Si legge nella sentenza del Tribunale di Roma n. 4805/2017 sui limiti della delegificazione della previdenza forense attraverso atti regolatori della Cassa:
"Ne risulta quindi una sostanziale delegificazione, affidata dalla legge all'autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essi imposti, per la disciplina, tra l'altro, del rapporto contributivo -ferma restando l'obbligatorietà della contribuzione e del rapporto previdenziali- concernente le prestazioni a carico degli enti stessi anche in deroga a disposizioni preesistenti.
Il sindacato giurisdizionale sugli atti di delegificazione adottati da tali enti investe dunque il rispetto, da un lato, dei limiti imposti all'autonomia degli enti, dall'altro, dei limiti costituzionali.
Ebbene, sulla base di questi principi, la delegificazione operata dal legislatore nel consentire alla Cassa Forense di stabilire la misura del contributo obbligatorio minimo non sembra in se violare alcun limite costituzionale.
Quel che emerge dalla disamina del quadro normativo è che il legislatore, fin dalla privatizzazione della Cassa Forense, si è preoccupato di assicurare l'equilibrio economico - finanziario e di garantire l'erogazione delle prestazioni, prevedendo la vigilanza del Ministero del lavoro (d.lgs. n. 509/94), sicchè, ferma restando la discrezionalità tecnica affidata alla Cassa nel come attuare i principi stabiliti dalla legge, questi ultimi impongono l'equilibrio economico-finanziario e la sostenibilità nel pagamento delle prestazioni.
Alla stregua di queste considerazioni, posto che nessuna deduzione concreta è stata effettuata per ritenere che la misura del contributo obbligatorio sia stata individuata in modo irragionevole o arbitrario, la censura -formulata genericamente in ricorso- va disattesa."
< Prec. | Succ. > |
---|