Nella newsletter n. 20 di www.europeanrights.eu , di Giuseppe Vettori, leggi “Principi comuni di diritto europeo: dalla CEDU alla Costituzione europea”.
Nella newsletter n. 20 di www.europeanrights.eu leggi, di Lucia Tria, "I RAPPORTI TRA ORDINAMENTO INTERNO E ORDINAMENTO EUROPEO NELLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE". Il sommario: 1. Un po’ di storia. 2. La tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali nel sistema del Consiglio d’Europa e nell’Unione europea. 2.1. Il Consiglio d’Europa, la CEDU e la Corte europea dei diritti. 2.2. L’Unione europea, la Carta dei diritti fondamentali e la Corte di giustizia UE. 3. Il nostro ordinamento. 3.1. Le disposizioni della Costituzione in cui si traduce il c.d. principio internazionalista. 3.2. I rapporti tra fonti interne e fonti UE. 3.2.1. In particolare la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 3.3. I rapporti tra giudici nazionali e giudici dell’Unione europea. 3.4. I rapporti tra ordinamento interno e ordinamento internazionale. 4. Conclusioni.
A seguito di selezione per la nomina a componente del collegio dei revisori contabili del Comune di San Felice a Cancello, con delibera consiliare venivano proclamati eletti tre soggetti per il triennio 1997/2000. Un quarto impugnava la delibera innanzi al TAR Campania che, in accoglimento del ricorso annullava la delibera nella parte in cui designava uno dei tre eletti anziché il ricorrente. Passata in giudicato la sentenza, e dopo aver agito per l’ottemperanza della sentenza, il ricorrente adiva il Giudice ordinario al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al comportamento illegittimo dell’amministrazione. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, però ichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Con ulteriore ricorso, quindi, la domanda risarcitoria è stata rivolta a Giudice amministrativo. Esaminarndo preliminarmente l’eccezione di prescrizione del vantato diritto al risarcimento dei danni per lesione di interesse legittimo, il TAR Campania, sez. I, con sent. 16772/2010, depositata il 14/7/2010, ha rilevato che <<il "dies a quo" per il computo della prescrizione non va fatto risalire al momento dell'adozione del provvedimento amministrativo lesivo dell'interesse legittimo in quanto, a tal fine, occorre il previo annullamento dell'atto amministrativo, per cui, "in applicazione della regola civilistica secondo cui la prescrizione comincia a decorrere non già da quando il diritto è sorto, bensì da quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), la pretesa risarcitoria può farsi valere solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, e dunque, la prescrizione inizia a decorrere solo da tale momento" (fra le altre, C.d.S. n. 5453/08 e 5995/04)>>. Il TAR ha inoltre considerato <<l’atto interruttivo derivante dalla citazione in giudizio del Comune innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ... nonché la sospensione derivante dalla celebrazione del processo innanzi al Giudice ordinario (terminato con sentenza in rito ...), ai fini del computo del termine quinquennale. Ai sensi dell'art. 2945 comma 2, c.c. e del richiamo ivi contenuto all'art. 2943, c.c., l'effetto interruttivo della prescrizione conseguente alla proposizione di una domanda giudiziale perdura fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza conclusiva del giudizio. L'instaurazione di un giudizio, infatti, interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza, anche di rito, che definisce il giudizio (Consiglio Stato , sez. VI, 25 giugno 2008, n. 3229)>>. ..... Venendo al merito, deve essere accolta la domanda di risarcimento dei danni sofferti per effetto dell'adozione di un illegittimo provvedimento ostativo all'instaurazione del rapporto di servizio fra il ricorrente e l’amministrazione comunale, dal 1997 al 2000, periodo nel quale il ricorrente sarebbe dovuto entrare a far parte del collegio dei revisori dei conti.
Va disattesa l’eccezione di inammissibilità della richiesta risarcitoria visto che gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito generatore del danno risultano provati ed integrati in quanto:
a) il dato oggettivo della condotta illecita è integrato dal preventivo decisum passato in cosa giudicata di annullamento degli atti mediante i quali l'amministrazione ha conferito indebitamente l'incarico ad altro soggetto non dotato dei requisiti piuttosto che al ricorrente avente diritto;
b) la colpa è insita nella oggettiva violazione delle regole in materia di nomina dei membri del collegio dei revisori dei conti; colpa aggravata dalla pervicace inerzia dell’amministrazione nell’ottemperare alla statuizione giurisdizionale, in assenza di qualsiasi plausibile deduzione amministrativa in ordine alla scusabilità dell'errore commesso in sede di conferimento dell'incarico (vedi sul punto, Cons. Stato, sezione IV, decisione n. 5500/2004);
c) il danno economico in senso stretto si è concretato nella mancata percezione degli emolumenti che sarebbero spettati in caso di conferimento dell’incarico, per il tempo in cui esso non è stato svolto dal ricorrente, decurtati del 50% in considerazione del mancato impiego delle proprie energie lavorative nell’attività di revisore dei conti (secondo il principio civilistico della compensatio lucri cum damno).
Quanto ai danni ai danni non strettamente patrimoniali (danno all’immagine e danno esistenziale), gli stessi, pur attenendo alla sfera personale ed areddituale del soggetto, sono caratterizzati da una oggettiva accertabilità del pregiudizio, attraverso la prova di una dequotazione della considerazione sociale del danneggiato (lesione dell’immagine) e di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso (lesione esistenziale).
La connotazione personale impone che i danni evocati — o meglio i fatti in cui essi si compendiano — vadano sempre e ineluttabilmente allegati dal danneggiato, essendo estremamente limitata la possibilità di supplenza nell'intervento del giudice: il danno alla persona «necessita imprescindibilmente di precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l'alterazione delle sue abitudini di vita» (cfr. Cass., Sez. U., 24 marzo 2006, n. 6572).
Tra l’altro, in disparte l’assenza di un’allegazione rigorosa dei pregiudizi alla persona evocati in ricorso, non va trascurato l’effetto satisfattivo naturalmente collegato all’esito favorevole della controversia, onde la richiesta risarcitoria, sotto questo specifico profilo, va disattesa.
Le considerazioni sopra esposte conducono in definitiva all'accoglimento del ricorso, con annullamento degli atti impugnati, ed alla condanna dell'amministrazione comunale al pagamento, a titolo di risarcimento danni, di una somma equivalente al 50% delle spettanze non percepite dal ricorrente per il tempo in cui non è stato inserito nel collegio dei revisori dei conti. Su dette somme sono dovuti, secondo consolidati criteri giurisprudenziali (Cass. 8.4.2003 n. 5503), interessi annuali di indice medio pari all'odierno tasso legale, nel tempo compreso tra la data dell'illecito, identificabile con l'adozione dei provvedimenti amministravi lesivi, e quella della liquidazione, coincidente con la pubblicazione della presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura in dispositivo fissata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Prima Sezione di Napoli, definitivamente decidendo sul ricorso emarginato, lo accoglie e per l’effetto condanna l'amministrazione del Comune di San Felice a Cancello al pagamento, a titolo risarcitorio, delle somme secondo i criteri indicati in motivazione, incrementate degli interessi legali fino al soddisfo.
Condanna l’amministrazione resistente a rimborsare il contributo unificato come per legge e le spese del giudizio sostenute dal ricorrente Camicia Angelo Ciro, nella somma complessiva di € 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa...>>.
LEEGI L'INTERA SENTENZA 16772/2010 DELLA PRIMA SEZIONE DEL TAR CAMPANIA ...
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scoperte false tutte le verità umane resta vera la bellezza

Data la tendenza alla proletarizzazione della avvocatura suggerisco agli avvocati pessimisti due letture "a tono":
"Son tutti finocchi col culo degli altri", del comico savonese Enrique Balbontin, ed. Mondadori; "L'arte di essere povero", memorie di Boni de Castellane, ed. Exelsior 1881. "Il mio divorzio fu emesso il 5 novembre, alle cinque della sera". Così inizia quella che, oltre a una testimonianza avvincente, può essere letta come manuale scritto da un autentico intenditore, oggi venerato anche in Internet. Il matrimonio con l'ereditiera americana Anna Gould aveva reso Boni de Castellane "Re di Parigi". I sontuosissimi parties, spesso in maschera, con cui animava le serate parigine sono rimasti nella storia. Affollati della crème della società, con il conte di Montesquiou, Marcel Proust, Sarah Bernhardt, la Duse, d'Annunzio, l'allora giovane Jean Cocteau e pure Oscar Wilde. Tutti volevano essere suoi ospiti. Finché la moglie, indispettita dalle spese (e dai tradimenti), presentò istanza di divorzio e Boni, abbandonato da tutti, finì a doversela vedere coi creditori e con la buona società che ora gli voltava le spalle. Ma seppure difficile, la sua nuova, lunga vita "da povero", non fu però da meno di quella precedente. Perduti lussi e limousine, Boni restò con qualche abito e i mezzi pubblici, ma riuscì nell'impresa di rimanere sempre fedele a se stesso. E conservando il suo spiccato senso dell'umorismo, poco prima di morire, decise di raccontare "L'arte di essere povero".
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In data 1/6/2010, assieme al Protocollo 14, sono entrate in vigore le nuove regole di procedura della Corte europea dei diritti dell'uomo che contengono disposizioni acceleratorie e tese a reprimere comportamenti dilatori delle parti. Le nuove regole le trovi all'indirizzo http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/Other+texts/Rules+of+Court/
 Chi vincerà tra Antitrust e C.N.F.? I numerosissimi avvocati e aspiranti tali che dissentono radicalmente dalla proposta di riforma della professione forense elaborata dal C.N.F. e dal testo approvato dalla Commissione giustizia del Senato avranno la forza di farsi sentire? Su facebook aderisci al gruppo concorrenzaeavvocatura ( http://www.facebook.com/group.php?gid=50227667162 ). Ma non solo, iscriviti anche al social network "dedicato" www.concorrenzaeprofessioni.ning.com e, al suo interno, al gruppo "AVVOCATI"
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Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 177 del 2/7/2010: la Versione consolidata del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991; la Versione consolidata del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991; la Versione consolidata del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 25 luglio 2007. Le versioni consolidate -che riportano le modifiche derivate dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona- le trovi all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:177:SOM:IT:HTML

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 Su www.concorrenzaeavvocatura.ning.com è costituito il gruppo "avvocati cancellati per legge 339/03 ricorrenti al C.N.F.": invito gli interessati ad aderire a quel gruppo, utile anche per coordinare IN MANIERA RISERVATA le iniziative che vari colleghi stanno studiando. ADERISCI AL SOCIAL NETWORK www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ove sono già presenti numerosi "gruppi"; al loro interno potrai confrontarti utilmente con i tuoi "cointeressati". Il social network già conta più di 90 iscritti.
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Aderisci al rinnovato social network "concorrenza e avvocatura" ( www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ) e apri al suo interno il tuo blog personale. Sul social network (che oggi si apre a tutte le professioni perchè tutte vanno riformate in senso proconcorrenziale e non corporativo) sono stati costituiti più gruppi ai quali si può liberamente aderire. Ad esempio il gruppo COMMERCIALISTI, il gruppo NOTAI, il gruppo FARMACISTI, il GRUPPO INGEGNERI ecc...). Tra i gruppi d'arrea legale segnalo il gruppo AVVOCATI, ma anche quello degli avvocati cancellati dall'albo per asserita incompatibilità a seguito della legge 339/03, quello di coloro che percorrono la c.d. "via spagnola all'avvocatura". Sono presenti anche i vari gruppi "regionali" e quello degli abilitati ai quali non è consentito, per irragionevoli incompatibilità, di iscriversi agli albi degli avvocati. Lo strumento del social network è sicuramente utile per conoscere e farsi conoscere tra i "cointeressati". Esplora tutte le funzionalità che offre la piattaforma per social network NING. Il network conta già numerosi membri. Aderisci e invita altri ad aderire !!!!
... e per un commemto scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it
il bel mare che qualcosa ha lordato potrebbe restare inarrivato ma se la vita qualcosa t'ha insegnato è che tutto, o quasi, va dimenticato ignora dunque il giudizio formulato mai perfetto sarà il quadro immaginato lascialo incompleto e sarai spregiudicato pulisci la tua barca che grezzo ha lordato salpa nel mare sconosciuto rema forte come allora hai potuto null'altro il cielo ha mai voluto
 ("barche sul confine," Maurizio Perelli, 2008, acrilico su tela, cm. 80 x 60)
 Iscriviti al rinnovato social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com (che modero avendolo strutturato sulla piattaforma www.ning.com ) e, una volta iscritto, aderisci al gruppo "AVVOCATI" oppure al gruppo professionale di tuo interesse (COMMERCIALISTI, FARMACISTI ecc...). Oggi il network si apre a tutte le professioni ordinistice e non ordinistiche, o meglio, a tutti quei professionisti (commercialisti, medici, notai, farmacisti, informatici ecc...) che di tutte le professioni chiedono la riforma in senso pro-concorrenziale e non corporativo.Perchè aderire? Te lo spiego subito.
Gli interessati alla regolazione proconcorrenziale delle professioni (e, in primis, della professione forense che è oggetto di una proposta di riforma già in fase avanzata d'esame in Parlamento) sono tantissimi (lo dimostra anche il numero, ogni mese crescente, di visitatori unici di questo sito) ma non si conoscono tra loro, non costituiscono gruppo di pressione e soltanto per questo motivo non hanno, ad oggi, nessun potere di influire sulla prossima riforma della professione forense e sulla prossima "riforma quadro" di tutte le professioni. Queste riforme (che, più propriamente, ad oggi appaiono "pseudoriforme") vengono programmate dall'alto, da soggetti istituzionali e non istituzionali (parlamentari, avvocati, Governo, Consigli degli Ordini <attivissimo è il C.N.F.>, associazioni professionali <attivissime le associazioni forensi> più o meno rappresentative) che si sono dimostrati fino ad oggi poco inclini alla abolizione di quei limiti anticoncorrenziali all'accesso al lavoro professionale e al suo esercizio che di fatto limitano diritti di libertà, anche di soggetti che hanno superato l'esame di stato. Ad esempio, tra gli ingiustificati limiti all'accesso alla professione forense e al suo esercizio ricordo le incompatibilità esagerate per praticanti, per avvocati, per magistrati onorari; i troppi anni di preparazione e i troppi ostacoli da superare prima di accedere alla professione o all'abo dei "cassazionisti"; le limitazioni quantitative all'accesso perseguite attraverso la previsione di asseritamente necessarie limitazioni qualitative all'accesso; l'esclusione della professione forense dal novero delle attività autonome esercitabili dal pubblico dipendente che voglia sospendere il proprio rapporto di lavoro nel quinquennio antecedente al pensionamento. Addirittura si propone, da alcuni, di introdurre la riserva della consulenza legale ai soli avvocati (con assurda eccezione a favore di sindacati, patronati e associazioni imprenditoriali; il che la dice lunga sul come gli pseudoriformatori pratichino il compromesso sui principi che sbandierano): un assurdo logico prima che una assurdità giuridica. La Autorità Antitrust, invece, che tante volte ha richiamato l'esigenza di una regolazione delle professioni che non sia "sproporzionata" nel prevedere limiti alla concorrenza non necessari al raggiungimento di effettive esigenze pubbliche, non è stata chiamata a partecipare alla redazione delle proposte di legge di riforma che sono all'esame del Parlamento. Per quanto riguarda la riforma della legge professionale forense (che risale al 1933), dopo aver inviato la segnalazione n. 41 del 21/9/2009 a Parlamento e Governo, in cui ha prospettato una quantità di ragioni perchè si ritenga ingiustificatamente limitatrice della concorrenza la proposta di legge di derivazione C.N.F. oggi all'esame del Parlamento, l'Antitrust non è stata nemmeno (come taluni membri della Commissione giustizia del Senato chiedevano) ammessa a replicare, in una audizione innanzi alla detta Commissione Giustizia, alle osservazioni critice del C.N.F. sulla segnalazione Antitrust. Si rischia così di trascurare, nell'elaborazione della necessaria riforma della professione d'avvocato, le esigenze di massimizzazione della sana concorrenza e di riprodurre antistoriche chiusure corporative, ormai pericolose (anche economicamente) per la "classe" degli avvocati, oltre che per i loro clienti. Analogo rischio si corre con riguardo alla elaborazione di una "legge quadro" su tutte le professioni. Ed è per questo che il social network "concorrenza e avvocatura" (pur mantenendo l'indirizzo web www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ) si apre a tutti i professionisti delle professioni ordinistiche e non ordinistiche che pretendono dalla politica una riforma seria e non una pseudoriforma corporativa e anticoncorrenziale di tutto il comparto professioni. Ebbene, i moltissimi interessati (per quanto riguarda l'area legale, gli avvocati, i praticanti, i magistrati onorari, i dipendenti pubblici o privati che hanno superato l'esame di abilitazione, ma anche i laureati in giurisprudenza, gli studenti universitari e gli utenti a vario titolo di servizi legali) alla regolazione proconcorrenziale delle più diverse professioni, per poter conoscere il loro numero e dunque la loro enorme forza, per poter quindi approfondire le tematiche della concorrenza neli servizi professionali attraverso il dialogo con i cointeressati e per poter elaborare, di seguito, proposte forti, NON HANNO ALTRA POSSIBILITA' CHE UTILIZZARE IN MASSA UN SOCIAL NETWORK A FINI DI: 1) ANALISI DELLA DISCIPLINA ATTUALE DELLA LORO PROFESSIONE E DELLA DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI CHE SI PROPONE DI INTRODURRE CON I DISEGNI DI LEGGE <IN GRAN PARTE ISPIRATI DAI VERTICI DELLE CORPORAZIONI> CHE SONO ALL'ESAME DEL PARLAMENTO 2) ELABORAZIONE DI PROPOSTE 3) ORGANIZZAZIONE COME GRUPPO DI PRESSIONE. Per questo motivo ho pensato di fare cosa utile rinnovando, sulla piattaforma www.ning.com social network che integra l'azione di www.avvocati-part-time.it . Ho mantenuto il nome "concorrenza e avvocatura" (indirizzo www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ) per il ruolo di "modello base" che la riforma dell'avvocatura, ormai in fase d'esame avanzato in Parlamento, certamente avrà in questa fase di riforma complessive delle regole per l'accesso e l'esercizio di tutte le professioni. Questo network si rivolge ormai, come detto, a tutti i professionisti e aspiranti tali che (notai o farmacisti, ingegneri o medici, commercialisti o psicologi ecc...) chiedono che la loro professione sia finalmente regolata da leggi non corporative ma capaci di esaltare la naturale concorrenzialità dei professionisti (che già la Corte costituzionale ha riconosciuto nella sentenza 189/01, riferita agli avvocati). LA MASSA CRITICA NECESSARIA PER "CONTARE" POTRA' ESSER RAGGIUNTA SOLO DAI PROFESSIONISTI UNITI OLTRE IL RECINTO DELLE SINGOLE PROFESSIONI.
Il social network serve in concreto a rendere più semplice la circolazione delle esperienze, delle analisi, delle critiche, delle proposte, dei dati personali e professionali che gli interessati (alle categorie sopra indicate aggiungo gli studiosi fautori della concorrenza e anche coloro che, essendo inseriti nelle istituzioni professionali, intendono lavorare con "la base") volutamente vogliano rendere conoscibili a tutti i "loro simili", aderenti al social network. Questo network (previa registrazione attraverso una semplice maschera che chiede di indicare dati che realizzano una selezione di soggetti realmente interessati ma non saranno resi noti se non nella misura voluta da chi si iscrive) consente a ciascun aderente di: 1) creare un proprio profilo personale e professionale, visibile ai visitatori, attraverso la compilazione, in fase di iscrizione, dell'apposito spazio per informazioni da rendere pubbliche; 2) inserire direttamente (magari dopo averli dapprima salvati come bozze per una pubblicazione futura), ed eventualmente modificare dopo la prima pubblicazione, articoli, anche con foto e file (in gergo si dice mandare post nel blog. In sostanza il blog è attivato dal "wall" del singolo iscritto che ne è responsabile e moderatore); 3) commentare direttamente tutti gli articoli (o, meglio, post) di altri registrati; 4) moderare i commenti ricevuti; 5) costituire gruppi con interessi specifici; 6) attivare forum sugli argomenti che più interessano (non possono essere aperti più forum contemporaneamente sullo stesso tema); 7) vedere il profilo personale-professionale di ogni iscritto nella misura in cui ognuno ha scelto di renderlo pubblico; 8) vedere tutte le discussioni che stanno avendo luogo sul network; 9) impostare i criteri di privacy per ogni post di blog, foto o video che pubblica; 10) partecipare ai forum avviati da altri e partecipare a chat;
11) indire eventi ai quali invitare i cointeressati; 12) invitare amici ad unirsi al network, anche importando indirizzi da un address book esterno; 13) comunicare in maniera riservata tra soggetti previamente qualificatisi "amici", ecc ...
PER INVITARE ANCHE ALTRI AD ADERIRE PUOI, AD ESEMPIO, GIRARE QUESTO ARTICOLO AD UN AMICO INTERESSATO CLICCANDO SUL TITOLO E POI SUL BOTTONE "email" CHE RICOMPARIRA' SULLA DESTRA
(... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it)
Pericle sosteneva che l'attendere ai propri affari non impediva ai cittadini ateniesi di promuovere il bene pubblico
(la vignetta: i rischi del corporativismo)
La lettura, su ilsole24ore del 12/8/2010, di un articolo di Gaetano Stella, dal titolo "L'ordine non può cumulare la tutela di iscritti e clienti", mi spinge a qualche considerazione. Scrive tra l'altro Stella, presidente Confprofessioni, criticando un precedente intervento di Marina Calderone, presidente del C.U.P. (Comitato Unitario delle Professioni): "Da un lato la presidente Calderone attribuisce agli Ordini una rigida vigilanza sul rispetto della deontologia dei professionisti a difesa degli interessi dei cittadini ma, al tempo stesso, considera gli Ordini come una "grande famiglia" pronta a correre in soccorso dei propri iscritti per difenderne i legittimi interessi. La contraddizione è stridente, soprattutto se si tirano in ballo i diritti dei cittadini e la fede pubblica. Quali garanzie può offrire a un cittadino un ordine professionale che con una mano punisce e con l'altra protegge il proprio iscritto? Per poter esercitare la propria attività, frutto di anni di studio universitario e del conseguimento di un esame di stato abilitante, i liberi professionisti sono obbligati a iscriversi ai rispettivi albi. E' il cardine che fino a oggi ha tenuto saldo il sistema degli ordini professionali. Ma fino a quando reggerà? Il ministro della giustizia, Angelino Alfano, lo ha detto chiaramente: occorre avviare un profondo processo di riforma degli ordini professionali. Nel rispetto dei ruoli e delle competenze. Qualsiasi "ipotesi di riforma" dovrà distinguere le necessità di ammodernamento degli ordini dalle esigenze di regole chiare per l'attività dei professionisti, alla luce del mutato contesto di mercato, imposto dalle regole della concorrenza. Pensare di affidare il controllo della concorrenza nel campo dei servizi e delle libere professioni a <<un organo superiore preposto al controllo e alla guida dei propri iscritti>> appare un esercizio retorico che mira a perpetuare i vecchi vizi e le clientele che ancora oggi albergano negli ordini professionali".
Concordo pienamente con Stella e ritengo che sia ormai diffusa la consapevolezza che il problema delle professioni in Italia sta soprattutto nella sopravvivenza di una regolazione corporativa e anticoncorrenziale, pur dopo tanti anni dall'entrata in vigore della Costituzione e pur dopo la "costituzionalizzazione" espressa, di recente, del principio di concorrenza nell'art. 117 Cost. Spero che l'arroganza degli pseudoriformatori delle professioni, bloccata in Parlamento, susciti sane reazioni pro-concorrenziali. Rilevo che anche la giurisprudenza comincia a schierarsi per una realizzazione dei principi costituzionali di libertà e concorrenza, nonchè per la terzietà di regolatori, amministratori e giudici, anche (finalmente) quando si tratti di accesso alle (e esercizio delle) professioni. Un esempio. Circa la natura degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, scrive il T.A.R. Emilia Romagna, nella sentenza n. 16/2010: "3.1. Infatti, gli Ordini professionali costituiscono degli Enti esponenziali degli interessi di categoria, ancorchè dotati di una propria autonomia gestionale e decisionale, che operano sotto la vigilanza del Ministero della Salute. Essi sono stati istituiti dal Governo Giolitti, con legge n.455 del 10 luglio 1910, e ricostituiti dall'Assemblea Costituente con D.L.C.P.S. del 13 settembre 1946, n.233 il cui regolamento di esecuzione è stato approvato con D.P.R. n.221 del 5 aprile 1950, e svolgono importanti funzioni nei confronti dei propri iscritti. Gli Ordini dei Medici , tuttavia, non svolgono, per previsione normativa, una funzione indipendente ed imparziale a tutela di interessi di grande rilevanza e propri dell’intera collettività generale, assimilabile a quella delle Autority, istituite in tempi successivi e relativamente recenti, a partire dalla metà degli anni ‘80 nel quadro di un nuovo modello di organizzazione amministrativa, e sottratti da ogni forma di vigilanza o controllo, per quanto concerne la propria attività istituzionale, da parte dell’amministrazione governativa e che si esprimono in posizione di terzietà, equidistanza e neutralità rispetto a tutti gli interessi coinvolti".
E' EVIDENTE CHE TALE GIUDIZIO DEVE ESTENDERSI A TUTTI GLI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI CHE SIANO VIGILATI DA MINISTERI.  LA QUALIFICAZIONE DI SOGGETTO DEFICITARIO IN TERMINI DI "TERZIETA', EQUIDISTANZA E NEUTRALITA' RISPETTO A TUTTI GLI INTERESSI COINVOLTI" DOVRA' COMPORTARE CHE NELLA RIFORMA DELLE PROFESSIONI (E IN PRIMIS IN QUELLA DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO CHE E' GIA' ALL'ESAME DEL PARLAMENTO) NON SI POTRA' RICONOSCERE LA QUALITA' DI GIUDICI A SOGGETTI DI TAL FATTA. FONDAMENTALE AL RIGUARDO L'ART. 6 CEDU E L'ART. 47 DEL TUE, COME INTESI DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI STRASBURGO E DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI LUSSEMBURGO. (aderisci al rinnovato social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it)
DUE SONO LE CATEGORIE DI "AVVOCATI PART TIME" SORTE DAI COMMI 56, 56 BIS, 57 E 58 DELL'ART. 1 DELLA L. 662/96 E CONFERMATE DALLA MODIFICA DELL'AMBITO D'APPLICAZIONE DEI DETTI COMMI 56, 56 BIS E 57 AD OPERA DELL'ART. 1 DELLA L. 339/03. UNA PRIMA CATEGORIA è composta da coloro che hanno ottenuto l’iscrizione all’albo dopo aver trasformato il precedente rapporto di lavoro pubblico full time in un part time ridotto, ex art. 1, commi 56 e ss., l. 662/96. UNA SECONDA CATEGORIA è composta da coloro che, essendo già avvocati iscritti all'albo prima dell'abrogazione delle norme che disponevano l'incompatibilità tra impiego pubblico in part time ridotto e l'esercizio della professione di avvocato, sono successivamente divenuti anche impiegati pubblici a part time ridotto. Anche l'esistenza di tali due categorie e l'esigenza di non differenziarne arbitrariamente il trattamento normativo aiuta ad interpretare la l. 339/03, imponendone una interpretazione costituzionalmente orientata (e conforme al diritto dell'Unione europea e alla C.E.D.U.) che salvaguardi i diritti quesiti di coloro che fecero affidamento nella serietà del legislatore italiano quando entrò in vigore la l. 662/96. Il vero significato della l. 339/03 non è quello di reintrodurre tra esercizio della professione forense e impiego pubblico a part time ridotto una incompatibilità in senso tecnico, la quale, irragionevolmente: 1) opererebbe in concreto “a scoppio ritardato”, cioè solo dal 2006; 2) continuerebbe a consentire il doppio lavoro a chi era già avvocato prima dell'abrogazione (ad opera dell’art. 6 del D.L. 28/3/97, n. 799) di tutte le disposizioni che vietavano “l’iscrizione all’albo” forense e “l’esercizio dell’attività” di avvocato e abbia successivamente acquisito anche un posto di dipendente pubblico a part time ridotto. Questo, assurdamente, sarebbe il contenuto dell'art. 2, comma 1, della l. 339/03, se non se ne facesse l'interpretazione che ho più volte prospettato!!! 3) imporrebbe la cancellazione dagli albi forensi solo nei confronti di coloro che, essendo già dipendenti pubblici a tempo pieno al momento dell’entrata in vigore della l. 662/96, abbiano successivamente ottenuto l’iscrizione all’albo degli avvocati in virtù dell’art. 1, co 56 e ss., di quella legge, dopo aver trasformato il rapporto di lavoro pubblico full time in un rapporto di lavoro a tempo parziale ridotto. La l. 339/03, invece, intervenendo dopo l’abrogazione –ad opera dell’art. 6 del D.L. 28/3/97, n. 79- di tutte le disposizioni che vietavano “l’iscrizione all’albo” forense e “l’esercizio dell’attività” di avvocato, non reintroduce un’incompatibilità (che, per sua natura, non è concepibile "a orologeria", non potrebbe non operare immediatamente, e inoltre non potrebbe non operare nei confronti di entrambe le suddette categorie di "avvocati-part-time") ma, con intervento più limitato e rispettoso dei diritti quesiti e del concetto giuridico di incompatibilità, reintroduce limiti e divieti alla sola “iscrizione” all’albo, dalla sua entrata in vigore, e non anche all’ “esercizio” della professione forense da parte dei già iscritti all’albo. Così facendo la l. 339/03 non abroga la disposizione dell’art. 56 bis dell’art. 1, l. 662/96 che tale “esercizio” ebbe a consentire ai dipendenti pubblici in part time ridotto. Già in altro articolo ho spiegato perchè una analisi della lettera della l. 339/03 impone l'interpretazione sopra sintetizzata, anche in relazione agli art. 12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale. Voglio ora aggiungere che la suesposta interpretazione della l. 339/03 consente di evitare la censura di incostituzionalità dell'art. 2, comma 1, della l. 339/03 per irragionevole disparità di trattamento tra le due sopra individuate categorie di "avvocati-part-time": quelli che prima erano solo dipendenti pubblici full time e quelli che prima esercitavano solo la professione d'avvocato full time. Si consideri al riguardo il disposto dei primi due commi dell'art. 2 della l. 339/03. Essi recitano: “1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risultino ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto di impiego, dandone comunicazione al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione entro il termine previsto, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione di ufficio dell'iscritto al proprio albo. 2. Il pubblico dipendente, nell'ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno". Orbene, è evidente che il comma 1 si riferisce, prevedendone la cancellazione dall'albo, a una sola categoria di "avvocati-part-time" e cioè agli "ex dipendenti pubblici full time". La lettera del primo comma è confermata poi dal senso del secondo, che con l'espressione "reintegrazione nel rapporto di lavoro a tempo pieno" esplicita che i pubblici dipendenti oggetto della disposizione di cui al comma primo sono coloro che prima dell'entrata in vifgore della l. 662/96 erano impiegati pubblici full time. Conseguentemente, solo se si intende la l. 339/03 come una introduzione del divieto, di iscrizione agli albi di nuovi "avvocati-part-time" dopo la sua entrata in vigore (e dunque si salvaguardano i diritti quesiti al doppio lavoro di tutti gli "avvocati-part-time"), si potrà evitare la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2, comma 1, della legge 339/03 per il fatto che riserva ai soli ex dipendenti pubblici a full time la cancellazione dall'albo, trattandoli senza ragione in maniera deteriore rispetto all'altra categoria di "avvocati-part-time" (gli ex avvocati full time) dei quali non commina la immediata (alla scadenza del trentaseiesimo mese dall'entrata in vigore della l. 339/03) cancellazione d'ufficio dall'albo.
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Cass., Sez. III, 27/5/2009, n. 12261, insegna: "La volontaria cancellazione dall'albo professionale del procuratore costituito non dà luogo all'applicazione dell'art. 301, primo comma, cpc e non determina, pertanto, l'interruzione del processo, in quanto, mentre le ipotesi ivi previste (la morte, la sospensione o la radiazione dall'albo) sono accomunate dal fatto di non dipendere, almeno in via diretta, dalla volontà del professionista o del cliente, la volontaria cancellazione è assimilabile alle ipotesi indicate nel terzo comma del medesimo articolo (la revoca della procura o la rinuncia ad essa)". (... aderisci al rinnovato social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it )

Sarà on line in autunno www.servizi-legali.it , il sito per le consulenze legali on line esclusivamente in tema di accesso alle professioni e rapporti con Ordini e Collegi professionali. Fornirà pareri legali a pagamento a tutela dei professionisti inquadrati nelle c.d. professioni ordinistiche (avvocati, commercialisti, medici, farmacisti ecc...) o esercenti una delle professioni c.d. non ordinistiche (informatici ecc...), nonchè a tutela degli aspiranti professionisti. (... aderisci al rinnovato social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it )
Pagare per consulenze occasionali e particolari dei collaboratori non comporta l'assoggettamento ad IRAP del professionista. L'ha stabilito, respingendo ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la sezione tributaria della Cassazione con ordinanza depositata il 10/11/2009 (cron. 23778 nella causa r.g. 4378/08). Alla Cassazione era stato sottoposto il quesito "se debba ritenersi sussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini dell'assoggettabilità ad IRAP nel caso di un professionista, esercente l'attività di dottore commercialista, che nell'anno 1999 abbia corrisposto a terzi, anche se non dipendenti bensì collaboratori, compensi per prestazioni afferenti l'attività professionale per un ammontare di £ 22.766.000, poichè l'utilizzo non occasionale del lavoro altrui determina la sottoposizione ad IRAP". In particolare ha argomentato la Cassazione ...
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 Secondo me sono incostituzionali le norme aventi forza di legge che consentono al CNF di introdurre l'obbligo di formazione continua degli avvocati. Violano l'articolo 33 della Costituzione che impone l'esame di stato come unica condizione per essere ammessi a svolgere una professione ("È prescritto un esame di Stato ... per l'abilitazione all'esercizio professionale"). Incidentalmente ricordiamo che il TAR Lazio con sent. 9770/09 ha affermato: "... circa la sussistenza stessa del potere del CNF di adottare il regolamento per la formazione professionale e di sanzionarne il mancato rispetto, la fonte del potere di emanare norme di deontologia professionale vincolanti per i singoli professionisti è costituita dagli artt. 12, I comma, e 38, I comma, del R.D.L. n. 1578 del 1933 (cfr.: Cass., SS. UU., 6.6.2002 n. 8225). D’altra parte, la fonte del potere di adottare norme interne a garanzia della qualità delle prestazioni professionali si rinviene nell’art. 2, comma 3, del D.L. n. 233 del 2006 convertito in legge n. 248 del 2006". E ancora: "Il Collegio ritiene, quindi, che nell’ordinamento esiste una norma che non solo consente, ma impone agli ordini professionali di adottare “misure” riguardanti l’aggiornamento professionale degli iscritti". Poco prima il TAR Lazio, con sent. 2730/09, aveva ritenuto: "Circa il potere di adottare norme interne “a garanzia della qualità delle prestazioni professionali” dispone l’art. 2 comma 3 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248. Sussiste quindi nell’ordinamento una norma che non solo consente, ma impone agli ordini professionali di adottare “misure” riguardanti l’aggiornamento professionale degli iscritti".
Se l'etica della doverosa formazione continua fosse stata accolta dalla Costituzione e ritenuta degna di tutela superiore a quella attribuita alla libertà d'impresa e di svolgimento della personalità umana si sarebbe scritto chiaramente nella Carta fondamentale che per esercitare le professioni ("abilitazione all'esercizio professionale" significa poter esercitare in concreto una professione) serve di aver superato l'esame d'abilitazione e d'essere costantemente formati professionalmente. Ebbene, non s'è scritto così perchè s'è voluto lasciare alla libera scelta dell'abilitato aggiornarsi o no. Segno che la Repubblica è fondata su un certo tipo di lavoro: lavoro liberamente prestato e non prestato quale schiavo di un apparato collettivista (nell'accezione peggiore del termine) che deresponsabilizza mentre crea doveri senza necessità e diritti senza concretezza. Quanto, in particolare, alla formazione continua degli avvocati, il dovere di costoro (al quale dovrebbe corrispodere almeno un'aspettativa in capo ai loro clienti) è in concreto strutturato irragionevolmente, (incostituzionalità ex art. 3 Cost.) in modo da esser rispettato non dalla totalità degli avvocati stessi. In sintesi secondo me si dovrebbe riaffermare che il cliente del professionista non ha diritto a scegliere a caso nella pletora dei professionisti senza rischi di scegliere male: altrimenti perchè imporre al professionista l'assicurazione obbligatoria? altrimenti perchè non imporre che sia lo Stato "garante della professionalità" a pagare i costi della formazione dei professionisti? altrimenti perchè non arruolare in blocco tutti i professionisti tra i pubblici dipendenti? Copiando Hegel mi viene da dire che la formazione obbligatoria continua dei professionisti è un pò come l'Assoluto inteso male, che diventa "la notte in cui tutte le vacche sono nere". Ora si che potranno star tranquilli i clienti degli avvocati italiani: l'asimmetria informativa non sarà più per loro un problema serio, potranno ciecamente fidarsi d'un qualunque avvocato che risulti formato per le ore necessarie stabilite dagli appositi regolamenti. O no?
Non mi convice, e non riesco a capirla, la sentenza della terza sezione civile della Cassazione n. 2235, dell'1/2/2010,che scrive al punto 5 e 6: "5. Sempre con il primo motivo il ricorrente prospetta la dubbia costituzionalità della norma che pone, a carico dei notari, l'obbligo di formazione e aggiornamento sanzionandolo disciplinarmente, così introducendo un nuovo requisito non previsto dalla legge per l'esercizio della professione. 6. La questione pare inammissibile, dovendosi escludere, da un lato, e in via assorbente, che siano suscettibili di sindacato di legittimità costituzionale le norme deontologiche elaborate da un consiglio dell'ordine professionale, e dall'altro, -comunque- che possa ravvisarsi, nell'obbligo imposto a un professionista di formazione e aggiornamento, la introduzione di un nuovo requisito per l'esercizio della professione, altrimenti coperta da riserva di legge. Non può, del resto, dubitarsi che la circostanza che gli ordinamenti professionali impongono ai propri iscritti determinati comportamenti -conformi al loro codice deontologico- non significa che detti ordini introducano requisiti, per l'esercizio delle varie attività professionali non previste espressamente dalla legge".
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 2235/2010 ...
