTIMITA' IN RELAZIONE AI VICOLI POSTI DALL'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA) ...
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Ultimo aggiornamento Venerdì 22 Novembre 2013 12:04
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Il TAR Lazio, nella sentenza n. 5151 del 9 giugno 2011, che dichiara nullo il regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulle specializzazioni degli avvocati, ha fatto una importante ricognizione dei principi fondamentali che devono regolare l'ammissione all'esercizio della professione forense, quale professione intellettuale al pari delle altre riconosciute dal nostro ordinamento.
Scrive, tra l'altro: "Di talchè al Collegio non è dato comprendere da quale fonte normativa il CNF abbia derivato la potestà, esercitata con l’atto impugnato, di creare ex novo una figura professionale precedentemente non contemplata dal vigente ordinamento – quella dell’avvocato specialista – che si aggiunge alle figure dell’avvocato iscritto all’albo e dell’avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori."
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Ultimo aggiornamento Venerdì 22 Novembre 2013 12:04
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La quinta sezione del Consiglio di stato, con sentenza 5222/2013 del 29/10/2013, ha confermato che l'applicazione del d.lgs. 235/12 (c.d. legge Severino) in relazione a sentenze di condanna intervenute anteriormente alla sua entrata in vigore non contrasta con il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole. Si legge in sentenza: "E’ stato al riguardo rilevato, tra l’altro: a.- l’applicazione delle cause ostative di cui allo jus superveniens alle sentenze di condanna intervenute in un torno di tempo anteriore non si pone in contrasto con il dedotto principio della irretroattività della norma penale e, più in generale, delle disposizioni sanzionatorie ed afflittive, giacché la norma in esame non ha natura, neppure in senso ampio, sanzionatoria, penale o amministrativa. b.- il fine perseguito dal legislatore è quello di allontanare dallo svolgimento del munus publicum i soggetti la cui radicale inidoneità sia conclamata da irrevocabili pronunce di giustizia, così che la condanna penale irrevocabile viene in considerazione come mero presupposto oggettivo cui è collegato un giudizio di inidoneità morale a ricoprire la carica elettiva: la condanna stessa è dunque un requisito negativo ai fini della capacità di partecipazione alla competizione elettorale. - non è irragionevole il regime di favore previsto per le sole sentenze di patteggiamento. Ciò in definitiva esclude la pretesa violazione degli artt. 11 delle preleggi e 3 e 25 della Costituzione, rendendo comunque manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, tanto più che, come pure rilevato nella già ricordata sentenza della Sezione, non è apprezzabile un profilo di irragionevolezza collegato alla mancata previsione, per le elezioni regionali, di un limite temporale analogo a quello fissato dall’art. 13 con riferimento alla incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento, stante la diversità di elezioni e di cariche che escludono l’insindacabilità dell’apprezzamento discrezionale operato sul punto dal legislatore."
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Ultimo aggiornamento Sabato 07 Giugno 2014 10:29


L'impiego pubblico a part time ridotto "verticale" al 30% (che significa lavorare presso un ente pubblico un solo giorno a settimana e, si badi, non certo da dirigente ma da semplice impiegato) è confermato incompatibile con la professione forense, per quanto deciso dalle sentenze delle SS.UU. Civili della Cassazione n. 11833/2013 e sentenze "gemelle" (tutte depositate il 16/5/2013).
Nel contempo, con evidente discriminazione degli impiegati pubblici a part time ridotto (almeno di quelli a part time ridotto verticale) abilitati all'esercizio della professione forense, sopravvivono tante categorie di avvocati "diversamente compatibili".
Tra queste esaminiamo la categoria degli avvocati che siedono nei consigli di amministrazione di società di capitali ma non in ruoli qualificati incompatibili dall'art. 18, lettera c, della l. 247/12. E si badi, in ordine al ruolo rivestito nel cda le SSUU hanno recentemente affermato (sentenza 25795 depositata il 18/11/2013) che può fare anche l’avvocato il presidente del cda se a gestire la società è l’amministratore delegato.
Si legge in un articolo di Nicola Di Molfetta, dal titolo "Avvocati in cda: Assogestioni scoperchia il vaso di Pandora", pubblicato il 27 marzo 2013: "Metti un avvocato in cda. Solo uno? Gli elenchi dei board ne sono pieni. Ci sono professionisti della poltrona. Toghe più simili a tuniche cardinalizie. Rosso porpora, alla Richelieu. Già perché, in Italia, c’è una (a mio parere discutibile) tradizione che vede molti imprenditori o manager portare con sè, in consiglio d’amministrazione per l’appunto, i loro legali di fiducia. Ossia gli avvocati che li assistono nelle operazioni straordinarie: dall’acquisizione di un concorrente, al contratto di finanziamento con le banche, dalla emissione di obbligazioni, alla quotazione in Borsa. Spesso si tratta di vere e proprie eminenze grigie che conoscono l’azienda come le loro tasche, sanno quanti spilli ci sono nei cassetti e quanti scheletri negli armadi. Insomma, sono un vero e proprio alter ego del boss, alle cui sorti, quindi, sono legati anche da un punto di vista economico. Di solito, questi avvocati siedono nei board come indipendenti. Ma, considerato quanto detto, è davvero difficile pensare che l’indipendenza presunta non si scontri con una dipendenza di fatto dovuta al rapporto di lavoro sussistente tra l’avvocato-consigliere e la società cliente che gli apre le porte del consiglio d’amministrazione....".
LEGGI DI SEGUITO DALLA SENTENZA 25797/2013 DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE ...
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Ultimo aggiornamento Sabato 07 Giugno 2014 10:54
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Antonio Lamorgese è autore, per conto dell'Ufficio del Massimario della Cassazione, della relazione (Relazione tematica n. 105 del 23 dicembre 2011) intitolata “Responsabilità civile dello stato per l’esercizio della funzione giurisdizionale”. Si tratta di una relazione redatta alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, ed in particolare della sentenza della Corte di giustizia UE 24 novembre 2011, C-379/10. Questo il sommario: 1. La responsabilità dello Stato e/o del giudice nella giurisprudenza comunitaria. 1.1. La sentenza della Corte di giustizia UE, 30 settembre 2003, C-224/01 (Köbler). 1.2. La sentenza della Corte di giustizia UE, 13 giugno 2006, C-173/03 (Traghetti del Mediterraneo). 1.3. La sentenza della Corte di giustizia UE, 24 novembre 2011, C-379/10 (Commissione europea c. Repubblica italiana). 2. Le dottrine. 3. Prospettazioni conclusive.
LEGGI DI SEGUITO LA RELAZIONE REDATTA PER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO, DAL TITOLO "RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - Responsabilità civile dello Stato per l’esercizio della funzione giurisdizionale - Sentenza della Corte di giustizia UE 24 novembre 2011, C-379/10 - Effetti" ...
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Ultimo aggiornamento Martedì 19 Novembre 2013 20:01
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Leggi un commento di Alessanro Pace sulla sentenza della Corte di giustizia del 24 novembre 2011 in causa C-379/10 all'indizrizzo http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Pace_7.pdf
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Ultimo aggiornamento Martedì 19 Novembre 2013 20:02

Relazione n. III/02/2013 Roma, 10 ottobre 2013 Novità legislative: Protocollo aggiuntivo n. 16 alla CEDU. Rif. Norm.: Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo 1.Il 2 ottobre 2013 è stato aperto alla firma il Protocollo n. 16 alla CEDU (adottato dal Comitato dei Ministri nella seduta del 10 luglio 2013), destinato ad entrare in vigore tre mesi dopo la sua ratificato da parte di almeno dieci Stati membri del Consiglio d’Europa. In pari data l’Italia ha sottoscritto il Protocollo, che dovrà ora essere ratificato dal Parlamento. Il Protocollo in questione è atto normativo di rilevante importanza, istituendo l’inedita possibilità per i giudici nazionali di ultima istanza di rivolgersi direttamente alla Corte EDU, prima di assumere la propria decisione, per chiedere un'opinione "non vincolante" in ordine all'interpretazione del diritto della CEDU. L’esigenza di introdurre strumenti idonei a proiettare il dialogo tra Corte EDU e giudici nazionali oltre i ristretti limiti del principio di sussidiarietà, che ne caratterizza allo stato il rapporto, è da tempo sentita. Ed in tal senso già la commissione dei Saggi nominata nel 2005 dai capi di Stato e di Governo dei paesi membri era giunta a proporre l’idea di configurare un meccanismo in grado di consentire al giudice nazionale di sollecitare preventivamente a quello sovranazionale l’interpretazione delle norme convenzionali, sulla falsariga del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia disciplinato dall’art. 267 TFUE, pur avvertendo sulle problematicità di tale soluzione. Per un verso, infatti, l’intervento della Corte di Strasburgo, secondo la Convenzione, presuppone l’esaurimento delle vie di ricorso interno e per l’altro l’interpretazione resa in via pregiudiziale dalla Corte di Lussemburgo non solo incide sull’esito del procedimento nella quale è stata sollecitata, ma risulta vincolante anche in qualsiasi altra vertenza in cui si discuta delle norme interpretate. 2. Sulla scorta del progetto elaborato dalla menzionata commissione si è dunque giunti alla redazione del Protocollo in commento, il quale all’art. 1 introduce l’istituto del «parere consultivo», definendone l’oggetto, nonché la legittimazione e i presupposti della relativa richiesta. La disposizione menzionata prevede infatti che le autorità giudiziarie competenti «possono» richiedere alla Corte un parere consultivo, sottolineando in tal senso che tale richiesta è facoltativa e in nessun caso obbligatoria. Soggetti legittimati a investire il giudice sovranazionale sono esclusivamente «le più alte giurisdizioni di un’Alta Parte contraente», che, ai sensi del successivo art. 10, devono essere designate dai singoli Stati membri al momento della sottoscrizione o del deposito dell’atto di ratifica del Protocollo. La locuzione «le più alte giurisdizioni» fa evidentemente riferimento alle autorità giudiziarie al vertice del sistema giudiziario nazionale, mentre la particolare formula utilizzata dal legislatore sovranazionale sembra suggerire la possibilità per gli Stati membri di indicare anche quelle autorità giudiziarie che, sebbene inferiori alla Corte costituzionale o alla Corte suprema, sono tuttavia di particolare rilevanza in quanto sono le «più alte» per una particolare tipologia di affari. Quanto all’oggetto del parere la disposizione menzionata precisa che lo stesso deve riguardare «questioni di principio relative all’interpretazione o all’applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli». Con riguardo ai presupposti della richiesta, il § 2 dell’art. 1 stabilisce che questa possa essere proposta «solo» nell’ambito di una causa pendente dinanzi alla autorità giudiziaria che la presenta, configurando dunque un requisito di rilevanza del parere, mentre il successivo § 3 stabilisce le condizioni procedurali che devono essere soddisfatte dalla autorità giudiziaria che presenta la richiesta. Esse corrispondono allo ratio dell’istituto, che non è quella di trasferire la causa alla Corte, quanto, piuttosto, di conferire all’autorità giudiziaria che presenta la richiesta i mezzi necessari per garantire il rispetto dei diritti previsti nella Convenzione durante l’esame della causa pendente dinanzi ad essa e, in prospettiva, di evitare l'intervento dei giudici sovranazionali successivamente all'esaurimento delle vie di ricorso interne. In tal senso la disposizione menzionata impone all’autorità giudiziaria nazionale di «motivare» la propria richiesta, dimostrando così di aver recepito la necessità e l’utilità di richiedere un parere consultivo alla Corte, nonché di esporre il contesto giuridico e fattuale rilevante, consentendo in questo modo al giudice sovranazionale di concentrarsi sulla/e questione/i di principio relativa/e alla interpretazione o all’applicazione delle Convenzione o dei suoi Protocolli. Nell’esporre il contesto giuridico e fattuale rilevante, l’autorità giudiziaria che presenta la richiesta deve chiarire quanto segue: a) l’oggetto del procedimento interno e le risultanze rilevanti dei fatti acquisiti nel corso del procedimento interno, o almeno una esposizione dei fatti rilevanti; b) le norme di legge interne rilevanti; c) le questioni della Convenzione rilevanti, in particolare i diritti o le libertà invocati; d) se rilevante, una sintesi delle osservazioni delle parti nel procedimento interno in questione; e) se possibile e opportuno, una relazione sulle sue considerazioni sulla questione, compresa ogni valutazione che possa aver compiuto della questione. Alcuna disposizione è dettata in merito alla lingua in cui deve essere redatta la richiesta, il che lascia presumere che questa possa essere rivolta alla Corte, così come accade attualmente per i ricorsi individuali, nella lingua ufficiale usata nel procedimento nazionale. 3. Il vaglio di ammissibilità della richiesta di parere consultivo è svolto, come nel caso disciplinato dal § 2 dell’art. 43 della Convenzione, da un collegio di cinque giudici della Grande Camera. Tuttavia, a differenza della procedura prevista dal menzionato art. 43, il collegio deve motivare l’eventuale rigetto della richiesta. In caso di accoglimento della richiesta, il parere viene reso dalla Grande Camera con priorità rimessa alla valutazione della medesima. Ai sensi del § 3 dell’art. 2, tanto al collegio deputato al vaglio preliminare, che alla Grande Camera, partecipano di diritto il giudice eletto per l’Alta Parte contraente cui appartiene l’autorità giudiziaria che ha richiesto il parere. Si può osservare che è quanto accade anche per la Grande Camera quando si riunisce in composizione plenaria per l’esame di una causa in cui si invocano gli artt. 33 o 34 della Convenzione. Nel caso egli sia impedito la medesima disposizione disciplina i meccanismi per la sua sostituzione. L’art. 3 conferisce al Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa e all’Alta Parte contraente cui appartiene l’autorità giudiziaria che ha richiesto il parere, il diritto di presentare osservazioni per iscritto e di prendere parte a tutte le cause all’esame della Grande Camera nelle procedure relative alla richiesta. Il Presidente della Corte può invitare ogni altra Alta Parte contraente o persona a presentare le proprie osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze, quando ciò sia «nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia». L’art. 4 impone alla Corte di motivare i pareri consultivi emessi ai sensi del Protocollo e consente ai giudici della Grande Camera di esprimere una opinione separata (dissenziente o concordante). I pareri espressi dalla Grande Camera devono poi essere comunicati all’autorità giudiziaria che presenta la richiesta e alla Alta Parte contraente cui appartiene tale autorità. È importante osservare che i pareri vengono pubblicati nelle lingue ufficiali della Corte (inglese e francese) e che per essere acquisiti agli atti del procedimento – e per consentirne il riavvio laddove le norme nazionali ne prevedano la sospensione - dell’autorità giudiziaria richiedente dovranno essere eventualmente dunque tradotti nella lingua ufficiale di quest’ultima. 4. L’art. 5 contiene quella che deve intendersi come la disposizione fondamentale dell’intervento normativo, alla quale è affidata la soluzione dei problemi che, come si è detto in precedenza, aveva individuato la commissione dei Saggi. L’articolo in oggetto, infatti, prevede espressamente che i pareri consultivi non siano vincolanti, sottolineando implicitamente come gli stessi vengano emessi esclusivamente nell’ambito di un dialogo tra la Corte e le autorità giudiziarie nazionali, poste in rapporto di complementarietà tra loro. Ne consegue che l’autorità richiedente decide sugli effetti del parere consultivo nel procedimento nazionale, potendo, in astratto, disattenderlo. Ciò peraltro implica che l’adozione del parere consultivo non impedisce a colui che sia stato parte nella causa in cui è stato richiesto di esercitare, successivamente alla sua conclusione, il proprio diritto a proporre ricorso individuale ai sensi dell’art. 34 della Convenzione, vale a dire che egli può comunque portare la causa dinanzi alla Corte. Peraltro sembra potersi ritenere che in tal caso nemmeno la Corte, una volta investita del ricorso, sia vincolata al proprio parere consultivo, così come a qualsiasi altro precedente della sua giurisprudenza. Si allega il testo del Protocollo nella traduzione ufficiale del Ministero della Giustizia. Redattore: Luca Pistorelli Il vice direttore Giorgio Fidelbo
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Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Dicembre 2013 00:59
Una sentenza della Cour Constitutionnelle del Belgio del 15.12.2011, applicando anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia, ha sancto l’illegittimità costituzionale di taluni articoli della legge belga 6 aprile 2010 sulle pratiche di mercato e la protezione del consumatore, poiché escludono dal proprio campo di applicazione gli esercenti una professione liberale.
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Ultimo aggiornamento Venerdì 22 Novembre 2013 12:08
Esempio tipico di corporativismo inaccettabile è il trattamento legislativo riservato ai c.d. "avvocati-part-time".
Il quadro è di Caravaggio e si intitola I bari. E' un olio su tela del 1594 ed è a Fort Worth, nel Kimbell Art Museum)
LEGGI DI SEGUITO UNA BOZZA DI LETTERA APERTA, INTEGRALA, MIGLIORALA E DATTI DA FARE PER UNA RIFORMA VERA DELLA PROFESSIONE FORENSE (CHE NON SIA UNA CONTRORIFORMA) ...
Tratterò di un caso sintomatico della patologica e pericolosissima (per i singoli avvocati e per i loro clienti) chiusura corporativa della professione forense. Si sa che tale chiusura corporativa è stata confermata con l'approvazione della legge di (pseudo)riforma forense n. 247/12. Si sa pure che quest'ultima "riformicchia" è stata partorita dall'ansia di "specialità" -o, meglio, di “eccezionalità” rispetto alle regole comunitarie della concorrenza- che ispira le rivendicazioni odierne di tanti “organismi” rappresentativi, in maniera più o meno "unitaria", dell'Avvocatura italiana. Il "caso" che esamino è il "caso" dei c.d. avvocati part time. Dimostra che l'Avvocatura italiana propone ed esige dal legislatore soluzioni culturalmente arretrate e giuridicamente incostituzionali rispetto all'esigenza di concorrere in un mercato di servizi legali il più possibile aperto all'accesso di tutti gli abilitati (la Corte costituzionale, con sentenza n. 189/01, dichiarò che il mercato dei servizi professionali di avvocato è ormai "naturalmente concorrenziale").
Ma chi sono gli "avvocati part time" ? In genere con tale espressione non si indicano i parlamentari-avvocati o i commissari di governo-avvocati o gli insegnanti-avvocati e men che mai i giudici di pace-avvocati o i giudici-ausiliari-avvocati o i giudici onorari di tribunale-avvocati o i vice procuratori-avvocati. Con l'espressione "avvocati part time" ci si riferisce in genere agli impiegati pubblici a part time ridotto che vennero iscritti negli albi forensi ai sensi della l. 662/1996, art. 1, commi da 56 a 65. Si tratta di soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato che tra il 1997 e il 2003, trasformarono il loro rapporto di lavoro a tempo pieno nella pubblica amministrazione in un rapporto di lavoro a tempo parziale ridotto (tra il 30% e il 50% del tempo pieno) per aderire ad una "proposta" che veniva dallo Stato (appunto con l'art. 1, comma 56 e seguenti, della l. 662/1996) e che si può esprimere in questi termini: "se mi fai risparmiare ti permetto di fare la professione per la quale sei abilitato, nei giorni che non vieni a lavorare da me e con adeguate garanzie di evitare conflitti di interesse (ad esempio, se vorrai fare l'avvocato, non potrai patrocinare ove sia parte una pubblica amministrazione)".
Era questa una proposta seria, un raro caso di legislazione proconcorrenziale e volta a realizzare nell'impiego pubblico una flessibilità condivisa. Non appena la scelta del part time fu possibile, molti dipendenti pubblici abilitati ad attività professionali ma non soddisfatti dell'impiego pubblico, scelsero di limitare a poche ore settimanali il lavoro nella P.A. e iniziarono a svolgere la libera professione di commercialista, ingegnere, avvocato ecc. per quattro o (più spesso) cinque giorni pieni a settimana. Un caso di flessibilità condivisa, dicevo, che porta ancora oggi tanti abilitati a tutte le professioni -meno quella d'avvocato- a fare la stessa scelta del doppio lavoro con utilità propria e della pubblica amministrazione. Sottolineo, al riguardo, che già Corte cost. 189/01 individuò i pregi dell'incentivazione del part time dei professionisti della P.A.: 1) rivalutazione e miglior uso della professionalità vera (quella degli abilitati alle professioni e non quella ipotizzata nella mera anzianità di servizio) dei dipendenti pubblici, con correlata riduzione delle consulenze esterne; 2) risparmio della P.A. per gli stipendi dei professionisti interni, stipendi erogati in percentuale corrispondente alla percentuale di lavoro a part time prestato. Fiduciosi di trovarsi a vivere in uno Stato serio, qualche centinaio di persone (dei quali oggi solo qualche decina non s'è arresa all'imperante corporativismo italico e rimane decisa a ottenere salvaguardia dei propri diritti quesiti a svolgere due attività lavorative di impiegato pubblico e di avvocato) trasformò il proprio rapporto di lavoro pubblico in un rapporto a part time ridotto, rinunciando ad almeno metà dello stipendio e alla possibile carriera da dirigente (poichè la dirigenza pubblica è incompatibile col part time) ed ottenne l'iscrizione all'albo degli avvocati. Noi "avvocati-part-time" (che, nient'affatto offesi dall'epiteto di "mezzotempista", rivendichiamo la bellezza e autentica umanità di avere più interessi nella vita) abbiamo avviato con enormi sacrifici una professione difficile, fatto mutui, pagato per anni i contributi alla Cassa forense, ecc... fidandoci dello Stato, che addirittura, attraverso la Corte costituzionale (sentenza 189/2001) aveva confermato il nostro affidamento e la nostra scelta di vita, sancendo la piena legittimità costituzionale di quelle disposizioni della legge 662/96 che ci avevano invitato a passare al part time ridotto per fare l'avvocato.
Subimmo, però, la pronta reazione della corporazione forense che, rappresentata in Parlamento da una marea di avvocati, ottenne, infine, con la legge n. 339 del 2003, la reintroduzione della incompatibilità tra esercizio della professione d'avvocato e impiego pubblico a part time ridotto che era stata abrogata circa sette anni prima. La legge 339/03 fu approvata con un unanimismo di forze politiche degno di miglior causa e senza tener minimamente conto delle plurime segnalazioni critiche dell'Antitrust, che avevano evidenziato i gravi profili di sproporzionatezza e anticoncorrenzialità delle molte proposte di legge presentate per reintrodurre l'incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e la sola professione di avvocato. E, si badi, non v'erano stati casi di cronaca o procedimenti disciplinari che avessero potuto giustificare una battaglia parlamentare per la reintroduzione della cautela preventiva estrema (l'incompatibilità) contro i conflitti di interessi dei "poveri Cristi" impiegati (semplici impiegati e non certo dirigenti) pubblici a part time ridotto che facevano, ormai da anni, anche l'avvocato ! La reintroduzione dell'incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e la sola professione di avvocato, con l. 339/03, fu, in realtà, la prima espressione legislativa di quella “specialità” dell'avvocatura che poi divenne costante rivendicazione del, non a caso costantemente in declino, “ceto forense". Infatti, con evidente discriminazione, tutte le altre professioni, ordinistiche o meno, possono ancora oggi essere svolte da impiegati pubblici a part time ridotto. E' importante sottolineare la forza della corporazione degli avvocati, che ottenne la reintroduzione della citata incompatibilità addirittura dopo che Corte costituzionale aveva avallato (con motivazione ampia sui benefici del "regime di compatibilità" per tutti i soggetti interessati, compresa la pubblica amministrazione) la sua abrogazione e nonostante l'Antitrust avesse in particolare segnalato al Parlamento e al Governo che tale reintroduzione di incompatibilità dopo sette anni dalla sua abrogazione era alterazione del gioco della concorrenza ed era contraria alla naturale concorrenzialità del mercato dei servizi professionali di avvocato.
Noi “vecchi avvocati-part-time” abbiamo combattuto affinchè la legge 339/03 fosse almeno riconosciuta capace di “chiudere” al part time solo dal 2003 in poi e non si riconoscesse capace di pregiudicare il nostro "diritto quesito" a fare due lavori (con tutte le garanzie contro i conflitti di interessi che Corte cost. 189/01 riconobbe adeguate). Abbiamo perso qualche battaglia (anche in Corte costituzionale, soprattutto con la sentenza 166/2012) ma non siamo domi. Per la salvaguardia dei diritti quesiti degli impiegati pubblici a part time ridotto che hanno svolto, nel pieno rispetto della legge e della deontologia forense, la professione d'avvocato per molti anni (taluni dal 1997 ininterrottamente fino ad oggi) e intendono continuare a svolgerla senza rinunciare all'impiego pubblico a part time pende oggi un ricorso innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e altri nummerosi si stanno predisponendo. Vedremo.

