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Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n.183 del 20-12-2012, rigettando il ricorso avverso decisione del Consiglio dell'Ordine di Roma del 09.11.2007, statuì che "l'art. 3, comma 2, del r.d.l. n. 1578/33 si riferisce ai rapporti di impiego e non anche ai rapporti che si instaurano per effetto della svolgimento da parte dell'avvocato di mansioni politiche e rappresentative; e la ragione della differenziazione sta nell'esigenza, da un lato, di tutelare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività della pubblica amministrazione nonché il valore espresso dall'obbligo di fedeltà del dipendente pubblico e, dall'altro, di preservare i principi di autonomia, indipendenza, dell'obbligo di difesa e di fedeltà agli interessi del cliente che caratterizzano la professione forense; beni questi ultimi che sarebbero messi a repentaglio nel caso di contemporaneo esercizio dell'attività di dipendente pubblico e di avvocato e che, per il motivo inverso, non lo sono nel caso di esercizio di una funzione pubblica elettiva."
Si legge nella motivazione della sentenza:
"Con il primo mezzo, si censurano nel provvedimento l’eccesso di potere per disparità di trattamento, la manifesta ingiustizia e la contraddittorietà della motivazione. Ci si riferisce al non essere mai stata in precedenza disposta dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati la cancellazione dagli Albi di iscritti che rivestano pubblici uffici, come quelli investiti di cariche politiche elettive, in violazione della prescrizione dell’art.3, co.2, RDL 1578/33: ché anzi il Consiglio Nazionale Forense avrebbe, in più pareri della sua Commissione Consultiva, dato per ammissibile l’esercizio della professione da parte sia di Consiglieri comunali, che di Senatori della Repubblica.
Il motivo non può essere accolto. Esso trova il suo apparente fondamento nell’equiparazione tra chi ricopra cariche politiche o amministrative elettive (sia pure percependo un’indennità) e chi invece abbia un impiego od un ufficio retribuito con stipendio sul bilancio di una pubblica amministrazione, secondo l’elenco contenuto nell’art. 3, comma 2, del Regio Decreto Legge n. 1578/33: ma tale equiparazione non ha ragion d’essere, poiché essa poggia su di una erronea esegesi dell’art. 3 cit. che si riferisce ai rapporti di impiego e non anche ai rapporti che si instaurano per effetto della svolgimento da parte dell’avvocato di mansioni politiche e rappresentative; e la ragione della differenziazione sta nell’esigenza, da un lato, di tutelare il buon andamento e l’imparzialità dell’attività della pubblica amministrazione nonché il valore espresso dall’obbligo di fedeltà del dipendente pubblico e, dall’altro, di preservare i principi di autonomia, indipendenza, dell’obbligo di difesa e di fedeltà agli interessi del cliente che caratterizzano la professione forense; beni questi ultimi che sarebbero messi a repentaglio nel caso di contemporaneo esercizio dell’attività di dipendente pubblico e di avvocato e che, per il motivo inverso, non lo sono nel caso di esercizio di una funzione pubblica elettiva. La norma dell’art. 3, pacificamente e con costanza di indirizzo interpretata da questo Consiglio Nazionale Forense nel senso suindicato è stata pertanto altrettanto correttamente interpretata ed applicata dal consiglio territoriale, la cui decisione non merita censura. Né così fissata la portata della norma, può discutersi di una sua eventuale irrazionalità (e quindi incostituzionalità) dal momento che il motivo in esame né prospetta un’eventualità del genere né, ove la si dovesse ritenere sottintesa, indica i parametri di costituzionalità e quindi le norme costituzionali violate. Da ultimo, il provvedimento del consiglio dell’Ordine che ha fatto corretta applicazione, sia dei principi suesposti, sia dell’altrettanto corretta interpretazione dell’art. 3 cit. si sottrae, per questi motivi, alle censure di illegittimità per eccesso di potere, o di manifesta ingiustizia, nonché di contraddittorietà della motivazione, posto che esso è ben chiaro nel motivare, col riferimento all’art. 3 cit., la ragione dell’incompatibilità.
Quanto detto a proposito della differenziazione delle posizioni dell’avvocato che sia contemporaneamente dipendente pubblico e dell’avvocato che sia investito di funzione rappresentativa di natura elettiva rende ragione del rigetto della parte del motivo concernente una presunta violazione del principio di uguaglianza: posto che le situazioni oggetto di comparazione non sono, come si è visto, affatto uguali."

Ebbene, Corte cost. 189/01: il parlamentare dev'essere più fedeli alla Repubblica che l'impiegato part time. Inoltre, ormai, l'art. 18, lettera d, della l. 247/12 (c.d. legge di riforma forense) ha sostituito all' "incompatibilità da impiego" una "incompatibilità da attività" che impone di riconsiderare la questione. 

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