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 Una seria analisi di cosa sia in Italia il principio di concorrenza deve partire dal riconoscere che viviamo in un paese in cui la locuzione "concorso pubblico" non evoca un sistema in pratica ben funzionante per realizzare una giusta valutazione di talenti ma evoca corruttela, bustarelle, nepotismo, lottizzazione ecc ... Senza mai dimenticare in che paese "sentiamo" di essere, dobbiamo pensare al perchè sembra così difficile cambiare. Se è vero che la cultura viene prima delle regole e può farle restare lettera morta o esaltarne le potenzialità riformatrici del reale, è anche vero che decenni di sedimentazione normativa anticoncorrenziale sono un ostacolo di cui è la classe politica a dover scegliere di liberarsi. Senza l'alibi del ritardo culturale dei sudditi elettori. Per il bene generale. In altre parole bisogna ormai anche cambiare un sacco di leggi e di regole poste con fonte non legislativa per creare un'Italia più dinamica e competitiva, con mercati del lavoro (dipendente e autonomo) aperti e maggiormente inclusivi, con minori barriere e disuguaglianze geografiche, generazionali e di genere. A ciò bisogna arrivare dopo aver sviscerato tutte le problematiche inerenti la disciplina interna e comunitaria della concorrenza nei servizi professionali (a partire da quello di avvocato visto che la regolazione dell'avvocatura italiana sembra essere l'avamposto del corporativismo), nel quadro della costruzione di un mercato europeo dei servizi professionali. Suggerisco di partire -nell'analisi della regolazione vigente dei servizi professionali- dall'esame del "sistema" delle compatibilità e incompatibilità all'esercizio delle professioni. E' un "sistema" a mio avviso paradigmatico dell'irragionevolezza dei limiti alle libertà fondamentali sopravvissuti all'entrata in vigore della Costituzione. Ancora oggi, pur dopo la costituzionalizzazione -nell'art. 117 Cost.- del principio di concorrenza, molte leggi antistoriche e corporative "creano" presunzioni odiose di conflitti di interessi, asistematiche (vedi ad es. l' art. 3 della legge professionale forense del 1933 che brilla per alcuni versi per infondato rigore preventivo e, per altri versi, per omessa previsione di presunzioni di conflitti di interesse che è invece doveroso introdurre), e mantenute in vigore (come nel caso di taluni limiti di incompatibilità tra avvocatura e magistratura onoraria -vedasi Corte costituzionale 60/2006 che ha soltanto avviato il processo di verifica della giustificazione delle presunzioni di incompatibilità per i giudici di pace) o addirittura (come nel caso dell'incompatibilità tra avvocatura e impiego pubblico in part time ridotto) reintrodotte nell'ordinamento professionale dopo anni e nonostante la dichiarata naturale concorrenzialità della attività professionale (per la attività professionale d'avvocato vedasi Corte cost. 189/2001 che l'ha qualificata a chiare letere come "naturalmente concorrenziale") che dovrebbe imporre una legislazione primaria non solo conservatrice della realizzata concorrenza ma stimolatrice di concorrenza.
Si deve verificare a tutto campo, secondo il c.d. "criterio di proporzionalità della regolazione" suggerito da tempo dalla Commissione europea: 1) se le vigenti presunzioni di incompatibilità all'"esercizio di ciscuna professione (che è sempre e comunque, per logica elementare che voglia riconoscere la necessità umana, un esercizio a part-time della professione in questione) siano tutte idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito di tutela dei consumatori (o, se si preferisce, dei clienti del professionista) e la buona amministrazione; 2) se alcuna delle vigenti presunzioni di incompatibilità all'esercizio di ciascuna professione vada oltre quanto necessario per il raggiungimento dello scopo, rivelandosi sproporzionata rispetto ad esso; 3) se ricorrano o meno ragioni imperative di interesse pubblico in grado di giustificare la restrizione della libera prestazione di ciascun servizio professionale che le suddette presunzioni realizzano; 4) se le norme professionali relative all'esercizio di ciascuna professione e in particolare quelle di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità siano (o debbano essere strutturate in modo da essere) di per se sufficienti per raggiungere gli obiettivi che il vigente sistema di compatibilità-incompatibilità persegue attraverso presunzioni odiose di conflitti di interessi.
Sulla scia dell'insegnamento della sentenza della Corte di Giustizia del 5/12/2006 resa nelle cause "Cipolla" (C-94/04) e "Macrino" (C-202/04) (vedi specialmente i paragrafi 60 e seguenti con riguardo ai punti da 1 a 4 si devono finalmente far rispettare i limiti che oggi si impongono anche al legislatore nel disegnare una disciplina dell'accesso alla professione forense che salvaguardi, prevedendo un ragionevole e coerente sistema di compatibilità-incompatibilità, il bene della concorrenza, bene ormai indicato anche dal Parlamento Europeo come finalità del processo di riforma delle professioni e, in Italia, riconosciuto nella Costituzione all'art. 117.
Approfondiamo, dunque, l'analisi per cercare di capire perchè da noi Bill Gates non avrebbe potuto fondare la Microsoft a 20 anni, Steve Jobs la Apple a 21, Page e Brin Google a 25, Zuckerberg Facebook a 19...
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Leggo su ilsole24ore del 30 luglio 2010, un articolo, intitolato "Il Cnf ricorre all'Antitrust contro gli <<abogados>> Cepu". Vi si tratta dell'intervento del C.N.F. contro l'annuncio pubblicitario Cepu “Diventa avvocato senza esame di abilitazione”. In particolare si apprende, leggendo l'articolo, che "dopo mesi di battage pubblicitario (che si concluderà il 31 luglio) il Consiglio nazionale forense ha presentato, mercoledì, un esposto all'Antitrust chiedendo di sospendere, già in via cautelare, il messaggio pubblicitario perchè si tratta di <<un annuncio ingannevole, non veritiero, omette informazioni utili al consumatore e le conseguenze giuridiche che possono scaturire dall'attività proposta>>". Vado, quindi, sul sito del Consiglio Nazionale Forense e leggo un comunicato stampa (che puoi leggere anche qui di seguito cliccando su "LEGGI TUTTO") che in effetti riferisce dell'invio, da parte dello stesso C.N.F., in data 28 luglio 2010, di un esposto all'Antitrust per segnalare che è ingannevole la pubblicità Cepu “Diventa avvocato senza esame di abilitazione”. Nel comunicato stampa si dà pure conto della richiesta, attraverso il detto esposto (e tenuto conto degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del consumo), di sospendere già in via cautelare il messaggio pubblicitario poichè “tale pubblicità provoca un danno all’affidamento del pubblico e alla trasparenza della informazione”. L’annuncio pubblicitario in questione, secondo il comunicato stampa del C.N.F. è stato censurato perchè "è ingannevole perché non è veritiero (riporta l’offerta di un servizio inesistente); omette informazioni fondamentali che il consumatore utente dovrebbe conoscere; omette di riferire le conseguenze giuridiche dell’attività proposta. Per questo motivo va sospeso in via cautelare, la società deve essere sanzionata e deve disporre la pubblicazione di rettifica sui principali quotidiani nazionali dove è apparso il messaggio pubblicitario".
Su un punto mi voglio soffermare: - il comunicato stampa afferma che il Cnf denuncia anche l’omissione di riferimento alle conseguenze giuridiche dell’attività proposta da Cepu, non chiarendo i vincoli di legge e i rischi connessi al provvedimento di riconoscimento artificioso dei titoli (per esempio una cancellazione ex post in occasione della revisione annuale degli albi): - analizzando poi sul sito del C.N.F. la segnalazione indirizzata all'Antitrust si legge al paragrafo 3: "Omissione di riferimento fondamentale alle conseguenze giuridiche dell'attività proposta (art. 22, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) La procedura di duplice riconoscimento titoli offerta da CEPU mira ad attribuire in sostanza un indebito vantaggio, poichè consente al mero laureato in giurisprudenza di "trasformarsi" in professionista abilitato al patrocinio dinanzi ai tribunali italiani senza alcuna forma di controllo della sua preparazione professionale. Si tratta, come già ampiamente ricordato, di un abuso e di un contegno dichiarato civilmente illegittimo, e come tale può dar luogo a un doveroso rifiuto di iscrizione da pate del Consiglio dell'Ordine Italiano. Se l'isrizione dovesse comunque avvenire o sia già stata effettuata in passato, la legge impone in ogni caso agli ordini un dovere di revisione periodica (annuale) degli albi, cui è collegato un potere di cancellazione in via amministrativa dei soggetti privi di titolo alla permanenza nell'albo. In sostanza, quindi, il laureato italiano che compie il procedimento di "passaggio" per la Spagna si espone ed espone altresì i suoi futuri clienti ad un danno grave, poichè la sua cancellazione dall'albo, anche successiva, può avere importanti ricadute processuali e patrimoniali per gli assistiti (a tacere del danno intrinseco alla presenza sul mercato di un professionista legale la cui competenza non è riscontrata dal superamento di un esame di Stato). Si deve concludere nel senso che l'omessa indicazione dei vincoli di legge e dei rischi connessi al procedimento di riconoscimento artificioso dei titoli comporti un ulteriore e più grave danno al lettore-consumatore della comunicazione promozionale".
Ebbene, in tema di rischio di cancellazione dall'albo forense dell' "abogado" italiano che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo italiano percorrendo la c.d. "via spagnola all'avvocatura", si era già espresso ampiamente lo stesso C.N.F. con parere n. 17 del 25/6/2009 della sua Commissione pareri (addirittura citato nella segnalazione all'Antitrust di fine luglio 2010). Si legge al punto 6 del detto parere n. 17 del 25/6/2009: "Quanto alla possibilità di pervenire alla cancellazione di soggetti che già abbiano ottenuto l’iscrizione negli albi, su di essa l’opinione della Commissione è tendenzialmente negativa. Infatti la rimozione di un provvedimento d’iscrizione in via di autotutela presuppone la dimostrazione non solo dell’effettivo errore in cui sia incorso il Consiglio nel deliberare detta iscrizione, ma anche - e soprattutto - l’accertamento di un interesse pubblico alla eliminazione della permanenza del soggetto negli albi. È evidente la difficoltà di aggredire posizioni di diritto ormai acquisito, col coinvolgimento dell’affidamento di terzi estranei, mediante l’assolvimento del descritto onere probatorio e si sottolineano i connessi profili di responsabilità anche patrimoniale. Si ritiene pertanto di escludere, in linea generale, una “revisione” degli albi con la cancellazione di coloro che vi siano stati ammessi sulla base di titoli professionali stranieri non più reputati congrui".
Una domanda, a questo punto, sorge spontanea: ma, insomma, esiste o no il rischio per l' "abogado" italiano, iscritto nell'albo italiano, di incappare in una "cancellazione ex post in occasione della revisione annuale degli albi"?
Per rispondere correttamente è necessario seguire l'insegnamento della terza sezione della Cassazione nel 2006 (la sentenza per intero puoi leggerla su http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/files/009633_resource1_orig.doc ): " Se la legge prescrive per l'iscrizione all'albo professionale il superamento dell'esame di stato abilitativo, e la partecipazione a tale esame richiede a sua volta il possesso di un valido diploma di laurea (D.P.R. n. 1067 del 1953, art. 31), è semplicemente consequenziale - e logico - ritenere che col venir meno del titolo di studio venga necessariamente meno il titolo abilitativo e, con esso, la legittimità dell'iscrizione, e ciò indipendentemente dal fatto che un'altra disposizione del medesimo testo normativo non includa espressamente tale ipotesi tra quelle per le quali è prevista la cancellazione dall'albo. L'interesse pubblico all'adozione del provvedimento di cancellazione dall'albo discende direttamente dalla legge e non può venir meno per effetto dell'esercizio di fatto della professione, quale ne sia la durata, e per il conseguimento, in data successiva all'illegittima iscrizione all'albo, di un valido diploma di laurea, fatti, questi, cui non può attribuirsi efficacia sanante. Resta infatti esclusa, appunto in ragione dell'interesse pubblico sottostante al potere di cancellazione dall'albo, esercitabile sia per fatti sopravvenuti che per fatti anteriori all'iscrizione, la configurabilità di diritti acquisiti alla permanenza di un'iscrizione ottenuta sulla base di presupposti inesistenti (v., con riferimento alla professione di avvocato, Cass. S. U. n. 13005 del 1992). Il ricorso va dunque respinto, con condanna del ricorrente, Soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione in favore del costituito Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti di Roma".
LEGGI DI SEGUITO IL COMUNICATO STAMPA DEL C.N.F. DEL 29/7/2010 E IL PARERE n. 17 DEL 25/6/2009 DELLA COMMISSIONE PARERI DEL C.N.F. (e aderisci al rinnovato social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it) ...
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Si legge su ilsole24ore del 9/3/2010 riguardo all'attività del Consiglio Nazionale Forense, nei panni di giudice speciale, nel 2009: " ... i procedimenti disciplinari a carico degli avvocati iscritti all'all'albo risultano in leggero aumento: 140 nel 2009 contro i 129 dell'anno precedente. La punizione più diffusa è stata la sospensione, applicata in 62 casi, seguita dalla censura (37). Le pene massime, cancellazione e radiazione, sono state rispettivamente applicate 9 e 6 volte. I comportamenti censurati sono stati, nell'ordine: compensi sproporzionati, rapporti economici con gli assistiti, slogan arditi per attirare clienti (il codice deontologico richiede decoro e serietà nella comunicazione), svolgimento della professione con un lavoro part time nel pubblico impiego. Secondo me occorre riflettere non solo sui numeri bassi ma soprattutto sulla natura delle incolpazioni sopra riportati. (e aderisci al rinnovato social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it )
(l'immagine è una interpretazione artistica di un wormhole come dovrebbe essere visto da un osservatore che stia attraversando l'orizzonte degli eventi di uno Schwarzschild wormhole. Un ponte di Einstein-Rosen potrebbe potenzialmente permettere il viaggio nel tempo. Questo potrebbe essere conseguito accelerando un'estremità del wormhole relativamente all'altra, e riportandola successivamente indietro; la dilatazione temporale relativistica risulterebbe in un minor tempo passato per la bocca del wormhole che è stata accelerata, in confronto a quella rimasta ferma, il che significa che tutto ciò che è passato dalla bocca stazionaria, uscirebbe da quella accelerata in un tempo precedente a quello del suo ingresso. Il percorso attraverso un tale wormhole viene detto curva spaziotemporale chiusa di tipo tempo, e un wormhole con questa caratteristica viene talvolta detto timehole o buco temporale.)
A proposito di macchina del tempo: scriveva Cass. civ., sez. lavoro, n. 1350 del 3/3/1979 (Braga c. soc. La Nationale, in Giust. civ. Mass., 1979, fasc. 3, <conforme Cass. civ. 7/3/1979 Braga c. La Nationale>) : "Il principio della irretroattività della legge preclude l'applicazione della legge nuova ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, ma anche a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, se in tal modo si disconoscono gli effetti già verificatisi nel passato e si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte alle conseguenze attuali o future di essi. Lo stesso principio comporta, invece, che la nuova legge sia applicata ai fatti, agli "status" e alle situazioni esistenti o sopravvenute, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbono essere presi in considerazione in se stessi, prescindendo dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore".
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In tema di ammissibilità o meno dell'intervento in un giudizio incidentale innanzi alla Corte costituzionale di un soggetto che non sia parte nel giudizio a quo, la Corte costituzionale, con ordinanza 144/2010, ha ritenuto: " che è intervenuta in giudizio la Regione Piemonte, sostenendo, quanto all’ammissibilità del suo intervento, di essere «portatrice di un interesse qualificato strettamente correlato alle proprie competenze nella materia», di avere adottato una legislazione coerente con quella statale e di condividere il principio di gratuità dell’affidamento delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali; che l’intervento è inammissibile, perché la Regione Piemonte non è parte del giudizio a quo; che infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte, possono partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (ex plurimis, sentenza n. 96 del 2008; ordinanza pronunciata nell’udienza del 26 febbraio 2008 e ordinanze n. 393 del 2008 e n. 414 del 2007); che, contrariamente a quanto sostenuto dalla interveniente, l’interesse da questa prospettato non è correlato con le specifiche e peculiari posizioni soggettive dedotte nel giudizio a quo e, pertanto, la Regione non vanta una posizione giuridica individuale, suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall’esito del giudizio incidentale".
In un articolo pubblicato sulla Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti - N.00 del 02.07.2010, scrive, al riguardo, Daria Perrone, dottoranda di ricerca in “Giustizia costituzionale e diritti fondamentali” presso l’Università di Pisa: "Per quanto attiene al contraddittorio di fronte alla Corte, per costante giurisprudenza costituzionale (1), si ritiene che possano partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. In altre parole, il principio della necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio di costituzionalità con quelle costituite nel giudizio a quo può essere eccezionalmente derogato nel caso in cui l’interesse di cui è titolare il soggetto, pur formalmente estraneo al giudizio principale, inerisca immediatamente al rapporto sostanziale, rispetto al quale un’eventuale pronuncia di accoglimento eserciterebbe un’influenza diretta. Nel caso di specie, il semplice fatto di avere adottato una legislazione coerente con quella statale e di condividere il principio di gratuità dell’affidamento delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali non può considerarsi come “interesse qualificato”, giacchè tale interesse non è correlato con le specifiche e peculiari posizioni soggettive dedotte nel giudizio. Se ne ricava, pertanto che la Regione non vanta una posizione giuridica individuale, suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall’esito del giudizio incidentale. Del resto, se si ammettesse l’intervento di un terzo, titolare di un interesse soltanto “analogo” o “derivato” rispetto a quello dedotto nel giudizio principale, si negherebbe il carattere incidentale proprio del giudizio di legittimità, in quanto l’accesso delle parti a detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo. Viene confermata, quindi, la regola generale per cui, al fine di valutare l’ammissibilità dell’intervento di un terzo in giudizio, dovrà essere dimostrato un interesse diretto ed individualizzato, riconoscibile quando l’esito del giudizio di costituzionalità sia destinato ad incidere direttamente su una posizione giuridica specificamente propria dell’interveniente (2). 1 Ex plurimis, C. cost. sent. n. 96/2008, in Foro it., 2008, I, 1747, C. cost., ord. n. 393/2008, in Giur. Costit., 2008, I, 1147, e C. cost., ord. n. 414/2007, in Foro it., 2008, I, 1778. 2 Sulla posizione della Corte costituzionale in merito all’intervento di soggetti terzi e le relative evoluzioni, v. anche MALFATTI – PANIZZA – ROMBOLI, Giustizia costituzionale, Torino, 2003, 120 ss."
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E' passato più di un anno da quando, il 5 e 6 giugno 2009, a Venezia, ho assistito ad un interessantissimo convegno organizzato dall'Unione Triveneta dei Consigli degli Ordini degli Avvocati, dal titolo "Accesso alla professione di avvocato in Europa e in Italia". E' ancora attualissimo. Intervennero, fra gli altr: il sindaco di Venezia, prof. Massimo Cacciari; la sen. avv. Elisabetta Alberti Casellati, Sottosegretario di Stato alla Giustizia; il sen. Felice Casson; l'on. Gaetano Pecorella; il presidente dell'OUA. Gli interventi del primo giorno, dedicato all'accesso alla professione forense nei paesi europei: ° Introduzione dell’avv. Anne Birgitte Gammeljord, Presidente del Ccbe ° Relazioni sulle esperienze in Europa avv. Rupert Wolff, Austria avv. Emmanuel Cornu , Belgio avv. Dominique Voillemot, Francia avv. Stephan Grigolli, Germania avv. Liz McAnulty, Gran Bretagna avv. Iñigo Nagore, Spagna avv. Giovanni Tarlindano Il riconoscimento dei titoli professionali in Europa La seconda sessione fu dedicata alla disciplina dell'accesso alla professione in Italia.
Tutte le relazioni sono disponibili sul sito dell'Unione Triveneta dei Consigli degli Ordini degli Avvocati ed illustrano analiticamente le normative statali sull'accesso alla professione di Germania, Danimarca, Svizzera, Austria, Belgio, Francia, Inghilterra, Galles, Spagna e, ovviamente, Italia. Quanto all'Italia di rilievo pure l'intervento di Dario Donella sulla storia dell'accesso all'avvocatura (1. L'accesso alla nascita dell'ordine forense 2.Le riforme del 1926 e del 1933 3.Le prospettive di riforma ora all'esame del Parlamento 4.Le due professioni: avvocato e procuratore 5.Albi chiusi, albi aperti, albi selezionati 6.Preparazione congiunta per avvocati e magistrati? 7.L'albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori 8.Le iscrizioni di diritto 9.Gli "abogados" 10.La donna avvocato). Questo l'indice degli atti del convegno: 1. Programma dei lavori 2. Avv. Antonio F. Rosa: Note sull’evoluzione del numero degli Avvocati 3. Avv. Andrea Pasqualin: Gli effetti negativi della crescita dell’Avvocatura italiana 4. Legge Professionale Forense Federale – Germania (italiano 5. Legge Professionale Forense Federale – Germania (tedesco) 6. Disciplina delle funzioni dei magistrati – Germania ( Deutsches Richtergesetz ) 7. Regole degli Ordini forensi e delle Law Society danesi 8. Svizzera Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati 9. Avv. Anne Brigitte Gammeljord: Accesso alla professione forense in Europa e in Italia 10. Avv. Rupert Wolff, Austria: L’accesso alla Professione Forense in Austria 11. Avv. Emmanuel Cornu, Belgio: Accesso all’Avvocatura in Belgio 12. Avv. Dominique Voillemot, Francia: Accesso all’Avvocatura in Francia 13. Avv. Stephan Grigolli, Germania: Accesso alla professione legale in Germania 14. Avv. Liz McAnulty, Gran Bretagna: Requisiti per l’accesso alla professione legale in Inghilterra e Galles 15. Avv. Iñigo Nagore, Spagna: Legge sull’accesso alla professione forense in Spagna 16. Ordini forensi e Law Society danesi 17. Avv. Dario Donella: L’accesso alla Avvocatura tra storia e attualità
All'indirizzo http://www.avvocatitriveneto.it/tematiche_zoom.php?target=1256 trovi i link agli allegati ai singoli interventi.
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Con sentenza 143/2010 la Corte costituzionale ha statuito che è incostituzionale la mancata previsione dell’incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un comune con popolazione superiore a ventimila abitanti, in quanto sussistono delle ragioni che ostano all’unione nella stessa persona delle cariche di sindaco o assessore comunale e di consigliere regionale che potrebbero ripercuotersi sull’efficienza e sull’imparzialità delle funzioni politico – amministrative delle istituzioni locali. Mi domando quando arriverà una declaratoria di incostituzionalità della mancata previsione di incompatibilità tra esercizio della professione forense e svolgimento di funzioni giudiziarie quale membro del giudice speciale con ampia provvista di giurisdizione in tema di tenuta di albi professionali e provvedimenti disciplinari dei professionisti iscritti all'albo. E' infatti evidente che anche in tale settore sussistono ragioni che ostano all'unione nella stessa persona dell'attività di professionista e di giudice dei colleghi professionisti, ragioni che porebbero ripercuotersi sull'efficienza e sull'imparzialità delle funzioni giudiziarie.
Leggi l'interessante l'articolo di Ilaria Masiero e Michele Polo su www.lavoce.info all'indirizzo http://www.lavoce.info/articoli/pagina1001401-351.html (...e aderisci al rinnovato social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it )
L'ha ribadito il Consiglio di Stato con sentenza 8870/2009, secondo la quale può essere un VIII livello purchè l'ente abbia destinato agli affari legali un apposito servizio tra gli uffici di staff superiore.  LEGGI DI SEGUITO LA DECISIONE 8870/2009 DEL CONSIGLIO DI STATO ...
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Secondo Cassazione 22781/2009 si deve presumere che in uno studio associato sia presente una organizzazione "di strutture e mezzi, ancorchè di non particolare onere economico" che consentono ai professionisti che fanno parte dello studio associato "di avvalersi della reciproca collaborazione e delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilità nell'adempimento dell'attività". Salvo prova contraria circa il fatto che il reddito sia derivato al professionista associato dal solo suo lavoro professionale (prova che si può fornire anche documentando i costi sostenuti), pertanto, la Cassazione ritiene debba presumersi ricorrente il presupposto dell'applicazione dell'IRAP.
(Rubens, ritratto di vecchio)
La legge 7/2/1979, n. 29, "Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali", recita agli artt. 1, 2 e 5:
ARTICOLO 1
Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso lo sopracitate forme previdenziali mediante la iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest'ultima delle corrispondenti posizioni assicurative. A tal fine la gestione o le gestioni di provenienza trasferiscono alla gestione dell'assicurazione generale obbligatoria predetta l'ammontare dei contributi di loro pertinenza, maggiorati dell'interesse composto annuo del 4,50 per cento. Ai fini del calcolo dei contributi e dei relativi interessi, si applicano i criteri di cui all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma, della presente legge (si veda anche il comma 12-septies dell'art. 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, aggiunto dalla legge di conversione).
Qualora il trasferimento debba avvenire a carico dell'ordinamento statale, ivi compreso quello delle aziende autonome, i contributi di pertinenza del datore di lavoro sono calcolati con riferimento alle aliquote vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Coloro che possono far valere periodi di assicurazione nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS e chiedono di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, sono tenuti al versamento di una somma pari al cinquanta per cento della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 .
La facoltà di cui al primo comma può essere esercitata dai lavoratori autonomi di cui al comma precedente che possano far valere, all'atto della domanda, un periodo di contribuzione di almeno cinque anni immediatamente antecedente nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti oppure in due o più gestioni previdenziali diverse dalla predetta assicurazione generale obbligatoria.
ARTICOLO 2
2. In alternativa all'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1, primo comma, il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS, può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare. Per i lavoratori autonomi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma.
La gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricognizione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.
La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente.
Il pagamento della somma di cui al comma precedente, può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di interesse annuo composto pari al 4,50 per cento.
Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione potrà essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma precedente. È comunque fatto salvo, il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'INPS.
Sono fatte salve le condizioni di rateazione più favorevoli previste nelle singole gestioni previdenziali.
ARTICOLO 5
"5. Per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2, la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria o la gestione previdenziale presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa chiedono, entro sessanta giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari od utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell'onere di riscatto. Tali elementi devono essere comunicati entro novanta giorni dalla data della richiesta. Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni. Ove la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui sopra entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione di cui all'articolo 2, quarto comma, s'intende che l'interessato abbia rinunciato alle facoltà di cui agli articoli 1 e 2. Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione. Le singole gestioni previdenziali determinano le norme per la disciplina di eventuali rateazioni di pagamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, ultimo comma. La gestione competente, avvenuto il versamento di cui al secondo comma, chiede alla gestione o alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione di loro pertinenza secondo i seguenti criteri: 1) i contributi, obbligatori o volontari, sono maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento; 2) le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell'intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento; non sono soggetti al trasferimento gli eventuali interessi di dilazione incassati dalla gestione trasferente; 3) per i periodi coperti da contribuzione figurativa, o riconoscibili figurativamente nella gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti ai contributi figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione per interessi. Il trasferimento si effettua anche se la copertura figurativa è stata effettuata nella gestione medesima senza alcuna attribuzione di fondi.
Dagli importi da trasferire sono escluse le somme riscosse ma non destinate al finanziamento della gestione pensionistica.
Il trasferimento delle somme deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data della richiesta. In caso di ritardato trasferimento la gestione debitrice è tenuta alla corresponsione, in aggiunta agli importi dovuti, di un interesse annuo al tasso del 6 per cento a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data della richiesta.
Questo è il titolo di un interessante articolo di Paolo Alvazzi del Frate, pubblicato nel numero 2/2009 della rivista Rassegna Forense. Il sommario: 1. Avvocati e procuratori. -2. La disciplina dell'avvocatura negli ordinamenti italiani - 3. Le riforme del periodo rivoluzionario e napoleonico -4. La restaurazione -5. L'unificazione italiana -6. L'istituzione dell'ordine degli avvocati e procuratori: la legge 8 giugno 1874. Conoscere la storia per riformare!!! (... aderisci al rinnovato social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it )
La sezione regionale Lombardia della Corte dei conti, con deliberazione 702 del 2010, è intervenuta in tema di attribuzione di incarichi da parte degli enti locali, fornendo una sorta di vademecum in sei punti per la regolarità degli affidamenti, specie da parte degli enti di ridotte dimensioni.
Con parere n. 33 del 7/6/2010, le Sezioni Unite della Corte dei conti sono intervenute su una questione di massima di particolare rilevanza concernente il computo dell’Irap in sede di determinazione dei compensi incentivanti professionali spettanti agli avvocati e ai tecnici dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Le SS.UU. in sede di controllo hanno affermato che: "ai fini della quantificazione dei fondi per l'incentivazione e per le avvocature interne, vanno accantonate, a fini di copertura, rendendole indisponibili, le somme che gravano sull'ente per oneri fiscali, nella specie a titolo di IRAP. Quantificati i fondi nel modo indicato, i compensi vanno corrisposti al netto, rispettivamente, degli "oneri assicurativi e previdenziali" e degli "oneri riflessi", che non includono, per le ragioni sopra indicate, l'IRAP. L'IRAP correlata a tali compensi, pertanto, costituisce, secondo le regole generali, un onere diretto a carico dell'ente datore di lavoro, senza possibilità di trasferimento sul dipendente (conf. sezione Veneto, parere n. 22/2008)". LEGGI DI SEGUITO LA DELIBERA n. 33/CONTR/2010 DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DEI CONTI IN SEDE DI CONTROLLO (e aderisci al rinnovato social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it ) ...
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Poichè manca una disciplina specifica dell'accertamento fondato sui parametri per il caso in cui il soggetto interessato eserciti contemporaneamente una attività dipendente e una attività professionale, si può sostenere che la normativa sul tema (articolo 3, comma 184, della l. 549/1995 <istitutivo dell'accertamento fondato sui parametri> e DPCM 29/1/1996 <relativo all'elaborazione dei parametri>) deve essere applicata in via analogica e che pertanto deve ritenersi illegittimo "applicare i parametri" in quei casi nei quali il reddito da attività professionale sia pià basso di quello da lavoro dipendente, tipologia di lavoro che perciò si deve ritenere prevalente. La questione è stata anche sottoposta alla Cassazione che però, con sentenza 16529/2010, non l'ha definitivamente risolta, dichiarando il relativo motivo di ricorso assorbito dalla rilevata accoglibilità del diverso motivo attinente a nullità della sentenza impugnata (per assoluta mancanza di motivazione). (... aderisci al rinnovato social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it )
Nella newsletter n. 21 di www.europeanrights.eu , di Vincenzo Sciarabba, leggi "La sentenza Kukukdveci e le prospettive della giustizia costituzionale europea".
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Un'iscrizione nella moschea di Fathpur-Sikri, in India: "Gesù, sia pace a lui, ha detto: <<Il mondo è un ponte. Andateci sopra, ma non insediatevi su di esso>>".
Nella newsletter n. 21 di www.europeanrights.eu , di Oreste Pollicino e Vincenzo Sciarabba, leggi "La Corte europea dei diritti dell'uomo e la Corte di giustizia nella prospettiva della giustizia costituzionale".
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Nella newsletter n. 21 di www.europeanrights.eu , di Gualtiero Michelini, leggi "Quali elementi per l'integrazione del sistema giudiziario europeo".
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Nella newsletter n. 21 di www.europeanrights.eu , di William Chiaromonte, leggi "A proposito della tutela multilivello dei diritti fondamentali nel sistema giurisdizionale europeo: il diniego della carta di soggiorno opposto al coniuge non convivente di un cittadino dell'Unione".
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Nella newsletter n. 21 di www.europeanrights.eu , di Guido Alpa, leggi "Dignità personale e diritti fondamentali"
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Su un testo offerto alle critiche e proposte migliorative si basa l'approccio serio del Consiglio nazionale dei commercialisti alla questione dell'indipendenza del sindaco nelle società non quotate. La proposta di regolazione si sostanzia in un documento dal titolo "Norme di comportamento del collegio sindacale nelle società non quotate", documento che fino al 31/10/2010 susciterà le proposte dei diretti interessati per poi approdare all'esame del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili che approverà il testo definitivo. Per una corretta atuazione delle norme saranno elaborate note esplicative e formulari. Nel documento, dato per scontato che l'indipendenza del sindaco è certamente compromessa in caso di rapporto di lavoro dipendente con la società o con altra società del gruppo, per il resto si rifugge da presunzioni odiose di incompatibilità del sindaco. Si propongono, invece, valutazioni caso per caso dell'indipendenza del professionista rispetto alla società che intenda conferirgli l'incarico e rispetto a società del gruppo: eventuali rapporti di lavoro autonomo, rapporti continuativi di consulenza, prestazioni d'opera retribuite e altri rapporti patrimoniali che possono mettere a rischio l'indipendenza del sindaco vengono affidati, innanzitutto, alla sua analisi responsabile (nel senso di possibile fonte di responsabilità, anche ai sensi del D.Lgs. 35/2010 che prevede periodici controlli esterni di qualità).
 Per valutare l'indipendenza del sindaco ci si affida a principi "flessibili" ma con l'indicazione di ben precisi fattori di rischio da valutare da parte del professionista. In tal modo si vuol ridurre il rischio di arbitrio nell'interpretazione della ricorrenza o meno di causa di incompatibilità per mancanza d'indipendenza. Il C.N.D.C.E.C. si limita a raccomandare all'autovalutazione -cui è correlata la responsabilità del professionista- una serie di fattori, analiticamente prospettati: 1) la continuità dei rapporti di lavoro autonomo, di consulenza o di prestazione d'opera a favore della società o del gruppo di cui fa parte; 2) la possibilità che la funzione di controllo si intersechi con l'attività di consulenza; 3) la compromissione dell'indipendenza personale e, nel suo ambito, dell'indipendenza finanziaria (che è enfatizzata anche nei documenti internazionali sul tema). Il documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili lo trovi sul sito www.cndcec.it e contributi per il miglioramento della regolazione possono essere inviati all'indirizzo
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Da un incontro studio del 2001 ancora attuale leggi la relazione di Ignazio Patrone dal titolo "La terzietà del giudice" all'indirizzo http://appinter.csm.it/incontri/relaz/6909.pdf
Leggo sul sito www.isdi.it un commento a una importante lezione di economia e di storia, utile anche per riflettere sul necessario aggiornamento delle regole sulla consulenza legale. A impartire la lezione è Google, il 20 luglio 2010. Così si legge, tra l'altro, nel commento di www.isdn.it , intitolato "Google alla FTC Usa (e agli editori): è finita l’ era della scarsità artificiale di informazione": “Problemi economici richiedono soluzioni economiche e non soluzioni normative. Google replica, con una “lezione” di storia (e di economia), alle critiche che gli aveva rivolto qualche settimana fa la Federal Trade Commission Usa (FTC, Commessione Federale del Commercio, il cui scopo è la ‘protezione del consumatore’). La Commissione, al termine di una serie di audizioni svolte allo scopo di individuare “soluzioni per reinventare il giornalismo”-, aveva rilevato che, a suo parere, la stampa avrebbe bisogno di proteggere i suoi diritti contro i motori di ricerca e gli aggregatori che “sfruttano i contenuti protetti dai diritti d’ autore senza pagarli”. E – segnala Businessinsider.com – aveva avanzato alcune proposte “politiche”, fra cui la riduzione dei diritti di utilizzo dei contenuti dei giornali da parte di motori di ricerca e aggregatori e la creazione di una esenzione dalle norme antitrust che consenta ai quotidiani di formare un cartello per obbligare i primi a pagare per accedere ai loro contenuti. In un documento di 20 pagine, Google risponde con i suoi argomenti abituali (ma di buon senso) spiegando – rileva Benoit Raphael sul suo blog – che i motori di ricerca non saccheggiano l’ informazione, ma pubblicano dei link, svolgendo un servizio di pura segnalazione e rendendo accessibili i contenuti pertinenti alle richieste degli utenti. Precisando che: “Gli elevati margini di profitto che i giornali hanno realizzato in passato si basavano su una scarsità artificiale: una scelta limitata per gli inserzionisti come per i lettori. Con internet questa scarsità è finita ed è stata rimpiazzata dall’ abbondanza. Nessuna dichiarazione politica potrà far ritornare le cifre d’ affari dei giornali a come erano prima che nascesse l’ informazione online. Non si tratta di opporre dei dollari analogici a dei centesimi digitali, ma piuttosto di comprendere in maniera realistica come guadagnare soldi in un mondo in cui abbondano la concorrenza e le scelte degli utenti”. Con questa piccola lezione di economia digitale, rilevata da Jeff Jarvis sul suo blog: “Le sfide che l’ industria dell’ Informazione deve attualmente affrontare sono di natura commerciale, non giuridica, e possono essere trattate in maniera efficace solo con delle soluzioni commerciali. Le proposte di regolazione che rimettono in causa il funzionamento di mercati in buona salute e impediscono l’ avanzre del cambiamento non sono la soluzione”. A cui – segnala ancora Raphael – Google aggiunge un’ altra lezione, ma di storia. Questa mania di accusare il mondo intero di saccheggio e/o di corruzione della conoscenza non è nuova ..."
(vai su www.isdi.it per leggere il seguito).
Il documento di 20 pagine di Google lo puoi leggere all'indirizzo http://googlepublicpolicy.blogspot.com/2010/07/business-problems-need-business.html
A proposito della riforma della professione forense in fieri, mi pare evidente quanto il calo dei profitti dei giornali tradizionali possa essere assimilato, per identità delle cause strutturali, al calo dei redditi derivanti agli avvocati dalla loro attività di consulenza. Anche per la consulenza giuridica vale il richiamo “Problemi economici richiedono soluzioni economiche e non soluzioni normative". Chi ha orecchie per intendere, intenda.
La Sentenza n. 5561/2010 della Cassazione interviene in tema di responsabilità della P.A. per revoca illegittima dell'autorizzazione ad un docente a svolgere una libera professione. La Corte di legittimità ha accolto un ricorso promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione contro sentenza d'appello che aveva condannato quel Ministero a risarcire i danni subiti da un insegnante in conseguenza d'un provvedimento del preside che gli aveva vietato d'esercitare la professione di ingegnere. Il motivo di ricorso accolto dalla Suprema corte denunciava violazione dell’art. 2043 c.c. e dei princìpi in tema di responsabilità della P.A., nonché vizio di motivazione. Si lamentava, con esso, che la Corte di merito avesse erroneamente configurato la responsabilità della P.A. come un effetto automatico dell’annullamento del provvedimento di divieto dell’esercizio della libera professione e, comunque, avesse affermato tale responsabilità contraddicendo la propria valutazione relativa all’assenza di dolo e colpa grave da parte del preside della scuola. Nell'accogliere il motivo di ricorso la Casszione ha così ritenuto: "L’accoglimento della pretesa risarcitoria nei confronti del Ministero è conseguito, nella sentenza impugnata, all’avvenuta eliminazione, con efficacia ex tunc, del provvedimento del preside di divieto al … dell’esercizio della libera professione (ritenuto illegittimo e annullato dal Provveditore agli Studi in sede di ricorso gerarchico) e alla configurazione di una colpevole e inadeguata valutazione, da parte del predetto preside, dei comportamenti da lui contestati al docente. La decisione, sul punto, contrasta con i princìpi ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui l’imputazione della responsabilità alla Pubblica Amministrazione può discendere dalla adozione ed esecuzione di un atto illegittimo in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, ma non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità dell’azione amministrativa in relazione alla normativa applicabile, ovvero sulla base della valutazione della colpa del funzionario agente riferita ai parametri, della negligenza o dell’imperizia (cfr. Cass., sez. un., n. 500 del 1999; Cass. n. 2424 del 2004; n. 13164 del 2005, n. 12282 del 2009). Nella specie, la sussistenza di una violazione delle anzidette regole, che devono ispirare l’esercizio della funzione amministrativa, è stata esclusa in concreto nella stessa decisione qui impugnata, essendosi accertato che la revoca dell’autorizzazione alla libera professione venne adottata in base a comportamenti del docente, che avevano causato la reazione del preside della scuola intesa a tutelare le esigenze dell’insegnamento e che, fra l’altro, avevano anche comportato l’adozione di provvedimenti disciplinari a carico del …. Ne consegue che l’imputazione della responsabilità alla P. A. è stata erroneamente configurata".
 LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 5561/2010 (e aderisci al rinnovato social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it ) ...
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Le sezioni unite civili della Corte di cassazione, con ordinanza 5 marzo 2010 n. 5290, in sede di regolamento di giurisdizione, hanno stabilito (in un caso riguardante la materia della gestione del territorio ma con valenza molto più ampia) che, se diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione (quali il diritto alla salute) vengono lesi dalla pubblica amministrazione, con potere autotitativo illegittimo, compete al giudice amministrativo "la cognizione esclusiva delle relative controversie in ordine alla sussistenza in concreto dei diritti vantati", compreso il risarcimento del danno. Più in generale la Cassazione ha respinto la tesi secondo cui, a fronte di una norma posta a tutela dei privati, la Pubblica Amministrazione che non rispetta tale norma lede il patrimonio del privato, esercitando una attività provvedimentale in assoluta carenza di potere, ed assume la veste di mero autore materiale di illeciti comuni, non essendo il suo comportamento sorretto, nè in via diretta, nè in via mediata, dall'esplicazione di un pubblico potere. Hanno affermato le Sezioni Unite "che tale tesi -che si fonda sul presupposto che sui diritti fondamentali protetti dalla Costituzione, in quanto gli stessi non sono degradabili ad interessi legittimi, la P.A. agirebbe sempre in carenza assoluta di potere e, quindi, i comportamenti posti in essere dalla stessa dovrebbero essere sempre valutati, perchè non fondati sull'esercizio di un potere, come attività materiali di mero fatto, riservate alla esclusiva cognizione del giudice ordinario- non può essere condivisa, trattandosi di una tesi sostenibile allorchè il riparto di giurisdizione si fondava esclusivamente sulla tradizionale bipartizione tra diritti soggettivi e interessi legittimi, ma non più sostenibile dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificato dalla legge n. 205 del 2000, come emendati (in particolare con riferimento agli artt. 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e 7, comma 1, lettera b della legge n. 205 del 2000, che rilevano nel caso di specie, atteso che la presente controversia rientra nella materia urbanistica, venendo in considerazione una ipotesi di uso del territorio) dalle sentenze della Corte costituzionale 28 aprile 2004 n. 204 e 8 marzo 2006 n. 191". Le sezioni Unite, nell'ordinanza 5290/2010, hanno rilevato che, nella fattispecie concreta al loro esame, l'agire della P.A. (si trattava della realizzazione di un depuratore in parte su terreno di privati e in violazione della fascia di rispetto) non poteva ricondursi a mero comportamento, poichè la realizzazione delle opere era avvenuta in esecuzione di "delibere che costituiscono indubbiamente esprressione di potestà pubblica, atteso che la comunità montana, che le ha adottate, è un ente pubblico non economico ... e l'opera in questione risponde a finalità di pubblico interesse". Hanno quindi concluso le sezioni Unite, dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo e compensando le spese: "anche nella presente controversia trova applicazione il principio, già affermato da questa Suprema Corte (cfr. cass. n. 27187 del 2007, resa a sezioni unite), secondo cui anche in materia di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, quali il diritto alla salute (art. 32 Cost.) -allorchè la loro lesione dedotta come effetto di un comportamento materiale espressione di poteri autoritativi e conseguente ad atti della P.A. di cui sia denunciata l'illegittimità, in materie riservate alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi, come quella della gestione del territorio- compete a detti giudici la cognizione esclusiva delle relative controversie in ordine alla sussistenza in concreto dei diritti vantati, al contemperamento o alla limitazione di tali diritti in rapporto all'interesse generale pubblico all'ambiente salubre, nonchè alla emissione dei relativi provvedimenti cautelari, che siano necessari per assicurare provvisoriamente gli effetti della futura decisione finale sulle richieste inibitorie, demolitorie ed eventualmente risarcitorie dei soggetti che deducono di esser danneggiati da detti comportamenti o provvedimenti" .
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Interessante inchiesta del settimanale "The Economist" (all'indirizzo http://www.economist.com/node/16693882 ) sulle aperture e chiusure corporative delle "classi forensi" di questo o quel paese. Col titolo "Not entirely free, your honour" (e sottotitolo "The legal profession, like the clients it serves, is well on the way to going global - but especially in India, ostacles to its spread remain") passa in rassegna i livelli di chiusura degli avvocati verso i concorrenti riscontrabili in giro per il mondo, specialmente quello di common law.  (e aderisci al rinnovato social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it )
Nella newsletter n. 21 di www.europeanrights.eu , di Valeria Piccone, leggi "L’INTERPRETAZIONE GIURISDIZIONALE FRA DIRITTO INTERNO E DIRITTO EUROUNITARIO".
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La quinta sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo, con sentenza depositata il 29 giugno 2010 (caso Caron e altri contro Francia - ricorso n. 48629/08) ha stabilito che è irricevibile un ricorso collettivo alla medesima Corte fondato sulla richiesta di tutela di interessi generali che non abbiano ancora prodotto danni a singoli individui. Poichè la CEDU consente il ricorso alla Corte di Strasburgo in presenza di individui qualificati "vittime" della violazione dei diritti dell'uomo, nella fattispecie concreta in cui mancava l'evento di danno a singoli individui (qualificabili, appunto, "vittime") il ricorso è stato dichiarato irricevibile. Ciò anche se era stato presentato a seguito della adozione -da parte di uno Stato aderente alla CEDU- di norme che sembrano, a prima vista, in contrasto con la CEDU stessa. LEGGI DI SEGUITO LA DÉCISION CARON ET AUTRES c. FRANCE (e aderisci al rinnovato social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it ) ...
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L'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontaiatri della Provincia di Bologna aveva intimato a due società di cessare la pubblicità della propria attività professionale concernente attività ambulatoriale monospecialistica di odontoiatria. Ciò sulla base di un parere negativo emesso dalla c.d. "Commissione Pubblicità", istituita presso l'Ordine, sul contenuto dei messaggi pubblicitari diffusi. La società ricorrente ha impugnato innanzi al TAR il provvedimento del’Ordine, deducendone l’illegittimità. Scrive il TAR: "2. ... Il provvedimento impugnato richiama, a fondamento del proprio potere inibitorio della pubblicità l’articolo 2, comma 1°, lettera b) del D.L. 223/2006, convertito in legge 248/2006 nonché il Codice di deontologia medica, le relative guide in merito di pubblicità informativa sanitaria e delle relative note esplicative elaborate dall’Ordine stesso e ritiene che la pubblicità dell’attività sanitaria sia <<non conforme alle disposizioni di legge ed alle regole e principi sanciti dalla disciplina deontologica>>.
...Ciò premesso nel merito il ricorso è fondato con particolare riferimento alla prima censura dedotta.
Infatti, l’art. 2, lettera b) del cosiddetto decreto Bersani ossia il D. L. 223/2006, convertito in legge 248/2006, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonche' al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, ha abrogato, dalla data di sua entrata in vigore, le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, “il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonchè il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'Ordine”.
Ciò ha comportato l’abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, tra l'altro, il divieto di svolgere pubblicità informativa (Cassazione civile , sez. III, 15 gennaio 2007 , n. 652) tra cui anche la legge L. n. 175 del 1992 che in precedenza disciplinava la pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie (Cassazione civile , sez. III, 30 novembre 2006 , n. 25494).
All’Ordine professionale, pertanto, residua soltanto un potere di verifica della veridicità del contenuto della pubblicità, non contestata nel provvedimento impugnato, al fine di effettuare eventuali segnalazioni agli organi competenti in proposito.
4.1. Né è condivisibile l’interpretazione della difesa dell’ordine professionale che intende differenziare, sotto il profilo della pubblicità, l’attività dei singoli professionisti, ai quali sarebbe consentita la pubblicità, e quella delle attività professionali svolte in forma societaria, oggi consentita, per le quali rimarrebbe il divieto di pubblicità ed il potere inibitorio dell’Ordine dei Medici. Tale differenziazione non sussiste nel quadro normativo vigente e non è prevista dal D. L. 223/2006, convertito in legge 248/2006, e sarebbe in contrasto proprio con il principio comunitario di libera concorrenza al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato che costituiscono le finalità della recente normativa sopra indicata.
5. Ciò non determina alcun vuoto normativo di tutela poiché i decreti legislativi n. 145/2007 e 146/2007 che recepiscono le direttive comunitarie 2006/114/CE e 2005/29/CE, e che introducono una nuova disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa (modificando il decreto legislativo n. 206/2005 - Codice del consumo) e delle pratiche commerciali sleali affidano all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di avviare i procedimenti ispettivi, su segnalazione ed anche d’ufficio, e di adottare i conseguenti provvedimenti sanzionatori.
6. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato".
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA 16/2010 DEL TAR PER L'EMILIA ROMAGNA (e aderisci al rinnovato social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it) ...
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Secondo la sentenza n. 13229 della seconda sezione civile della Cassazione, depositata il 31/5/2010, il giudice, ai fini della liquidazione della parcella dell'avvocato, deve verificare se il parametro dell'importo della domanda giudiziale, stabilito dalla legge, sia realmente idoneo a determinare la parcella. A tal fine il giudice deve procedere a una verifica in concreto dell'attività svolta dall'avvocato. (aderisci al rinnovato social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it)
L'art. 35, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, nel testo modificato dall'art. 2, comma 1, del DPR n. 404 del 2001, prevede che "l'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita IVA che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto ...". Ebbene, se il titolare di partita IVA ha un sito web, anche se non lo utilizza per prestare o servizi ma solo per scopi pubblicitari, in esso e precisamente nella home page, deve sempre (e a prescindere dalle concrete modalità di esercizio dell'attività) indicare il numero della sua partita IVA. In tal senso già si espresse la Agenzia delle Entrate con la risoluzuione 60/E del 16/5/2006. (aderisci al rinnovato social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it)
Segnalo, nella newsletter n. 20 di www.europeanrights.eu , di Alberto Marcheselli, "La violazione del diritto comunitario come fatto illecito del legislatore: le nuove frontiere del risarcimento del danno nella giurisprudenza della Corte di giustizia". Vi si esamina la giurisprudenza più recente sul risarcimento del danno conseguente alla violazione del diritto comunitario, che dovrebbe intensificarsi dopo l'entrata in vigore della carta dei diritti dell'Unione Europea. LEGGI DI SEGUITO IL COMMENTO TRATTO DALLA CITATA NEWSLETTER (e aderisci al rinnovato social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it) ...
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Segnalo, nella newsletter n. 20 di www.europeanrights.eu "I DIRITTI FONDAMENTALI NELL’ORDINAMENTO INTEGRATO E IL RUOLO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA", relazione tenuta da Giuseppe Bronzini all'incontro di studi organizzato dal C.S.M. il 1/2/2010, su "I diritti fondamentali nell'ordinamento integrato". LEGGI DI SEGUITO LA RELAZIONE (e aderisci al rinnovato social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it) ...
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La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, decidendo la causa 29808/06 in data 22/4/2010 (arrète definitif 22/7/2010), interviene in tema di imparzialità del giudice. La Corte afferma che il mero fatto che un giudice, in fase di indagini, abbia preso già delle decisioni riguardo alla detenzione di un soggetto di per sé non fa sorgere dubbi sulla imparzialità di quel giudice. Però, se esso giudice aveva espresso un vero e proprio pregiudizio in ordine alla colpevolezza della persona sottoposta a indagini, e non semplicemente un sospetto, si devono riconoscesre giustificati i dubbi sulla sua oggettività ed imparzialità. Altrimenti è integrata la violazionedell'articolo 6 della Convenzione. Rilevanti in particolare, in tema di obiettiva giustificabilità del dubbio di imparzialità del giudice, queste considerazioni della Corte: "2. Appréciation de la Cour 34. La Cour examinera le grief du requérant à la lumière des principes énoncés dans sa jurisprudence pertinente en la matière (voir, entre autres, les arrêts Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 75, CEDH 2007-XI, et Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, § 95, 15 octobre 2009). 35. Dans la présente affaire, la Cour n'a relevé aucun élément susceptible de prouver la partialité ou de mettre en doute l'impartialité subjective des magistrats concernés. Tel que le grief est articulé, la Cour estime que l'impartialité subjective n'est pas ici mise en cause par le requérant, et en déduit que l'on se place sur le terrain de l'impartialité objective du juge. 36. A cet égard, la Cour rappelle que le simple fait qu'un juge ait déjà pris des décisions avant le procès, notamment au sujet de la détention provisoire, ne peut justifier en soi des appréhensions quant à son impartialité (Hauschildt c. Danemark, arrêt du 24 mai 1989, § 50 ; Sainte-Marie c. France, arrêt du 7 décembre 1992, no 12981/87, § 32). La question portant sur le maintien d'un placement en détention provisoire ne se confond pas avec la question portant sur la culpabilité de l'intéressé ; on ne saurait ainsi assimiler des soupçons à un constat formel de culpabilité. Toutefois, des circonstances particulières peuvent, dans une affaire donnée, mener à une conclusion différente (Sainte-Marie, précité § 32). 37. En l'espèce, la Cour estime que la motivation retenue par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, dans les deux arrêts précités des 17 avril et 31 juillet 2003, constitue davantage une idée préconçue de la culpabilité du requérant que la simple description d'un « état de suspicion », au sens de la jurisprudence de la Cour. 38. S'il ne peut être reproché à la chambre de l'instruction d'avoir repris le fait, mis en exergue par l'instruction du dossier, que le seul trafic reconnu par le requérant apparaissait effectivement comme étant « des plus conséquents », la Cour considère en revanche qu'en s'exprimant en des termes clairs et non équivoques quant au rôle exact du requérant et à sa place dans le réseau délictueux (« il agissait en véritable professionnel du trafic », et était considéré comme « l'un des principaux trafiquants »), ainsi que sur l'étendue de son implication dans ce trafic (« dont il tirait très largement bénéfice ») les magistrats de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans sont allés au-delà d'un simple état de suspicion à son encontre. Elle constate qu'en adoptant une telle motivation, et notamment en tirant des conclusions catégoriques de discordances apparentes, relevées dans l'arrêt du 17 avril 2003, entre les déclarations du requérant et certains éléments matériels recueillis lors des investigations (voir le paragraphe 15 ci-dessus), la chambre de l'instruction ne s'est pas limitée à une appréciation sommaire des faits reprochés pour justifier la pertinence d'un maintien en détention provisoire, mais s'est au contraire prononcée sur l'existence d'éléments de culpabilité à la charge du requérant. 39. La Cour ne saurait dès lors conclure que les décisions litigieuses ne comportent aucune motivation ou appréciation quelconque de culpabilité au regard des faits reprochés au requérant (voir a contrario Kiratli c. Turquie, (déc.), no 6497/04, 9 octobre 2007, et Gosselin c. France, (déc.), 6 avril 2004). Elle estime en conséquence que l'impartialité objective des deux magistrats de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Orléans – qui ont fait partie de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans ayant rendu les arrêts litigieux des 17 avril et 31 juillet 2003 – pouvait ainsi paraître sujette à caution. Il s'ensuit que les appréhensions du requérant peuvent passer pour objectivement justifiées. 40. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention".
LEGGI DI SEGUITO L'INTERA DECISIONE SULL'AFFAIRE CHESNE C/ FRANCE (e aderisci al rinnovato social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it) ...
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Leggi di seguito il commento del giudice rumeno Cristi Danilet che ricostruisce gli standards internazionali sulle garanzie di imparzialità e indipendenza della magistratura, con particolare riferimento agli orientamenti del Consiglio d’Europa (e aderisci al rinnovato social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it) ...
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Giovanni Salvi, intervenendo al FRANKFURT SYMPOSIUM nel novembre del 2008, commentava la situazione dell'indipendenza dei giudici. Dall’intervento emerge che il sistema di valutazione italiano non è conforme al modello richiesto o condiviso dagli altri paesi; esso infatti è strettamente collegato al modello adottato in Italia secondo cui i magistrati sono dipendenti pubblici che costituiscono un corpo separato; vengono assunti dopo un concorso pubblico e la progressione della loro carriera dipende da valutazioni scritte. LEGGI DI SEGUITO LA RELAZIONE DI GIOVANNI SALVI PER IL FRANKFURT SYMPOSIUM DEL 7/8 NOVEMBER 2008 (e aderisci al rinnovato social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it) ...
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Lord Justice Thomas, presidente dell'European Network of Councils for the Judiciary, intervenendo al FRANKFURT SYMPOSIUM nel novembre del 2008, commentava la situazione dell'indipendenza dei giudici in Europa. Enfatizzando la necessità dell’indipendenza della magistrature rispetto allo Stato, sosteneva nella sua relazione ("Some perspectives on Councils for the Judiciary") che la magistratura necessita di un istituto centrale, per poter assolvere i propri compiti e gestire il rapporto con il legislatore e con il potere esecutivo. LEGGI DI SEGUITO LA RELAZIONE DI LORD JUSTICE THOMAS PER IL FRANKFURT SYMPOSIUM DEL 7/8 NOVEMBER 2008 (e aderisci al rinnovato social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it) ...
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Eric Alt, giudice della Corte di cassazione di Parigi e vice presidente di Medel commentava nel novembre del 2008 la situazione dell'indipendenza dei giudici in Europa, individuando i modelli europei sull’ indipendenza giudiziaria e indicando le priorità di intervento. LEGGI DI SEGUITO LE VALUTAZIONI DEL GIUDICE ERIC ALT ...
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C'è una argomentazione decisiva per sostenere che il Consiglio Nazionale Forense non può esser considerato giudice. E' la contrarietà di tale qualificazione al diritto dell'Unione Europea e in particolare all'art. 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/Ce. L'art. 9 della direttiva 98/5, rubricato «Motivazione e ricorso giurisdizionale», dispone quanto segue: «Le decisioni con cui viene negata o revocata l’iscrizione di cui all’articolo 3 e le decisioni che infliggono sanzioni disciplinari devono essere motivate. Tali decisioni sono soggette a ricorso giurisdizionale di diritto interno». Al riguardo si deve riconoscere che la composizione del C.N.F., costituito da soli avvocati, ne fa un collegio privo della caratteristica della indipendenza in senso oggettivo, come in casi analoghi ha riconosciuto la giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. Si consideri che la Corte di giustizia (Grande Sezione), con sentenza pronunciata il 19 settembre 2009 nella causa C-506/04, ha espresso un principio, in tema di composizione degli organi competenti a esaminare i ricorsi, che di necessità deve portare, sia gli amministratori che i giudici italiani a negare il ruolo di "giudice" al C.N.F., in quanto disegnato dall'ordinamento interno quale "giudice speciale" della tenuta degli albi forensi e della disciplina forense, composto da soli avvocati e abilitato a emettere sentenze impugnabili innanzi al giudice supremo (Sezioni Unite della Cassazione) con ricorso che consente solo un controllo in diritto e non in fatto.
Ha, infatti, dichiarato la Corte di Giustizia, al punto 1 della suddetta decisione: "L’art. 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, va interpretato nel senso che osta ad un procedimento di ricorso nel contesto del quale la decisione di diniego dell’iscrizione di cui all’art. 3 della detta direttiva deve essere contestata, in primo grado, dinanzi ad un organo composto esclusivamente di avvocati che esercitano con il titolo professionale dello Stato membro ospitante e, in appello, dinanzi ad un organo composto prevalentemente di siffatti avvocati, quando il ricorso in cassazione dinanzi al giudice supremo di tale Stato membro consente un controllo giurisdizionale solo in diritto e non in fatto". I punti della sentenza del 19/6/2006 che si evidenziano sono i seguenti: "6 L’art. 9 della direttiva 98/5, rubricato «Motivazione e ricorso giurisdizionale», dispone quanto segue: «Le decisioni con cui viene negata o revocata l’iscrizione di cui all’articolo 3 e le decisioni che infliggono sanzioni disciplinari devono essere motivate. Tali decisioni sono soggette a ricorso giurisdizionale di diritto interno».
31 Il giudice del rinvio spiega che la questione della compatibilità con l’art. 9 della direttiva 98/5 del procedimento di ricorso istituito dalla normativa lussemburghese si ripercuote direttamente su quella della competenza dei giudici amministrativi a dirimere la controversia della causa principale. ...
32 In tali circostanze, la Cour administrative ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’art. 9 della direttiva 98/5/ (…) debba essere interpretato nel senso che esclude un procedimento di ricorso quale quello previsto dalla legge 10 agosto 1991, come modificata dalla legge 13 novembre 2002. 2) Più in particolare, se organi quali il Conseil disciplinaire et administratif e il Conseil disciplinaire et administratif d’appel rappresentino organi competenti a conoscere dei “ricors[i] giurisdizional[i] di diritto interno” ai sensi dell’art. 9 della direttiva 98/5 e se [tale articolo] debba essere interpretato nel senso che esclude un mezzo di ricorso che imponga di adire uno o più organi di tale natura prima di poter adire su una questione di diritto una “corte o un tribunale” ai sensi del [detto articolo]. ...
43 Con le prime due questioni, che occorre trattare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di interpretare la nozione di ricorso giurisdizionale di diritto interno ai sensi dell’art. 9 della direttiva 98/5 con riferimento ad una procedura di ricorso come quella prevista dalla normativa lussemburghese.
44 In proposito, occorre ricordare che l’art. 9 della direttiva 98/5 stabilisce che le decisioni dell’autorità competente dello Stato membro ospitante che respingono l’iscrizione di un avvocato che desidera esercitarvi le sue attività con il suo titolo professionale d’origine devono essere soggette a ricorso giurisdizionale di diritto interno.
45 Da tale disposizione si evince che gli Stati membri sono tenuti ad adottare provvedimenti sufficientemente efficaci per raggiungere lo scopo della direttiva 98/5 e a garantire che i diritti in tal modo attribuiti possano essere effettivamente fatti valere dagli interessati dinanzi ai giudici nazionali (v., per analogia, sentenza 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 17).
46 Come sottolineato dal governo francese e dalla Commissione, il controllo giurisdizionale imposto dalla detta disposizione è espressione di un principio generale del diritto comunitario che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è inoltre sancito agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (v., in particolare, sentenze Johnston, cit., punto 18; 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens e a., Racc. pag. 4097, punto 14; 27 novembre 2001, causa C‑424/99, Commissione/Austria, Racc. pag. I‑9285, punto 45, e 25 luglio 2002, causa C‑459/99, MRAX, Racc. pag. I‑6591, punto 101).
47 Ai fini dell’effettiva tutela giurisdizionale dei diritti previsti dalla direttiva 98/5, l’organo chiamato a decidere i ricorsi contro le decisioni di diniego dell’iscrizione di cui all’art. 3 di tale direttiva deve corrispondere alla nozione di giudice come definita dal diritto comunitario.
48 La detta nozione è stata definita, nella giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla nozione di giudice nazionale ai sensi dell’art. 234 CE, mediante enunciazione di una serie di requisiti che l’organo in questione deve presentare, quali la sua origine legale, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche (v., in questo senso, tra le altre, sentenze 30 giugno 1966, causa 61/65, Vaassen-Göbbels, Racc. pag. 377, in particolare pag. 395, e 17 settembre 1997, causa C‑54/96, Dorsch Consult, Racc. pag. I‑4961, punto 23) nonché l’indipendenza e l’imparzialità (v., in questo senso, tra le altre, sentenze 11 giugno 1987, causa 14/86, Pretore di Salò/X, Racc. pag. I‑2545, punto 7; 21 aprile 1988, causa 338/85, Pardini, Racc. pag. 2041, punto 9, e 29 novembre 2001, causa C‑17/00, De Coster, Racc. pag. I‑9445, punto 17).
49 La nozione di indipendenza, intrinseca alla funzione giurisdizionale, implica innanzi tutto che l’organo interessato si trovi in posizione di terzietà rispetto all’autorità che ha adottato la decisione oggetto del ricorso (v., in questo senso, in particolare, sentenze 30 marzo 1993, causa C-24/92, Corbiau, Racc. pag. I-1277, punto 15, e 30 maggio 2002, causa C‑516/99, Schmid, Racc. pag. I‑4573, punto 36).
50 Essa presenta inoltre due aspetti.
51 Il primo aspetto, avente carattere esterno, presuppone che l’organo sia tutelato da pressioni o da interventi dall’esterno idonei a mettere a repentaglio l’indipendenza di giudizio dei suoi membri per quanto riguarda le controversie loro sottoposte (v., in questo senso, sentenze 4 febbraio 1999, causa C‑103/97, Köllensperger e Atzwanger, Racc. pag. I‑551, punto 21, e 6 luglio 2000, causa C‑407/98, Abrahamsson e Anderson, Racc. pag. I‑5539, punto 36; v. anche, nello stesso senso, Corte eur. D.U., sentenza Campbell e Fell c. Regno Unito del 28 giugno 1984, serie A n. 80, § 78). Tale indispensabile libertà da siffatti elementi esterni richiede talune garanzie idonee a tutelare la persona che svolge la funzione giurisdizionale, come, ad esempio, l’inamovibilità (v., in questo senso, sentenza 22 ottobre 1998, cause riunite C‑9/97 e C‑118/97, Jokela e Pitkäranta, Racc. pag. I‑6267, punto 20).
52 Il secondo aspetto, avente carattere interno, si ricollega alla nozione di imparzialità e riguarda l’equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi concernenti l’oggetto di quest’ultima. Questo aspetto impone il rispetto dell’obiettività (v., in questo senso, sentenza Abrahamsson e Anderson, cit., punto 32) e l’assenza di qualsivoglia interesse nella soluzione da dare alla controversia all’infuori della stretta applicazione della norma giuridica.
53 Tali garanzie di indipendenza e di imparzialità implicano l’esistenza di disposizioni, relative, in particolare, alla composizione dell’organo e alla nomina, durata delle funzioni, cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità del detto organo rispetto a elementi esterni ed alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti (v, al riguardo, citate sentenze Dorsch Consult, punto 36; Köllensperger e Atzwanger, punti 20-23, nonché De Coster, punti 18-21; v. anche, in questo senso, Corte eur. D.U., sentenza De Cubber c. Belgio del 26 ottobre 1984, serie A n. 86, § 24).
54 Nel caso di specie, la composizione del Conseil disciplinaire et administratif, come stabilita dall’art. 24 della legge 10 agosto 1991, è caratterizzata dalla esclusiva presenza di avvocati di nazionalità lussemburghese, iscritti nell’elenco I dell’albo degli avvocati – ossia l’elenco degli avvocati che esercitano con il titolo professionale lussemburghese e che hanno superato l’esame di fine tirocinio – eletti dalle rispettive assemblee generali dell’ordine degli avvocati di Lussemburgo e di quello di Diekirch.
55 Per quanto riguarda il Conseil disciplinaire et administratif d’appel, la modifica apportata all’art. 28, n. 2, della legge 10 agosto 1991 dall’art. 14 della legge 13 novembre 2002 attribuisce peso preponderante ai membri aggiunti, che devono essere iscritti nel medesimo elenco e sono presentati dal consiglio di ciascuno degli ordini di cui al punto precedente di questa sentenza, rispetto ai magistrati di professione.
56 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 47 delle conclusioni, le decisioni di diniego dell’iscrizione di un avvocato europeo adottate dal conseil de l’ordre – i cui membri, a norma dell’art. 16 della legge 10 agosto 1991, sono avvocati iscritti nell’elenco I dell’albo degli avvocati – in primo grado sono soggette al controllo di un organo composto esclusivamente di avvocati iscritti nello stesso elenco e, in appello, di un organo prevalentemente composto di tali avvocati.
57 Pertanto, in tali condizioni, un avvocato europeo cui il conseil de l’ordre abbia negato l’iscrizione nell’elenco IV dell’albo degli avvocati ha legittimi motivi di temere che, a seconda dei casi, la totalità o la maggior parte dei membri di tali organi abbiano un comune interesse contrario al suo, ossia quello di confermare una decisione che esclude dal mercato un concorrente che ha acquisito la sua qualifica professionale in un altro Stato membro, nonché di paventare il venir meno dell’equidistanza dagli interessi in causa (v., in questo senso, Corte eur. D.U., sentenza Langborger c. Svezia del 22 giugno 1989, serie A, n. 155, § 35).
58 Le disposizioni che disciplinano la composizione di organi come quelle in esame nella causa principale non risultano quindi idonee a fornire un’adeguata garanzia di imparzialità.
59 Contrariamente a quanto afferma l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, i timori suscitati da tali norme in materia di composizione non possono essere fugati dalla possibilità di esperire un ricorso in cassazione, prevista dall’art. 29, n. 1, della legge 10 agosto 1991, avverso le sentenze del Conseil disciplinaire et administratif d’appel.
60 L’art. 9 della direttiva 98/5, infatti, pur non escludendo la previa presentazione di un ricorso dinanzi ad un organo non giurisdizionale, non prevede però che l’interessato possa esperire il rimedio giurisdizionale solo dopo l’eventuale esaurimento di rimedi di altra natura. In ogni caso, quando un ricorso dinanzi ad un organo non giurisdizionale è previsto dalla normativa nazionale, il detto art. 9 richiede un accesso effettivo ed entro un termine ragionevole (v., per analogia, sentenza 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I‑8375, punti 180-205 e 223-234) ad un giudice ai sensi del diritto comunitario, competente a pronunciarsi sia in fatto che in diritto.
61 Ebbene, a prescindere dalla questione della compatibilità del previo passaggio per due organi non giurisdizionali con il requisito del termine ragionevole, la competenza della Cour de cassation del Granducato di Lussemburgo è limitata alle questioni di diritto, per cui essa non dispone di una piena giurisdizione (v., in questo senso, Corte eur. D.U., sentenza Incal c. Turchia del 9 giugno 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, pag. 1547, § 72).
62 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere le prime due questioni dichiarando che l’art. 9 della direttiva 98/5 va interpretato nel senso che osta ad un procedimento di ricorso nel contesto del quale la decisione di diniego dell’iscrizione di cui all’art. 3 della detta direttiva deve essere contestata, in primo grado, dinanzi ad un organo composto esclusivamente di avvocati che esercitano con il titolo professionale dello Stato membro ospitante e, in appello, dinanzi ad un organo composto prevalentemente di siffatti avvocati, quando il ricorso in cassazione dinanzi al giudice supremo di tale Stato membro consente un controllo giurisdizionale solo in diritto e non in fatto."
LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NELLA CAUSA C-506/04, TRATTA DAL SITO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (e aderisci al rinnovato social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it) ...
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 "Noi nani intelligenti, con la nostra volontà e con i nostri fini, veniamo molestati da stupidi, arcistupidi giganti, i casi, gettati a terra dalla loro corsa, spesso calpestati a morte, ma nonostante tutto ciò, non vorremmo rimanere senza la terribile poesia di questa vicinanza, poichè questi mostri giungono spesso quando la vita nella tela di ragno dei fini è diventata troppo noiosa o troppo angustiosa e ci offrono un sublime diversivo per il fatto che la loro mano lacera l'intera ragnatela". (Friedrich Nietzsche)
"Difendersi dal potere. Per una resistenza costituzionale", Vitale E., Laterza, 2010
Secondo la sentenza n. 9812/2008 della Cassazione, sezione Lavoro (nello stesso senso Cass. n. 17053/2008), i criteri distintivi del lavoro subordinato sono, in genere: - l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro; - l’inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell’organizzazione aziendale; - l’assenza del rischio d’impresa; - la continuità della prestazione; - l’obbligo di osservare un orario di lavoro; - la cadenza e la forma della retribuzione; - l’utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro (ex multis Cass. n.21028/2006, n.4171/2006, n.20669/2004). Più recentemente, con sentenza 9215 del 19 aprile 2010, la sezione Lavoro della Cassazione (sulla scia, comunque, di altre decisioni, quali Cass. 27 marzo 2000, n. 3674; Cass. 3 aprile 2000, n. 4036) ha compiuto un passo ulteriore ed ha enunciato il seguente principio di diritto: “nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, oppure, all'opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, ed occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore”. DOMANDA: LA SENTENZA 9215 DEL 19/4/2010 DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE QUANTE MIGLIAIA DI AVVOCATI IMPONE DI CANCELLARE DAGLI ALBI FORENSI PER CARENZA DEL REQUISITO MITICO DELL'INDIPENDENZA?
Leggo su ilsole 24ore del 16 giugno 2010 che, a cura dell'Osservatorio Permanente Giovani Avvocati (O.P.G.A.) costituito dal gruppo di lavoro per le politiche giovanili e coordinato da Giovanni D'Inella in seno al C.N.F., è stata svolta un'indagine intitolata "Giovani avvocati, così, altrove o altrimenti". S'è trattato d'una rilevazione via web con un questionario inviato a oltre 25.000 avvocati d'età inferiore a 40 anni, con la collaborazione dell'AIGA e della Associazione degli Studi Legali Associati. Tra i risultati dell'indagine appare di eccezionale rilevanza la quantificazione del fenomeno dell'avvocatura dipendente: il 18% degli intervistati dichiara di aver aperto lo studio professionale da solo mentre il 20% dichiara di collaborare in studi altrui "senza clienti propri", con un solo studio committente di cui usa spazi e strumenti di lavoro (a Milano la percentuale degli avvocati "dipendenti" sale al 30%). Si tratta di una realtà tanto evidente quanto "dolosamente" passata sotto silenzio dagli pseudoriformatori. L'articolo de ilsole24ore riferisce che per D'Inella "l'autonomia della professione deve porsi l'obiettivo di regolare la posizione di tanti <<parasubordinati>>". Speriamo che ci riesca. Io dico che il problema è il solito: in Italia non si ha il coraggio di fare riforme vere perchè i potentati sono più forti dei soggetti che sarebbero avvantaggiati da riforme vere, quelle proconcorrenziali. ... aderisci al rinnovato network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it
(l'illustrazione, da un bestiario medievale: la Fenice che brucia nel fuoco)
Con sentenza n. 16507/2010 (udienza 11 FEBBRAIO 2010 - deposito 28 APRILE 2010) la Cassazione ha affrontato la vicenda che ha formato oggetto della sentenza del 17 settembre 2009 (ricorso n. 10249/03, caso Scoppola) con la quale la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato la violazione da parte dell’Italia degli artt. 6 e 7 della Convenzione in relazione alla condanna di un imputato alla pena dell’ergastolo inflitta in grado di appello seguito al giudizio abbreviato definito il giorno dell’entrata in vigore del D.L. n. 341 del 2000 (l'applicazione della pena dell'ergastolo, nella fattispecie, è stata ritenuta retroattiva e pertanto illegittima dalla Corte europea ). La Corte di cassazione, preso atto dell’esigenza di provvedere all’immediata caducazione della decisione viziata, ha rideterminato la pena in trenta anni di reclusione, annullando senza rinvio la sentenza della Corte di assise di appello che aveva irrogato l’illegittimo trattamento sanzionatorio, previa la revoca in parte qua della sentenza della stessa Corte di cassazione che aveva fatto passare in giudicato la condanna all’ergastolo. L'interpretazione della Cassazione segue la linea tracciata dalla Sesta sezione (affarie Drassich) che aveva ritenuto che il ricorso straordinario in Cassazione per la correzione dell'errore materiale o di fatto sia il rimedio più idoneo (anche in relazione alla necessità di rispettare il principio di economia dei mezzi processuali) per risolvere le iniquità dichiarate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in quei casi in cui non sia necessario riaprire il processo "nel merito". Leggi il testo della sentenza della Cassazione all'indirizzo http://www.cortedicassazione.it/Documenti/16507_02_10.pdf (e aderisci ai social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it)
 (una spiaggia a Barbuda)
Leggi di seguito, dal sito www.italiansinfuga.com una raccolta di storie di gente che, per lo più, se ne va per colpa delle regole di chiusura dei mercati italiani ...
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(la porta Santa della Basilica di Collemaggio a L'Aquila. Ha resistito al terremoto)
La Corte europea dei diritti dell'uomo, Con la sentenza del 1° giugno 2010 (nel ricorso n. 36659/04, Ionescu contro Romania), ha emesso la prima decisione fondata sul nuovo testo dell'articolo 35 della C.E.D.U., introdotto dal Protocollo 14. La Corte ha interpretato la nuova condizione che gli permette di dichiarare irricevibile il ricorso se chi agisce in giudizio «non ha subito alcun pregiudizio importante». Ha ritenuto, in particolare, che per valutare il pregiudizio importante, è necessario tenere conto dell’impatto monetario della questione alla base del ricorso perché, se si tratta di una causa che verte su un importo che possa ritenersi piccolo (in se riguardato ma anche in riferimento alla situazione economica del ricorrente), si deve dichiarare il ricorso irricevibile. Nella fattispecie la Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso proprio perché non ha riscontrato “ripercussioni importanti sulla vita personale” del ricorrente. Per la Corte, inoltre, nel caso non era necessario un esame nel merito per assicurare il rispetto dei diritti dell’uomo. Ha ritenuto importante, infatti, che la questione fosse stata «debitamente esaminata da un tribunale interno» e che il ricorrente avesse potuto sollevare le questioni relative all’eventuale violazione dell’equo processo anche sul piano nazionale. La Corte di Strasburgo ha ulteriormente delineato i contorni del nuovo filtro di ricevibilità nel decidere, sempre nel senso della irricevibilità, un ulteriore ricorso (il ricorso n. 25551/05, Korolev (III) contro Russia) con decisione depositata il 1° luglio 2010. In tale decisione la Corte ha affermato che spetta a essa stessa fissare i criteri obiettivi per l’applicazione della nuova norma che introduce un filtro ai procedimenti. Ha confermato, quindi, che i ricorsi sono ammissibili solo in presenza di un “pregiudizio importante” che, nel caso di specie (nel quale un cittadino russo non aveva avuto accesso a un fascicolo amministrativo riguardante istanza di rilascio di passaporto, che gli era stato consegnato con notevole ritardo) la Corte ha ritenuto non sussistentepoichè ha accertato che la pretesa economica alla base dell’azione del ricorrente era pari a 1 euro. La Corte ha comunque precisato che in alcuni casi, malgrado il basso valore economico del ricorso, potrebbero sorgere importanti questioni di principio. .
