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15/4/15: Corte cost. decide sul futuro dei costi minimi dell'autotrasporto (anche dopo la l. 190/14)

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Dispone l'art. 1, comma 250, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015):
"Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo sostituito dal comma 248 del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, pubblica e aggiorna nel proprio sito internet valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi."

Il comma 4 dell'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112/08 (come da ultimo sostituito dal comma 248 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015) recita: "Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei princìpi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale".

Lo stesso d.lgs. 286/2005, all'art. 4, comma 2, stabilisce che "sono nulle le clausole dei contratti di trasporto che comportino modalità e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale".

In tema di “costi minimi” dell'autotrasporto la Corte costituzionale si esprimerà in Camera di consiglio il 15 aprile 2015 sulle q.l.c. sollevate in tema dal Tribunale di Lucca e da quello di Trento (atto di promovimento 160/2013). La fissazione della discussione in Camera di consiglio, invece che in seduta pubblica, lascia prevedere due possibili esiti:
1) che la Corte costituzionale sollevi innanzi a se stessa q.l.c. del sopravvenuto comma 250 dell'art. 1 della l. 190/2014. Ciò, a mio avviso, potrebbe accadere (in relazione al parametro di costituzionalità di cui all'art. 117, comma 1, della Costituzione, con riguardo all'art. 101 TFUE)  per argomentazioni analoghe a quelle che si leggono in un recente provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (provvedimento sanzionatorio I748 del 22/10/2014 nei confronti del Consiglio Nazionale Forense - vedi soprattutto i punti 82, 95, 112, 114, 117, 120, 122 e 123);
2) che la Corte costituzionale, seguendo l’interpretazione delle norme UE fornita dalla sentenza della Corte di giustizia del 4/9/2014 sui costi minimi (sentenza in causa C-184/13 che decise la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia dal TAR Lazio) ritenga doversi procedere ad immediata disapplicazione del comma 250 dell’art. 1 della legge di stabilità 2015 e, conseguentemente, qualifichi inammissibile le questioni di legittimità costituzionale sulle quali è stata chiamata a pronunciarsi.

Inoltre, non è da escludere che della vicenda si occupi (a seguito di segnalazione degli interessati) l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. In tal caso, molto probabilmente l’Autorità non si discosterà dalla linea interpretativa delle norme comunitarie di liberalizzazione delle tariffe seguita dalla Corte di giustizia nella sentenza del 4/9/2014 che ha deciso la causa C-184/13. A mio avviso, l’esito più probabile dell’esame della questione da parte dell’Autorità potrebbe essere una “segnalazione a Governo e Parlamento” nel senso della contrarietà dell’art. 1, comma 250, della legge 190/2014, rispetto all’art. 101 del TFUE. Lo si può prevedere anche perchè, con provvedimento I748 del 22/10/2014, l’Autorità ha pesantemente sanzionato il Consiglio Nazionale Forense proprio per violazione della concorrenza ex art. 101 TFUE, per aver pubblicato sul proprio sito internet (addirittura solo in una sezione dedicata allo sviluppo storico del regime delle tariffe professionali) dati analoghi a quelli che ora la legge di stabilità 2015 impone al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di pubblicare sul suo sito internet.

Intanto il TAR Lazio, con sentenza n. 2889/2015, depositata il 20/2/2015 (vedi anche la sentenza 2896/2015, anch'essa depositata il 20/2/2015), ha dato una interpretazione dell'l'art. 1, comma 250, della legge di stabilità 2015, affermandone la portata liberalizzatrice con queste parole: "la disciplina dei costi del trasporto di merci su strada, in coerenza con le indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia, è stata liberalizzata per effetto della legge n. 190 del 2014". Ha di seguito precisato il perchè della sopravvenuta liberalizzazione, affermando: "Questo Tribunale, pertanto, nel prendere doverosamente atto del contrasto tra norma interna e comunitaria, è obbligato, in virtù del principio di primazia del diritto comunitario, desumibile dal TFUE e dalla nostra Carta Costituzionale (artt. 11 e 117 Cost.), come interpretati dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 168/1991, n. 113/1985 e n. 170/1984), a disapplicare l’art. 83 bis d.l. n. 112/2008 che costituisce la norma attributiva del potere in virtù del quale sono stati adottati gli atti impugnati nel presente giudizio".

Intanto il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il 24/2/2015, in ossequio all'art. 1, comma 250, della legge di stabilità 2015, ha pubblicato sul suo sito i "valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto terzi".

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Vicedirigenza: il Consiglio di Stato il 16/4/14 rinvia in Corte costituzionale la legge abrogatrice

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Così ha disposto il Consiglio di Stato con ordinanza depositata il 16 aprile 2014: "rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell art. 5, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto l abrogazione dell articolo 17-bis del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, che aveva previsto l istituzione, previa la mediazione della contrattazione collettiva, della vice dirigenza, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, 103, 111, 113, 117, Cost., sospende il giudizio e dispone l immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale."