Un paragone tra situazioni analoghe, comunque, si vuol prospettare, in forma di domanda: quando si alza l'età pensionabile, s'è mai visto che si dica a chi sia pensionato da numerosi anni che deve tornare a lavorare e che altrimenti gli si toglie la pensione?
Domandiamoci pure: che razza di truffatore è lo Stato italiano che con l'artifizio e il raggiro (prima tappa del raggiro: una legge di apertura del mercato dei servizi professionali di avvocato (l. 662/1996, art. 1, commi da 56 a 65); seconda tappa del raggiro: una sentenza della Corte Costituzionale che conferma tale legge di apertura del mercato e rafforza le scelte di chi pensa di cambiar vita col sacrificio (Corte cost. 189/01); terza tappa del raggiro: una successiva leggina (l. 339/03) di reintroduzione di quella incompatibilità tolta di mezzo sei anni prima) mette sul lastrico cittadini onesti e gli rovina la vita ? Domndiamoci ancora: fanno forse bene, in Italia, gli impiegati pubblici (e non mi riferisco, ripeto, ai dirigenti) che restano a tempo pieno e poi (tutt'altro che fannulloni) fanno un doppio o triplo lavoro, magari da consulenti sulle materie nelle quali sono decisori pubblici?
Bisogna rispondere a domande del genere ! Altrimenti l'Italia non va da nessuna parte !
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Ultimo aggiornamento Sabato 07 Giugno 2014 10:28

Nella sentenza 117/2013 del CNF si legge: "Il dedotto difetto di motivazione non può comunque tradursi nella nullità della decisione impugnata poiché il CNF, quale giudice di legittimità e di merito, può sopperire alla inadeguatezza, e financo all’assenza totale della motivazione, apportandovi tutte le integrazioni che ritiene necessarie. (cfr. per tutte Cons. Naz. Forense 30-01-2012, n. 4)."
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tacchini), sentenza del 8 giugno 2013, n. 92.
Ultimo aggiornamento Domenica 24 Novembre 2013 11:43
 Della Corte europea dei diritti dell'uomo: • 21.10.2013, sentenza di Grande Camera, Del Río Prada c. Spagna, (n. 42750/09), sul rinvio della data di scarcerazione della ricorrente, condannata per reati di terrorismo, in applicazione di una nuova giurisprudenza del Tribunale supremo detta “dottrina Parot” intervenuta dopo la sua condanna; • 17.10.2013, Winterstein e altri c. Francia, (n. 27013/07), sull’espulsione di persone itineranti (gens du voyage) dal terreno su cui si erano stabilite da molto tempo, che avrebbe violato il diritto al rispetto della loro vita privata e familiare; • 15.10.2013, Casacchia e altri c. Italia, (n. 23658/07, 24941/07 e 25724/07), e Natale e altri c. Italia (n. 19264/07), sulle modifiche legislative riguardanti un procedimento civile in corso, iniziato nel 1990 da pensionati del Banco di Napoli in merito all’adeguamento delle loro pensioni a seguito della privatizzazione delle banche pubbliche; • 08.10.2013, Ricci c. Italia, (n. 30210/06) sulla libertà di espressione: secondo la Corte la condanna imposta all’ideatore di un programma televisivo per aver diffuso delle informazioni confidenziali era sproporzionata; • 03.10.2013, Kasparov e altri c. Russia, (no. 21613/07), sull’arresto di Garri Kasparov e altri dimostranti durante una manifestazione svoltasi nel corso 2007, considerato ingiustificato; • 24.09.2013, Belpietro c. Italia, (n. 43612/10), sulla condanna di un direttore di giornale per la pubblicazione di un articolo diffamatorio, considerata una violazione del diritto alla libertà di espressione.
Ultimo aggiornamento Sabato 07 Giugno 2014 10:43
Non era ancora stato emanato il fondamentale DPR 137/2012 ma le Sezioni Unite Civili della Cassazione, il 22 maggio 2012, dimostravano di aver ben compreso la radicalità del processo in corso per la riforma della regolazione professione forense. Nel decidere (su una vicenda che, peraltro, dimostra l'efficacia dei possibili controlli sull'attività dell'avvocato e la superfluità di odiose presunzioni di incompatibilità che, "a monte", precludano l'iscrizione all'albo forense) le Sezioni Unite fanno il punto della situazione, riguardo ad aspetti centrali dell'ordinamento forense  appena prima dell'abrogazione ("in ogni caso" avvenuta alla data del 13 agosto 2012, in forza del comma 5-bis dell'art. 3 del d.l. 138/2011) di tutte le norme di quell'ordinamento che erano in contrasto con i principi di cui alle lettere da a) a g) del comma 5 dell'art. 3 del d.l. 138/2011.
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE n. 14374/2012 ...
Ultimo aggiornamento Sabato 16 Novembre 2013 13:26
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(da www.servizi-legali.it )

La sentenza 111/2013 del Consiglio Nazionale Forense è stata deliberata da un collegio giudicante costituito da: Avv. Carlo VERMIGLIO Presidente f.f.- Avv. Andrea MASCHERIN Segretario f.f.- Avv. Carlo ALLORIO - Avv. Carla BROCCARDO - Avv. Antonio De GIORGI - Avv. Federico FERINA - Avv. Bruno GRIMALDI - Avv. Aldo MORLINO - Avv. Cladio NERI - Avv. Bruno PIACCI - Avv. Giuseppe PICCHIONI - Avv. Michele SALAZAR - Avv. Ettore TACCHINI.
In ordine alla importantissinma tematica trattata dalla sentenza (e cioè alla questione della susistenza, nel CNF, della necessaria imparzialità di giudice) rileva il fatto che ben cinque membri del collegio giudicante facciano altresì parte della commissione consultiva del CNF alla quale è demandato il compito di fornire pareri ai COA, che sono parti necessarie nei giudizi innanzi al CNF.
Si legge in sentenza: "DIRITTO Preliminarmente va affrontata la questione relativa alla natura e composizione dell’organo giudicante, nonché l’eccezione di anticostituzionalità proposta. Con la memoria datata 15 marzo 2013 dal difensore dell’incolpata si chiedeva la dichiarazione della irregolare costituzione dell’organo giudicante avuto riguardo alle disposizioni di cui all’art. 3, comma 5, D.L. 138/11 (convertito in L. 148/11) - nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 10, comma 1, L.183/11 - e all’art. 8, comma 8, d.P.R. 137/12 che in attuazione di quanto disposto dall’articolo 3 D.L. citato, aveva previsto con riferimento al procedimento disciplinare che “i consiglieri dei consigli nazionali dell’ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri in applicazione di quanto disposto al periodo che precede i consigli nazionale dell’ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante”. La difesa rilevava che dall’entrata in vigore della norma si dovevano intendere abrogate tutte le norme divergenti o incompatibili con essa contenute nei vari ordinamenti professionali e, quindi, anche quelle previste dagli art. 52 e ss R.d.l. 1578/33 e art. 21 e ss D.lgt. 382/44 disciplinanti il procedimento innanzi al CNF. Ad opinione della difesa il vizio non poteva ritenersi sanato dalla proposizione di impugnativa giudiziale proposta avverso il citato d.P.R. 137/12 ovvero dalla successiva entrata in vigore della nuova legge professionale che sempre ad avviso della ricorrente non rispetterebbe il necessario requisito della separazione tra funzione amministrativa e giurisdizionale dell’organo disciplinare, la cui attuale composizione non sarebbe giustificata dall’art. 65, comma 1, L. 247/12, in quanto la disposizione transitoria non potrebbe richiamare norme previste dal previgente ordinamento professionale poiché abrogate. Conclude la ricorrente che in mancanza di un regolamento che disciplini la funzione disciplinare, manchi l’organo competente ad esercitare il potere disciplinare con la conseguenza che la funzione per esso prevista non può essere lecitamente surrogata da organo diverso e non più previsto come il CNF nell’attuale composizione. L’eccezione che per chiarezza si è inteso esporre in tutta la sua ampiezza è infondata e non merita accoglimento. Il complesso di norme richiamate dalla difesa dell’incolpato non sono applicabili al CNF, con la conseguenza che le ragioni addotte a sostegno dell’irregolarità della costituzione di questo Giudice risultano inconferenti. Il complesso di norme richiamate dall’incolpato consegue alla tendenza legislativa alla liberalizzazione delle forme di accesso e di esercizio delle attività professionali regolamentate, in conseguenza della quale la disciplina diviene oggetto di delegificazione finalizzata a che gli ordinamenti professionali garantiscano un esercizio dell’attività rispondente ai principi dilibera concorrenza, nonché di differenziazione e pluralità di offerta a garanzia della possibilità effettiva di scelta da parte degli utenti nell’ambito della più ampia informazione relativa ai servizi offerti. In quest’ottica la norma ha dettato i principi ai quali dovrà attenersi il regolamento governativo di delegificazione da adottarsi nei 12 mesi successivi all’entrata in vigore della norma medesima. Tra questi principi la lettera F) dispone per l’istituzione di un organo nazionale di disciplina. Il procedimento di delegificazione è procedimento di produzione normativa che si manifesta attraverso due atti: la legge di autorizzazione e il regolamento in delegificazione. Orbene nonostante il meccanismo di abrogazione a data prestabilita, la funzione del regolamento in delegificazione resta quella di individuare l’ambito materiale interessato dall’effetto abrogativo delle norme di rango primario. È di tutta evidenza, ed è stato confermato dall’atto regolamentare assunto in attuazione della citata lettera F) della norma primaria, che quest’ultima si applichi e riguardi solo quei consigli nazionali che operano in veste amministrativa e non a nche il CNF che opera in veste di giudice speciale ai sensi e per gli effetti della VI disp. trans. Cost. e dell’art. 102 Cost., in forza dei quali sono soggetti a riserva assoluta di legge. Va ricordato che l’art. 108 Cost. dispone testualmente che “le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni altra magistratura sono stabilite con legge”, il che vale a dire che le funzioni giurisdizionali del CNF non possono essere oggetto di delegificazione, dal momento che sussiste una riserva di legge costituzionalmente prevista e che la nuova normativa d.P.R. 137/12 circoscrive la portata della norma innovativa ai soli consigli nazionali che decidono in via amministrativa. Erra, dunque, la difesa della appellante anche nel sostenere che al CNF si applichi il comma 8 dell’art. 8 in quanto anche tale normasi riferisce esclusivamente a quei consigli che operano in via amministrativa dal momento che la disciplina del CNF e di quegli altri consigli nazionali riconosciuti come giudici speciali esula dalla sfera di operatività di una fonte subordinata quale il regolamento. A maggior sostegno di quanto sin qui detto è la stessa relazione di accompagnamento al d.P.R. 137/12 che nell’affrontare la “compatibilità con il sistema costituzionale” dell’intervento delegificativo previsto dal d.l. 138/11 prende espressamente in considerazione il limite della riserva assoluta di legge per escludere che la delegificazione possa riguardare quei consigli nazionali per i quali la funzione disciplinare è prevista dal Legislatore alla stregua di una vera e propria competenza giurisdizionale. Così correttamente interpretata la normativa, la reiezione dell’eccezione proposta assorbe gli argomenti esposti dalla ricorrente in ordine agli effetti dell’impugnativa proposta dal CNF avverso il d.P.R. 137/12 e in ordine alla portata della legge professionale (L. 247/12). Anche la seconda eccezione esposta con la memoria, con la quale si sollevava dubbio di legittimità costituzionale degli art. 54 r.d. 1578/33 e artt. 14 e 21 del D.lgs.lgt. 382/44 in relazione all’art. 111, commi 1 e 2, Cost., scaturente dalla lettura dell’art. 3, comma 5, lettera F) D.l. 138/11 nella parte in cui dispone l’incompatibilità fra la carica di Consigliere Nazionale e quella di membro del consiglio di disciplina nazionale, con compromissione dei principi in materia di giusto processo determinati dalla presenza in capo all’unico soggetto di competenze eterogenee ed incompatibili agenti a discapito della terzietà e imparzialità del giudicante. La sollevata eccezione risulta generica e non supportata da idonea motivazione che induce a ritenerla priva del requisito della rilevanza anche rispetto al richiamo al citato art. 3, che come sopra detto è inapplicabile al CNF. L’eccezione deve respingersi ritenendola manifestamente infondata alla luce del pacifico e costante orientamento della giurisprudenza costituzionale e ordinaria, in virtù del quale l’attuale assetto del CNF risulta compatibile con i principi costituzionali di terzietà e imparzialità del giudice, atteso che la sua peculiare posizione di giudice speciale vale da sola ad escludere condizionamenti da parte di organi amministrativi sovraordinati (per tutte Corte Cost., sent. n. 284/86; Corte Cost., sent. 326/92; Cass. civ., SU, sent. 6213/05)."
Sarei curioso di sapere che ne pensa la Cassazione, con perticolare riguardo all'aspetto "oggettivo" dell'imparzialità di giudice, come elaborato anche dalla Corte EDU e dalla Corte di giusizia.

O bisogna farci spiegare da Strasburgo chi è un giudice?
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Ultimo aggiornamento Lunedì 11 Novembre 2013 13:29

Il 29/5/2013 la Commissione europea, all'atto di chiudere la procedura per eccessivo deficit dell'Italia, ha rivolto all'Italia una "Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2013 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità dell'Italia 2012-2017" (SWD 2013 362 final). Tra le raccomandazioni ( http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2013_italy_it.pdf ) che ha rivolto all'Italia, una in particolare riguarda l'accesso alla professione forense: al punto sei delle raccomandazioni si legge: "... eliminare le restrizioni che sussistono nei servizi professionali e promuovere l’accesso al mercato".
La riportata raccomandazione va letta assieme alla considerazione n. 17 del medesimo documento per cui: ... occorre spingere oltre la riforma delle professioni regolamentate per superare le restrizioni sussistenti, così come è necessario salvaguardare i principi fondamentali della riforma difendendoli da eventuali battute d'arresto, risultanti in particolare dalla riforma delle professioni legali>>.
Il Presidente del Consiglio, Enrico Letta, commentando la notizia ha detto in Parlamento che bisogna finirla coll'andazzo precedente del "dire di fare le riforme e far finta di farle".

Ha dato 18 mesi al Governo. Cominci, dunque, col proporre la abrogazione immediata della legge 247/12 c.d. legge di riforma forense , la quale fu soatanzialmente "imposta" come ultimo atto della precedente legislatura dalla lobby degli avvocati contrari ad una regolazione decisamente pro-concorrenziale della professione di avvocato. Peraltro è certo che la suddetta legge di pseudoriforma forense non potrebbe mai arrivare ad essere attuata in concreto, attraverso i ben 34 regolamenti attuativi (in gran parte governativi) che essa stessa prevede e che ne condizionano l'operativià. Essi, a tacer d'altro, incapperebbero tutti, negli strali dell'Autorità antitrust che, di certo, dopo le raccomandazioni pro-concorrenziali della U.E. all'Italia del 29 maggio 2013, sarà vigile e combattiva.
Quanto poi alla attuale sostanziale inoperatività della legge di pseudoriforma forense, vedasi la sentenza delle SS.UU. Civili della Cassazione n. 11833/2013 (depositata il 16 maggio 2013), la quale, a pag. 19, qualifica la l. 247/12 come <> e ulteriormente chiarisce: .
E quanto alle molte evidenti incostituzionalità della l. 247/12 approfondisci qui.
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Ultimo aggiornamento Venerdì 08 Novembre 2013 15:29
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 23287/2010 che ha confermato le censure del Consiglio dell'Ordine di Brescia e del C.N.F. nei confronti dell'uso di termini pubblicitari evocativi da parte di avvocati, è importante per come argomenta riguardo alle ragioni che giustificano l'opera degli organi di autogiurisdizione dell'avvocatura. Scrivono le Sezioni Unite a giustificare la giurisdizione domestica del C.N.F. in materia disciplinare, con ciò fornendo ragione assorbente della decisione della causa portata innanzi ai supremi giudici, che in materia di pubblicità l'art. 38 della legge professionale forense del 1933 «non contiene una specifica tipizzazione di ipotesi di illecito». Pertanto, argomentano le SS.UU., spetta ai Consigli degli Ordini dare contenuto alla disposizione che prevede il procedimento disciplinare per «gli avvocati che si rendano colpevoli di abusi o di mancanze nell'esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale». Secondo la Suprema Corte la ragione di una tale scelta legislativa (peraltro analoga a quella di altri ordinamenti professionali) sta nella necessità di evitare che violazioni di doveri, anche gravi, possano sfuggire alla sanzione disciplinare. Il contraltare, necessitato, della formulazione "aperta" della norma di incolpazione, però, è la difficoltà di definire il perimetro di ciò che è lecito, ma soprattutto il fatto che arbitro della questione non può che essere il giudice della deontologia, cioè l'avvocatura stessa. E sulle scelte di merito operate dai Consigli degli Ordini degli Avvocati e poi dal Consiglio Nazionale Forense, il controllo di legittimità della Cassazione non può diventare un momento sostitutivo, in cui la Cassazione stessa si spinga a riformulare o ridefinire, secondo la propria valutazione "libera", le condotte già sanzionate dai colleghi avvocati degli avvocati incolpati. Secondo me: Se un tale argomentare può esser ragionevole (ma a mio avviso incappa nella critica fondamentale di non garantire la terzietà e imparzialità del giudice, non essendo "oggettivamente" terzo e imparziale, per struttura, il C.N.F.) per giustificare la giurisdizione domestica del C.N.F. in materia disciplinare, esso argomentare non vale certo a giustificare il permanere della giurisdizione domestica del C.N.F. in materia di tenuta degli albi (mancate iscrizioni e cancellazioni per incompatibilità).
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA 23287/2010 DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE ...
Ultimo aggiornamento Giovedì 07 Novembre 2013 02:24
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(da www.servizi-legali.it )
 
