Segui su www.avvocati-part-time.it TUTTE le tappe parlamentari della riforma forense (disegni di legge A.S. 601 Giuliano, A.S. 711 Casson, A.S. 1171 Bianchi, A.S.1198 Mugnai).
LEGGI DI SEGUITO IL RESOCONTO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DEL SENATO n. 368 del 28/4/2010, CON, ALL'ALLEGATO A, L'INDICAZIONE DELL'ESITO DI VOTAZIONI SU EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO ...
Legislatura 16º - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 368 del 28/04/2010
(Bozze non corrette redatte in corso di seduta)
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente NANIA
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,37).
Si dia lettura del processo verbale.
DI NARDO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,39).
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(601) GIULIANO. -Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria
(711) CASSON ed altri. - Disciplina dell'ordinamento della professione forense
(1171) BIANCHI ed altri. - Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare
(1198) MUGNAI. - Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (ore 16,39)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 601, 711, 1171 e 1198.
Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.
Ricordo che nella seduta antimeridiana è stato accantonato l'emendamento 1.208 ed il relativo articolo 1 ed ha avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 2 che ora riprendiamo.
CARUSO (PdL). Signor Presidente, gli emendamenti 2.203 e 2.206 mirano a rendere più sobrio il testo sottoposto al nostro voto. Nella maniera in cui è stato scritto a me sembra francamente forse pletorico, forse retorico, senz'altro esorbitante. Dice il comma 2 dell'articolo 2: «L'avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l'attuazione concreta della giustizia nella società (...)». Credo sia davvero troppo. Manca solo la giustizia divina e poi credo sarebbe esaurito l'intero catalogo. Continua il comma 2: «(...) ha la funzione indispensabile di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti in ogni sede». Ha semplicemente una funzione stabilita dalla legge di tutelare il cittadino nella giurisdizione. Entrambi gli emendamenti, il primo in maniera più radicale, il secondo in guisa di riscrittura, mirano, come dicevo, a rendere più sobrio il testo.
L'emendamento 2.216 sarà valutato dal relatore e dal Governo. Asciuga il testo, ma in fin dei conti è quasi del tutto privo di portata normativa. Per questa ragione, me lo dico da solo, è al limite dell'inammissibilità.
Invece, l'emendamento 2.217, senza modificare l'impianto stabilito dalla proposta che perviene dalla Commissione, propone di riordinare il testo, collocando nell'articolo 65, destinato ad essere articolo contenitore di tutte le norme transitorie, quel che succede con riferimento agli avvocati che si iscrivono agli albi dopo che sarà entrata in vigore questa legge e agli avvocati che già sono iscritti. Tuttavia, contiene una prescrizione che a me sembra opportuna, che si legge nel secondo periodo della proposta.
Mi riferisco a quella in cui si dice che per un periodo di tre anni gli avvocati già iscritti all'albo possono continuare la loro attività, così come finora l'hanno svolta, ma che dopo i tre anni dovranno rimuovere le eventuali incompatibilità, comprese quelle previste da questa nuova legge di riforma.
L'emendamento 2.222 svolge una doppia operazione. Il testo del comma 4 si riferisce all'avvocato nell'esercizio della sua attività e delle sue funzioni asserendo che per entrambe deve essere sottoposto alla legge. Non trovo assolutamente opportuna la parafrasi che il testo svolge rispetto alla norma costituzionale che riguarda i magistrati. Pur tuttavia, se la stessa vuole essere mantenuta, credo debba esserlo con il doppio intervento proposto dall'emendamento: all'articolo 2, quando si parla dell'attività dell'avvocato, all'articolo 23, comma 3, quando si parla delle funzioni del consiglio dell'ordine.
L'emendamento 2.229 apre un tema assai complicato, su cui credo che il relatore e il Governo debbano soffermarsi anche per controllare l'armonicità dell'eventuale testo risultante con altre disposizioni di legge. L'emendamento propone di aggiungere i procedimenti di mediazione e di conciliazione alle attività esclusive dell'avvocato. Credo fermamente che il futuro dei 230.000 avvocati che oggi praticano la professione nel nostro Paese implichi per le future generazioni che l'avvocatura nella sua prospettiva sia articolata su un modello diverso dall'attuale, sotto pena di veder sempre più crescere il contenzioso civile e penale, senza vedere una fine a quella che è ritenuta e giustamente detta la crisi della giustizia nel nostro Paese. Uno dei modelli possibili, il cosiddetto modello francese, vede un numero ristretto di avvocati patrocinatori davanti alle corti e un numero assai più ampio di quelli che i francesi chiamano i consulenti giuridici, cioè tutti coloro che assistono i cittadini dando le loro prestazioni sia nella materia stragiudiziale sia nella sede della conciliazione e della mediazione che, come sappiamo, sono istituti da tempo conosciuti negli altri ordinamenti.
Pur tuttavia, non è possibile introdurre un diverso modello di questo tipo, almeno a mio modo di vedere, senza misure di accompagnamento. Pertanto questa proposta, nella problematicità di cui mi rendo conto, è comunque destinata ad essere una misura provvisoria, superata da una riconsiderazione più ampia del modello di sistema.
L'emendamento 2.249 si limita ad introdurre nella previsione di cui alla proposta del disegno di legge anche l'avvocato stabilito. Una volta che lo stesso esiste, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, deve essere ricompreso nelle specificazioni previste da questa norma.
Infine, il comma 6 dell'articolo 2 si riferisce alla consulenza legale. Il testo presentato all'Assemblea è già un testo su cui la Commissione aveva accolto l'emendamento da me proposto durante l'esame in quella sede. L'emendamento 2.251 è una proposta di perfezionamento che vuole estendere al giurista d'impresa che lavora per un gruppo collegato di imprese la possibilità di svolgere il lavoro di consulenza per il proprio datore di lavoro o, meglio, per tutte quelle società raccolte nell'unico contenitore del suo sostanziale datore di lavoro. Quindi è un ampliamento di possibilità.
L'emendamento 2.253 è una proposta di cautela che fissa il principio che l'attività di consulenza legale non svolta dall'avvocato non può essere oggetto di cessione a terzi.
Stabilisce quindi che non possono essere svolti dei servizi di consulenza legale che, ancorché abbiano origine da un avvocato, siano poi in concreto distribuiti da un soggetto diverso dall'avvocato e che non vi sia dunque aggiramento della norma che impedisce che società non di avvocati possano svolgere surrettiziamente la professione legale.
Saluto ad una delegazione della Commissione agricoltura
del Parlamento romeno
PRESIDENTE. Colleghi, è presente nelle tribune una delegazione dei componenti della Commissione agricoltura del Parlamento romeno, alla quale va il saluto dell'Aula. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198(ore 16,48)
PISTORIO (Misto-MPA-AS). Signor Presidente, intervenendo per illustrare gli emendamenti da noi presentati all'articolo 2, vorrei cogliere l'occasione anche per dare una garbata risposta alla sollecitazione intelligente e cortese, com'è nel suo stile, della collega Poretti che questa mattina, notando la mia assenza - della quale mi dolgo, anche se dovuta ad impegni politici esterni - si rammaricava per il mancato sostegno a tante iniziative comuni, come attestato dagli emendamenti molto simili.
Vorrei però in qualche modo contestarle una cosa, senatrice Poretti, e cioè che la fonte dalla quale secondo lei io e i miei colleghi del Movimento per le Autonomie avremmo attinto non sono i siti Internet, Facebook o quant'altro: si tratta, piuttosto, di una fonte assolutamente trasparente, quale quella dell'ADUC (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori), cui si aggiungono le notazioni che ci sono giunte dall'Unione giovani avvocati italiani, dalla FIGA, Federazione italiana giovani avvocati e dall'Antitrust, che abbiamo raccolto, sempre attraverso Internet, e che abbiamo ritenuto di condividere.
Ho letto bene sul sito che l'ADUC aveva individuato in lei, nel senatore Ichino, nel collega Perduca e nella presidente Bonino gli interlocutori privilegiati di questa attività; ma il fatto che queste istanze fossero così ben rappresentate, non impedisce che altri, pieni di buona volontà ed intenzionati a far bene questo lavoro, vogliano condividere tale sforzo. (Applausi dei senatori Perduca e Poretti).
Per questa ragione, condividendo l'impostazione di queste associazioni dei consumatori, confermiamo per intero la bontà dei nostri emendamenti all'articolo 2, soprattutto per la parte volta ad escludere le esclusive e ad estendere l'obbligo dell'avvocato per attività non strettamente giurisdizionali. Infatti, se c'è una filosofia che io contesto nel provvedimento del Governo, che ha sancito un patto evidente con la "corporazione" rispettabilissima e nobilissima dell'avvocatura italiana, è che, sul presupposto di una formazione inadeguata e di un accesso indiscriminato che determina la moltiplicazione del numero degli avvocati, si abbia un abbassamento della tecnica del diritto nel nostro Paese, con una scarsa qualità della professione.
L'obiettivo però è molto diverso ed emerge da tutto il contesto del disegno di legge: si tratta di ridurre, infatti, in modo drastico il numero degli avvocati e garantire ai sopravvissuti, perlopiù anziani, di grande forza anche contrattuale nel rapporto con le giovani generazioni, introiti sempre più cospicui, che rafforzino la condizione di privilegio dei vertici professionali.
Noi riteniamo invece che, in sintonia con le prescrizioni dell'Unione europea - alle cui raccomandazioni autorevoli dovremmo attenerci, visto che tante volte ci vantiamo con convinzione di essere in Europa - e in armonia con le aspirazioni tipiche di un Paese che vuole liberalizzare - ed il partito di maggioranza relativa evoca tanto spesso la libertà ed il tema delle liberalizzazioni - si dovrebbe cominciare a liberalizzare anche l'accesso a questa categoria.
Non si capisce inoltre perché debba essere stralciata la riforma della professione forense dal tema più ampio della riforma degli ordini professionali, considerato che, mentre in quel contesto si fa la scelta di una vasta liberalità e di una grande apertura, in questo caso invece, forse per la forza della "corporazione", che è un'antica tradizione italica che non viene mai meno, si impone al Parlamento di legiferare solo su questa materia per garantire il privilegio della «casta sacerdotale» degli avvocati. (Applausi dei senatori Burgaretta Aparo, Perduca e Poretti).
PERDUCA (PD). Signor Presidente, prima di illustrare l'emendamento 2.207, vorrei aggiungere la mia firma a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Ichino e magari, anche in virtù di questa aggiunta, prendere un minuto in più nell'illustrazione dell'unico emendamento che porta la mia firma come prima all'articolo 2. Ci tengo anche a sottolineare che l'appello formulato poc'anzi dalla senatrice Poretti, circa la presenza in Aula del senatore Pistorio, era in virtù delle capacità di convinzione che il senatore Pistorio ha manifestato nell'esprimere il motivo della sua adesione a determinati tipi di suggerimenti. La delegazione radicale non ha assolutamente alcun tipo di problema; anzi, lavora da sempre come tradizione politica a fonte aperta, ritenendo come si possa valorizzare, e persino migliorare, il proprio lavoro (tant'è vero che prima un emendamento è stato in parte modificato), sapendo che chi farà proprio un emendamento, riuscirà, anche in virtù della qualità del lavoro svolto, a motivarlo. L'assenza era stata notata per la mancanza di sostegno a questo processo emendativo.
