La sentenza Pöpperl della Corte di giustizia (Prima Sezione) del 13 luglio 2016 in causa C-187/15 ha ad oggetto:
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 45 TFUE – Libera circolazione dei lavoratori – Pubblico dipendente di uno Stato membro che ha lasciato il pubblico impiego per svolgere attività lavorativa in un altro Stato membro – Normativa nazionale che prevede, in tal caso, la perdita dei diritti all’erogazione di una pensione di vecchiaia acquisiti nel pubblico impiego e l’iscrizione retroattiva al regime generale di assicurazione vecchiaia». Vi si legge:
"46 Qualora il diritto nazionale preveda un trattamento differenziato tra vari gruppi di persone in violazione del diritto dell’Unione, i membri del gruppo sfavorito devono essere trattati allo stesso modo ed essere assoggettati allo stesso regime degli altri interessati. Il regime applicabile ai membri del gruppo favorito, in mancanza della corretta applicazione del diritto dell’Unione, resta il solo sistema di riferimento valido (v., in tal senso, sentenze del 26 gennaio 1999, Terhoeve, C?18/95, EU:C:1999:22, punto 57; del 22 giugno 2011, Landtová, C?399/09, EU:C:2011:415, punto 51, nonché del 19 giugno 2014, Specht e a., da C?501/12 a C?506/12, C?540/12 e C?541/12, EU:C:2014:2005, punto 95).
47 Come risulta dalla decisione di rinvio e come già rilevato al punto 36 supra, in caso di mutamento del datore di lavoro all’interno del territorio tedesco – che si tratti di un passaggio da un Land all’altro o di un passaggio alle dipendenze dell’amministrazione federale – gli interessati dispongono di diritti a una pensione di vecchiaia analoghi ai diritti già acquisiti presso il datore di lavoro pubblico iniziale. Tale quadro giuridico, pertanto, costituisce il sistema di riferimento valido.
48 Di conseguenza, anche i pubblici dipendenti tedeschi che abbiano rinunciato al proprio status al fine di svolgere un’attività lavorativa analoga in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania devono disporre di diritti a una pensione di vecchiaia analoghi ai diritti già acquisiti presso il datore di lavoro pubblico iniziale.
49 Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che spetta al giudice nazionale assicurare la piena efficacia di tale articolo e riconoscere ai lavoratori, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, diritti alla pensione di vecchiaia analoghi a quelli dei pubblici dipendenti che conservano i diritti a un trattamento pensionistico corrispondente, malgrado un mutamento del datore di lavoro pubblico, agli anni di servizio compiuti, interpretando il diritto interno in conformità con detto articolo o, qualora un’interpretazione del genere non sia possibile, disapplicando ogni disposizione contraria di diritto interno al fine di applicare il medesimo regime applicabile ai detti dipendenti pubblici."
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