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Versamenti a INPS di avvocati part time non saranno restituiti

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(da www.servizi-legali.it )

La Cassazione a sezioni unite, con sentenza 17/1/2007, n. 879, di sicuro interesse per molti avvocati part time, ha stabilito che non è dovuta la restituzione dei contributi versati nella gestione separata ai lavoratori autonomi che non abbiano maturato il diritto alla pensione. Le Sezioni Unite hanno aderito alla interpretazione, seguita dall'INPS, per cui varrebbe l'art. 1 del D.M. 282/96 e di conseguenza non si avrebbe diritto alla restituzione dei contributi versati bensì ad un assegno supplementare alla pensione base.

Leggi di seguito la sentenza ....

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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI

Sentenza 17 gennaio 2007, n. 879
(Presidente V. Carbone, Relatore M. La Terza)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23 settembre 2003 la Corte d'appello di Brescia, riformando la statuizione resa dal locale Tribunale il 28 gennaio 2003, rigettava la domanda proposta, nei confronti dell'Inps, dal signor M.C., titolare di pensione Inpdap, il quale - essendo stato iscritto per gli anni dal 1997 al 2000 alla Gestione separata per i lavoratori autonomi ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 senza avere maturato il diritto a pensione presso la suddetta Gestione - aveva chiesto la restituzione dei contributi versati.

La Corte territoriale" sulla base del principio per cui le somme versate a titolo di contributi sono passibili di restituzione solo quando sono improduttive di qualsiasi effetto, e non già quando danno titolo ad un qualsiasi tipo di trattamento, faceva applicazione del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, art. 4, comma 2, ossia del regolamento recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 32, ed escludeva il diritto del M. alla restituzione dei contributi, potendo il medesimo acquisire il diritto a pensione supplementare.

Avverso detta sentenza il soccombente propone ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria. L'Inps ha depositato procura.

La causa è stata rimessa alle sezioni unite di questa Corte per comporre il contrasto di giurisprudenza insorto all'interno della sezione lavoro in relazione alla interpretazione del Decreto 2 maggio 1996, n. 282, artt. 1 e 4, ossia del regolamento recante la disciplina della gestione separata presso l'Inps, in ordine alle regole concernenti la restituzione dei contributi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denunzia difetto di motivazione per non avere la Corte territoriale deciso preliminarmente in merito alla eccezione da lui sollevata sulla inammissibilità dell'appello dell'Inps, che si sarebbe limitato ad insistere sulla tesi già prospettata in primo grado, senza confutare le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, che correttamente aveva riconosciuto il suo diritto alla restituzione dei contributi e di cui in ricorso si chiede la conferma, tramite illustrazione della relativa disciplina.

Con il secondo motivo, denunziando il difetto di motivazione, si lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare il disposto del D.M. n. 282 del 1996, art. 3, che invece espressamente ammetterebbe il diritto alla restituzione.

Il primo motivo di ricorso non merita accoglimento.

Ed infatti la sentenza impugnata, essendo entrata nel merito, ha implicitamente deciso per il rigetto della eccezione di inammissibilità dell'appello. Peraltro, poichè oggetto della causa era solo la interpretazione di norme di legge, era valida l'impugnazione con cui l'Istituto previdenziale insisteva nelle argomentazioni già svolte con la memoria di costituzione, anche senza confutare espressamente la diversa tesi adottata nella sentenza di primo grado.

1. La questione posta con il secondo motivo di ricorso concerne l'interpretazione del D.M. n. 282 del 1996, art. 4, comma 2, e cioè se, nel primo quinquennio di operatività del decreto, il diritto alla restituzione dei contributi versati alla Gestione dei lavoratori autonomi di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 26, nel caso in cui l'iscritto cessi dalla assicurazione senza ottenere diritto a pensione presso la Gestione medesima, sia o no precluso nel caso in cui il medesimo possa acquisire, con i contributi versati, una pensione supplementare.