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La sesta sezione civile della Cassazione, con ordinanza in Camera di consiglio n. 17506/2010, depositata il 26 luglio 2020, ha confermato la condanna di un avvocato a risarcire il danno prodotto al suo cliente per non aver avviato un procedimento monitorio e aver invece azionato un giudizio ordinario. Si legge nell'ordinanza: "1. Il fatto che ha originato la controversia è il seguente: per ottenere il pagamento dei compensi professionali di architetto vantati nei confronti di terzi, l'avvocato officiato ha promosso un giudizio ordinario invece di ricorrere al procedimento monitorio che avrebbe garantito un sollecito soddisfacimento del credito. Con sentenza ... la Corte d'appello dell'Aquila ha condannato il legale ... a risarcire il danno subito dal cliente ... per violazione del dovere di diligenza professionale nella sua difesa nella controversia giudiziaria. Alla Corte di Cassazione è stata devoluta la seguente questione di diritto: se possa costituire fonte di responsabilità professionale, dando luogo al risarcimento del conseguente danno, la scelta processuale del legale. ... Il ricorso non prospetta argomentazioni che possano indurre la Corte a modificare il proprio orientamento come espresso, tra le altre, da Cass. n. 6967 del 2006. La sentenza impugnata non si è discostata dai principi ivi enunciati, avendo ravvisato, con apprezzamento di fatto congruamente e razionalmente motivato, quindi incensurabile, il danno arrecato al rappresentato nella circostanza che, fatto ricorso al procedimento monitorio giustificato dall'abbondante documentazione, sarebbe stato agevole ottenere la provvisoria esecuzione ove le controparti avessero proposto opposizione, quindi il soddisfacimento del credito senza attendere i tempi lunghi del procedimento ordinario".
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 Il Consiglio di Stato, già con decisione 6 marzo -17 aprile 2007, n. 1736, ha affermato che anche in campo nazionale è pienamente riconosciuto il principio comunitario di proporzionalità. Si legge nella sentenza:: "Il principio di proporzionalità, che investe lo stesso fondamento dei provvedimenti limitativi delle sfere giuridiche del cittadino (in specie quelle di ordine fondamentale) e non solo la graduazione della sanzione, assume nell'ordinamento interno lo stesso significato che ha nell'ordinamento comunitario. Come è oggi confermato dalla clausola di formale recezione ex art. 1, comma 1, legge 241/1990, nel testo novellato dalla legge 15/2005. Equivalenza particolarmente pregnante nel sistema antitrust, articolato su un livello a due piani, nazionale e comunitario, il cui rapporto è retto dal principio di sussidiarietà. Esso, dunque, si articola in tre distinti profili: a) idoneità: rapporto tra il mezzo adoperato e l'obiettivo perseguito. In virtù di tale parametro l'esercizio del potere è legittimo solo se la soluzione adottata consenta di raggiungere l'obiettivo; b) necessarietà: assenza di qualsiasi altro mezzo idoneo ma tale da incidere in misura minore sulla sfera del singolo. In virtù di tale parametro la scelta tra tutti i mezzi astrattamente idonei deve cadere su quella che comporti il minor sacrificio; c) adeguatezza: tollerabilità della restrizione che comporta per il privato. In virtù di tale parametro, l'esercizio del potere, pur idoneo e necessario, è legittimo solo se rispetta una ponderazione armonizzata e bilanciata degli interessi, in caso contrario la scelta va rimessa in discussione."
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Per approfondire la questione della risarcibilità del danno causato dallo Stato italiano agli avvocati-part-time con la l. 339/03 leggi: "L'illecito dello Stato tra diritto comunitario e diritto interno", di Ermanno Calzolaio, ed. Giuffrè; "La discrezionalità del legislatore nella giurisprudenza della Corte costituzionale", a cura di Michele Scudiero e sandro Staiano, Jovene editore.
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(la fenice brucia tra le fiamme, da un bestiario medioevale)
Come contributo al dibattito sulla ammissibilità delle società di capitali, interdisciplinari e aperte anche a soci di mero capitale, quali strumenti organizzativi per l'esercizio della professione forense, pare utile ricordare quanto affermava, su questione solo in parte diversa, la Corte costituzionale nella sentenza n. 345 del 1995. Leggi di seguito quanto scriveva la Corte (e aderisci ai social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.come per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it ) ...
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(l'illustrazione: San Domenico di Guzman presiede a un autodafè, Pedro Berruguete, 1475)
In caso di illegittimità del provvedimento amministrativo per contrasto rispetto al diritto comunitario si deve valutare, da parte della pubblica amministrazione, la sussistenza dell'interesse pubblico all'esercizio del potere di autotutela d'annullamento anche sotto l'aspetto di interesse specifico ad evitare che l'azione amministrativa anticomunitaria produca effetti economici pregiudizievoli per la collettività. L'ha affermato il TAR di Palermo (Sentenza 15 settembre 2008, n. 1162), richiamando l'art. 21 nonies L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15. In particolare se ricorre la c.d. illegittimità comunitaria del provvedimento, l'interesse pubblico specifico da vagliare è anche quello di evitare che l'atto anticomunitario produca effetti economici pregiudizievoli per la collettività a seguito della possibile azione di rivalsa (ai sensi dell'art. 1 comma 1215, l. 27 dicembre 2006 n. 296) che lo Stato (responsabile sul piano internazionale della violazione delle norme comunitarie) può esercitare nei confronti dell'ente pubblico che abbia emanato e non abbia annullato in autotutela un provvedimento contrario al diritto comunitario.
CHE NE DITE DI PROSPETTARE AI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI LA NECESSITA' DI ANNULLARE D'UFFICIO LE CANCELLAZIONI DISPOSTE IN VIRTU' DI UNA INTERPRETAZIONE DELLA L. 339/03 CONTRARIA AL DIRITTO COMUNITARIO E POSSIBILE FONTE DI RESPONSABILITA' PER LO STATO E PER GLI STESSI CONSIGLI DEGLI ORDINI (A SEGUITO DI RIVALSA DA PARTE DELLO STATO VERSO I CONSIGLI DEGLI ORDINI) ? LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DEL TAR PALERMO (e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it ) ...
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Lentamente muore Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi, chi non cambia la marca, chi non rischia e cambia colore dei vestiti, chi non parla a chi non conosce. Muore lentamente chi evita una passione, chi preferisce il nero su bianco e i puntini sulle "i" piuttosto che un insieme di emozioni, proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti. Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia la certezza per l'incertezza, per inseguire un sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai consigli sensati. Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in se stesso. Muore lentamente chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare; chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante. Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce. Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare. Soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità. (P. Neruda)
La Corte di Giustizia delle Comunità europee, Grande Sezione, 19/9/2006, in causa n. C-506/04 - Skouris Pres. - LENAERTS Rel. - Ric. J. W. c/o Ordine degli avvocati del Lussemburgo, ha stabilito che: "Ai fini della effettiva tutela giurisdizionale dei diritti previsti dalla direttiva 98/5/CE, l'organo chiamato a decidere i ricorsi contro le decisioni di diniego dell'iscrizione di cui all'art. 3 di tale direttiva, deve corrispondere alla nozione di giudice come definita dal diritto comunitario. Pertanto il diniego all'iscrizione di un avvocato comunitario non può essere giudicato né in primo grado né in appello da organi composti in maggioranza da avvocati del Paese ospitante e che, quindi, hanno interesse ad ostacolare l'ingresso di nuovi concorrenti nel mercato nazionale".
La decisione ha riguardato un caso di diniego di iscrizione all'albo di un paese comunitario a fronte di una richiesta di iscrizione di soggetto che in tale Stato intendeva svolgere la professione di avvocato col titolo del suo paese comunitario d'origine. Il principio espresso dalla Corte di Giustizia sulla necessaria terzietà del giudice che doveva decidere sul diniego d'iscrizione potrebbe essere decisivo anche per valutare la posizione del giudice speciale Consiglio Nazionale Forense ove esso sia chiamato a giudicare sulla cancellazione da un albo degli avvocati. Le caratteristiche di giudice del C.N.F. vanno, infatti, vagliate in relazione a quanto statuisce la Corte di Giustizia che ha ribadito quale sia la "nozione di giudice come definita dal diritto comunitario". Leggi di seguito la sentenza della Corte di Giustizia (e aderisci al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it) ...
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La potenza non consiste nel colpire forte o spesso, ma nel colpire giusto. (Balzac)
 Le pensioni di anzianità e le pensioni di vecchiaia liquidate nel regime contributivo a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne nonchè quelle con anzianità contributiva pari o superiori a 40 anni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. L'INPS - Direzione centrale prestazioni- emanò sul tema la circolare numero 108 del 9-12-2008 con oggetto: "Articolo 19 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133. Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro".  Leggi di seguito la circolare ...
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La Corte di Giustizia della U.E. ha posto un freno al "turismo professionale" con la sentenza del 29/1/2009 nella causa C-311/06.

Ha affermato tra l'altro, nell'occasione, la Corte: "57 Accettare, in tale contesto, che la direttiva 89/48 possa essere invocata al fine di beneficiare dell’accesso alla professione regolamentata nella causa principale in Italia si risolverebbe nel consentire ad un soggetto che abbia conseguito esclusivamente un titolo rilasciato da tale Stato membro che, di per sé, non dà accesso a detta professione regolamentata di accedervi egualmente, senza che tuttavia il titolo di omologazione conseguito in Spagna attesti una qualifica supplementare o un’esperienza professionale. Un siffatto risultato sarebbe contrario al principio sancito dalla direttiva 89/48, ed enunciato al suo quinto ‘considerando’, secondo cui gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire il livello minimo di qualifica necessario allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio. 58 Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che l’art 1, lett. a), della direttiva 89/48 deve essere interpretato nel senso che la definizione della nozione di «diploma» che esso prevede non include il titolo rilasciato da uno Stato membro che non attesti alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né su di un’esperienza professionale acquisita in detto Stato membro. 59 Di conseguenza, la prima questione deve essere risolta nel senso che le disposizioni della direttiva 89/48 non possono essere invocate, al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di un titolo rilasciato da un’autorità di un altro Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né su di un’esperienza professionale acquisita in detto Stato membro. 60 In considerazione della risposta data alla prima questione, non occorre procedere alla soluzione della seconda. ....... Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: Le disposizioni della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, non possono essere invocate, al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di un titolo rilasciato da un’autorità di un altro Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né su di un’esperienza professionale acquisita in detto Stato membro" . In definitiva è stabilito che il sistema comunitario di riconoscimento dei diplomi non può utilizzarsi al fine di aggirare le regole nazionali sull'accesso alle professioni e che ciascuno Stato può, attraverso le autorità preposte al controllo delle attività professionali, limitare la circolazione e lo stabilimento a seguito di titoli conseguiti in altro paese membro se manca un elemento di transnazionalità rispetto allo Stato di origine. L'assenza di una attività di formazione o dell'esercizio concreto della professione nel paese "interposto" rende inapplicabile la direttiva 2005/36 perchè, in caso contrario, si vanificherebbe il disposto di diritto comunitario derivato per cui gli stati membri mantengono "la facoltà di stabilire il livello minimo di qualifica necessario allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul suo territorio". La norma principale, interpretata dalla Corte di Giustizia, è la direttiva n. 89/48/Cee sul sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di almeno tre anni, modificata dalla n. 2001/19/Ce e poi dalla 2005/36 (gli allegati della quale sono stati integrati con regolamento 5/12/2007, n. 1430). Con la direttiva n. 2005/36 riguardante il riconoscimento delle qualifiche professionali (ad essa si affianca la n. 2006/100 che riguarda Bulgaria e Romania) e che è stata recepita in Italia con D. Lgs. 6/11/2007, n. 206, è stata abrogata la direttiva 89/48 (recepita con D.Lgs. 27/1/92, n. 115) ma i criteri ispiratori sono rimasti inalterati. Dunque, ad oggi, l'esercizio del diritto di stabilimento è articolato in tre regimi: 1) quello generale per il riconoscimento delle qualifiche professionali; 2) quello riguardante le qualifiche comprovate dall'esperienza professionale; 3) quello applicabile solo ad alcune professioni (medici, architetti, veterinari, ingegneri, farmacisti, dentisti, infermieri e ostetriche). 
LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA, TRATTA DAL SITO www.europa.eu.int ...
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(l'illustrazione: San Domenico di Guzman presiede a un autodafè, Pedro Berruguete, 1475) Sei stato cancellato dall'albo degli avvocati per incompatibilità ex l. 339/03? Di seguito trovi una bozza di richiesta (quella che ho depositato presso il mio Consiglio dell'Ordine) di revoca in autotutela della cancellazione dall'albo. Ritengo che tutti i cancellati d'ufficio dall'albo per incompatibilità ex l. 339/03 potrebbero utilmente chiedere al proprio Consiglio dell'Ordine la revoca della cancellazione dall'albo sulla base dalla recente affermazione della Cassazione a sezioni unite per cui la incompatibilità (in senso tecnico che non esclude, anzi postula, che alla l. 339/03 si riconosca il significato d'aver introdotto un divieto di iscrizione per il futuro, ma non d'aver reitrodoto una incompatibilità che in quanto tale non avrebbe potuto operare dopo tre anni) tra esercizio della professione forense e impiego pubblico a part time ridotto risulta rimossa. Il riferimento è alla famosa sentenza sul "carabiniere praticante avvocato" che puoi leggere per intero qui. L'interesse concreto e attuale che dovrebbe imporre ai C.O.A. l'esercizio discrezionale dell'autotutela prospettata è il fatto che essi C.O.A. potrebbero esser chiamati a risarcire i danni ai soggetti cancellati o a subire la rivalsa dello Stato per le somme che questo potrà esser condannato a pagare ai c.d. "avvocati-part-time" per le cancellazioni dagli albi che fossero dichiarate illegittime per violazione delle norme del Trattato istitutivo della Comunità europea o della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.
SCARICA E UTILIZZA LA BOZZA CHE SEGUE (e aderisci al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it ) ...
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La perfezione dell'uomo consiste proprio nello scoprire le proprie imperfezioni (S. Agostino)

"mare primordiale", Maurizio Perelli, acrilico su tela (cm. 160 per 100)
Si legge a pag. 2 delle NOTE ILLUSTRATIVE PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE - MOD. 5/2010: "- incompatibilità con l’esercizio della professione forense: il mod. 5 contiene anche un espresso riferimento agli obblighi di segnalare alla Cassa Forense l’insorgere di eventuali situazioni di incompatibilità di cui all’art. 3 del R.D.L. 27/11/1933, n. 1578 e successive modificazioni. Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell’art. 2 della legge 22/7/1975, n. 319, la Cassa può rilevare situazioni di incompatibilità, ancorché non siano state accertate e perseguite dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza. I periodi relativi ad attività svolta in situazione di incompatibilità precludono sia l’iscrizione alla Cassa sia la validità degli anni ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento pensionistico".
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E' tempo di "modello 5" e allora parliamo di "avvocati fantasma", di invisibili non iscritti alla Cassa forense e che neppure adempiono all'obbligo di invio alla Cassa forense del c.d. "modello 5". Chiediamoci pure se qualcuno omet te facili verifiche e se tali omissioni integrano responsabilità contabile. Chiediamoci, infine, se è giusto sanzionare (secondo artt. 17 e 18 della l. 576/1980, nonchè D.M. 22-5-1997 "Approvazione della delibera del comitato dei delegati del 6 dicembre 1996 della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, concernente «Regolamento per l'applicazione degli articoli 17 e 18 della L. 20 settembre 1980, n. 576, come modificati dagli articoli 9 e 10 della L. 11 febbraio 1992, n. 141»" [pubblicato nella Gazz. Uff. 2 luglio 1997, n. 152]) TUTTI coloro che non adempiono al dovere di comunicare annualmente alla Cassa forense i propri redditi professionali attraverso l'invio del "modello 5". Voglio, innanzi tutto, ricordare quanto si leggeva in un articolo pubblicato su Italia Oggi il 16/4/2010, intitolato "Albo avvocati, giovani a rischio". L'autore, S. D'Alessio, scriveva dell'anomalia degli «iscritti fantasma» agli albi degli avvocati. Affermava che essa è stata segnalata in più occasioni dal presidente della Cassa forense Marco Ubertini, il quale nel corso di un'audizione nella commissione bicamerale di controllo degli enti di previdenza a ottobre del 2009, "aveva sostenuto che «tutti quei soggetti non iscritti alla Cassa, ma iscritti agli albi, teoricamente dovrebbero essere iscritti alla gestione separata Inps. Se qualcuno, aveva chiosato il presidente, ci volesse aiutare a fare una semplice verifica, vedremmo chi sono gli avvocati e chi, invece, i non avvocati». Parole che rappresentano un palese richiamo alla legge 335 del 1995 (la riforma Dini), che stabilisce che non debba esistere alcun reddito da lavoro autonomo non assoggettato a una contribuzione pensionistica".
Credo sia assolutamente necessario conoscere chi è che non fa questi facili controlli che sono, tra l'altro, essenziali per proseguire nell'esame parlamentare del disegno di riforma forense senza l'assurda lacuna conoscitiva riguardo al numero dei soggetti che in Italia effettivamente esercitano la professione di avvocato!
C'è una cosetta, facile facile, che dovrebbero chiedere di fare soprattutto coloro che vogliono ridurre il numero degli avvocati italiani e reclamano maggiore serietà. Si prende l'elenco degli iscritti negli albi degli avvocati. Si prende poi l'elenco degli iscritti alla Cassa Forense e si depennano dal primo elenco i nomi di quelli che sono nel secondo elenco. Si otterrà così un terzo elenco, che dovrebbe essere di circa 50.000 nomi, e cioè l'elenco di tutti quelli che pur essendo iscritti agli albi non sono iscritti anche alla Cassa forense. A questo punto lo si confronta con l'elenco di tutti quelli che hanno inviato nell'ultimo anno il c.d. "modello 5" alla Cassa e il gioco è fatto: avremo l'elenco di coloro che sono iscritti all'albo ma non sono iscritti alla Cassa e nemmeno hanno rispettato l'obbligo (che è sanzionato dall'art. 17 della l. 576/1980 <anche secondo l'interpretazione fattane da Cass. 24784/2009, se sussista l'obbligo di iscrizione alla Cassa forense italiana>) di comunicare annualmente alla Cassa i propri redditi. Costoro, dovrebbero essere i primi bersagli di chi reclama serietà e auspica la riduzione del numero del numero assoluto degli avvocati e la scomparsa degli avvocati "invisibili". O no?
La professione di avvocato non si deve di riformare "a casaccio", dando per buona -nonostante la enorme schiera degli "avvocati invisibili"- l'affermazione che in Italia gli avvocati esercenti la professione siano troppi!
A pag. 11 delle "NOTE ILLUSTRATIVE PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE - MOD. 5/2010" si riporta un quadro interessante delle sanzioni per irregolarità nelle comunicazioni alla Cassa. Eccolo: "REGIME SANZIONATORIO VIGENTE Il Regolamento per l’applicazione delle sanzioni, approvato con D.M. n. 9PS/82647/AVV-L-43 del 20 novembre 2000 e successive modificazioni, disciplina, come di seguito illustrato, le sanzioni dovute per le infrazioni dichiarative e contributive. Sanzioni per omesso o ritardato invio del mod.5/2010: il ritardo e l’omesso invio della comunicazione obbligatoria è soggetto alle seguenti sanzioni: comunicazione, o rettifica di quella non conforme al vero, inviata entro il 30 ottobre 2010 (in ritardo ma entro i 30 giorni dal termine previsto): sanzione di € 102,00; comunicazione, o rettifica di quella non conforme al vero, inviata tra il 31 ottobre 2010 e il 31 dicembre 2010: sanzione di € 203,00; comunicazione, o rettifica di quella non conforme al vero, inviata oltre il 31 dicembre 2010 ma prima della rilevazione dell’irregolarità da parte della Cassa : sanzione di € 267,00; omissione o trasmissione di una comunicazione non conforme al vero, non regolarizzata prima della contestazione della Cassa: sanzione di € 408,00.
Sanzioni per omesso o ritardato versamento di contributi: il ritardo e l’omesso versamento di contributi in autoliquidazione è soggetto alle seguenti sanzioni: a) omissione di versamenti dovuti in autoliquidazione: è prevista una sanzione pari al 30% dei contributi non corrisposti, ridotta al 15% nel caso siano stati eseguiti dei versamenti parziali (prima o seconda rata); b) ritardo nei versamenti dovuti in autoliquidazione: qualora i contributi siano stati corrisposti oltre i termini previsti (con riferimento a ciascuna delle due rate), la relativa sanzione sarà rapportata all’entità del ritardo secondo lo schema seguente: - versamento eseguito entro 30 giorni dal termine di scadenza: sanzione pari al 5% delle somme versate in ritardo; - versamento eseguito tra il 31° (trentunesimo) giorno e il 150° (centocinquantesimo) giorno successivo al termine di scadenza: sanzione pari al 10% delle somme versate in ritardo; - versamento eseguito oltre il 150° (centocinquantesimo) giorno successivo al termine di scadenza: sanzione pari al 15% delle somme versate in ritardo. Sia nel caso di omissione di versamenti contributivi che nel caso di ritardato versamento, è prevista una sanzione minima pari a € 15,00".
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I vostri commenti:
FRANCESCA il 17/4/2010: "Non sono d'accordo sull'articolo relativo all'inps: tanti sono costretti ad essere invisibili perchè non raggiungendo i minimi sarebbero cacciati dalla cassa e non avrebbero copertura previdenziale, dunque a malinquore scelgono l'inps; invece di cecare gli iscritti inps invisibili basterebbe un articolo di legge che superando l'assurdità del requisito della continuità prevedesse l'obbligo di iscrizione alla cassa anche con redditi minimi e correlativo obbligo di versare aI fini della pensione che so 1000 1200 euro, credo che nessuno avrebbe problemi invece di pendere tra cassa ed inps. Cordialità".
LEGGI DI SEGUITO L'ART. 17 DELLA LEGGE 576/1980 CHE TRA L'ALTRO SANZIONA IL MANCATO INVIO DEL C.D. "MODELLO 5" ...
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(l'illustrazione: San Domenico di Guzman presiede a un autodafè, Pedro Berruguete, 1475)
La sentenza 698/2010 della Cassazione ha ribadito che la P.A. che ometta di adottare un provvedimento d'autotutela deve risarcire il privato cittadino se il fatto integra illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.. Afferma tra l'altro: “Questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi sul punto, con riferimento ad un caso simile a quello di specie, ed ha affermato che può essere riconosciuto il risarcimento del danno sopportato da un soggetto per ottenere l'annullamento di un provvedimento amministrativo in sede di autotutela (danno consistente nelle spese legali sostenute per proporre ricorso contro l'atto illegittimo), non essendo esclusa la qualificazione di tali spese come danno risarcibile, per il solo fatto che esse si riferiscono ad un procedimento amministrativo (Cass. civ., Sez. I, 23 luglio 2004, n. 13801)”. Nel caso in esame l'ingiustizia del danno è messa in questione sotto un diverso profilo, cioè nel senso che si dovrebbe ritenere sottratto al giudice ordinario il potere di valutare tempi e modalità di esercizio del potere di autotutela. La soluzione, tuttavia, non può essere diversa, in quanto il danno di cui si chiede il risarcimento in realtà deriva dal compimento dell'atto illegittimo, essendo l'intervento in autotutela solo il mezzo che avrebbe potuto eliminarne tempestivamente gli effetti. Ove il provvedimento di autotutela non venga tempestivamente adottato, al punto di costringere il privato ad affrontare spese legali e d'altro genere per proporre ricorso e per ottenere per questa via l'annullamento dell'atto, la responsabilità della P.A. permane ed è innegabile. Non si tratta, quindi, dell'indebita interferenza della giurisdizione sulle modalità di esercizio del potere amministrativo, ma dell'accertamento che il danno conseguente all'atto illegittimo ha esplicato tutti i suoi effetti, per non essere la P.A. tempestivamente intervenuta ad evitarli, con i mezzi che la legge le attribuisce".
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA 698 DEL 19/1/2010 DELLA TERZA SEZIONE CIVILE DELLA CASSAZIONE (e aderisci al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it) ...
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(l'illustrazione: San Domenico di Guzman presiede a un autodafè, Pedro Berruguete, 1475)
L'Istituto di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha emanato la circolare 20/IR (puoi leggerla nel sito dell'Istituto all'indirizzo http://www.irdcec.it/node/444 ) in tema di mancato ritiro dell'atto illegittimo e di responsabilità civile dell'amministrazione finanziaria. La circolare approfondisce il tema degli interventi in autotutela del fisco e della responsabilità da omissione dell'autotutela stessa. Lo fa analizzando gli sviluppi giurisprudenziali e soprattutto la recente sentenza n. 698 del 19/1/2010 della terza sezione civile della Cassazione. La circolare esordisce, nella premessa, con l'affermare che questa sentenza "suggerisce importanti spunti di riflessione sulla possibilità di riconoscere al contribuente il diritto al risarcimento del danno in conseguenza del mancato o ritardato annullamento in autotutela di un atto illegittimo ove tale comportamento omissivo abbia arrecato danno al privato, danno conseguente al fatto di non esser l'ufficio finanziario <<tempestivamente intervenuto con il solo mezz>> (intervento in autotutela) <<che la legge gli attribuisce per eliminarne gli effetti>>". Dopo una tale premessa la circolare si articola in ulteriori 4 paragrafi e nelle "Conclusioni". I detti paragrafi centrali si intitolano: "La natura del potere di autotutela dell'amministrazione finanziaria: le posizioni della dottrina e i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità"; "La struttura dell'illecito. Illiceità e non mera illegittimità dell'atto"; "La giurisdizione competente in materia di danni da diniego di autotutela ed i rapporti tra azione di annullamento e azione risarcitoria"; "La giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno da mancato esercizio del potere di autotutela".
A commento della sentenza della Cassazione n. 698 del 2010 si legge nella circolare 20/IR del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili: La terza sezione della Suprema corte, nel tornare ad occuparsi dei rapporti tra risarcimento del danno da atto illegittimo e mancato esercizio del potere di autotutela, enunzia nella più volte citata sentenza n. 698/10 due principi di diritto di cui l'uno conferma un proprio precedente indirizzo, mentre l'altro è espressione di un nuovo orientamento. Nel caso in esame, l'amministrazione ricorrente, che censurava la sentenza del giudice di pace di Patti che l'aveva vista condannata al risarcimento dannicontestava la violazione della norma primaria del neminem laedere per difetto nela caso di specie sia dell'elemento dell'ingiustizia del danno, in quanto l'annullamento in autotutela non costituisce obbligo dell'amministrazione, sia di quello soggettivo della colpa, non essendo previsto dalla legge alcun termine per procedere a detto annullamento. La Corte ha ritenuto entrambe le argomentazioni non fondate e, limitandosi ad un esame in astratto senza scendere a valutazioni in fatto trattandosi del ricorso contro una sentenza emessa secondo equità, e quindi non censurabile in punto di motivazione, ha affermato riguardo all'ingiustiia del danno sopportato per ottenere l'annullamento in via di autotutela, e consistente nelle spese legali sostenute, che la stessa non è affatto esclusa dalla circostanza che le stesse si riferiscono "ad un procedimento amministrativo" e non ad uno contenzioso (e, dunque, non si riferisca a vere e proprie spese processuali). La Suprema corte alla censura mossa dall'amministrazione, circa la non risarcibilità dei danni da comportamenti cui la stessa non è ex lege tenuta (come l'annullamento in autotutela che l'amministrazione qualifica come non obbligatorio), invece di richiamare la propria consolidata giurisprudenza che, già a pochi mesi dalla sentenza n. 500/99, aveva affermato la risarcibilità di qualsivoglia interesse protetto dall'ordinamento <<in quanto tutta l'attività dell'amministrazione deve svolgersi non solo nei limiti della legge, ma anche nel rispetto della norma primaria del neminem laedere>>, ha preferito questa volta porre l'accento sulla non condizionata risarcibilità dei danni anche se conseguenti all'instaurazione di un procedimento amministrativo e non solo giudiziale (si veda Cass. n. 13801/04). Riguardo, invece, alla mancanza dell'elemento della colpa, in questo caso la Corte inaugura un nuovo indirizzo e, con l'affermare che il giudice ordinario ha il potere di valutare tempi e modi di esercizio del potere amministrativo di autotutela, promuove il mancato o ritardato annullamento ad elemento costitutivo della responsabilità aquiliana in quanto unico comportamento in grado di eliminare tempestivamente gli effetti pregiudizievoli prodotti dall'atto illegittimo. Ma se l'intervento in autotutela è l'unico mezzo che la legge attribuisce agli uffici per evitare il danno ingiusto recato al contribuente raggiunto da un provvedimento impositivo illegittimo, questo vuol dire che gli stessi uffici ogni qualvolta siano destinatari di una istanza di riesame non saranno facoltizzati, ma saranno invece tenuti ad attivarsi per rivalutare il proprio operato riesaminando elementi in fatto e/o in diritto erroneamente considerati o prendendone in considerazione altri sopravvenuti che è onere del contribuente istante allegare e dell'amministrazione agente imparzialmente valutare. Il dovere di agire in autotutela, quindi, sorge in conseguenza della sola emanazione di un atto impositivo illegittimo che ponendo il contribuente in una situazione di precarietà e di rischio economico impone all'amministrazione di attivarsi e di intervenire sulla causa del pericolo per evitare la violazione della regola del neminem laedere che la stessa è tenuta istituzionalmente a tutelare.
Si legge nelle Conclusioni della circolare 20/IR del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili: "In conclusione, quindi, il principio importante affermato dalla sentenza in esame (Cass. 698/2010) non è tanto quello di aver promosso l'omesso intervento in autotutela ad indice sintomatico di colpevolezza, ma quello di aver confermato come il dovere di agire in autotutela (che vuol dire per l'ufficio dovere di riesaminare il proprio operato e comunicarne l'esito al contribuente istante) consegue all'emanazione di un qualsiasi atto di imposizione che, una volta denunziato dal contribuente-destinatario come illegittimo, trasforma il pericolo di subire un danno patrimoniale ingiusto ( ...) da potenziale in attuale, imponendo così all'amministrazione finanziaria di intervenire per verificare il provvedimento denunziato ed evitare così di infrangere la regola del neminem ledere e tutti quei principi che ex art. 97 Costituzione governano l'azione dell'amministrazione. Ma oltre all'obiettivo di evitare al contribuente un danno ingiusto vi è un'ulteriore ragione che consiglierà agli uffici di intervenire per verificare, ed eventualmente annullare, il provvedimento denunziato dai contribuenti. Nel caso in cui l'amministrazione finanziaria sia stata condannata al risarcimento danni in ragione dell'omessa colposa attivazione del potere di autotutela, o anche semplicemente nel caso di colposa mancata sospensione degli effetti dell'atto illegittimo, quest'ultima potrà rivalersi (ex art. 28 Costituzione) nei confronti del funzionario-agente avviando un giudizio di responsabilità amministrativa da attivare dinanzi la Corte dei conti. Ma anche lo spettro della responsabilità patrimoniale non riuscirà ad annullare totalmente i condizionamenti psicologici-gerarchici che da sempre frenano l'attivazione dell'autotutela da parte degli uffici, trattandosi di una forma di responsabilità piuttosto difficile da dimostrare, essendo richiesto, perchè ricorra la responsabilità amministrativa del funzionario, oltre alla sussistenza dei consueti elementi tipici dell'illecito civile (rapporto organico di impiego o di servizio, danno erariale e nesso causale tra i comportamento e il danno) che l'elemento psicologico assuma i connotati del dolo o della colpa grave, elementi entrambi la cui ricorrenza è assai difficile da dimostrare".
Prima della sentenza della Cassazione n. 698/2010, la giurisprudenza non aveva mai elevato il mancato annullamento in autotutela a elemento costituito della fattispecie di illecito, limitandosi talora a considerare solo ai fini della quantificazione del danno il fatto che l'Amministrazione avesse proceduto in autotutela all'annullamento dell'atto. Dagli sviluppi della giurisprudenza della Cassazione mi pare si possa affermare che ormai il mancato o ritardato annullamento in autotutela di un atto amministrativo illegittimo e fonte di danni, che costringe ad affronare spese legali per proporre ricorso o per pervenire per altra via all'annullamento dell'atto amministrativo illegittimo e illecito, fonda il diritto al risarcimento del danno (in quanto certamente derivante dalla violazione del principio del neminem laedere).
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Il TAR Lazio, con sentenza 3162 dell'11/2/09 ha fatto un importante richiamo ai principi (sanciti da direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 7/9/05, n. 2005/36/CE) di obiettiva giustificazione e di proporzionalità della regolazione nazionale che imponga ai professionisti (anche avvocati) di paesi U.E. di rispettare eventuali condizioni di esercizio della professione imposte dallo Stato membro, diverso da quello ove hanno acquisito la qualifica professionale, nel quale intendano esercitare la stessa professione. Giustificazione e proporzionalità, però si potrebbero invocare "a contrario" dagli italiani per i quali soltanto operano le "reintroduzioni di incompatibilità" operate dalla l. 339/03.
Questo il passo importante della sentenza 3162 del TAR Lazio: "2. Il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse. La direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione europea 7.9.2005 n. 2005/36/CE è relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Il primo “considerando” della direttiva prevede che, ai sensi dell’art. 3, par. 1, lett. c), del trattato, l’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri è uno degli obiettivi della Comunità. Per i cittadini degli Stati membri, essa comporta, tra l’altro, la facoltà di esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la relativa qualifica professionale. Inoltre, l’art. 47, par. 1, del trattato prevede l’approvazione di direttive miranti al reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli. Il terzo “considerando” stabilisce peraltro che la garanzia, conferita dalla presente direttiva a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro, di accedere alla stessa professione e di esercitarla in un altro Stato membro con gli stessi diritti dei cittadini di quest’ultimo non esonera il professionista migrante dal rispetto di eventuali condizioni di esercizio non discriminatorie che potrebbero essere imposte dallo Stato membro in questione, purché obiettivamente giustificate e proporzionate. Il sedicesimo “considerando” prevede ancora che, per favorire la libera circolazione dei professionisti, garantendo al tempo stesso adeguati livelli di qualifica, varie associazioni e organismi professionali o Stati membri dovrebbero poter proporre, a livello europeo, piattaforme comuni. Le associazioni professionali in grado di proporre piattaforme comuni dovrebbero essere rappresentative a livello nazionale ed europeo; una piattaforma comune è una serie di criteri che permettono di colmare la più ampia gamma di differenze sostanziali che sono state individuate tra i requisiti di formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stat membri che regolamentano la professione in questione, e tali criteri potrebbero ad esempio includere requisiti quali una formazione complementare, un tirocinio di adattamento, una prova attitudinale o un livello minimo prescritto di pratica professionale, o una combinazione degli stessi.
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Il collega Mario Ferrara ci ha "girato" l'art. 46 e 47 della Legge professionale forense tedesca: mi pare che le compatibilità per gli avvocati tedeschi sono maggiori di quelle previste dalla legge forense italiana.
"BRAO § 46 Rechtsanwälte in permanent employment
(1) A Rechtsanwalt may not represent a client before courts or arbitral tribunals in his/her capacity as Rechsanwalt if the Rechtsanwalt has a duty to make his/her working time and labour available to this client under a permanent contract of employment or other form of employment. (2) A Rechtsanwalt may not become active: 1. if he/she has already been active in a legal capacity in the same matter as a different type of advisor who gives legal advice under a permanent contract of employment or a similar form of employment; 2. as a different type of advisor who gives legal advice under a permanent contract of employment or a similar type of employment, if he/she has already been involved with the same matter as a Rechtsanwalt. (3) The prohibitions set out in para. 2 also apply to the Rechtsanwälte and members of other professions who are or were in partnership with or who are or were otherwise associated with the Rechtsanwalt in order to jointly practise their professions, also in as far as one of them was involved as defined in para. 2. BRAO § 47 Rechtsanwälte serving in the public sector (1) Rechtsanwälte who serve as judges or civil servants, without holding such office for life, who are called to serve as soldiers in short-term service or who temporarily serve as non-civil servants in the public sector may not practise their profession as Rechtsanwalt unless they perform the duties assigned to them in an honorary capacity. However the Regional Judicial Administration may, on an Rechtanwalt's written application, appoint a deputy or allow the Rechtsanwalt to practise his/her profession himself/herself as long as this is not detrimental to the administration of justice. (2) If a Rechtsanwalt has a public office without having been made a civil servant and if he/she may not practise as a Rechtsanwalt himself/herself due to the rules governing the office in question, the Regional Judicial Administration may appoint a deputy on the Rechtanwalt's application. (3) The opinion of the Council of the Bar must be sought before a decision is taken regarding the applications referred to in para. 1 sentence 2 and para. 2."
Segnalo il libro "The Services Shift: Seizing the Ultimate Opportunity", di R. Kennedy e A. Sharma, Financial Times / Prentice Hall. Tratta dell'imminente globalizzazione dei servizi e della conseguente migrazione delle opportunità di lavoro  . Il c.d. services-sourcing imporrà di organizzare pure i servizi professionali legali in maniera tale che la "concorrenza tra ordinamenti" (di cui pure ha già parlato il nostro Consiglio di Stato) non porti alla marginalizzazione il c.d. sistema Italia.
 il sito ha una vocazione internazionale: puoi trovarci molte notizie interessanti per avvocati part time (e aspiranti tali) ma anche per " lawyers part time" d'ogni paese e, in particolare, per european lawyers e cioè per cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea abilitati ad esercitare le proprie attività professionali facendo uso di uno dei titoli professionali di cui alla direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale [ avocat / advocaat / rechtsanwalt (Belgio); aπbokat (Bulgaria); advokàt (Repubblica ceca); advokat (Danimarca); rechtsanwalt (Germania); vandeadvokaat (Estonia); dikegòros / δικεγοροσ (Grecia e Cipro); abogado / advocat / avogado / abokatu (Spagna); avocat (Francia); barrister / solicitor (Irlanda); avvocato (Italia); zverinats advokats (Lettonia); advokatas (Lituania); avocat (Lussemburgo); ugyvéd (Ungheria); avukat / prokuratur legali (Malta); advocaat (Paesi Bassi); rechtsanwalt (Austria); adwokat radca prawny (Polonia); advogado (Portogallo); avocat (Romania); odvetnik / odvetnica (Slovenia); advokàt / komercny pravnik (Slovacchia); asianajaja / advokat (Finlandia); advokat (Svezia); advocate / barrister / solicitor (Regno Unito)]. (aderisci al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it)

Emancipate yourselves from mental slavery
None but ourselves can free our minds
Have no fear for atomic energy
Cause none of theme can stop the time* (Redemption Song - Bob Marley and The Wailers, nella foto da wikipedia The Summer of '80 Garden Party, Crystal Palace Concert Bowl)
*Liberatevi dalla schiavitù mentale / Solo noi stessi possiamo liberare le nostre menti / Non temete l'energia atomica / Perchè nessuno può fermare il tempo.
 Milton Friedman era convinto che “l’unica ragione per la quale siamo ancora liberi è che lo statalismo che otteniamo vale meno di quanto ci costi”. In altri termini l’inefficienza non è da considerare sempre nociva, quella dello Stato può rappresentare l’unica nostra speranza di non diventarne schiavi. Se il nostro sistema di governo fosse efficiente sottraendoci il cinquanta per cento del nostro reddito e spendendolo oculatamente farebbe di noi tutti degli schiavi; se non lo siamo ancora diventati è solo grazie alla sua colossale inefficacia. Leggi qui l'interessante articolo di Antonio Martino tratto dal sito www.brunoleoni.it che riporta e sviluppa il ragionamento di Friedman.
