Segui su www.avvocati-part-time.it TUTTE le tappe parlamentari della riforma forense (disegni di legge A.S. 601 Giuliano, A.S. 711 Casson, A.S. 1171 Bianchi, A.S.1198 Mugnai).
LEGGI DI SEGUITO IL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL SENATO n. 378 del 12/5/2010 ... E NELL'ALLEGATO A LEGGI IL TESTO DEGLI EMENDAMENTI E DEGLI ORDINI DEL GIORNO, CON L'INDICAZIONE DELL'ESITO DEL LORO ESAME ...
... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CHITI
PRESIDENTE.La seduta è aperta (ore 16,34).
Si dia lettura del processo verbale.
STIFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
Sul processo verbale
CASSON (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASSON (PD). Chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 16,38, è ripresa alle ore 16,58).
Ripresa della discussione sul processo verbale
PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i lavori.
Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato. (Brusìo). Colleghi, vi prego di fare silenzio.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,59). (Brusìo).
Colleghi, per favore, non è sopportabile questo livello di confusione. Ci sono stati venti minuti di sospensione per la mancanza del numero legale, per cui credo che ora si possa procedere con un minimo di serietà.
Sui lavori del Senato
PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signor Presidente, non intendo togliere a nessuno il diritto di chiedere in qualunque momento la verifica del numero legale o la votazione mediante procedimento elettronico, però vorrei evidenziare, anche per spiegarlo a chi ci segue e pensa che non facciamo niente se non siamo presenti in Aula, che il momento meno opportuno per chiedere la verifica del numero legale è alle ore 16,30, quando tutti veniamo dalle Commissioni, dove siamo impegnati in un lavoro molto intenso. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).
Entriamo in Aula, facciamo la fila per ricevere la tessera e nel frattempo la votazione è già terminata. All'esterno sembra che il Senato non faccia niente; invece è vero il contrario. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE, PdL e LNP).
PRESIDENTE. Come lei ha detto, senatore Peterlini, non può essere vietato di chiedere la verifica del numero legale.
È vero che in questa circostanza, come molti senatori mi hanno riferito, al momento in cui è iniziata la seduta dell'Assemblea, alcune Commissioni avevano appena terminato i loro lavori e altre lo hanno fatto subito dopo.
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(601) GIULIANO. -Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria
(711) CASSON ed altri. - Disciplina dell'ordinamento della professione forense
(1171) BIANCHI ed altri. - Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare
(1198) MUGNAI. - Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (ore 17,01)
PRESIDENTE.L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 601, 711, 1171 e 1198.
Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.
Ricordo che nella seduta di ieri è iniziata l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 8, che ora riprendiamo.
CECCANTI (PD). Signor Presidente, l'emendamento 8.207 interviene sui criteri a cui deve attenersi il regolamento che deve essere emanato. Sono indicati, innanzitutto, criteri molto più precisi a cui attenersi e sono inoltre contenuti due elementi qualificanti rispetto al testo, di apertura ai giovani e diretti ad evitare una chiusura gerontocratica.
Infatti, l'emendamento 8.207 riduce a due gli anni di iscrizione all'albo che consentono di accedere a tali percorsi, mentre il termine attualmente previsto è di quattro anni. Inoltre, esso sopprime la lettera e) del comma 2, dove è preannunciato un trattamento di favore per chi ha almeno dieci anni di iscrizione all'albo, che nel successivo comma 10 diventa una sorta di autocertificazione. Pertanto, la finalità di tale emendamento è più apertura ai giovani e meno chiusura gerontocratica.
MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, colleghi, intervengo per una breve illustrazione dell'emendamento 8.223, che cerca di introdurre un po' di federalismo forense all'interno del disegno di legge in discussione. Mi rivolgo al relatore, se mi ascolta: chiediamo che l'esame di specializzazione previsto per il conseguimento del titolo di specialista (una significativa innovazione rispetto alla normativa vigente) possa essere svolto a livello distrettuale e non debba essere necessariamente svolto a livello centrale, di Consiglio nazionale forense.
Crediamo che tale possibilità vada incontro ai giovani, come sottolineato dal collega Ceccanti, ma anche agli avvocati che hanno acquisito almeno dieci anni di esercizio della professione e che, per il comma 10 dell'articolo 8, dovranno comunque sostenere questo esame. Si tratta quindi di una misura ragionevole volta a realizzare quello che ho definito federalismo forense.
PRESIDENTE.I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame. (Brusìo).
Colleghi, vi è già stata una sospensione di 20 minuti: spero che non ci sia bisogno di altri 20 minuti di interruzione a causa della confusione e del brusìo. Senatore Valentino, non inizi il suo intervento finché non termina il brusìo.
VALENTINO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.200, 8.201 e 8.202, mentre sono favorevole all'emendamento 8.203.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 8.204. Invito al ritiro dell'emendamento 8.205, altrimenti il parere è contrario.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.206, 8.207 e 8.208.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.209.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.210 e 8.211, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 8.212.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.213, 8.214 e 8.215. Invito al ritiro dell'emendamento 8.216.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.217, 8.218 e 8.219, mentre invito al ritiro dell'emendamento 8.220.
L'emendamento 8.221 potrebbe risultare assorbito, così come l'emendamento 8.222.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 8.224.
Chiedo se è possibile un accantonamento dell'emendamento 8.223, perché il tema merita una riflessione, signor Presidente. Se fosse possibile accantonarlo le sarei grato, qualora il primo firmatario senatore, Mazzatorta, sia d'accordo.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.225 e parere contrario sugli emendamenti 8.226, 8.227, 8.228 e 8.229.
Sull'emendamento 8.230 esprimo parere favorevole, a condizione che venga riformulato nei seguenti termini:
«Sostituire il comma 5 con il seguente:
«L'avvocato specialista è tenuto a curare il proprio specifico aggiornamento professionale, con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo. Il Consiglio nazionale forense stabilisce con proprio regolamento le modalità con cui ha luogo il detto aggiornamento, nonché le particolari modalità con cui l'avvocato specialista è tenuto al generale aggiornamento professionale a norma dell'articolo 10. L'aggiornamento professionale in relazione alla disciplina giuridica specialistica è condizione per il mantenimento del titolo».
Di conseguenza al comma 4, dopo la parola «attribuito» aggiungere le parole: «e può essere revocato nel caso previsto dal comma 5» e quindi, ulteriormente, all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista ai sensi dell'articolo 8», aggiungere le seguenti: «fermo quanto previsto nel regolamento del CNF di cui al comma 5 dello stesso».
PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Valentino, le chiedo di far pervenire la riformulazione dell'emendamento 8.230 agli Uffici, anche perché, se l'abbiamo compresa bene, penso che dovrà essere inviata alla 5a Commissione per il parere.
VALENTINO, relatore. Va bene, signor Presidente.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 8.231 e parere favorevole sull'emendamento 8.232, identico all'emendamento 8.233. Sull'emendamento 8.234 il parere è favorevole, purché venga riformulato. Propongo di espungere la frase: «Gli avvocati che risultano iscritti all'albo da almeno venti anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non più di due discipline giuridiche e sono dispensati, per i primi tre anni, dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6». Dunque, il parere è favorevole purché venga soppresso il secondo periodo e purché, nel primo periodo, l'espressione «tre discipline giuridiche» venga sostituita con l'espressione «due discipline giuridiche».
MORANDO (PD). Non si è capito niente.
PRESIDENTE. Può ripetere, senatore Valentino?
VALENTINO, relatore. Signor Presidente, chiedo che venga cassato il secondo periodo, quello centrale, e che nella prima parte le parole: «tre discipline giuridiche» siano sostituite dalle altre: «due discipline giuridiche».
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.235, 8.236, 8.237, 8.238 e 8.239. Ovviamente il parere è favorevole agli emendamenti 8.701 e 8.700, che sono a mia firma.
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Le riformulazioni presentate saranno inviate alla 5a Commissione per un approfondimento, visto che il tempo ce lo consente.
*DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, poiché non ho compreso la riformulazione dell'emendamento in esame per difficoltà oggettiva, a questo punto mi sembra abbastanza difficile votare gli emendamenti.
Può darsi che mi convinca di quanto sostenuto dal relatore. Il senatore Valentino ha proposto una riformulazione di due emendamenti concernenti proprio la materia delle specializzazioni: a questo punto i nostri emendamenti potrebbero anche risultare superflui. Abbiamo bisogno di comprendere il senso delle riformulazioni e di valutarlo. Quindi, propongo di accantonare l'articolo 8.
PRESIDENTE.La proposta è chiara. Chiedo il parere del relatore.
VALENTINO, relatore. Signor Presidente, credo si possano accantonare soltanto gli emendamenti per i quali è stata avanzata una proposta di riformulazione ed andare avanti nelle votazioni.