L'articolo 2, in aggiunta alle attività già riservate, prevede di estendere l'esclusività della professione alle seguenti attività: l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nelle procedure arbitrali, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica, e nei procedimenti di conciliazione e mediazione (in particolare al comma 5 dell'articolo 2); l'assistenza, la rappresentanza e la difesa, salve le specifiche competenze di altri professionisti, in procedimenti di natura amministrativa, tributaria e disciplinare (in particolare al comma 6 dell'articolo 2); l'attività, svolta professionalmente, di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve specifiche competenze di altri professionisti espressamente individuati nel comma 7. I nostri emendamenti vogliono inserirsi in tutte queste specifiche competenze esclusive, cercando di riaprire, anche ad altri soggetti, la possibilità di prenderne parte.
L'attribuzione di ambiti di esclusiva in capo a determinati soggetti costituisce una restrizione grave, secondo noi, della concorrenza (più volte stigmatizzata dall'Antitrust), in quanto riserva solo a questi ultimi la possibilità di operare nei relativi mercati, offrendo loro una protezione legale dalla concorrenza di altri soggetti che potrebbero offrire gli stessi servizi. L'esclusiva, dunque, pone un limite alle libertà economiche degli operatori e contestualmente restringe le possibilità di scelta degli utenti del servizio che sono costretti a rivolgersi solo ai soggetti individuati dalla legge.
La restrizione, da un lato, comporta l'attenuarsi degli stimoli al miglioramento delle prestazioni offerte e, dall'altro, aggrava i costi in capo agli utenti dei servizi che si trovano esposti al potere economico della categoria titolare della riserva.
L'ordinamento comunitario, però, pone esplicitamente come regola la libertà di concorrenza e come eccezione l'attribuzione legale di esclusive, che comunque devono essere giustificate dal perseguimento di interessi generali. La severa giurisprudenza della Corte di giustizia presidia l'osservanza di questi princìpi, applicando un penetrante controllo delle legislazioni degli Stati membri, secondo il criterio della proporzionalità.
Nel nostro ordinamento, in senso analogo, la Corte costituzionale, con la sentenza del 12 luglio 1995, n. 345, ha chiarito che l'attribuzione di esclusive deve rispondere alle esigenze della società nel suo complesso e non dei singoli ordini, come invece questo disegno di legge prevede.
Riteniamo che, se per le attività tipiche e peculiari della professione forense, ossia la rappresentanza, l'assistenza e la difesa in giudizio, può apparire legittima l'imposizione di un'esclusiva, per tutte le altre attività, che il disegno di legge in questione intende escludere dal regime di libertà di accesso, la giustificazione manca del tutto. L'iscrizione all'albo degli avvocati - come abbiamo detto anche in fase di discussione generale - non è certo in grado di garantire, di per sé, la reale ed effettiva conoscenza di tutte le nozioni rilevanti in tutti quegli ambiti nei quali si vorrebbe imporre l'esclusiva.
La necessaria presenza di un avvocato nella veste del difensore, anche nelle procedure extragiudiziali e conciliative, a nostro modo di vedere, rischia di pregiudicare del tutto il concreto funzionamento delle stesse e perciò dì vanificare gli effetti deflattivi sul contenzioso ordinario dei recenti interventi legislativi di riforma del processo civile.
In conclusione, il legislatore dovrà valutare molto attentamente, secondo noi, le conseguenze negative dell'eventuale approvazione del disegno di legge qualora non dovesse venire emendato nella direzione in cui molti Gruppi dell'opposizione hanno presentato degli emendamenti. L'estensione degli ambiti di esclusiva non comporta un effettivo accrescimento della tutela degli assistiti, ma determina altresì una restrizione della concorrenza tra professionisti attivi nel settore legale.
Ringrazio per l'attenzione e rinnovo ancora una volta l'invito alla partecipazione attiva alla difesa degli emendamenti perché mi par di capire che in alcune circostanze, poc'anzi, la partecipazione stessa ha contribuito a far mutare in corso d'opera alcuni dei pareri del relatore e del Governo. (Applausi della senatrice Poretti).
CENTARO (PdL). Signor Presidente, l'emendamento 2. 245 viene incontro ad alcuni rilievi svolti nel corso della discussione dal collega Ichino con riferimento alla possibilità che uffici legali di associazioni di categoria e sindacati potessero svolgere attività di consulenza. Tutto questo è contemplato nell'emendamento 2. 245 ma non condivido la possibilità che lui adombrava che ex dipendenti di queste associazioni ed enti potessero, una volta concluso il rapporto di lavoro, continuare a svolgere attività di consulenza legale perché sarebbe un modo surrettizio anche per dribblare quelle procedure di approdo all'attività di avvocato, attraverso una serie di scuole di specializzazione, concorso, abilitazione e così via. Quindi, chiaramente, si potrebbe costituire una seconda via che darebbe anche meno certezze di qualificazione.
PASTORE (PdL). Signor Presidente, ho presentato il solo emendamento 2.226 che riguarda i commi 5 e 6 dell'articolo 2. La parte che riguarda il comma 5 sposa in pieno la tesi dell'esclusività della funzione della rappresentanza in giudizio della difesa agli avvocati. (Il senatore Valentino conversa). Se il relatore ha la bontà di ascoltarmi....
PRESIDENTE.Senatore Valentino, il senatore Pastore sta richiamando la sua attenzione.
PASTORE (PdL). La ringrazio.
Condivido pienamente il comma 5 perché non mi appartiene la visione romantica prospettata da qualche collega dell'opposizione degli «avvocati fai da te», improvvisati, che assumano una difesa in giudizio con scarsa o nulla esperienza e che quindi incappano sicuramente nei trabocchetti non solo delle norme sostanziali ma in quelle di procedura, che sono altrettanto delicate quanto le norme sostanziali. Invece ho una visione assolutamente conforme a quella del disegno di legge tant'è che il comma 5, che io riscrivo, tende ad evitare un equivoco, cioè che la deroga all'esclusiva degli avvocati nell'esercizio della difesa possa riguardare la stessa funzione dell'avvocato.
Se il relatore legge il comma 5, così com'è stato scritto nel testo del disegno di legge, «sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge (...)», può trarre dalla lettura che l'avvocato potrebbe essere privato non solo dell'esclusiva ma della stessa facoltà di difendere in determinati giudizi.
La mia riformulazione tende invece a confermare che comunque all'avvocato compete il diritto di difesa in via esclusiva salvo che l'esclusiva sia modificata dalla norma di legge.
Ma quello che più mi interessa è la riscrittura del comma 6, che riguarda la consulenza legale e l'assistenza stragiudiziale. Così com'è formulata, la norma può indurre a ritenere che solo in caso di espresse previsioni di legge questa consulenza non possa essere formulata da altri soggetti, sia professionisti, sia titolari di funzioni alle quali si riconosce una certa autorevolezza in materia giuridica. Faccio l'esempio, che è stato fatto anche nel corso del dibattito, dei professori universitari in materia giuridica, i quali magari non sono iscritti all'albo degli avvocati e che sono chiamati spesso a formulare e sottoscrivere pareri pro veritate che sono vere e proprie forme di consulenza legale.
Mi riferisco anche ad altre figure professionali che svolgono consulenza legale nel proprio ambito, ma i cui ordinamenti professionali, che chiaramente sono anteriori all'entrata in vigore di questa legge, non contengono magari, nel corpo della legge, una previsione di tal fatta. Credo che si tratti di una questione estremamente delicata. Non ritengo che il diritto comunitario abbia liberalizzato tutto, né che le professioni siano equiparabili all'attività di impresa, né che il sistema ordinistico sia ripudiato o sia lontano dai modelli europei, anzi è accettato ed è ben presente non solo in Italia. Però mi preoccupano certe formule legislative che possono, nell'ambito di categorie che svolgono attività di questo tipo, apparire troppo radicali e quindi mi permetto di formulare questo emendamento, naturalmente augurandomi che il relatore e il Governo possano trovare una soluzione a questo che è uno dei problemi più acuti e più specifici dell'elencazione delle attribuzioni all'avvocatura.
È chiaro che l'avvocato ha competenza ampia ed illimitata proprio per la formazione che ha, ma è altrettanto vero che in altri settori vi sono professioni o comunque soggetti che in altri campi specifici possono fornire autorevolmente consulenze allo stesso livello. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Garavaglia Massimo).
BETTAMIO (PdL). Signor Presidente, l'emendamento 2.233 da me presentato, che tende a sopprimere il comma 6 dell'articolo 2, si giustifica con il timore che imprese, associazioni e altri enti o istituzioni, in virtù dell'articolato attuale, non possano più continuare a prestare assistenza e consulenza legale a beneficio dei propri associati ed è per questo che il comma 6 è probabilmente dannoso per queste categorie.
Credo tuttavia, benché sia una formula per così dire all'italiana, che l'emendamento 2.245, presentato dai senatori Centaro, Mugnai e Amato, possa ovviare al timore che avevo espresso e che avevo sostanziato con la richiesta di sopprimere il comma 6. A questo punto, se il relatore mi conferma quanto ho appena detto, ritiro l'emendamento 2.233 e, se i colleghi sono d'accordo, aggiungo la mia firma all'emendamento 2.245.
SACCOMANNO (PdL). Signor Presidente, con l'emendamento 2.234 mi sono approcciato al disegno di legge in esame certamente non come giurista né come cultore della materia, ma come semplice parlamentare, che tra l'altro si trova frequentemente, anche per la propria professione, a doversi interessare di argomenti attinenti consulenze varie od altro.
Ritengo che l'ipotesi della soppressione del comma sia probabilmente esagerata e che, come diceva poc'anzi il senatore Bettamio, si possa ricercare una giusta mediazione, ma con il comma 6 dell'articolo 2, in una materia che indubbiamente va riorganizzata e rivista, come proponeva in modo suggestivo il senatore Caruso, con delle proposizioni concrete, i relatori in questo frangente hanno utilizzato la mannaia, intervenendo in un modo pesante in una materia da rivedere.
Quali sono le attenzioni che mi premuro invece di sottolineare in questa Aula? Probabilmente, è una norma da armonizzare con molte altre. L'ultimo decreto legislativo sulla mediazione e conciliazione e ciò che in quel decreto legislativo viene previsto e consentito in termini di conciliazione, con la possibilità a diverse altre figure di potere accedere a tali difese ed a questi dati, non mi sembra sia in armonia con quanto si prevede in questo articolo. Oltretutto, mi sembra che si intervenga in modo pesantissimo in un mercato culturale di qualità, quale quello delle consulenze altamente professionali. Una consulenza altamente professionale, pur rimanendo consulenza e pur rimanendo occasionale, secondo tutte le statistiche è di qualità nella misura in cui essa viene richiesta da molti. Anche quella prestazione occasionale deve essere allora concessa perché tale non rimarrà, ma diverrà di largo utilizzo. Sono molte le amministrazioni che si rivolgono con supporti importanti ai pareri pro veritate di illustri docenti e consulenti.
Ritengo che in questo ambito ed alla luce di tali possibilità vada rivista tale organizzazione. Quindi, nel presentare l'emendamento 2.234 chiedo al relatore di voler valutare come armonizzare la norma generale dell'articolo 2 anche con queste attività e con questi interessi preminenti nell'attività pubblica e sociale. (Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Morando e Garavaglia Mariapia).
VALDITARA (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALDITARA (PdL). Signor Presidente, avevo aggiunto la mia firma all'emendamento 2.233 del senatore Bettamio e quindi a questo punto, avendolo egli ritirato, lo faccio mio. Chiedo al relatore, ma di questo ne parleremo magari in sede di votazione, una riformulazione dell'emendamento 2.245 dei senatori Centaro, Mugnai e Amato; dopodiché deciderò se mantenere l'emendamento 2.233.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
VALENTINO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.2, identico agli emendamenti 2.200 e 2.201.
