Avvocati Part Time

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

PSEUDO riforma forense (art. 18-21): incompatibilità, eccezioni, sospensione da albi, continuità ...

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 

(da www.servizi-legali.it )

Qualche riflessione che spero sia utile per la discussione in Aula, al Senato, sulla riforma forense (AS601-B), specie sugli articoli da 18 a 21:

Riporto di seguito il testo di 4 articoli fondamentali del progetto di legge di riforma forense. Riguardano le incompatibiloità (art. 18), le eccezioni alle norme sulle incompatibilità (art. 19), la sospensione dall'esercizio professionale (art. 20),  il principio dell'esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente (art. 21).

RICORDO CHE IL MINISTRO SEVERINO AVEVA ESPRESSO (IN DATA 5/9/2012) PARERE CONTRARIO ALL'ESAME DELL'ART. 18 DA PARTE DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA IN SEDE LEGISLATIVA ("per la parte in cui stabilisce in via generale tipologie di incompatibilità eccessivamente ampie, come quella relativa a qualsiasi altra attività di lavoro autonomo, a qualsiasi attività di lavoro dipendente anche con orario parziale, ovvero alla qualità di amministratore o consigliere delegato di società di capitali, indipendentemente dalla sussistenza di specifiche ragioni di conflitto di interessi con l’esercizio della professione forense, ovvero limita l’iscrizione in altri albi, senza che vengano enunciati specifici motivi ostativi"). QUANTO POI AGLI ARTICOLI 19, 20 E 21, IL MINISTRO AVEVA RITENUTO CHE ESSI NON NECESSITASSERO DI APPROFONDIMENTO IN AULA. EBBENE, A MIO AVVISO, ERA GIUSTO IL PARERE CONTRARIO DEL MINISTRO ALL'ESAME SOLO IN COMMISSIONE IN SEDE LEGISLATIVA DELL'ART. 18; ERA, INVECE, UN ERRORE LA CONVINZIONE CHE NON FOSSE NECESSARIO L'APPROFONDITO ESAME IN AULA DEGLI ART. 19, 20 E 21 .

ORA CHE E' IL SENATO A DOVER DECIDERE:

- QUANTO AGLI ARTICOLI 19 E 20, ESSI MERITANO D'ESSERE ANALITICAMENTE VAGLIATI ANCHE INNANZI ALL'ASSEMBLEA DEL SENATO PERCHE' (TRA L'ALTRO) COSTITUISCONO LA CONTROPROVA CHE I DIPENDENTI PUBBLICI A PART TIME RIDOTTO DEVONO ESSERE AMMESSI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE;

- QUANTO ALL'ART. 21, ESSO E' EVIDENTEMENTE IN CONTRASTO  CON L'ART. 2 DEL DPR 137/2012.

MI SPIEGO MEGLIO:

Recita il DPR 137 del 7 agosto 2012, all'art. 2:
"Art. 2 Accesso ed esercizio dell'attività professionale.
"1. Ferma la disciplina dell’esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l’accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l’esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.
2. L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell’attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.
3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni sull'esercizio delle funzioni notarili.
4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all’accesso e all’esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell’associazione professionale o della società tra professionisti.
"

Non si può non riconoscere che il DPR 137/12, esplicitamente affermando che "non sono ammesse limitazioni ... con attività anche abituale e prevalente", stabilisce che è possibile esercitare qualsiasi professione, compresa quella di avvocato, non abitualmente e in maniera non prevalente.
Ne consegue che, di certo, all'esercizio delle professioni, compresa quella di avvocato, non è ammessa alcuna limitazione che impedisca "preventivamente" l'iscrizione agli albi a causa dello svolgimento d'altra attività lavorativa. Tra l'altro per tal genere di limitazione occorrerebbe una deroga espressa che sia oggettivamente fondata su ragioni di pubblico interesse. Ebbene, se l'Italia vuol essere una Repubblica fondata sul lavoro (come l'art. 1 della Costituzione solennemente proclama) tali ragioni di pubblico interesse non possono individuarsi in valutazioni di prudentissima prevenzione "ex ante" di sempre possibili conflitti di interesse (vedasi l'insegnamento di Corte costituzionale 189/2001). Ovviamente sarà possibile (e doverosa per i Consigli degli Ordini), la verifica della ricorrenza in concreto dell'indipendenza di giudizio intellettule e tecnico nei confronti dell'abilitato (pensiamo, ad es. ad un dipendente pubblico in part time ridotto, che abbia superato l'esame di Stato da avvocato) che abbia ottenuto l'iscrizione nell'albo professionale. Dunque, niente più impedimenti ex ante all'accesso alle professioni (compresa quella di avvocato) per presunzioni odiose di incompatibilità fondate sullo svolgimento d'altri lavori !

