Riporto di seguito, dal sito del Consiglio Nazionale Forense, le considerazioni conclusive rese il 10/2/2012 dal Prof. Roberto Mastroianni al CNF nel suo parere in tema di abrogazione delle tariffe forensi, clausole vessatorie e nullità di protezione di cui all'art. 9 del decreto "cresci Italia" (d.l. 1/2012). L’analisi del Prof. Mastroianni in ordine all'art. 9 del d.l. 1/2012 ha spaziato sulle famose sentenze della Corte di giustizia sui casi "Arduino", "Cipolla" e "Commissione contro Italia" in tema di tariffe, ha inoltre riguardato le possibili argomentazioni per contrastare le nuove disposizioni del d.l. 1/2012, s'è infine estesa ai problemi interpretativi e applicativi derivanti dall'entrata in vigore dell'art. 9, nonchè alla disciplina delle clausole vessatorie e alla nullità di protezione prevista dall'art. 9, comma 2, del decreto.
LEGGI DI SEGUITO LE CONCLUSIONI DEL PARERE RESO IL 10/2/2012 DAL PROF. ROBERTO MASTROIANNI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ...
38. Se anche questi profili di legittimità venissero superati, comunque la responsabilità della riforma sarebbe da ascrivere ad una scelta discrezionale dello Stato italiano. L‟introduzione di regole più rigorose di quelle minime richieste dal diritto dell‟Unione europea non è imposta da quest‟ultimo e, dunque, non è costituzionalmente obbligata, ai sensi del primo comma dell‟art. 117 Cost. Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia emerge piuttosto un favor nei confronti delle tariffe professionali, le quali, se in astratto possono essere considerate un ostacolo alla libera prestazione dei servizi ed alla libertà di stabilimento, nella specifica situazione italiana possono nondimeno essere giustificate da esigenze imperative legate all‟interesse generale, quali la tutela del cliente e della buona amministrazione della giustizia. Allo stesso modo, poco coerente con la ratio della disciplina speciale di tutela del consumatore di cui alla direttiva 93/13/CE sulla clausole vessatorie appare l‟estensione ai rapporti tra avvocato e microimprese della tutela offerta dall‟art. 36 del Codice del consumo.
39. Se difettano argomenti decisivi per sostenere che la nuova disciplina si pone in contrasto con le regole dell‟Unione europea, si può comunque sostenere che il legislatore, pur avendo ampia discrezionalità nella disciplina delle tariffe professionali, incontra il limite della ragionevolezza (Corte Costituzionale, sentenze n. 376 del 2008 e n. 325 del 2010). In assenza della contestuale adozione del Decreto ministeriale, il margine temporale concesso dall‟art. 9 per la definitiva cessazione delle tariffe minime e massime non sembra congruo e proporzionato all‟entità ed agli effetti delle normative introdotte e, dunque, ragionevole. A tale conclusione si perviene se solo si considera l‟incertezza in merito alla liquidazione giudiziale delle tariffe che è stata determinata dall‟entrata in vigore della riforma. In termini analoghi si è pronunciata l‟ordinanza del Tribunale di Cosenza nella parte in cui ha evidenziato che i commi 1 e 2 dell‟art. 9 “non prevedono alcuna disciplina transitoria limitata al periodo intercorrente tra l’entrata in vigore delle norme e l’adozione da parte del ministro competente dei “parametri” ivi previsti”.
Certamente irragionevole è inoltre l‟estensione alla disciplina del compenso professionale della tutela offerta ai consumatori – ed a maggior ragione, alle microimprese – dall‟art. 36 del Codice del consumo.
40. Infine, si ritiene non possa essere seguita la strada della adozione autonoma del CNF di minimi e dei massimi tariffari, anche se solo a carattere orientativo e non vincolanti per gli avvocati, in quanto una tale decisione potrebbe risultare in contrasto con l‟art. 101 del Trattato FUE. Infatti, muovendo dalla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia secondo cui le attività degli avvocati sono riconducibili alla nozione “comunitaria” di impresa e, parallelamente, gli Ordini professionali a quella di associazioni d‟imprese, si potrebbe pervenire alla conclusione che le delibere del CNF in materia tariffaria costituiscono decisioni di associazione di imprese restrittive della concorrenza.
42. Si potrebbe sostenere che le tariffe orientative del CNF, almeno in una fase transitoria, risultano necessarie per il corretto esercizio della professione, conformemente alle modalità organizzative dello Stato membro interessato (c.d. eccezione Wouters), ma questa soluzione presenta il rischio piuttosto elevato che la relativa delibera dell‟organizzazione professionale forense sia giudicata in contrasto con la concorrenza ai sensi dell‟art. 101 TFUE.
43. Invece, come previsto dal Decreto, in conformità alle sentenze Arduino e Cipolla i “parametri” dovrebbero essere adottati dal Governo e non dal CNF, il quale tuttavia, pur in assenza di indicazioni nel testo del Decreto, dovrebbe (eventualmente insieme ad altri enti esponenziali come le associazioni dei consumatori) essere coinvolto nel procedimento, quanto meno con la formulazione di un parere."
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