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Riforma forense: resoconto seduta Senato n. 389 del 27/5/2010

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 Segui su www.avvocati-part-time.it TUTTE le tappe parlamentari della riforma forense (disegni di legge A.S. 601 Giuliano, A.S. 711 Casson, A.S. 1171 Bianchi, A.S.1198 Mugnai).
LEGGI DI SEGUITO IL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL SENATO n. 389 del 27/5/2010 ... E NELL'ALLEGATO A LEGGI IL TESTO DEGLI EMENDAMENTI E DEGLI ORDINI DEL GIORNO, CON L'INDICAZIONE DELL'ESITO DEL LORO ESAME ...
Il video della seduta puoi vederlo all'indirizzo http://webtv.senato.it/

... e per un commento scrivimi all'indirizzo    Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

 

 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,36).

Si dia lettura del processo verbale.

 

BAIO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

 

 

Comunicazioni della Presidenza

 

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

 

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

 

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,40).

 

 

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(601) GIULIANO. - Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria

(711) CASSON ed altri. - Disciplina dell'ordinamento della professione forense

(1171) BIANCHI ed altri. - Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare

(1198) MUGNAI. - Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (ore 9,40)

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 601, 711, 1171 e 1198.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 12 maggio ha avuto inizio la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 8.

 

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per comprendere effettivamente come si intenda procedere con l'esame del disegno di legge sulla riforma della professione forense. In realtà, veniamo da un lungo periodo di sospensione della discussione e inoltre ci sono stati molti accantonamenti. Se non ricordo male, la stessa maggioranza ha fatto mancare il numero legale più volte nella precedente seduta.

Mi pare di capire che ci sia da parte del relatore e del rappresentante del Governo, che è intervenuto nei lavori della Commissione, anche un interesse ad alcune modifiche del testo e alla riproposizione di alcuni emendamenti. Non è possibile che il dibattito parlamentare in Aula si svolga così stancamente e in modo asfittico. Vorremmo prima avere cognizione delle proposte che il relatore intende avanzare, e rispetto a queste iniziare un confronto serio, visto che quello fatto in Commissione evidentemente non è bastato, e non basta neppure tutto quello che è stato fatto fino a questo momento.

Allora, se una seduta deve essere impegnata con l'esame del provvedimento come tappabuchi per mettere un pezzo di professione forense su cui si continua a discutere e non si va mai avanti, quando ben altri sono gli intenti del relatore e del Governo, pregherei loro di far conoscere esattamente all'Aula quali siano le proposte e se vi sia bisogno di qualche altro giorno. Dopo di che è necessario andare avanti sulla riforma dell'ordinamento forense in maniera quanto meno serrata, al fine di consentire una continuità nel nostro dibattito parlamentare che mi sembra senz'altro importante, visto che si deve rimediare a qualcosa che evidentemente è mancato in Commissione. (Brusio).

 

PRESIDENTE Mi scusi, senatrice Della Monica. Colleghi, non riesco a sentire esattamente cosa dice la senatrice. Vi invito per lo meno ad abbassare la voce.

 

DELLA MONICA (PD). Il problema è questo. Mi pare che la discussione di questa riforma vada avanti non solo in modo asfittico, ma nel disinteresse di tutti, come dimostra il brusio in Aula. Me la prendo anche con il mio Gruppo, oltre che con la parte avversa.

Vorrei soltanto fare il punto della situazione insieme al Governo e al relatore per capire se oggi sia necessario fare questa seduta, in che termini la vogliamo fare, o se ci sia bisogno invece di altro tempo per presentare delle proposte di modifica, in modo da fissare un calendario che ci consenta di svolgere i lavori con una continuità logica. Infatti, inserendo continuamente l'esame di altri provvedimenti dimentichiamo anche il contenuto del precedente dibattito; siamo costretti a rimettere in discussione una serie di cose e davvero non mi sembra una maniera logica, corretta e ragionevole di lavorare.

Quindi, chiedo subito che il relatore voglia darci le sue comunicazioni al riguardo. Mi appello al Governo perché a sua volta esprima il suo parere sul punto, in maniera da rendere il dibattito più proficuo.

 

VALENTINO, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, ho ascoltato con grande attenzione l'intervento della senatrice Della Monica.

Noi abbiamo esaminato gli emendamenti che sono stati presentati dall'opposizione e ne abbiamo individuato più di uno che merita attenzione e possibilità di accoglimento. Questo, però, non significa che i lavori si debbano interrompere, perché sono proposte che man mano potranno essere prese nella debita considerazione. L'aver apprezzato un numero sensibile di suggerimenti che provengono dall'opposizione - alla luce anche della congruità degli emendamenti presentati - non significa che bisogna fermarsi per una riflessione ulteriore. Su quei temi c'è certamente sintonia. Non è improbabile che nel corso del dibattito, da noi fortemente auspicato, possano emergere ulteriori valutazioni concordi.

Chiedo all'opposizione di rendersi conto che vi è grande attenzione sul provvedimento di cui discutiamo. Non vi è ragione oggettiva per la quale si debba interrompere l'iter di valutazione. Chiedo, quindi, di proseguire, perché ve ne sono tutte le ragioni.

Il relatore ha ipotizzato una serie di emendamenti, che sono in corso di stesura e che serviranno a rendere più armonico il disegno di legge rispetto alle proposte che dalla stessa opposizione sono state formulate. Mi pare quindi, ripeto, che concorrano tutte le ragioni perché si proseguano i nostri lavori. (Applausi dal Gruppo PdL).

 

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Ritengo che la discussione debba essere oggi continuata. Non mi pare, infatti, che vi sia stanchezza da parte di nessuno. Vi è un dibattito piuttosto vivace su un argomento complesso, che richiede un confronto - così come è stato in Commissione - anche in Aula. Non mi sembra che questo confronto denoti stanchezze di sorta, ma un interesse per una riforma che è attesa da sessant'anni. Ritengo, quindi, che oggi occorra proseguire. Il confronto sarà serrato: ben venga, questo fa parte della logica parlamentare.

 

PRESIDENTE. Colleghi, possiamo procedere con i nostri lavori.

Metto ai voti l'emendamento 8.218, presentato dal senatore Caruso, identico all'emendamento 8.219, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Sull'emendamento 8.220 vi è un invito al ritiro.

 

CARUSO (PdL). Accolgo tale invito e ritiro l'emendamento.

 

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 8.221 e 8.222 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 8.209.

Sull'emendamento 8.224 la 5a Commissione ha espresso un parere favorevole condizionato alla riformulazione dell'emendamento stesso. Senatrice Della Monica, accetta la riformulazione?

 

DELLA MONICA (PD). Sì, riformuliamo l'emendamento nel senso indicato dalla 5a Commissione.

 

MARITATI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARITATI (PD). Signor Presidente, l'emendamento 8.224 (testo 2), relativo al comma 3 dell'articolo 8, secondo me tocca uno dei punti più importanti e delicati della riforma: l'accesso alla professione, gli esami.

A tutti è noto che uno dei punti cruciali che attiene alla categoria dell'avvocatura, alla professione dell'avvocato, è quello del numero rilevante degli iscritti agli Ordini: abbiamo superato i 250.000. Il tema di cui dibattiamo, su cui ci auguriamo possa trovarsi una convergenza, è quello di dare una diversa dimensione, dignità e capacità politica al ruolo e alla funzione dell'avvocato, centrale in un processo rinnovato, che veda finalmente - questo è il nostro auspicio - una giurisdizione all'altezza dei tempi e delle esigenze del Paese.

Ebbene, noi dobbiamo insieme, colleghi della maggioranza, trovare una via di uscita a quello che è un vero flusso inarrestabile di iscritti agli Ordini degli avvocati: 250.000 avvocati non possono essere del livello e della professionalità che il Paese oggi esige, anche e soprattutto per esigenze di carattere internazionale. C'è bisogno di selezionare: è prevista una formazione nuova, ma poi si prevede l'esame attraverso una commissione che, secondo l'articolo 8, viene designata dal Consiglio nazionale forense ed è composta comunque dai suoi membri, tra cui avvocati indicati dagli Ordini forensi, docenti universitari. Io non credo che ci possa essere una terzietà, cui pure fa riferimento la norma, se lo stesso Consiglio nazionale forense è quello che deve gestire la formazione e la costituzione delle commissioni d'esame.

Possiamo avere la terzietà togliendo al Consiglio nazionale forense la possibilità di nominare al suo interno sostanzialmente le commissioni. Proponiamo pertanto che presso il Consiglio nazionale forense le commissioni d'esame vengano istituite a livello distrettuale dal Ministero della giustizia e siano composte, secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale, da avvocati che abbiano maturato particolare competenza ed esperienza nel settore, per il quale viene richiesto il titolo di specificazione. Questi componenti commissari vengono individuati, secondo l'emendamento 8.224, da quelli segnalati dal Consiglio nazionale forense, dai Consigli degli Ordini territoriali, dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori universitari. La terzietà può essere garantita solo nella misura in cui sarà il Ministro della giustizia a gestire questa fase delicatissima della composizione delle commissioni. Ricordo a tutti i colleghi come fino ad oggi è stata regolata la questione, soprattutto fino all'ultima riforma che ha previsto - io dico: in maniera abbastanza oculata - che gli esami si tengano in un distretto diverso da quello di appartenenza dei concorrenti. Ebbene, fino a qualche anno fa - ma continua oggi ad esserci un aspetto molto inquietante - i commissari erano gli stessi avvocati, in prevalenza, degli stessi distretti dove si presentavano gli aspiranti, e i vari studi risolvevano il problema assicurando, naturalmente, un facile accesso alla professione.

Con questo emendamento crediamo di poter contribuire al superamento di tale inconveniente, di cui dobbiamo liberarci. (Applausi dal Gruppo PD).

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 8.224 (testo 2).

 

VALENTINO, relatore. Esprimo parere contrario.

 

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Anche il Governo è contrario.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.224 (testo 2), presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

 

LEGNINI (PD). Chiediamo la controprova.

 

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

 

L'emendamento 8.223 (testo 2), presentato dai senatori Mazzatorta e Divina, è accantonato, poiché manca il parere della 5a Commissione permanente.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.225.

 

 

Verifica del numero legale

 

DONAGGIO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DONAGGIO (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

TOFANI (PdL). Signora Presidente, io non posso votare perché sto aspettando che mi consegnino la tessera.

 

PRESIDENTE. Non c'è problema, senatore Tofani, gli assistenti stanno riconsegnando le tessere dei colleghi che erano assenti. Vi invito a prendere posto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

 

(La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 10,23).

 

 

Ripresa della discussione del disegno di legge
n.
601-711-1171-1198(ore 10,23)

 

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.225.

 

 

Verifica del numero legale

 

DONAGGIO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DONAGGIO (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo nuovamente la seduta per venti minuti.

 

(La seduta, sospesa alle ore 10,25, è ripresa alle ore 10,47).

 

 

Ripresa della discussione del disegno di legge
n.
601-711-1171-1198(ore 10,47)

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 8.225.

 

BIANCO (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bianco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.225, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

 

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.701, presentato dal relatore.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.226.

 

SANGALLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SANGALLI (PD). Signora Presidente, se mi consente vorrei apporre la firma a questo emendamento e fare una dichiarazione di voto per il Gruppo del Partito Democratico.

Intervengo su questo emendamento (ma avrei potuto farlo, con le stesse argomentazioni, su altre parti del provvedimento) perché siamo di fronte, anche qui, ad un tentativo di blocco all'ingresso nel settore della professione forense. Da una situazione di terzietà, neutrale, quale è quella attuale, si passa al Consiglio nazionale forense che fa l'esame e ammette alla specializzazione gli avvocati. Si tratta, cioè, dello stesso gruppo professionale che decide chi entra o chi deve restare fuori, a seconda di una situazione che evidentemente è valutata in termini soggettivi.