Dall'entrata in vigore del D.P.R. 137/2012, e "in ogni caso" dal 13 agosto 2012  , sono ammessi solo procedimenti amministrativi di controllo "ex post" (cioè senza creare "a monte" ostacoli all'iscrizione) e "in concreto" degli iscritti all'albo!

Altrimenti che razza di liberalizzazione  sarebbe la tanto sbandierata rifoma delle professioni in senso pro-concorrenziale?

E, inoltre, come sarebbe tollerabile il fatto che ministri, sottosegretari di Stato, viceministri, Commissari governativi (vedasi art. 2 della legge 215/2004 sul conflitto di interesse delle alte cariche dell' Stato), nonchè i parlamentari e tanti altri soggetti titolari di importanti funzioni pubbliche siano ammessi ad iscriversi agli albi professionali (e i commissari del governo, secondo la proposta all'esame del Senato, anche ad esercitare la professione di avvocato), mentre non potrebbero fare altrettanto dei semplici impiegati pubblici in part time ridotto oppure dei semplici dipendenti privati? E ancora: aver rimosso (esenza rischi di concreti conflitti di interessi, come ha spiegato la Corte costituzionale nella sentenza 189/2001) la discriminazione del semplice impiegato pubblico rispetto al ministro, sottosegretario, commissario del Governo, è stato il modo migliore di valorizzare le professionalità legali interne alle amministrazioni pubbliche (ora -dal 13 agosto 2012- i dipendenti pubblici abilitati all'esercizio della professione forense non sono più spinti alle dimissioni per poter lavorare anche nel "libero Foro": BASTA CHE OTTENGANO IL PART TIME RIDOTTO <COSI' ANCHE RENDENDO PIU' FACILE LA RIDUZIONE DELL'AORGANICO DELLA P.A., IMPOSTA CON LA SPENDIG REVIEW>) ed è stato il modo migliore per toglier di mezzo la scusa più facile (mancanza di adeguate professionalità legali nell'organico) che si accampava per disporre affidamenti di una marea di consulenze e incarichi professionali a professionisti del diritto esterni alla pubblica amministrazione. Ricordiamo, al riguardo, che il presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, Luciano Pagliaro, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2012, ha descritto come un male endemico la pratica delle "consulenze facili" chieste dalle pubbliche amministrazioni ed ha segnalato che è in continuo aumento il numero delle citazioni in giudizio di funzionari e dirigenti di enti pubblici per l'esternalizzazione  ingiustificata di numerosi incarichi.  NON E' QUINDI IL CASO DI REINTRODURRE, CON L'ART. 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE DI RIFORMA FORENSE IL DIVIETO "PREVENTIVO", APPENA ABROGATO, DI ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE PUBBLICO A PART TIME RIDOTTO NELL'ALBO FORENSE. ALTRIMENTI DETTO, NON E' IL CASO DI REINTRODURRE LA APPENA ABROGATA DISCRIMINAZIONE DEL SEMPLICE DIPENDENTE PUBBLICO A PART TIME RIDOTTO, RISPETTO AL PARLAMENTARE ECC ...

Come accennavo, il ministro Severino ha censurato in parte (nel suo parere sul passaggio alla Commissione giustizia della Camera in sede legislativa) il progetto di legge di riforma forense (allora Atto Camera 3900), riconoscendo che non potrà contraddire il DPR 137/12. Il ministro ha affermato che -se si vuole rispettare il DPR 137/12- all'esercizio della professione di avvocato non deve essere ammessa alcuna limitazione (come invece si prevede all'art. 18 della proposta di legge che impedisca "preventivamente" l'iscrizione agli albi a causa dello svolgimento d'altra attività lavorativa, autonoma o di dipendente a part time. Ebbene, il ministro avrebbe pure dovuto riconoscere che, nell'affermare che "non sono ammesse limitazioni ... con attività anche abituale e prevalente", il DPR 137/2012 stabilisce chiaramente che è possibile esercitare qualsiasi professione, compresa quella di avvocato, non abitualmente e in maniera non prevalente.