 La Corte di Giustizia delle Comunità Europee (con sentenza della I Sezione, in data 6/12/2007, in causa C-300/06) decise che "L'art. 141 del Ce deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in materia di retribuzione dei dipendenti pubblici che, da un lato, definisce le ore straordinarie effettuate sia dai dipendenti a tempo pieno sia dai dipendenti a tempo parziale come ore che essi svolgono oltre il loro orario individuale di lavoro e, dall'altro lato, retribuisce tali ore secondo una tariffa inferiore alla tariffa oraria applicata alle ore effettuate entro l'orario individuale di lavoro, in modo tale che i dipendenti a tempo parziale sono retribuiti in modo meno vantaggioso dei dipendenti a tempo pieno per quanto riguarda le ore che effettuano oltre il loro orario individuale di lavoro e nei limiti del numero di ore dovute da un dipendente a tempo pieno nell'ambito del suo orario, nel caso in cui: i lavoratori danneggiati siano per la maggior parte lavoratori di sesso femminile e la disparità di trattamento non sia giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso". LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA ...
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La sentenza del Tribunale di Roma n. 11071 del 17/6/10, pur riconoscendo l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto, afferma che: "... in assenza di contrattazione collettiva nazionale di comparto, non sussiste alcun diritto alla qualifica di vice dirigente in favore del personale in possesso dei requisiti previsti".
 Molte persone ritengono sia consentito dall'ordinamento forense, sia moralmente apprezzabile, utile per i clienti, segno di atteggiamento concorrenziale del professionista, offrire servizi di consulenza legale gratuita. Io non la penso così. L'avvocato è un tecnico del diritto che non deve fornire gratuitamente i propri servizi al fine di accaparrare clientela. Lo sancisce il codice deontologico degli avvocati, il quale giustamente sanziona l'accaparramento di clientela: una forma di accaparramento, infatti, è quella che si realizza offrendo consulenze gratuite o a bassissimo prezzo. Mi domando: perchè non dovrebbe esser considerato accaparramento di clientela offrire su internet consulenze legali gratuite o a bassissimo costo e, invece, dovrebbe essere ritenuto accaparramento di clientela pubblicizzare la propria attività di avvocato divorzista con un cartellone pubblicitario quale quello qui accanto? Alla prassi lassista del low cost si preferisca il rigore del law costs e, finalmente e di nuovo, l'etica del dura lex sed lex. Su ilsole24ore del 12 agosto 2008 lessi un interessante articolo di Giulia Crivelli intitolato "Falsi, internet aggira le norme". A rileggerlo sembra ancora attualissimo, essendo indubbio che tuttora internet consente di aggirare (tra tante altre) anche le norme sulla consulenza legale o, meglio, di portare scorretta concorrenza agli avvocati da parte di: 1) non avvocati che si spacciano per avvocati; 2) avvocati che restano sconosciuti al cliente e al fisco; 3) avvocati che non si assumono la paternità e responsabilità dei pareri che inviano a chi li richiede on line. Sia chiaro, un parere in tema di diritto può esser legittimamente fornito, anche via internet, da chiunque, anche da un analfabeta (l'ha riconosciuto pure il C.N.F. nella sentenza n. 113 del 24/2/2006 definendo la consulenza on line "attività che non pare, allo stato della vigente legislazione, neppure riservata"). Il problema nasce quando, attraverso uno dei tantissimi siti che offrono consulenze legali on line, si asserisca con tutta la "leggerezza" (e l'efficacia) della diffusiva comunicazione via internet, che le dette consulenze provengono da un avvocato. Spesso non è vero che la consulenza proviene da un avvocato o, comunque, le sue modalità di erogazione non sono conformi alle norme deontologiche e/o a quelle sulla concorrenza nel servizio professionale di avvocato. Si può parafrasare l'articolo della giornalista Giulia Crivelli e riferire anche alla consulenza legale on line tante affermazioni riferite normalmente alla difficoltà di scoprire e colpire i contraffattori di merce. Borse, occhiali, articoli di moda, medicine, software falsi si vendono benissimo, come i falsi pareri di avvocati. Si può affermare che la contraffazione dei pareri legali venduti, svenduti o regalati su internet è un grande business in continua crescita; un grande business con frequenti nefasti danni collaterali per chi chiede la consulenza legale (il quale, però, non potrà lamentarsi, non essendo certo in buona fede allorché non controlla se riceve il parere da un vero avvocato e secondo le modalità della corretta erogazione del servizio professionale) e con danni economici non irrilevanti per l'intera categoria degli avvocati veri e corretti, i quali si vedono erodere una fetta (remunerativa) del mercato dei servizi professionali tipici (anche se non coperti da riserva) d’avvocato. La regolamentazione positiva, in Italia, dell’attività d’avvocato (e ancor più l'effettività dell'organizzazione della professione) ricorda, in realtà, purtroppo, per usare le parole di Hegel, la “notte in cui tutte le vacche sono nere”. Potremmo anche dire: todos caballeros o totos abogados! Comunque, l’analisi del fenomeno va approfondita, per individuare se esistono rimedi seri, e non ci si deve fermare alla sterile battaglia di retroguardia che combattono coloro che rivendicano la consulenza legale come “riserva” dell’avvocato. Bisogna riconoscere che il fenomeno delle consulenze on line dei falsi avvocati (come quello della vendita on line dei falsi prodotti di moda) sarà sempre più difficile da combattere a causa di talune caratteristiche intrinseche di internet, strumento di per se neutro ma che moltiplica in modo esponenziale le possibilità di azione dei falsari e truffatori d’ogni tipo e dei falsari e truffatori in materia di consulenze legali in particolare. E infatti, se si può sperare di rendere più difficile la vendita di una borsa falsa in spiaggia, per quella stessa borsa, o per una consulenza legale, la vendita in rete è sicuramente più facile. Copio le considerazioni della detta giornalista: come sottolinea l’Ocse nel rapporto “The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy” ( www.oecd.org/dataoecd/11/38/38704571.pdf ), internet offre ai professionisti della contraffazione i seguenti vantaggi, tutti ingigantiti dalla velocità delle transazioni: anonimato (un bravo informatico può facilmente mascherare la vera identità dei proprietari o gestori dei siti), flessibilità (i server dei siti possono essere spostati in brevissimo tempo da un Paese a un altro, a seconda delle leggi più favorevoli), grandezza del mercato, target illimitato (internet si rivolge a un’audience globale 24 ore su 24 e non a caso la maggior parte dei siti sono in inglese) e possibilità di ingannare i consumatori (web designers disonesti possono ad esempio inserire falsi commenti di utenti). E ancora: mentre i grandi gruppi commerciali del lusso spendono milioni di dollari in azioni legali per contrastare la contraffazione, in Italia gli Enti pubblici Consiglio Nazionale Forense (che pure ha al suo interno una “Commissione per la Concorrenza”) e Consigli degli ordini degli avvocati non riescono (e non possono riuscire, per la scarsa capacità "inquisitoria" derivante da scarsità di mezzi e da come sono stati disegnati dal legislatore d’altri tempi) neppure a conoscere l’entità del fenomeno della “falsità" e varia irregolarità dei pareri legali on line e certo non sono in grado di contrastare la violazione grave delle regole della concorrenza che in tale fenomeno si sostanzia. Per avere un’idea della vastità dell’offerta basta digitare su Google o qualsiasi altro motore di ricerca le parole “consulenza legale” o “parere legale” e “gratis” o “gratuita” o “low cost”: molti dei siti che appariranno non lasciano dubbi sull’irregolarità evidente rispetto alle norme deontologiche e alle norme sulla concorrenza nel servizio professionale di avvocato. Il primo luglio 2008 eBay (il gestore del più grande sito di aste on line) è stata condannata dal Tribunale di Parigi (e i giudici di secondo grado hanno confermato la sentenza) a pagare a Lvmh ben 40 milioni di euro di risarcimento per non aver fatto abbastanza per prevenire o impedire la vendita di prodotti contraffatti. Bisognerà che, ispirandosi alla condanna francese, gli avvocati italiani rispettosi del codice deontologico e delle regole della concorrenza si lamentino innanzi alla Corte di giustizia? Bisognerà che essi lamentino la violazione delle regole della concorrenza ad opera dello Stato italiano perché non tutela adeguatamente la concorrenza nel servizio professionale di avvocato e non consente (con la sua antiquata legislazione ed antiquata organizzazione, per scarsità di mezzi, del Consiglio Nazionale Forense e dei Consigli degli ordini degli avvocati) una effettiva tutela dalla concorrenza scorretta portata da colleghi scorretti e da non avvocati? O, invece, per tutelarsi efficacemente, i singoli avvocati (in funzione supplente dei Consigli degli ordini?) dovranno denunciare alla Guardia di Finanza i siti irregolari? Sperando in interventi adeguati di Antitrust e C.N.F., non ci si deve nascondere, comunque, la necessità che detti interventi siano supportati da rilevante impegno (anche organizzativo ed economico). Non si dimentichi , tra l'altro, che pur se si arriva all'ordinanza di sequestro che dispone di oscurare un sito (in ipotesi accertato strumento d'attività illegale) il vero problema sta nell'eseguirla: l'ordinanza va notificata al titolare del sito e al provider il quale deve oscurarlo e "caricare" sull'home page i motivi del sequestro. Tutto si complica se il server non è italiano; e se l'host è negli Stati uniti le complicazioni aumentano.
Una famosa delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano dell'ottobre 2000 ebbe a decretare l'irregolarità deontologica della redazione, attraverso siti internet, di pareri gratuiti, salvando invece la consulenza legale a pagamento, anche se a condizioni rigorose per non essere in contrasto con le norme del codice deontologico. Si dichiararono allora vietate non solo quelle attività di consulenza on line che fossero gratuite ma anche quelle offerte a prezzi inferiori alle tariffe professionali. Si affermò pure che doveva "escludersi la possibilità di consulenza da parte di colleghi tramite siti internet gestiti da terzi ("società di servizi", associazioni ecc.)". Ormai sono trascorsi molti anni da quando il C.N.F., nella seduta del 26/10/2002, ricordava che il codice deontologico, all'art. 17, comma I, lett. B, del testo allora vigente vietava espressamente "l'utilizzazione di Internet per offerta di servizi e consulenze legali gratis, in proprio o su siti di terzi". Ne è passata di acqua sotto i ponti ! Dopo tanto tempo la consulenza legale on line (come, d'altro canto, la formazione continua dell'avvocato e specialmente quella on line) è sempre più un business e sempre meno una cosa utile.
Il ministro Brunetta ha risposto all'interrogazione dell'On. Bobba sulla mancata istituzione della vicedirigenza. Di rilievo, a mio avviso, soprattutto i passaggi della risposta per cui: "... Appare chiara, infine, la competenza della contrattazione collettiva per la predisposizione dell'area, l'istituzione della figura professionale e la doverosità dell'attività istituzionale tesa alla predisposizione degli atti di indirizzo all'Agenzia per la rappresentanza delle pubbliche amministrazioni, ai fini dell'istituzione dell'area della vicedirigenza. Per ciò che riguarda, nello specifico, tale ultimo aspetto, si rappresenta che il Dipartimento funzione pubblica, in qualità di comitato di settore, ha adempiuto attraverso l'emanazione di un apposito atto di indirizzo all'Agenzia per le rappresentanze delle pubbliche amministrazioni, del 15 marzo 2006 (atto quadro sulla composizione dei comparti di contrattazione), in cui era contenuta una precisa indicazione per la costituzione dell'area vicedirigenziale nel comparto Ministeri. Analogamente si è disposto attraverso l'atto di indirizzo del 7 maggio 2007, relativa al Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Ministeri 2006-2009. Per ciò che attiene, invece, al successivo accordo fra le parti, appare pleonastico evidenziare che la contrattazione collettiva non è vincolata né vincolabile, essendo espressione di autonomia privata ex articolo 39 della Costituzione. Le parti contrattuali, in specie, non hanno inteso disciplinare la vice dirigenza attraverso il Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Ministeri sottoscritto il 14 luglio 2007, ma hanno rinviato tale adempimento ad una sequenza negoziale successiva (cfr. l'articolo 37), che per dottrina e giurisprudenza costante integra il contratto collettivo essendo espressione della volontà delle parti di esercitare in più fasi il mandato negoziale. Tuttavia questa sequenza contrattuale, non ha avuto seguito. In merito alla giurisprudenza citata dall'onorevole interrogante, sembra opportuno ricordare che, ex adverso, altri giudici del lavoro hanno ritenuto non sussistente il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nell'area della vicedirigenza (cfr.: Tribunale di Roma, sentenza n. 21125 del 2007; Tribunale di Grosseto, sentenza 8 febbraio 2007; Tribunale di Grosseto, sentenza del 23 febbraio 2009; Tribunale di Torino, sentenza 30 luglio 2009). Inoltre, lo stato giuridico del personale costituisce materia ascrivibile all'ordinamento civile, su cui è competente la legislazione statale. Per cui stupisce la circostanza che alcune regioni, con proprie leggi, abbiano istituito l'area della vicedirigenza. In ogni caso si tratta di materia devoluta all'autonomia collettiva e la legge ha previsto al riguardo un iter procedurale articolato che demanda alla contrattazione collettiva la disciplina dell'area vicedirigenziale. Un'ulteriore notazione occorre effettuare con riferimento alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, che ha «disapplicato» l'articolo 8 della legge n. 15 del 2009. L'ordinamento conosce un potere di disapplicazione esclusivamente con riferimento agli atti amministrativi in caso di illegittimità degli stessi acclarata dal giudice ordinario (articoli 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E), ma nessuna legge prevede un analogo potere nei confronti di norme di legge. Al riguardo si richiama la giurisprudenza costituzionale in tema che ha escluso il potere di disapplicare le leggi ritenute illegittime (ex multis Corte costituzionale n. 285/1990). L'esercizio di un tale potere per il Giudice delle leggi integra una violazione delle norme costituzionali. In questi casi le norme di legge verrebbero trattate alla stregua di atti amministrativi ed il Giudice eserciterebbe «un potere del tutto abnorme, non previsto nel nostro ordinamento costituzionale, con palese violazione degli articoli 101, secondo comma, e 117, primo comma, 134 della Costituzione». Non può pertanto condividersi la scelta, operata dalla sentenza in questione, di disapplicare sostanzialmente la disposizione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 che istituisce la vicedirigenza e che demanda alla contrattazione collettiva la disciplina della materia. Infine, con riferimento alla direttiva europea citata dall' onorevole interrogante, n. 36 del 7 settembre 2005, articolo 17 lettera e), recepita con legge comunitaria, si ritiene che la stessa, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, non sia attinente alla materia in oggetto". LEGGI DI SEGUITO L'INTERA INTERROGAZIONE DELL'ON. BOBBA E LA RISPOSTA DEL MINISTRO BRUNETTA ...
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 La Corte di cassazione, sezione tributaria, con sentenza 16722/2010 del 16 luglio 2010 -richiamando anche la giurisprudenza della Corte di giustizia (caso Wouters) con riguardo al riconoscimento che l'attività dell'avvocato è attività d'impresa al fine dell'applicazione del diritto dell'Unione europea in tema di concorrenza, ed evidenziando d'operare una interpretazione costituzionalmente orientata- ha ha accolto il ricorso di due avvocati che non ritenevano di dover pagare l'imposta di pubblicità in relazione alla targa professionale da essi esposta accanto al portone d'ingresso. La Suprema corte ha stabilito che affiggere una targa all'esterno dello studio legale non comporta pagamento dell'imposta sulla pubblicità se la targa in questione non contiene messaggi promozionali dell'avvocato o degli avvocati in essa indicati ma solo i nomi, l'attività svolta e il luogo dello studio. Con ciò ha avallato la linea interpretativa seguita dal Ministero dell'economia e delle finanze che, in una circolare di maggio 2002, aveva statuito che "devono essere ricomprese tra le fattispecie che godono del beneficio in questione i mezzi pubblicitari esposti dai professionisti (medici, avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, ecc.), che possono rientrare nella definizione di cui al citato art. 47 del d.P.R. n. 495 del 1992, in quanto assolvono al compito di individuare la sede dove si svolge un'attività economica". La sentenza 16722/2010 della Cassazione ha affermato, in particolare: "È pur vero che la norma di esenzione in esame, richiamando le “attività commerciali” e quelle di “produzione di beni e servizi”, sembra riferibile, in senso letterale, alle attività esercitate dall’imprenditore e non anche a quelle svolte dal libero professionista. Tuttavia, deve considerarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, nell’ambito del diritto della concorrenza, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico della detta entità e dalle sue modalità di finanziamento (cfr., ad es., 23 aprile 1991, causa C-41/90, Höfner e Elser; 11 dicembre 1997, causa C-55/96, Job Centre), e costituisce un’attività economica qualsiasi attività consistente nell’offrire beni o servizi su un mercato determinato (sentenze 16 giugno 1987, causa C-118/85, Commissione/Italia; 18 giugno 1998, causa C-35/96, Commissione/Italia, sugli spedizionieri doganali). Si è, pertanto, in particolare, ritenuto che “gli avvocati offrono, dietro corrispettivo, servizi di assistenza legale consistenti nella predisposizione di pareri, di contratti o di altri atti, nonché nella rappresentanza e nella difesa in giudizio. Inoltre, essi assumono i rischi finanziari relativi all’esercizio di tali attività poiché, in caso di squilibrio tra le spese e le entrate, l’avvocato deve sopportare direttamente l'onere dei disavanzi". E si è concluso che gli avvocati "svolgono un’attività economica e, pertanto, costituiscono imprese ai sensi degli artt. 85, 86 e 90 del Trattato, senza che la natura complessa e tecnica dei servizi da loro forniti e la circostanza che l'esercizio della loro professione è regolamentato siano tali da modificare questa conclusione" (sentenza 19 febbraio 2002, causa C-309/99, Wouters). Ne deriva che, in ossequio ai richiamati principi del diritto comunitario, non è ammissibile che l'avvocato (e il libero professionista in genere) possa essere soggetto, nella materia de qua, ad un regime fiscale differenziato - e più gravoso - rispetto a quello riservato a coloro che svolgono una qualsiasi altra attività economica (in regime concorrenziale). Va aggiunto che l'anzidetta conclusione è anche conforme ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in esame: premesso, infatti, che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale e di questa Corte, anche le norme concernenti agevolazioni e benefici tributari, pur essendo frutto di scelte discrezionali del legislatore, possono essere oggetto di interpretazione estensiva quando ciò sia imposto dalla ratio legis (cfr., da ult., Corte cost. n. 202 del 2003 e Cass. n. 8361 del 2002), non può non osservarsi che l’esclusione dall’ambito applicativo della norma de qua delle targhe degli studi professionali (le quali resterebbero assoggettate ad imposta, a meno che non superino la superficie di trecento centimetri quadrati, ai sensi dell'art 7, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993) risulterebbe in contrasto con la finalità, perseguita dalla legge, di sottrarre ad imposizione (entro i previsti limiti dimensionali) le indicazioni aventi lo scopo prevalente (proprio considerazione delle ridotte dimensioni) di identificare il luogo di esercizio di una attività economica, distinguendolo da quelli concorrenti".
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 16722 DEL 16 LUGLIO 2010 ...
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A Milano, per il 7 luglio 2010, presso l'Aula Magna del Palazzo di Giustizia è stata organizzata una tavola rotonda dal titolo “L’Avvocatura soggetto costituzionale nella giurisdizione”. Si annunciava la partecipazione, tra gli altri, dell'avv. Maurizio de Tilla (Presidente Organismo Unitario dell’Avvocatura), dell'Avv. Paolo Giuggioli (Presidente Ordine Avvocati di Milano), dell'Avv. Prof. Oreste Dominioni (Ordinario Diritto Processuale Penale - Università degli Studi di Milano), dell'Avv. Prof. Remo Danovi (già Presidente del Consiglio Nazionale Forense). Ripropongo dunque alcune mie considerazioni su un fatto strano, apparentemente marginale nel dibattito sui contenuti della riforma forense, sul fatto cioè che si continui a vagheggiare la "costituzionalizzazione" dell'avvocatura. Ma che significa? Che c'è sotto? Già il 26/3/09, intervenendo presso il C.N.F. in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario forense, il ministro della giustizia aveva affermato che nell'ambito della riforma costituzionale della giustizia sarebbe stata data agli avvocati "dignità costituzionale" in modo che fosse più visibile la parità tra accusa e difesa. Il nuovo ruolo costituzionale dell'avvocato, ancora tutto da definire, pareva dunque prospettato in relazione alla sola difesa penale. Su Guida al Diritto del 22/8/09, n. 33, il Presidente dell'OUA, Avv. Maurizio de Tilla, scriveva: "... soprattutto occorre modificare la Costituzione che già riconosce la parità di ruolo tra magistratura e avvocatura nel processo, senza però citare quest'ultima esplicitamente e dare concretezza a quest'ultima affermazione. La previsione nella giurisdizione dell'avocatura come soggetto costituzionale potrà colmare questa grave lacuna che ha incidenza negativa sull'organizzazione giudiziaria. Se l'avvocatura fosse riconosciuta come soggetto costituzionale si renderebbe più che legittima la selezione nell'accesso all''albo, ma principalmente si accrescerebbe sensibilmante l'apporto sinergico dell'avvocatura". L'accenno al rendere legittima la selezione nell'accesso all'albo non piacque; sembrava segnalare motivazione corporativa. Vedremo ora, a distanza di tempo se la riforma dell'avvocatura sarà ancora fortemente reclamata come necessariamente autonoma, speciale o eccezionale rispetto a quella di tutte le altre professioni ordinistiche. A me pare che la specialità dell'avvocatura è cosa ovvia come lo è la specialità d'ogni altra professione. Mi pare che tale specialità sia sufficientemente disegnata dalla legislazione ordinaria e non richieda inconcludenti modifiche della Costituzione. Si badi, la specialità in questione non è solo quella disegnata per tutti gli avvocati dalla legge professionale del 1933 e dal codice deontologico ma è anche quella disegnata da altre norme di legge per singoli avvocati chiamati a specifiche funzioni. Sul punto segnalo l'articolo di Mario Pisani "Gli avvocati e l'ordinamento giudiziario" (in Rassegna Forense, n. 3/2008) del quale mi pare utile riportare il significativo sommario: 1. Gli avvocati che diventano giudici di Cassazione. 2. Gli avvocati che difendono i magistrati nei procedimenti disciplinari. 3. L'avvocatura e la "riforma Mastella" (l. 30 luglio 2007, n. 111) dell'ordinamento giudiziario: A) In tema di ammissione al concorso per esami - B) In tema di composizione delle commissioni di concorso - C) In tema di abilitazione degli ex magistrati all'esercizio della professione forense - D) In tema di valutazione di professionalità - E) In tema di segnalazioni al Consiglio giudiziario riguardanti la professionalità dei magistrati - F) In tema di consiglio direttivo della Scuola superiore della magistratura - G) In tema di composizione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione - H) In tema di composizione dei consigli giudiziari - I) In tema di sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace. IL PUNTO E' CHE SE ALCUNI AVVOCATI SON CHIAMATI A SVOLGERE FUNZIONI PUBBLICISSTICHE NON PER QUESTO SI DEVE ATTRIBUIRE ALLA GENERALITA' DELL'AVVOCATURA ITALIANA UN RUOLO PUBBLICISTICO CHE ESSA NON HA E, CREDO, NON VUOLE AVERE. CREDO CHE GLI AVVOCATI ITALIANI NON VOGLIANO AFFATTO DIVENTARE IMPIEGATI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA MA VOGLIANO ESSER MESSI IN GRADO, ATTRAVERSO LEGGI ORDINARIE CHE REGOLINO LA LIBERA PROFESSIONE IN MANIERA PRO-CONCORRENZIALE, DI MEGLIO ORGANIZZARSI E MEGLIO AGIRE DA LIBERI PROFESSIONISTI NEL MERCATO GLOBALIZZATO DEI SERVIZI GIUDIZIARI (CHE COMPRENDONO I SERVIZI LEGALI). Occorrerà comunque vigilare affinchè attraverso la "costituzionalizzazione" dell'avvocato non si realizzi una sottrazione del medesimo dall'operatività dei principi generali della concorrenza. Al riguardo mi pare che dovrà riaffermarsi l'ambito "esclusivamente processuale", attualmente riservato dall'art. 24 Cost. al diritto di difesa, come disegnato dalla sentenza n. 20/2009 della Corte costituzionale. Parafrasando la sentenza della seconda sezione penale della Cassazione, n. 28699, depositata il 21/7/2010, si potrà dire che, poichè la avvocatura -come complesso degli avvocati italiani- non è menzionata nella Costituzione, non può confondersi il valore (pur indubbiamente di spessore costituzionale) della tutela del diritto di difesa con il rilievo costituzionale dell'avvocatura nel suo complesso o della relativa funzione. Il rilievo costituzionale d'un soggetto (anche collettivo) va infatti riservato (com'è pacifico nella dottrina costituzionalistica e nella giurisprudenza) a soggetti che, appunto, siano almeno menzionati nella Carta costituzionale. Sempre parafrasando Cass. 28699/2010 si potrebbe aggiungere che è poi evidente che neppure è pensabile qualificare come di rilievo costituzionale la funzione dell'avvocatura se nel contempo della stessa avvocatura si voglia rivendicare la natura di agrregato sociale composto da di oltre 200.00 avvocati-imprese (al fine dell'applicazione delle norme dell'Unione Europea sulla concorrenza, magari per non pagare l'imposta di pubblicità sulla targa affissa accanto al portone di studio, oppure per rivendicare sussidi anticrisi) da non trattare in maniera deteriore rispetto ad altre imprese. E ancora parafrasando Cass. 28699/2010 si potrebbe concludere (sempre contro la proposta di modificare la Costituzione per inserirvi un'espressa menzione del ruolo da protagonista dell'avvocato nell'attività del rendere giustizia) che, evidenziare -per convincere che sia buona cosa "costituzionalizzare" l'avvocatura- la mera rilevanza costituzionale di uno dei valori più o meno coinvolti nella variegata attività degli avvocati è opzione interpretativa che condurrebbe all'aberrante conseguenza di dover poi, coerentemente, "costituzionalizzare" un numero pressochè illimitato di gruppi socio-professionali, operanti nel settore sanitario, dell'informazione, della sicurezza antinfortunistica e dell'igiene del lavoro, della tutela ambientale e del patrimonio storico e artistico, dell'istruzione, della ricerca scientifica, del risparmio e via enumerando valori (e non "funzioni") di rango costituzionale.
Leggi di seguito la sentenza 20/2009 della Corte costituzionale...
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Le sezioni unite della Cassazione, con sentenza 24/7/2009, n. 17357 (su Rassegna Forense 3/2009), hanno statuito che "In materia di decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense, qualora, nella copia allegata al ricorso per cassazione, la conformità della decisione all'originale sia stata attestata recando, con la dicitura "firmato", l'indicazione a stampa del nome e cognome del presidente e del segretario, tale formulazione non è idonea a dimostrare la mancanza della sottoscrizione sull'originale dell'atto, che l'apposizione di detta dicitura lascia presumere, ma la parte può dimostrarne la mancanza prendendo visione dell'originale e facendosi rilasciare specifica attestazione, da depositarsi ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ.". Va ricordato anche che la Suprema Corte, nella ordinanza n. 17204 depositata il 21 luglio 2010, accogliendo un ricorso del Ministero della sanità contro una decisione della Corte dAppello di Roma, ha ribadito che la sentenza che non risulti sottoscritta dal giudice è affetta da nullità assoluta ed insanabile, se non è menzionato uno specifico impedimento del magistrato. Si legge nell'ordinanza n. 17204/2010: "la giurisprudenza di questa corte ha ripetutamente sottolineato come l'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice (o, nell'ipotesi di sentenza emessa da parte di un giudice collegiale, da parte di uno dei magistrati tenuti a sottoscriverla ai sensi dell'art. 132, terzo comma cod. proc. civ.) determina, qualora non risulti menzionato un impedimento del magistrato, la nullità assoluta ed insanabile della sentenza, rilevabile anche di ufficio (Cass. 31 ottobre 2005, n. 21193, 24 giugno 2004, n. 11739)".
Ai consumatori è consentito, nei contratti a distanza, di recedere entro sessanta giorni -e non entro dieci giorni- qualora non siano stati correttamente informati sul diritto di recesso.
 Ciò che è consueto intesse intorno a noi una ragnatela sempre più solida, e presto ci accorgiamo che i fili sono diventati funi e che noi stessi siamo seduti al centro, come un ragno che è rimasto impigliato e deve nutrirsi del suo stesso sangue. Per questo lo spirito libero odia tutte le abitudini e le regole, tutto ciò che è duraturo e definitivo, e per questo lacera continuamente, seppure con dolore, la tela in cui è invischiato, sebbene ciò gli procurerà piccole e grosse ferite dolorose - quei fili infatti deve strapparli dal proprio corpo, dalla propria anima. (Friedrich Nietzsche)
L'Unione Europea, il 16 luglio 2010, ha finalmente messo on line un utilissimo "sportello unico" della giustizia nell'Unione. Scoprilo all'indirizzo https://e-justice.europa.eu/home.do Si tratta di un vero e proprio portale europeo della giustizia elettronica, dal quale accedere, ad esempio, alla conoscenza di leggi e prassi degli Stati membri, ai registri immobiliari di altri Stati Ue, o acquisire informazioni sui sistemi giudiziari in Europa. Le funzionalità e l'utilità del portale cresceranno poichè esso sarà aggiornato e implementato, a cominciare dall'area riguardante i diritti della difesa e delle vittime. C'è da scommettere che diventerà presto uno degli strumenti preferiti per la soluzione delle più diverse questioni giuridiche transnazionali che interessino cittadini, imprese e operatori del diritto (si calcola che oggi oltre 10 milioni siano isoggetti coinvolti in procedimenti giudiziari transnazionali).
U.N.O.D.O.C., United Nations, Office on Drugs and Crime, ha pubblicato uno studio dal titolo "The Globalization of Crime - A Transnational Organized Crime Threat Assessment" Lo trovi all'indirizzo http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf LEGGI DI SEGUITO LA PREFAZIONE ...
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Il Consiglio di Stato ha deciso che i sindacati non sono legittimati ad agire in giudizio per la tutela degli iscritti in relazione ad un concorso asseritamente lesivo di carriera e aspettative economiche.
Visto come la pensano i sindacati a proposito di vicedirigenza, mi sembra una buona notizia per chi voglia vincere e non solo partecipare.
 Che fine ha fatto la riforma della professione di avvocato? Fino a qualche settimana addietro se ne parlava tutti i giorni sui quotidiani mentre adesso sembra spento il sacro fuoco riformatore di tanti fieri avversari d'una visione mercantilistica della professione forense. Nel silenzio di costoro mi viene da pensare ... Agli pseudoriformatori in tema di riforma forense non sfugge che potrebbero anche ritrovarsi con una riforma forense vera. Volevano che nel C.N.F. fossero ribaditi e accresciuti i tre ruoli di legislatore di settore, giudice speciale della disciplina e della tenuta degli albi, amministratore con poteri di enorme rilevanza. Da come s'è messa la discussione nell'aula del Senato, però, hanno cominciato a temere che potrebbero, alla fine, invece, scomparire: 1) la giurisdizione domestica del C.N.F., 2) l'accentramento nel C.N.F. dei tre ruoli di legislatore-giudice-amministratore, 3) la specializzazione gestita verticisticamente, 4) la figura del cassazionista per meriti d'anzianità, 5) la pratica lunga prima dell'esame di stato, 6) il potere regolamentare del C.N.F. e dei Consigli degli Ordini, 7) i Consigli dell'Ordine composti di soli avvocati e non sottoposti a pregnanti controlli contabili, 8) il potere degli eletti nei Consigli degli ordini locali e nel C.N.F. di irrogare o confermare sanzioni disciplinari addirittura espulsive e di disporre la cancellazione amministrativa dall'albo, per incompatibilità, nei confronti di colleghi, con i quali, magari, ci si è scontrati innanzi a giudici o che difendono controparti in giudizi pendenti, 9) la formazione continua gestita verticisticamente. Se a ciò s'aggiunge che sembrano ormai chimere la reintroduzione delle tariffe minime e la riserva della consulenza legale all'avvocato, mi sa proprio che la prossima mossa degli pseudoriformatori sarà il silenzio totale, il tentativo di far calare la sordina su quella che fino a ieri reclamavano come riforma improcrastinabile. Scommetto che non accetteranno il rischio di un esame parlamentare lungo e combattuto per giungere, forse, ad una vittoria di Pirro. Tale sarebbe, infatti, una eventuale riformicchia della professione in chiave corporativa, la quale certamente, appena approvata, sarebbe subito oggetto di ordinanze di rimessione innanzi alla Corte costituzionale e fonte di cause innanzi alla Corte di giustizia e a quella dei diritti dell'uomo. DAL PUNTO DI VISTA DI CHI TEME L'APERTURA ALLA CONCORRENZA DEL MERCATO DEI SERVIZI PROFESSIONALI DI AVVOCATO E' CERTO MEGLIO LA LEGGE PROFESSIONALE CORPORATIVA DEL 1933 CHE UNA LEGGE NUOVA DAL CONTENUTO DIRETTAMENTE O POTENZIALMENTE (PERCHE' ATTIVATORE DELLE CORTI SUDDETTE) EVERSIVO DELLO STATUS QUO (ai nostalgici giovani e vecchi ricordo che lo status quo è quello della progressiva proletarizzazione dell'ex ceto forense). In conclusione: mi sa tanto che una riforma della professione forense o la faranno i parlamentari riformatori veri (liberali di destra e di sinistra non scarseggiano) o non la farà il Parlamento ma la Corte costituzionale, la Corte di Lussemburgo e quella di Strasburgo.
Illusione ottica di movimento: niente di meglio per commentare visivamente questa notizia. I vertici dell'Avvocatura sembrano aver cambiato strategia: non essendo stati in grado di imporre all'Assemblea del Senato il testo di riforma partorito dalla Commissione giustizia del Senato tentano la via della doppia partigianeria, l'accordo maggioranza-opposizione (che già si raggiunse in Commissione giustizia del Senato, con esiti poi sconfessati in Aula). Gli interventi degli esponenti dell'opposizione nella discussione generale nell'aula del Senato sul disegno di legge di riforma della professione di avvocato sono andati dalla critica rigorosa e puntuale all'apprezzamento generico. L'opposizione è divisa -come hanno evidenziato il Senatore Benedetti Valentini (pdl) e il relatore Valentino (pdl) al termine della seduta antimeridiana (n. 363) del 21 aprile 2010- e solo gli interventi dei Senatori Poretti (pd), Maritati(pd) e Ichino(pd) mi paiono embrione di censure specificabili, in sede di esame dei singoli articoli, come capaci di evitarci il "medioevo prossimo venturo" d'una "pseudoriforma", sicuramente peggiore e sicuramente più autenticamente corporativa e classista della legge del 1934 che vuole sostituire. E dire che ci sarebbero tutte le premesse maggiori perchè l'opposizione "di sinistra" trascini con successo, per la via del liberalismo proconcorrenziale, la riottosa "destra" italiana nel seguire le indicazioni dell'Antitrust, che ha criticato aspramente il disegno di legge quand'era all'esame della Commissione giustizia (e che non è affatto cambiato nella sostanza). C'è l'appoggio di un numero nel tempo sempre più ampio di avvocati (non solo di giovani avvocati e di studenti in giurisprudenza); c'è l'appoggio di fondamentali settori del mondo imprenditoriale; c'è l'appoggio di numerosi "pensatoi" liberali e della dottrina giuridica più avveduta circa la globalizzazione del servizio professionale di avvocato (vedi in questo sito l'articolo in cui riporto l'autorevole intervento, già di qualche tempo addietro, del giudice costituzionale Giuseppe Tesauro). Forse l'opposizione del partito democratico si porta dietro il "freno" costituito dal fatto che la proposta a suo tempo avanzata dall'ex Sen. Calvi era, in fondo, assimilabile a quella ora all'esame dell'Aula del Senato, tanto che la figura del giurista dell'opposizione Calvi è stata evocata in Aula proprio dal relatore Valentino (pdl). Sorprende invece la posizione di altre forze dell'opposizione che, per essere avanguardie di libertà e anticorporativismo, non debbono rimangiarsi proposte poco innovatrici. Speriamo che il dibattito parlamenare sugli emendamenti faccia emergere diversi equilibri; speriamo che l'opposizione si schieri compatta con Maritati, Poretti e Ichino e rivendichi "radicalmente" come propria una china di "sregolatezza, di iperliberismo selvaggio, una disarticolazione auspicata e, direi quasi, un'anarco-demagogia" (così il Sen Benbedetti Valentini ha qualificato la china seguita dal Sen. Ichino) che in realtà è solo resistenza liberale a una corporazione arrogante che in pochi rigorosi hanno sinora propugnato. Già, peraltro, taluni importanti esponenti dell'avvocatura incontrarono -riferirono i giornali- , lo scorso 17 maggio, il presidente della commissione Giustizia del Senato, Filippo Berselli, il relatore del ddl di riforma forense, Avv. Giuseppe Valentino e il sottosegretario alla Giustizia, Maria Elisabetta Alberti Casellati per illustrare le difficolta` incontrate in Aula per l'approvazione della riforma e per discutere di tre proposte di modifica del testo che potrebbero, si pensava, consentire il superamento dell'attuale stallo in Senato. Queste sarebbero state le proposte ritenute capaci di far cambiare atteggiamento all'opposizione: 1) abolire i test informatici preselettivi per l'accesso alla pratica forense; 2) eliminare, nei confronti dei praticanti, l'incompatibilita` del tirocinio con un'attivita` lavorativa da dipendente presso un privato; 3) prevedere la consulenza legale come attività riservata ma stabilire al riguardo ampie deroghe per gli uffici interni alle associazioni di categoria, imprenditoriali e sindacali. Riiferirono allora gli informati che avallerebbero tali ipotizzate novità il Cnf, l'Oua e l'Anf, purche` la riforma vada avanti. L'Unione delle Camere Penali, invece, si era detta fortemente contraria ad “un accordo che smantellera` il progetto di riforma dell'avvocatura che pure era sostenuto dal Governo”. EBBENE, GRAVISSIMI VIZI DI COSTITUZIONALITA' PRESENTA IL DDL DI RIFORMA FORENSE. EVIDENTISSIMO IL VIZIO DI COSTITUZIONALITA' RELATIVO AL MANTENIMENTO DEL RUOLO DI GIUDICE SPECIALE (IN MATERIA DISCIPLINARE E RIGUARDO ALLA TENUTA DEGLI ALBI) IN CAPO AL C.N.F., IL QUALE NONOSTANTE LA MANCANZA DI TERZIETA' E INDIPENDENZA DAI CONSIGLI DEGLI ORDINI LOCALI, DAI QUALI VIENE ELETTO, VERREBBE MANTENUTO GIUDICE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DA QUEI MEDESIMI ORDINI LOCALI (la violazione del giusto processo, che postula un giudice terzo e imparziale, comporta incostituzionalità ex art. 111 Cost; articolo questo che peraltro trova fondamento nell'art. 101 secondo comma per cui <<i giudici sono soggetti soltanto alla legge>> e nell'art. 97 primo comma per cui <<i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione>>).
