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Corte dei conti: responsabilità erariale per consulenze esterne non comunicate a Funzione Pubblica

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La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Lazio, con sentenza 424/2014, depositata il 15 maggio 2014, chiarisce la responsabilità delle pubbliche amministrazioni per omissione degli adempimenti di pubblicità d'affidamento delle consulenze e sterne.

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA 424/2014 DELLA CORTE DEI CONTI DEL LAZIO ...

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Irricevibile il ricorso CEDU se la vittima non "ha usato" la legge sopravvenuta che pone rimedi

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La Corte europea dei diritti dell'uomo, con decisione sul caso Stella e altri contro Italia e con decisione del caso Rexhepi e altri contro Italia, entrambe del 16/9/2014, ha dichiarato irricevibile i ricorsi (presentat da detenuti che si lamentavano vittime di violazioni dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo da parte dell'Italia per essr costretti in celle sovraffollate e prive di riscaldamento). L'iiricevibilità è fondata sul mancato previo esperimento di tutti i ricorsi interni, poichè i ricorrenti non avevano esperito i ricorsi per usufruire dei rimedi riparatori (nelle leggi n. 10, n. 92 e n. 117 del 2014 sconti di pena e risarcimento pecuniario si affiancano a rimedi preventivi) che l'Italia ha introdotto nel suo ordinamento (in esecuzione della sentenza "pilota" Torreggiani e altri contro Italia) con leggi successive alla proposizione del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

La Corte di Strasburgo ha affermato di non poter ritenere, al momento (non avendo elementi al riguardo), che la nuova via di ricorso interno introdotto dall'Italia non sia appropriata per la riparazione della violazione lamentata dell’articolo 3 della CEDU. Prima di ricorrere a Strasburgo occorrerà, dunque, che gli interessati promuovano un ricorso a livello nazionale, previsto dal decreto legge n. 92 del 2014, approvato con la legge n. 117 del 2014, chiedendo il riconoscimento della violazione della Convenzione per le condizioni inumane dovute al sovraffollamento carcerario, nonché, se del caso, chiedano un ristoro adeguato. In particolare potranno presentare un reclamo, ai sensi dell’articolo 35 ter della legge sull’Ordinamento Penitenziario, al fine di ottenere un miglioramento immediato delle loro condizioni di detenzione. Va sottolineato che le due decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo non pregiudicano la possibilità per la Corte medesima di riesaminare in futuro l’effettività dei rimedi interni al momento ritenuti adeguati.

La grande novità della decisione della Corte di Strasburgo sta nel fatto che -mentre finora quella Corte, in ordine al requisito del previo esperimento di tutti i ricorsi interni, aveva sempre valutato l'ammissibilità del ricorso della "vittima", considerando solo i rimedi giudiziari esistenti al momento della presentazione del ricorso- ora il giudice europeo cambia strada rispetto al passato e valuta la ricevibilità dei ricorsi tenendo in considerazione anche l'esperimento o meno, da parte della "vittima", dei rimedi giudiziari resisi esperibili in forza di innovazioni normative che lo Stato autore della violazione della Convenzione abbia adottato, successivamente alla proposizione del ricorso alla Corte europea, in esecuzione di una sentenza "pilota" resa in altra causa contro il medesimo Stato (come, appunto, quella sul caso Torreggiani).

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15/4/15: Corte cost. decide sul futuro dei costi minimi dell'autotrasporto (anche dopo la l. 190/14)

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Dispone l'art. 1, comma 250, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015):
"Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo sostituito dal comma 248 del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, pubblica e aggiorna nel proprio sito internet valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi."

Il comma 4 dell'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112/08 (come da ultimo sostituito dal comma 248 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015) recita: "Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei princìpi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale".

Lo stesso d.lgs. 286/2005, all'art. 4, comma 2, stabilisce che "sono nulle le clausole dei contratti di trasporto che comportino modalità e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale".

In tema di “costi minimi” dell'autotrasporto la Corte costituzionale si esprimerà in Camera di consiglio il 15 aprile 2015 sulle q.l.c. sollevate in tema dal Tribunale di Lucca e da quello di Trento (atto di promovimento 160/2013). La fissazione della discussione in Camera di consiglio, invece che in seduta pubblica, lascia prevedere due possibili esiti:
1) che la Corte costituzionale sollevi innanzi a se stessa q.l.c. del sopravvenuto comma 250 dell'art. 1 della l. 190/2014. Ciò, a mio avviso, potrebbe accadere (in relazione al parametro di costituzionalità di cui all'art. 117, comma 1, della Costituzione, con riguardo all'art. 101 TFUE)  per argomentazioni analoghe a quelle che si leggono in un recente provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (provvedimento sanzionatorio I748 del 22/10/2014 nei confronti del Consiglio Nazionale Forense - vedi soprattutto i punti 82, 95, 112, 114, 117, 120, 122 e 123);
2) che la Corte costituzionale, seguendo l’interpretazione delle norme UE fornita dalla sentenza della Corte di giustizia del 4/9/2014 sui costi minimi (sentenza in causa C-184/13 che decise la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia dal TAR Lazio) ritenga doversi procedere ad immediata disapplicazione del comma 250 dell’art. 1 della legge di stabilità 2015 e, conseguentemente, qualifichi inammissibile le questioni di legittimità costituzionale sulle quali è stata chiamata a pronunciarsi.