Sul punto insorto un contrasto di giurisprudenza all'interno della Sezione lavoro, giacchè con la sentenza n. 11377 del 17 giugno 2004 si è ritenuto che il diritto alla pensione supplementare precluda il diritto alla restituzione, essendosi affermato che "Con riferimento agli iscritti alla gestione pensionistica dei lavoratori autonomi che vantano anche versamenti di contributi presso rassicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e che possono computare tale contribuzione ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della predetta gestione separata, ai sensi del D.M. n. 282 del 1996, art. 3 (in attuazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e 30), il diritto alla restituzione dei medesimi contributi, previsto dall'art. 4, stesso D.M., presuppone che gli interessati non conseguano alla cessazione dell'attività lavorativa il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 3; pertanto, la restituzione non compete allorchè l'interessato consegua il diritto alla pensione supplementare, che è compresa fra i trattamenti a carico della predetta gestione".

Viceversa, con la successiva sentenza n. 16259 del 19 agosto 2004, seguita dalle altre n. 2436 dell'8 febbraio 2005 e n. 10660 del 20 maggio 2005, si è ritenuto che la maturazione di una pensione supplementare non è preclusiva del diritto alla restituzione dei contributi versati alla Gestione dei lavoratori autonomi, essendosi affermato che "Con riferimento ai contributi versati presso la gestione pensionistica separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, la restituzione dei contributi spetta, per il periodo transitorio contestualmente determinato dal decreto ministeriale delegato, in favore degli iscritti, in possesso del prescritto requisito anagrafico dei sessanta anni di età, che - alla cessazione dell'attività lavorativa - non conseguano "il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti di cui all'art. 3" dello stesso decreto. Ne consegue, trattandosi di norma di carattere eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione, che l'effetto ostativo alla restituzione dei contributi previsto in relazione alle suddette prestazioni previdenziali non può essere esteso all'ipotesi in cui agli iscritti, che non raggiungano presso la gestione separata i requisiti per il conseguimento della pensione autonoma, sia riconosciuta la pensione supplementare, la quale non è erogata dalla stessa Gestione separata, ma è posta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e del relativo Fondo di adeguamento". 2. Va premesso che la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 ha esteso la tutela previdenziale (assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti) a soggetti che in precedenza ne erano privi, ossia ai lavoratori autonomi (o più precisamente "ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 49, comma 1 (TU imposte sui redditi), ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), medesimo testo unico ed agli incaricati della vendita a domicilio") disponendone la iscrizione presso una Gestione separata dell'Inps. La L. n. 335 del 1995, medesimo art. 2, comma 32 ha rimesso ad un decreto del Ministro del Lavoro di definire l'assetto organizzativo e funzionale di detta Gestione ed il Ministro ha provveduto con il già citato Ddecreto n. 282 del 1996, sulle cui disposizioni è insorto il contrasto concernente il diritto alla restituzione dei contributi.

3. Le disposizioni da esaminare sono le seguenti: l'art. 1, comma 2 del suddetto decreto dispone: "Qualora gli iscritti alla gestione non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguano la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi di cui alla L. n. 233 del 1990, nonchè delle gestioni previdenziali dei liberi professionisti, hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi della L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 5 e successive modificazioni, semprechè in possesso del requisito di età di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 20".

Il predetto D.M. 12 maggio 1996, n. 282, art. 4, comma 2 dispone che "i soggetti in possesso del requisito di sessanta anni d'età alla medesima data di cui al comma 1 e che alla cessazione dell'attività lavorativa non conseguono il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti di cui all'art. 3 possono richiedere la restituzione dei contributi versati alla gestione".

Il medesimo D.M. n. 282 del 1996, art. 3, recita "Gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla L. n. 233 del 1990, hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, alfine del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 23".

Pertanto con questa ultima disposizione viene consentito di "convogliare" nella Gestione separata, i contributi già versati in altre gestioni pensionistiche, ossia quelli versati nella gestione dei lavoratori dipendenti, (o nelle forme esclusive e sostitutive), o anche quelli versati nelle gestioni dei lavoratori autonomi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della medesima Gestione separata.

