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Il C.N.F. e i 40.000 avvocati domiciliatari INPS

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La circolare 25/2009 del febbraio 2009 dell'INPS che annuncia l'avvio di una procedura articolata per l'individuazione di 40.000 avvocati domiciliatari dell'INPS che vadano ad agevolare il lavoro degli avvocati dipendenti dell'INPS dovrebbe destare immediata censura da parte del Consiglio oonale Forense con riguardo alla fissazione di una retribuzione per l'attività di domiciliazione di sole euro 250,00 per ciascuna causa. Al riguardo mi pare fondamentale quel che il C.N.F. scrisse nel rendere i pareri n. 19 e n. 24 del 9/5/2007, che trascrivo dal n. 2/2008 di "Attualità forensi". Nel caso del parere n. 19/07 al CNF era stato posto quesito dal C.O.A. di Gorizia e relatore fu il consigliere Morgese; nel caso del parere n. 24 al CNF era stato posto quesito dal COA di Potenza e relatore fu il consigliere Bonzo. Il quesito del COA di Gorizia verteva sulla spettanza dei diritti di procuratore per la partecipazione alle udienze al solo domiciliatario che concretamente partecipi alle udienze ovvero anche al dominus della causa che fornisce le istruzioni di udienza al collega. La Commissione pareri del C.N.F., dopo ampia discussione, adottò il seguente parere: "Non può esservi dubbio che i diritti di procuratore, ed in particolare il corrispettivo per la partecipazione alle udienze, spettino all'avvocato che partecipi alle udienze medesime quale mandatario del cliente, congiunto al dominus della causa. A nulla rileva che il procuratore eletto abbia ricevuto istruzioni dal collega fuori sede, trattandosi di elemento di fatto che non comporta certo una limitazione del mandato professionale dell'avvocato designato come procuratore presso il Foro del contenzioso". Il quesito del COA di Potenza verteva sulla proposta di convenzione, recapitata da una società esattoriale ad alcuni avvocati, nella quale si prefigurava l'affidamento di parte del contenzioso della società a fronte di compensi forfettari quantificati in cifre modeste, prescindendo dal valore della controversia e dall'attività svolta per ciascuna fase di giudizio. La Commissione pareri del CNF, dopo ampia discussione, adottò il seguente parere: "Il Consiglio onale Forense si è, anche nel recente passato, attivato più volte contro iniziative (in ispecie di istituti bancari e assicurativi) volte a imporre compensi inferiori ai limiti tariffari in cambio dell'affidamento di <<blocchi>> del proprio contenzioso agli avvocati contraenti. Tale impegno, volto evidentemente a difendere il decoro e la dignità dell'Avvocatura, deve essere rivisto alla luce delle nuove norme di cui al decreto legge 4 luglio 2006, n. 223. L'accordo tra avvocato e cliente con cui si deroga ai minimi tariffari è oggi, per effetto della citata norma, valido ed eficace. Cionondimeno non si può ritenere che il decreto, che ha operato con la tecnica dell'abrogazione di principio anzichè intervenire su disposizioni specifiche ed individuate, abbia eliminato anche la necessità di garantire il rispetto della dignità e del decoro del professionista (come diffusamente precisato nella nota circolare del CNF n. 22-C/2006 del 4 settembre 2006). Permane, quindi, in capo al Consiglio dell'Ordine vigilante il diritto e il dovere di verificare che gli iscritti, nel concludere accordi sui compensi, non si impegnino ad accettare compensi irrisori o comunque sproporzionati all'attività svolta o da svolgersi a favore del cliente (in violazione degli artt. 5 e 43, can. II del codice deontologico). Dati questi criteri di carattere generale, è compito dell'ordine circondariale verificare in concreto, anche in relazione alle condizioni economiche generali ed alle tariffe normalmente praticate nel territorio di competenza, se un determinato accordo sia lesivo del decoro e della dignità della professione".

A me pare che non possa essere consenito all'INPS, che è il primo fornitore di cause d'Italia, quel che non è consentito ad un cliente qualunque. E, inoltre, non può esser consentito all'avvocatura INPS (quale dominus) quel che è non è consentito ad un dominus qualunque ... anzi ...
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Non sono certo di ben sapere cosa sia il pessimismo (O. Wilde)