Il dispositivo in esame si aggiunge a una serie di altri dispositivi contenuti all'interno di questo disegno di legge - le barriere all'ingresso, le tariffe minime, il divieto alla costituzione di società di capitali - che rappresentano esattamente un insieme concettuale di limitazioni della libertà di mercato che abbiamo già sottolineato con gli ordini del giorno ma che si evidenziano palesemente in ogni passaggio del provvedimento. Tali limitazioni alla libertà di mercato in molte circostanze sono ormai vissute dagli stessi legali, dagli stessi professionisti come una limitazione, soprattutto per i giovani, all'esercizio libero della professione e molti avvocati ci fanno sapere in questi giorni che la limitazione all'apertura, per esempio, di società di capitali li pone in difficoltà competitiva con gli studi stranieri o europei.

Da ultimo, vorrei fare una considerazione. Come sappiamo, il nostro Paese, data la sua scarsa propensione alla libertà dei mercati e alla concorrenza esterna e l'eccessiva protezione delle posizioni difese dagli Ordini o dal monopolio, presenta vizi di competitività ed è perciò meno dinamico e più facilmente sottoposto alla concorrenza straniera. Mi domando, quindi: su chi ricadranno i costi di un provvedimento di questo tipo? Ebbene, ricadranno su tutti gli operatori economici che, non godendo di alcuna protezione, si trovano nella condizione di dover competere sui mercati internazionali avendo, però, sulle spalle i mercati monopolistici e le rendite di posizione. A pagare saranno i cittadini, ma soprattutto i piccoli imprenditori, coloro che sono meno protetti e nella condizione di dover fare concorrenza con, però, tutti gli elementi che vi giocano contro.

Vorrei richiamare l'attenzione di quest'Aula sul fatto che se anche il provvedimento tutela la professione forense, il nostro Paese - come dimostrano i provvedimenti sull'economia e la finanza pubblica che tratteremo la settimana prossima - oltre a presentare vari difetti di sviluppo, ha soprattutto difetti relativi allo sviluppo dei mercati e alla loro libertà. Noi, introducendo nuovi vincoli alla libertà di mercato, alla concorrenza, che produrrebbe una maggiore efficacia ed efficienza del sistema, e introducendo nuovi costi per la parte più debole del sistema, che è quella che compete sui mercati internazionali senza protezioni corporative, stiamo lavorando contro onda.

Dunque, sostengo la posizione contenuta in questo emendamento in disaccordo con quella proposta nel disegno di legge. Ma concettualmente vorrei far comprendere che questo disegno di legge è fuori dal tempo e dallo spazio rispetto ad un mercato che dovrebbe essere libero. È più passato che presente, ma certamente non è futuro. (Applausi dal Gruppo PD).

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.226, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

 

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

 

L'emendamento 8.230 (testo 2) è momentaneamente accantonato in attesa del parere della 5a Commissione.

Metto ai voti l'emendamento 8.227, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.228.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.228, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Mi segnalano i senatori Segretari che dalla loro posizione si vede che qualcuno vota per qualcun altro. Per cortesia, evitatelo.

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

 

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.229, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.700.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.700, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

 

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.231.

 

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.231, presentato dalla senatrice Vicari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

 

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.232, presentato dal senatore Mugnai, identico all'emendamento 8.233, presentato dal senatore D'Alia.

È approvato.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

 

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

 

Poiché sull'emendamento 8.234 (testo 2) manca il parere della 5a Commissione, esso viene accantonato. Conseguentemente, sono accantonati anche gli emendamenti 8.235, 8.236, 8.237, 8.238 e 8.239 e l'ordine del giorno G8.200, nonché la votazione dell'articolo 8.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

 

PORETTI (PD). Signora Presidente, non do per illustrati gli emendamenti che ho presentato insieme ad altri senatori e continuo a rammaricarmi per il fatto che il senatore Pistorio e gli altri firmatari di molti emendamenti simili, se non identici, ai nostri continuino a non illustrarli, a non fare dichiarazioni di voto e quindi a non sostenere, in qualche modo, la posizione che hanno preso al momento del deposito degli emendamenti stessi.

In particolar modo, con il primo emendamento si può forse chiarire il senso di tutti quelli presentati all'articolo 9. Tale articolo - lo ricordo a tutti - si occupa della possibilità o meno per gli avvocati e gli studi legali di fare pubblicità, informazione. Il divieto e i limiti alla pubblicità riteniamo che non abbiano senso in Italia, anche per il fatto che la stessa pubblicità può arrivare da Paesi in cui limiti del genere non esistono. Come al solito, ci troviamo ad esaminare un articolo che cerca in qualche modo di alzare barriere e muri nel nostro Paese, quando poi quello che si impedisce che avvenga negli studi legali italiani in realtà entra dalla finestra, attraverso altri studi d'Europa che vengono in Italia a farsi pubblicità. Quindi ci troveremo persino nell'assurdo che uno studio legale italiano non può fare pubblicità nei giornali, nei mezzi di comunicazione che ciascuno ritiene più opportuni, mentre altri potrebbero farlo, per esempio degli studi legali stranieri (in particolar modo mi riferisco a studi che esistono proprio in Europa).

Sul punto credo che sia utile dare un'occhiata al dossier predisposto dal Servizio studi del Senato, che nella parte II fa una comparazione tra le discipline della professione forense in alcuni Paesi stranieri e nell'Unione europea, e in particolar modo esamina come è normata in questi Paesi la pubblicità. Se guardiamo, per esempio, all'Inghilterra e al Galles, si apprende che la pubblicità è possibile a condizione che non sia fuorviante o incompleta e che sia rispettata tutta la normativa in materia di pubblicità in generale. Vige invece il divieto di effettuare visite a domicilio o telefonate non precedentemente richieste dal consumatore. Ma qui si aprirebbe uno spaccato, perché, lo dico per i paladini della privacy e della legge sulle intercettazioni, come sappiamo per aver affrontato la materia nei mesi precedenti, c'è la possibilità che le telefonate ed il telemarketing arrivino direttamente a casa. Limitiamolo pure per gli studi legali.

Il codice deontologico contiene poi una dettagliata disciplina dell'intestazione di tutta la corrispondenza. Si rimanda ad un codice deontologico per come farla o non farla, ma la legge non interviene nel vietare o, peggio, nel sanzionare. Invece nell'articolo 9 si prevedono il divieto e le sanzioni disciplinari, peraltro comminate dal Consiglio dell'Ordine. Un divieto un po' atipico, perché non è poi sanzionato dalla norma di legge, ma dalle sanzioni disciplinari del Consiglio nazionale forense.

E ancora, sempre a proposito di Inghilterra e Galles, la pubblicità non deve essere fuorviante o incompleta; non deve minare la fiducia del pubblico nella professione forense; non deve fare paragoni diretti o critiche di altri soggetti identificabili. Insomma, disciplinano, ma disciplina non vuol dire divieto, bensì regolamentazione. In Spagna, ai sensi dell'articolo 7 del codice deontologico, l'avvocato può pubblicizzare la propria attività, a condizione che la pubblicità sia dignitosa, veritiera e corretta e che rispetti la dignità della persona. Chi vuole approfondire l'argomento lo può fare perché il dossier specifica cosa secondo il codice deontologico non debba essere fatto nella pubblicità. In Francia la pubblicità delle prestazioni professionali è disciplinata dal codice deontologico, che detta le regole generali, e da una decisione, che disciplina minuziosamente le forme di pubblicità ammesse e le indicazioni che è possibile far figurare su carta intestata, biglietti da visita e siti Internet dello studio. La pubblicità va sottoposta in via preventiva al Consiglio dell'Ordine. E si può tranquillamente andare avanti.

Invece il disegno di legge che stiamo esaminando ha perfino espunto dalla rubrica il termine «pubblicità», perché evidentemente esso mal si addice alla figura e alla professione forense. Quindi si può parlare soltanto più genericamente di «informazioni sull'esercizio della professione». Allora, con il comma 1 si spiega che «è consentito all'avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa». Ci mancherebbe altro che un avvocato non potesse dare informazioni sule sue modalità di esercizio della professione! Questo comma 1 è davvero un paradosso: o si dice una cosa ovvia, o si vuole dire-non dire che questa informazione, in realtà, è pubblicità, però, siccome il termine «pubblicità» deve essere espunto, allora non lo si mette.

Si prevede poi perfino un incredibile comma 2, che afferma che «il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza nonché nel rispetto dei principi del codice deontologico». Ovviamente tutta questa modalità per disciplinare, normare e prevedere non la pubblicità, ma l'informazione, viene comunque rimessa nelle mani del Consiglio nazionale forense, che deve determinare «i criteri concernenti le modalità e gli strumenti dell'informazione e della comunicazione».

I nostri emendamenti hanno invece il coraggio di reintrodurre il termine, scacciato e cancellato, "pubblicità", che non credo sia un peccato. Non vedo assolutamente per quale motivo debba essere considerato quasi come un affronto che un legale possa pubblicizzare il proprio lavoro, il proprio studio e, in qualche modo, anche con la pubblicità dare le informazioni per raggiungere un'ipotetica ed eventuale clientela.

Credo che l'emendamento 9.201 esemplifichi il tutto, proponendo di sostituire l'articolo con queste poche parole: «L'avvocato è libero di pubblicizzare la propria attività, a condizione che la pubblicità non sia fuorviante o incompleta e che sia rispettata tutta la normativa in materia di pubblicità in generale». E poi, volendo, si potrebbe aggiungere un emendamento che interessa - stavolta davvero - non gli avvocati, ma i cittadini che si rivolgono agli avvocati. Infatti, anche il cittadino ha diritto di essere informato sulle modalità e le qualità delle prestazioni dell'avvocato e di poter comparare le tariffe anche attraverso la pubblicità.

Bene o male, credo che l'informazione e la pubblicità in questo testo siano intese soltanto per l'avvocato, tanto che il CNF disciplina anche come l'avvocato deve dare le informazioni: non interessa che al cittadino arrivino delle informazioni e che a questo fine sia rivolto questo articolo. L'articolo 9, concernente l'informazione, deve essere rivolto al cittadino che deve essere raggiunto da essa, e non il contrario, ossia che l'informazione deve essere fatta su misura per quello che vuol dire o far arrivare l'avvocato al suo possibile utente. Credo che questo sia il senso di una legge.

 

*ICHINO (PD). Signora Presidente, la questione della pubblicità in materia di servizi legali è strettamente legata alla questione della specializzazione. In sostanza, si tratta di consentire che gli utenti ed i clienti possano sapere, capire e conoscere, anche in modo fine e puntuale, la qualità del servizio che viene offerto.

La maggior parte delle disfunzioni di un mercato di beni o di servizi è determinata da un difetto di informazione, di circolazione delle informazioni e da asimmetria informativa. Tutta la scienza economica moderna ci dice che perché i mercati funzionino meglio e garantiscano più adeguatamente la qualità del prodotto, del bene o servizio, occorre che si favorisca una piena circolazione delle informazioni. Ora, l'articolo 9 è ispirato invece fondamentalmente a diffidenza nei confronti della circolazione delle informazioni. Già usare il termine informazioni e non pubblicità indica che si vuole sottrarre questo particolare settore di produzione e offerta di servizi al principio generale, che è quello invece della libera circolazione delle informazioni.

