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L'e-learning per gli avvocati italiani secondo la circolare 3/2010 del Consiglio Nazionale Forense

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Con la circolare n. 3-C/2010 del 22 gennaio 2010, a firma del Presidente Avv. Guido Alpa, il Consiglo Nazionale Forense ha esplicitato i criteri guida che lo ispirano nella sua attività di accreditamento di iniziative di formazione a distanza degli avvocati italiani e che pertanto condizionano il riconoscimento, da parte dei Consigli degli Ordini locali, dei crediti formativi agli avvocati che intendono formarsi con le modalità del c.d. e-learning.
La "nota tecnica" cui fa riferimento la circolare precisa che nel corso dell'evento on line vi dovranno essere momenti di verifica, come la formulazione di quesiti non complessi a intervalli regolari e non prevedibili, e che per ottenere i crediti formativi l'iscritto deve rispondere in modo esatto a tutti i quesiti senza il supporto di materiale didattico.
Si legge, in particolare, nella suddetta "nota tecnica": "Si richiede che il soggetto possa fruire del modulo ed ottenere i crediti formativi riconosciuti solo nel caso in cui risponda in modo esatto a tutti i quesiti proposti, senza ausilio di alcun materiale didattico, eventualmente fruibile solo successivamente al completamento del corso".
Ebbene, a me pare evidente che si stia veramente esagerando e, come naturale, l'errore di partenza dell'aver previsto l'obbligatorietà della formazione forense manifesti la sua natura di vera e propria offesa alla dignità degli avvocati italiani nel momento in cui, portato alle sue logiche conseguenze dalla disciplina attuativa, impone di ipotizzare l'avvocato scolaretto-copione e di punirlo. 
Ma -quanto alla legittimità della detta circolare- come si fa a programmare, prima, e a verificare, poi, il non uso di "alcun materiale didattico" da parte di chi se ne sta a studio o a casa davanti al computer? Una tal condizione, posta sia all'organizzatore dell'evento formativo (affinchè possa aversi l'accreditamento da parte del CNF del corso on line) sia all'avvocato che pensi di formarsi seguendo un corso on-line  (affinchè gli sia riconosciuto un certo credito formativo da parte del Consiglio dell'Ordine locale), è viziata da evidente irragionevolezza:  trattasi per un verso di condizione non ragionevolmente programmabile dal soggetto che chiede l'accreditamento del proprio corso di e-learning e, per altro verso, di condizione non certo verificabile in concreto da parte del Consiglio dell'Ordine locale. Dunque trattasi di una condizione illegittima, con le conseguenze di diritto riguardo alla legittimità della circolare. 
LEGGI DI SEGUITO L'INTERA CIRCOLARE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 3/2010 DEL 22 GENNAIO 2010  E LA "NOTA TECNICA" ...

