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LEGGI DI SEGUITO IL RESOCONTO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL SENATO n. 367 del 28/4/2010, CON (ALL'ALL. A) L'ELENCAZIONE DEGLI ORDINI DEL GIORNO E DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI E INDICAZIONE DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE DEGLI STESSI ...
Legislatura 16º - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 367 del 28/04/2010
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza della vice presidente BONINO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).
Si dia lettura del processo verbale.
DI NARDO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 21 aprile.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,34).
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(601) GIULIANO. - Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria
(711) CASSON ed altri. - Disciplina dell'ordinamento della professione forense
(1171) BIANCHI ed altri. - Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare
(1198) MUGNAI. - Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (ore 9,34)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 601, 711, 1171 e 1198.
Ricordo che nella seduta di ieri è stata data lettura del parere della 5a Commissione permanente.
Passiamo all'esame degli ordini del giorno, su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VALENTINO, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G100 e G101.
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presidente, anche il parere del Governo sugli ordini del giorno in esame è contrario.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G100.
PORETTI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Senatrice Poretti, interviene in dichiarazione di voto?
PORETTI (PD). In realtà, signora Presidente, questi ordini del giorno neanche sono stati illustrati.
PRESIDENTE. Senatrice Poretti, gli ordini del giorno si illustrano durante la discussione generale.
PORETTI (PD). Che però è avvenuta prima del deposito degli emendamenti: quindi, di fatto, è stata impedita l'illustrazione degli ordini del giorno. Questo provvedimento si sta trascinando a singhiozzo in Aula: quello che è avvenuto ieri con il parere della Commissione bilancio, in realtà, è avvenuto anche con gli ordini del giorno, con termini di presentazione che slittavano. Comunque, posso limitarmi alla dichiarazione di voto. Siccome chiederò anche il voto elettronico, inizio adesso la dichiarazione di voto?
PRESIDENTE. Senatrice, lei ha dieci minuti per la dichiarazione di voto.
PORETTI (PD). La ringrazio, signora Presidente. Anzitutto, credo sia utile la lettura di questo primo ordine del giorno, perché con un parere contrario del relatore e del Governo in realtà si fa un'altra operazione, che è quella di dire che al relatore ed al Governo non importa assolutamente alcunché del parere espresso dall'Antitrust in merito al disegno di legge in esame; anzi, non solo al relatore Valentino ed al Governo non importa, ma sono contrari a tale parere.
L'ordine del giorno G100 riguarda il Consiglio nazionale forense. Il disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione, in realtà non è poi cambiato moltissimo rispetto ai vari testi inizialmente presentati. È cambiato, però, in parte in ordine al CNF: sono state eliminate alcune potestà regolamentatorie che erano davvero incredibili, perché tutta la materia sarebbe stata disciplinata e autodisciplinata dal Consiglio nazionale forense. Parzialmente, però, grazie ad alcune modifiche apportate dalla Commissione, in realtà, questo potere regolamentatorio ora fa capo al Ministero della giustizia, sempre sentito il parere del Consiglio nazionale forense. Quindi, in parte si è sicuramente rimediato all'eccesso di potere di tale organo. Resta comunque un impianto incentrato sul Consiglio nazionale forense, perché di questo rimane traccia negli articoli che proponiamo di modificare con alcuni emendamenti da noi presentati.
Ricordo che a metà settembre l'Antitrust ha adottato un parere, ma la Commissione non ha avuto neanche il buon gusto di audire il suo Presidente, né di recepire alcunché di tale segnalazione. Si tratta di una segnalazione molto corposa, suddivisa in capitoli, che affronta varie parti del provvedimento che ledono la concorrenza e che di fatto entrano in contrasto con trattati internazionali e, in particolare - cosa che dovrebbe interessarci - con direttive europee, rischiando poi di dare avvio a procedure di infrazione in sede di Unione europea. Pertanto, abbiamo deciso - non soltanto noi senatori radicali Poretti, Perduca e Bonino, ma anche i senatori Ichino e Sangalli - di tradurre questo parere dell'Antitrust in un ordine del giorno.
Quindi, l'ordine del giorno G100 in realtà non è scritto da noi presentatori ma dall'Antitrust e l'impegno che si richiede al Governo è lo stesso richiesto dall'Antitrust. L'ordine del giorno infatti recita: «Il Senato, premesso che la proposta di riforma in esame attribuisce la potestà regolamentare al Consiglio nazionale forense (CNF), rimettendo alle decisioni di quest'ultimo la disciplina di numerosi importanti aspetti della professione forense (articolo 3 e seguenti e articolo 32 e seguenti del disegno di legge); considerato che siffatta attribuzione risulta in contrasto con i principi comunitari di concorrenza che esigono una netta distinzione tra la regolazione autoritativa delle attività private, che deve essere appannaggio di soggetti pubblici, effettiva espressione di interessi generali, e le varie forme di autodisciplina dei propri interessi che possono essere dettate dagli stessi privati interessati, impegna il Governo a provvedere a modificare il testo eliminando la previsione di un'attribuzione di potestà regolatoria in capo al CNF, che si trova di per sé in una posizione di conflitto di interessi, in quanto tale disposizione potrebbe determinare importanti restrizioni della concorrenza tra i professionisti».
In pratica con questo disegno di legge si affida al Consiglio nazionale forense un triplice ruolo: innanzitutto quello di legislatore, e non solo come artefice del codice deontologico, che per la Cassazione, lo ricordo, ha forza di legge, ma anche come integratore attraverso una marea di regolamenti delle lacunose norme di legge; poi, gli si affida anche il compito di amministratore: si vorrebbero addirittura ampliati i poteri del CNF nei confronti dell'Ordine degli avvocati, con conseguente mostruosa carenza di terzietà del Consiglio nazionale forense quando sia vestito da giudice negli atti posti in essere in tema di disciplina e tenuta degli albi, da quei medesimi ordini locali dei quali il CNF è vero e proprio consulente attraverso circolari e pareri della sua commissione consultiva; infine, gli si attribuisce il ruolo di giudice speciale.
Insomma, il Consiglio nazionale forense fa e disfa davvero tutto. Ho ricordato poc'anzi l'articolo 3, dove si prevede, al comma 3, che le norme deontologiche la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, sono ancora tutte emanate dal Consiglio nazionale forense, peraltro senza aver sentito altri pareri (non dipende, quindi, dal Ministero perché si tratta di un'autodisciplina). È ancora peggio quando agli articoli 32 e 33 si definisce il Consiglio nazionale forense. Si prevede, ad esempio, che il CNF emani ed aggiorni periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione e curi la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale. Insomma, si prevede che il CNF faccia effettivamente tutto ed abbia, tra l'altro, il compito di legislatore interno; ma poi, come se fosse un ente pubblico, si prevede che abbia come compito precipuo anche quello di favorire l'interesse pubblico e degli utenti che si rivolgono all'avvocatura, che eventualmente potrebbero chiedere sanzioni disciplinari per violazione del codice deontologico e quant'altro.
Mi auguro che la maggioranza e tutti i senatori presenti riflettano nel merito, non tanto per le argomentazioni addotte da noi, quanto per il parere espresso dall'Antitrust. Spero, dunque, che con la votazione dell'ordine del giorno G100 essi non smentiscano, ed anzi prendano seriamente in considerazione la segnalazione dell'Antitrust, rispetto alla quale invito il rappresentante del Governo ed il relatore a riflettere prima di esprimere un parere così negativo e tranchant. Per tale motivo, sull'ordine del giorno G100 chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Poiché non sono ancora trascorsi i venti minuti di preavviso, sospendo la seduta fino alle ore 9,54.
(La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 9,55).
Riprendiamo i nostri lavori.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G100, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G101.
PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERDUCA (PD). Signora Presidente, le pagine dei giornali di stamani sono piene di quanto detto dal Presidente della Repubblica ieri nell'incontrare i nuovi magistrati: in sostanza, si chiede ai magistrati di fare autocritica. Non è che da questi banchi si possa chiedere all'avvocatura di fare autocritica, però, in base a quanto ci è stato detto, questa proposta è stata ampiamente condivisa con l'avvocatura italiana nel merito e anche nel metodo, dando adito a critiche molto aspre che hanno occupato parte della nostra discussione generale relativamente al fatto che risulta poco liberale (non che all'interno della maggioranza vi siano, ahinoi, esempi fulgidi di questa ideologia politica) coinvolgere gli interessati ad autoriformarsi, perché in effetti il rischio che venga fuori tutto tranne che una riforma è altissimo.
Questo secondo ordine del giorno, sottoscritto dalle senatrici Poretti, Bonino e dai senatori Ichino, Sangalli e da me, affronta la questione, anch'essa sollevata dall'Antitrust, relativa all'accesso alla professione. Noi riteniamo che questa proposta di governo della professione forense tutto sia tranne che qualcosa in linea con una società aperta alla concorrenza, all'accesso alle professioni ed alle critiche, visto e considerato che purtroppo, anche su questo ordine del giorno, che ancora una volta recepisce le critiche dell'Antitrust, tanto il relatore quanto il Governo hanno dato un parere negativo. E questo, provenendo dai rappresentanti della professione liberale - che non necessariamente, ripeto, devono essere liberali, ma che tuttavia hanno a che fare con il rispetto dei diritti - preoccupa.
Leggo le parti che secondo noi sono salienti. Si ricorda cioè ancora una volta il parere dell'Antitrust, dove si rileva che le nuove misure relative all'accesso alla professione forense, previste nel disegno di legge in esame, irrigidiscono la scelta di chi vorrebbe intraprendere la carriera forense, prevedendo nuovi ostacoli e limitazioni per lo svolgimento del tirocinio e limitando in tal modo la flessibilità dell'aspirante avvocato che, in una fase del tutto prodromica e densa di incertezze rispetto al momento dell'effettivo inizio dell'attività con il conseguimento del titolo, è indotto a scegliere, in via esclusiva, la professione forense (articoli 40 - 42 del disegno di legge); l'Antitrust aveva inoltre osservato «che l'iscrizione al registro dei praticanti, per la quale oggi è richiesto soltanto il possesso della laurea magistrale in giurisprudenza, secondo quanto previsto nel disegno di legge in esame, viene subordinata al superamento di un test di ingresso». Questo tipo di tecniche ha dato ampia dimostrazione di essere inefficace in altri contesti.
Numerose sono le nuove limitazioni relative all'attività del praticante. Così, ad esempio, si richiede che la pratica venga svolta presso lo studio di un avvocato con almeno 5 anni di anzianità. Ogni avvocato non si potrà avvalere di più di due praticanti. Si introduce l'incompatibilità dell'attività di tirocinio con qualsiasi rapporto di impiego pubblico o privato, con l'esercizio dell'attività di impresa e con lo svolgimento anche di altri tirocini; viene inoltre limitato l'ambito di attività professionale proprio del tirocinante, prevedendo così che lo stesso, decorso un anno dall'iscrizione nel registro dei praticanti, possa esercitare attività professionale iscrivendosi all'Albo dei praticanti abilitati al patrocinio, ma soltanto in sostituzione dell'avvocato presso cui svolge la pratica e per i procedimenti civili e penali di minore entità.
Questa disciplina, dal punto di vista concorrenziale, secondo l'Antitrust ma anche secondo chi avrebbe incluso all'interno del proprio programma di Governo un punto fondamentale, la libertà di mercato mirando ad eliminare quanti più limiti possibili all'irrigidimento tipico e burocratico di un settore economico italiano, irrigidimenti ed impedimenti burocratici che per l'appunto, nella scorsa legislatura, il Governo Prodi, grazie all'allora ministro Bersani aveva iniziato ad allentare), appare idonea ad avvantaggiare le posizioni economiche degli avvocati abilitati, che possono avvalersi dell'attività dei tirocinanti eventualmente a titolo gratuito, e risulta persino peggiorativa rispetto a quanto attualmente previsto nel codice deontologico degli avvocati, dove, all'articolo 26, comma 1, è sancito che, dopo un periodo iniziale, l'avvocato deve fornire al praticante un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto. Non contemplare nella proposta di riforma una disposizione di analoga portata aggrava la posizione del tirocinante, consolidando la prassi che vede spesso il praticante costretto ad offrire i propri servizi in cambio della semplice possibilità di svolgere la pratica forense.
In sede di replica il relatore ci ha detto che ci si dovrebbe giovare - forse voleva dire addirittura beare - del fatto che si può fare tirocinio in uno studio di un certo livello, per cui basta poi far sapere che si è fatto pratica in quel tipo di studio che le porte si aprono. Però, andando a vedere anche altri articoli della proposta di riforma, le porte non si apriranno perché ne sono state create di seconde, terze, quarte quinte, realizzando una vera e propria corsa ad ostacoli.
I firmatari di questo ordine del giorno chiedono al Governo di assumere l'impegno: ad intervenire in merito alla regolamentazione del tirocinio, escludendo la previsione di oneri ingiustificati a carico del praticante; a prevedere lo svolgimento del tirocinio già durante il corso universitario, introducendo a tal fine lauree abilitanti; a ridurre la durata del tirocinio; a introdurre misure che riducano i costi per chi è obbligato a svolgerlo; a prevedere forme di sussidio (premi o borse di studio) al fine di garantire a tutti la possibilità di accedere alla pratica professionale; a prevedere e a valorizzare il tirocinio svolto in forme alternative rispetto a quello effettuato presso gli studi legali privati ovvero presso l'Avvocatura dello Stato, tenendo in considerazione anche, ad esempio, l'attività svolta presso gli uffici legali d'imprese, ovvero di autorità indipendenti, agenzie pubbliche e altre istituzioni in cui viene svolta attività legale. Paradossalmente, chi lavora per un Tribunale penale internazionale, per la Corte penale internazionale o per le Nazioni Unite deve ricominciare tutto daccapo.
Infine, si impegna il Governo a rinnovare il meccansimo dei corsi di indirizzo professionale previsti obbligatoriamente ai sensi del presente disegno di legge, in maniera tale che la frequenza a tali corsi possa sostituire validamente il tirocinio diventandone parte integrante. Per questi motivi, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico di questo ordine del giorno.
PEGORER (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PEGORER (PD). Signora Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Senatore Pegorer, le faccio notare che è intervenuta una richiesta di voto elettronico che, in questo caso, ha la precedenza sulla sua richiesta.
Naturalmente, nel corso dei lavori ella potrà richiedere la verifica del numero legale
MARITATI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARITATI (PD). Signora Presidente, chiedo di apporre la mia firma all'ordine del giorno G101.
D'AMBROSIO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'AMBROSIO (PD). Signora Presidente, intervengo per sottoscrivere l'ordine del giorno G101 e per dichiarare il mio voto favorevole su di esso.
C'è una questione che stiamo dimenticando tutti, perché avendo fretta di affrontare determinate questioni dimentichiamo quella in questo momento più importante, così come la dimenticammo nella passata legislatura allorquando ci occupammo dell'ordinamento giudiziario. Purtroppo, ciò che nuoce in questo momento ai fini della preparazione dei giovani sono le nostre università, che furono finanziate in relazione al numero degli iscritti e dei laureati. Di conseguenza, io ricordo perfettamente, e lo ricorda sicuramente anche il relatore, che al momento di ammettere al concorso in magistratura i giovani laureati con 110 e lode senza che avessero frequentato il biennio specialistico, la difficoltà di accogliere questa linea per avere magistrati giovani fu motivata dal dover prestare attenzione al fatto che le lauree non sono tutte uguali: chi consegue la laurea a Padova ha seguito un cursum studiorum molto difficile, così come chi si laurea a Pavia. Invece, chi si laurea in università più piccole consegue la votazione di 110 e lode molto facilmente.
Noi decidemmo, proprio per questo ragione, di non agire in quel modo. Anche questa volta, noi ci accingiamo ad approvare una riforma dell'ordinamento forense senza aver tenuto conto del presupposto fondamentale di una riforma universitaria, che tenda a fare in modo che dalle nostre università esca gente molto preparata. Quindi, tutte le ragioni esposte in questi ordini del giorno sono più che fondate, relativamente alla circostanza che in questo modo non si favoriscono i giovani e che si creerà una sorta di casta chiusa, perché alla professione forense potranno accedere solo coloro che hanno la possibilità di frequentare ulteriori corsi.
Un'altra scelta che secondo me è stata fortemente sbagliata è quella di togliere quel corso di formazione per le professioni forensi che parificava la pratica fatta presso gli studi legali a quella svolta presso i magistrati. Forse la conflittualità che si è venuta a creare e che si sta creando tra magistratura e avvocatura dipende anche da questa pessima conoscenza. Vorrei ricordare che uno dei nostri Padri costituenti disse a tale proposito che sarebbe stato opportuno che gli avvocati e i magistrati si scambiassero addirittura le loro funzioni. Invece, in questo ordinamento giudiziario vediamo che tutto ciò viene eliminato e che si chiude e si polarizza sempre la formazione esclusivamente sugli studi legali, fatto che va contro ogni logica e soprattutto contro i giovani, creando una serie di ostacoli, com'è già stato messo in evidenza. (Applausi dal senatore Filippi Marco).
DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G.101, essendo questo sulla stessa linea degli emendamenti da noi presentati.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G101, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198
PRESIDENTE.
Passiamo all'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.