PARIMENTI EVIDENTE IL VIZIO DI COSTITUZIONALITA' CONSISTENTE NEL MANTENIMENTO, IN CAPO AL C.N.F., DELLE TRE FUNZIONI (CIASCUNA PERALTRO IMPLEMENTATA RISPETTO ALLA PREVISIONE DELLA LEGGE PROFESSIONALE DI STAMPO CORPORATIVO, ADOTTATA NEL 1933 DAL REGIME FASCISTA) DI LEGISLATORE DI SETTORE, AMMINISTRATORE E GIUDICE.
Ma, senza qui elencare tutti i gravissimi vizi di costituzionalità del ddl di riforma forense, molto c'è da obiettare anche se ci si limita all'analisi della costituzionalità delle novità prospettate nei punti dell'ipotetico accordo tra maggioranza e opposizione che sopra ho indicato coi numeri 2) e 3). L'ipotizzato accordo che dovrebbe spianare la strada del ddl di riforma forense consiste, infatti, in realtà, nella programmazione dell'adozione di norme evidentemente incostituzionali per violazione degli artt. 2, 3, 4, 41, 117 della Costituzione.
IN PARTICOLARE, QUANTO AL PUNTO SOPRA INDICATO COL n. 2) DELL'IPOTETICO ACCORDO MAGGIORANZA-OPPOSIZIONE: Far pratica da avvocato deve essere consentito ai dipendenti pubblici e privati; se non a quelli che lavorano a tempo pieno (come è oggi consentito in virtù della sentenza della Cassazione 28170/08), almeno a quelli che lavorano a part time. Occorre in ciò seguire il buon senso che s'espresse nella sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 28170/08. Trattavasi d'una sentenza, emessa su ricorso presentato da un militare dell’arma dei carabinieri avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense che aveva confermato il provvedimento col quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo lo aveva cancellato dal registro speciale dei praticanti avvocati per asserita incompatibilità, ai sensi dell’art. 3 della legge professionale forense (r.d.l. 1578/1993). Questo il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte: “trattandosi di preclusioni volte a garantire l’autonomo ed indipendente svolgimento del mandato professionale, le incompatibilità di cui all’art. 3 del RDL n. 1578/1933 non si applicano ai praticanti non ammessi al patrocinio, che possono di conseguenza essere iscritti nell’apposito Registro Speciale anche se legati da un rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati”. Soprattutto alcune frasi colpiscono, nella detta sentenza. Sembrano frasi di buon senso, semplici piuttosto che infarcite di ermeneutica strumentale, che si propongono per aprire nuovi scenari al Diritto e alla Giustizia, secondo le regole della proporzionalità della regolazione e nel rispetto della naturale concorrenzialità (riconosciuta espressamente da Corte cost. 189/01) del mercato dei servizi professionali di avvocato. Scrive la Corte: “ … la soluzione del Consiglio Nazionale suscita forti perplessità che aumentano ancora di più ove si consideri che precludendo, a chi ne avrebbe i mezzi, la possibilità di migliorare soltanto perché si è trovato nella condizione di aver dovuto accettare un lavoro insoddisfacente o non più adeguato, introduce uno sbarramento non esattamente in linea con i valori fondamentali dell’ordinamento”. E ancora sottolinea: 1) la gravità del rischio che -a diversamente ritenere- si chiederebbe di correre all’interessato (chiamato a rinunciare ad un lavoro certo e remunerato per svolgere un lungo apprendistato, non sempre adeguatamente retribuito, e sostenere infine una prova che potrebbe anche non superare); 2) la non infrequente possibilità che taluno decida di affrontare la pratica e l’esame di avvocato non in vista di un immediato cambio di attività, ma per precostituirsi il titolo necessario al suo futuro esercizio, magari dopo il raggiungimento di una sufficiente anzianità contributiva.
QUANTO POI AL PUNTO SOPRA INDICATO COL n. 3) DELL'IPOTETICO ACCORDO MAGGIORANZA-OPPOSIZIONE: In tema di consulenza legale, se non si consente di svolgere consulenza professionale al singolo non iscritto all'albo e neppure inserito quale lavoratore dipendente (o "simildipendente") in una impresa, associazione o sindacato o patronato, RISULTA EVIDENTE CHE IL TANTO APPREZZATO ACCORDO MAGGIORANZA-OPPOSIZIONE ALTRO NON SARA' CHE UN CEDIMENTO ALLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E AI SINDACATI E PATRONATI, CHE TANTO AVEVANO PROTESTATO CONTRO LA RISERVA (ASSERENDO LE PRIME CHE FACEVA CRESCERE LE SPESE DELLE IMPRESE E PAVENTANDO I SECONDI CHE DIMINUISSE IL LORO RUOLO). I SOLI CHE SI VEDREBBERO ANCORA IMPEDITA L'ATTIVITA' DI CONSULENZA (RESA PROFESSIONALMENTE) SAREBBERO GLI ABILITATI ALLA PROFESSIONE NON ISCRITTI NELL'ALBO FORENSE E NEPPURE DIPENDENTI D'ALTRI. IN SOSTANZA COLORO CHE, AD AVVISO DELL'AVVOCATO GENERALE KOKOTT (vedi le sue conclusioni depositate il 29/4/2010 nella causa innanzi alla Corte di giustizia C-550/07al link http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=Submit&numaff=C-550/07 ) SONO IN GRADO DI FORNIRE UNA MIGLIORE CONSULENZA IN QUANTO NON CONDIZIONATA NEGATIVAMENTE DAL RAPPORTO DI DIPENDENZA ECONOMICA DAL DATORE DI LAVORO.
L'Unione europea, con la direttiva 2010/41/UE del 7 luglio 2010, impone la parità di trattamento anche per le lavoratrici autonome. La direttiva (che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio e che dovrà essere recepita entro il 5 agosto 2012) obbliga gli Stati a introdurre maggiori tutele sull’applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne che esercitano un’attività autonoma. Ad esempio, l’indennità di maternità dovrà esser garantita alle lavoratrici autonome per almeno 14 settimane (gli Stati potranno però decidere se tale indennità sarà obbligatoria o erogata su base volontaria). Leggi la direttiva 2010/41/UE sulla gazzetta dell'Unione Europea (GUUE L180, 15 luglio 2010, p. 1 ss.) all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:180:SOM:IT:HTML
Invito tutti i dipendenti pubblici che frequentano questo sito -e in particolare quegli impiegati pubblici che rivendicano il riconoscimento immediato dell'area separata della vicedirigenza anche come trattamento economico- ad aderire al gruppo "vicedirigenza", all'interno del social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com che ho strutturato sulla piattaforma NING. Così potranno facilmente acquisire aggiornate informazioni in tema di vicedirigenza (leggere ad es. la recente sentenza n. 229/2010 del 7 luglio 2010 del Tribunale di L'Aquila). La concorrenza e il merito (da individuare in primo luogo nell'aver conseguito una abilitazione professionale) devono essere principio di selezione anche nell'impiego pubblico. ADERISCI E INVITA ALTRI AD ADERIRE A www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e, al suo interno, al gruppo "vicedirigenza". QUESTO LO STATO DELL'ARTE SULLA VICEDIRIGENZA:
Va certo considerata la c.d. "riforma Brunetta" della pubblica amministrazione, (l. 15/2009) "Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio onale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti". Al riguardo certamente si può dire che le critiche, pur proposte da più parti, alla previsione di una sostanziale inoperatività della stauizione legislativa dell'area separata della vicedirigenza non hanno prodotto un ripensamento del Governo sul rinvio, sostanzialmente a tempo indeterminato, della disciplina con CCNL, per quanto riguarda l'aspetto economico, dell'area della vicedirigenza. Così, infatti, recita l'art. 8: " (Norma interpretativa in materia di vicedirigenza) 1. L’articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la vicedirigenza è disciplinata esclusivamente ad opera e nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dell’avvenuta costituzione di quest’ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge". PERO' UNA LINEA INTERPRETATIVA SEGUITA DAL TRIBUNALE DI ROMA, CHE DISAPPLICA LA LEGGE 15/2009 E RICONOSCE LA TITOLARITA' DELLA VICEDIRIGENZA COME DIRITTO SOGGETTIVO, RIMETTE TUTTO IN DISCUSSIONE. INOLTRE LA SENTENZA n. 229/2010 del Tribunale di L'Aquila, del 7 luglio 2010, ha accolto il ricorso di alcuni dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e per l'effetto ha dichiarato il diritto dei ricorrenti a essere inquadrati nell'area della vicedirigenza di cui all'art. 17 bis del D.Lgs. n. 165/01 "con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche". La sentenza 229/2010 segue le n. 97/2010, 98/2010, 99/2010 e 167/2010 dello stesso Tribunale di L'Aquila che pure hanno ritenuto che la pubblica amministrazione si è mostrata inadempiente. LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA n. 229/2010 DEL TRIBUNALE DI L'AQUILA DEL 7 LUGLIO 2010 ...
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La Cassazione con sentenza n. 10151 del 2010 ha accolto il ricorso dell'amministrazione avverso una decisione d'appello della Commissione tributaria regionale di Perugia la quale, invece, aveva statuito per il non assoggettamento all'IRAP di taluni professionisti che avevano affidato tutti i servizi (segreteria, telefonia ecc...) a una società e non disponevano di dipendenti o collaboratori. Questo il principio sancito da Cass. 10151 del 2010: "Il ricorso al lavoro di terzi per la fornitura di tutti i necessari servizi in forma rilevante e non occasionale, ma continuativa, integra il presupposto dell'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, non rilevando che la struttura posta a sostegno e potenziamento dell'attività professionale del contribuente sia fornita da personale dipendente o da un terzo in base a un contratto di fornitura". In senso analogo la Cassazione si era già espressa con sentenza 25/5/2009, n. 12078. LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE n. 10151 del 2010 ...
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L'art. 12 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, prevede: "2. Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti dall'amministrazione pubblica. Sono altresì abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori in agraria, gli agronomi e i periti agrari, per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane. In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresì, abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell'articolo 63, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG, nonché i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636".
Il terzo e quarto comma dell'art. 63 del DPR 600/73, come modificato dalla legge 388/00, prevedono: "3. Il Ministero delle finanze può autorizzare all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziale direttiva e di concetto dell'amministrazione finanziaria nonché gli ufficiali e i sottufficiali della guardia di finanza collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio. L'autorizzazione può essere revocata in ogni tempo con provvedimento motivato. Il Ministero tiene l'elenco delle persone autorizzate e comunica alle segreterie delle commissioni tributarie le relative variazioni. 4. A coloro che hanno appartenuto all'amministrazione finanziaria e alla guardia di finanza, ancorché iscritti in un albo professionale o nell'elenco previsto nel precedente comma, è vietato, per due anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli uffici finanziari e davanti le commissioni tributarie". Ottenuta dalla Direzione regionale dell'agenzia delle entrate l'abilitazione all'assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie, per essere poi iscritto nell'elenco degli abilitati ex D.M. 18/11/1996, n. 631, l'interessato dovrà farne richiesta alla medesima Direzione regionale".
L'equivalenza tra professioni simili in Europa va vagliata, potendosi pervenite anche ad escludere l'equivalenza tra professioni come ha fatto il TAR Lazio con sentenza N. 8299 del 22/4/2009, DEPOSITATA IL 26/8/2009. Questo il principio espresso dal TAR Lazio: "Deve negarsi l'equivalenza delle professioni. Del tutto legittimamente, infatti, il provvedimento ha rilevato come, in relazione alle differenti specifiche competenze esercitate in Italia -come ad esempio la difesa in giudizio nelle controversie tributarie previste all'art. 12 del D.Lgs. 546/ 1992- non vi poteva essere alcuna corrispondenza tra il titolo professionale spagnolo Diplomado en ciencias y empresariales y profesor mercantil e la professione di consulente del lavoro. La difformità era poi tale da non consentire nemmeno l'applicazione delle misure di compensazione". LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA 8299/09 DEL TAR LAZIO ...
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Il T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, con ordinanza n. 27, depositata il 7 febbraio 2008, aveva sottoposto alla Corte costituzionale, con riferimento agli artt. 117, commi secondo e terzo, e 24, commi primo e secondo, della Costituzione, interessanti questioni di costituzionalità della legge regionale 30/2006 che obbligava le società e fondazioni partecipate dalla Regione Lombardia, nonchè le ASL, ad affidare (di norma e per tutte le attività connesse ad atti di programmazione e di indirizzo) l'incarico della difesa tecnica all'Avvocatura della Regione e non a liberi professionisti. La Corte costituzionale, con ordinanza 43/2009, in forza della abrogazione della norma censurata ad opera della successiva legge regionale della Lombardia n. 33/2008, ordinò la restituzione degli atti al TAR Lombardia. Importanti, comunque, le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione, delle quali dette conto la Corte costituzionale, affermando nell'ordinanza 43/2009 che per il rimettente "la norma regionale sarebbe poi in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 della Costituzione, da intendersi comprensivo ... anche della libertà di scelta delle modalità della difesa medesima", e ancora " ... la norma regionale contrasterebbe poi con la lett. m) (recte: e), dell'art. 117, secondo comma, Cost., che riserva allo Stato la normativa in materia di tutela della concorrenza e finirebbe così per incidere sul principio del libero esercizio di un'attività professionale, contrastando in tal modo anche con gli artt. 49 e 50 del Trattato 25/3/1957, che istituisce le Comunità europee
Leggo da un interessante blog ( www.italiansinfuga.com ) la segnalazione di una "Guida per vivere e lavorare ovunque voi scegliate" http://locationindependentguides.com/the-location-independent-lifestyle-guide/
Andrebbe letta assieme a "The end of lawyers?", di Richard Susskind 
Da Google Analytics queste le statistiche del sito a giugno 2010:
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traffico diretto 1.104,00 (8,16 %)
traffico da siti di riferimento 519,00 (3,84 %).
E queste le risultanze di tutte le rilevazioni di Google Anaytics a partire dal 7 marzo 2009 e fino al 30/06/2010:
164.173 visite
119.005 visitatori unici assoluti
314.205 visualizzazioni di pagina
1,91 pagine/visita
00:01:28 tempo medio sul sito
76,29 % visite nuove
traffico da motori di ricerca 139.802 (85,16%)
traffico diretto 19.283 (11,75%)
traffico da siti di riferimento 5.088 (3,10%).
Grazie per l'apprezzamento!
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il sito ha una vocazione internazionale: puoi trovarci molte notizie interessanti per avvocati part time (e aspiranti tali) ma anche per "lawyers part time" d'ogni paese e, in particolare, per european lawyers e cioè per cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea abilitati ad esercitare le proprie attività professionali facendo uso di uno dei titoli professionali di cui alla direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale [avocat / advocaat / rechtsanwalt (Belgio); aπbokat (Bulgaria); advokàt (Repubblica ceca); advokat (Danimarca); rechtsanwalt (Germania); vandeadvokaat (Estonia); dikegòros / δικεγοροσ (Grecia e Cipro); abogado / advocat / avogado / abokatu (Spagna); avocat (Francia); barrister / solicitor (Irlanda); avvocato (Italia); zverinats advokats (Lettonia); advokatas (Lituania); avocat (Lussemburgo); ugyvéd (Ungheria); avukat / prokuratur legali (Malta); advocaat (Paesi Bassi); rechtsanwalt (Austria); adwokat radca prawny (Polonia); advogado (Portogallo); avocat (Romania); odvetnik / odvetnica (Slovenia); advokàt / komercny pravnik (Slovacchia); asianajaja / advokat (Finlandia); advokat (Svezia); advocate / barrister / solicitor (Regno Unito)].
La IV sezione della Corte d'appello penale di Milano, con sentenza depositata il 15 giugno 2010, ha dato esecuzione a sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che il 12 giugno 2007 aveva condannato l'Italia per aver emesso una sentenza penale (di condanna a 21 anni di reclusione per traffico di droga nei confronti di imputato che però non aveva partecipato al processo in quanto latitante) in violazione dell'articolo 6 della C.E.D.U., stante la impossibilità di ritenere, nella fattispecie, che l'imputato non avesse voluto partecipare al processo. La Corte d'appello ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado, riaffermando che in forza delle decisioni della Corte costituzionale mentre "il legislatore deve adeguarsi ai principi posti dalla C.E.D.U. nella sua interpretazione giudiziale" (quella espressa nelle decisioni della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo), per altro verso il giudice comune "deve dare alle norme interne un'interpretazione conforme ai precetti convenzionali".  Interessante la sentenza della Corte d'appello milanese perchè ricostuisce il ruolo delle sentenze della Corte di Strasburgo nel nostro ordinamento.
"Amor fati. La vita tra caso e destino", Marcello Veneziani, Mondadori, pag. 242, € 18,00
Con sentenza n. 249/2010 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'aggravante della clandestinità, ritenendo che discrimina gli extracomunitari rispetto ai cittadini italiani e comunitari. La sentenza, come di seguito si chiarisce, rileva anche a proposito del dibattito sulla costituzionalità o meno della l. 339/03 che, almeno secondo l'interpretazione che va per la maggiore, ha reintrodotto una vera e propria incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e esercizio della professione forense. Fondamentale per sostenere l'inconstituzionalità della l. 339/03, è quanto si legge al punto 4.1 del considerato in diritto della sent. 249/2010, e in particolare l'affermazione per cui: " ... Ogni limitazione di diritti fondamentali deve partire dall’assunto che, in presenza di un diritto inviolabile , «il suo contenuto di valore non può subire restrizioni o limitazioni da alcuno dei poteri costituiti se non in ragione dell’inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante» (sentenze n. 366 del 1991 e n. 63 del 1994). La necessità di individuare il rango costituzionale dell’interesse in comparazione, e di constatare altresì l’ineluttabilità della limitazione di un diritto fondamentale, porta alla conseguenza che la norma limitativa deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo sufficiente, ai fini del controllo sul rispetto dell’art. 3 Cost., l’accertamento della sua non manifesta irragionevolezza (sentenza n. 393 del 2006)".
Infatti sia il diritto dei c.d. "vecchi avvocati-part-time" a rimanere iscritti negli albi per l'affidamento di cui hanno tanto a lungo goduto, sia il diritto degli ulteriori dipendenti pubblici (abilitati all'esercizio della professione) a trasformare il loro rapporto di lavoro da full time a part time per iscriversi all'albo forense, sono diritti fondamentali che, come insegna la sentenza 249/2010 della Corte costituzionale, impongono di sottoporre la legge che li conculca ad un vaglio di ragionevolezza, "non essendo sufficiente, ai fini del controllo sul rispetto dell’art. 3 Cost., l’accertamento della sua non manifesta irragionevolezza (sentenza n. 393 del 2006)". (SUL PUNTO SI DOVRA' ARGOMENTARE PER SUPERARE I RAGIONAMENTI DI CORTE COSTITUZIONALE 390/06). Ma perchè i diritti dei due gruppi sopra delineati ("vecchi avvocati-part-time" e "aspiranti avvocati-part-time") sono diritti fondamentali? In primo luogo, con riguardo ai "vecchi avvocati-part-time" e ai loro diritti quesiti a rimanere iscritti negli albi, è un diritto fondamentale riconosciuto dalla Corte di Srasburgo (ricorso 26713/05, Bigaeva contro Grecia, sentenza depositata il 28/5/2009) quello al rispetto della vita professionale che è un aspetto del diritto al rispetto della vita privata. Al riguardo la Corte dei diritti dell'Uomo di Strasburgo ha confermato che si viola l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (il quale, appunto, garantisce il diritto al rispetto della vita privata, che comprende anche quella professionale) se un Ordine di avvocati impedisce l'accesso alla professione a soggetto che aveva coltivato legittime aspettative. La posizione dei detti "vecchi avvocati-part-time" è evidentemente, per l'affidamento goduto addirittura in posizione di pienazza del diritto e non di aspettativa, ancor più degna di tutela di quella esaminata dalla Corte dei diritti dell'uomo nel caso Bigaeva. In secondo luogo, con riguardo a tutta la l. 339/03 e cioè anche al divieto di iscrizione all'abo per chi non vi fosse già iscritto al momento della sua entrata in vigore, si può richiamare: 1) la sentenza della terza sezione civile della Cassazione n. 2352/2010, depositata il 2/2/2010, che ha riconosciuto che: a. sono di rango costituzionale (trovando base negli artt. 1, 3, 4 e 35 della Costituzione) le prerogative del lavoratore professionista; b. esse inoltre sono garantite dalla Carta di Nizza che è recepita dal Trattato di Lisbona (l'art. 1 della Carta regola il valore della dignità umana che include anche la dignità professionale; mentre l'art. 15 qualifica la libertà professionale come diritto inviolabile sotto il valore categoriale della libertà); 2) la sentenza 189/01 della Corte costituzionale che riconosce che il mercato dei servizi professionali di avvocato è "naturalmente concorrenziale" ed è interesse generale quello a consentirvi l'accesso a tutti gli abilitati.
Si consideri, infine, che l'interpretazione che la Corte dei diritti dell'uomo fa della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ormai (a seguito delle sentenze della Corte costituzionale 348 e 349/2007) integra il parametro costituzionale dell'art. 117 cost., comma 1, e perciò (ove non si ritenga possibile interpretazione costituzionalmente orientata della l. 339/03 che tuteli i diritti quesiti e ove non si ritenga possibile una disapplicazione della l. 339/03 per "comunitarizzazione" della CEDU), si potrà di certo sollevare questione di costituzionalità della l. 339/03 per violazione di norma interposta.
E' POI CERTO, PER LE SOLITE RAGIONI SVISCERATE PIU' VOLTE, CHE LA L. 339/03: 1) NON PASSA IL VAGLIO POSITIVO DI RAGIONEVOLEZZA DI CUI PARLA LA SENT. 249/2010 DELLA CORTE COSTITUZIONALE, 2) NON PASSA IL VAGLIO DI PROPORZIONALITA' DI CUI PARLA LA DECISIONE "BIGAEVA" (INDIVIDUANDO UNA RESTRIZIONE DISCRIMINATORIA NELLA MANCANZA DI PROPORZIONALITA') DELLA CORTE DI STRASBURGO.
LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA 249 DELLA CORTE COSTITUZIONALE, DEPOSITATA L'8 LUGLIO 2010 ...
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danza per me. Tutto ti guarderà stando ben fermo

("Zeus, l'uomo e la danzatrice", Maurizio Perelli, olio su legno, cm. 30 per 26)
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha elaborato, il 5 maggio 2010, un "Documento di riflessione su taluni aspetti dell’adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali" che si conclude con la solenne affermazione che "occorre disporre, al fine di rispettare il principio di sussidiarietà inerente alla Convenzione e di assicurare al tempo stesso il buon funzionamento del sistema giurisdizionale dell’Unione, di un meccanismo idoneo a garantire che alla Corte di giustizia possa essere sottoposta, in maniera effettiva, la questione della validità di un atto dell’Unione prima che la Corte europea dei diritti dell’uomo statuisca sulla conformità di questo atto con la Convenzione". Anche se il Documento di riflessione è volto a salvaguardare le attribuzioni della Corte di giustizia circa la validità di atti dell'Unione in vista dell'adesione di quest'ultima alla Convenzione, sono comunque importanti alcuni passaggi del Documento pure con riguardo alla incrementata tutela, attraverso i giudici nazionali e attraverso la stessa Corte di giustizia, che dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona è riconosciuta anche a fronte di atti (amministrativi e giurisdizionali) non dell'Unione europea ma dei singoli Stati. Innanzitutto quello in cui la Corte riconosce la portata per essa stessa e per i giudici nazionali della c.d. Carta di Nizza e dell'adesione dell'Unione alla C.E.D.U., fatti entrambi derivati dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Scrive la Corte di Giustizia al punto 2 del recente Documento di riflessione:  "Il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, rappresenta una tappa importante nell’evoluzione della tutela dei diritti fondamentali in Europa. Da un lato, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea beneficia ormai dello status di atto giuridicamente vincolante, di modo che la Corte di giustizia nonché i giudici nazionali dispongono d’ora in poi di un testo che può costituire il fondamento principale per adempiere il loro compito di sorveglianza sul rispetto dei diritti fondamentali nell’ambito dell’interpretazione e dell’applicazione del diritto dell’Unione. Dall’altro lato, il Trattato di Lisbona prevede che l’Unione aderisca alla Convenzione. Strutturando in tal modo il contesto giuridico per la tutela dei diritti fondamentali a livello dell’Unione, questa tutela, i cui primi fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant’anni fa (nota 2), viene riaffermata e rafforzata". Al punto 3 aggiunge, con riguardo alla già manifestatasi applicazione della C.E.D.U. da parte della Corte di Giustizia: "Per quanto riguarda più in particolare la Convenzione, le istituzioni e gli organi dell’Unione cercano infatti da lungo tempo di assicurare, sotto il controllo della Corte di giustizia, il rispetto dei diritti dell’uomo come garantiti dalla Convenzione, e questo anche in assenza di un obbligo esplicitamente enunciato in tal senso. Come testimoniato dalla sua giurisprudenza, la Corte di giustizia applica regolarmente la Convenzione e fa riferimento in tale contesto, in modo sempre più preciso in questi ultimi anni, alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo...". Al punto 4: " ... conformemente all’art. 6 TUE, l’adesione «non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati» e, ai sensi di un protocollo allegato ai trattati, e che ha quindi lo stesso valore di questi ultimi, l’accordo relativo all’adesione «deve garantire che siano preservate le caratteristiche specifiche dell’Unione e del diritto dell’Unione»".
LEGGI DI SEGUITO IL "DOCUMENTO DI RIFLESSIONE" DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 5 MAGGIO 2010 (lo puoi leggere anche all'indirizzo http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_64268/ )
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L'articolo 104 della Costituzione recita: "La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale".
E' evidente che prevedere che gli avvocati eletti a membri del CSM non possano essere iscritti all'albo "finchè sono in carica" ha una valenza interpretativa circa la legittimità o illegittimità costituzionale di quelle disposizioni di legge che prevedono incompatibilità con l'esercizio della professione forense (e cioè divieti di iscrizione negli albi capaci di travolgere anche le iscrizioni precedenti il realizzarsi della causa di incompatibilità). Infatti, nel bilanciamento di valori costituzionali cui fosse chiamata la Corte costituzionale a fronte d'una ordinanza di rimessione che dubitasse, (anche) in relazione all'art. 104 Cost., della costituzionalità d'una certa previsione di incompatibilità, si dovrebbe riconoscere che: 1) la previsione dell'ultimo comma dell'art. 104 Cost., vietando che siano iscritti in albi professionali gli avvocati eletti al CSM, non è solo norma di garanzia d'indipendenza del CSM, ma è anche norma di garanzia della libertà individuale (che come insegna la Corte di Strasburgo <caso Bigaeva> comprende anche la libertà professionale), è articolo da leggere -soprattutto dopo le modifiche dell'art. 117 Cost. che espressamente attribuiscono allo Stato il ruolo di promotore della concorrenza- assieme all'art. 33 , comma 5, Cost. ("E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale"). L'ultimo comma dell'art. 104, infatti, forma sistema completo di tutela con l'art. 33, comma 5, nel senso che mentre quest'ultimo prevede che per essere abilitati all'esercizio professionale sia necessario un esame di stato, l'iscrizione degli abilitati all'albo e l'esercizio concreto della professione alla quale s'è abilitati è, per il primo (oltre che per gli artt. 1, 2, 4, 35, 41) un diritto di libertà costituzionalmente garantito, con la sola eccezione, appunto, di cui all'ultimo comma dell'art. 104. Certo la Corte costituzionale potrà esser chiamata, nel solco di Corte cost. 189/01, a riconoscere la portata del riconoscimento espresso del valore della concorrenza operato dal nuovo art. 117. Certo (prima o poi) risponerà positivamente, cancellando tutte le incompatibilità di cui all'art. 3 della legge professionale del 1933 in quanto sproporzionate e inadatte a raggiungere lo scopo che si prefiggono (evitare conflitti di interessi). Con ciò, inoltre sarà coerente con quella sua recente giurisprudenza (la decisione del 12/3/2010, n. 93, conferma la ratio decidendi delle sentenze 348 e 349 del 2007) che ha riconosciuto quali norme costituzionali interposte gli approdi della Corte di Strasburgo e con quell'altra sua giurisprudenza che attribuisce all'art. 24 la funzione di garante delle parti sostanziali e non di garante dei professionisti che le difendono in giudizio. 2) l'unico ordine al quale la Costituzione riconosce indipendenza è la magistratura. La Costituzione non riconosce, invece, nessuna garanzia di indipendenza nè all'avocatura nel suo complesso nè al singolo avvocato. Pertanto se pure quello dell'indipendenza dell'avvocato fosse un valore, esso sarebbe recessivo a fronte della libertà dei privati (questa si garantita costituzionalmente) d'organizzare la loro professione nelle forme del lavoro dipendente.
Dove scovare una regolamentazione seria dell'indipendenza del professionista? E' l'uovo di Colombo: bisogna guardare la regolamentazione dell'indipendenza di quei professionisti l'indipendenza dei quali sia SEMPRE un valore non solo morale ma anche immediatamente e in misura rilevante un valore economico per i fruitori dei loro servizi e addirittura per la collettività. Tali professionisti sono i revisori contabili. E infatti è evidente a prima lettura che un approccio serio alla questione dell'indipendenza del professionista è quello operato, CON RIGUARDO APPUNTO AI REVISORI CONTABILI, dal D.Lgs. 27-1-2010 n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE". Se si vuole che l'indipendenza dell'avvocato sia una cosa seria e non uno specchietto per le allodole (o, altrimenti detto, un modo come altri per operare una <non consentita> limitazione quantitativa e non qualitativa all'accesso al servizio professionale di avvocato, che è sottoposto, certamente, alle regole dell'Unione Europea in tema di concorrenza) bisogna pervenire a una regolamentazione analoga a quella prevista per i revisori contabili. Altrimenti è meglio lasciar perdere e limitarsi a raccomandare ai clienti degli avvocati di informarsi a fondo, preventivamente, su coloro che intendono scegliere come loro difensori.
LEGGI DI SEGUITO GLI ARTICOLI 1, 10, 17, 18, 19 DEL D.LGS. 39/2010 ...
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Quanto è liberalizzata l'Italia? Lunedì 12 luglio l'Istituto Bruno Leoni presenterà la quarta edizione del suo Indice delle liberalizzazioni, che indaga il grado di apertura di quindici settori dell'economia italiana rispetto al paese più liberalizzato d'Europa, in quello stesso ambito. Ormai appuntamento ricorrente nelle attività dell'IBL, l'Indice delle liberalizzazioni mostra, anno dopo anno, miglioramenti e peggioramenti nel livello di concorrenza in alcuni snodi cruciali per il futuro del nostro paese: consente quindi di avere una visione complessiva di quanto il nostro Paese sia effettivamente in transizione verso un'economia di mercato. Misurare la liberalizzazione è importante per individuare dove debbano essere orientate le riforme, nella consapevolezza che una maggiore libertà economica è condizione necessaria per avere più crescita.
Ne discuteranno, a partire dalle ore 10,30, il presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Antonio Catricalà, l'On. Paolo Gentiloni (Responsabile Comunicazioni del Partito Democratico) ed il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maurizio Sacconi. L'incontro, che sarà introdotto da Carlo Stagnaro (direttore delle ricerche dell'Istituto Bruno Leoni e curatore dell'Indice) sarà moderato dal caporedattore de Il Sole 24 Ore online, Daniele Bellasio. L'evento si svolgerà a Milano presso la Sala Teatro dell'Hotel Four Season, via Gesù 6/8. Seguirà un piccolo rinfresco.
I quindici settori indagati nell'Indice delle liberalizzazioni sono: elettricità, gas, servizi idrici, telecomunicazioni, ferrovie, trasporto aereo, trasporto pubblico locale, infrastrutture autostradali, servizi postali, televisione, servizi finanziari, ordini professionali, mercato del lavoro, fisco e pubblica amministrazione. L'Indice è realizzato da un team di ricerca composto da: Fabiana Alias, Ugo Arrigo, Massimo Beccarello, Rosamaria Bitetti, Silvio Boccalatte, Luigi Ceffalo, Piercamillo Falasca, Daniela Floro, Andrea Giuricin, Christian Pala, Paolo Pamini e Massimiliano Trovato.
L'Indice sarà disponibile dalla mattina del 12 luglio, per la prima volta anche come eBook per i maggiori eBook reader. Quest'anno, l'Indice ospiterà anche un importante contributo di Sam Peltzman (University of Chicago) sull'impatto della regolamentazione sul progresso economico.
Da "L'arte di ascoltare. Manuale pratico per apprezzare il silenzio e dar valore alle parole", di Francesco Torralba: " ... la parola non può aprirsi un varco in mezzo ai rumori. Rimane sepolta e si annulla contro una massa confusa. Educare all'arte di parlare e di ascoltare implica una strenua lotta contro la tendenza alla rumorosità. E' perciò importante educare alla continenza verbale, alla pratica del silenzio, alla disponibilità all'ascolto ..."
Il C.G.A., con decisione n. 719/2010 depositata il 26/5/2010, ha statuito che in materia di esami di avvocato l'effetto dell'improcedibilità dell'appello proposto dall'Avvocatura dello Stato contro la sentenza del TAR con cui sia stata ordinata la ricorrezione degli elaborati d'esame (art. 4, D.L. n. 115/2005, convertito con modificazioni nella L. n. 168/2005), si verifica anche a seguito della sola ricorrezione con esito favorevole all'aspirante avvocato degli elaborati precedentemente valutati insufficienti, quando la nuova valutazione è operata dalla commissione esaminatrice senza riserva ed avviene prima del deposito dell'appello e della pronuncia cautelare emanata dal giudice d'appello, che potrebbei sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA SICILIA n. 719/2010 ...
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voglio trovare una altura su un'isola dove il sole sorge e tramonta sul mare inondando di vita senza intoppi. Lì voglio temporeggiare

(una altura barche e aquilone, Maurizio Perelli, 2010, acrilico su tela, cm. 70 x 100)
La Corte costituzionale, con sentenza 236 del 5/7/2010 (al punto 2.2 del "considerato in diritto"), ha ribadito, in tema di estensione della potestas iudicandi in caso di concessione di misura cautelare fondata sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale: "Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, «la potestas iudicandi non può ritenersi esaurita quando la concessione della misura cautelare è fondata, quanto al fumus boni iuris, sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, dovendosi in tal caso la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato ritenere di carattere provvisorio e temporaneo fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l’incidente di legittimità costituzionale» (ordinanza n. 25 del 2006). Nel caso in questione, il Tribunale rimettente ha concesso la misura cautelare nel presupposto della non manifesta infondatezza della questione sollevata e «ad tempus», ossia «fino alla restituzione degli atti del giudizio da parte della Corte costituzionale». Il giudice a quo, pertanto, non ha esaurito la propria potestas iudicandi".
 Dal n. 1/2010 di "Rassegna degli avvocati italiani", un breve catalogo di fatti che dovrebbero esser considerati più che le promesse di far approvare dal Parlamento, quale panacea di tutti i mali dell'avvocatura, una riforma anticoncorrenziale e corporativa che più anticoncorrenziale e corporativa non si può. Leggo nell'editoriale dell'organo ufficiale dell'Associazione Nazionale Forense: "A fronte del dilagare incontrollato e incontrollabile degli iscritti all'albo, che la riforma, con la sua pluriennale vigenza di una disciplina transitoria non arresterà, assistiamo ad una continua erosione del nostro mercato professionale. Il solito vittimismo degli avvocati? Facciamo un breve catalogo. La modifica dell'originario testo della legge sulla class action consente, una volta promossa l'azione di classe da uno o più consumatori o utenti, che gli altri consumatori interessati, titolari di una identica pretesa, possano aderire all'azione già promossa senza l'assistenza di un difensore. Il disegno di legge 1880, già approvato al senato nel gennaio di quest'anno, modifica la legge Pinto prevedendo, fra l'altro, che la domanda di equa riparazione si proponga al Presidente della Corte di appello competente, senza ministero di difensore. ... La legge sul "collegato lavoro", rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica, con il correlato meccanismo della certificazione dei contratti di lavoro e della possibilità di inserirvi la clausola compromissoria, introduce la possibilità di ricorrere all'arbitrato, persino irrituale, di fatto vanificando le garanzie giurisdizionali di tutti i diritti dei lavoratori e sottrendo alla avvocatura la possibilità di chiedere tutela nelle sedi giudiziarie. Di assistenza tecnica necessaria avanti i collegi arbitrali, infatti, neanche a parlarne, così come, del resto, non è stata accolta l'istanza dell'avvocatura di modifica in tal senso del decreto legislativo n. 28 del 2010, che ha introdotto l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione per un'ampia serie di materie nel settore civile. Anzi agli avvocati che continuano ad insistere per la modifica del decreto il Ministro ha, senza mezzi termini, mandato a dire che se vogliono la riforma dell'ordinamento professionale, stiano almeno buoni sulla mediazione !!"
Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 16037 del 7/7/2010, hanno chiarito che per porre rimedio all'omissione di pronuncia sulla distrazione delle spese processuali si attiva la procedura di correzione di errore materiale. La decisione risolve un contrasto giurisprudenziale sull'art. 93 cpc salveguardando la ragionevole durata dei processi e l'ottenimento più celere di un titolo esecutivo da parte dell'avvocato.