A questo proposito, signor Presidente, il senatore Mazzatorta mi ha fatto pervenire la riformulazione dell'emendamento 8.223. Egli propone di sostituire le parole: «presso ogni sede di Corte d'appello» con le seguenti: «presso il consiglio dell'ordine avente sede nelle città capoluogo del distretto della Corte d'appello».
PRESIDENTE. La Presidenza sottoporrà gli emendamenti riformulati all'esame della 5a Commissione. Peraltro, sull'emendamento 8.223 vi era il parere contrario della 5a Commissione permanente ai sensi all'articolo 81 della Costituzione.
INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, partendo dalle considerazioni svolte dalla collega Della Monica e dall'appropriatezza del rinvio in Commissione bilancio di questi emendamenti, mi pare abbastanza evidente che non si possa procedere all'esame dell'articolo 8, in quanto le materie sono fortemente interconnesse.
Evidentemente il parere contrario su un emendamento o l'eventuale ritiro - anche da parte dell'opposizione - di alcuni emendamenti, qualora altri avessero una valenza che potesse essere per noi convincente, ci imporrebbe dal punto di vista della saggezza giuridica e procedurale di accantonare l'articolo 8 e di procedere oltre.
PRESIDENTE. Riassumendo, la senatrice Della Monica ha avanzato la proposta di accantonare l'articolo 8, e lei, senatrice incostante, l'ha sostenuta. Il relatore ha invece detto che a suo giudizio si deve procedere nell'esame degli emendamenti. Quindi, o vi è una proposta formale di non procedere all'esame dell'articolo 8, e io la metto ai voti, o procedo con le votazioni.
LEGNINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEGNINI (PD). Signor Presidente, ci sono alcuni emendamenti accantonati che non sono di dettaglio. Stiamo andando con l'ordine e la lentezza che ci sono perfettamente noti: non capisco qual è l'impedimento ad accantonare questo articolo, proprio per svolgere un lavoro serio, approfondito, per consentirci di valutare i testi che sono stati proposti. Perché approvare qualche pezzetto di articolo per poi tornarci su? Francamente non comprendo la posizione del relatore: dia il proprio consenso all'accantonamento e andiamo avanti.
PRESIDENTE.Il relatore ha già espresso la sua opinione.
LEGNINI (PD). Ci può ripensare!
PRESIDENTE.Certo, su questo non c'è dubbio, ma il relatore non mi ha fatto cenno in tal senso: egli propone di accantonare gli emendamenti 8.223, 8.230 e 8.234, che vengono inviati alla 5a Commissione per il relativo esame, come già annunciato dalla Presidenza.
LEGNINI (PD). Insisto sulla proposta della senatrice Della Monica di accantonare l'intero articolo 8.
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di accantonare l'articolo 8, presentata dalla senatrice Della Monica.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico. (Commenti della senatrice Incostante).
Invito i senatori Segretari a controllare che ognuno voti per se stesso. Per favore, colleghi, ritirate le schede dei senatori assenti.
Dichiaro chiusa la votazione.
Non è approvata.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.200.
PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PORETTI (PD). Signor Presidente, risulta davvero difficile votare questo articolo e gli emendamenti ad esso riferiti. Vi sono stati dei pareri favorevoli su alcuni emendamenti, uno dei quali anche su una nostra proposta, di cui ringrazio il relatore. Si tratta, fra l'altro, dell'emendamento 8.203, che cerca di adeguare il testo e di attribuire al Ministero della giustizia alcune competenze rispetto al regolamento con il quale poi si potrà ottenere il titolo di specialista.
Risulta tuttavia difficile votare degli emendamenti e anche tenerli in vita di fronte a modifiche su cui si preannunciano i pareri favorevoli del relatore e del rappresentante del Governo e che verranno posti ai voti, mentre altri emendamenti, su cui pure è stato espresso parere favorevole, vengono accantonati, e non sappiamo se poi la 5a Commissione riuscirà a licenziarli a renderli disponibili per il voto dell'Aula. Si tratta di emendamenti fondamentali, che dovranno avere una copertura finanziaria: ci sarà bisogno davvero di un'ulteriore riflessione. Ad esempio, lo spostamento degli esami dal CNF alla corte d'appello avrà bisogno di una qualche copertura, a meno che non si intenda che tutto questo avvenga senza costi.
Esaminare gli emendamenti in questa fase diventa esemplificativo di quello che stiamo facendo in questi giorni: stiamo intrattenendo l'Aula tra una celebrazione e l'altra. La stiamo intrattenendo con la votazione di emendamenti che non si sa a quali articoli si riferiranno; e non si sa quali articoli potranno mai venir fuori. Procediamo infatti di accantonamento in accantonamento e, nel frattempo, non ci si capisce assolutamente più nulla.
Il relatore è sempre in tempo a cambiare idea - come sottolineava prima il Presidente - e quindi, dopo la votazione di questo emendamento, potrebbe cambiare idea e decidere di accantonare l'intero articolo: non ci sarebbe davvero nulla di male. Del resto, sono state già accantonate le votazioni di numerosi articoli fino ad oggi esaminati: non vedo perché non si possano accantonare anche questi ulteriori emendamenti all'articolo 8.
In particolare, l'emendamento 8.200 intendeva comunque sopprimere proprio l'articolo 8, relativo alle specializzazioni, così come era stato scritto. Poi avevamo proposto altri emendamenti di "riduzione" del danno e anche per cercare di collaborare a migliorare il testo (opera davvero ardua, comunque ci abbiamo provato). Certo è che se ora neanche si sa più quale articolo si potrebbe sopprimere con il nostro emendamento, comprendo che possa essere anche difficile votarlo. Noi infatti chiedevamo la soppressione dell'articolo 8, così come era scritto; ora l'articolo potrebbe essere modificato e ciò dipenderà appunto anche dagli emendamenti accantonati.
Quindi, mantengo l'emendamento per spirito di servizio, ma anche con l'ulteriore invito, che rinnovo al relatore, di accantonare un articolo che risulta davvero incomprensibile. Anche di fronte ad una riformulazione evidente che il relatore sta facendo con i suoi pareri favorevoli, non ha un grande senso continuare a votare gli emendamenti non accantonati.
Chiedo comunque la votazione elettronica con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.200.
*ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Senatore Ichino, per Regolamento può prendere la parola per dichiarazione di voto un senatore per Gruppo, e la collega Poretti è del suo stesso Gruppo. Seguendo però lo schema che mi è stato riferito essere stato seguito ieri dal collega Nania, le posso concedere la parola per tre minuti.
Ha quindi facoltà di parlare il senatore Ichino.
ICHINO (PD). Signor Presidente, mi occorre anche meno. Vorrei solo richiamare ai colleghi che appartengono ad un partito chiamato "Popolo della Libertà" la differenza, almeno sul piano delle attività economiche, fra quello che è stato l'Ancien régime, quello precedente alla Rivoluzione francese, e un regime di libertà economica, quale quello inaugurato in Europa con la legge Le Chapelier del 1791. Il principio cardine della legge Le Chapelier è quello per cui ciò che non è vietato è permesso e deve essere lasciata la massima libertà di svilupparsi nel mercato e nel tessuto produttivo anche alle produzioni nuove, alle produzioni che si collochino in contrasto con il modo tradizionale di svolgere un mestiere, una professione. L'innovazione richiede tale libertà; e condizione indispensabile per lo sviluppo dell'innovazione è la libertà di informazione.
Ora, ipotizziamo che un giovane avvocato, o un gruppo di giovani avvocati, si inventi una nuova specializzazione, un nuovo modo di proporre la propria competenza professionale. Con l'articolo 8 voi intendete vietare questa novità; intendete vietare che l'innovazione nel modo di proporsi possa avere corso nel mercato delle prestazioni forensi. Con ciò sostanzialmente ritornate all'Ancien régime. Non per niente questo è il regime che ha tutelato fino ad ora il vecchio modo, il modo tradizionale, di svolgere la professione. Ma in questo modo voi indebolite la professione dell'avvocato in Italia, le impedite di valersi del lievito di novità che agisce là dove è consentito operare fuori dagli schemi, anche degli schemi approvati da quella che altrimenti diventa la cupola di una "Gilda", la testa di una corporazione, in questo caso il CNF. Riflettete: tornare all'Ancien régime significa legare le mani alla professione.
Per questo motivo il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore dell'emendamento 8.200. (Applausi del senatore Sangalli).
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.200, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198
PRESIDENTE. Senatrice della Monica, accetta la riformulazione dell'emendamento 8. 201 proposta dalla Commissione bilancio?
*DELLA MONICA (PD). Accetto la riformulazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.Prego i colleghi di non continuare con questo brusìo.
DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, mi accingo a fare la dichiarazione di voto con la stessa perplessità della senatrice Poretti. Nel momento in cui con riformulazioni di emendamenti da parte del relatore o da parte della maggioranza si cambia il regime delle specializzazioni, significa che stiamo ragionando con emendamenti che si riferiscono al testo originario e che potrebbero risultare superati. Siccome soltanto adesso apprendiamo che non essendoci il parere della Commissione bilancio non si può andare avanti, con queste riserve vorrei fare la mia dichiarazione di voto.