È vero, c'è un problema di compatibilità con il decoro della professione, un problema di cui dobbiamo farci carico; ma occorre che ce ne facciamo carico non attribuendo al Consiglio nazionale forense o comunque ad un organo espresso dalla categoria il compito di mettere una cappa di piombo sulla circolazione delle informazioni. Il modo in cui si controlla il rispetto delle regole di deontologia professionale è quello di consentire che l'organo preposto al controllo veda anche preventivamente i termini in cui la pubblicità, l'informazione viene proposta e possa bloccarla se ci fosse una violazione del decoro professionale, ma il principio generale deve essere quello della libertà e quindi anche la regola procedurale deve essere quella del silenzio-assenso, non del divieto preventivo.

Per soddisfare questa esigenza, l'emendamento da noi presentato, dopo aver sancito il principio di libertà e consentito all'avvocato di diffondere informazioni anche mediante Internet inserzioni sui giornali e altre forme di pubblicità, prevede che ogni inserzione pubblicitaria deve essere preventivamente sottoposta al controllo del Consiglio dell'Ordine presso il quale l'avvocato è iscritto. Il Consiglio dell'Ordine può chiedere all'avvocato, con provvedimento motivato, di astenersi dall'inserzione priva di uno o più requisiti di cui al comma 1, o di correggerne il contenuto, oppure ordinarne la rimozione quando essa sia stata già pubblicata.

Questo è il modo con cui si controlla la compatibilità con il decoro della professione senza impedire la circolazione delle informazioni. Una cautela particolare per questo genere di attività si giustifica, ma deve essere ridotta al minimo indispensabile per evitare che il divieto di circolazione delle informazioni ancora una volta significhi privilegio per gli studi già affermati, privilegio per il vecchio avvocato che è già conosciuto rispetto al giovane che vuole farsi conoscere.

Bisogna rendere più contendibili le posizioni professionali perché questo è l'unico modo in cui in questo campo si può applicare e rendere effettiva una regola meritocratica. Altrimenti, il termine meritocrazia è puro flatus vocis. (Applausi dal Gruppo PD).

 

PERDUCA (PD). Signora Presidente, nel corso dell'illustrazione dell'emendamento 9.210 illustrerò pure l'ordine del giorno G9.200, anche perché, come ricorderanno i colleghi, quando eravamo nella fase della discussione generale non erano ancora stati fissati i termini per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, per cui non ci è stata data la possibilità di illustrare molti dei testi che abbiamo presentato, il che credo la dica sufficientemente lunga sul modo in cui stiamo procedendo rispetto a questa riforma.

L'emendamento 9.210 vuole sopprimere il comma 3, il quale recita: «Il CNF determina i criteri concernenti le modalità e gli strumenti dell'informazione e della comunicazione».

Essendosi già soffermati su questo argomento la senatrice Poretti e, poco fa, anche il senatore Ichino, passerei direttamente all'illustrazione, dandone lettura, dell'ordine del giorno G9.200, sottoscritto, oltre che da me, dalle senatrici Poretti e Bonino e dai senatori Ichino e Sangalli, il quale affronta per l'appunto tali questioni: «Il Senato, premesso che: il progetto di riforma in esame detta una disciplina generale della pubblicità degli avvocati prevedendo che "è consentito all'avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa" (articolo 9, comma 1); oltre ai divieti riportati, il comma 2 fissa ulteriori parametri cui l'attività pubblicitaria degli avvocati deve conformarsi: così è previsto che "il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza nonché nel rispetto dei principi del codice deontologico"; considerato che, come evidenziato più volte dalle valutazioni dell'Autorità Antitrust sul testo sottoposto al Parlamento, la disciplina risulta restrittiva della concorrenza perché vieta ingiustificatamente il ricorso alla pubblicità comparativa, nonché l'utilizzo di toni elogiativi propri delle comunicazioni pubblicitarie, atteso che lo strumento pubblicitario rappresenta un'importante leva concorrenziale» (sottolineo: concorrenziale) «a disposizione di qualsiasi tipo di professionista» (quindi, riteniamo, anche della professione forense). «È di tutta evidenza che la pubblicità comparativa è anch'essa soggetta al criterio di veridicità, completezza e chiarezza», proprio perché consente trasparentemente e pubblicamente (chiaramente a pagamento) la possibilità di comparare due prodotti.

Condividiamo poi nell'ordine del giorno anche le osservazioni dell'Antitrust che si soffermano sull'utilizzo della locuzione «informazione» in luogo del termine «pubblicità», che risulta potenzialmente fuorviante e limitativo rispetto a tutto ciò che è contenuto all'interno di questo disegno di legge, in quanto non si esplicita con chiarezza la possibilità per il professionista di ricorrere allo strumento pubblicitario ai fini della promozione della propria attività, come avviene in altri Paesi (è stato più volte ricordato anche in sede di discussione generale e nei giorni scorsi), per esempio nel Paese degli avvocati per eccellenza, cioè gli Stati Uniti.

Tutto ciò premesso, i cinque sottoscrittori dell'ordine del giorno chiedono un impegno al Governo «ad accogliere le osservazioni dell'Antitrust per quanto riguarda la disciplina della pubblicità da parte dei professionisti avvocati, e ad apportare in tal senso le opportune modifiche al testo».

Questo disegno di legge che stiamo riprendendo di settimana in settimana, anche con delle ellissi temporali che sono inspiegabili, ma che comunque avvengono, credo che abbia necessità di un ulteriore ripensamento. È stato più volte negato un ritorno in Commissione. Magari, grazie al dibattito in Aula, che riprendiamo in fase sistolica e diastolica, il provvedimento riuscirà ad essere arricchito da ulteriori considerazioni. Anche se non sarà accolto tutto quello che l'opposizione propone, si potrà ripensare nottetempo ad alcuni degli articoli che possono sempre essere emendati. Questa maggioranza ce ne ha dato più volte l'esempio con dei mini o maxiemendamenti che vengono creati in pochi minuti, ma che riparano talvolta a dei danni. (Applausi dal Gruppo PD).

 

MUGNAI (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MUGNAI (PdL). Signora Presidente, credo che sia opportuno che l'Aula conosca esattamente ciò di cui stiamo parlando, tenuto conto dell'estrema delicatezza del tema.

L'articolo 9 è molto contenuto nella sua estensione e di agevole lettura, e testualmente recita: «1. È consentito all'avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa.

2. Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza nonché nel rispetto dei principi del codice deontologico.

3. Il CNF determina i criteri concernenti le modalità e gli strumenti dell'informazione e della comunicazione.

4. L'inosservanza dei commi 1 e 2 comporta illecito disciplinare».

Ora, signora Presidente, onorevoli colleghi, se c'è un punto sul quale quest'Aula, nel corso di questo ormai piuttosto ampio, articolato e lungo dibattito, si è costantemente trovata d'accordo è l'assoluta indispensabilità che da parte degli avvocati, per l'estrema delicatezza delle funzioni a cui assolvono, vi sia un tassativo e rigoroso rispetto delle norme di carattere deontologico che presiedono all'esercizio della professione. Ripeto: tutto può essere detto relativamente alla stessa, ma certamente non può essere ridotta al rango di attività meramente commerciale o imprenditoriale.

Se così è, è evidente che, nel momento in cui da un lato si chiede il più tassativo e rigoroso rispetto di norme di carattere deontologico, aventi quale primario fine la tutela della collettività, parimenti non possono che essere gli organi a cui è deputato per legge che siano rispettati quei principi di carattere deontologico i titolari del compito di indicazione di quelle forme attraverso le quali deve essere data la comunicazione da parte degli avvocati delle modalità di esercizio della professione, che devono tener conto, tra l'altro, di quegli obblighi di riservatezza che non possono che essere connessi all'esercizio della professione medesima.

Questo non significa in alcun modo introdurre elementi limitativi di una concorrenza professionale che, ripeto, è concorrenza professionale e non imprenditoriale, né commerciale. Non si può, da un lato, chiedere che si rispettino principi deontologici tipici dell'esercizio delle attività libero-professionali e, dall'altro, pretendere acriticamente di imporre norme di carattere commerciale e imprenditoriale che attengono a tutt'altra materia. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Galperti).

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

 

 

Saluto ad una rappresentanza di studenti

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi informo che stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti dell'Istituto statale di istruzione secondaria superiore «Gelasio Caetani» di Roma, ai quali diamo il benvenuto. (Applausi).

 

 

Ripresa della discussione del disegno di legge
n.
601-711-1171-1198(ore 11,25)

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

 

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.200, 9.201, 9.202, 9.203, 9.204, 9.205, 9.206, 9.207, 9.208, 9.212 e 9.213.

Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 9.209, identico agli emendamenti 9.210 e 9.211.

Sull'ordine del giorno G9.200 esprimo parere contrario.

 

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.200, identico all'emendamento 9.201.

 

LONGO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LONGO (PdL). Signora Presidente, gli emendamenti 9.200 e 9.201 sono identici.

Vorrei far osservare all'attenta collega Poretti, che molto si è spesa per questo emendamento, che in realtà il risultato a cui si mira è assolutamente contraddittorio. Si pretenderebbe, infatti, che la pubblicità - termine a cui tiene molto, ma non è una questione nominalistica - debba essere non fuorviante (e fin qui si capisce), ma anche non incompleta. Ho un mio pensiero sul fatto della incompletezza della pubblicità: per poter essere completa la pubblicità dovrebbe essere raccolta in un fascicolo di una sessantina di pagine, dove ciascuno potrebbe e dovrebbe enunciare, per esempio, i propri successi professionali, ma anche i propri insuccessi, e avanti così all'infinito. Quindi, questo criterio di incompletezza è assolutamente incomprensibile. La volete così? Vietereste la pubblicità! Volete approvare questo emendamento? Fatelo!

 

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PERDUCA (PD). Signora Presidente, non rispondo, altrimenti ci vorrebbero altre 60 pagine. Non ho capito però il parere del relatore relativamente agli emendamenti 9.210 e 9.211, identici all'emendamento 9.209. I due emendamenti si intenderebbero assorbiti qualora il senatore Caruso ritirasse l'emendamento 9.209?

 

PRESIDENTE. Senatore Perduca, sono identici tra loro, quindi vi sarà un'unica votazione. Non sono assorbiti.

 

 

Verifica del numero legale

 

PEGORER (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

 

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.200, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori, identico all'emendamento 9.201, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 9.202, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.203, identico all'emendamento 9.204.

 

PERDUCA (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.203, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, identico all'emendamento 9.204, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

 

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.205.

 

LONGO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LONGO (PdL). L'emendamento 9.205, brillantemente illustrato dal professor Ichino, trova a mio parere un grosso limite: non si può lasciare, a mio avviso, che il controllo sulla pubblicità, sull'informazione sia affidato ai singoli Consigli dell'Ordine, per evitare, evidentemente, una frammentazione. Infatti, un Consiglio dell'Ordine potrebbe operare in un senso e un altro in senso completamente diverso o significativamente diverso. Vi è bisogno di un controllo, di un regolamento che abbia possibilità di applicazione uniforme sul territorio nazionale. Questo mi pare il difetto fondamentale, ma non l'unico, dell'emendamento che ha come primo firmatario il professor Ichino.

 

*ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ICHINO (PD). Vorrei rispondere al collega Longo: il problema qui è essenzialmente deontologico. Se il Consiglio distrettuale dell'Ordine è competente a controllare che l'avvocato svolga la propria attività con correttezza e lealtà in relazione a tutti gli altri aspetti del codice deontologico non si vede il motivo per cui lo stesso Consiglio dell'Ordine che, oltretutto è più vicino ai fatti, non possa e non debba essere competente per il controllo sul decoro dell'informazione della pubblicità professionale.