In base alle sentenze della Cassazione si può disegnare chiaro l'identikit dell'avvocato subordinato di altro avvocato e l'identikit dell'avvocato autonomo ma con rapporto di relativa stabilità (impiego) con altro avvocato. Tali identikit dell'avvocato "sans papier" si dovrebbero distribuire a tutti i Consigli degli ordini forensi affinchè questi possano meglio adempiere (ora come nel futuro, a seguito dell'approvazione del ddl di riforma dell'avvocatura che ribadisce essenziale all'avvocato l'indipendenza) alla doverosa cancellazione dagli albi di decine di migliaia di avvocati subordinati o parasubordinati di loro colleghi. I numeri. Secondo la Cassa di previdenza Forense il 18% (e cioè decine di migliaia) degli iscritti alla Cassa ha un reddito annuo pressochè sovrapponibile al volume d'affari, cioè non ha spese perchè in sostanza lavora inserito nell'organizzazione di lavoro d'altro avvocato. Per questi avvocati non indipendenti dovrebbe scattare il cartellino rosso d'espulsione dall'albo. O no? (tanto siamo in Italia e se non versi in posizione di incompatibilità col lavoro che fai vuol dire che non sei nessuno). Già segnalai che le sezioni Unite, con sentenza 24/6/2009, n. 14810, hanno riconosciuto che "in tema di incompatibilità di cui all'art. 3 del r.d.l. 1578/33, non rileva la natura, subordinata o autonoma, del rapporto di lavoro, bensì la sua relativa stabilità ("impiego") e, quando non si tratti di prestazione di carattere scientifico o letterario, la sua remunerazione in misura predeterminata, in ragione della continuità del rapporto, piuttosto che in riferimento a ciascuna singola prestazione professionale". Segnalo ora un ulteriore intervento fondamentale della Sezione lavoro della Cassazione che, con sent. 10024 del 27/4/2010, ha chiarito che in attività lavorative ad alto contenuto professionale, per distinguere tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, possono esser decisivi, quali indici di subordinazione, l'assenza del rischio economico in capo al lavoratore e l'inserimento del medesimo nella organizzazione produttiva del datore di lavoro, specie in relazione al coordinamento con altri lavoratori. La Cassazione ha, in particolare, confermato le argomentazioni della Corte di appello di Firenze, argomentazioni importantissime (anche se espresse con riguardo a fattispecie nella quale i professionisti subordinati erano medici) ai nostri fini, parafrasando la quale si può affermare che: 1) in linea generale e di diritto -sotto il profilo della valutazione complessiva della prestazione lavorativa cui riconoscere una particolare qualificazione giuridica- l'elaborazione interpretativa della dottrina e soprattutto della giurisprudenza ritiene oramai assolutamente cruciale chiarire che, rispetto ad attività ad alto contenuto professionale e di autonomia tecnico-scientifica, gli elementi necessari per la sussistenza della natura subordinata del rapporto (in sostanza, l'assoggettamento al potere direttivo ed organizzatorio del datore di lavoro) vanno apprezzati con ragionevole misura, non essendo richiedibile in tali ipotesi la ricorrenza dell'esternazione da parte del datore di lavoro di direttive precise e continuate e dell'assoggettamento del lavoratore al controllo diffuso e penetrante della prestazione, in cui i margini di autonomia esecutiva ed organizzativa si allargano vieppiù quando la prestazione abbia ad oggetto competenze tecniche elevate e particolari; 2) è essenziale rilevare se sussiste in fatto l'elemento oramai ritenuto caratteristico e fondante per l'affermazione della natura subordinata di un rapporto di lavoro, ossia l'inserimento pieno ed organico delle prestazioni del professionista al servizio della organizzazione di lavoro, nella "struttura", ad assicurare uno strumento accessorio a tutte le altre attività; 3) è essenziale rilevare se il servizio assicurato dal professionista sia connaturato con la complessiva attività professionale offerta dallo studio professionale e sia funzionale all'adeguatezza dei servizi offerti alla clientela, sicchè non si tratti di una prestazione accessoria sganciata ed ininfluente rispetto all'oggetto peculiare della "produzione aziendale"; 4) l'emersione di tali requisiti necessari per l'affermazione della subordinazione permette di attribuire significati pregnanti nella direzione nella direzione della sussistenza d'un rapporto di lavoro subordinato -di per sè non immediatamente da essi scaturenti- agli elementi accessori della corresponsione mensile degli emolumenti dei professionisti incaricati del servizio.
Sintetizza Cass. 10024/2010 che il cennato percorso motivazionale a sostegno della qualificazione del rapporto di lavoro dei professionisti come rapporto di lavoro subordinato "si inquadra nell'orientamento giurisprudenziale che ha individuato quali indici della subordinazione nell'assenza del rischio economico in capo al lavoratore e nell'inserimento del lavoratore nella organizzazione produttiva del datore di lavoro specie in relazione al coordinamento con l'attività di altri lavoratori (ex plurimis: Cass. n. 1893/2007, Cass. n. 4036/2000): indici questi indicati da questa Corte come sintomatici della natura subordinata di un rapporto di lavoro a cui si è uniformata la Corte di merito con una valutazione non censurabile in sede di legittimità".
LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA 27/4/2010, n. 10024, DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE ...
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Nella causa C‑565/08 che vede contrapposti, innanzi alla Corte di Giustizia, la Commissione europea e la Repubblica italiana in tema di obbligo di rispetto di tariffe massime per gli onorari di avvocato, l'avvocato generale JÁN MAZÁK ha presentato, il 6 luglio 2010, le sue conclusioni generali. Scrive l'avvocato generale: " 44. Alla luce delle precedenti considerazioni, mi è possibile effettuare una ricapitolazione. 45. In primo luogo, spetta alla Commissione provare l’esistenza di un obbligo che sarebbe imposto agli avvocati di rispettare tariffe massime e che vieterebbe loro di derogare in via pattizia a dette tariffe massime. 46. La Commissione ha provato l’esistenza di limiti massimi in materia. In realtà, tale elemento non è stato contestato dalla Repubblica italiana. Tuttavia, la Commissione non è riuscita a dimostrare che detti limiti sono obbligatori nel senso che essi vietano agli avvocati di derogare ad essi mediante accordo concluso con i loro clienti. L’esame della normativa italiana relativa al compenso degli avvocati non evidenzia l’esistenza di siffatto divieto espresso di derogare alle tariffe massime, alla guisa del divieto di derogare alle tariffe minime applicabile fino al cambiamento avvenuto col decreto legge n. 223/2006. 47. In secondo luogo, la Commissione non ha dimostrato che, nonostante la mancanza di siffatto divieto espresso, i giudici nazionali interpretano la normativa di cui trattasi nel senso che le tariffe massime costituiscono i limiti della libertà contrattuale degli avvocati e dei loro clienti. Per quanto ne sappia, le sentenze della Corte suprema di cassazione citate dalla Commissione in udienza (15), ma che non sono state acquisite agli atti, non corroborano l’affermazione della Commissione. Inoltre, giustamente la Repubblica italiana ha osservato che le sentenze di cui trattasi riguardano ambiti normativi diversi da quello esaminato nella causa in esame. 48. Dalla ricapitolazione che precede discende che il ricorso della Commissione dovrebbe essere dichiarato infondato".
LEGGI DI SEGUITO, TRATTE DAL SITO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, LE CONCLUSIONI PRESENTATE IN DATA 6/7/2010 DALL'AVVOCATO GENERALE JÁN MAZÁK NELLA CAUSA C-565/08 ...
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Con sentenza 4/6/2009, n. 64 - Pres. f.f. Cardone - Rel. Bonzo - P.M. Fedeli (anche in Rassegna Forense, n. 3/2009), accoglendo parzialmente un ricorso avverso due decisioni del Consiglio dell'ordine di Pordenone, il Consiglio Nazionale Forense ha tra l'altro deciso che "Costituisce vero e proprio ius receptum l'insegnamento secondo cui tra gli atti impugnabili dinanzi al C.N.F., i quali sono previsti in modo tassativo, non rientra il provvedimento di un consiglio dell'ordine territoriale che abbia deciso su un'istanza di ricusazione proposta contro alcuni dei suoi componenti". Secondo me le leggi italiane apparecchiano un inaccettabile spezzatino di tutela giurisdizionale imponendo pericolose scelte nell'adire questo o quel giudice per la tutela di interessi sostanziali omogenei. Se ne può dubitare l'incostituzionalità e la contrarietà alla CEDU per violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva .
(nella foto: Spezzatino ai marroni)
INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 800gr di spezzatino di maiale 200gr di funghi Champignons 20gr di funghi secchi 30gr di burro 10 marroni una cipolla un dado uno spicchio di aglio un ciuffo di prezzemolo 1/2 bicchiere di panna 1/2 bicchiere di vino bianco secco 1/2 bicchiere di Marsala olio, sale e pepe
COME PREPARARLO: 1.Praticate in ogni castagna un taglietto nel senso della larghezza e fate cuocere le castagne arrosto in forno caldo. Nel frattempo mettete in ammollo i funghi secchi in una tazza di acqua tiepida affinché si ammorbidiscano. 2.Saldate in una casseruola 2 cucchiai di olio e il burro, quindi unite la cipolla tritata finemente insieme all’aglio sbucciato. Lasciate soffriggere su fuoco medio finché la cipolla si sarà appassita, poi unite i funghi Champignons e quelli secchi scolati dall’acqua di ammollo e ben strizzati, fateli insaporire nel condimento per un attimo, poi unite il prezzemolo mondato, lavato e tritato finemente. 3.Unite la carne e fatela rosolare; salate, pepate, poi spruzzatela con il vino e con il Marsala. Fate sciogliere il dado in una tazza di acqua calda e quando i vini saranno evaporati, versatela nella casseruola. 4.Coprite il recipiente e fate cuocere lentamente per circa un’ora. Nel frattempo sbucciate le castagne ormai cotte, privatele anche della pellicina interna, e dopo circa un’ora di cottura, unitele alla carne. Lasciatele insaporire per una decina di minuti, quindi unite la panna e lasciate su fuoco basso ancora 6/7 minuti.
Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza 4/6/2009, n. 59 - Pres. Alpa - Rel. Del Paggio - P.M. Iannelli (in Rassegna Forense, n. 3/2009), rigettando un ricorso avverso decisione del Consiglio dell'Ordine di Bolzano, ha statuito tra l'altro che "La violazione dell'obbligo di dare informazioni ai clienti ex art. 40 del codice deontologico e la sua reiterazione nell'ambito di plurimi rapporti professionali e per di più in un ristretto ambito territoriale deve far ritenere giustificata la gravità della sanzione disciplinare della cancellazione dall'albo degli avvocati". (nella foto: tende nella Piazza davanti alla Basilica di Collemaggio a L'Aquila)
Già con sentenza 17938 dell'1/7/08 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno mutato la loro giurisprudenza in forza del principio del giusto processo e della terzietà del giudice. Hanno allora deciso che "La riassunzione del giudizio disciplinare davanti al Consiglio Nazionale Forense a seguito di sentenza di cassazione con rinvio deve essere compiuta secondo il disposto dell'art. 392 cpc, con la conseguenza che l'eventuale riassunzione disposta d'ufficio dal medesimo Consiglio è inammissibile e non impedisce l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 393 cpc". Hanno allora, tra l'altro, argomentato: "Non ignora il Collegio che in alcune decisioni risalenti è stato affermato l'opposto principio delle riassumibilità di ufficio del processo disciplinare a carico di avvocati. In particolare, questa Corte ha affermato che <<nei procedimenti innanzi al consigluio nazionale forense, regolati dalle disposizioni del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 (e successive modificazioni), la riassunzione del giudizio in sede di rinvio, dopo la pronuncia di cassazione resa dalle sezioni unite della suprema corte, è affidata all'iniziativa del medesiomo consiglio e non richiede un atto riassuntivo di parte>> (Cass. 67/1983), in quanto può essere surrogato dalla iniziativa dello stesso consiglio (Cass. 2953/1964). Questa interpretazione, però, costruita sulla base di indici sistematici non determinanti (notifiche e comunicazioni di ufficio delle decisioni) appare oggi anacronistica ed in contrasto con il principio del giusto processo e della terzietà del giudice, espressamente introdotto nel nostro ordinamento (art. 111 Cost., comma 2) con legge costituzionale n. 2/2009". ORA LE SEZIONI UNITE, IN QUANTO ADITE DA DECINE DI AVVOCATI-PART-TIME RICORRENTI AVVERSO LE SENTENZE DEL C.N.F. CHE HANNO CONFERMATO LA LORO CANCELLAZIONE DAGLI ALBI EX L. 339/03, HANNO L'OCCASIONE STORICA DI CONTRIBUIRE AL SUPERAMENTO DEL MEDIOEVO CORPORATIVO IN CUI VERSA OGGI LA REGOLAZIONE DELLA PROFESSIONE D'AVVOCATO IN ITALIA. CHIARISCO: SI TRATTA DI UNA OCCASIONE STORICA PERCHE' LE INDICAZIONI IN TEMA DI NECESSARIA (PURE PER LA CORTE DI STRASBURGO E PER IL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO DI LISBONA) TERZIETA' DEL GIUDICE CHE LA CASSAZIONE POTREBBE "PASSARE" AL PARLAMENTO (IMPEGNATO PROPRIO IN QUESTI MESI A RIFORMARE LA PROFESSIONE FORENSE) SAREBBERO NECESSARIAMENTE FONTE DI SAGGIA RIFLESSIONE SULLA NECESSITA' DI SUPERARE FINALMENTE E IN TUTTE LE SUE MANIFESTAZIONI IL REGIME CORPORATIVO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO CHE E' SIMBOLEGGIATO E ESPRESSO AL MASSIMO GRADO NELLA RIUNIONE IN CAPO AL C.N.F. DELLE FUNZIONI DI LEGISLATORE DI SETTORE (ATTRAVERSO IL CODICE DEONTOLOGICO CHE HA FORZA DI LEGGE), AMMINISTRATORE (ADDIRITTURA CONSULENTE ATTRAVERSO LA "COMMISSIONE PARERI" DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI CHE POI SONO PARTI NEI GIUDIZI INNANZI AL C.N.F.) E GIUDICE SPECIALE (IN TEMA DI DISCIPLINA E TENUTA DEGLI ALBI, SENZA TERZIETA' E CON INACCETTABILE "SPEZZATINO" DI TUTELA GIURSDIZIONALE, STANTI LE NON MARGINALI ATTRIBUZIONI GIURISDIZIONALI DEL TAR IN MATERIA).
In Francia si discute seriamente su come adattare la regolamentazione della professione d'avvocato alla globalizzazione dei servizi giuridici. Si parte da analisi socio-economiche a livello mondiale, affinchè i servizi legali erogati dagli avvocati francesi possano essere competitivi nel mondo globalizzato. Da noi, invece, la discussione sulla riforma della professione di avvocato si trascina senza analisi di base (tanto che il Parlamento è stato chiamato a discutere un disegno di legge che assurdamente ignora il rilevantissimo fenomeno degli avvocati dipendenti d'altri avvocati); è perciò discussione "grave ma non seria". Del francese M. Benichou segnalo un interessante scritto dal titolo "La mondialisation des services juridiques. Constats, perspectives et défis". Si tratta del rapporto presentato all'assemblea generale del Conseil National des Barreaux il 21 novembre 2008. Puoi leggerlo su Rassegna Forense, n. 3/2008 (luglio-settembre 2008), ove, in nota, scrive Martina Barcaroli: " ... Il rapporto ha una portata non solo scientifica ma anche politica, rappresentando il quadro programmatico delle priorità e iniziative che l'avvocatura francese dovrà afrontare nel corso dei prossimi anni in conseguenza del fenomeno della mondializzazione del commercio, nonchè dei "servizi giuridici". Dopo una completa ed esauriente descrizione delle funzioni degli interlocutori (per esempio l'O.M.C., il C.C.B.E., il F.M.I., l'European Services Forum) e delle proposte politiche nell'ambito delle attività di negoziazione tra stati presso l'O.M.C., l'autore affronta le problematiche attinenti al processo di mondializzazione del commercio e dello scambio dei serviiz. In particolar modo meritano attenzione le problematiche relative all'esigenza di agevolare lo scambio di servizi giuridici tra stati (membri e non dell'Unione Europea), tra cui la regola degli accordi GATT della <<clausola della nazione più favorita>> e la possibilità di accogliere il c.d. foreign legal consultant (F.L.C.). Seguono sapienti riflessioni sull'adattabilità di soluzioni e proposte politiche nate, per l'appunto, dalla negoziazione tra stati aderenti all'O.M.C.. Di grande interesse sono le argomentazioni a sostegno di una revisione della regolamentazione nazionale sulle strutture di esercizio professionali (apertura ai capitali esterni, quotazione in borsa, politica delle tariffe) e sulla specializzazione degli avvocati tali da poter restare al passo con i tempi garantendo competitività sul piano mondiale e interno. Queste riflessioni non sono esenti da considerazioni d'ordine teleologico sulla professione d'avvocato, tra cui il bisogno assoluto di mantenere il carattere non meramente utilitaristico e d'ordine pubblico della professione".
La Corte di giustizia si attribuisce il potere di sindacare l'applicazione del diritto comunitario da parte dei giudici nazionali e afferma il principio per cui se il diritto comunitario (ora è più corretto dire il "diritto dell'Unione") non viene applicato o viene applicato male, lo Stato membro risponde del danno cagionato ai cittadini dai giudici nazionali (anche se essi siano l'espressione apicale della Magistratura). (nella foto l'interno della Basilica di Collemaggio a L'Aquila)
La seconda sezione della Cassazione ha deciso, con sentenza 21495 del 12/10/2008, che "Qualora l'attività professionale sia stata esercitata da un professionista non iscritto negli appositi albi, e a maggior ragione da uno che non è munito nemmeno della prescritta qualifica professionale, il rapporto intercorso tra professionista e cliente deve ritenersi affetto da nullità assoluta, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., sicchè questi non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa". PUOI LEGGERE LA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE SUL n. 1/2008 di "RASSEGNA FORENSE".
(aderisci ai social network www.concorrenzaeprofessioni.ning.com )
Di Guido Alpa un interessante articolo dal titolo "Le giurisdizioni nella Costituzione". Questo il sommario: 1. Giurisdizione e "stato di diritto". 2. Giurisdizione: una nozione in evoluzione. 3. Giurisdizione e crisi della giustizia. 4. Il pluralismo della giurisdizione come condizione ormai irreversibile. 5. Giurisdizione e legal formants. 6. Giurisdizione e ragionevole durata del processo. 7. Giurisdizione e avocatura. 8. Il Consiglio Nazionale Forense come giudice speciale. Puoi leggere l'articolo su Rassegna Forense, n. 3/2008 (luglio-settembre 2008).
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15451, depositata il 30 giugno 2010, ha ribadito che non è impugnabile dal contribuente il rifiuto del fisco di annullare, in sede d'autotutela, atti amministrativi (nella fattispecie si trattava dell'indicazione di una rendita catastale già definita con sentenza passata in giudicato). La sezione tributaria della Cassazione ha con ciò seguito l’interpretazione già fornita dalle Sezioni unite con sentenza n. 2870/2009 nella quale s'affermava che il giudice tributario può vagliare la legittimità formale del rifiuto dell'autotutela ma non può sindacare se la pretesa tributaria è censurabile o no. Sarà comunque possibile il risarcimento del danno a favore del contribuente che avesse ragione. In sintesi: l’Amministrazione non è obbligata ad accogliare l’istanza di autotutela, ma se in seguito il cittadino ottiene riconoscimento della sua ragione e la P.A. non ha fatto nulla per impedirre il verificarsi di danni al cittadino (non accogliendo l’istanza di autotutela), allora l’Amministrazione stessa deve essere condannata al risarcimento del danno (oltre al pagamento delle spese processuali).
(l'illustrazione: San Domenico di Guzman presiede a un autodafè)
LEGGI DI SEGUITO LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE n. 2870/2009 ...
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Con sentenza n. 1754 depositata l'8/6/2010, il TAR Lombardia, Milano, Sez. II, -in adesione all’orientamento delineato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le ordinanze 13 giugno 2006, n. 13659 e n. 13660, ribadito con la sentenza n. 30254 del 23 dicembre 2008 e, da ultimo, con la sentenza 3 marzo 2010, n. 5025 e seguito anche da una parte della giurisprudenza amministrativa (Cons.giust.amm. Sicilia , sez. giurisd., 14 dicembre 2009, n. 1188; 23 settembre 2008 n. 780)- ha ritenuto non sussistente la c.d. «pregiudizialità amministrativa» e che, dunque, l'azione di risarcimento sia ammissibile anche se il provvedimento non è stato tempestivamente impugnato. Ha in particolare affermato che: "Una sentenza del giudice amministrativo che negasse la tutela risarcitoria dell’interesse leso, sul presupposto che l’illegittimità dell’atto debba essere stata dichiarata in sede di annullamento, sarebbe, invero, inevitabilmente soggetta a cassazione (cfr. Cassazione SS.UU., 23 dicembre 2008, n. 30254)". Conseguentemente ha ritenuto fondata una domanda risarcitoria pur dichiarando irricevibile la domanda di annullamento proposta con il ricorso principale ed inammissibile la domanda di annullamento proposta con ricorso per motivi aggiunti.
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA, MILANO, n. 1574/2010 ...
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Oggi che si discute tanto di consulenza legale suggerisco di leggere, per capire la NON NOVITA' DELLA CONSULENZA LEGALE SU INTERNET, l'interessante articolo di Serena Cresci "La consulenza legale all'interno delle riviste degli avvocati: l'esperienza regionale negli anni dell'unificazione nazionale", su Rassegna Forense, n. 3/2008 Luglio-Settembre 2008. Questo il sommario: 1) La stampa periodica e l'editoria giuridica. 2) La legge n. 1939 del 1874: riflessioni e conseguenze all'interno delle riviste giuridiche. 3) La consulenza legale fornita attraverso i periodici. 4) "Il giornale delle leggi". Pubblicazione legale di dottrina, giurisprudenza e consulti gratuiti. 5) "Il Monitore delle leggi". Un periodico popolare. 6) Un progetto fallito: "Il Comune". 7) "Rivista di medicina legale e di giurisprudenza medica". 8) Dalle rubriche di consulenza legale al patrocinio per corrispondenza. Scrive Serena Cresci: "... va sottolineato come nel corso degli anni la sezione delle rubriche di consulenza legale interna alle riviste giuridiche si sia a poco a poco modificata, fino a snaturarsi quasi completamente: queste rubriche infatti erano nate nella maggior parte dei casi come sezioni di consulenza gratuita verso il lettore, cioè come servizio che il periodico offriva al lettore e anche, quindi, come mezzo per incrementare le vendite. Ma ciò che le caratterizzava, all'inizio, era l'aspetto della gratuità. Nel corso degli anni, invece, queste divennero a poco a poco un servizio a pagamento, o meglio un vero e proprio patrocinio per corrispondenza, non più quindi finalizzato soltanto a favorire la tiratura delle riviste, ma volto anche (e soprattutto) a far acquisire clienti ai singoli professionisti collaboratori delle stesse".
la memoria è un lusso che solo i bambini possono permettersi
 (il gioco delle costruzioni, Maurizio Perelli, 2008, olio su tela, cm. 50 x 60)
 Con sentenza 9/6/2008, n. 56 - Pres. Perfetti - Rel. Bassu - P M. Martone (massima pubblicata su Rassegna Forense, n. 4/2008, Ottobre-dicembre 2008) il Consiglio Nazionale Forense ha statuito che: "L'impugnazione avanti il C.N.F., alla stregua delle previsioni di cui al r.d.l. n. 1578/33 e n. 37/34 così come interpretate dalla costante giurisprudenza sia di questo Consiglio Nazionale Forense che della Suprema Corte , è ammessa contro le deliberazioni degli ordini locali in materia di iscrizione all'albo o di cancellazione dall'albo, nonchè in materia di procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti, sicchè il ricorso non è consentito in materia attinente ad attività meramente amministrativa, quale è evidentemente la tenuta dell'elenco dei difensori d'ufficio". Per un inquadramento sistematico è utile ricordare che al potere giudiziario afferiscono i magistrati dell'ordine giudiziario, protetti dalle particolari garanzie di autonomia e indipendenza di cui all'art. 104 Cost., ed altri organi, i c.d. giudici speciali, non inquadrati nel suddetto ordine (Cfr. S. Bartole, Autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario, Cedam, Padova, 1964, 285-286). E' evidente che se in sede di riforma forense si amplia l'ambito della giurisdizione del C.N.F. anche a controversie quali quella oggetto della citata sentenza, il C.N.F. viene configurato come giudice speciale NUOVO e pertanto inammissibile nel nostro ordinamento ai sensi del divieto costituzionale di istituire nuovi giudici speciali (art. 102, comma 2, Cost. e VI disposizione transitoria e finale). LA PROVVISTA DI GIURISDIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE NON SI PUO' AMPLIARE. NON E' DUNQUE MEGLIO, IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DI NON PARCELLIZZAZIONE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE, CANCELLARE LA CORPORATIVA GIURISDIZIONE DOMESTICA A FAVORE DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA (TAR e CONSIGLIO DI STATO)?
Il Tar del Lazio, con la sentenza 11984/2010 del 18 maggio 2010, assume che a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, qualora una norma interna è in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo , il giudice interno deve direttamente disapplicarla. L'evidente contrasto con l'insegnamento di Corte costituzionale n. 349/2007 viene argomentato dal Tar Lazio col fatto che il Trattato di Lisbona ha disposto l’adesione dell'Unione Europea alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, con conseguente riconoscimento dei diritti fondamentali come principi interni al diritto dell’Unione. Ciò comporterebbe «che le norme della Convenzione divengono immediatamente operanti negli ordinamenti nazionali degli Stati membri dell’Unione, e quindi nel nostro ordinamento nazionale, in forza del diritto comunitario, e quindi in Italia ai sensi dell’art. 11 della Costituzione, venendo in rilievo l’ampia e decennale evoluzione giurisprudenziale che ha, infine, portato all’obbligo, per il giudice nazionale, di interpretare le norme nazionali in conformità al diritto comunitario, ovvero di procedere in via immediata e diretta alla loro disapplicazione…». Nella fattispecie ha disapplicato l’articolo 57 DPR 327/01 per garantire l’applicazione «di uno dei diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ed oggi trasfusi nel diritto dell’Unione europea».
In dottrina vedi, nel n. 00, del 2/7/2010, della Rivista dell'associazione italiana dei costituzionalisti ( www.associazionedeicostituzionalisti.it ): "Il rispetto dell'identità costituzionale quale contrappeso al processo di integrazione europea. (La “sentenza-Lisbona” del Bundesverfassungsgericht ed i limiti ad uno sviluppo secundum Constitutionem dell´ordinamento sovranazionale)". di Vincenzo Baldini; "Il Consiglio di Stato applica direttamente le norme CEDU grazie al Trattato di Lisbona: l'inizio di un nuovo percorso? Nota a Consiglio di Stato, sent. 2 marzo 2010, n. 1220", di G. Colavitti e C. Pagotto; "L'adattamento del diritto interno al diritto comunitario dopo il Trattato di Lisbona", di Larissa Pasotti; "Profili problematici di un ordinamento multilivello di protezione dei diritti fondamentali. I sistemi nazionali di giustizia costituzionale alla prova del diritto dell’Unione europea", di Andrea Rovagnati. Vedi pure su www.altalex.com l'articolo di Luigi D'Alessio "Sulla comunitarizzazione dei vincoli internazionali CEDU. Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 2/3/2010, n. 1220", che riporta pure la sentenza 1120/2010; su www.giustamm.it l'articolo di Celotto, "Il trattato di Lisbona ha reso la CEDU direttamente applicabile nell'ordinamento italiano?"; su www.diritto.it l'articolo di Fausto Vecchio "Corte di giustizia europea e tribunali costituzionali nazionali secondo la prospettiva della Corte costituzionale ceca". LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DEL TAR LAZIO n. 11984/2010, DEPOSITATA IL 18/5/2010 (di particolare rilievo i punti 11, 12, 13 e 14) ...
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Non si faccia il bis della formazione professionale continua; non si consenta al C.N.F. di introdurre, con la copertura della sua "potestà legislativa" in materia di deontologia, norme aventi in pratica l'efficacia di norme legislative. Se si vogliono le specializzazioni nella professione di avvocato sia la legge del Parlamento a prevederle. Come si legge nella memoria depositata dal Segretario Generale dell'A.N.F., Ester Perifano, in occasione della audizione presso la Commissione Giustizia del Senato del 14/7/2009: "La potestà legislativa in materia di individuazione delle figure professionali dei relativi profili e dei titoli abilitanti è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato. Per quanto riguarda il conseguimento di un titolo di specializzazione, deve escludersi che possa attribuirsi al Consiglio Nazionale Forense una potestà regolamentare sul punto, dovendo la stessa devolversi ad un regolamento dello Stato (Ministero della Giustizia) in quanto : 1) l’ottenimento e la spendita sul mercato professionale del titolo di specializzazione incide certamente sul sistema della concorrenza dei servizi professionali (art.117, co.3, lett.e) Cost.– materia devoluta alla legislazione esclusiva dello Stato; 2) l’individuazione delle specializzazioni riconosciute è materia sottratta alla potestà regolamentare, rientrando nella potestà legislativa concorrente (art.117, co.3 Cost.). Secondo la Corte Costituzionale continua a spettare allo Stato, in sede di determinazione dei principi fondamentali,la individuazione ed il contenuto delle fi gure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici. L’opportunità di una regolamentazione statuale nasce dall’esistenza di un rilevante interesse pubblico all’esercizio adeguato e corretto della professione di avvocato da garantire in modo uniforme sull’intero territorio nazionale".
Si blocchi dunque l'iniziativa del C.N.F., avviata con l'approvazione d'una "bozza di regolamento sulle specializzazioni, approvata ... nel solco tracciato dalla riforma della professione, in situazione di stallo". Leggo sul sito del C.N.F., in un articolo del 25 giugno 2010 intitolato "Specializzazioni forensi: il C.N.F. approva il regolamento e spinge sul varo della riforma della professione": " ... Regolamento sulla specializzazione. E sempre sul tema della qualificazione della professione insiste la bozza di regolamento sulle specializzazioni, approvata ieri in seduta amministrativa, nel solco tracciato dalla riforma della professione, in situazione di stallo. Ecco i punti qualificanti della disciplina: il diploma di specializzazione potrà essere conseguito dall’ l’avvocato iscritto da almeno quattro anni all’albo, che abbia frequentato scuole o corsi di alta formazione per almeno due anni (200 ore di formazione) e che abbia sostenuto un esame (scritto e orale) presso il Cnf, unico ente titolato a rilasciare il diploma di specialista. Le scuole e i corsi di alta formazione potranno essere organizzati dalle associazioni forensi o altri soggetti ma dovranno essere riconosciuti dal Cnf, che vigilerà sulla qualità del programma, ed iscritti in un apposito registro. In sede di prima applicazione sono inserite di diritto nel registro le associazioni specialistiche riconosciute come maggiormente rappresentative in seno al Congresso nazionale forense. L’esame consisterà in una prova scritta, e due prove orali, di cui una per dimostrare il possesso di una esperienza pregressa nella materia, superiore alla media. Undici sono le macro aree del diritto in cui ci si potrà specializzare: diritto civile, diritto commerciale, diritto industriale, di famiglia/persone/minori, lavoro, amministrativo, navigazione, penale, internazionale e comunitario. Si è scelta la strada delle macro-aree (così come in Germania) come opportuno contemperamento tra il “vantaggio competitivo” offerto dalla specializzazione e “la limitazione” che comunque potrebbe derivarne. Ogni avvocato specialista dovrà curare il proprio aggiornamento professionale, conseguendo nel triennio almeno 60 crediti formativi specialistici. L’abuso del titolo costituisce illecito disciplinare".
 Con circolare n. 19-C/2010 del 30/6/2010, a firma del Presidente Aw. Prof. Guido Alpa, il C.N.F. è intervenuto in tema di attribuzione di crediti per formazione professionale continua ai membri dei gruppi di lavoro specialistici del del C.C.B.E. (il Consiglio degli ordini forensi europei). Questo il testo della circolare: "Cari Colleghi e Cari Amici, rilevato l'impegno e la professionalità con cui molti dei nostri iscritti operano all'interno delle commissioni del CCBE, e considerate le specifiche finalità del Regolamento sulla formazione professionale continua, il Consiglio Nazionale Forense ritiene opportuno precisare con questa nota che le commissioni ed i gruppi di lavoro specialistici del CCBE, poiché composti da delegati degli ordini forensi europei ed esperti appartenenti alle delegazioni nazionali, rientrano nelle commissioni istituite da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale di cui all'art. 3, comma 1., lett. b) del Regolamento. La partecipazione effettiva ed adeguatamente documentata a tali commissioni, pertanto, integra assolvimento degli obblighi di formazione continua e consente il conseguimento di crediti formativi nella misura indicata all'art. 3, comma 2. Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento l'attribuzione materiale del numero dei crediti formativi, secondo i criteri indicati dagli artt.3 e 4, rientra nei compiti del Consiglio dell'ordine territoriale di appartenenza del singolo professionista per cui sarà onere di ciascun interessato predisporre una documentazione sufficientemente dettagliata sugli argomenti trattati nelle riunioni e sulla loro durata, da produrre unitamente ad un'attestazione finale ovvero ad un'autocertificazione dell' attività svolta. La Commissione per l'assegnazione dei crediti formativi (
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) rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento al riguardo".
Rilevo che l'art. 3 del Regolamento del C.N.F. sulla formazione continua dispone: "1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi di seguito indicati: a) corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione; b) commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, istituiti dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli dell’ordine, o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale; c) altri eventi specificamente individuati dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli dell’ordine". Mi pare evidente che non possa ritenersi adeguatamente documentata una attività di formazione solo autocertificata. LEGGI DI SEGUITO IL REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA APPROVATO DAL C.N.F. IL 13 LUGLIO 2007 ...
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"Il risparmio è fare a meno di qualche cosa che si vuole intensamente, nella prospettiva che tu debba desiderare un domani qualcosa di cui probabilmente non avrai bisogno". (Anthony Hope)
Il Consiglio di Stato, con sentenza 3405 del 28/5/2010, ha stabilito che una pubblica selezione comparativa di avvocati sia necessaria per conferire da parte d'un Ente pubblico un incarico di consulenza legale se prevista dal Regolamento dell'Ente pubblico (in armonia con le norme di legge vigenti nella specifica materia).
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 3405 DEL 28/5/2010 ...
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La causa C-225/09, caso Jakubowska, è stata trattata oralmente innanzi alla quinta sezione della Corte di giustizia dell'Unione Europea giovedi 24 giugno 2010. Di seguito riporto la relazione del giudice relatore Marko Ilesic nella quale mi sembra siano da evidenziare soprattutto (ai punti 5, 6, 11 e 14) i riferimenti a quelle disposizioni della direttiva 77/249/CEE, della direttiva 98/5/CE e dell'art. 3 del regio decreto 1578/1933 (legge professionale forense) dalle quali deriva la natura discriminatoria al rovescio, nei confronti degli italiani rispetto aicittadini di altri Stati membri dell'unione, delle norme della l. 339/03. Come ho sostenuto innanzi alle Sezioni Unite della Cassazione, la legge Comunitaria 2008 (legge 88/2009), pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009, ha determinato importantissime conseguenze sulla regolazione interna delle professioni, compresa quella d'avvocato. La Comunitaria 2008 ha, infatti, riconosciuto un principio generale necessariamente sopraordinato alle singole leggi professionali. Si tratta del principio per cui l'accesso alle professioni (ed ogni altro ambito nel quale lo Stato è chiamato a attuare norme dell'Unione europea; pensiamo pure alla produzione di merci o a questioni legate allo status personale) non potrà vedere trattamenti discriminatori "al rovescio", a danno cioè dei cittadini italiani rispetto agli altri dell'Unione che dal diritto U.E., appunto, siano ammessi a svolgere l'attività in Italia. Il terreno delle incompatibilità -operanti troppo spesso a sola limitazione dei diritti d'iniziativa economica degli italiani- sarà uno degli ambiti in cui si manifesterà dirompente l'art. 14-bis della l. 4/2/2005, n. 11 (introdotto appunto dalla Comunitaria 2008), nel confronto tra le libertà riconosciute ai cittadini dell'Unione (stabiliti o no) ammessi a diverse forme d'esercizio d'attività professionale in Italia e le chiusure corporative ancora ribadite a tarpare le chances competitive dei professionisti italiani. Ecco il perchè. La legge Comunitaria 2008 (legge n. 88/2009) all'art. 6 dispone la modifica della legge 4/2/2005, n. 11, con l'introduzione, in essa, dell'art. 14-bis, intitolato "Parità di trattamento", del seguente tenore: "1. Le norme italiane di attuazione e di recepimento di norme e princìpi della comunità europea e dell'Unione europea assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani. 2. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale". Dunque, non solo quando si tratti di dare attuazione e recepimento a norme e principi comunitari, ma anche quando si tratti di applicare norme dell'ordinamento giuridico italiano (e riferibili a fattispecie concrete nelle quali nessun elemento di transnazionalità sia individuabile) si dovranno disapplicare -e non solo dai giudici ma ancor prima dagli amministratori che tali norme interne siano chiamati ad applicare- tutte le disposizioni e prassi interne che producano effetti discriminatori verso gli italiani. Ne risulta una applicazione dei principi comunitari ampliata anche a situazioni mermente interne, voluta saggiamente dal legislatore italiano anche oltre i doveri sanciti dalla Corte di giustizia (vedasi la sentenza in tema di "turismo professionale" nella causa C-311/06). C'è da aggiungere che, pur se non imposto dalla Corte di giustizia, l'intervento del legislatore italiano era comunque dovuto per il ripetersi dei rilievi della Corte costituzionale che a più riprese ha ribadito che una norma interna che realizza una "discriminazione al contrario" (cioè dell'italiano rispetto ad altro cittadino comunitario) è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Ad esempio di discriminazione al contrario va ricordata la situazione degli "avvocati-part-time" (dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto, già iscritti agli albi professionali ex l. 662/96) e degli aspiranti tali. Dopo (e nonostante) la affermazione di principio di Corte costituzionale 189/01 secondo la quale la professione d'avvocato è un ambito del mercato del lavoro "naturalmente concorrenziale", è intervenuta, infatti, la legge 339/03 che (almeno secondo l'interpretazione fattane dal Consiglio Nazionale Forense, sia da consulente dei Consigli degli ordini degli avvocati, sia da giudice speciale) ha reintrodotto una vera e propria incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto con enti pubblici italiani ed esercizio della professione forense. NON HA PERO' INTRODOTTO UNA INCOMPATIBILITA' TRA ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE E IMPIEGO PUBBLICO CON ENTI PUBBLICI NON ITALIANI, CON CIO' REALIZZANDO UNA TIPICA "DISCRIMINAZIONE AL ROVESCIO". Al riguardo si consideri che l'art. 5 del D.Lgs. 2/2/2001, n. 96 "Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale", stabilisce ai commi 1 e 2 "1. L'avvocato stabilito e l'avvocato integrato sono tenuti all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato. 2. All'avocato stabilito e all'avvocato integrato si applicano le norme sulle incompatibilità che riguardano l'esercizio della professione di avvocato....". Conseguentemente -con riferimento ai divieti e incompatibilità imposti dall'art. 3 della legge professionale forense del 1933- l'avvocato stabilito e l'avvocato integrato in Italia non può essere dipendente, titolare d'impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficienza, della Banca d'Italia, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni, nemmeno part time, ma può esserlo nello Stato membro ove ha acquisito la qualifica professionale di avvocato. Questa è la discriminazione al contrario, in tema di incompatibilità, non più consentita nei confronti degli avvocati italiani.
LEGGI DI SEGUITO LA RELAZIONE D'UDIENZA DEL 24 GIUGNO 2010 DEL GIUDICE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA MARKO ILESIC, RELATORE DELLA CAUSA C-225/09. HO EVIDENZIATO I PASSI A MIO AVVISO PIU' IMPORTANTI IN RELAZIONE ALLA QUESTIONE DELLA C.D. DISCRIMINAZIONE AL CONTRARIO DEI CITTADINI ITALIANI ...
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Con delibera dell'11 giugno 2010 la Giunta Esecutiva dell’Unione Nazionale delle Camere Civili ha deliberato di voler istituire, nel rispetto delle regole del Codice Deontologico le seguenti specializzazioni forensi: Avvocato Specializzato in Diritto Civile - U.N.C.C. e Avvocato Specializzato in Diritto Commerciale - UNCC, ha delegato il Presidente per l’adozione, con la tempistica occorrente, tutti gli atti e/o i regolamenti che riterrà a tal fino necessari o opportuni; s'è riservata d'adottare ulteriori iniziative di ferma protesta rispetto all’inerzia ed alla incapacità della politica di attuare, come invece reiteratamente e sotto più aspetti promesso, un serio percorso riformatore del sistema giustizia, che assicuri, anche tramite la riforma dell’ordinamento forense, effettiva parità delle parti nel processo e giustizia della decisione.