La Corte costituzionale sollevò innanzi a se stessa questione di costituzionalità della legge che attribuiva giurisdizione al Consiglio Nazionale dei Geometri.
Scrisse, tra l'altro: "... si prospetta il dubbio se il Consiglio Nazionale dei Geometri in quanto organo di giurisdizione speciale possa considerarsi costituito nel rispetto dell'art. 108 Cost., attesa la composizione e le modalità di Funzionamento del collegio giudicante;
che la Corte ritiene pertanto di dover sollevare incidentalmente, in riferimento all'anzidetto parametro, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, secondo comma, del d.l. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, nella parte in cui statuisce che la Commissione Centrale (ora Consiglio Nazionale) dei Geometri di cui agli artt. 10-17 del medesimo d.l. lgt. esercita le attribuzioni giurisdizionali stabilite dal relativo ordinamento professionale".
Come andrà a finire (dopo che il giusto processo è stato espressamente costituzionalizzato) col C.N.F.?
LEGGI DI SEGUITO L'ORDINANZA 30 SETTEMBRE 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE ...
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Ultimo aggiornamento Domenica 17 Novembre 2013 17:26
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La Cassa Forense è tenuta ad iscrivere l’avvocato -mero concessionario di impianti di distribuzione di carburante- che affida a terzi la gestione della attività. Ciò perchè il suddetto avvocato non versa in posizione di incompatibilità. L'ha chiarito la Sezione Lavoro della Cassazione, respingendo il ricorso della Cassa Forense, con sentenza del 16 ottobre 2013 n. 23536.
 Si tratta di una sentenza importantissima perchè riconosce la rilevanza della previsione di incompatibilità forensi talora per qualifiche rivestite e talaltra per attività concretamente esercitate. In ciò conferma Cass. SS.UU. 23239/2005, per la quale: "Il primo comma dell'art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (conv. con mod. in l. 22 gennaio 1934 n. 36) distingue espressamente casi di incompatibilità con la professione di avvocato collegati all'esercizio di attività (commercio in nome proprio o in nome altrui, professione di notaio) da altri collegati invece all'assunzione di una determinata qualità, tra cui quella di mediatore."
Evidenzio che, nel riconoscere la portata di tali diverse ipotesi di incompatibilità con l'esercizio della professione forense, la sentenza 23536/2013 della Cassazione trov a conferma nella lettera dell'art. 18 della legge di riforma forense, n. 247/12.
SI AVALLA COSI', DOVEROSAMENTE, UNA INTERPRETAZIONE DELLE INCOMPATIBILITA' FORENSI COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA NEL SENSO DELLA MASSIMA APERTURA AL MERCATO DEI SERVIZI PROFESSIONALI D'AVVOCATO E DEL SUPERAMENTO DI INCOMPATIBILITA' LIBERTICIDE CHE SI FONDANO SU PRESUNZIONI ODIOSE DI INDIMOSTRATI CONFLITTI DI INTERESSI E NON SUPERANO IL VAGLIO DI PROPORZIONALITA' DELLA REGOLAZIONE (VAGLIO RICHIESTO DAL PRINCIPIO DI CONCORRENZA, ORMAI ACCOLTO NELLA CARTA COSTITUZIONALE). Ciò non esclude,peraltro, il permanere d'una doverosa attività di controllo da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in relazione al dovere deontologico di mantenere la necessaria indipendenza evitare conflitti di interessi. Può infatti confermarsi quanto già affermavano le SSUU nella sentenza 23239/2005 in ordine alla autonomia delle sfere d'applicazione del codice deontologico e delle previsioni legislative di incompatibilità (scrivevano le SSUU nella sentenza 23239/2005: "L'art. 10 del codice deontologico forense - che riguarda il dovere di indipendenza e che prevede che l'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione - non rileva in questo giudizio, il quale non ha natura disciplinare, avendo invece per oggetto la cancellazione dall'albo degli avvocati, ai sensi dell'art. 37 n. 1 del r.d.l. citato, per la ricorrenza di una delle cause di incompatibilità elencate dal precedente art. 3. Nè il citato art. 10 può essere utile ai fini interpretativi di tale ultima disposizione, atteso che esso non esclude la sussistenza della causa d'incompatibilità specificamente prevista dalla legge professionale forense in relazione al possesso della qualità di mediatore, ma ha una sua autonoma sfera di applicazione, riguardante lo svolgimento di fatto di attività di mediazione da parte di avvocati (a prescindere dall'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione)."
Scrive ad ottobre 2013 la Cassazione, nella sentenza 23536/2013: "L’invocata incompatibilità dell’esercizio della professione forense di cui all’art. 3 del R.D.L. 1578/1933 -che preclude, ex art. 2, comma 3, della legge 319/75, ancorché non accertata e perseguita dal Consiglio dell’Ordine competente, sia l’iscrizione alla Cassa, sia la considerazione ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense del periodo di tempo in cui l’attività incompatibile sia stata svolta- è quella con l’esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui. Nella specie è pacifico che l’avvocato S. , mero titolare di una concessione per impianti di distribuzione di carburante, abbia affidato a terzi la gestione degli impianti in questione. La espressa previsione dell’esercizio del commercio da parte del professionista in nome proprio o altrui e la previsione, nello stesso articolo 3 Rdl 1578/33 citato, di ipotesi connesse all’assunzione di una determinata qualifica, a prescindere dall’effettivo svolgimento della relativa attività, induce a ritenere che la mera titolarità della concessione per impianti di carburanti non sia ostativa all’esercizio della professione forense, così come motivatamente e condivisibilmente ritenuto dal giudice del gravame. E più oltre ribadisce: "Non colgono, poi, nel segno le considerazioni che valorizzano il riferimento della norma anche alla mera qualifica, quale quella del mediatore, presa in esame da Cass. s. u. 23239/2005, proprio per le considerazioni correttamente svolte dalla Corte del merito sulla puntuale previsione di ipotesi di incompatibilità, riferite alcune al tipo di attività svolta ed altre alla assunzione di una determinata qualità indipendentemente dall'esercizio di attività alla stessa riconnessa...”.
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA 23536 / 2013 E LA SENTENZA 23239 /2005 DELLA CASSAZIONE ...
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Ultimo aggiornamento Domenica 17 Novembre 2013 17:34
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Dal compendio del catechismo della Chiesa cattolica:
"513. Che significato ha il lavoro per l'uomo? (2426-2428 2460-2461) Il lavoro per l'uomo è un dovere e un diritto, mediante il quale egli collabora con Dio creatore. Infatti, lavorando con impegno e competenza, la persona attualizza capacità iscritte nella sua natura, esalta i doni del Creatore e i talenti ricevuti, sostenta se stesso e i suoi familiari, serve la comunità umana. Inoltre, con la grazia di Dio, il lavoro può essere mezzo di santificazione e di collaborazione con Cristo per la salvezza degli altri.
514. A quale tipo di lavoro ha diritto ogni persona? (2429 2433-2434) L'accesso a un sicuro e onesto lavoro deve essere aperto a tutti, senza ingiusta discriminazione, nel rispetto della libera iniziativa economica e di un'equa retribuzione.
515. Qual è la responsabilità dello Stato circa il lavoro? (2431) Allo Stato spetta di procurare la sicurezza circa le garanzie delle libertà individuali e della proprietà, oltre che una moneta stabile e servizi pubblici efficienti; di sorvegliare e guidare l'esercizio dei diritti umani nel settore economico. In rapporto alle circostanze, la società deve aiutare i cittadini a trovare lavoro."
Ultimo aggiornamento Mercoledì 06 Novembre 2013 19:30
(da www.servizi-legali.it )

Incompatibilità forensi e liberalizzazioni: via tracciata da Corte Cost 200/12 e dal comma 2 dell'art. 1 del d.l. 1/2012. E' importante il fatto che la Corte costituzionale, con sentenza 200 del 2012, abbia tracciato la strada della tutela d'una regolazione legislativa proporzionata delle attività economiche e abbia confermato la necessità della verifica di compatibilità delle leggi rispetto alla finalità di tutela (promozione) della concorrenza, sub specie di liberalizzazione. In Italia si configura ormai una protezione costituzionale del principio già sancito dall'art. 3, comma 5, del d.l. 138/2011 per cui gli ordinamenti professionali (compreso quello di avvocato) devono garantire che l'esercizio dell'attività e le regole d'accesso alla stessa rispondano senza eccezioni ai principi di libera concorrenza. Con riguardo, ad esempio, alla recente legge di "riforma forense" (l. 247/2012), numerose previsioni di quel provvedimento attengono alla materia della tutela della concorrenza, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett.e), della Costituzione.
Certo potranno arrivare numerose dichiarazioni di incostituzionalità ove non sia praticabile una interpretazione costituzionalmente orientata delle norma di legge sulla professione forense. Al riguardo è, perciò, importantissimo il comma 2 dell'art. 1 del d.l. 1/2012, per cui: "2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica."
Un interessante articolo di Francesco Saitto, dal titolo "LA CORTE COSTITUZIONALE, LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E IL «PRINCIPIO GENERALE DELLA LIBERALIZZAZIONE» TRA STATO E REGIONI", è pubblicato sulla rivista della Associazione dei costituzionalisti, N°: 4/2012. Questo il sommario: "1. Premessa: il mercato regolato e la concorrenza come problemi di ordine costituzionale; 2. Il «principio generale della liberalizzazione» tra l’art. 41 e l’art. 117, comma 2, lett. e) Cost.; 3. Le altre questioni affrontate dalla Corte e l’incostituzionalità della «soppressione automatica»; 4. Considerazioni conclusive: il mercato e la sent. n. 200 del 2012 alla luce della recente riforma dell’art. 81 Cost."...
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Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Novembre 2013 09:08
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Nel bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 17 del 6 maggio 2013 si riporta un interessante parere in tema di regolamentazione dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Si invita a rimuovere contingernti e sostituire il regime autorizzatorio con la SCIA. Inoltre si qualificano superate e disapplicabili le norme di legge che pongono limiti quantitativi all'accesso al mercato della consulenza in tema di circolazione di mezzi di trasporto in mancanza, nella legge, di enunciazioni sulla ricorrenza di motivi imperativi di interesse generale che possano giustificare la riduzione della concorenza che è correlata alla limitazione quantitativa all'accesso al mercato della consulenza.
LEGGI DI SEGUITO IL PARERE DELL'ANTITRUST ...
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Ultimo aggiornamento Domenica 17 Novembre 2013 17:41
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(da www.servizi-legali.it )
Nella newsletter di deontologia del Consiglio Nazionale Forense del 29/1/2013 si legge una interessantissima risposta del CNF a quesito del COA di Parma in tema di incompatibilità all’iscrizione all’albo per soggetto che, in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione, abbia in essere “un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto”. Il parere è dell'11/7/2012, dunque anteriore all'entrata in vigore della l. 247/2012, di riforma dela professione forense, la quale, all'art. 18, lett. d), sancisce che la professione forense è incompatibile "con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato". I più interessanti spunti del ragionamento del CNF sembrano potersi valorizzare, ora, proprio in relazione al novum che deve cogliersi nel testo dell'art. 18, lettera d), della l. 247/2012 rispetto all'art. 3 della legge professionale del 1933: l'incompatibilità non sta più nell' "impiego o ufficio retribuito" ma nella "attività di lavoro subordinato" con conseguente svalutazione del rilievo negativo in precedenza riconosciuto alla stabilità nel tempo (anche relativa) del rapporto.
LEGGI DI SEGUITO IL PARERE DEL C.N.F. TRATTO DALLA NEWSLETTER DI DEONTOLOGIA DEL 29/1/2013 ...
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Ultimo aggiornamento Domenica 17 Novembre 2013 17:42
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(vedi anche la newsletter di deontologia forense del CNF del 29 maggio 2013)
La sentenza del 27 febbraio 2013, n. 19, del Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), ha statuito che, in forza della legge 15 novembre 2000, n. 364 (con cui l’Italia ha ratificato e dato esecuzione all’Accordo di Lussemburgo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone), l’abogado che sia cittadino elvetico  è legittimato a valersi dei diritti conferiti dalla Direttiva 98/5/CE, attuata con il d.lgs. n. 96/2001, sebbene privo di cittadinanza italiana o di altra nazione comunitaria. Nel caso di specie, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Macerata aveva disposto la cancellazione dell’abogado dalla sezione speciale dell’Albo, perché ritenuto privo dei requisiti di cui all’art. 17, comma 1, nn. 1), 2) e 3) del r.d.l. n. 1578/1933, in quanto svizzero senza cittadinanza italiana o comunque comunitaria. Avverso tale provvedimento, il professionista proponeva impugnazione al CNF, che -in applicazione del principio di cui alla riportata massima- ha accolto il ricorso.
FONDAMENTALE APPARE LA LEGGE FEDERALE SVIZZERA SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEGLI AVVOCATI.
SE NON SI PUO IMPEDIRE AL CITTADINO SVIZZERO DI ISCRIVERSI ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI IN ITALIA, NON SI VEDE COME (in considerazione soprattutto dell'art. 53 della l. 234/12) SIA TOLLERABILE NEGARE L'ISCRIZIONE A UN CITTADINO ITALIANO.
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA 19/12 DEL CNF (cliccando su "leggi tutto")...
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Ultimo aggiornamento Domenica 17 Novembre 2013 17:55
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- La norma di rito penale che impone la lettura dell’interrogatorio dell’imputato assente non si applica al procedimento disciplinare - La sindacabilità in Cassazione della motivazione addotta dal CNF nelle proprie sentenze - La riassunzione del giudizio dinanzi al CNF dopo il rinvio della Cassazione - Il Consiglio dell’Ordine chiede se sia legittimo istituire presso una Provincia un Ufficio Unico di Avvocatura per lo svolgimento in comune di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio da svolgersi nell’interesse e per conto di altri enti territoriali uniti attraverso una specifica convenzione. - Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza, con nota del 4 febbraio 2013, ha richiesto parere in merito alla “compatibilità dell’iscrizione all’albo degli avvocati da parte di chi collabori nella impresa familiare costituita ex art. 230 bis c.c. e nella quale l’imprenditore è uno dei genitori”. - Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria ha richiesto parere in merito alla tariffa forense applicabile per la liquidazione dei compensi professionali di taluni avvocati per l’attività espletata in qualità di componenti di una commissione di gara nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica relativa alla privatizzazione parziale del capitale di una società partecipata da un ente pubblico. Il quesito del Consiglio dell’Ordine rimettente attiene, in specie, alla applicabilità, o meno, al caso in esame della Tariffa Forense riferita al funzionamento di un collegio arbitrale; lo stesso Consiglio si interroga, altresì, circa la propria competenza ad esprimere il parere di congruità dell’onorario richiesto dagli interessati per l’indicata prestazione. - Il COA può impugnare in Cassazione le sentenze del CNF - Procedimento disciplinare: le valutazioni in fatto del CNF sono incensurabili in Cassazione...
Ultimo aggiornamento Domenica 17 Novembre 2013 17:56
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(da www.servizi-legali.it )

All'udienza delle Sezioni Unite Civili della Cassazione dell'8 ottobre 2013 è stato opportunamente ribadito che il diritto dell'Unione europea, come esplicitato dalla Corte di giustizia (Grande Sezione) con sentenza pronunciata il 19 settembre 2009 nella causa C-506/04, osta ad una disciplina nazionale quale quella italiana in tema di tutela giurisdizionale accordata agli avvocati avverso provvedimenti assunti nei loro confronti dai Consigli degli ordini forensi in materia disciplinare e di tenuta degli albi.
Al punto 1 del dispositivo della sentenza scrisse la Corte di giustizia: "1) L’art. 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, va interpretato nel senso che osta ad un procedimento di ricorso nel contesto del quale la decisione di diniego dell’iscrizione di cui all’art. 3 della detta direttiva deve essere contestata, in primo grado, dinanzi ad un organo composto esclusivamente di avvocati che esercitano con il titolo professionale dello Stato membro ospitante e, in appello, dinanzi ad un organo composto prevalentemente di siffatti avvocati, quando il ricorso in cassazione dinanzi al giudice supremo di tale Stato membro consente un controllo giurisdizionale solo in diritto e non in fatto."
Ebbene, è stato evidenziato come la Corte di giustizia, con detta sentenza del 19 settembre 2009 nella causa C-506/04, per giungere a un tale dispositivo (ovviamente riferito ai quesiti pregiudiziali specificamente rivolti alla Corte UE) abbia sancito principi che -pur nella diversità, rispetto a quello lussemburghese oggetto della sentenza della Corte di giustizia, del sistema di tutela giurisdizionale approntato dall'ordinamento italiano a favore degli avvocati destinatari di provvedimenti disciplinari o attinenti alla tenuta degli albi forensi- dovranno applicarsi anche dalle SS.UU. della Cassazione, risultando ormai chiara la contrarietà rispetto al diritto dell'Unione di una tutela giurisdizionale "debole" degli avvocati. Tale tutela giurisdizionale "debole" consiste ancor oggi nella giurisdizione speciale ("domestica") del CNF e nella successiva limitata garanzia giurisdizionale attraverso un ricorso alle SS.UU. solo per "incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge" (il limite della impugnabilità delle sentenze del CNF solo per "incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge" era previsto dall'art. 56 rdl 1578/1033 e ora è previsto dall'art. 36, comma 6, della l. 247/12).
Conseguenza, è stato affermato dalle difese dei "vecchi avvocati part time, dovrà essere la disapplicazione delle norme di diritto interno (anche della l. 247/12) contrarie al diritto UE da parte delle SS.UU. chiamate a decidere i ricorsi trattati all'udienza dell'8 ottobre 2013.

Di particolare rilievo sembrano le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nei casi "Procola contro Lussemburgo", "De Cubber contro Belgio", "Savino contro Italia".
Nella sentenza Procola contro Lussemburgo, del 28/9/1995 (serie A n. 236, par. 45), la Corte di Strasburgo ha esaminato l'imparzialità del giudice con riguardo alla commistione di competenze consultive e giurisdizionali. In particolare ha vagliato tale commistione, presente in capo al Consiglio di Stato del Lussemburgo. In questo contesto la Corte di Strasburgo ha osservato che "nel quadro di una istituzione come il Consiglio di Stato il solo fatto che certe persone esercitino successivamente, a proposito delle stesse decisioni, i due tipi di funzioni [consultiva e giurisdizionale] può pregiudicare l'imparzialità strutturale di tale istituzione".
Nella sentenza De Cubber contro Belgio (sent. 26/10/1984, Serie A n. 86), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha precisato che l'art. 6 § 1 concerne in primo luogo le giurisdizioni di prima istanza, e non impone l'esistenza di giurisdizioni superiori, ma non c'è dubbio -dice la Corte- che le garanzie del giusto processo, tra le quali figura l'imparzialità, debbano essere assicurate dalle corti d'appello o di cassazione che siano state create da uno Stato contaente, senza che questo possa implicare, però, in questi casi, che le giurisdizioni inferiori siano esonerate dal rispetto delle garanzie, perchè un tale risultato sarebbe contrario alla volontà che sottende la previsione di più gradi di giudizio, la volontà cioè di rafforzare la protezione di chi deve essere giudicato. Ancora, la Corte ha sentito il bisogno di precisare che uno Stato contraente non si potrebbe rifugiare dietro le particolarità del proprio diritto nazionale per fornire una tutela della imparzialità del giudice più tenue di quella che è richiesta dagli standard convenzionali: nel caso De Cubber, la Corte ha affermato che incombe sugli Stati contraenti l'obbligazione di "organizzare il loro sistema giudiziario in modo da consentire ad esso di rispondere alle esigenze dell'art. 6 § 1, ..., al primo posto delle quali figura certamente l'imparzialità" (paragrafo 35 della sentenza).
Nell'aprile del 2009 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha deciso il caso Savino e altri contro Italia (Corte europea dei diritti dell’uomo, II Sez., 28 aprile 2009, ric. nn. 17214/05, 20329/05, 42113/04). Ha affermato, tra l'altro, che l’indipendenza del giudice costituisce requisito per la cui sussistenza l’art. 6 non richiede necessariamente l’incardinamento in un diverso ordine, purché i giudici siano totalmente indipendenti dal potere esecutivo e da entrambe le parti del giudizio. Quanto poi al requisito dell’imparzialità, la Corte ha affermato che questa sussiste quando manchi un pregiudizio e comunque non vi siano legittimi sospetti che i singoli componenti il collegio giudicante agiranno per partito preso.
Ricordiamo che, con alcune sentenze depositate il 16 maggio 2013, le SSUU, riguardo alla censurata nullità delle sentenze del CNF per lamentata carenza di imparzialità di quel giudice speciale, avevano ripetuto quanto già si leggeva nella sentenza 23 marzo 2005, n. 6213. In quella ormai lontana sentenza le SS.UU. della Cassazione affermarono: "Il Consiglio nazionale forense, allorchè pronuncia in materia disciplinare, è un giudice speciale istituito con d.lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, e tuttora legittimamente operante giusta la previsione della VI disp. transitoria della Costituzione. Le norme che lo concernono, nel disciplinare rispettivamente la nomina dei componenti del Consiglio nazionale ed il procedimento che davanti al medesimo si svolge, assicurano – per il metodo elettivo della prima e per la prescrizione, quanto al secondo, dell’osservanza delle comuni regole processuali e dell’intervento del P.M. – il corretto esercizio della funzione giurisdizionale affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all’indipendenza del giudice, all’imparzialità dei giudizi e alla garanzia del diritto di difesa (v. Corte cost., sent. n. 284 del 1986). E’, pertanto, manifestamente infondata,in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni sul procedimento disciplinare innanzi al predetto Consiglio Nazionale Forense, non potendo incidere sulla legittimità costituzionale di detta normativa neanche la circostanza che al Consiglio spettino anche funzioni amministrative,in quanto, come evidenziato anche dalla Corte costituzionale, non è la mera consistenza delle due funzioni a menomare l’indipendenza del giudice, bensì il fatto che le funzioni amministrative siano affidate all’organo giurisdizionale in una posizione gerarchicamente sottordinata, essendo in tale ipotesi immanente il rischio che il potere dell’organo superiore indirettamente si estenda anche alle funzioni giurisdizionali (v.,tra le altre, Corte cost., sent. n. 73 del 1970, n. 128 del 1974, n. 284 del 1986,cit.)."
Le stesse parole, o quasi, si leggono nella sentenza 11833/2013 e nelle sentenze "gemelle" con essa depositate il 16 maggio 2013. E questo ripetersi delle SS.UU. mi pare un errore. Ormai la terzietà-imparzialità del giudice della disciplina e della tenuta degli albi forensi va rinsaldata, visto che s'è rinsaldata addirittura la terzietà del "sanzionatore amministrativo" in tema di disciplina forense, attraverso la attribuzione del potere disciplinare a soggetti che non possono esercitare altra attività amministrativa all'interno dell'Ordine (art. 8, comma 8, del DPR 137/2012, con riguardo a tutte le professioni regolamentate, e art. 50 della l. 247/12, che prevede i Consigli distrettuali di disciplina per gli avvocati).
Non è più consentito che l'unitario CNF, sedendo talora in sede giurisdizionale e talatra in sede amministrativa svolga con i medesimi suoi membri sia la funzione giurisdizionale sia importantissime funzioni amministrative incidenti sull'intera avvocatura, in primo luogo attraverso la consulenza ai COA che (dopo aver eletto i componenti del CNF) sono parti nei processi innanzi al medesimo corpo di eletti.
A proposito di consulenza ai COA: il 30/10/1992, il C.N.F. emanò il “Regolamento interno per le attività del Consiglio Nazionale Forense” (pubblicato sul sito del C.N.F. all'indirizzo http://www.consiglionazionaleforense.it/on-line/Home/CNF/IRegolamenti/Regolamentointernoperl146attivitadelCnf.html ), il quale, all’interno del medesimo C.N.F. (soggetto -ripeto- sempre di necessità unitario) istituì e disciplinò la stabile, generale e organizzata attività di consulenza: A) agli art. 23 e 25 istituendo e disciplinando una commissione permanente consultiva; B) all'art. 26 e 30 istituendo e disciplinando una commissione permanente per l'accesso alla professione e alla formazione professionale. In particolare, l'art. 23 del detto regolamento del C.N.F. prevede: “E' istituita la commissione consultiva. La commissione consultiva si compone di un consigliere coordinatore e di altri quattro consiglieri nominati dal consiglio nella prima seduta plenaria di ogni anno”; e l'art. 25 aggiunge: “La commissione consultiva esprime pareri sulle questioni sottoposte al Consiglio Nazionale Forense dai consigli dell'ordine degli avvocati, da altri enti o associazioni o da singoli iscritti agli albi forensi, tramite, di regola, i rispettivi consigli dell'ordine di appartenenza ...”. L'art. 26 prevede: “... Sono istituite le seguenti commissioni permanenti: ... c) commissione per l'accesso alla professione e formazione professionale ...”; e l'art. 30 aggiunge: “Alla commissione per l'accesso alla professione e alla formazione professionale sono attribuiti i seguenti compiti: ... b) promuovere e curare i rapporti con i Consigli dell'ordine periferici per la soluzione dei problemi relativi all'accesso alla professione ...”.
Ebbene, in ordine alla incidenza negativa che tale istituzionalizzata funzione consultiva esercita sulla imparzialità di giudice del CNF si esamini quanto affermò Cass., Sez. III, sent. 15/3/2007, n. 6003. Tale sentenza intervenne in tema di terzietà del giudice e giusto processo nei procedimenti disciplinari a carico di professionisti, con argomenti che dovranno essere riconosciuti fondamentali con riguardo alla questione del pregiudizio alla Giustizia che si realizza, da parte del C.N.F., nel fornire pareri ai Consigli degli Ordini degli Avvocati sulla materia oggetto della provvista di giurisdizione del medesimo C.N.F., il quale, poi, dell'operato di quei medesimi Consigli degli Ordini in tema di disciplina e tenuta degli albi è chiamato a giudicare.
Si legge in Cass. 6003/07: "1. - Il ricorrente lamenta la nullità del provvedimento impugnato per illegittima composizione del giudice (art. 51 c.p.c., n. 4), nonchè per erronea decisione sulla ricusazione (violazione art. 52 c.p.c.). Sotto altro profilo denuncia la violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali dell'ordinamento e costituzionali.
Riguardo alla composizione del collegio giudicante del Consiglio Nazionale, l' A. propone due questioni: a) quella della legittimità della partecipazione al collegio giudicante, in sede di giudizio di rinvio a seguito della cassazione, degli stessi componenti che hanno partecipato al collegio che ha deciso sul provvedimento cassato (problema che, nella specie, si pone con riferimento a due dei sei componenti, che hanno composto il collegio sia nella decisione cassata, sia in quella resa in sede di rinvio); ... Quanto, invece, alla questione sub a), la relativa censura è fondata.
2. - Il problema è stato già trattato e risolto dalle sezioni unite di questa S.C., le quali, in una fattispecie del tutto analoga alla presente, hanno ritenuto affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio, la sentenza emessa in sede di giudizio di rinvio dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, qualora uno o più dei suoi componenti abbiano già preso cognizione della medesima "res iudicanda" per aver partecipato al precedente giudizio definito con decisione poi cassata dalla Corte di cassazione (Cass. sez. un. 21 maggio 2004, n. 9727; 26 maggio 2004, n. 10139).
E' stato osservato (e va qui ribadito) che il principio di imparzialità - terzietà della giurisdizione ha pieno valore costituzionale in relazione a qualunque tipo di processo (cfr. Corte Cost. 21 marzo 2002 n. 78; Corte Cost. 3 luglio 2002 n. 305; Corte Cost. 22 luglio 2003 n. 262) e che l'esigenza di proteggere l'imparzialità del giudice impedisce che quest'ultimo possa pronunciarsi due volte sulla medesima res iudicanda, in quanto dal primo giudizio potrebbero derivare convinzioni precostituite sulla materia controversa, determinandosi così, propriamente, un pregiudizio contrastante con l'esigenza costituzionale che la funzione del giudicare sia svolta da un soggetto terzo, non solo scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto, ma anche sgombro da convinzioni formatasi in occasione dell'esercizio di funzioni giudicanti in altre fasi del giudizio (Corte Cost. 12 luglio 2002 n. 335; Corte Cost. 22 luglio 2003 n. 262 cit.). Negli ordinamenti processuali è, infatti, avvertita l'esigenza di evitare la c.d., forza della prevenzione, attraverso la predisposizione di meccanismi processuali capaci di garantire che il giudice non subisca condizionamenti psicologici tali da rendere probabile il venir meno della sua serenità di giudizio."
MA NON BASTA. SE, QUANDO GIUDICA IL CNF DEVE SFORZARSI DI ESSERE IMPARZIALE, ALTRETTANTO NON DEVE FARE QUANDO SVOLGE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA: IN TALI OCCASIONI ESSO CNF AGISCE A VANTAGGIO DELLA CORPORAZIONE. L'HA SPIEGATO IL CONSIGLIO DI STATO. Il Consiglio di Stato, in particolare, l'ha spiegato nell'ordinanza 2814 del 31 maggio 2007, nel motivare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della questione relativa ai minimi della tariffa forense. Ma allora, come può essere ed apparire giudice terzo un soggetto che non è tenuto -si dovrà riconosere in linea col Consiglio di Stato- in ogni sua attività, o anche in una sola delle attività attribuitegli dalla legge, a prendere in considerazione l'interesse generale, bensì, quando "siede in sede amministrativa", quello particolare della categoria professionale dalla quale sono designati i suoi componenti? Il Consiglio di Stato, V Sezione, scrive nell'ordinanza 2814 del 31 maggio 2007 sulla terzietà del C.N.F.: "8.3 Del resto, anche i componenti del Consiglio Nazionale Forense, cui è demandato di fissare la tariffa degli onorari e delle spese di lite, sono designati dalla categoria professionale di riferimento e pertanto non sono tenuti a prendere in considerazione l'interesse generale e l'interesse delle imprese degli altri settori".
Sullo stesso presuposto di fondo, mi pare, la Cassazione, con sentenza 22144/2008, ha riconosciuto che gli Ordini professionali possono costituirsi parte civile nel processo penale per esercizio abusivo della professione. E ancora, sullo stesso presupposto di fondo la Corte di giustizia mi pare abbia negato natura d'ente pubblico a un ordine professionale nella sentenza resa il 12 settembre 2013 nella causa C-526/11.

