Nel supplemento ordinario n. 75 alla G.U. del 23/4/2010, n. 94, è pubblicato il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, "Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/12/2006, relativa ai servizi nel mercato interno".
Importante la previsione, nell'art. 9, di una clausola di specialità per cui: "In caso di contrasto con le disposizioni del presente decreto, si applicano le disposizioni di attuazione di altre norme comunitarie che disciplinano aspetti specifici dell'accesso ad un'attività di servizi o del suo esercizio per professioni o in settori specifici, ivi incluse le disposizioni previste dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31, di attuazione della direttiva 77/249/CEE, dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, di attuazione della direttiva 96/71/CE, dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, di attuazione della direttiva 98/5/CE, dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di attuazione della direttiva 89/552/CEE e dal decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE". In sostanza la clausola di specialità si riferisce alla c.d. "direttiva qualifiche" (n. 2005/36/CE, recepita dal D.Lgs. 206/07), e a due direttive sulla professione di avvocato (n. 77/249/Cee, attuata dalla l. 31 del 1982, in materia di libera prestazione di servizi da parte degli avvocati europei; e n. 98/5/Ce, attuata con D.Lgs. 96 del 2001, tesa a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica).
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