Esprimo parere contrario agli emendamenti 2.202, 2.203, 2.204 e 2.205.
L'emendamento 2.206 è stato ritirato.
Esprimo quindi parere contrario agli emendamenti 2.207, 2.208, 2.209, 2.210, 2.211, 2.5 (su cui comunque la 5a Commissione ha espresso parere contrario), 2.212 e 2.213.
Esprimo poi parere favorevole all'emendamento 2.214 e contrario agli emendamenti 2.215 e 2.6.
Gli emendamenti 2.216 e 2.217 sono stati ritirati.
Sull'emendamento 2.218 c'è un parere contrario della 5a Commissione, altrimenti il relatore avrebbe espresso parere favorevole.
Esprimo inoltre parere contrario agli emendamenti 2.219, 2.220, 2.221 e 2.222.
Esprimo quindi parere favorevole agli emendamenti 2.223 e contrario agli emendamenti 2.224, 2.225, 2.226, 2.227, 2.228, 2.229, 2.230, 2.231, 2.232, 2.233, identico agli emendamenti 2.234, 2.235, 2.236 e 2.2237, 2.238 e 2.239.
Mentre formulo un invito al ritiro dell'emendamento 2.240, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.241, 2.242, 2.243 e 2.444, mentre il parere sull'emendamento 2.245 è favorevole se, a conclusione dell'emendamento, si aggiunge la seguente formulazione: «È fatta salva la possibilità di svolgere consulenza legale per i professori universitari di materie giuridiche laureati in giurisprudenza».
Gli emendamenti 2.246, 2.247, 2.248 e 2.249 sono assorbiti.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.250, 2.251 e 2.252.
L'emendamento 2.253 è assorbito.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.254, 2.255, 2.256, 2.257 e 2.258.
ALBERTI CASELLATI (PdL). Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.200, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori, e 2.201, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.202, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.203, presentato dal senatore Caruso, identico agli emendamenti 2.204, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, e 2.205, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 2.206 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.207, identico all'emendamento 2.208.
PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERDUCA (PD). Signor Presidente, l'intento dell'emendamento 2.207 è quello di snellire il comma 2 dell'articolo 2, sostituendo l'attuale formulazione con la seguente: «L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti».
Tutta la parte iniziale, ossia «L'avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l'attuazione concreta della giustizia nella società e nell'esercizio della giurisdizione», a nostro parere procede nella direzione opposta rispetto a quella che abbiamo cercato di seguire nella preparazione e presentazione di tutti i nostri emendamenti, secondo i quali non si vuole affidare in maniera esclusiva all'avvocato, per come viene descritto da tale disegno di legge, la possibilità di garantire, difendere e tutelare i diritti degli individui.
Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.207, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, identico all'emendamento 2.208, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198
CARUSO (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARUSO (PdL). Signor Presidente, stavo cercando di attrarre la sua attenzione perché forse c'è un malinteso. A me non sembra di aver ritirato - ma posso sempre farlo - gli emendamenti 2.206, 2.216 e 2.217 su cui tempo fa - le ripeto che sto cercando di attrarre la sua attenzione da parecchio tempo - il relatore ha comunicato il mio ritiro. Io non ricordo di averlo fatto.
PRESIDENTE. Poiché gli emendamenti non risultano ritirati dal proponente, invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi su di essi.
VALENTINO, relatore. Invito il senatore Caruso a ritirare gli emendamenti 2.206, 2.216 e 2. 217, altrimenti il parere è contrario.
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Senatore Caruso, accetta l'invito al ritiro?
CARUSO (PdL). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti.
Dopo aver accolto l'emendamento 2.2 e gli altri identici, abbiamo stabilito che in futuro sarà possibile avere - perché questo è un provvedimento che apre la pista alla riforma delle professioni - un dentista occasionale o un ingegnere per hobby e, forse, anche un avvocato che versi in una situazione di incompatibilità. Ritiro, comunque, gli emendamenti per disciplina di Gruppo.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.209, identico all'emendamento 2.210.
PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PORETTI (PD). Signor Presidente, gli emendamenti identici 2.209 e 2. 210 iniziano a sollecitare l'attenzione su questa riserva dell'attività dell'avvocato.
Il comma 2 dell'articolo 2, che andiamo ad emendare, recita così: «L'avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l'attuazione concreta della giustizia nella società e nell'esercizio della giurisdizione,» - tanto di cappello al compito tanto arduo dell'avvocato di fare giustizia nella società - «ha la funzione indispensabile di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti in ogni sede». Forse sarebbe il caso di sopprimere le parole «in ogni sede» innanzitutto perché non hanno alcun significato. In ogni sede, infatti, significa dappertutto e, siccome si parla di giustizia nella società, mi chiedo cosa dovranno fare gli avvocati di domani per essere una sorta di paladini di un mondo più giusto in cui tutto va bene. Altrimenti, "in ogni sede" va interpretato nel senso di restrizione e, in questo modo, si iniziano a colpire anche quelle sedi che venivano citate poco fa e che interessano leggi approvate da poco.
In particolar modo, ci si riferisce a tutte quelle attività di conciliazione, di mediazione, che servono molto a snellire l'apparato della giustizia, ma inserendo le parole «in ogni sede» in realtà si mette un'ipoteca su quelli che saranno invece compiti solo ed esclusivamente dell'avvocato.
In realtà, in particolare nel comma 6, il disegno di legge fa ulteriori specificazioni, però credo che sarebbe opportuno eliminare la dizione «in ogni sede» al comma 2 perché non ha senso da un punto di vista logico ed interpretativo: ha infatti un significato di restrizione che è limitativo per gli utenti e per chiunque ha bisogno di avere un qualsiasi tipo di consulenza; chi ha bisogno di conciliare o pattuire deve assolutamente rivolgersi ad un avvocato.
Di citazioni ne abbiamo già fatte altre in merito a direttive europee. In questo caso, cito una sentenza di maggio 2006 della Cassazione che riprendo dal dossier del Servizio studi del Senato, in cui testualmente si dice: «La prestazione di opere intellettuali nell'ambito dell'assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio, comunque di diretta collaborazione con il giudice nell'ambito del processo. Al di fuori di tali limiti, l'attività di assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali».
Praticamente con la norma in esame si va invece ad inficiare questo principio perché si dice che «in ogni sede» c'è bisogno dell'avvocato, ovviamente iscritto all'albo.
Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.210.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.209, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori, identico all'emendamento 2.210, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198
PRESIDENTE.Metto ai voti l'emendamento 2.211, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
Non è approvato.
L'emendamento 2.5 (testo 2) è accantonato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.212, identico all'emendamento 2.213.
PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERDUCA (PD). Signor Presidente, gli emendamenti 2.212 e 2.213 sono relativi a ciò che secondo noi deve essere necessario per l'esercizio della professione dell'avvocato, ossia non «l'iscrizione ad un albo circondariale», bensì «il superamento dell'esame di Stato di cui all'articolo 46». Questo, secondo noi, va ancora una volta a tutelare chi entra e non chi è già all'interno dell'ordine stesso, fermo restando che saremmo anche dell'opinione di abolire l'ordine, ma di questo magari parleremo un'altra volta.
Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.212, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori, identico all'emendamento 2.213, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198
INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
INCOSTANTE (PD). Mi scusi, Presidente, ma ci siamo per un attimo distratti e, quindi, vorrei chiederle di ripetere la votazione. (Commenti dal Gruppo PdL). Chiedo scusa all'Aula. (Commenti del senatore Asciutti).
PRESIDENTE. Non saprei dirle di no, senatrice, e quindi intendiamo ritirata la sua richiesta.
Metto ai voti l'emendamento 2.214, presentato dal senatore Centaro.
È approvato.
Informo che per l'emendamento 2.215 è stata presentata una riformulazione e, quindi, viene accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.
D'ALIA (UDC-SVP-IS-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALIA (UDC-SVP-IS-Aut). Poiché ho appreso che la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario in merito alla prima stesura dell'emendamento 2.215, l'ho riformulato. Non consentire ai magistrati o ai docenti universitari di materie giuridiche di poter accedere all'albo professionale se non attraverso un esame, mi sembra in qualche modo surreale.
MORANDO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORANDO (PD). Presidente, vorrei capire se sono state presentate altre riformulazioni agli emendamenti che stiamo esaminando, perché ricordo che su di essi la Commissione bilancio ha espresso regolarmente il proprio parere.
PRESIDENTE.L'emendamento 2.215 è stato riformulato dal presidente D'Alia e quindi verrà trasmesso alla Commissione bilancio per essere esaminato, la quale si deve riunire.
MORANDO (PD). Mi scusi, Presidente, ma sono intervenuto in quanto nessuno ha accennato ad una riformulazione ed è stato testé detto che la Commissione bilancio non ha espresso il proprio parere. Questo non risponde a verità.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.6.
VALDITARA (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALDITARA (PdL). Signor Presidente, vorrei fare solo una rapida dichiarazione di voto su questo emendamento in attesa peraltro di esaminare la riformulazione dell'emendamento 2.215, sul quale eventualmente potrei esprimere voto favorevole.
Desidero sottoporre all'Aula il seguente problema. Si tratta, in sostanza, della possibilità per i professori universitari in materie giuridiche di essere iscritti di diritto nell'albo degli avvocati. Credo che ben cinque argomentazioni depongano in favore di questa normativa, che è quella vigente e che il disegno di legge chiede invece di abrogare.
Un professore universitario in materie giuridiche contribuisce ad esaminare il futuro avvocato e fa parte della commissione di abilitazione per l'avvocatura. L'avvocato, nell'esercizio della sua professione, si rifà alla dottrina e alla giurisprudenza, ossia si rifà in buona parte agli scritti dei professori universitari. Gli avvocati sono talvolta chiamati ad insegnare nelle università come professori a contratto. Esiste una tradizione particolarmente illustre e cito soltanto come esempi Emilio Betti e Santoro Passarelli.
Di fronte a poche decine di persone che andrebbero ad inserirsi nell'albo degli avvocati, reputo una norma di questo tipo assolutamente incongruente e incomprensibile.
Quindi, in attesa di esaminare il nuovo testo dell'emendamento 2.215, mi astengo sulla votazione dell'emendamento 2.6 e premetto che esprimerò un voto favorevole sull'emendamento 2.215, laddove la riformulazione fosse congruente con le argomentazioni appena svolte.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
Non è approvato.
INCOSTANTE (PD). Chiedo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico. (Vivaci commenti dai Gruppi PD e IdV).
Colleghi, vi invito a sedervi. Se ognuno si siede al proprio posto, agevoliamo il lavoro del senatore Segretario.(Vivaci commenti dei Gruppi PD e IdV).
Il senatore Segretario Di Nardo deve girare per tutti i banchi o c'è un'indicazione specifica?
Ho capito che c'è un ostruzionismo di maggioranza e di minoranza.
GARRAFFA (PD). Collega Di Nardo, guarda vicino alla senatrice Colli. (Commenti dei senatori Ferrara e Vizzini).
BAIO (PD). Guardi in prima fila, vicino ai senatori Gramazio e Ciarrapico.
LEGNINI (PD). Ci sono altre schede da controllare.
PRESIDENTE.Senatore Legnini, deve indicare nominativamente.
LEGNINI (PD). Vicino al senatore Castro ‑ per esempio ‑ c'è una luce accesa e vogliamo sapere a chi corrisponde la scheda.
PRESIDENTE.Abbiamo già fatto questo controllo.
LEGNINI (PD). In secondo luogo, Presidente, non capisco perché l'attività di controllo debba essere svolta da un solo senatore Segretario e non da due, al fine di rendere il tutto più efficiente.