Procediamo all'esame dell'articolo 1, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
CARUSO (PdL). Signora Presidente, l'emendamento 1.200 sarà da me ritirato: so che la senatrice Alberti Casellati ed il relatore sono dell'opinione di seguire un altro tracciato rispetto a quello che l'emendamento propone. Tengo a solo a dire due parole sulla via che era qui prefigurata: da una parte riconsegnare in tutto e per tutto al Ministro della giustizia, che ne ha la vigilanza, il compito, attraverso i regolamenti e la normazione secondaria, di dare attuazione alla legge; dall'altra, creare un controllo rafforzato, sia a valle che a monte, a monte, attraverso la consultazione con il Consiglio nazionale forense e le più rappresentative associazioni di avvocati; a valle, attraverso un doppio controllo parlamentare da parte delle Commissioni permanenti. Tuttavia, come le ho anticipato, ritiro questo emendamento. Non ritiro tuttavia altri emendamenti, per esempio l'1.209, che sono frazioni di questa riscrittura complessiva: se il relatore e il Governo riterranno che potranno essere utili e funzionali al risultato finale saranno accolti, altrimenti saranno destinati all'accantonamento definitivo.
Circa l'emendamento 1.201, abuso in questo momento della pazienza dei colleghi per fare una considerazione che non ripeterò poi più avanti in relazione ad altri emendamenti di uguale tipo. Sono forse delle puntigliosità, e me ne scuso, tuttavia ho ritenuto opportuno che un lavoro operoso, laborioso e attento su questo testo per farlo risultare il migliore possibile dovesse portare anche a questo tipo di emendamenti. Sono persuaso, signora Presidente, che i principi della Costituzione si rispettano senza bisogno di scriverli in una legge; credo invece che in una legge si possa oggettivamente scrivere che la stessa è in attuazione di principi dettati dalla nostra Costituzione: è questo il contenuto dell'emendamento 1.201.
Gli emendamenti 1.206 e 1.207 mirano a rimuovere il vocabolo "imponendo" sostituendolo con il vocabolo "prescrivendo". Anche in questo caso, signora Presidente, converrà con me sul fatto che si tratta di una questione di modesto livello. Credo tuttavia che la legge non debba e non possa imporre mai alcunché: la legge prescrive. Si tratta di una di quelle ipertrofie retoriche, che forse sono state da sempre una caratteristica dell'eloquio dell'avvocato e che, secondo me, non hanno più necessità di essere. Vorrei che questo tipo di retorica fosse consegnata allo stereotipo dell'avvocatura e non entrasse nella nuova legge che la regolamenta. (Applausi del senatore Morando).
PORETTI (PD). Signora Presidente, l'emendamento 1.202, su cui mi auguro ci sia un parere favorevole, introduce al comma 1, accanto al rispetto dei principi costituzionali e della normativa comunitaria, anche la dizione «e dei trattati internazionaliۛ». Occorre, infatti, ricordare che quando legiferiamo e produciamo normative in Italia ci inseriamo in un contesto europeo e internazionale che sarebbe bene tenere sempre a mente.
Certo, avrei dei dubbi che di questa memoria vi sia traccia, visto che al comma 1 del primo articolo si sostiene che la presente legge è emanata nel rispetto non solo della Costituzione ma anche della normativa comunitaria, quando in realtà, nell'articolato, la normativa comunitaria non la si rispetta. Sappiamo bene quello che abbiamo detto fino a poco fa, a proposito dell'accesso alla professione, delle società multidisciplinari, della possibilità di fare informazione e pubblicità, dell'abolizione del divieto delle tariffe minime e massime. Sono aperte procedure di infrazione alle norme europee e avanti alla Corte di giustizia europea siamo chiamati come Paese a rispondere di questi argomenti ormai da molti e molti anni.
Ciò detto, visto che affrontiamo questo disegno di legge e in Assemblea possiamo fare tutte le migliorie del caso, cominciamo intanto ad aggiungere il concetto del rispetto dei trattati internazionali.
Ricordo che l'Accordo GATS, sottoscritto nel 1986 da ben 117 Paesi a conclusione dell'Uruguay Round ed entrato in vigore in Italia nel 1995, prevede al primo articolo che lo «scopo del Trattato è l'erogazione dei servizi in qualsiasi settore di attività, con la sola eccezione dei servizi necessari per l'esercizio dell'attività di Governo». La Commissione redattrice, che fu interpellata dalla Commissione consultiva degli ordini forensi europei, ribadì che «la professione legale è totalmente assimilata all'attività d'impresa, inclusa tra i servizi e soggetta, quindi, allo stesso processo di liberalizzazione» (questa parola magica che poi nella realtà e nel testo viene smentita dove è possibile). Veniva poi lasciata alla decisione delle singole autorità nazionali la possibilità di includere tra i servizi anche la difesa dei cittadini davanti alle Corti, mentre erano compresi gli altri aspetti della professione, in particolare la consulenza. Averla inclusa tra i servizi professionali nel quadro del commercio internazionale non rappresenta una deminutio, bensì il riconoscimento dell'importanza economica di questo settore e della sua dimensione internazionale. Tutti i servizi, al pari delle attività commerciali, sono inquadrati nel GATS, oggi WTO, nelle sessioni del quale cercano un coordinamento i problemi del commercio mondiale.
La Corte di giustizia europea ha da tempo fissato il principio secondo cui «un'organizzazione professionale si comporta come un'associazione di imprese - ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del Trattato - quando i membri del Consiglio sono esclusivamente rappresentanti dei professionisti e nessun organismo esterno può intervenire nella designazione dei membri, i quali non possono essere qualificati come esperti indipendenti e non sono obbligati da alcuna legge a prendere in considerazione (...) l'interesse generale».
Peraltro, lo stesso articolo 85 del Trattato fa obbligo agli Stati membri di non adottare o mantenere in vigore provvedimenti che possano rendere praticamente inefficaci le regole di concorrenza. Le stesse decisioni della Corte di giustizia (casi Arduino e Cipolla) che hanno dichiarato l'ammissibilità delle tariffe, hanno motivato la decisione affermando che «le tariffe sono emanate dallo Stato che non può delegare ad operatori privati, quali sono gli ordini e il Consiglio nazionale forense» - nonostante quanto poi si afferma all'articolo 23 - «la responsabilità di intervenire nel settore economico». Secondo la Corte, inoltre, «gli ordini non hanno un ruolo pubblico e non tutelano interessi pubblici generali, ma sono associazioni di imprese che agiscono essenzialmente a fini privati e tutelano principalmente l'interesse dei propri iscritti». Dopo queste citazioni, in particolar modo di trattati internazionali e di sentenze della Corte di giustizia, riteniamo opportuno sollecitare l'approvazione dell'emendamento 1.202, che si inserisce nel contesto di questa norma e ne allarga il respiro con riferimento non soltanto al rispetto della Costituzione e della normativa comunitaria, ma anche dei trattati internazionali.
Proseguendo con i nostri emendamenti, arriviamo all'1.211, che segue l'emendamento 1.210 dei senatori Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva e Villari, che mi auguro si uniscano a noi nell'opposizione a questo testo, visto che abbiamo molti emendamenti comuni. Si tratta di una sorta di clonazione degli emendamenti che trovo davvero curiosa. Forse, mettere gli emendamenti su Internet nell'ottica di maggiore trasparenza, chiedendo così anche la collaborazione di chi visita i siti radicali, Facebook e quant'altro, ha fatto sì che o i collaboratori o gli stessi senatori in persona, tra cui il senatore Pistorio, li vedessero, e che molti se non quasi tutti gli emendamenti della delegazione radicale del Partito Democratico siano stati clonati dal Movimento per le autonomie‑Alleati per il Sud. Ben venga in questo caso la clonazione, come ben venga la clonazione terapeutica: speriamo però che ci sia un aiuto nell'opposizione al testo in esame.
L'emendamento 1.210 chiede di allungare di un ulteriore anno l'attuazione della legge, con i regolamenti e quant'altro e, quindi, chiede che essa non venga fatta entro un anno, ma entro due. Colleghi senatori - tanto è inutile dircelo - poi arriveremo ad un milleproroghe e prorogheremo ulteriormente. Credo che ciò non avvenga in un'ottica dilatoria, ma semplicemente pragmatica: in un anno non ce la farete mai, quindi tanto vale prevederne due. Tra l'altro, un dubbio viene anche a voi quando al comma 5 scrivete: «Almeno uno dei regolamenti di cui al comma 3 è adottato entro un anno»; perché allora gli altri no? Non si capisce perché al comma 3 dite che i regolamenti di attuazione della legge devono essere emanati entro un anno e, al comma 5, che almeno uno dei regolamenti è adottato entro un anno; l'avete già detto al comma 3 che devono essere adottati entro un anno. Pertanto chiediamo di fare subito questa modifica al comma 3, prevedendo la modifica entro due anni.
Vi è poi l'emendamento 1.215, con cui chiediamo la soppressione delle parole: «per le sole materie di interesse di questa,» (ci riferiamo alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, cui si chiede un parere, limitato però alle sole materie di suo interesse). Se però vogliamo chiedere un parere - e in quest'ottica credo che sia utile - chiediamolo allora un po' su tutto; del resto, esso non è vincolante.
Inoltre, con l'emendamento 1.226 chiediamo di sopprimere il comma 5 di cui parlavo prima. In quel comma si stabilisce infatti che almeno uno dei regolamenti venga adottato entro un anno: tuttavia, tanto vale stabilire che tutti i regolamenti debbano essere adottati entro un anno, se davvero volete attuare questa legge e non volete invece fare solo il regolamento per il tirocinio che è, appunto, quello di cui al comma 5.
DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 1.2, 1.4, 1.205, 1.208, 1.213, 1.217, 1.218. Le ragioni di questi emendamenti si possono trarre già da quanto nella precedente legislatura fu concordato da parte di tutti gli ordini professionali con il Governo dell'epoca: l'accordo dette vita al disegno di legge n. 2160 che riguardava le professioni intellettuali.
Da quel disegno di legge noi abbiamo oggi scorporato la materia dell'avvocatura; ciò non toglie che alcuni principi generali siano perfettamente applicabili. Mi riferisco in particolare a quelle scelte innovative che vogliono evitare, nell'economia della conoscenza e dello sviluppo, una dipendenza degli avvocati da professionalità straniere (noi abbiamo infatti liberi professionisti particolarmente qualificati), impedendo di misurarsi nei mercati internazionali e, soprattutto, di sviluppare il merito dei giovani.
La nostra proposta di emendamenti si caratterizza pertanto per una scelta precisa: conferire ai contenitori socio-istituzionali delle professionalità, quali sono gli ordini (in particolare dell'avvocatura), una fisionomia organizzativa e funzionale del tutto priva di connotati autoreferenziali e corporativi e piuttosto un'identità proiettata nell'interesse dell'utenza, del libero mercato e, soprattutto, del futuro dei giovani. Infatti, soltanto una nuova e moderna ragion d'essere può giustificare il mantenimento del sistema ordinistico con il collaterale riconoscimento di associazioni professionali, sempre che rispondano agli interessi generali della prospettiva dell'utenza e della necessità di riconoscere un libero accesso ai giovani, sia pure con le dovute cautele per assicurare che il merito venga riconosciuto e che questo determini una selezione che successivamente il mercato produrrà nell'ambito dell'esercizio della professione.
L'idea è quindi quella di dettare una disciplina di base a carattere generale, che in passato veniva lasciata ai decreti legislativi da approvare, e che oggi noi riteniamo debba invece essere approvata con regolamento del Ministro della giustizia (visto che è stata diversamente configurata la proposta di legge), purché vengano sentiti una serie di organismi e istituzioni che possano garantire al Ministro una consulenza sui temi di interesse. Mi riferisco, in particolare, alla necessità di sentire il Consiglio nazionale forense, i Consigli dell'Ordine territoriali, le associazioni maggiormente rappresentative individuate come tali dal Congresso nazionale forense (ricordo che quest'ultimo era stato già indicato nella proposta dello stesso Consiglio nazionale forense come l'organo che avrebbe dovuto individuare le associazioni maggiormente rappresentative) e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per le materie di competenza.
Inoltre, il Ministro può acquisire il parere del CSM per i profili riguardanti l'organizzazione e il funzionamento della giustizia. Comunque, non potendosi imporre al Ministro di sentire necessariamente l'Autorità garante della concorrenza, nell'emendamento 1.213 si è ritenuto di richiamare un altro organismo di rilevanza costituzionale quale il CNEL che riassume le professionalità e l'associazionismo di vario genere e può interpellare anche tale Autorità per i profili di carattere economico e sociale e per le conseguenti ricadute.
Tutto questo deve servire a garantire, attraverso il sistema ordinistico, la libertà di concorrenza dei professionisti, nonché il libero ingresso alla professione di avvocato, in conformità al diritto comunitario, e l'accesso alla stessa delle giovani generazioni. Per questo, l'emendamento 1.208 prevede, come compiti essenziali degli organi nazionali e territoriali, l'adozione di iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione di borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico e l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione di cui all'articolo 11. Inoltre, tra tali compiti sono comprese la collocazione di giovani presso studi professionali, perché può accadere che un giovane meritevole non riesca a trovare una collocazione per il praticantato, ed anche l'organizzazione di corsi integrativi. Per questo dicevo che l'ordine del giorno G101cui ho aggiunto la mia firma era perfettamente in linea con la nostra proposta emendativa.
L'emendamento 1.208 prevede, inoltre, la destinazione di una parte delle risorse economiche, ivi comprese le rendite finanziarie e da utilizzazione del patrimonio, degli ordini, albi e collegi alle suddette iniziative, anche istituendo apposite fondazioni, il che è in linea anche con il parere della 5a Commissione. Tutto questo troverà sviluppo successivo nelle norme a favore dei giovani meritevoli e per la selezione del mercato anche attraverso la possibilità di prevedere una delega al Governo per l'istituzione di lauree abilitanti direttamente all'esercizio della professione.
*ICHINO (PD). Signora Presidente, colleghi, uno dei problemi più delicati nella regolamentazione delle libere professioni, direi forse il problema cruciale, è costituito da una gravissima asimmetria informativa tra il libero professionista e il cliente (o paziente, quando si tratta di un medico) non soltanto circa la qualità della prestazione che viene svolta ma talvolta addirittura circa l'oggetto della prestazione che deve essere svolta. Il professionista per definizione è quello che se ne intende, che sa; il cliente, invece, non sa.
Questa situazione determina in numerose situazioni un conflitto d'interessi grave tra professionista e cliente. Il professionista si trova a poter scegliere tra diverse strade; e può accadere che quella più vantaggiosa per il cliente non sia quella più vantaggiosa per il professionista, nel nostro caso per l'avvocato.
La funzione essenziale dell'Ordine, cioè dell'istituzione preposta al controllo sullo svolgimento di una professione, in questo caso l'Ordine forense, dovrebbe essere proprio quella di compensare, in qualche modo, questa asimmetria informativa; cioè, in particolare, predisporre un servizio che, rispettando il necessario riserbo, l'autonomia e la libertà del professionista, metta il cliente nelle condizioni di valutare e controllare i comportamenti del professionista stesso, che potrebbero non essere adeguati e potrebbero, in alcuni casi, essere addirittura gravemente scorretti.
Sappiamo che nella grande maggioranza dei casi la prestazione è corretta e adeguata, ma sappiamo anche che qualche caso di comportamento gravemente inadeguato o scorretto, invece, si verifica.
Oggi, quando ci si trova in questa situazione, il cliente è totalmente privo di protezione nei confronti dell'avvocato. Ciò accade perché il codice deontologico stabilisce che se il cliente ha un dubbio, egli deve prima risolvere il rapporto con il vecchio avvocato e poi rivolgersi ad un altro avvocato. È, inoltre, vietato all'avvocato che subentra dare consulenza o assistenza, se il cliente non ha prima assolto ogni suo debito verso il primo professionista. In tal modo si vieta al cliente di colmare la asimmetria informativa e di poter avere un rapporto paritario con il proprio patrono. Noi dobbiamo risolvere questo problema. L'Ordine degli avvocati deve fornire, nelle forme adeguate, questo servizio, che è la funzione principale che deve essere svolta dall'Ordine: non contro gli avvocati, ma nell'interesse del loro prestigio e della loro affidabilità.
Credo che obiettivo cruciale, principale, centrale del provvedimento legislativo al nostro esame debba essere proprio l'introduzione, con la strumentazione tecnica necessaria, di questa forma di consulenza riservata e gratuita al cliente che si trova in difficoltà, in funzione di un controllo altrimenti impossibile. Nel panorama internazionale esistono diverse esperienze di questo genere.
In funzione delle considerazioni svolte, abbiamo presentato l'emendamento 1.204 che sposta al primo posto e non all'ultimo la funzione di tutela dell'«affidamento della collettività e della clientela nella competenza e correttezza dello svolgimento della professione», e inoltre agiunge un'ulteriore funzione: quella cioè di promuovere «in ogni forma possibile, il superamento dell'asimmetria informativa tra avvocato e cliente attuale e potenziale circa la qualità, i contenuti specifici e i possibili esiti della prestazione professionale». A questo emendamento si collega l'emendamento 28.200, che abbiamo presentato all'articolo 28, il quale prevede, appunto, l'apertura di uno sportello riservato e gratuito che deve fornire al cliente questo servizio, in analogia con quanto fanno ordini ed associazioni professionali, per esempio, in Gran Bretagna, Olanda e in altri Paesi.
Se non vogliamo farlo in questa maniera, facciamolo in un'altra: proponeteci qualcosa di diverso. Ma, badate bene, se questa legge non affronta e risolve questo problema, essa dimentica una funzione essenziale che un Ordine professionale oggi è chiamato a svolgere. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea rivolgo un saluto ad una rappresentanza di studenti dell'Istituto d'istruzione superiore «Giacomo Quarenghi» di Subiaco, in provincia di Roma. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198(ore 10,37)
PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
VALENTINO, relatore. Signora Presidente, l'emendamento 1.200 è stato ritirato; formulo un invito al ritiro dell'emendamento 1.201.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.202, 1.203, 1.2, 1.4, 1.204 e 1.205.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.206, che assorbe l'emendamento 1.207.
Sull'emendamento 1.208 esprimo parere contrario, mentre invito al ritiro dell'emendamento 1.209.