In forza di tali argomentazioni e di numerose altre, si è insistito, da parte dei difensori dei c.d. "vecchi avvocati part time", affinchè le SS.UU. superino l'indirizzo espresso con la sentenza 11833/2013 e sentenze "gemelle" con essa depositate il 16 maggio 2013.
Ma approfondiamo la questione della possibiltà, per la Corte costituzionale, cui fosse rivolta q.l.c. del sistema di tutela "debole" dell'avvocato, di dichiarare illegittimo un tale sistema e determinare il riespandersi della giurisdizione ordinaria.
Va meditato, al riguardo, quel che affermò Cass., sez. un., 07-02-2006, n. 2509, la cui massima recita: "È manifestamente infondata, alla luce della sentenza n. 262 del 2003 della corte costituzionale, la questione di legittimità costituzionale della intera disciplina del procedimento disciplinare a carico degli avvocati, che, a causa del numero ristretto dei componenti dell’organo disciplinare, può rendere difficoltoso garantire la terzietà del giudice attraverso un adeguato meccanismo di incompatibilità, in quanto l’eliminazione dell’inconveniente potrebbe verificarsi non mediante la correzione di un dettaglio che non alteri il sistema normativo da parte della corte costituzionale, ma solo a mezzo del venir meno di tale giurisdizione speciale e domestica, ovvero con una radicale modifica dell’intero sistema, di competenza del legislatore e non della corte costituzionale (nella specie, l’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale rilevando che il collegio che aveva deciso sull’istanza di ricusazione da lui proposta era stato composto in parte da giudici da lui ricusati, e che la normativa vigente non consentiva mediante adeguate sostituzioni di porre rimedio a situazioni di incompatibilità)."
Riporto alcuni passi della sentenza delle SSUU 2509/2006:"... Sotto altro profilo l'avv.to S. rileva che a comporre il collegio che ha deciso sulla ricusazione sono intervenuti giudici da lui ricusati e, dato atto che attraverso un susseguirsi di incompatibilità "a catena" questa partecipazione era inevitabile chiede a queste Sezioni Unite di sollecitare l'intervento della Corte Costituzionale che dichiari l'incostituzionalità del sistema e quindi trasferisca la materia alla competenza della giurisdizione ordinaria. Invoca a sostegno della sua tesi la sentenza n. 262/2003 della Corte Costituzionale. Il motivo deve essere rigettato (rectius essere dichiarato manifestamente infondato) proprio alla luce della sentenza 262/2003. Invero la Corte ha dato atto che nel caso di giurisdizioni speciali devolute ad organi con un numero ristretto di componenti può essere difficoltoso (o impossibile) garantire la terzietà del giudice attraverso adeguati meccanismi di incompatibilità. Non ha però, come vorrebbe il ricorrente, affermato che in simili ipotesi debba essere travolta la giurisdizione speciale e sostituita con la giurisdizione ordinaria. Ha solo affermato che compete alla Corte Costituzionale verificare se vi siano norme organizzative del giudice speciale che possano essere eliminate facilitando così il rispetto del principio di terzietà, ed ha identificato tale possibilità nella dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 24 marzo 1958, n. 195, art. 4 (norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo modificato dalla L. 28 marzo 2002, n. 44, art. 2 nella parte in cui non prevede l'elezione da parte del Consiglio superiore della magistratura di ulteriori membri supplenti della sezione disciplinare. Come si vede è stato così apportata una correzione di dettaglio che non altera il sistema disciplinare dei magistrati ordinari. Nel caso di specie, invece, lo stesso ricorrente riconosce che la eliminazione dell'inconveniente (che potrebbe verificarsi in ipotesi analoghe anche avanti al CSM pur dopo la sentenza 262/2003) condurrebbe ad una radicale modifica dell'intero sistema, con il venir meno della stessa "giurisdizione domestica", cioè con l'apertura di opzioni che sono di competenza del legislatore e non certo della Corte Costituzionale."
Ebbene, non c'è nessun ostacolo a che le SS.UU. propongano alla Corte costituzionale una q.l.c. che azzeri il giudice speciale CNF , completando l'opera di disboscamento dei giudici speciali da troppo tempo interrottasi.
CLICCA SU "LEGGI TUTTO" PER UN APPROFONDIMENTO CIRCA LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 19 SETTEMBRE 2009 NELLA CAUSA C-506/04 ...
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Ultimo aggiornamento Venerdì 15 Novembre 2013 23:39
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(da www.servizi-legali.it )
 
L'art. 1, co. 42, della c.d. "legge anticorruzione" (approvata il 31/10/2012) introduce nell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 il comma 16-ter in forza del quale i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza non possono svolgere nei tre anni successivi alla fine del rapporto di lavoro pubblico, nessuna attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati che sono stati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi organi pubblici. Non solo: 1) sono nulli i contratti conclusi nonchè gli incarichi professionali conferiti in violazione di queste nuove regole "di incompatibilità"; 2) ai soggetti privati che hanno concluso i detti contrattii nulli o che hanno conferito i detti incarichi professionali nulli è vietato di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i tre anni successivi; 3) dovranno essere restituiti i compensi eventualmente percepiti e accertati in contrasto con le nuove norme.
Il rigore dovrà avere una faccia libertaria per quanti, tra i dipendenti pubblici, non abbiano i detti poteri autoritativi o negoziali: part time e esercizio, tra le altre, anche della libera professione di avvocato.
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Ultimo aggiornamento Domenica 17 Novembre 2013 18:21
(da www.servizi-legali.it )
La Corte di giustizia, decidendo con sentenza del 6 settembre 2012 le cause C-422/11 P e C-423/11 P, ha dato una interpretazione rigorosa, e nel contempo non liberticida, della indipendenza essenziale allo svolgimento della professione forense innanzi ai giudici dell'Unione Europea.
Per un verso, ribadendo con rigore (punto 24) quanto già statuito al punto 45 della sentenza Akzo Chemicals e Akeros Chemicals / Commissione ha evidenziato che il concetto di indipendenza dell'avvocato implica mancanza di rapporto di impiego tra l'avvocato e il suo cliente (ma, nota bene, non anche una mancanza di rapporto di impiego con altro soggetto che non sia il cliente).
Per altro verso ha attuato il principio di proporzionalità -sancito all'art. 5, paragrafo 4, TUE- ed ha chiaramente ammesso (punto 44) che potrebbero rilevare, ove fossero dimostrate sussistenti, misure materiali e formali che possano "garantire l'indipendenza dell'avvocato allo stesso modo dell'assenza di qualsiasi rapporto di impiego tra quest'ultimo ed il suo cliente".
Le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a decidere numerosi ricorsi presentati da dipendenti pubblici a part time ridotto contro le cancellazioni dagli albi forensi comminate nei loro confronti per presunta carenza del requisito dell'indipendenza ex l. 339/03 dovrebbero seguire i ragionamenti della Corte di giustizia, sollevando q.l.c. della l. 339/03 per irragionevolezza e violazione (almeno) del principio di proporzione e di concorrenza (art. 3 e 117 Cost.).
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 6 SETTEMBRE 2012 NELLE CAUSE RIUNITE C‑422/11 P e C‑423/11 P (IN PARTICOLARE PONI ATTENZIONE AI PUNTI DA 21 A 45) ...
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Ultimo aggiornamento Domenica 17 Novembre 2013 18:29
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 Chi vincerà la guerra sulla liberalizzazione della professione di avvocato, che vede su sponde opposte, da una parte i giovani avvocati (di tutte le età) e aspiranti tali (e non solo, come si vorrebbe far credere, l'Antitrust, la BCE, l'OCSE, la Commissione europea) e dall'altra parte l'ala corporativa dell'avvocatura ?
MI PARE CHE NON C'E' STORIA ! I CORPORATIVI PERDERANNO !
Dunque, i numerosissimi avvocati e aspiranti tali che dissentono radicalmente dalla pseudo riforma della professione forense approvata "di corsa" dal Senato il 21 dicembre 2012, legge avranno, certamente, la forza di farsi sentire. Speriamo presto.
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Anche nella individuazione dei conflitti di interessi che possono legittimamente fondare una previsione legislativa di incompatibilità (tra attività in generale e non solo tra attività lavorative) si deve dare attuazione al principio affermato da Cassazione, Sez. Lavoro, n. 23909 del 2007, nel decidere questione solo apparentemente diversissima e cioè nel decidere circa la legittimità di un licenziamento: il conflitto di interessi può esser rilevante solo se concreto. La Cassazione, nell'occasione, fu chiamata a decidere della valenza di un conflitto di interessi solo potenziale che aveva fondato il licenziamento di un impiegato di una impresa che lo aveva ritenuto colpevole di essere contemporaneamente rappresentante legale di un'altra società. Ebbene, la Suprema Corte decise che se il conflitto di interessi è solo potenziale, e cioè ipotizzabile non in concreto ma solo in astratto, il licenziamento è illegittimo. Dette rilievo innanzitutto alle mansioni di magazziniere autista svolte dal dipendente, le quali nessuna attinenza potevano avere col rapporto tra le due società (e infatti nulla era stato dedotto in ordine alla violazione dei doveri contrattuali) e non potevano influire sul comportamento del datore di lavoro che aveva licenziato l'impiegato. Inoltre valutò che non è stata provata alcuna slealtà o scorrettezza del lavoratore. Pare importante il principio allora espresso dalla Cassazione secondo cui la valutazione dell'astratta possibilità di un conflitto di interessi tra le parti del rapporto di lavoro non contrasta logicamente con la affermazione della necessità di una verifica concreta di tale situazione. E' un principio che occorrerà applicare per giungere ad una interpretazione non liberticida ma costituzionalmente orientata dell'art. 18, lettera d, della l 247/12.
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Ultimo aggiornamento Domenica 17 Novembre 2013 18:39
(da www.servizi-legali.it )

 Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 27184 del 28/12/2007, si sono pronunciate sulla giurisdizione disputata tra CNF E GIUDICE AMMINISTRATIVO IN ORDINE AL DINIEGO DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA ed ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo riguardo alla delibera del consiglio dell'ordine degli avvocati sulle modalità di svolgimento della pratica forense e sul provvedimento con cui, in base al detto svolgimento, si rigetta la richiesta di certificato di compiuta pratica (o si rilascia il certificato). La Suprema corte ha ritenuto che questa materia non rientri nella giurisdizione speciale del Consiglio Nazionale Forense, bensì nella giurisdizione generale di legittimità.
Analoga decisione ritengo dovrebbe assumersi oggi, nel vigore della l. 247/12, anche in ordine alla giurisdizione sulla tenuta degli albi degli avvocati. Ricorre infatti la stessa ratio per cui la possibilità di presentare ricorso al Consiglio Nazionale Forense non fa venir meno la giurisdizione di legittimità sui provvedimenti di natura non disciplinare (ad es. un diniego di iscrizione oppure una cancellazione fondati su ritenuta incompatibilità) relativi alla tenuta dell'albo degli avvocati, quando costituiscono diretta applicazione di criteri generali circa l'iscrizione al registro dei praticanti. Sembra ancora doveroso il richiamo agli argomenti di cui a Cass. S.U. sentenze n. 4284 del 1974 e 1881 del 1977, nonchè a CDS, Sez. 4, sent. n. 619 del 2004.
Leggi di seguito la sentenza della Cassazione a sezioni unite, n. 27184, del 28/12/2007 ....
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Ultimo aggiornamento Domenica 17 Novembre 2013 18:41
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Con la sentenza n. 15530, depositata il 12/6/08, la Cassazione, seguendo le indicazioni della Corte costituzionale, ha ribadito che le attività di consulenza non possono essere assegnate in via esclusiva agli iscritti a un albo. In sostanza le "esclusive" delle varie figure professionali incontrano il limite della libertà di lavoro autonomo, della libertà di impresa di servizi e della libertà dell'attività intellettuale. La Corte costituzionale, con sentenza 345/1995 aveva stabilito che il sistema degli ordini deve ispirarsi al "principio di concorrenza e interdisciplinarietà, avendo la funzione di tutelare non l'interesse corporativo di una categoria professionale, ma quello degli interessi di una società che si connotano in ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità: il che porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusiva monopolistica".
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Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Novembre 2013 09:20
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Le SS.UU. Civili della Cassazione, con sentenza 23216/13, depositata il 14 ottobre 2013, hanno ritenuto ammissibile il ricorso proposto da un avvocato avverso sentenza del Consiglio Nazionale Forense, nonostante fosse affidato ad un unico motivo col quale venivano sollevate "censure ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in quanto l’ultimo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., introdotto dalla legge ri. 69 del 2009, ed applicabile al ricorsi contro i provvedimenti pubblicati o depositati dopo l’entrata in vigore delle legge (art. 58, comma 5), recita testualmerite: «Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge». Poiché il terzo comma dell’art. 56 dei R.D.L. 1578 del 1933 prevede, contro le sentenze del CNF, il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione «per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge» ne discende che anche contro le sentenze del CNF è ora ammesso il ricorso per vizio di motivazione".
LEGGI DI SEGUITO "SVOLGIMENTO DEL PROCESSO" E "MOTIVI DELLA DECISIONE" ...
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Ultimo aggiornamento Domenica 17 Novembre 2013 18:45
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Il TAR Lazio, con sentenza 2720/2013 depositata il 15 maro 2013, ha analizzato a fondo il potere d'azione della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato previsto dall'art. 21 bis della l. 287/90. Importantissimo il riconoscimento della "primazia" della rilevanza della concorrenza nel quadro dei valori costituzionali e comunitari (pag. 24 della sentenza), nonchè il riconoscimento che al "valore primario" che l'ordinamento costituzionale e dell'Unione riconoscono alla concorrenza si correla la responsabilità dello Stato per l violazione delle norme UE (pag. 28 della sentenza).  
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DEL TAR LAZIO 2720 DEL 15 MARZO 2013 ...
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Ultimo aggiornamento Domenica 24 Novembre 2013 11:36
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Finalmente, dopo l'approvazione della PSEUDO riforma forense (divenuta legge a fine dicembre 2012) si parlerà di autonomia e indipendenza dell'avvocato:
1) di quanta autonomia e indipendenza siano necessarie, e rispetto a quali soggetti (società di capitali presso le quali -da socio- l'avvocato presti la sua attività tipica; organismi di mediazione; datori di un secondo lavoro pubblico o privato esercitato a part time dall'avvocato; partito nelle cui fila e sotto la cui "disciplina di partito" si esercita il mandato parlamentare), affinchè gli avvocati siano utili quanto più possibile ad amministrare giustizia;
2) di quanta autonomia e indipendenza siano in grado di garantire agli avvocati i loro Consigli dell'Ordine, se composti esclusivamente da eletti da avvocati;
3) di quanta autonomia e indipendenza sia in grado di garantire agli avvocati il Consiglio Nazionale Forense, se è composto esclusivamente da eletti dai Consigli degli Ordini territoriali e se assomma in se i poteri di legislatore di settore (il codice deontologico ha natura di legge), di giudice speciale (della disciplina e della tenuta degli albi forensi) e di amministratore (con ampissimi poteri, ad es. in tema di formazione professionale obbligatoria);
4) di quanta autonomia e indipendenza residui all'avvocato che continui ad esercitare pur essendo parlamentare o commissario del Governo; o continui a essere iscritto all'albo pur essendo ministro, sottosegretario di stato; o continui a esercitare pur essendo giudice di pace, mediatore designato da un organismo di mediazione, vice procuratore onorario, GOT, ecc...;
5) di quale sia il grado minimo di indipendenza dell'avvocato richiesto dal diritto dell'Unione europea, secondo quanto ha chiarito la Corte di giustizia nella sentenza Akzo Nobel Chemicals Ltd contro Commissione (sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2010, nella causa C-550/07);
6) se non sia sufficiente e auspicabile (quale volano di crescita del settore dei servizi legali) limitare il livello di prevenzione legislativa dei conflitti di interessi e di garanzia legislativa dell'autonomia e indipendenza dell'avvocato. In particolare se non sia sufficiente mantenere in vigore solo quelle misure che per prevenire conflitti di interesse e garantire un livello adeguato di autonomia e indipendenza dell'avvocato, non siano anche eccessivamente restrittive della concorrenza tra avvocati e dunque risultino proporzionate (non eccedenti il necessario, così come suggeriva nel 2001 la Corte costituzionale nella sentenza 189/2001);
7) se, in definitiva, non sia il momento di realizzare -anche attraverso una seria "liberalizzazione" della professione forense- la solenne affermazione che si legge nell'art. 15 della Carta delle libertà fondamentali dell'Unione europea "Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata".
(l'illustrazione è una rappresentazione medievale dell'"araba fenice" che brucia nel fuoco. Come di quell'uccello e della fede degli amanti, anche dell'autonomia e indipendenza degli avvocati può dirsi che si tratta di mito e, talvolta, "che vi sia ciascun lo dice, ove sia nessun lo sa")
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Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Novembre 2013 09:32
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Sulla scia della sentenza delle SS.UU. civili della Cassazione, n. 22623 / 2010 è possibile e doverosa una interpretazione sistematica e costituzionlmente orientata delle disposizioni della legge di riforma forense che riconosca compatibile l'iscrizione all'albo forense con il rapporto di impiego pubblico a part time ridotto. Per la detta compatibilità militano anche la sentenza della Corte di giustizia nel caso Akzo Nobel Chemicals Ltd contro Commissione (sentenza del 14 settembre 2010, nella causa C-550/07) e la giurisprudenza italiana che ha costantemente riconosciuto che gli "avvocati degli enti pubblici" (che con tali enti hanno un rapporto di lavoro dipendente) possono essere iscritti all'albo (anche se in una sezione a parte) mentre non esiste la simmetrica figura degli "avvocati degli enti privati" perchè il rapporto di lavoro dipendente pubblico è più "garantista".
L'interpretazione costituzionalmente orientata che volle seguire Cass. 22623/10 deve oggi esser confermata con riguardo all'art. 18, lett. d, della l. 247/12.

