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La P.A. deve risarcire in molti casi a seguito di provvedimento illegittimo

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 Al riguardo leggi, di seguito, la sentenza del TAR Lombardia - Brescia, n. 4552/2010 ... 

N. 04552/2010 REG.SEN.

N. 00640/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 640 del 2009, proposto da:
Siemens Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Bonatti, Lorella Fumarola, Innocenzo Gorlani, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Brescia, Via Romanino, 16;


contro

S.C.S. Servizi Locali Srl; Società Cremasca Reti e Patrimonio Spa, rappresentate e difese dall'avv.to Angelo Branchi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Giovanni Corulli in Brescia, Via Solferino, 31;


nei confronti di

Siba Spa, Acqua Spa, in proprio e quali componenti di R.T.I., rappresentate e difese dagli avv.ti Alberto Simone, Herbert Simone, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, Via Carlo Zima, 3;


per l'annullamento

DELLA DELIBERAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA CONTROINTERESSATA DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI 4 FILTRI MECCANICI PER LA REALIZZAZIONE DELLA FILTRAZIONE TERZIARIA DELL’EFFLUENTE DEL DEPURATORE “SERIO 1” DI CREMA.

e per la dichiarazione di inefficacia/nullità

DEL CONTRATTO EVENTUALMENTE STIPULATO CON L’AGGIUDICATARIA.

e per il risarcimento del danno

IN FORMA SPECIFICA O IN VIA SUBORDINATA PER EQUIVALENTE.

 


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Società Cremasca Reti e Patrimonio Spa e delle controinteressate;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2010 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


FATTO

La presente sentenza viene redatta, per quanto possibile, nell’ordinaria forma semplificata prescritta dall’art. 120 comma 10 del Codice del processo amministrativo, in virtù del quale “Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono essere sintetici e la sentenza è redatta, ordinariamente, nelle forme di cui all’articolo 74”, che disciplina appunto la pronuncia in forma semplificata.

Alle conseguenti esigenze di economia espositiva si farà fronte:

a) attraverso un rapido riepilogo del c.d. “fatto” e l’esposizione sintetica delle censure sollevate;

b) concentrando la motivazione della pronuncia sui profili ex se risolutivi della controversia;

c) facendo ampio ricorso alla tecnica del rinvio per relationem ai precedenti giurisprudenziali condivisi dal Collegio.

Ciò posto, la ricorrente ha partecipato alla gara in epigrafe, avente per oggetto la fornitura e posa in opera di quattro filtri meccanici – da collocare in altrettanti costruendi bacini in cemento armato – per il trattamento delle acque in uscita dell’impianto di depurazione “Serio 1” di Crema, l’assistenza tecnica alla progettazione esecutiva, l’avviamento e l’esercizio sperimentale delle apparecchiature.

L’importo complessivo a base di gara era fissato in 921.600 € (di cui 1.600 € per oneri di sicurezza), oltre IVA.

All’esito del confronto comparativo Siemens si è piazzata al secondo posto con 86,608 punti (51,925 per la parte tecnica e 34,683 per la proposta economica), dietro all’ATI controinteressata che ne ha riportati 90,067 (55,6 + 34,467). Poiché l’offerta migliore e quella di Siemens risultavano anomale, la Commissione ha preso visione delle buste contenenti le giustificazioni, e nella seduta del 31/3/2010 ha sottoposto a verifica l’offerta del raggruppamento primo classificato, la quale si è conclusa positivamente con la conferma dell’aggiudicazione provvisoria già disposta a suo favore.

Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione la ricorrente impugna gli atti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto:

a) Violazione degli artt. 79 comma 5 e 11 comma 10 del D. Lgs. 163/2006 e del principio comunitario dello “stand-still period” procedimentale, inosservanza dei canoni costituzionali di buon andamento ed imparzialità, poiché la stazione appaltante ha omesso di comunicarle l’avvenuta aggiudicazione definitiva;

b) Violazione degli artt. 22 e 25 della L. 241/90 e dei principi in materia di accesso agli atti di gara, in quanto l’amministrazione aggiudicatrice ha accolto la richiesta di ostensione documentale limitandola illegittimamente alla sola visione, per l’opposizione manifestata sul punto dal raggruppamento controinteressato;

c) Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 del disciplinare e 9.2 del capitolato, eccesso di potere per difetto di istruttoria e disparità di trattamento, in quanto:

• le imprese controinteressate hanno indebitamente ricompreso il costo delle parti di ricambio – necessarie per compiere gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria – nell’ambito del prezzo proposto per la fornitura, mentre avrebbero dovuto indicarlo nella voce specifica della manutenzione delle apparecchiature offerte;

• l’ATI vincitrice ha dichiarato un’estensione di 96 mesi del periodo minimo di garanzia (12 mesi), ma dall’esame delle giustificazioni si evince che il suo piano di manutenzione preventiva programmata pone a carico della stazione appaltante rilevanti costi aggiuntivi, consistenti nel valore dei pezzi di ricambio dell’impianto che vengono sostituiti;

• l’ATI ha presentato 5 referenze e tuttavia una sola riguarda una fornitura effettuata in via diretta, mentre per le altre 4 nessuna delle due imprese è intervenuta nella commessa effettuando l’istallazione di impianti.

Si sono costituiti in giudizio l’amministrazione ed il raggruppamento controinteressato, chiedendo la reiezione del gravame.

Con ordinanza n. 440, adottata nella Camera di Consiglio del 25/6/2009, questo Tribunale ha motivatamente respinto la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato.

Con ordinanza istruttoria collegiale n. 118, depositata il 10/6/2010, il Collegio ha chiesto all’amministrazione di fornire chiarimenti sullo stato attuale della fornitura – precisando se la stessa sia già stata in tutto o in parte eseguita – ed al contempo ha accolto l’istanza di accesso in corso di causa ordinando l’esibizione dei documenti afferenti all’offerta dell’A.T.I. controinteressata.

Alla pubblica udienza del 28/10/2010 il ricorso veniva chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.

DIRITTO

Premette il Collegio che la difesa di parte ricorrente, nella memoria depositata il 12/10/2010, dichiara di rinunciare al primo e al secondo motivo di ricorso, avendo l’amministrazione documentato in giudizio l’avvenuta tempestiva comunicazione via fax della nota che informava dell’esito della gara e prodotto altresì – in esito all’ordinanza del Tribunale – copia integrale dell’offerta del raggruppamento controinteressato.

1. Con la censura di cui alla lett. c) dell’esposizione in fatto la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della lex specialis e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta in quanto le imprese controinteressate hanno indebitamente ricompreso il costo delle parti di ricambio – necessarie per compiere gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria – nell’ambito del prezzo proposto per la fornitura, mentre avrebbero dovuto indicarlo nella voce specifica della manutenzione delle apparecchiature offerte.

La censura è meritevole di positivo apprezzamento.

1.1 Come ha ben evidenziato parte ricorrente nella memoria finale, la lex specialis di gara (pagg. 8 e 9 disciplinare) prevedeva – per l’offerta economica – un massimo di 40 punti, ripartiti tra due distinte voci ossia prezzo di fornitura (max 35 punti) e costo di manutenzione (max 5 punti), e da attribuire secondo una formula matematica.

Per le due voci citate il disciplinare rinviava rispettivamente ai punti 7.1 e 7.2 di pag. 7, ossia alle dichiarazioni da inserire nella busta C. In particolare quest’ultima doveva racchiudere una prima dichiarazione recante il ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara (punto 7.1) ed una seconda indicante l’importo complessivo relativo agli interventi di manutenzione preventiva programmata (ordinaria e straordinaria) dell’intera fornitura in oggetto (punto 7.2).

In virtù di una chiara regola di gara pertanto ciascun sub-punteggio (35 e 5) era assegnato in base alla tipologia di offerta economica esibita, afferente al costo dei filtri meccanici proposti ovvero agli oneri di manutenzione dei beni stessi.

