L'INPS ha diramato il 20/2/2009 la attesa circolare sull'affidamento degli incarichi di domiciliazione a circa 40.000 avvocati esterni (758.000 giudizi con INPS parte pendevano al 31 ottobre 2009) e sulla ammissione allo svolgimento della pratica forense presso l'avvocatura INPS. La circolare ha il numero 25/09 e si intitola "Iniziative finalizzate alla riduzione del contenzioso giudiziario. Utilizzo avvocati domiciliatari e pratica forense". Entro il 16/3/09 ciascun direttore regionale INPS dovrebbe aver inviato al coordinatore generale legale l'elenco degli avvocati dichiaratisi disponibili ad assumere l'incarico di domiciliatario, fornitogli dal Consiglio dell'Ordine locale degli avvocati. Le liste di avvocati proponentisi quali domiciliatari possono essere integrate da domande presentate in maniera autonoma dagli avvocati interessati. Sarà il coordinatore generale legale dell'INPS a esaminare l'esistenza dei requisiti per l'inserimento dei singoli avvocati nelle liste provinciali di domiciliatari. Il "Disciplinare per l'utilizzo degli avvocati domiciliatari" (all.1 alla circolare) e il "Disciplinare per lo svolgimento della pratica forense presso l'avvocatura dell'INPS" li trovi sul sito dell'INPS. LEGGI DI SEGUITO: l'intera circolare, il bando per l'ammissione alla pratica forense presso l'avvocatura dell'INPS (all. 3 alla circolare), e lo schema di domanda per l'ammissione alla pratica forense presso l'avvocatura dell'INPS (all. 4 alla circolare) ...
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Roma, 20 Febbraio 2009
Circolare n. 25
Allegati 4
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Iniziative finalizzate alla riduzione del contenzioso giudiziario. Utilizzo avvocati domiciliatari e pratica forense.
SOMMARIO:
Premessa
A)Iniziative assunte in materia di riduzione del contenzioso ed efficienza del servizio
B) Ulteriori urgenti misure da assumere
C) Utilizzazione, in via sperimentale, di avvocati domiciliatari
c1) Formazione di liste provinciali
c2) Procedura per il conferimento degli incarichi e gestione delle pratiche
c3) Equa distribuzione e rotazione degli incarichi
c4) Revoca degli incarichi
c5) Compensi
D) Svolgimento della pratica forense presso le Avvocature periferiche.
Premessa
Con determinazione n. 4, del 19 gennaio 2009 il Commissario Straordinario ha approvato le linee di intervento, finalizzate al contenimento ed al ridimensionamento del contenzioso giudiziario e amministrativo nell’area legale.
Il fenomeno, infatti, continua ad essere una criticità per l’Istituto, con conseguenze anche
di immagine, tanto che la problematica è stata oggetto di ripetuti interventi da parte degli Organi di amministrazione.
Tra le iniziative approvate è previsto, tra l’altro, un nutrito pacchetto di interventi, tra cui:
A) Iniziative assunte in materia di riduzione del contenzioso ed efficienza del servizio·
Istituzione del presidio organizzativo del contenzioso in ogni Sede, affidato, nelle zone di maggiore criticità e nelle aree di maggiori dimensioni, ad un Dirigente, nelle restanti Sedi ad un funzionario apicale (circolare n. 124/2005).
· Impostazione di un sistema di controllo delle risultanze delle misure organizzative poste in essere relativamente alla specificità delle singole sedi, e individuazione di appositi indicatori per il monitoraggio dei giudizi definiti, sia con sentenze che con altre modalità, e della percentuale di soccombenza dell’Istituto rapportata alle diverse tipologie di contenzioso.
· Collegamento telematico con il Ministero della giustizia, che consente di avvalersi del sistema denominato Polis Web per la consultazione delle informazioni contenute nei registri di cancelleria (stato del procedimento, data delle udienze, etc..) e la visione degli atti in formato elettronico.
· Creazione di un cruscotto di monitoraggio per l’analisi dei dati del contenzioso, quale idoneo strumento di controllo del processo produttivo. Tale strumento, oltre alla produzione di statistiche, consente anche di effettuare ricerche mirate sul data base dei giudizi, di rilevare i termini di scadenza per la costituzione in giudizio o per la presentazione di ricorsi in appello, di visualizzare i dati di dettaglio delle singole pratiche e di monitorare quelle per le quali i termini risultino già scaduti.
