(da www.servizi-legali.it )
L'INPS interviene a fornire chiarimenti in materia di tutela dei soggetti (anche professionisti) iscritti nella "gestiione separata" INPS di cui all'art. 2, comma 26, l. 335/1995, in quanto non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione. Lo fa con circolare 77/2013 del 13 maggio 2013, "Estensione del diritto alle indennità giornaliera di malattia e all’indennità per congedo parentale ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
LEGGI DI SEGUITO LA CIRCOLARE 77/2013 DELL'INPS ...
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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 13/05/2013
Circolare n. 77
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Estensione del diritto alle indennità giornaliera di malattia e
all’indennità per congedo parentale ai lavoratori iscritti alla Gestione
separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
SOMMARIO:
1.Premessa
2. Evoluzione normativa
3. Indennità di malattia
3.1. Ambito di applicazione
3.2. Certificazione di malattia
3.3. Eventi esclusi
3.4 Requisiti contributivi e reddituali
3.5. Controlli di accertamento medico legale
3.6. Durata e misura della prestazione di malattia
3.7. Modello di dichiarazione
3.8. Contenzioso
4. Indennità per congedo parentale.
4.1. Ambito di applicazione
4.2. Requisiti contributivi
4.3. C
ondizioni per l’erogazione della prestazione
4.4. D
urata e misura della prestazione
4.5. Modello di domanda
4.6. Contenzioso
1. PREMESSA
Le tutele previdenziali dell’indennità di malattia e del trattamento economico per congedo
parentale sono state, come è noto, progressivamente estese, attraverso provvedimenti
normativi e indicazioni ministeriali, a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - non iscritti ad altra forma
previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione.
Si procede di seguito con una ricostruzione dell’evoluzione delle suddette tutele al fine di
fornire indirizzi interpretativi univoci e istruzioni operative per l’erogazione delle prestazioni.
2. EVOLUZIONE NORMATIVA
Con l’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il
2007) sono state introdotte, in favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate, iscritti
alla Gestione separata di cui sopra, specifici istituti previdenziali per la malattia e per il
congedo parentale.
Sulla base dell’espressione letterale contenuta nella disposizione (“lavoratori a progetto e
categorie assimilate”), l’Istituto, con le circolari n. 76 del 16 aprile 2007 e n. 137 del 21
dicembre 2007 (punto 2), ha individuato, quali lavoratori aventi diritto, i collaboratori a
progetto (di cui all’art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), i
collaboratori coordinati e continuativi e i soggetti titolari di rapporti con lo stesso committente
di durata complessiva superiore a 30 giorni, nel corso dell’anno solare, o di durata inferiore ma
con diritto ad un compenso superiore a 5.000 euro.
Successivamente, alla luce di un’evoluzione interpretativa, con la risposta ad interpello n. 42
dell’ 11 novembre 2011, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito, tra l’altro,
chiarimenti in merito al contenuto del citato art. 1, comma 788, della legge 296 del 2006,
precisando che con l’espressione “categorie assimilate” ai lavoratori a progetto devono essere
ricompresi, senza alcuna distinzione, tutti i lavoratori per i quali l’onere contributivo risulta a
carico di un committente o associante in partecipazione (denominati in seguito
‘parasubordinati’) e per i quali sussiste l’obbligo di iscrizione in via esclusiva alla Gestione
separata con aliquota contributiva piena di cui all’art. 59, comma 16, della legge del 27
dicembre 1997, n. 449.
Da ultimo, l’articolo 24, comma 26, del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201 convertito
in legge 23 dicembre 2011, n. 241, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’estensione
delle citate tutele anche ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non
esclusiva, attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata (lavoratori libero
professionisti).
A seguito di quanto sopra esposto, con il messaggio n. 4143 del 7 marzo 2012, sono state
fornite prime indicazioni operative in merito alla presentazione delle istanze di prestazioni da
parte delle ulteriori tipologie di lavoratori tutelati per i quali sono individuabili, come già
indicato, due ‘macrocategorie’: lavoratori ‘parasubordinati’ (con committente o associante) e
lavoratori libero professionisti.
In proposito, è necessario precisare che la vasta categoria dei ‘parasubordinati’ come sopra
individuata, include nel suo ambito tipologie eterogenee di lavoratori per i quali il reddito
imponibile ai fini previdenziali è definito in maniera diversa in virtù della diversa qualificazione
ai fini IRPEF.
3.
INDENNITA’ DI MALATTIA
3.1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Come indicato in premessa, i destinatari della prestazione sono tutti i lavoratori iscritti alla
Gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, della legge n. 335/1995, non iscritti ad altra forma
previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione.
La tutela economica è prevista, con riferimento ai lavoratori libero professionisti, per gli eventi
morbosi verificatisi a decorrere dal
1° gennaio 2012
mentre per i lavoratori parasubordinati
(con committente o associante) – come individuati dal citato interpello - per gli eventi
verificatisi a decorrere dal
1° gennaio 2007
purché non sia decorso il termine annuale di
prescrizione del diritto ai sensi dell’art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, tenuto conto
anche degli eventuali atti interruttivi.
3.2. CERTIFICAZIONE DI MALATTIA
Per il riconoscimento dell’evento morboso è necessario che sia stato trasmesso all’Istituto un
valido certificato attestante lo stato di incapacità temporanea al lavoro.
Al riguardo si richiamano le norme relative alla trasmissione telematica delle certificazioni di
malattia all’Inps attuate a seguito della pubblicazione del decreto del Ministero della Salute 26
febbraio 2010 e del disciplinare tecnico ad esso collegato.
3.3. EVENTI ESCLUSI
La tutela della indennità di malattia è esclusa per gli eventi di durata inferiore a 4 giorni.
Diversamente, in caso di eventi che configurano continuazione o ricaduta rispetto ad un
precedente evento morboso (di durata inferiore a 4 giorni), l’indennizzo è previsto per l’intera
durata dell’evento, compresi i primi 3 giorni. Per tale motivo, anche in caso di eventi di durata
inferiore a quattro giorni è necessario che venga trasmessa all’Istituto idonea certificazione di
malattia.
3.4.
REQUISITI CONTRIBUTIVI E REDDITUALI
Presupposto per il diritto alla prestazione dell’indennità di malattia è la sussistenza dell’attività
lavorativa in corso al momento del verificarsi dell’evento morboso e l’effettiva astensione dal
lavoro durante il periodo indennizzato.
Ulteriori condizioni, valide per tutte le categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata,
sono il requisito contributivo e quello reddituale così come previsti dal D.M. 12.01.2001 e
richiamati dal citato art. 1, comma 788, della legge n. 296 del 2006.
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