La Corte di cassazione, Sezione lavoro, con sentenza n. 19862 del 18 settembre 2014, ha stabilito che violare l'incompatibilità tra la professione di avvocato e status di dipendente pubblico integra automaticamente un danno all'immagine della pubblica amministrazione (anche se manca un effettivo danno per l'amministrazione). Smentisce perciò la sentenza della Corte di appello di Ancona per cui «la sanzione inflitta appariva sproporzionata all'entità degli addebiti».
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