Il problema è dunque di decidere se - fermo restando che il ricorrente, in forza dei contributi versati alla Gestione separata, non consegue il diritto a percepire una pensione autonoma dalla medesima Gestione - la facoltà che gli viene riservata di chiedere e quindi di ottenere la pensione supplementare, gli precluda o no il diritto alla restituzione dei contributi. In altri termini, essendo già certa l'esistenza di una delle due condizioni cui l'art. 4 citato subordina il diritto alla restituzione (mancato conseguimento della pensione autonoma), occorre verificare se la facoltà di richiedere la pensione supplementare gli precluda il diritto alla restituzione dei contributi versati e non utilizzati.

4. Vanno premesse alcune considerazioni di ordine generale e sistematico sugli istituti della restituzione dei contributi e della pensione supplementare.

La restituzione dei contributi inutilizzabili ha carattere eccezionale nel nostro ordinamento, come sottolineato dalla Corte Costituzionale con le pronunzia n. 404/2000 e 438/2005. Ed infatti - nonostante la eventualità (cui recentemente si è tentato di ovviare con l'introduzione del diritto alla totalizzazione) che un soggetto, in forza delle diverse attività svolte, si possa trovare, alla fine della vita lavorativa, in possesso di vari spezzoni contributivi sostanzialmente inutilizzabili perchè non cumulabili tra loro e quindi inidonei al perfezionamento del diritto a pensione presso gli enti cui è stato iscritto - nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria vige il principio dell'acquisizione, alla gestione previdenziale di appartenenza, dei contributi debitamente versati, nonostante che gli stessi non siano utili per l'insorgenza di alcun trattamento pensionistico, in forza del principio solidaristico che rappresenta l'impronta caratteristica della previdenza obbligatoria generale, e della tendenziale negazione della corrispettività tra contributi e prestazioni. Ed infatti l'unica disposizione di legge che prevede la restituzione dei contributi è il D.P.R. 26 aprile1957, n. 818, art. 8, che la circoscrive però ai contributi indebitamente versati, mentre i contributi di cui si discute erano invece dovuti a causa dell'espletamento dell'attività di lavoro autonomo che espressamente ne imponeva il pagamento.

In ogni caso è principio indefettibile che la restituzione dei contributi debitamente versati sia ipotizzarle solo quando gli stessi rimangano inutilizzati, e non già quando da essi consegua comunque una qualche prestazione a vantaggio dell'assicurato, per cui "restituzione" e "utilizzazione ai fini di una prestazione di qualsiasi genere", sono in relazione necessariamente antitetica.

5. E' questo il caso in cui i contributi vengano utilizzati per la formazione di una pensione supplementare.

La pensione supplementare è prevista, nell'ambito della gestione lavoratori dipendenti, dalla L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 5 e dalla L. 23 aprile 1981, n. 155, art. 7 e consiste in ciò: il soggetto titolare di pensione a carico di un trattamento esclusivo (come dipendente statale o come dipendente ente locale), o di un trattamento sostitutivo (fondi sostitutivi erano, giacchè alcuni sono stati attualmente aboliti, quelli speciali gestiti dall'Inps per alcune categorie professionali come i dipendenti dei pubblici servizi di trasporto, telefonia, energia elettrica, quello gestito dall'Inpdai per i dirigenti industriali, quello gestito dall'Enpals per i lavoratori dello spettacolo e quello gestito dall'Inpgi per i giornalisti) o di un trattamento esonerativo dell'AGO (fondi pensione presso alcuni istituti di credito), il quale abbia versato alcuni contributi "anche" alla gestione lavoratori dipendenti presso l'Inps, contributi che non gli consentono però di conseguire una pensione autonoma nella gestione appunto dei lavoratori dipendenti, hanno la facoltà di richiedere, alla medesima gestione, una pensione supplementare. Ossia, i contributi versati presso l'AGO, che rimarrebbero inutilizzati - perchè da soli non sufficienti alla maturazione di alcuna pensione, e d'altra parte non accorpagli agli altri a causa della diversità delle gestioni - servono invece, in forza della disposizione citata, per la costituzione, a carico della stessa gestione lavoratori dipendenti, di una pensione supplementare, la quale, come tale, presuppone sempre la titolarità di altra pensione autonoma, erogata appunto da un fondo esclusivo, sostitutivo o esonerativo.

