Si legge nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13/7/17 in causa C-89/16:
46 Con la terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 72 del regolamento di base debba essere interpretato nel senso che le decisioni della commissione amministrativa hanno un carattere vincolante.
47 Occorre ricordare, a tale proposito, che, secondo costante giurisprudenza, il procedimento delineato dall’articolo 267 TFUE è uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere (ordinanza del 20 luglio 2016, Stanleybet Malta e Stoppani, C?141/16, non pubblicata, EU:C:2016:596, punto 6 e giurisprudenza ivi citata).
48 Risulta parimenti da costante giurisprudenza che l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca l’ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. La decisione di rinvio deve inoltre indicare le ragioni precise che hanno indotto il giudice nazionale ad interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione e a ritenere necessaria la presentazione di una questione pregiudiziale alla Corte (ordinanza del 20 luglio 2016, Stanleybet Malta e Stoppani, C?141/16, non pubblicata, EU:C:2016:596, punto 7 e giurisprudenza ivi citata).
49 Si deve sottolineare, a questo proposito, che le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di fornire soluzioni utili, bensì anche a dare ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Spetta alla Corte provvedere affinché tale possibilità sia garantita, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, soltanto le decisioni di rinvio vengono notificate alle parti interessate (ordinanza del 20 luglio 2016, Stanleybet Malta e Stoppani, C?141/16, non pubblicata, EU:C:2016:596, punto 10 e giurisprudenza ivi citata).
50 Nella specie, si deve constatare che la terza questione non soddisfa tali requisiti, in quanto la decisione di rinvio non contiene sufficienti elementi di fatto sull’esistenza di una decisione precisa della commissione amministrativa e sull’eventuale incidenza di tale decisione sul procedimento principale. Di conseguenza, la Corte non dispone di elementi relativi alle ragioni per le quali l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta è necessaria ai fini della risposta a tale questione. In tali circostanze, gli Stati membri e gli altri interessati, ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, non hanno potuto, o hanno potuto solo molto sommariamente, presentare utilmente le loro osservazioni su detta questione.
51 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che la terza questione è irricevibile.
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