Di particolare interesse i seguenti passaggi dell'ordinanza:

a pag. 11-12 "E non v è nemmeno dubbio che i ricorrenti disponessero di un bene suscettibile di essere tutelato dall'articolo 1 del Protocollo n. 1. E solo il caso di rammentare che, come da consolidata giurisprudenza della Corte CEDU (cfr. Maurice c. Francia [GC], n. 11810/ 03, § 63, CEDU 2005 IX, il concetto di «beni», infatti, può coprire tanto i «beni attuali» quanto le legittime speranze , posto che il riconoscimento abbia una base sufficiente nel diritto interno, il che è confermato da una giurisprudenza ben consolidata degli organi giudicanti.
Nel caso di specie siamo ben al di là delle legittime speranze, perché i ricorrenti, odierni appellanti, hanno diritto all'integrale esecuzione della res iudicata.
Ad avviso del Collegio, la norma della cui legittimità costituzionale si tratta ha comportato un ingerenza nell'esercizio dei diritti che i ricorrenti potevano far valere in virtù di una sentenza passata in giudicato e della quale era in corso l'esecuzione
."

e a pag. 13 "Così come stabilito dai giudici costituzionali la valutazione delle circostanze temporali in cui si inserisce un intervento legislativo è fondamentale in ordine alla costituzionalità dello stesso, in particolare: Nel caso in esame peculiare valenza sintomatica assume la considerazione del tempo, delle modalità e del contesto in cui è stata emanata la disposizione censurata (sent. n. 267/ 2007)."

LEGGI DI SEGUITO L'ORDINANZA DEL 16 APRILE 2014 CON CUI IL CONSIGLIO DI STATO HA RIAPERTO LA "QUESTIONE VICEDIRIGENZA" ...

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Corte EDU su "base legale" della prevedibilità delle sanzioni penali e art. 7 CEDU

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( dalla newsletter n. 42 di www.europeanrights.eu )


Fabio Maria Ferrari “Overruling giurisprudenziali delle Corti nazionali e prevedibilità delle modalità esecutive della pena: la Grande Camera, nel caso Rio Prada, amplia il perimetro di applicazione dell'art. 7 della CEDU”.

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Facoltà del Consiglio dell'ordine degli avvocati di pubblicare le sanzioni disciplinari definitive

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Riporto dalla newsletter di deontologia del Consiglio Nazionale Forense del 9/5/2015:

"Il COA di Treviso chiede se: “la facoltà del COA di pubblicare sul sito web consultabile dai propri iscritti all’Albo le sanzioni irrogate debba attendere la definitività del provvedimento e, quindi, l’esaurimento dell’eventuale procedimento d’innanzi alle SS.UU. della Corte di Cassazione, ovvero possa essere esercitata una volta conosciuta la decisione del CNF”.

Premesso che è da tempo stato chiarito che una sanzione disciplinare inflitta con sentenza divenuta esecutiva è notizia pubblica e che, quindi, la sua divulgazione non viola il diritto alla privacy, il problema da affrontare è solo relativo al momento in cui tale pubblicità si acquisisca.
Orbene aggiunta l’ulteriore considerazione, evidenziata anche dal richiedente, secondo cui le sentenze pronunziate dal CNF sono esecutive a far data dalla loro notifica al professionista incolpato, deve concludersi che da tale momento sorga astrattamente in capo al Consiglio la facoltà di eseguire la sentenza e, quindi, di comunicare/pubblicare la sanzione, salvo che, in costanza del giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione, sia intervenuta inibitoria. Deve, dunque, ritenersi che la facoltà di pubblicazione possa essere esercitata solo successivamente alla messa in esecuzione da parte del COA della decisione del CNF, ciò al fine di evitare che, laddove la pubblicazione preceda temporalmente la materiale esecuzione del provvedimento, il professionista possa essere assoggettato ad una “doppia punizione”.

Consiglio nazionale forense (Morlino), parere 22 ottobre 2014, n. 85

Quesito n. 435, COA di Treviso"   FINE DELL'ESTRATTO DA NEWSLETTER

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TAR Lazio 11391/ 2015: gli ordini professionali rispettino obblighi di trasparenza ex legge Severino

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Il TAR Lazio, con sentenza 11391 del 24 settembre 2015, ha rigettato il ricorso promosso da 5 Consigli degli ordini degli avvocati contro le delibere n. 144 e 145  del 2014 con le quali l'Antitrust aveva applicato anche agli ordini professionali gli obblighi di trasparenza della legge Severino (l. 190/2012) e suoi decreti attuativi (D.lgs. 33/2013 e D.lgs. 39/2013).

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