· Cruscotto “indicatore di complessità e di serialità”. Si tratta di nuovi strumenti di elaborazione delle informazioni che hanno consentito di generare due diversi indicatori: quello di complessità, che scaturisce dalla sintesi ponderata fra i coefficienti attribuiti a dati statistici relativi alle procedure di gestione, e quelli relativi alla complessità processuale, nonché a fattori esterni e logistico-organizzativi. L’indicatore di serialità permette l’individuazione, sin dal loro primo manifestarsi, di fenomeni potenzialmente generatori di incremento del contenzioso.
· Realizzazione di una procedura informatica di omogeneizzazione della modulistica in
uso, in grado di fornire agli uffici legali tutti gli elementi istruttori per la trattazione ottimale delle controversie giudiziarie.
· Rapporti con l’Agenzia delle Entrate. Si è provveduto a fornire nel corso dell’anno 2007 a tutte le Avvocature la possibilità di accedere alla Banca Dati ipocatastali gestita alla Agenzia delle Entrate al fine di verificare la titolarità in capo ai debitori di cespiti mobiliari su cui far valere le pretese creditorie dell’Istituto.
· Audit sul contenzioso, strumento coerente con le nuove esigenze mirate ad una lettura condivisa dei problemi tra Avvocatura e Amministrazione attraverso una specifica attività atta a determinare, tramite indagini per obiettivi, l’adeguatezza e l’aderenza di un processo o di una organizzazione a procedure stabilite, specifiche, standard ed altri requisiti funzionali ed a verificarne la correttezza e piena applicazione.
· Potenziamento dell’attuale collaborazione tra l’Avvocatura e l’Audit per verificare le criticità nelle Sedi più onerate di contenzioso e ciò al fine di evidenziare ed esaminare le cause patogene delle carenze maggiori.
· Sinergie tra gli uffici legali e amministrativi. Con la citata circolare n.
124/2005 e con messaggio n. 7017 del marzo 2006, sono state delineate ulteriori linee di
intervento per la riorganizzazione dell’area legale, promuovendo una più ampia
collaborazione e comunicazione tra le unità di processo. In questa ottica deve essere
effettuato un efficace e reale collegamento finale con l’Ufficio Contabilità di Sede per una
puntuale verifica dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, la correttezza dell’importo
pagato e, in caso di pignoramento, il successivo svincolo delle somme pignorate e dormienti
presso gli istituto di credito.
· L’attività di comunicazione sinergica tra gli Uffici, sottoposta anche ad
interessanti interventi di audit nel corso del 2008, sarà migliorata mediante l’
implementazione della procedura SISCO con la nuova utilità SISCOM/GESTIONE SENTENZE, in
corso di rilascio, che consentirà l’automatizzazione del flusso comunicativo tra Uffici
Legale e Unità di Processo e/o Agenzie tramite l’invio telematico delle sentenze che saranno
acquisite alla procedura stessa a mezzo di scanner.
· Invalidità civile. L’Istituto, responsabile dei procedimenti avviati a partire dal
1° aprile 2007 sulla base di quanto previsto dal decreto legge n. 203/2005, convertito in
legge n. 248/2005, ha provveduto alla selezione di funzionari amministrativi, che ha avviato
ad appositi corsi di formazione, per rappresentare e difendere l’Istituto nei procedimenti
giudiziari di primo grado in materia di invalidità civile. Tale attività, d’ausilio nel
realizzare il decongestionamento dell’attività degli uffici legali, consente di fronteggiare
più adeguatamente la crescente mole di contenzioso che grava sull’area.
· Regolamento di autotutela. Con delibera consiliare n. 275 del 27.09.2006 è stato
adottato il nuovo Regolamento di autotutela, al fine di prevenire e ridurre il contenzioso
giudiziario, attraverso la modalità di soluzione delle controversie direttamente in via
amministrativa.