Circolare n. 3 del Consiglio Nazionale Forense del 22/1/2010
"Cari Colleghi e Cari Amici,
L'art. 1., commna 1, lett. a) del Regolamento per la formazione professionale continua, approvato il 13 luglio 2007, prevede che l'obbligo formativo possa essere assolto attraverso la partecipazione effetLiva ed adeguatamente documentata ad eventi formaivi "anche se eseguiti con modalità telematiche, purchè sia possibile il controllo della partecipazione."
Per evidenti esigenze di trasparenza e coordinamento il Consiglio ha ritenuto opportuno renderVi partecipi della specifica prassi di accreditamento seguita ed applicata nella fase istruttoria delle istanze relative ad iniziative di Formazione a Distanza (FAD), la cui competertza si ritiene attribuita al Consiglio nazionale, considerata l'a-territorialità degli eventi proposti con siffatta modalità. Tanto al fine anche di agevolare l'uniforme attribuzione dei crediti formativi agli iscritti che scelgano di partecipare a tale tipologia di eventi formativi.
La Commissione per l'assegnazione dei crediti formativi, sulla scorta delle indicazioni del Regolamento, da tempo conduce specifici studi sui sistemi di monitoraggio telematico, al fine di scongiurare il pericolo che i sempre piu diffusi ed opportuni sistemi di formazrorte a distanza possano consentire un adempimento dell'obbligo puramente formale e non sostanziale.
Il monitoraggio dell'effettiva e continua partecrpazlone del professionista rappresenta un requisito necessario per l'accreditamento da parte di questo Consiglio. La prassi di accreditamento di corsi e-learning prevede, infatti, l'obbligo, per gli Enti promotori, di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l'effettiva e continua partecipazione dell' iscritto.
Secondo regole ampiamente condivise nella prassi, anche internazionale, verificate sotto il profilo psico-pedagogico e continuamente evolute secondo il progresso tecnologico, si prevede che l'architetfura dei corsi di formazLorte a distanza, di cui sia richiesto l'accreditamento, sia basata sull'interattività e debba -almeno ed allo stato attuale dell'evoluzione tecnologica e didattica- includere appositi momenti di verifica, consistenti nella proposizione di quesiti non complessi, casualmente variati, proposti ad intervalli di tempo irregolari e non prevedibili. Tale metodo di controllo è finalizzato comunque alla verifica della presenza dell'iscritto, che intende assolvere l'obbligo formativo secondo tali modalità, non configurandosi quale espressione di un' inammissibile verifica delle competenze.
Naturalmente tale valutazione viene condotta nel pieno rispetto della normativa Antitrust, che permette un modesto ma necessario ambito tecnico discrezionale, del tutto lecito ed anzi doveroso se tenuto in ambito fisiologico e pro-concorrenziale, ma che non attribuisce al Consiglio nazionale, Ente di accreditamento ma pure direttamente attivo nel settore, alcun potere in merito alle forme pubblicitarie ed alle pratiche commerciali adottate dagli Enti promotori.
Inoltre al fine di tutelare la categoria dalla diffusione di pubblicità decettiva e di garantire la certezza degli avvenuti accreditamenti di corsi FAD, sarà a breve disponibile un elenco degli eventi formativi e-learning effettivamente accreditati dal Consiglio nazionale forense, visionabile sul sito
www.cnf.it, area Formazione.
Il Consiglio Vi invita, dunque, a riconoscere i crediti formativi nella misura prevista dall'art. 3, comma 2, del Regolamento, esclusivamente per gli eventi formativi presenti in elenco, accreditati in quanto dotati dei sistemi di controllo sopra descritti.
Per conoscere in dettaglio i requisiti  tecnico-scientifici richiesti è a vostra disposizione un'apposita nota ovvero è possibile contattare l'unità operativa all'indirizzo e-mail
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Con viva cordialità".
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nota tecnica
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

ACCREDITAMENTO DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE A  DISTANZA (F.A.D.)

Sommario
1. Iniziative di formazione a distanza (F.A.D.)
1.1. Premessa
1.2. Formazione di Gruppo
1.3. Autoformazione
2. Sistemi di controllo della partecipazione
3. Iter di valutazione delle istanze
4. Durata ed efficacia dellaccreditamento
5. Misura del credito formativo
Accreditamento iniziative formative di formazione a Distanza - F.A.D.
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

1. INIZIATIVE DI FORMAZIONE A DISTANZA (F.A.D.)
1.1.
Premessa La Formazione a Distanza consente, attraverso la combinazione della tecnologia informatica e dei software di comunicazione delle iniziative formative, l’utilizzo di nuove metodologie didattiche di apprendimento.
Tale metodologia non deve però rappresentare un mero strumento finalizzato a diffondere una formazione puramente formale e non sostanziale. All’interno dell’ampia categoria della Formazione a Distanza rientrano le iniziative formative previste dagli artt. 3 e 4 del Regolamento per la formazione professionale (13 luglio 2007) prediposte con metodoogie quali l’istruzione assistita dal computer,collegamenti telematici o l’impiego di strumenti audiovisivi.
Si possono però distinguere due sottocategorie di FAD: la formazione digruppo e l’autoformazione. Il contenuto di ciascun corso di formazione, oltre a dover essere d’interesse giuridico ‐forense, deve essere attuale. A tal fine i corsi devono essere aggiornati in modo attento e regolare ed il loro contenuto deve essere revisionato tempestivamente a seguito di modifiche di legge, nella prassi, nelle interpretazioni autentiche e nelle interpretazioni dottrinali, ecc..
1.2.
Formazione di Gruppo Iniziative formative progettate per consentire agli iscritti di svolgere il proprio percorso formativo attraverso l’interazione con un docente e con altri partecipanti, indipendentemente dal luogo o dalla modalità di svolgimento dell’iniziativa (ex: video‐conferenza).
1.3.
Autoformazione Processo formativo web caratterizzato dalla libera individuazione da parte dell’utente dei tempi di fruizione, compatibilmente con la struttura del programma formativo, dalla massima interattività dei sistemi di controllo della effettiva e continua partecipazione. Tali corsi devono essere aggiornati al diritto vigente, tecnicamente accurati e progettati in maniera efficace.