Va sottolineato che i contributi versati all'AGO, insufficienti per la costituzione colà di una pensione, restano invece inutilizzati in tutti i casi in cui manchi una pensione autonoma erogata da parte dei suddetti fondi esclusivi, sostitutivi ed esonerativi, perchè in tal caso non sorge il diritto a pensione supplementare, essendo questa intesa appunto come "supplemento" di altra pensione principale già esistente.

6. Con la estensione della assicurazione obbligatoria ai lavoratori autonomi ad opera delle disposizioni sopra citate (L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26), sorgeva il problema di stabilire la sorte di quei contributi, versati alla Gestione separata, in misura insufficiente a costituire una pensione autonoma nella medesima Gestione separata. Il legislatore poteva teoricamente scegliere di consentirne la utilizzazione ai fini di un qualche beneficio pensionistico, oppure, se destinati a rimanere senza effetti, di disporne la restituzione a chi li aveva versati.

Il legislatore ha provveduto con il Decreto n. 282 del 1996 in esame, attraverso due disposizioni: con l'art. 1, comma 2 e con l'art. 4, comma 2. Il tenore della prima disposizione ( già trascritto sub 3) ma che è opportuno qui riportare) è il seguente: "Qualora gli iscritti alla gestione non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguano la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi di cui alla L. n. 233 del 1990, nonchè delle gestioni previdenziali dei liberi professionisti, hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi della L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 5 e successive modificazioni, semprechè in possesso del requisito di età di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 20". 11 tenore della seconda è il seguente: "I soggetti in possesso del requisito di sessanta anni d'età alla medesima data di cui al comma 1 e che alla cessazione dell'attività lavorativa non conseguono il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti di cui all'art. 3 possono richiedere la restituzione dei contributi versati alla gestione".

In entrambe le disposizioni si prevede il caso dell'avvenuto versamento di contributi insufficienti a dare diritto ad autonoma pensione presso la Gestione separata, ma, secondo la prima disposizione, detti contributi servono a dare diritto a pensione supplementare, mentre alla stregua della seconda (in presenza degli altri requisiti: quinquennio ed età) i medesimi contributi devono essere restituiti. La differenza tra le due disposizioni sta nel fatto che sono diversi i destinatari: all'art. 1, comma 2 i destinatari sono coloro che sono già pensionati presso diverse gestioni (AGO, fondi esclusivi e sostitutivi, lavoratori autonomi commercianti, artigiani e coltivatori diretti, ed anche casse dei liberi professionisti): per costoro i contributi versati alla Gestione separata non restano improduttivi di effetti ma danno diritto a percepire la pensione supplementare, perchè, essendovi appunto una pensione "principale", i contributi versati nella Gestione separata danno luogo ad una pensione "supplementare", la quale verrà erogata dalla Gestione lavoratori dipendenti (stante il richiamo alla L. n. 1338 del 1962, art. 5). In questo caso la restituzione dei contributi deve essere esclusa, perchè con essa cadrebbe il presupposto stesso che condiziona il diritto alla pensione supplementare: se i contributi venissero restituiti non ci sarebbe più provvista per la pensione supplementare.

I destinatari della disposizione di cui all'art. 4, comma 2, sono invece coloro che non hanno una pensione principale, e che quindi non possono utilizzare i contributi versati alla Gestione separata per la formazione di una pensione supplementare, per costoro i contributi resterebbero allora inutilizzati e quindi se ne dispone la restituzione.

7. Ne consegue che, per stabilire la sorte dei contributi versati nella Gestione separata devesi avere riguardo al soggetto interessato: se costui è già pensionato in altra gestione, si farà esclusiva applicazione dell'art. 1, del DM in commento, con la conseguenza che la restituzione deve essere negata, essendo i medesimi contributi utilizzabili per la costituzione della pensione supplementare. Se invece il soggetto interessato non è pensionato in altra gestione, si deve fare applicazione esclusiva dell'art. 4, con conseguente diritto alla restituzione dei contributi ove ricorrano le ulteriori condizioni prescritte.