· Processo telematico. Entro il corrente anno si prevede l’attivazione del punto di
accesso al processo civile telematico, che consentirà la visibilità di tutti i dati relativi
ai giudizi presenti presso le cancellerie di quei Tribunali e Corti di Appello, i cui dati
di archivio sono stati caricati sul sito onale PolisWeb.
B) Ulteriori misure da assumere
· riorganizzazione delle funzioni di coordinamento legale sulla base della nuova
competenza distrettuale e della nuova riorganizzazione funzionale dell’Istituto, che
concentrerà il focus strumentale nelle Direzioni Regionali;
Ø monitoraggio sulla effettiva diffusione ed utilizzo dello strumento dell’
autotutela e, eventualmente:
Ø pianificazione per la dirigenza dell’Istituto di un’apposita sessione formativa
da parte dell’Avvocatura;
· revisione delle linee espresse nella circolare n. 90 del 2006 al fine di favorire
concretamente la mobilità territoriale – anche temporanea – verso le sedi critiche, mediante
l’introduzione di incentivi economici;
· investimento concreto ed adeguato nelle procedure che permetteranno – di pari passo
con l’avanzare del progetto del Ministero della Giustizia – la piena utilizzabilità del
processo telematico da parte di tutti i professionisti legali dell’Istituto;
· fornitura a tutti gli avvocati della strumentazione indispensabile ad un fluido
rapporto produttivo quali, ad esempio, il telefono portatile di servizio con messaggistica
integrata ed il personal computer portatile collegato in rete;
· estensione, alle Avvocature di rilevanti dimensioni e nelle Sedi critiche, della
possibilità di avvalersi di supporti per le attività amministrative concernenti gli
adempimenti presso gli Uffici giudiziari, fino a quando non sarà pienamente operativo a
livello onale il processo telematico;
· previsione di un concorso pubblico per colmare le vacanze di organico e soprattutto
per costituire una “riserva”, in relazione alle future dimissioni per limiti di età;
· utilizzo di avvocati domiciliatari, in conformità al Regolamento approvato con la
citata deliberazione Commissariale;
· utilizzo di praticanti legali, in conformità al Regolamento approvato in sede
Commissariale.
Primi interventi organizzativi
Con la presente circolare si forniscono le prime istruzioni operative, al fine di
fronteggiare al meglio il fenomeno, tenendo conto della necessità di garantire la coerenza
tra l’assetto organizzativo e gli obiettivi posti dagli Organi, in attesa di operare una più
completa riorganizzazione della Avvocatura dell’Istituto, secondo gli indirizzi contenuti
anche nella determinazione commissariale 140/2008.
C) Utilizzo di Avvocati domiciliatari
Come risulta dal disciplinare allegato alla determinazione commissariale, al quale si fa
espresso rinvio, l’inserimento di questa figura professionale, nell’ambito dell’
organizzazione dei lavori delle avvocature periferiche, consentirà indubbi vantaggi per l’
Istituto, sia dal punto di vista organizzativo che qualitativo, nonché per quanto riguarda
il rapporto costi/benefici.
L’avvocato domiciliatario verrà, infatti, utilizzato, oltre che per la sola domiciliazione,
per lo svolgimento di tutta l’attività di sostituzione in udienza degli avvocati dell’
Istituto, in tal modo consentendo all’Avvocatura di concentrare la sua attenzione nella
gestione del contenzioso presso le sedi di maggiore criticità.
E’ bene precisare che l’affidamento delle attività di assistenza in giudizio, agli avvocati
domiciliatari, non determina alcuno smembramento o frammentazione nei processi di gestione
delle controversie, posto che solo agli avvocati dell’Istituto resteranno affidati lo jus
postulandi e tutta la responsabilità dell’attività difensiva.
c1) Formazione di liste provinciali
I Direttori Regionali, nella fase di prima applicazione sperimentale, dovranno provvedere ad
acquisire, dai Consigli degli Ordini degli Avvocati presso i Tribunali, un elenco di
professionisti disponibili a svolgere incarichi di domiciliazione e sostituzione in udienza.
Tale elenco dovrà essere trasmesso, entro la data del 16 marzo 2009, al Coordinatore
Generale Legale che individuerà i nominativi degli avvocati componenti le singole liste
provinciali, in considerazione del numero dei giudizi pendenti presso ogni Tribunale e della
complessità del contenzioso ivi esistente, informandone il Direttore generale.