2. SISTEMI DI CONTROLLO DELLA PARTECIPAZIONE
2.1.
Sistemi di controllo della partecipazione ad iniziative di Formazione di Gruppo.
Ai fini dell’accreditamento per tali iniziative è sufficiente che, per ognuna delle sedi previste, sia individuato un responsabile che vigili sulla effettiva e continua partecipazione, attraverso registri firme in entrata ed uscita, badge o altre modalità idonee. L’accreditamento segue il medesimo iter previsto per le iniziative in loco.
2.2.
Sistemi di controllo della partecipazione ad iniziative autoformazione
Il monitoraggio dell’effettiva e continua partecipazione del professionista rappresenta requisito necessario per l’accreditamento dei corsi c.d. e.learning ai sensi e per gli effetti del Regolamento per la formazione professionale continua. La prassi di accreditamento dei corsi elearning prevede l’obbligo, per gli Enti promotori,
di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione dell’iscritto. L’architettura dei corsi, di cui sia richiesto l’accreditamento, deve caratterizzarsi per la sua interattività e deve ‐ almeno ed allo stato attuale dell’evoluzione tecnologica e didatti‐ca‐ includere appositi momenti di verifica, consistenti nella proposizione di quesiti non
complessi, ad intervalli di tempo irregolari e non prevedibili dall’utente. Tali quesiti debbono essere, inoltre, di contenuto variabile, attinenti all’argomento giuridico ‐ forense trattato e strettamente connessi allo svolgimento concreto del corso.
Si richiede che il soggetto possa fruire del modulo ed ottenere i crediti formativi riconosciuti solo nel caso in cui risponda in modo esatto a tutti i quesiti proposti, senza ausilio di alcun materiale didattico, eventualmente fruibile solo successivamente al completamento del corso. Per poter valutare e procedere all’istruttoria delle istanze di accreditamento dei corsi online,
oltre all’indicazione dei consueti elementi necessari per l’accreditamento (attinenti all’argomento trattato ed alla qualificazione dei relatori), è richiesto non solo un apposito rapporto tecnico‐scientifico che illustri i dettagli della piattaforma e l’architettura dei corsi proposti, ma anche la possibilità di visionare una versione dimostrativa al fine di verificarne, a campione, i contenuti nonché le modalità effettive dei sistemi di controllo apprestati dall’Ente promotore. Specifici criteri di accreditamento sono pertanto:
- caratteristiche tecniche della piattaforma;
- tracciabilità dell’utente;
- modalità di trasmissione dei contenuti didattici;
- metodologia didattico pedagogica prescelta;
- eventuale materiale didattico;
- tempstica, variabilità e contenuto giuridico forense dei quesiti giuridici proposti;
- eventuale test finale;
- percentuale di risposte errate consentite.