Il parere è contrario sugli emendamenti 1.210, 1.211, 1.212, 1.213, 1.214, 1.215, 1.216, 1.217, 1.218, 1.219, 1.220, 1.221 e 1.222.
Il parere è favorevole sugli emendamenti 1.223 e 1.224, che assorbe l'emendamento 1.225.
PRESIDENTE. Senatore Valentino, come vedremo in fase di votazione, la informo che sugli emendamenti 1.223 e 1.224 è stato espresso parere contrario dalla 5a Commissione.
VALENTINO, relatore. Ne prendo atto, signora Presidente.
Il parere del relatore è favorevole sull'emendamento 1.226, che assorbe l'emendamento 1.227, mentre è contrario sull'emendamento 1.228.
Formulo un invito al ritiro dell'emendamento 1.229 ed esprimo parere contrario sull'emendamento 1.230.
Chiedo al presentatore dell'emendamento 1.231, senatore Caruso, di riformularne il testo, se possibile, sostituendo le parole «dell'ultimo degli stessi» con le parole «dei regolamenti». Si tratta di una modifica meramente formale.
Il parere è contrario sugli emendamenti 1.232, 1.233 e 1.234.
PRESIDENTE. Senatore Valentino, le comunico che l'emendamento 1.234 è stato ritirato dal presentatore.
VALENTINO, relatore. Ne prendo atto, signora Presidente.
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore ad eccezione dell'emendamento 1.230 della senatrice Vicari, sul quale non ho compreso se il parere del relatore è favorevole.
PRESIDENTE. Il relatore ha espresso parere contrario.
VALENTINO, relatore. Mi scusi, signora Presidente, mi sono sbagliato, il mio parere sull'emendamento 1.230 è favorevole.
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Su questo emendamento, anche il parere del Governo è favorevole.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Ricordo che l'emendamento 1.200 è stato ritirato.
Senatore Caruso, il relatore ha chiesto di ritirare l'emendamento 1.201. Accoglie questo invito?
CARUSO (PdL). No, signora Presidente, lo mantengo.
PRESIDENTE. Invito allora nuovamente il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 1.201.
VALENTINO, relatore. Signora Presidente, il parere è contrario.
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo anch'io parere contrario perché con l'emendamento in esame si chiede di sostituire al comma 1 dell'articolo 1 le parole «nel rispetto» con le parole «in attuazione». In realtà, nell'articolo si fa riferimento al rispetto della Costituzione che già viene attuata di per sé. Trovo quindi tecnicamente più corretta la formulazione originaria.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.201.
INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.201, presentato dal senatore Caruso. Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.202.
PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PORETTI (PD). Signora Presidente, dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 1.202 e preannuncio la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
È davvero curioso il parere contrario sia del Governo che del relatore su questo emendamento, come, del resto, su quello precedente del senatore Caruso. Forse, Sottosegretario, tecnicamente è forse più corretto mantenere le parole «nel rispetto», ma politicamente vi dovete pure porre il problema di dare davvero attuazione alla Costituzione, alle normative comunitarie e ai trattati internazionali.
Non capisco come si possa essere contrari a menzionare nel comma 1 dell'articolo 1 il rispetto anche dei trattati internazionali. Ho già ricordato come, a seguito dell'UruguayRound, la professione legale è totalmente assimilata all'attività d'impresa, inclusa tra i servizi e soggetta, quindi, allo stesso processo di liberalizzazione. Capisco che questo vi possa creare dei problemi con il testo che l'Aula si accinge ad approvare, ma non siamo una monade: per esserlo dobbiamo uscire dalla comunità internazionale e dall'Unione europea, e in questo modo potremmo decidere di legiferare solo per noi stessi, erigendo un muro e non vedendo quello che ci circonda. È questa una possibilità che però richiede anche una serie di passaggi: non soltanto l'approvazione di un disegno di legge sulla riforma forense, ma anche la nostra fuoriuscita dall'Unione europea.
Se poi decidiamo di non considerare la professione forense come assimilata ad un'attività d'impresa che sottosta al processo di liberalizzazione e decidiamo altresì che una libera professione in realtà si trasforma in un'attività svolta da veri e propri impiegati, nonostante voi smentiate e neghiate la possibilità del lavoro subordinato - perché poi il Consiglio nazionale forense è un ente pubblico che norma e disciplina tutto - di libertà a questa professione resta davvero ben poca e gli avvocati diventano una sorta di funzionari di Stato; ci manca solo che poi assegniate loro attraverso l'estrazione di un numeretto le cause da patrocinare e quelle da non patrocinare.
Ad ogni modo, mi appello all'Aula affinché voti a favore di questo emendamento che richiama il rispetto anche dei trattati internazionali. Lo ribadisco per un'ultima volta: non possiamo alzare dei muri, tant'è che noi, nonostante l'elevato numero di avvocati presenti in Italia - elevatissimo come voi stessi ci dite - in realtà poi importiamo la consulenza legale.
Noi impediamo la pubblicità agli studi presenti in Italia, ma in realtà importiamo nei giornali italiani quella di studi che hanno sede legale all'estero e che pubblicizzano la loro consulenza legale.
Pertanto, credo non serva davvero a nulla alzare mura in questo modo e far finta di non trovarsi all'interno del mondo e dell'Europa. Peraltro, dopo un po' di tempo, la normativa diventa di difficile applicazione se entra in contrasto con quella europea: si aprono le procedure di infrazione ed i contenziosi; tutto si complica e, invece di fare un buon servizio riformando una legge che risale al 1934, si finisce per approvare un provvedimento che diventerà subito vecchio ed oggetto di contenziosi, interpretazioni e ricorsi in sede europea ed internazionale.
Per tale motivo, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.202, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.203, presentato dalla senatrice Vicari.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
Non è approvato.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
LEGNINI (PD). Signora Presidente, la prego di invitare i senatori Segretari a controllare, perché risultano molte schede inserite alle quali non corrispondono senatori. Una, ad esempio, è vicino al senatore Pichetto Fratin.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario di Presidenza a verificare. (Commenti del senatore Perduca).
Onorevoli colleghi, per cortesia, procediamo con calma. È in corso una verifica da parte del senatore Segretario. (Commenti dal Gruppo PD).
INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, al primo banco è stata tolta la scheda, ma è rimasta accesa la luce rossa!
PRESIDENTE. Gli Uffici mi fanno osservare che avevo già dichiarato chiusa la votazione: per questo motivo, la luce rimane accesa.
Il senatore Segretario sta procedendo alla verifica.
GARRAFFA (PD). Signora Presidente, si deve annullare la votazione per irregolarità e procedere ad una nuova votazione.
PRESIDENTE. La prego, senatore Garraffa, mi lasci presiedere!
GAMBA (PdL). Signora Presidente, la mia scheda non funziona perché sto schiacciando il bottone, ma la luce non si accende.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per evitare contestazioni e per procedere in modo più ordinato, avendo riscontrato anomalie anche dopo aver dichiarato chiusa la votazione, ripetiamo la procedura.
IZZO (PdL). Allora, dobbiamo riaprire le porte e ricominciare! (Vivaci commenti dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Adesso non esageriamo! Onorevoli colleghi, le anomalie sono state verificate a porte chiuse.
BARBOLINI (PD). Signora Presidente, chiedo cortesemente ai colleghi della maggioranza di sedere ciascuno al proprio posto, altrimenti non si riesce a controllare.
PRESIDENTE. Senatore Barbolini, mi lasci presiedere!
Onorevoli colleghi, vi invito ad accomodarvi.
Per evitare ulteriori contestazioni, ripetiamo la votazione. Il sistema elettronico è stato azzerato.
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PD e IdV. Vivaci proteste dal Gruppo PdL).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198
PRESIDENTE. Invito i colleghi a parlare uno alla volta!
GASPARRI (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GASPARRI (PdL). Signora Presidente, dal mio monitor risultano 119 senatori contrari.
PRESIDENTE. Il monitor della Presidenza, che ho letto puntualmente, riporta che l'emendamento è stato approvato.
GASPARRI (PdL). In tal caso non è aggiornato. (Vivaci commenti dai banchi dell'opposizione. Proteste dal Gruppo PdL).
VOCE DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. Presidente, legga l'esito!
PRESIDENTE. Gli Uffici della Presidenza mi fanno presente che quanto lei vede sul monitor è il dato relativo all'ultima votazione nominale effettuata utilizzando il procedimento elettronico, non a questa. Quindi, per cortesia, procediamo.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.204. (Proteste dai banchi della maggioranza)
Colleghi, la procedura utilizzata è stata eseguita in maniera puntuale. La Presidenza si è limitata a dare lettura di quanto riportato sul monitor. (Proteste dai banchi della maggioranza).
L'ho già dichiarato. Sul monitor c'era scritto: «Il Senato approva». (Reiterate proteste dai banchi della maggioranza).
Colleghi, lasciatemi consultare gli Uffici. Per cortesia!
LATRONICO (PdL). Ci dica l'esito della votazione.
BORNACIN (PdL). Vogliamo i numeri!
QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
QUAGLIARIELLO (PdL). Signora Presidente, dal tabulato abbiamo solamente qualche dubbio sulle indicazioni relative agli astenuti, che ora il nostro segretario, senatore Izzo, verrà a controllare con la Presidenza.
Per il resto, pregherei i colleghi del mio Gruppo di avere un po' più di disciplina, di essere in Aula e di non prendersela poi col risultato di una controprova (Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SV-PIS-Aut), quando evidentemente la responsabilità di stare fuori e di non stare in seduta è nostra. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SV-PIS-Aut).
PRESIDENTE. Onorevoli senatori, vi è stata una situazione un po' complicata.
GARRAFFA (PD). Non c'erano!
PRESIDENTE. Così è avvenuto: la Presidenza ha cercato di rendere con grande chiarezza una situazione che ora è stata risolta.
Procediamo con i nostri lavori. Pregherei tuttavia i colleghi di lasciarmi presiedere, perché sarebbe utile per l'ordine generale.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.204.
*ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ICHINO (PD). Signora Presidente, il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore di questo emendamento, che segna il discrimine tra una legge che ritorna indietro, al passato di un Ordine concepito come sindacato unico del ceto forense, finalizzato prioritariamente a promuovere gli interessi degli avvocati, e un Ordine che, invece, è prioritariamente posto a tutela degli interessi della collettività, che devono essere - certo - contemperati con gli interessi economici e professionali degli avvocati. Su questo punto dobbiamo compiere una scelta che ci accompagnerà lungo tutto l'esame di questo disegno di legge.
Chiedo quindi a tutti i colleghi di prendere in considerazione attentamente l'emendamento perché da questa disposizione collocata nell'articolo 1 della legge, dipende poi in larga misura il senso che l'intera legge assumerà. (Applausi dal Gruppo PD).
Presidenza della vice presidente MAURO
LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, alla lettera d) dell'articolo 1 è scritto che l'ordinamento forense «tutela l'affidamento della collettività e della clientela, imponendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e favorendo la qualità e l'efficacia della prestazione professionale».
Dell'emendamento 1.204, che inserisce altre due lettere, non è chiaro il significato perché vi è scritto: «d-bis) tutela l'affidamento della collettività (...), promuovendo l'interesse del cliente in tutti i casi in cui si determinino conflitti di interesse tra lo stesso e l'avvocato».
Non capisco questo emendamento: che significa «promuovere l'interesse del cliente nel conflitto tra lo stesso e l'avvocato»? L'interesse del cliente si manifesta e si tutela attraverso le norme e non con la promozione. Non riesco a capirlo dal punto di vista giuridico. Quindi, il voto del nostro Gruppo è contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.204, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.
Non è approvato.
MORANDO (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.205, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.206, presentato dal senatore Caruso.
È approvato.
Risulta pertanto assorbito l'emendamento 1.207.
Passiamo all'emendamento 1.208, del quale la 5a Commissione ha richiesto una riformulazione, nel senso di aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
Chiedo alla prima firmataria dell'emendamento 1.208, senatrice Della Monica, se accetta tale riformulazione.
DELLA MONICA (PD). Sì, signora Presidente.
MARITATI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARITATI (PD). Signora Presidente, prima di dichiarare il voto sull'emendamento 1.208, testé riformulato, vorrei sapere dal relatore, senatore Valentino, se il parere su di esso resta contrario.
VALENTINO, relatore. Signora Presidente, confermo il parere contrario sull'emendamento in esame.
MARITATI (PD). Speravo non fosse così, ma la mia era solo una domanda preliminare.
Ho ascoltato poco fa la signora Sottosegretario che, in relazione ad un emendamento puntuale e corretto, non solo dal punto di vista linguistico, del collega Caruso, si è espressa dicendo che il Governo è contrario perché la Costituzione viene attuata. Quindi, è possibile usare l'espressione «nel rispetto di una Costituzione attuata»: questa affermazione mi lascia sperare per quello che sto per dire.
Questa è una riforma necessaria e urgente, perché da 75 anni il Paese l'attende. In questi giorni, e mai come in questi giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri, ma anche suoi validi rappresentanti e collaboratori, ci ricordano che la maggioranza è disposta ad attuare le riforme d'accordo con l'opposizione. Bene, io ribadisco che questa riforma, che arriva con 75 anni di ritardo, è una riforma necessaria, indispensabile e che mai come questa volta l'opposizione è disponibile e pronta a collaborare. E lo fa attraverso emendamenti.
Questo è un emendamento, signora Sottosegretario, che dovrebbe essere attuato perché, come lei dice, è pura Costituzione. Noi modifichiamo l'ordinamento forense perché l'Italia ha una pletora di avvocati, un numero rilevante ed esorbitante di avvocati, spesso non all'altezza e con difficoltà enormi sul piano funzionale della giustizia. Dobbiamo dare al Paese un nuovo tipo di avvocato: un avvocato che sia in grado di attuare la Costituzione. Che facciamo, colleghi della maggioranza? Vogliamo forse chiedere ai 300.000 avvocati in carica di modificare la loro cultura, di adattarsi alle nuove esigenze di tipo internazionale, in quanto parliamo di diritto, ma anche di tipo concettuale e operativo nell'ambito del processo? Oppure, con la riforma noi puntiamo al futuro, cioè a dare al Paese nuove generazioni di avvocati?
Bene, questo emendamento, che è di eccezionale importanza, riceve dal relatore - quindi, immagino, dalla maggioranza - una semplice non motivata negatività. Si dice no, ma perché? Perché, signor relatore, probabilmente lei ha pensato che avrebbe comportato un onere. Ebbene, il puntuale richiamo della 5a Commissione ha trovato una puntuale risposta da parte nostra.
Penso che molti di voi - scusate, non vorrei offendervi - non sappiano cosa stanno bocciando. È qualcosa di buon senso, qualcosa di corretto, qualcosa che punta a dare al Paese nuovi avvocati, rispettando, signora Sottosegretario, la Costituzione, nella parte in cui dice che tutti sono uguali e che tutti devono avere pari opportunità nel lavoro. Ma allora, che facciamo, una selezione per censo, una selezione per potenza nell'ambito del sistema sociale?
Oggi, per accedere ad uno studio professionale degno di questo nome e che dia garanzie per il futuro non bisogna essere un quisque de populo: bisogna avere delle garanzie sociali ed economiche. Per essere migliori di quello che oggi offre il Paese c'è bisogno di una preparazione culturale e professionale: e chi la può garantire a questa fascia di popolo, che sempre più diventa numerosa, che ha problemi di indigenza e incapacità di accedere al lavoro, come la Costituzione vuole e impone? Attuiamola, signora Sottosegretario, sono d'accordo con lei, attuiamo la Costituzione!
Se allora è vero tutto ciò - e non ho sentito nessuno di voi che si sia alzato per dire che questo emendamento è fallace e che non è degno di essere applicato - voi non sapete che state bocciando la Costituzione. Noi chiediamo il rispetto per i giovani, le nuove generazioni, il futuro del Paese! Non c'è demagogia, non c'è posizione di sinistra o di destra: c'è semplicemente la volontà di dare all'avvocatura una dimensione nuova, nel rispetto dei principi costituzionali. Vi chiediamo pertanto di ragionare e di votare sì a questo emendamento. (Applausi dal Gruppo PD).
LUSI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUSI (PD). Signora Presidente, vorrei chiedere una modifica all'emendamento 1.208, se i presentatori sono d'accordo, volta ad espungere dalla prima riga della lettera d-ter) la parola "libero".
DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, se ciò può dare adito al dubbio che si voglia evitare l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, sicuramente togliamo la parola "libero" e troviamo un accordo.
PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore in merito a tale proposta di modifica?
VALENTINO, relatore. Mantengo il mio parere contrario all'emendamento, signora Presidente.
MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAZZATORTA (LNP). Signora Presidente, dichiaro il nostro voto contrario all'emendamento 1.208, per una semplice ragione. Questo emendamento configura un modello di avvocato che non è quello di una società moderna e produce una situazione di totale caos, che poi è quella che già stiamo vivendo. Collega Maritati, se lei va sul sito Internet del CEPU troverà che oggi basta andare in Spagna a sostenere un esamino di omologazione della laurea italiana, iscriversi immediatamente dopo all'albo italiano come avvocato stabilito e dopo tre anni si diviene avvocati a tutti gli effetti anche in Italia.
È questa l'apertura al diritto comunitario che volete con questo emendamento? In questo Paese vogliamo avere gli abogados che arrivano in massa, come sta accadendo oggi, con una mancanza assoluta di serietà professionale, o vogliamo davvero regolamentare la professione valutandone la reale funzione sociale? Ho fatto parte del Comitato ristretto che ha individuato un testo comune e mi sembrava fosse questa la posizione del PD in quella sede. Oggi mi accorgo che, invece, il Partito Democratico promuove una professione che è ormai equiparata ad un'attività di impresa e che quindi, come tale, deve essere garantita a tutti, senza nessuna forma di restrizione volta a preservare la qualità e la serietà professionale.