1.2 La scelta del raggruppamento controinteressato di accorpare il costo dei pezzi di ricambio al prezzo di fornitura ha nei fatti introdotto una distorsione nell’esame comparativo delle offerte, poiché la stazione appaltante ha posto a confronto valori disomogenei. La contrazione degli oneri di manutenzione (limitati alla sola manodopera specializzata) ha permesso a Siba ed Acqua di ottenere il massimo punteggio per il secondo dei sub-criteri nei quali si scomponeva l’offerta economica, quando l’importo di 44.622 € del materiale di ricambio (addizionato al prezzo di vendita – cfr. giustificazioni dell’offerta) inerisce inequivocabilmente alla manutenzione, come precisato del resto dalla stessa lex specialis. Al punto 7.2 del disciplinare (pag. 7) la clausola puntualizzava infatti che gli importi economici esposti – riguardanti le manutenzioni – dovevano essere giustificati allegando l’elenco prezzi della manodopera specializzata, delle parti di ricambio e di ogni altra componente evidenziata nel piano tecnico di manutenzione programmata.

La ricollocazione delle voci di costo ha inciso sull’equilibrio complessivo dell’offerta, poiché l’attribuzione all’ATI vincitrice dei 5 punti (il massimo previsto per gli oneri di manutenzione) si è accompagnata ad un trascurabile decremento del punteggio da essa riportato per il prezzo di fornitura (29,467 punti in luogo di 30,80): la ricorrente ha dimostrato che l’esito della selezione sarebbe stato diverso (ed il piazzamento invertito) rispettando l’omogeneità delle voci di costo, con un punteggio complessivo di 90,68 a suo favore e di 89,08 a favore dell’ATI controinteressata (cfr. tabelle pagg. 18 e 20 dell’atto introduttivo di ricorso).

1.3 L’inserimento del costo dei pezzi di ricambio nell’offerta economica “principale” non può essere qualificato come mera scelta imprenditoriale, in quanto altera la proporzione dei sub-criteri stabilita dalla stazione appaltante in sede di definizione delle regole di gara: il peso ponderale riconosciuto agli oneri per la manutenzione (5 punti) esigeva un raffronto paritario tra le proposte pervenute, da effettuare raggruppando per ogni partecipante le componenti di costo in cui si articola tale voce, peraltro specificamente enucleate dalla lex specialis (cfr. punto 1.1.). Se è vero che le giustificazioni fornite dalle imprese hanno lo scopo di comprovare l’affidabilità delle rispettive offerte, nella fattispecie gli importi esibiti assumevano la concorrente funzione di determinare l’esatto ammontare del costo di manutenzione, al quale doveva essere associato il corrispondente e proporzionale punteggio.

1.4 Non giova alle resistenti obiettare che la fornitura immediata delle parti di ricambio esposte nel piano di manutenzione programmata costituirebbe una miglioria, espressamente contemplata dal disciplinare di gara. In effetti gli elementi migliorativi sono stati valorizzati alla sotto-voce B dell’offerta tecnica, per la quale si attribuiva un massimo di 6 punti. Dunque le proposte migliorative trovavano aliunde un proprio esplicito riconoscimento – precisamente nella valutazione del progetto tecnico (cfr. verbale 24/3/2009) – e pertanto non potevano nuovamente assumere rilevanza in sede di ripartizione del punteggio economico, per il quale erano state fissate regole diverse.

1.5 Non si condivide infine neppure l’osservazione per cui la ridistribuzione dei punteggi sarebbe inammissibile a fronte di un’offerta unitaria presentata da Siba ed Acqua, le quali hanno preferito indicare un consistente quantitativo di parti di ricambio da fornire immediatamente a S.C.S. per ottenere un maggiore punteggio. Ribadisce il Collegio che la scelta di consegnare anticipatamente i pezzi di ricambio può effettivamente rientrare in una particolare strategia imprenditoriale diretta a rendere l’offerta qualitativamente migliore: tuttavia i valori economici sono stati oggettivamente determinati e l’assegnazione dei punteggi è avvenuta secondo formule matematiche, e tale circostanza non impedisce affatto la riformulazione della graduatoria secondo una corretta ricollocazione delle voci di costo.