Significativa appare anche l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 18 della l. 247/12 che il CNF ha ritenuto di dare, con parere del 20 febbraio 2013, in tema di compatibilità tra la professione di avvocato e quella di amministratore esterno di condomini, superando una interpretazione letterale della lettera a) del citato art. 18.
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE N. 22623/2010 ...
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Ultimo aggiornamento Mercoledì 06 Novembre 2013 08:49
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Il c.d. decreto "del fare" (d.l. 69/2013) riconosce una preferenza, nella nomina a "giudici ausiliari", agli avvocati iscritti negli albi forensi e dunque in piena attività. Ciò è un bene per il servizio giustizia e non pregiudica affatto la doverosa prevenzione dei conflitti di interessi degli avvocati che fanno anche un altro lavoro e in particolare un "lavoro pubblico".
Il decreto "del fare" disciplina in maniera molto specifica la figura dei "giudici ausiliari", ad essi intitolando il capo primo del titolo terzo "Misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile". Gli articoli in questione sono: l'art. 62 "Finalità e ambito di applicazione", l'art. 63 "Giudici ausiliari", l'art. 64 "Requisiti per la nomina", l'art. 65 "Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giuici ausiliari", l'art. 66 "Presa di possesso", l'art. 67 "Durata dell'ufficio", l'art. 68 "Collegi e provvedimenti. Monitoreggio", l'art. 69 "Incompatibilità ed ineleggibilità", l'art. 70 "Astensione e ricusazione", l'art. 71 "Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca", l'art. 72 "Stato giuridico ed indennità".
Ebbene, essi dimostrano che, al fine del miglior andamento della pubblica amministrazione, gli avvocati in attività possono e devono esser coinvolti a pieno nelle attività pubblicistiche, anche le più delicate, senza timore che ne possano derivare conflitti di interesse, accaparramenti di clientela, lesione del bene dell'autonomia e dell'indipendenza dell'avvocato, che non siano gestibili con ordinarie misure disciplinari adottabili dalla stessa pubblica amministrazione erogatrice del servizio (nella fattispecie si tratta del fondamentale servizio giustizia che chiama in causa ministero della giustizia e CSM) e/o dall'Ordine degli avvocati al quale l'avvocato è iscritto.
Dunque, le nuove regole (che addirittura -art. 65- riconoscono agli avvocati iscritti all'albo una preferenza ai fini della nomina a "giudice ausiliario") costituiscono anche ius superveniens del quale le Sezioni Unite della Cassazione dovranno tener conto nel valutare le eccezioni di illegittimità costituzionale della l. 339/03, la quale, con scelta che oggi si dimostra ingiustificatamente liberticida, impose un "aut aut" agli impiegati pubblici a part time ridotto. Questi ultimi non sono neppure dirigenti ma sono semplici impiegati, inquadrati nelle pubbliche amministrazioni con compiti neanche lontanamente paragonabili a quelli di gran rilevo oggi affidati ai "giudici ausiliari-avvocati" ai quali il d.l. 50/2013 consente di continuare a svolgere la professione forense con ragionevoli limitazioni (certamente rigorose quanto quelle previste, per i gli impiegati pubblici a part time ridotto che siano anche avvocati iscritti agli albi, dall'art. 1, comma 56 e seguenti della l. 669/96 e che furono ritenute ampiamente sufficienti dalla sentenza della Corte costituzionale 189/01).
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Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Novembre 2013 09:36
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Non si può retrocedere, in via interpretativa, la liberalizzazione dell'accesso degli abilitati alle professioni regolamentate (liberalizzazione voluta con d.l. 138/11, art. 3, comma 5, lettera a, e comma 5-bis) a mera latenza di sistema. Semmai si può proporre questione di legittimità costituzionale, per irragionevolezza e conseguente violazione dell'art. 3 Cost. (q.l.c. ritenuta ammissibile in analoghe questioni di liberalizzazione da Corte cost. n. 200/12, n. 299/2012 e n. 8/2013), delle disposizioni di legge che si ritenessero troppo vaghe nell'indicazione del criterio d'abrogazione automatica a data fissa (13 agosto 2012) o tramite DPR attuativo (DPR 137/12).
Ricordiamo perchè Corte cost. 200/12 potè dichiarare incostituzionale l'art. 3, comma3, del d.l. 138/11. Spiegò la sentenza 200/12, al punto 8.2 del "considerato in diritto":
"8.2. — L’art. 3, comma 3, è costituzionalmente illegittimo, in quanto dispone, allo scadere di un termine prestabilito, l’automatica «soppressione», secondo la terminologia usata dal legislatore, di tutte le normative statali incompatibili con il principio della liberalizzazione delle attività economiche, stabilito al comma 1.
Alla luce delle precedenti considerazioni relative al tenore normativo dell’art. 3, comma 1, che contiene disposizioni di principio, e non prescrizioni di carattere specifico e puntuale, la soppressione generalizzata delle normative statali con esso incompatibili appare indeterminata e potenzialmente invasiva delle competenze legislative regionali. Infatti, sebbene la disposizione abbia ad oggetto le sole normative statali, la «soppressione» di queste per incompatibilità con principi così ampi e generali come quelli enunciati all’art. 3, comma 1, e che richiedono una delicata opera di bilanciamento e ponderazione reciproca, a parte ogni considerazione sulla sua praticabilità in concreto, non appare suscettibile di esplicare effetti confinati ai soli ambiti di competenza statale. Altro è prevedere l’abrogazione di normative statali, altro è asserire che gli effetti dell’abrogazione di tali normative restino circoscritti ad ambiti di competenza statale. Vi sono normative statali che interessano direttamente o indirettamente materie di competenza regionale, come accade nel caso delle leggi dello Stato relative a materie di competenza concorrente, o di competenza statale di carattere trasversale, che di necessità s’intrecciano con le competenze legislative regionali. L’effetto della soppressione automatica e generalizzata delle normative statali contrarie ai principi di cui all’art. 3, comma 1, oltre ad avere una portata incerta e indefinibile, potrebbe riguardare un novero imprecisato di atti normativi statali, con possibili ricadute sul legislatore regionale, nel caso che tali atti riguardino ambiti di competenza concorrente o trasversali, naturalmente correlati a competenze regionali.
Inoltre, l’automaticità dell’abrogazione, unita all’indeterminatezza della sua portata, rende impraticabile l’interpretazione conforme a Costituzione, di talché risulta impossibile circoscrivere sul piano interpretativo gli effetti della disposizione impugnata ai soli ambiti di competenza statale.
Infine, poiché la previsione censurata dispone la soppressione per incompatibilità, senza individuare puntualmente quali normative risultino abrogate, essa pone le Regioni in una condizione di obiettiva incertezza, nella misura in cui queste debbano adeguare le loro normative ai mutamenti dell’ordinamento statale. Infatti, le singole Regioni, stando alla norma censurata, dovrebbero ricostruire se le singole disposizioni statali, che presentano profili per esse rilevanti, risultino ancora in vigore a seguito degli effetti dell’art. 3, comma 3, primo periodo. La valutazione sulla perdurante vigenza di normative statali incidenti su ambiti di competenza regionale spetterebbe a ciascun legislatore regionale, e potrebbe dare esiti disomogenei, se non addirittura divergenti. Una tale prospettiva determinerebbe ambiguità, incoerenza e opacità su quale sia la regolazione vigente per le varie attività economiche, che potrebbe inoltre variare da Regione a Regione, con ricadute dannose anche per gli operatori economici.
Di conseguenza, l’art. 3, comma 3, appare viziato sotto il profilo della ragionevolezza, determinando una violazione che si ripercuote sull’autonomia legislativa regionale garantita dall’art. 117 Cost., perché, anziché favorire la tutela della concorrenza, finisce per ostacolarla, ingenerando grave incertezza fra i legislatori regionali e fra gli operatori economici."
Ebbene, con riguardo alla lettera a) dell'art. 3, comma 5, del d.l. 138/2011, non può farsi analogo ragionamento, per sostenere l'incostituzionalità del suo combinato disposto con il comma 5 bis del medesimo art. 3.
La citata lettera a), infatti, sancendo il libero accesso alle professioni regolamentate (cioè l'iscrivibilità nei relativi albi) per gli abilitati all'esercizio delle professioni:
1) non reca "disposizioni di principio" che richiedono una delicata opera di bilanciamento e ponderazione, bensì reca una "prescrizione di carattere specifico e puntuale" che non pone problemi in ordine alla sua praticabilità in concreto;
2) non appare suscettibile di esplicare effetti di là dall'ambito di competenza statale.
Per questo vanno superate le sentenze delle SS.UU. Civili della Cassazione n. 11833/2013 e sentenze "gemelle" depositate il 16 maggio 2013.
Ma se pure all'udienza dell'8/10/2013 le SS.UU. civili della Cassazione, investite dai ricorsi dei c.d. avvocati-part-time, ritenessero che, invece, abbia una portata incerta e indefinibile la soprressione automatica e generalizzata delle norme statali contrarie al principio di libero accesso degli abilitati alle professioni regolamentate, compresa quella d'avvocato (comma 5 bis dell'art. 3 del d.l. 138/2011, in relazione al primo periodo della lettera a del comma 5 dell'art. 3 del medesimo d.l. 138/2011), dovrebbe esser sconfessata l'affermazione di SS.UU. 11833/13 secondo cui sarebbe logicamente superabile il contrasto tra, da una parte, il principio di libertà di accesso alle professioni per gli abilitati e, dall'altra, la previsione di impedimenti di iscrizione negli albi professionali dei medesimi, per incompatibilità.
Le SS.UU., conseguentemente, dovrebbero sollevare q.l.c. per irragionevolezza del comma 5bis del detto art. 3 del d.l. 138/2011 (cos' come altro giudice fece in relazione al comma 3 dell'art. 3 del d.l. 138/11, provocandone la declartoria di incostituzionalità a seguito di sentenza della Corte cost. 200/12).
La questione (in relazione ai ricorsi all'esame delle SS.UU. all'udienza dell'8/10/2013) riguarderebbe, stante la ritenuta (vedasi SS.UU. 11833/13) inoperatività della l. 247/12, fino all'emanazione del regolamento previsto dal suo art. 15, comma 2, in tema di cancellazioni dall'albo:
- la abrogazione automatica, in forza dell'art. 3, comma 5bis, del d.l. 138/11, alla data del 13/8/2012 (abrogazione negata -con non consentita interpretazione abrogatrice- da Cass., SS.UU. 11833/2013 e sentenze "gemelle" depositate il 16/5/2013), di tutte le norme di legge contrarie al principio generale sancito dalla lettera a del comma 5 dell'art. 3 del d.l. 138/12, per cui "a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista...";
- la abrogazione derivante dall'art. 12 del DPR 137/12 in combinato disposto col comma 1 dell'art. 2 (intitolato "Accesso ed esercizio dell'attività professionale") del medesimo DPR, per il quale: "Ferma la disciplina dell'esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l'accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale."
Ma, come si accennava, a ben vedere, le SS.UU. non potranno giungere a sollevare q.l.c.. Infatti, una volta riconosciuto (come si deve e, in linea di principio, ha implicitamente confermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 200/12) pienamente legittimo il meccanismo della abrogazione automatica di norme di legge per contrasto con principi generali (e non generici) indicati in legge (in particolare art. 3, comma 5, lettera a, del d.l. 138/11), le SS.UU. dovranno valutare se "motivi imperativi di interesse generale" capaci di legittimare limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali, sebbene non specificamente individuati nè dal d.l. 138/2011 nè dal DPR 137/12, possano e debbano essere individuati dai giudici (le stesse SS.UU.) per valutare la legittimità di provvedimenti di cancellazione dagli albi, o se invece tale individuazione sia preclusa ai giudici (e, ancor prima, ai Consigli degli ordini) e i detti "motivi imperativi di interesse generale" si sarebbero dovuti individuare, almeno, nel DPR "attuativo" della programmata liberalizzazione.
Ebbene, per decidere sul punto, le SS.UU. dovranno riconoscere fondamentale quanto afferma la Corte di giustizia, nella sentenza del 30/11/1995 che ha deciso la causa C-55/94, Reinhard Gebhard Contro Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano. Vi si legge al punto 37: "Dalla giurisprudenza della Corte risulta tuttavia che i provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato devono soddisfare quattro condizioni: essi devono applicarsi in modo non discrimintorio, essere giustificati da motivi imperativi di interesse pubblico, essere idonei a garantire il perseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo (v. Sentenza 31 marzo 1993, causa C- 19-92, Kraus, racc. Pag. I-1663, punto 32)."
Le SS.UU. dovranno riconoscere che per la Corte di giustizia i "provvedimenti" d'ostacolo o scoraggianti di cui sopra non sono solo provvedimenti legislativi ma anche provvedimenti amministrativi di cancellazione dagli albi, e pertanto, in relazione a tali provvedimenti amministrativi il giudice nazionale può e deve valutare anche la ricorrenza di "motivi imperativi di interesse pubblico" che siano idonei a "giustificare" il provvedimento di cancellazione dall'albo in questione. In sostanza il provvedimento di cancellazione dovrà esser dichiarato illegittimo se ritenuto capace di ostacolare o scoraggiare l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato.
Nè potrebbe asserirsi che le sentenze della Corte cost. n. 200/12, n. 299/12, n. 8/13 abbiano opinato che sia compito esclusivo del legislatore l'individuazione dei suddettii "motivi imperativi di interesse pubblico": non v'era necessità, quindi, di una loro tipizzazione legislativa. Conseguentemente non può nè disapplicarsi (come ha fatto la sentenza 11833/12 delle SS.UU. Civili della Cassazione e sentenze "gemelle" depositate il 16/5/2013) nè qualificarsi incostituzionale la abrogazione delle norme di legge che contrastavano col principio generale della libertà di accesso alle professioni regolamentate da parte di tutti gli abilitati al loro esercizio (art. 3, comma 5bis, del d.l. 138/11, in relazione all'art. 3, comma 5, lettera a, del medesimo d.l.).
In linea con la sentenza del TAR Piemonte n. 276/2013 (depositata il 28/2/2013) e contrariamente a quanto ritenuto da Cass. SS.UU. 11833/13, potrà affermarsi che, con riguardo alla cancellazione d'un avvocato dall'albo forense (stante la chiarezza e semplicità d'attuazione del principio di cui alla lettera a del comma 5 dell'art. 3 del d.l. 138/11, che impedisce di censurare -come ha fatto la sentenza della Corte cost. n. 200/12, in riferimento a diverso meccanismo d'abrogazione, irrispettoso delle attribuzioni delle Regioni e della necessaria univocità degli effetti abrogativi- l'abrogazione automatica delle norme con esso contrastanti voluta dall'art. 3, comma 5bis, del d.l. 138/11 "in ogni caso alla data del 13 agosto 2012"), non può ammettersi un rinvio sine die dell’effettività delle liberalizzazioni, retrocedendo queste ultime a mera latenza di sistema, e in palese contrasto, inoltre, con gli intendimenti della decretazione d’urgenza (d.l. 138/2011). Ciò non comporterà, però, una incondizionata prevalenza del principio di liberalizzazione a discapito delle altre istanze costituzionalmente rilevanti (circostanza che revocherebbe in dubbio la costituzionalità dell'operazione di "liberalizzazione attraverso abrogazione automatica" in quanto produrrebbe un ingiustificato sbilanciamento tra valori di pari rango). Si deve concordare con la sentenza n. 299 del 2012 della Corte costituzionale: ritenere che la liberalizzazione attraverso abrogazione automatica di norme contrastanti con principi “non consenta eccezioni per motivi imperativi di interesse generale” costituisce un “erroneo presupposto interpretativo” che non tiene conto della necessità di tutelare altri interessi costituzionalmente rilevanti.
In definitiva, quando si tratti di cancellare o meno un avvocato dall'albo, rientra ormai (visto che sono state abrogate automaticamente, in data 13 agosto 2012, le presunzioni odiose di incompatibilità -quali la sussistenza di rapporto di impiego pubblico a part time ridotto- e residua però il potere di irrogare sanzione deontologica espulsiva) nel potere/dovere dei Consigli degli Ordini il compimento, in sede di procedimento disciplinare, di tutte le verifiche volte ad evitare sbilanciamenti a favore di alcune, piuttosto che di altre, categorie di valori primari, mediante un'azione tesa a effettuare un'opera di contemperamento dei vari diritti e interessi in gioco (libertà di lavoro professionale e prevenzione dei conflitti di interessi e dell'accaparramento di clientela), componendo i relativi conflitti; azione che, evidentemente deve accompagnarsi con l'estrinsecazione dell'istruttoria eseguita e delle ragioni che hanno portato al bilanciamento operato (cfr. anche, in tal senso, TAR Puglia, Lecce, sez. I, n. 1830 del 2012 , depositata l'8/11/2012).
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Ultimo aggiornamento Domenica 17 Novembre 2013 18:58

(da www.servizi-legali.it )

Le Sezioni Unite Civili della Cassazione, con la sentenza n. 11833/2013 e altre analoghe, decise all'udienza del 9 aprile 2013 e depositate il 16 maggio 2013 (la n. 11833/2013 la trovi anche su www.guidaaldiritto.it ), hanno rigettato alcuni ricorsi presentati da "vecchi avvocati part time" avverso la loro cancellazione dall'albo forense che era stata disposta per l'incompatibilità, sancita con l. 339/03, tra professione di avvocato e impiego pubblico a part time ridotto. MA NON FINIRA' COSI' LA GUERRA DEGLI AVVOCATI PART TIME PER UNA REGOLAZIONE PRO-CONCORRENZIALE DELLA PROFESSIONE FORENSE !
Dalla sentenza della Cassazione n. 11833/2013 (e analoghe depositate il 16/5/2013) risulta, innegabilmente, una gravissima discriminazione dei soliti "deboli" rispetto ai soliti "potenti". La sentenza, inoltre, riveste un interesse che va oltre la singola categoria professionale degli avvocati: incide sulla portata generale della liberalizzazione delle professioni ordinistiche, programmata col d.l. 138/2011 "in ogni caso alla data del 13 agosto 2012". Tale liberalizzazione, infatti, viene decisamente ridimensionata dalle SS. della Cassazione rispetto a quanto desumibile da alcune sentenze della Corte costituzionale: n. 200/2012, n. 299/2012; n. 8/2013). Nel commentare la decisione delle Sezioni Unite 11833/2013 (e sentenze "gemelle") non si può che partire dal riconoscimento che è ormai "costituzionalmente necessario" realizzare una sana concorrenza all'interno delle (e tra le) professioni. E si tratta di una considerazione valida per tutte le professioni, "regolamentate in Ordini" e no. Anche per la professione di avvocato (già da Corte cost. 189/2001 definita "naturalmente concorrenziale"), dunque, il principio di concorrenza dovrebbe estrinsecarsi nella c.d. "proporzionalità della regolazione" e portare, tra l'altro, a verificare: 1) se le vigenti presunzioni di incompatibilità all'"esercizio della professione forense (che è sempre e comunque, per logica elementare che voglia riconoscere la necessità umana, un esercizio a part-time della professione di avvocato) siano tutte idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito di tutela dei consumatori (o, se si preferisce, dei clienti dell'avvocato) e la buona amministrazione della giustizia; 2) se alcuna delle vigenti presunzioni di incompatibilità all'esercizio della professione di avvocato vada oltre quanto necessario per il raggiungimento dello scopo, rivelandosi sproporzionata rispetto ad esso; 3) se ricorrano o meno ragioni imperative di interesse generale in grado di giustificare la restrizione della libera prestazione del servizio professionale di avvocato che dette presunzioni realizzano; 4) se le norme professionali relative all'esercizio della professione di avvocato e in particolare quelle di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità siano (o debbano essere strutturate in modo da essere) di per se sufficienti per raggiungere gli obiettivi che, invece, il vigente sistema di compatibilità-incompatibilità persegue ancora attraverso presunzioni odiose di conflitti di interessi. Bisognerebbe pure ricordare che l'art. 15 della Carta delle libertà fondamentali dell'Unione europea recita: "Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata". Da tale norma europea fondamentale e dall'applicazione del criterio della "proporzionalità della regolazione", come sopra articolato, si dovrebbe dedurre anche la risposta regolatoria più costruttiva alla crisi economica dell'Avvocatura italiana (proletarizzata per la sua testarda chiusura verso forme organizzative che lascino spazio al capitale di rischio, a sinergie con professionisti diversi, a attività lavorative ulteriori del singolo avvocato). Inoltre, la "naturale concorrenzialità" della professione forense dovrebbe imporre -per quanto insegna la Corte costituzionale- una legislazione primaria non solo capace di preservare il livello di concorrenzialità raggiunto ma anche capace di stimolare il raggiungimento di un livello di concorrenza più elevato tra i professionisti del Foro. E invece che si è fatto con l'art. 18 della (pseudo)riforma della professione forense (l. 247/12) in tema di incompatibilità? Si sono interpretati gli articoli 3, 4, 35, 41, 97 e 117 della Costituzione in modo da renderli innoqui per i privilegi corporativi d'una parte della Avvocatura italiana (potremmo parlare di insiders); s'è interpretato l'art. 24 della Costituzione come se fosse posto a tutela della corporazione degli avvocati, anzichè a tutela dei loro clienti; si è ignorato l'art. 15 della Carta delle libertà fondamentali dell'Unione europea. In sintesi s'è creato, con lo strumento delle incompatibilità, un bel recinto (che sembra proprio una riserva indiana) nel quale "salvaguardare" gli avvocati "puri" dalla contaminazione con serie iniziative imprenditoriali (bollate come mercantiliste) e con altri lavori (autonomi o dipendenti, e persino a part time ridotto nel pubblico impiego). Inoltre, pur confermando l'attribuzione di potestà disciplinare al sistema ordinistico, non s'è voluto abbandonare (vedasi in particolare l'art. 18 della riforma forense) l'impianto generale delle presunzioni astratte e liberticide di incompatibilità d'epoca fascista: si è voluto evitare che fossero i Consigli degli Ordini degli Avvocati (e, a regime, i Consigli distrettuali di disciplina) a controllare "in concreto" se la ulteriore attività di impresa o lavorativa che l'avvocato voglia fare sia effettivamente fonte di conflitto di interessi, o sia minaccia seria all'indipendenza e autonomia che devono esser richieste a un avvocato, o comporti un rischio serio di accaparramento di clientela in violazione della naturale concorrenzialità della professione forense. Eppure i Consigli degli Ordini locali e i futuri Consigli di disciplina ben potrebbero (una volta riscontrata "in concreto" -in contraddittorio con l'avvocato iscritto all'albo, o aspirante tale, e con la possibilità d'una impugnativa giurisdizionale del provvedimento adottato dall'Ordine- la presenza dei suddetti gravi rischi di conflitto di interessi, o di accaparramento di clientela, o di violazione dell'indipendenza dell'avvocato) applicare le proporzionate sanzioni disciplinari che il codice deontologico degli avvocati prevede e che possono giungere sino alla sanzione espulsiva dall'albo. Mi sembra necessario che il Parlamento o la Corte costituzionale, intervenendo a fondo sulla l. 247/12, cancellino le incompatibilità presuntive che sono previste dal suo art. 18 (così come -in riferimento ad un singolo tipo di incompatibilità "presuntiva" e atteggiandosi quasi a legislatore anzichè a interprete delle leggi- ha preteso di poter fare il Consiglio Nazionale Forense con un suo parere, reso il 20 febbraio 2013 all'Ordine degli avvocati di Napoli, col quale, superando il dato letterale di cui all'art. 18, lettera a, della l. 247/12, s'è ritenuto che gli avvocati possano fare anche l'amministratore “esterno” di condominio). Sulla scia dell'insegnamento della sentenza della Corte di Giustizia del 5/12/2006 resa nelle cause "Cipolla" (C-94/04) e "Macrino" (C-202/04) (vedi specialmente i paragrafi 60 e seguenti con riguardo ai punti da 1 a 4 sopra enunciati), il Parlamento o la Corte costituzionale dovrebbero vagliare anche le incompatibilità confermate dalla (pseudo)riforma forense. L'esame critico della nuova regolamentazione della professione di avvocato deve partire proprio dal "sistema" delle compatibilità e incompatibilità all'esercizio della professione. Si scoprirà così che tale “sistema” è caratterizzato dall'evidente irragionevolezza dei limiti posti alla fondamentale libertà di lavoro professionale attraverso talune presunzioni odiose di conflitti di interessi.