MARITATI (PD). Non stai parlando di questo emendamento, stai parlando di altro!
MAZZATORTA (LNP). Ecco i motivi per i quali non possiamo accettare un'impostazione di questo genere. Il diritto comunitario, se è diritto comunitario, rispettato da tutti i Paesi, può andar bene, ma non può accadere che la Spagna abbia una situazione tale per cui è sufficiente andare là, fare la prueba e si diventa abogado se il giorno dopo si viene in Italia ad esercitare la libera professione. (Applausi dal Gruppo LNP).
PERDUCA (PD). Di quale emendamento hablas?
MARITATI (PD). Ma di quale emendamento parli? Non l'hai letto!
PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.
LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, non ho capito se stiamo parlando dell'emendamento 1.208 o di un'altra cosa, perché l'intervento del collega Mazzatorta mi pare fosse eccentrico. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).
Con l'emendamento 1.208 si prevede di aiutare i giovani che vogliono esercitare la professione di avvocato e che versano in condizioni economiche disagevoli.
Stiamo obiettivamente costruendo un sistema per modulare e creare delle griglie nell'accesso alla professione, considerato quello che sta avvenendo nel nostro Paese. Siamo secondi solo alla Grecia per numero di avvocati per abitante e quindi, indubbiamente, si irrigidisce il sistema dell'accesso. Tuttavia, prevedere che questa rigidità nell'accesso non debba sacrificare quei giovani che hanno le qualità ma non le condizioni economiche per poter sviluppare la loro pratica, il loro tirocinio, la loro formazione e prevedere che tra i compiti di questa legge ci sia anche quello di tenere in considerazione i giovani meritevoli, di prevedere forme di aiuto attraverso borse di studio o apposite fondazioni, utilizzando i fondi a disposizione o del Consiglio nazionale forense o dei singoli ordini territoriali, non mi sembra che rappresenti qualcosa di scandaloso. Si tratta di un'attenzione verso le nuove generazioni in una legge di impostazione generale.
Penso che stabilire quanto previsto dall'emendamento in esame nobiliti il significato dell'importante intervento che si sta facendo in tema di riforma della professione forense. Il nostro voto sarà, quindi, favorevole. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).
FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FINOCCHIARO (PD). Signora Presidente, spero che la discussione che si è svolta abbia convinto il collega Mazzatorta...
MAZZATORTA (LNP). Non mi ha convinto.
FINOCCHIARO (PD). Cercherò di convincerla io. Tanto per restare in tema, siccome la conosciamo e l'abbiamo apprezzata tante volte in quest'Aula, le vorrei chiedere di non comportarsi come se stessimo sventolando una muleta rossa.
L'emendamento 1.208, al quale noi annettiamo una grande importanza, è una proposta che, contrariamente a quanto lei ha ritenuto (probabilmente da una lettura affrettata), compone il quadro di un modo assai moderno di intendere la professione forense.
Qual è l'accezione classica e conservatrice della professione forense? È quella che prevede - come altre professioni liberali, naturalmente - una configurazione di tipo castale o corporativo, se volete, nella quale la stessa professione viene esercitata in un tramandarsi per generazioni, ostacolando l'ingresso dei nuovi talenti e dei nuovi meriti, in un Paese nel quale, peraltro, come lei sa molto meglio di me, l'indice della mobilità sociale è fermo.
In questo contesto noi prevediamo, con questo emendamento, una serie di misure che agevolino l'ingresso e l'esercizio della professione a giovani dotati di talento e che non hanno alle spalle né lo studio di avvocato del padre o del nonno, né mezzi economici. Credo, quindi, che si tratti di una norma molto seria, peraltro fondata sul merito e sulla competenza (nella parte in cui si prevedono, per esempio, le borse di studio) e non fondata invece sulle sostanze economiche o sull'appartenenza familiare.
Il fatto che, su suggerimento del senatore Lusi, sia stata eliminata la parola «libero» toglie ogni e qualunque equivoco in ordine al fatto che si voglia prevedere in Italia un ingresso e un esercizio della professione forense fuori da una valutazione del merito. Al contrario: i nostri emendamenti vanno tutti nella direzione di sottolineare la necessità che anche il filtro degli esami per l'ammissione alla professione sia tale da avere una valutazione del merito e del talento rispetto a quella professione particolarmente rigorosa.
Se poi, senatore Mazzatorta, lei ritiene che sia il riferimento al diritto comunitario ad intralciare una lettura chiara della norma, le dico due cose: innanzitutto, dovrete abituarvi al fatto che il diritto comunitario cominci a regolare ambiti sempre più vasti dell'agire della nostra società e del nostro sistema, e comunque siamo anche disponibili ad eliminare la parte che recita «garantisce l'ingresso alla professione di avvocato, in conformità al diritto comunitario», proprio per evitare qualunque equivoco.
Ci stiamo spendendo in questo modo perché riteniamo questo punto particolarmente qualificante e perché, qualora l'emendamento 1.208 non passasse, voteremo contro l'articolo 1 del provvedimento. (Applausi dal Gruppo PD).
D'ALIA (UDC-SVP-IS-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALIA (UDC-SVP-IS-Aut). Signora Presidente, chiedo innanzitutto alla prima firmataria dell'emendamento 1.208, senatrice Della Monica, e agli altri colleghi di poter apporre la mia firma a questo emendamento, nella sua stesura originaria come nella sua riformulazione.
Voglio dire al relatore e al Presidente della Commissione giustizia che intendiamo affrontare questo tema non solo perché siamo avvocati, ma perché crediamo che una riforma di questa natura debba avere il concorso di tutti e debba essere fatta in maniera seria.
Il dato è molto semplice: l'emendamento 1.208 è funzionale a mettere in equilibrio il sistema perché il testo che ci proponete prevede una chiusura dell'accesso alla professione oltre ogni ragionevole e sensata esigenza di qualificazione della professione forense. Un conto è infatti che l'avvocato, che esercita una funzione costituzionale, cioè la tutela del diritto alla difesa, debba essere qualificato, ed in questo assolvere a una funzione pubblica (oltre quella privata di tutela degli interessi del cliente) che è quella di garantire che il sistema costituzionale stia in piedi, un conto quindi è che l'Ordine e l'avvocatura presidino questo tipo di interesse; un altro conto è che, sotto la scusa della tutela di questo fondamentale diritto costituzionale, si chiuda l'accesso alla professione, lasciandolo solo a pochi privilegiati o a chi ha condizioni economiche tali da poter reggere un tirocinio che diventa anch'esso una sorta di corso di sopravvivenza per come è stato scritto e per come alcuni colleghi - diciamo un po' forsennati - lo hanno elaborato, nascondendo, dietro la tutela di un fondamentale diritto costituzionale, l'esigenza di evitare che nel settore dell'avvocatura ci sia concorrenza.
Credo allora che, se vogliamo ridare equilibrio intanto dal punto di vista dei principi che regolano questa materia, l'idea di attribuire all'Ordine anche il compito di favorire la qualità nelle giovani generazioni che vogliono accostarsi ad un'avvocatura nuova, moderna e più qualificata sia una questione di buonsenso che dovrebbe trovare tutti d'accordo, anziché chiusi nella difesa corporativa di un sistema legislativo che si vuole mettere su in quest'Aula, che non fa l'onore di questo Parlamento.
Da questo punto di vista voglio aggiungere che non possiamo affrontare il tema della normativa comunitaria con misure come la limitazione del riconoscimento dei titoli: dovremmo farlo invece attraverso un'iniziativa del Governo in sede comunitaria perché, sotto il profilo della tutela delle professioni, si faccia qualcosa in più.
Poiché c'è un articolo della Costituzione - mi riferisco all'articolo 117 - che prevede su questa materia la legislazione concorrente, l'idea che la normativa comunitaria, buona o pessima che sia in questo settore, possa essere frenata da una legge nazionale rispetto alle competenze che le Regioni hanno anche in questo ambito mi sembra obiettivamente ridicola e - lo dico con rispetto per i colleghi della Lega - anche in qualche modo in controtendenza rispetto alle pratiche federaliste di queste settimane e di questi giorni.
Allora, per evitare che diventi motivo di polemica anche in quest'Aula, cerchiamo di ricondurre il dibattito su questo tema alla serietà del confronto e al rispetto delle proposte che vengono, quando sono di merito, e prive di qualsiasi retropensiero, cercando di iniziare a fare dignitosamente il nostro lavoro parlamentare dando spazio all'opinione di tutti. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-IS-Aut, PD e IdV).
VALENTINO, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALENTINO, relatore. Signora Presidente, c'è un'ipotesi di riformulazione che, alla luce degli argomenti introdotti, mi pare possa essere presa in considerazione. Se la collega Della Monica ritiene di poter accedere alla nostra proposta, riformulerei l'articolo in questa maniera: «prevedere come compiti degli organi nazionali e territoriali anche l'adozione di iniziative rivolte ad agevolare...», per fermarsi alla dicitura «rimborso del costo dell'assicurazione di cui all'articolo 11».
Quindi, l'Ordine può intervenire e creare le condizioni per un accesso più agevole e meno problematico sotto il profilo economico in relazione a tutti quei profili che più direttamente intervengono nella sfera economica di un giovane di capacità, ma che vive il disagio economico in maniera particolare. Se la senatrice Della Monica intende riformulare l'emendamento in questi termini, il mio parere è favorevole.
PRESIDENTE. Senatore Valentino, cosa succede in merito alla proposta di modifica avanzata in precedenza dal senatore Lusi, volta ad eliminare la parola «libero» prima di «ingresso alla professione»?
VALENTINO, relatore. Questo è fuori. Con le modifiche grammaticali che si imporranno, si comincia con, in luogo della parola «prevede», nel seguente modo: «prevedere come compiti» (la parola «essenziali» viene espunta) «degli organi nazionali e territoriali anche l'adozione di iniziative rivolte ad agevolare, mediante la concessione di borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico e l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione di cui all'articolo 11».
PRESIDENTE. Senatore Valentino, le chiedo di far pervenire alla Presidenza il testo dell'emendamento come riformulato.
INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, chiedo la possibilità di accantonare l'emendamento per approfondire meglio la proposta di riformulazione.
PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, l'emendamento 1.208 è accantonato.
RUTELLI (Misto-ApI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUTELLI (Misto-ApI). Signora Presidente, intendo intervenire sull'ordine dei lavori. Mi spiego in maniera molto sintetica.
Questa materia - lo dico al relatore, al rappresentante del Governo e ai colleghi dell'opposizione - è straordinariamente tecnica e ovviamente affidata alla sensibilità particolare degli operatori della materia giuridica e giudiziaria: agli avvocati che sono presenti in quest'Aula e ai magistrati. La mia considerazione, da legislatore ordinario, è che l'andamento di questa normazione non stia portando da nessuna parte.
Mi spiego: se l'articolo 1, che definisce i principi di questa legge, non trova una definizione - i colleghi del Partito Democratico hanno proposto nei fatti una formulazione alternativa indiretta - e il relatore tiene conto di alcune considerazioni che giudica accoglibili e serie, la mia sensazione, Presidente, è che siamo sulla strada sbagliata, perché ho letto gli emendamenti e perché l'articolo 1 è quello che detta i principi, i fondamenti della regolazione dell'attività forense.
Vorrei invitare sia il relatore sia la minoranza a valutare se una legge che non riesce neppure a trovare l'intesa sul primo articolo non meriti un ulteriore approfondimento. Voglio dire, Presidente, che noi possiamo anche cominciare un esame di dettaglio di centinaia di emendamenti, destinati a recepire un aspetto anziché un altro ma, se volete la mia previsione, all'atto di fare una dichiarazione di voto sull'articolo 1, questa legge non andrà da nessuna parte, perché si sta procedendo in maniera disomogenea.
Mi permetto di osservare che lo stesso emendamento che ha illustrato prima il collega Maritati contiene aspetti di dettaglio talmente penetranti sulla destinazione delle risorse degli ordini professionali, oltre che sulle modalità di apertura e chiusura della professione che ho la sensazione che si stia preparando un pasticcio.
Per questo motivo, senatore Valentino, mi chiedo, con molta sobrietà e da non addetto ai lavori sulla materia se almeno voi non siate in grado di definire un'intesa sul primo articolo, perché, se cominciate già ora ad accantonare gli emendamenti, che legge stiamo preparando?
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, la mia sensazione non è lontana da quella appena espressa dal senatore Rutelli. Premetto che io sono un sostenitore di questa legge e sono un fautore della possibilità che prenda corpo e venga licenziata, perché in sede di Commissione si è lavorato molto su di essa, sono state svolte diverse audizioni, e perché si tratta di un provvedimento molto elaborato, attesissimo e di grande rilievo.
In effetti, però, riprendendo le considerazioni del collega Rutelli, abbiamo potuto constatare, esaminando l'emendamento 1.208, che non stiamo trattando un'elencazione alfabetica dei fini essenziali dell'ordinamento di una legge, ma stiamo già entrando nel merito, condivisibile o meno, di scelte particolari, attuative di queste finalità. Di talché si potrebbe anche ritenere che facilitare l'accesso alla professione forense da parte dei giovani aspiranti professionisti si realizzi meglio con alcuni strumenti, mentre altri possono essere considerati addirittura in violazione dell'obiettivo. Così come si potrebbe discutere se all'Ordine competa, come proponeva l'emendamento, la garanzia della libera concorrenza oppure no.
Allora, dobbiamo perseguire l'obiettivo di arrivare al varo della legge, ma probabilmente la strada giusta non è zigzagare su singole scelte sulle quali si può formare una maggioranza più o meno occasionale, perché ciò potrebbe portarci a realizzare un testo poco omogeneo.
Quindi, naturalmente rimetto alla valutazione dei Capigruppo la decisione sull'ordine dei lavori, ma se si dovesse procedere come stiamo facendo ora, dico la verità, senza pregiudizio di schieramento, non sarei contrario ad un momento tecnico di riflessione, perché piuttosto che fare male è bene riflettere un attimo su ciò che si sta facendo.
VALENTINO, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALENTINO, relatore. Signora Presidente, non mi pare che stiamo facendo male. Stiamo facendo bene e stiamo trattando l'articolo 1 che è l'articolo essenziale, fondamentale: è quello che detta i principi.
Voglio rammentare che sui principi, sugli aspetti fondamentali dell'esigenza di innovare eravamo tutti d'accordo, salvo poi introdurre una serie di modifiche che incidono in maniera marginale, ma che certamente non ledono il principio ispiratore dell'articolo 1.
In considerazione di ciò ritengo quindi che sussistono tutte le condizioni per andare avanti. Se per avventura un emendamento dovesse essere meritevole di un'attenzione particolare, così come è accaduto, il dibattito in Aula consentirà una valutazione la più opportuna possibile.
LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, confesso di versare in una condizione un po' imbarazzante.
Ho condiviso il lavoro fatto dal relatore, senatore Valentino, nel Comitato ristretto; ho condiviso il suo sforzo per arrivare ad un testo su una materia estremamente delicata, testo su cui ora incombono circa 700 emendamenti, un terzo dei quali presentati dalla maggioranza.
È vero che, compiendo un grandissimo sforzo, forse potremo riuscire ad andare avanti ed esaminare alcuni articoli, ma noi sappiamo benissimo, per l'esperienza maturata in questi anni, che è cosa diversa affrontare alcuni temi nel dibattito nella sede propria, nella Commissione di competenza.
Forse è opportuno, onorevole collega relatore, onorevole Presidente della Commissione, proprio in considerazione del fatto che una materia così rilevante necessita di una approfondita riflessione, non avventurarci in un dibattito in Aula, purtroppo, inevitabilmente condizionato dalle presenze in Aula, così facendo prevalere valutazioni politiche rispetto ai contenuti tecnici di un provvedimento: qualora infatti si colga la possibilità di una momentanea assenza della maggioranza si potrebbero votare cose di cui tecnicamente non si è convinti.
Allora, considerata la delicatezza della materia e le sollecitazioni pervenute anche da una parte della maggioranza attraverso la presentazione di emendamenti, che si aggiungono agli emendamenti presentati dall'opposizione, pur condividendo e rispettando il lavoro svolto dal Comitato ristretto e dal relatore, invito a valutare l'opportunità di un ritorno del provvedimento in Commissione, impegnandoci e chiedendo alla Presidenza del Senato di calendarizzare il riesame del provvedimento in Aula in tempi estremamente ragionevoli e ravvicinati. Questa è la mia richiesta di sollecitazione e di riflessione. (Applausi del senatore Fosson).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, informo che stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti del Liceo ginnasio statale «Ennio Quirino Visconti» di Roma, ai quali do il benvenuto. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198(ore 11,37)
PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.
D'ALIA (UDC-SVP-IS-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALIA (UDC-SVP-IS-Aut). Signora Presidente, concordo con le osservazioni e le considerazioni fatte dal collega Li Gotti.
Mi permetto di aggiungere, nel rispetto profondo che ho per il relatore, senatore Valentino, che mi sembra obiettivamente un po' fuori di logica la circostanza che non si accetti che un principio introdotto, quello della libertà di concorrenza dei professionisti, debba essere tutelato dall'Ordine. Ma se l'Ordine non deve garantire che non vi sia una concorrenza sleale tra avvocati, di che cosa si deve occupare? Ed è ancor più grave negare l'affermazione esplicita di questo principio, chiedendone la eliminazione dal testo dell'emendamento.
Se dobbiamo discutere di tali questioni, cioè della condivisione di principi di carattere generale che sono ovvi - perché la libertà di concorrenza è ovvia ed è il principio fondamentale - riportiamo il provvedimento in Commissione e non ne parliamo più! (Applausi dei senatori Maritati e Astore).