Se il principio che regola la materia dovesse essere quello che lei ha qui enunciato, allora dovremmo sottrarre ai Consigli distrettuali dell'Ordine la competenza anche in materia disciplinare ordinaria e attribuirla interamente al Consiglio nazionale. Non si può fare altrimenti perché si tratta in entrambi i casi di materia disciplinare.

 

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presidente, vorrei fare soltanto una precisazione di carattere tecnico-giuridico al senatore Ichino, perché il controllo preventivo richiesto nell'emendamento è contrario alla normativa europea in materia di pubblicità. Ho voluto aggiungere questa considerazione poiché lei, senatore Ichino, è sempre molto attento ai profili tecnico-giuridici. Esiste una proibizione europea relativa alle autorizzazioni preventive nella pubblicità.

 

*ICHINO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ICHINO (PD). In sostanza, ci si dice che non è ammesso il controllo preventivo sulla pubblicità attivata dal singolo avvocato, perché l'Unione europea e i principi dell'Antitrust, che proteggono la libertà di informazione e di pubblicità, non lo tollerano; dunque, per rispettare meglio quei principi, si vieta interamente la pubblicità. Ma questo è paradossale! (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).

Questo vorrebbe dire muoversi nella direzione esattamente opposta rispetto a quella indicata dall'Unione europea, a quella che deve essere la bussola della nostra azione sul piano normativo. Tra i mali oscuri che impediscono al sistema Italia di crescere, tutti gli organismi internazionali indicano anche il difetto di concorrenza nei settori dei servizi all'impresa. Noi oggi stiamo confermando e rafforzando i vincoli alla concorrenza nei servizi alle imprese: perché la pubblicità, l'informazione libera, sono requisiti indispensabili perché la concorrenza possa operare. (Applausi dal Gruppo PD).

 

MUGNAI (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MUGNAI (PdL). Signora Presidente, mi scuso con i colleghi per quello che potrebbe sembrare una sorta di botta e risposta, ma che non vuole esserlo. Credo tuttavia che sia opportuno fare chiarezza su questo punto.

Intanto, credo che il rilievo fatto con amabile ironia dal rappresentante del Governo fosse da ricondurre esattamente in una dimensione meramente ironica nel ragionamento che si stava sviluppando.

Per quanto riguarda il resto, faccio presente che una cosa è dettare norme di carattere generale sulle modalità dell'informazione, un'altra è articolarne l'applicazione sul territorio in forma distrettuale. Sono due cose totalmente diverse, come lo sono i regolamenti che emana il Ministro della giustizia, che chiaramente attengono al funzionamento della giustizia su tutto il territorio nazionale, e le articolazioni territoriali della stessa quali le corti d'appello, i tribunali e quant'altro. Quindi, quel tipo di ragionamento mi pare assolutamente inconferente.

Tutto si può applicare ad una professione come questa fuorché una logica meramente e, devo dire, anche un po' beceramente "commerciale". Vi era la necessità di dettare determinate regole, che però, ripeto, non possono essere certamente quelle che regolano l'attività imprenditoriale o commerciale.

 

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PERDUCA (PD). Siccome è stata invocata la chiarezza, non c'è maggiore chiarezza di quella garantita dal voto elettronico, che resta agli atti.

Chiediamo pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.205, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

 

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.206, identico all'emendamento 9.207.

 

PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PORETTI (PD). Signora Presidente, intendo fare una dichiarazione di voto, a meno che non intenda farla anche il senatore Pistorio, se ma volesse cimentarsi a sostenere l'emendamento che ha presentato; può comunque farlo, siamo di due Gruppi diversi.

L'emendamento 9.206 si propone di sostituire il secondo comma dell'articolo 9, cominciando a introdurre le parole e la figura del cittadino. Come dicevo, l'emendamento prevede la sostituzione del comma 2; io però avanzo anche una proposta al relatore: potrebbe, lui ovviamente o il Governo, riformularlo in Aula o prevedere un comma aggiuntivo 2-bis. Potrebbe modificare il comma 2 espungendo la parolaccia "pubblicità". Credo però che iniziare a inserire almeno la parola "cittadino", se non si vuole usare il termine "consumatore" perché immagino che non starebbe bene nella riforma dell'ordinamento della professione forense, forse - lo dico come utente dell'informazione che si vuole in qualche modo disciplinare con l'articolo 9 - non sarebbe male. Chiedo al relatore di riflettere su questa mia proposta. Comprendo che di pubblicità non si parli, ma è anche un po' paradossale che si preveda e si disciplini come informare. Potrebbe bastare l'articolo 21 della Costituzione per garantire il diritto all'informazione. Ovviamente, l'informazione non è pubblicità: questo tutti lo sappiamo; la pubblicità non è mera informazione, però, come dicevo, a garantire il diritto all'informazione potrebbe essere sufficiente l'articolo 21 della Costituzione.

La nostra proposta intende sostituire il comma 2 dell'articolo 9, che recita: «Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza nonché nel rispetto dei principi del codice deontologico». Per quanto ci riguarda, tale norma è pleonastica, è qualcosa che non aggiunge e non toglie assolutamente nulla. Noi intendiamo sostituire tale comma con quello previsto nel nostro emendamento, dove si fa riferimento al cittadino, che «ha diritto ad essere informato sulle modalità e le qualità delle prestazioni dell'avvocato e a poter comparare i costi anche attraverso la pubblicità».

Ribadisco che se voleste togliere la parola "pubblicità" sarei ben disponibile, anche perché quello che aiuta davvero l'utente a scegliere, a selezionare, ad avvicinarsi ad uno studio legale piuttosto che a un altro è sicuramente la trasparenza delle informazioni che l'avvocato dà di sé, per esempio sui siti Internet, attraverso pubblicazioni nelle riviste e nei siti di interesse giuridico (ma non mi limiterei a questo), dove si riferiscono le iniziative giudiziarie intraprese con più o meno successo e dove si mettono a disposizione anche i propri atti legali, esponendosi al pieno giudizio della gente.

Si nega la possibilità di parlare della pubblicità, però poi, a ben guardare, quanti avvocati intervengono in trasmissioni televisive, radiofoniche, sui giornali a raccontare il loro operato e il loro lavoro rispetto a un processo, a una vicenda o a un'altra? Questo succede, però riguarda legali e professionisti affermati e famosi a cui si rivolgono persone che riescono a ottenere l'attenzione mediatica, della stampa. È ovvio che l'ultimo disgraziato che ha bisogno di un avvocato non otterrà certo una pagina sul giornale in cui il suo legale può esporre la sua difesa o spiegare come intende operare. (Applausi ironici del senatore Chiurazzi. Commenti del senatore Izzo).

Se i senatori si lamentano del tempo impiegato dai colleghi per illustrare i propri emendamenti, credo che quest'Aula potrebbe tranquillamente occuparsi d'altro.

 

PRESIDENTE. Senatrice Poretti, continui il suo intervento, la prego.

 

PORETTI (PD). Del resto, ci sarebbero davvero tanti argomenti da esaminare. Ieri abbiamo elencato una sfilza dei diversi temi che avrebbero potuto interessare quest'Aula: abbiamo deciso di occuparci della riforma forense e quindi, semplicemente, sto al tema, come si dice, e utilizzo i tempi che sono previsti dal Regolamento.

Stavo dicendo che è utile per l'utente, per il cittadino, ottenere le informazioni da parte del professionista. Eppure, ancora oggi, nonostante i severi moniti liberalizzatori dell'Europa, non si riesce ad accettare una figura professionale e intellettuale che si possa davvero ritenere libera di esprimersi con un proprio sito, con la propria pubblicità, nonostante appunto l'intervento dell'Europa, che ha imposto la libera pubblicità e ha equiparato la professione legale all'attività di impresa, rendendo evidentemente possibile anche la pubblicità.

Rinnovo pertanto l'invito al relatore e al Governo a riformulare il parere o ad accantonare l'esame di questo emendamento, in modo che si possa introdurre questa norma a favore di chi potrebbe essere interessato alle informazioni che fornisce l'avvocato.

 

LONGO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto. (Commenti dal Gruppo PD).

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LUSI (PD). L'accoppiata Poretti-Longo è perfetta!

 

LONGO (PdL). Bravi, bravi! Senatrice Poretti, si rende conto la delegazione dei radicali nel Partito Democratico, così autodefinita, formata dalla senatrice Poretti, dal senatore Perduca e dalla senatrice Bonino, che questa volontà di pubblicità, così enfaticamente manifestata, crea in realtà un obbligo di pubblicità per gli avvocati? (Commenti della senatrice Poretti). È così. Si stabilisce infatti che «il cittadino ha diritto ad essere informato sulle modalità e le qualità delle prestazioni dell'avvocato»; dopo la congiunzione «e», si aggiunge «a poter comparare i costi anche attraverso la pubblicità». Ciò significa che, secondo questo emendamento, per la completezza della pubblicità, tutti gli avvocati dovrebbero pubblicizzare se stessi (Commenti della senatrice Poretti), altrimenti il diritto di informazione del cittadino sarebbe reso inutile, sminuito.

Volete questo? Il mio voto è contrario.

 

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PERDUCA (PD). Va bene che potere è volere, però mi pare che i due verbi rimangano abbastanza distinti.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.206, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, identico all'emendamento 9.207, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

 

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.208.

 

LIVI BACCI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LIVI BACCI (PD). Vorrei fare una dichiarazione di voto in favore dell'approvazione di questo emendamento, ma impiegherò pochi minuti per fare alcune considerazioni.

Anzitutto, credo che la seduta di questa mattina sia una sorta di tappabuchi, come l'ha definita la nostra Capogruppo in Commissione giustizia. (Applausi dal Gruppo PD). Rilevo che siamo arrivati all'articolo 9, su 66, cioè abbiamo esaminato circa un settimo del provvedimento e un quarto delle più di 200 pagine del fascicolo degli emendamenti, tralasciando quelli che sono stati accantonati perché manca il parere della 5a Commissione.

Credo che in un periodo gravissimo per il nostro Paese stiamo giocando con il nostro ruolo. Questa è la sesta o la settima volta che ci riuniamo per affrontare l'esame del provvedimento sulla professione forense: non ho purtroppo la raffinatezza di linguaggio giuridico che è stata qui esibita da molti dei nostri colleghi, né sono caustico come il nostro illustre senatore Longo, però credo che vada veramente sottolineato che questo modo di procedere va contro la dignità di questo Senato. (Applausi dai Gruppi PD e IdV). Va contro la dignità della professione forense, che ha diritto ad avere una legge di riforma ben fatta ed esaminata con continuità di attenzione dal Parlamento. Va contro la dignità di noi senatori, che non siamo pecore a comando, ma persone pensanti. Io credo che qui si stia giocando con la dignità di questo Senato! (Applausi dai Gruppi PD e PdL).

In conclusione, riprendendo un suggerimento dell'illustre senatore Longo: se vogliamo portare avanti la riforma della professione forense, calendarizziamola per lunedì, martedì e anche mercoledì 2 giugno e leviamola dal calendario di questo Senato che deve affrontare la crisi economica, i rimedi per la crisi e molte altre cose fondamentali per il nostro futuro. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e del senatore Possa).

 

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.208, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

 

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198

 

PRESIDENTE. Sull'emendamento 9.209, identico agli emendamenti 9.210 e 9.211, c'è un invito al ritiro da parte del relatore. Senatore Caruso, intende accoglierlo?

 

CARUSO (PdL). Signora Presidente, sono disponibile a ritirare questo emendamento, non perché sia stato e sia convinto dell'utilità di farlo, ma perché non è certamente una questione di importanza capitale. Peraltro, in tutta presumibilità la mia decisione non sottrarrà il tema all'Aula, posto che altri colleghi hanno presentato proposte analoghe.