Domandiamoci: perchè mai l'avvocato secondo la legge di riforma forense, n. 247/2012 , oltre a tutti i lavori indicati nella vignetta qui sopra, può fare anche il parlamentare (senza nemmeno correre il rischio d'esser cancellato dall'albo forense ex art. 21, comma 6, l. 247/12, per mancanza di effettività, continuità, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale; e senza nemmeno dover sottostare al dovere di formazione continua, ex art. 11, comma 2, l. 247/12) o può fare anche l'amministratore di un ente o consorzio pubblico o di una grande società a capitale interamente pubblico (ex art. 18, lettera c, ultimo periodo, della l. 247/12) ma non può fare anche l'impiegato pubblico a part time ridotto (si badi che l'impiegato pubblico a part time ridotto è ammesso a fare tutte le professioni tranne quella di avvocato, ex art. 1, comma 56 e ss., della l. 662/96) ? Quanto a decoro della professione forense, non mi si dica che fare l'impiegato pubblico (non dirigente) a part time ridotto è indecoroso, mentre fare il parlamentare è decoroso. E non mi si dica che il semplice impiegato pubblico (non dirigente) a part time ridotto (che nemmeno la legge “anticorruzione”, n. 190/2012, e neppure il d.lgs. attuativo n. 39/2013 reputano degno di sospetto e di misure preventive della corruzione) è più “pericoloso” -quanto al rischio di accaparramento di clientela o di conflitto di interessi o di vulnus alla necessaria indipendenza del difensore- di un parlamentare o di un amministratore di grande società pubblica (per non parlare di un giudice di pace o di un Commissario di Governo o di un vice procuratore onorario, o di un "giudice ausiliario" tutti ammessi a fare anche l'avvocato). Già in base a tali considerazioni (che di seguito approfondisco) le Sezioni Unite della Cassazione avrebbero potuto (e a mio avviso, avrebbero dovuto farlo, sempre che non avessero ritenuto, ancor prima, di dover disapplicare la l. 339/03 per contrasto col diritto dell'U.E.) sollevare questione di legittimità costituzionale della l. 339/03 e dell'art. 18 l. 247/12 e in particolare delle disposizioni che ancora impongono una presunzione odiosa di incompatibilità tra professione di avvocato e impiego pubblico a part time ridotto. Non l'hanno fatto: speriamo che le Sezioni Unite lo facciano alla prossima occasione o che il Parlamento ponga subito rimedio alla discriminazione degli impiegati pubblici a part time ridotto (non dirigenti, visto che i dirigenti pubblici non possono essere a part time) rispetto alle troppe categorie di soggetti che vengono ritenuti "compatibili" coll'attività di avvocato, anche se, di certo, sono più a rischio di conflitti di interesse di quanto non lo siano gli impiegati a part time ridotto. Questi ultimi sono oggi trattati, dall'Italia repubblicana e democratica fondata sul lavoro, come i servi fisci d'epoca romana. E, a ben vedere, son trattati, in relazione alla attività professionale, peggio ancora di come le leggi razziali fasciste trattarono gli avvocati ebrei, ai quali era consentito almeno di patrocinare a favore degli altri ebrei. Cosa succederebbe se la Corte costituzionale o il Legislatore "smontassero" il sistema delle incompatibilità "presuntive" degli avvocati e, onerassero il sistema ordinistico, responsabilizzandolo, della applicazione proporzionata delle sanzioni disciplinari in caso di accertamento "in concreto" di conflitti di interessi o accaparramenti di clientela o carenze della dovuta indipendenza d'avvocato? Non succederebbe niente di male e si toglierebbero di mezzo presunzioni odiose -oltre che asistematiche e spesso evidentemente irragionevoli- di incompatibilità. In fondo, l'Avvocatura italiana, una volta che fosse liberata dalle irragionevoli incompatibilità che oggi la limitano (impoverendola) potrebbe -senza danno alcuno per i clienti degli avvocati e per il superiore bene della Giustizia- produrre più ricchezza, non solo per se ma per il Paese. Peraltro, sarà sempre il mercato a selezionare i migliori professionisti, mentre la responsabilità civile dell'avvocato, la sua polizza assicurativa, la formazione continua obbligatoria e il costante controllo deontologico del Consiglio dell'Ordine garantiscono a sufficienza il cliente (anche quello non particolarmente avveduto), e, NEL LORO OPERARE CONGIUNTO COSTITUISCONO UNA NOVITA' CHE RILEVA AI FINI DELLA SOPRAVVENUTA INCOSTITUZIONALITA', PER IRRAGIONEVOLEZZA E SPROPORZIONE, DELLA PREVISIONE DI NUMEROSE (SE NON TUTTE) TRA LE VIGENTI INCOMPATIBILITA' "PRESUNTIVE". In particolare, le recenti novità della formazione continua obbligatoria e della polizza assicurativa della responsabilità professionale -proprio per l'operare congiunto con la incrementata vigilanza da parte dei Consigli degli Ordini degli Avvocati (la cui efficacia cresce, tra l'altro per l'obbligo della Posta Elettronica Certificata, per le comunicazioni tra Ordini e per l'istituzione d'un "registro nazionale" degli avvocati presso il CNF) e con la responsabilità civile dell'avvocato- possono ormai dimostrare l'inutilità di limiti eccessivi (eccessivi sono quelli che, per usare il linguaggio della Corte di giustizia, non derivano da esigenze imperative di interesse generale) alla libertà del professionista avvocato di svolgere anche attività lavorative ulteriori rispetto alla professione forense, stante l'indiscutibile "lassismo" di molte previste compatibilità. Non si può più tardare (anche per il danno che, in termini economici, deriva all'Italia dall'irragionevolezza del sistema delle incompatibilità) a realizzare un ragionevole e coerente sistema di compatibilità e incompatibilità per la professione di avvocato (che è quella più spesso accusata -e non a torto- di eccessi corporativi). Si deve salvaguardare anche così il "bene" della concorrenza; "bene" ormai indicato anche dal Parlamento Europeo come finalità del processo di riforma delle professioni e, in Italia, riconosciuto nella Costituzione all'art. 117.
La storia si ripete. Come e peggio di come il regime fascista trattò gli ebrei, oggi lo Stato italiano tratta gli impiegati pubblici a part time ridotto. Oggi si dispone (con l'arroganza d'un corporativismo vitale come non mai): fuori dall'albo forense i servi fisci !
Strano il parallelo che sembra realizzarsi tra la cancellazione dagli albi forensi degli avvocati ebrei sotto il fascismo e quella degli impiegati pubblici a part time ridotto nella democraticissima Italia d'oggi: due operazioni di "pulizia etnica" della classe forense. Entrambe vergognose. Leggo a pag. 33 del libro di Paolo Bernardini "La questione ebraica nel tardo illuminismo tedesco": "Nel XVIII secolo si radica sempre più, tra i giuristi, l'opinione che all'Ebreo non possa essere negato (che de facto e anche de iure lo sia, è tutt'altra questione) il titolo di cittadino romano (s'intende del Sacro Romano Impero), e che quindi non debba essere considerato come servus fiscalis o servus camerae, come invece avveniva. Gli Ebrei in quanto cittadini romani, dovevano quindi godere .
Vedi, sul tema, un mio vecchio articolo dal titolo "Pulizie etniche d'avvocati: part time, ebrei e dipendenti di colleghi".
UN INTERESSANTE INTERVENTO DI GUIDO ROSSI.
Guido Rossi scrive su ilsole24ore del 17 marzo 2013, nell'articolo di fondo intitolato "La caverna di Platone e il conflitto di interessi":
"Il conflitto di interessi rimane una delle più gravi malattie dell'ultima fase del capitalismo e la sua presenza nelle istituzioni e negli organismi di vigilanza sfugge ad ogni tipo di normativa, anche specifica, comunque assolutamente inadeguata e che rischia di continuare ad esserlo se non si pone mano alle riforme strutturali dello stesso sistema democratico.
L'essere intellettualmente vittime dell'apparenza, invece che della realtà, nonchè il far prevalere i pregiudizi sul giudizio rende, soprattutto nel nostro Paese, ogni sistema legittimato, interno od esterno, pronto a giudicare, molto spesso con criteri esclusivamente autoreferenziali e distruttivi, perchè solo di presunta vigilanza e non di effettivo controllo. Sarà forse tempo che anche sul conflitto di interessi si cominci a meditare che nel bene e nel male, sempre come diceva Keynes, son peggio le idee recepite che non gli interessi precostituiti; questi di più facile ma di meno dannoso smascheramento. Le varie tipologie della rete, attraverso le condivisioni in comune, i creatori di opinioni, le influenti lobby di maggioranza o minoranza, l'appartenenza a conventicole di ogni genere, le indiscriminate campagne politiche ed economiche, che pretendono di avere qualità salvifiche, sono il fertile terreno in cui i conflitti di interesse diventano imperativi e dominanti, anche se sovente vissuti inconsciamente".
A modello d'azione utile contro i conflitti di interessi Guido Rossi indica l'indagine concreta sul caso singolo e non l'applicazione di presunzioni odiose di conflitto di interessi. Porta ad esempio il recente esame, innanzi al Senato degli Stati Uniti, di Mary Jo White, designata dal Presidente Obama ma bisognosa della conferma senatoriale per assurgere alla carica di Presidente della SEC. Guido Rossi sottolinea come il conflitto di interessi sia stato al centro dell'esame di Mary Jo White e in particolare come le domande più incalzanti che le sono state poste siano state quelle che riguardavano la sua possibilità di essere soggetto di un potenziale conflitto di interessi, per l'attività antecedentemente resa nella sua qualità di avvocato delle grandi società e delle banche quotate a Wall Street.
Controlli, in concreto, il più possibile!

CLICCA SUI LINK E LE IMMAGINI QUI SOTTO PER APPROFONDIRE LE RAGIONI PER LE QUALI LA SENTENZA DELLE SS.UU. CIVILI DELLA CASSAZIONE N. 11833/2013 (COME LE SENTENZE "GEMELLE" PUBBLICATE IL 16 MAGGIO 2013) E', SOTTO VARI ASPETTI, ERRATA E DEVE ESSERE SUPERATA. PUOI ACCEDERE AGLI APPROFONDIMENTI CRITICI SULLA SENTENZA IN COMMENTO, CHE ATTENGONO A:
1) IL C.N.F. MANCA DI TERZIETA'-INDIPENDENZA-AUTONOMIA DI GIUDICE. LA CORRELATA INCOSTITUZIONALITA' DELLA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE DEL 1933 E DELLA LEGGE DI RIFORMA FORENSE (N. 247 /2012), ANCHE PERCHE' REALIZZANO UNA "TUTELA GIURISDIZIONALE DEBOLE" DELL'AVVOCATO IN TEMA DI DISCIPLINA E TENUTA DEGLI ALBI FORENSI.
2) LA L. 339/03 E' STATA ABROGATA, AL PIU' TARDI, IL 4 MAGGIO 2013. CONFUTAZIONE DI CASSAZIONE, SS.UU. CIVILI, n. 11833 (ud. SS.UU. del 9 aprile 2013 - sentenza depositata il 16 maggio 2013, assieme ad alcune sentenze "gemelle") CON RIGUARDO ALL'ABROGAZIONE DELLA L. 339/03 AD OPERA DEL D.L. 138/2011 (CONFERMATA DAL D.P.R. 137/2012) E, COMUNQUE, AD OPERA DEGLI ARTICOLI 9, COMMA 2, E 22, COMMA 1, DEL D.LGS. 39/2013 ENTRATO IN VIGORE IL 4 MAGGIO 2013.
3) DISCRIMINAZIONE "AL ROVESCIO" DEL CITTADINO ITALIANO CHE INTENDA ISCRIVERSI ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI.
L'ART. 14-BIS L. 11/2005 E L'ART. 53 L. 234/2012IMPONGONO DI NON APPLICARE LE NORME GENERATRICI DI DISCRIMINAZIONE "A ROVESCIO" DELL'ITALIANO RISPETTO AI CITTADINI DEGLI ALTRI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA E ASSIMILATI) DEL CITTADINO ITALIANO CHE INTENDA ISCRIVERSI ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI.
4) L'ART. 18, LETTERA D, DELLA L. 247/12 ABROGA LA L. 339/03.
PER L'AVVOCATO E' INCOMPATIBILE L' "ATTIVITA' DI LAVORO SUBORDINATO", NON LA MERA SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI "IMPIEGO".

5) DISAPPLICARE LA L. 339/03 E L'ART. 18, LETTERA D, DELLA L. 247/12 (se lo si intende come l'intende Cass. SS.UU. 11833/2013) PERCHE' CONTRASTANTI CON I PRINCIPI COMUNITARI DI PROPORZIONALITA' DELLA REGOLAZIONE E DI NON DISCRIMINAZIONE. IN SUBORDINE, PORRE QUESITI PREGIUDIZIALI SU TALI TEMATICHE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA.

6) NECESSITA' DI PROPORRE ULTERIORI QUESTIONI DI COSTITUZIONALITA' DELLA L. 339/03 (DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 166/12), NONCHE' DI PROPORRE QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 18, LETTERA D, DELLA L. 247/12 (NELL'EVENTUALITA' IN CUI SI RITENGA CHE NON SIA DA DISAPPLICARE IN FORZA DELLA PRIMAZIA DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA).
Incostituzionalità, tra l'altro: per irragionevolezza nel perseguire la prevenzione del conflitto di interessi; per reintroduzione di incompatibilità senza che ciò sia imposto da motivi imperativi di interesse generale e anzi quale non necessario "duplicato" della cancellazione disciplinare dall'albo; per mancata concessione di un periodo transitorio dopo l'abrogazione dell'incomptibilità ad agosto 2012; per disparità di trattamento e per discriminazione che si realizzano nei confronti dell'impiegato pubblico a part time ridotto rispetto a parlamentari, Commissari di governo, giudici di pace, VPO, GOT, GOA ecc.. , tutti ammessi a fare anche l'avvocato; per trattamento deteriore, introdotto dalla legge 247/12, degli impiegati pubblici a part time ridotto, rispetto agli insegnanti e ai dipendenti di uffici legali degli enti pubblici, riguardo alla permanenza dell'iscrizione negli albi forensi mentre si introducono più rigide incompatibilità (solo alcune categorie di privilegiati diventano "avvocati ad esaurimento"); per violazione del principio di proporzionalità e conseguentemente dell'art. 8 CEDU attraverso i contrasti, nel sistema delle compatibilità e incompatibilità forensi, tra incompatibilità troppo rigorose e compatibilità lassiste (tra queste ultime la l. 247/12, all'art. 18, lett. c, aggiunge i casi di amministratori di società pubbliche, mentre l'art. 11, comma 2, e l'art. 21, comma 6, aggiungono -con scandalosa esenzione da basilari doveri di formazione e continuità nell'attività professionale- i parlamentari; per irragionevolezza (ove si ritenga che la l. 339/03 sia posta a tutela del buon andamento della Pubblica Amministrazione e non a tutela del corretto esercizio della professione forense), stante la compiutezza del sistema (anche disciplinare) di controllo dell’impiegato pubblico, e stante la consequenziale suplerfluità delle previsioni di cui alla l. 339/03 e dell'art. 18, lettera d, della l. 247/12.
7) AFFIDAMENTO, DA PARTE DEI C.D. "VECCHI AVVOCATI PART TIME", NELLA STABILITA' DELLA L. 662/1996, ART. 1, COMMI 56 E SEGUENTI. LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 103/2013 (depositata il 29 maggio 2013) CONSENTE DI CONFUTARE CASSAZIONE, SS.UU. CIVILI, n. 11833 del 9 aprile 2013 (depositata il 16 maggio 2013) CHE ESCLUSE L' INCOSTITUZIONALITA' DELLA L. 339/03 PER VIOLAZIONE DELL'AFFIDAMENTO NELLA LEGGE DA PARTE DEI C.D. "VECCHI AVVOCATI PART TIME". NE CONSEGUE LA NECESSITA' DI RIPROPORRE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA L. 339/03.

8) IMPOSSIBILITA' DI RITENERE CHE LA L. 339/03 ABBIA COMPORTATO LA REVIVISCENZA DELLA INCOMPATIBILITA' TRA PROFESSIONE DI AVVOCATO E IMPIEGO PUBBLICO A PART TIME RIDOTTO (ABROGATA DAL PRIMO PERIODO DEL COMMA 56 BIS DELL'ART. 1 DELLA L. 662/96 -INTRODOTTO DALL'ART. 6 DEL D.L. 79/1997-).
NECESSITA' CHE -OVE DIVERSAMENTE SI RITENGA- SIA PROPOSTA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, PER IL "NATURALE "CARATTERE BILATERALE" DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' " (RIBADITO ANCHE DA CORTE COST. 120/2013 DEL 3 GIUGNO 2013, AI PUNTI 3.2 E 3.3 DEL "CONSIDERATO IN DIRITTO").
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Ultimo aggiornamento Sabato 16 Novembre 2013 09:55

Dalla newsletter di deontologia forense del CNF dell'8 giugno 2013:
"L’esercizio abusivo dell’attività professionale forense in ambito stragiudiziale. L’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati. Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Sica), sentenza del 13 marzo 2013, n. 37
L’offerta di prestazione professionale a prezzi bassi determinati a forfait. La proposta che offra servizi professionali a costi molto bassi lede il decoro della professione legale, a prescindere dalla corrispondenza o meno alle indicazioni tariffarie, dovendo parametrarsi l’adeguatezza del compenso al valore ed all’importanza della singola pratica trattata e non già determinarsi forfettariamente senza alcuna proporzione all’attività svolta. Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Sica), sentenza del 13 marzo 2013, n. 37 NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 34.
L’avvocato non può esporre i propri clienti in vetrina. Lo studio professionale deve garantire la riservatezza del cliente, quale esplicazione del decoro e della dignità che la funzione sociale della professione impone, sicché, qualora l’ufficio si trovi a pian terreno sul fronte strada, porte e finestre devono essere schermati o riparati dalla vista dei passanti. Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Sica), sentenza del 13 marzo 2013, n. 37 NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39.
I limiti deontologici alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani). I principi in tema di pubblicità di cui alla legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici, giacché la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere – dovere dell’ordine professionale. Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Sica), sentenza del 13 marzo 2013, n. 37 NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 204, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BIANCHI), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 183."
COME LA VEDO IO:
La sentenza n. 37/2013 del CNF fa il punto su tante tematiche d'attualità. La più interessante mi pare quella relativa al "rischio carcere" per l'avvocato che, dopo esser stato cancellato dall'albo, svolga attività di consulenza stragiudiziale in maniera continuata e professionale , fruendo di strutture stabili e idonee e definendosi professionista qualificato.
Mi pare che i nuovi ambiti di legittima attività di consulenza riconosciuti dall'art. 2 della l. 247/12 a soggetti non avvocati impongano, ormai, di ritenere superate le posizioni più rigoriste della Cassazione penale (Cass. 49/2002; Cass. 1151/2003; Cass. 18898/2004) citate dalla sentenza del CNF n. 37/2013.
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Ultimo aggiornamento Venerdì 15 Novembre 2013 16:59