RUTELLI (Misto-ApI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUTELLI (Misto-ApI). Signora Presidente, con lo stesso rispetto e atteggiamento costruttivo che mi pare stia emergendo da più parti nell'Assemblea, vorrei invitare il relatore ad una riflessione seria, che riassumo in poche parole.
Si tratta di un disegno di legge molto complesso, per il quale ci accingiamo ad esaminare centinaia di emendamenti di straordinario profilo tecnico. Aggiungo che il provvedimento, a mio avviso, non risolve un paio di grandi questioni, che sono il gratuito patrocinio, cioè l'esercizio effettivo del diritto di difesa d'ufficio, e l'accesso dall'università alla professione, che poi è il vero problema che conoscono le migliaia di giovani avvocati italiani, cioè quante persone, in relazione alla riforma dell'università, effettivamente possano accedere alla professione ed alle diverse articolazioni nel campo giuridico (numero programmato oppure no).
Ebbene, signora Presidente, a me pare, e questa è la sostanza della mia sollecitazione e formale richiesta, che su un disegno di legge sul quale non vi è intesa neanche sull'articolo 1, cioè sui suoi principi, non ci si possa addentrare in una attività emendativa di dettaglio. Come minimo, la maggioranza, e auspicabilmente le opposizioni, dovrebbero convenire sui principi di questa normativa, dopodiché si potrà entrare nella discussione che riguarda l'articolazione legislativa.
La mia proposta è, quindi, almeno di sospendere la seduta e rinviare il provvedimento in Commissione, finché quest'ultima non sia in grado di darci una formulazione condivisa circa l'articolo 1 della legge, ovvero circa i suoi principi ed obiettivi. (Applausi dal Gruppo PD).
FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FINOCCHIARO (PD). Signora Presidente, non mi voglio atteggiare a nuova Cassandra, ma ieri, nella Conferenza dei Capigruppo, come lei ricorderà, sollevai la questione di un provvedimento di questo genere (peraltro - riflettete colleghi! - anche capofila, sotto il profilo dei principi che verranno con esso disegnati, della riforma delle professioni che il Governo pare intenzionato ad affrontare di seguito). Un provvedimento così, gravato di 730 emendamenti, di cui 170 della maggioranza, era ovvio si arenasse al primo scontro. La ragionevolezza non è stata premiata ieri mattina. Mi pare che la discussione di oggi testimoni della necessità di tornare in Commissione. Senza però che ci nascondiamo dietro ad un dito, Presidente: qui quello su cui ci si scontra non è soltanto la normativa di dettaglio, non sono i 730 emendamenti, tutti corrosivi di un pezzettino dell'altro. Quello su cui ci si scontra qui, vista la necessità di riformare l'ordinamento forense in questo Paese - essendo inaccettabile che un corpus normativo che ha più di settant'anni continui a regolare questa materia - è esattamente quale sia l'ordinamento forense utile all'Italia oggi; si scontrano due diverse concezioni, molto chiaramente, già sull'articolo 1 da questo primo emendamento presentato.
Da una parte, c'è l'idea che occorra conservare e presidiare l'esistente - mi si lasci adoperare questi termini - intendendo la modernità solo come spostamento di poteri di organizzazione pubblica, anche della concorrenza, nelle mani del Consiglio nazionale forense, cioè del sistema: chiamiamolo casta o corporazione, solo per intenderci, fuori da ogni volontà di oltraggio.
Dall'altra parte, c'è chi pensa che la regolazione delle professioni, la libera concorrenza, la promozione delle nuove generazioni siano quell'elemento di modernizzazione che può consentire, anche sotto questo profilo, al nostro Paese di competere. È fin troppo chiaro. Questo ovviamente matura un giudizio politico sulla maggioranza e sull'operazione di conservazione - altro che modernizzazione! - che sta facendo in uno dei settori più importanti della vita del Paese. (Applausi dal Gruppo PD).
C'è quindi un'opposizione - e sono felice che si parli la stessa lingua tra forze di opposizione che pure hanno storia e cultura politica assai diverse - che vuole consegnare all'Italia un sistema professionale (oggi con gli avvocati, domani con i commercialisti o con i farmacisti o con i notai) che sia assolutamente non solo aderente a quello che avviene nel panorama europeo, ma anche tale da smontare il potere della successione ereditaria e delle corporazioni. Sono da consegnare nelle mani delle giovani generazioni nuovi strumenti ed opportunità per la loro crescita e per la crescita del Paese.
Il punto è questo. È un punto di principio. È un punto politico. Ed è, purtroppo, il punto politico sul quale io credo saremo chiamati anche a tornare in Commissione, altrimenti quello che potrà scaturire da un testo gravato da 730 emendamenti, con votazioni che, come abbiamo visto poc'anzi, possono essere anche del tutto casuali, sarà probabilmente un obbrobrio nel quale nessuno di noi vorrà riconoscersi. (Applausi dal Gruppo PD).
VALENTINO, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALENTINO, relatore. Signora Presidente, confermo quanto ho già detto in precedenza. Non ritengo assolutamente di poter condividere taluni apprezzamenti della senatrice Finocchiaro a proposito della poca modernità di questo disegno di legge. Questa è una legge moderna e coerente con le esigenze avvertite. Questa è una legge che impone formazione costante, che impone studio, che impone la costituzione di vere professionalità. Naturalmente i meccanismi emendativi cercheranno di renderla ancor più aderente alle esigenze della società e dell'avvocatura. È per questo che siamo qui a discuterne.
Onorevoli colleghi, se ogni volta il numero degli emendamenti dovesse impressionare l'Aula e imporre il rinvio del provvedimento in Commissione, beh, avremmo lavorato poco nel corso di questi anni. Sono stati presentati 730 emendamenti: quasi tutti di dettaglio, perché l'impianto, dopo la lettura degli emendamenti, è condiviso. Mi sembra che lavorando in questa sede possiamo conseguire il risultato che l'avvocatura italiana reclama e sulla quale tutta era d'accordo. (Applausi dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. Quindi, mi sembra di capire che il relatore è contrario alla proposta di rinviare il disegno di legge in Commissione.
LONGO (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LONGO (PdL). Signora Presidente, la richiesta di rinviare il testo in Commissione, avanzata ripetutamente da illustri rappresentanti delle minoranze, si scontra con la storia in Commissione di questo provvedimento. Voglio ricordare che il Comitato ristretto aveva lavorato per mesi trovando un'ampia condivisione su certe scelte, ma poi ci si trovò in Commissione di fronte al fatto che lo stesso rappresentante dell'opposizione aveva firmato degli emendamenti contrari alla sua stessa decisione resa in sede di Comitato ristretto.
Poi, non comprendo perché, quando si afferma che l'Assemblea è libera e che i senatori devono decidere secondo coscienza, ci si sorprenda se su alcuni emendamenti vi è un voto condiviso che mette in minoranza, per un attimo e per un dettaglio, la maggioranza. Vorrei capire se vogliamo che quest'Aula diventi veramente il teatro della discussione oppure intendiamo rinviare il provvedimento in Commissione, sede dove molti senatori non saranno presenti e poi presenteranno in Aula emendamenti che non sono neanche passati all'esame della Commissione.
Credo si debba andare avanti senza maturare alcuna impressione negativa sul lavoro di questa Assemblea: durerà quanto sarà necessario!
DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, intervengo solo per favorire la discussione su un emendamento la cui formulazione trovi concordi tutti.
Ricordo che all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in esame si prevede che «la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza». Dunque, il principio che non può essere contenuto nell'emendamento è comunque già previsto al comma 2 dell'articolo 3 del provvedimento in esame.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo l'esame dell'emendamento 1.209, sul quale è stato avanzato un invito al ritiro. Senatore Caruso, accoglie tale invito?
CARUSO (PdL). Signora Presidente, ritiro gli emendamenti 1.209, 1.225 e 1.229.
Inoltre, per velocizzare i nostri lavori, approfitto della parola e preannuncio che mi asterrò a titolo personale sugli emendamenti 1.223 e 1.224, presentati dalla senatrice Vicari, perché mirano a deparlamentarizzare ulteriormente il processo di legislazione. Su questo non sono personalmente d'accordo.
Per quanto riguarda l'emendamento 1.231, se non ho inteso male, il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso un'opinione in sé contrastante. Infatti, il relatore ha espresso parere favorevole sull'emendamento 1.230, presentato dalla senatrice Vicari, e poi ha chiesto a me di riformulare l'emendamento 1.231, il quale, ove approvato il primo, è destinato necessariamente a risultare precluso.
Premesso che sono senz'altro disponibile a ritirare l'emendamento 1.231, chiedo al rappresentante del Governo e al relatore di riconsiderare l'opportunità di non privare il Governo, attraverso la soppressione del comma 6, della possibilità di introdurre norme integrative e correttive del regolamento che lo stesso Esecutivo emanerà. In sintesi, con tutto il rispetto ed il riguardo possibili e - come si usa dire - in maniera sommessa, suggerisco al relatore e al rappresentante del Governo di modificare il proprio parere con riferimento all'emendamento 1.230, esprimendo sullo stesso un parere contrario e mantenendo il testo così come formulato, il quale poi sarà suscettibile del necessario coordinamento alla luce del presumibile voto favorevole soppressivo di altri commi; alla fine, attraverso questo strumento, tutto ritroverà la sua armonia.
VALENTINO, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALENTINO, relatore. Signora Presidente, alla luce degli argomenti introdotti dal senatore Caruso, che mi paiono del tutto convincenti, vorrei modificare il parere precedentemente espresso.
Esprimo dunque parere contrario sull'emendamento 1.230 ed invito il senatore Caruso ad una riformulazione dell'emendamento 1.231, nel senso di sostituire le parole «dalla data dell'entrata in vigore dell'ultimo degli stessi», con le altre «dalla data dell'entrata in vigore dei regolamenti».
PRESIDENTE. Quando si passerà all'esame di questo emendamento ne discuteremo.
Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.210, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori, fino alle parole «entro un anno».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.210 e l'emendamento 1.211.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.212.
D'ALIA (UDC-SVP-IS-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALIA (UDC-SVP-IS-Aut). Signora Presidente, questo emendamento serve a ristabilire un punto di equilibrio, nel senso che il Parlamento, il Governo ed in particolar modo il Ministro della giustizia, che ha il compito di vigilare e discutere con gli ordini professionali ed il mondo delle professioni, non può e non deve scrivere le proprie norme sotto dettatura di nessuno.
Questo vale per il Consiglio superiore della magistratura e per l'Associazione nazionale magistrati ma, per chi sostiene il principio della parità e della pari dignità tra difesa e accusa, vale anche per gli organi rappresentativi dell'avvocatura; altrimenti c'è qualcosa che non funziona.
Pertanto, se così è, tutti i regolamenti di attuazione della normativa sulla professione forense non possono essere preventivamente scritti sotto dettatura del Consiglio nazionale forense. Quest'ultimo, insieme agli Ordini professionali e al sistema rappresentativo dell'avvocatura, deve contribuire, ma non può essere il soggetto che si sostituisce al Parlamento e al Ministro nella stesura e nella disciplina di questi aspetti.
Altrimenti, cari colleghi della maggioranza, se si fa passare questo principio nella legge sulla professione forense, a maggior ragione lo stesso principio lo dovrete invocare con riferimento al ruolo della magistratura nel rapporto con le attività che svolge e con l'attività normativa del Parlamento e del Governo.
Se così è, è giusto consultare il Consiglio nazionale forense e gli organi tutti, ma non è giusto farsi dettare la normativa dal suddetto organo. Questo, dal nostro punto di vista, è uno degli elementi dirimenti con riferimento a come è stato scritto il testo al nostro esame.
Per queste ragioni insistiamo nel votare l'emendamento in esame e chiediamo, per una ragione di chiarezza, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERDUCA (PD). Signora Presidente, recupero anche una dichiarazione di voto che poc'anzi non sono riuscito a segnalare con il vigore necessario relativamente all'emendamento 1.211, che è stato precluso dal clone arricchito 1.210 del Movimento per le Autonomie.
Sostengo anch'io quanto detto poc'anzi dal senatore D'Alia. In effetti, il fatto che qualsiasi cosa debba essere approvata previo parere del Consiglio nazionale forense francamente sminuisce il nostro ruolo.
Poc'anzi abbiamo assistito ad un parere favorevole, poi ritirato, relativamente a ciò che attiene i regolamenti attuativi e poi alla reiezione del nostro emendamento, identico a quello dell'MPA, rispetto al quale era stato espresso un parere contrario, con il quale si riteneva di non dover aumentare il numero di anni entro i quali passare ad una serie di ulteriori regolamenti.
Il giudizio favorevole su questo emendamento è rafforzato anche dalla risposta che ha dato ad un certo punto il relatore, dicendo che questo provedimento impone, impone, impone... In effetti, esso impone tante cose; però, bisogna vedere chi è che detta queste imposizioni.
Egli ha anche detto che l'avvocatura italiana reclama questo tipo di riforma. Mi è stata poco fa girata per e-mail - la leggo - la dichiarazione dell'avvocato Renato Borzone, vicepresidente dell'Unione camere penali italiane, che si riferisce in particolare ai 180 (più 180, a questo punto) emendamenti che la delegazione radicale avrebbe presentato di riforma della controriforma, per noi, proposta nel disegno di legge che stiamo studiando oggi.
Dice l'avvocato Borzone, in un intervento pubblicato in uno dei forum ufficiali dell'Unione camere penali: «In questi ultimi giorni le iniziative della giunta per tenere in piedi la battaglia per la dignità e la qualità dell'avvocatura hanno raggiunto un impegno parossistico. Più di così non si poteva fare, e non lo si dice per difendere se stessi. Tutto il resto, quel che succederà da domani appartiene forse - abbiamo cercato di evitare che sia così - all'area dell'incontrollabile ed a quella - speriamo non insufficiente - del razionalmente possibile. L'ultimo attentato - addirittura - che proviene dalla stessa maggioranza è la posizione della Commissione bilancio: un gioco delle tre carte di una politica inconsistente, senza valori e senza ideali. Credo si debba vendere cara la pelle e, se sarà necessario, far vedere di che pasta è fatta l'avvocatura penale a partire dal prossimo Consiglio dell'8 maggio. Certo, una grande, immensa amarezza è rappresentata tra l'altro dalla deriva radicale, movimento ormai consegnato alla logica della sopravvivenza spicciola, anche economica, e della demagogia da quattro soldi. Che tristezza e che dolore assistere a tutto questo. Ma non è detta l'ultima parola. La sola battaglia persa è quella che non si combatte».
Ecco, la sola battaglia persa è quella che non possono combattere tutti coloro i quali non fanno parte dell'armata, dell'esercito dell'avvocatura italiana adesso. Si vuole, con questo disegno di legge, ancora una volta non soltanto alzare tutte le palizzate che sono state messe in evidenza nella discussione generale e nell'argomentazione a favore dei vari emendamenti che caratterizzano già quest'articolo 1, ma addirittura si vuole fare accompagnare qualsiasi tipo di ulteriore decisione dal parere del CNF.
Ripeto che in questo disegno di legge non vi è alcun principio: magari è stato condiviso in 2a Commissione (avvocato Longo, sono d'accordo con lei) anche se i membri di tale Commissione avrebbero dovuto porre maggiore attenzione al momento dell'approfondimento di alcuni, non dettagli, ma questioni fondamentali, come per esempio l'articolo 1. Ma non garantisce nessun tipo di libertà individuale. Quando questo avviene da parte dell'avvocatura italiana, credo che ci sia da preoccuparsi ben oltre il merito del disegno di legge in questione. Quindi, anch'io dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento 1. 212 del senatore D'Alia. (Applausi dai Gruppi PD).
LONGO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LONGO (PdL). Signora Presidente, il senatore D'Alia legge il comma 3 dell'articolo 1 in maniera che non si può francamente accettare: lo dico col massimo rispetto. Dice il senatore D'Alia che il CNF non può dettare le proprie regole. Ma i Regolamenti vengono emanati dal Ministro della giustizia, previo parere, che non è vincolante, ciò significa che il CNF dà un parere e il Ministro fa quel che vuole. Questa è la prima osservazione.
C'è un bellissimo passaggio del senatore D'Alia, che evidentemente vive in un mondo più fantastico di quello attuale, ed è quando fa riferimento ai pareri del CSM e dice: voi dovete ammettere che il CSM esprima i pareri quando lo si dovrà regolamentare. Non si preoccupi, senatore D'Alia: il CSM, com'è noto diffusamente, dà i pareri comunque, anche se non gli sono richiesti! (Applausi dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.212, presentato dal senatore D'Alia.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.213.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PORETTI (PD). Signora Presidente, intervengo in dichiarazione di voto a favore di questo emendamento, che non ho firmato, ma al quale chiedo di aggiungere la mia firma.
In parte, tale emendamento può essere conseguente all'emendamento precedente con il quale si chiedeva che i regolamenti attuativi fossero emanati direttamente dal Ministero. Quindi, non si comprende perché il relatore non possa, anche secondo le argomentazioni portate dal senatore Longo, accettare questo emendamento, la cui portata viene anzi sminuita. Ci si domanda, infatti, perché sia inopportuno chiedere il parere del Consiglio nazionale forense.
Se vogliamo trovare una formulazione più adeguata, questa è l'espressione «sentiti» il CNF e gli altri organi e non «previo parere». Cosa accade, infatti, se quel parere non viene espresso o se viene rimandato oltre misura? L'emendamento del senatore Caruso prevedeva addirittura una tempistica per l'emanazione dei pareri, previsione che non sarebbe negativa in Italia, dove si scrivono leggi i cui termini non sono mai perentori perché, inserita una data, si spera che questa venga rispettata. In questo caso, invece, non si inserisce una data ma si scrive «previo parere». Mi domando cosa succeda se il parere non interviene. Io ritengo sia utile modificare il testo e adottare il termine «sentiti».
