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Primo workshop in diritto dell'Unione Europea e internazionale - Venezia 26 e 27 marzo 2010

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Magistratura democratica e l'associazione MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés) hanno organizzato il primo Workshop in diritto dell'Unione Europea e internazionale, a Venezia, il 26 e 27 marzo 2010, nella spendida cornice del Palazzo Ducale.
Leggi di seguito il riassunto, per sommi capi (E INTEGRATO CON TALUNE NORME O PASSI DI SENTENZE CITATE DAI RELATORI), degli interventi di Giuseppe Tesauro (Giudice della Corte costituzionale), Oreste Pollicino (Professore Associato di diritto pubblico comparato, all'Università Bocconi di Milano), Fabio Ferraro (Professore associato di diritto dell'Unione presso l'Università Federico II di Napoli), Vladimiro Zagrebelsky (Giudice della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo), Giuseppe Bronzini (Consigliere della Suprema Corte di cassazione), Valeria Piccone (Magistrato).


Giuseppe Tesauro
, Giudice della Corte costituzionale:
L'art. 6 della versione consolidata del Trattato sull'Unione Europea (come modificato dal Trattato di Lisbona), attribuisce alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza) lo stesso valore giuridico e l'efficacia dei Trattati (T.U.E. - Trattato sull'Unione Europea e T.F.U.E. - Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) e da ciò deriva grande attribuzione di compiti ai giudici interni. La Carta di Nizza ormai integra "il blocco di costituzionalità" sul quale la Corte di giustizia può pronunciarsi (per usare le parole del comunicato stampa della Corte di giustizia n. 104/09 emesso il 30/11/09 alla vigilia dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona). 

Esso art. 6 oggi recita:
"1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.
2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.
3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali".


Precedentemente l'art . 6 T.U.E. recitava (versione del T.U.E. riportata su Gazzetta Ufficiale dell'U.E. n. C325 del: 24/12/02): 
"1. L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri.
2. L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni  costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.
3. L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri.
4. L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche".  

Dunque, in conseguenza del Trattato di Lisbona, entrato in vigore l'1/12/2010, la Carta di Nizza ha ormai il medesimo valore giuridico dei Trattati sull'Unione Europea.
E importanza fondamentale ha l'art. 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (detta "Carta  di Nizza"), intitolato "Ambito di applicazione", per cui: "
1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze.
2. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità e per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati".

Il meccanismo del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea consente di tutelare, in sostanza, anche la posizione del cittadino se il giudice si convince della necessità  di acquisire una interpretazione del diritto dell'Unione.
La carta di Nizza, comunque, continuerà a non poter operare con riguardo a situazioni meramente interne al singolo Stato.

Nel trattato di Lisbona è prefigurata l'adesione dell'Unione Europea alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.


Oreste Pollicino
, Professore Associato di diritto pubblico comparato, all'Università Bocconi di Milano:
La Corte europea dei diritti dell'uomo, da Strasburgo, decide su comportamenti e, ex art. 24 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ha quale attribuzione solo l'accertamento della violazione, ad opera degli Stati, dei diritti riconosciuti dalla Convenzione. In teoria dalle sentenze della Corte di Strasburgo non dovrebbero derivare caducazione di norme o di provvedimenti.
Invece la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, da Lussemburgo, decide (tra le altre attribuzioni di cui all'art. 19 del Trattato sull'Unione Europea, che dall'1/12/2009 ha sostituito l'abrogato art. 220 del T.C.E.) sulla conformità delle norme statali rispetto al diritto comunitario.
La Corte di giustizia decide con effetti erga omnes anche nelle sentenze su questioni pregiudiziali sollevate dai giudici nazionali, come ha riconosciuto la Corte costituzionale nella sentenza n. 113 del 1985 (invece, con riferimento all'esito d'una procedura di infrazione vedi sent. n. 389 del 1989).


