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Revoca part time dipendenti pubblici:su www.concorrenzaeavvocatura.ning.com il gruppo "articolo 16"

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(da www.servizi.legali.it )

Dal 24 maggio 2011 -180° giorno successivo all'entrata in vigore del "collegato lavoro" (l. 183/2010)- le amministrazioni pubbliche non possono più rideterminarsi in ordine al mantenimento dei part time già concessi da tempo (prima dell'entrata in vigore del d.l. 112/08) o alla loro trasformazione in rapporti di lavoro full time. Infatti, l'art. 16 del "collegato lavoro" attribuisce alle pubbliche amministrazioni la facoltà di sottoporre <> ma tale possibilità è concessa "a tempo". Sono certamente molti i dipendenti pubblici attualmente in part time che temono di doversi "riorganizzare la vita" a seguito di paventati provvedimenti autoritativi di "revoca del part time" per scelte organizzative della pubblica amministrazione le quali, se non arbitrarie o persecutorie, appaiono, comunque, poco rispettose dei diritti quesiti e del diritto ad un lavoro che per migliaia di dipendenti pubblici a part time è stato da ormai molto tempo delineato secondo una "flessibilità condivisa". 
A  parte le considerazioni sulla necessità, sottolineata dal detto art. 16, che le amministrazioni pubbliche rivalutino le pregresse concessioni di part time (al riguardo vedasi ordinanza del Tribunale di Firenze del 7/3/2011; nonchè ordinanza del Tribunale di Pavia, giudice del lavoro Ferrari Federica, del 19/4/2011, nel procedimento 133/2011), va detto che la riportata disposizione dell'art. 16 deve essere oggetto di interpretazione costituzionalmente orientata, onde escluderne l'incostituzionalità. Ritengo, perciò, che chi sarà costretto a difendersi in giudizio -impugnando il provvedimento che avesse imposto il ritorno al full time- vedrà riconosciute le proprie ragioni. Infatti, o l'art. 16 del "collegato Brunetta" viene interpretato in modo da intenderlo come fonte solo di una possibile proposta di ritorno al full time (proposta alla quale il dipendente in part time può dire di no) oppure è certamente incostituzionale per le medesime ragioni di tutela dell'affidamento nella legge e di salvaguardia dei diritti quesiti che hanno spinto le Sezioni Unite della Cassazione a sollevare questione di costituzionalità con l'ordinanza n. 24689/2010 (la trovi su questo sito).

A proposito della valutazione della correttezza e buona fede della pubblica amministrazione nel revocare i part time potrebbe essere molto utile l'argomentazione dell'ordinanza del Tribunale di Pavia del 19 aprile 2011 nel procedimento d'urgenza 133/2011. Afferma il Tribunale di Pavia, tra l'altro: "... non essendo risultato un reale pregiudizio alla funzionalità dell'ufficio in cui è incardinato il lavoratore, derivante dalla ridotta durata della prestazione lavorativa di quest'ultimo, si ritiene che, nel caso di specie, l'amministrazione convenuta abbia violato i principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 16 della l. n. 183/2010".

Peraltro, ove pure si ritenesse che l'art. 16 del “collegato lavoro” abbia innovato il quadro normativo, attribuendo alla Amministrazione il potere di adottare un provvedimento autoritativo di revoca del part time anche senza l'assenso del dipendente, si dovrebbe di necessità disapplicare il medesimo art. 16 per contrasto col diritto dell'Unione europea direttamente applicabile e cioè per contrasto con la direttiva 15/12/1997, n. 97/81/CE (pubblicata in G.U.C.E. 20/1/1998) in tema di lavorio a tempo parziale. Tale disapplicazione, fondata sulla primazia del diritto dell'Unione europea rispetto al diritto nazionale, dovrebbe essere operata non solo dai giudici (che solo in forza della disapplicazione dell'art. 16 potrebbero soprassedere dal sollevare questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo di legge) ma, ancor prima dell'intervento dei giudici e per evitare dannose controversie giudiziarie, dovrebbe essere posta in essere anche da parte dell'Amministrazione. Questo è quanto risulta da una recentissima ordinanza del Tribunale di Trento, Sezione lavoro, depositata il 4 maggio 2011, che, decidendo il procedimento d'urgenza n. 216/2011, ha annullato, in virtù della detta disapplicazione dell'art. 16, il provvedimento del ministero della giustizia che aveva trasformato il rapporto di lavoro part time della ricorrente in un rapporto a tempo pieno pur in presenza di volontà contraria della lavoratrice.

Aggiungo un allarme per i dipendenti pubblici che oggi sono in part time per aver trasformato -anni addietro- il precedente rapporto di lavoro full time in un rapporto a part time attraverso un contratto stipulato prima dell'entrata in vigore del d.l. 112/2008. Costoro, se aderiranno a proposta di nuovo contratto di part time, modificativo di quello concluso in costanza del "vecchio regime" (quando andare in part time era un diritto al quale l'Amminisrazione pubblica non poteva opporsi) rischiano di perdere il regime "privilegiato" di "diritto pieno" al part time di cui godono ed incappare in future rideterminazioni discrezionali della loro Amministrazione che revochino integralmante il part time (tecnicamente si direbbe che la novazione del contratto di lavoro trasforma il part time da diritto a interesse legittimo).  I titolari di "vecchio part time" dovrebbero, dunque, ben riflettere prima di aderire a proposte di nuovi contratti che rimodulino, anche per aspetti apparentemente secondari, i loro vecchi contratti di lavoro. I nuovi contratti a part time rimodulato (spesso suggeriti addiritura dai sindacati, che con ciò, a voler essere indulgenti, mostrano di non sfruttare a pieno le capacità dei tanti avvocati giuslavoristi della cui consulenza si avvalgono), appunto perchè "nuovi", potrebbero in futuro far ricadere il dipendente nel potere di revoca integrale del "nuovo" part time, in totale discrezionalità dell'Amministrazione.

Su www.concorrenzaeavvocatura.ning.com è costituito il gruppo "aricolo 16" per dar modo ai dipendenti attualmente in part time di scambiarsi informazioni e suggerimenti contro le scelte arbitrarie di ritrasformazione dei rapporti di lavoro pubblico part time in rapporti full time.  Invito i dipendenti pubblici in part time ad aderire al gruppo: E' FACILISSIMO, OCCORRE PRIMA ISCRIVERSI AL SOCIAL NETWORK www.concorrenzaeavvocatura.ning.com CHE GIA' CONTA GIA' CENTINAIA DI ISCRITTI (oltre al gruppo "articolo 16" vi sono costituiti anche altri gruppi ; al loro interno ci si può confrontare utilmente con i  "cointeressati").

Per valutare la possibilità di una tutela giudiziaria avverso la revoca del part time vai sul sito www.servizi-legali.it ... e per un commento scrivimi all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

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