L'hanno stabilito le SS.UU. Civili della Cassazione, con sentenza n. 5073 depositata il 15/3/2016.
Vi si legge che l'avvocato stabilito che abbia acquisito la qualifica professionale in altro Stato membro dell'Unione europea, può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 del d.lgs. 27/1/1992, n. 115, se abbia esercitato in Italia in modo effettivo e regolare la professione con il titolo professionale di origine per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati. Tale presupposto non è integrato ove l'avvocato stabilito abbia esercitato la professione, seppur in buona fede, con il titolo di avvocato invece che con il titolo professionale di origine.
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