Avvocati Part Time

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Su "sanatoria dei vecchi avvocati-part-time" all'On.Di Pietro ...

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Ho inviato all'On. Antonio Di Pietro qualche riflessione sulla riforma della professione forense e ne ho ricevuto cortese risposta con la quale, ringraziandomi per il fornito contributo, il Presidente di Italia dei Valori riferisce di aver trasmesso le suddette riflessioni all'On. Antonio Borghesi nella sua qualità di coordinatore nazionale dei Dipartimenti Tematici di Italia dei Valori. Credo di poter estendere a tutti gli interessati l'invito dell'On. Di Pietro a rapportarsi per il futuro coll'On. Borghesi ( Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ) su questa tematica. Stante, poi, la necessità per gli avvocati-part-time (e aspiranti tali) di far conoscere i propri diritti (in primo luogo i diritti quesiti sacrificati dalla l. 339/03) a TUTTE LE FORZE POLITICHE, non sarebbe male che tutti gli interessati contattassero, tra gli altri, l'On. Antonio Di Pietro e/o l'On. Antonio Borghesi per proporre loro la presentazione di una proposta di legge "di sanatoria per i vecchi avvocati-part-time" analoga a quella presentata dalla non rieletta On. Erminia Mazzoni (U.D.C.) nella scorsa legislatura. La sede onale di "Italia dei Valori" è in via Felice Casati, 1/A - 20124 Milano; tel. 02 45498411 - fax 02 45498412 - e mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Una curiosità (per ora non consideriamola una iattura): nel nuovo Parlamento gli avvocati sono tantissimi, tanto da "caratterizzarlo" pur nella ampia rappresentanza che anche altre professioni hanno raggiunto. Gli avvocati sono il 14% degli eletti alla Camera e il 14,3% al Senato.

DI SEGUITO PROSPETTO UNA BOZZA DI RICHIESTA DI PROPOSTA DI LEGGE "DI SANATORIA" CHE POTREBBE ESSERE INDIRIZZATA, TRA GLI ALTRI, ALL'ON. DI PIETRO E/O ALL'ON. BORGHESI ...

L'art. 2, comma 1, l. 215/04 consente ai titolari di cariche di Governo l'esercizio di attività professionali e tra queste dell'attività di avvocato, anche se con limiti.
L'art. 2 della l. 339/03 e la circolare 33-b/2003 del 7/11/2003 del Consiglio onale Forense, impongono, invece, la cancellazione dall'albo degli avvocati nei confronti di soggetti rispetto ai quali il rischio di conflitti di interessi è indiscutibilmente meno grave
, e cioè nei confronti dei "semplici" dipendenti pubblici a part time ridotto che siano stati iscritti all'albo degli avvocati ex art. 1, comma 56 e ss., l. 662/96 e che non abbiano comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, entro l'1/12/2006, di aver optato per lo svolgimento in via esclusiva della professione forense.
Dal raffronto delle citate norme traspare confermato in maniera assolutamente eclatante il fatto che attraverso l'art. 2 della l. 339/03 e attraverso la circolare 33-b/2003 del C.N.F. si sacrificano senza necessità e in maniera irragionevole il principio di proporzionalità tra il fine perseguito dal legislatore (per come individuato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 390/06 in materia che, come insegna Corte cost. 189/01, è "naturalmente concorrenziale") ed i mezzi utilizzati dallo stesso.
Nè può sostenersi che la peculiarità della professione forense ed i fini di interesse generale che ispirerebbero la reintroduzione della incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'impiego pubblico in part time ridotto, attraverso la l. 339/03, consentano di escludere tale provvedimento legislativo e la detta circolare dalla soggezione al giudizio di proporzionalità e ragionevole necessità. Non lo si può sostenere in quanto, come insegna la Corte di Giustizia, solo i provvedimenti (anche legislativi) motivati da “esigenze imperative d'interesse generale” (che siano ragionevolmente credibili e non semplicemente asserite) possono andare esenti dalla detta verifica di proporzionalità e ragionevole necessità.  Si consideri, al riguardo, che il Consiglio di Stato, con decisione 6 marzo - 17 aprile 2007, n. 1736, ha riconosciuto la piena applicabilità , in campo onale, del principio comunitario di proporzionalità. Inoltre l'incostituzionalità della cancellazione d'ufficio  dall'albo degli avvocati prevista dall'art. 2 della l. 339/03 nei confronti di cittadini rei solo di essersi fidati dello Stato di diritto, è stata autorevolmente dimostrata dall'ex presidente della Corte costituzionale, Prof. Avv. Valerio Onida, in un suo parere pro veritate, nonchè dal Prof. Alessandro Pace, docente di diritto costituzionale presso l'università la Sapienza di Roma.

A quanto dimostrato dal Prof. Valerio Onida e dal Prof. Alessandro Pace si vuol solo aggiungere che non può disconoscersi che la reintroduzione di una vera e propria incompatibilità -che operi, dunque, anche nei confronti degli avvocati già iscritti all'albo ex art. 1, commi 56 e ss. della l. 662/96, alla data della entrata in vigore della l. 339/03- se pur potesse ritenersi finalizzata al perseguimento di leciti obiettivi e addirittura di un interesse generale, non potrebbe certo ragionevolmente qualificarsi come giustificata da “esigenze imperative d'interesse generale”: lo impedirebbe una evidenza indiscutibile e cioè il quadro ordinamentale, come oggi vigente in Italia, delle compatibilità e incompatibilità per lo svolgimento della professione di avvocato.
Tale quadro ordinamentale (come ha riconosciuto il TAR Lazio con riguardo ai limiti delle compatibilità e incompatibilità per la figura del Giudice di Pace-avvocato; cfr. TAR Lazio, Sez. I, ordinanza 10125 del 28/4/2004, punto 1.2.2, pag. 11), risulta “ispirato all'esigenza del minimo sacrificio delle opportunità professionali” e recentemente è stato significativamente integrato da normative settoriali coerenti col sistema e cioè dalla c.d. legge sul “conflitto di interesse” (vedasi art. 2, comma 1, lett. d, della legge 215/2004) e dalla disciplina sul registro degli organismi di conciliazione di diritto societario, bancario, finanziario (vedasi art. 4, comma 5, e comma 4, lett. a, del D.M. Giustizia 23/7/2004, n. 222).
Le acquisizioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza Wouters, sentenza Arduino e sentenza Cipolla) impediscono di ritenere conforme alle norme comunitarie (oltre che alla Costituzione italiana) la reintroduzione del divieto di esercizio della professione forense nei confronti degli impiegati pubblici a part time che furono iscritti all'albo degli avvocati ex art. 1, commi 56 e ss., l. 662/96.      
Stante la violazione della concorrenza e delle regole comunitarie sul divieto di reintroduzione di regime che limiti la concorrenza in maniera ingiustificata si richiede di valutare la possibilità di presentare una proposta di legge che salvaguardi il diritto quesito (a rimanere iscritti all'albo degli avvocati e contemporaneamente a permanere nel rapporto di lavoro in part time ridotto con la pubblica amministrazione) dei dipendenti pubblici in part time ridotto che, fidando che l'Italia sia uno Stato di diritto, hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati ex art. 1, comma 56 e ss, della l.662/1996.
Addì .........
Avv. ........

 


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Disapprovo tutto ciò che offusca l'ignoranza naturale. L'ignoranza è simile a un delicato frutto esotico; toccatelo e la sua freschezza è sfiorita (O. Wilde)