Bisogna scegliere una delle due strade possibili: o accediamo alla tesi che ha egregiamente illustrato il senatore Ichino, per cui le specializzazioni non devono essere inserite nel nostro ordinamento poiché rappresentano un limite sia per i talenti professionali dei giovani e per il loro sviluppo sia per il mercato, oppure le specializzazioni inserite nell'ordinamento devono essere molto serie. Se sono serie, devono essere soggette a varie regole. Questa è la ragione per cui, come già illustrato dal senatore Galperti, nell'emendamento 8.201 noi prevediamo che la specializzazione professionale sia una «specifica competenza in un determinato settore, acquisita con l'esercizio continuativo dell'attività professionale e con l'aggiornamento permanente delle conoscenze tecniche e giuridiche tipiche della materia. L'avvocato può conseguire uno o più titoli di specializzazione professionale». La limitazione ai titoli è, infatti, veramente incomprensibile.
Prevediamo inoltre che, potendo derivare dall'acquisizione o meno del titolo di specializzazione delle conseguenze sulla vita dell'avvocato e comunque la possibilità di non potersi iscrivere a determinati albi e di non esercitare, per esempio, l'attività di difensore d'ufficio, questa specializzazione - che ricade così seriamente anche sulla vita dell'attività giudiziaria, oltre che sul mercato e su un'attività stragiudiziale in generale - debba essere determinata con regolamento approvato non dal CNF bensì dal Ministro della giustizia, anche per evitare il solito conflitto nelle funzioni e nelle attribuzioni del CNF, che da una parte regolamenta la vita degli iscritti ai consigli degli ordini territoriali e incide sulla loro iscrizione e cancellazione all'albo e, dall'altra, fa il giudice speciale rispetto alle procedure disciplinari. Ci sembra, quindi, veramente difficile che il CNF possa incidere anche sulle specializzazioni perché vi è davvero un'incompatibilità tra le varie funzioni, organizzative, formative, disciplinari.
Da qui nasce la necessità che il Ministro della giustizia crei delle specifiche commissioni e stabilisca quali siano le specializzazioni utili per il Paese. Si tratta, infatti, come abbiamo detto fin dall'inizio, di un'attività professionale che viene esercitata non soltanto nell'interesse del cliente, ma anche nell'interesse pubblico e che spesso incide sulla stessa essenza della giurisdizione. Per questo motivo i componenti delle commissioni distrettuali devono essere individuati dall'avvocatura stessa attraverso indicazioni del Consiglio nazionale forense, dei consigli dell'ordine territoriali, delle associazioni maggiormente rappresentative, ma anche acquisendo - voglio spiegare bene perché parlo di acquisizione di pareri - il parere del CSM per gli aspetti della professione forense connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale.
Si tratta di garantire un regime di concorrenza per una libera professione che sta assumendo anche delle caratteristiche europee, del tutto diverse anche a livello d'impresa, rispetto alle quali noi dobbiamo concorrere con una legge che lo consenta.
Nel nostro emendamento si fa riferimento alla necessità che il Ministro senta il CNF, gli ordini e l'avvocatura in generale, perché non sono organi di rilevanza costituzionale. Lo voglio dire, e mi dispiace dover dissentire dal senatore Li Gotti, con cui sono d'accordo su molte battaglie, ma questa sua posizione sinceramente non la capisco, soprattutto quando si fa una differenza istituzionale. Infatti, in termini tecnici si dice che un organo privo di rilevanza costituzionale viene sentito, mentre da un organo che ha rilevanza costituzionale, quale il Consiglio superiore della magistratura e il CNEL, si acquisisce il parere, che non è vincolante; è tuttavia un parere e non possiamo cambiare la natura degli atti, né la natura e le funzioni degli organi di rilevanza costituzionale.
Il senatore Ceccanti è intervenuto spiegando anche la necessità che le specializzazioni siano, tra l'altro, tali da consentire l'esplicazione dei talenti, da non limitare i giovani avvocati e naturalmente da riconoscere anche associazioni specialistiche nel rispetto di determinati requisiti, come ha ben chiarito ieri il senatore Galperti, lasciando al CNF un controllo sulla permanenza di questi requisiti.
Infine, noi intendiamo con questo emendamento anche evitare che nasca un conflitto tra generazioni. Non è possibile che giovani laureati, i quali esercitano la professione da qualche anno, non possano accedere alle specializzazioni o abbiano delle limitazioni e che comunque, se si vogliono specializzare, si debbano sottoporre a corsi di alta formazione per il perseguimento di titoli, quando ciò non deve avvenire per avvocati che esercitano l'attività già da 10 anni. Il comma 10 dell'articolo 8 crea infatti un conflitto tra generazioni e non trova nessuna giustificazione nemmeno a livello costituzionale. Per questo insisto per l'accoglimento dell'emendamento 8.201 (testo 2). (Applausi della senatrice Incostante).
INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.201 (testo 2), presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.202.
DELLA MONICA (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Della Monica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.202, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.203.
PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERDUCA (PD). Signor Presidente, desidero ringraziare il relatore per aver espresso parere favorevole sull'emendamento 8.203 e dichiaro ovviamente il mio voto favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.203, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.
È approvato.
Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 8.204 e 8.205.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.206.
PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PORETTI (PD). Signor Presidente, anche io ringrazio il relatore per aver espresso parere favorevole sull'emendamento 8.203 del senatore Perduca testé approvato, che stabilisce che il regolamento che dovrà disciplinare e realizzare effettivamente i corsi di specializzazione sarà adottato non più dal CNF, bensì dal Ministero della giustizia previo parere del CNF. Resta però ancora valida tutta la criticità che abbiamo tentato di far emergere fino ad ora sull'articolo 8 anche perché non si sa come verrà fuori.
È evidente che per la specializzazione da una parte e per la formazione continua dall'altra (così come è stata organizzata), nei fatti si creano meccanismi di controllo sugli iscritti agli ordini forensi e si cerca di imporre la supervisione degli anziani sui giovani. Infatti, il potere che viene dato ai consigli dell'ordine e al CNF proprio in merito alla specializzazione degli avvocati, nei fatti, produce questo, così come il meccanismo di anzianità (che cercheremo poi di capire meglio perché i pareri favorevoli sono stati espressi anche con delle richieste di riformulazione dei testi, per cui la situazione è complicata). Certo è che alcuni vengono esentati dai corsi, dalla richiesta di frequentazione degli stessi, dalla necessità di fare esami e quant'altro. Di conseguenza, si colpiranno i giovani che si avvicinano alla professione e si favoriranno, invece, i più anziani, che già ne fanno parte e che, in qualche modo, continueranno ad autocertificarsi la formazione e l'aggiornamento che loro stessi - consigli dell'ordine, CNF, in sostanza avvocati già affermati - disciplinano, decidono, istituiscono, prescrivono e sanzionano anche disciplinarmente, in un'ottica istituzionalizzata che resta ancora in tutto e per tutto autoreferenziale.
Sicuramente vi è un quadro nuovo delle telecomunicazioni, dei media e, soprattutto, delle possibilità fornite da Internet o, come direbbe il senatore Mugnai, nell'ottica del fascicolo sull'avvocato "fai da te", in vendita all'edicola non lo dico io, ma il senatore Mugnai: nessuno vorrebbe fare l'avvocato seguendo un'enciclopedia a fascicoli, magari in edizione Mondadori o quant'altro. Per certi versi, tale quadro ha stravolto il concetto di formazione tradizionale. Se a questo vi si aggiunge l'effetto della globalizzazione e della possibilità di frequentare corsi di aggiornamento all'estero, magari in scuole all'interno dell'Unione europea e non presso il Consiglio dell'ordine della provincia di Firenze, piuttosto che di quella di Messina, questo quadro nuovo non può limitarci a produrre un siffatto articolo 8, che vuole al centro scuole preistituite e gestite esclusivamente da coloro che si ritengono - mi sia consentita l'espressione - i detentori del sapere: gli anziani.
Comunque, molti avvocati si confrontano oggi con materie e quesiti che 10 anni fa neppure esistevano, a dimostrazione di quanto si sia evoluto l'intero quadro giuridico. Ciò nonostante si insiste e si impone una modalità di formazione continua, standardizzata e decisa a priori, che per certi versi resta ancora in piedi in questo articolo sulle specializzazioni.
È evidente che tutto ciò costituisce ancora una volta un balzello - l'ennesimo - che l'iscritto deve pagare al proprio ordine di appartenenza per esercitare la professione di avvocato. L'ordine poi per lui gestisce, supervisiona ed amministra corsi, ovviamente a pagamento. Dunque, è un altro modo per conferire compiti a chi controlla le libere professioni e sovrintende ad esse. Qualcuno potrebbe proporre l'enciclopedia a fascicoli. Ma più semplicemente dovrebbe essere il mercato libero e fluido, sempre attuale ed in evoluzione, ad indicare la tipologia di legali di cui ha bisogno il cittadino e, di conseguenza, a creare specializzazioni e competenze di volta in volta, non perchè istituzionalizzate o bollate con il timbro degli ordini stessi, del Consiglio nazionale forense, ma perché vengono richieste da ciò che in realtà tanto vi spaventa: il mercato.