I professionisti, per poter accedere alla lista e per conservare l’iscrizione alla stessa,
devono rilasciare formale dichiarazione di responsabilità, da allegare alla domanda, in cui
deve essere dichiarato il possesso dei seguenti requisiti:
1) non avere giudizi in corso, né come attore, né come convenuto, in qualità di difensore
di terzi, nei confronti dell’Istituto (detto requisito dovrà essere “certificato” dal
Coordinatore legale dell’Ufficio INPS);
2) sottoscrizione di una clausola di non concorrenza, da parte del domiciliatario, nei
confronti dell’Istituto per due anni dalla cessazione del rapporto di collaborazione con l’
INPS;
3) iscrizione all’Albo degli Avvocati;
4) possesso delle competenze per trattare le controversie proprie dell’Ente;
5) polizza assicurativa, con validità residua non inferiore a tre anni, per la
copertura della propria responsabilità professionale.
Ai Direttori regionali si segnala l’opportunità di evitare, in linea di massima, l’
affidamento di incarichi a professionisti con legami di stretta parentela con dipendenti
INPS in servizio nell’ambito dello stesso territorio.
Poiché le liste sono integrabili anche per effetto di eventuali domande presentate
autonomamente dagli avvocati, i Direttori regionali provvederanno ad accettare e trasmettere
anche tali domande, avendo cura di acquisire, anche in tali casi, le dichiarazioni di
responsabilità attestanti l’esistenza dei requisiti di cui sopra.
Le liste avranno di regola la durata di tre anni e, in caso di revoca dell’incarico o
rinuncia da parte di singoli professionisti, ovvero per esigenze sopravvenute, potranno
essere implementate trimestralmente.
c2) Procedura per il conferimento degli incarichi e gestione delle pratiche
In fase di prima applicazione, nell’ambito delle liste provinciali come sopra definite, il
Coordinatore generale legale avrà cura, in relazione alle disponibilità pervenute, di
affidare gli incarichi, tenendo conto della presenza nell’area interessata di cause seriali
e sulla base dei seguenti criteri:
· esperienza complessiva maturata dall’avvocato;
· esperienza specifica nelle materie del contenzioso da affidare al domiciliatario;
· dimensione organizzativa,
informando il Direttore generale di ogni incarico conferito.
L’avvocato dell’Istituto, dopo aver provveduto ad approntare memorie, difese e fascicolo di
parte, ne curerà la trasmissione al domiciliatario esterno, che provvederà alla gestione
dell’incarico secondo le istruzioni ricevute, obbligandosi nei confronti dell’Istituto alla
massima correttezza e riservatezza.
In particolare si impegnerà a mantenere segreto tutto ciò di cui verrà a conoscenza in
relazione alle prestazioni professionali oggetto della collaborazione.
E’ fatto pertanto obbligo, all’avvocato domiciliatario, di adottare le misure di prevenzione
e le azioni necessarie per evitare la diffusione e l’utilizzo delle informazioni ricevute
dall’Istituto, ai sensi delle vigenti normative in materia (Codice Privacy: d. lgs. n.
196/2003 e s.m.i.), fermo restando quanto previsto dal Codice Deontologico Forense[1].
Tale vincolo di riservatezza continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del
rapporto di collaborazione con l’Istituto, sino a quando le informazioni riservate non
diverranno di pubblico dominio, e comunque nel rispetto del termine minimo di due anni.
L’avvocato domiciliatario avrà cura di tenere costantemente e tempestivamente aggiornato il
competente avvocato dell’Istituto in relazione ad ogni attività espletata. Il domiciliatario
provvederà inoltre ad inviare all’INPS copia della documentazione di nuova produzione.
In seguito alla definizione del giudizio, l’avvocato domiciliatario farà pervenire,
tempestivamente, alla competente Sede provinciale dell’Istituto copia autentica
della decisione giudiziale, unitamente al fascicolo di causa e ad ogni incartamento relativo
all’affare trattato.
c3) Equa distribuzione e rotazione degli incarichi
In fase di prima applicazione si avrà cura, in relazione alle disponibilità pervenute, di
distribuire gli incarichi secondo un criterio di razionalità ed equità, tenendo conto della
presenza, in varie aree, di cause di carattere seriale.