In conclusione il profilo è fondato e deve essere accolto nel senso prospettato.

2. A questo punto la pretesa di parte ricorrente potrebbe già ritenersi soddisfatta, dal momento che il riconteggio sarebbe sufficiente a rovesciare la sorte della procedura competitiva e a riconoscere a Siemens il piazzamento migliore.

Peraltro è fondato anche l’ulteriore profilo afferente al criterio D di attribuzione del punteggio tecnico, che prevedeva l’assegnazione di un massimo di 5 punti per il prolungamento del periodo di garanzia minima di 12 mesi. L’estensione di 96 mesi è in effetti incompleta e parziale poiché la stazione appaltante è tenuta a farsi carico immediatamente dei pezzi di ricambio dell’impianto destinati alle manutenzioni, per un costo complessivo di 44.622 € (cfr. riepilogo doc. 16 ricorrente). Se, come ha evidenziato l’amministrazione, la manutenzione riguarda la sostituzione di parti soggette a normale usura o consumo per il trascorrere del tempo, la garanzia deve coprire le relative riparazioni e sostituzioni di elementi difettosi per l’intero periodo di 96 mesi indicato nell’offerta: ciò significa che in tale lasso temporale ogni intervento deve essere svolto a titolo gratuito, e comprendere anche il cambio di componenti non funzionanti e la fornitura di pezzi nuovi. E’ chiaro che non tutti i beni forniti in via anticipata potrebbero essere utilizzati, ma è anche vero il contrario, trattandosi di circostanze non prevedibili a priori a fronte di un cospicuo arco temporale. Difetta in definitiva la certezza della gratuità degli interventi nel corso del lungo periodo di garanzia.

3. E’ viceversa priva di pregio la terza censura, poiché dalla lettura del punto 6.1.3 del disciplinare si evince che l’oggetto delle referenze – ossia “le forniture analoghe già realizzate e funzionanti” – è costituito dalla tipologia di macchinari offerti, dei quali occorreva specificare le caratteristiche (marca, modello, etc.). La fornitura riguarda impianti specialistici e l’amministrazione si è preoccupata della loro qualità, mentre i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per l’ammissione sono definiti dal punto 11 del disciplinare di gara (pag. 3), che tra l’altro esigeva l’esecuzione negli ultimi 3 anni di forniture analoghe per un importo complessivo non inferiore a due volte l’importo a base d’appalto.

4. Dall’accoglimento del gravame consegue la necessità di affrontare la domanda risarcitoria.

Siemens doveva essere proclamata vincitrice della gara ed affidataria della fornitura, ma quest’ultima è stata integralmente eseguita (cfr. nota accompagnatoria deposito documentale di S.C.R.P. 16/7/2010). Tale circostanza preclude alla Sezione, nel presente giudizio, la dichiarazione di inefficacia del contratto già stipulato e di subentro della parte vittoriosa. La fattispecie ricade nel raggio di applicazione dell’art. 122 del Codice del processo amministrativo, ai sensi del quale il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, tenendo conto tra l’altro “dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare” nel medesimo. La giurisprudenza, nel caso di contratti in avanzato stato di esecuzione, ha recentemente reputato conforme all’interesse della stazione appaltante e all’interesse generale garantire la continuità del servizio in corso, privilegiando l’opzione del risarcimento per equivalente (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI – 15/6/2010 n. 3759). A fortiori nel caso di specie dunque si deve propendere per la soluzione della riparazione pecuniaria.

5. Il profilo dell’accertamento della sussistenza della colpa è destinato a perdere consistenza alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia CE, sez. III – 30/9/2010 (causa C-314/2009).