Fabio Ferraro
, Professore associato di diritto dell'Unione presso l'Università Federico II di Napoli:
Il Trattato di Lisbona non ha innovato in ordine alla responsabilità risarcitoria degli Stati. Questa si fonda solo sulla giurisprudenza costante della Corte di Lussemburgo che afferma che per rendere effettivi i diritti di cui ai trattati occorre garantire tutti i rimedi giurisdizionali, compreso il risarcimento.
Oggi l'art. 19 del T.U.E. esplicita il principio di effettività affermando che la Corte di giustizia "assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati" e che "gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione".
Il risarcimento è stato spesso disposto per cattiva attuazione di norme comunitarie. La Corte di giustizia ha indicato le condizioni sostanziali del risarcimento ma le condizioni procedurali sono fissate dagli Stati.
Nel dettare le condizioni sostanziali la Corte ha chiarito che:
- sia che il danno l'abbia cagionato il legislatore, sia che l'abbia cagionato l'amministrazione, sia che l'abbia cagionato il giudice, a risarcire sarà sempre lo Stato.
- il giudicato non impedisce il risarcimento per fatto del giudice e soltanto grava sul danneggiato l'onere di agire tempestivamente (nei termini fissati dall'ordinamento interno).
-  se la violazione del diritto del singolo deriva da cattiva interpretazione del diritto comunitario fatta da un giudice, lo Stato risponde risarcendo anche se non ci sono nè dolo nè colpa grave del giudice che ha mal interpretato (caso Traghetti del Mediterraneo). La responsabilità risarcitoria degli Stati deriva non dalla colpa ma da diversi elementi (chiarezza delle norme comunitarie; mancata osservanza dell'eventuale obbligo di rinvio pregiudiziale; nesso di causalità; norma conferente diritti ai singoli; manifesta violazione del diritto comunitario). Quanto all'omesso rinvio pregiudiziale (che non sia un rinvio obbligatorio), esso non può fondare responsabilità per danni dello Stato perchè manca la prova del nesso causale col danno subito dal singolo (a meno di ipotizzare un danno da perdita di chances), poichè non si può sapere come la Corte di giustizia avrebbe deciso sulle questioni pregiudiziali.

Il fondamento giuridico della responsabilità dello Stato. Secondo l'ultima posizione assunta dalla Cassazione nella sentenza 9147/09 in tema di cattiva attuazione di norma comunitaria relativa ai medici specializzandi (sentenza che, abbandonando la precedente posizione, che riteneva trattarsi di responsabilità fondata sull'art. 2043, ha conseguentemente innovato quanto al termine di prescrizione che non è più di 5, bensì di 10 anni), si tratterebbe di responsabilità contrattuale, di natura indennitaria, per attività conforme a diritto. Forse, però, Cass. 9147/09 sbaglia perchè: 1) ipotizza la non contrarietà a diritto di una cattiva interpretazione di norma comunitaria e con ciò nega il principio di primazia; 2) i Trattati hanno espressamente qualificato la responsabilità degli organismi dell'U.E. come extracontrattuale <vedi anche ordinanza del Presidente della Corte di giustizia del 17/7/08 in causa C-114/08 P(R)>.

Vladimiro Zagrebelsky, Giudice della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo:
La Convenzione Europea dei Diritti dll'Uomo è "ordine pubblico europeo": è un "nocciolo" comune a tutti i 47 Stati del Consiglio d'Europa.
La Corte di Strasburgo, ex art. 32 della Convenzione, interpreta e attua i diritti indicati nella Convenzione.
La Convenzione "è" la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (come riconoscono Corte cost. 348 e 349/2007) ma bisogna tener conto pure delle sentenze delle Corti costituzionali degli stati europei per dar contenuto alla Convenzione. La sentenza della Corte di Strasburgo vale sì nei limiti ovii del caso concreto, ricordati dall'art. 46 della Convenzione, ma si tratta pur sempre dell'interpretazione di una o più norme. Ne consegue che, non certo in termini assoluti bensì per quanto di ragione, normalmente la sua portata può ben andare al di là della specie riguardata, come la Corte costituzionale ha doverosamente precisato.