Ogni 3 mesi verrà effettuato un monitoraggio interno, a cura del Coordinatore generale
legale, per verificare eventuali azioni correttive da adottare.
Dopo il primo semestre di applicazione, sulla base del monitoraggio interno, il Direttore
generale concerterà, con il Coordinatore generale legale, l’istituzione di un tetto massimo,
eventualmente articolato per area geografica e per materia.
c4) Revoca degli incarichi
L’Istituto si riserva il diritto di revocare l’incarico affidato al professionista,
valutando l’eventualità di procedere alla cancellazione dello stesso dalle liste
pluriennali, nel caso in cui l’Ufficio legale della Sede provinciale ravvisi, da parte del
domiciliatario:
a) il mancato rispetto delle istruzioni ricevute;
b) la non tempestiva comunicazione di informazioni assunte in relazione al giudizio
affidato;
c) una situazione di conflitto di interessi in relazione alla specifica causa affidata;
d) un comportamento idoneo al venir meno del rapporto fiduciario,
Il provvedimento di revoca è adottato dal Coordinatore generale legale, anche su indicazione
del legale professionista della competente Sede, dandone informazione al Direttore Generale.
c5) Compensi
In fase di prima applicazione il compenso non potrà superare l’importo di € 250,00 per
ciascun affare affidato, oltre IVA e CPA.
D) Pratica Forense presso l’Avvocatura INPS
L’allegato 2 alla determinazione Commissariale, cui si fa esplicito rinvio, disciplina lo
svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura dell’Istituto.
Il D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101 (G.U. 4.5.1990, n. 102) “Regolamento relativo alla pratica
forense per l'ammissione all'esame di avvocato” stabilisce, tra l’altro, che la pratica deve
essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza, principalmente
presso lo studio e sotto il controllo di un avvocato.
Secondo il citato D.P.R. i Consigli dell’Ordine “accertano e promuovono la disponibilità
degli iscritti ad accogliere nei propri studi i laureati in giurisprudenza che intendano
svolgere il tirocinio forense e forniscono le opportune indicazioni agli aspiranti che ne
facciano richiesta”.
I Consigli dell’Ordine vigilano, inoltre, sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte
dei praticanti avvocati secondo le modalità previste dal regolamento.
La pratica presso l’Avvocatura dell’Istituto, in analogia a quanto avviene nell’Avvocatura
dello Stato e le altre Avvocature pubbliche, è svolta senza alcun onere retributivo,
previdenziale o assicurativo a carico dell’Amministrazione e non può durare oltre il tempo
minimo richiesto per l’ammissione agli esami di avvocato.
Considerata la mole di contenzioso pendente, la presenza di praticanti avvocati fornirà
concreto giovamento a tutte gli Uffici delle Avvocature periferiche.
Il Direttore regionale, quindi, procederà alla nomina di una commissione, composta dal
Direttore regionale medesimo, o dirigente suo delegato, dal Coordinatore legale regionale e
dal Coordinatore legale della Provincia interessata, che formerà la graduatoria di merito,
secondo i criteri indicati nel bando e che avrà efficacia biennale.
Coloro che saranno interessati ad espletare la pratica presso l'INPS dovranno presentare
domanda alla Direzione Regionale, entro 20 giorni dal termine indicato nell’apposito bando
(all. 3), da pubblicare all’albo di tutte le Strutture INPS della Regione, e da inviare ad
ogni Consiglio dell’Ordine, sempre della regione, utilizzando preferibilmente l’unito schema
di domanda (all. 4) e secondo le modalità previste nel bando stesso (bando e domanda
pubblicati anche nel sito dell’Istituto).
Tutta l’attività di formazione e tirocinio dovrà essere svolta secondo la disciplina e le
regole della legge professionale e sotto la responsabilità dell’avvocato dell’Istituto che
segue il praticante.
° ° °
I Direttori regionali provvederanno a dare attuazione a quanto sopra, dandone comunicazione
al Direttore generale, al Coordinatore generale legale, al Direttore centrale Organizzazione
ed al Direttore Centrale Risorse Umane.