Comunque, considerato il dibattito apertosi poco fa sulla richiesta di un'ulteriore riflessione in Commissione e di una modifica dell'articolo 1, quello riguardante i princìpi, e considerato anche l'accantonamento che, invece, si è deciso, non si comprende quale parere sarà espresso sulla richiesta di riformulazione data dal relatore Valentino alla senatrice Della Monica, dove, più che nei principi, si entra nei dettagli. Nei dettagli, però, si espunge uno di quelli che dovrebbero essere i principi della legge, cioè l'obbligo di guardare alla normativa comunitaria.
Per quanto riguarda infatti il dibattito aperto in precedenza anche dal senatore Mazzatorta, che si riferiva certamente non a quell'emendamento ma alla paura che tutti vadano in Spagna e poi, superato un esame molto facile, tornino in Italia e diventino avvocati, anche in questo caso io desidero nuovamente ricordare che noi siamo nell'Unione europea e che vi sono delle direttive e una serie di normative in forza delle quali l'esercizio delle professioni e il riconoscimento effettivo del diritto alla libera circolazione dei servizi nell'ambito dell'Unione europea prevede proprio che chi esercita la professione di avvocato in Spagna, in Germania, in Gran Bretagna e arriva in Italia, possa esercitarvi la professione di avvocato.
Quindi, io ritengo che sia utile inserire almeno l'espressione «sentiti» il Consiglio nazionale forense e gli altri organi, non legandosi mani e piedi con quel «previo parere» che potrebbe, in realtà, limitare l'emanazione dei regolamenti.
LONGO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LONGO (PdL). Senatrice Poretti, forse abbiamo testi diversi. Le posso far osservare che al comma 3 dell'articolo 1 è scritto che i pareri del CNF devono essere trasmessi entro novanta giorni dalla richiesta del pubblico ministero? Posso anche farle presente che l'emendamento 1.213, di cui stiamo trattando ed al quale preannuncio il voto contrario, diversamente da quanto lei dice, non prevede un termine?
Quindi, vediamo di non fare demagogia su fatti che non sono nemmeno veri. C'è un termine di 90 giorni previsto al comma 3; non c'è un termine, in compenso, nell'emendamento che stiamo votando, ma c'è - ah sì, che gioia! - il parere del Consiglio superiore della magistratura.
LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, vorrei manifestare le perplessità, e quindi il voto conseguenziale del nostro Gruppo, a tale emendamento 1.213. Si è molto disquisito sulle espressioni «previo parere» e «sentito». Ora, con questo emendamento, l'opinione del Consiglio nazionale forense diventa «sentita», però si eleva a parere quello del CSM. Mi sembra cioè che si sia data una graduazione a queste due espressioni, per cui il parere sarebbe più vincolante; e allora, perché il Consiglio nazionale forense deve essere sentito e il CSM deve esprimere un parere?
Tutte le perplessità che ho su questo tipo di strutturazione mi sembrano non condurre verso un voto favorevole, anche perché, lo ricordo, i regolamenti devono essere poi emanati dal Ministro della giustizia e i pareri vengono accolti entro un termine prestabilito, coinvolgendo le Commissioni parlamentari su questa materia. Penso pertanto che il Ministro della giustizia, se lo ritiene, possa essere anche recettore, nel momento in cui adotta un regolamento, di opinioni del CSM, ma prevedere di introdurre con un emendamento il parere del CSM nella legge in cui si parla della professione forense mi sembra francamente incomprensibile.
Per questo motivo il nostro voto non sarà favorevole.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.213, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, se il problema è questo e non riusciamo a distinguere... (Proteste dai banchi della maggioranza).
Presidente, vorrei correggere la norma.
PRESIDENTE. Ormai abbiamo votato, senatrice Della Monica.
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.214.
D'ALIA (UDC-SVP-IS-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALIA (UDC-SVP-IS-Aut). Signora Presidente, volevo dire al collega Longo che nell'emendamento in votazione c'è un coinvolgimento del CNF - non del CSM - che è fatto in forma equilibrata, nel senso che il Consiglio nazionale forense deve esprimere la sua opinione su quanto autonomamente, e in maniera quindi assolutamente indipendente, il Parlamento ed il Governo decidono in merito alla professione forense.
Pertanto, senatore Longo, mi aspetto da lei un voto favorevole su questo mio emendamento 1.214, per il quale chiedo la votazione a scrutinio simultaneo.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.214, presentato dal senatore D'Alia.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.215, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, identico all'emendamento 1.216, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.217, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
Non è approvato.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Colleghi, per cortesia, ognuno voti per sé: invito i senatori Segretari a verificare. Colleghi, vi invito veramente, quando ci sono le votazioni elettroniche e le controprove, a rimanere seduti e ad agevolare la Presidenza.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.218.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.218, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.219.
PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERDUCA (PD). Signora Presidente, la dichiarazione di voto è anche sugli altri emendamenti che seguono l'emendamento 1.219. Chiediamo che vengano sostituite le parole «le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni» con le parole «le fondazioni e le associazioni forensi che siano costituite da almeno tre anni». Conseguentemente, ci soffermiamo anche su ciò che viene ritenuto maggiormente rappresentativo dal Consiglio nazionale forense, per cercare - pur avendo ormai capito la militarizzazione dell'impostazione generale di questo disegno di legge - di ridurre alcuni dei danni, che noi riteniamo essere gravi, che vengono imposti a chi da poco è presente sul mercato o a chi da poco si è costituito come associazione.
Invitiamo, quindi, ad un voto favorevole su questo emendamento, chiedendo anche la votazione mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.219, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, fino alle parole «e le associazioni forensi che siano costituite da almeno».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.219 e l'emendamento 1.220.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.221, identico all'emendamento 1.222.
PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PORETTI (PD). Signora Presidente, è davvero curioso che nonostante poco fa si sia detto che si è cercato di togliere quegli appesantimenti e quella potestà regolatoria che inizialmente facevano capo soltanto al Consiglio nazionale forense, senza dettare alcun criterio si lasci libertà al CNF di decidere la rappresentatività di un'associazione piuttosto che di un'altra. Non riteniamo utile che resti nel testo questa libertà in capo al CNF.
Già poco fa il senatore Perduca ha detto che per chi sia da poco entrato nel mercato del lavoro e da poco abbia costituito un'associazione è bene che sia rappresentato. Lasciamo invece al CNF la libertà di decidere chi può essere accolto o meno al tavolo dove si stabiliscono poi quei regolamenti che servono a disciplinare e a dare attuazione alla legge che stiamo votando; non ha davvero senso lasciare libertà al CNF di decidere chi può sedersi o meno a dettare le regole.
LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, vorrei rilevare che al comma 3, mentre viene inserito un primo criterio oggettivo qual è quello della costituzione di un'associazione da almeno cinque anni, il secondo criterio perde la sua oggettività, perché introduce un momento valutativo e discrezionale del Consiglio nazionale forense in ordine alle associazioni ammesse sulla base di quel criterio oggettivo dell'esistenza da cinque anni. Il sistema, così come individuato, è pertanto disomogeneo; ad un criterio oggettivo, che dovrebbe avere più forza, viene affiancato un criterio discrezionale che ha prevalenza sul criterio oggettivo e che, così come proposto, mi sembra totalmente asistematico.
Sono pertanto favorevole all'emendamento soppressivo 1.221, depotenziando la discrezionalità prevista che risulterebbe vincente sull'oggettività richiesta.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.221, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, identico all'emendamento 1.222, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.
Non è approvato.
Sull'emendamento 1.223 c'è il parere favorevole del relatore e del Governo, ma su di esso la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
VALENTINO, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALENTINO, relatore. Signora Presidente, sarei favorevole all'emendamento 1.223; però, stante il pare contrario della 5a Commissione, è improcedibile.
PRESIDENTE. Pertanto, stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.223 e 1.224 sono improcedibili.
Ricordo che l'emendamento 1.225 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 1.226, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, identico all'emendamento 1.227, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.228, presentato dalla senatrice Vicari.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 1.229 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 1.230, presentato dalla senatrice Vicari.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 1.231.
VALENTINO, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALENTINO, relatore. Signora Presidente, esprimo parere favorevole alla formulazione originaria dell'emendamento, salvo qualche piccola correzione di drafting, che sarà affrontata successivamente.
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PERDUCA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERDUCA (PD). A questo punto mi fido sempre meno. Quali sono i problemi di drafting che vedremo dopo che abbiamo votato un testo? Visto che ne sono già stati accantonati due, accantoniamo anche questo emendamento! La fiducia è una cosa seria; avendo avuto a che fare con una fiducia mal riposta - pare di capire - nell'impianto generale del disegno, a questo punto chiedo di accantonare l'emendamento per riprenderlo in esame, depurato dai problemi di drafting, quando si riprenderanno in considerazione gli altri due.
VALENTINO, relatore. Confermo il parere favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.231, presentato dal senatore Caruso.
È approvato.
Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.232 e 1.233.
Ricordo che l'emendamento 1.234 è stato ritirato.
Riprendiamo ora l'esame dell'emendamento 1.208, precedentemente accantonato.
DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, possiamo accantonare il voto sull'articolo 1? Manca anche la Presidente del Gruppo in questo momento.
VALENTINO, relatore. Dobbiamo ancora accantonare?
PRESIDENTE. L'emendamento 1.208 era stato accantonato, perché sembrava ci fosse un accordo sulla riformulazione.
VALENTINO, relatore. Va bene, accantoniamo.
PRESIDENTE. Dispongo pertanto l'accantonamento dell'emendamento 1.208 e dell'articolo 1.
Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
PORETTI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PORETTI (PD). Si sta accantonando l'articolo 1 di un disegno di legge e andiamo avanti a vedere stancamente tutti gli altri emendamenti: valutate voi! Io sono sempre contraria a sospendere le sedute, perché già il Senato lavora veramente poco: pochi giorni e poche ore anche nelle giornate in cui si lavora. Però, ditemi voi cosa andiamo a discutere dell'articolo 2 se sospendiamo la votazione dell'articolo 1.
PRESIDENTE. Senatrice Poretti, si sospende perché è accantonato un emendamento, ma noi proseguiamo con l'articolo 2 e con l'illustrazione dei relativi emendamenti.
PORETTI (PD). Certo, illustriamo gli emendamenti all'articolo 2, senza però sapere se l'articolo 1 verrà approvato oppure no. Vi chiedo una valutazione sulla questione in quanto l'articolo 1 è fondamentale, perché detta i principi di una legge. Non è un articolo come tanti altri: è il primo articolo del provvedimento, e in esso si stabiliscono i principi.
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Informo che stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti della Scuola media statale «Giuseppe Mazzini» dell'Aquila, cui rivolgo i nostri saluti. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198(ore 12,27)
*ICHINO (PD). Illustro gli emendamenti 2.2, 2.202 e 2.238. Il problema che questi emendamenti affrontano è sostanzialmente quello del modo migliore con cui la legge, l'ordinamento e l'attività dell'Ordine forense possono garantire la qualità della prestazione dell'avvocato.
Il primo comma del secondo articolo del testo al nostro esame detta una norma che intenderebbe vietare l'esercizio dell'attività di assistenza legale a chi non la svolga in via abituale o prevalente. Prego il relatore di prestarmi un attimo di attenzione perché anche questo è uno dei punti importanti di questa legge: avrebbe un senso vietare tale attività se essa fosse di cattiva qualità in tutti i casi in cui non fosse svolta, appunto, in modo abituale o prevalente; ma ciò non si può ragionevolmente sostenere. La storia della professione forense è ricca di episodi, di casi anche particolarmente noti, di attività di difesa giudiziale svolta da soggetti che erano impegnati prevalentemente in attività diverse, come in particolare quella politica. Ricordiamo le difese di Terracini davanti ai tribunali del regime, casi di avvocati pensionati, che pur non svolgendo più la professione in via abituale hanno fatto eccezione in singole occasioni, oppure casi di docenti universitari. Perché vietare che la professione possa essere utilmente svolta anche da chi non la svolge più in modo abituale?
Per altro verso - e qui mi rivolgo ai colleghi avvocati - sappiamo benissimo che ognuno di noi può vantare solo una o due delle 10 o 15 specializzazioni forensi, molto raramente tre, mentre nella stragrande maggioranza dei casi in tutte le altre specializzazioni siamo incompetenti. Tuttavia, questa norma consentirebbe a ciascuno di noi di prestare la nostra attività di assistenza anche in campi nei quali non siamo competenti, per il solo fatto che svolgiamo questa attività in altri settori in modo abituale o prevalente. Anche da questo punto di vista, dunque, la norma è viziata da irragionevolezza. La realtà è che la qualità dell'attività professionale non si garantisce con una norma di questo genere. Viceversa, in questo modo precludiamo drasticamente la possibilità di svolgere attività che molto sovente possono essere di grande pregio e utilità.
Il comma 6 riguarda l'attività stragiudiziale. Invito tutti i colleghi a considerare che il divieto di svolgere attività di consulenza stragiudiziale a chi non sia iscritto all'albo non ha alcuna giustificazione né sul piano tecnico, né sul piano professionale. È pacifico che è consentito anche a chi non è iscritto all'albo svolgere attività di legale d'impresa, per esempio, in forma di lavoro subordinato; allora, mi spiegate per quale motivo un soggetto che ha svolto la sua attività di consulenza legale d'impresa, magari per anni, in forma di lavoro subordinato non può, per esempio nel momento in cui va in pensione, continuare a svolgere quell'attività, mettere a frutto le sue competenze in forma di collaborazione autonoma continuativa? Mi spiegate per quale motivo ciò che è consentito svolgere in forma di lavoro subordinato anche da chi non è iscritto all'albo, come nel caso di un dipendente o di un funzionario di un sindacato, o di un'associazione imprenditoriale, non può essere svolto in forma di lavoro autonomo? Per quale motivo una società capogruppo non può mettere a disposizione delle società del gruppo la competenza in materia di diritto del lavoro, in materia di brevetti, in materia di diritto internazionale di un suo dirigente, o di un suo funzionario?
Su questa norma il testo che ci state proponendo si pone contro non soltanto l'orientamento dell'Unione europea e dell'Antitrust, ma anche di tutte, e sottolineo tutte, le associazioni imprenditoriali, le quali hanno preso una posizione molto netta contro questo divieto. L'unica spiegazione possibile e plausibile, l'unica ratio che possa essere addotta a sostegno di questa disposizione è la difesa di un interesse (che in questo caso, per questo aspetto, non è un interesse meritevole di tutela) del ceto forense, degli iscritti all'albo, i quali si vogliono difendere da una concorrenza che non può fare male a nessuno. Ma questo divieto porta a privare il Paese di una grande quantità di competenze che devono invece poter essere valorizzate.
Se qualcuno darà consulenza senza averne la competenza sarà l'informazione, la concorrenza a metterlo fuori mercato, mentre in questo modo noi adottiamo un criterio di selezione che non corrisponde alla qualità e alla difesa dell'affidamento del cliente e della collettività. Per questo noi chiediamo che si riveda attentamente questa parte dell'articolo 2. Se non condividete il contenuto di questo e degli altri emendamenti che abbiamo presentato discutiamone, ma non commettete l'errore, per partito preso, di chiudere ermeticamente agli emendamenti dell'opposizione, col risultato di far passare così una norma che ci pone contro il diritto europeo e contro tutti i ceti produttivi del nostro Paese.
PRESIDENTE. Scusi, senatore Ichino, i restanti emendamenti da lei presentati si intendono illustrati?
ICHINO. Ho illustrato solo questi tre.
DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, intervengo a proposito dell'emendamento 2.5, riformulato a seguito della richiesta della Commissione 5a, per comunicare che abbiamo trovato la copertura. Ho già consegnato il relativo testo.
Tale emendamento, teso a tutelare la maternità (quindi è una norma che cerca di garantire pari opportunità anche nell'esercizio delle libere professioni), consente di ottenere non solo i benefici previdenziali previsti anche per i lavoratori dipendenti (quindi, al momento c'è una grave disparità di trattamento), ma di poter ottenere qualcosa di analogo al congedo di maternità prima e dopo il parto. Ciò, peraltro, non comporta l'interruzione obbligatoria dell'attività legale, visto che gli avvocati hanno la possibilità di farsi sostituire, ma fa sì che non si incida nella vita di un professionista donna.
È un emendamento che è stato fortemente caldeggiato anche dai comitati di pari opportunità, da varie associazioni ordinistiche e da varie associazioni professionali. Richiamo quindi la vostra attenzione su di esso e sul fatto che abbiamo inserito la relativa copertura, già annunciata in Commissione.
Questo è l'emendamento che più mi interessa, oltre al 2.6 perché noi, come successivamente chiarirà il senatore Galperti che interverrà su questo punto, riteniamo che possano essere iscritti all'albo non solo coloro che hanno superato l'esame di Stato, ma anche determinate categorie professionali che ne hanno i requisiti. Ricordo a tale riguardo, gli avvocati dello Stato, i professori universitari specializzati nelle materie giuridiche, i magistrati, che superano un esame ben diverso perché composto di tre prove scritte (un vero e proprio esame di Stato) per l'ingresso alla professione: esercitano l'attività e le funzioni, ma non hanno la competenza per iscriversi all'albo degli avvocati, quando loro stessi hanno formato la giurisprudenza a cui gli avvocati partecipano. È una vera contraddizione. Su questo prevediamo, successivamente, comunque un limite di permanenza di 5 anni.
Questi sono gli emendamenti che in particolare mi premeva illustrare.
