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C.N.F. su proporzionalità della regolazione e "aura sospettosa del legislatore"

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Il Consiglio Nazionale Forense esalta il principio di proporzionalità della regolazione nel sottoporre alla Corte costituzionale una disposizione dettata dal legislatore sospettoso.
Ipotizza, in ordinanza di rimessione alla Corte delle leggi depositata il 26 aprile 2010, contrasti con gli artt. 2, 3 e 51 comma 1 e 3 Cost.; con l'art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, valorizzata ex art. 117 Cost.; con l'art. 11 della C.E.D.U.
In particolare afferma il C.N.F. che non si possono giustificare  leggi che incidono su di un diritto fondamentale, se non per realizzare adeguato vantaggio per l'interesse contrapposto che la norma di legge vorrebbe tutelare (e sempre in modo non eccedente quanto necessario al raggiungimento della finalità perseguita).
LEGGI DI SEGUITO AMPI STRALCI DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE  EMESSA IN CAUSA NELLA QUALE SI CONTROVERTEVA SULLA CANDIDATURA E LA PROCLAMAZIONE DELL'ELEZIONE DI UN AVVOCATO A MEMBRO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA PER IL BIENNIO  2010/2011 ...

... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it


Con ordinanza depositata il 26/4/2010, a seguito del reclamo proposto dall'avvocato Carlo Testa avverso la candidatura e la proclamazione dell'avv. Alessandro Graziani quale eletto a conclusione del ballottaggio per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma per il biennio 2010/2011, il C.N.F. ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione della legge professionale forense che, rimuovendo l'impedimento alla elezione passiva ai Consigli degli Ordini forensi e agli Organi della Cassa di previdenza e di assistenza forense per gli avvocati che abbiano fatto parte delle Commissioni d'esame di abilitazione forense solo dopo che siano state espletate le elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto per entrambe le elezioni, gli è apparsa in contrasto con gli artt. 2, 3 e 51 comma 1 e 3 Cost., nonchè con gli artt. 52 della Carta dei diritti fondamentali e l'art. 11 C.E.D.U..
La disposizione sospettata di incostituzionalità è l'art. 22 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 convertito in legge 22 gennaio 1934 n. 36 come modificato dall'art. 1 bis del d.l. 21 maggio 2003 n. 112 convertito in legge 18 luglio 2003 n. 180.
Nella causa che ha dato luogo alla rimessione in Corte costituzionale era stato dedotto che l'avvocato Alessandro Graziani, avendo svolto l'incarico di componente supplente di una sottocommissione di esame abilitativo alla professione forense presso il distretto della Corte d'Appello di Roma fino al 3/7/2008, avrebbe illegittimamente presentato la propria candidatura ed altrettanto illegittimamente sarebbe stato proclamato eletto in violazione della disposizione dell'art. 1 bis del D.L. 21/5/2003 convertito in legge 18/7/2003 n. 180.
Il C.N.F. ha riconosciuto che, Come si è posto in luce dalla Corte di Cassazione con la recente ord. 19757 del 2009, l'incompatibilità sottende un conflitto di interessi, pur se potenziale, o quanto meno un giudizio di inopportunità dell'esercizio contemporaneo della carica elettiva e di altra, privata o pubblica, ricoperta dal candidato.
Ha quindi argomentato:
"Ora nel caso di specie è evidente che la ratio della norma si basa proprio sulla esigenza di evitare che chi si trovi ad essere componente (effettivo o supplente) della commissione per l'abilitazione all'esercizio della professione forense possa acquisire il favor degli elettori e quindi non possa essere eletto (anche se candidatosi) alle elezioni che sono indette nel corso dell'espletamento delle prove d'esame e per un periodo successivo. Il periodo successivo non è indicato nella norma, dal momento che le elezioni possono avere diverse cadenze, sicchè per assolvere allo scopo si parla di elezioni "immediatamente"  successive all'incarico ricoperto. Ed è evidente che finchè l'incarico è ricoperto, cioè finchè non sia terminata la tornata di esami in cui l'avvocato è commissario, questo impedimento sussista...
Le elezioni di cui parla la norma riguardano quelle alla carica di consigliere dell'ordine
forense e quella di rappresentante alla Cassa nazionale di assistenza e di previdenza forense...
Il testo legislativo conduce quindi ad una situazione di irrazionalità manifesta. Ciò perchè
le elezioni dei Consigli degli Ordini forensi avvengono -al momento- ogni biennio e quelle alla Cassa fofense ogni quadriennio, sicchè si potrebbe addirittura verificare il caso di ineleggibilità per un sessennio addizionandosi i due periodi di durata delle cariche elettive.
Si tratterebbe di una misura evidentemente sproporzionata -in contrasto con gli 
artt. 3 e 51 c. 1 e c. 3 Cost.- nonchè con l'art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, qui valorizzabile ex art. 117 Cost.- volta peraltro a colpire quanti si sobbarcano il gravoso compito di componente delle commissioni di esami, i quali si vedrebbero precludere la possibilità di espletare il servizio presso l'Ordine o la Cassa per il solo fatto di avere svolto altro servizio sotto l'aura sospettosa del legislatore.
L'irrazionalità manifesta di questa lettura della norma si evince ancor più dal fatto che se la captatio benevolentiae dovesse consistere (come nella mens legis sembrerebbe essere) nel fatto di aver agevolato i candidati all'esame, i quali medesimi o i loro congiunti e amici si trasformerebbero poi in elettori che volessero manifestare la loro gratitudine al candidato all'elezione al Consiglio dell'Ordine o alla Cassa, la benevolenza o la gratitudine dovrebbero essere "eterne" e quindi non avrebbe senso far cadere l'impedimento dopo un certo periodo di tempo.
Poichè la lettura della norma nel suo senso letterale include entrambe le tipologie di elezioni, appare evidente l'incongruità del testo e la sua palese violazione dell'art. 3 Cost. che discrimina chi ha fatto parte delle commissioni d'esame, e viene penalizzato, e chi invece non si è sobbarcato questo servizio e quindi viene agevolato perchè non incontra come competitori coloro che lo hanno svolto.
Si ostacolerebbe pure la libera competizione elettorale, e quindi sussisterebbe la violazione dell'art. 51 Cost. esponendo il componente della commissione di esame ad un vincolo di ineleggibilità incerto nel tempo e di durata potenzialmente così lunga (per tutto il periodo di carica dei due organi rappresentativi sommati tra loro) da non giustificare simile incisione di un diritto fondamentale rispetto al vantaggio che ne dovrebbe conseguire e all'interesse contrapposto che la norma vorrebbe tutelare.
Poichè la lettera "e" nel testo legislativio implica una congiunzione e non è possibile interpretarla in senso opposto, non è neppure possibile effettuare -come richiesto dal resistente- una interpretazione costituzionalmente orientata.
Di qui la rilevanza della questione che appare non manifestamente infondata di incostituzionalità della norma e quindi la necessità di sottoporre la questione alla Corte costituzionale. Inoltre, consentendo il diritto di elettorato passivo la libera espressione della propria personalità, la norma si pone in contrasto con l'art. 2 Cost. e con l'art. 11 della C.E.D.U. interpretato nel senso che il diritto di far parte degli organismi rappresentativi delle professioni intellettuali vulnera la libertà di riunione e di associazione in modo eccedente quanto necessario al raggiungimento della finalità perseguita"

 


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