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Parere del CNF su parentela, coniugio, affinità e convivenza tra avvocati e magistrati

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Parere del CNF, tratto dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 13/5/2015:

"In relazione all’art. 7, comma 1 della Legge n. 247/2012 il Consiglio rimettente [COA Torino] chiede di conoscere quali attività sia tenuto a porre in essere a seguito della dichiarazione dell’iscritto attestante rapporti di parentela, coniugio, affinità o convivenza con magistrati rilevanti ai fini della previsione dell’art. 18 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (Ordinamento giudiziario).
Va premesso che, a giudizio della Commissione, la dichiarazione dell’iscritto contemplata dall’art. 7, comma 1 della Legge n. 247/2012 attiene esclusivamente alla completezza delle informazioni, da rendersi al Consiglio territoriale, in ordine al suo status familiae, ma dalla stessa non derivano ulteriori implicazioni a carico del medesimo.
D’altro canto, la disciplina dell’art. 18 dell’Ordinamento giudiziario – essa, in effetti, rilevante ai fini dell’incompatibilità – riguarda esclusivamente il magistrato, né può per relationem riflettersi sulla posizione soggettiva dell’avvocato, in considerazione del principio di tassatività delle disposizioni di legge che incidono sullo status e dell’autonomia dei due ordinamenti.
Ritiene, pertanto, la Commissione che al Consiglio territoriale non competa, in relazione alla dichiarazione dell’iscritto, alcuna altra attività, apparendo praeter legem anche l’ipotizzato impegno dello stesso iscritto a non esercitare la professione nel settore nel quale risulti in attività giudiziaria il magistrato a lui legato dai sopra detti rapporti personali. Valuterà, infine, il Consiglio dell’Ordine l’opportunità di trasmettere comunque le informazioni acquisite al Consiglio giudiziario.
" FINE DEL PARERE

Questo il testo dell'art. 7, comma 1, della l. 247/2012: "1.  L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'iscritto all'ordine, che ne rilascia apposita attestazione. In mancanza, ogni comunicazione del consiglio dell'ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato."

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