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La Commissione affari costituzionali del Senato, in sede consultiva della Commissione giustizia, ha esaminato il 17 novembre 2009, nella seduta n. 77, il testo di ddl di riforma forense elaborato dalla c.d.Commissione ristretta della Commissione giustizia ed ha espresso "Parere non ostativo con condizioni e con osservazioni sul testo unificato; parere in parte favorevole, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti".
LEGGI DI SEGUITO IL RESOCONTO DELL'ESAME IN COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI ...
(601) GIULIANO. - Modifiche al emendamenti"regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria
(711) CASSON ed altri. - Disciplina dell'ordinamento della professione forense
(1171) Dorina BIANCHI ed altri. - Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare
(1198) MUGNAI. - Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato
(Parere alla 2a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e con osservazioni sul testo unificato; parere in parte favorevole, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)
Il relatore BATTAGLIA (PdL), dopo aver riferito sul testo risultante dell'unificazione dei disegni di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, all'articolo 1, comma 3, all'attuazione della legge in titolo non si provveda mediante regolamenti adottati dal Consiglio onale forense, dal momento che tale organo, pur rappresentativo della categoria, non è dotato di potestà normativa generale. Suggerisce, in proposito, che l'attuazione della legge sia affidata a regolamenti governativi, eventualmente adottati su proposta del Consiglio onale forense.
Segnala, inoltre, all'articolo 38, che la presenza, nei Consigli di facoltà di Giurisprudenza, del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati nel cui territorio ha sede l'Università, benché con funzioni esclusivamente consultive, può configurare una violazione dell'autonomia universitaria costituzionalmente garantita.
Illustra, quindi, gli emendamenti riferiti al testo unificato.
Sugli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12, propone di esprimere un parere favorevole, dal momento che correttamente essi modificano l'articolo 1, comma 3, affidando a regolamenti governativi l'attuazione della legge.
Sugli emendamenti 16.10, 16.11 e 16.12, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando la necessità di precisare le condizioni che determinano il carattere di prevalenza dell'esercizio di un'attività incompatibile rispetto allo svolgimento della professione forense, considerando che la norma prevede, in tali ipotesi, la possibilità di determinare la dichiarazione di inefficacia dell'iscrizione, a fini previdenziali, alla Cassa onale di previdenza forense.
Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.
Il senatore CECCANTI (PD) chiede che l'osservazione proposta sul testo, in riferimento all'articolo 38, sia formulata come condizione.
Il relatore BATTAGLIA (PdL) condivide il rilievo del senatore Ceccanti e riformula il parere nei termini da lui indicati.
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