Adiscono la Corte di Strasburgo soprattutto individui, i quali ritengono violato un loro diritto riconosciuto nella Convenzione. Non assumono un contrasto di norme nazionali con un Trattato ma raccontano la loro storia e dicono che è storia violativa della Convenzione e che la violazione subita non fu riparata a seguito dei ricorsi interni (che devono essere esauriti). La Corte talora sentenzia anche quando la violazione è stata rimossa medio tempore dallo Stato e però la interpretazione della Convenzione data dalla Corte serva a chiarire il contenuto del diritto per tutti i 47 Stati membri del Consiglio d'Europa.

Nel leggere le sentenze della Corte occorre fare attenzione alla proporzione che vi si stabilisce nel bilanciare i diversi interessi in gioco. Occorre individuare tale bilanciamento non nel dispositivo ma nelle parti precedenti delle sentenze. E ormai, dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 348 e 349/2007, bisogna considerare norme interposte di rango costituzionale proprio queste argomentazioni di bilanciamento.
Pende innanzi alla Corte di Strasburgo una causa con cui è stata domandata tutela contro gli effetti medio tempore prodottisi a seguito dell'operatività di un decreto legge che poi è stato dichiarato incostituzionale per difetto del requisito della necessità e urgenza.
Ciò dà lo spunto per domandarsi: le sentenze di Strasburgo sono veramente di mero accertamento? La risposta è no. Infatti, in alcune sentenze si constata la violazione della Convenzione; talvolta si indica una cifra risarcitoria (e normalmente gli Stati la pagano in fretta); talvolta si invita a riaprire una procedura; altra volta s'è dichiarato l'obbligo di scarcerare (caso Assanise/Georgia); talvolta si dispongono provvedimenti urgenti ex art. 39 del regolamento interno della Corte.
Una volta che la sentenza è resa c'è la fase della sua esecuzione. Tecnicamente la esecuzione di una sentenza non consiste solo nella rimozione della singola violazione che ha dato luogo alla causa ma comprende anche la rimozione delle cause che danno luogo a quel tipo di violazione della Convenzione accertato in sentenza.
Dopo le sentenze 348 e 349/07 della Corte costituzionale i giudici italiani devono applicare la giurisprudenza di Strasburgo.

Giuseppe Bronzini, consigliere della Suprema Corte di cassazione:
L'art. 6 della versione consolidata del Trattato sull'Unione Europea (come modificato dal Trattato di Lisbona), attribuisce alla Carta di Nizza l'efficacia dei Trattati sull'Unione Europea e da ciò deriva grande attribuzione di compiti ai giudici interni.
Esso recita:
"1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.
2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.
3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali".

Importanza fondamentale ha l'art. 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (detta "Carta  di Nizza"), intitolato "Ambito di applicazione", per cui: "
1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze.
2. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità e per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati".

Due recenti decisioni del Consiglio di Stato e della Cassazione vanno segnalate.

Il Consiglio di Stato, IV Sezione, nella sentenza 19 gennaio-2 marzo 2010, n. 1220, ha scritto tra parentesi che gli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sono divenuti direttamente applicabili nel sistema nazionale, a seguito della modifica dell'art. 6 del Trattato dell'Unione Europea (T.U.E.), disposta dal Trattato di Lisbona. Il Consiglio di Stato richiama gli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che dispongono:

"Articolo 6 - Diritto a un equo processo 
1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio
agli interessi della giustizia.
2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
a essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;
b disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
c difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
d esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza
".

"Articolo 13 - Diritto ad un ricorso effettivo
Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali
".