PRESIDENTE.La votazione è chiusa.
Non è approvato.
Onorevoli colleghi, vi vorrei pregare di sedere ciascuno al proprio posto, perché è davvero impossibile per un solo senatore Segretario controllare tutti i banchi.
Ricordo che gli emendamenti 2.116 e 2.117 sono stati ritirati.
Passiamo all'emendamento 2.118, identico agli emendamenti 2.119 e 2.220, su cui la 5 a Commissione ha espresso parere contrario.
GERMONTANI (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GERMONTANI (PdL). Signor Presidente, l'emendamento 2.218, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, è in realtà di grande importanza. Esso prevede che l'iscrizione ad un albo circondariale comporti per la donna avvocato in stato di maternità, nei due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi allo stesso, il diritto ad ottenere il rinvio di udienza ogni qual volta la presenza del difensore sia essenziale per l'espletamento della sua funzione.
Questo è un tema che negli ultimi tempi è stato particolarmente sentito e analizzato da più parti dell'avvocatura e dalle varie anime associative, sia in sede penale che in sede civile. Per questo motivo molti ordini forensi, per esempio i comitati pari opportunità, hanno avvertito la necessità e l'esigenza di giungere alla sottoscrizione di protocolli d'intesa che fossero utili strumenti per l'attuazione del principio di parità di genere e per la rimozione di disparità di trattamento in ambito legale. Questi documenti, recepite le esigenze che si sono manifestate nelle varie componenti dell'avvocatura, si sono dimostrati idonei per promuovere tra tutti gli operatori di giustizia (avvocati, magistrati) ogni iniziativa necessaria per la sensibilizzazione sui temi dell'astensione dell'avvocato donna per il periodo corrispondente al congedo di maternità.
Bisogna ricordare che la donna avvocato, come libera professionista, non vede assolutamente garantito e tutelato il diritto alla maternità, come avviene invece per le lavoratrici dipendenti e per le stesse donne magistrato. È quindi un tema importante, la stessa commissione pari opportunità del consiglio nazionale forense ci ha sollecitato in questo senso, perché evidentemente si tratta di tutelare il diritto dell'avvocato donna all'esercizio della professione nel rispetto ed in attuazione degli articoli 2, 3, 24 e 51 della Costituzione.
Vorrei soltanto ricordare che si tratta di un'azione... (Brusìo. Richiami del Presidente) ... positiva importante e che la norma di cui si chiedeva con questo emendamento l'approvazione costituirebbe, visto e considerato che c'è il parere negativo solo della Commissione bilancio, perché so che era condiviso nel merito dal relatore, un avanzamento sociale ed etico nonché un adeguamento: agli articoli della Costituzione; al Trattato CEE, come modificato dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona; a numerose direttive che riguardano l'attuazione del principio di parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso al lavoro, la formazione e la promozione; alla legge 8 marzo 2000, n. 53, per la promozione e l'incentivazione di forme di articolazione della prestazione lavorativa volta a conciliare i tempi di vita e di lavoro; alla sentenza della Corte costituzionale n. 385 del 14 ottobre 2005; alla direttiva n. 73 del 2002 in materia di parità di trattamento tra uomini e donne; al decreto legislativo n. 198 dell'11 aprile 2006 (codice delle pari opportunità); alla legge 24 febbraio 2006, n. 104, in materia di tutela della maternità delle donne dirigenti; allo stesso codice deontologico forense.
Ha citato alcuni degli atti legislativi che toccano il tema della rimozione delle situazioni di discriminazione tra tutte quelle di genere, obiettivo primario che l'Unione europea si è data in questi ultimi anni. Quindi, un'azione positiva atta e finalizzata alla realizzazione della parità tra i generi.
Nella professione forense si è sentita e si sente fortemente la necessità di recepire queste disposizioni per attuare misure di parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche, dando in questo modo il via alla costituzione dei comitati pari opportunità presso gli ordini forensi, organismi paritetici con funzioni consultive e di promozione delle politiche di azioni positive.
Concludo dicendo che, sulla base delle problematiche emerse da un recente progetto del Censis, dal titolo «Dopo le buone teorie, le proposte. Programma di ricerca-intervento per le donne avvocato», ultimato nel febbraio 2010, che ha tenuto conto del ruolo di cura e del necessario bilanciamento di questo ruolo con le esigenze di una professione sempre più competitiva, uno dei principali compiti che la commissione pari opportunità del Consiglio forense ha ritenuto di avere è stato proprio quello di suggerire la produzione di questo emendamento, con un testo in linea con la normativa nazionale e sovranazionale indicate.
Il tema quindi è di particolare importanza e non può essere sottovalutato. Lo stesso relatore ne ha convenuto per quanto riguarda il merito dell'emendamento 2.218. Nonostante il parere negativo della Commissione bilancio, chiedo che su questo tema vi sia una forte attenzione e al riguardo formulo un ordine del giorno impegnativo per il Governo affinché alla prima occasione utile si possa rendere giustizia ad un mondo importante, superiore a quello degli uomini avvocati in termini di presenze. Le donne che vincono i concorsi, ed anche con risultati migliori, sono più numerose degli uomini.
Considerato ciò, chiedo al relatore se è possibile accogliere un ordine del giorno in cui si preveda un impegno forte per il Governo a trattare il tema alla prossima occasione. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).
PRESIDENTE. Senatrice Germontani, la invito a presentare un ordine del giorno sul quale poi sentiremo il parere del relatore.
BUGNANO (IdV). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUGNANO (IdV). Signor Presidente, volevo capire se solo l'emendamento a firma della senatrice Germontani non ha il parere favorevole della 5a Commissione o anche gli altri, perché se così fosse non ne voteremmo nessuno.
PRESIDENTE. Senatrice Bugnano, potrebbe presentare anche un ordine del giorno sullo stesso argomento, che tra l'altro mi sembra molto interessante.
PORETTI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PORETTI (PD). Signor Presidente, faccio mie le osservazioni della senatrice Germontani. Sull'emendamento 2.218 vi è un parere negativo della Commissione bilancio che in realtà, visto il parere del relatore, potrebbe anche essere aggirato con la richiesta di votazione da parte di un certo numero di colleghi, richiesta che peraltro non intendo avanzare avendo presentato un emendamento successivo, il 2.219, identico a quello della senatrice Germontani.
Comunque, considerata anche l'attenzione della senatrice Bugnano dell'Italia dei Valori, credo che potremmo presentare insieme un ordine del giorno, anche se l'osservazione della Commissione bilancio sarebbe a mio avviso da sviscerare, visto che la tutela della maternità in realtà dovrebbe essere coperta dalla Cassa nazionale forense e considerato tra l'altro che questo emendamento viene sollecitato soprattutto dalle donne avvocato.
Credo pertanto sia utile, con il consenso del relatore, presentare un ordine del giorno che raccolga le indicazioni provenienti da questi due emendamenti.
PRESIDENTE.Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.221.
ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ICHINO (PD). Signor Presidente, vorrei chiedere al relatore cosa significa il comma 4 dell'articolo 2 che recita: «Nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, l'ordine forense e l'avvocato sono soggetti soltanto alla legge». Finché si tratta dell'ordine forense il concetto è ovvio, ma nel caso dell'avvocato, che è un lavoratore autonomo come tutti gli altri liberi professionisti, non vogliamo certo dire che non è soggetto al codice deontologico o che non è soggetto alle disposizioni contrattuali pattuite con il cliente.
Allora, se non si tratta di questo, mi chiedo qual sia la funzione di questa disposizione, se non un'enunciazione puramente retorica, che non mi sembra abbia senso in una disposizione che dovrebbe essere rigorosa e quindi usare formulazioni cui corrisponda sempre un senso univoco.
Se il relatore vuole specificare da che cosa si intende esentare l'avvocato con questo comma, potremmo valutare il senso della norma; al contrario, se non c'è risposta su questo punto, mi sembra francamente che sia il caso di sopprimere il comma 4. Per questo motivo abbiamo presentato l'emendamento soppressivo 2.221.
LONGO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LONGO (PdL). Signor Presidente, le osservazioni sempre molto acute del professore senatore Ichino nel caso di specie non sono convincenti. Mi riferisco, in particolare, all'esempio fatto dal collega Ichino secondo cui, essendo scritto al comma 4 che l'avvocato e l'Ordine forense sono soggetti soltanto alla legge, essi non sarebbero soggetti al contratto; in proposito posso soltanto ricordare che il contratto è disciplinato secondo la legge, per cui è sempre la legge che disciplina il contratto.
Parimenti, il codice deontologico è fissato per legge o per norma secondaria, per cui l'espressione contenuta all'articolo 2, comma 4, ha una sua ragion d'essere, perché rispetto della legge significa rispetto anche dei contratti da essa disciplinati, nonché rispetto della deontologia, che è disciplinata dalla legge o da norma secondaria. Tutto ciò a prescindere dal fatto che l'emendamento 2.323, su cui è stato già preannunciato il parere favorevole del relatore e del Governo, riscrive la norma in maniera più acconcia.
VALENTINO, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALENTINO (PdL). Signor Presidente, il senatore Longo ha anticipato buona parte dei temi. Intervengo solo per precisare che la formulazione della norma va intesa come una sottolineatura dell'autonomia dell'avvocato, il quale, nell'espletamento del suo mandato, può assumere ogni determinazione ed è soggetto esclusivamente alla legge, in modo da essere con essa coerente.
ICHINO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ICHINO (PD). Mi scusi, signor Presidente, ma alla mia domanda non ho avuto risposta né dal relatore, né dal collega Longo. Quello che vorrei sapere è qual è la soggezione dell'avvocato che si vuole evitare con la previsione contenuta al comma 4 dell'articolo 2. Che cosa temiamo? Non si capisce da quale potere si voglia emancipare l'avvocato, dal momento che è assolutamente ovvio che egli è soggetto alla legge come tutti gli altri cittadini.
Se non siete in grado di rispondere a questa domanda, il comma 4 va soppresso. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.221, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.
Non è approvato.
MORANDO (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Colleghi, invito ciascuno a rimanere al proprio posto.
LEGNINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEGNINI (PD). Signor Presidente, mi dispiace dover rilevare che, allorquando da parte nostra viene richiesta la controprova, lei sistematicamente indugia, aspetta. Il Regolamento, però, da questo punto di vista è chiarissimo, prevedendo che, nel momento in cui si chiede la controprova, immediatamente deve essere ordinata la chiusura delle porte e deve disporsi il voto.
La invito dunque, Presidente, ad attenersi al Regolamento. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.222, presentato dal senatore Caruso.
Non è approvato.
LEGNINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEGNINI (PD). Signor Presidente, abbiamo appena votato l'emendamento 2.222 che letteralmente recita: «L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto solo alla legge». Questo emendamento è stato respinto. L'emendamento 2.223, sul quale invece - contrariamente all'emendamento precedente - è stato espresso parere favorevole, dice la stessa cosa.
PRESIDENTE. Nell'emendamento 2.222 c'è una seconda parte.
LEGNINI (PD). Ho capito, ma questa norma, cioè che l'avvocato nell'esercizio della sua attività è soggetto solo alla legge, in quanto ricompresa nell'emendamento precedente, è già stata oggetto di votazione. Quindi, l'emendamento 2.223 è precluso: non c'è alcun dubbio.
PRESIDENTE. Non abbiamo votato l'emendamento 2.222 per parti separate, abbiamo votato l'intero emendamento. Gli Uffici mi dicono così, senatore Legnini. Vi è una prassi costante su questo tema.
LEGNINI (PD). Non dipende dalla modalità di votazione, ma dall'oggetto.