LEGGI DI SEGUITO LA DELIBERA DI GIUNTA DELL'11/6/2010 ...
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Chi si ritrova a essere giovane quando finisce la guerra è una meraviglia di vita (Edith Shain: bacio a Times Square alla fine della seconda guerra mondiale)
La Commissione europea (Programma Giustizia Civile) mette in campo un budget di 800.000 euro e invita a presentare progetti per la formazione di giudici (magistrati in servizio e in tirocinio) e personale che li supporta sul diritto europeo della concorrenza, in particolare sull'applicazione degli artt. 101 e 102 del T.F.U.E. (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) che riguardano le regole di concorrenza applicabili alle imprese. I progetti possono durare al massimo fino a fine 2011. Il contributo comunitario potrà coprire l'80% dei costi ammissibili. Verranno finanziati dal programma : corsi di formazione, incontri, attività che promuovano la cooperazione tra i magistrati e la creazione di reti tra autorità pubbliche e private, realizzazione di database contenenti informazioni sul diritto della concorrenza e aiuti di Stato. I progetti possono esser presentati, entro il 30/9/2010, da: amministrazioni o enti internazionali, nazionali, regionali o locali, pubblici o parapubblici; associazioni o organizzazioni professionali, organi o istituti di formazione o ricerca, altri operatori del settore privato senza scopo di lucro. Tutte le infiormazioni all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
Leggi al link di seguito tutti gli emendamenti (circa 730 tra i quali 170 della maggioranza) presentati per la discussione e votazione al Senato del ddl di riforma della professione di avvocato. Ecco il link alla pagina degli emendamenti nel sito del Senato http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/testi/31300_testi.htm E segui su www.avvocati-part-time.it TUTTE le tappe parlamentari della riforma forense (disegni di legge A.S. 601 Giuliano, A.S. 711 Casson, A.S. 1171 Bianchi, A.S.1198 Mugnai).
Segui su www.avvocati-part-time.it TUTTE le tappe parlamentari della riforma forense. Leggi di seguito (tratta dal sito del Senato) la relazione che il Sen. Valentino presentò per l' "incardimento" in Aula al Senato del d.d.l. di riforma della professione di avvocato. In questo articollo leggi pure i 66 articoli della riforma come proposta dalla Commissione Giustizia all'Aula (clicca sul pulsante "LEGGI TUTTO")
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AL DISEGNO DI LEGGE DI RIFORMA FORENSE IN DISCUSSIONE IN AULA AL SENATO SONO STATI PRESENTATI EMENDAMENTI A SALVAGUARDIA DEI DIRITTI QUESITI DEI "VECCHI AVVOCATI-PART-TIME" IN TEMA DI ISCRIZIONE NEGLI ALBI
Il testo dell'emendamento all'art. 18, presntato col n. 18.201 dalla Senatrice Germontani (pdl) e, col n. 18.202 dai Sen. Poretti (pd), Perduca (pd), Bonino (pd): Dopo il comma 1, inserire i seguenti <<1-bis. Gli avvocati che sono anche dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50%, i quali alla data di entrata in vigore della legge 25 novembre 2003, n. 339, erano iscritti all'albo degli avvocati ai sensi dell'art. 1, comma 56, 56-bis e 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed hanno mantenuto il rapporto di pubblico impiego senza aver domandato la cancellazione volontaria dall'albo degli avvocati e senza essersi volontariamente dimessi dall'impiego pubblico, mantengono l'impiego pubblico con rapporto di lavoro a tempo parziale ed inoltre mantengono l'iscrizione all'albo degli avvocati o sono reiscritti in tale albo senza soluzione di continuità dell'iscrizione se ne sono stati cancellati in base all'art. 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339. Ad essi non si applica l'art. 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339. 1-ter. L'art. 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è abrogato.>>
Altro emendamento della Sen. Germontani (n. 18.200) Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «1-bis. All’articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339, e` aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Il comma 1 non si applica ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l’iscrizione all’albo degli avvocati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e che risultano iscritti al medesimo albo alla data di entrata in vigore della presente disposizione". 1-ter. L’articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, e` abrogato. 1-quater. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego, puo`, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all’albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, mantenendo il rapporto di pubblico impiego. 1-quinquies. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che e` stato cancellato d’ufficio dall’albo degli avvocati puo`, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all’albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, mantenendo il rapporto di pubblico impiego. 1-sexies. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che ha optato per la cessazione del rapporto di impiego, mantenendo l’iscrizione all’albo degli avvocati, puo` entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la riammissione in servizio alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, purche´ non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell’opzione presso l’Amministrazione di appartenenza, mantenendo l’iscrizione all’albo degli avvocati».
Le ragioni degli emendamenti:
Nell'art. 2, intitolato "Disciplina della professione di avvocato", al comma 3, si legge: "Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l’esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge".
Nell'art. 21, intitolato "Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori", al comme 3, si legge: "Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscizione secondo la previgente normativa".
Nell'art. 22, intitolato "Avvocati degli enti pubblici", al comma 1, si legge: "Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano participati prevelentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo".
Dunque il ddl sceglie di tutelare il diritto quesito degli avvocati a rimanere iscritti nei vari albi d'avvocati. In particolare: Nel primo dei tre articoli citati tale diritto quesito viene riconosciuto agli avvocati iscritti negli albi pur se gli avvocati stessi vi siano stati iscritti senza aver sostenuto l'esame di stato di abilitazione alla professione forense. Nel secondo dei tre articoli citati tale diritto quesito viene riconosciuto agli avvocati che risultino iscritti all'albo dei c.d. "cassazionisti" secondo le regole non previgenti, sostituite da altre ben più rigorose. Nel terzo dei tre articoli citati tale diritto quesito viene riconosciuto agli avvocati pur se in futuro i loro enti datori di lavoro non saranno più partecipati prevalentemente da enti pubblici; pur se ai medesimi avvocati non verrà più assicurata la piena indipendenza e autonomia della trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente; pur se ai medesimi avvocati non verrà più assicurato un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.
Analogamente e a maggior ragione, allora, si dovranno tutelare i diritti quesiti degli avvocati che siano stati iscritti negli albi ai sensi dell'art. 1, commi 56 e seguenti, della l. 662/96 e cioè di coloro che, già abilitati all'esercizio della professione forense e impiegati pubblici, trasformarono il loro rapporto di lavoro pubblico da full time ad una forma di part time particolarmente ridotta (tra il 30% e il 50%) proprio per fare l'avvocato, in adesione alla "proposta" che loro veniva dallo Stato italiano, interessato a ridurre la spesa per stipendi e massimizzare le professionalità dei dipendenti pubblici ("proposta" espressa, appunto, nei commi 56 e seguenti dell'art. 1 della l. 662/96, legge finanziaria per il 1997).
Essi ridussero il rapporto di lavoro pubblico full time in un part time ridotto e conseguentemente ottennero l'iscrizione negli albi degli avvocati.
L'affidamento che essi prestarono nella legge dello Stato fu corroborato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 189/01 che rigettò la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio Nazionale Forense, il quale riteneva incostituzionale la compatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e l'esercizio della professione forense. Solo essi -e non anche le tre categorie di avvocati i cui diritti quesiti vengono salvaguardati dagli artt. 2, 21 e 22 del ddl- possono reclamare la tutela d'un affidamento derivante da sentenza della Corte costituzionale.
Con l. 339/03, inopinatamente, oltre a reintrodurre per l'avvenire un divieto di iscrizione nell'albo degli avvocati per ulteriori dipendenti pubblici a part time ridotto, si dispose, all'art. 2, che ove i soggetti già iscritti ex art. 1, comma 56 e seguenti della l. 662/96, non avessero optato entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della l. 339/03 tra impiego pubblico o esercizio della professione, gli stessi soggetti fossero cancellati d'ufficio dagli albi degli avvocati.
La Corte costituzionale n. 390/20066 ha confermato la legittimità della l. 339/03 solo con riguardo al dubbio di costituzionalità inerente la reintroduzione del divieto di iscrizione di ulteriori dipendenti pubblici in part time ridotto che domandavano l'iscrizione agli albi forensi in momento successivo all'entrata in vigore della l. 339/03; non ha invece minimamente trattato la diversa questione della costituzionalità o meno della cancellazione d'ufficio prevista dall'art. 2 della l. 339/03 nei confronti dei "vecchi avvocati-part-time" che, come detto, avevano avuto riconosciuto il massimo grado d'affidamento nella stabilità delle loro scelte per quanto aveva affermato la sentenza della Corte costituzionale n. 189/01.
Le cancellazioni d'ufficio dagli albi ex art. 2 della l. 339/03 sono avvenute solo in parte poichè molti Ordini locali ancora attendono, prima di comminarle, che sia decisa la vicenda giurisdizionale di quei pochi sfortunati "vecchi avvocati-part-time" che vennero immediatamente cancellati d'ufficio dagli albi allo scadere del detto trentaseiesimo mese, impugnarono senza successo innanzi al giudice speciale CNF le cancellazioni subite e poi impugnarono innanzi alle Sezioni Unite della Cassazione le sentenze del Consiglio Nazionale Forense che rigettavano i loro ricorsi.
Per rispetto dell'art. 3 della Costituzione si impone di trattare i diritti quesiti dei detti "vecchi avvocati-part-time" in maniera non deteriore rispetto ai diritti quesiti dei soggetti che addirittura, nel disegno di legge di riforma forense, si ritiene di mantenere iscritti negli albi pur non avendo essi mai superato il detto esame di stato per l'abilitazione all'attività d'avvocato.
Peraltro è stato presentato al Senato il ddl della Sen. Germontani A.S. 1621, teso alla salvaguardia dei diritti quesiti dei c.d. "avvocati-part-time" e analogo progetto di legge è stato presentato alla Camera dall'On. Antonio Borghesi (Atto Camera 2414).
E ancora: la mancata salvaguardia dei diritti quesiti dei "vecchi avvocati part time" cozzerebbe in maniera intollerabile, tanto da poterne subito far derivare questione di legittimità costituzionale, con la disciplina delle incompatibilità disegnata dalla riforma della professione d'avvocato in maniera ben meno rigorosa nei confronti di soggetti che ben più dei "vecchi avvocati part time" possono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi o in situazioni che mettono a rischio l'indipendenza dell'avvocato e inoltre possono avere elevatissime possibilità d'accaparramento di clientela. Infatti, secondo il ddl di riforma forense, non sono dichiarati in posizione di incompatibilità e non vengono cancellati dagli albi -ma solo sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica (ex art. 19, co 1)- gli avvocati che siano anche ministri, viceministri o sottosegretari di Stato, presidenti di giunta regionale o presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, presidenti di province con più di un milione di abitanti, sindaci di comuni con più di 500.000 abitanti). Neppure sono sospesi dall'esercizio professionale, durante il periodo della carica, altri soggetti, anch'essi ben più "pericolosi" dei "vecchi avvocati part time" per il bene della indipendenza dell'avvocato, nonchè per il rischio di conflitti di interesse e di accaparramento di clientela: si tratta degli avvocati che siano presidenti di province con meno di un milione di abitanti, oppure siano sindaci di comuni con meno di 500.000 abitanti; o membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, consiglieri regionali, membri di giunte regionali, membri di giunte provinciali, membri di giunte comunali. Contraddittoriamente, poi, tali soggetti sono addirittura posti in posizione di assurdo ulteriore privilegio dall'art. 10, comma 2, dall'art. 20, comma 6, e dall'art. 27, commi 2 e 3, del ddl di riforma forense: - l'art. 10, comma 2, li esenta dall'obbligo di formazione continua (i sindaci e assessori comunali se il comune ha popolazione superiore a 100.000 abitanti); - l'art. 20, comma 6, li esenta dalla prova della effettività e della continuità dell'esercizio della professione (i sindaci se il loro comune ha più di 10.000 abitanti; il membro di giunta comunale se il comune ha più di 30.000 abitanti); - l'art. 27, commi 2 e 3, riconosce loro (in quanto non sospesi dall'esercizio della professione) il diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni dei Consigli degli Ordini locali. Neppure poi (per passare ad altro tipo di rischi per l'indipendenza dell'avvocato e per l'accaparramento di clientela, nonchè ad altro tipo di rischi di conflitti di interesse) sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica, e possono quindi continuare a svolgere la professione, pur con limitazioni territoriali o per materia, gli avvocati che siano anche giudici di pace, o vice procuratori onorari.
La seconda sezione civile della Cassazione, con sentenza del 09-02-2010, n. 2860, ha espresso il seguente principio di diritto: "E' lecitamente e validamente stipulato il contratto di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale, comprensivo non solo di elementi materiali e degli arredi, ma anche della clientela, essendo configurabile, con riferimento a quest'ultima, non una cessione in senso tecnico (attesi il carattere personale e fiduciario del rapporto tra prestatore d'opera intellettuale e cliente e la necessità, quindi, del conferimento di un nuovo incarico dal cliente al cessionario), ma un complessivo impegno del cedente volto a favorire - attraverso l'assunzione di obblighi positivi di fare (mediante un'attività promozionale di presentazione e di canalizzazione) e negativi di non fare (quale il divieto di riprendere ad esercitare la medesima attività nello stesso luogo) - la prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi clienti ed il soggetto subentrante”. La Suprema corte ha argomentato, onde pervenire a tale principio di diritto, anche sulla novità costituita dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, art. 16 e ss., recante attuazione della direttiva 98/5/CE, e in particolare sulla possibilità di esercitare la professione di avvocato in forma societaria. Più in generale ha ritenuto la Corte: "Benchè la linea discretiva tra studio professionale ed azienda sia netta e trovi un radicamento nell'art. 2238 c.c., (ai cui sensi il professionista intellettuale diventa imprenditore solo in quanto svolga un'ulteriore attività, diversa da quella intellettuale e definibile, in sè considerata, come attività d'impresa : ulteriore attività rispetto alla quale l'esercizio della professione si ponga quale semplice elemento), e quantunque nelle professioni liberali la clientela, fondata com'è sulla fiducia personale, non abbia modo di collegarsi ad un substrato oggettivo, non v'è dubbio che gli studi professionali presentino molte analogie con l'azienda e che, nella prassi, questa vicinanza tenda ad accentuarsi. Accanto al permanere dei tradizionali principi della fiduciarietà del rapporto e della personalità della prestazione, si assiste infatti ad un superamento della considerazione dell'opera intellettuale come irrelata dal momento organizzativo, tenuto conto - come è stato osservato in dottrina - delle nuove tendenze verso la commercializzazione, la specializzazione e la socializzazione. Questa evoluzione è assecondata dal formante normativo: con l'abrogazione, da parte della L. 7 agosto 1997, n. 266, art. 24, (Interventi urgenti per l'economia), della L. 23 novembre 1939, n. 1815, art. 2, in tema di disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza; con l'introduzione, ad opera del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, art. 16 e ss., recante attuazione della direttiva 98/5/CE, della possibilità di esercitare la professione di avvocato in forma societaria; con il venir meno - per effetto del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 2, (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi urgenti in materia di entrate e di contrasto dell'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 - del divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di professionisti". LEGGI DI SEGUITO ALCUNI PASSI DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 2860/2010 ...
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La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza del 31 maggio 2010, n. 13229, è intervenuta a chiarire quali siano gli onorari d'avvocato da porre a carico della controparte soccombente e quali invece siano gli onorari che l'avvocato può richiedere al proprio cliente. La Suprema Corte ha espresso il seguente principio di diritto: "Tenuto conto che, ai sensi del D.M. n. 585 del 1994, art. 6, comma 2 nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile, il giudice di merito deve verificare in concreto l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare in relazione alle peculiarità del caso specifico in modo da stabilire se, alfine di determinare le competenze dovute al legale, l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della controversia. Pertanto, qualora sia accolta l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c., l'onorario dovuto al legale del creditore che aveva chiesto il decreto ingiuntivo opposto deve essere determinato tenendo conto, ai fini del valore della controversia, della domanda originaria, non potendo a tal fine operare il cumulo con la domanda successivamente proposta dall'opposto in sede di costituzione nel giudizio di opposizione".
(l'illustrazione: Der Procurator di Jost Amman) LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA 13229/2010 DELLA CASSAZIONE ...
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 Si profila all'orizzonte, se sarà approvata la riforma dell'avvocatura nel testo ora all'esame del Senato (elaborato dal c.d. comitato ristretto della Commissione giustizia del Senato), una "pulizia etnica" degli albi degli avvocati tanto grave quanto passata, finora, sotto silenzio: la cancellazione dall'albo di quelle decine di migliaia di avvocati sostanzialmente dipendenti di altri avvocati e dunque privi dell'asseritamente necessario requisito della "indipendenza" per il fatto d'esser parte d'un rapporto di lavoro che, seppur definito di collaborazione nel quadro della generale titolarità di partita IVA, è qualificabile rapporto di lavoro subordinato secondo i parametri giuslavoristici e tale dovrà essere disvelato dai controlli dei Consigli degli Ordini degli avvocati (ben più "occhiuti" di quelli dell'Antitrust). Si tratta di una "pulizia etnica" ben più ponderosa, quanto a numeri, di quella che si sta operando da qualche anno a danno dei c.d. "avvocati-part-time" (quegli avvocati, cioè, iscritti negli albi tra il 1997 e il 2003 dopo aver trasformato il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione da full time a part time ridotto). Un collega mi segnalava, tempo addietro, un interessantissimo ed unico precedente rispetto a quella cancellazione di massa dall'albo ordinario degli avvocati alla quale si stava dando attuazione già dal 2003, secondo una interpratazione non costituzionalmente orientata della (comunque incostituzionale) legge 339/2003: mi segnalava, cioè, come squallido precedente, la cancellazione dagli albi operata nel ventennio fascista nei confronti dei colleghi avvocati ebrei. Ora però -prendendo lo spunto da un articolo de ilsole24ore del 28 settembre 2009, di Paola Parigi, dal titolo "L'avvocato-collaboratore è davvero dipendente"- va gridata a gran voce anche la assurdità di una ulteriore cancellazione di massa dagli albi forensi, quella che, secondo il testo della riforma forense all'esame del Senato, si abbatterà inevitabilmente su tutti gli avvocati che, non avendo clienti propri (o avendone in misura tale da non consentire la sopravvivenza professionale autonoma), collaborano stabilmente con altri avvocati secondo modalità che senza dubbio integrano rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato. I colleghi meno fortunati sarebbero soggetti a cancellazione dall'albo se la riforma della professione forense non ammettesse (come non ammette il testo all'esame del Senato) la figura dell'avvocato subordinato ad altro avvocato. DI QUESTO OCCORRE DISCUTERE, TRATTANDO LA RIFIRMA DELL'AVVOCATURA, IN PARLAMENTO, DOVE INVECE, INSPIEGABILMENTE, DI TUTTO SI PARLA MENO CHE DI AVVOCATURA DIPENDENTE. MA FORSE E' BEN CHIARO ORMAI A MOLTI CHE GLI ISPIRATORI DELL'ARTICOLATO DI "RIFORMA" CHE E' ALL'ESAME DEL SENATO NON VOLEVANO PROPRIO SI PARLASSE DI AVVOCATURA DIPENDENTE. FORSE E' CHIARO ORMAI A MOLTI QUANTO QUEL TESTO DI PSEUDORIFORMA DELLA PROFESSIONE SIA FUNZIONALE AGLI INTERESSI DI QUEI DATORI DI LAVORO CHE DAL RICONOSCIMENTO D'UNA AVVOCATURA DIPENDENTE AVREBBERO SOLO DA PERDERE. MA COME SI FA A FARE UNA RIFORMA DELLA PROFESSIONE D'AVVOCATO DISEGNANDO UN COMPLESSO DI NORME CHE TRASCURA DI REGOLARE UN FENOMENO ORMAI RIGUARDANTE AMPLISSIMA PARTE DEGLI AVVOCATI ITALIANI E DI PORTATA SOCIO-ECONOMICA INDISCUTIBILE, TANTO CHE SE NE TRATTA IN OGNI SERIA INDAGINE SULLA CONDIZIONE DELL'AVVOCATURA ITALIANA? COME SI FA, PER DI PIU', A DISEGNARE UN SISTEMA CHE PROGRAMMA LA CANCELLAZIONE DAGLI ALBI FORENSI DI DECINE DI MIGLIAIA DI AVVOCATI, RIBADENDO IL REQUISITO, PER L'ISCRIZIONE NEGLI ALBI, DELLA ASSENZA DI RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE ANCHE DA ALTRO AVVOCATO? COME SI FA A NEGARE CHE DEVE ESSERCI OMOGENEITA' DI TRATTAMENTO GIURIDICO DEI FENOMENI SOCIALI (QUAL E' ORMAI IL FENOMENO "AVVOCATURA DIPENDENTE") E PERCIO' NON PUO' AMMETTERSI CHE MENTRE PER IL FISCO E' CONSENTITO ESSERE UN AVVOCATO DIPENDENTE (E PERCIO' ESSERE ESONERATO DALL'IRAP) SIA POI LA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE A NEGARE CHE POSSANO ESISTERE GLI AVVOCATI DIPENDENTI E, CORRELATIVAMENTE, DISPORRE CHE DECINE DI MIGLIAIA DI AVVOCATI DEBBANO ESSER CANCELLATI DAGLI ALBI? ECCO SPIEGATO PERCHE' SI VUOLE DA QUALCUNO FARE IN FRETTA LA RIFORMA: NON SI VUOLE CHE TALI ASSURDITA' POSSANO ESSERE DISVELATE AL LEGISLATORE, DANDOGLI UN MINIMO DI TEMPO PER RIFLETTERE (DOPO ANNI DI "RIFLESSIONE"). MA TORNIAMO A PARLARE DELLA PRIMA "PULIZIA ETNICA", QUELLA DEGLI AVVOCATI EBREI, E CONFRONTIAMOLA CON LA CANCELLAZIONE ODIERNA DAGLI ALBI DEI C.D. "AVVOCATI-PART-TIME". Anche in quella lontana occasione non si tenne conto dei diritti quesiti e della dignità d'uomo di chi venne cancellato dall'albo professionale. Allora, nel 1939, in un'epoca che i giovani d'oggi (ignoranti in pericolo) giudicano sideralmente distante dalla contemporanea democrazia, almeno si consentì agli avvocati ebrei di essere iscritti in elenchi speciali di professionisti e continuare a svolgere la professione in misura marginale. In particolare la l. 29/6/1939, n. 1054, "Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica", stabiliva che agli ebrei era vietato in ogni caso l'esercizio del notariato; agli ebrei non "discriminati" era vietato fare il giornalista; tutti gli altri professionisti -avvocati compresi- dovevano essere iscritti in elenchi speciali. I professionisti ebrei avevano l'obbligo di denunciare la propria appartenenza alla razza ebraica entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge, pena l'arresto fino a un mese. L'iscrizione negli elenchi speciali comportava limitazioni. In particolare: "salvo i casi di comprovata necessità e urgenza", il professionista ebreo poteva esercitare "solo a favore di persone appartenenti alla razza ebraica"; non poteva ricevere incarichi che comportassero funzioni di pubblico ufficiale, nè poteva lavorare per conto di "enti pubblici, fondazioni, associazioni e comitati di cui agli artt. 34 e 37 c.c. o in locali da questi dipendenti"; non poteva essere nominato amministratore giudiziario o iscriversi nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti, o in quello dei periti; doveva essere cancellato dagli albi speciali per l'infortunistica. Era vietata, infine, qualsiasi forma di associazione o collaborazione professionale tra professionisti ebrei e non ebrei. Le violazioni erano punite a norma dell'art. 348 c.p. Va pure ricordato che la l. 23/11/1939, n. 1815, dispose, all'art. 2 (recentemente abrogato dalla c.d. legge Bersani), il divieto dell'esercizio delle libere professioni in forma societaria al dichiarato fine di evitare che i professionisti ebrei potessero sottrarsi, attraverso lo strumento societario, al divieto del libero esercizio delle professioni. Oggi la pulizia simil-etnica nei confronti dei servi fisci, dopo esser stata programmata con l. 339/03, viene attuata con cancellazioni d'ufficio dall'albo degli avvocati a seguito di imperiosa circolare del consulente-giudice Consiglio Nazionale Forense e non ammette, per legge, eccezioni (si noti però come a detta circolare decisamente resistano taluni coraggiosi Consigli dell'Ordine degli avvocati che non ottemperano -rischiando l'accusa di omissione d'atti d'ufficio- alla cancellazione d'ufficio dei dipendenti pubblici a part time ridotto già iscritti all'albo professionale). Oggi assistiamo a vicenda per alcuni aspetti analoga a quella dolorosa subita dagli avvocati ebrei in epoca talmente lontana quanto a livello di democrazie sostanziale da non essere "a rischio di riproposizione" (O NO?) : si cancellano dall'albo gli avvocati dipendenti pubblici a part time, individuando nella loro qualifica di impiegati pubblici (trattati forse peggio dicome i romani trattavano i servi fisci) qualcosa di simile alla appartenenza alla razza ebraica, quanto a fonte di preclusione dell'accesso ad un lavoro (che nel frattempo la Corte costituzionale, con sentenza 189/01, ha dichiarato "naturalmente concorrenziale"). Non si capirebbe altrimenti perchè la legge italiana non imponga di cancellare dall'albo degli avvocati chi non è un semplice dipendente pubblico a part time ma, senza la macchia connaturata alla genìa da dipendente, è al vertice dell'organizzazione della pubblica amministrazione, come ad esempio un sottosegretario di Stato, o addirittura un ministro. Anche oggi, come settanta anni addietro, non si odono voci di protesta a tutela di coloro che ebbero l'unica colpa di fidarsi di una legge dello Stato (la legge 662/96, art. 1, commi 56 e seguenti). Interessante articolo si legge sul sito del Consiglio Nazionale Forense ( www.consiglionazionaleforense.it ) dal titolo "Avvocati ebrei: dal 1940 al 1943 sono stati 215 i cassazionisti cancellati per questioni di razza". Vi si da conto dell'apertura, il 17 giugno 2010, presso la sede del Consiglio Nazionale Forense, della Mostra Lawyers without rights, dedicata alla triste sorte che gli avvocati ebrei dovettero subire durante il fascismo, dopo le leggi razziali, senza che dalle istituzioni forensi si alzasse alcuna voce di dissenso contro le leggi “odiose”.
Vi si ricorda che: - se alcuni noti avvocati e professori universitari del calibro di Enrico Finzi e Ugo Forti furono parzialmente risparmiati dalla cancellazione definitiva dall’albo dei legali cassazionisti, perché confluiti negli elenchi aggiunti, non così andò a oltre 200 avvocati italiani di razza ebraica che, con le leggi razziali emanate nel 1938, dovettero lasciare codici e toga e con grande dolore rinunciare a tutto, a volte anche alla vita; - nel 1938 il re promulgò il regio decreto n. 1728, "Provvedimenti per la difesa della razza italiana" che, tra l'altro, contro gli italiani di razza ebraica, come spiega Antonella Meniconi nel libro "La maschia avvocatura - Istituzioni e professione forense in epoca fascista" (collana Storia dell’Avvocatura italiana- il Mulino), introdusse la cosiddetta discriminazione (vale a dire la non applicazione della norme restrittive) a favore di alcune categoria giudicate meritevoli di tutela in quanto “benemerite” alla patria”; - che il Sindacato fascista avvocati e procuratori propose che i professionisti ebrei non fossero più ammessi agli albi; - che l’anno successivo fu promulgata la legge 1054 che disciplinò l’esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebrea , per cui gli avvocati furono divisi in due gruppi: i “discriminati” e i "non discriminati". I primi (cioè i "discriminati", nel senso paradossale di non soggetti alle norme restrittive), erano iscritti “agli elenchi aggiunti” agli albi forensi e avrebbero potuto continuare a esercitare il proprio lavoro. I secondi, invece, erano costretti a iscriversi agli elenchi speciali” e potevano lavorare solo per clienti “appartenenti alla razza ebraica”; - che anche il procedimento di accertamento dell’appartenenza “alla razza ebrea” era particolarmente umiliante poichè dovevano essere gli stessi avvocati ad autodenunciarsi agli organi professionali, altrimenti gli ordini avrebbero provveduto d’ufficio; - che la cancellazione era immediatamente efficace anche nel caso in cui l’avvocato avesse fatto richiesta “di discriminazione” al ministero dell’Interno (l'avvocato sarebbe stato semmai riabilitato in seguito, e a volte sarebbe passato anche più di un anno); - che “La discriminazione con cui lo stato spingeva alcuni a differenziarsi dagli altri, vantando le proprie benemerenze fasciste, forse costituì l’apice della aberrazione da parte del regime”, commenta Alpa; - che dai documenti conservati dal Cnf emerge che la richiesta di reiscrizione all’elenco aggiunto dell’albo dei patrocinanti in Cassazione era ben di 400 lire “quale diritto fisso stabilito a titolo di rimborso spese” per la iscrizione; - che risultano appena tre ricorsi al Consiglio superiore forense (l’attuale Cnf), contro le delibere di cancellazione del Sindacato fascista; - che ciascuna storia, pur nella diversità dell’esito a volte drammatico, testimonia l’impegno di questi legali per la tutela dei diritti. Di coloro i quali hanno trovato accoglienza nel Regno Unito, alcuni hanno contribuito alla formazione e alla crescita professionale dei colleghi inglesi e allo sviluppo della legislazione inglese; - che il Cnf ha voluto riproporre anche in Italia questa testimonianza, per contribuire anche per questa via a squarciare il velo sulla dolorosa frattura vissuta dal mondo forense negli anni del regime fascista, tra le istituzioni forensi e le comunità ebraiche italiane, tra gli avvocati italiani e gli avvocati italiani di religione ebraica. A me, avvocato-part-time cancellato dall'albo ex l. 339/03 e in attesa della sentenza delle sezioni Unite della Cassazione sull'impugnazione della sentenza del C.N.F. che ha confermato la mia cancellazione dall'albo, fa senso leggere sul sito del Consiglio Nazionale Forense l'articolo sopra sintetizzato. La storia fa paura !!!
Come scrive Giuliano Berti ( http://www.bibliomanie.it/italiani_brava_gente.htm ) , la vicenda delle leggi antiebraiche ci dice, da un passato che è ancora presente, che il gesto di Antigone è l'unico che può essere opposto alla ingiustizia che si presenta nella forma asettica e banale della legge. Leggi di seguito il R.D.L. 29 Giugno 1939, n. 1054, confrontalo con la l. 339/2003 e scrivi al Presidente della Repubblica, ai parlamentari, ai giornalisti ecc. il tuo sdegno!
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La Cassazione a ss.uu., con sentenza n. 14617 del 17/6/2010, ha affermato: “Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il fatto che il provvedimento impugnato non abbia tenuto conto, a suo avviso, che il conflitto di interessi ex art. 37 Codice di deontologia Forense non può essere potenziale, ma deve essere concreto e adeguatamente riscontrato e provato. Il motivo è infondato sulla base del principio già affermato da queste sezioni unite, e condiviso dal Collegio, secondo cui <<nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, definite dalla legge mediante una clausola generale (mancanze nell'esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale) è rimessa alla valutazione dell'Ordine professionale ed il controllo di legittimità sull'applicazione di tali valutazioni non consente alla Corte di Cassazione di sostituirsi al Consiglio Nazionale Forense nell'enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza>> (Cass., S.U. n. 20024 del 2004).”La ricostruzione dei fatti operata dal Consiglio Nazionale Forense nella fattispecie concreta è ragionevole ed il ricorrente non ne può pretendere un'ennesima valutazione che sarebbe fondata sulla sola circostanza di essere favorevole a chi la propone: in particolare il Consiglio Nazionale Forense ha accertato, e adguatamente motivato, l'esistenza di un concreto e effettivo conflitto fra le parti assistite dall'incolpato, riconoscendo le stesse come soggetti portatori di interessi contrastanti" .
preferisco cadere a modo mio
("effetti della danza", acrilico su tela, di Maurizio Perelli)
Argomentazioni ulteriori rispetto a quelle espresse in altro articolo militano a favore della interpretazione costituzionalmente orientata nel senso della salvaguardia dei diritti quesiti del "vecchi avvocati part time" (che è anche una interpretazione conforme al diritto dell'U.E., alla C.E.D.U.) della l. 339/03.
Infatti, la l. 339/03 recita: "Articolo 1 1. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto -legge 27/11/1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni”.
Articolo 2 1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risultino ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto di impiego, dandone comunicazione al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione entro il termine previsto, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione di ufficio dell'iscritto al proprio albo. 2. Il pubblico dipendente, nell'ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno. 3. Entro lo stesso termine di trentasei mesi di cui al comma 1, il pubblico dipendente può optare per la cessazione del rapporto di impiego e conseguentemente mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati. 4. Il dipendente pubblico part- time che ha esercitato l’opzione per la professione forense ai sensi della presente legge conserva per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno entro tre mesi dalla richiesta, purchè non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza. In tal caso l'anzianità resta sospesa per tutto il periodo di cessazione dal servizio e ricomincia a decorrere dalla data di riammissione”.
QUI SI PRENDE IN ESAME IL COMMA 2 DELL'ART. 2 DELLA L. 339/03
Esso prevede che i soggetti di cui al comma 1 hanno diritto ad esser reintegrati ad nutum , quando vogliono, nel rapporto di lavoro a tempo pieno. Tale facoltà non è concessa invece a quanti, già iscritti all’albo prima della l. 662/96, abbiano successivamente vinto un concorso pubblico ad un posto pubblico in part time ridotto (configurato tale fin dall’origine o invece per trasformazione di rapporto a tempo pieno): costoro potranno eventualmente richiedere la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno, non ad nutum ma secondo le ordinarie regole.
Tali ordinarie regole sono, attualmente, quelle fissate dal comma 44 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247, il quale ha aggiunto al D.Lgs. 61/2000 il comma 12-ter "Diritto di precedenza", per cui "1. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale".
Ebbene, è certo giustificata -quale disciplina di favore rispetto alle ordinarie regole sulla riammissione al full time- la facoltà di esser reintegrati ad nutum concessa ai soli soggetti (di cui al comma 1 dell'art. 2) che hanno rasformato il loro preesistente rapporto di lavoro full time in un part time ridotto proprio ex art. 1, comma 56 e ss. l. 662/96. E' giustificata visto che coloro che, invece, erano già iscritti all’albo forense prima della l. 662/96 e dopo l'entrata in vigore di essa hanno vinto un concorso pubblico ad un posto pubblico in part time ridotto non dovettero rinunciare alla gran parte dello stipendio pubblico (visto che non erano stati titolari d'un rapporto di lavoro pubblico full time) per aderire alla “proposta contrattuale” che lo Stato rivolse ai dipendenti pubblici con la l. 662/96. Essi, avendo al contrario incrementato i loro redditi da lavoro professionale d'avvocato con quelli derivanti dal nuovo rapporto di lavoro pubblico, ben possono essere esclusi dal trattamento (parzialmente) riparatore (trasformazione del rapporto ad nutum da tempo parziale a tempo pieno) del discredito derivante dall’esser trasformati, in virtù della l. 339/03, in una sorta di “categoria di avvocati ad esaurimento”, stante il divieto di nuove iscrizioni agli albi degli avvocati di altri dipendenti pubblici a tempo parziale (art. 1 l. 339/03). La ratio del comma 2 dell'art. 2 è dunque quella di concedere un qualche privilegio riparatore a fronte del discredito derivante inevitabilmente dal giudizio negativo sulla professionalità e correttezza d'avvocato, insito nel divieto di iscrizione per il futuro di cui all’art. 1. Più precisamente la ratio è quella di concedere il detto privilegio almeno a coloro che addirittura subirono una diminuzione patrimoniale dalla adesione al sistema –prospettato all’epoca, ovviamente, come stabile nel tempo- della “compatibilità integrale” (iscrivibilità anche in futuro degli interessati) tra impiego pubblico a part time ridotto e avvocatura. Ulteriore ratio della disposizione è quella di incentivare, senza imposizioni incostituzionali, la scelta per una attività esclusiva che riduca nel tempo la categoria degli “avvocati part time” (categoria che viene delineata ormai, in forza dell'art. 1 della l. 339/03, quale “categoria ad esaurimento”) per il necessario bilanciamento dell’interesse che ha portato alla reintroduzione del divieto di nuove iscrizioni di impiegati pubblici all'albo forense (art. 1 l. 339/03) e della necessità, pena l’incostituzionalità della novella, di salvaguardare adeguatamente i diritti quesiti dei "vecchi avvocati part time".
Il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 24/5/2010, ha confermato l'indirizzo già seguito dal Tribunale di Chieti e da quello di Lanciano ed ha confermato la sospensione degli effetti d'un ordine di servizio col quale un dirigente scolastico aveva ordinato ad un insegnante di scuola statale superiore di secondo grado di impegnarsi a non patrocinare, quale avvocato, cause in cui fosse parte la pubblica amministrazione scolastica e aveva richiesto (ad integrazione della già rilasciata autorizzazione) una dichiarazione scritta ai sensi del comma 56 dell'art. 1 della l. 662/96. Richiamando anche la sentenza della Corte costituzionale n. 390/2006, il Tribunale di Foggia ha ritenuto che l'art. 3, comma 4, della legge professionale forense costituisce deroga alle norme di cui all'art. 1, comma 56 e seg., della l. 662/96 nonchè della l. 339/03, ove esclude che le incompatibilità elencate nei precedenti commi del medesimo articolo 3 possano riferirsi ai professori e assistenti universitari e di scuola superiore.
ECCO UN BUON MOTIVO (secondo me) PER IL RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE AVVERSO LE SENTENZE DEL C.N.F. CHE CONFERMANO LE CANCELLAZIONI DAGLI ALBI FORENSI DEI C.D. "AVVOCATI-PART-TIME" IN BASE ALL'ART. 2 DELLA L. 339/03. Quanto hanno affermato le Sezioni Unite della Cassazione, in sentenza 28170/08, circa la rimozione dell'incompatibilità in senso tecnico-giuridico tra impiego pubblico in part time ridotto e professione forense mi spinge a riproporre ai pazienti visitatori di questo sito un mio vecchio "chiodo fisso": l'interpretazione costituzionalmente orientata della legge 339/03. LEGGI DI SEGUITO LA MIA INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE 339/03. ...
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Rischia di esser meramente teorica l'ipotesi di cancellazione dall'albo degli avvocati di un ministro che eserciti la professione di avvocato in materia connessa all'alta carica rivestita. Un parere del C.N.F. afferma che se il ministro svolge attività d'avvocato in una materia connessa alla sua attività istituzionale non potrà procedersi, subito dopo accertata tale connessione, alla sua cancellazione dall'albo ma si dovrà prima portare a compimento un procedimento disciplinare (ivi compresa l'esecuzione di eventuali sanzioni che dovessero essere comminate) per poi procedere, immediatamente dopo la sua conclusione, alla cancellazione (amministrativa) dell'interessato per incompatibilità, se essa permanga. E' quanto dire che la cancellazione sarà rinviata alle calende greche. Una bella differenza di trattamento rispetto alle cancellazioni d'ufficio da comminare nei confron | |