Intervengo, però, signora Presidente, perché vorrei chiedere al Governo e al relatore di riconsiderare la loro indicazione. Non sono un grande esperto di concorrenza, che pure viene evocata in quest'Aula, per quanto riguarda questo disegno di legge in particolare, in maniera ricorrente. Da cittadino, da osservatore, mi chiedo a volte se certe copertine di giornali, di periodici, di quotidiani che recano a tutto campo l'immagine di illustri avvocati lavoristi, per non parlare dei matrimonialisti (vi sono innumerevoli casi), così come le "ospitate" - per usare un brutto termine - nelle trasmissioni televisive (dai talk show alle trasmissioni sportive sono sempre presenti i soliti avvocati) non denotino una carenza di concorrenza o non siano forse un eccesso di concorrenza sleale. (Applausi dei senatori Perduca e Magistrelli). Francamente non l'ho mai capito appieno, e tuttavia me ne sto facendo una ragione.

Con riferimento però al problema della pubblicità, così come è riportato nella nicchia dell'articolo che lo prevede, io credo di dover fare una riflessione: nel momento in cui è stato affermato il principio del diritto - e non solo del diritto, ma anche dell'opportunità - alla pubblicità, ritengo che poi il tutto debba essere riportato al sistema, nel senso che, stabilito che si può e stabilito che si può avendo presenti alcuni limiti di carattere deontologico (come pure è stato opportunamente ricordato), saranno poi gli addetti ai lavori, cioè l'Authority che di pubblicità si occupa, a regolare il sistema. Con una particolare attenzione, onorevole relatore e rappresentante del Governo, ad un punto che è contenuto nel comma 3: la regolazione degli strumenti dell'informazione e della comunicazione.

Ritengo non opportuno affidare al Consiglio nazionale forense la regolazione di questo aspetto, quantomeno, perché rischia di determinare delle conseguenze e delle soluzioni totalmente asistemiche. E questo sì, richiamando la premessa che ho fatto sulla mia confessata incompetenza alla questione, a forte rischio di violazione grave di sistemi che assicurano la concorrenza in punti centrali della nostra convivenza.

 

VALENTINO, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, naturalmente gli argomenti introdotti dal senatore Caruso meritano una riflessione.

Lo spirito dell'articolo del quale discutiamo è proprio quello di consentire all'organo apicale dell'avvocatura, all'organo istituzionale dell'avvocatura, la regolamentazione di questo fenomeno nuovo per l'attività degli avvocati: la pubblicità. È ben vero che forme di pubblicità indiretta molto spesso recano vantaggi a soggetti che poi non ne hanno particolare bisogno (perché le prime pagine delle copertine, ove mai rappresentassero l'immagine di un avvocato, rappresenterebbero l'immagine di un avvocato noto e apprezzato che, appunto, si è guadagnato le prime pagine nel corso della sua carriera), però la novità dello strumento impone attenzione, rigore. Impone che vi sia un organismo che dia indicazioni. Il CNF - è questa la valutazione che è stata fatta -potrà naturalmente modificare (proprio perché è depositario di questa facoltà), nel corso dei tempi che verranno, le indicazioni di opportunità che darà in un primo momento, quando questa legge finalmente - ce lo auguriamo, professor Livi Bacci - entrerà in vigore. Inibire tale possibilità di controllo in questa fase particolare, quando non vi è dimestichezza con lo strumento, non mi parrebbe opportuno.

Vorrei ricordare all'Aula alcune singolari - chiamiamole così - ipotesi pubblicitarie che abbiamo avuto modo di notare nel momento in cui entrò in vigore la legge Bersani. Alcuni avvocati, ad esempio, si proponevano immaginando impegni economici molto più contenuti rispetto a risultati che sarebbero stati certamente conseguiti, ed altro ancora.

È opportuno che vi sia uno strumento di controllo, un organo di controllo. Ed è per questa ragione che, pur comprendendo appieno le argomentazioni sottili, intelligenti del senatore Caruso, sono costretto a mantenere il mio parere contrario.

 

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presidente, comprendo l'esigenza manifestata dal senatore Caruso.

Vorrei però ricordare a me stessa che il comma 3 dell'articolo 9 è stato introdotto nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione accogliendo un emendamento, e lo abbiamo fatto in base ad un ragionamento. Ci siamo cioè posti il problema di come la pubblicità o l'informazione possa essere attuata dai vari avvocati, e ci siamo chiesti se era possibile che un Consiglio dell'Ordine ritenesse lecito un determinato comportamento secondo un'interpretazione del codice deontologico e un altro Consiglio dell'Ordine, magari di una città diversa, lo ritenesse invece illecito, sempre in base ad una interpretazione del codice deontologico.

Proprio per uniformare, o nel tentativo di uniformare, su tutto il territorio nazionale, le modalità di trasmissione della propria immagine, della pubblicità e dell'informazione, abbiamo ritenuto necessario che vi fosse un organo superiore come il CNF a dettare regole uguali per tutti. È stata questa l'esigenza avvertita.

Forse al comma 3 dell'articolo 9 si potrebbero omettere le parole «gli strumenti», lasciando «le modalità dell'informazione». Ripeto, però: l'esigenza era quella appena indicata, e a me sembra vada nella stessa direzione delineata dal senatore Caruso.

 

VALENTINO, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, sono d'accordo con la proposta del Governo: possiamo espungere le parole «e gli strumenti». Pertanto, il comma 3 dell'articolo 9 reciterebbe nel modo seguente: «Il CNF determina i criteri concernenti le modalità dell'informazione e della comunicazione». Credo che nell'espressione «modalità» sia assorbito anche il termine «strumenti».

 

PRESIDENTE. Senatore Caruso, le chiedo se ha ancora intenzione di ritirare l'emendamento 9.209.

 

CARUSO (PdL). Presidente, il mio è stato solo un ragionamento. Faccio quello che il relatore preferisce: posso ritirare l'emendamento come accettarne la modifica proposta.

 

*ICHINO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ICHINO (PD). Se ho ben capito quanto ci ha testé detto la rappresentante del Governo, c'è bisogno di ragionare un attimo sulla questione e raggiungere una soluzione che può richiedere anche una riscrittura del comma 3.

Dal momento che non siamo in una stretta temporale che ci costringe a fare a tutti i costi, in questo momento e in questa sede, un'operazione evidentemente difficile, propongo di fermarci per un momento, darci il tempo per riflettere sulla formulazione migliore. Non credo che la sospensione del voto su una questione così delicata e importante possa compromettere l'itinerario della legge.

Non facciamo pasticci. Prendiamoci il tempo necessario e voteremo nella prossima sessione dedicata a questo argomento.

 

PRESIDENTE. Senatore Caruso, accetta la proposta del Governo e del relatore o mantiene ferma la sua precedente intenzione?

 

CARUSO (PdL). Accetto la proposta del Governo.

 

PRESIDENTE. Senatrice Poretti, le chiedo se anche lei intende accettare la proposta del Governo.

 

PORETTI (PD). Mantengo la versione originale dell'emendamento.

 

PRESIDENTE. Senatore Burgaretta Aparo, le rivolgo la stessa domanda.

 

BURGARETTA APARO (Misto-MPA-AS). Accetto la modifica proposta dal Governo.

 

PRESIDENTE. Procediamo in primo luogo alla votazione dell'emendamento 9.210, in quanto tendente a sopprimere l'intero comma 3.

Metto ai voti l'emendamento 9.210, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 9.209 (testo 2), presentato dal senatore Caruso, identico all'emendamento 9.211 (testo 2), presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.212.

 

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.212, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

 

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.213.

 

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, colleghi senatori, nell'esprimere il voto contrario sull'emendamento 9.213, approfitto per dire che nel pur lento, ma importante, progredire dell'esame di questa rilevante legge, non è tempo perduto sottolineare e solennizzare in qualche modo la conclusione dell'esame dell'articolo 9. È molto importante ed è molto emblematico, in quanto raccoglie discussioni di anni, più che di mesi, e si arriva ad una conclusione assai significativa.

Naturalmente non può essere soppresso il comma 4, che è quello che prevede la sanzione («L'inosservanza dei commi 1 e 2 comporta illecito disciplinare»), altrimenti le precedenti statuizioni non avrebbero sanzione e non avrebbero vigenza ed efficacia. Ma in questo articolo 9 finalmente si stabilisce prima di tutto, e non è questione terminologica, che non è dato fare pubblicità. È molto importante che questo concetto rimanga estraneo al mondo dell'informazione riguardo alla professione forense. Si stabilisce, sono le prime due parole del comma 1 dell'articolo, che «È consentito» - è dunque una facoltà - esercitare questa possibilità di informazione, ma non già si stabilisce un obbligo al quale sarebbe correlato un diritto degli interlocutori, di coloro che forniscono la prestazione forense.

Il principio fondamentale di questa legge e di questo articolo è il seguente: si intende che l'avvocato, che il professionista, nella sua consistenza, nella sua dignità, nella sua figura, nella sua rispettabilità acquisisca clientela in virtù di una qualità che si afferma, si dimostra, si propaga, anche si comunica, ma non in virtù di una pubblicità promozionale. È coerente da parte di coloro che hanno una visione commercialistica della professione, di una falsa liberalizzazione introdotta nella materia, sostenere la volontà di fare promotion, di acquisire clientela non tanto per il buon nome o per la dignità o la comprovata capacità o qualità del professionista, ma per lo sforzo pubblicitario. Sono gli stessi che andavano sostenendo le società di capitali e gli investimenti economici a questo riguardo, come regola fondamentale. Infatti, una società di capitali ben può investire grandemente sulla pubblicità per l'appunto, a prescindere dalla qualità, dalla dignità e dall'attendibilità professionale del professionista o dei professionisti che dovrebbero essere promossi. Lo riconosco, senatore Ichino e altri, che vi è una coerenza nel vostro atteggiamento, ma è giustamente contraria al principio informatore di questa legge.

Vedete, c'è stata un'osservazione che in effetti ha colto un fenomeno reale: si dice che sono sempre quei pochissimi avvocati che vengono invitati ai talk-show o alle trasmissioni oppure che vedono riportata la propria immagine o le proprie parole sui grandi mezzi di informazione. Lo so, questo sì, questo è vero, ma non riguarda solo la professione forense. Allora che dire del mondo della politica, in cui 15 persone sono tutte le sere sui telegiornali e le altre navigano nella onorata sconosciutezza? E così in tanti altri settori della vita pubblica, addirittura con interrelazioni tra l'uno... (Vivaci commenti dal Gruppo PD).

 

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.

 

BENEDETTI VALENTINI (PdL). ...o l'altro settore, ma di questo non dobbiamo fare carico al ceto forense o ad altro ceto professionale. Semmai ne dobbiamo far carico ai mezzi d'informazione, al sistema della comunicazione pubblica e dell'informazione, che rivendica sempre la propria libertà, ma in realtà va soggetto a regole tutt'altro che deontologiche nel disciplinare la propria attività.

L'articolo 9 è pertanto molto importante e rappresenta una tappa significativa nella riforma dell'ordinamento forense e la sintesi di un grande sforzo su un terreno di valori che non è delimitabile o disciplinabile con indici geometrici o aritmetici, ma lo è in termini di principi e di criteri. È quindi giusto che sia il CNF a disciplinare in maniera omogenea i criteri e le modalità di applicazione.

È importante che respingiamo l'emendamento 9.213, ma soprattutto che approviamo l'articolo 9 nella sua interezza. (Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dal Gruppo PD).

 

*ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ICHINO (PD). Signora Presidente, il Gruppo del Partito Democratico vota contro l'emendamento 9.213 per l'ovvio motivo che l'eventuale violazione di norme poste in questa materia, se privata della sanzione disciplinare, non avrebbe alcun senso.