FINOCCHIARO (PD). È una prassi costante che si voti due volte sullo stesso oggetto?
PRESIDENTE. Nell'emendamento 2.222 vi sono una prima ed una seconda parte: è stato votato l'intero emendamento. Gli Uffici mi dicono che su questo punto vige una prassi costante.
FINOCCHIARO (PD). Mi pare che sia contraria ai criteri di economicità e di comprensibilità delle votazioni, ma non voglio obiettare.
RUTELLI (Misto-ApI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUTELLI (Misto-ApI). Signor Presidente, vorrei che risultasse agli atti che nella precedente votazione con il sistema elettronico ho espresso un voto favorevole, ma il dispositivo non ha funzionato.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.223.
FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, abbiamo nel nostro ordinamento - credo - un unico precedente di una disposizione che indica la soggezione di una categoria soltanto alla legge. Questo precedente è l'articolo 101 della Costituzione, che per la sua collocazione sistematica ha un significato: «La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge» è un'affermazione di grande significato in un sistema - quello costituzionale italiano - che adotta la separazione dei poteri e il sistema complesso di controlli incrociati e di reciproche autonomie come una delle caratteristiche fondamentali dell'ordinamento repubblicano democratico.
Il fatto di ribadire in una legge ordinaria che gli avvocati sono soggetti soltanto alla legge non ha nessun significato, se non quello di una replica in tono minore. Mi lasci dire che è anche alquanto inadeguato al valore, alla funzione e alla dignità sociale della professione di avvocato introdurre questo principio a tutti i costi, magari sperando che un giorno o l'altro se ne possa avere, grazie ad un legislatore distratto, anche una versione di natura costituzionale. Messa così, questa previsione non ha assolutamente alcun senso.
Ho ascoltato con molta attenzione l'argomentare del senatore Longo e mi è sembrato un ragionamento tautologico che non portava da nessuna parte. Ho ascoltato con altrettanta attenzione l'intervento del professor Ichino e mi sono pienamente convinta, a questo punto, della ragionevolezza dell'emendamento che avevamo presentato e che l'Aula ha invece respinto. La ragione è semplice: qual è questo potere di fronte al quale, peraltro con legge ordinaria, bisognerebbe ribadire la soggezione dell'avvocato soltanto alla legge? È davvero un nonsense e - lo ripeto - è un nonsense che, trattando gli avvocati come «figli di un Dio minore» (se l'ispirazione nasce dall'articolo 101 della Costituzione), non è degno della qualità, del valore e dell'onorabilità sociale della professione dell'avvocato. (Applausi dal Gruppo PD).
D'ALIA (UDC-SVP-IS-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALIA (UDC-SVP-IS-Aut). Con tutto il rispetto per il collega Caruso cui chiedo un chiarimento sul significato di questa disposizione, non attribuisco una funzione così alta a questo testo. Attribuisco un'altra interpretazione e per questo chiedo al collega se può preliminarmente dare un chiarimento: o questo comma e quindi la circostanza che si dica che nell'esercizio della propria attività l'avvocato è soggetto solo alla legge e una cosa ovvia, tautologica - chiamiamola come vogliamo - mi sembra un po' anche questa estremamente surreale, oppure significa che la fonte esclusiva dell'attività dell'avvocato, ivi comprese la disciplina relativa alle sanzioni disciplinari, l'organizzazione del funzionamento degli organi professionali e quant'altro, non è soggetta all'esercizio del potere normativo secondario regolamentare, e quindi lo si sottrae da questo punto di vista - cosa che riterrei cosa buona e giusta - al potere normativo dell'Esecutivo, che esercita in condominio con il Consiglio nazionale forense.
Se è questa la logica dell'emendamento che suggerisce di riportare il testo alla circostanza per cui su tutta l'attività forense l'esercizio di questa attività deve essere disciplinato esclusivamente dalla fonte primaria normativa che è la legge e non altro. Il che comporta però una serie di conseguenze: tutto ciò che in questo testo - qui vi è un problema anche legato all'ammissibilità dell'emendamento, cioè la mancanza di eventuali conseguentemente soppressivi perché in ogni parte del testo in cui si attribuisce alla fonte normativa secondaria, regolamento di disciplinare l'attività connesse all'esercizio della professione forense deve essere espulso dal testo. Altrimenti non si comprende quale sia la logica di questo testo e l'emendamento.
Prima di pronunciarsi sul voto, chiederei cortesemente se è possibile al collega Caruso proponente di quest'emendamento di chiarire il senso di questa sua iniziativa per far comprendere a noi anche come andremo avanti in caso di approvazione dell'emendamento stesso. (Applausi del senatore Fosson).
LONGO (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LONGO (PdL). Signor Presidente, continuerò ad essere tautologico così non sbaglio. Sono certo che l'emendamento soppressivo del comma 4 non sia passato in Aula. Quindi, adesso il testo è quello originale che recita: «nell'esercizio delle loro funzioni d'attività, l'ordine forense e l'avvocato sono soggetti soltanto alla legge».
Se viene respinto l'emendamento Caruso tautologicamente rimane in vita l'attuale quarto comma dell'articolo 2. Non vi è dubbio. Sarà banale ma è così. Non comprendo ma forse non lo devo fare se la minoranza preferisce il vecchio testo criticato tanto dal senatore Ichino o il nuovo testo proposto dal senatore Caruso.
CARUSO (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARUSO (PdL). Mi spiace che il senatore D'Alia non abbia ascoltato l'intervento in cui ho illustrato questi emendamenti. Io ho sommessamente detto che anche a me questo comma 4 dell'articolo 2 sembrava una non utile parafrasi della norma costituzionale che riguarda i magistrati. Ma il senatore D'Alia sa, come so io, che come si usa dire «meglio piuttosto, che niente». Di qui l'emendamento a esito non fortunato che precede questo che voleva distinguere tra coloro che svolgono funzioni nel contesto della professione, quindi gli Ordini ed il Consiglio nazionale e l'avvocato nella sua attività.
Questa è la subordinata della subordinata sul piano logico e sul piano sostanziale: si limita l'avvocato nella sua attività. Per il resto, rimando a quello che dice il senatore Longo: se è preferibile il testo nella sua ipertrofia originaria, basta respingere l'emendamento ed il risultato è conseguito.
LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LI GOTTI (IdV). Il comma 4 dell'articolo 2 introduceva una specificazione superflua. Stiamo approvando la legge che organizza e disciplina l'esercizio dell'attività forense e quindi il riferimento alla soggezione soltanto alla legge deve intendersi alla legge dell'ordinamento professionale o è un riferimento generico alla legge? Il riferimento generico alla legge non è necessario, mentre il riferimento alla legge professionale, se è questa la legge professionale che disciplina l'attività, diventa inutile.
Il problema è che nel testo attuale proposto viene inserito anche, con una collocazione impropria che è un errore tecnico, anche l'ordine professionale che invece è disciplinato all'articolo 23. Obiettivamente tra il testo proposto ed il testo dell'emendamento è preferibile quest'ultimo, che quantomeno si limita all'avvocato, cioè ai soggetti e non all'ordine forense, che ha un'altra collocazione sistematica nel disegno di legge, ha quindi più senso l'emendamento sostitutivo. Rispetto a quello attuale il comma 4 non avrebbe alcun senso, ma piuttosto che rischiare di mantenerlo nella sua attuale formulazione, è meglio approvare l'emendamento sostitutivo.
D'ALIA (UDC-SVP-IS-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALIA (UDC-SVP-IS-Aut). Signor Presidente, ringrazio molto il senatore Caruso per la sua precisazione e mi scuso perché in realtà non avevo ascoltato la sua illustrazione, ma devo dire che è stato ancora più illuminante e decisivo per il nostro voto contrario su questo emendamento l'intervento del senatore Longo, molto preciso e puntuale nella sua spiegazione, che porta al seguente risultato, non alla circostanza, senatore li Gotti, che l'avvocato resti sottoposto alla legge nella sua attività, quanto alla circostanza che si riconosce, con l'esclusione degli ordini dal comma 4, una autonomia normativa e organizzativa agli ordini professionali forensi a prescindere dalla legge.
È così, senatore Longo, perché nel momento in cui il testo finale prevede che l'ordine forense non sia più sottoposto alla legge nella sua attività, salvo tutto ciò che fanno e che è ricompreso nell'ambito delle fonti previste, per il resto valgono i principi costituzionali e la disciplina in materia di autonomia degli enti. In tal modo, si riconosce all'ordine, per implicito, la possibilità di produrre disposizioni e norme che non siano in conflitto con la legge e quindi con le competenze che sono riservate dalla legge anche alla potestà normativa. Si prevede pertanto che vi sia una fonte ulteriore di produzione normativa per quanto riguarda l'attività forense. Questo è il risultato finale che secondo me, all'esito dell'eventuale accoglimento dell'emendamento del senatore Caruso, ci troveremo di fronte. Per queste ragioni, il voto del mio Gruppo sarà contrario.
Presidenza della vice presidente BONINO
FERRARA (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARA (PdL). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ferrara. risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.223, presentato dal senatore Caruso.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198
PRESIDENTE.Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.224, identico all'emendamento 2.225.
PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PORETTI (PD). Signora Presidente, vorrei fare una brevissima dichiarazione di voto e poi chiedere la votazione a scrutinio simultaneo. Con l'emendamento 2.225 si chiede la soppressione del comma 5 dell'articolo 2, che testualmente prevede l'esclusività dell'avvocato per l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali (e fin qui ovviamente non sarebbe questo il problema) e poi anche nelle procedure arbitrali rituali (e sul punto poi interverremo anche con un altro emendamento).
Il problema più in generale riguarda invece questo continuo riconoscere soltanto all'avvocato la possibilità di assistere la persona che ne ha bisogno e difenderla nei vari giudizi. In realtà, ricordo che l'ordinamento italiano conosce e regola fattispecie rilevanti di deroga a tale riserva di attività; persino nell'ambito della difesa e della rappresentanza in giudizio, in tutte le ipotesi che poi elencherò, le parti, siano esse private o pubbliche amministrazioni, possono stare in giudizio senza difesa tecnica.
A mero titolo esemplificativo, basti ricordare le sanzioni amministrative, il contenzioso tributario, le cause civili ordinarie dinanzi al giudice di pace in materia di contenzioso del lavoro delle amministrazioni pubbliche. Insomma, c'è uno spettro così ampio di deroghe che la riforma lascia impregiudicato. Continuare ad affermare ad ogni piè sospinto questo principio di esclusività della professione forense e dell'avvocato ci sembra inopportuno.
Chiedo infine che tale emendamento sia votato a scrutinio simultaneo.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti. risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.224, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori, identico all'emendamento 2.225, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198
PRESIDENTE.Metto ai voti l'emendamento 2.226, presentato dal senatore Pastore.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.227, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, identico all'emendamento 2.228, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.229, presentato dal senatore Caruso.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.230, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori, identico all'emendamento 2.231, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.232, presentato dalla senatrice Vicari.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.233, identico agli emendamenti 2.234, 2.235, 2.236, e 2.237.
BETTAMIO (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BETTAMIO (PdL). Signora Presidente, ritiro l'emendamento 2.233 e chiedo ai colleghi Centaro, Mugnai e Amato di poter apporre la mia firma all'emendamento 2.245.
VALDITARA (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALDITARA (PdL). Signora Presidente, avendo aggiunto in precedenza la mia firma all'emendamento 2.233, dopo la proposta di riformulazione dell'emendamento 2.245, suggerita dal relatore e accolta dal senatore Centaro, concordo nel ritiro dell'emendamento 2.233 e chiedo al senatore ai senatori Centaro, Mugnai e Amato di poter apporre la mia firma all'emendamento 2.245.