In particolare ha affermato il Consiglio di Stato:
" 5. Ciò posto, in questa fase del giudizio la Sezione deve fare applicazione dei principi sulla effettività della tutela giurisdizionale, desumibili dall’articolo 24 della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (divenuti direttamente applicabili nel sistema nazionale, a seguito della modifica dell’art. 6 del Trattato, disposta dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009).
Per la pacifica giurisprudenza della Corte di Strasburgo (CEDU, Sez. III, 28-9-2006, Prisyazhnikova c. Russia, § 23; CEDU, 15-2-2006, Androsov-Russia, § 51; CEDU, 27-12-2005, Iza c. Georgia, § 42; CEDU, Sez. II, 30-11-2005, Mykhaylenky c. Ucraina, § 51; CEDU, Sez. IV, 15-9-2004, Luntre c. Moldova, § 32), gli artt. 6 e 13 impongono agli Stati di prevedere una giustizia effettiva e non illusoria in base al principio ‘the domestic remedies must be effective’.
In base ad un principio applicabile già prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il giudice nazionale deve prevenire la violazione della Convenzione del 1950 (CEDU, 29-2-2006, Cherginets c. Ucraina, § 25) con la scelta della soluzione che la rispetti (CEDU, 20-12-2005, Trykhlib c. Ucraina, §§ 38 e 50).
Pertanto, in relazione all’azione prevista dall’art. 389 c.p.c., in sede interpretativa il giudice amministrativo deve adottare tutte le misure che diano effettiva tutela al ricorrente la cui pretesa risulti fondata.
La Sezione, tenuto conto della circostanza che il ricorso è stato proposto da una pubblica amministrazione nei confronti di soggetti privati e che può esercitare i più ampi poteri volti a dare effettiva tutela, ritiene che la pretesa del Comune ricorrente possa essere accolta con una sentenza di condanna, idonea a divenire un titolo per l’esecuzione forzata, ai sensi dell’art. 474 del codice di procedura civile.
Essendosi già formato il giudicato sulla sussistenza del diritto del Comune ricorrente con la medesima decisione n. 3366 del 2008, anche in ordine al quantum, la Sezione dunque condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento di euro 1.231.746,59, oltre agli interessi legali a decorrere dal 12 luglio 2004, sino al saldo".

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 2352/2010 della terza sezione, parimenti afferma che la Carta di Nizza, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, entra a far parte del diritto interno.
La Cassazione cita gli artt. 1 e 15 della Carta di Nizza
(Art. 1: "La dignità umana è inviolabile. essa deve essere rispettata e tutelata".
Art. 15 "Libertà professionale e diritto di lavorare. 1 Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata. 2 Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in un qualunque Stato membro. 3 I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti  a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione".
Si legge nella sentenza 2352/2010: "Il lavoro del professionista rientra in vero negli ambiti degli art. 1, 4, 35 primo comma della Costituzione, secondo le teorie organicistiche e laburistiche anche Europee (cfr. art. 15 primo comma della Carta di Nizza, recepita dal Trattato di Lisbona, e diritto vigente anche per l’Italia), e pone il lavoratore professionista in uno status costituzionalmente protetto, per le connotazioni essenziali e le condizioni di qualificazione e dignità della professione; in altri termini un una posizione soggettiva costituzionalmente protetta".
E ancora si legge nella sentenza 2352/2010: "Una ultima puntualizzazione dev’essere posta in relazione alla entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1 dicembre 2009) che recepisce la Carta di Nizza con lo stesso valore del Trattato sulla Unione e per il catalogo completo dei diritti umani. I giudici del rinvio dovranno ispirarsi anche ai principi di cui all’art. 1 della Carta, che regola il valore della dignità umana (che include anche la dignità professionale) ed allo art. 15 che regola la libertà professionale come diritto inviolabile sotto il valore categoriale della libertà. I fatti dannosi in esame vennero commessi prima della introduzione del nuovo catalogo dei diritti (2000 - 2001), ma le norme costituzionali nazionali richiamate bene si conformano ai principi di diritto comune europeo, che hanno il pregio di rendere evidenti i valori universali del principio personalistico su cui si fondano gli Stati della Unione. La filonomachia della Corte di Cassazione include anche il processo interpretativo di conformazione dei diritti nazionali e costituzionali ai principi non collidenti ma promozionali del Trattato di Lisbona e della Carta di Nizza che esso pone a fondamento del diritto comune Europeo".