Occorre però precisare che ciò che distingue la posizione del nostro Gruppo da quella della maggioranza su questa materia non è la concezione commercialistica o non commercialistica della professione, ma soltanto il fatto che voi avete la pretesa che si possa garantire per decreto la qualità della professione forense, mentre noi siamo convinti che in tutta la storia dell'economia su questo pianeta non si sia mai trovato altro sistema per garantire la qualità delle prestazioni, dei servizi, di ciò viene offerto e acquistato, se non la libertà di circolazione delle informazioni in proposito.

Voi state limitando la libertà dell'informazione e, di conseguenza, la possibilità di miglioramento e di controllo sulla qualità delle prestazioni forensi. (Applausi dal Gruppo PD).

 

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.213, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, si può concludere la votazione?

 

PRESIDENTE. Non posso chiudere la votazione, perché il senatore Segretario sta ritirando delle schede.

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

 

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G9.200.

 

PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PORETTI (PD). Signora Presidente, intervengo brevemente anche per sfatare il mito che io prendo tempo e mi soffermo troppo sugli emendamenti. (Commenti dal Gruppo PdL). Guardate che questo giochino lo volete voi! Sia chiaro! Quando fate mancare il numero legale, la colpa dovete cercarla in casa!

 

LONGO (PdL). Gioca pure!

 

PORETTI (PD). Chiedo il voto a favore dell'ordine del giorno G9.200, perché riporta esattamente le raccomandazioni dell'Antitrust e non di un partito d'opposizione o di qualche scalmanato. (Applausi dal Gruppo PD).

 

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G9.200, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

 

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

 

QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

QUAGLIARIELLO (PdL). Signora Presidente, sempre che vi sia il consenso della Presidenza, di tutti i Gruppi e dell'Assemblea, chiedo, apprezzate le circostanze, se dopo illustrazione degli emendamenti all'articolo 10 è possibile concludere i lavori antimeridiani dell'Aula.

 

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

 

PORETTI (PD). Signora Presidente, intervengo solo per preannunciare che illustrerò via via gli emendamenti presentati in fase di dichiarazione di voto, perché questo modo di procedere è la cartina di tornasole del fatto che questo provvedimento lo si tiene come riempipista, come si direbbe in gergo da discoteca, quando non si sa cosa fare e si vuole fare finta che il Senato lavori anche il giovedì mattina. Si poteva votare, ad esempio, la ratifica della convenzione sugli animali da compagnia: è un provvedimento pronto, che aspetta da Natale che ci si degni di esaminarlo in Aula. Invece non lo si vuole fare e si preferisce occupare il tempo dell'Aula del giovedì mattina facendo finta di procedere con l'esame di questo disegno di legge.

Mi presto fino ad un certo punto al gioco di utilizzare dieci minuti per l'illustrazione degli emendamenti o per le dichiarazioni di voto. In questo momento, anzi, non mi presto e rinvio le mie dichiarazioni, emendamento per emendamento, alla prossima seduta. (Applausi dal Gruppo PD).

 

CARUSO (PdL). Signora Presidente, non ho le capacità di tattica parlamentare della collega e quindi, da banale lavoratore di questo Senato, illustro gli emendamenti che ho scritto e proposto all'attenzione dei colleghi.

Considerato che con il mio intervento non occupo tempo di altri, ne approfitto per sottolineare che si è detto che questi lavori proseguono faticosamente e in maniera non dignitosa per il Senato e per coloro che praticano la professione forense. Non mi sembra vera né l'una né l'altra cosa. Il disegno di legge al nostro esame è molto complicato e non risponde alle necessità di quegli avvocati che occupano posizioni di privilegio per loro qualità o loro fortuna nell'ambito della professione che svolgono: in questo momento i lavori del Senato sono dedicati all'esame di un disegno di legge dedicato a decine di migliaia di avvocati che, con onestà e dedizione, quotidianamente svolgono il proprio lavoro, per sé, per le proprie famiglie e per i propri clienti. Credo che a loro debbano essere dedicate parole e tempo generoso da parte del Senato, al di là dei tatticismi posti in essere e dei ruoli di opposizione e di maggioranza. Essersi intrattenuti a ragionare sull'articolo 9, che potrebbe sembrare marginale ma che, come ha giustamente detto il senatore Benedetti Valentini, tale non è, credo sia una testimonianza plastica di questo argomento.

L'articolo 10 si dedica alla formazione permanente, che è un argomento che, in generale, occupa i nostri lavori in più di un ambito. Ho proposto alcune modifiche, la prima delle quali al comma 2, con l'emendamento 10.209, perché credo che non debbano sottrarsi alla formazione permanente gli avvocati iscritti negli albi speciali per il patrocinio davanti alla suprema Corte di cassazione. Non ve ne è una ragione apprezzabile e, all'opposto, credo che il praticare la professione davanti alla suprema Corte imponga una formazione specialistica e particolare e forse, in alcuni casi, superiore a quella generalista richiesta ad ogni avvocato.

Gli emendamenti 10.221 e 10.224 propongono al relatore, al Governo e ai colleghi di rimuovere un'aporia che mi sembra essere contenuta nel testo, dal momento che la norma propone che siano esentati dagli obblighi di formazione i consiglieri regionali, e non già gli assessori regionali. Se il metro per l'esonero è quello dell'impegno che l'amministratore pubblico profonde in tale versante della sua attività, credo che sia indubitabile che quella degli assessori regionali sia un'attività di gran lunga assorbente.

Signora Presidente, vorrei infine illustrare l'emendamento 10.232, che sostituisce integralmente il comma 4 dell'articolo 10. Per tornare all'inizio della mia illustrazione, oggi si parla di formazione permanente in numerosi ambiti e aleggia il sospetto che sia una nuova attività, un new business che si è affacciato anche e soprattutto all'interno delle nostre professioni. Credo che i Consigli degli Ordini e coloro che ricoprono ruoli istituzionali nell'ambito delle professioni debbano essere necessariamente posti al riparo dalla possibile trasformazione del loro alto ruolo in un'attività di carattere commerciale, paracommerciale o fiancheggiatrice di attività commerciali. Questo è un emendamento di principio, e vorrei dire anche di rango etico (forse abusando del termine), che raccomando all'attenzione dei colleghi, del relatore e del Governo.

 

SACCOMANNO (PdL). Signora Presidente, l'emendamento 10.234 richiama quanto previsto dall'articolo 8 in tema di formazione specialistica. Ritengo che, anche per un problema di drafting, dovremmo assolutamente richiamare, in ambito di formazione, la necessità che la facoltà di giurisprudenza sia inclusa in questa norma. Mi è stato detto che anche i relatori hanno ipotizzato la possibilità di inserirla con un nuovo emendamento.

Al di là dei suggerimenti del senatore Longo, assolutamente giusti, soprattutto nell'ambito della formazione specialistica (abbiamo già discusso di questa inclusione), ritengo che anche nell'ambito della formazione continua e senza fini di lucro (come viene dichiarato nel comma), l'università dovrebbe essere un luogo privilegiato, come accade per tutti gli altri contesti poc'anzi richiamati dal senatore Caruso della formazione continua di medici, psicologi e altri professionisti che è prevista dalla legge. L'università è un luogo privilegiato di formazione che mi sembra non possa essere escluso dall'alveo di attenzione di questo provvedimento.

 

GALPERTI (PD). Signora Presidente, vorrei svolgere alcune brevissime considerazioni sull'emendamento 10.235, identico a quello appena illustrato dal senatore Saccomanno, rimandando alle osservazioni fatte in sede di discussione sulle specializzazioni.

Credo che con «altri soggetti» possa evidentemente intendersi anche l'università e nella fattispecie la facoltà di giurisprudenza, ma il nostro intendimento è quello di porre l'università, e le facoltà di giurisprudenza, in tema di formazione, su un livello diverso rispetto agli altri soggetti. È una modifica non solo formale, ma tesa a coinvolgere in questa esplicitazione di attività (non obbligatoriamente, ma come scelta di apertura e condivisione dei processi formativi), l'università, ed in particolare le facoltà di giurisprudenza.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

 

CARUSO (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (PdL). Signora Presidente, se è terminata l'illustrazione degli emendamenti e se altri colleghi non desiderano intervenire sul punto, vorrei, se lei me lo consente, intervenire su questi ultimi due emendamenti illustrati dal senatore Saccomanno e dal senatore Galperti.

Non sono contrario a questa specificazione. Si tratta di un argomento che avrei voluto trattare quando è stato affacciato con riferimento alla formazione specialistica. Sono assolutamente d'accordo, non contrario, al fatto che l'università sia coinvolta in questo contesto, anzi direi che sono favorevole, mi sembra una cosa logica. Credo che, però, ogni cosa debba essere collocata al suo posto.

Ricordo ai colleghi che l'articolo 38 del disegno di legge, che va esaminato nel suo complesso (come tutte le proposte di legge meritano che sia fatto), si occupa specificamente di questo, cioè delle relazioni tra il Consiglio nazionale forense, gli Ordini e le facoltà di giurisprudenza. Ritengo che quella sia la sede propria per inserire una disposizione di questo tipo, affinché la legge che risulterà dai nostri lavori abbia buoni e opportuni vocaboli e armonie interne. Credo che gli avvocati e la professione forense meritino anche questo: una buona qualità di formazione legislativa.

 

PRESIDENTE. Come convenuto, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.
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Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (601 -711-1171-1198)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria (601)

Disciplina dell'ordinamento della professione forense (711)

Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare (1171)

Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (1198)

 

ARTICOLO 8 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Accantonato

(Specializzazioni)

    1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1 e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo.

    2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede, in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale:

        a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornare almeno ogni tre anni;

        b) percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno quattro anni;

        c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi, ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;

        d) le sanzioni per l'uso indebito dei titoli di specializzazione;

        e) i requisiti richiesti ai fini del conferimento da parte dei consigli dell'ordine del titolo di specialista agli avvocati iscritti all'albo da almeno dieci anni.

    3. Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive. All'esito della frequenza l'avvocato sostiene un esame di specializzazione presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo. La commissione d'esame è designata dal CNF e composta da suoi membri, da avvocati indicati dagli ordini forensi del distretto, da docenti universitari, da magistrati, da componenti indicati delle associazioni forensi di cui al comma 9.

    4. Il titolo di specialista è attribuito esclusivamente dal CNF.

    5. Gli avvocati che abbiano conseguito il titolo di specialista sono tenuti, ai fini del mantenimento del titolo, a curare il proprio aggiornamento professionale secondo le modalità stabilite con regolamento del CNF.

    6. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), organizzano con cadenza annuale corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1.

    7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

    8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.

    9. Il CNF tiene l'elenco delle associazioni aventi personalità giuridica costituite fra avvocati specialisti, che delibera di riconoscere sulla base della loro rappresentatività, diffusione territoriale e dell'eventuale accreditamento internazionale. Le associazioni non possono rilasciare attestati di specializzazione o di specifica competenza professionale.

    10. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno dieci anni sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell'esame di cui al comma 3. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno venti anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non più di due discipline giuridiche da essi indicate e per le quali attestino di aver acquisito specifica conoscenza teorica e significativa esperienza.

 

EMENDAMENTI 8.218 E SEGUENTI E ORDINE DEL GIORNO

 

8.218

 

CARUSO

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

 

 

8.219

 

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Id. em. 8.218

Al comma 2 sopprimere la lettera e).

 

 

8.220

 

CARUSO

Ritirato

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

            «e) Le caratteristiche dei corsi di formazione continua nelle materie specialistiche che sono organizzati con cadenza annuale dai soggetti di cui alla lettera c).

        Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

 

 

8.221

 

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso dall'approvazione dell'em. 8.209. Cfr sed. 378

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. I corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore alle 100 ore di formazione complessiva. All'esito della frequenza l'avvocato sostiene un esame di specializzazione, presso la sede designata dal CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo. La commissione d'esame sarà designata dal CNF e composta da suoi membri, da avvocati indicati dagli ordini distrettuali, da docenti universitari, da magistrati, da componenti indicati delle associazioni forensi di cui al regolamento di cui al comma 1.».

 

 

8.222

 

CARUSO

Precluso dall'approvazione dell'em. 8.209. Cfr sed. 378

Al comma 3, sostituire le parole: «Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive. All'esito» con le seguenti: «I percorsi formativi di cui alla lettera b) del comma 2 non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive. Al termine».

 

 

8.224

 

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

V. testo 2

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «presso il CNF» e sostituire il terzo periodo con il seguente: «Le commissioni d'esame sono istituite a livello distrettuale dal Ministro della giustizia, e sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale da avvocati che abbiano maturato particolare competenza ed esperienza nel settore per il quale viene richiesto il titolo di specializzazione, individuati tra quelli segnalati, dal CNF, dai consigli degli ordini territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori universitari e da magistrati; prevedendo, altresì, modalità che garantiscano la terzi età dei commissari e l'oggettività delle valutazioni e la loro omogeneità sul territorio nazionale».

        Conseguentemente, sopprimere i commi 9 e 10.

 

 

8.224 (testo 2)

 

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «presso il CNF» e sostituire il terzo periodo con il seguente: «Le commissioni d'esame sono istituite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a livello distrettuale dal Ministro della giustizia, e sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale da avvocati che abbiano maturato particolare competenza ed esperienza nel settore per il quale viene richiesto il titolo di specializzazione, individuati tra quelli segnalati, dal CNF, dai consigli degli ordini territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori universitari e da magistrati; prevedendo, altresì, modalità che garantiscano la terzi età dei commissari e l'oggettività delle valutazioni e la loro omogeneità sul territorio nazionale».

        Conseguentemente, sopprimere i commi 9 e 10.

 

 

8.223 (testo 2)

 

MAZZATORTA, DIVINA

Accantonato

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «presso il CNF» con le seguenti: «presso il Consiglio dell'Ordine avente sede nelle città capoluogo del distretto della Corte d'appello.

        Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

 

 

8.225

 

D'ALIA

Approvato

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «da avvocati indicati» aggiungere le seguenti: «dallo stesso CNF e».

 

 

8.701

 

IL RELATORE

Approvato

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «da magistrati», inserire le seguenti: «a riposo».

 

 

8.226

 

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI, SANGALLI (*)

Respinto

Sostituire il comma 4, con il seguente:

        «4. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale. Il titolo è conferito con decreto del Ministro della giustizia dopo il superamento dell'esame di specializzazione».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

 

 

8.230 (testo 2)

 

VICARI

Accantonato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. L'avvocato specialista è tenuto a curare il proprio specifico aggiornamento professionale con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo. Il CNF stabilisce con proprio regolamento le modalità con cui ha luogo il detto aggiornamento, nonché le particolari modalità cui l'avvocato specialista è tenuto al generale aggiornamento professionale a norma dell'articolo 10. L'aggiornamento professionale in relazione alla disciplina giuridica specialistica è condizione per il mantenimento del titolo.».

        Conseguentemente, al comma 4, dopo la parola: «attribuito» aggiungere le seguenti: «, e può essere revocato nel caso previsto dal comma 5»,

        e conseguentemente, all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8;» aggiungere le seguenti: «fermo quanto previsto nel regolamento del CNF di cui al comma 5 dello stesso».

 

 

8.227

 

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 5 sostituire le parole: «secondo le modalità stabilite con regolamento del CNF» con le seguenti: «, nelle materie oggetto di specialità, secondo modalità stabilite dal Consiglio Nazionale Forense salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 10.».

        Conseguentemente all'articolo 10, comma 2, sopprimere le parole: «gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8;».

 

 

8.228

 

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «con regolamento del CNF» con le seguenti: «con regolamento adottato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali, le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza».

 

 

8.229

 

D'ALIA

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «del CNF» con le seguenti: «adottato ai sensi dell'articolo 1 previo parere del CNF e delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo».

 

 

8.700

 

IL RELATORE

Approvato

Al comma 6, dopo le parole: «organizzano con cadenza annuale», inserire le seguenti: «, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».

 

 

8.231

 

VICARI

Respinto

Sostituire il comma 9 con il seguente:

        «9. Gli avvocati che all'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno dieci anni sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo supera mento dell'esame di cui al comma 3. Gli avvocati che all'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno venti anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista secondo le modalità stabilite con regolamento del Consiglio Nazionale Forense, sentite le associazioni di cui al comma 9.».

 

 

8.232

 

MUGNAI

Approvato

Sostituire il comma 9 con il seguente:

        «9. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:

            a) l'associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;

            b) lo statuto dell'associazione prevede espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;

            c) lo statuto esclude espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;

            d) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;

            e) l'associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione e i livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;

            f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.

        Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo, ed il controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 lettera c)».

 

 

8.233

 

D'ALIA

Id. em. 8.232

Sostituire il comma 9, con il seguente:

        «9. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:

            a) L'associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;

            b) Lo statuto dell'associazione prevede espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;

            c) Lo statuto esclude espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;

            d) Lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;

            e) L'associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione e i livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;

            f) Le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.

        Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo, ed il controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 lettera c).».

 

 

8.234 (testo 2)

 

CARUSO

Accantonato

Sopprimere il comma 10.

        Conseguentemente, all'articolo 65, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

        «5-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, gli avvocati che all'entrata in vigore della stessa risultano iscritti all'albo da almeno venticinque anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non più di 2 discipline giuridiche da essi indicate e per le quali attestino di aver acquisito specifica conoscenza teorica e significativa esperienza e sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6. Gli avvocati che risultano iscritti all'albo da almeno dieci anni sono dispensati dalla frequenza dei percorsi formativi di cui ai commi 2 e 3 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell'esame di cui al comma 3».

 

 

8.235

 

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Accantonato

Sopprimere il comma 10.

 

 

8.236

 

D'ALIA

Accantonato

Sopprimere il comma 10.

 

 

8.237

 

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Accantonato

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «da almeno dieci» con le seguenti: «da almeno quindici».

 

 

8.238

 

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Accantonato

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «comma 6» con le seguenti: «comma 3».

 

 

8.239

 

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Accantonato

Al comma 10 sopprimere il secondo periodo.

 

 

G8.200

 

PORETTI, PERDUCA, BONINO, ICHINO, SANGALLI

Accantonato

Il Senato,

        premesso che:

            la proposta in esame introduce, all'articolo 8, il titolo di specialista che può essere conseguito soltanto dopo avere frequentato corsi di studio biennali offerti da scuole o da altre organizzazioni di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;a tali corsi possono essere ammessi soltanto avvocati con un'anzianità professionale di almeno quattro anni;

            all'esito della frequenza, l'avvocato deve superare un esame presso il Consiglio Nazionale Forense (CNF) al cospetto di una commissione giudicatrice designata dallo stesso CNF;

            il DDL prevede, altresì, che gli avvocati con anzianità di almeno dieci anni possano conseguire il titolo previa definizione dei relativi requisiti da parte del CNF;

            è previsto, inoltre, che le specializzazioni ammesse sono individuate dal CNF con regolamento che stabilirà, tra l'altro, i percorsi formativi e professionali per il conseguimento del titolo di specializzazione nonché le modalità di acquisizione del titolo.

        considerato che:

            se da un lato il CNF non appare il soggetto istituzionalmente più adeguato a individuare le branche scientifiche che giustificano l'esistenza di specializzazioni, dall'altro il CNF, in ragione della sua natura, potrebbe privilegiare alcune attività attribuendo la relativa specialità e non riconoscerne invece altre, con l'effetto di svantaggiare o avvantaggiare alcune categorie di professionisti.

        impegna il Governo:

            a provvedere a operare opportune modifiche alla normativa al fine di evitare che l'attribuzione al CNF dell'individuazione delle specializzazioni, e la mancata previsione di metodi alternativi alle scuole per l'acquisizione del titolo di specialista, pongano in essere pratiche ostative del regime di libera concorrenza;

            a prevedere un sistema aperto ed alternativo alle scuole per l'acquisizione del titolo, valido per tutti i professionisti e non solo per quelli che risultano iscritti all'albo da almeno di 10 anni.

 

 

ARTICOLO 9 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato nel testo emendato

(Informazioni sull'esercizio della professione)

    1. È consentito all'avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa.

    2. Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza nonché nel rispetto dei princìpi del codice deontologico.

    3. Il CNF determina i criteri concernenti le modalità e gli strumenti dell'informazione e della comunicazione.

    4. L'inosservanza dei commi 1 e 2 comporta illecito disciplinare.

 

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

 

9.200

 

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 9. - (Pubblicità) - 1. L'avvocato è libero di pubblicizzare la propria attività, a condizione che la pubblicità non sia fuorviante o incompleta e che sia rispettata tutta la normativa in materia di pubblicità in generale».

 

 

9.201

 

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Id. em. 9.200

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 9. - (Pubblicità).- L'avvocato è libero di pubblicizzare la propria attività, a condizione che la pubblicità non sia fuorviante o incompleta e che sia rispettata tutta la normativa in materia di pubblicità in generale».

 

 

9.202

 

D'ALIA

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

        «1. È consentito all'avvocato dare pubblicità sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera e non ingannevole».

 

 

9.203

 

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «e non comparativa» con le seguenti: «anche attraverso la pubblicità».

 

 

9.204

 

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Id. em. 9.203

Al comma 1, sostituire le parole: «e non comparativa» con le seguenti: «anche attraverso la pubblicità».

 

 

9.205

 

ICHINO, LEGNINI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, MARINO IGNAZIO, MORANDO, PORETTI, TONINI, NEROZZI, PERDUCA

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. È consentito all'avvocato diffondere, anche mediante internet, inserzione sui giornali e altre forme di pubblicità, informazioni circa la propria specializzazione, il servizio offerto e le tariffe praticate, purché le informazioni stesse siano veritiere e rispettose delle regole della corretta concorrenza, nonché del decoro della professione. Ogni inserzione pubblicitaria deve essere preventivamente sottoposta al controllo del Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto. Il Consiglio dell'ordine può chiedere all'avvocato, con provvedimento motivato, di astenersi dall'inserzione priva di uno o più requisiti di cui al comma 1, o di correggerne il contenuto, oppure ordinarne la rimozione quando essa sia già stata pubblicata».

 

 

9.206

 

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «Il cittadino ha diritto ad essere informato sulle modalità e le qualità delle prestazioni dell'avvocato e a poter comparare i costi anche attraverso la pubblicità».

 

 

9.207

 

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Id. em. 9.206

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Il cittadino ha diritto ad essere informato sulle modalità e sulla qualità delle prestazioni dell'avvocato nonché a poter comparare i costi anche attraverso la pubblicità».

 

 

9.208

 

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Respinto

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

        «2-bis. L'avvocato, in funzione del conferimento dell'incarico e durante l'espletamento dello stesso, è tenuto a fornire al cliente adeguata informativa sui contenuti della prestazione professionale e sull'esistenza di potenziali situazioni di conflitto di interesse in relazione alla prestazione richiesta.

        2-ter. L'avvocato può indicare il titolo, l'abilitazione all'esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, nonchè le specializzazioni conseguite ai sensi dell'articolo 8; è inoltre consentita l'indicazione dei settori di attività effettivamente svolta, nei limiti e nelle forme previste dal codice deontologico».