In questo, forse, i giovani più degli anziani hanno le possibilità e le duttilità mentali per rispondere ad esigenze nuove, cosa che corrisponde esattamente a ciò che gli anziani mirano ad evitare imponendo la formazione dei senior. Infatti, possono specializzarsi solo avvocati iscritti all'ordine da almeno quattro anni. L'autoreferenzialità prevede perfino che sia il regolamento a prevedere prescrizioni per enti pubblici per i corsi di specializzazione (la famosa lettera c)) fino al conferimento dei titoli in mano ai consigli dell'ordine per gli iscritti all'albo da 10 anni (la famosa lettera e)). L'articolo 8 resta ancora malfatto per cui rinnovo l'invito al relatore di accantonare tutti gli emendamenti di qui in poi, altrimenti chiedo all'Aula di votare a favore dell'emendamento 8.206.
LONGO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LONGO (PdL). Signor Presidente, mi rendo conto delle regole di questa nobilissima Assemblea, secondo le quali un senatore, intervenendo sull'emendamento 8.206, con il quale si chiede di sopprimere le parole «e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9» e conseguentemente di sopprimere il comma 9, può richiamare l'intero contenuto dell'articolo 8. (Commenti della senatrice Poretti).
Dunque, anche se mi rendo conto della situazione, immagino che la senatrice Poretti dedicherà altrettanto tempo agli ulteriori emendamenti da lei sottoscritti. Pertanto, dal momento che ho in mano il microfono, non intendo mollarlo, perché voglio sottolineare che non è possibile comportarsi come lei, in sostanza pensando di fare un favore ai giovani, ma trascurando che essi in realtà sono già considerati con grande attenzione, soprattutto con riferimento a quanto previsto da questo emendamento.
Il suo emendamento, senatrice Poretti, prevede che non siano sentite le associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo, per il regolamento che sarà emanato dal Ministro della giustizia, secondo quanto approvato dall'Assemblea.
Ora, il comma 9 di cui lei chiede la soppressione è così formulato: «Il CNF tiene l'elenco delle associazioni aventi personalità giuridica costituite fra avvocati specialisti, che delibera di riconoscere sulla base della loro rappresentatività, diffusione territoriale e dell'eventuale accreditamento internazionale. Le associazioni non possono rilasciare attestati di specializzazione o di specifica competenza professionale».
Cosa disturba la senatrice Poretti nel fatto che siano sentite anche le associazioni specialistiche? Vede, senatrice, esistono già da decenni le associazioni specialistiche degli avvocati, alcune delle quali - come le camere penali - hanno riconoscimento anche normativo.
Allora, parlare tanto per parlare di tutto e non parlare dell'emendamento a me sembra un fuor d'opera. Quindi, dichiaro che voterò contro l'emendamento 8.206, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, non potendo votare contro la senatrice Poretti.
PEGORER (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PEGORER (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE.Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto gli studenti dell'Istituto tecnico commerciale «Giovanni Maironi da Ponte» di Presezzo, in provincia di Bergamo. A loro i nostri auguri per la conclusione dell'anno scolastico. (Applausi).
Sospendo quindi la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 17,48, è ripresa alle ore 18,15).
Presidenza della vice presidente BONINO
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198(ore 18,15)
PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.
Metto ai voti l'emendamento 8.206, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 8.207, sul quale c'è un parere della 5a Commissione condizionato a una riformulazione. Domando ai presentatori se accettano la clausola d'invarianza posta dalla Commissione bilancio.
CECCANTI (PD). Sì, signora Presidente.
LUSI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUSI (PD). Signora Presidente, vorrei chiedere al senatore Ceccanti se è disponibile a modificare la lettera b) dell'emendamento, nel senso di sostituire il termine «due anni» con «quattro anni», che mi sembra molto più confacente.
PRESIDENTE.Senatore Ceccanti, è d'accordo?
CECCANTI (PD). Signora Presidente, non condivido la proposta del senatore Lusi.
INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.207 (testo 2), presentato dal senatore Ceccanti e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.208.
PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PORETTI (PD). Signora Presidente, intanto vorrei scusarmi perché mi sono distratta e non sono riuscita a votare l'emendamento precedente, sul quale avrei votato a favore.
Dal momento che, prima della sospensione dei lavori, il senatore Longo ha sostenuto che le mie illustrazioni sono molto generiche e non entrano nel merito degli emendamenti, vorrei approfittarne per illustrare l'emendamento 8.208.
PRESIDENTE.Senatrice Poretti, le ricordo che lei è intervenuta in dichiarazione di voto.
PORETTI (PD). Signora Presidente, utilizzerò la mia dichiarazione di voto per illustrare l'emendamento e far capire ai senatori cosa ci apprestiamo a votare. L'emendamento 8.208 propone di sopprimere al comma 2, lettera b), le parole «di durata almeno biennale». L'articolo 8, comma 2, lettera b), recita: «percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno quattro anni».
Ci potrebbero volere un anno, sei mesi o tre anni, ma scriverlo nella legge secondo noi non ha alcun senso. Quindi, con l'emendamento 8.208 si intende sopprimere le parole «di durata almeno biennale».
Chiediamo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.208, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.209, presentato dal senatore Caruso.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.210, identico all'emendamento 8.211.
*ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto, chiedendo di aggiungere la firma all'emendamento 8.210.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ICHINO (PD). Signor Presidente, vorrei attrarre l'attenzione dei colleghi sul fatto che la Corte di giustizia europea ha ripetutamente sancito che, nel porre requisiti di anzianità continuativa e ininterrotta, ad esempio ai fini di promozioni automatiche, di itinerari di carriera e di altri benefici simili, si pone in essere una discriminazione indiretta nei confronti delle donne: è infatti noto che nell'attività lavorativa delle donne le interruzioni sono più frequenti rispetto a quella degli uomini, per ragioni fisiologiche pacificamente riconosciute: la maternità interrompe la carriera e l'attività lavorativa delle donne e non quella degli uomini.
L'emendamento 8.210, identico all'emendamento 8.211, mira a conformare la norma proposta dal disegno di legge a questa giurisprudenza della Corte di giustizia europea, evitando che la norma assuma il connotato di una discriminazione indiretta ai danni delle avvocate, le quali potrebbero avere complessivamente gli anni richiesti di anzianità nell'esercizio dell'attività, ma averli con delle interruzioni. Vi chiedo dunque di fare un'eccezione, per questa sola volta, alla regola che avete fin qui seguito del muro impermeabile, ermetico a qualsiasi osservazione che viene dall'opposizione, per considerare l'opportunità di evitare questa violazione del diritto comunitario.
RUTELLI (Misto-ApI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUTELLI (Misto-ApI). Signora Presidente, vorrei chiedere al Sottosegretario presente se non reputi utile la presenza in Aula - e lo dico anche ai colleghi della Lega Nord - del ministro per la semplificazione normativa Calderoli. Stiamo infatti discutendo un articolo che, se non ho contato male, è formato da dieci commi e da cinque lettere: questa è la proposta. Mi chiedo se quando il ministro Calderoli si adopera per fare dei falò della legislazione ridondante, non debba anche occuparsi di farli in qualche caso preventivamente e se il Governo non debba intervenire sulla qualità della legislazione. (Commenti dal Gruppo LNP. Richiami del Presidente).
PRESIDENTE.Colleghi, per cortesia.
RUTELLI (Misto-ApI). Mi rendo conto che sto dicendo una cosa anche abrasiva, però siamo tutti qua inchiodati - e lo rimarremo per alcuni giorni - per approvare un provvedimento che è il frutto dell'impossibilità di parlare, signora Presidente utilmente, in quest'Aula, degli argomenti che interessano i nostri concittadini. Il mondo si interroga su una crisi finanziaria grave, sulle misure che si debbano prendere e il Parlamento della Repubblica affronta in sede di Assemblea dei provvedimenti che qualunque Parlamento affronta in Commissione in sede redigente o legislativa, o comunque in una sede tale da impedire che l'Aula sia paralizzata per giornate.
Dico ancora una volta, avendolo fatto in una precedente circostanza, che questo non deve andare a demerito dei colleghi che lavorano per redigere un testo su una materia tanto complessa. Però, il mio richiamo al Governo in sede di dichiarazione di voto è alla qualità normativa. Il Governo ha istituito un Ministro per la semplificazione che ogni tanto fa degli show per dire che si aboliscono delle leggi che di fatto non funzionano più, non esistono e che sono desuete, mentre dovrebbe occuparsi seriamente di concorrere all'attività legislativa anche con i pareri del Governo per evitare che la normazione che si fa oggi sia destinata ad aggravare in un modo insostenibile la vita del cittadino, delle imprese, dei professionisti e in generale il funzionamento delle amministrazioni pubbliche.