SACCOMANNO (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SACCOMANNO (PdL). Signora Presidente, con le medesime motivazioni, avendo accolto il relatore una parta delle nostre osservazioni, ritiro l'emendamento 2.234 e chiedo anch'io ai colleghi Centaro, Mugnai e Amato di poter apporre la mia firma all'emendamento 2.245.
BONFRISCO (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BONFRISCO (PdL). Signora Presidente, chiedo anch'io di poter apporre la mia firma a questo emendamento.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Essendo stati ritirati gli emendamenti 2.233 e 2.234, rimangono ancora gli emendamenti identici 2.235, 2.236 e 2.237.
PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PORETTI (PD). Signora Presidente, ritengo utile lasciare in votazione l'emendamento 2.235 perché non mi accontento assolutamente della proposta di riduzione del danno prevista dall'emendamento 2.245, presentato dai senatori Centaro, Mugnai e Amato. Quest'ultimo emendamento dà sostanzialmente un contentino a sindacati, associazioni di consumatori e patronati, consentendo loro di continuare a fornire assistenza stragiudiziale ai propri iscritti ed associati. La pesantezza del comma 6 dell'articolo 2 resta tutta, così come l'impostazione di vietare a chi non è iscritto all'ordine degli avvocati l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale. È questa la gravità di un principio che si cerca di attenuare lasciando delle piccole briciole a chi ve le ha chieste.
Ringrazio il senatore Pistorio, che ha dichiarato di aver fatto propri gli emendamenti riprendendoli dal sito dell'Associazioni consumatori ADUC, ma vorrei sapere cosa pensano le altre associazioni dei consumatori. A tal proposito, mi permetto di sollecitare l'intervento del senatore Lannutti, che so essere sempre molto sensibile a queste materie. Non credo che ci dobbiamo accontentare di tutelare le piccole corporazioni di associazioni, di sindacati, di patronati e quant'altro, affinché possano fornire assistenza ai loro iscritti ed associati. Il problema è più ampio ed è di principio.
Nel mondo e soprattutto nell'ambito dell'Unione Europea non esiste un Paese che decida di vietare la consulenza legale e l'assistenza stragiudiziale, riservandola unicamente agli avvocati.
C'è una torta che è il mercato della consulenza legale e dell'assistenza stragiudiziale; riducendo il numero dei commensali la fetta aumenta per chi è rimasto a tavola, ovvero gli avvocati iscritti all'Ordine. Ciò può avere un senso dal punto di vista economico di chi rimane seduto a tavola, ma non tiene assolutamente conto di tutto il resto e qui si inserisce la critica di base all'impianto di questa legge che è solo ed esclusivamente a favore delle corporazioni.
Mi fanno cenno per dire che non è così. Immagino che interverranno il relatore, il presentatore dell'emendamento e il Governo per smentirmi - ne sarei lieta -, il comma 6 però resta anche se emendato dall'emendamento 2.245 in cui si specifica che la consulenza legale e l'assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. Questo è in palese contrasto con il principio di libertà e di concorrenza consacrato dal Trattato dell'Unione Europea e, quand'anche dovesse essere approvato così, non potrà che dare adito a interpretazioni e, quindi, a possibili procedure d'infrazione e poi a tutto un iter complicatissimo che sicuramente non garantirà la certezza del diritto.
Il legislatore ha facoltà di esigere qualsiasi titolo o condizione legale per l'esercizio di una qualsiasi attività, ma gli è vietato di introdurre dei limiti alla libertà di concorrenza e, poiché in altri Paesi europei non esiste - lo abbiamo citato prima - la riserva di assistenza stragiudiziale all'ordine forense, è ragionevole sostenere che questa riserva, anche ad ammetterne l'idea di inserirla in una legge, non possa essere assoluta e inderogabile. La riserva di attività non può avere la funzione di proteggere una categoria professionale dalla concorrenza - in questo caso la norma si porrebbe in contrasto con il Trattato e con l'Unione Europea - ma solo quella di aumentare il tasso di professionalità esigibile da chi deve svolgere attività a favore del pubblico, di consumatori e utenti, a maggiore garanzia di questi ultimi. L'esistenza degli Ordini viene ammessa dalle leggi laddove questi ordini tutelino il pubblico interesse e non meramente gli iscritti all'Ordine.
Voi, con il comma 6, fate esattamente questo: tutelate soltanto le cause e le parcelle che saranno chieste anche a chi ha bisogno di una consulenza legale.
Ribadisco che siamo nell'Unione Europea e che è vietato dalle direttive pensare una cosa del genere. Ho citato poco fa una sentenza della Cassazione e ho ribadito che con l'emendamento in realtà date qualche briciola e permettete la sopravvivenza, ma non distribuendo un po' di piaceri a qualcuno che si fanno le leggi. Vi faccio un esempio: se questa associazione di consumatori o questo sindacato poi darà un parere gratuito su Internet a chi lo chiede, questo è esercizio abusivo della professione? È fuori dalla legge perché lo deve fare solo ai propri iscritti e associati? Abbiamo visto che davvero ci sono dichiarazioni raccapriccianti di presidenti di associazioni di consumatori che hanno tutte le tessere false. Sindacati di vario tipo si sono vantati di avere tesserati falsi e, quindi, anche i sindacati e patronati che daranno consulenza legale ai loro iscritti apriranno uno spaccato. È il principio di base che è sbagliato e che va contro il principio della concorrenza e della tutela dei consumatori che è tutelato dall'Unione Europea.
Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
MORANDO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORANDO (PD). Signora Presidente, prima di passare al voto le chiedo semplicemente di poter disporre del testo scritto della riformulazione dell'emendamento 2.245, proposta dal relatore, in quanto per decidere consapevolmente su tutti gli emendamenti che vanno da quello soppressivo del comma 6 in poi bisogna avere consapevolezza piena, secondo me, di come il relatore propone di riformulare l'emendamento 2.245. Io, per esempio, sono un sostenitore convinto dell'emendamento 2.238, che preferirei addirittura alla mera soppressione del comma 6.
Però se, come mi pare di aver inteso durante la lettura - ma una lettura è sempre approssimativa - da parte del relatore, l'emendamento 2.245 viene sostanzialmente privato della sua forza nella riformulazione, naturalmente mi comporterò di conseguenza anche sull'emendamento interamente soppressivo, che non voterei se invece l'emendamento 2.245 venisse accolto sostanzialmente nella sua attuale forma. Quindi, se i senatori non hanno in mano la riformulazione del relatore, secondo me rischiano di decidere in modo inconsapevole. (Applausi del senatore Ichino).
VALENTINO, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALENTINO, relatore. Signora Presidente, posso rileggere il testo? (Brusìo).
PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, è una discussione un po' complessa.
VALENTINO, relatore. La riformulazione dell'emendamento 2.245 è caratterizzata da un'aggiunta ulteriore. Dopo l'ultima proposizione, bisogna aggiungere la frase: «e fatta salva la facoltà di svolgere consulenza legale per i professori universitari di materie giuridiche laureati in giurisprudenza».
MORANDO (PD). Ma si aggiunge all'emendamento o al testo?
VALENTINO, relatore. Si aggiunge al testo.
PRESIDENTE. Scusi, signor relatore, faccia capire alla Presidenza, quella che lei ha letto è un'aggiunta all'emendamento 2.245?
VALENTINO, relatore. È una riformulazione che chiedo di fare al senatore Centaro e si aggiunge all'emendamento.
PRESIDENTE.Colleghi, se mi prestate un po' d'attenzione forse abbiamo capito; non è un gran modo di procedere.
La frase che il relatore ha testé letto si aggiunge all'emendamento 2.245, così com'è stampato, ovviamente se il presentatore è d'accordo e mi sta facendo cenno di esserlo.
D'ALIA (UDC-SVP-IS-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALIA (UDC-SVP-IS-Aut). Signora Presidente, mi pare di aver capito che si tratta di una riformulazione che ingloberebbe anche un precedente emendamento riformulato, per il quale siamo in attesa del parere della Commissione bilancio. Pertanto, per capire esattamente qual è la portata di questo testo, prima di votarlo, chiederei la cortesia, non solo a nome mio ma anche degli altri colleghi, di poter leggere il testo e valutare se non debba anche questo essere sottoposto al parere preventivo della Commissione bilancio.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza fa due proposte. In primo luogo, confermandole, senatore D'Alia, che la Presidenza ritiene che la nuova formulazione vada comunque sottoposta alla Commissione, la proposta che pensavo di fare per provare a procedere in modo più ordinato è di accantonare gli emendamenti relativi al comma 6.
Signor relatore, sto facendo una proposta per consentire uno svolgimento più ordinato dei lavori, in attesa anche dei pareri della Commissione bilancio.
La proposta è di accantonare tutti gli emendamenti relativi al comma 6 dell'articolo 2 in modo da consentire alle altre Commissioni di esprimersi e passare ad esaminare gli emendamenti relativi al comma 7.
Vorrei sapere se è d'accordo.
VALENTINO, relatore. Sono d'accordo con la sua proposta.
PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 2.254, identico agli emendamenti 2.255 e 2.256.
PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PORETTI (PD). Per la gioia dei colleghi, interverrò anche su questo emendamento. Dal momento che abbiamo presentato emendamenti, credo sia utile cercare di convincere l'Aula a votarli. (Commenti del senatore Lusi).
Senatore Lusi, può intervenire anche lei e spiegare in modo migliore i suoi emendamenti, se ne ha presentati. Se non la convincono quelli da noi presentati, può votare contro come del resto ha fatto tutto il tempo, perché evidentemente ha da tutelare altri interessi.
L'emendamento in questione - tra l'altro non è solo mio e quindi non solo a me si devono chiedere spiegazioni, ma anche agli altri presentatori - intende sopprimere il comma 7 dell'articolo 2 che è talmente breve che si può leggere e quindi si può capire che cosa si sta votando. Il comma 7 dell'articolo 2 recita come segue: «L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato». Secondo me, esiste al riguardo un problema di fondo e più interessante dell'ordine degli avvocati. (Brusìo).
PRESIDENTE.Senatrice Poretti, mi scusi ma la devo interrompere per un attimo.
Onorevoli Capigruppo, questo non è solo un brusìo. Il rumore in Aula è veramente arrivato ad un livello insostenibile.
Senatrice Poretti, può continuare il suo intervento.
PORETTI (PD). In circostanze simili si direbbe che i senatori che non sono interessati all'argomento possono uscire dall'Aula. Visto però che poi saranno interessati a votare, sono costretti a rimanere, altrimenti non potranno poi votare.
Secondo il comma 3, per esercitare la professione di avvocato, non bastava aver superato l'esame di Stato ma la condizione prioritaria era quella di essere iscritti ad un Albo circondariale. Con il comma 7 si va oltre e si specifica che perfino l'uso del titolo dipende non tanto dalla laurea, dal tirocinio o dall'avere superato l'esame di Stato, bensì dall'essere iscritti all'Albo circondariale con l'incredibile ulteriore aggiunta perfino del «siano stati».
In sostanza, il titolo di avvocato resta a vita e questo può andare bene quando si parla di onorevole o di dottore da questo punto di vista. L'uso del titolo, però, vuol dire appunto che lo si può usare e quindi, in base a quello, puoi anche averne delle conseguenze. Lo si può mettere nella targhetta di un qualsiasi studio e utilizzarlo. Fa specie che lo si possa conservare anche quando non si è più iscritti all'Albo, che è la condizione per esercitare la professione.