Dal sito del CNF riporto di seguito la relazione sul tema "Il conflitto d'interessi", dell'Avv. Salvatore Chiaramonte (interessantissima anche la relazione dell'Avv. Zarantonello "Codice deontologico e tipizzazione delle condotte atipiche" che puoi leggere al medesimo link) ...
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Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Novembre 2013 09:39
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(da www.servizi-legali.it )
Secondo la l. 247/12 (pomposamente, quanto a torto, definita "riforma forense") ancor oggi esser ministro non comporta automatica cancellazione dall'albo forense ma solo sospensione dall'esercizio della professione d'avvocato. Così è ben possibile che l'avvocato-ministro sia socio di capitale di una società d'avvocati. Ben peggior trattamento la l. 247/12 (come pure faceva la previgente l. 339/03) riserva al semplice impiegato pubblico a part time ridotto che magari faccia l'usciere nel ministero guidato dal suddetto "avvocatone": all'impiegatuccio a part time ridotto, che magari in quel ministero lavori un solo giorno a settimana, sarà comminata una esemplare cancellazione dall'albo, per incompatibilità.
MA SIAMO SERI ! L'IMPIEGATUCCIO NON POTREBBE CERTO ESSERE PIU' PERICOLOSO DI UN MINISTRO IN RELAZIONE AL DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DI CLIENTELA O AL SUPREMO BENE DELL'INDIPENDENZA DELL'AVVOCATURA ITALICA.
A voler essere prudenti nella adozione delle regole sull'ordinamento della professione forense, proprio i soggetti posti al vertice dell'apparato di governo dovrebbero esser tenuti lontani dalla possibilità di sospetti di conflitti di interessi. L'avvocato Tremonti , per escludere ogni possibilità di sospetto di conflitti di interessi, giustamente alternò periodi nei quali (come avvocato iscritto all'albo) era inserito nello studio legale del quale era stato il fondatore a periodi nei quali, invece, ricoprì solo la carica di ministro e da quello studio si autoescluse. Ebbene, se allora la l. 247/12 ci fosse già stata, egli non si sarebbe dovuto cancellare e reiscrivere alternativamente (quando destra e sinistra s'alternarono al governo dell'Italia e gli toccò di fare il ministro e poi di stare "politicamente" in panchina, per poi tornare a fare il ministro) dall'albo forense e nemmeno avrebbe dovuto allontanarsi dallo studio legale sua creatura: gli sarebbe bastato divenire socio di capitale (magari con la maggioranza delle azioni) dello studio che aveva fondato.
usque tandem, Catilina, abutere patientia nostra ? questo si deve dire al legislatore italiano !
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Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Novembre 2013 09:39
(da www.servizi-legali.it )
Cosa dispone l'art. 18, lettera d), della legge di riforma forense (l. 247/12) ? Esclude che la professione di avvocato sia compatibile con "qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato". 
La soluzione del problema interpretativo che la disposizione pone sta nella parola "orario". La locuzione "orario di lavoro", infatti, si può riferire solo ai giorni in cui almeno per qualche ora si debba svolgere attività di lavoro subordinato. Chi potrà sostenere che un lavoratore in aspettativa o in part time verticale stia svolgendo una "attività di lavoro subordinato con orario limitato" nei giorni in cui non deve recarsi al lavoro ? La limitazione del suo lavoro, evidentemente, riguarda non l' "orario" ma le giornate di lavoro nella settimana, nel mese o nell'anno !!! Lo chiarisce bene l'art. 1 del d.lgs. 61/2000, che al comma 2, lettera d, non cita la parola "orario" ma usa le parole "settimana, mese o anno" per definire l'ambito temporale dell'obbligazione di prestare attività di lavoro subordinato. DUNQUE, L'ART. 18, LETTERA D), DELLA L. 247/2012 (IUS SUPERVENIENS) CANCELLA OGNI INCOMPATIBILITA' TRA PROFESSIONE DI AVVOCATO E LAVORO SUBORDINATO (PUBBLICO E PRIVATO) "A PART TIME DI TIPO VERTICALE", A MENO CHE IL C.O.A. NON GIUDICHI CHE LA CONCRETA "DISPONIBILITA' DI GIORNI PER FARE L'AVVOCATO" SIA INSUFFICIENTE A TAL PUNTO DA FAR RITENERE CHE, AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L. 247/12, L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE NON SIA "EFFETTIVO, CONTINUATIVO, ABITUALE E PREVALENTE".
In definitiva la riforma forense, con la lettera d) dell'art. 18, supera, in senso più libertario e proconcorrenziale, la legge professionale forense del 1933 e dice OK all' "impiego" (nel senso di non considerarlo più come incompatibile con la professione di avvocato) se esso impiego non comporti "attività di lavoro subordinato" nel giorno in cui l'avvocato voglia fare l'avvocato. Tutto ciò, beninteso, con l'onere, per l'avvocato medesimo (che non voglia rischiare sanzioni fino alla cancellazione dall'albo), di domandare "sempre" (anche per un solo giorno a settimana che si ripetesse costantemente, come è per i gli impiegati pubblici a part time ridotto al 30% del tempo di lavoro ordinario, quale l'Avv. Maurizio Perelli) la sospensione dall'esercizio della professione derivante dallo svolgimento di attività di lavoro subordinato !!!
Sottolineo che questa è una mia interpretazione della innovativa lettera d) dell'art. 18 della legge di riforma forense. E' interpretazione proconcorrenziale e sistematica, in relazione, tra l'altro, all'art. 20, 21 e 1, comma 1 della l. 247/12. Non mi risulta che questa interpretazione sia condivisa da nessuno. Ciònondimeno la rappresenterò alle SS.UU. all'udienza dell'8 ottobre 2013.
MA APPROFONDIAMO. Un dato normativo indiscutibile va posto a base del ragionamento: l'art. 1 del d.lgs. 61/2000 distingue, anche nell'impiego pubblico, tra <<tempo pieno>> e <<tempo parziale>>, e tra <<rapporto di lavoro a tempo tempo parziale di tipo orizzontale>>, <<rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale>> e <<rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto>>. In particolare si intende:
- a) per «tempo pieno» l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;
- b) per «tempo parziale» l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a);
- c) per «rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale» quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
- d) per «rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale» quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
- d bis) per «rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto» quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d).
Ebbene, secondo me occorre distinguere nettamente i titolari di un rapporto di lavoro (pubblico o privato) a part time ridotto di tipo verticale (per i quali si deve riconoscere compatibilità tra impiego a part time ridotto e professione forense) e titolari di un rapporto di lavoro a part time ridotto ma di tipo "orizzontale" o "misto" (per i quali, invece, potrebbe continuarsi a riconoscere incompatibilie la professione forense e l'impiego, pur se a part time ridotto, stante la tempistica in cui esso impiego si concreta in "attività di lavoro subordinato").
L'art. 18, della l. 247/12, stabilisce che "la professione di avvocato è incompatibile ...con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato" (lettera d).
L'art. 3 della legge professionale forense del 1933 disponeva, invece, che l'esercizio della professione di avvocato "... È anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, della lista civile, del gran magistero degli ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni. È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario."
Tutti i lavoratori subordinati, pubblici o privati, sono ora legittimati a svolgere la professione forense quando siano, appunto, non in "attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato". Scompare, dunque, l'incompatibilità per gli impiegati (pubblici o privati) non in "attività".
In sintesi, per non esser cancellati dall'albo occorre -sia qualora titolari di un rapporto di impiego pubblico che qualora titolari di un rapporto di lavoro subordinato privato- che a giudizio del COA residui disponibile, per l'avvocato, un numero di giorni totalmente liberi dalla attività di lavoro subordinato tale da consentire lo svolgimento della professione forense con le caratteristiche di effettività, continuatività, abitualità e prevalenza richieste dall'art. 21 della legge di riforma forense. Comunque, se si è titolari di rapporto di impiego pubblico, occorrerà essere impiegati a part time ("verticale") ridotto: tra il 30% e il 50% dell'orario ordinario (art. 1, comma 56 e ss. l. 662/96).
Preciso: una qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato" in un certo giorno manca sia nel caso che in quel giorno non si debba prestare lavoro subordinato per aspettativa, sia nel caso che in quel giorno non si debba prestare lavoro subordinato perchè trattasi di un giorno "libero" in un rapporto di lavoro subordinato a part time "verticale".
Quanto all'aspettativa. Di certo, diverso dal passato dovrà essere il giudizio circa la incompatibilità in costanza di aspettativa. L'aspettativa concessa, ad esempio ad un impiegato pubblico, pur non cancellando il rapporto di impiego, comporterà che non si possa ritenere sussistente, per tutto il periodo di aspettativa, una "attività" di lavoro subordinato e dunque una incompatibilità con la professione di avvocato.
In ordine agli effetti dell'aspettativa nel senso della "rimozione di incompatibilità" si nota incidentalmente che il D.Lgs. 8-4-2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" (in vigore dal 4 maggio 2013), stabilisce all'art. 1, comma 1: "Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si osservano le disposizioni contenute nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa". All'art. 19, comma 2, stabilisce: "Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità." Che l'aspettativa abbia forza di rimuovere le incompatibilità sembra ormai "patrimonio comune". Si legge, ad esempio, nella "Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190" (c.d. legge anticorruzione): "In linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 1, e dall'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 2013, si conviene che il collocamento in aspettativa o fuori ruolo del dipendente, ove previsti dalla normativa, consente di superare l'incompatibilità".
Quanto ai giorni "liberi" in un rapporto di lavoro subordinato a part time "verticale". Giorni "liberi" di tal genere (in cui il lavoratore non sia presente in ufficio neppure con orario limitato) si possono avere:
a) se il lavoratore subordinato ha un rapporto di part time verticale in cui "risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana";
b) se il lavoratore subordinato ha un rapporto di part time verticale in cui "risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso del mese o dell'anno; (part time verticale c.d. detto anche "stagionale").
Una tale interpretazione della lettera d) dell'art. 18 della l. 247/12 (oltre a corrispondere al dato letterale della disposizione, che è significativamente mutato rispetto all'art. 3 della legge professionale del 1933, con l'abbandono d'ogni riferimento all'impiego o ufficio retribuito) è anche l'unica capace di dare un senso: 1) alla previsione (all'art. 20, commi 2 e 3, della l. 247/12) della possibilità, per l'avvocato iscritto all'albo, di usufruire "sempre" del nuovo istituto della sospensione "su richiesta" dall'esercizio professionale; 2) alla previsione, all'art. 21, comma 1, della l. 247/12, che "La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente".
Riguardo alla sospensione a domanda dall'esercizio professionale va sottolineato che il comma 2 dell'art. 20 prevede che in ogni momento "L'avvocato iscritto all'albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale", e dunque può chiederlo anche una volta alla settimana (se, ad esempio, questo richiedesse di fare un COA che non ritenesse preferibile, come a me pare, annotare nell'albo la sospensione di un giorno a settimana o di un certo perido nell'anno), quando l'avvocato debba andare a lavorare come impiegato (magari pubblico a part time ridotto verticale). Della sospensione dall'esercizio professionale richiesta dall'avvocato "è fatta annotazione nell'albo", recita il comma 3 dell'art. 20. L'avvocato sospesosi temporaneamente dall'esercizio professionale continua ad esser soggetto agli obblighi contributivi. Il CNF, in tema di "effetti economici" della sospensione dell'esercizio della professione di avvocato, ha fornito un'interessante parere al COA di Trapani (parere n. 33 del 10 aprile 2013). La newsletter di deontologia forense del CNF del 4 agosto 2013 riporta: "Il Consiglio dell’Ordine di Trapani formula due quesiti relativi all’art. 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il primo, relativo all’essere tenuto o meno l’avvocato colpito da provvedimento di sospensione al pagamento del contributo annuale al Consiglio dell’Ordine d’appartenenza e al pagamento dei contributi minimi alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense. Il secondo ... Con riferimento al primo quesito, la Commissione ritiene che la sospensione, non inficiando in capo all’avvocato che ne sia colpito la qualità di iscritto nell’Albo, non faccia venir meno l’obbligo di versare il contributo annuale di iscrizione; né, del pari, gli obblighi di natura previdenziale non dipendenti dalla produzione di un reddito professionale, ma legati esclusivamente all’obbligatoria iscrizione alla Cassa di Previdenza e Assistenza forense (cfr. anche l’art. 10 della legge n. 576/80)...".
Dunque, l'unica ratio della "sospensione a domanda" sembra poter essere quella di render noto a clienti e interessati, attraverso la conseguente annotazione nell'albo: 1) che l'avvocato ha dichiarato di non voler esercitare per un certo periodo, anche brevissimo (e salvo ripensamenti che, si deve ritenere, saranno subito efficaci e non condizionati neppure a una presa d'atto da parte del COA, essendo sufficiente freno alla immotivata volubilità dell'avvocato il codice deontologico); 2) che l'avvocato ha dichiarato di non aver esercitato per un periodo, anch'esso di durata lasciata esclusivamente al suo volere. La parola "sempre" (al comma 2 dell'art. 20) non lascia spazio a diversa interpretazione. Il fatto poi che il comma 3 dell'art. 20 accomuni la sospensione di cui al comma 1 (quella disposta d'ufficio dal COA) alla sospensione di cui al comma 2 (quella "a domanda"), stabilendo che dell'una e dell'altra "è fatta annotazione nell'albo", dimostra che l'istituto della sospensione (sia d'ufficio che "a domanda") non ha finalità di informazione preventiva di del pubblico autorizzato a esaminare l'albo. Infatti, non sarebbe concepibile una informazione preventiva circa le sospensioni di cui al comma 1: esse saranno ovviamente annotate dopo che il divieto di esercizio nei confronti dell'avvocato eletto in una di quelle alte cariche abbia spiegato i suoi effetti. Conseguentemente deve riconoscersi che l'avvocato che sia anche legato da un rapporto di lavoro subordinato che possa svolgersi senza inficiare la effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale (come è per gli impiegati pubblici a part time ridotto verticale ma non per quelli a part time orizzontale) può limitarsi a dichiarare al COA, a fini d'annotazione nell'albo forense, che la sua attività d'avvocato è sospesa in corrispondenza dei giorni nei quali egli svolge "attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato".
Riguardo ai requisiti della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell'esercizio della professione forense, essi appaiono sufficiente garanzia per i clienti dell'avvocato e non v'è alcuna necessità di affiancare ad essi una presunzione odiosa di incompatibilità quale sarebbe quella che azzerasse la portata innovativa della sostituzione della "attività di lavoro subordinato" alla vecchia formulazione di "impiego od ufficio retribuito". Su ciò deve convenirsi anche in considerazione della indicazione interpretativa riveniente dall'art. 1, comma 2, lettera d), della l. 247/12, per cui l'ordinamento forense "favorisce l'ingresso alla professione di avvocato...".
Dunque, con l'art. 18, lettera d), della l. 247/2012 si aprono nuove prospettive di lavoro anche per gli impiegati pubblici a part time ridotto di tipo verticale, altrimenti destinati alla cancellazione dall'albo ex l. 339/03.
E gli avvocati membri dell'Avvocatura della Camera dei deputati ? Anche costoro, quando non svolgono attività da consigliere parlamentare, in quanto siano in part time ridotto di tipo verticale, potranno fare l'avvocato. Si legge sul sito della Camera: "L'Avvocatura della Camera dei deputati assicura la funzione legale nonchè gli adempimenti connessi alla rappresentanza dell'Amministrazione nelle sedi giurisdizionali. Il capo dell'Avvocatura è l'avv. ..."
Il Regolamento dei Servizi e del Personale della Camera, Titolo II: Servizi ed uffici della Camera, all' art. 38 recita: "Avvocatura (nota 18) L'Avvocatura cura: a) la consulenza giuridico-legale agli organi della Camera e al Segretario generale; b) la predisposizione di memorie, su particolari profili giuridici o legali, a corredo di proposte di deliberazione sottoposte all'Ufficio di Presidenza; c) l'assistenza legale e le attività connesse alla rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti dinanzi agli organi interni di tutela giurisdizionale nonché nelle sedi giurisdizionali esterne; d) l'assistenza ai Servizi e agli Uffici della Segreteria generale, in ordine a questioni giuridico-legali di rispettiva competenza; la predisposizione di pareri su schemi di atti negoziali e provvedimenti; e) i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con gli avvocati del foro esterno per la predisposizione di pareri e per la richiesta di rappresentanza ed assistenza in giudizio. All'Avvocatura è preposto un consigliere Capo Servizio. L'Ufficio di Presidenza stabilisce i criteri generali per l'organizzazione dell'Avvocatura, compresi quelli per il ricorso a collaborazioni esterne. (nota 19) Note: (18) Articolo modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 febbraio 2003, resa esecutiva con D.P. n. 727 del 5 febbraio 2003. (19) Il regolamento recante criteri generali di organizzazione dell'Avvocatura è stato approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 301 del 18 aprile 2001, resa esecutiva con D.P. n. 1825 del 18 aprile 2001 e modificato con la deliberazione n. 109 del 5 febbraio 2003, resa esecutiva con D.P. n. 727 del 5 febbraio 2003."
Il Regolamento dei Servizi e del Personale della Camera, Capo II - Assunzioni e progressione giuridica ed economica, all' art. 67 recita: "Trattamento economico, indennità di funzione e di segreteria. Lo stipendio, determinato a norma dell'articolo 69, è onnicomprensivo. Allo stipendio si aggiungono l'indennità di contingenza, le quote di aggiunta di famiglia e le altre indennità nelle misure previste per legge, oltre alle speciali indennità previste dal presente regolamento. Queste ultime sono corrisposte per dodici mensilità e non sono pensionabili. All'inizio di ogni legislatura l'Ufficio di Presidenza determina l'importo dell'indennità di funzione, oltre che per il Segretario generale, per: a) i Vicesegretari generali, il consigliere Capo dell'Avvocatura ai sensi dell'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter, del regolamento recante criteri generali di organizzazione dell'Avvocatura della Camera dei deputati, i consiglieri Capi Servizio e il consigliere Capo della segreteria del Presidente (nota 41) b) i consiglieri Capi degli Uffici della Segreteria generale, i consiglieri Titolari di incarichi individuali, i consiglieri Capi degli uffici costituiti nei Servizi o Titolari di incarichi di coordinamento di livello equiparato, i coordinatori delle unità operative o titolari di incarichi di coordinamento di livello equiparato, i titolari degli incarichi di coordinamento degli interpreti-traduttori, i titolari di incarichi di coordinamento di cui al comma 7 dell'articolo 47 e i titolari degli altri incarichi di coordinamento conferiti ai sensi del presente regolamento; c) i dipendenti addetti alle segreterie del Presidente, dei membri dell'Ufficio di Presidenza e del Segretario generale; d) l'assistente parlamentare superiore, i vice assistenti parlamentari superiori, i responsabili di zona ed i coordinatori responsabili di reparto. Le indennità di funzione sono attribuite per il periodo in cui gli incarichi sono effettivamente ricoperti e non sono pensionabili. Note: (nota 41) Lettera modificata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 febbraio 2003, resa esecutiva con D.P. n. 727 del 5 febbraio 2003".
Dai riportati articoli di Regolamenti della Camera risulta inequivocabilmente l'esistenza di un rapporto di impiego tra i membri dell'Avvocatura della Camera e la Camera.
Ma forse gli avvocati dell'avvocatura della Camera non sono interessati al libero Foro visto che da consiglieri parlamentari guadagnano bene. Come riporta ilsole24ore "i consiglieri parlamentari che svolgono attività di responsabilità e sono, in pratica, i funzionari della Camera dei deputati, partono da una retribuzione di ingresso di oltre 64mila euro. Dopo 10 anni sono poco al di sotto dei 145mila euro, dopo venti superano i 228mila. Dopo trent'anni di anzianità si possono portare a casa 318mila euro, dopo i 40 anni svettano a 358mila euro."
SAPETE SE ESISTE UNA AVVOCATURA PURE AL SENATO ?
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Ultimo aggiornamento Martedì 05 Novembre 2013 12:18
Non solo l'attività dei notai ma di certo anche quella degli avvocati non è partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri. Sul punto si ricorda che, decidendo sei ricorsi della Commissione (appoggiata dal Regno Unito) per inadempimento nei confronti di vari Stati membri (Belgio causa C-47/08, Francia causa C-50/08, Lussemburgo causa C-51/08, Austria causa C-53/08, Germania causa C-54/08, Grecia causa C-61/08 e Portogallo causa C-52/08) che riservavano ai loro cittadini l'esercizio della professione notarile, la Corte di giustizia, con sentenza depositata il 24 maggio 2011, ha stabilito che la professione di notaio, anche se è certo che persegue obiettivi di interesse generale, non è per ciò solo partecipe dell’esercizio di poteri pubblici. Di certo le decisioni della Corte di Giustizia del 24 maggio 2011 sono importanti non solo per i notai ma anche per gli avvocati. Peserà anche nei confronti degli avvocati il giudizio per cui: "Il fatto che l’attività dei notai persegua un obiettivo di interesse generale, ossia quello di garantire la legalità e la certezza del diritto degli atti conclusi tra privati, non è sufficiente, di per sé, a far considerare tale attività come partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri"; e soprattutto: "le attività svolte nell’ambito di diverse professioni regolamentate comportano di frequente l’obbligo, per le persone che le compiono, di perseguire un obiettivo del genere, senza che dette attività rientrino per questo nell’ambito dell’esercizio di pubblici poteri."
Non vedo come gli avvocati italiani possano sperare, a questo punto, di essere qualificati necessari partecipi del potere pubblico dell'amministrazione della giustizia allo stesso livello del giudice, più di quanto potrebbero sperarlo i tecnici che nei processi (spesso con una efficacia sulle decisioni dei giudici ben maggiore di quella attinta dagli avvocati) svolgono la funzione di consulenti tecnici d'ufficio o di parte. A meno che non si voglia sperare che il Legislatore scriva una legge costituzionale che, sul presupposto (da ritenere inesistente) della partecipazione dell'avvocato al potere d'amministrare la giustizia alla pari dei giudici, fondi la tanto invocata tutela della mitica specialità (che in realtà si vorrebbe eccezionalità rispetto alle regole U.E. e nazionali in tema di concorrenza) dell'Avvocatura! C'è da scommettere, però, che non passerà una modifica della Costituzione che "specifichi" in tal senso l'art. 24 della Costituzione.
In tale ottica si dovrà reagire ad ogni tentativo di strumentalizzazione, in senso anticoncorrenziale, della risoluzione del Parlamento europeo del 23 marzo 2006 che ha riconosciuto l'indipendenza, l'assenza di conflitti di interessi e il segreto/confidenzialità quali valori fondamentali della professione forense e ha ribadito che la loro conservazione è di interesse pubblico. Il riconoscimento, in detta risoluzione, della “necessità di regolamenti a protezione di questi valori fondamentali per l'esercizio corretto della professione legale, nonostante gli effetti restrittivi sulla concorrenza che ne potrebbero derivare” non potrà giustificare regolamenti di protezione che abbiano effetti sproporzionati e ingiustificatamente limitanti la concorrenza. Allo stesso modo dovrà evitarsi ogni strumentalizzazione anticoncorrenziale e corporativa dell'altra affermazione fatta nella detta risoluzione del Parlamento europeo e cioè dell'affermazione per cui l'importanza di una condotta etica, del mantenimento della confidenzialità con i clienti e di un alto livello di conoscenza specialistica rende necessaria l'organizzazione di sistemi di autoregolamentazione, quali quelli oggi governati da organismi e ordini della professione legale.
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Ultimo aggiornamento Martedì 05 Novembre 2013 22:16
(da www.servizi-legali.it )

