Cambiando il suo precedente indirizzo la Cassazione riconosce violato il diritto di difesa se l’avvocato non ha ricevuto l’avviso dell'udienza perché il suo studio era non occasionalmente chiuso.
La Corte di cassazione, con sentenza n. 40451 del 19 settembre-15 novembre 2010, ha deciso che la mancata comunicazione della data di fissazione dell'udienza camerale non può essere addebitata sempre all'avvocato assente da studio. Le conseguenze della condotta del difensore in ipotesi di omessa notifica per una non occasionale impossibilità di consegna non possono essere una non consentita compressione del diritto di difesa. In particolare non esiste un automatismo tra il comportamento negligente dell'avvocato e l'impossibilità di attribuirgli la resopnsabilità per l'omessa notifica. E', invece, necessario che il giudice di merito accerti che la "tempestività e la diligenza dell'ufficio procedente siano state vanificate dalla insuperabile prevalenza della negligenza della difesa". In assenza di tale accertamento deve essere consentito al difensore di svolgere la sua assistenza tecnica nei confronti dell'indagato e dell'imputato.
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