La Corte ha infatti ritenuto che gli Stati membri non possono subordinare la concessione di un risarcimento al riconoscimento del carattere colpevole della violazione della normativa sugli appalti pubblici commessa dall’amministrazione aggiudicatrice. Ha statuito la Corte che “il tenore letterale degli artt. 1, n. 1, e 2, nn. 1, 5 e 6, nonché del sesto ‘considerando’ della direttiva 89/665 non indica in alcun modo che la violazione delle norme sugli appalti pubblici atta a far sorgere un diritto al risarcimento a favore del soggetto leso debba presentare caratteristiche particolari, quale quella di essere connessa ad una colpa, comprovata o presunta, dell’amministrazione aggiudicatrice, oppure quella di non ricadere sotto alcuna causa di esonero di responsabilità”. Tale conclusione è suffragata da un duplice rilievo: da un lato gli Stati membri possono prevedere per questo tipo di ricorsi termini ragionevoli da osservarsi a pena di decadenza, e ciò per evitare che i candidati e gli offerenti possano in qualsiasi momento allegare violazioni della normativa suddetta (esigenza di certezza), e dall’altro gli stessi hanno la facoltà di prevedere che, dopo la conclusione del contratto successiva all’aggiudicazione dell’appalto, i poteri dell’organo responsabile delle procedure di ricorso siano limitati alla concessione di un risarcimento.

In questo quadro complessivo il rimedio risarcitorio risponde al principio di effettività perseguito dalla direttiva soltanto a condizione che la possibilità di riconoscerlo “… non sia subordinata … alla constatazione dell’esistenza di un comportamento colpevole tenuto dall’amministrazione aggiudicatrice”. Ciò posto, anche l’inversione dell’onere della prova a carico dell’amministrazione aggiudicatrice non è accettabile, poiché genera “il rischio che l’offerente pregiudicato da una decisione illegittima di un’amministrazione aggiudicatrice venga comunque privato del diritto di ottenere un risarcimento per il danno causato da tale decisione, nel caso in cui l’amministrazione suddetta riesca a vincere la presunzione di colpevolezza su di essa gravante”.

6. A questo punto la questione da affrontare è la determinazione del quantum risarcitorio.

6.1 Non può essere accolta la pretesa di Siemens di ottenere l’equivalente del 10% dell’importo a base d’asta.

Già la giurisprudenza più recente ha in proposito statuito che il criterio del 10% del prezzo a base d’asta –se pure è in grado di fondare una presunzione su quello che normalmente è l’utile che un’impresa ritrae dall’appalto – non può essere oggetto di applicazione automatica e indifferenziata, poichè rischierebbe di rendere il risarcimento dei danni più favorevole per l’imprenditore dell’impiego del capitale: appare allora preferibile l’indirizzo che esige la prova rigorosa, a carico dell’impresa, della percentuale di utile effettivo che avrebbe conseguito se fosse risultata aggiudicataria dell’appalto, prova desumibile in primis dall’esibizione dell’offerta economica presentata al seggio di gara (cfr. Consiglio di Stato, sez. V – 17/10/2008 n. 5098).

Tale principio trova oggi conferma nell’art. 124 del codice del processo amministrativo che, nel rito degli appalti, prevede il risarcimento del danno (per equivalente) “subito e provato” (per una prima applicazione del principio T.A.R. Lombardia Milano, sez. I – 19/10/2010 n. 7001).

6.2 Occorre in questa fase verificare se parte ricorrente ha rispettato il principio basilare sancito dall’art. 2697 c.c., secondo cui chi agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda: come noto, il diritto entra nel processo attraverso le prove – che devono avere ad oggetto circostanze di fatto precise – e si debbono disattendere le domande risarcitorie formulate in maniera del tutto generica, senza alcuna allegazione degli elementi presupposti.

Il Collegio ritiene di sciogliere positivamente il quesito, poiché l’esistenza (“an”) del danno è stata provata in modo univoco – dato che con la corretta applicazione delle regole di gara la ricorrente avrebbe ottenuto il miglior piazzamento in graduatoria – e gli elementi prodotti in giudizio sono sufficienti ad emettere una pronuncia che statuisca sul “quantum” spettante a titolo di riparazione pecuniaria.