BELISARIO (IdV). Signora Presidente, il mio Gruppo vuole fare chiarezza sugli emendamenti illustrati dal senatore Ichino e sugli altri. Stiamo cercando di realizzare la riforma dell'accesso alla professione forense: se dobbiamo parlare dell'abolizione del titolo di studio e della eliminazione dell'esame per l'accesso alla professione facciamolo, però diciamolo in maniera chiara.
È certo che il mio Gruppo non è favorevole ad una norma neocorporativa o fortemente corporativa; ma quando si esercita la professione forense - lo dico da collega al senatore avvocato Ichino - dobbiamo esercitarla in modo prevalente e principale, altrimenti apriamo una serie di varchi che non controlliamo: non possiamo lasciare solo al libero mercato e alla concorrenza la regolazione dell'esercizio della professione forense. Pertanto, ripenserei a questi emendamenti, che non ci trovano assolutamente favorevoli.
PORETTI (PD). Signora Presidente, illustrerò tutti i nostri emendamenti e anche quelli presentati dal senatore Pistorio ed altri, perché, come abbiamo già sottolineato, hanno ripreso - e di questo li ringrazio - tutti i nostri emendamenti. Visto però che non si degnano di intervenire in Aula, forse è il caso di dare una spiegazione del perché noi avevamo scritto quegli emendamenti e li abbiamo presentati, e anche i senatori Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva e Villari li hanno presentati: ringraziamo sempre che li abbiano, evidentemente almeno in una qualche fase della loro vita, condivisi e speriamo che poi vengano a sostenerli in Aula; altrimenti davvero fa un po' specie la situazione nella quale ci veniamo a trovare.
L'articolo 2 è sicuramente un articolo molto impegnativo per quanto riguarda anche il prosieguo di tutta la discussione e va a disciplinare la professione dell'avvocato. Su questo articolo abbiamo presentato diversi emendamenti, alla cui base sta la richiesta di un testo e di una norma che disciplini una libera professione che in qualche modo si adegui e si inserisca nell'ambito della normativa comunitaria e internazionale: una professione che preveda libertà di accesso, libertà di concorrenza e anche di esercizio. Il che non vuol dire eliminare le regole e dare adito ai timori di chi paventa l'abolizione del valore legale del titolo di studio, discussione che sarebbe decisamente bella ed interessante da svolgere in quest'Aula, ma per la quale non sembra questa l'occasione, né questo il provvedimento, né tantomeno questi gli emendamenti presentati.
Ne illustro uno, per esempio, che va esattamente nella direzione opposta. Quando al comma 3 dell'articolo 2 si stabilisce che «l'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato» e poi si aggiunge che «possono essere iscritti esclusivamente coloro che hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46», si fa un'operazione che va a minare o a mettere in secondo piano gli esami sostenuti, il titolo di studio e quant'altro. Noi invece procediamo in direzione di una liberalizzazione, affinché condizione necessaria per esercitare la professione non sia l'iscrizione all'albo ma l'avere superato l'esame di Stato, abolendo di conseguenza anche l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo circondariale.
I problemi che presenta questo articolo 2 poi proseguono, e credo che sarà argomento di dibattito in particolare il comma 6, là dove si prevede l'esclusività della consulenza legale e dell'assistenza stragiudiziale. Tale previsione colpisce tutto quel mondo che già fornisce un'assistenza stragiudiziale; mi riferisco ai sindacati, ai patronati, alle associazioni di consumatori e perfino ad una serie di esperti di infortunistica stradale i quali in questi giorni mi stanno segnalando - come credo a tutti noi senatori - che con questo articolo e con questo comma verrebbero de facto messi nella condizione di non poter esercitare la loro professione, nonostante sentenze della Cassazione riconoscano loro tale possibilità, rischiando oltretutto di essere denunciati per abuso di professione.
L'illiberalità dell'articolo 2 parte fin dal comma 1, là dove, inizialmente, si stabilisce che l'avvocato è «un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza» svolge l'attività forense, ma poi stabilisce anche che tale attività debba essere svolta «in via abituale e prevalente». Dal momento che fino ad ora molti senatori hanno tenuto a sottolineare che, in realtà, parlano anche in qualità di avvocati, mi chiedo quale attività in questo momento svolgano in via abituale e prevalente, se quella di avvocato o quella di senatore. Anche quello delle incompatibilità sarà oggetto di un dibattito che affronteremo in seguito. Dovrebbe certamente essere utile ripensare la figura dell'avvocato in chiave realmente libera ed autonoma, eliminando l'obbligo della abitualità dell'esercizio della professione. Si propone quindi anche di anticipare il momento in cui si può svolgere l'attività forense al momento del superamento dell'esame e non già all'iscrizione all'albo presso gli ordini.
Crediamo debbano essere eliminate anche tutte le ipotesi di esclusiva che vorrebbero istituire l'avvocato come presenza necessaria ed indispensabile ovunque, come, ad esempio, nelle procedure conciliative o di fronte alle commissioni tributarie, cioè in qualsivoglia luogo si provi a far valere i propri diritti. Io ho spesso collaborato con l'ADUC, l'Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori, e questa collaborazione mi ha convinto del fatto che, al contrario, un'estensione della categoria di tecnici del diritto ai non avvocati è utile e abbatte i costi per molti consumatori che cercano giustizia anche nelle piccole cause. Questa esperienza mi ha dimostrato anche la stortura dell'obbligo della difesa tecnica di fronte a cause di tenue valore, che spesso disincentivano un utente o un consumatore dal presentarsi davanti ad un giudice di pace, perché si rischia sempre di pagare per la parcella dell'avvocato più di quanto si otterrebbe da un eventuale risarcimento. Si preferisce quindi rinunciare al riconoscimento di tale diritto proprio per evitare di affrontare i costi in denaro della causa. Chi, ad esempio, deve far valere un diritto quantificato in poche centinaia di euro non vorrà certo anticipare la stessa somma al legale nella speranza che il giudice poi comprenda ed accolga le richieste relative ai rimborsi e alle spese. Molte cause, quindi, sono antieconomiche, ed è lo stesso legale (quando è onesto) che sconsiglia di intraprenderle.
In questa situazione già grave, anziché prevedere un esonero dell'obbligo della difesa tecnica per chi se la sente di affrontare un giudizio da sé, proprio nell'ottica che un domani un maggior numero di persone possa farsi valere nell'Italia delle truffe in cui viviamo, il Governo, o meglio, chi ha chiesto e suggerito il testo del disegno di legge in esame vorrebbe estendere l'obbligo della presenza dell'avvocato anche per un parere o una consulenza. Per fortuna, come si è ripetuto, tutto ciò contrasta con gli obblighi internazionali e in qualche modo dovrà essere riformulato integralmente, se non qui, in sede di esame degli emendamenti, successivamente, quando verrà impugnato il provvedimento. Ad esempio, la direttiva comunitaria n. 22 del 2002 relativa al servizio universale obbliga gli Stati membri a mettere a disposizione procedure extragiudiziali per l'esame delle controversie. Se la risoluzione extragiudiziale è trasparente, semplice e poco costosa, la direttiva consente una risoluzione obbligatoria delle controversie. È chiaro che se ci si dovesse rivolgere ad un legale verrebbe meno la possibilità del basso costo. Comunque, quando esamineremo i singoli emendamenti, entreremo maggiormente nel dettaglio.
D'AMBROSIO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio, su cosa intende intervenire?
D'AMBROSIO (PD). Signora Presidente, vorrei intervenire sugli emendamenti in esame.
PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio, potrà intervenire nella seduta pomeridiana, anche perché hanno chiesto la parola altri quattro colleghi.
Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.
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Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (601 -711-1171-1198)
Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:
Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria (601)
Disciplina dell'ordinamento della professione forense (711)
Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare (1171)
Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (1198)
ORDINI DEL GIORNO
G100
PORETTI, PERDUCA, BONINO, ICHINO, SANGALLI
Respinto
Il Senato,
premesso che:
la proposta di riforma in esame attribuisce la potestà regolamentare al Consiglio nazionale forense (CNF), rimettendo alle decisioni di quest'ultimo la disciplina di numerosi importanti aspetti della professione forense (articolo 3 e seguenti e articolo 32 e seguenti del disegno di legge);
considerato che:
siffatta attribuzione risulta in contrasto con i principi comunitari di concorrenza che esigono una netta distinzione tra la regolazione autoritativa delle attività private, che deve essere appannaggio di soggetti pubblici, effettiva espressione di interessi generali, e le varie forme di autodisciplina dei propri interessi che possono essere dettate dagli stessi privati interessati,
impegna il Governo:
- a provvedere a modificare il testo eliminando la previsione di un'attribuzione di potestà regolatoria in capo al CNF, che si trova di per sé in una posizione di conflitto di interessi, in quanto tale disposizione potrebbe determinare importanti restrizioni della concorrenza tra i professionisti.
G101
PORETTI, PERDUCA, BONINO, ICHINO, SANGALLI (*)
Respinto
Il Senato,
premesso che:
secondo il parere dell'Antitrust, le nuove misure relative all'accesso alla professione, previste nel disegno di legge in esame, irrigidiscono la scelta di chi vorrebbe intraprendere la carriera forense, prevedendo nuovi ostacoli e limitazioni per lo svolgimento del tirocinio e limitando in tal modo la flessibilità dell'aspirante avvocato che, in una fase del tutto prodromica e densa di incertezze rispetto al momento dell'effettivo inizio dell'attività con il conseguimento del titolo, è indotto a scegliere, in via esclusiva, la professione forense (articoli 40-42 del disegno di legge);
l'Antitrust, osserva inoltre, che l'iscrizione al registro dei praticanti, per la quale oggi è richiesto soltanto il possesso della laurea magistrale in giurisprudenza, secondo quanto previsto nel disegno di legge in esame, viene subordinato al superamento di un test di ingresso;
la fallacia di tali tecniche di selezione si è già manifestata in altri processi selettivi per l'accesso a carriere giuridiche e ciò rende, pertanto, simili strumenti ostacoli ingiustificati. Discorso analogo vale per la prova di preselezione prevista come condizione per l'accesso all'esame di abilitazione in aggiunta alla compiuta pratica;
numerose sono le nuove limitazioni relative all'attività del praticante. Così, ad esempio, si richiede che la pratica venga svolta presso lo studio di un avvocato con almeno 5 anni di anzianità. Ogni avvocato non si potrà avvalere di più di due praticanti. Si introduce l'incompatibilità dell'attività di tirocinio con qualsiasi rapporto di impiego pubblico o privato, con l'esercizio dell'attività di impresa e con lo svolgimento anche di altri tirocini;
viene limitato l'ambito di attività professionale proprio del tirocinante, prevedendo così che lo stesso, decorso un anno dall'iscrizione nel registro dei praticanti, possa esercitare attività professionale iscrivendosi all'albo dei praticanti abilitati al patrocinio, ma soltanto in sostituzione dell'avvocato presso cui svolge la pratica e per i procedimenti civili e penali di minore entità;
considerato che:
si tratta di innovazioni significativamente peggiorative dello status del praticante abilitato, che riducono fortemente i margini di autonomia e di libertà economica di quest'ultimo nelle more del conseguimento del titolo di avvocato;
inoltre, non risponde ai requisiti di necessarietà e proporzionalità la disposizione che limita la validità del certificato di compiuta pratica alle sole tre sessioni di abilitazione successive. In caso di mancato superamento dell'esame di abilitazione nel corso delle tre sessioni successive, il praticante sarebbe costretto a ripetere il periodo di tirocinio;
a tale complesso normativo si aggiunga che, malgrado fosse stato previsto in uno dei testi originariamente in discussione presso la Commissione, nell'attuale disegno di legge non si prevede alcun tipo di remunerazione o compenso del praticante, disponendosi peraltro che lo svolgimento della pratica non comporta l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato;
tale complessiva disciplina, dal punto di vista concorrenziale, appare idonea ad avvantaggiare le posizioni economiche degli avvocati abilitati che possono avvalersi dell'attività dei tirocinanti eventualmente a titolo gratuito, e risulta persino peggiorativa rispetto a quanto attualmente previsto nel Codice deontologico degli avvocati, laddove, all'articolo 26, comma 1, è sancito che, dopo un periodo iniziale, «l'avvocato deve fornire al praticante [...] un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto». Non contemplare nella proposta di riforma una disposizione di analoga portata aggrava la posizione del tirocinante, consolidando la prassi che vede spesso il praticante costretto ad offrire i propri servizi in cambio della semplice possibilità di svolgere la pratica forense;
impegna il Governo:
- ad intervenire in merito alla regolamentazione del tirocinio escludendo la previsione di oneri ingiustificati a carico del praticante;
- prevedere lo svolgimento del tirocinio già durante il corso universitario, istituendo a tal fine lauree abilitanti;
- ridurre la durata del tirocinio e introdurre misure che riducano i costi per chi è obbligato a svolgerlo;
- prevedere forme di sussidio, premi o borse di studio al fine di garantire a tutti la possibilità di accedere alla pratica professionale;
- prevedere e valorizzare il tirocinio svolto in forme alternative rispetto a quello effettuato presso gli studi legali privati ovvero presso l'Avvocatura dello Stato, tenendo in considerazione anche, ad esempio, l'attività svolta presso gli uffici legali di imprese ovvero di autorità indipendenti, agenzie pubbliche o altre istituzioni in cui viene svolta attività legale;
- rinnovare il meccanismo dei corsi di indirizzo professionale, previsti obbligatoriamente ai sensi del presente disegno di legge, in maniera tale che la frequenza a tali corsi possa sostituire validamente il tirocinio, diventandone parte integrante.
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Maritati, D'Ambrosio e Della Monica
ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Accantonato
(Disciplina dell'ordinamento forense)
1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi costituzionali e della normativa comunitaria, disciplina la professione di avvocato.
2. L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:
a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;
b) valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense, al fine di garantire in ogni sede, in attuazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, la tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona;
c) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti;
d) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, imponendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e favorendo la qualità e l'efficacia della prestazione professionale.
3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati. Il Ministro della giustizia, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva.
5. Almeno uno dei regolamenti di cui al comma 3 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca le disposizioni riguardanti il tirocinio, l'esame di Stato e l'accesso alla professione forense.
6. Entro due anni dalla data della loro entrata in vigore possono essere adottate disposizioni integrative e correttive dei regolamenti di cui al comma 3. Si applica la medesima procedura prevista dai commi 3, 4 e 5.
EMENDAMENTI
1.200
CARUSO
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. - (Disciplina dell'ordinamento forense). - 1. La presente legge, premessa la specificità della funzione difensiva e a primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti che essa tutela, disciplina, in attuazione dei principi costituzionali che le sono pertinenti e nel rispetto della normativa comunitaria, la professione dell'avvocato e il relativo ordinamento.
2. L'ordinamento della professione forense è preposto:
a) alla regolamentazione dell'esercizio della professione dell'avvocato perché sia garantita la tutela degli interessi individuali e collettivi di chi la svolge o sui quali essa incide;
b) alla valorizzazione della centralità della rilevanza sociale della professione forense, in relazione alla tutela in ogni sede dei diritti, delle libertà e della dignità della persona;
c) a garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'avvocato, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti;
d) alla tutela dell'affidamento della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale.
3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante uno o più regolamenti che sono adottati, entro due anni dalla sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa consultazione del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF comunica, entro novanta giorni dalla richiesta, le proprie osservazioni agli schemi dei regolamenti da adottarsi, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state da esso individuate come maggiormente rappresentative. Decorso il detto termine, introdotte le modifiche che riterrà opportune alla luce delle osservazioni eventualmente ricevute, il Ministro della giustizia trasmette alle Camere gli schemi dei regolamenti, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, parere delle Commissioni parlamentari competenti. Agli schemi dei regolamenti sono allegate le osservazioni del CNF e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, se tempestivamente comunicate.
4. Il Ministro della Giustizia, qualora non intenda conformarsi ai pareri di cui sopra, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi dei regolamenti con le sue osservazioni e con eventuali proposte di modificazione, e rende comunicazioni davanti alle competenti Commissioni parlamentari di ciascuna di esse. Le medesime esprimono nuovamente il proprio parere nei trenta giorni successivi.
5. I regolamenti, decorso il termini di sessanta giorni senza che le Camere abbiano provveduto all'espressione dei pareri, ovvero decorsi trenta giorni dalla data in cui il Ministro ha chiesto di rendere le comunicazioni previste dal comma 4, possono essere comunque adottati.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono in ogni caso stabilite, con il regolamento di cui al comma 3 o con uno di essi da adottarsi entro il detto termine, le disposizioni riguardanti il tirocinio, l'esame di Stato e l'accesso alla professione forense.
7. Entro due anni dalla data dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, ovvero, qualora siano più d'uno, dalla data dell'entrata in vigore dell'ultimo degli stessi, possono essere adottate, con la medesima procedura dei commi 3 4 e 5, le disposizioni integrative e correttive ritenute necessarie.
8. Il regolamento di cui al comma 3, ovvero i regolamenti, qualora siano più di uno, stabiliscono la data di entrata in vigore delle singole disposizioni cui si riferiscono».
1.201
CARUSO
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «nel rispetto» con le seguenti: «in attuazione».
1.202
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Respinto
Al comma 1, dopo la parola: «comunitaria» inserire le seguenti: «e dei trattati internazionali».
1.203
VICARI
Respinto
Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le norme in essa contenute hanno carattere di specialità».
1.2
DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI
Respinto
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. L'ordinamento forense è strumento per garantire la difesa dei diritti e degli interessi legittimi e la consulenza ed assistenza nella interpretazione e nella attuazione del diritto.».
1.4
DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI
Approvato
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di avvocato» inserire le seguenti: «e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti».
