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Cass. 7818/2014: danno per demansionamento non è "in re ipsa" ma OK a prove per presunzioni semplici

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 La Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 aprile 2014, n. 7818, afferma che "il diritto al risarcimento del danno non patriminiale, in tutti icasi in cui è ritenuto risarcibile, non può prescindere dalla allegazione da parte del richiedente degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenze e l'entità del pregiudizio".

Ha, tra l'altro, affermato che: "Pur dovendosi rilevare che per quanto attiene alla prova del danno, le SS.UU del 2008 (n. 26972), richiamate dalla stessa Corte territoriale, hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, deve, tuttavia, escludersi che il danno,sia “in re ipsa” (nello stesso senso Cass. SU n. 6572 del 24 marzo 2006),dovendo essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi, che solo dall’interessato possono essere dedotti, si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prova."

LEGGI DI SEGUITO UNO STRALCIO DALLA SENTENZA 7818/2014 DELLA CASSAZIONE ...

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Consiglio di Stato 5657/2014 su autodichìa della Presidenza della Repubblica

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La quarta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5657 del 18 novembre 2014, approfondisce la tematica dell'autodichia della Presidenza della Repubblica. L'occasione è statal'idizione, da parte del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, di una gara informale (ai sensi dell’art. 30, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, c.d. codice degli appalti) per l’affidamento del “servizio di cassa ed annesso sportello interno al Segretariato”.

Scrive, al riguardo il Consiglio di Stato: " Si può anche prescindere, allo stato, da una considerazione preliminare, e cioè che la stessa Corte costituzionale sembra orientata verso una possibile rimeditazione della prerogativa dell’autodichia – cioè del potere di giudicare in via esclusiva e definitiva i ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti adottati dall’amministrazione -, valutata al metro di giudizio del rispetto dei diritti fondamentali e del principio di legalità (la sentenza 9 maggio 2014, n. 120, osserva ora di non poter esaminare la questione nel merito per non essere stata la Corte investita nel solo modo che le consentirebbe di pronunciare, vale a dire la proposizione del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato).

Come è ben noto, la competenza “giustiziale” della Presidenza della Repubblica è stata confermata anche di recente, sia dal giudice ordinario sia da quello amministrativo, ma rispetto alle controversie in materia di rapporto di lavoro e di impiego con il Segretariato Generale, alle quali sono assimilate quelle da ultimo previste dall’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2008, n. 34/N (cfr., rispettivamente, Cass. civ., ss. uu., ord. 17 marzo 2010, n. 6529; Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2011, n. 6617).

Si tratterebbe ora di riconoscere l’autodichia anche in settore diverso e ulteriore, quale quello delle gare e dei contratti.

Questo non è possibile per una serie di ragioni.

In primo luogo, appare condivisibile l’affermazione che le prerogative costituzionali, e in concreto l’autodichia in questione, rappresentando deroghe a principi cardine del diritto comune, non possono essere interpretate estensivamente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 6617 del 2011, cit.).

Ma soprattutto la tesi sembra per certi versi non rispettosa delle stesse prerogative della Presidenza della Repubblica.

E’ indiscutibile che, nell’attuale assetto costituzionale, l’autodichia non sia momento essenziale per assicurare effettività alla posizione di autonomia e indipendenza degli organi costituzionali (cfr. Cass. civ., ss. uu, n. 6529 del 2010, cit.). Essa dunque esiste se e nella misura in cui l’organo, sul necessario fondamento costituzionale (esplicito o, come anche si sostiene, implicito), abbia deciso di farne uso.

Ora, anche ad ammettere che il potere di auto-organizzazione della Presidenza possa spingersi sino a derogare alla normativa comune, attribuendo a organi domestici la cognizione delle controversie tra il Segretariato generale e soggetti terzi anche al di là dell’ambito del rapporto di impiego, occorre anche rilevare che, in concreto, la Presidenza non ha comunque ritenuto di esercitare il potere in questione, diversamente da quanto hanno disposto, con specifici regolamenti, Camera e Senato, ampiamente ricordati negli atti di causa.