Inoltre, non è da escludere che della vicenda si occupi (a seguito di segnalazione degli interessati) l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. In tal caso, molto probabilmente l’Autorità non si discosterà dalla linea interpretativa delle norme comunitarie di liberalizzazione delle tariffe seguita dalla Corte di giustizia nella sentenza del 4/9/2014 che ha deciso la causa C-184/13. A mio avviso, l’esito più probabile dell’esame della questione da parte dell’Autorità potrebbe essere una “segnalazione a Governo e Parlamento” nel senso della contrarietà dell’art. 1, comma 250, della legge 190/2014, rispetto all’art. 101 del TFUE. Lo si può prevedere anche perchè, con provvedimento I748 del 22/10/2014, l’Autorità ha pesantemente sanzionato il Consiglio Nazionale Forense proprio per violazione della concorrenza ex art. 101 TFUE, per aver pubblicato sul proprio sito internet (addirittura solo in una sezione dedicata allo sviluppo storico del regime delle tariffe professionali) dati analoghi a quelli che ora la legge di stabilità 2015 impone al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di pubblicare sul suo sito internet.

Intanto il TAR Lazio, con sentenza n. 2889/2015, depositata il 20/2/2015 (vedi anche la sentenza 2896/2015, anch'essa depositata il 20/2/2015), ha dato una interpretazione dell'l'art. 1, comma 250, della legge di stabilità 2015, affermandone la portata liberalizzatrice con queste parole: "la disciplina dei costi del trasporto di merci su strada, in coerenza con le indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia, è stata liberalizzata per effetto della legge n. 190 del 2014". Ha di seguito precisato il perchè della sopravvenuta liberalizzazione, affermando: "Questo Tribunale, pertanto, nel prendere doverosamente atto del contrasto tra norma interna e comunitaria, è obbligato, in virtù del principio di primazia del diritto comunitario, desumibile dal TFUE e dalla nostra Carta Costituzionale (artt. 11 e 117 Cost.), come interpretati dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 168/1991, n. 113/1985 e n. 170/1984), a disapplicare l’art. 83 bis d.l. n. 112/2008 che costituisce la norma attributiva del potere in virtù del quale sono stati adottati gli atti impugnati nel presente giudizio".

Intanto il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il 24/2/2015, in ossequio all'art. 1, comma 250, della legge di stabilità 2015, ha pubblicato sul suo sito i "valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto terzi".

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Corte EDU su "base legale" della prevedibilità delle sanzioni penali e art. 7 CEDU

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( dalla newsletter n. 42 di www.europeanrights.eu )


Fabio Maria Ferrari “Overruling giurisprudenziali delle Corti nazionali e prevedibilità delle modalità esecutive della pena: la Grande Camera, nel caso Rio Prada, amplia il perimetro di applicazione dell'art. 7 della CEDU”.

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PNRR: elenchi di professionisti, esperti, personale di alta specializzazione. Zero incompatibilità

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Il Decr. 14 ottobre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica (GU n. 268 del 2021) disciplina le modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR.

Per iscriversi agli elenchi del Portale sono richiesti i seguenti requisiti:

- cittadinanza UE ai sensi dell'art. 38 D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165, limitatamente alle assunzioni a tempo determinato;

- godimento dei diritti civili e politici;

- non essere in quiescenza;

- per i professionisti è richiesta, inoltre, l'iscrizione all'albo, collegio o ordine professionale comunque denominato, ove previsto, ovvero il possesso delle attestazioni o certificazioni di cui alla L. 14 gennaio 2013, n. 4;

- per gli esperti è richiesta la comprovata esperienza almeno quinquennale;

- per il personale di alta specializzazione sono richiesti, inoltre, il possesso della laurea magistrale o specialistica, il possesso del dottorato di ricerca o un'esperienza professionale continuativa almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell'Unione europea;

- posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge.

Importantissimo il fatto che l'art. 31 del D.L. n. 152/2021 incentivi il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del PNRR disponendo che per i professionisti assunti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni per l'attuazione del PNRR non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e che l'eventuale assunzione non consente in nessun caso la cancellazione d'ufficio.

Inoltre, i professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni possono mantenere l'iscrizione, ove presente, ai rispettivi regimi previdenziali obbligatori, ed è escluso qualsiasi onere a loro carico per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati nel caso in cui non optino per il mantenimento all'iscrizione della cassa previdenziale di appartenenza.

Per chiara dimostrazione dell'irragionevole disparità di trattamento e discriminazione degli abilitati alla professione forense che sono impiegati a tempo indeterminato e in part time nella pubblica amministrazione, i quali continuano ad essere sottoposti ad una assurda incompatibilità all'esercizio della professione forense, vedi Corte cost. 189/2001.


 


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{mosimage} Esperienza è il nome che ciascuno dà ai suoi errori. (O. Wilde)