Il
Direttore generale
Crecco
[1] Codice deontologico forense: art. 9: Dovere di segretezza e riservatezza. –
“È dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto
sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte
assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
I. L’avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex
clienti, sia per l’attività giudiziale che per l’attività stragiudiziale.
II. La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all’
avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.
III. L’avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri
collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell’
attività professionale.
IV. Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune
informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:
a. per lo svolgimento delle attività di difesa;
b. al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di
particolare gravità;
c. al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;
d. in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell’assistito.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il
fine tutelato.”
Allegati:
1) disciplinare per l’utilizzo di avvocati domiciliatari;
2) disciplinare per lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura dell’INPS;
3) bando per l’ammissione alla pratica forense presso l’Avvocatura dell’INPS;
4) schema di domanda per l’ammissione alla pratica forense presso l’Avvocatura dell’INPS.
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All. 3
BANDO PER L’AMMISSIONE ALLA PRATICA FORENSE PRESSO
L'AVVOCATURA DELL'INPS
Presso gli uffici dell'Avvocatura INPS può essere compiuta la pratica forense, per l'ammissione all’esame di Stato per l’esercizio della professione di avvocato, analogamente a quanto avviene per l'Avvocatura dello Stato e per gli uffici legali degli enti pubblici.
La pratica non dà al itolo per l'ammissione nei ruoli dell'Avvocatura dell'Istituto e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per essere ammessi agli esami per l'iscrizione nell'albo professionale.
La pratica consta essenzialmente di due profili:
a)formazione di taglio teorico-pratico, mediante affiancamento ad un Avvocato dell'INPS e partecipazione alla stesura di atti e pareri, nonché allo svolgimento di ricerche di dottrina e giurisprudenza;
b)partecipazione alle udienze, dinanzi agli uffici della magistratura civile e penale, svolta in affiancamento agli avvocati dell'INPS.
Per il resto, poiché la pratica forense è finalizzata essenzialmente a conseguire il titolo per la partecipazione all'esame di abilitazione alla professione di avvocato, le regole relative ai vari adempimenti formali (quali il numero delle udienze, la compilazione e la presentazione del libretto di pratica alla fine di ciascun semestre) sono quelle fissate dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Il numero dei praticanti presso ciascun ufficio legale risulta indicato in calce al presente bando.
L'Istituto può interrompere lo svolgimento della pratica in qualsiasi momento, su indicazione dell'avvocato interno affidatario, qualora il praticante non garantisca un impegno costante o si dimostri negligente, con comunicazione al competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati.
Sono richiesti i seguenti requisiti:
a)essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
b)avere conseguito la laurea in giurisprudenza in Italia o all'estero purché riconosciuta equipollente;
c)essere iscritto nell'elenco dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine da non più di 12 mesi.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
1.La domanda, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, secondo il facsimile allegato, reperibile anche sul sito Internet dell'INPS (http://www.inps.it) deve essere firmata per esteso dall'interessato, indirizzata al Direttore Regionale e spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il termine di 20 (venti) giorni dal .……….
2.In alternativa alla spedizione per raccomandata postale, entro il termine di cui al comma 1, il praticante può presentare la domanda (indirizzata alla Direzione Regionale di competenza) presso qualsiasi Sede dell'Istituto; in tale caso viene rilasciata al richiedente una ricevuta attestante l'avvenuta presentazione. Sono irricevibili le domande presentate oltre il termine prescritto.
3.E' escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione della domande diverso da quelli indicati ai precedenti commi 1 e 2.