In reltà, al riguardo, si noti che la "Carta di Nizza" entra a far parte del diritto interno solo nei limiti indicati dall'art. 6 del T.U.E. (come modificato dal Trattato di Lisbona) e dall'art. 51 della Carta di Nizza
(art. 51: "Ambito di applicazione.
1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze.
2. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità e per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati
"). 
E perciò il rinvio pregiudiziale e la interpretazione conforme al diritto dell'Unione sono le due vie fondamentali per dare efficacia, nell'ordinamento interno, alla Carta di Nizza. Problematica è, invece, la disapplicazione di norma interna che si assuma in contrasto con la Carta di Nizza.
Ai sensi del suo art. 51 le disposizioni della Carta di Nizza riguardano esclusivamente il diritto dell'Unione e il diritto applicativo del diritto dell'Unione (o traducendo meglio dal francese "quando la norma nazionale si muove nel quadro dell'attuazione del diritto dell'Unione").
(Per altro verso, però, non è d'ostacolo all'applicazione della Carta di Nizza l'art. 6 del T.U.E. (come modificato dal Trattato di Lisbona) nella parte in cui dispone che la Carta di Nizza non comporterà nuove competenze per gli organi dell'Unione.
Ci si chiede, dunque: se manca questa attività d'attuazione del diritto dell'Unione, da parte del diritto interno, la Carta di Nizza non è applicabile? (e dunque il diritto interno ad essa non conforme non è disapplicabile?)

Importante è anche l'art. 53 della Carta di Nizza, intitolato "Livello di protezione", per cui "Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri". Dall'art. 53 si può ricavare che il trattamento di miglior favore sia lo strumento per disapplicare una norma interna contrastante con la Carta di Nizza e/o per operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
Pure importante è l'art. 52 della Carta di Nizza, intitolato "Portata dei diritti garantiti", per cui: "1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. 2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi. 3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa".
Standard minimo di tutela è la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, mentre trattamento di miglior favore potrà rinvenirsi nella Carta di Nizza.
In base all'art. 52 quantomeno si dovrà applicare il principio di proporzionalità nell'attività di interpretazione delle norme interne per renderle, se possibile, conformi al diritto della U.E. e rispettose dei diritti di libertà riconosciuti dalla Carta di Nizza.

Il Tribunale del lavoro di Rossano ha proposto quesiti pregiudiziali alla Corte di giustizia  (causa C-3/10) su applicazione dei contratti a termine  e in particolare su discriminazione a rovescio.

Valeria Piccone, Magistrato:
L'entrata in vigore del Trattato di Lisbona impone di ricorrere maggiormente alla interpretazione conforme al diritto dell'Unione e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo quel che consentono e impongono gli artt. 10, 11 e 117 primo comma della Costituzione. Peraltro già la Corte di giustizia (sentenza del 23 aprile 2009 nei procedimenti riuniti da C-378/07 a C-380/07 <Kiriaki Angelidaki in causa C-378/07; Charicleia Giannouidi in causa C-379/07; Georgios Karabousanos in causa C-380/07>) chiede (al punto 6 del dispositivo e 206 della motivazione), di pervenire a interpretazione del diritto interno in modo che risulti conforme al diritto dell'Unione (nella fattispecie ad una direttiva). Ciò dando applicazione combinata agli artt. 10, secondo comma CE (ora art. 4, comma 3, del T.U.E., per cui "in virtù del principio di leale collaborazione l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati"), e all'art. 249 terzo comma CE (ora art. 288 T.F.U.E. per cui "la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi"). Scrive la Corte di giustizia: "Il giudice del rinvio è tenuto a interpretare le pertinenti disposizioni di diritto interno in modo quanto più possibile conforme a ...".
La Carta di Nizza è ormai, per disposto dell'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea (come modificato dal Trattato di Lisbona), diritto primario dell'U.E., anche se tale articolo, è "prudente" ove al suo primo comma precisa che "i diritti le libertà e i principi della Carta si interpretano in conformità alle disposizioni generale di cui al titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni".