È un tema serio, signora Presidente, nel momento in cui ci accingiamo a votare l'articolo 8 di questo disegno di legge, formato da 10 commi più 5 lettere diverse ovvero ci stiamo addentrando in una materia che sappiamo bene costituisce uno sgrossamento per essere poi riaffrontata dalla Camera. E la Camera non è detto che l'affronti come facciamo noi.
Forse questo dibattito, colleghi, che stiamo svolgendo ci interpella sulla qualità e la natura dei dibattiti nell'Aula del Senato perché penso che - ne parlavo col collega Follini e prendo a prestito un suo argomento e concludo - quando il ministro Tremonti va a fare un'importante comunicazione sulla crisi economica e le decisioni che il Governo italiano ha preso assieme ai Governi europei su misure che preoccupano tutti i nostri concittadini, forse il Senato della Repubblica dovrebbe porsi il problema di invitare qui il ministro Tremonti e di garantire che, anziché i 40 deputati che c'erano alla Camera, ci siano 200 senatori per dimostrare che questo è un luogo nel quale non soltanto si fa una legislazione di dettaglio frustrante, destinata ad essere ulteriormente rivista e magari finire su un binario morto, ma un'attività significativa, coerente con l'impegno che ognuno di noi ha preso con gli elettori, cioè di essere qua a rappresentarli e servire il nostro Paese. Non è quello, signora Presidente, che stiamo facendo con un tipo di normativa di dettaglio, snervante come quella che stiamo affondando.
Quindi la mia dichiarazione di voto, perdonatemi, è piuttosto una testimonianza schietta ai colleghi sull'organizzazione dei nostri lavori e sull'impossibilità di prendere in giro gli italiani sulla semplificazione legislativa, quando il nostro lavoro è di complicazione legislativa. (Applausi dal Gruppo PD).
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Senatore Rutelli, capisco che questo argomento è provocatorio da parte sua. Però, a me pare che sia diverso il concetto di semplificazione che sta alla base di un Ministero che vuole eliminare delle norme inutili e ormai superate. Lei fa riferimento ad un articolato e ad una norma che è stata costruita così in Commissione con l'apporto di tutte le forze politiche, perché noi siamo partiti da un testo che esce da un Comitato ristretto.
Allora, nel concetto di semplificazione che lei adesso sta richiamando, non vorrei che finisse per identificare invece una banalizzazione che non è quello che noi vogliamo fare perché stiamo affrontando un tema delle specializzazioni dell'attività professionale di avvocato, che è un argomento nuovo e come tale va dettagliato.
Mi pare che questa fosse stata anche l'idea di tutta la Commissione, nel momento in cui è andata ad elaborare un testo che potrà essere anche discutibile e in alcune parti non condiviso, ma che deve essere apprezzato proprio in quel dettaglio, che è conseguenza della complessità di questa materia. (Applausi dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. Poiché ha preso la parola la rappresentante del Governo, è possibile intervenire nuovamente.
LUSI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUSI (PD). Il mio intervento è in dissenso dal Gruppo sui due emendamenti, signora Presidente.
PRESIDENTE. Allora interverrà dopo in dichiarazione di voto, senatore Lusi.
ICHINO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ICHINO (PD). Signora Presidente, poiché il Governo ha avuto la cortesia di rispondere all'obiezione del senatore Rutelli, vorrei sapere se non vorrebbe rispondere anche all'obiezione che noi abbiamo mosso circa il requisito della continuità e del carattere ininterrotto dell'anzianità di esercizio della professione. Quest'ultimo - ripeto - è un requisito che la Corte di giustizia europea non ammette e a cui la Corte di giustizia riconnette automaticamente un connotato indirettamente discriminatorio nei confronti delle donne.
Questo vale non solo per un termine di quattro anni, ma anche per un termine di un anno; la Corte non fa differenza. E, d'altra parte, non si vede il motivo, la ragion d'essere e l'interesse a cui risponde un requisito di questo genere, salvo quello di rendere più difficile l'accesso a una specializzazione o a una qualifica professionale. Non si capisce a pro di chi, se non a difesa dei vecchi.
RUTELLI (Misto-ApI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUTELLI (Misto-ApI). Signora Presidente, intervengo solo per dire alla gentile rappresentante del Governo che la mia considerazione si può riassumere in un concetto molto semplice. Noi non stiamo facendo una legge: stiamo facendo un regolamento. Se lei va a vedere, noi stiamo dettando le linee di dettaglio che regolamentano un'attività così importante tra le professioni italiane. Io penso invece che, quando parliamo di qualità della legislazione, dobbiamo chiarire che il Parlamento fa una legge in cui detta gli indirizzi, ma non deve emanare anche i regolamenti. Il livello di dettaglio folle di questa normativa indica, signora Presidente, che stiamo facendo piuttosto un regolamento attuativo che non una norma di interesse generale.
PORETTI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PORETTI (PD). Signora Presidente, poiché l'emendamento 8.211 è a mia prima firma, vorrei chiedere un chiarimento al relatore. Se non erro, egli ha espresso parere favorevole sull'emendamento 8.212, che riduce i quattro anni ad un anno. Per restare nel merito della discussione, ricordo che si sta parlando dei requisiti che consentono di accedere ai corsi di specializzazione e che si sta parlando di un emendamento che intende sopprimere le parole «ininterrottamente e senza sospensioni», cui seguono nel disegno di legge le parole «di almeno 4 anni». Se le parole «quattro anni» verranno sostituite da «un anno», ne risulterebbe il seguente periodo: «ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno un anno».
PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Poretti. Io le ho concesso la parola perché la rappresentante del Governo aveva fatto delle dichiarazioni. Tuttavia, la dichiarazione di voto su questo emendamento, per il suo Gruppo, è stata già svolta dal senatore Ichino. Abbiamo capito il quesito che lei intende porre, però, in termini di Regolamento...
PORETTI (PD). Intendevo dire che ne risulterebbe una strana frase: «ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno un anno».
LUSI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
LUSI (PD). Signora Presidente, intervengo in dissenso dal Gruppo per vari motivi, che proverò ad elencare. Gli emendamenti 8.210 e 8.211 sono profondamente sbagliati, indipendentemente dal numero di anni previsti, siano essi quattro, due o uno. In questo senso, credo di aver capito la bontà dell'ultimo intervento della collega Poretti, di cui condivido il passaggio e il ragionamento finale.
Perché sono sbagliati? Perché, se la ragione di questi emendamenti risiede nella proposta che ha avanzato il senatore Ichino, allora la loro formulazione è sbagliata. Sarebbe bastato introdurre la precisazione che il senatore Ichino ha fatto; io personalmente, ma credo francamente anche molti dei colleghi della maggioranza, saremmo stati d'accordo.
Ricordo che stiamo all'interno dell'articolo 8, dentro cioè un articolo che parla delle specializzazioni - quindi di un tasso ulteriormente alto di qualità all'interno della professione forense - e di un regolamento dettato dal Consiglio nazionale forense e stiamo assegnando i paletti che il Consiglio nazionale forense dovrà seguire nel momento in cui emanerà quel regolamento. Delle due l'una: o prescindiamo dalla fattispecie che ha citato il senatore Ichino (che trovo invece rilevante e secondo me l'emendamento andava modificato in quel senso; vi sono precedenti in materia: la Cassa nazionale di previdenza attribuisce alle avvocate madri una serie di attenzioni, dovute e riconosciute da molteplici anni, equiparate a quelle di alti livello di lavoro dipendente) o se invece lasciassimo gli emendamenti 8.210 e 8.211, come si intende fare da parte dei proponenti, con questa formulazione e indipendentemente dal numero degli anni, che è indicato nell'emendamento successivo, ci troveremmo paradossalmente ad affrontare un argomento altamente qualitativo come è la specializzazione in un contesto in cui chiunque e indipendentemente dal numero degli anni, stavolta sì interrotti o sospesi, potrebbe parteciparvi.
In sostanza, signora Presidente, e concludo, è come se mi avviassi ad avere un ulteriore titolo nei confronti della clientela dicendo: «Ho studiato, sono preparato, sono formato maggiormente in una determinata area ma per accedere a quel corso e poi sostenere il relativo esame ho impiegato 10, 15 o 20 anni». Ecco perché tali emendamenti sono sbagliati per la loro formulazione e perché inducono evidentemente in errore rispetto alla bontà dell'obiettivo iniziale.