D’altronde, negare la giurisdizione del giudice amministrativo nella presente controversia, come quella di ogni altro giudice dell’ordinamento generale, significherebbe negare al privato qualsiasi specie di tutela giurisdizionale o para-giurisdizionale, posto che gli organi del contenzioso della Presidenza della Repubblica sono stati istituiti espressamente per le controversie di pubblico impiego e non potrebbero certo autonomamente estendere le proprie competenze in ambiti che le fonti istitutive non contemplano.

Infine, il primo a non essere convinto del supposto difetto assoluto di giurisdizione sembra essere lo stesso Segretariato Generale, poiché – come bene osserva la B.N.L. – il bando e il disciplinare di gara, provenienti dal Segretariato, attribuiscono le eventuali controversie alla cognizione esclusiva del Foro di Roma, con ciò evidentemente escludendo qualunque riserva di giurisdizione interna.

Il motivo è dunque infondato e deve essere respinto."

V'E' ABBONDANTE MATERIA PER RIPRENDERE IL DISCORSO SULLA GIURISDIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, GIUDICE SPECIALE DELLA DISCIPLINA DEGLI AVVOCATI (E FORSE -VISTO CHE LA L. 247/2012 NON MI PARE LA CONFERMI- ANCORA GIUDICE SPECIALE DELLA TENUTA DEGLI ALBI FORENSI).

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LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA 5657/2014 DEL CONSIGLIO DI STATO ...

 

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Dall'Antitrust 500.000 euro di multa a Tripadvisor

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L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento PS9345 del 22/12/2014, ha sanzionato Tripadvisor con multa di 500.000 euro per condotta commerciale scorretta. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere da Tripadvisor, consistenti nella diffusione di informazioni ingannevoli sulle fonti delle recensioni pubblicate, rispetto alle quali gli strumenti e le procedure adottati non risultano adeguati per contrastare il fenomeno delle false recensioni.
L'Autorità ha deliberato che la pratica commerciale consistita nei detti comportamenti, costituisce una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo e ne ha vietato la diffusione o continuazione.

QUESTO IL COMUNICATO STAMPA DELL'ANTITRUST:

"MEZZO MILIONE DI MULTA A TRIPADVISOR - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, su segnalazione dell’Unione Nazionale Consumatori, di Federalberghi e di alcuni consumatori, ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale realizzata, a partire da settembre 2011 e tuttora in corso, da TripAdvisor LLC (società di diritto statunitense che gestisce il sito www.tripadvisor.it) e da TripAdvisor Italy S.r.l., irrogando in solido ai due operatori una sanzione amministrativa di 500 mila euro.

Con questo provvedimento, l’Antitrust ha vietato la diffusione e la continuazione di una pratica commerciale consistente nella “diffusione di informazioni ingannevoli sulle fonti delle recensioni”, pubblicate sulla banca dati telematica degli operatori, adottando strumenti e procedure di controllo inadeguati a contrastare il fenomeno delle false recensioni. In particolare, TripAdvisor pubblicizza la propria attività mediante claim commerciali che, in maniera particolarmente assertiva, enfatizzano il carattere autentico e genuino delle recensioni, inducendo così i consumatori a ritenere che le informazioni siano sempre attendibili in quanto espressione di reali esperienze turistiche.

A giudizio dell’Autorità, le condotte contestate violano gli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, “risultando idonee a indurre in errore una vasta platea di consumatori in ordine alla natura e alle caratteristiche principali del prodotto e ad alterarne il comportamento economico”. L’intervento dell’Antitrust punta a evitare che i consumatori assumano le proprie scelte economiche, in ordine ai servizi resi dalle strutture turistiche ricercate sul sito, basandosi anche su informazioni pubblicitarie non rispondenti al vero. Entro 90 giorni le due società dovranno comunicare le iniziative assunte per ottemperare al divieto di ulteriore diffusione e continuazione della pratica commerciale scorretta. La sanzione amministrativa dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Roma, 22 dicembre 2014"

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Quando l'avvocato è "consumatore"?