3. ITER DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
L’istanza di accreditamento delle iniziative formative F.A.D. deve essere precedente alla diffusione online tra il pubblico. L’iniziativa non può, pertanto, considerarsi oggetto di accreditamento da parte del Consiglio nazionale forense né può essere pubblicizzata come tale prima della concessione dello stesso. L’iter di valutazione delle istanze si articola, in conformità con quanto previsto all’art. 3, comma 4 del vigente Regolamento per la formazione professionale continua, nelle seguenti fasi:

a) preventiva valutazione di tutti i consueti elementi necessari ai fini dell’accreditamento, ovvero:
• una presentazione dell’ente formatore e delle attività che svolge, con ogni documentazione ritenuta utile;
• il programma formativo che comprenda l’esatta articolazione del programma per ogni iniziativa formativa proposta indicando, inoltre, l’esatta ripartizione dei relatori e lo specifico argomento trattato da questi;
• eventuali costi di partecipazione;
• il nominativo del relatore/i ed i loro curricula vitae (ovvero sintesi per i docenti universitari e i magistrati di ruolo);
• l’assunzione dell’onere di informare tempestivamente i Consigli dell’ordine;
• gli strumenti apprestati per il controllo dell’effettiva partecipazione e per la relativa attestazione. Per le iniziative formative FAD è necessario allegare un rapporto tecni‐co che illustri l’architettura del corso, le caratteristiche tecniche della piattaforma ed i sistemi di controllo apprestati.

b) Visione della Demo campione:
all’eventuale valutazione positiva dei sopraindicati elementi e qualora i sistemi di controllo proposti risultino idonei a garantire con sufficiente grado di ragionevole certezza l’effettiva e continua partecipazione dell’iscritto, il Consiglio richiede di visionare una lezione a campione delle iniziative proposte al fine di verificare la coincidenza dei sistemi di controllo indicati e quelli effettivamente apprestati. E’ inoltre necessario che l’ente promotore alleghi l’elenco dei quesiti giuridico forensi indicati dal docente ed inseriti in piattaforma, con indicazione della tempistica di proposizione degli stessi al fine di valutarne la variabilità.

c) Concessione dell’Accreditamento e clausola sospensiva:
l’accreditamento concesso è subordinato alla condizione di poter in ogni momento controllare che tali sistemi siano effettivamente apprestati e vincolando i promotori alla produzione, a richiesta per verifiche a campione, dei tracciati anonimi di utilizzo. L’ente deve, infatti, garantire al Consiglio la possibilità di visionare la piattaforma e le iniziative formative accreditate attraverso l’accesso illimitato a tutte le funzionalità. L’accesso deve essere garantito dal momento di presentazione della richiesta di accreditamento e per tutto il periodo di validità dei programmi medesimi. Qualora le iniziative formative proposte siano più di una l’accreditamento è, inoltre, subordinato alla possibilità di verificare i sistemi di controllo apprestati per ogni iniziativa formativa prima della sua diffusione tra il pubblico. La Commissione procede all’istruttoria per l’accreditamento disponendo non solo delle informazioni indicate ai punti precedenti, ma anche della facoltà di colloquiare direttamente con il fornitore o produttore dei programmi telematici per ulteriori approfondimenti e richieste necessarie all’istruttoria stessa. Gli strumenti di controllo sono finalizzati in ogni caso a verificare la presenza dell’iscritto, che intende assolvere l’obbligo formativo, non configurandosi mai quale espressione di una verifica delle competenze, invero non ammissibile. La valutazione delle istanze è condotta nel pieno rispetto della normativa Antitrust, che permette un modesto ma necessario ambito tecnico discrezionale, del tutto lecito ed anzi doveroso se tenuto in ambito fisiologico e pro-concorrenziale, ma che non attribuisce al Consiglio nazionale, Ente di accreditamento ma pure direttamente attivo nel settore, alcun potere in merito alle forme pubblicitarie ed alle pratiche commerciali adottate dagli Enti promotori.

4.
DURATA ED EFFICACIA DELL’ACCREDITAMENTO.
L’accreditamento ha come periodo di efficacia l’anno solare. Le iniziative formative già accreditate possono essere oggetto di apposita istanza di estensione.

5.
MISURA DEL CREDITO FORMATIVO
Ai soggetti partecipanti ad iniziative di Formazione a Distanza, accreditate dal Consiglio nazionale forense, devono attribuirsi crediti formativi nella misura prevista dall’art. 3, comma 2 del Regolamento per la formazione professionale continua (13 luglio 2007).

 

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