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presidente, vorrei rispondere al senatore Ichino perché il fatto di essere donna, madre, avvocato e anche specialista mi dà una sensibilità particolare al tema che egli ha affrontato. Proprio per questo abbiamo dato parere favorevole all'emendamento successivo, l'8.212, che riduce da quattro anni ad un anno l'anzianità di iscrizione all'albo necessaria per accedere al percorso formativo. È chiaro che per l'avvocato donna che accede a percorsi formativi all'interno dell'esplicitazione della sua attività professionale questo dà molte facilitazioni, perché ovviamente la situazione diventa più compatibile rispetto alla sua condizione, che spesso, lo sappiamo bene, deve contemperare casa, famiglia, lavoro e maternità.
Quindi, proprio questa sua sollecitazione, senatore Lusi, che è stata anche la nostra, ha fatto sì che ci siamo determinati ad accogliere l'emendamento 8.212 del senatore Caruso. (Applausi dal Gruppo PdL).
INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.210, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, identico all'emendamento 8.211, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.212, presentato dal senatore Caruso.
È approvato.
Risulta pertanto precluso l'emendamento 8.213.
Passiamo all'emendamento 8.214, identico all'emendamento 8.215. Senatore Saccomanno, accetta di riformulare l'emendamento 8.214?
SACCOMANNO (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SACCOMANNO (PdL). Signor Presidente, avevo chiesto di intervenire prima che vi fosse il parere dei relatori, non essendo stata data la possibilità di illustrare l'emendamento neanche ai colleghi che hanno presentato il successivo emendamento identico 8.215.
Mi permetto di sottolineare un momento di riflessione. La percezione che si ha in questo articoli, ma così sarà anche per gli articoli 10 e 41, è che il momento universitario dedito alla formazione venga in qualche modo svilito: quando si parla di formazione non esiste un solo richiamo alla facoltà di giurisprudenza e questo mi sembra quanto mai strano. È vero che può essere compresa tra gli altri enti, ma indubbiamente dovremmo trovare uno spazio per inserire il richiamo a chi è deputato in modo privilegiato al momento formativo e per dire che l'università è il momento di formazione massima e qualificata anche per le specializzazioni e per gli altri argomenti di seguito. (Applausi dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. Per chiarire la procedura, senatore Saccomanno e colleghi, faccio presente che sugli emendamenti 8.214 e 8.215 ci sono obiezioni della Commissione bilancio che ne chiede la riformulazione.
Se non c'è la riformulazione, evidentemente sono improcedibili perché la Commissione bilancio ha dato parere negativo. Attiro, quindi, la vostra attenzione sulla richiesta di riformulazione.
MUGNAI (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MUGNAI (PdL). Signor Presidente, intervengo solo per chiarire ai colleghi presentatori dell'emendamento che, in realtà, non vi è alcuna preclusione ostativa nei confronti delle facoltà di giurisprudenza, tutt'altro.
Vorrei semplicemente ricordare che in questo caso si sta parlando dei corsi di specializzazione che hanno evidentemente un duplice contenuto di natura semplicemente didattico-dottrinaria e di natura pratica. Non è detto che necessariamente tutte le facoltà di giurisprudenza siano automaticamente in grado di erogare questo genere di corsi perché evidentemente attiene non soltanto alla formazione da un punto di vista scolastico, ma anche all'esercizio specialistico di una branca professionale. Ciò significa che necessariamente le singole facoltà dovrebbero attrezzarsi anche per quanto riguarda gli aspetti pratici dello svolgimento dell'attività di specialista. Questa è la ragione per cui necessariamente le abbiamo ricomprese in questa nozione più generica prevedendo che potranno tenerli nella misura in cui potranno curare anche gli aspetti di carattere pratico attinenti l'esercizio specialistico di una branca del diritto in senso professionale.
PRESIDENTE. Chiedo al senatore Saccomanno se accetta la riformulazione proposta dalla Commissione bilancio.
SACCOMANNO (PdL). La riformulazione della Commissione bilancio si potrebbe accettare se si scrivesse: «senza ulteriori oneri a carico dello Stato », a meno che non ci diano un'informazione diversa.
Dal giudizio espresso dal senatore Mugnai si comprende che indubbiamente egli lo ricomprende tra gli altri enti e che non ne fa uno specifico compito da attribuire all'università, ma personalmente ritengo che il richiamo al ruolo di privilegio tra gli altri enti svolto dalla facoltà di giurisprudenza nel momento formativo dovrebbe essere dettagliato.
PRESIDENTE. Se capisco bene, senatore Saccomanno, lei accetta la riformulazione proposta dalla Commissione bilancio e mantiene l'emendamento 8.214.
VALDITARA (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALDITARA (PdL). Signor Presidente, chiedo al senatore Saccomanno di poter aggiungere la mia firma all'emendamento 8.214.
Mi rendo perfettamente conto che le facoltà di giurisprudenza offrono una formazione di carattere dottrinale, ma credo che una collaborazione con le associazioni professionali e forensi, come d'altro canto nel testo in qualche modo è genericamente lasciato intendere, sarebbe un arricchimento e una valorizzazione delle stesse. Se si specificasse che, oltre agli altri enti ed istituzioni pubbliche, hanno una priorità le facoltà di giurisprudenza ritengo che sarebbe un tributo ad una tradizione assolutamente coerente con le necessità di una buona formazione dei futuri avvocati.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il relatore, ma prima di dargli la parola volevo chiedere ai presentatori dell'emendamento identico 8.215 se accettano la riformulazione proposta dalla Commissione bilancio.
DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, accettiamo la riformulazione proposta.
VALENTINO, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALENTINO, relatore. Signora Presidente, se il senatore Saccomanno accoglie la riformulazione poc'anzi illustrata dal senatore Valditara, che prevede di inserire le parole: «prioritariamente alle facoltà di giurisprudenza», io posso modificare il mio parere.
PRESIDENTE. Per conoscenza dell'Assemblea e per procedere con un po' di ordine le chiedo di rileggere la riformulazione proposta.
VALENTINO, relatore. Avevo espresso parere negativo perché ritenevo che quando si faceva riferimento ad enti e ad altre istituzioni pubbliche dovesse essere ricompresa anche la facoltà di giurisprudenza. Gli argomenti del senatore Saccomanno e l'indicazione del senatore Valditara di rimodulare l'emendamento mi inducono a modificare il mio parere e quindi ad accoglierlo a condizione che sia concepito nel modo seguente: « c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi, ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private e prioritariamente alle facoltà di giurisprudenza per l'organizzazione (...)». Naturalmente, va inserito nell'emendamento anche quanto introdotto dalla 5° Commissione.
PRESIDENTE.Senatore Saccomanno, accetta questa riformulazione?
SACCOMANNO (PdL). Signora Presidente, ringrazio il relatore perché mi sembra che il riferimento alle facoltà di giurisprudenza divenga addirittura un momento privilegiato e che quindi si accresca quanto ho detto anticipatamente.
PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, accetta la riformulazione proposta dal senatore Valditara, accettata dal relatore e integrata con le osservazioni della Commissione bilancio?
DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, la accettiamo.
PRESIDENTE.Senatore Azzollini, siamo in presenza di due emendamenti su cui la Commissione bilancio aveva dato parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che sia inserita la medesima clausola di invarianza finanziaria già espressa sulla norma del testo. Gli emendamenti sono stati riformulati come il relatore ci ha esposto ed è stata inserita la clausola richiesta dalla Commissione bilancio. Le chiedo pertanto se con questa riformulazione il parere diventa positivo.
AZZOLLINI (PdL). Signora Presidente, la Commissione bilancio ha soltanto richiesto l'introduzione della clausola descritta e cioè di inserire la seguente dicitura: «nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Mi sembra che l'unica modifica chiesta dal presentatore è di aggiungere, dopo le parole: «alle associazioni forensi,» le parole: «prioritariamente alle facoltà di giurisprudenza».
È del tutto evidente che ciò non rileva sotto il nostro profilo, purché gli emendamenti 8.214 (testo 2) e 8.215 (testo 2) rimangano le condizioni poste dalla Commissione bilancio.
PRESIDENTE. Le condizioni poste della Commissione bilancio circa l'invarianza finanziaria vengono inserite nella riformulazione proposta.
Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
Metto ai voti l'emendamento 8.214 (testo 2), presentato dai senatori Saccomanno e Valditara, identico all'emendamento 8.215 (testo 2), presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.
È approvato.
Sull'emendamento 8.216 è stato espresso un invito al ritiro. Chiedo al presentatore, senatore Caruso, se accetta tale invito.
CARUSO (PdL). Sì, signora Presidente, lo ritiro.
PRESIDENTE.Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.217 su cui la Commissione bilancio ha proposto una riformulazione per inserire l'invarianza finanziaria. Chiedo ai presentatori se intendono accettarla.
DELLA MONICA (PD). Sì, signora Presidente.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.217 (testo 2), presentato dal senatore Ceccanti e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198
PRESIDENTE.Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.218, identico all'emendamento 8.219.
PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PORETTI (PD). Signora Presidente, l'emendamento intende sopprimere al comma 2 la lettera e) che recita: «i requisiti richiesti ai fini del conferimento da parte dei consigli dell'ordine del titolo di specialista agli avvocati iscritti all'albo da almeno 10 anni».
