Avvocati Part Time

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

Ecco l'emendamento Mazzoni - Paroli - Germontani

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 4
ScarsoOttimo 
{mosimage} Il 26 novembre è stato depositato in Commissione Giustizia della Camera un emendamento alla finanziaria a firma Mazzoni (UDC), Paroli (F.I.) e Germontani (A.N.). Il testo dell'emendamento non è quello  sintetico (prima annunciato) che avrebbe fatto discendere la disciplina applicabile ai dipendenti pubblici a part time ridotto e iscritti all'albo ex l. 662/96 dall'affermazione di una generale non applicabilità, ai medesimi, del principio di incompatibilità sancito dall'art. 1 della l. 339/03. E' stato preferito un testo che riproponesse quello già approvato dalla Commissione Giustizia della Camera come AC 615/A.  LEGGI DI SEGUITO L'EMENDAMENTO PRESENTATO IN COMMISSIONE GIUSTIZIA (CHE LO HA POI RESPINTO) E CHE IN COMMISSIONE BILANCIO E' STATO DEPOSITATO A FIRMA MAZZONI, PERETTI, ZINZI ...

AC 3256

Emendamento

Dopo l'articolo 146 aggiungere il seguente:

Art. 146-bis


All'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

1.Il comma 1 non si applica ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e che risultano iscritti al medesimo albo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2.L'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è abrogato.
3.Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dal precedente comma, può, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, mantenendo il rapporto di pubblico impiego.
4.Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che è stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati cui era iscritto in applicazione dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato abrogato dal precedente comma, può, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, mantenendo il rapporto di pubblico impiego.
5.Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che ha optato per la cessazione del rapporto di impiego, mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato abrogato dal precedente comma, può, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la riammissione in servizio alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, purché non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza, mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Conseguentemente alla Tabella C ridurre del 1% tutte le voci di parte corrente


Mazzoni

Paroli

Germontani

 

 


Annunci

"La semplicità assoluta è il miglior modo per distinguersi" (Charles Baudelaire)