Il testo definitivo del d.l. 69/2013, come convertito in legge il 9 agosto 2013, contiene una "interpretazione autentica" delle norme sull'incompatibilità della carica di parlamentare con quella di amministratore di enti locali. Il risultato è che l'incompatibilità non si applica ai sindaci di comuni con popolazione tra 5.000 e 20.000 abitanti purchè siano stati eletti prima dell'entrata in vigore del decreto legge 69/2013. Una tutela dei "diritti quesiti" niente male, per i diretti interessati. Essa contribuisce a delinare un ordinamento nel quale il principio di affidamento (solo apparentemente in linea con le esigenze espresse con ordinanza di rimessione in Corte costituzionale delle SS.UU. Civili della Cassazione n. 24689/2010) è riconosciuto con una forza tale da risultare privilegiato, nel bilanciamento costituzionale di interessi contrapposti, persino ad esigenze evidenti di moralizzazione della vita pubblica ed economica (non a caso affrontate con lo strumento del decreto legge) purchè, però, siano in gioco interessi di gente che conta. La precisazione è d'obbligo e va riconosciuta verissima: basti pensare al ben diverso trattamento che la sentenza della Corte costituzionale n. 166/2012 ha riservato a quei "poveri Cristi" degli impiegati pubblici a part time ridotto, i quali -dopo esser stati presi in giro dallo Stato (che corroborò l'affidamento di gente per bene con la sentenza della Corte costituzionale n. 189/2001) quando si trattava di spingere gli impiegati abilitati all'esercizio della professione forense a rinunciare (l. 662/96, art.1, commi 56 e segg.) ad un contratto di impiego pubblico a tempo pieno e alla probabile carriera dirigenziale pur di poter fare anche l'avvocato nelle giornate libere- furono poi inopinatamente cancellati dagli albi forensi in forza di una leggina (la l. 339/03) che era stata voluta dalla lobby (o meglio corporazione) degli avvocati nonostante le censure fortissime dell'Antitrust che vi trovava una ingiustificata restrizione della concorrenza nel servizio professionale di avvocato.
Il testo originario del d.l. "del fare" (d.l. 69/2013) lo trovi qui
Il testo coordinato, approvato definitivamente dalla Camera il 9 agosto 2013 lo trovi qui
SIAMO IN ITALIA E, UNA VOLTA DI PIU' SI DIMOSTRA VERO CHE SE NON HAI UNA QUALCHE INCOMPATIBILITA NON SEI NESSUNO !!!
SPERIAMO CHE ALL'UDIENZA DELL'8 OTTOBRE 2013 LE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE PONGANO RIMEDIO ALLA DISDICEVOLE DISCRIMINAZIONE DEGLI IMPIEGATI PUBBLICI A PART TIME RIDOTTO A TANTI "ECCELLENTI COMPATIBILI" !!! ALTRIMENTI SALATISSIMI SARANNO I RISARCIMENTI DOVRA' PAGARE LO STATO ITALIANO AGLI "AVVOCATI PART TIME" DISCRIMINATI: ESSI VINCERANNO A MANI BASSE I SICURI RICORSI A STRASBURGO.
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Ultimo aggiornamento Sabato 16 Novembre 2013 12:41
Il C.N.F. esprimendo parere (parere n. 2 del 17/1/2007) su quesito rivolto dal C.O.A. di Teramo proposto a seguito di "doppia opzione", confermava la sua circolare n. 35-C/2006, nella quale si ricordava l'importanza di provvedere alla sollecita cancellazione di coloro che, appunto tenuti all'opzione tra lavoro pubblico e professione forense, non abbiano esercitato la scelta prevista dalla legge in favore dell'attività libero professionale esclusiva. VEDO PROBLEMI DI TERZIETA' DEL GIUDICE SPECIALE C.N.F. IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DEI RICORSI DEI CANCELLATI DALL'ALBO EX L. 339/03. Leggi di seguito il parere del C.N.F. che, a mio avviso, non potrà ritenersi giudice terzo perchè la mera strutturazione di una autonoma Commissione pareri non esclude la carenza di terzietà "oggettiva" del C.N.F.- giudice....
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Ultimo aggiornamento Martedì 05 Novembre 2013 17:00
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( da www.servizi-legali.it )
Confrontiamo la reintroduzione (art. 18 della legge di riforma della professione forense) dell'incompatibilità (precedentemente abrogata ad agosto 2012 in forza del DPR 137/2012 e dell'art. 3. comma 5-bis del d.l. 138/2011) tra impiego pubblico a part time ridotto ed esercizio della professione forense con l'ipotizzabile (ma non prevista nel detto art. 18 della riforma forense) previsione di una incompatibilità all'esercizio di una professione forense per i parlamentari.
L'incompatibilità dei dipendenti pubblici a part time ridotto apparirà (soprattutto alla luce della sentenza della Corte costituzionale 189/2001) una inutile (e, comunque, sproporzionata) vessazione liberticida. Invece l'incompatibilità del mandato parlamentare con l'iscrizione nell'albo forense potrebbe sembrare giustificata. Per ragionare anche sulla base di un minimo di dati oggettivi, leggi di seguito i risultati di alcuni studi condotti in tema di parlamentari avvocati, loro assenteismo e redditi extra-parlamentari.
Uno studio realizzato, tra gli altri, da Tommaso Nannicini, docente all'Università Bocconi, forniva interessanti dati su parlamentari assenteisti e loro redditi (tali dati furono anticipati a Firenze durante la presentazione della quarta edizione di Eunomiamaster, svoltasi poi dal 23 gennaio 2009). La ricerca è basata su una banca dati di parlamentari dal 1987 al 2008 (ma si estende anche ai sindaci, esaminando una banca dati riferita al periodo dal 1993 al 2007). L'analisi dei dati sull'attività dei parlamentari, divisi per professione precedente, rivela che le categorie professionali leader nella graduatoria dell'assenteismo sono anche quelle che percepiscono un reddito extraparlamentare più elevato. La classifica dei redditi è guidata dagli avvocati (che peraltro, quanto alla percentuale di assenze, si attestano al 37%) con 113.500 euro annui, i professori guadagnano 109.300 annui, gli imprenditori 106.000 euro annui, i militari 82.800 euro annui.
Leggevo pure, tempo addietro, su www.lavoce.info un articolo del maggio 2008 dal titolo "Massima spesa minima resa" che riportava: "... i redditi totali dei deputati nel primo anno alla Camera aumentano in media del 77 per cento. A questo si somma il reddito di eventuali attività professionali esterne: in media un ulteriore 38 per cento dell'indennità. Ma le stime suggeriscono che 10mila euro di reddito guadagnato in attività al di fuori del Parlamento riducono il tasso di partecipazione del parlamentare dell'1 per cento. Nasce da qui la proposta di abolire la possibilità di cumulo".
Ma anche altra indagine mi pare di grande interesse: in una ricerca curata dall' Università La Sapienza di Roma, dall'università Carlos III di Madrid e dal Cemefi di Madrid (presentata al Senato nel corso della XIV legislatura assieme all'annuario del Parlamento italiano "La Navicella") è stato fatto l'identikit dei nostri deputati e senatori, dedicando separati capitoli alle "caratteristiche dei parlamentari italiani", agli "effetti del sistema elettorale sulla selezione politica", a "quale classe politica ci attende?", all' "attività legislativa", alle "dinamiche dei redditi". Particolare interesse -al fine di riconoscere se e quando sia ragionevolmente fondata (e dunque costituzionalmente legittima) la previsione legislativa di una incompatibiltà coll'esercizio di una professione e in particolare coll'esercizio della professione forense- assumono alcuni passi della detta relazione dedicati alle dinamiche dei redditi e dell'attività parlamentare dei legislatori. Si legge nella relazione, quanto all'evoluzione dei redditi, che gli effetti sul reddito reale di una permanenza parlamentare di sei anni si rivelano per gli avvocati del + 27%, cioè decisamente superiori alla media dei parlamentari (+13%). "Che cosa determina dinamiche così differenziate a seconda del lavoro di provenienza? - si chiedevano i ricercatori Stefano Gagliarducci, Tommaso Nannicini e Paolo Naticchioni- Un primo elemento da considerare è la differenza fra il reddito dichiarato dai parlamentari, che include anche i proventi da attività esterne, e l’insieme delle competenze di carica a loro spettanti nello stesso lasso di tempo. L’appartenenza ad alcune categorie professionali è associata a una maggiore crescita del reddito derivante da attività esterne, che in media aumenta del 51 per cento. Più precisamente, i redditi esterni degli avvocati aumentano in media del 73 per cento, quelli dei magistrati del 127 per cento, quelli dei liberi professionisti dell’80 per cento, e quelli degli imprenditori del 102 per cento. Per molte altre categorie (impiegati, dirigenti politici, sindacalisti) si assiste a una crescita inferiore o addirittura a una diminuzione. Sembra quindi che alcune professioni siano in una posizione tale da catturare un consistente vantaggio in termini di crescita del reddito derivante da attività esterne a quella di parlamentare, nel periodo in cui si trovano in carica. Anche se, naturalmente, un’analisi più dettagliata richiederebbe il confronto di questi aumenti con quelli registrati dalle categorie professionali considerate nel corso degli stessi anni. In conclusione, non è da escludere l’esistenza di diversi, più o meno piccoli, conflitti di interesse che si annidano tra le pieghe dell’attività parlamentare. Qualsiasi iniziativa volta ad aumentarne la trasparenza, come pubblicare il dettaglio dell’attività di ogni singolo deputato o senatore, o rendere noti gli andamenti dei redditi di chi ricopre incarichi pubblici (troppo spesso limitata, purtroppo, a qualche classifica sui più famosi), non può che migliorare la qualità del processo di selezione e di controllo degli eletti da parte dei cittadini". A questi dati è da aggiungere quanto si leggeva su il sole 24 ore del 4/5/2007, che citando la relazione dei detti studiosi afferma: "l'impegno extra parlamentare di coloro che, oltre a far parte delle Camere, svolgono una professione è inversamente proporzionale alla produttività nelle Aule e Commissioni di Camera e Senato: un aumento dei redditi fuori dal Parlamento pari a centomila euro comporta un aumento delle assenze nelle votazioni elettroniche pari al 6% e una diminuzione del numero dei Ddl presentati del 4".
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Ultimo aggiornamento Mercoledì 06 Novembre 2013 17:28
(da www.servizi-legali.it )
Fondamentale sentenza delle Sezioni unite civili della Cassazione in tema di tutela giurisdizionale dell'avvocato avverso sanzioni disciplinari e in tema di pubblicità dell'avvocato. E' la sentenza 19705/12 depositata il 13 novembre 2012. La trovi nell'ottimo sito di guidaaldiitto.
L'INSEGNAMENTO CHE SE NE DEVE TRARRE, A MIO AVVISO, E' QUESTO: OCCORRE TOGLIERE ALL'ORDINE FORENSE IL POTERE DI REDIGERE IL CODICE DEONTOLOGICO E TOGLIERGLI LA GIURISDIZIONE DOMESTICA. ALTRIMENTI PERSINO IL LEGISLATORE CHE VOGLIA LIBERALIZZARE (ad esempio la pubblicità degli avvocati) E LA CASSAZIONE, CHIAMATA A GIUDICARE LE SENTENZE DEL CNF, SARANNO CONDANNATI ALL'IMPOTENZA.
A meno che le Sezioni Unite non si sbaglino e abbia ragione il TAR Lazio (sentenze n. 8854, 8855 e 8858 del 29/10/2012) nel delineare per il codice deontologico forense un ruolo molto più subalterno rispetto alla legge. Ad es., scrive il TAR Lazio nella sentenza 8858: " Ed invero, il Codice Deontologico – che nel sistema delle fonti è certamente di rango subordinato alla normativa primaria in materia di conciliazione – non ha la forza di prevalere sulle norme primarie con lo stesso contrastanti. Come chiarito dalla Corte di cassazione (sez. VI, 4 agosto 2011, n. 17004; s.u. 17 giugno 2010, n. 14617; id. 7 luglio 2009, n. 15852) le previsioni del Codice Deontologico hanno natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi".
Ma andiamo oltre: se una ratio la Cassazione la trova per la giurisdizione domestica del CNF e per il limitato controllo in sede di Cassazione, essa è una ratio che può valere in relazione in relazione al giudizio disciplinare del COA nei confronti dell'avvocato. Nessuna giustificazione si può trovare, però, per attribuire giurisdizione speciale al CNF in tema estraneo alla disciplina e cioè in tema di impugnazione di provvedimenti del COA riguardo alla tenuta deglui albi (iscrizioni e cancellazioni amministrative).
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Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Novembre 2013 09:46
(da www.servizi-legali.it )
Questo il mio articolo pubblicato sul numero del 30 agosto 2012 de ilsole24ore. Nell'articolo argomento sul perchè non si possa sostenere che ci sia ancora un "veto" agli avvocati part time nel D.P.R. 137/2012. "Avvocato part time, il divieto è caduto. Non condivido la tesi espressa nell'articolo <<Resta il veto agli avvocati part time>> pubblicato su ilsole24ore del 24 agosto. Uno dei limiti all'accesso alla professione di avvocato che è stato rimosso dal DPR 137/12 (che ha riformato le professioni) è l'incompatibilita prevista dalla l. 339/03 nei confronti dei dipendenti pubblici a part time ridotto. In primo luogo non era più consentito discriminare questi ultimi, con una insuperabile presunzione di incompatibilità che ne vietava l'iscrizione all'albo, rispetto ad altri soggetti ben più sospettabili di conflitti di interessi: si pensi a ministri, sottosegretari, viceministri, commissari governativi (per i quali l'art. 2 della l. 215/04 consente l'esercizio della professione forense con l'evanescente limite del divieto di patrocinio nella materia relativa all'alta carica ricoperta), e si pensi pure ai tanti avvocati che esercitano la professione mentre sono anche giudici di pace, vice procuratori onorari, parlamentari, insegnanti, mediatori, avvocati dipendenti di altri avvocati, avvocati dipendenti di società professionali. In secondo luogo la prevenzione del rischio di compromissione dell'indipendenza dell'avvocato che sia anche dipendente pubblico a part time ridotto non può qualificarsi "motivo imperativo di interesse generale" e pertanto non giustifica la permanenza della suddetta incompatibilità. Non può qualificarsi "motivo imperativo di interesse generale" perchè (come ha espressamente riconosciuto il TAR Lazio, e come è evidente, se solo si pensa ai suddetti casi di avvocati ammessi ad esercitare mentre sono ministro, sottosegretario, parlamentare, giudice di pace, ecc...) il complessivo quadro regolatorio delle compatibilità e delle inocompatibilità con la professione di avvocato è improntato alla minima compressione delle opportunità d'esercizio della libera professione. Certamente, per i dipendenti pubblici full time l'art. 53 D.Lgs. 165/01 stabilisce l'incompatibilità, tra l'altro, con la professione forense; diversa, però, è la situazione per i dipendenti pubblici a part time ridotto. Per essi già la sentenza 189/01 della Corte costituzionale ha spiegato le tante ragioni (oggi ancor più valide) per cui è consentito, e utile, ammetterli ad esercitare anche la professione di avvocato. Si legge al punto 6 della sentenza della Corte costituzionale 189/01 una affermazione che impone di interpretare il DPR 137/12 come certamente abrogativo della l. 339/03: "Nell'elidere il vincolo di esclusività della prestazione in favore del datore di lavoro pubblico, il legislatore, proprio per evitare eventuali conflitti di interessi, ha provveduto, infatti, a porre direttamente (ovvero ha consentito alle amministrazioni di porre) rigorosi limiti all'esercizio, da parte del dipendente che richieda il regime di part time ridotto, di ulteriori attività lavorative e, in particolare, di quella professionale forense. Avvocato Maurizio Perelli."
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Ultimo aggiornamento Sabato 16 Novembre 2013 12:48
Sul sito della Corte costituzionale (all'indirizzo http://www.cortecostituzionale.it/ActionPagina_1126.do ) è disponibile il video della discussione del 22 maggio 2012, circa la questione di legittimità costituzionale della legge n. 339/03 (sollevata con ordinanza di rimessione delle Sezioni Unite Civili della Cassazione, n. 24689/2010, riguardo alla causa "Perelli contro Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Rieti" a altre 11 cause).
Nell'ordine sono riprodotti nel video: la relazione del giudice costituzionale Luigi Mazzella, gli interventi dell'Avv. Maurizio Perelli, dell'Avv. Marco Frigessi di Rattalma, dell'Avv.Flora de Caro, dell'Avvocato dello Stato Tito Varrone. Qui il mio intervento.
Ultimo aggiornamento Mercoledì 06 Novembre 2013 19:25

per leggere le news precedenti scorrendone agevolmente i titoli puoi cliccare nel Menù principale in colonna di sinistra.
il sito ha una vocazione internazionale: puoi trovarci molte notizie interessanti per avvocati part time (e aspiranti tali) ma anche per "lawyers part time" d'ogni paese e, in particolare, per european lawyers e cioè per cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea abilitati ad esercitare le proprie attività professionali facendo uso di uno dei titoli professionali di cui alla direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale [avocat / advocaat / rechtsanwalt (Belgio); aπbokat (Bulgaria); advokàt (Repubblica ceca); advokat (Danimarca); rechtsanwalt (Germania); vandeadvokaat (Estonia); dikegòros / δικεγοροσ (Grecia e Cipro); abogado / advocat / avogado / abokatu (Spagna); avocat (Francia); barrister / solicitor (Irlanda); avvocato (Italia); zverinats advokats (Lettonia); advokatas (Lituania); avocat (Lussemburgo); ugyvéd (Ungheria); avukat / prokuratur legali (Malta); advocaat (Paesi Bassi); rechtsanwalt (Austria); adwokat radca prawny (Polonia); advogado (Portogallo); avocat (Romania); odvetnik / odvetnica (Slovenia); advokàt / komercny pravnik (Slovacchia); asianajaja / advokat (Finlandia); advokat (Svezia); advocate / barrister / solicitor (Regno Unito)].
se hai un account Google o Yahoo o AIM o Open ID, puoi utilizzare Google Friend Connect per interagire in questo sito. E' facile, basta cliccare sul bottone "Join this site" in alto a sinistra, nella social bar di Google Friend Connect, e semplicemente aggiungerti al sito, visualizzare la tua identità, modificare a piacere il tuo profilo e le impostazioni di comunicazione, invitare amici. Ma non solo: cliccando nella parte centrale della social bar puoi anche entrare nel flusso delle attività degli "aggregati" al sito per vedere i loro commenti e poi, cliccando nella parte destra della social bar, consultare i loro profili. Ecco il video esplicativo di Google con traduzione italiana. E presto altre funzionalità saranno rese disponibili da Google!!!
(da www.servizi-legali.it )
La Cassazione deciderà sull'equiparazione (integrale, limitata al 90% o nulla) dei dipendenti pubblici ministeriali di area C3 e C3S ai colleghi del "ruolo esaurimento": direttori di divisione e ispettori generali.
LEGGI DI SEGUITO IL MIO CONTRORICORSO IN CASSAZIONE ...
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Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Novembre 2013 09:49
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A commento della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-225/09 trovi una mia breve intervista su ilsole24ore del 3 dicembre 2010, dal titolo <<Diritti acquisiti da tutelare>>. Comincio col notare come la legislazione italiana (l.339/03 e l. 215/04, art. 2, comma 4, lett. d) non rispetti il requisito della proporzionalità delle misure restrittive della concorrenza (incompatibilità) e dell'applicazione a tutti gli avvocati iscritti in Italia. In particolare evidenzio all'intervistatore che da noi un impiegato pubblico part time al 30% non può fare l'avvocato mentre possono esercitare la professione forense (col limite evanescente e comunque insufficiente del non esercitarla in materia connessa all'alta funzione rivestita) ministri, viceministri, sottosegretari di stato, commissari di governo, tutti a ciò ammiessi dalla l. 215/2004. E continuo... LEGGI DI SEGUITO L'INTERVISTA ...
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Ultimo aggiornamento Martedì 05 Novembre 2013 13:24
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In questo sito si ragiona della (e si propone una) regolamentazione pro-concorrenziale della professione di avvocato in Italia.
Il sito è luogo di incontro e confronto per coloro che chiedono di rimuovere ingiustificati limiti alla concorrenza nella professione di avvocato. Quella che si vuol proporre è, però, una concorrenza sana nella professione, capace di esaltare la libertà dell': ci si oppone, cioè, alla tendenza contemporanea a fare dell'avvocato un mero ingranaggio "stressato" della macchina erogatrice del servizio giustizia. Si propone il ritorno all'ad vocatus e, dunque, di consentire lo svolgimento della professione forense non come unica attività lavorativa professionalmente svolta. Ciò perchè sarà sempre il mercato a selezionare i migliori professionisti mentre la responsabilità civile dell'avvocato, la sua polizza assicurativa, la formazione continua obbligatoria e il costante controllo deontologico del Consiglio dell'Ordine garantiscono a sufficienza il cliente (anche quello non particolarmente avvertito), con conseguente inutilità di limiti eccessivi (eccessivi sono quelli che, per usare il linguaggio della Corte di giustizia, non derivano da esigenze imperative di interesse generale) alla libertà del professionista avvocato di svolgere anche attività lavorative ulteriori rispetto alla professione forense.
Ciò, comunque, senza dimenticare che, come diceva Voltaire: 1) il lavoro più intenso possibile è il mezzo migliore per evitare all'uomo di pensare; 2) l'uomo è si stato creato perchè lavorasse ma prima perchè pensasse.
per leggere gli articoli pubblicati nel sito scorrendone agevolmente i titoli puoi cliccare nel Menù principale in colonna a sinistra. Accederai ai contenuti raggruppati per categorie e sottocategorie.
il sito ha una vocazione internazionale: puoi trovarci molte notizie interessanti per avvocati part time (e aspiranti tali) ma anche per "lawyers part time" d'ogni paese e, in particolare, per european lawyers e cioè per cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea abilitati ad esercitare le proprie attività professionali facendo uso di uno dei titoli professionali di cui alla direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale [avocat / advocaat / rechtsanwalt (Belgio); aπbokat (Bulgaria); advokàt (Repubblica ceca); advokat (Danimarca); rechtsanwalt (Germania); vandeadvokaat (Estonia); dikegòros / δικεγοροσ (Grecia e Cipro); abogado / advocat / avogado / abokatu (Spagna); avocat (Francia); barrister / solicitor (Irlanda); avvocato (Italia); zverinats advokats (Lettonia); advokatas (Lituania); avocat (Lussemburgo); ugyvéd (Ungheria); avukat / prokuratur legali (Malta); advocaat (Paesi Bassi); rechtsanwalt (Austria); adwokat radca prawny (Polonia); advogado (Portogallo); avocat (Romania); odvetnik / odvetnica (Slovenia); advokàt / komercny pravnik (Slovacchia); asianajaja / advokat (Finlandia); advokat (Svezia); advocate / barrister / solicitor (Regno Unito)].
Una seria analisi di cosa sia in Italia il principio di concorrenza deve partire dal riconoscere che viviamo in un paese in cui la locuzione "concorso pubblico" non evoca un sistema in pratica ben funzionante per realizzare una giusta valutazione di talenti ma evoca corruttela, bustarelle, nepotismo, lottizzazione ecc ... Senza mai dimenticare in che paese "sentiamo" di essere, dobbiamo però pensare al perchè sembra così difficile cambiare. Approfondiamo l'analisi...
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Avvocato Maurizio Perelli, già patrocinante in Cassazione.
tel. 0746 271491 ; e-mail:
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Quale avvocato iscritto all'albo degli avvocati di Rieti dal 1997 al 2013, sono stato iscritto all'albo dei "cassazionisti". In tale veste ho patrocinato anche innanzi alla Corte costituzionale  . Non sono più iscritto all'albo degli avvocati di Rieti stante l'incompatibilità col lavoro pubblico ritenuta da Cass. SS.UU. 27266/12 (sono ora coordinatore amministrativo del Ministero dei Trasporti, Dipartimento trasporti).
Esperienze lavorative precedenti: Cassa di Risparmio di Rieti; Ufficiale del Corpo di Amministrazione dell'esercito presso Scuola ufficiali carabinieri di Roma; Direttore amministrativo presso la sede I.N.A.I.L. di Bologna.
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