Avvocati Part Time

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri
Avvocati Part Time

Sanzioni a vari big dell'energia per pratiche aggressive nella fatturazione dei consumi

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 3
ScarsoOttimo 

Riporto dal sito dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato:

"COMUNICATO STAMPA

SANZIONI PER OLTRE 14 MILIONI DI EURO AD ACEA, EDISON, ENI, ENEL ENERGIA E SERVIZIO ELETTRICO PER PRATICHE AGGRESSIVE NELLA FATTURAZIONE DEI CONSUMI.

Con sanzioni per complessivi 14milioni e 530.000 euro, l’Antitrust ha concluso quattro procedimenti - avviati a luglio 2015 sulla base di numerose segnalazioni di singoli consumatori e diverse associazioni di consumatori – nei confronti di cinque big dell’energia: Acea, Edison, Eni, Enel Energia ed Enel Servizio Elettrico. I provvedimenti riguardano i meccanismi di fatturazione e le ripetute richieste di pagamento per bollette non corrispondenti a consumi effettivi, nonché gli ostacoli frapposti alla restituzione dei rimborsi.
Nel corso del procedimento, l’Aeegsi (Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico) ha reso un articolato parere, nell’ambito della collaborazione prevista dal Protocollo di intesa tra le due Autorità, che ha permesso all’Antitrust di individuare e accertare distinte pratiche aggressive. Nelle attività ispettive, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato s’è avvalsa anche della collaborazione del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
A conclusione della sua istruttoria, l’Agcm ha accertato che le cinque società hanno posto in essere una prima pratica commerciale aggressiva: e cioè una gestione inadeguata delle istanze e delle comunicazioni di clienti finali che lamentavano la fatturazione di consumi di elettricità o di gas naturale divergenti da quelli effettivi. Questa era dovuta a deficienze del processo di fatturazione, a malfunzionamenti dei sistemi informatici e alla mancata sospensione delle attività di riscossione (sollecito, messa in mora e distacco, talvolta senza preavviso) nell’attesa di una risposta chiara, puntuale ed esaustiva. Nel caso di conguagli di elevato importo, inoltre, le imprese non avevano adottato misure per attenuare l’impatto della bolletta, senza informare adeguatamente gli utenti sulla possibilità di rateizzare né sui termini di pagamento più lunghi.
Secondo l’Antitrust, tali comportamenti hanno violato il diritto del cliente a ricevere un’adeguata ed effettiva assistenza e verifica dei propri consumi, prima di procedere al pagamento delle fatture contestate e, pertanto, costituiscono pratiche commerciali aggressive. Ciò in quanto l’incombente minaccia dell’avvio o della prosecuzione delle procedure di riscossione costituisce, a parere dell’Autorità, un indebito condizionamento delle scelte del consumatore in merito al pagamento dei consumi non verificati e alla presentazione delle istanze e delle comunicazioni
Una seconda pratica scorretta, accertata dall’istruttoria, riguarda la mancata o ritardata restituzione di importi dovuti a vario titolo ai clienti finali. L’Autorità ha ritenuto, infatti, che le modalità informative e procedurali adottate dai cinque operatori non hanno permesso ai consumatori di ricevere pienamente e tempestivamente quanto versato in eccesso per la fornitura di energia elettrica o di gas.
Per le due società del gruppo Enel, infine, è stata accertata una terza pratica scorretta: questa consisteva nell’addebito degli interessi di mora per tardivo pagamento, anche in caso di bollette recapitate in ritardo o non recapitate e in presenza di un reclamo in tal senso.
In considerazione delle specificità di ciascuna condotta e della dimensione dei fenomeni riscontrati, l’Antitrust ha irrogato rispettivamente le seguenti sanzioni:

- Acea: 3.600.000 euro
- Edison: 1.725.000 euro
- Eni: 3.600.000 euro a Eni
- Enel Energia: 2.985.000 euro
- Enel Servizio Elettrico: 2.620.000 euro

Nel corso dei procedimenti, gli operatori hanno proposto modifiche alle procedure utilizzate finora nella gestione delle istanze e dei reclami da parte dei consumatori e anche per migliorare i processi di fatturazione. In considerazione di questi elementi, le sanzioni sono state ridotte in misura proporzionale al grado di rilevanza ed effettiva implementazione di tali innovazioni.

Roma, 13 giugno 2016

Qui i provvedimenti (PS9354 per ACEA ENERGIA; PS9541 per EDISON; PS9542 per ENI; PS9883 per ENEL ENERGIA.

... e ricorda, per sapere tutto sulla "negoziazione assistita da avvocati" segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati glistrumenti per interpretare al meglio il loro nuovo ruolo al tempo della "degiurisdizionalizzazione".

E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (conta già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...

 

D.Lgs. 19/1/2017 n. 3: per la concorrenza arriva il "private enforcement"

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 3
ScarsoOttimo 

Nella Gazzetta ufficiale n. 15 del 19-1-2017 è stato pubblicato il decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3 "Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo  e  del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa  a  determinate  norme  che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale  per  violazioni  delle  disposizioni  del  diritto   della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea."

Leggi di seguito il decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3 ...