6.3 A questo punto è necessaria una precisazione, in quanto la stazione appaltante – dopo aver ravvisato profili di anomalia anche nell’offerta di Siemens seconda classificata – ha preso visione della busta contenente le giustificazioni ma non risulta aver provveduto al loro esame nel contraddittorio delle parti al fine di formulare il giudizio di congruità (del resto si è concentrata sugli elementi dell’offerta dichiarata vittoriosa). Pertanto l’amministrazione è tenuta anzitutto a provvedere alla verifica in contraddittorio dell’anomalia dell’offerta di Siemens, secondo i principi del Codice dei contratti.

Risulta poi opportuno individuare i criteri generali che, in caso di esito favorevole della suddetta verifica, serviranno da guida per la formulazione della proposta risarcitoria da parte di S.C.R.P. ed il raggiungimento di un accordo con la ricorrente (art. 34 comma 4 del Codice del processo amministrativo). In particolare la stazione appaltante dovrà:

• attenersi all’offerta economica presentata da Siemens in sede di gara;

• valorizzare sul punto l’elaborato contenente le giustificazioni delle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo esibito;

• tenere in particolare conto di tutte le spese sostenute per l’istallazione e l’attivazione (compresa manodopera, noleggi e spese generali);

• determinare il margine di guadagno che residua dopo l’applicazione del ribasso indicato in sede di gara.

L’importo così calcolato non dovrà essere automaticamente ridotto per effetto del cd. “aliunde perceptum”, ossia di quanto percepito grazie allo svolgimento di diverse attività lucrative nel periodo in cui Siemens avrebbe dovuto eseguire l’appalto in contestazione. Tenuto conto della peculiarità della controversia, avente per oggetto una fornitura di alta specializzazione, ritiene il Collegio corretta l’instaurazione di un contraddittorio tra le parti, nell’ambito del quale Siemens dovrà documentare che – nel periodo di mancata aggiudicazione – non si è procurata prestazioni contrattuali alternative e similari dalla cui esecuzione ha tratto utili, ovvero che le stesse non avrebbero reso impossibile la contemporanea esecuzione della fornitura di cui si discute; viceversa la stazione appaltante potrà invocare, avvalendosi degli elementi in suo possesso ovvero utilizzando il materiale probatorio introdotto da Siemens, l’esistenza di fatti totalmente o parzialmente impeditivi del diritto al risarcimento.

6.4 Qualora l’amministrazione e la ricorrente non raggiungano alcun accordo decorsi 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione, Siemens potrà chiedere a questo Tribunale l’adozione delle misure necessarie: in quella sede il Collegio si riserva di nominare un Commissario ad acta e di trasmettere gli atti alla Corte dei Conti, ove sussistano i presupposti.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell’Ente procedente, mentre possono essere compensate nei confronti della controinteressata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, accoglie la domanda caducatoria e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Respinge l’istanza tesa ad ottenere la dichiarazione di inefficacia del contratto.

Accoglie la domanda di risarcimento del danno per equivalente, e per l’effetto condanna l’amministrazione aggiudicatrice a corrispondere la somma da determinare secondo i criteri e le modalità indicate in narrativa.

Condanna l’amministrazione aggiudicatrice a liquidare alla ricorrente la somma di 4.500 € a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre ad oneri di legge.

Condanna altresì l’amministrazione soccombente a rifondere alla ricorrente le spese del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 6-bis del D.P.R. 30/5/2002 n. 115.

Spese di lite compensate nei confronti della controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

 

Giorgio Calderoni, Presidente

Stefano Tenca, Primo Referendario, Estensore

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario


L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Addi'_________________ copia conforme del presente provvedimento e' trasmessa a:
 
___________________________________________________________
 
___________________________________________________________
 
___________________________________________________________
 
IL FUNZIONARIO

 

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