Non è quindi condivisibile l'orientamento espresso dalle sentenze n. 16259/2004 e dalle altre successive conformi, perchè trascurano la specificità delle due disposizioni citate con riguardo ai soggetti destinatali e perchè, ritenendo applicabile l'art. 4 anche ai soggetti già pensionati, affermano illogicamente che costoro avrebbero diritto sia alla pensione supplementare, sia alla restituzione dei contributi che ne sono il presupposto perchè senza di essi mancherebbe la necessaria provvista.

Nè rileva che i medesimi contributi vengano utilizzati non già dalla Gestione separata, ma dalla gestione dei lavoratori dipendenti perchè è a questa che fa capo il pagamento della pensione supplementare ai sensi della legge istitutiva e cioè della L. n. 1338 del 1962, art. 5, giacchè l'esistenza di quei contributi è pur sempre il presupposto per il pagamento della pensione supplementare.

E' poi ben vero che, in via generale, richiedere la pensione supplementare è una facoltà e non un obbligo per l'interessato (a cui non si può impedire di utilizzarli diversamente attraverso l'istituto oneroso della ricongiunzione), tuttavia il citato art. 1 secondo comma del decreto non prevede il diritto alla restituzione dei contributi per coloro che siano già pensionati presso una diversa gestione, ma solo la facoltà di costoro di chiedere la pensione supplementare. Ciò viene riconfermato nella disposizione in cui si prevede il diritto alla restituzione dei contributi, ossia nell'art. 4, comma 2, in cui non si contemplano i pensionati, facendosi riferimento "ai soggetti....", di talchè nulla autorizza a ritenere che il pensionato presso altra gestione abbia la facoltà di scegliere o la pensione supplementare o la restituzione dei contributi.

8. Si consideri ancora che la restituzione dei contributi viene configurato dal Decreto n. 282 del 1996 in commento, come istituto di carattere temporaneo, per ovviare air inconveniente determinatosi con la introduzione, per la prima volta, di questa forma di tutela previdenziale, la quale, da un lato impone ai soggetti obbligati di pagare immediatamente la contribuzione, dall'altra però non è in grado di garantire le prestazioni a coloro che, avendo iniziato ad essere assicurati in età prossima alla cessazione dell'attività lavorativa, non potranno mai raggiungere i requisiti per conseguire la pensione dalla Gestione separata; l'art. 4, comma 2 prevede infatti la restituzione dei contributi solo nel primo quinquennio di entrata in vigore della legge e la circoscrive ai soggetti che, alla data di entrata in vigore abbiano sessanta anni di età. 9. Ne consegue che la fattispecie in esame, essendo il ricorrente titolare di pensione Inpdap e cioè di pensione del fondo esclusivo che eroga le pensioni dei dipendenti statali, trova specifica ed esclusiva regolamentazione nel Decreto n. 282 del 1996, art. 1, comma 2, che disciplina il caso di soggetto pensionato, mentre è incongruo fare riferimento alla disposizione di cui all'art. 4 sulla restituzione, perchè questa disposizione disciplina il diverso caso in cui chi ha versato i contributi alla Gestione separata non è pensionato. La restituzione dunque non spetta ed il ricorso va pertanto rigettato.

Conclusivamente, il D.M. n. 282 del 1996 va interpretato - quanto alla sorte dei contributi versati alla Gestione speciale in misura insufficiente alla costituzione colà di autonoma pensione - facendo esclusiva applicazione, in caso di soggetto pensionato in diversa gestione, dell'art. 1, comma 2, stesso D.M., e quindi con esclusione del diritto alla restituzione, perchè i contributi vengono utilizzati per la formazione della pensione supplementare; menare nel caso di soggetto non pensionato presso diversa gestione, dovrà farsi esclusiva applicazione dell'art. 4, comma 2, stesso D.M. e quindi con diritto alla restituzione dei contributi, ove ne ricorrano le ulteriori condizioni prescritte.

Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., non essendo applicabile ratione temporis il disposto del D.L. 30 settembre 2003, n. 326, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2007.

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