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Riporto di seguito le repliche scritte che sono state depositate per l'avv. Maurizio Perelli, nel corso dell'udienza tenutasi il 5 maggio 2016 innanzi alla Sezione Lavoro della Cassazione, contro le conclusioni del Pubblico Ministero. Si controverteva del dovere della Sezione Lavoro di disapplicare quelle norme dell'ordinamento interno (norme di legge e di vari contratti collettivi del comparto ministeri) che, in quanto prevedono, in tema di retribuzione, una discriminazione indiretta per età a danno degli impiegati dell'ex nona qualifica funzionale rispetto ai loro colleghi Direttori di Divisione e Ispettori Generali "ad esaurimento", appaiono in evidente conrtrasto con la direttiva 2000/78/CE che tal genere di discriminazioni vieta.


Queste le repliche scritte che sono state depositate:

"La sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia del 19 aprile 2016 nella causa Dansk Industri (C-441/14), resa a seguito di quesiti pregiudiziali posti dalla Corte Suprema danese:
1) al punto 22 afferma che "il principio generale della non discriminazione in ragione dell’età, che la direttiva 2000/78/CE esprime concretamente, ... ora sancito all’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere considerato un principio generale del diritto dell’Unione”;
2) al punto 36 afferma che "il principio della non discriminazione in ragione dell’età conferisce ai privati un diritto soggettivo evocabile in quanto tale che, persino in controversie tra privati (e certamente in controversie come quella che ci occupa tra un lavoratore e un datore di lavoro pubblico), obbliga i giudici nazionali a disapplicare disposizioni nazionali non conformi a detto principio”;
3) al punto 42 e nella dichiarazione finale n. 2 afferma che tale diritto evocabile in giudizio non può esser limitato: nè in considerazione dell'affidamento del datore di lavoro che si sia conformato al diritto nazionale nel trattamento economico del lavoratore; nè per il fatto che i lavoratori discriminati in malam partem in ragione dell’età possano ottenere il risarcimento del danno causato loro dalla trasposizione inesatta della direttiva 2000/78/CE nel diritto interno.   
Con ciò la sentenza Dansk Industri chiarisce anche, per quanto riguarda la presente causa, il contenuto del diritto soggettivo dei lavoratori a non esser discriminati quanto a retribuzione (neppure indirettamente in ragione dell’età, si deve ritenere) e completa la "risposta chiara" che la giurisprudenza della Corte di giustizia ha già dato (come ho dimostrato ai punti 4.3; 4.3.1 e 4.3.2 della memoria depositata per il controricorrente Maurizio Perelli il 26/4/2016) su quale sia il contenuto del diritto risarcitorio del mio assistito e degli altri impiegati dell’ex IX qualifica funzionale controricorrenti in Cassazione, in quanto discriminati indirettamente per età, come categoria.    Cioè la sentenza Dansk Industri toglie ogni dubbio sul fatto che sia dovuto un risarcimento integrale (così come stabilito dalla sentenza d’appello impugnata dal Ministero) nel senso che non si possa limitare il diritto risarcitorio del mio assistito ma gli si debba concedere retroattivamente un importo corrispondente alla differenza tra la retribuzione da lui percepita e la retribuzione concessa alla categoria privilegiata degli Ispettori Generali “ad esaurimento”.         Ciò in linea con quanto fu sancito dalla sentenza Terhoeve (C-18/95) punto 57 e dalla sentenza Landtovà (C-399/09) punto 51, ed è stato confermato dalla sentenza Schmitzer (C-530/13) punti 42 e 44; dalla sentenza Specht (C-501/12) indirettamente ai punti 62, 64, 69, 72, 73, 87, 93, 95 e 96; dalla sentenza Unland (C-20/13) indirettamente ai punti 42, 43, 46, 67, 68 e 69; dalla sentenza Maria Auxiliadora Arjona Camacho (C-407/14) indirettamente soprattutto punti 29 e 33.
Tale "risposta chiara" e ormai completa della Corte di giustizia è rilevante, in quanto tale, ai sensi della sentenza Puligienica Facility Esco Spa del 5 aprile 2016 (causa C-689/13). Impone a codesta Sezione di giudice di ultima istanza di disapplicare la normativa interna rilevante in causa (se intesa come la intende il quarto motivo del ricorso ministeriale) anche in contrasto con la propria costante giusiprudenza e senza attivare le Sezioni Unite. In caso di dubbio sulla sussistenza della detta "risposta chiara" già data dalla Corte di giustizia si dovranno proporre quesiti pregiudiziali a quella Corte
."

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