{mosimage} AI GIOVANI LAUREATI, DALL'1/1/2008, CONVIENE RISCATTARE SUBITO LA LAUREA. L'art. 1, comma 77 della legge n. 247 del 24/12/2007, introducendo l'art. 5-bis nel d.lgs. 184/1997, rende possibile il "riscatto della laurea" anche ai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato a lavorare. Costoro possono versare all'INPS un contributo che sarà rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. L'entità del contributo, per ogni anno da riscattare, è pari al livello minimo imponibile di cui all'art. 1, comma 3, della l. 233/90, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il montante maturato sarà poi trasferito a domanda dell'interessato nella gestione previdenziale nella quale in seguito sarà iscritto ed i periodi riscattati saranno utili al raggiungimento del diritto a pensione in deroga all'art. 1, comma 7, della l. 335/95. Importante la previsione per cui il contributo pagato per il riscatto è fiscalmente deducibile dall'interessato ma è altresì deducibile (nella misura del 19%) dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico. Inoltre il nuovo comma 4-bis dell'art. 2 del d.lgs. n. 184/1997, prevede un ulteriore beneficio per le domande di riscatto presentate dall'1/1/2008: gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo o il contributivo possono essere versati agli enti previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
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