Ci sono fior fiore di articoli e di saggi che ci potrebbero fare uscire bene da questo empasse sostenendo che gli ordini, in realtà, non devono essere degli enti pubblici obbligatori, ma appunto quello che in realtà sono, vale a dire dei soggetti privati che tutelano gli scritti e in quanto tali non dovrebbero poi farne discendere la possibilità che soltanto se si sia risultati almeno una volta iscritti poi si possa continuare a usare il titolo di avvocato. A questo punto si potrebbe parlare della possibilità di creare ordini professionali anche in competizione tra loro cosicché potrebbe risultare maggiormente accattivante essere iscritti ad un ordine piuttosto che ad un altro e per un cliente rivolgersi agli avvocati di quell'ordine piuttosto che a quelli dell'altro. Ma appunto parliamo di concorrenza, che è decisamente al di fuori dalle Aule di questo Senato.
Chiediamo pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.254, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, identico all'emendamento 2.255, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198
PRESIDENTE.Ricordo che l'emendamento 2.256 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.257.
D'ALIA (UDC-SVP-IS-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALIA (UDC-SVP-IS-Aut). Signora Presidente, voteremo a favore dell'emendamento 2. 257 perché credo sia corretto che chi non eserciti la professione non si possa fregiare del titolo, salvo che non si pensi di essere incoerenti. Il senso dell'emendamento - se ho ben capito - è di dire che chi è stato avvocato - quindi non lo è più - non può avere il titolo onorifico. A parte il fatto che non dovrebbe valere neanche per i parlamentari a fine carriera, non capisco la ragione per la quale stiamo facendo tutta questa discussione su come chiudere - e non su come selezionare - l'accesso alla professione per poi dire che chi, ad esempio, è cancellato dall'albo perché non ha la continuità dell'esercizio professionale comunque può continuare a utilizzare il titolo di avvocato. Credo che questa sia una fuga dalla realtà. Per queste ragioni voteremo a favore dell'emendamento.
LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, penso che la norma prevista e di cui si chiede la soppressione debba essere letta nel contesto e unitariamente all'articolo 20 del disegno di legge. Se si pone attenzione a detto articolo, si trova la spiegazione dell'esistenza di questa norma, ossia della persistenza del titolo, vale a dire della possibilità di utilizzo del titolo di avvocato anche quando si sia stati iscritti.
Ma essere stati iscritti ad un Albo è un qualcosa di concreto, di specifico e di articolato, che è disciplinato dall'articolo 20. Se si parte dall'articolo 20 si capisce anche questa norma. Sicché ritengo che la previsione sia corretta e voterò contro l'emendamento.
PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERDUCA (PD). Signora Presidente, anch'io volevo far notare la contraddizione, anche perché poc'anzi si riteneva che le consulenze avrebbero potuto essere date solo agli iscritti o agli associati di una determinata organizzazione che si ritiene siano parte di quell'associazione nel momento in cui viene fornita la consulenza. Qui addirittura si vuole iscrivere nella casta, perché si sta veramente creando una casta, degli avvocati, coloro i quali sono stati iscritti, ma oggi potrebbero non esserlo più.
In conclusione, non soltanto dichiaro il voto favorevole, ma chiedo anche la votazione con il sistema elettronico.
LONGO (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LONGO (PdL). Signora Presidente, ma veramente il senatore D'Alia pensa che quando avrà 97 anni e sarà cancellato dall'Albo non potrà adoperare la carta intestata "Avvocato D'Alia"?
D'ALIA (UDC-SVP-IS-Aut). Sì.
LONGO (PdL). E davvero il senatore D'Alia pensa che a 105 anni, quando qualcuno gli dirà: «Buongiorno avvocato», lui dovrà rispondere: «Non più figliolo, non più figliolo»? (Applausi dal Gruppo PdL).
D'ALIA (UDC-SVP-IS-Aut). Sì, lo credo.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.257, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198
PRESIDENTE.Passiamo all'emendamento 2.258.
D'AMBROSIO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'AMBROSIO (PD). Signora Presidente, lo ritiro.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G2.100, sul quale invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VALENTINO, relatore. Signora Presidente, mi rimetto all'Assemblea.
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presidente, sono lieta di accogliere un ordine del giorno che, anche attraverso lo strumento degli studi di settore, propone di offrire un aiuto concreto alle donne nell'espletamento della loro attività professionale. Tutti sanno che le donne spesso si trovano nella difficoltà di dover svolgere un doppio ruolo, quello che riguarda l'attività domestico-familiare e quello che riguarda l'attività professionale. Quindi, sarebbe assolutamente penalizzante ed ingiusto che a questa difficoltà si aggiungesse poi anche una valutazione sotto il profilo dei redditi, quindi sotto il profilo fiscale, e non si tenesse conto di questa peculiare condizione.
Chiedo però che venga modificata... (Brusìo).
PRESIDENTE.Colleghi, per cortesia.
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. ... la parte in cui si impegna il Governo, sostituendo le parole «emanare disposizioni esplicite al fine di valutare gli», con le altre «valutare la possibilità di adottare provvedimenti che tengano conto degli».
PRESIDENTE. Senatrice Leddi, il relatore si è rimesso all'Aula e il Governo ha espresso un parere favorevole con la riformulazione che lei ha testé ascoltato.
LEDDI (PD). Signora Presidente, ritengo che questa riformulazione possa essere accolta. L'obiettivo è precisamente quello di ottenere, per le avvocate che svolgono individualmente la libera professione e per tutte le professioniste nelle stesse condizioni, che l'anno in cui c'è stata gravidanza o una situazione ad essa assimilata sia, al fine degli studi di settore, adeguatamente considerato perché è ovvio che in quell'anno il reddito è assolutamente diverso. Riteniamo quindi che questo impegno del Governo sia sufficiente.
Specifico al riguardo che su questa materia, sulla quale con la senatrice Bonfrisco abbiamo presentato uno specifico disegno di legge pur nella consapevolezza che la questione non necessiti di un aggravio legislativo, è importante che il Governo si impegni affinché con procedura amministrativa si ponga soluzione ad un problema di comune buon senso. (Applausi dal Gruppo PD).
BONFRISCO (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BONFRISCO (PdL). Signora Presidente, sottosegretario Alberti Casellati, l'intervento della senatrice Leddi ha ben inquadrato il tema in discussione. Accogliamo quindi ben volentieri la proposta svolta in Aula dalla collega, sottosegretario Alberti Casellati, ricordando appunto che si tratta semplicemente di indicare all'Agenzia delle entrate che attraverso un suo atto amministrativo può, e secondo noi deve, tenere conto di questo status particolare nei confronti delle professioniste.
DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, insieme alla senatrice Incostante chiedo di aggiungere la firma all'ordine del giorno G2.100.
PRESIDENTE. Ne prendo atto. Con questa riformulazione e con l'aggiunta delle firme che vorranno essere segnalate alla Presidenza, l'ordine del giorno è accolto.
Onorevoli colleghi, abbiamo così esaurito gli interventi possibili sull'articolo 2, salvo l'esame degli emendamenti accantonati, né è possibile passare alla votazione dell'articolo stesso. La Presidenza ha ricevuto da vari Gruppi il suggerimento di passare all'esame delle ratifiche internazionali per poi togliere la seduta.
GERMONTANI (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GERMONTANI (PdL). Signora Presidente, con riguardo al provvedimento in esame, poiché stiamo ancora concordando il testo dell'ordine del giorno, chiedo di accantonare l'emendamento per presentare successivamente il testo dell'ordine del giorno.
PRESIDENTE. Senatrice Germontani, la proposta della Presidenza andava già in questa direzione, vale a dire sospendere l'esame del provvedimento per passare al secondo punto all'ordine del giorno.
Se non vi sono obiezioni procediamo in questo senso. Pertanto, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.
---------------------------------
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (601 -711-1171-1198)
Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:
Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria (601)
Disciplina dell'ordinamento della professione forense (711)
Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare (1171)
Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (1198)
ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 2.
Accantonato
(Disciplina della professione di avvocato)
1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge in via abituale e prevalente le attività di cui ai commi 5 e 6.
2. L'avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l'attuazione concreta della giustizia nella società e nell'esercizio della giurisdizione, ha la funzione indispensabile di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti in ogni sede.
3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti esclusivamente coloro che hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa avanti tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla avanti le giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, l'ordine forense e l'avvocato sono soggetti soltanto alla legge.
5. Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.
6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata.
7. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.
8. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
2.2
DELLA MONICA, ICHINO, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARINO IGNAZIO, MORANDO, PORETTI, TONINI, NEROZZI
Approvato
Al comma 1, sopprimere le parole: «in via abituale e prevalente».
2.200
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Id. em. 2.2
Al comma 1, sopprimere le parole: «in via abituale e prevalente».
2.201
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Id. em. 2.2
Al comma 1, sopprimere le parole: «in via abituale e permanente».
2.202
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, ICHINO, NEROZZI
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «di cui ai commi 5 e 6» con le seguenti: «di cui al comma 2».
2.203
CARUSO
Respinto
Sopprimere il comma 2.
2.204
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Id. em. 2.203
Sopprimere il comma 2.
2.205
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Id. em. 2.203
Sopprimere il comma 2.
2.206
CARUSO
Ritirato
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L'avvocato, in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, è, in qualsiasi occasione di esercizio della giurisdizione, soggetto necessario e non sostituibile per la tutela effettiva dei diritti e degli interessi della persona.».
2.207
PERDUCA, PORETTI, BONINO
Respinto
Sostituire il comma 2 con il seguente: «L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti».
2.208
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Sost. id. em. 2.207
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei propri diritti».
2.209
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Respinto
Al comma 2, sopprimere le parole: «in ogni sede».
2.210
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Id. em. 2.209
Al comma 2 sopprimere le parole: «in ogni sede».
2.211
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, LEGNINI, NEROZZI
Respinto
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«in attuazione dei principi della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».
2.5 (testo 2)
DELLA MONICA, FINOCCHIARO, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, FRANCO VITTORIA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, NEROZZI
Accantonato
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta, per chi versa nelle condizioni soggettive previste dalla legge, l'estensione delle tutele previste dagli articoli 16 e 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Ministro delle pari opportunità e sentito il Consiglio Nazionale Forense che si esprime nelle forme di cui all'articolo 1, commi 3,4 e 5.
2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2-quater.
2-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:
a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;
b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;
c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.
2-quinquies. Dall'attuazione del comma 2-quater devono derivare risparmi non inferiori a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».
2.212
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Respinto
Al comma 3, sostituire le parole: «L'iscrizione ad un albo circondariale» con le seguenti: «Il superamento dell'esame di stato di cui all'articolo 46» e sopprimere le parole: «Possono essere iscritti esclusivamente coloro che hanno superato l'esame di stato di cui all'articolo 46».
2.213
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Id. em. 2.212
Al comma 3 sostituire le parole: «L'iscrizione ad un albo circondariale» con le seguenti: «Il superamento dell'esame di stato di cui all'articolo 46». Sopprimere le parole: «Possono essere iscritti esclusivamente coloro che hanno superato l'esame di stato di cui all'articolo 46».
2.214
CENTARO
Approvato
Al comma 3, dopo le parole: «l'esame di Stato di cui all'articolo 46» inserire le seguenti: «, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge».
2.215
D'ALIA
V. testo 2
Al comma 3, dopo le parole: «all'articolo 46» inserire le seguenti: «nonché docenti universitari in materie giuridiche, magistrati e dirigenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali in possesso della laurea in Giurisprudenza».