Con la sentenza Kücükdeveci del 19 gennaio 2010, in causa C-555/07 (vedi altro articolo sul sito www.avvocati-part-time.it ), sulla discriminazione in base all’età, la Corte di giustizia per la prima volta, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, richiama la Carta di Nizza riferendosi al suo valore giuridico vincolante. Scrive, infatti, al punto 22: "Va del pari rilevato che l'art. 6, n. 1, TUE enuncia che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Ai sensi dell'art. 21, n. 1, di tale Carta, <<[è] vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, (...) [sul]l'età>>."
Inoltre va segnalato che il giudice tedesco che ha investito la Corte del caso Kücükdeveci si è chiesto (come riportata il punto 16 della sentenza) se l'eventuale esistenza di una discriminazione diretta connessa all'età debba essere valutata sulla base del diritto primario dell'Unione, come sembra suggerire la sentenza 22 novembre 2005, causa C-144/04, Mangold, oppure alla luce della direttiva 2000/78. (il punto 75 della sentenza Mangold recita: "75      Il principio di non discriminazione in ragione dell’età deve pertanto essere considerato un principio generale del diritto comunitario. Quando una normativa nazionale rientra nella sfera di applicazione di quest’ultimo, come è il caso dell’art. 14, n. 3, del TzBfG, modificato dalla legge del 2002, in quanto misura di attuazione della direttiva 1999/70 (v., a questo proposito, i punti 51 e 64 della presente sentenza), la Corte, adita in via pregiudiziale, deve fornire tutti gli elementi di interpretazione necessari alla valutazione, da parte del giudice nazionale, della conformità della detta normativa con tale principio (v., in questo senso, sentenza 12 dicembre 2002, causa C‑442/00, Rodríguez Caballero, Racc. pag. I‑11915, punti 30‑32").
La Corte di giustizia ha risposto (al punto 23) che affinché il principio di non discriminazione in base all’età possa applicarsi in una fattispecie come quella di cui alla causa principale, è anche necessario che tale fattispecie rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione;  che ove la scadenza del termine per l'attuazione di una direttiva "ha avuto l’effetto di far entrare nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale che affronta una materia disciplinata dalla stessa direttiva"(punto 25), "è in base al principio generale di diritto dell’Unione vietante qualsiasi discriminazione in base all’età, come specificato dalla direttiva 2000/78, che va esaminato se il diritto dell’Unione osti ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale" (punto 27).

UN'ULTIMA MIA CONSIDERAZIONE
Quanto all'operatività della tutela approntata dalla Convenzione, da ultimo la Corte costituzionale 93/10 ha disposto: "4. – A partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che le norme della CEDU – nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione (art. 32, paragrafo 1, della Convenzione) – integrano, quali «norme interposte», il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli «obblighi internazionali» (sentenze n. 317 e n. 311 del 2009, n. 39 del 2008). Nel caso in cui si profili un eventuale contrasto tra una norma interna e una norma della CEDU, il giudice nazionale comune deve, quindi, preventivamente verificare la praticabilità di una interpretazione della prima conforme alla norma convenzionale, ricorrendo a tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica (sentenza n. 239 del 2009), e, ove tale soluzione risulti impercorribile (non potendo egli disapplicare la norma interna contrastante), deve denunciare la rilevata incompatibilità proponendo questione di legittimità costituzionale in riferimento al parametro dianzi indicato".
Ciò ovviamente vale per contrasti tra norma interna e norma della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ove di quest'ultima, ormai diritto primario dell'Unione Europea, non si debba fare applicazione diretta, come deve accadere quando nella fattispecie concreta si rientri nel campo di operatività del diritto dell'Unione Europea (dovendosi in tal caso disapplicare la norma interna per dar concretezza al principio di primazia del diritto dell'Unione). 

 


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Le generalizzazioni intellettuali sono sempre interessanti, ma le generalizzazioni in fatto di morale sono prive di ogni significato (O. Wilde)