 

 

9.210

 

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Sopprimere il comma 3.

 

 

9.209

 

CARUSO

V. testo 2

Sopprimere il comma 3.

 

 

9.209 (testo 2)

 

CARUSO

Approvato

Al comma 3 sopprimere le parole: «e gli strumenti».

 

 

9.211

 

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

V. testo 2

Sopprimere il comma 3.

 

 

9.211 (testo 2)

 

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Id. em. 9.209 (testo 2)

Al comma 3 sopprimere le parole: «e gli strumenti»

 

 

9.212

 

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, NEROZZI

Respinto

Al comma 3 sostituire le parole: «il CNF» con le seguenti: «Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli territoriali, le associazioni maggiormente rappresenative individuate dal Congresso nazionale forense e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale,».

 

 

9.213

 

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sopprimere il comma 4.

 

 

G9.200

 

PORETTI, PERDUCA, BONINO, ICHINO, SANGALLI

Respinto

Il Senato,

        premesso che:

            il progetto di riforma in esame detta una disciplina generale della pubblicità degli avvocati prevedendo che «è consentito all'avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa» (articolo 9, comma 1);

            oltre ai divieti riportati, il comma 2 fissa ulteriori parametri cui l'attività pubblicitaria degli avvocati deve conformarsi: così è previsto che «il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza nonché nel rispetto dei principi del codice deontologico»;

        considerato che:

            come evidenziato dalle valutazioni dell'Autorità Antitrust sul testo sottoposto al Parlamento, la disciplina risulta restrittiva della concorrenza perché vieta ingiustificatamente il ricorso alla pubblicità comparativa, nonché l'utilizzo di toni elogiativi propri delle comunicazioni pubblicitarie, atteso che lo strumento pubblicitario rappresenta un'importante leva concorrenziale a disposizione del professionista. È di tutta evidenza che la pubblicità comparativa è anch'essa soggetta al criterio di veridicità, completezza e chiarezza;

            l'Antitrust osserva inoltre che l'utilizzo della locuzione «informazione» in luogo del termine «pubblicità», risulta potenzialmente fuorviante e limitativo, in quanto non esplicita con chiarezza la possibilità per il professionista di ricorrere allo strumento pubblicitario ai fini della promozione della propria attività,

        impegna il Governo:

            ad accogliere le osservazioni dell'Antitrust per quanto riguarda la disciplina della pubblicità da parte dei professionisti avvocati, e ad apportare in tal senso le opportune modifiche al testo.

 

 

ARTICOLO 10 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

(Formazione continua)

    1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti.

    2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8; gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venti anni di iscrizione all'albo; i membri del Parlamento nazionale ed europeo; i consiglieri regionali; i presidenti di provincia e gli assessori provinciali; i sindaci e gli assessori di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

    3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi.

    4. L'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.

    5. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo l17 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.

 

EMENDAMENTI

 

10.200

 

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

        1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia. Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale, stabilisce con regolamento:

            a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione permanente da parte degli avvocati, in maniera da garantire libertà, pluralismo e qualità dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

            b) le forme e le modalità di gestione e di organizzazione dell'attività di formazione da parte degli ordini territoriali, delle associazioni forensi, delle Facoltà di Giurisprudenza e di altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di aggiornamento, da organizzarsi, di regola, su base distrettuale e tendenzialmente a carattere gratuito;

            c) i contenuti formativi necessari per l'iscrizione dell'avvocato nelle liste previste dal D.lg.vo n. 272 del 1989, dalla legge n. 60 del 2001 ed dal D.P.R. n. 115 del 2002 e per l'espletamento di ogni altro incarico e di specifiche attività professionali per i quali la legge prevede i presuppone il possesso di particolari competenze.

        2. L'inadempimento dell'obbligo di formazione permanente non rileva ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'albo, ma costituisce violazione deontologica.

        3. Il controllo del compimento delle attività prescritte per l'aggiornamento e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti è affidato ai consigli degli ordini.

        4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 19, i docenti universitari e i ricercatori universitari confermati per le materie giuridiche di loro competenza.

        5. L'attività di formazione svolte dagli Ordini territoriali e delle associazioni forensi, in proprio o mediante fondazioni appositamente costituite, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro anche laddove effettuata in cooperazione o convenzione con terzi,sia che si tratti di enti o istituzioni pubbliche che di soggetti privati.

        6. L'attività di formazione e di aggiornamento professionale degli avvocati, a carattere nazionale, europeo e internazionale, può essere assicurata anche con la partecipazione a percorsi formativi organizzati dalle Università degli studi e dal Consiglio Superiore della Magistratura ovvero dalla Scuola Superiore della Magistratura istituita con decreto

        legislativo 30 gennaio 2006, n. 26. A tal fine il CNF e gli ordini territoriali assicurano le intese necessarie con le istituzioni interessate.

        7. Le Regioni, nell'ambito e nel rispetto delle autonomie e delle potestà loro attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per lo svolgimento delle attività di formazione professionale previste dal presente articolo.».

 

 

10.201

 

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«e dell'amministrazione della giustizia.».

 

 

10.202

 

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 2.

 

 

10.203

 

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Sopprimere il comma 2.

 

 

10.205

 

VICARI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, per il periodo del loro mandato; su domanda degli interessati, gli avvocati dopo 40 anni di iscrizione all'albo, tenendo conto, con decisione motivata del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda; i membri laici del CSM; gli avvocati membri del Parlamento nazionale ed europeo; i docenti e i ricercatori confermati dell'Università in materie giuridiche, ma fermo l'obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale».

 

 

10.204

 

CECCANTI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma l gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 19 e i docenti e i ricercatori confermati delle università in materia giuridiche di loro competenza.».

 

 

10.206

 

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, per il periodo del loro mandato; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche».

 

 

10.207

 

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, per il periodo del loro mandato; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche».

 

 

10.210

 

D'ALIA

Al comma 2, sopprimere le parole da: «gli avvocati iscritti» a: «ai sensi dell'art. 8;» nonché le parole: «gli avvocati dopo venti anni di iscrizione all'albo;».

 

 

10.208

 

VICARI

AI comma 2 sopprimere le parole: «gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8» e sostituire le parole: «dopo 20 anni di iscrizione all'albo» con: «dopo 30 anni di iscrizione all'albo».

 

 

10.209

 

CARUSO

Al comma 2, sopprimere le parole: «gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;».

 

 

10.211

 

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 2 sopprimere le parole: «gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;».

 

 

10.212

 

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 2, sopprimere le parole: «gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;».

 

 

10.213

 

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 2 sopprimere le parole: «gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8;».

 

 

10.214

 

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2, sopprimere le parole: «gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8;».

 

 

10.215

 

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2, dopo le parole: «dopo venti anni di iscrizione all'albo» aggiungere le parole: «o aventi più di 60 anni di età».

 

 

10.216

 

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 2 dopo le parole: «dopo venti anni di iscrizione all'albo» aggiungere le seguenti: «o aventi più di 63 anni di età».

 

 

10.217

 

LUSI

Al comma 2 sopprimere le parole: «i membri del Parlamento nazionale» fino a: «100.000 abitanti».

 

 

10.218

 

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 2, sopprimere le parole: «i membri del Parlamento nazionale ed europeo».

 

 

10.219

 

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «i consiglieri regionali;».

 

 

10.220

 

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 2 sopprimere le parole: «i consiglieri regionali;».

 

 

10.221

 

CARUSO

Al comma 2, sostituire le parole: «i consiglieri» con le parole: «gli assessori».

 

 

10.222

 

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «e gli assessori provinciali;», nonché le parole: «e gli assessori di comuni con popolazione superiore a centomila abitanti;».

 

 

10.223

 

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 2 sopprimere le parole: «e gli assessori provinciali;» nonché le parole: «e gli assessori di comuni con popolazione superiore a centomila abitanti;».

 

 

10.224

 

CARUSO

Al comma 2, sopprimere le parole: «gli assessori provinciali».

 

 

10.225

 

D'ALIA

Al comma 2, dopo le parole: «superiore a 100.000 abitanti» aggiungere le seguenti: «, per il periodo del loro mandato,».

 

 

10.226

 

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 3.

 

 

10.227

 

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Sopprimere il comma 3.

 

 

10.228

 

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale, stabilisce con regolamento:

            a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione permanente da parte degli avvocati, in maniera da garantire libertà, pluralismo e qualità dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

            b) le forme e le modalità di gestione e di organizzazione dell'attività di formazione da parte degli ordini territoriali, delle associazioni forensi, delle Facoltà di Giurisprudenza e di altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di aggiornamento, da organizzarsi, di regola, su base distrettuale e tendenzialmente a carattere gratuito;

            c) i contenuti formativi necessari per l'iscrizione dell'avvocato nelle liste previste dal decreto legislativo n. 272 del 1989, dalla legge n. 60 del 2001 ed dal D.P.R. n. 115 del 2002 e per l'espletamento di ogni altro incarico e di specifiche attività professionali per i quali la legge prevede i presuppone il possesso di particolari competenze.«.

 

 

10.229

 

VICARI

AI comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Resta fermo quanto stabilito all'articolo 8, comma 5, per gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi del medesimo articolo.».

 

 

10.230

 

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Sopprimere il comma 4.

 

 

10.231

 

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 4.

 

 

10.232

 

CARUSO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. È fatto divieto agli ordini circondariali di organizzare, tenere o offrire percorsi formativi o attività di formazione di qualunque genere a titolo oneroso. Il detto divieto sussiste anche in caso di cooperazione o convenzione con altri soggetti. È fatto altresì divieto agli ordini circondariali di concedere il proprio patrocinio alle medesime attività quando le stesse sono svolte a fini di lucro o costituiscono attività commerciale.».

 

 

10.233

 

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. L'attività di formazione svolte dagli Ordini territoriali e delle associazioni forensi, in proprio o mediante fondazioni appositamente costituite, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro anche laddove effettuata in cooperazione o convenzione con terzi. L'attività di formazione e di aggiornamento professionale degli avvocati, a carattere nazionale, europeo e internazionale, può essere assicurata anche con la partecipazione a percorsi formativi organizzati dalle Università degli studi e dal Consiglio Superiore della Magistratura ovvero dalla Scuola Superiore della Magistratura istituita con decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26. A tal fine il CNF assicura le intese necessarie con le istituzioni interessate.».

 

 

10.234

 

SACCOMANNO

Al comma 4, dopo le parole: «anche in cooperazione o convenzione» inserire le seguenti: «le Facoltà di Giurisprudenza e».

 

 

10.235

 

GALPERTI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 4, dopo le parole: «o convenzione» inserire le seguenti: «con le Facoltà di Giurisprudenza e».

 

 

10.236

 

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 5.

 

 

10.237

 

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Sopprimere il comma 5.

 

 

10.238

 

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Obbligo di aggiornamento)».

 

 

10.239

 

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Obbligo di aggiornamento)».

 

 

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 10

 

10.0.200

 

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Garanzie di accesso alla formazione e alla specializzazione)

        1. Ciascun avvocato deve essere posto in condizione di accedere e fruire di percorsi formativi di aggiornamento professionale e di specializzazioni di cui agli articoli 8 e 12. A tal fine la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e i consigli degli ordini territoriali adottano tutte le misure necessarie, anche di sostegno economico, per assicurare a tutti gli iscritti pari opportunità per l'accrescimento e la qualificazione delle competenze professionali.».

 


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Vi è da dire in pro della stupidità più di quanto non si crede. Personalmente ho una grande ammirazione per la stupidità. Sarà probabilmente per un senso di solidarietà (O. Wilde)