Ma, come pure accennavo, il ministro a dimenticato di evidenziare, nel suo parere del 5/9/2012, come pure gli articoli 19 e 20 della proposta di riforma forense, nel testo approvato dalla Commissione giustizia della Camera, chiaramente impongano di coerentemente ammettere all'iscrizione all'albo forense anche i dipendenti pubblici a part time ridotto. E, infatti:

Infatti, se ammesso ad esercitare la professione forense, il dipendente pubblico a part time ridotto -riguardo al rischio di conflitti di interesse, di accaparramento di clientela e di carenza di indipendenza intellettuale e tecnica, per tutto quanto spiegato da Corte cost. 189/01- non è certo più "pericoloso" di (e non può essere discriminato, quanto al divieto di iscrizione all'albo, rispetto a):

A) un insegnante o ricercatore in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici (art. 19, comma 1, della proposta di riforma forense);

B) un docente o ricercatore universitario a tempo pieno (art. 19, comma 2,della proposta di riforma forense);

C) un Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11 l. 400/88 (inspiegabilmente l'art. 20 della proposta di riforma forense diimentica la figura del Commissario straordinario del Governo e si limita aindicare, tra quelle enumerate dall'art. 1 della l. 215/04, solo l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato);

D) un presidente di provincia diversa da quella di Trento e di Bolzano e con non più di un milione di abitatanti (art. 20, comma 1, della proposta di riforma forense);

E) un sindaco di comune con non più di 500.000 abitatnti (art. 20, comma 1, della proposta di riforma forense);

F) un giudice di pace, un vice procuratore onorario, un giudice tributario, un mediatore, un avvvocato che sia sostanzialmente dipendente di un altro avvocato, un avvocato che sia socio di minoranza di una società di capitali per l'esercizio della professione.

SOTTOLINEO: IL PROGETTO DI LEGGE DI RIFORMA FORENSE, SI MANIFESTA DISCRIMINATORIO A FAVORE DEI SOLITI "POTENTI" PURE PER QUANTO DISPONE AGLI ARTICOLI 20 E 21 IN QUANTO:

1) INVENTA, ALL'ART. 20, LA SOSPENSIONE OBBLIGATORIA DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE CON MANTENIMENTO, PERO', DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO. E' UN TRATTAMENTO PRIVILEGIATO CHE VERREBBE RISERVATO AGLI "ALTI PAPAVERI" (PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, DEL SENATO, DELLA CAMERA, DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DI GIUNTA REGIONALE, DELLA PROVINCIA DI TRENTO E BOLZANO, DI PROVINCIA CON PIU' DI UN MILIONE DI ABITANTI, MINISTRO, VICEMINISTRO, SOTTOSEGRETARIO DI STATO,MEMBRO DELLA CORTE COSTITUZIONALE O DEL C.S.M., SINDACO DI COMUNE CON PIU' DI 500.000 ABITANTI), MENTRE SAREBBE PPRECLUSO AI NORMALI LAVORATORI, I QUALI PER IL RICORRERE DI CAUSE CHE POSSONO METTERE A RISCHIO L'INDIPENDENZA O LA PREVENZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI, O DELL'ACCAPARRAMENTO DI CLIENTELA, VEDREBBERO RESPINTA LA LORO RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO, EX ART. 18, O DALL'ALBO VERREBBERO BELLAMENTE CANCELLATI, EX ART. 20, COMMA 1 (ALTRO CHE SOSPESI DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE !).  

2) CREA UNA ULTERIORE DISCRIMINAZIONE A FAVORE DEI SUDDETTI "ALTI PAPAVERI" , ALL'ART. 21, COMMA 6, OVE SOLO PER  ESSI  PREVEDE CHE LA PROVA DELL'EFFETTIVITA', ABITUALITA', E PREVALENZA DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE NON E' RICHIESTA DURANTE IL PERIODO DELLA CARICA.

(FAI VALERE IL TUO DIRITTO AL LIBERO LAVORO INTELLETTUALE ! Aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com Conta già centinaia di adesioni).

 

Pubblicità


Annunci

Vi è una sola cosa peggiore dell'ingiustizia: la giustizia senza la spada in mano. Quando il diritto non è la forza, è male (O. Wilde)