1.204
ICHINO, LEGNINI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, GHEDINI, MARINO IGNAZIO, MORANDO, PORETTI, TONINI
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera b) inserire le seguenti:
«b-bis) tutela l'affidamento della collettività e della clientela nella competenza e correttezza dello svolgimento della professione in tutti i suoi aspetti, promuovendo l'interesse del cliente in tutti i casi in cui si determinino conflitti di interesse tra lo stesso e l'avvocato;
b-ter) promuove, in ogni forma possibile, il superamento dell'asimmetria informativa tra avvocato e cliente attuale e potenziale circa la qualità, i contenuti specifici e i possibili esiti della prestazione professionale«.
1.205
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, GHEDINI, NEROZZI
Respinto
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «della difesa e della tutela dei diritti» inserire le seguenti: «anche prevenendo il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse».
1.206
CARUSO
Approvato
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «imponendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e favorendo la qualità e l'efficacia» con le seguenti: «prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia».
1.207
CARUSO
Assorbito
Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «imponendo» con la seguente: «prescrivendo».
1.208
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, GHEDINI, NEROZZI, D'ALIA (*)
Accantonato
Al comma 2, dopo la lettera d), inserire le seguenti:
«d-bis) garantisce la libertà di concorrenza dei professionisti;
d-ter) garantisce il libero ingresso alla professione di avvocato, in conformità al diritto comunitario, e favorisce l'accesso alla stessa delle giovani generazioni. A tal fine prevede come compiti essenziali degli organi nazionali e territoriali l'adozione di iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione di borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico e l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione di cui all'articolo 11; comprende fra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi; prevede, inoltre, la destinazione di una parte delle risorse economiche, ivi comprese le rendite finanziarie e da utilizzazione del patrimonio, degli ordini, albi e collegi alle suddette iniziative, anche istituendo apposite fondazioni.
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
1.209
CARUSO
Ritirato
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante uno o più regolamenti che sono adottati, entro due anni dalla sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa consultazione del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF comunica, entro novanta giorni dalla richiesta, le proprie osservazioni agli schemi dei regolamenti da adottarsi, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state da esso individuate come maggiormente rappresentative anche in relazione a specifiche materie. Decorso il detto termine, introdotte le modifiche che riterrà opportune alla luce delle osservazioni eventualmente ricevute, il Ministro della giustizia trasmette alle Camere gli schemi dei regolamenti, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, parere delle Commissioni parlamentari competenti. Agli schemi dei regolamenti sono allegate le osservazioni del CNF e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, se tempestivamente comunicate».
1.210
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Le parole da: «Al comma 3» a: «entro un anno»» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 3, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti: «entro quattro anni».
1.211
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Precluso
Al comma 3 sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti: «entro due anni».
1.212
D'ALIA
Respinto
Al comma 3, sopprimere le parole da: «previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e,» fino a: «che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF.».
Conseguentemente, al comma 3, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, e dei pareri di cui al primo periodo,».
1.213
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, GHEDINI, NEROZZI, PORETTI (*)
Respinto
Al comma 3, sostituire le parole da: «, previo parere del Consiglio Nazionale Forense» fino al secondo periodo compreso con le seguenti:«sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali, le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per le materie di sua competenza e previo il parere del CSM per i profili riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento della giustizia e del CNEL per i profili di carattere economico e sociale».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
1.214
D'ALIA
Respinto
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:«previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF)» con le seguenti: «sentito il parere del Consiglio nazionale forense (CNF)» e sopprimere il secondo periodo.
1.215
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Respinto
Al comma 3 sopprimere le parole: «, per le sole materie di interesse di questa,».
1.216
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Id. em. 1.215
Al comma 3 sopprimere le parole: «, per le sole materie di interesse di questa,».
1.217
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, GHEDINI, NEROZZI
Respinto
Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previo parere del Consiglio superiore della magistratura per i profili riguardanti l'organizzazione e il funzionamento della giustizia e il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro per i profili di carattere economico e sociale».
1.218
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, GHEDINI, NEROZZI
Respinto
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:«e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF.» con le seguenti: «e le associazioni forensi maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense».
1.219
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Le parole da: «Al comma» fino a: «e le associazioni forensi che siano costituite da almeno» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 3 sostituire le parole: «le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni» con le parole: «le fondazioni e le associazioni forensi che siano costituite da almeno tre anni».
1.220
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Precluso
Al comma 3, sostituire le parole: «le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni» con le seguenti: «le fondazioni e le associazioni forensi che siano costituite da almeno due anni».
1.221
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Respinto
Al comma 3 sopprimere le parole: «e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF».
1.222
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Id. em. 1.221
Al comma 3 sopprimere le parole: «e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF».
1.223
VICARI
Improcedibile
Al comma 3 sopprimere il terzo periodo.
1.224
VICARI
Improcedibile
Sopprimere il comma 4.
1.225
CARUSO
Ritirato
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
«4. Il Ministro della giustizia, qualora non intenda con formarsi ai pareri di cui sopra, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi dei regolamenti con le sue osservazioni e con eventuali proposte di modificazione, e rende comunicazioni davanti alle competenti Commissioni parlamentari di ciascuna di esse. Le medesime esprimono nuovamente il proprio parere nei trenta giorni successivi.
4-bis. I regolamenti, decorso il termini di sessanta giorni senza che le Camere abbiano provveduto all'espressione dei pareri, ovvero decorsi trenta giorni dalla data in cui il Ministro ha chiesto di rendere le comunicazioni previste dal comma 4, possono essere comunque adottati».
1.226
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Approvato
Sopprimere il comma 5.
1.227
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Id. em. 1.226
Sopprimere il comma 5.
1.228
VICARI
Respinto
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. I regolamenti di cui al comma 3 sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».
1.229
CARUSO
Ritirato
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono in ogni caso stabilite, con il regolamento di cui al comma 3 o con uno di essi da adottarsi entro il detto termine, le disposizioni riguardanti il tirocinio, l'esame di Stato e l'accesso alla professione forense».
1.230
VICARI
Respinto
Sopprimere il comma 6.
1.231
CARUSO
Approvato
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Entro due anni dalla data dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, ovvero, qualora siano più d'uno, dalla data dell'entrata in vigore dell'ultimo degli stessi, possono essere adottate, con la medesima procedura dei commi 3 4 e 5, le disposizioni integrative e correttive ritenute necessarie».
1.232
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Precluso
Al comma 6, sostituire le parole: «Entro due anni» con le seguenti: «Entro cinque anni».
1.233
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Precluso
Al comma 6 sostituire le parole: «Entro due anni» con le parole: «Entro quattro anni».
1.234
MAZZATORTA, DIVINA
Ritirato
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Ministro della giustizia può promuovere l'azione di annullamento dinanzi il giudice amministrativo avverso i regolamenti di cui al comma 3, entro sessanta giorni dalla data in cui gli siano stati notificati, per motivi di illegittimità».
ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 2.
(Disciplina della professione di avvocato)
1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge in via abituale e prevalente le attività di cui ai commi 5 e 6.
2. L'avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l'attuazione concreta della giustizia nella società e nell'esercizio della giurisdizione, ha la funzione indispensabile di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti in ogni sede.
3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti esclusivamente coloro che hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa avanti tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla avanti le giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, l'ordine forense e l'avvocato sono soggetti soltanto alla legge.
5. Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.
6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata.
7. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.
8. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.
EMENDAMENTI
2.2
DELLA MONICA, ICHINO, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARINO IGNAZIO, MORANDO, PORETTI, TONINI, NEROZZI
Al comma 1, sopprimere le parole: «in via abituale e prevalente».
2.200
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Al comma 1, sopprimere le parole: «in via abituale e prevalente».
2.201
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Al comma 1, sopprimere le parole: «in via abituale e permanente».
2.202
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, ICHINO, NEROZZI
Al comma 1, sostituire le parole: «di cui ai commi 5 e 6» con le seguenti: «di cui al comma 2».
2.203
CARUSO
Sopprimere il comma 2.
2.204
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Sopprimere il comma 2.
2.205
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Sopprimere il comma 2.
2.206
CARUSO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L'avvocato, in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, è, in qualsiasi occasione di esercizio della giurisdizione, soggetto necessario e non sostituibile per la tutela effettiva dei diritti e degli interessi della persona.».
2.207
PERDUCA, PORETTI, BONINO
Sostituire il comma 2 con il seguente: «L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti».
2.208
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei propri diritti».
2.209
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Al comma 2, sopprimere le parole: «in ogni sede».
2.210
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Al comma 2 sopprimere le parole: «in ogni sede».
2.211
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, LEGNINI, NEROZZI
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«in attuazione dei principi della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».
2.5
DELLA MONICA, FINOCCHIARO, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, FRANCO VITTORIA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, NEROZZI
V. testo 2
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta, per chi versa nelle condizioni soggettive previste dalla legge, l'estensione delle tutele previste dagli articoli 16 e 28 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Ministro delle pari opportunità e sentito il Consiglio Nazionale Forense che si esprime nelle forme di cui all'articolo 1, commi 3,4 e 5».
2.5 (testo 2)
DELLA MONICA, FINOCCHIARO, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, FRANCO VITTORIA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, NEROZZI
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta, per chi versa nelle condizioni soggettive previste dalla legge, l'estensione delle tutele previste dagli articoli 16 e 28 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Ministro delle pari opportunità e sentito il Consiglio Nazionale Forense che si esprime nelle forme di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5».
«2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2-quater».
«2-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:
a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;
b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;
c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico».
«2-quinquies. Dall'attuazione del comma 2-quater devono derivare risparmi non inferiori a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».
2.212
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Al comma 3, sostituire le parole: «L'iscrizione ad un albo circondariale» con le seguenti: «Il superamento dell'esame di stato di cui all'articolo 46» e sopprimere le parole: «Possono essere iscritti esclusivamente coloro che hanno superato l'esame di stato di cui all'articolo 46».
2.213
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Al comma 3 sostituire le parole: «L'iscrizione ad un albo circondariale» con le seguenti: «Il superamento dell'esame di stato di cui all'articolo 46». Sopprimere le parole: «Possono essere iscritti esclusivamente coloro che hanno superato l'esame di stato di cui all'articolo 46».
2.214
CENTARO
Al comma 3, dopo le parole: «l'esame di Stato di cui all'articolo 46» inserire le seguenti: «, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge».
2.215
D'ALIA
Al comma 3, dopo le parole: «all'articolo 46» inserire le seguenti: «nonché docenti universitari in materie giuridiche, magistrati e dirigenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali in possesso della laurea in Giurisprudenza».
2.6
DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, GHEDINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, NEROZZI
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «coloro che hanno superato l'esame di stato di cui all'articolo 46» inserire le seguenti: «, salvo le eccezioni previste dalla legge».
2.216
CARUSO
Al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con il seguente: «L'avvocato, fermo l'eventuale obbligo di iscrizione all'albo speciale previsto dall'articolo 21, può esercitare l'attività di difesa avanti tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica.».
2.217
CARUSO
Al comma 3 sopprimere il quinto periodo.
Conseguentemente, all'articolo 65, sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. La sussistenza dei nuovi requisiti per l'iscrizione negli albi, come prescritti dalla presente legge, è richiesta solo nel caso in cui la relativa domanda è stata proposta dopo la sua entrata in vigore. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, è cancellato dall'albo l'avvocato che, essendo stato diffidato a provvedervi dal Consiglio dell'ordine di appartenenza, non abbia provveduto entro il termine che gli è assegnato e che non può essere minore di novanta giorni, a rimuovere le condizioni di incompatibilità eventualmente sussistenti o sopravvenute per effetto delle disposizioni nella stessa contenute.».
2.218
GERMONTANI, ZANETTA
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta per la donna avvocato in stato di maternità, nei due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi allo stesso, il diritto ad ottenere, a tutela della salute della madre e del nascituro, il rinvio di udienza ogni qual volta la presenza del difensore sia essenziale per l'espletamento della sua funzione. Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e del Consiglio Nazionale Forense».
2.219
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta per la donna avvocato in stato di maternità, nei due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi allo stesso, il diritto ad ottenere, a tutela della salute della madre e del nascituro, il rinvio di udienza ogni qual volta la presenza del difensore sia essenziale per l'espletamento della sua funzione. Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministero della giustizia su proposta del Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio e del Consiglio Nazionale Forense.»
2.220
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta per la donna avvocato in stato di maternità, nei due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi allo stesso, il diritto ad ottenere, a tutela della salute della madre e del nascituro, il rinvio di udienza ogni qual volta la presenza del difensore sia essenziale per l'espletamento della sua funzione. Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e del Consiglio Nazionale Forense».
2.221
ICHINO, CECCANTI, MARINO IGNAZIO, MORANDO, PORETTI, TONINI
Sopprimere il comma 4.
2.222
CARUSO
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto solo alla legge.».
Conseguentemente, all'articolo 23, comma 3, sostituire le parole: «sono soggetti esclusivamente alla» con le seguenti: «nell'esercizio delle loro funzioni sono soggetti esclusivamente alla legge, fatta salva la».
2.223
CARUSO
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto solo alla legge.».
2.224
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Sopprimere il comma 5.
2.225
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Sopprimere il comma 5.
2.226
PASTORE
Sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:
«5. All'avvocato sono riservate in via esclusiva, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.
6. Compete agli avvocati l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale».
2.227
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Al comma 5 sostituire le parole: «, e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali,» con le parole: «e la difesa avanti agli organi giurisdizionali.».
2.228
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Al comma 5 sostituire le parole: «, e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali,» con le seguenti: «e la difesa avanti agli organi giurisdizionali».
2.229
CARUSO
Al comma 5 dopo la parola: «giurisdizionali» aggiungere le seguenti: «nei procedimenti di mediazione e di conciliazione».
2.230
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Al comma 5 sopprimere le parole: «e nelle procedure arbitrali rituali,».
2.231
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Al comma 5 sopprimere le parole: «, nelle procedure arbitrali rituali,».
2.232
VICARI
Al comma 5 sopprimere la parola: «rituali» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non è necessaria l'assistenza di un avvocato nelle sole procedure il cui valore non ecceda quello fissato dal primo comma dell'articolo 82 del codice di procedura civile».
2.233
BETTAMIO, VALDITARA
Sopprimere il comma 6.
2.234
SACCOMANNO
Sopprimere il comma 6.
2.235
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Sopprimere il comma 6.
2.236
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Sopprimere il comma 6.
2.237
DELLA MONICA, GIARETTA, ICHINO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, MORANDO, PORETTI, TONINI, NEROZZI
Sopprimere il comma 6.
2.238
ICHINO, DELLA MONICA, GIARETTA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, MORANDO, PORETTI, TONINI, MOLINARI, NEROZZI
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. L'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale può essere svolta anche mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata, nell'interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti».
2.239
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati, se finalizzate a valutare l'opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L'assistenza e la consulenza stragiudiziali sono consentite anche ai non iscritti all'albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».
2.240
CENTARO
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività libero-professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È consentita la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale, anche mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata, nell'interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti».
2.241
GIARETTA, DELLA MONICA, ICHINO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, MORANDO, PORETTI, TONINI, MOLINARI, NEROZZI
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Fuori dai casi previsti dalla legge, l'attività libero-professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. Sono in ogni caso consentite le attività aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale, anche mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuati va e coordinata, nell'interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti».
2.242
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, finalizzata esclusivamente all'espletamento di uno specifico mandato rientrante nell'ambito delle attività di cui al predetto articolo, nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».
2.243
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 TULPS nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».
2.444
D'ALIA
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività libero-professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale a vantaggio del datare di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché delle società del gruppo. È altresì consentita la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, nell'interesse di associati ed iscritti».
2.245
CENTARO, MUGNAI, AMATO
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Fuori dai casi previsti dalla legge, l'attività libero-professionale di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata avente ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale a vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonchè delle società controllate o collegate del gruppo. È, altresì, consentita nelle medesime forme e con gli stessi limiti la prestazione di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle diverse articolazioni, nell'interesse di associati e di iscritti.
2.246
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Al comma 6 sopprimere il primo periodo.
Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: «, in ogni caso,».
2.247
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Al comma 6, sopprimere il primo periodo.
Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: «, in ogni caso,».
2.248
POLI BORTONE
Al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola: «professionale» e, in fine, aggiungere le parole: «se svolta in forma di libera professione».
2.249
CARUSO
Al comma 6 sostituire le parole: «professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso,» con le seguenti: «di consulenza legale sul diritto nazionale, comunitario e internazionale, e di assistenza stragiudiziale è riservata in via esclusiva all'avvocato e, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, all'avvocato stabilito. È tuttavia».
2.250
VICARI
Al comma 6 sopprimere le parole: «o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».
2.251
CARUSO
Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il datore di lavoro è costituito in forma di impresa, le attività previste nel presente comma possono essere altresì svolte anche in vantaggio dell'impresa controllante o controllata, o di quelle collegate o, in ogni caso, di quelle facenti parte del medesimo gruppo».
2.252
PINZGER
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È consentita altresì l'attività delle associazioni di categoria avente per oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale nei confronti dei loro associati iscritti».
2.253
CARUSO
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
«6-bis. Le attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale di cui al comma 6, che non siano svolte dall'avvocato, non possono in nessun caso formare oggetto di cessione a terzi, anche qualora ciò avvenga a titolo gratuito. È nullo ogni patto contrario.».
2.254
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Sopprimere il comma 7.
2.255
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Sopprimere il comma 7.
2.256
D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, ICHINO, GHEDINI, CECCANTI, ADAMO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, BERTUZZI, NEROZZI
Sopprimere il comma 7.
2.257
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Al comma 7, sopprimere le parole: «o siano stati».
2.258
D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, ICHINO, GHEDINI, CECCANTI, ADAMO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, BERTUZZI, NEROZZI
Al comma 7, dopo le parole: «nonché agli avvocati dello Stato» aggiungere le seguenti: «e in tutti gli altri casi previsti dalla legge».
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