2.215 (testo 2)
D'ALIA
Accantonato
Al comma 3, dopo le parole: «all'articolo 46» inserire le seguenti: «nonché docenti universitari in materie giuridiche ».
2.6
DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, GHEDINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, NEROZZI
Respinto
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «coloro che hanno superato l'esame di stato di cui all'articolo 46» inserire le seguenti: «, salvo le eccezioni previste dalla legge».
2.216
CARUSO
Ritirato
Al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con il seguente: «L'avvocato, fermo l'eventuale obbligo di iscrizione all'albo speciale previsto dall'articolo 21, può esercitare l'attività di difesa avanti tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica.».
2.217
CARUSO
Ritirato
Al comma 3 sopprimere il quinto periodo.
Conseguentemente, all'articolo 65, sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. La sussistenza dei nuovi requisiti per l'iscrizione negli albi, come prescritti dalla presente legge, è richiesta solo nel caso in cui la relativa domanda è stata proposta dopo la sua entrata in vigore. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, è cancellato dall'albo l'avvocato che, essendo stato diffidato a provvedervi dal Consiglio dell'ordine di appartenenza, non abbia provveduto entro il termine che gli è assegnato e che non può essere minore di novanta giorni, a rimuovere le condizioni di incompatibilità eventualmente sussistenti o sopravvenute per effetto delle disposizioni nella stessa contenute.».
2.218
GERMONTANI, ZANETTA
Accantonato
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta per la donna avvocato in stato di maternità, nei due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi allo stesso, il diritto ad ottenere, a tutela della salute della madre e del nascituro, il rinvio di udienza ogni qual volta la presenza del difensore sia essenziale per l'espletamento della sua funzione. Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e del Consiglio Nazionale Forense».
2.219
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Accantonato
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta per la donna avvocato in stato di maternità, nei due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi allo stesso, il diritto ad ottenere, a tutela della salute della madre e del nascituro, il rinvio di udienza ogni qual volta la presenza del difensore sia essenziale per l'espletamento della sua funzione. Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministero della giustizia su proposta del Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio e del Consiglio Nazionale Forense.»
2.220
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Accantonato
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta per la donna avvocato in stato di maternità, nei due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi allo stesso, il diritto ad ottenere, a tutela della salute della madre e del nascituro, il rinvio di udienza ogni qual volta la presenza del difensore sia essenziale per l'espletamento della sua funzione. Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e del Consiglio Nazionale Forense».
2.221
ICHINO, CECCANTI, MARINO IGNAZIO, MORANDO, PORETTI, TONINI, PERDUCA (*)
Respinto
Sopprimere il comma 4.
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
2.222
CARUSO
Respinto
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto solo alla legge.».
Conseguentemente, all'articolo 23, comma 3, sostituire le parole: «sono soggetti esclusivamente alla» con le seguenti: «nell'esercizio delle loro funzioni sono soggetti esclusivamente alla legge, fatta salva la».
2.223
CARUSO
Approvato
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto solo alla legge.».
2.224
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Respinto
Sopprimere il comma 5.
2.225
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Id. em. 2.224
Sopprimere il comma 5.
2.226
PASTORE
Respinto
Sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:
«5. All'avvocato sono riservate in via esclusiva, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.
6. Compete agli avvocati l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale».
2.227
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Respinto
Al comma 5 sostituire le parole: «, e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali,» con le parole: «e la difesa avanti agli organi giurisdizionali.».
2.228
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Id. em. 2.227
Al comma 5 sostituire le parole: «, e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali,» con le seguenti: «e la difesa avanti agli organi giurisdizionali».
2.229
CARUSO
Respinto
Al comma 5 dopo la parola: «giurisdizionali» aggiungere le seguenti: «nei procedimenti di mediazione e di conciliazione».
2.230
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Respinto
Al comma 5 sopprimere le parole: «e nelle procedure arbitrali rituali,».
2.231
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Sost. id. em. 2.230
Al comma 5 sopprimere le parole: «, nelle procedure arbitrali rituali,».
2.232
VICARI
Respinto
Al comma 5 sopprimere la parola: «rituali» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non è necessaria l'assistenza di un avvocato nelle sole procedure il cui valore non ecceda quello fissato dal primo comma dell'articolo 82 del codice di procedura civile».
2.233
BETTAMIO, VALDITARA
Ritirato
Sopprimere il comma 6.
2.234
SACCOMANNO
Ritirato
Sopprimere il comma 6.
2.235
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Accantonato
Sopprimere il comma 6.
2.236
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Accantonato
Sopprimere il comma 6.
2.237
DELLA MONICA, GIARETTA, ICHINO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, MORANDO, PORETTI, TONINI, NEROZZI
Accantonato
Sopprimere il comma 6.
2.238
ICHINO, DELLA MONICA, GIARETTA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, MORANDO, PORETTI, TONINI, MOLINARI, NEROZZI, PERDUCA (*)
Accantonato
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. L'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale può essere svolta anche mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata, nell'interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
2.239
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Accantonato
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati, se finalizzate a valutare l'opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L'assistenza e la consulenza stragiudiziali sono consentite anche ai non iscritti all'albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».
2.240
CENTARO
Accantonato
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività libero-professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È consentita la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale, anche mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata, nell'interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti».
2.241
GIARETTA, DELLA MONICA, ICHINO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, MORANDO, PORETTI, TONINI, MOLINARI, NEROZZI
Accantonato
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Fuori dai casi previsti dalla legge, l'attività libero-professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. Sono in ogni caso consentite le attività aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale, anche mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuati va e coordinata, nell'interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti».
2.242
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Accantonato
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, finalizzata esclusivamente all'espletamento di uno specifico mandato rientrante nell'ambito delle attività di cui al predetto articolo, nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».
2.243
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Accantonato
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 TULPS nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».
2.444
D'ALIA
Accantonato
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività libero-professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale a vantaggio del datare di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché delle società del gruppo. È altresì consentita la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, nell'interesse di associati ed iscritti».
2.245
CENTARO, MUGNAI, AMATO
V. testo 2
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Fuori dai casi previsti dalla legge, l'attività libero-professionale di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata avente ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale a vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonchè delle società controllate o collegate del gruppo. È, altresì, consentita nelle medesime forme e con gli stessi limiti la prestazione di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle diverse articolazioni, nell'interesse di associati e di iscritti.
2.245 (testo 2)
CENTARO, MUGNAI, AMATO (*)
Accantonato
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Fuori dai casi previsti dalla legge, l'attività libero-professionale di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata avente ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale a vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonchè delle società controllate o collegate del gruppo. È, altresì, consentita nelle medesime forme e con gli stessi limiti la prestazione di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle diverse articolazioni, nell'interesse di associati e di iscritti. È fatta salva la facoltà di svolgere consulenza legale per i professori universitari in materie giuridiche laureati in giurisprudenza.
________________
(*) I senatori Bettamio, Valditara, Saccomanno e Bonfrisco aggiungono la firma in corso di seduta
2.246
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Accantonato
Al comma 6 sopprimere il primo periodo.
Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: «, in ogni caso,».
2.247
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Accantonato
Al comma 6, sopprimere il primo periodo.
Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: «, in ogni caso,».
2.248
POLI BORTONE
Accantonato
Al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola: «professionale» e, in fine, aggiungere le parole: «se svolta in forma di libera professione».
2.249
CARUSO
Accantonato
Al comma 6 sostituire le parole: «professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso,» con le seguenti: «di consulenza legale sul diritto nazionale, comunitario e internazionale, e di assistenza stragiudiziale è riservata in via esclusiva all'avvocato e, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, all'avvocato stabilito. È tuttavia».
2.250
VICARI
Accantonato
Al comma 6 sopprimere le parole: «o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».
2.251
CARUSO
Accantonato
Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il datore di lavoro è costituito in forma di impresa, le attività previste nel presente comma possono essere altresì svolte anche in vantaggio dell'impresa controllante o controllata, o di quelle collegate o, in ogni caso, di quelle facenti parte del medesimo gruppo».
2.252
PINZGER
Accantonato
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È consentita altresì l'attività delle associazioni di categoria avente per oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale nei confronti dei loro associati iscritti».
2.253
CARUSO
Accantonato
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
«6-bis. Le attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale di cui al comma 6, che non siano svolte dall'avvocato, non possono in nessun caso formare oggetto di cessione a terzi, anche qualora ciò avvenga a titolo gratuito. È nullo ogni patto contrario.».
2.254
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Respinto
Sopprimere il comma 7.
2.255
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Id. em. 2.254
Sopprimere il comma 7.
2.256
D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, ICHINO, GHEDINI, CECCANTI, ADAMO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, BERTUZZI, NEROZZI
Ritirato
Sopprimere il comma 7.
2.257
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Respinto
Al comma 7, sopprimere le parole: «o siano stati».
2.258
D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, ICHINO, GHEDINI, CECCANTI, ADAMO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, BERTUZZI, NEROZZI
Ritirato
Al comma 7, dopo le parole: «nonché agli avvocati dello Stato» aggiungere le seguenti: «e in tutti gli altri casi previsti dalla legge».
G2.100
LEDDI, BONFRISCO
V. testo 2
Il Senato,
premesso che l'impatto della crisi ha reso ancora più evidente la necessità di proporre correttivi ai parametri degli studi di settore ed una adeguata considerazione delle motivazioni che possono giustificare un risultato inferiore a quello proposto dallo studio integrato con gli interventi correttivi.
In particolare occorre tenere conto che i professionisti donna sono obbligate ad assenze anche prolungate o non prevedibili - e quindi non organizzabili sistematicamente - per le ineludibili esigenze di crescita dei figli nei primi anni di età con diretta e preponderante incidenza rispetto allo svolgimento dell'attività professionale.
Di queste condizioni particolari si deve tenere conto in ordine alla valutazione di risultati di non congruità o incorenza emergenti dagli studi di settore per evitare presunzioni fiscali non rispondenti alla realtà,
impegna il Governo a emanare disposizioni esplicite al fine di valutare gli effetti della gravidanza e del puerperio e delle situazioni ad essa assimilabili sugli studi di settore, per le donne avvocato ed altresì per tutte le donne professioniste che operano a livello individuale cui queste condizioni non possono non indurre riduzioni di ricavi e compensi.
G2.100 (testo 2)
LEDDI, BONFRISCO (*)
Non posto in votazione (**)
Il Senato,
premesso che l'impatto della crisi ha reso ancora più evidente la necessità di proporre correttivi ai parametri degli studi di settore ed una adeguata considerazione delle motivazioni che possono giustificare un risultato inferiore a quello proposto dallo studio integrato con gli interventi correttivi.
In particolare occorre tenere conto che i professionisti donna sono obbligate ad assenze anche prolungate o non prevedibili - e quindi non organizzabili sistematicamente - per le ineludibili esigenze di crescita dei figli nei primi anni di età con diretta e preponderante incidenza rispetto allo svolgimento dell'attività professionale.
Di queste condizioni particolari si deve tenere conto in ordine alla valutazione di risultati di non congruità o incorenza emergenti dagli studi di settore per evitare presunzioni fiscali non rispondenti alla realtà,
impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare provvedimenti al fine di tenere conto degli effetti della gravidanza e del puerperio e delle situazioni ad essa assimilabili sugli studi di settore, per le donne avvocato ed altresì per tutte le donne professioniste che operano a livello individuale cui queste condizioni non possono non indurre riduzioni di ricavi e compensi.
________________
(*) Le senatrici Della Monica, Incostante e Bianchi aggiungono la firma in corso di seduta
(**) Accolto dal Governo
| < Prec. | Succ. > |
|---|