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 La Cassazione con ordinanza n. 5705/2014 ha affermato che “la disciplina del consumatore si applica anche al professionista prestatore d’opera intellettuale (art. 2229 cod. civ.), quale è l’avvocato, nel senso che il cliente può, ricorrendone le condizioni, essere qualificato consumatore nel rapporto con il suo legale, ancorché tale rapporto sia indubbiamente caratterizzato dall’intuitu personae, reciprocamente l’avvocato che concluda un contratto, potrà essere qualificato professionista o consumatore a seconda che quel contratto sia o meno funzionale all’esercizio della sua attività professionale".

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Corte di giustizia 8/12/2016: OK a tariffe per avvocati se decise con legge

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La Corte di giustizia dell'Unione europea, nella causa C-532/15 e C-538/15 ha dichiarato:

"1) L’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che assoggetta gli onorari dei procuratori legali a una tariffa che può essere aumentata o diminuita solamente del 12%, e della quale i giudici nazionali si limitano a verificare la rigorosa applicazione, senza essere in grado, in circostanze eccezionali, di derogare ai limiti fissati da tale tariffa.

2) La Corte di giustizia dell’Unione europea è incompetente a rispondere alle questioni seconda e terza nella causa C532/15 nonché alle questioni dalla terza alla quinta nella causa C538/15, poste rispettivamente dall’Audiencia Provincial de Zaragoza (corte provinciale di Saragozza, Spagna) e dallo Juzgado de Primera Instancia de Olot (tribunale di primo grado di Olot, Spagna)."

Interessanti soprattutto i seguenti passaggi della sentenza in ordine alla prima dischiarazione:

28 Da ciò consegue che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione proposte dal giudice nazionale nell’ambito del contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v. sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punto 20 e giurisprudenza citata).

33 In via preliminare, contrariamente agli argomenti dell’Eurosaneamientos e a., del Consejo General de Procuradores de España (consiglio generale dei procuratori legali di Spagna) e del governo austriaco, occorre rilevare che gli onorari fissati dal regio decreto n. 1373/2003, estendendosi a tutto il territorio di uno Stato membro, sono in grado di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, e dell’articolo 102 TFUE (v., in tal senso, ordinanza del 5 maggio 2008, Hospital Consulting e a., C‑386/07, non pubblicata, EU:C:2008:256, punto18 e giurisprudenza citata).

34 Gli articoli 101 e 102 TFUE, pur riguardando esclusivamente la condotta delle imprese e non le disposizioni legislative o regolamentari emanate dagli Stati membri, nondimeno obbligano, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, che instaura un dovere di collaborazione, gli Stati membri a non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, idonei a pregiudicare l’effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese (v., in tal senso, ordinanza del 5 maggio 2008, Hospital Consulting e a., C‑386/07, non pubblicata, EU:C:2008:256 punto 19 e giurisprudenza citata).

35 Da una giurisprudenza costante risulta che si è in presenza di una violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell’articolo 101 TFUE qualora uno Stato membro imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l’articolo 101 TFUE, o rafforzi gli effetti di tali accordi, o revochi alla propria normativa il suo carattere pubblico delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica (v. sentenza del 5 dicembre 2006, Cipolla e a., C‑94/04 e C‑202/04, EU:C:2006:758, punto 47 e giurisprudenza citata).

Interessanti soprattutto i punti da 43 a 56 della sentenza in ordine alla seconda dichiarazione della CGUE.

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA DELLA CGUE ...

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Gli uomini sono tanto vili. Oltraggiano tutte le leggi del mondo ed hanno paura della sua lingua (O. Wilde)