 

Leggi tutto...
 

Corte costituzionale 90/2015 sul doppio lavoro non autorizzato dei dipendenti pubblici

E-mail Stampa PDF

 

Con ordinanza n. 90/2015, depositata il 26/5/2015, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sollevata, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 23, 24, 36, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bergamo e, in riferimento all’art. 36, primo comma, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia.

LEGGI DI SEGUITO L'ORDINANZA N. 90/2015 DELLE CORTE COSTITUZIONALE ...

 

... e ricorda, per sapere tutto sulla "negoziazione assistita da avvocati" segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il loro nuovo ruolo al tempo della "degiurisdizionalizzazione".

E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...

Leggi tutto...
 

Cassazione 13043/2014 sul restituzione somme a cliente da professionista non abilitato

E-mail Stampa PDF

La Cassazione, in sentenza 13043/2014, depositata il 10 giugno 2014, scrive: "... in difetto della prova concernente la esatta individuazione dell'attività "protetta", richiedente, cioè, l'iscrizione in apposito albo professionale, il giudice di appello è ricorso, come si desume in motivazione, ad un calcolo approssimativo e probabilistico, non potendosi presumere che tutto il lavoro svolto dalla ... fosse contra legem. La sentenza impugnata ha, infatti, affermato che, stante la prevalenza dello svolgimento di attività non protettaespletata dalla ... ed avendo la stessa percepito i compensi forfettariamente, appariva equo limitare le somme da restituire al venti per cento di quelle riconosciute dal Tribunale, dovendosi discriminare,  "rispetto all'attività svolta, quali atti afferissero alla competenza di un professionista abilitato e quali, invece, alla normale attività generica" ... Tale liquidazione equitativa, rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, avendo detta motivazione della decisione dato adeguatamente conto del processo logico attraverso il quale si è pervenuti alla liquidazione stessa, nè è ravvisabile un vizio di extrapetizione per il ricorso al critario equitativo, rientrando nel potere ufficioso del giudice l'esercizio di detto potere discrezionale, espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cpc (vedi Cass. n. 21103/2013; n. 4047/2013). Tale potere concernente la determinazione del quantum dovuto si distingue, infatti, da quello di emettere la decisione secondo equità ex art. 114 cpc, ipotesi richiedente la concorde richiesta delle parti (Cass. n. 2148/2000; n. 21103/2013).

Come ricorda Cass. 4047/2013, è stato ripetutamente affermato dalla Cassazione:
"- che il ricorso del giudice, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., alla liquidazione equitativa della prestazione dovuta implica un giudizio di merito censurabile in sede di legittimità solo per insussistenza dei presupposti o per vizio di motivazione;
- che l'art. 432 c.p.c. che consente al giudice di procedere alla liquidazione equitativa, pur non derogando al principio dell'onere della prova sancito dall'art. 2967 c.c., trova applicazione allorchè il diritto sia certo ma sia impossibile oppure oggettivamente difficile la determinazione della somma dovuta alla stregua degli elementi acquisiti al processo;
- che il giudice è tenuto a dare congrua ragione del processo logico attraverso il quale perviene sia alla liquidazione equitativa che alla determinazione del quantum debeatur, indicando i criteri assunti alla base della decisione
."
Ebbene, anche nella fattispecie che ci occupa, la Corte territoriale è pervenuta alla decisione impugnata attraverso un percorso argomentativo coerente, immune da vizi ed adeguatamente motivato, onde le censure del Ministero ricorrente sono prive di fondamento.
Si ricordi pure che, secondo la sentenza della Cassazione, Sez. lavoro, n. 50 del 7/1/2009, "quando è certo il diritto alla prestazione spettante al lavoratore, ma non sia possibile determinare la somma dovuta, sicché il giudice la liquida equitativamente ai sensi dell'art. 432 cod. proc. civ., l'esercizio di tale potere discrezionale non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, purché la motivazione della decisione dia adeguatamente conto del processo logico attraverso il quale si è pervenuti alla liquidazione, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo."

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 4047/2013 ...

... e ricorda, per sapere tutto sulla negoziazione assistita da avvocati segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il nuovo ruolo dell'avvocato al tempo della "degiurisdizionalizzazione". E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...

Leggi tutto...
 

Cassazione sentenza 9451 del 10 aprile 2016: non paga IRAP chi ha solo un dipendente "esecutivo"

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 3
ScarsoOttimo 

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno enunciato, nella sentenza n. 9451, depositata il 10 aprile 2016, il seguente principio di diritto: "Con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione -previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446-, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive".

DANNI COLLATERALI PER LA CRESCITA DEI PICCOLI PROFESSIONISTI (AD ESEMPIO, PER LA CRESCITA DEI PICCOLI STUDI LEGALI) :

... e ricorda, per sapere tutto sulla "negoziazione assistita da avvocati" segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il loro nuovo ruolo al tempo della "degiurisdizionalizzazione".

E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (conta già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...

 


Pagina 1 di 107

Pubblicità


Annunci

Le generalizzazioni intellettuali sono sempre interessanti, ma le generalizzazioni in fatto di morale sono prive di ogni significato (O. Wilde)