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E' giusto che anche il piccolo imprenditore agricolo possa fare l'avvocato

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 Il parere del Consiglio nazionale forense n. 1 del 14-01-2011  (relatore il consigliere Allorio), reso a seguito di quesito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotone, riguarda la compatibilità tra l'esercizio dell'attività d'imprenditore agricolo professionale (D.Lgs n. 99/2004) e l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati. MI PARE GIUSTO IL RILIEVO DATO DAL C.N.F. -AL FINE DI RICONOSCERE O  NEGARE L'INCOMPATIBILITA'- ALLA VERIFICA IN CONCRETO DELLA MINACCIA ALL'INDIPENDENZA DELL'AVVOCATO CHE SI ANNIDI NELLO SVOGIMENTO DI UNA ULTERIORE ATTIVITA', IPOTETICAMENTE INCOMPATIBILE CON QUELLA DI AVVOCATO. Questo il parere del C.N.F.: "Va confermato il costante orientamento, illustrato da ultimo nei pareri 25 novembre 2009, n. 44 e 9 maggio 2007, n. 31, nei quali si sono indicati i criterî utili a valutare in concreto la compatibilità tra lo svolgimento di attività imprenditoriale agricola e la contemporanea permanenza nell'albo degli avvocati.
Si deve premettere che l'incertezza interpretativa ha ragione d'essere solo con riferimento al piccolo imprenditore agricolo: è evidente che, qualora si tratti di un titolare di una consistente impresa organizzata, o ancora con attività estesa all'industria e al commercio nel settore agroalimentare, questi deve essere considerato un "esercente il commercio" nel senso più pieno di cui all'art.3 della Legge Professionale Forense e l'iscrizione nell'Albo incompatibile con l'attività svolta.
Di contro, non rientra tra quelle incompatibili la figura del piccolo imprenditore agricolo: tale è per il codice civile (art. 2083) e la giurisprudenza colui che, per mezzo del lavoro proprio o di quello dei propri congiunti, coltiva il fondo di sua proprietà, eventualmente cedendo i frutti a terzi.
Manca, dunque, al piccolo imprenditore agricolo quel quid pluris, rappresentato, ad esempio, da una organizzazione aziendale molto articolata, o dallo smercio di prodotti chiaramente eccedenti quelli prodotti dal fondo, o, anche, da una rilevante trasformazione del prodotto naturale, da cui si possa arguire che il carattere predominante dell'attività intrapresa è l'esercizio del commercio, anziché il mero sfruttamento (più o meno redditizio) delle risorse terriere.
Si consideri che i caratteri sopra indicati sono, del resto, quelli che garantiscono al piccolo imprenditore la non assoggettabilità alle norme in materia di fallimento, secondo la previsione dell'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come modificato con d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (il profilo della soggezione, o meno, al fallimento rimanendo peraltro un corollario e non un criterio distintivo univoco).
Per concludere, la condizione di piccolo imprenditore agricolo non è d'ostacolo al contemporaneo esercizio della professione forense, purché l'interessato si mantenga nei limiti imposti dalla legge e dalla giurisprudenza: vale a dire, finché l'attività di commercio non superi in modo significativo quella di coltivazione, di tal ché sia messa a repentaglio l'indipendenza dell'avvocato (che è bene effettivamente oggetto di tutela da parte dell'ordinamento forense), per il suo entrare nelle dinamiche della concorrenza tra imprenditori commerciali.
Resta, naturalmente, nei compiti e nei poteri del Consiglio dell'Ordine competente, svolta l'istruttoria del caso, giungere ad una determinazione sulla compatibilità dell'iscrizione nel singolo caso."

ESAGERANDO CON I LUOGHI COMUNI (SOPRATTUTTO CON L'ETICA DEL MONOLAVORO SPECIALIZZATO, COL MITO CHE L'AVVOCATURA SIA UN CETO E CON LA TIRITERA DELLA RECENTE PROLETARIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA) SI POTREBBE SCRIVERE UN COMMENTO SENZA SENSO COME QUESTO: "NON E' GIUSTO PRIVARE L'AVVOCATO PROLETARIZZATO DELLA SANA DISTRAZIONE CAMPESTRE NEL SUO LATIFONDO".

 

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