4.Nella domanda il praticante deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome, il nome e il codice fiscale;
b) il luogo e la data di nascita;
c) di essere cittadino italiano; (ovvero dell’Unione europea)
d)il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale), con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni. Coloro che presentano la domanda devono avere la residenza nel Comune in cui devono svolgere la pratica;
e)il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f)di essere in possesso della laurea in giurisprudenza conseguita in Italia o all'estero, purché riconosciuta equipollente. L'interessato deve indicare l'università o l'istituzione che ha rilasciato il titolo, la data del conseguimento, il voto di laurea; dovrà inoltre essere allegato certificato degli esami sostenuti, con la votazione riportata nelle materie di diritto civile, procedura civile, amministrativo, penale, procedura penale e diritto del lavoro, specificando, nel caso di materie di esami biennali sostenuti con due prove distinte, la votazione riportata in ciascuna annualità. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero l'interessato deve indicare anche gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano. Il titolo indicato deve essere valido per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati;
g)ogni altro titolo post laurea conseguito;
h) eventuale anzianità di iscrizione all'Albo dei Praticanti Avvocati;
i) stato di disoccupazione o svolgimento di attività lavorativa di qualsiasi genere;
j)le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
k)il recapito telefonico e l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla domanda qualora diverso da quello di residenza, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni. L'INPS non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni in merito a tale indirizzo o da mancata o tardiva comunicazione delle variazioni. E’ facoltà dell'interessato comunicare il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica;
l)Non si tiene conto delle domande prive della sottoscrizione.
Il Direttore Regionale, sentito il Coordinatore Regionale legale, procederà alla nomina di una commissione che formerà la graduatoria di merito, secondo i criteri di cui al disciplinare, avente efficacia biennale.
Non saranno comunque ammessi all'esercizio della pratica i richiedenti che al momento dell'inizio del tirocinio abbiano già svolto più di 12 mesi di praticantato.
Ai sensi del d.lgs. 196/03 l'INPS si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dai praticanti esclusivamente ai fini della gestione della presente procedura. Nella domanda di partecipazione l'interessato deve esplicitamente manifestare il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti dall'amministrazione. Competono all'interessato i diritti di cui all'art. 7 della legge 196/03, in particolare il diritto all'aggiornamento, rettificazione, integrazione dei dati, nonché alla loro cancellazione, trasformazione in forma anonima, o blocco ove eventualmente l'amministrazione li trattasse violando le norme di cui alla legge citata.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Avvocatura Regionale presso la Direzione Regionale Inps.
IL DIRETTORE REGIONALE INPS
Direzione regionale n. posti …………………
Direzione provinciale di ………… n. posti …………………
Direzione provinciale di ………… n. posti …………………
Direzione provinciale di ………… n. posti …………………
Direzione provinciale di ………… n. posti …………………
Direzione provinciale di ………… n. posti …………………
Direzione provinciale di ………… n. posti …………………
Direzione subprovinciale di ………… n. posti …………………
Direzione subprovinciale di ………… n. posti …………………
Direzione subprovinciale di ………… n. posti …………………
Direzione subprovinciale di ………… n. posti …………………
Direzione subprovinciale di ………… n. posti …………………
Direzione subprovinciale di ………… n. posti …………………
Direzione subprovinciale di ………… n. posti …………………
-----------
All. 4
Alla Direzione Regionale INPS della Regione ………….. Avvocatura regionale
Oggetto: ammissione alla pratica forense
Il/ La sottoscritt _ , ______________________ nat_ il …… …… a …..
C.F…………………………..., residente in ………….……….., via.………………………n……, in relazione al bando pubblicato in data ……….. , chiede di essere ammesso ad effettuare la pratica forense presso l’Avvocatura provinciale INPS di …………………………
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) di essere cittadino italiano (ovvero dell’Unione europea);
b)di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ………………….. (oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);
c)di essere in possesso della laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università di ……………… in data …….………. con votazione ……..;
d) di essere iscritto iscrizione all'Albo dei Praticanti Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di……………………………... ;
e) di non essere occupato e di non svolgere attività lavorativa dipendente ovvero autonoma;
f) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (ovvero le eventuali condanne penali riportate, anche se sono state oggetto di amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);
g) indica il seguente recapito telefonico e l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla domanda qualora diverso da quello di residenza, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni………………………………….
Allega:
certificato universitario con la votazione riportata nelle materie di diritto civile, procedura civile, amministrativo, penale, procedura penale e diritto del lavoro;
certificato di iscrizione all’albo dei praticanti avvocati, con l’anzianità di iscrizione;
curriculum vitae.
Autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo n.196, del 30/6/2003.
Data……………
(firma per esteso)
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