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dalla newsletter di deontologia del CNF del 19/6/2018

Impugnazione dei provvedimenti in materia di albi, elenchi e registri: la giurisdizione del CNF è generalizzata

Secondo un’interpretazione estensiva, necessaria a dare coerenza al sistema ordinamentale forense, spetta al CNF la “cognizione generalizzata” in relazione a tutti i reclami avverso i provvedimenti che concernono l’iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri, tra i quali rientra il rilascio del nulla osta al trasferimento presso altro ordine (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha motivatamente dissentito dalla precedente contraria giurisprudenza, anche di Legittimità, che aveva declinato la giurisdizione del C.N.F. a favore di quella del Giudice Amministrativo territorialmente competente).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 23 settembre 2017, n. 123

Si legge nella sentenza del CNF questa motivazione che a mio avviso non è condivisibile, non essendo assolutamente accettabile una interpretazione estensiva della disposizione che fissa la giurisdizione di un giudice speciale, che secondo la costituzione era destinato a scomparire:

"In via preliminare deve esaminarsi d’ufficio l’ammissibilità del ricorso alla luce del principio della tipicità degli atti impugnabili avanti al C.N.F: il Consiglio ritiene qui di dover affermare l’esistenza della propria giurisdizione anche alla luce degli evolutivi e condivisibili principi affermati dal CdS nella sentenza n. 1010/2015.

La giurisprudenza precedente aveva affermato l’esistenza di una giurisdizione, per vero variegata, che andava da quella del Giudice ordinario in ipotesi di posizioni legate a diritti soggettivi (TAR Lombardia n. 1354/2014) a quella del TAR e del C.N.F. (quest’ultima secondo l’analitica previsione del R.D.L. 1578/1933).

Alla luce delle considerazioni che seguono il Consiglio Nazionale Forense ritiene di andare di diverso avviso rispetto alla propria precedente giurisprudenza (Cass. n. 25824/2009 e C.N.F. n. 21/2011 e 147/2007) che aveva sempre declinato la giurisdizione del C.N.F. a favore di quella del Giudice Amministrativo territorialmente competente.

Non può quindi non tenersi conto del fatto che una recente sentenza del C.d.S. ha condivisibilmente colto la necessità di dare coerenza al sistema ordinamentale forense pur deducendo in relazione a diverso provvedimento in materia di albi, elenchi e registri (la cancellazione di un avvocato dalle liste dei difensori d’ufficio), riconoscendo la giurisdizione del C.N.F., ed autorevolmente affermando che «il CNF aveva e ha una “cognizione generalizzata” in materia di tenuta e gestione di albi elenchi e registri» (Cons. Stato n. 1010/15).

Tale enunciato si fonda sul combinato disposto degli artt. 15 (“Albi, elenchi e registri”) e 36 L. 247/12, secondo il quale ultimo «Il CNF pronuncia sui reclami (…) in materia di albi, elenchi e registri (…) 6. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge…».

Spettando al COA la tenuta di albi ed elenchi, «in modo simmetrico, [spetta] al CNF la giurisdizione speciale nella materia delle iscrizioni e delle cancellazioni da albi ed elenchi degli avvocati in maniera tale da dare coerenza al sistema della competenza giurisdizionale speciale professionale generalizzata in materia dello stesso CNF» in quanto «il mantenimento, in relazione al segmento di attività dei COA relativo alla tenuta e alla gestione delle liste dei difensori d'ufficio del Tribunale, di una competenza giurisdizionale amministrativa a questo punto "residuale" sulle questioni relative alla cancellazione o al diniego di iscrizione nelle liste suddette si manifesterebbe come disomogeneo e incoerente rispetto al sistema generale come sopra delineato venendosi a creare un irrazionale "frazionamento di tutela giurisdizionale" entro una medesima materia».

Risulta quindi del tutto coerente con il sistema professionale forense che la competenza giurisdizionale venga riconosciuta al C.N.F., Giudice speciale, in relazione a tutti i reclami avverso i provvedimenti che concernono l’iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri tra i quali rientra certamente il rilascio del nulla osta al trasferimento presso altro ordine che, appunto, costituisce “provvedimento... in materia di albi, elenchi e registri...” ex art. 36 L. n. 247/2012.

Deve quindi affermarsi il principio secondo il quale risulta di competenza del CNF l’impugnazione di ogni provvedimento suscettibile di incidere comunque sulla posizione “professionale” dell’iscritto, in quanto coinvolgente un diritto che attiene alle modalità di esercizio della professione forense.

Trattasi quindi di un’interpretazione estensiva - consentita in tema di riparto di giurisdizione (SS.UU. n. 23209/2009) – di quella cognizione del Consiglio Nazionale che la giurisprudenza ha affermato essere stata prevista del legislatore a salvaguardia dell’autonomia degli Ordini professionali stessi (C.d.S. n. 3414/2016)."

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