Poichè manca una disciplina specifica dell'accertamento fondato sui parametri per il caso in cui il soggetto interessato eserciti contemporaneamente una attività dipendente e una attività professionale, si può sostenere che la normativa sul tema (articolo 3, comma 184, della l. 549/1995 <istitutivo dell'accertamento fondato sui parametri> e DPCM 29/1/1996 <relativo all'elaborazione dei parametri>) deve essere applicata in via analogica e che pertanto deve ritenersi illegittimo "applicare i parametri" in quei casi nei quali il reddito da attività professionale sia pià basso di quello da lavoro dipendente, tipologia di lavoro che perciò si deve ritenere prevalente.
La questione è stata anche sottoposta alla Cassazione che però, con sentenza 16529/2010, non l'ha definitivamente risolta, dichiarando il relativo motivo di ricorso assorbito dalla rilevata accoglibilità del diverso motivo attinente a nullità della sentenza impugnata (per assoluta mancanza di motivazione).
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