Ebbene, se tutto l'articolo 8, riguardante le specializzazione, deve mira a creare una figura più formata dell'avvocato che, in qualche modo, non si autoconferisce un titolo specializzazione e prevede tutta una modalità per cui l'avvocato alla fine è davvero uno specialista perché qualcun altro gli conferisce questo titolo, non si capisce perché deve rimanere in piedi la lettera e). In pratica si tratta di un conferimento che viene dato da parte dell'ordine agli avvocati non per le loro capacità, la loro preparazione o perché hanno frequentato dei corsi di chissà quale durata, ma solo perché iscritti all'albo da almeno 10 anni.
Tutto questo, tra l'altro, si inserisce nell'autoreferenzialità perché non è soltanto il requisito meramente tecnico di essere iscritti all'albo da almeno 10 anni e, in base a tale durata, si prevede che un avvocato possa autoconferirsi il titolo di specialista. Con la lettera che chiediamo di sopprimere si demanda al regolamento di stabilire quali devono essere i requisiti affinché il consiglio dell'ordine conferisca il titolo di specialista ad avvocati iscritti da almeno 10 anni.
Leggo, in proposito, una dichiarazione resa dalle camere penali che sostengono l'utilità delle specializzazioni: «La specializzazione forense è uno dei pilastri di una riforma tesa a garantire la qualità della prestazione professionale. Non è tollerabile che sia legittimata l'autocertificazione di specialista in più settori del diritto senza alcun controllo di qualità.
Quale sarebbe la reazione dei cittadini se il Parlamento consentisse ad un medico di autocertificarsi, solo perché anziano, reumatologo, neurochirurgo ed internista? Il diritto di difesa è un bene primario, come il diritto alla salute, e rispetto ad esso lo Stato non può consentire inganni ai danni dei cittadini al solo fine di mantenere la rendita di posizione di coloro che, in assenza di una regolamentazione della specializzazione, si sono abituati a vendere un inesistente sapere in ogni branca del diritto.
Ebbene, con la lettera e) e con altre disposizioni con le quali, a seconda dell'anzianità di iscrizione all'ordine, si esenta dall'obbligo di partecipazione ai corsi di specializzazione, oppure nel caso di non esenzione totale dal sostenere l'esame si esenta almeno dalla partecipazione ai corsi, è evidente che questa autocertificazione resta ancora tutta in piedi. Per questo motivo chiedo che si voti a favore dell'emendamento in esame.
Verifica del numero legale
PEGORER (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PEGORER (PD). Signora Presidente, prima di mettere ai voti l'emendamento le chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 18,58, è ripresa alle ore 19,20).
Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 8.218, identico all'emendamento 8.219.
INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, prima di passare alla votazione, chiediamo la verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale. (Proteste dai Gruppi PdL e LNP).
PISANU (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PISANU (PdL). Signora Presidente, mi duole rilevarlo, ma io ero qui in Aula. Non ho avuto il tempo materiale di premere il pulsante.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende nota, senatore Pisanu, ma la ripresa della seduta era prevista alle ore 19,18. Lo sapevate tutti.
QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
QUAGLIARIELLO (PdL). Signora Presidente, mi duole precisare che lei non ha aperto la votazione, l'ha solamente chiusa.
PRESIDENTE.L'ho dichiarata aperta.
QUAGLIARIELLO (PdL). No, mi scusi la fermezza, che non vuole essere arroganza. D'altra parte, se la verifica del numero legale ha un senso, è quello di cercare di agevolare i lavori laddove i parlamentari siano in Aula. Questo è anche il senso di quel minimo di tolleranza che è sempre stato consentito.
A volte la tolleranza è anche troppa ma, in questo caso, mi permetto di rilevare che c'è stato un atteggiamento eccessivamente categorico. Io le chiedo pertanto di ripetere la votazione.
PRESIDENTE. Senatore Quagliariello, io non voglio nessuno scontro, ma anche il presidente Gasparri sa che la Presidenza ha veramente cercato di concedere anche dei minuti in più prima della ripresa dell'Aula, per cercare di giungere a un'altra situazione.
GASPARRI (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GASPARRI (PdL). Signora Presidente, rispetto alla storia del Parlamento è chiaro che questa vicenda non comporta modifiche storiche. Proprio per questa ragione, non avendo lei dichiarato aperta la votazione, alcuni colleghi quali il senatore Pisanu, parlamentare esperto, il senatore Piccone, il senatore Pontone e altri che sono presenti, come si è visto dalla accensione delle luci, non hanno avuto la possibilità di far constatare la loro presenza.
La prego pertanto caldamente di poter ripetere la votazione. Eventualmente, il numero legale mancherà e se ne prenderà serenamente atto. Però, proprio per la serenità dei nostri rapporti, noi non insisteremmo così tanto se non avessimo avuto la sensazione che non si è potuta effettuare normalmente la verifica. Ripeto che proprio il fatto di non trovarci nel corso di una seduta di rilevanza storica ci consente di insistere, appunto perché non si cambia il corso della storia repubblicana. Per questo motivo, la preghiamo di consentire la ripetizione della votazione, perché l'avvertimento della votazione aperta non è stato dato.
PRESIDENTE. Senatore Gasparri, onorevoli colleghi, io vorrei solo che fosse dato atto alla Presidenza che non c'è stato nessun atto di arroganza e che, anzi, la Presidenza si è attivata, con il presidente Gasparri, per trovare altre soluzioni. Vorrei che mi fosse dato atto di questo.
Detto questo, siccome questa seduta e questo voto non sono particolarmente storici, se insistete che il voto venga ripetuto... (Commenti dai banchi del Gruppo PD). Colleghi, vi prego di lasciarmi presiedere! La Presidenza può anche accedere a ripetere il voto. Voglio però che rimanga agli atti che non c'è stato nessun atto, né di scortesia, né di violazione di Regolamento. La seduta - lo ripeto - era riconvocata alle ore 19,18.
Dal Resoconto stenografico risulterà che ho dichiarato aperta la procedura e che successivamente l'ho dichiarata chiusa. Ma non voglio scontri su argomenti di questo tipo.
Se viene confermata la chiarezza della procedura da me seguita e - ripeto - l'Aula era riconvocata per le ore 19,18, non pongo ostacoli alla ripetizione della votazione. Vorrei che fosse dato atto alla Presidenza di questo.
GASPARRI (PdL). Gliene diamo atto, Presidente.
PRESIDENTE.Perfetto. Ripetiamo allora la procedura per la verifica del numero legale.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
PROCACCI (PD). È una procedura anomala che crea un precedente pericoloso.
PRESIDENTE. Non credo.
Il Senato non è in numero legale.
La Presidenza ha ricevuto la richiesta di togliere la seduta. Se non ci sono obiezioni, apprezzate le circostanze, procediamo in questo senso.
Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.
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Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (601 -711-1171-1198)
Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:
Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria (601)
Disciplina dell'ordinamento della professione forense (711)
Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare (1171)
Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (1198)
ARTICOLO 8 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 8.
(Specializzazioni)
1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1 e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo.
2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede, in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale:
a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornare almeno ogni tre anni;
b) percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno quattro anni;
c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi, ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;
d) le sanzioni per l'uso indebito dei titoli di specializzazione;
e) i requisiti richiesti ai fini del conferimento da parte dei consigli dell'ordine del titolo di specialista agli avvocati iscritti all'albo da almeno dieci anni.
3. Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive. All'esito della frequenza l'avvocato sostiene un esame di specializzazione presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo. La commissione d'esame è designata dal CNF e composta da suoi membri, da avvocati indicati dagli ordini forensi del distretto, da docenti universitari, da magistrati, da componenti indicati delle associazioni forensi di cui al comma 9.
4. Il titolo di specialista è attribuito esclusivamente dal CNF.
5. Gli avvocati che abbiano conseguito il titolo di specialista sono tenuti, ai fini del mantenimento del titolo, a curare il proprio aggiornamento professionale secondo le modalità stabilite con regolamento del CNF.
6. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), organizzano con cadenza annuale corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1.
7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.
9. Il CNF tiene l'elenco delle associazioni aventi personalità giuridica costituite fra avvocati specialisti, che delibera di riconoscere sulla base della loro rappresentatività, diffusione territoriale e dell'eventuale accreditamento internazionale. Le associazioni non possono rilasciare attestati di specializzazione o di specifica competenza professionale.
10. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno dieci anni sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell'esame di cui al comma 3. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno venti anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non più di due discipline giuridiche da essi indicate e per le quali attestino di aver acquisito specifica conoscenza teorica e significativa esperienza.
EMENDAMENTI
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, LEGNINI, NEROZZI
V. testo 2
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. - (Specializzazioni). - 1. Per specializzazione professionale si intende la specifica competenza in un determinato settore, acquisita con l'esercizio continuativo dell'attività professionale e con l'aggiornamento permanente delle conoscenze tecniche e giuridiche tipiche della materia. L'avvocato può conseguire uno o più titoli di specializzazione professionale.
2. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali, le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza. Il Ministro della giustizia acquisisce altresì il parere del CSM per gli aspetti della professione forense connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale.
3. Il regolamento di cui al comma 2, prevede in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale:
a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornarsi almeno ogni tre anni;
b) percorsi formativi e professionali di elevata qualità, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione ai quali possono accedere gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo avvocati di almeno due anni;
c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi e ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista, da organizzarsi, di regola, su base distettuale e tendenzialmente a carattere gratuito;
d) i criteri e le procedure di verifica, da parte di apposite commissioni istituite a livello distrettuale, della sussistenza dei requisiti di cui al comma l del presente articolo ed i percorsi formativi necessari per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di specializzazione
e) le condizioni per l'utilizzazione del titolo di specializzazione, dal cui uso indebito possono discendere conseguenze, anche disciplinari.
4. Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive. All'esito della frequenza l'avvocato sostiene un esame di specializzazione il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo.
5. Le commissioni d'esame sono istituite a livello distrettuale dal Ministro della giustizia, e sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale da avvocati che abbiano maturato particolare competenza ed esperienza nel settore per il quale viene richiesto il titolo di specializzazione, individuati tra quelli segnalati, dal CNF, dai consigli degli ordini territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonchè da professori universitari e da magistrati; prevedendo, altresì, modalità che garantiscano la terzi età dei commissari e l'oggettività delle valutazioni e la loro omogeneità sul territorio nazionale.
6. I soggetti di cui al comma 3, lettera c), organizzano con cadenza annuale corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui ai comma 2 e 3.
7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale. Il titolo è conferito con decreto del Ministro della giustizia dopo il superamento dell'esame di specializzazione.
8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.
9. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:
a) l'associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;
b) lo statuto dell'associazione prevede espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;
c) lo statuto esclude espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;
d) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;
e) l'associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione e i livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;
f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.
10. Il CNF e gli ordini territoriali esercitano la vigilanza sui requisiti, la sussistenza e la permanenza delle condizioni per il riconoscimento e l'operatività delle associazioni di cui al presente articolo».
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, LEGNINI, NEROZZI
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. - (Specializzazioni). - 1. Per specializzazione professionale si intende la specifica competenza in un determinato settore, acquisita con l'esercizio continuativo dell'attività professionale e con l'aggiornamento permanente delle conoscenze tecniche e giuridiche tipiche della materia. L'avvocato può conseguire uno o più titoli di specializzazione professionale.
2. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali, le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza. Il Ministro della giustizia acquisisce altresì il parere del CSM per gli aspetti della professione forense connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale.
3. Il regolamento di cui al comma 2, prevede in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale:
a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornarsi almeno ogni tre anni;
b) percorsi formativi e professionali di elevata qualità, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione ai quali possono accedere gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo avvocati di almeno due anni;
c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi e ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista, da organizzarsi, di regola, su base distettuale e tendenzialmente a carattere gratuito;
d) i criteri e le procedure di verifica, da parte di apposite commissioni istituite a livello distrettuale, della sussistenza dei requisiti di cui al comma l del presente articolo ed i percorsi formativi necessari per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di specializzazione
e) le condizioni per l'utilizzazione del titolo di specializzazione, dal cui uso indebito possono discendere conseguenze, anche disciplinari.
4. Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive. All'esito della frequenza l'avvocato sostiene un esame di specializzazione il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo.
5. Le commissioni d'esame sono istituite a livello distrettuale dal Ministro della giustizia, e sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale da avvocati che abbiano maturato particolare competenza ed esperienza nel settore per il quale viene richiesto il titolo di specializzazione, individuati tra quelli segnalati, dal CNF, dai consigli degli ordini territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonchè da professori universitari e da magistrati; prevedendo, altresì, modalità che garantiscano la terzi età dei commissari e l'oggettività delle valutazioni e la loro omogeneità sul territorio nazionale.
6. I soggetti di cui al comma 3, lettera c), organizzano con cadenza annuale corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui ai comma 2 e 3, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale. Il titolo è conferito con decreto del Ministro della giustizia dopo il superamento dell'esame di specializzazione.
8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.
9. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:
a) l'associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;
b) lo statuto dell'associazione prevede espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;
c) lo statuto esclude espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;
d) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;
e) l'associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione e i livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;
f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.
10. Il CNF e gli ordini territoriali esercitano la vigilanza sui requisiti, la sussistenza e la permanenza delle condizioni per il riconoscimento e l'operatività delle associazioni di cui al presente articolo».
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali, le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza. Il Ministro della giustizia acquisisce altresì il parere del CSM per gli aspetti della professione forense connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale».
Approvato
Al comma 1 sostituire le parole: «regolamento adottato dal CNF» con le seguenti: «regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF».
Precluso
Al comma 1, sopprimere le parole: «dal CNF» e dopo le parole: «acquisiti i pareri» aggiungere le seguenti: «del CNF e».
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «dal CNF ai sensi dell'articolo 1 e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite».
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «, e acquisiti pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi dél comma 9».
Conseguentemente, sopprimere il comma 9.
CECCANTI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, NEROZZI
V. testo 2
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il regolamento di cui al comma 1, prevede in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale:
a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornarsi almeno ogni tre anni;
b) percorsi formativi e professionali di elevata qualità, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione ai quali possono accedere gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo avvocati di almeno due anni;
c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi e ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista, da organizzarsi, di regola, su base distrettuale e tendenzialmente a carattere gratuito;
d) i criteri e le procedure di verifica, da parte di apposite commissioni istituite a livello distrettuale, della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo ed i percorsi formativi necessari per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di specializzazione;
e) le condizioni per l'utilizzazione del titolo di specializzazione, dal cui uso indebito possono discendere conseguenze, anche disciplinari».
CECCANTI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, NEROZZI
Respinto
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il regolamento di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse finanziarie degli enti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevede in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale:
a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornarsi almeno ogni tre anni;
b) percorsi formativi e professionali di elevata qualità, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione ai quali possono accedere gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo avvocati di almeno due anni;
c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi e ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista, da organizzarsi, di regola, su base distrettuale e tendenzialmente a carattere gratuito;
d) i criteri e le procedure di verifica, da parte di apposite commissioni istituite a livello distrettuale, della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo ed i percorsi formativi necessari per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di specializzazione;
e) le condizioni per l'utilizzazione del titolo di specializzazione, dal cui uso indebito possono discendere conseguenze, anche disciplinari».
Respinto
Al comma 2 lettera b) sopprimere le parole: «di durata almeno biennale».
Approvato
Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «di durata almeno biennale» aggiungere le seguenti: «per un totale di almeno centocinquanta ore complessive».
Conseguentemente, al comma 3 sopprimere il primo periodo e sostituire le parole: «All'esito della frequenza» con le seguenti: «Al termine del percorso formativo per il conseguimento del titolo di specialista».
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI, ICHINO (*)
Respinto
Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «ininterrottamente e senza sospensioni».
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(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Id. em. 8.210
Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «, ininterrottamente e senza sospensioni,».
Approvato
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «un anno».
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI
Precluso
Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «due».
SACCOMANNO, VALDITARA (*)
V. testo 2
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «alle associazioni forensi,» inserire le seguenti: «alle Facoltà di Giurisprudenza e».
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(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Approvato
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «alle associazioni forensi,» inserire le seguenti: «prioritariamente alle Facoltà di Giurisprudenza nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e».
GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI
V. testo 2
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «alle associazioni forensi» inserire le seguenti: «alle Facoltà di Giurisprudenza e».
GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI
Id. em. 8.214 (testo 2)
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «alle associazioni forensi» inserire le seguenti: «prioritariamente alle Facoltà di Giurisprudenza nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e».
Ritirato
Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista» con le seguenti: «dei percorsi formativi di cui alla lettera b).».
CECCANTI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, NEROZZI
V. testo 2
Al comma 2, dopo la lettera c), inserire le seguenti:
«c-bis) i criteri e le procedure di verifica, da parte di apposite commissioni istituite a livello distrettuale ed i percorsi formativi necessari per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di specializzazione;
c-ter) le condizioni per l'utilizzazione del titolo di specializzazione da cui possono discendere conseguenze, anche disciplinari, per l'uso indebito dello stesso».
CECCANTI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, NEROZZI
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera c), inserire le seguenti:
«c-bis) i criteri e le procedure di verifica, da parte di apposite commissioni istituite senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica a livello distrettuale ed i percorsi formativi necessari per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di specializzazione;
c-ter) le condizioni per l'utilizzazione del titolo di specializzazione da cui possono discendere conseguenze, anche disciplinari, per l'uso indebito dello stesso».
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